Chi guida un’azienda che imbottiglia acqua minerale o produce bibite conosce bene un equilibrio fragile: la materia prima costa poco, ma tutto quello che le sta intorno costa tantissimo. Preforme in PET, bottiglie in vetro, tappi, etichette, film termoretraibile, pallet e soprattutto la logistica, con camion che partono ogni giorno verso la grande distribuzione. Quando i prezzi degli imballaggi salgono, un’estate piovosa taglia i volumi e le catene pagano a 90 o 120 giorni, il debito verso vetrerie, produttori di preforme e vettori cresce in fretta. In questa guida abbiamo raccolto le domande che ci vengono poste più spesso su questo tema, con risposte complete e senza giri di parole.
Il contesto normativo è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). L’accordo di ristrutturazione dei debiti è disciplinato dagli articoli 57 e seguenti: l’imprenditore in crisi o insolvente si accorda con creditori che rappresentano una quota qualificata dei crediti, un professionista indipendente attesta il piano e il tribunale omologa. Esistono poi la versione “agevolata” (art. 60), quella “ad efficacia estesa” (art. 61) e un collegamento diretto con la composizione negoziata della crisi.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il modo in cui si conducono le trattative con i creditori, si costruisce un piano credibile e si arriva a un accordo sostenibile. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando al tavolo, accanto a vetrerie e trasportatori, siedono anche le banche. E, se l’omologa viene contestata, la qualifica di cassazionista consente di seguire il contenzioso fino all’ultimo grado.
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“Ma cos’è esattamente un accordo di ristrutturazione? È una specie di saldo e stralcio con i fornitori?”
No, è molto di più: è un accordo con una parte qualificata dei creditori, basato su un piano attestato e reso stabile dal tribunale con l’omologazione.
Il saldo e stralcio “privato” con un singolo fornitore è una transazione: vale solo tra lei e quel fornitore, non la protegge dagli altri e, se l’azienda poi finisce in liquidazione giudiziale, i pagamenti fatti possono essere messi in discussione. L’accordo di ristrutturazione dell’art. 57 del Codice della crisi funziona su un altro piano.
Gli elementi sono tre. Primo: un accordo firmato con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti complessivi. Può prevedere riduzioni, dilazioni, conversioni, nuove garanzie, a seconda di ciò che si negozia con ciascuno. Secondo: un piano economico-finanziario che spieghi come l’azienda uscirà dalla crisi, accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità economica e giuridica del piano. Terzo: l’omologazione del tribunale, che trasforma un insieme di contratti in uno strumento di regolazione della crisi con effetti precisi.
Per un’azienda di acque minerali questo significa poter mettere allo stesso tavolo il produttore di preforme, la vetreria, le banche che hanno finanziato la nuova linea di imbottigliamento e, se serve, i trasportatori. Ogni accordo può essere diverso: alla vetreria si può chiedere uno stralcio del 30%, al vettore principale una dilazione in dodici rate, alla banca un riscadenzamento del mutuo.
Il vantaggio concreto, rispetto alle transazioni isolate, è che gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato sono sottratti all’azione revocatoria in un’eventuale liquidazione giudiziale (art. 166, comma 3, lett. e) CCII). E la Cassazione ha chiarito che il controllo del tribunale in sede di omologa non è un timbro formale: guarda anche alla sostanza del piano (Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842). È proprio questo controllo a dare credibilità all’accordo agli occhi di chi lo firma.
“Quanti devono firmare? Basta che siano d’accordo il fornitore delle bottiglie e la banca?”
Dipende dal tipo di accordo: nel modello ordinario serve il 60% dei crediti, in quello agevolato basta il 30%, ma a condizioni precise.
Il calcolo si fa sull’importo dei crediti, non sul numero delle teste. Se il suo indebitamento complessivo è di 3 milioni e il produttore di preforme più la banca principale arrivano insieme a 1,9 milioni, ha già superato il 60% dell’accordo ordinario, anche se i restanti trenta fornitori piccoli non firmano nulla.
C’è poi l’accordo agevolato dell’art. 60: la soglia scende al 30%, ma lei deve rinunciare a due cose. Non può chiedere la moratoria dei creditori estranei (quindi chi non firma va pagato alle scadenze originarie, senza i 120 giorni di respiro di cui parliamo nella prossima domanda) e non può chiedere misure protettive, o deve rinunciare a quelle già richieste. È una strada interessante quando l’azienda ha liquidità sufficiente per onorare regolarmente i creditori non aderenti e ha bisogno di rinegoziare soprattutto con uno o due soggetti molto esposti.
Infine c’è l’accordo ad efficacia estesa (art. 61), che permette di vincolare anche chi non ha firmato, se appartiene a una categoria omogenea in cui almeno il 75% dei crediti ha aderito. Ne parliamo nel dettaglio più avanti, perché è lo strumento più delicato per chi ha molti trasportatori.
Attenzione a non contare come “aderenti” soggetti che non lo sono davvero. La Cassazione ha escluso che possano valere, ai fini dell’omologazione, i soli creditori il cui credito nasce dalla procedura stessa, pretendendo invece l’adesione di creditori anteriori (Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892). E il tribunale verifica anche d’ufficio che gli accordi siano stati effettivamente conclusi (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817).
“E chi non firma? Il trasportatore che non vuole saperne viene pagato lo stesso?”
Sì, e per intero: nell’accordo ordinario i creditori estranei vanno pagati integralmente, con un margine di 120 giorni.
È il punto che molti imprenditori scoprono tardi. L’accordo di ristrutturazione “ordinario” non toglie nulla a chi non firma. Anzi: il piano deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, e l’attestatore deve dirlo espressamente.
