L’appello Tributario Ferma Il Pignoramento Dello Stipendio?

Questa pagina raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da chi ha una causa tributaria aperta e, nel frattempo, si vede arrivare in busta paga la trattenuta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le abbiamo lasciate così come ci vengono poste, con le parole di chi non fa questo mestiere, e abbiamo risposto come risponderemmo a voce: in modo diretto, senza giri di parole, spiegando anche quello che di solito non viene detto.

Il contesto normativo, in breve. Dal 1° gennaio 2026 il processo tributario non è più regolato dal vecchio D.Lgs. 546/1992, ma dal Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), che ne ha ripreso e riordinato le regole: la sospensione dell’atto impugnato è oggi all’art. 96 (ex art. 47), l’appello con i relativi provvedimenti sull’esecuzione provvisoria all’art. 106 (ex art. 52), la sospensione della sentenza impugnata in Cassazione all’art. 117 (ex art. 62-bis). Sul versante della riscossione, il pignoramento presso il datore di lavoro è disciplinato dal testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), che ha trasfuso gli artt. 72-bis e 72-ter del DPR 602/1973 negli artt. 170 e 171. Il punto di partenza, che anticipiamo subito, è uno solo: l’impugnazione, da sola, non blocca nulla. Serve un provvedimento del giudice.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché qui si incrociano due cose: un giudizio di impugnazione che può arrivare fino alla Corte di Cassazione e una pretesa fiscale che va letta nei numeri. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, quindi può seguire la stessa causa dal primo grado fino al giudizio di legittimità, compresa l’istanza di sospensione prevista in ogni fase; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che affianca agli avvocati i commercialisti chiamati a ricostruire il debito, verificare le cartelle e controllare le trattenute.

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Ho fatto appello contro la sentenza tributaria: il pignoramento dello stipendio si ferma da solo?

No. L’appello non sospende automaticamente né la sentenza di primo grado né la riscossione, e quindi non ferma il pignoramento già avviato.

È la domanda che riceviamo più di tutte, ed è anche quella su cui circolano più equivoci. Molti pensano che basti depositare il ricorso in appello perché “tutto resti congelato” fino alla decisione. Non è così, e le spiego perché.

Nel processo tributario le sentenze sono esecutive. Questo significa che, se il contribuente ha perso in primo grado, l’ente impositore può continuare a riscuotere secondo le regole della cosiddetta riscossione frazionata: dopo una sentenza di primo grado che respinge il ricorso, per le imposte soggette a questo meccanismo diventano esigibili i due terzi del tributo con gli interessi; il residuo si riscuote dopo la sentenza di secondo grado. L’agente della riscossione, che ha in mano una cartella o un avviso di accertamento esecutivo non sospeso, può quindi proseguire con le procedure esecutive, compreso l’ordine al datore di lavoro di trattenere una quota dello stipendio.

Il pignoramento si ferma solo in tre situazioni: quando il giudice concede una sospensione (della sentenza o dell’atto), quando l’atto su cui si fonda la riscossione viene annullato da una sentenza, oppure quando interviene una causa che rende il credito non esigibile (pagamento, sgravio, rateizzazione con pagamento della prima rata e simili). Il semplice fatto di aver proposto appello non rientra in nessuna di queste ipotesi.

C’è poi un secondo aspetto che pochi considerano. Anche quando il giudice concede la sospensione, questa guarda al futuro: impedisce all’amministrazione di compiere nuovi atti esecutivi, ma non cancella automaticamente quelli già compiuti. Ne riparliamo più avanti, perché incide direttamente su quanto le verrà trattenuto nel frattempo.

In sintesi: l’appello è la condizione necessaria, la sospensione è lo strumento che produce l’effetto. Senza istanza cautelare, la trattenuta continua.

A chi devo chiedere di fermare il pignoramento: al giudice tributario o al tribunale?

Dipende da che cosa contesta: se contesta il debito, di regola il giudice tributario; se contesta solo il modo in cui è stato eseguito il pignoramento, il giudice ordinario.

È una distinzione tecnica, ma decisiva, perché sbagliare giudice significa perdere tempo proprio quando il tempo conta di più.

Se lei ha già una causa tributaria pendente in appello contro l’avviso di accertamento o contro la cartella da cui nasce il pignoramento, la strada naturale è chiedere la sospensione alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado davanti alla quale pende il giudizio. Le vie sono due, e spesso si usano insieme: la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado impugnata, per “gravi e fondati motivi” (art. 106 del Testo unico, già art. 52), e la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato quando da questo può derivare un danno grave e irreparabile, che il Testo unico consente di chiedere alla corte di primo o di secondo grado presso cui pende il giudizio (art. 96, già art. 47).

Se invece il problema riguarda il pignoramento in sé (per esempio la quota trattenuta supera i limiti di legge, oppure l’atto non le è mai stato notificato, o ancora il datore di lavoro ha versato somme dopo che il vincolo aveva perso efficacia), la contestazione riguarda l’esecuzione e va proposta, di regola, al giudice ordinario con le opposizioni previste dal codice di procedura civile.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno costruito il confine sul criterio del “petitum sostanziale”: conta la reale natura della contestazione, non il nome dell’atto impugnato. Quando dietro l’impugnazione del pignoramento si discute della pretesa tributaria o degli atti che la precedono (ad esempio la mancata notifica della cartella), la giurisdizione è tributaria; quando si discute della regolarità dell’atto esecutivo o di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica della cartella, la giurisprudenza più recente tende a indicare il giudice ordinario. È un confine che ha avuto oscillazioni, e lo vediamo meglio nella parte dedicata alle sentenze.

