Chi lavora con la fotografia e il video vive di entrate irregolari. La stagione dei matrimoni concentra gli incassi in pochi mesi, le produzioni aziendali pagano a novanta o centoventi giorni, mentre fotocamere, ottiche, droni, luci e software si comprano subito, spesso a rate o in leasing. Quando i contratti calano, restano le rate, i fornitori, i contributi previdenziali e le imposte. A quel punto il fotografo o il videomaker cerca “una ristrutturazione dei debiti” e scopre che il Codice della crisi offre strumenti diversi, con regole di accesso molto rigide.
Il rischio principale è scegliere la procedura sbagliata: una domanda presentata con lo strumento non corretto viene dichiarata inammissibile, e chi nel frattempo ha chiuso la partita IVA o cancellato la ditta dal Registro delle imprese può perdere per sempre l’accesso al concordato minore. La scelta va fatta prima di qualunque mossa sull’attività, non dopo.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo bivio per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo che redige la relazione su cui il tribunale decide ammissibilità e omologazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il passivo di un professionista dell’immagine mescola leasing, finanziamenti e debiti con Fisco e INPS.
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Quale strumento prevede la legge: definizioni, soggetti e differenze
Tre espressioni che vengono confuse
Sul piano normativo, l’espressione “accordo di ristrutturazione” indica cose diverse a seconda del contesto. Va precisato subito il significato di ciascuna, perché da questo dipende tutto il resto.
La prima accezione riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti degli artt. 57 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII). Sono riservati all’imprenditore, anche non commerciale, diverso dall’imprenditore minore, e richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (30% negli accordi agevolati dell’art. 60). Uno studio fotografico organizzato come vera impresa, sopra le soglie dimensionali, può ricorrervi.
La seconda accezione è quella storica. La L. 3/2012 prevedeva l'”accordo di composizione della crisi”. Con l’entrata in vigore del CCII, quello strumento è stato sostituito dal concordato minore (artt. 74-83 CCII). Molti continuano a chiamarlo “accordo”, ma oggi il nome giuridico è concordato minore.
La terza accezione è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), erede del vecchio “piano del consumatore”. Non richiede il voto dei creditori: decide il giudice.
In termini operativi, per il fotografo o il videomaker “sotto soglia” la scelta reale è quasi sempre tra ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore. Gli accordi dell’art. 57 entrano in gioco solo per le strutture più grandi.
Le definizioni dell’art. 2 CCII
La disciplina prevede tre nozioni chiave.
Sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c): lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e degli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
Impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d): quella che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. La quasi totalità degli studi fotografici e dei videomaker individuali rientra in questi limiti.
Consumatore (art. 2, comma 1, lett. e): la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Il criterio decisivo non è chi sei oggi, ma per quale scopo è nato ciascun debito. Il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter) ha riscritto la definizione in senso conforme al principio già espresso dalla Cassazione con il decreto della Prima Presidente del 26 luglio 2023, n. 22699: la natura delle obbligazioni si accerta guardando al momento in cui sono state assunte.
La ratio delle due procedure
La ristrutturazione del consumatore tutela il privato che si è indebitato per la vita familiare. Per questo non prevede il voto dei creditori, ma impone un filtro soggettivo severo: l’art. 69 CCII esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il concordato minore tutela chi produce reddito con un’attività economica. Consente di proseguire il lavoro (concordato in continuità) oppure, in forma liquidatoria, di mettere a disposizione il patrimonio con un apporto di risorse esterne che aumenti in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, commi 1 e 2). In cambio, la proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei crediti (art. 79).
Un esempio per distinguere
Un fotografo di matrimoni ha tre debiti: un prestito personale per l’arredo di casa, un finanziamento finalizzato per l’acquisto di una mirrorless e di due obiettivi, e un debito con l’Agenzia delle Entrate per IVA non versata. Il primo debito è di consumo. Il secondo e il terzo nascono dall’attività. Con un passivo di questo tipo, la via della ristrutturazione del consumatore per l’intero debito è preclusa: lo strumento naturale diventa il concordato minore. Se invece lo stesso fotografo avesse solo il prestito per l’arredo e una carta revolving usata per spese familiari, pur avendo una partita IVA, potrebbe accedere alla procedura del consumatore.
Condizioni di accesso e scadenze da rispettare
Requisiti della ristrutturazione dei debiti del consumatore
La disciplina prevede quattro condizioni.
- Qualità di consumatore, da verificare debito per debito. La Cassazione (sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746) ha escluso la qualifica per la persona fisica che aveva prestato fideiussioni funzionali all’attività di una società in cui aveva ruoli gestori o partecipazioni rilevanti. Il videomaker socio e amministratore di una società di produzione che ha garantito i fidi della società non è, per quei debiti, un consumatore.