I tempi sono fissati dall’art. 57, comma 3, CCII:
- crediti già scaduti alla data dell’omologazione: pagamento entro 120 giorni dall’omologazione;
- crediti non ancora scaduti a quella data: pagamento entro 120 giorni dalla rispettiva scadenza.
Tradotto nel suo settore: se il vettore che le ha fatturato i trasporti di marzo non firma, lei non potrà imporgli uno sconto, ma avrà tempo fino a 120 giorni dopo l’omologa per saldarlo. Se invece la fattura del produttore di tappi scade dopo l’omologa, il conto dei 120 giorni parte da quella scadenza.
Questa moratoria legale è preziosa per un’azienda stagionale. Un’omologa ottenuta a primavera può spostare il pagamento dei non aderenti nel pieno della stagione estiva, quando gli incassi dalla grande distribuzione e dal canale Horeca sono al massimo. Ma è anche un vincolo: se il piano non dimostra con numeri seri di poter pagare tutti gli estranei in quei termini, il tribunale non omologa. La Suprema Corte, già con Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2019, n. 12064, aveva chiarito che il giudice deve verificare concretamente questa idoneità, non limitarsi a prendere atto dell’attestazione.
Come detto sopra, nell’accordo agevolato questa moratoria non c’è: gli estranei vanno pagati alle scadenze naturali.
“Entro quando devo muovermi? C’è un momento in cui è troppo tardi?”
Non c’è una scadenza scritta, ma c’è un momento pratico oltre il quale le strade si restringono molto: quando i creditori hanno già titoli esecutivi o qualcuno ha chiesto la liquidazione giudiziale.
L’accordo di ristrutturazione è accessibile sia in stato di crisi sia in stato di insolvenza. In teoria, quindi, può muoversi anche quando i pagamenti sono già saltati. In pratica, però, il tempo lavora contro di lei per tre ragioni.
La prima: più si aspetta, più i fornitori si irrigidiscono. La vetreria che ha ricevuto tre solleciti e nessuna risposta è molto meno disposta a firmare uno stralcio di quella contattata al primo ritardo con un piano in mano.
La seconda: i creditori agiscono. Un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, un pignoramento presso le catene della grande distribuzione che le devono soldi, un’istanza di liquidazione giudiziale: ciascuno di questi eventi complica le trattative. È vero che esistono le misure protettive, ma vanno chieste e ottenute, e non operano retroattivamente come una spugna.
La terza: il sistema del Codice della crisi valorizza chi si muove presto. Gli adeguati assetti organizzativi imposti all’imprenditore dall’art. 2086 c.c. servono proprio a cogliere i segnali di crisi in anticipo, e la composizione negoziata è pensata per intervenire quando la situazione è ancora recuperabile.
Il segnale da non ignorare è la tensione di cassa strutturale: quando per pagare i trasporti del mese si deve rinviare il fornitore di preforme, e il mese dopo il contrario, la crisi è già in corso. È il momento giusto per costruire il piano, non quello in cui arriva la prima notifica.
“Da dove si comincia, in pratica? Chi devo chiamare per primo?”
Si comincia dai numeri, non dai fornitori. La tentazione è telefonare subito alla vetreria per chiedere tempo, ma una trattativa senza un piano è una richiesta di favore, e i favori si esauriscono in fretta.
Il primo passaggio è una fotografia fedele dell’indebitamento. Per un’azienda di bevande significa distinguere con precisione: debiti verso fornitori di imballaggi primari (preforme, bottiglie, tappi), verso fornitori di imballaggi secondari (film, cartoni, pallet), verso vettori e operatori logistici, verso banche e società di leasing (spesso sulle linee di imbottigliamento), verso dipendenti ed enti. Per ciascun debito servono importo, scadenza, eventuali garanzie, eventuali contenziosi o titoli già ottenuti dal creditore.
Il secondo passaggio è il piano economico-finanziario. Deve spiegare perché l’azienda è in crisi (aumento dei costi del PET o del vetro, perdita di un cliente della GDO, investimenti sovradimensionati) e come ne esce: rinegoziazione dei listini, razionalizzazione delle referenze, eventuale cessione di un ramo o di una linea, riorganizzazione della logistica. Nel settore delle acque minerali il piano deve tenere conto della stagionalità: i flussi di cassa si concentrano tra maggio e settembre, e un piano “lineare” mese per mese non sarebbe credibile.
Il terzo passaggio è individuare il professionista indipendente che attesterà veridicità dei dati e fattibilità. Deve essere davvero indipendente e iscritto nel registro dei revisori legali e nell’albo dei gestori della crisi, con i requisiti dell’art. 2 CCII.
Il quarto passaggio è la mappa delle adesioni: chi è indispensabile per raggiungere la soglia, chi è strategico per la continuità (senza preforme la linea si ferma), chi può restare estraneo e va quindi pagato per intero. Questa mappa decide quale tipo di accordo scegliere tra ordinario, agevolato ed efficacia estesa, e se conviene passare prima dalla composizione negoziata. Solo a questo punto si apre il tavolo con i fornitori.
“Il fornitore del vetro mi minaccia il decreto ingiuntivo. Posso bloccarlo mentre tratto con gli altri?”
Sì, ma serve una richiesta al tribunale e servono presupposti precisi: la protezione non scatta da sola.
Il Codice della crisi offre due strade per ottenere le misure protettive, cioè il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’impresa.