Il consiglio pratico: prima di scegliere il giudice, occorre classificare ogni singola contestazione. Spesso in uno stesso caso ce ne sono sia di tributarie sia di esecutive, e vanno portate su due binari diversi.

Entro quando devo muovermi?

Subito. Per l’istanza cautelare non esiste un vero termine di decadenza, ma ogni mese di ritardo è un mese di trattenute che nessuna sospensione cancellerà.

Distinguiamo i termini che scadono da quelli che conviene rispettare.

Il termine per proporre appello è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado; se la sentenza non è stata notificata, si applica il termine lungo di sei mesi dal deposito. Questi termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto, e soltanto in quel periodo. Se il termine d’appello scade, la sentenza sfavorevole diventa definitiva e l’istanza di sospensione in appello non è più proponibile, perché non c’è più un appello.

L’istanza di sospensione, invece, può essere contenuta nell’atto di appello oppure proposta con atto separato, notificato alle altre parti e depositato, anche in un momento successivo, finché il giudizio è pendente. Non c’è un termine perentorio, ma c’è un dato di realtà: il datore di lavoro, ricevuto l’ordine dell’agente della riscossione, versa le quote alle scadenze delle retribuzioni. Ogni stipendio pagato prima della sospensione produce una trattenuta che resta acquisita, salvo restituzione a fine causa se lei vincerà.

Per il pignoramento come atto esecutivo, poi, ci sono termini propri. Le opposizioni davanti al giudice ordinario che riguardano la regolarità formale degli atti esecutivi vanno proposte entro venti giorni dalla notifica dell’atto; l’impugnazione del pignoramento davanti al giudice tributario, quando è il primo atto con cui lei viene a conoscenza di una cartella mai notificata, va proposta nel termine ordinario di sessanta giorni.

La regola di prudenza è semplice: l’appello si prepara con calma, ma l’istanza cautelare si deposita il prima possibile, idealmente insieme all’appello.

Quanto mi possono trattenere, esattamente, sullo stipendio?

Meno di quanto potrebbe un creditore privato, se il suo stipendio netto è sotto i 5.000 euro: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre.

Quando l’agente della riscossione pignora presso il datore di lavoro, non si applica automaticamente la regola generale del quinto prevista dal codice di procedura civile. L’art. 171 del testo unico versamenti e riscossione (già art. 72-ter del DPR 602/1973) prevede una graduazione per fasce di importo netto mensile:

Stipendio netto mensileQuota pignorabile dall’agente della riscossioneEsempio
Fino a 2.500 €1/10netto 1.870 € → 187 €
Da 2.500,01 € a 5.000 €1/7netto 2.640 € → 377,14 €
Oltre 5.000 €1/5 (misura ordinaria art. 545 c.p.c.)netto 5.480 € → 1.096 €

Due avvertenze. La prima: il salto tra le fasce è netto, e intorno alla soglia dei 2.500 euro conviene verificare con attenzione come il datore di lavoro calcola il netto rilevante, perché basta una voce retributiva variabile per spostarla. La seconda: se lo stipendio viene accreditato sul conto corrente, le somme già accreditate prima della notifica del pignoramento sono protette entro una soglia legata all’assegno sociale, mentre per gli accrediti successivi valgono i limiti di quota; inoltre gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Il pignoramento dell’agente della riscossione ha una particolarità ulteriore: l’ordine è rivolto direttamente al datore di lavoro, senza bisogno di un’udienza davanti al giudice. Proprio per questo i controlli li deve fare lei, o chi la assiste, verificando busta paga per busta paga che la quota trattenuta sia corretta.


Come si chiede, in pratica, la sospensione in appello?

Con un’istanza motivata, inserita nell’atto di appello o in un atto separato, notificata alle controparti e depositata presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Vediamo il percorso passo per passo, perché ogni passaggio ha le sue insidie.

Primo: bisogna individuare esattamente che cosa si vuole sospendere. Se lei ha perso in primo grado, di solito si chiede la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, che è ciò che consente all’amministrazione di riscuotere i due terzi; e, quando c’è un danno grave e irreparabile, anche la sospensione dell’atto impugnato. Le due richieste hanno presupposti diversi e conviene formularle entrambe, in modo ordinato, quando ce ne sono i presupposti.

Secondo: l’istanza va motivata su due fronti. Da un lato le ragioni per cui l’appello ha buone probabilità di essere accolto (non basta dire “la sentenza è ingiusta”: bisogna mostrare, in modo sintetico ma puntuale, l’errore del primo giudice). Dall’altro il pregiudizio concreto che la riscossione le sta causando: la trattenuta mensile, il reddito familiare, i carichi fissi, eventuali altri pignoramenti o cessioni del quinto già in corso.

Terzo: l’istanza va notificata alle altre parti (l’ente impositore e, quando è parte, l’agente della riscossione) e depositata telematicamente. Il deposito è ciò che fa partire il meccanismo di fissazione della camera di consiglio.

Quarto: nei casi di eccezionale urgenza si può chiedere al presidente un decreto motivato che sospenda provvisoriamente fino alla decisione del collegio. È uno strumento utile quando, per esempio, la trattenuta coincide con un momento economicamente critico, ma va chiesto con argomenti seri: il decreto presidenziale non è una formalità.

Quinto: si allega la documentazione. Buste paga con la trattenuta evidenziata, copia dell’atto di pignoramento, estratto di ruolo o prospetto delle cartelle, documenti sul nucleo familiare, eventuali spese mediche o mutui. Più il danno è documentato, meno il giudice deve “immaginarlo”.

L’errore più diffuso è chiedere la sospensione “di tutto” senza spiegare perché: un’istanza generica è la prima candidata al rigetto.

Quanto ci mette il giudice a decidere?