- Stato di sovraindebitamento, cioè crisi o insolvenza attuale.
- Assenza delle condizioni ostative dell’art. 69: nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti, non più di due esdebitazioni già ottenute, nessuna colpa grave, malafede o frode nella formazione del debito.
- Proposta e piano fattibili, corredati dalla relazione dell’OCC (art. 68).
Va precisato che la colpa grave del debitore e l’eventuale violazione del merito creditizio da parte della banca sono valutazioni autonome. La Cassazione (ord. 24 luglio 2025, n. 21048) ha chiarito che la negligenza del finanziatore non cancella né attenua la colpa del consumatore: incide solo sulla possibilità per quel creditore di contestare la convenienza del piano (art. 69, comma 2).
Requisiti del concordato minore
- Qualità di debitore non consumatore sovraindebitato: professionista, imprenditore minore, artigiano, lavoratore autonomo.
- Tipo di piano: in continuità (prosecuzione dell’attività) oppure liquidatorio con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
- Assenza delle cause di inammissibilità dell’art. 77, tra cui le esdebitazioni pregresse e gli atti diretti a frodare i creditori.
- Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. La Cassazione (sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574) ha dichiarato inammissibile una proposta che prevedeva la stessa percentuale per privilegiati e chirografari.
- Nessuna cancellazione dal Registro delle imprese prima della domanda. L’art. 33, comma 4, CCII preclude il concordato minore all’imprenditore cancellato. La Cassazione (sez. I, sentenza depositata il 16 giugno 2026, n. 20141) ha ritenuto la preclusione applicabile anche all’imprenditore individuale e anche al concordato liquidatorio.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Comunicazione ai creditori della proposta del consumatore, a cura dell’OCC (art. 70, c. 1) | Dal decreto del giudice che dichiara ammissibile la proposta | Termine ordinatorio per l’OCC | Ritardo nella procedura; i creditori non comunicati non possono formulare osservazioni tempestive |
| Osservazioni dei creditori nella ristrutturazione del consumatore (art. 70, c. 3) | 20 giorni dalla comunicazione | Perentorio per il creditore | Il creditore perde la possibilità di far valere osservazioni nel procedimento |
| Dichiarazione di adesione o mancata adesione al concordato minore (art. 78) | Termine fissato nel decreto di apertura, non superiore a 30 giorni | Perentorio per il creditore | Silenzio-assenso: chi non risponde si considera favorevole (art. 79, c. 3) |
| Moratoria dei crediti privilegiati nella ristrutturazione del consumatore (art. 67, c. 4) | Dall’omologazione, fino a 2 anni | Termine iniziale di pagamento | Oltre il biennio il piano non è conforme; entro il biennio i pagamenti devono almeno iniziare |
| Reclamo contro la sentenza di omologazione o di diniego (art. 51) | 30 giorni dalla notificazione | Perentorio | Sentenza definitiva, non più impugnabile |
| Accesso alla liquidazione controllata dopo la cancellazione dell’impresa (art. 33) | Dalla cancellazione | Il correttivo-ter consente l’accesso anche oltre l’anno | Resta aperta solo la via liquidatoria, non quella concordataria |
| Preclusione da esdebitazione pregressa (artt. 69 e 77) | 5 anni prima della domanda | Condizione ostativa | Inammissibilità della domanda |
Il termine più critico, per chi lavora nell’immagine, non è un termine processuale: è il momento della cancellazione della ditta. Una volta cancellata, il concordato minore non è più percorribile.
In tema di sospensione feriale, va precisato che l’art. 9 CCII stabilisce, salvo diversa previsione, che i termini del Codice non sono soggetti alla sospensione feriale (1-31 agosto). Chi riceve una comunicazione a fine luglio non può contare sulla pausa di agosto per il reclamo o per le dichiarazioni di voto.
Come si presenta la domanda: sequenza operativa
Fase 1 — Ricostruzione del passivo e classificazione dei debiti
Il primo atto non è giudiziale. Il debitore, con il proprio legale, raccoglie l’intero passivo: estratti conto, contratti di finanziamento e leasing, estratti di ruolo e posizioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, estratto contributivo INPS (gestione separata per molti freelance, gestione artigiani o commercianti per chi è iscritto al Registro delle imprese), fatture non pagate ai fornitori, eventuali fideiussioni.
Ogni debito va etichettato: consumo, attività, garanzia. È in questa fase che si decide la procedura. Un errore di classificazione non si corregge in corsa: porta all’inammissibilità.
