Quando a decidere non è la norma, ma il modo in cui i giudici la leggono
Su questo tema il testo di legge dice pochissimo e i giudici dicono moltissimo. Nessuna disposizione del Codice della crisi afferma “i pagamenti eseguiti durante una moratoria sono, o non sono, revocabili”: la moratoria — che sia la convenzione tipizzata dall’art. 62 CCII, uno standstill concordato con le banche, un piano di rientro sottoscritto con un fornitore strategico, o la sospensione delle rate ottenuta da un istituto di credito — è un accordo che sospende o dilaziona, non uno scudo che cancella il rischio concorsuale. Se dopo la moratoria l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, il curatore guarda indietro e chiede: quei pagamenti erano dovuti? Chi li ha incassati sapeva com’erano messi i conti? Erano coerenti con un percorso di risanamento credibile o hanno solo spostato risorse verso il creditore più rumoroso?
Le risposte non stanno nel contratto di moratoria: stanno nelle sentenze. E sono risposte che, negli ultimi tre anni, si sono fatte più severe verso il creditore che incassa e più precise verso l’imprenditore che paga. Questa guida raccoglie le decisioni che devi conoscere — Cassazione 2025 e 2026 in testa — e le traduce in conseguenze pratiche: cosa rischia davvero chi ha ricevuto denaro durante una moratoria, cosa rischia chi lo ha versato, e quali comportamenti, alla luce degli orientamenti attuali, mettono un pagamento al riparo o lo espongono.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché la tocca da entrambi i lati: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera dentro il procedimento in cui moratorie, standstill e pagamenti in pendenza di trattative vengono costruiti e autorizzati; è coordinatore di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, il perimetro in cui nascono quasi tutte le moratorie bancarie oggetto di revocatoria; ed è avvocato cassazionista, il che conta perché il contenzioso revocatorio, come vedremo, si chiude quasi sempre in Cassazione.
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Su quale base di legge i giudici stanno decidendo
Il perimetro normativo, in sintesi, è fatto di quattro tessere.
Prima tessera: la revocatoria concorsuale. L’art. 166 CCII (che ha preso il posto dell’art. 67 l.fall., con contenuto in larga parte sovrapponibile) distingue due binari. Il comma 1 colpisce gli atti “anormali” compiuti nell’anno o nei sei mesi anteriori: pagamenti con mezzi diversi dal denaro, garanzie concesse per debiti già scaduti, atti a titolo oneroso sproporzionati. Qui è il convenuto a dover dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza. Il comma 2 colpisce i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti nei sei mesi anteriori: qui è il curatore a dover provare la scientia decoctionis, cioè che il creditore conosceva l’insolvenza quando ha incassato. La quasi totalità dei pagamenti eseguiti durante una moratoria ricade nel comma 2, perché si tratta di pagamenti di debiti scaduti, effettuati in denaro, secondo un calendario concordato.
Seconda tessera: le esenzioni. Il comma 3 dell’art. 166 elenca gli atti che il curatore non può revocare. Tra questi: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (lett. a); i pagamenti eseguiti in esecuzione di un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII (lett. d); quelli posti in essere in esecuzione di un concordato preventivo omologato, di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis o di un accordo di ristrutturazione omologato (lett. e); i pagamenti per prestazioni di lavoro (lett. f); i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni funzionali all’accesso alle procedure di regolazione della crisi (lett. g). La moratoria, in quanto tale, non compare in questo elenco. È la ragione per cui il tema è controverso e per cui la giurisprudenza pesa più della norma.
Terza tessera: la convenzione di moratoria. L’art. 62 CCII disciplina l’accordo tra l’imprenditore e i suoi creditori diretto a regolare in via provvisoria gli effetti della crisi, con oggetto la dilazione delle scadenze, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. In deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c. produce effetti anche verso i creditori non aderenti della medesima categoria, purché siano stati informati dell’avvio delle trattative, purché abbia aderito il settantacinque per cento dei crediti della categoria, purché i non aderenti non risultino pregiudicati rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale e purché un professionista indipendente attesti veridicità dei dati e idoneità dello strumento. Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha precisato il criterio di comparazione con l’alternativa liquidatoria alla data della convenzione. Ma l’art. 62 non contiene alcuna esenzione da revocatoria: dice come si estende la moratoria, non cosa accade ai pagamenti se poi si apre il concorso.
Quarta tessera: la composizione negoziata. L’art. 24 CCII è l’unica norma che mette al riparo pagamenti eseguiti in una fase di crisi conclamata ma non ancora concorsuale: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto non sono soggetti alla revocatoria dell’art. 166, comma 2, purché coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Gli atti autorizzati dal tribunale ex art. 22 conservano i loro effetti anche se le trattative falliscono e sopravviene la liquidazione giudiziale. Sono, però, atti “in ogni caso” esposti alle revocatorie quando l’esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Tenute insieme, le quattro tessere dicono una cosa sola: una moratoria protegge dal creditore, non dal curatore. Chi vuole la protezione dal curatore deve costruirla a parte.
Il principio che i giudici ripetono da anni: la moratoria non cancella la conoscenza dell’insolvenza
C’è un orientamento che si può considerare consolidato, ed è quello che decide la maggior parte delle cause. Si riassume così: accettare una moratoria è un indizio di conoscenza della crisi, non una prova di buona fede.