Per i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024, il presidente fissa la trattazione entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con avviso alle parti almeno cinque giorni prima.

La riforma del 2023 (D.Lgs. 220/2023), poi confluita nel Testo unico, ha accorciato i tempi della fase cautelare in appello. Prima la trattazione era fissata “per la prima camera di consiglio utile” con comunicazione dieci giorni prima; oggi la camera di consiglio deve essere fissata non oltre il trentesimo giorno, con comunicazione almeno cinque giorni liberi prima. Inoltre l’udienza sulla sospensione non può coincidere con quella di merito: il legislatore ha voluto evitare che la domanda cautelare venisse di fatto assorbita dalla decisione finale, arrivando quando ormai non serve più.

Il collegio decide con ordinanza motivata, dopo aver sentito le parti e aver valutato sommariamente il merito. La sospensione può essere totale o parziale e può essere subordinata alla prestazione di una garanzia. Durante il periodo di sospensione maturano gli interessi previsti dalla legge.

C’è anche un aspetto legato al calendario. Il Testo unico prevede che il presidente della corte indichi una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), esaminano le domande cautelari. In altre parole, l’estate non blocca la tutela d’urgenza.

Ecco il quadro dei passaggi, che richiameremo nelle risposte successive:

FaseAttoTermineDavanti a chi
Sentenza di primo grado sfavorevoleAppello60 giorni dalla notifica della sentenza; 6 mesi dal deposito se non notificata (sospensione feriale 1-31 agosto)Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Riscossione in corso dopo la sentenzaIstanza di sospensione della sentenza (art. 106 TU) e/o dell’atto (art. 96 TU)Nessun termine perentorio, ma da proporre subitoCorte di giustizia tributaria di secondo grado
Urgenza eccezionaleRichiesta di decreto presidenzialeContestuale all’istanzaPresidente della corte
Trattazione dell’istanzaCamera di consiglioEntro 30 giorni dall’istanza, avviso alle parti almeno 5 giorni liberi primaCollegio
Vizi propri del pignoramentoOpposizione agli atti esecutivi20 giorni dalla notifica dell’attoGiudice ordinario dell’esecuzione
Pignoramento che rivela una cartella mai notificataRicorso60 giorni dalla notifica del pignoramentoCorte di giustizia tributaria di primo grado
Sentenza d’appello sfavorevoleRicorso per Cassazione + istanza di sospensione (art. 117 TU)60 giorni dalla notifica / 6 mesi dal depositoCassazione; sospensione chiesta al giudice che ha emesso la sentenza

Trenta giorni sono un’indicazione di legge per la fissazione, non una garanzia sulla data della decisione: chi deposita tardi, anche con una corte puntuale, paga comunque qualche mese di trattenute.

Che cosa devo dimostrare per ottenere la sospensione?

Due cose: che il suo appello ha un fondamento serio e che la riscossione, nel frattempo, le provoca un danno che la vittoria finale non riuscirebbe a riparare del tutto.

I giuristi le chiamano fumus boni iuris e periculum in mora. Tradotto: la sua causa deve sembrare vincente già a una prima lettura, e il tempo che passa deve farle male.

Sul primo punto, il giudice dell’appello non riscrive la causa in camera di consiglio. Fa una delibazione sommaria: legge la sentenza, legge i motivi d’appello e si chiede se ci sia un errore evidente o comunque una questione seria. Per questo i motivi più efficaci in sede cautelare sono quelli nitidi: un vizio di notifica documentale, una decadenza calcolata male, una ricostruzione del reddito smentita da documenti che il primo giudice non ha esaminato. Le questioni che richiedono ore di spiegazione funzionano meno in questa fase, anche se possono essere decisive nel merito.

Sul secondo punto, il danno non si presume. Il fatto che una trattenuta sia sgradevole non basta: bisogna mostrare che incide sulla capacità di far fronte alle spese essenziali, o che si somma ad altri vincoli (una cessione del quinto, un altro pignoramento, un mutuo), oppure che il suo lavoro o la sua attività rischiano conseguenze concrete. Per la sospensione dell’esecutività della sentenza la legge parla di “gravi e fondati motivi”, una formula che lascia spazio a una valutazione complessiva in cui le ragioni dell’appello pesano molto.

C’è un profilo che spesso viene trascurato: la proporzione. Se il debito residuo è modesto rispetto alla trattenuta mensile, il giudice può ritenere che il danno non sia grave; se invece la trattenuta durerà anni e colpisce un reddito già basso, l’argomento diventa più convincente. È qui che il lavoro sui numeri, fatto con un commercialista, cambia la qualità dell’istanza.

Un’istanza vincente racconta i fatti con i documenti e il diritto con poche frasi precise: il giudice cautelare ha poco tempo e deve capire subito.

Se ottengo la sospensione, mi restituiscono le trattenute già fatte?

No, non per effetto della sola sospensione. La sospensione blocca le trattenute future; quelle già versate le recupera, eventualmente, solo se vince la causa.

È un punto che genera molte delusioni, quindi meglio chiarirlo prima.

La sospensione cautelare è un provvedimento interinale: congela la situazione dal momento in cui viene concessa. La Cassazione ha spiegato, a proposito della sospensione giudiziale dell’atto impositivo, che essa inibisce l’ulteriore attività esecutiva dopo la pronuncia e impedisce all’amministrazione di compiere nuovi atti diretti a far proseguire l’esecuzione. Non dice, invece, che gli atti già compiuti diventino nulli. Il pignoramento resta quindi valido per il passato, e le quote già versate dal datore di lavoro restano all’agente della riscossione.