Fase 2 — Verifica della posizione nel Registro delle imprese
Il fotografo può essere iscritto come impresa artigiana, come impresa commerciale (per esempio se vende stampe, album o attrezzatura), oppure operare come lavoratore autonomo con sola partita IVA. In termini operativi, la verifica riguarda tre punti: iscrizione attuale, eventuale cancellazione già avvenuta, superamento delle soglie dell’art. 2, lett. d. Nessuna pratica di cancellazione va avviata prima di aver scelto lo strumento.
Fase 3 — Nomina dell’OCC
La domanda passa attraverso l’Organismo di composizione della crisi del circondario del tribunale competente. Dove l’OCC non è costituito, il giudice nomina un professionista con le funzioni di gestore (art. 68, comma 1, e art. 76 CCII). Il gestore accede alle banche dati pubbliche e acquisisce le informazioni sulla situazione debitoria.
Fase 4 — Predisposizione della proposta e del piano
Nella ristrutturazione del consumatore (art. 67, comma 2) il ricorso contiene l’elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, la consistenza del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’indicazione delle entrate e delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare. Il piano può prevedere la soddisfazione anche parziale dei crediti privilegiati, purché non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni gravati, con moratoria fino a due anni.
Nel concordato minore (art. 75) si aggiungono il piano con i tempi di adempimento, le scritture contabili e i bilanci o documenti equivalenti degli ultimi tre esercizi, l’elenco dei beni e degli atti dispositivi, la descrizione delle modalità di prosecuzione dell’attività. Per il videomaker in continuità il piano deve spiegare da dove verranno i flussi: contratti in corso, calendario dei matrimoni già prenotati, clienti ricorrenti.
Fase 5 — Relazione dell’OCC
L’OCC attesta le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, la completezza della documentazione, la probabile convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Nella procedura del consumatore indica anche se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (art. 68, comma 3). La relazione è il documento su cui il giudice fonda le proprie valutazioni: un’attestazione poco chiara sulla convenienza è stata tra i motivi di censura nella vicenda decisa da Cass. n. 28574/2025.
Fase 6 — Deposito e decreto del giudice
Il ricorso si deposita presso il tribunale competente, individuato secondo l’art. 27, comma 2, CCII in base al centro degli interessi principali del debitore. Per la persona fisica che esercita attività d’impresa si guarda alla sede dell’attività; per il professionista e il consumatore, di regola, alla residenza.
Nella ristrutturazione del consumatore, se la proposta è ammissibile, il giudice ne dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori (art. 70). Nel concordato minore il giudice dichiara aperta la procedura con decreto (art. 78), fissa il termine per le adesioni e può disporre le misure protettive: divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Fase 7 — Osservazioni o voto
Nella procedura del consumatore i creditori non votano. Possono formulare osservazioni entro 20 giorni. La Cassazione (sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549) ha confermato che l’omologazione non dipende dal consenso dei creditori, neppure privilegiati.
Nel concordato minore i creditori votano. La proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un unico creditore detiene più della metà dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi (art. 79, comma 1). Chi tace entro il termine si considera aderente.
Fase 8 — Omologazione
Il giudice verifica ammissibilità giuridica e fattibilità economica. Nel concordato minore, se un creditore contesta la convenienza, omologa se il credito dell’opponente può essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3). Se manca l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali ed è determinante per la maggioranza, il giudice omologa comunque quando la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione controllata. La Cassazione (sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555) ha chiarito che questo cram down non richiede la procedura di transazione fiscale dell’art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Fase 9 — Esecuzione e reclamo
La sentenza è reclamabile entro 30 giorni (art. 51). L’OCC vigila sull’esecuzione. Terminato il piano, i debiti residui si estinguono nei limiti previsti dalla legge.
Dove si sbaglia più spesso
Gli errori ricorrenti, nella pratica dei professionisti dell’immagine, sono quattro: presentare come “consumatore” un passivo che contiene debiti IVA o contributi della partita IVA; chiudere la ditta per “ripartire puliti” prima di depositare; proporre la stessa percentuale a Fisco, INPS e fornitori ignorando i privilegi; non documentare l’attrezzatura, che ha valore di realizzo e incide sul confronto con la liquidazione. Ogni omissione di beni o redditi mette a rischio l’omologazione e, più avanti, l’esdebitazione.
