Fine Della Moratoria Sul Mutuo E Rate Insostenibili: La (Ex) Legge 3 Come Alternativa?

La sospensione delle rate è finita, il primo addebito pieno è tornato sul conto e il bilancio familiare non regge più: conviene tentare ancora la strada della banca oppure è arrivato il momento di valutare le procedure della ex legge 3, oggi confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza? È la domanda che si pone chi ha goduto di una moratoria (quella del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, un accordo di sospensione concordato con l’istituto, una misura straordinaria del passato) e si ritrova, al termine del periodo di tregua, con la stessa rata di prima e un reddito che nel frattempo non è cresciuto, oppure è diminuito.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa rata insostenibile può trovare la soluzione migliore in una rinegoziazione, in un piano di ristrutturazione dei debiti oppure in una liquidazione controllata, a seconda di quanto vale la casa, di quanto pesano gli altri debiti e di come si è arrivati alla crisi. Questo articolo non indica una strada preferita: mette le tre opzioni sullo stesso tavolo, le misura con gli stessi numeri e individua i criteri che, caso per caso, fanno pendere la bilancia da una parte o dall’altra.

La materia sta esattamente all’incrocio tra due competenze. Da un lato c’è il contratto di mutuo, con le sue clausole, il piano di ammortamento, le regole del Testo unico bancario sulla decadenza dal beneficio del termine: è terreno di diritto bancario, ed è il campo in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale. Dall’altro ci sono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che l’Avvocato conosce dall’interno in quanto Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Chi deve decidere se restare nel perimetro del contratto o entrare in quello della procedura ha bisogno di entrambe le prospettive nello stesso momento.

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Da dove si parte: il mutuo dopo la sospensione e che cosa è rimasto della legge 3

Per confrontare le opzioni con equilibrio occorre fissare alcuni punti fermi, comuni a tutte.

La moratoria sposta le rate, non le cancella

Qualunque sia stata la fonte della sospensione, il suo effetto tipico è uno slittamento del piano di ammortamento: le rate sospese non vengono condonate, ma riportate in avanti, con allungamento della durata complessiva del finanziamento. Nel caso del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (il cosiddetto Fondo Gasparrini, istituito dalla legge n. 244 del 2007), la sospensione può durare fino a diciotto mesi e il Fondo si fa carico di una quota degli interessi maturati nel periodo; i requisiti di accesso (importo massimo del mutuo, soglia ISEE, eventi che danno diritto alla sospensione) sono stati più volte modificati da interventi normativi temporanei, e per questo vanno verificati sulla disciplina in vigore al momento della domanda, non su quanto valeva anni fa. A fronte del sollievo immediato, il rovescio della medaglia è che alla ripresa il debito residuo è sostanzialmente intatto, mentre la situazione economica che aveva giustificato la sospensione spesso non è cambiata.

Il conto alla rovescia dell’art. 40 TUB

Nel mutuo fondiario, che è la forma quasi universale del mutuo per l’acquisto della casa, l’art. 40 del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993) consente alla banca di invocare la risoluzione del contratto quando il ritardato pagamento si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive; per ritardato pagamento si intende quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Oltre il centottantesimo giorno l’inadempimento assume un rilievo ancora più grave. L’elemento dirimente, in ottica decisionale, è che finché il contratto non è risolto le opzioni sul tavolo sono tutte e tre; dopo la risoluzione, alcune si restringono sensibilmente. Il fattore tempo, quindi, non è neutro.

A questo si aggiunge il cosiddetto privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB): la banca che ha erogato un mutuo fondiario può avviare o proseguire l’esecuzione immobiliare anche in presenza di procedure concorsuali, con regole di favore sulla distribuzione del ricavato. È un dato che pesa soprattutto nel confronto con la liquidazione controllata, come si vedrà.

Dalla legge 3/2012 al Codice della crisi

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto in Italia la composizione delle crisi da sovraindebitamento: accordo con i creditori, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio ed esdebitazione. Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), quella disciplina è stata abrogata e sostituita; le procedure già pendenti a quella data proseguono secondo le vecchie regole. Da qui la formula “ex legge 3” che ancora circola nel linguaggio comune. Il Codice è stato poi ritoccato da più correttivi, tra cui il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Per il consumatore, cioè la persona fisica che si è indebitata per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, le vie oggi disponibili sono essenzialmente due:

  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), erede del vecchio piano del consumatore;
  • la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCII), erede della liquidazione del patrimonio, con esdebitazione dopo tre anni.

Accanto a queste esiste l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), riservata a chi non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva, e il concordato minore, pensato per chi ha debiti di natura imprenditoriale o professionale. La nozione di consumatore non è scontata: la Cassazione è tornata di recente sulla qualificazione soggettiva (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746), e nei casi di debiti misti la giurisprudenza di merito tende a guardare alla prevalenza dell’origine privata dell’esposizione.

Il presupposto comune: essere davvero sovraindebitati

Tutte le procedure del CCII richiedono uno stato di sovraindebitamento, cioè uno stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alle procedure maggiori. Chi ha una rata pesante ma, facendo sacrifici, riesce ancora a sostenere tutte le obbligazioni non è, in senso tecnico, sovraindebitato; chi invece deve scegliere ogni mese quale creditore lasciare indietro, sì. È un discrimine che va soppesato con cura, perché condiziona l’accesso alle opzioni 2 e 3.