La pronuncia che lo esprime nel modo più diretto è Cass. civ., Sez. I, 2 gennaio 2026, n. 101. La vicenda è quella tipica: un creditore che, di fronte ai ritardi del debitore, sottoscrive un piano di rientro e incassa nei mesi successivi le rate concordate; segue il fallimento e il curatore agisce in revocatoria. Il creditore si difende sostenendo che la sua consapevolezza andava verificata pagamento per pagamento, e che nel frattempo poteva ragionevolmente sperare nel risanamento. La Suprema Corte ha chiarito che, quando i pagamenti vengono pianificati e distribuiti nel tempo, la consapevolezza iniziale dello stato di decozione — quella che si esprime proprio nell’accettazione del piano di rientro — si proietta sui pagamenti successivi, e resta tale finché non intervengano fatti nuovi capaci di trasformare la speranza in un mutamento effettivo della situazione economica: fatti che deve dedurre e provare chi contesta la permanenza della consapevolezza.
Il principio, calato nella pratica, significa che il creditore che ha negoziato la moratoria parte con un handicap probatorio. Non è più lui a dover spiegare perché sapeva: è lui a dover spiegare perché, a un certo punto, avrebbe smesso di sapere.
La stessa decisione tocca il secondo pilastro dell’orientamento: il significato dei “termini d’uso” della lett. a). Il rinvio ai termini d’uso riguarda le modalità di pagamento concretamente invalse tra quelle parti, non un generico standard di mercato. Ne segue una conseguenza che molti creditori scoprono tardi: se il pagamento avviene secondo un accordo eccezionale — cioè secondo la moratoria, che per definizione modifica le condizioni originarie — quel pagamento non è “nei termini d’uso” di quel rapporto, ma in termini nuovi, nati dalla difficoltà.
Nello stesso solco si colloca Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8384/2025, che ha giudicato la revocatoria di pagamenti eseguiti in favore di un fornitore in esecuzione di un piano di rientro, dopo che Tribunale e Corte d’appello di Milano li avevano dichiarati inefficaci. La Corte ha respinto sia la tesi dell’esenzione per “termini d’uso” sia quella secondo cui la prosecuzione del rapporto commerciale con l’imprenditore poi fallito varrebbe a escludere la conoscenza dell’insolvenza: in presenza di plurimi ed univoci elementi convergenti — ritardi sistematici, richieste di rientro, accordi eccezionali — è proprio la storia del rapporto a costituire la prova della consapevolezza del creditore.
Il terzo tassello riguarda il modo in cui questa consapevolezza si prova. Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11145 ha ribadito che l’onere gravante sulla curatela può essere assolto con presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., a condizione che gli elementi indiziari, valutati gli uni per mezzo degli altri, portino a ritenere che il terzo, usando la normale prudenza rapportata alle sue qualità professionali e alle condizioni concrete in cui operava, non potesse non avvedersi dei sintomi della decozione — in continuità con quanto già affermato da Cass. n. 13445/2023. La presunzione, però, non è un salvacondotto argomentativo per il curatore: Cass. civ., Sez. I, n. 27214/2025 ha ricordato che gravità e precisione degli indizi sono requisiti autonomi, e che la presunzione deve indirizzare verso quel fatto ignoto e non anche verso altri, cassando una decisione di merito che aveva valorizzato indizi privi di quei requisiti.
La traduzione pratica dell’orientamento consolidato è questa: la moratoria, di per sé, non solo non protegge il pagamento, ma fornisce al curatore uno dei migliori elementi indiziari disponibili. Chi difende quel pagamento deve lavorare su altro: sulle esenzioni, sull’esistenza di un piano attestato o di un percorso autorizzato, sulla natura non solutoria delle movimentazioni, sulla decadenza dell’azione.
Prima questione aperta: una moratoria “privata” con le banche o con i fornitori mi mette al riparo?
LA QUESTIONE. È il dubbio più diffuso. L’impresa è in difficoltà, chiama i creditori principali, ottiene la sospensione delle rate e un calendario nuovo. Tutti firmano. L’imprenditore pensa: ho un accordo scritto, i pagamenti che faccio sono dovuti in forza di quell’accordo, dunque sono al sicuro. Il creditore pensa: ho aiutato l’impresa concedendo tempo, non sto certo sottraendo risorse alla massa. Entrambi, nella lettura attuale della giurisprudenza, sbagliano.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La risposta si costruisce su tre decisioni.
La prima è quella già vista, Cass. n. 101/2026: il piano di rientro non è una esimente, perché la sua stessa esistenza racconta che il creditore conosceva la difficoltà del debitore. Perché possa incidere in senso favorevole al creditore, occorre una condizione ulteriore: che il piano fosse inserito in un contesto capace di far ragionevolmente ritenere superata la crisi, non semplicemente rinviata.
La seconda è Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11224, che ha precisato la portata della lett. a) dell’art. 67, comma 3, l.fall. (oggi art. 166, comma 3, lett. a, CCII): l’esenzione riguarda soltanto i pagamenti effettuati nei termini d’uso, e non ogni pagamento riconducibile all’attività d’impresa. La stessa pronuncia ha ricordato che il pregiudizio per la massa è presunto iuris tantum, sicché è il convenuto che vuole negarlo a dover fornire la prova contraria, non il curatore a doverlo dimostrare in positivo.