Le due procedure a confronto
| Profilo | Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Concordato minore |
|---|---|---|
| Chi accede | Persona fisica con debiti di consumo | Professionista, imprenditore minore, artigiano, lavoratore autonomo |
| Voto dei creditori | Non previsto: osservazioni entro 20 giorni | Maggioranza dei crediti ammessi al voto, con silenzio-assenso |
| Filtro sulla condotta | Assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 69) | Cause di inammissibilità dell’art. 77 e controllo del giudice sulla condotta |
| Prosecuzione del lavoro | Irrilevante: conta il reddito disponibile | Centrale nel concordato in continuità |
| Debiti fiscali e contributivi | Solo se di natura consumeristica | Trattamento con cram down dell’art. 80, comma 3 |
| Preclusione per ditta cancellata | Non pertinente | Art. 33, comma 4, CCII |
In termini operativi, la tabella mostra che le due procedure non sono alternative libere: il tipo di debito seleziona lo strumento, e il debitore sceglie solo all’interno del perimetro che la legge gli lascia.
Esempi di calcolo applicati a fotografi e videomaker
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili. Non descrivono casi reali.
Esempio di calcolo 1 — Fotografo freelance con passivo promiscuo
Dati di partenza. Fotografo con partita IVA in regime forfettario, non iscritto al Registro delle imprese. Reddito netto medio degli ultimi tre anni: 1.830 euro al mese. Spese necessarie al sostentamento documentate: 1.245 euro al mese. Beni: attrezzatura fotografica con valore di realizzo stimato in 4.270 euro, auto del 2014 con valore di 2.150 euro.
Passivo:
| Creditore | Importo | Natura | Rango |
|---|---|---|---|
| Finanziaria (prestito personale spese mediche) | 9.415 € | Consumo | Chirografo |
| Banca (carta revolving spese familiari) | 6.320 € | Consumo | Chirografo |
| Agenzia delle Entrate (imposta sostitutiva non versata) | 7.890 € | Attività | Privilegio generale |
| INPS gestione separata | 3.370 € | Attività | Privilegio generale |
| Finanziaria (rate mirrorless e obiettivi) | 5.160 € | Attività | Chirografo |
| Totale | 32.155 € |
Qualificazione. I debiti di attività ammontano a 16.420 euro, pari al 51% del totale. La ristrutturazione del consumatore sull’intero passivo non è percorribile. La domanda corretta è il concordato minore in continuità.
Sviluppo. Disponibilità mensile: 1.830 − 1.245 = 585 euro. Durata ipotizzata del piano: 60 mesi. Risorse complessive: 585 × 60 = 35.100 euro. Spese di procedura stimate in prededuzione: 3.180 euro. Risorse destinate ai creditori: 31.920 euro.
Ordine di soddisfazione, nel rispetto delle prelazioni:
- privilegiati (Agenzia delle Entrate e INPS): 11.260 euro, pagati al 100%;
- residuo per i chirografari: 31.920 − 11.260 = 20.660 euro, su un monte chirografario di 20.895 euro, pari al 98,9%.
Esito. Il piano copre quasi integralmente il passivo. In un’ipotesi così favorevole occorre verificare con attenzione se il debitore sia davvero sovraindebitato o semplicemente illiquido. Se invece la disponibilità mensile fosse di 310 euro, le risorse per i creditori scenderebbero a 15.420 euro: privilegiati pagati per intero (11.260), chirografari al 19,9% (4.160 su 20.895). Alternativa liquidatoria: 6.420 euro di beni, al netto delle spese, insufficienti a pagare perfino i privilegiati. Il piano sarebbe conveniente per tutti i creditori, compresi Fisco e INPS.
Esempio di calcolo 2 — Videomaker artigiano che vuole chiudere la ditta
Dati di partenza. Videomaker con ditta individuale artigiana iscritta al Registro delle imprese. Nessuna prosecuzione prevista: vuole assumere un lavoro dipendente come montatore dal 1° settembre 2026.
Passivo complessivo di 85.090 euro:
| Creditore | Importo |
|---|---|
| Società di leasing (drone, camera cinema, gimbal) | 27.940 € |
| Banca (scoperto di conto) | 16.410 € |
| Agenzia delle Entrate | 19.380 € |
| INPS gestione artigiani | 12.745 € |
| Fornitori (noleggi luci, service audio) | 8.615 € |
Scenario A — cancellazione prima del deposito. La ditta viene cancellata il 3 marzo 2026. Il ricorso per concordato minore liquidatorio viene depositato il 21 maggio 2026. Alla luce dell’art. 33, comma 4, CCII e di Cass. n. 20141/2026, la domanda è inammissibile. La sola strada rimasta è la liquidazione controllata, con cessione di tutti i beni pignorabili e di una quota del reddito da lavoro dipendente per la durata della procedura.