Opzione 1 — Restare nel perimetro del contratto: rinegoziazione, nuova sospensione, surroga

In cosa consiste

È la strada negoziale e stragiudiziale. Comprende strumenti diversi, accomunati dal fatto che il rapporto con la banca prosegue su base contrattuale:

  • rinegoziazione con lo stesso istituto: allungamento della durata residua, passaggio da tasso variabile a fisso (o viceversa), eventuale periodo di preammortamento o di pagamento dei soli interessi;
  • nuova sospensione, se ne ricorrono i presupposti: una seconda domanda al Fondo di solidarietà, quando la disciplina vigente la ammette, oppure una sospensione concordata secondo gli accordi di categoria o le politiche interne della banca;
  • surroga (portabilità) presso un altro istituto ai sensi dell’art. 120-quater TUB, senza penali né costi a carico del cliente, per ottenere condizioni migliori;
  • consolidamento degli altri debiti (prestiti personali, carte revolving) in un’unica esposizione a rata inferiore.

Quando ha senso: tre scenari

  1. La difficoltà è temporanea e ha una data di fine prevedibile: un contratto a termine che verrà rinnovato, un periodo di cassa integrazione con rientro programmato, una spesa sanitaria straordinaria già conclusa.
  2. Il mutuo è l’unico debito rilevante e lo squilibrio tra rata e reddito è contenuto, tale da poter essere assorbito da un allungamento della durata.
  3. Il merito creditizio del cliente è ancora intatto: nessuna segnalazione a sofferenza, pochi ritardi, reddito documentabile. È la condizione perché una surroga o un consolidamento vengano concessi.

Come si esegue in sintesi

Si parte da una richiesta scritta alla banca, documentata (buste paga, ISEE, prova dell’evento che ha ridotto il reddito), e dalla verifica dei presupposti per un’eventuale nuova sospensione. Parallelamente conviene un controllo del contratto: piano di ammortamento, tassi, eventuali anomalie che possano diventare leva negoziale. Il rapporto con la banca non è un diritto a ottenere la rinegoziazione: l’istituto non è obbligato ad accettare, salvo i casi in cui la legge prevede specifici diritti del cliente, come la surroga.

I vantaggi, motivati

  • Nessun procedimento giudiziale: nessuna pubblicità, nessun intervento del tribunale, nessuna nomina di organismi.
  • La casa resta fuori discussione, e con essa l’assetto familiare.
  • Tempi rapidi: se la banca è disponibile, l’accordo può chiudersi in poche settimane.
  • Reversibilità: una rinegoziazione non preclude, se poi fallisce, l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

Il rovescio della medaglia è duplice. Primo: l’allungamento abbassa la rata ma aumenta, spesso in modo rilevante, gli interessi complessivi pagati; con tassi di mercato superiori a quelli originari, può persino alzare il costo totale del finanziamento senza risolvere lo squilibrio. Secondo: la rinegoziazione agisce solo sul mutuo, mentre spesso la crisi nasce dalla somma di più rate (prestito personale, cessione del quinto, revolving). Se il problema è strutturale, ogni accordo rischia di essere un rinvio e di consumare tempo prezioso rispetto al conto alla rovescia dell’art. 40 TUB. Va infine considerato che una richiesta di rinegoziazione avanzata quando i ritardi sono già numerosi incontra, prevedibilmente, meno disponibilità.

Le pronunce che la illuminano

Sul piano giurisprudenziale l’opzione 1 dialoga soprattutto con le decisioni che fissano la forza del creditore fondiario quando la trattativa fallisce: la Cassazione ha chiarito che la banca fondiaria può procedere con l’esecuzione immobiliare anche quando il debitore è sottoposto a liquidazione controllata (Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914). È un elemento da mettere sulla bilancia: il potere contrattuale della banca non si riduce semplicemente perché il debitore minaccia la via concorsuale.

Profilo ideale per l’opzione 1: chi ha una difficoltà temporanea, un solo debito rilevante (il mutuo), pochi o nessun ritardo e un reddito che, con una rata ridotta anche solo del 20-25%, torna a coprire le spese essenziali.

Opzione 2 — La ristrutturazione dei debiti del consumatore (l’ex piano del consumatore)

In cosa consiste

È la procedura disciplinata dagli artt. 67-73 CCII. Il consumatore sovraindebitato, con l’assistenza di un OCC, propone ai creditori un piano che indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi. Il piano può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti, in qualsiasi forma. La particolarità decisiva è che non c’è un voto dei creditori: il piano è sottoposto al giudice, che lo omologa se ammissibile e fattibile; i creditori possono presentare osservazioni e contestare la convenienza, ma in quel caso il giudice può comunque omologare quando ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Il cuore della procedura, per chi ha un mutuo sulla casa, è il comma 5 dell’art. 67 CCII: il piano può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se il debitore alla data del deposito della domanda ha adempiuto le proprie obbligazioni, oppure se il giudice lo autorizza a pagare il debito per capitale e interessi scaduto a quella data. In altri termini: il mutuo prosegue come da contratto, gli arretrati vengono sanati, e la ristrutturazione si concentra sugli altri debiti (prestiti, carte, finanziarie, fornitori), che possono essere falcidiati.

Il comma 4 dello stesso articolo consente anche il pagamento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato della liquidazione del bene, avuto riguardo al suo valore di mercato attestato dall’OCC. La giurisprudenza di merito ha precisato alcuni limiti operativi di questa facoltà, ad esempio sui tempi entro cui il pagamento dei creditori prelatizi deve comunque iniziare e sul riconoscimento degli interessi legali in caso di dilazione.