La prima strada è interna all’accordo di ristrutturazione. L’art. 54, comma 3, CCII consente all’imprenditore di chiedere le misure protettive già durante le trattative, prima di depositare la domanda di omologa. Deve però presentare la proposta di accordo con un’attestazione del professionista che certifichi che la proposta è già stata sottoscritta da creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti e che sono in corso trattative con creditori che rappresentano la soglia necessaria. In alternativa, si può depositare una domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII), che concede un termine per completare accordo e documentazione. Le misure hanno durata fissata dal tribunale e non possono superare quattro mesi, con un tetto complessivo di dodici mesi comprese le proroghe (art. 8 CCII).
La seconda strada è la composizione negoziata della crisi. L’imprenditore chiede la nomina di un esperto e, contestualmente, può chiedere le misure protettive, che il tribunale conferma per un periodo tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni. Anche qui, dopo la scadenza, la giurisprudenza di merito ha ammesso in casi circoscritti misure cautelari mirate contro singoli creditori, a condizioni stringenti (Trib. Milano, 4 luglio 2025).
Due limiti vanno detti con chiarezza. Le misure protettive non cancellano i pignoramenti già perfezionati in modo retroattivo, e non impediscono in assoluto al tribunale di occuparsi di un’istanza di liquidazione giudiziale: la Cassazione ha escluso che la sola pendenza di trattative o misure protettive obblighi il giudice a rinviare la decisione sull’insolvenza (Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3634). La protezione compra tempo, non immunità. Va usata per portare a casa le firme, non per rimandare.
Ricordi infine che scegliere l’accordo agevolato al 30% significa rinunciare alle misure protettive: se il vetro la sta per pignorare, quella strada va valutata con molta cautela.
“Come faccio a convincere un fornitore di preforme ad accettare meno di quanto gli devo?”
Mostrandogli, numeri alla mano, che accettare l’accordo gli conviene più di qualsiasi alternativa realistica.
Un fornitore di imballaggi ragiona in modo molto concreto. Si chiede tre cose: quanto recupero se firmo, quanto recupero se non firmo e l’azienda finisce in liquidazione giudiziale, e se continuerò a vendere a questo cliente in futuro. La trattativa efficace risponde a tutte e tre.
Sul primo punto, la proposta deve essere chiara: percentuale di pagamento, tempi, eventuali garanzie. Un produttore di preforme può preferire un pagamento del 65% in diciotto mesi con una garanzia su crediti futuri verso la GDO piuttosto che un 80% “promesso” senza alcun presidio.
Sul secondo punto, lo strumento decisivo è il confronto con lo scenario liquidatorio. In una liquidazione giudiziale di un’azienda di bevande, i crediti chirografari dei fornitori vengono spesso soddisfatti in misura modesta, dopo spese di procedura, crediti prededucibili, lavoratori e privilegiati. Quando il piano mostra una stima credibile di quello scenario, lo stralcio proposto cambia aspetto. Negli accordi ad efficacia estesa questo confronto è addirittura un requisito di legge per vincolare i non aderenti.
Sul terzo punto, nel settore degli imballaggi la relazione commerciale conta. Un fornitore che perde il cliente perde anche i volumi futuri, spesso con stampi dedicati e produzioni programmate. Nell’accordo si possono prevedere contratti di fornitura per i prossimi anni, con quantitativi minimi e pagamenti regolari.
Un’avvertenza sul contenuto delle intese. Per i creditori che firmano, l’art. 59 CCII richiama la regola civilistica secondo cui la remissione concessa al debitore principale libera i fideiussori, salvo che il creditore si sia riservato i propri diritti (art. 1239 c.c.). La sorte delle garanzie personali, magari firmate dai soci, va negoziata espressamente, clausola per clausola. Molti fornitori, consigliati bene, lo chiederanno.
“Una volta raccolte le firme, cosa succede in tribunale? Quanto dura?”
La fase giudiziale è più lineare di quanto si immagini, ma ha passaggi e termini che non perdonano distrazioni. La tabella che segue li riassume; poi li commentiamo.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Trattative | Proposta ai creditori, piano, attestazione | Nessun termine di legge | Nessun giudice (esperto, se composizione negoziata) |
| Accesso con riserva (facoltativo) | Ricorso ex art. 44 CCII | Termine fissato dal giudice tra 30 e 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60 | Tribunale |
| Misure protettive | Istanza ex artt. 54-55 CCII | Durata massima 4 mesi; complessiva non oltre 12 mesi (art. 8) | Tribunale |
| Deposito e pubblicità | Ricorso per omologazione e pubblicazione nel registro delle imprese | L’accordo acquista efficacia dal giorno della pubblicazione | Tribunale e registro delle imprese |
| Opposizioni | Opposizione di creditori e interessati | 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese | Tribunale |
| Omologazione | Sentenza di omologa | Dopo l’udienza e la decisione sulle opposizioni | Tribunale |
| Pagamento degli estranei | Pagamento integrale | 120 giorni dall’omologa (crediti scaduti) o dalla scadenza (crediti a scadere) | Nessuno |
| Estensione ai non aderenti (art. 61) | Notifica dell’accordo ai non aderenti | Opposizione entro 30 giorni dalla notifica | Tribunale |
| Reclamo | Reclamo contro la sentenza | 30 giorni dalla notificazione | Corte d’appello |
| Ricorso per cassazione | Ricorso | 30 giorni dalla notificazione | Corte di Cassazione |
Il passaggio più sottovalutato è la pubblicità nel registro delle imprese. Non è un adempimento burocratico da sbrigare con calma: la Cassazione ha ritenuto necessario che deposito e iscrizione rispettino la tempistica prevista, perché è da quella pubblicazione che i creditori vengono a conoscenza dell’accordo e possono reagire (Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218). In un caso nato sotto la vecchia legge fallimentare, la Suprema Corte ha precisato che, dopo una domanda “prenotativa”, nel termine assegnato dal giudice andava non solo depositata la domanda di omologa ma anche iscritto l’accordo nel registro (Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837).