Scenario B — deposito con ditta ancora iscritta. Il ricorso viene depositato il 12 marzo 2026, prima di qualunque cancellazione. Il piano è liquidatorio: vendita dell’attrezzatura di proprietà (valore di realizzo 9.830 euro) e apporto esterno di un familiare pari a 12.400 euro, oltre a 180 euro mensili per 48 mesi dal futuro stipendio (8.640 euro). Risorse lorde: 30.870 euro.
Calcolo della maggioranza. Crediti ammessi al voto: 85.090 euro. Maggioranza richiesta: oltre 42.545 euro.
- Voti favorevoli: leasing 27.940 + fornitori 8.615 = 36.555 euro.
- Voti contrari: banca 16.410 euro, Agenzia delle Entrate 19.380 euro.
- INPS non risponde entro il termine: silenzio-assenso, +12.745 euro.
Totale favorevoli: 49.300 euro, pari al 57,9%. La proposta è approvata grazie al silenzio-assenso dell’INPS.
Variante. Se l’INPS avesse votato contro, i favorevoli sarebbero stati 36.555 euro (43%). L’adesione dei creditori pubblici sarebbe risultata determinante. Il giudice potrebbe comunque omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3, se la relazione dell’OCC dimostra che Agenzia delle Entrate e INPS ricevono più di quanto otterrebbero dalla liquidazione controllata, in cui l’apporto del familiare di 12.400 euro non esisterebbe.
Situazioni che escono dalla regola generale
Il fotografo che ha già cancellato la ditta
È il caso più delicato. Prima del 2026 alcuni tribunali (Vicenza, Ancona e Modena, con provvedimenti del marzo-aprile 2025) avevano ammesso al concordato minore liquidatorio l’imprenditore individuale cancellato, limitando il divieto dell’art. 33, comma 4, alle società estinte. La Cassazione, con la sentenza n. 20141 depositata il 16 giugno 2026, ha adottato la lettura opposta: la preclusione riguarda anche l’imprenditore individuale e anche il concordato liquidatorio. Resta la liquidazione controllata, che il correttivo-ter rende accessibile anche oltre l’anno dalla cancellazione, con la prospettiva dell’esdebitazione.
Va precisato che la norma si riferisce all’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese. Il fotografo che ha operato come lavoratore autonomo con sola partita IVA, senza iscrizione, pone una questione diversa, da valutare sulla base degli atti e degli orientamenti del tribunale competente. In ogni caso, la chiusura della posizione IVA va decisa insieme alla strategia sui debiti, non prima.
Il videomaker socio di una società di produzione
Molti videomaker lavorano attraverso una S.r.l. o una S.a.s. Se il professionista ha garantito personalmente i fidi della società, quei debiti non sono di consumo (Cass. n. 29746/2025). Se la società è una S.n.c. o una S.a.s. e il videomaker è socio illimitatamente responsabile, i debiti sociali lo coinvolgono direttamente. In entrambi i casi lo strumento personale è il concordato minore o, in mancanza dei presupposti, la liquidazione controllata. Quando la società supera le soglie dell’impresa minore, la crisi della società si gestisce con gli strumenti “maggiori”: accordi di ristrutturazione dell’art. 57, concordato preventivo, composizione negoziata.
In questo passaggio la competenza pesa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, può seguire sia la posizione personale del socio sia quella della società sotto e sopra soglia.
La coppia di fotografi che lavora insieme
Quando due coniugi o conviventi gestiscono lo stesso studio e hanno debiti in comune, l’art. 66 CCII consente la procedura familiare: un unico progetto di risoluzione della crisi, con un solo OCC e costi di procedura ripartiti. La regola resta però quella della natura dei debiti: se uno dei due è titolare della ditta e l’altro è solo coobbligato su un mutuo casa, le procedure possono dover essere coordinate, non necessariamente identiche.
Lo studio sopra soglia
Uno studio con dipendenti, sala posa, service video e ricavi superiori a 200.000 euro in uno dei tre esercizi precedenti non è impresa minore. Non accede al concordato minore. Le opzioni sono gli accordi di ristrutturazione dell’art. 57 (60% dei crediti), gli accordi agevolati dell’art. 60 (30%, a condizioni specifiche), il piano attestato, la composizione negoziata della crisi, il concordato preventivo.
Il professionista che muore durante la crisi
Se il fotografo sovraindebitato muore prima di presentare la domanda, l’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può proporre la ristrutturazione dei debiti del consumatore in luogo del defunto (Cass., 18 novembre 2025, n. 30412). La tutela dell’erede passa per gli strumenti propri dell’eredità beneficiata.