I requisiti soggettivi: la colpa grave

Il piano non è accessibile a chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte, né a chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII). Rispetto alla legge 3, il cambio di prospettiva è netto: non si chiede più di dimostrare che l’indebitamento sia nato da un evento imprevedibile, ma si guarda all’assenza di colpa grave. La Cassazione ha preso atto che i requisiti di ammissibilità della proposta del consumatore sono mutati con il nuovo Codice (Cass. civ., 27 luglio 2023, n. 22890), e la giurisprudenza di merito ha progressivamente abbandonato la tesi del cosiddetto “shock esogeno”, ancora richiamata in epoca di legge 3 (Cass. civ., sez. VI, 22 settembre 2022, n. 27843), in favore di una valutazione complessiva della condotta del debitore (App. Bologna, 9 febbraio 2024; App. Firenze, 8 novembre 2023; Trib. Reggio Calabria, 25 gennaio 2024).

Un elemento spesso sottovalutato: l’art. 68, comma 3, CCII impone all’OCC di indicare se il finanziatore, nel concedere il credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, e l’art. 69, comma 2, stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Per chi ha ottenuto un mutuo con una rata già al limite del reddito, questo profilo può diventare un argomento rilevante.

Quando ha senso: tre scenari

  1. La rata del mutuo, da sola, è ancora sostenibile, ma diventa insostenibile sommata ad altri finanziamenti: eliminando o riducendo questi ultimi, l’equilibrio si ricostituisce.
  2. I ritardi sul mutuo sono pochi e gli arretrati sono di importo tale da poter essere sanati, anche con l’aiuto di un familiare o con risorse straordinarie (un TFR, una liquidazione assicurativa).
  3. Il valore di mercato della casa è inferiore o vicino al debito ipotecario, per cui in una vendita forzata i creditori chirografari non riceverebbero nulla: qualsiasi pagamento offerto nel piano è, per loro, più conveniente della liquidazione.

Come si esegue in sintesi

Il consumatore si rivolge a un OCC, che nomina un gestore; il gestore ricostruisce la situazione debitoria e patrimoniale, redige la relazione (cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, completezza della documentazione, probabili costi della procedura, valutazione del merito creditizio), e la domanda viene depositata al tribunale. Il giudice, se la proposta è ammissibile, ne dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori e, su istanza, può disporre misure protettive, tra cui la sospensione delle esecuzioni individuali; poi decide sull’omologazione. Contro il decreto di inammissibilità è previsto il reclamo, di competenza del tribunale in composizione collegiale (Cass. civ., n. 24870 del 2024).

I vantaggi, motivati

  • La casa si conserva, se il piano è costruito sul comma 5 e gli arretrati vengono sanati.
  • I debiti diversi dal mutuo possono essere ridotti anche in modo significativo, senza il consenso dei creditori.
  • Le esecuzioni possono essere sospese durante la procedura e, dopo l’omologa, i creditori sono vincolati al piano.
  • Alla fine, esdebitazione dei debiti residui per la parte non soddisfatta secondo il piano.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

Il piano va eseguito per anni, di norma su un orizzonte medio-lungo, e se il debitore non riesce a rispettarlo l’omologa può essere revocata (la giurisprudenza di merito ammette peraltro la riproposizione di un nuovo piano che tenga conto delle ragioni della revoca). La rata del mutuo resta quella contrattuale: se il problema principale è proprio il mutuo e non gli altri debiti, il comma 5 non basta. Occorre inoltre sanare lo scaduto, e se il contratto è già stato risolto la ricostruzione di che cosa sia “scaduto” diventa assai più delicata. Infine, la procedura ha costi di giustizia e il compenso dell’OCC, determinato secondo i parametri regolamentari, che vanno messi in conto nella fattibilità del piano.

Profilo ideale per l’opzione 2: chi ha una rata di mutuo sostenibile se liberata dal peso degli altri debiti, arretrati ancora recuperabili, nessuna colpa grave nella genesi della crisi e un reddito stabile per il periodo del piano.

Opzione 3 — La liquidazione controllata con esdebitazione (l’ex liquidazione del patrimonio)

In cosa consiste

La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCII) è la procedura in cui il patrimonio del debitore viene messo a disposizione dei creditori sotto la guida di un liquidatore nominato dal tribunale. Può essere chiesta dal debitore stesso, e in certi casi anche dai creditori. Nella liquidazione entrano i beni presenti (tra cui la casa) e i redditi sopravvenuti, esclusa la parte che il giudice ritiene necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268, comma 4, CCII). Dopo tre anni dall’apertura, il debitore persona fisica consegue l’esdebitazione dei debiti residui (art. 282 CCII), salvo le cause ostative previste dalla legge.

Sulla funzione della liquidazione controllata la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza 19 gennaio 2024, n. 6, un passaggio che la dottrina ha letto come apertura verso un uso della procedura anche da parte di debitori con patrimonio modesto, nei quali il contributo ai creditori è rappresentato soprattutto dai redditi futuri per il periodo di durata.

Il nodo del creditore fondiario

Qui l’analisi va fatta con particolare attenzione. La Cassazione ha stabilito che il creditore fondiario può iniziare o proseguire l’esecuzione immobiliare individuale anche dopo l’apertura della liquidazione controllata (Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914). La giurisprudenza di merito ha riconosciuto l’applicabilità del privilegio fondiario anche nella liquidazione controllata (Trib. Roma, ord. 11 febbraio 2025), pur con letture non uniformi sulle modalità di coordinamento tra le due sedi; ci sono state anche decisioni di sospensione dell’esecuzione individuale in favore della procedura concorsuale, a riprova che il punto non è del tutto assestato. Per chi sceglie questa strada, l’elemento dirimente è che la casa, nella generalità dei casi, verrà venduta: nella procedura concorsuale o nell’esecuzione della banca.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Il debito complessivo è sproporzionato rispetto a qualsiasi reddito prevedibile, e nessun piano credibile può essere costruito.
  2. La casa ha perso valore, il debito ipotecario la supera e il mantenimento dell’abitazione comporterebbe anni di sacrifici senza reale prospettiva di uscita.
  3. Il mutuo è già stato risolto, la banca ha avviato il pignoramento e l’asta è comunque all’orizzonte: la liquidazione consente almeno di chiudere la partita con l’esdebitazione, invece di restare esposti per il residuo non coperto dalla vendita.