La terza riguarda il caso specifico delle rate di mutuo, che è poi la moratoria bancaria più frequente. La Corte d’Appello di Milano ha escluso che l’esenzione dei “termini d’uso” possa applicarsi al pagamento delle rate di un mutuo non fondiario, ritenendo che la norma vada letta in senso restrittivo e riferita ai fornitori di beni e servizi direttamente strumentali al ciclo produttivo; nello stesso senso si erano già espressi giudici di merito, tra cui il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 1964 del 14 luglio 2017. Un dato di fatto pesava, in quel giudizio: le rate non venivano pagate alle scadenze, ma quando la liquidità lo consentiva.
SE C’È CONTRASTO. Sul punto specifico delle rate di mutuo non si registra una presa di posizione della Cassazione paragonabile a quella esistente sui pagamenti ai fornitori, e la materia resta affidata alla giurisprudenza di merito, prevalentemente orientata in senso restrittivo. L’assunzione prudenziale, quindi, è che il pagamento delle rate durante una moratoria bancaria vada considerato revocabile salvo prova di un’esenzione specifica, e che la difesa non possa essere costruita sulla sola lett. a).
C’è poi un profilo che riguarda le moratorie di fonte normativa, come quelle emergenziali. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12177/2025 ha stabilito che le normative di sospensione dei pagamenti non si applicano alle rate già scadute prima dell’inizio del periodo di sospensione, e che la notifica del precetto manifesta di per sé la volontà della banca di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il principio, trasferito sul nostro tema, dice che una moratoria copre ciò che rientra nel suo perimetro temporale, non l’arretrato che la precede: i pagamenti dell’arretrato restano pagamenti di debiti scaduti, pienamente esposti all’art. 166, comma 2.
COSA SIGNIFICA PER TE. Se stai pagando in forza di una moratoria puramente privata, stai facendo un’operazione che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, ha buone probabilità di essere contestata. Non è una ragione per non pagare: è una ragione per costruire attorno a quei pagamenti una struttura che regga l’esame del curatore. In questa materia la scelta decisiva non è “pagare o non pagare”, ma “dentro quale cornice giuridica pagare”: piano attestato ex art. 56, accordo di ristrutturazione ex art. 57 destinato all’omologa, composizione negoziata con esperto nominato, autorizzazione del tribunale ex art. 22. Sono le uniche quattro cornici che spostano davvero il rischio. È qui che la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, unita al coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, incide concretamente: la cornice va scelta prima che il denaro si muova, perché dopo resta solo il contenzioso.
Seconda questione aperta: e se la moratoria nasce dentro la composizione negoziata?
LA QUESTIONE. Molte moratorie non nascono in un salotto, ma dentro il procedimento di composizione negoziata: l’esperto convoca i creditori, si concorda uno standstill sulle azioni esecutive e una dilazione, l’impresa continua a pagare fornitori strategici, dipendenti, utenze e, talvolta, rate residue. Se le trattative falliscono e si apre la liquidazione giudiziale, quei pagamenti che fine fanno?
COSA HANNO DECISO I GIUDICI E COSA DICE LA NORMA. Qui il legislatore ha fatto una scelta esplicita, e la giurisprudenza di merito la sta applicando in modo abbastanza lineare. L’art. 24, comma 2, CCII sottrae all’azione revocatoria dell’art. 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, a condizione che siano coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. È una esenzione condizionata, non automatica: il giudice della revocatoria verificherà ex post, ma con valutazione riferita al momento del pagamento, se quel pagamento aveva senso dentro il percorso.
Il secondo livello di protezione è l’autorizzazione del tribunale. L’art. 24, comma 1, stabilisce che gli atti autorizzati ex art. 22 conservano i loro effetti anche in caso di esito negativo delle trattative e di successivo accordo di ristrutturazione omologato, concordato preventivo omologato, piano di ristrutturazione ex art. 64-bis omologato, apertura della liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o concordato semplificato ex art. 25-sexies. La giurisprudenza che si è occupata delle cessioni d’azienda autorizzate ha osservato che l’esenzione da revocatoria dell’art. 24, comma 1, non è condizionata alla mancata manifestazione del dissenso dell’esperto, perché il provvedimento autorizzativo del tribunale ha natura giudiziale e presuppone comunque l’acquisizione, anche informale, del parere dell’esperto sulla funzionalità dell’atto alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori.
Il terzo livello — quello negativo — è il comma 3: gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti compiuti dopo l’accettazione dell’incarico dell’esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni revocatorie quando l’esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese. Tradotto: il dissenso iscritto dell’esperto trasforma il pagamento in un atto nudo, privo di qualunque schermo.
SE C’È CONTRASTO. Il punto controverso non è l’esistenza dell’esenzione, ma la sua estensione ai pagamenti destinati a estinguere obbligazioni sorte prima dell’apertura della composizione negoziata — cioè, proprio, il debito pregresso oggetto di moratoria. La dottrina che ha analizzato gli effetti automatici della composizione negoziata segnala che questi pagamenti possono essere ricondotti al perimetro degli atti di straordinaria amministrazione e che la protezione va ancorata alla condivisione dell’esperto, suggerendo un atteggiamento prudenziale: autorizzazione preventiva del tribunale e condivisione documentata dell’esperto. L’assunzione prudenziale da adottare è che il pagamento di debito anteriore eseguito in composizione negoziata sia protetto solo se autorizzato ex art. 22 o quantomeno condiviso dall’esperto e coerente con il piano di risanamento in discussione; in mancanza, va trattato come un pagamento ordinario, revocabile.