Quanto ai tempi, se non ci sono opposizioni l’omologa può arrivare in pochi mesi dal deposito. Le opposizioni allungano il percorso, e l’eventuale reclamo in Corte d’appello e il ricorso in Cassazione lo allungano ancora. Sui termini di impugnazione la giurisprudenza è rigorosa: il termine breve di trenta giorni per il ricorso in Cassazione decorre dalla notificazione del provvedimento effettuata dalla cancelleria via PEC (Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378, pronunciata su un accordo regolato dalla legge fallimentare). E per reclamare contro l’omologa bisogna essere stati formalmente parte nel giudizio precedente (Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840).
“E se dopo l’omologa le cose cambiano? Un’estate disastrosa, un cliente della GDO che se ne va?”
Il Codice lo ha previsto: l’accordo può essere modificato, ma con regole che tutelano i creditori.
L’art. 58 CCII distingue due momenti. Se il piano deve essere cambiato in modo sostanziale prima dell’omologazione, occorre rinnovare l’attestazione e raccogliere di nuovo il consenso dei creditori aderenti. Non si può far omologare un piano diverso da quello che i fornitori hanno firmato.
Se invece la necessità di modifiche sostanziali emerge dopo l’omologazione, il debitore apporta al piano le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, chiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione. Il piano modificato e l’attestazione vengono pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori, che possono proporre opposizione entro trenta giorni.
Nel settore delle bevande gli eventi che possono richiedere una revisione sono tipici: un’annata climaticamente sfavorevole che comprime i volumi estivi, un aumento improvviso del prezzo del PET o dell’energia per il forno della vetreria, la perdita di un contratto con una catena, un fermo della linea per guasto. Una modifica ben motivata e tempestiva è molto più difendibile di un inadempimento silenzioso.
C’è poi l’ipotesi peggiore: che l’azienda, nonostante l’accordo, finisca in liquidazione giudiziale. La Cassazione, in un caso regolato dalla legge fallimentare, ha affermato che il fallimento successivo all’omologa rende impossibile l’attuazione del piano e comporta la risoluzione dei singoli accordi per impossibilità sopravvenuta, con conseguenze sui crediti da ammettere al passivo (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996). In concreto: il fornitore che aveva accettato lo stralcio può tornare a far valere il credito originario nella procedura. È un motivo in più per costruire un piano realistico, non ottimista.
“E se a non firmare è proprio il mio trasportatore principale? Posso obbligarlo?”
Obbligarlo a uno sconto, in certi casi sì. Obbligarlo a continuare a trasportare, no.
Lo strumento è l’accordo ad efficacia estesa dell’art. 61 CCII. Funziona così: i creditori vengono raggruppati in categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici; se in una categoria aderisce almeno il 75% dei crediti, gli effetti dell’accordo si estendono anche ai creditori non aderenti di quella categoria. Se l’accordo nasce da una composizione negoziata e il raggiungimento dell’intesa risulta dalla relazione finale dell’esperto, la soglia scende al 60% (art. 23, comma 2, lett. b) CCII).
Le condizioni per l’estensione sono serie. Tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, ricevendo informazioni complete e aggiornate. I non aderenti devono poter essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale. E l’accordo va notificato ai non aderenti, che possono opporsi entro trenta giorni.
Il punto più delicato, per chi ha una rete di vettori, è la costruzione della categoria. Con la sentenza depositata l’8 febbraio 2026, n. 2817, la Cassazione ha chiarito che le categorie devono avere un’omogeneità reale, in coerenza con le classi del concordato preventivo, e che il tribunale deve controllarle: non si possono creare “mega categorie” artificiali per raggiungere il 75%. Mettere nella stessa categoria il grande operatore logistico, il padroncino con due camion e la banca che finanzia i mezzi sarebbe un rischio concreto di rigetto.
Il limite che molti ignorano è nel comma 5 dell’art. 61: ai non aderenti non si può imporre l’esecuzione di nuove prestazioni. Il trasportatore vincolato allo stralcio sui crediti passati non è obbligato a caricare un solo pallet in più. Per questo, nella logistica, l’accordo esteso va sempre affiancato da una strategia per garantire la continuità dei trasporti.
Per questo la costruzione delle categorie è un lavoro da Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: l’estensione ai non aderenti regge solo se le categorie sono costruite con la stessa serietà del piano.
“Un subvettore che non ho mai visto mi chiede di pagarlo. Può farlo davvero?”
Sì, può farlo, ed è un rischio tipico delle aziende che distribuiscono bevande su gomma.
Molte aziende di acque minerali affidano la distribuzione a un operatore logistico principale, che a sua volta subappalta una parte delle tratte a vettori più piccoli. Se l’operatore principale non paga i subvettori, questi hanno un’arma specifica: l’azione diretta prevista dall’art. 7-ter del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Il vettore che ha eseguito il trasporto su incarico di un altro vettore può agire per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, obbligati in solido nei limiti delle prestazioni ricevute.
Tradotto: la sua azienda, che ha già pagato o deve pagare l’operatore principale, può trovarsi a ricevere richieste da subvettori sconosciuti per trasporti effettivamente eseguiti per lei. Questo ha tre conseguenze pratiche sull’accordo di ristrutturazione.
La prima: la mappatura dei debiti deve includere anche questa esposizione potenziale. Un piano che ignora i crediti dei subvettori rischia di sottostimare i creditori estranei da pagare per intero.
La seconda: quando si negozia con l’operatore logistico principale, l’accordo deve affrontare anche la catena di subvezione, per esempio con dichiarazioni sul pagamento dei subvettori o meccanismi di pagamento controllato.