Il fotografo con mutuo sulla casa
Il mutuo per l’abitazione è di norma un debito di consumo, anche per chi ha una partita IVA. Se il passivo comprende solo il mutuo e altri debiti familiari, nella ristrutturazione del consumatore l’art. 67, comma 5, CCII consente di proseguire il pagamento del mutuo sull’abitazione principale, a condizione che il debitore sia in regola con le rate o che il giudice lo autorizzi a pagare le rate scadute, e che il mantenimento non pregiudichi gli altri creditori. Se invece al mutuo si affiancano debiti di attività, la questione della casa va trattata dentro il concordato minore, con una valutazione specifica dell’incapienza e del rispetto delle prelazioni ipotecarie.
Il videomaker che lavora anche come dipendente
Sempre più professionisti dell’immagine affiancano alla partita IVA un contratto part-time, per esempio come operatori in un’emittente locale o in un’agenzia. Va precisato che il reddito da lavoro dipendente non trasforma in debiti di consumo quelli nati dall’attività autonoma. Può però diventare la fonte più stabile per sostenere il piano: nel concordato minore in continuità lo stipendio si somma ai flussi dell’attività, e la relazione dell’OCC deve verificarne la durata e la sostenibilità nel tempo.
Domande frequenti
Ho la partita IVA come fotografo: posso fare il piano del consumatore?
Sì, ma solo se i debiti che vuoi ristrutturare sono nati per scopi personali o familiari. La partita IVA, di per sé, non esclude la qualifica di consumatore. Contano la causa e il momento in cui ciascun debito è stato assunto. Se nel passivo ci sono imposte legate all’attività, contributi della gestione separata, rate dell’attrezzatura o debiti con fornitori, quella parte non è di consumo. In presenza di un passivo misto, secondo la lettura prevalente dopo il correttivo-ter, la strada corretta è il concordato minore.
Nel concordato minore i creditori possono bloccare tutto votando no?
Possono, se rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e non operano correttivi. I correttivi però esistono. Il primo è il silenzio-assenso: chi non risponde entro il termine si considera favorevole. Il secondo è il cram down fiscale e contributivo: se il voto contrario di Agenzia delle Entrate o INPS è determinante, il giudice può omologare quando la proposta è più conveniente della liquidazione controllata. Il terzo riguarda la contestazione di singoli creditori, superabile se ricevono non meno dell’alternativa liquidatoria.
Posso tenere la mia attrezzatura durante la procedura?
Nel concordato minore in continuità l’attrezzatura resta al servizio dell’attività, perché è la fonte dei flussi con cui si pagano i creditori. Il piano deve però tenerne conto nel confronto con la liquidazione: il valore di realizzo di fotocamere, ottiche e droni entra nel calcolo della convenienza. Nella liquidazione controllata, invece, i beni vengono venduti. I beni in leasing non sono di proprietà del debitore: la loro sorte dipende dal contratto e dalle scelte del piano sui contratti pendenti.
Se chiudo la ditta e divento dipendente, cosa cambia per i miei debiti?
I debiti restano. Cambia lo strumento disponibile. Con la ditta ancora iscritta puoi proporre un concordato minore liquidatorio con risorse esterne. Dopo la cancellazione dal Registro delle imprese, secondo Cass. n. 20141/2026, il concordato minore è inammissibile anche per l’imprenditore individuale. Rimane la liquidazione controllata, che coinvolge il patrimonio e una quota del nuovo stipendio. La sequenza delle decisioni è quindi determinante.
Ho usato la carta di credito per comprare un obiettivo: è un debito di consumo?
Dipende dall’uso effettivo del bene al momento dell’acquisto. Se l’obiettivo è stato acquistato per lavorare, fatturato o comunque impiegato nell’attività, il debito ha natura professionale anche se pagato con una carta personale. Se è servito a un uso amatoriale, può restare nell’area del consumo. Nei casi dubbi occorrono prove documentali: fatture, registri dei beni strumentali, ammortamenti, uso dichiarato ai fini fiscali. La qualificazione va fatta prima del deposito, non lasciata alla valutazione del tribunale.
Cosa succede se il tribunale dichiara inammissibile la domanda?
L’inammissibilità non accerta in modo definitivo i diritti delle parti. Il debitore può, di regola, ripresentare una proposta corretta, a condizione che i presupposti esistano ancora. Il problema pratico è il tempo: nel frattempo cessano gli effetti protettivi, i creditori possono riprendere le azioni esecutive e, se nel frattempo la ditta è stata cancellata, il concordato minore non è più recuperabile. Per questo la prima domanda deve essere costruita correttamente.