In pratica, una volta ottenuta l’ordinanza, bisogna farla arrivare subito a chi deve applicarla: all’agente della riscossione, perché comunichi al datore di lavoro la sospensione dell’obbligo di versamento, e al datore di lavoro stesso, che altrimenti continuerebbe a trattenere in buona fede. Tra l’ordinanza e l’effettivo stop in busta paga può passare un mese di stipendio, se nessuno si attiva.

Diverso è il caso della sentenza favorevole. Se l’appello viene accolto e l’atto impositivo viene annullato, la riscossione perde il suo fondamento e le somme versate in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal giudice devono essere rimborsate d’ufficio, con gli interessi, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Se il rimborso non arriva, si può agire con il giudizio di ottemperanza davanti alla corte tributaria.

La sospensione ferma l’emorragia, non restituisce il sangue perso: per questo va chiesta presto.

E se il giudice rigetta l’istanza di sospensione?

La trattenuta continua, ma la causa non è persa: il rigetto cautelare non anticipa la decisione finale, e le circostanze nuove possono giustificare una nuova valutazione.

L’ordinanza cautelare in appello, in linea generale, non è impugnabile. Questo però non chiude ogni porta.

Innanzitutto, il rigetto riguarda solo la fase provvisoria. La Cassazione ricorda da tempo che il provvedimento sulla sospensione è interinale e viene assorbito dalla decisione di merito; il giudice può perfino decidere la causa senza pronunciarsi sull’istanza cautelare, senza che questo violi il diritto di difesa. Detto in altri termini: un “no” alla sospensione non è un “no” all’appello.

In secondo luogo, se cambiano i fatti, si può chiedere al giudice presso cui pende il giudizio di rivedere il provvedimento. Il Testo unico prevede che, in caso di mutamento delle circostanze, la corte possa revocare o modificare il provvedimento cautelare su istanza motivata di parte prima della sentenza. Un nuovo pignoramento che si somma al primo, la perdita di un secondo reddito familiare, una malattia che aumenta le spese: sono esempi di fatti che possono giustificare una nuova domanda.

In terzo luogo, restano gli strumenti fuori dal processo. La rateizzazione, se concessa, con il pagamento della prima rata impedisce di regola all’agente della riscossione di proseguire le procedure esecutive, salvo che queste siano già giunte a una fase avanzata; e la rateizzazione non comporta rinuncia all’appello. In molti casi è la soluzione ponte più ragionevole mentre si attende la sentenza.

Infine, restano da verificare i vizi propri del pignoramento, che si fanno valere davanti al giudice ordinario e che nulla hanno a che vedere con l’esito dell’istanza cautelare tributaria.

Il rigetto della sospensione è un passaggio da gestire, non un verdetto: il vero obiettivo resta vincere l’appello.


Ho vinto in primo grado ma l’Agenzia ha fatto appello: possono continuare a pignorarmi lo stipendio?

Di regola no. La sentenza che annulla l’atto impositivo fa venire meno il titolo della riscossione anche se non è ancora definitiva, e l’appello dell’amministrazione non lo fa rivivere.

Questa è la situazione rovesciata rispetto a quella da cui siamo partiti, ed è più frequente di quanto si pensi: il contribuente vince, l’ufficio appella, e nel frattempo la trattenuta in busta paga continua come se nulla fosse.

La Cassazione è netta: l’iscrizione a ruolo e la cartella diventano illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso, annulla l’atto impositivo presupposto, e questo effetto si produce indipendentemente dal passaggio in giudicato. Più di recente, una ordinanza della sezione tributaria del 2026 ha ribadito che l’ente impositore deve conformarsi alla sentenza di annullamento anche se non definitiva, e ha aggiunto un corollario importante: se in seguito la sentenza venisse riformata in appello, la vecchia cartella non tornerebbe in vita e servirebbe una nuova iscrizione a ruolo.

Nella pratica, però, gli archivi dell’agente della riscossione non si aggiornano da soli. Occorre agire:

  • comunicare la sentenza all’ente impositore e all’agente della riscossione chiedendo lo sgravio del ruolo e la revoca dell’ordine al datore di lavoro;
  • utilizzare la dichiarazione prevista dalla legge n. 228/2012 per segnalare la sentenza di annullamento come causa di non esigibilità del credito;
  • se l’agente continua comunque, contestare il pignoramento e chiedere la restituzione delle somme trattenute senza titolo, e valutare il giudizio di ottemperanza per il rimborso delle somme versate in eccedenza.

C’è un’eccezione da tenere presente: se l’accoglimento in primo grado è solo parziale, la riscossione può proseguire nei limiti di quanto la sentenza ha ritenuto dovuto, secondo il meccanismo della riscossione frazionata. La Cassazione ha chiarito che in questi casi la sentenza che ridetermina il dovuto costituisce di per sé titolo per l’iscrizione a ruolo parziale, senza bisogno di un nuovo atto di liquidazione, fermo restando il diritto del contribuente di contestare in sede esecutiva una quantificazione non conforme alla sentenza.

Chi ha vinto in primo grado non deve “aspettare l’appello” per far fermare le trattenute: deve attivarsi subito, sentenza alla mano.

E se la trattenuta riguarda una cartella che non mi è mai stata notificata?

Allora il pignoramento è il primo atto con cui lei scopre il debito, e può impugnarlo davanti al giudice tributario contestando la mancata notifica della cartella.

Capita spesso: in busta paga compare la trattenuta, si chiede il dettaglio all’agente della riscossione e si scopre che il pignoramento si fonda su cartelle di cui non si era mai saputo nulla. In questi casi non c’è ancora un appello da fare, perché non c’è mai stata una causa: bisogna iniziarla.