COSA SIGNIFICA PER TE. La composizione negoziata è oggi lo strumento che offre la copertura più solida ai pagamenti eseguiti durante una fase di moratoria, ma la copertura si guadagna con la documentazione, non con l’iscrizione al portale. Ogni pagamento importante fatto durante le trattative dovrebbe lasciare traccia di tre elementi: perché era funzionale alla continuità, perché era coerente con lo stato delle trattative in quel momento, e quale posizione ha assunto l’esperto. Senza quella traccia, l’esenzione dell’art. 24 resta un’affermazione difensiva senza supporto probatorio.
Terza questione aperta: da quando si conta il periodo sospetto se la moratoria sfocia in un’altra procedura?
LA QUESTIONE. Molte moratorie non finiscono in liquidazione giudiziale diretta: finiscono in un concordato, o in una composizione negoziata che sbocca in concordato semplificato, e solo dopo, magari mesi più tardi, si apre la liquidazione. Chi ha incassato durante la moratoria spesso ragiona così: i miei pagamenti sono vecchi di oltre sei mesi rispetto alla liquidazione giudiziale, dunque sono fuori dal periodo sospetto. È un ragionamento che, nella maggior parte dei casi, non regge.
COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La giurisprudenza ha costruito, e nel 2025 ha ribadito con insistenza, il principio della consecuzione tra procedure.
Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11225 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani) ha affrontato il caso di una prima dichiarazione di fallimento revocata perché l’impresa aveva i requisiti per l’amministrazione straordinaria, seguita da dichiarazione di insolvenza ex art. 3 D.Lgs. 270/1999 e, dopo il periodo di osservazione, da una nuova dichiarazione di fallimento. La Corte ha stabilito che il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto va individuato con riferimento alla prima pronuncia, perché procedure che si susseguono senza soluzione di continuità sulla medesima insolvenza costituiscono una sola crisi giuridicamente rilevante.
Il principio non è nuovo e non è confinato a una sequenza specifica. Cass. n. 13367/2022 aveva già affermato che la consecuzione è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, e che il computo a ritroso decorre dalla prima di esse. Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11148 ha applicato il criterio alla domanda di concordato anteriore al D.L. 83/2012 seguita da fallimento, facendo decorrere il calcolo dalla presentazione della domanda, e Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2025, n. 12148 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani) si è mossa sulla stessa linea.
C’è poi il versante dei termini di decadenza, che è la seconda leva difensiva del creditore convenuto. Cass. civ., Sez. I, 3 maggio 2025, n. 11647 si è occupata dei termini di decadenza delle revocatorie proposte in un fallimento dichiarato dopo l’entrata in vigore dell’art. 69-bis l.fall. ma in consecuzione con un concordato preventivo iniziato prima. E Cass. n. 11224/2025 ha precisato che il termine triennale dell’art. 69-bis, comma 1, per l’esercizio delle azioni revocatorie decorre dal momento in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento, non dalla prima procedura.
SE C’È CONTRASTO. L’apparente asimmetria — periodo sospetto calcolato all’indietro dalla prima procedura, termine di decadenza calcolato in avanti dall’apertura della liquidazione — non è una contraddizione, ma il risultato di due funzioni diverse: il periodo sospetto serve a fotografare la crisi, il termine di decadenza serve a dare al curatore un tempo effettivo per agire. L’assunzione prudenziale per il creditore è la peggiore delle due: il rischio di revocabilità può risalire fino alla prima manifestazione formale della crisi, mentre il tempo a disposizione del curatore per agire si conta dall’ultima.
COSA SIGNIFICA PER TE. Se hai incassato durante una moratoria e successivamente il debitore ha depositato una domanda di concordato o ha avviato una composizione negoziata poi sfociata in concorso, non calcolare il tuo rischio dalla data della liquidazione giudiziale: calcolalo dalla prima data in cui la crisi è diventata ufficiale. È l’errore che fa perdere più cause tra quelle che sembravano già vinte sul calendario.
La decisione che pesa di più in questo momento
Se dovessimo indicare la pronuncia che oggi condiziona maggiormente l’esito delle cause su pagamenti eseguiti in pendenza di moratoria, sceglieremmo Cass. civ., Sez. I, 2 gennaio 2026, n. 101, per una ragione precisa: è la decisione che ha chiuso la porta all’argomento difensivo più usato dai creditori, quello della “consapevolezza frazionata”.
Il contesto è quello che ogni impresa in difficoltà conosce. Un rapporto commerciale che dura da anni; i ritardi che si allungano; il creditore che, invece di interrompere le forniture o agire esecutivamente, propone o accetta un piano di rientro; i pagamenti che riprendono, spalmati su mesi. Poi il fallimento, e la revocatoria di tutto quanto incassato nel semestre.
La difesa classica si articolava così: la scientia decoctionis va accertata al momento di ciascun pagamento; al momento del secondo, del terzo, del quarto versamento il creditore vedeva un debitore che stava onorando gli impegni, dunque la sua percezione era quella di una crisi in via di superamento, non di un’insolvenza. Era una difesa costruita bene, e per anni ha funzionato in diverse sedi di merito.