Come si esegue in sintesi

Il ricorso è depositato con l’assistenza dell’OCC, che allega una relazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla situazione economica e patrimoniale. Il tribunale apre la procedura con sentenza e nomina il liquidatore, che forma l’inventario, accerta il passivo e liquida i beni. Contro la sentenza di apertura è previsto il reclamo in Corte d’appello e, poi, il ricorso per cassazione, per il quale la Suprema Corte ha di recente precisato i termini (Cass. civ., n. 1473 del 2026). Dall’apertura, i creditori per titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, fatte salve le particolarità del creditore fondiario appena esaminate.

I vantaggi, motivati

  • Un punto finale certo: dopo tre anni, esdebitazione, anche se i creditori non sono stati integralmente soddisfatti.
  • Blocco delle azioni esecutive dei creditori diversi dal fondiario e di pignoramenti su stipendio e conto (con la regola della quota di reddito lasciata al debitore).
  • Accesso possibile anche con requisiti soggettivi meno selettivi rispetto alla ristrutturazione, fermo il controllo sulle cause ostative all’esdebitazione.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

Il rovescio della medaglia è evidente: la perdita della casa e, in generale, dei beni non strettamente necessari. Per tre anni una parte del reddito viene destinata ai creditori. L’esdebitazione non è automatica in ogni caso: può essere negata se ricorrono le condizioni ostative previste dalla legge (ad esempio condotte fraudolente o mancata collaborazione con gli organi della procedura). E la convivenza con l’esecuzione della banca fondiaria può rendere la sequenza delle vendite meno controllabile di quanto il debitore si aspetti.

Profilo ideale per l’opzione 3: chi ha un’esposizione complessiva che nessun piano può sostenere, una casa il cui valore non copre il mutuo, un’esecuzione già avviata o imminente, e l’esigenza di chiudere definitivamente la vicenda debitoria in un tempo certo.

Una variante da conoscere: l’esdebitazione dell’incapiente

Per completezza, l’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere l’esdebitazione una sola volta nella vita, fermo l’obbligo di pagamento dei debiti se entro quattro anni sopravvengono utilità rilevanti. Non è un’opzione autonoma per chi possiede una casa gravata da mutuo, perché la casa stessa rappresenta un’utilità: diventa rilevante solo quando l’immobile è già stato venduto e resta un debito residuo a fronte di un reddito minimo.

Oltre le tre opzioni: gli elementi trasversali che spostano il bilancio

Prima di passare ai numeri, vanno messi sulla bilancia alcuni fattori che non appartengono a una sola opzione ma le attraversano tutte, e che spesso vengono considerati solo quando la scelta è già stata fatta.

Le polizze collegate al mutuo

Molti mutui sono accompagnati da una polizza di protezione del credito (le cosiddette CPI), che copre il rischio di perdita involontaria dell’impiego, di inabilità temporanea o di decesso dell’intestatario. Accade con una certa frequenza che il mutuatario, alle prese con la fine della moratoria, non abbia mai verificato se l’evento che ha ridotto il suo reddito sia coperto. Prima di qualsiasi altra valutazione, la verifica delle polizze in essere è un passaggio che può modificare in modo significativo i conti di tutte e tre le opzioni: se la polizza paga una parte delle rate per un certo periodo, lo squilibrio si riduce, e l’opzione negoziale guadagna spazio. Il rovescio della medaglia è che le polizze hanno franchigie, carenze e limiti di durata che vanno letti con attenzione.

Cointestatari, garanti e fideiussori

Il mutuo per la casa è spesso cointestato tra coniugi o conviventi, e non di rado è assistito dalla garanzia di un genitore. Questo elemento pesa in modo diverso sulle tre strade. Nell’opzione 1 la rinegoziazione richiede di norma il consenso di tutti gli obbligati. Nelle opzioni 2 e 3 va considerato che l’esdebitazione riguarda il debitore che accede alla procedura, mentre restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. In concreto: se un solo cointestatario accede alla procedura, la banca può rivolgersi all’altro per l’intero, e se esiste un garante questi resta esposto. È una conseguenza che va soppesata con la famiglia prima di scegliere, non scoperta dopo.

Il Codice offre, su questo punto, uno strumento specifico: la procedura familiare (art. 66 CCII). I membri della stessa famiglia, conviventi o con un’origine comune del sovraindebitamento, possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, con un’unica procedura e costi ripartiti. Per un mutuo cointestato tra coniugi, la procedura familiare permette di affrontare la posizione di entrambi nello stesso piano, evitando che la soluzione trovata per uno lasci l’altro esposto. La giurisprudenza di merito ha omologato piani familiari che prevedevano la conservazione dell’abitazione in cui vivono i ricorrenti.

La cessione del quinto e i finanziamenti a rata fissa

Spesso, accanto al mutuo, c’è una cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Nell’opzione 1 questa esposizione rimane intoccata, perché nessuna rinegoziazione con la banca del mutuo può incidere su un contratto diverso. Nella ristrutturazione, invece, l’art. 67, comma 3, CCII consente espressamente di falcidiare e ristrutturare anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto. Per chi ha un quinto che assorbe una parte rilevante dello stipendio, questo elemento può essere decisivo a favore dell’opzione 2, perché libera reddito da destinare al mutuo.