Il quadro giurisprudenziale: le pronunce che orientano la scelta
Le decisioni che seguono sono raccolte per area tematica. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per fotografi e videomaker.
A. Chi è consumatore e chi no
1. Cass., Prima Presidente, decreto 26 luglio 2023, n. 22699. Principio: la qualifica di consumatore o di imprenditore-professionista si determina in base alla natura delle obbligazioni da ristrutturare, accertata retrospettivamente al momento in cui sono sorte. Rilevanza: il fotografo non diventa consumatore per il solo fatto di aver chiuso l’attività. I debiti nati dal lavoro conservano la loro natura. Il correttivo-ter ha recepito questa impostazione nell’art. 2, lett. e, CCII.
2. Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: la persona fisica che ha prestato fideiussioni strettamente funzionali all’attività di società in cui aveva ruoli gestori o partecipazioni rilevanti non può essere qualificata consumatore. Rilevanza: riguarda il videomaker che opera tramite una società di produzione e ne ha garantito i debiti bancari.
3. Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890. Principio: nella ristrutturazione del consumatore la valutazione soggettiva va condotta secondo il criterio dell’art. 69 CCII, incentrato sull’assenza di colpa grave, malafede o frode, e non sui parametri più rigidi della L. 3/2012. Rilevanza: il freelance che si è indebitato per spese familiari in un periodo di calo del lavoro non è escluso per semplice imprudenza, ma solo per colpa qualificata.
B. Condotta del debitore e responsabilità del finanziatore
4. Cass. civ., sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Principio: la colpa grave del consumatore e la violazione del merito creditizio da parte del finanziatore sono profili distinti; la negligenza della banca non esclude né riduce la colpa del debitore. Rilevanza: il fotografo che ha accumulato finanziamenti “a catena” non può affidarsi solo alle mancanze della finanziaria per superare il filtro dell’art. 69.
5. Corte d’Appello di Genova, sentenza n. 48/2025. Principio: il concordato minore non può essere omologato senza un vaglio attento della condotta del debitore, soprattutto quando il passivo è quasi interamente tributario e la soddisfazione offerta è esigua. Rilevanza: lo studio con un passivo concentrato su IVA e imposte non versate deve giustificare la proposta al Fisco con dati solidi, non con percentuali simboliche.
C. Struttura della proposta e ordine dei creditori
6. Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: anche nel concordato minore la proposta deve rispettare la responsabilità patrimoniale e l’ordine delle cause di prelazione (artt. 2740 e 2741 c.c.); una percentuale uniforme per privilegiati e chirografari rende la proposta inammissibile. Rilevanza: il fotografo non può offrire lo stesso 10% ad Agenzia delle Entrate, INPS e noleggiatori di attrezzatura.
7. Cass. civ., sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150. Principio: la moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati costituisce una modalità di ristrutturazione del debito; una dilazione iniziale più lunga è ammissibile se ai creditori è consentito esprimersi sulla proposta. Rilevanza: utile a chi ha un finanziamento garantito o un mutuo sulla casa e redditi stagionali che non consentono pagamenti immediati.
8. Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. Principio: il termine di moratoria per i privilegiati è un termine iniziale, entro cui i pagamenti devono cominciare, non un termine entro cui devono concludersi; l’omologazione del piano del consumatore non richiede il voto dei creditori, neppure privilegiati. Rilevanza: consente al fotografo consumatore di costruire rate sostenibili senza dover saldare i privilegiati entro il biennio dell’art. 67, comma 4.
D. Debiti fiscali e contributivi nel concordato minore
9. Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore l’omologazione forzosa in mancanza di adesione del Fisco segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII; non occorre la transazione fiscale dell’art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. Rilevanza: è la pronuncia più importante per il videomaker con debiti IVA e contributivi. Il percorso è più snello di quello del concordato preventivo, ma resta ancorato alla prova della convenienza.
10. Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: riguarda lo studio sopra soglia che accede agli strumenti maggiori e conferma, sul piano sistematico, che il cuore del giudizio sul voto pubblico è economico.
E. Imprenditore cessato e legittimazione
11. Cass. civ., sez. I, sentenza depositata il 16 giugno 2026, n. 20141. Principio: la domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche se imprenditore individuale e anche se il concordato è liquidatorio; resta la liquidazione controllata. Rilevanza: supera l’orientamento favorevole di alcuni tribunali di merito del 2025 e impone di depositare prima di cancellare la ditta.
12. Cass. civ., sez. I, 18 novembre 2025, n. 30412. Principio: l’erede che ha accettato con beneficio di inventario non è legittimato a proporre la ristrutturazione dei debiti del consumatore in luogo del debitore defunto. Rilevanza: chiarisce il perimetro soggettivo della procedura nei casi di decesso del professionista sovraindebitato.