La motivazione della Corte, tradotta in linguaggio piano, è questa: quando un creditore accetta un piano di rientro, sta ammettendo di sapere che il debitore non riesce a pagare regolarmente. Quella consapevolezza non si azzera a ogni rata riscossa: si proietta in avanti. Perché si interrompa, non basta la speranza che l’impresa ce la faccia; occorrono fattori sopravvenuti, oggettivi, capaci di mutare la situazione economica — un aumento di capitale eseguito, l’ingresso di un investitore, una ristrutturazione perfezionata, un piano attestato. E l’onere di dedurli e provarli non grava sul curatore: grava su chi sostiene di aver smesso di sapere.
La seconda parte della decisione completa il quadro sul fronte dell’esenzione: il riferimento ai “termini d’uso” dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. — norma trasfusa nell’art. 166, comma 3, lett. a), CCII — attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, sicché possono rilevare gli accordi intervenuti tra loro purché riferibili all’attività esercitata dal debitore. È una lettura che restringe: la moratoria non crea “termini d’uso”, crea termini eccezionali, e la circostanza che un pagamento sia puntuale rispetto al nuovo calendario non lo rende conforme alla prassi consolidata di quel rapporto.
Cosa cambia rispetto a prima. Prima, il creditore poteva impostare la difesa sulla sequenza temporale; oggi deve impostarla sull’esistenza di un fatto nuovo documentabile. Prima, l’accordo di rientro veniva talvolta presentato come indice di normalità del rapporto; oggi è, con ogni probabilità, il primo documento che il curatore deposita.
La direzione è confermata anche fuori dal terreno dei pagamenti. Cass. civ., Sez. I, n. 25399/2026 ha affermato che il contratto di mutuo costituisce atto a titolo oneroso assoggettabile a revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall., con la conseguenza che il curatore può eccepirne l’inefficacia in sede di verifica dello stato passivo ai fini dell’esclusione del credito restitutorio fondato sul titolo, restando ferma per la banca la possibilità di agire per la restituzione del capitale ex art. 2033 c.c.; e ha precisato che le garanzie pubbliche del periodo emergenziale non hanno esonerato le banche dalle ordinarie verifiche prodromiche all’erogazione del credito. Il messaggio complessivo della Cassazione più recente è che chi opera professionalmente nel credito non può invocare la fiducia nel risanamento come sostituto della verifica.
Sul versante bancario si muovono nella stessa direzione Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2026, n. 4231 (Pres. Ferro, Rel. Pazzi), secondo cui l’art. 67, comma 2, l.fall. non richiede che il terzo sia certo dell’imminente fallimento ma solo che sia consapevole dello stato di insolvenza, con conseguente irrilevanza del fatto che la banca ritenesse quella situazione superabile da eventi futuri; e Cass. civ., Sez. I, 26 ottobre 2025, n. 28352, per la quale il mutuo fondiario concluso per ripianare esposizioni debitorie pregresse non è per ciò solo nullo o simulato, ma resta pur sempre revocabile.
I principi visti finora applicati a tre situazioni concrete
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia: servono a mostrare come funzionano i principi, non descrivono vicende seguite dallo Studio.
Prima ipotesi — moratoria privata con un fornitore, esito liquidazione giudiziale. Un’impresa manifatturiera accumula verso un fornitore un debito scaduto di 218.400 €. Il 14 gennaio le parti sottoscrivono un piano di rientro: nove rate mensili da 24.266,67 € a partire dal 28 febbraio. L’impresa paga regolarmente le prime cinque rate (121.333,35 € complessivi, fino al 30 giugno), poi si ferma. Il 9 novembre viene aperta la liquidazione giudiziale. Il curatore agisce ex art. 166, comma 2, CCII per i pagamenti del semestre anteriore, cioè quelli dal 9 maggio in poi: due rate, per 48.533,34 €. Il fornitore eccepisce l’esenzione dei termini d’uso e la mancanza di scientia decoctionis al momento dei singoli versamenti. Alla luce di Cass. n. 101/2026 e di Cass. n. 8384/2025, entrambe le eccezioni sono fragili: il piano di rientro dimostra la conoscenza iniziale, che si proietta sui pagamenti successivi, e le rate non sono “termini d’uso” ma termini eccezionali nati dalla crisi. Per resistere, il fornitore dovrebbe dimostrare un fatto sopravvenuto — ad esempio un aumento di capitale di 400.000 € deliberato e versato il 20 aprile — capace di far ritenere superata l’insolvenza in quel momento. Senza quel fatto, la posizione difensiva si sposta su altro: contestazione del periodo sospetto, decadenza, entità del pregiudizio.