Le Sezioni Unite, già con la decisione n. 7822 del 2020, hanno stabilito che l’opposizione con cui il contribuente, impugnando un atto dell’esecuzione, lamenta che la cartella presupposta non gli è stata validamente notificata spetta al giudice tributario. È la logica del petitum sostanziale: il contribuente non discute tanto il pignoramento, quanto il fatto di non aver mai potuto difendersi contro la pretesa. Le Sezioni Unite sono tornate sul punto con l’ordinanza n. 2098 del 29 gennaio 2025, riaffermando la giurisdizione tributaria quando l’impugnazione del pignoramento presso terzi investe la pretesa fiscale e gli atti che la precedono.

In questo scenario il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla notifica del pignoramento, e insieme al ricorso si chiede la sospensione dell’atto per danno grave e irreparabile. Spetta all’agente della riscossione provare di aver notificato correttamente la cartella, producendo la documentazione della notifica; se non ci riesce, cadono le cartelle e con esse il pignoramento.

È il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario, imposta la verifica: la difesa non parte dal pignoramento, ma dalla relata di notifica di ogni singola cartella.

Un’avvertenza: se invece la cartella le era stata notificata e lei non l’aveva impugnata, la pretesa è ormai consolidata. In quel caso restano contestabili soltanto i fatti successivi, come la prescrizione maturata dopo la notifica, e le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 23355 del 2025, hanno indicato per questi profili e per i vizi formali del pignoramento la giurisdizione del giudice ordinario. È proprio questo intreccio che rende indispensabile, prima di tutto, un inventario preciso delle cartelle e delle relative notifiche.

Vale lo stesso anche per IMU, TARI e gli altri tributi locali?

In parte. Il principio “l’appello non sospende da solo” vale sempre; la riscossione frazionata a due terzi, invece, non si applica ai tributi per cui la legge non la prevede.

I tributi locali hanno spesso regole di riscossione proprie. La Cassazione ha chiarito, ad esempio per l’ICI, che la disposizione sulla riscossione frazionata in pendenza di giudizio riguarda soltanto i casi in cui la riscossione frazionata del tributo è prevista dalla legge; per l’ICI valeva invece la regola della riscossione coattiva delle somme non versate entro il termine dall’avviso. Il ragionamento, che si fonda sulla lettera della norma, è stato ripreso per altri tributi comunali.

Che cosa significa per lei, in concreto? Che per un avviso di accertamento esecutivo del Comune, se non ottiene la sospensione, la riscossione può riguardare l’intero importo e non una frazione; e che quindi, nei tributi locali, l’istanza cautelare pesa ancora di più. Anche il pignoramento dello stipendio da parte del soggetto che riscuote per il Comune (l’agente nazionale o un concessionario locale) segue i limiti di quota esaminati sopra, perché la procedura presso terzi è quella della riscossione coattiva.

Un’ultima precisazione: il ragionamento vale per i tributi. Per le sanzioni amministrative non tributarie (come le multe stradali) la competenza sull’opposizione è del giudice ordinario, e non si parla di appello tributario. Se il pignoramento dello stipendio mescola cartelle di natura diversa, ciascuna segue il proprio giudice.

Per i tributi locali la domanda da porsi non è “quanto pagherò durante l’appello”, ma “pagherò tutto subito se non chiedo la sospensione?”. Spesso la risposta è sì.

Il datore di lavoro può trattenermi più di quanto dice la legge, o per sempre?

No. Deve rispettare le quote di legge, e il vincolo del pignoramento esattoriale ha regole temporali precise che vanno controllate.

Il datore di lavoro, in questa procedura, è un terzo: non decide nulla, esegue l’ordine ricevuto. Ma proprio perché esegue senza un giudice che controlli ogni passaggio, gli errori possono capitare. I più frequenti riguardano il calcolo della quota (applicare il quinto anziché il decimo o il settimo), la base di calcolo (lordo invece di netto) e la sovrapposizione con altri vincoli già in corso.

Sul piano temporale, la Cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, si è occupata dell’efficacia del pignoramento esattoriale presso terzi in relazione al termine di sessanta giorni previsto dalla norma speciale, in una vicenda che riguardava un conto corrente. Il messaggio pratico, per chi subisce un pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione, è che il vincolo speciale ha limiti temporali che vanno verificati: se il terzo ha versato somme fuori da quei limiti, occorre valutare la restituzione. Per lo stipendio, che è un credito periodico, l’ordine riguarda le retribuzioni alle rispettive scadenze fino a concorrenza del debito, e anche qui il conteggio va seguito.

Se la quota è sbagliata, la strada è l’opposizione davanti al giudice ordinario dell’esecuzione, che può anche sospendere l’esecuzione. Non serve, e anzi è controproducente, portare questa contestazione davanti alla corte tributaria insieme all’appello: si rischia una pronuncia di difetto di giurisdizione su quella parte.

Controlli ogni cedolino: la quota trattenuta deve corrispondere alla fascia del suo netto, e il totale versato non può superare il debito indicato nell’atto.


Rischio di perdere il lavoro per colpa del pignoramento?

No, il pignoramento in sé riguarda il suo debito con il Fisco, non il suo rapporto di lavoro. È un fastidio amministrativo per il datore, non una sua colpa professionale.

Capisco bene questa paura: il giorno in cui l’ufficio del personale la chiama per comunicarle l’arrivo dell’atto è un giorno difficile, anche per l’imbarazzo. Ma il pignoramento dello stipendio, di per sé, non è un inadempimento verso il datore di lavoro. Il datore è obbligato per legge a eseguire l’ordine e, se non lo fa, risponde lui verso l’agente della riscossione: per questo tende a eseguirlo con precisione, e basta.