Le segnalazioni nelle banche dati creditizie

Nessuna delle tre strade è neutra rispetto alla reputazione creditizia. I ritardi di pagamento vengono segnalati nei sistemi di informazione creditizia e nella Centrale dei rischi secondo le regole di ciascun archivio; l’apertura di una procedura concorsuale ha una propria pubblicità. A fronte di questo svantaggio, va considerato che una crisi non risolta produce comunque segnalazioni negative, protratte nel tempo e aggravate dai successivi inadempimenti. L’elemento dirimente non è evitare ogni segnalazione, che in una crisi conclamata è difficilmente evitabile, ma scegliere la strada che consente di chiudere la vicenda in un tempo definito e di ricostruire, dopo, un accesso al credito.

La vendita volontaria come variabile

C’è infine una possibilità che non è una procedura, ma che interagisce con tutte: la vendita volontaria della casa sul mercato libero, concordata con la banca, prima che si arrivi all’asta. Rispetto alla liquidazione controllata, la vendita libera realizza di regola un prezzo più vicino al valore di mercato; rispetto alla ristrutturazione, rinuncia alla conservazione dell’abitazione. Può essere combinata con un accordo a saldo e stralcio per l’eventuale residuo non coperto, oppure seguita da una procedura di sovraindebitamento limitata ai debiti rimasti. Quando il valore della casa supera in modo significativo il debito ipotecario, la vendita volontaria merita di essere inserita nel confronto come quarta variabile, perché è spesso quella che preserva la maggior parte del patrimonio familiare.

Il fattore psicologico e familiare

Un confronto equilibrato non può ignorare che le tre strade hanno anche un peso umano diverso. La ristrutturazione impegna la famiglia per molti anni in un regime di spesa controllata; la liquidazione comporta un trasloco e la perdita di un luogo carico di significato, ma offre un punto finale certo; la rinegoziazione rinvia la decisione e mantiene tutto com’è, con il rischio di prolungare l’incertezza. Nessuno di questi pesi è misurabile in euro, ma ciascuno incide sulla probabilità concreta che la strada scelta venga percorsa fino in fondo, e quindi, in ultima analisi, anche sulla sua riuscita giuridica.

Le tre strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili ma non riferite a situazioni reali. Hanno uno scopo preciso: applicare gli stessi dati di partenza alle tre opzioni, per vedere dove ciascuna regge e dove cede.

Dati comuni a tutte le simulazioni

  • Nucleo familiare di tre persone, reddito netto complessivo: 2.340 € al mese.
  • Mutuo fondiario prima casa: debito residuo 146.300 €, tasso fisso 4,4%, durata residua 17 anni (204 mesi), rata 1.019,76 €.
  • Prestito personale: residuo 19.870 €, rata 318 €.
  • Carta revolving: residuo 7.415 €, rata 185 €.
  • Totale rate mensili: 1.522,76 €.
  • Spese essenziali stimate per il nucleo (vitto, utenze, trasporti, scuola): 1.150 €. Disponibile per i debiti: 1.190 €. Squilibrio mensile: 332,76 €.
  • La sospensione di diciotto mesi è terminata; dopo la ripresa non sono state pagate quattro rate, per un arretrato di 4.079,03 €. Il contratto non è ancora stato risolto.
  • Valore di mercato dell’abitazione: 171.000 €. Prevedibile realizzo in una vendita forzata, dopo i ribassi d’asta: 128.400 €.

Simulazione A — Opzione 1: rinegoziazione con allungamento

La banca accetta di portare la durata residua da 17 a 27 anni (324 mesi), ma applica il tasso di mercato corrente, ipotizzato al 4,7%. La nuova rata scende a 797,85 €. Sommata al prestito e alla revolving, il totale diventa 1.300,85 €, contro un disponibile di 1.190 €: resta un deficit di 110,85 € al mese, e l’arretrato di 4.079,03 € va comunque capitalizzato o pagato.

Il costo della soluzione non è trascurabile. Con il piano originario (17 anni al 4,4%) gli interessi residui ammontano a circa 61.730 €; con il piano rinegoziato (27 anni al 4,7%) salgono a circa 112.204 €. L’allungamento costa, in interessi, circa 50.470 € in più.

Se in parallelo si riuscisse a consolidare prestito e revolving (27.285 €) in un finanziamento a 84 mesi con un tasso ipotetico del 9%, la rata di questo nuovo prestito sarebbe di circa 439 €, e il totale scenderebbe a circa 1.236,85 €: ancora sopra il disponibile di circa 47 € al mese. L’opzione 1, con questi dati, avvicina l’equilibrio senza raggiungerlo, e presuppone che due istituti diversi concedano credito a un cliente con quattro rate arretrate.

Simulazione B — Opzione 2: ristrutturazione con mantenimento del mutuo (art. 67, comma 5, CCII)

Il piano prevede che il mutuo prosegua alle scadenze convenute, con rata di 1.019,76 €, e che il giudice autorizzi il pagamento dell’arretrato di 4.079,03 €, messo a disposizione da un familiare con un apporto esterno. I creditori chirografari (prestito e revolving, 27.285 € in totale) vengono soddisfatti al 36%, cioè 9.822,60 €, in 72 rate mensili da 136,43 €.

Impegno mensile complessivo: 1.019,76 + 136,43 = 1.156,19 €, contro un disponibile di 1.190 €. Il piano sta in piedi, ma con un margine di appena 33,81 € al mese, dal quale andranno anche tolti i costi della procedura se ripartiti nel tempo.