La terza riguarda le merci. L’art. 2761 c.c. riconosce al vettore un privilegio sulle cose trasportate finché restano presso di lui, per i crediti derivanti dal contratto di trasporto. Nel settore delle bevande, dove un camion può contenere decine di migliaia di euro di prodotto destinato a una catena, un vettore non pagato ha una leva concreta. Nella classificazione dei creditori, un credito assistito da privilegio non va trattato come quello di un fornitore chirografario: anche questo incide sulla costruzione delle categorie di cui abbiamo parlato.
“Ho firmato fideiussioni personali per l’azienda con la banca e con la vetreria. L’accordo protegge anche me?”
In generale no, e su questo la Cassazione è stata esplicita di recente.
Bisogna distinguere due situazioni.
Se il creditore garantito firma l’accordo, entra in gioco l’art. 59, comma 1, CCII, che richiama l’art. 1239 c.c.: la remissione concessa al debitore principale libera i fideiussori, salvo che il creditore abbia dichiarato di riservarsi i suoi diritti verso di loro. Nella pratica, quasi tutte le banche e i fornitori ben assistiti inseriscono questa riserva nell’accordo. Il risultato è che l’azienda ottiene lo stralcio, ma il socio fideiussore resta esposto per la differenza. Per questo, come abbiamo detto sopra, la sorte delle garanzie va negoziata espressamente e contestualmente.
Se invece il creditore garantito non firma e l’accordo gli viene esteso ai sensi dell’art. 61, l’art. 59, comma 2, CCII è netto: il creditore non aderente conserva impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La Cassazione ha applicato lo stesso principio anche a un accordo ad efficacia estesa nato prima che la legge fallimentare contenesse questa regola, ricavandola dal sistema (Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662).
Per l’imprenditore che guida un’azienda di bevande spesso a gestione familiare, dove i soci hanno garantito personalmente leasing delle linee, fidi e forniture, questo significa una cosa: l’accordo di ristrutturazione risana l’azienda, ma non risolve automaticamente l’esposizione personale dei garanti. Va affrontata in parallelo, con trattative mirate nello stesso tavolo e, se la situazione personale lo richiede, valutando gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice per le persone fisiche.
Un’ultima precisazione: salvo patto contrario, l’accordo concluso dalla società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 59, comma 3, CCII). Riguarda le società di persone, non chi ha semplicemente firmato una fideiussione per una s.r.l.
“Il fornitore di bottiglie può smettere di consegnarmi mentre trattiamo? Senza bottiglie la linea si ferma.”
Può, a certe condizioni. Ma la composizione negoziata introduce un freno importante.
Nel diritto comune, il contratto di fornitura continuativa di bottiglie o preforme è di solito un contratto di somministrazione. L’art. 1565 c.c. consente al somministrante di sospendere l’esecuzione quando l’inadempimento dell’altra parte è di notevole entità, dando comunque un congruo preavviso: un ritardo occasionale non basta, una serie di fatture scadute sì. Molti contratti di fornitura prevedono inoltre clausole risolutive espresse o la sospensione delle consegne in caso di ritardi nei pagamenti, oppure la riserva di proprietà sulla merce consegnata.
Nell’accordo di ristrutturazione “puro” questo resta un rischio concreto, che si gestisce soprattutto con la trattativa: il fornitore strategico va coinvolto per primo, con una proposta che distingua nettamente tra debito pregresso (da ristrutturare) e forniture nuove (da pagare regolarmente, magari con condizioni di pagamento accorciate o garantite).
Se invece l’impresa accede alla composizione negoziata e ottiene le misure protettive, l’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori interessati dalle misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. È una protezione della continuità produttiva che, per un’azienda di imbottigliamento, può valere più dello stesso blocco dei pignoramenti.
Due limiti. La norma riguarda il mancato pagamento dei crediti anteriori, non le nuove forniture: se non paga le consegne correnti, il fornitore torna libero. E la composizione negoziata va usata con coerenza: la Cassazione ha ritenuto inammissibile un’istanza presentata mentre pendeva ancora una domanda di concordato non rinunciata (Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856). Le scelte procedurali vanno quindi fatte in ordine, non sovrapposte.
“Rischio di finire comunque in liquidazione giudiziale?”
Il rischio esiste, ed è giusto dirlo senza ipocrisie.
L’accordo di ristrutturazione non è una garanzia di sopravvivenza. Se il piano non è credibile, il tribunale non omologa. Se le misure protettive vengono revocate perché le trattative non hanno prospettive, i creditori riprendono le loro azioni. Se dopo l’omologa l’azienda non riesce a pagare i creditori estranei nei 120 giorni, questi possono agire, compresa l’istanza di liquidazione giudiziale. Come abbiamo visto, la sola pendenza delle trattative non obbliga il tribunale a rinviare la decisione sull’insolvenza (Cass. 3634/2025).
Detto questo, c’è una differenza enorme tra un’azienda che arriva in tribunale inseguita dai creditori e una che ci arriva con un piano attestato e le firme della maggioranza dei crediti. Un accordo ben costruito sposta l’equilibrio: i creditori che hanno firmato hanno interesse al suo successo, e il tribunale ha davanti un progetto verificato, non una richiesta di tempo.
La vera protezione è la qualità del piano. Nel settore delle acque minerali significa stime prudenti dei volumi (non quelle dell’estate record), costi degli imballaggi aggiornati, un margine di sicurezza per i creditori estranei e un’analisi seria degli scenari negativi. È la domanda che affrontiamo più avanti, quella che nessuno si fa.
“I soldi che do ai fornitori durante l’accordo me li possono chiedere indietro, dopo?”