La rassicurazione fondata è questa: il pignoramento non riguarda la qualità del suo lavoro né il suo rapporto con l’azienda. Il limite reale, invece, è la riservatezza: il datore di lavoro saprà che c’è un debito con il Fisco, e questo non si può evitare finché il pignoramento è attivo. Ottenere la sospensione o una rateizzazione serve anche a chiudere prima questo capitolo.

Un consiglio pratico: non discuta del merito della causa con l’ufficio del personale. Chieda solo che le venga indicato con precisione come è stata calcolata la quota e conservi ogni comunicazione. Se poi arriva l’ordinanza di sospensione, la trasmetta per iscritto chiedendo conferma della cessazione delle trattenute.

Se perdo anche l’appello, mi prendono tutto quello che ho?

No. Anche dopo una sconfitta in appello restano i limiti di pignorabilità, restano gli strumenti per diluire il debito e resta, nei casi seri, la Cassazione con la sua fase cautelare.

Partiamo dai limiti reali, perché è giusto non illudersi. Dopo la sentenza di secondo grado sfavorevole il tributo diventa esigibile per il residuo, e l’agente della riscossione può aggredire anche altri beni, non solo lo stipendio. Questo è un rischio concreto, soprattutto se ci sono immobili o conti con giacenze importanti.

Ma ci sono anche rassicurazioni fondate. Lo stipendio resta pignorabile solo nelle quote di legge: nessuno può trattenerle l’intera retribuzione. La rateizzazione resta disponibile anche dopo la sentenza sfavorevole: la disciplina riformata nel 2024 consente piani più lunghi di un tempo, con un numero di rate crescente negli anni per chi dichiara o documenta una temporanea difficoltà, e il pagamento della prima rata impedisce di regola nuove azioni esecutive.

Se la sentenza d’appello contiene errori di diritto, si può ricorrere per Cassazione e chiedere al giudice che ha emesso la sentenza di sospenderne l’esecutività per evitare un danno grave e irreparabile (art. 117 del Testo unico, già art. 62-bis). Non è una via da imboccare per guadagnare tempo, perché richiede motivi seri; ma quando ci sono, la continuità della difesa fino all’ultimo grado diventa un fattore concreto.

Infine, se il debito fiscale si somma ad altri debiti e non è più sostenibile nel complesso, esistono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che vanno valutate caso per caso.

Quanto tempo ho, davvero, prima che la situazione peggiori?

Il tempo si misura in stipendi: ogni mese senza sospensione è una trattenuta in più. Ma i termini che davvero non perdonano sono quelli dell’appello e delle opposizioni.

Se la sentenza di primo grado le è stata notificata, ha sessanta giorni per appellare, con la sola sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Se non le è stata notificata, il termine è di sei mesi dal deposito. Scaduti questi termini, la sentenza è definitiva e non c’è più nulla da sospendere in appello.

Per il pignoramento, se intende contestarne vizi propri, i venti giorni dell’opposizione agli atti esecutivi decorrono dalla notifica: è un termine brevissimo, che spesso scade mentre si sta ancora cercando di capire cosa sia successo.

Il limite reale è questo: nessuna sospensione restituisce ciò che è già stato trattenuto prima del provvedimento. La rassicurazione fondata è quest’altra: se l’appello verrà accolto, le somme versate in eccedenza dovranno esserle rimborsate, con gli interessi. In mezzo c’è lo spazio in cui un’azione tempestiva fa la differenza.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici costruiti per mostrare il meccanismo; non si tratta di casi reali.

Simulazione 1: contribuente che ha perso in primo grado.

Ipotesi: dipendente con stipendio netto di 1.870 € mensili; avviso di accertamento IRPEF per complessivi 27.360 €, impugnato; sentenza di primo grado di rigetto depositata il 14 aprile 2026 e notificata il 20 aprile. Dopo la sentenza diventano esigibili i due terzi del tributo; l’agente della riscossione notifica il pignoramento presso il datore di lavoro il 3 giugno 2026.

Quota pignorabile: stipendio sotto i 2.500 € → un decimo → 187 € al mese.

Il termine d’appello (60 giorni dal 20 aprile) scade il 19 giugno 2026, prima di agosto, quindi la sospensione feriale non incide. Il contribuente notifica l’appello il 16 giugno, con istanza di sospensione della sentenza e dell’atto, e lo deposita il 22 giugno. La camera di consiglio va fissata entro 30 giorni: entro il 22 luglio.

Esito A: la sospensione viene concessa il 17 luglio. Sono state trattenute le mensilità di giugno e luglio: 2 × 187 = 374 €, che restano acquisite. Dalla mensilità di agosto, una volta trasmessa l’ordinanza, le trattenute cessano. Se l’appello verrà poi accolto, i 374 € dovranno essere rimborsati con gli interessi entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

Esito B: nessuna istanza cautelare, sentenza d’appello attesa dopo un anno. Le trattenute proseguono: 12 × 187 = 2.244 € in un anno, anche se alla fine l’appello verrà accolto. La differenza tra A e B, per la sola durata del giudizio d’appello, è di 1.870 € anticipati al Fisco.

Simulazione 2: contribuente che ha vinto in primo grado, con appello dell’Agenzia.

Ipotesi: stipendio netto di 2.640 € mensili; cartella fondata su un avviso di accertamento annullato integralmente con sentenza depositata il 9 marzo 2026; l’ufficio notifica l’appello il 5 maggio. Il pignoramento presso il datore di lavoro, avviato prima della sentenza, continua.

Quota pignorabile: stipendio tra 2.500 € e 5.000 € → un settimo → 2.640 / 7 = 377,14 € al mese.