La prova di convenienza si fa confrontando quanto i chirografari riceverebbero in una liquidazione. In quella sede (simulazione C), la casa verrebbe venduta a 128.400 €, che al netto di spese ipotizzate in 9.600 € darebbero 118.800 € alla banca, lasciandole un residuo di 31.579,03 € in chirografo; i redditi acquisiti in tre anni (24.840 €), al netto di costi di procedura ipotizzati in 5.200 €, darebbero 19.640 € da ripartire su 58.864,03 € di crediti chirografari: circa il 33,4%. Offrendo il 36%, il piano supera l’alternativa liquidatoria, e la contestazione di convenienza di un creditore non sarebbe, in questa ipotesi, di ostacolo all’omologa. Un’offerta del 30% sarebbe invece stata inferiore alla liquidazione: la soglia minima non si sceglie a intuito, si calcola.

Simulazione C — Opzione 3: liquidazione controllata

La casa entra nella liquidazione e viene venduta a 128.400 €. La famiglia prende in affitto un appartamento a 540 € al mese. Il giudice fissa in 1.650 € la quota di reddito lasciata al nucleo (spese essenziali più canone); per tre anni vengono acquisiti alla procedura 690 € al mese, cioè 24.840 €.

Debiti complessivi: 150.379,03 € (mutuo con arretrati) + 27.285 € = 177.664,03 €. Pagato ai creditori: 118.800 € + 19.640 € = 138.440 €. Al termine dei tre anni, circa 39.224 € di debiti residui vengono esdebitati. Il prezzo è la perdita di un immobile che sul mercato valeva 171.000 €: la differenza tra valore di mercato e prezzo d’asta, circa 42.600 €, è ricchezza che si disperde. Con questi dati, la liquidazione chiude la vicenda ma distrugge un valore superiore al debito che esdebita.

Una variante che cambia i pesi

Si supponga ora che, anziché quattro, le rate non pagate siano otto, e che la banca abbia già comunicato la risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 40 TUB, notificando atto di precetto per l’intero. L’opzione 1 diventa di fatto impraticabile, salvo accordi a saldo e stralcio. L’opzione 2 si complica: il “debito scaduto” da sanare per mantenere il mutuo tende a coincidere con l’intero credito, e la ristrutturazione può reggersi solo prevedendo un pagamento non integrale del creditore ipotecario ai sensi dell’art. 67, comma 4, nei limiti del valore di realizzo del bene. L’opzione 3, in questo scenario, guadagna peso relativo. La stessa famiglia, con gli stessi redditi, ha una mappa delle scelte completamente diversa a seconda di quando decide.

Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza gli elementi emersi. Va letta con una cautela: ogni riga descrive la tendenza generale, e il singolo caso può spostare le valutazioni. I costi indicati sono solo quelli connessi alla procedura previsti dalla legge; il compenso dell’OCC e del liquidatore è determinato secondo i parametri regolamentari e grava sulla procedura. La reversibilità indica se, fallita quella strada, restano aperte le altre.

CriterioOpzione 1 — Rinegoziazione / sospensioneOpzione 2 — Ristrutturazione del consumatoreOpzione 3 — Liquidazione controllata
TempiSettimane, se la banca è disponibileAlcuni mesi fino all’omologa; esecuzione del piano pluriennaleApertura in alcuni mesi; esdebitazione dopo 3 anni
ComplessitàBassa: trattativa documentataAlta: relazione OCC, piano, controllo del giudiceMedia-alta: OCC, liquidatore, accertamento del passivo
Sorte della casaResta al debitoreResta al debitore se il piano regge (art. 67, co. 5)Di regola venduta
Effetti sull’esecuzioneNessuno: la banca conserva ogni poterePossibile sospensione con misure protettive; poi vincolo del pianoBlocco delle azioni individuali, salvo il creditore fondiario
Consenso dei creditoriIndispensabileNon richiesto: decide il giudiceNon richiesto
Rischi in caso di esito negativoTempo perso, ritardi che si accumulano verso la risoluzioneRevoca dell’omologa se il piano non è eseguitoDiniego dell’esdebitazione per cause ostative
ReversibilitàAlta: le procedure restano accessibiliMedia: dopo una revoca è possibile riproporre un piano correttoBassa: la vendita dei beni non torna indietro
Costi di giustiziaNessunoContributo unificato e diritti; compenso OCC in prededuzioneContributo unificato e diritti; compensi OCC e liquidatore in prededuzione
Effetto sui debiti diversi dal mutuoNessuno, salvo consolidamentoRiduzione e rateizzazioneEsdebitazione del residuo

I criteri per scegliere

Non esiste un ordine gerarchico fra le tre strade; esistono condizioni che, se presenti, rendono l’una più ragionevole delle altre. Cinque criteri, soprattutto, orientano la valutazione.

Primo criterio: la natura dello squilibrio, temporanea o strutturale. Se la situazione presenta una causa con una data di fine (un reddito che tornerà, una spesa straordinaria conclusa), generalmente l’opzione 1 merita il primo tentativo, perché lascia intatte le altre. Se invece lo squilibrio è strutturale, cioè le entrate prevedibili non copriranno mai l’insieme delle rate, rinviare con una sospensione o un allungamento significa, di regola, arrivare alla stessa crisi più tardi e con più interessi.

Secondo criterio: il peso relativo del mutuo sul totale dei debiti. Quando il mutuo, da solo, sarebbe sostenibile e sono gli altri finanziamenti a far saltare il bilancio, l’opzione 2 trova il suo terreno naturale: il comma 5 dell’art. 67 conserva il mutuo e la procedura interviene sul resto. Quando invece è il mutuo stesso a essere sproporzionato rispetto al reddito, il comma 5 non basta e la valutazione si sposta tra una rinegoziazione profonda e la liquidazione.

Terzo criterio: il rapporto tra valore della casa e debito ipotecario. Se il valore di mercato supera di molto il debito, la liquidazione disperde patrimonio (come nella simulazione C) e le opzioni conservative guadagnano peso; in quel caso va anche considerata una vendita volontaria sul mercato libero, che realizza più dell’asta. Se il valore è inferiore al debito, la casa è di fatto già “della banca” e la scelta di conservarla va soppesata con freddezza.