Per i pagamenti eseguiti in attuazione dell’accordo omologato, la legge offre una protezione importante.
L’art. 166, comma 3, lett. e) CCII esclude dall’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione omologato. Il fornitore di preforme che riceve le rate previste dall’accordo non rischia, in un’eventuale liquidazione giudiziale successiva, di vedersi chiedere la restituzione di quelle somme come pagamenti preferenziali. È uno dei motivi per cui i creditori accettano di firmare.
Il limite è altrettanto chiaro: la protezione copre ciò che è in esecuzione dell’accordo, non qualsiasi pagamento. Un pagamento “di favore” a un fornitore amico, al di fuori di quanto previsto, non gode dello stesso scudo. E neppure lo godono i pagamenti fatti durante una trattativa che poi non si conclude con l’omologa, salvo che rientrino in altre esenzioni previste dalla legge.
Per le forniture necessarie a mantenere la produzione durante la procedura, il Codice consente inoltre di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 99 CCII), che nella liquidazione successiva verrebbero pagati prima degli altri crediti. È uno strumento da valutare quando la linea non può fermarsi e i fornitori chiedono garanzie.
“Perdo il controllo dell’azienda?”
No: nell’accordo di ristrutturazione l’imprenditore resta alla guida dell’azienda.
A differenza della liquidazione giudiziale, dove l’amministrazione passa al curatore, l’accordo di ristrutturazione lascia la gestione all’imprenditore. Continuerà a decidere i listini, a firmare i contratti con la grande distribuzione, a programmare le produzioni stagionali. Non c’è uno spossessamento.
Esistono però dei vincoli reali. Gli impegni presi con i creditori vanno rispettati: se l’accordo prevede, per esempio, la cessione di una linea di imbottigliamento non strategica o il blocco della distribuzione dei dividendi, quegli impegni vanno onorati. Nell’accordo ad efficacia estesa il tribunale può nominare un commissario giudiziale con compiti di verifica, e la Cassazione ha ritenuto rilevante il suo parere sulla fattibilità del piano (Cass. 2817/2026). E durante la composizione negoziata l’esperto segue le trattative e gli atti di straordinaria amministrazione vanno comunicati.
Per un’azienda di acque minerali, spesso legata a una concessione di sfruttamento della fonte e a un marchio territoriale, la continuità della gestione è un valore decisivo: è ciò che rende l’azienda più preziosa in funzionamento che smembrata, ed è l’argomento più forte da portare ai creditori.
“Quanto tempo ho davvero, prima che sia troppo tardi?”
Meno di quanto pensa, se ha già ricevuto decreti ingiuntivi; abbastanza, se si muove prima delle azioni esecutive.
Una stima onesta dei tempi, in condizioni normali, è questa: servono alcune settimane per la fotografia dei debiti e la bozza del piano, uno o più mesi per le trattative e l’attestazione, e poi i tempi del tribunale. Con la composizione negoziata, l’incarico dell’esperto dura fino a 180 giorni, prorogabili.
Il vero orologio lo tengono i creditori. Un decreto ingiuntivo non opposto diventa definitivo in quaranta giorni dalla notifica. Un pignoramento presso terzi sui crediti verso le catene della GDO può bloccare la liquidità in poche settimane. Un’istanza di liquidazione giudiziale apre un procedimento che corre in parallelo alle trattative.
Il consiglio più utile è non aspettare l’ultima raccomandata. In materia di crisi d’impresa, poi, attenzione al calendario: molti termini seguono regole proprie e non si possono dare per scontate le pause. La sospensione feriale dei termini processuali, quando opera, riguarda soltanto il periodo dal 1° al 31 agosto, e la giurisprudenza di merito ha già escluso che incida, per esempio, sulla durata delle misure protettive nella composizione negoziata. Proprio d’estate, nel pieno della stagione di vendita, molte aziende di bevande abbassano la guardia: è l’errore da evitare.
“Mi fa vedere un esempio concreto, con i numeri?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite su dati ipotetici ma realistici per il settore. Non sono casi reali: servono a vedere come funzionano soglie e termini.
Simulazione 1 — Accordo ordinario oppure agevolato?
Ipotesi: azienda di acque minerali con indebitamento complessivo di 4.837.600 €, così composto:
| Creditore | Importo |
|---|---|
| Banche (mutuo linea PET e fidi) | 2.140.300 € |
| Fornitore di preforme PET | 1.012.450 € |
| Vetreria | 386.900 € |
| Vettori e operatori logistici | 612.780 € |
| Altri fornitori (tappi, etichette, film, pallet) | 685.170 € |
Soglia del 60% per l’accordo ordinario: 4.837.600 × 60% = 2.902.560 €. Banche e fornitore di preforme aderiscono: 2.140.300 + 1.012.450 = 3.152.750 €, pari al 65,2%. Soglia raggiunta.
Creditori estranei: vetreria, vettori e altri fornitori, per 1.684.850 €, da pagare per intero. Omologa ipotizzata il 9 marzo 2027. La vetreria ha crediti già scaduti: termine ultimo 7 luglio 2027 (120 giorni dall’omologa). Un vettore ha una fattura in scadenza il 30 aprile 2027: termine ultimo 28 agosto 2027. Il piano deve dimostrare che i flussi della stagione estiva coprono questi pagamenti; se la previsione di cassa a luglio mostra un disavanzo, il tribunale non omologa.
Variante: accordo agevolato. Soglia 30% = 1.451.280 €. Le sole banche (2.140.300 €, 44,2%) basterebbero. Ma l’azienda dovrebbe rinunciare alle misure protettive e alla moratoria: gli estranei vanno pagati alle scadenze originarie, e la vetreria (già scaduta) subito. Se la vetreria ha già ottenuto un decreto ingiuntivo, questa strada diventa rischiosa.