Seconda ipotesi — stessa moratoria, ma dentro una composizione negoziata. Stessi numeri, scenario diverso. Il 7 gennaio l’impresa deposita istanza di composizione negoziata; l’esperto accetta l’incarico il 19 gennaio. Il 3 febbraio l’imprenditore illustra all’esperto che la prosecuzione delle forniture di quel fornitore è indispensabile alla continuità, e concorda con lui un pagamento parziale del pregresso a fronte del mantenimento delle linee di fornitura; l’esperto non iscrive alcun dissenso e l’operazione viene documentata nella relazione periodica. I pagamenti eseguiti da quel momento ricadono nell’art. 24, comma 2, CCII: non sono soggetti alla revocatoria dell’art. 166, comma 2, se coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti quando sono stati compiuti, e la documentazione serve esattamente a provare quella coerenza. Se, al contrario, l’esperto avesse iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, il comma 3 renderebbe quegli stessi pagamenti revocabili in ogni caso. La differenza tra le due ipotesi non sta nell’importo né nel destinatario: sta nella cornice procedurale e nella tracciabilità del percorso.
Terza ipotesi — moratoria, concordato, poi liquidazione: il calcolo che inganna. Un’impresa ottiene dalle banche una sospensione delle rate e dilaziona il debito verso l’erario e i fornitori. Il 22 marzo deposita domanda di concordato preventivo. La procedura si trascina e il 4 dicembre dello stesso anno viene aperta la liquidazione giudiziale. Un fornitore che ha incassato 63.750 € il 30 aprile dell’anno precedente — cioè undici mesi prima della domanda di concordato e venti mesi prima della liquidazione — ritiene di essere al sicuro. Il calcolo va rifatto: in applicazione del principio della consecuzione ribadito da Cass. n. 11225/2025 e, prima, da Cass. n. 13367/2022, il periodo sospetto si conta a ritroso dalla prima procedura, cioè dal 22 marzo. Il pagamento del 30 aprile dell’anno precedente resta comunque fuori dal semestre, ma un pagamento del 15 novembre — che rispetto alla liquidazione giudiziale sembrava lontanissimo — ricade invece nel semestre anteriore alla domanda di concordato, ed è aggredibile. Sul fronte dei tempi del curatore, invece, Cass. n. 11224/2025 colloca la decorrenza del termine triennale nel momento della dichiarazione di apertura del concorso: il creditore che spera nella decadenza deve contare in avanti da dicembre, non da marzo.
La giurisprudenza citata, in un colpo d’occhio
La tabella raccoglie tutte le pronunce utilizzate in questa guida, con l’indicazione sintetica di ciò che hanno deciso e di come incidono sul tema dei pagamenti eseguiti durante una moratoria. È lo strumento da tenere accanto quando si legge un atto di citazione in revocatoria: quasi sempre, le decisioni richiamate dalla curatela appartengono a questo elenco.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza per i pagamenti in moratoria |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, 2 gennaio 2026, n. 101 | Piano di rientro e scientia decoctionis; termini d’uso | La consapevolezza espressa accettando il piano si proietta sui pagamenti successivi, salvo fatti sopravvenuti provati da chi li invoca | È la decisione centrale: la moratoria diventa indizio a carico del creditore |
| Cass. civ., Sez. I, n. 25399/2026 | Revocabilità del contratto di mutuo | Il mutuo è atto oneroso revocabile ex art. 67, co. 2, l.fall.; il curatore può eccepirne l’inefficacia in sede di verifica del passivo | Colpisce le rinegoziazioni e i rifinanziamenti che accompagnano le moratorie bancarie |
| Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2026, n. 4231 | Scientia decoctionis della banca | Non serve la certezza del fallimento imminente, basta la consapevolezza dell’insolvenza; irrilevante ritenerla superabile | Neutralizza la difesa “abbiamo concesso la moratoria perché credevamo nel rilancio” |
| Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5847 | Rimesse bancarie ed esenzione lett. b) | Serve natura solutoria; la riduzione non consistente e non durevole opera come fattispecie impeditiva da provare a cura della banca | Rileva quando la moratoria passa dal conto corrente affidato |
| Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5848 | Rimesse solutorie e ripristinatorie | Conferma la distinzione tradizionale come criterio di revocabilità | Determina quali movimenti del periodo di moratoria sono aggredibili |
| Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2026, n. 6596 | Revocatoria cosiddetta “a cascata” | Ricostruisce la disciplina e la ripartizione dell’onere probatorio | Riguarda i pagamenti transitati per soggetti interposti durante la crisi |
| Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2026, n. 22024 | Compensazione di costi per vizi in appalto | L’accettazione della compensazione, estinguendo crediti altrimenti da corrispondere, è atto dispositivo revocabile | Colpisce le compensazioni usate come modalità di rientro durante la moratoria |
| Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2025, n. 30697 | Esenzione lett. g) e compensi professionali | Niente esenzione per il pagamento del legale che ha svolto solo un esame preliminare di fattibilità, se la procedura non è stata aperta | Riguarda i professionisti pagati mentre si studia la via d’uscita dalla crisi |
| Cass. civ., Sez. I, 15 novembre 2025, n. 30174 | Rimesse a estinzione di mutuo garantito da pegno su libretto | Ricostruisce i presupposti di revocabilità delle rimesse in periodo sospetto | Tipico schema delle ristrutturazioni bancarie con garanzia collaterale |
| Cass. civ., Sez. I, 26 ottobre 2025, n. 28352 | Mutuo fondiario per ripianare esposizioni pregresse | Non è per ciò solo nullo o simulato, ma resta revocabile | Colpisce il consolidamento del debito bancario travestito da nuova finanza |