Quarto criterio: lo stato del contratto. Finché il mutuo non è risolto, le tre opzioni restano tutte percorribili; dopo la risoluzione, la ristrutturazione con mantenimento del mutuo diventa più difficile e la rinegoziazione quasi impossibile. Il momento in cui si decide è, esso stesso, un criterio di scelta.

Quinto criterio: la storia dell’indebitamento. Una crisi nata da scelte gravemente imprudenti può ostacolare l’accesso alla ristrutturazione (art. 69 CCII); una crisi nata anche da finanziamenti concessi senza un’adeguata verifica del merito creditizio può, al contrario, rafforzare la posizione del debitore. Questo elemento va ricostruito documento per documento, prima di scegliere, non dopo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e avvocato cassazionista, esamina insieme il contratto di mutuo e i requisiti delle procedure, perché il confronto tra le opzioni ha senso solo se fatto sugli stessi dati.

Le domande di chi è indeciso

Se inizio con la rinegoziazione e fallisce, ho perso la possibilità di accedere alla ristrutturazione? No, la trattativa con la banca non preclude le procedure del Codice della crisi. Il rischio concreto è un altro: il tempo. Mentre si tratta, le rate non pagate si accumulano e possono portare alla risoluzione del contratto, che restringe le opzioni successive. Una trattativa andrebbe quindi condotta con una scadenza interna chiara.

Posso cambiare strada a metà di una procedura? In certi limiti sì. Il Codice prevede la conversione della procedura di ristrutturazione in liquidazione controllata in caso di revoca o di fallimento del piano, su istanza del debitore o, quando ne ricorrono i presupposti, di un creditore. Il passaggio inverso, da liquidazione a ristrutturazione, è molto più difficile una volta che i beni siano stati venduti.

Se scelgo la ristrutturazione, la banca del mutuo deve essere d’accordo? No. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c’è votazione: decide il giudice. La banca può presentare osservazioni e contestare la convenienza, ma la contestazione non impedisce l’omologa se il suo credito è soddisfatto almeno quanto lo sarebbe nella liquidazione. Nel caso del comma 5, poi, il mutuo continua a essere pagato come da contratto.

La moratoria appena terminata mi danneggia agli occhi del giudice? Di per sé no. Aver chiesto e ottenuto una sospensione prevista dalla legge è semmai indice di un tentativo di gestire la crisi. Ciò che rileva, per la meritevolezza, è l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella genesi dell’indebitamento, valutata complessivamente.

E se nel frattempo arriva il pignoramento? Il pignoramento non chiude le porte. Nella ristrutturazione il giudice può disporre, su istanza, la sospensione delle procedure esecutive. Nella liquidazione controllata le azioni individuali si arrestano, con l’eccezione del creditore fondiario, che, secondo la Cassazione, può proseguire. Esistono inoltre strumenti interni all’esecuzione, come la conversione del pignoramento prevista dall’art. 495 c.p.c., che consente di sostituire all’immobile una somma di denaro pagabile a rate, da valutare quando le risorse lo consentono.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che ciascuna aiuta a valutare. Per ognuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questo confronto.

Per chi valuta la strada negoziale (opzione 1) e i poteri della banca

  1. Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914. Il creditore titolare di mutuo fondiario conserva la facoltà di avviare o proseguire l’espropriazione immobiliare individuale anche quando il debitore è sottoposto a liquidazione controllata. Rilevanza: misura il potere negoziale della banca; chi tratta sapendo che la procedura concorsuale non neutralizza l’esecuzione fondiaria valuta con più realismo le offerte ricevute.
  2. Trib. Roma, ord. 11 febbraio 2025. Il privilegio processuale del creditore fondiario trova applicazione anche nella liquidazione controllata del patrimonio. Rilevanza: conferma, nel merito, il quadro tracciato dalla Cassazione e incide sulla previsione dei tempi e dei modi in cui la casa verrebbe venduta.

Per chi valuta la ristrutturazione dei debiti del consumatore (opzione 2)

  1. Cass. civ., 27 luglio 2023, n. 22890. Con il Codice della crisi i requisiti di ammissibilità della proposta del consumatore sono cambiati rispetto alla legge 3. Rilevanza: legittima una lettura dei requisiti soggettivi diversa da quella, più severa, applicata in passato.
  2. Cass. civ., sez. VI, 22 settembre 2022, n. 27843. Pronuncia richiamata come espressione dell’impostazione legata al cosiddetto “shock esogeno”, cioè all’evento imprevedibile quale causa del sovraindebitamento. Rilevanza: serve come termine di paragone per comprendere quanto il criterio si sia spostato con il nuovo Codice.
  3. App. Bologna, 9 febbraio 2024. La colpa grave che preclude l’accesso richiede una valutazione complessiva della condotta del debitore; la fiducia in buona fede nella propria capacità di adempiere è un elemento rilevante. Rilevanza: chi ha contratto il mutuo confidando in un reddito poi venuto meno trova qui un argomento a proprio favore.
  4. App. Firenze, 8 novembre 2023. Superata la tesi dello “shock esogeno”, la colpa grave va apprezzata considerando insieme tutti gli elementi della vicenda. Rilevanza: rafforza l’orientamento che guarda alla storia dell’indebitamento nella sua interezza.
  5. Trib. Reggio Calabria, 25 gennaio 2024. Il sovraindebitamento va letto come fenomeno dinamico ed evolutivo, e nel giudizio contano anche il livello culturale e la consapevolezza del debitore. Rilevanza: utile per chi è arrivato alla crisi per gradi, rata dopo rata, senza un singolo evento scatenante.
  6. Trib. Torino, 21 marzo 2023. Il ricorso a finanziamenti successivi per far fronte a necessità non integra, di per sé, colpa grave. Rilevanza: riguarda da vicino chi ha acceso prestiti personali per sostenere la rata del mutuo durante o dopo la moratoria.
  7. Cass. civ., n. 24870 del 2024. Il reclamo contro il decreto che dichiara inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore spetta al tribunale in composizione collegiale. Rilevanza: un primo esito negativo non è necessariamente definitivo; esiste un rimedio con un giudice collegiale.
  8. Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La Corte ha chiarito i criteri per la qualificazione soggettiva del consumatore nel sistema del Codice della crisi. Rilevanza: decide chi può accedere alla ristrutturazione riservata al consumatore, questione cruciale per chi ha anche debiti legati a un’attività pregressa.
  9. Trib. Parma, sent. n. 33/2025, pubblicata il 31 marzo 2025. Sentenza di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti, resa pubblica sul sito istituzionale del tribunale. Rilevanza: consente di osservare in concreto come il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e convenienza di un piano.