Simulazione 2 — Estensione ai trasportatori che non firmano
Ipotesi: nella categoria “vettori per crediti da trasporto non privilegiati” ci sono cinque creditori, per 498.260 € complessivi: A 176.400 €, B 121.350 €, C 98.730 €, D 61.910 €, E 39.870 €. Proposta: pagamento del 68% in diciotto mesi. Valore stimato in liquidazione giudiziale per questi crediti: 23%.
Aderiscono A, B e C: 396.480 €, pari al 79,6% della categoria. Soglia del 75% superata. Se tutti sono stati informati e messi in condizione di partecipare, e il 68% è superiore al 23% della liquidazione, l’accordo può essere esteso anche a D ed E, che possono opporsi entro 30 giorni dalla notifica.
Due verifiche. Se avessero aderito solo A e B (297.750 €, 59,8%), non basterebbe neppure la soglia ridotta del 60% prevista quando l’accordo nasce dalla composizione negoziata. E D ed E, pur vincolati allo stralcio, non sono obbligati a eseguire nuovi trasporti: il piano deve prevedere vettori alternativi.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Il mio piano regge se l’estate va male?”
Quasi tutti gli imprenditori chiedono quanto si può tagliare, quanti fornitori devono firmare, quanto dura la procedura. Pochissimi chiedono se il piano sopravvive a un anno sfavorevole. Eppure, per un’azienda di acque minerali e bibite, è la domanda che decide tutto.
Il motivo sta nella struttura stessa dell’accordo ordinario. Chi non firma va pagato per intero entro 120 giorni. Quei pagamenti si concentrano spesso nei mesi successivi all’omologa, e il piano li copre con i flussi di cassa previsti. Se quei flussi sono stimati sull’estate migliore degli ultimi dieci anni, basta un luglio piovoso, un aumento del prezzo del PET o il ritardo di pagamento di una catena per far saltare i conti. E un creditore estraneo non pagato non ha alcun obbligo di pazienza.
C’è poi il controllo del tribunale. La Cassazione ha ribadito più volte che il giudice dell’omologa non si ferma alla forma: verifica l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento degli estranei (Cass. 12064/2019) e le condizioni sostanziali dell’accordo (Cass. 34842/2024). Nell’accordo esteso, il commissario giudiziale può esprimere un parere negativo sulla fattibilità che pesa sulla decisione (Cass. 2817/2026). Un piano senza scenari avversi è esattamente il tipo di piano che viene respinto.
In concreto, un piano solido per il settore bevande dovrebbe contenere almeno: una previsione di cassa mensile che rispecchi la stagionalità reale; uno scenario prudenziale con volumi estivi ridotti; un’analisi della sensibilità ai prezzi degli imballaggi e dell’energia; una riserva di liquidità dedicata al pagamento dei creditori estranei; l’indicazione delle azioni correttive previste se lo scenario negativo si verifica.
Un piano che regge nel caso peggiore convince i creditori, supera il vaglio del tribunale e, soprattutto, protegge l’azienda dopo l’omologa. Se la risposta alla domanda è “non lo so”, è da lì che bisogna ripartire.
“Ma i giudici, su tutto questo, cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali più utili per chi affronta un accordo di ristrutturazione con fornitori e vettori. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta in questo tema. Alcune pronunce riguardano accordi ancora regolati dalla legge fallimentare, ma i principi sono utili anche nel Codice della crisi.
1. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026 (deposito), n. 2817. Principio: negli accordi ad efficacia estesa le categorie devono raggruppare crediti realmente omogenei per posizione giuridica e interessi economici, con criteri vicini a quelli delle classi del concordato; il tribunale deve verificarle e deve accertare anche d’ufficio che gli accordi siano stati effettivamente conclusi. Il parere del commissario giudiziale sulla fattibilità è rilevante. Perché conta: impedisce di costruire categorie di vettori o fornitori “di comodo” per forzare la soglia del 75%.
2. Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Principio: i creditori non aderenti a cui viene estesa l’efficacia dell’accordo conservano intatti i propri diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, anche per accordi anteriori alla norma che lo prevede espressamente. Perché conta: i soci che hanno garantito forniture o leasing restano esposti verso i creditori vincolati per estensione.
3. Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: nel regime anteriore al correttivo del 2024, l’omologazione nonostante il mancato consenso del creditore pubblico presupponeva comunque un accordo effettivamente raggiunto con gli altri creditori. Perché conta: conferma che l’accordo di ristrutturazione poggia su un consenso reale dei creditori privati, a cominciare dai fornitori.
4. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: ai fini dell’omologazione forzosa è necessaria l’adesione di creditori anteriori, non essendo sufficienti soggetti il cui credito trova origine nella stessa procedura di ristrutturazione. Perché conta: le adesioni vanno raccolte tra i veri creditori pregressi, come vetrerie e produttori di preforme.
5. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: è il tribunale a valutare l’inammissibilità di un’istanza di composizione negoziata presentata mentre pende ancora una domanda di concordato non rinunciata. Perché conta: le scelte procedurali vanno fatte in sequenza coerente, senza sovrapporre strumenti per guadagnare tempo.
6. Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218. Principio: iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese e deposito del ricorso devono rispettare la tempistica richiesta, perché dalla pubblicità dipende la possibilità per i creditori di conoscere l’accordo e reagire. Perché conta: un errore sulla pubblicità può compromettere l’accesso allo strumento.
7. Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare la decisione sull’insolvenza. Perché conta: la protezione non è uno scudo assoluto; serve un percorso concreto verso l’accordo.
8. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Principio: in sede di omologazione il controllo del tribunale non si esaurisce nella regolarità formale ma investe profili sostanziali dell’accordo, compreso il rispetto delle regole di trattamento dei crediti. Perché conta: il piano presentato ai fornitori deve reggere a un esame effettivo.
9. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840. Principio: può reclamare contro l’omologazione solo chi ha assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio precedente, dato il carattere contenzioso del procedimento. Perché conta: il fornitore dissenziente che vuole contestare l’accordo deve costituirsi e opporsi tempestivamente, non limitarsi a manifestare disaccordo.
10. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837. Principio: dopo una domanda con riserva, nel termine assegnato occorreva non solo depositare la domanda di omologa ma anche iscrivere l’accordo nel registro delle imprese. Perché conta: i termini concessi dal tribunale riguardano tutti gli adempimenti, pubblicità compresa.
11. Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378. Principio: contro il provvedimento d’appello sul reclamo avverso l’omologa il ricorso in Cassazione va proposto nel termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione via PEC effettuata dalla cancelleria. Perché conta: nel contenzioso sull’accordo i termini corrono in fretta e senza bisogno di notifica di parte.
12. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Principio: la dichiarazione di fallimento successiva all’omologa rende impossibile l’attuazione del piano e comporta la risoluzione dei singoli accordi per impossibilità sopravvenuta. Perché conta: in caso di insuccesso, il fornitore che aveva accettato lo stralcio può far valere il credito nella procedura; il piano deve essere realistico.
13. Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2019, n. 12064. Principio: il tribunale deve verificare in concreto l’idoneità del piano e degli accordi ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, senza fermarsi alla forma. Perché conta: è il cuore del problema per le aziende con molti fornitori e vettori che non firmano.
14. Trib. Milano, 4 luglio 2025. Principio: esaurito il termine massimo delle misure protettive nella composizione negoziata, possono essere concesse misure cautelari mirate contro singoli creditori, se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative hanno serie prospettive e i creditori inibiti non subiscono un pregiudizio grave; non sono ammesse misure che rendano retroattivamente inefficaci esecuzioni in corso. Perché conta: indica margini e limiti della tutela quando un fornitore aggressivo agisce a trattative avanzate.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo per un’azienda di acque minerali o bibite esposta verso fornitori di imballaggi e trasportatori.
1. Ricostruiamo la mappa completa dei debiti, distinguendo fornitori di imballaggi primari e secondari, vettori, subvettori potenzialmente legittimati all’azione diretta, banche e leasing, e verificando per ciascun credito scadenze, privilegi, garanzie e titoli già ottenuti.
2. Analizziamo i contratti di fornitura e di trasporto, individuando clausole risolutive, riserve di proprietà, facoltà di sospensione delle consegne e rischi sulla continuità della linea.
3. Scegliamo con l’imprenditore lo strumento più adatto: accordo ordinario, agevolato, ad efficacia estesa, eventualmente preceduto dalla composizione negoziata, confrontando soglie, protezioni e obblighi verso i creditori estranei.
4. Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il piano economico-finanziario, con previsioni di cassa che rispecchiano la stagionalità del settore e scenari prudenziali per il pagamento integrale dei non aderenti.
5. Conduciamo le trattative con vetrerie, produttori di preforme e operatori logistici, predisponendo proposte che separano il debito pregresso dalle forniture future e disciplinano espressamente la sorte delle garanzie personali.
6. Coordiniamo la negoziazione con le banche, grazie allo staff multidisciplinare in diritto bancario, verificando i rapporti di finanziamento e i leasing sulle linee di imbottigliamento.
7. Predisponiamo e depositiamo le istanze di misure protettive o la domanda con riserva, curando i presupposti richiesti e i termini fissati dal tribunale.
8. Costruiamo le categorie dei creditori negli accordi ad efficacia estesa, verificandone l’omogeneità alla luce dei criteri indicati dalla Cassazione nel 2026 e documentando l’informazione e la partecipazione di tutti i creditori.
9. Curiamo deposito, pubblicità nel registro delle imprese e giudizio di omologazione, gestendo le opposizioni dei fornitori dissenzienti.
10. Seguiamo reclami e ricorsi, difendendo l’omologa o contestando un rigetto fino alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno la logica con cui si conduce una composizione negoziata, si valutano le prospettive di risanamento e si costruisce un accordo che i creditori possano accettare e il tribunale omologare. È esattamente la competenza che serve quando al tavolo siedono decine di fornitori con interessi diversi.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi costruisce il piano e conduce le trattative è lo stesso difensore che, se necessario, sostiene l’omologa nei gradi di impugnazione, senza cambi di linea né passaggi di consegne.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: i numeri del piano e la sua tenuta giuridica vengono costruiti in parallelo, perché in un accordo di ristrutturazione non si possono separare.
In sintesi: cosa portarsi a casa
Dalle risposte emergono tre messaggi chiave. Il primo: l’accordo di ristrutturazione non cancella chi non firma; nel modello ordinario i creditori estranei vanno pagati per intero, e il piano deve dimostrarlo con numeri che reggano la stagionalità del settore. Il secondo: vincolare i trasportatori o i fornitori dissenzienti è possibile solo con categorie davvero omogenee, e comunque nessuno può essere obbligato a nuove forniture o nuovi trasporti. Il terzo: il tempo è la risorsa più preziosa; misure protettive e composizione negoziata aiutano, ma funzionano davvero solo per chi si muove prima che i creditori abbiano già in mano i titoli.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce il metodo con cui si portano i creditori a un accordo sostenibile. Il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario permette di gestire nello stesso tavolo fornitori e banche, mentre la qualifica di cassazionista garantisce continuità se l’omologa viene contestata.
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