Trattenute di aprile, maggio e giugno, successive alla sentenza di annullamento: 3 × 377,14 = 1.131,42 €. Poiché la sentenza di annullamento, anche se non definitiva, priva la cartella del suo titolo, queste somme sono state trattenute in assenza di un presupposto valido. La sequenza corretta è: comunicazione della sentenza all’ente e all’agente con richiesta di sgravio e di revoca dell’ordine al datore; se le trattenute proseguono, azione per far cessare il pignoramento e ottenere la restituzione dei 1.131,42 € e di ogni ulteriore somma trattenuta. L’appello dell’Agenzia non cambia questa conclusione: se anche vincesse in secondo grado, dovrebbe procedere con una nuova iscrizione a ruolo.

Simulazione 3 (verifica rapida della fascia).

Ipotesi: netto di 2.480 € → un decimo = 248 €. Netto di 2.530 € → un settimo = 361,43 €. Con 50 € di stipendio in più, la trattenuta cresce di 113,43 € al mese: una verifica sulla voce che fa superare la soglia può valere più di mille euro l’anno.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Il mio appello riguarda davvero tutte le cartelle su cui si fonda il pignoramento?”

È la domanda che nessuno ci pone, ed è quella che più spesso cambia la strategia.

Un pignoramento dello stipendio dell’agente della riscossione quasi mai si fonda su un solo debito. Nell’atto sono elencate le cartelle o gli avvisi per cui si procede: può esserci l’accertamento IRPEF oggetto dell’appello, ma anche un vecchio bollo auto, una TARI di tre anni fa, contributi previdenziali, sanzioni di altra natura. La sospensione che otterrà in appello riguarderà soltanto la sentenza e l’atto oggetto di quel giudizio. Per le altre voci il pignoramento continuerà, perché su di esse nessun giudice si è pronunciato.

Il risultato può sorprendere: lei ottiene l’ordinanza di sospensione, la trasmette all’agente, e la trattenuta non si azzera ma si riduce soltanto, oppure resta identica fino a che il credito residuo non si esaurisce. Non è un errore del datore di lavoro: è che l’ordinanza copre solo una parte del debito.

Da qui tre conseguenze pratiche. La prima: prima di scrivere l’istanza cautelare bisogna avere l’elenco completo dei carichi e sapere, per ciascuno, se è stato notificato, se è stato impugnato, se è prescritto, se è rateizzabile. La seconda: per le cartelle estranee all’appello possono esserci difese autonome (mancata notifica, prescrizione, sgravio) da far valere ciascuna davanti al giudice competente. La terza: per le voci che non hanno difese valide, una rateizzazione mirata può essere la mossa che, insieme alla sospensione, porta davvero a zero la trattenuta.

Una sospensione ottenuta su un solo debito, in un pignoramento che ne contiene cinque, è una vittoria a metà: l’inventario dei carichi viene prima dell’istanza.


Ma i giudici, su tutto questo, cosa dicono?

Ecco i provvedimenti su cui si fondano le risposte che le abbiamo dato. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta in questo tema.

ProvvedimentoPrincipio (riformulato)Perché conta per lei
Corte costituzionale, sentenza 31 maggio 2018, n. 114Il contribuente non può essere privato della possibilità di proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario contro gli atti della riscossione successivi alla cartella.Garantisce che i vizi propri del pignoramento dello stipendio abbiano sempre un giudice.
Cass., Sezioni Unite, n. 7822/2020Quando, impugnando un atto esecutivo, si contesta la mancata o invalida notifica della cartella presupposta, decide il giudice tributario.È la base per impugnare un pignoramento che rivela cartelle mai ricevute.
Cass., Sezioni Unite, ord. 29 gennaio 2025, n. 2098La giurisdizione si individua guardando alla sostanza della contestazione: se l’impugnazione del pignoramento presso terzi investe la pretesa tributaria, è del giudice tributario.Conferma il criterio del petitum sostanziale per il pignoramento ex art. 72-bis.
Cass., Sezioni Unite, ord. n. 23355/2025I vizi formali del pignoramento presso terzi e i fatti estintivi del credito successivi alla notifica della cartella rientrano nella giurisdizione ordinaria.Segna il confine opposto: non tutto ciò che riguarda il pignoramento va alla corte tributaria.
Cass., Sez. III, sent. 27 ottobre 2025, n. 28520Il pignoramento esattoriale presso terzi ha una disciplina speciale e limiti temporali legati al termine di sessanta giorni, che incidono sugli obblighi del terzo.Impone di verificare se il terzo ha versato somme fuori dal perimetro temporale del vincolo.
Cass., Sez. V, ord. 19 settembre 2024, n. 25196La sospensione giudiziale dell’atto impositivo impedisce, dopo la pronuncia, ogni ulteriore attività diretta a far proseguire l’esecuzione e dura fino alla sentenza di primo grado.Chiarisce cosa blocca la sospensione e fino a quando.
Cass., Sez. V, 14 dicembre 2021, n. 40047Dopo il provvedimento di sospensione giudiziale l’amministrazione non può proseguire l’attività esecutiva.Conferma che gli atti successivi alla sospensione sono preclusi.
Cass., Sez. V, 20 luglio 2023, n. 21824La sospensione preclude all’amministrazione il compimento di qualunque nuovo atto volto a portare avanti l’esecuzione.Rafforza la tutela verso nuove trattenute dopo l’ordinanza.
Cass., Sez. V, 9 aprile 2010, n. 8510Il provvedimento cautelare è interinale e anticipatorio: viene assorbito dalla decisione di merito, che il giudice può adottare anche senza pronunciarsi sull’istanza.Spiega perché un rigetto della sospensione non pregiudica l’esito dell’appello.
Cass., n. 18003/2022La sentenza che annulla l’atto impositivo rende illegittimi ruolo e cartella anche prima del giudicato, escludendo ogni ulteriore riscossione provvisoria.È il fondamento per far cessare il pignoramento quando si è vinto in primo grado.
Cass., Sez. V, ord. n. 1100/2026L’ente deve conformarsi alla sentenza di annullamento anche non definitiva; se la sentenza fosse poi riformata, la vecchia cartella non rivive e serve una nuova iscrizione a ruolo.Protegge il contribuente vittorioso in primo grado durante l’appello dell’Agenzia.
Cass., 6 maggio 2024, n. 12074Le sentenze tributarie di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme a favore del contribuente sono immediatamente esecutive, oltre i soli casi dell’art. 68.Rende azionabile il rimborso delle trattenute non dovute senza attendere il giudicato.
Cass., ord. 15 dicembre 2017, n. 30170La riscossione frazionata in pendenza di giudizio si applica solo ai tributi per cui la legge la prevede; non all’ICI.Spiega perché nei tributi locali, senza sospensione, si può riscuotere l’intero.