| Cass. civ., Sez. I, n. 27214/2025 | Requisiti delle presunzioni | Gravità e precisione sono requisiti autonomi: l’indizio deve indirizzare a quel fatto e non ad altri | È la difesa tecnica contro ricostruzioni indiziarie generiche del curatore |
| Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2025, n. 12148 | Consecuzione e periodo sospetto | Il calcolo a ritroso va ancorato alla procedura anteriore | Amplia all’indietro il perimetro dei pagamenti aggredibili |
| Cass. civ., Sez. I, 3 maggio 2025, n. 11647 | Decadenza in caso di consecuzione | Disciplina i termini per le revocatorie nel fallimento consecutivo al concordato | È la principale eccezione processuale del creditore convenuto |
| Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11225 | Consecuzione tra procedure | Il dies a quo del periodo sospetto si individua con riferimento alla prima pronuncia | Impone di calcolare il rischio dalla prima manifestazione formale della crisi |
| Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11224 | Termine triennale, esenzione lett. a), danno | Il triennio decorre dall’apertura del concorso; l’esenzione copre solo i pagamenti nei termini d’uso; il pregiudizio è presunto salvo prova contraria | Chiude due delle tre difese abituali sui pagamenti dilazionati |
| Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11148 | Consecuzione concordato-fallimento | Il calcolo a ritroso decorre dalla presentazione della domanda di concordato | Retrodata il periodo sospetto nelle moratorie seguite da concordato |
| Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11145 | Prova per presunzioni della conoscenza dell’insolvenza | La curatela può assolvere l’onere con indizi valutati complessivamente, rapportati alle qualità professionali del terzo | Rende decisiva la qualificazione professionale di chi ha incassato |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8384/2025 | Piano di rientro e termini d’uso | La prosecuzione del rapporto non esclude la conoscenza dell’insolvenza in presenza di elementi convergenti | Colpisce la difesa del fornitore che ha continuato a servire l’impresa |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12177/2025 | Sospensioni normative dei pagamenti | Le normative di sospensione non si applicano alle rate già scadute prima del periodo di sospensione | Delimita il perimetro temporale di ogni moratoria: l’arretrato resta scoperto |
| Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2025, n. 7027 | Pegno costituito in periodo sospetto | Il pegno è revocabile anche se l’escussione avviene dopo l’apertura della procedura | Colpisce le garanzie chieste come contropartita della moratoria |
| Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2023, n. 22563 | Mutuo fondiario e operazione indirettamente solutoria | L’art. 39, co. 4, TUB non salva l’operazione ricostruita come procedimento anormalmente solutorio | Colpisce le ristrutturazioni che estinguono il pregresso con nuova ipoteca |
| Cass. civ., Sez. I, n. 13445/2023 | Presunzioni e normale prudenza | Rileva ciò che il terzo non poteva non percepire usando la prudenza propria della sua qualifica | Fissa lo standard di diligenza richiesto a banche e operatori professionali |
| Cass. civ., Sez. I, n. 13367/2022 | Consecuzione tra procedure di qualsiasi tipo | La consecuzione è fenomeno generalissimo: il computo decorre dalla prima procedura | Base del principio poi ribadito nel 2025 |
| Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3778 | Portata delle esenzioni | L’esenzione della lett. e) copre la revocatoria fallimentare, non quella ordinaria ex art. 66 l.fall. | Anche i pagamenti esenti restano esposti alla revocatoria ordinaria |
La sintesi operativa: undici regole ricavate da queste decisioni
- La moratoria non è una esenzione. Nessuna norma esenta da revocatoria i pagamenti eseguiti in forza di un accordo dilatorio privato; le esenzioni dell’art. 166, comma 3, CCII sono tassative e la moratoria non vi compare.
- Firmare un piano di rientro equivale a dichiarare di conoscere la crisi. Per Cass. n. 101/2026 quella conoscenza si proietta sui pagamenti successivi finché non intervengono fatti nuovi provati.
- Le rate della moratoria non sono “termini d’uso”. L’esenzione della lett. a) guarda alle modalità concretamente invalse tra le parti, non al calendario eccezionale nato dalla difficoltà.
- L’arretrato precedente alla moratoria resta scoperto. Ogni sospensione opera per il futuro: i pagamenti destinati a coprire scaduti anteriori restano pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.
- La composizione negoziata è oggi la cornice più protettiva. L’art. 24, comma 2, CCII sottrae alla revocatoria i pagamenti coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento.
- La protezione dell’art. 24 va documentata, non dichiarata. Serve la traccia scritta della funzionalità del pagamento alla continuità e della posizione dell’esperto al momento in cui è stato eseguito.
- Il dissenso iscritto dell’esperto azzera ogni schermo. In quel caso gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti sono in ogni caso soggetti alle azioni revocatorie.
- L’autorizzazione del tribunale ex art. 22 è il livello di sicurezza più alto. Gli atti autorizzati conservano i loro effetti anche se le trattative falliscono e sopravviene una procedura concorsuale.
- Il periodo sospetto si conta dalla prima procedura, non dall’ultima. È il principio della consecuzione, ribadito da Cass. n. 11225/2025 e applicato da Cass. n. 11148/2025 e n. 12148/2025.
- Il pregiudizio alla massa è presunto. Chi lo nega deve provarlo, come ricorda Cass. n. 11224/2025: è un’inversione che va affrontata con documenti, non con affermazioni.