Un orientamento di merito da conoscere
Il Tribunale di Firenze, sez. V, con decreto del 9 novembre 2025 (R.G. 150/2025), ha omologato il concordato minore di una professionista che, pur avendo chiuso una precedente attività, continuava a produrre reddito come lavoratrice autonoma. Il provvedimento conferma che la prosecuzione di un’attività autonoma, anche in forma diversa, sostiene l’accesso al concordato minore per i debiti professionali residui. Andrà letto alla luce della successiva Cass. n. 20141/2026.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Chi lavora con la fotografia e il video ha bisogno di una scelta giusta al primo tentativo. Questi sono gli strumenti concreti che lo studio mette in campo.
- Classifichiamo il passivo debito per debito. Esaminiamo contratti, fatture, estratti di ruolo ed estratti contributivi, e attribuiamo a ogni posizione la natura di consumo, di attività o di garanzia, con la documentazione che la sostiene.
- Verifichiamo la posizione nel Registro delle imprese e le soglie dimensionali. Controlliamo iscrizione, forma dell’attività, attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi precedenti, per stabilire se lo studio è impresa minore o deve accedere agli strumenti maggiori.
- Blocchiamo le mosse irreversibili. Valutiamo con il cliente tempi e modalità della chiusura della partita IVA o della cancellazione della ditta, in modo che non precluda il concordato minore.
- Costruiamo la proposta nel rispetto delle prelazioni. Predisponiamo il piano distinguendo privilegiati e chirografari, con il calcolo dell’incapienza sui beni e il confronto numerico con l’alternativa liquidatoria.
- Stimiamo il valore di realizzo dell’attrezzatura e analizziamo i leasing. Ricostruiamo il valore dei beni strumentali e la posizione dei contratti di leasing e di finanziamento finalizzato, con il supporto dello staff bancario.
- Impostiamo il trattamento dei debiti fiscali e contributivi. Con i commercialisti dello staff ricostruiamo le posizioni con Agenzia delle Entrate e INPS e prepariamo gli elementi di convenienza utili al cram down dell’art. 80, comma 3.
- Dialoghiamo con l’OCC e ne supportiamo l’istruttoria. Forniamo al gestore una documentazione completa e ordinata, così che la relazione possa attestare cause, diligenza e convenienza su basi verificabili.
- Seguiamo la fase di voto e le contestazioni. Monitoriamo i termini per le adesioni, verifichiamo il calcolo delle maggioranze e rispondiamo alle contestazioni dei creditori sulla convenienza.
- Valutiamo le alternative quando il concordato minore non è percorribile. Analizziamo la liquidazione controllata e l’esdebitazione, oppure, per gli studi sopra soglia, gli accordi di ristrutturazione, la composizione negoziata e il concordato preventivo.
- Impugniamo e difendiamo in ogni grado. Proponiamo o resistiamo al reclamo contro la sentenza di omologazione o di diniego e, dove occorre, portiamo la questione in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita all’esperienza di fiduciario di un OCC. Significa conoscere i criteri con cui un Organismo esamina la documentazione, redige la relazione e valuta la convenienza rispetto alla liquidazione. È esattamente il passaggio in cui una proposta di concordato minore o di ristrutturazione del consumatore regge o cade.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: lo stesso difensore imposta la domanda, segue il voto, affronta il reclamo e, se necessario, il giudizio di legittimità, senza cambi di linea. È un aspetto concreto in una materia in cui, come mostrano le pronunce del 2025 e del 2026, i principi vengono ridefiniti proprio in Cassazione.
Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la parte giuridica della proposta e la parte economico-fiscale del piano nascono coordinate, non da professionisti che si parlano a valle.
In sintesi
Il fotografo o il videomaker sovraindebitato non sceglie tra due procedure equivalenti. Se i debiti sono di consumo, la strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore, senza voto dei creditori ma con il filtro della colpa grave. Se il passivo contiene debiti nati dall’attività, la strada è il concordato minore, con voto, silenzio-assenso e possibile cram down su Fisco e INPS. Se lo studio supera le soglie, servono gli accordi di ristrutturazione o gli altri strumenti maggiori. E se la ditta viene cancellata prima del deposito, il concordato minore si chiude.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo bivio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC: conosce il procedimento dal lato di chi istruisce la domanda. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario consente di trattare insieme leasing, finanziamenti e debiti fiscali, che nel passivo di un professionista dell’immagine convivono quasi sempre.
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