Per chi valuta la liquidazione controllata (opzione 3)

  1. Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6. La Corte si è pronunciata sulla disciplina della liquidazione controllata del sovraindebitato; la sentenza è stata letta dalla dottrina come conferma della possibilità di ricorrere alla procedura anche quando l’apporto ai creditori consiste soprattutto nei redditi futuri. Rilevanza: interessa chi, venduta la casa, avrebbe come unica risorsa lo stipendio.
  2. Cass. civ., n. 1473 del 2026. La Suprema Corte ha precisato il termine per proporre ricorso contro la sentenza della Corte d’appello che respinge il reclamo avverso l’apertura della liquidazione controllata. Rilevanza: i termini per impugnare l’apertura sono stretti e vanno presidiati, sia dal debitore sia dal creditore che contesta.

A queste si aggiungono, sul versante della ristrutturazione, orientamenti di merito che hanno ammesso piani con conservazione dell’abitazione e che hanno precisato le condizioni per un pagamento dilazionato dei creditori ipotecari: indicazioni che, pur non uniformi, vanno lette alla luce della prassi del tribunale competente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una scelta tra strade che hanno effetti diversi e in parte irreversibili, lo Studio mette in campo strumenti concreti, ciascuno orientato a rendere il confronto misurabile.

  1. Ricostruiamo la posizione del mutuo: piano di ammortamento dopo la sospensione, rate arretrate, distanza dalla soglia dell’art. 40 TUB, eventuali comunicazioni di risoluzione già ricevute.
  2. Esaminiamo il contratto di mutuo e gli altri finanziamenti con lo staff di diritto bancario, per individuare condizioni contestabili e verificare se la concessione del credito abbia tenuto conto del merito creditizio.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, applicando le tre strade agli stessi numeri, come nelle simulazioni di questo articolo, ma sui tuoi dati reali.
  4. Impostiamo e conduciamo la trattativa con la banca per rinegoziazione, nuova sospensione o saldo e stralcio, con una scadenza interna che non consumi il tempo utile per le procedure.
  5. Verifichiamo i requisiti di accesso alla ristrutturazione: qualità di consumatore, assenza di colpa grave, precedenti esdebitazioni, documentazione completa.
  6. Costruiamo il piano di ristrutturazione con il mantenimento del mutuo ai sensi dell’art. 67, comma 5, CCII, calcolando la percentuale minima che supera il test di convenienza rispetto alla liquidazione.
  7. Chiediamo le misure protettive per sospendere le esecuzioni individuali durante la procedura e ci confrontiamo con il creditore procedente nell’esecuzione immobiliare.
  8. Predisponiamo il ricorso per liquidazione controllata quando è la strada più sostenibile, curando la quota di reddito da lasciare al nucleo familiare e il percorso verso l’esdebitazione.
  9. Presidiamo i termini delle impugnazioni: reclamo contro l’inammissibilità, reclamo contro l’apertura della liquidazione, ricorso per cassazione.
  10. Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, per la ricostruzione dei redditi, delle spese essenziali e della sostenibilità pluriennale del piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un confronto come questo, la competenza che fa la differenza è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi (rinegoziare, ristrutturare, liquidare) potrà dover essere difesa domani, in un reclamo o in un ricorso, e la stessa linea, costruita dallo stesso difensore, viene sostenuta fino all’ultimo grado senza cambiare mani. A questo si aggiunge la conoscenza interna delle procedure che deriva dal ruolo di Gestore della crisi e di fiduciario OCC: sapere come un organismo legge una relazione e come un giudice valuta un piano consente di impostare la domanda su quelle basi fin dall’inizio.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sul contratto, sulle procedure e sul contenzioso, i secondi sui numeri, perché la fattibilità di un piano non si afferma, si dimostra.

Chiusura

La fine di una moratoria non impone una sola risposta. Una rinegoziazione può bastare quando la crisi è passeggera; una ristrutturazione dei debiti può salvare la casa quando il problema sono gli altri finanziamenti; una liquidazione controllata può chiudere definitivamente una vicenda che nessun piano sarebbe in grado di sostenere. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una trattativa che si trascina oltre la soglia della risoluzione, o una liquidazione avviata quando la casa valeva più del debito, sono errori che non si possono correggere dopo.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio. Il mutuo è un contratto bancario, ed è materia dello staff multidisciplinare in diritto bancario coordinato dall’Avv. Monardo; le alternative della ex legge 3 sono procedure di sovraindebitamento, che l’Avvocato conosce come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC; e ogni decisione presa in questa fase può arrivare davanti alla Corte di cassazione, dove l’Avvocato è abilitato a difendere la stessa strategia fino all’ultimo grado.

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