Qualche osservazione di lettura. Le pronunce sulla sospensione (25196/2024, 40047/2021, 21824/2023) sono state rese sulla sospensione dell’atto in primo grado, ma esprimono la logica generale dell’inibitoria: guarda al futuro, non cancella il passato. Le pronunce sulla giurisdizione (7822/2020, 2098/2025, 23355/2025) mostrano che il confine tra giudice tributario e ordinario si decide contestazione per contestazione, e che la giurisprudenza su alcuni profili, come la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, ha conosciuto oscillazioni: per questo in molti casi la difesa corretta passa per due giudizi paralleli. Le pronunce sull’annullamento dell’atto presupposto (18003/2022, 1100/2026) sono le più utili a chi ha vinto in primo grado e continua a subire trattenute.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando un appello tributario si intreccia con il pignoramento dello stipendio.

  1. Ricostruiamo l’inventario completo dei carichi: acquisiamo l’estratto di ruolo e l’atto di pignoramento e separiamo, cartella per cartella, quelle oggetto dell’appello da quelle estranee.
  2. Verifichiamo le notifiche di ogni cartella: chiediamo e confrontiamo le relate e le ricevute, per individuare quelle mai validamente notificate da impugnare davanti al giudice tributario.
  3. Redigiamo l’istanza di sospensione in appello: sia dell’esecutività della sentenza sia dell’atto impugnato, con motivi selezionati per la delibazione sommaria e un fascicolo documentale sul danno.
  4. Chiediamo il decreto presidenziale d’urgenza quando la trattenuta, sommata ad altri vincoli, compromette le spese essenziali della famiglia.
  5. Controlliamo i cedolini con i commercialisti dello staff: ricalcoliamo la quota su fascia di netto (decimo, settimo, quinto) e segnaliamo ogni trattenuta eccedente.
  6. Trasmettiamo l’ordinanza di sospensione all’agente della riscossione e al datore di lavoro, chiedendo conferma scritta della cessazione delle trattenute.
  7. Attiviamo lo sgravio dopo una sentenza favorevole di primo grado: comunichiamo la sentenza, presentiamo la dichiarazione di non esigibilità ai sensi della L. 228/2012 e chiediamo la revoca dell’ordine al terzo.
  8. Proponiamo le opposizioni esecutive davanti al giudice ordinario per i vizi propri del pignoramento, rispettando il termine di venti giorni quando si tratta di atti esecutivi.
  9. Agiamo per il rimborso e l’ottemperanza quando le somme trattenute in eccedenza non vengono restituite entro i termini di legge.
  10. Valutiamo la rateizzazione mirata sulle sole cartelle prive di difese, per azzerare la parte di trattenuta che la sospensione non copre.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione: l’appello tributario non è necessariamente l’ultima tappa, e la possibilità di chiedere la sospensione anche in pendenza del ricorso per Cassazione presuppone un difensore abilitato a quel grado. Ciò consente di impostare fin dall’istanza cautelare in appello motivi che reggano anche nel giudizio di legittimità.

La continuità è parte della strategia: lo stesso difensore segue la causa dall’analisi iniziale al primo grado, all’appello e, se necessario, fino alla Cassazione, mantenendo una linea coerente in ogni istanza di sospensione. E lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati costruiscono i motivi e le istanze, i commercialisti ricostruiscono il debito, verificano i conteggi della riscossione frazionata e controllano le trattenute in busta paga. Quando il debito fiscale si somma ad altre esposizioni e non è più sostenibile, le competenze in materia di sovraindebitamento permettono di valutare anche le procedure di composizione della crisi.


In chiusura: i tre messaggi da portare a casa

Il primo: l’appello tributario, da solo, non ferma il pignoramento dello stipendio. Serve un’istanza di sospensione, motivata e documentata, da depositare il prima possibile, perché le trattenute anteriori al provvedimento restano acquisite.

Il secondo: se ha vinto in primo grado, la sentenza di annullamento fa cadere il titolo della riscossione anche se l’Agenzia ha appellato, ma bisogna attivarsi per far cessare le trattenute e ottenere la restituzione.

Il terzo: prima di qualsiasi istanza serve l’inventario dei carichi, perché il pignoramento spesso si fonda su più cartelle e la sospensione copre soltanto quelle oggetto del giudizio.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché richiede insieme due competenze che l’Avv. Monardo possiede in modo certificato: l’abilitazione di cassazionista, che assicura la continuità della difesa e delle istanze cautelari in ogni grado fino alla Corte di Cassazione, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario, che traduce in numeri verificabili la pretesa del Fisco e le trattenute in busta paga.

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