- Anche un pagamento esente da revocatoria concorsuale può essere colpito dalla revocatoria ordinaria. Lo ha stabilito Cass. n. 3778/2019 in relazione all’esenzione degli atti esecutivi dell’accordo omologato: la protezione opera verso la revocatoria concorsuale e non si estende automaticamente all’azione ex art. 2901 c.c., salve le ipotesi in cui la legge lo preveda espressamente.
Quindi, in pratica: cinque domande ricorrenti
Ho ricevuto una citazione in revocatoria per somme incassate durante una moratoria firmata due anni fa. È tardi per difendermi? No, ed è anzi il momento in cui la difesa vale di più. Le leve sono tre: la decadenza dall’azione, con i termini che secondo Cass. n. 11224/2025 decorrono dall’apertura del concorso; la collocazione temporale dei singoli pagamenti rispetto al periodo sospetto ricalcolato secondo il principio della consecuzione (Cass. n. 11225/2025); la contestazione della scientia decoctionis sul piano della qualità degli indizi, terreno su cui Cass. n. 27214/2025 ha ricordato che gravità e precisione sono requisiti autonomi e non formule di stile.
Sono un imprenditore: se pago un fornitore durante la moratoria sto commettendo un illecito? Pagare un debito scaduto non è di per sé illecito. Il problema è un altro e riguarda due fronti: la revocabilità del pagamento in capo a chi lo riceve, e — quando i pagamenti sono selettivi e alterano l’ordine delle cause di prelazione in una situazione di insolvenza già conclamata — il possibile rilievo sul piano della responsabilità dell’organo gestorio. Per questo la scelta della cornice giuridica conta: dentro la composizione negoziata, con l’esperto informato, il perimetro del lecito e del protetto è definito; fuori, è affidato a valutazioni ex post.
Se la moratoria è una convenzione ex art. 62 CCII, con l’attestazione del professionista, sono coperto? La convenzione dell’art. 62 risolve un problema diverso: estende gli effetti dilatori anche ai creditori non aderenti della medesima categoria, a condizione che siano stati informati, che abbia aderito il settantacinque per cento dei crediti della categoria, che i non aderenti non risultino pregiudicati rispetto alla liquidazione giudiziale e che un professionista indipendente lo attesti. È uno scudo verso i creditori, non verso il curatore: la norma non contiene alcuna esenzione da revocatoria. L’attestazione, tuttavia, è un documento prezioso in un futuro giudizio, perché fotografa la situazione dell’impresa e la ragionevolezza del percorso in quel momento.
Ho fatto pagamenti autorizzati dal tribunale durante la composizione negoziata e poi le trattative sono fallite. Li perdo? No: è esattamente l’ipotesi che l’art. 24, comma 1, CCII intende coprire. Gli atti autorizzati ex art. 22 conservano i loro effetti anche in caso di esito negativo delle trattative e di successivo accordo di ristrutturazione omologato, concordato preventivo omologato, piano di ristrutturazione omologato ex art. 64-bis, apertura della liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o concordato semplificato. È la ragione per cui, quando l’importo è rilevante, l’autorizzazione va chiesta anche se sembra una complicazione.
Il mio credito era assistito da ipoteca concessa all’inizio della moratoria. La garanzia regge? È il punto più fragile. Una garanzia concessa per un debito preesistente e già scaduto rientra tra le fattispecie che la legge tratta con maggiore severità, e la giurisprudenza ha mostrato di guardare alla sostanza dell’operazione: Cass. n. 22563/2023 ha ritenuto non decisivo il richiamo all’art. 39, comma 4, TUB quando l’operazione si ricostruisce come procedimento indirettamente e anormalmente solutorio, e Cass. n. 28352/2025 ha confermato la revocabilità del mutuo fondiario destinato a ripianare esposizioni pregresse. Chi ottiene una garanzia come contropartita della dilazione deve mettere in conto che sarà il primo atto esaminato.
Come lo Studio Monardo interviene su un pagamento contestato
Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al fascicolo concreto, dal lato del creditore convenuto come da quello dell’imprenditore che deve decidere se e come pagare. Nel dettaglio:
- Ricostruiamo la cronologia completa dei pagamenti confrontando estratti conto, scadenzari e documenti della moratoria, e collochiamo ciascun versamento dentro o fuori il periodo sospetto ricalcolato secondo il principio della consecuzione affermato da Cass. n. 11225/2025.
- Verifichiamo la decadenza dell’azione, individuando l’esatto dies a quo dei termini per l’esercizio della revocatoria secondo i criteri di Cass. n. 11224/2025 e n. 11647/2025, ed eccependola in via preliminare quando sussiste.
- Esaminiamo l’impianto indiziario della curatela voce per voce ed eccepiamo la carenza dei requisiti di gravità e precisione delle presunzioni nei termini indicati da Cass. n. 27214/2025.
- Qualifichiamo giuridicamente ciascun pagamento, distinguendo i versamenti solutori da quelli ripristinatori sui rapporti di conto corrente e verificando l’operatività della fattispecie impeditiva delle rimesse non consistenti e non durevoli.
- Documentiamo i fatti sopravvenuti — aumenti di capitale eseguiti, ingressi di nuovi soci, contratti acquisiti, attestazioni — per sostenere l’interruzione della consapevolezza dello stato di insolvenza nei termini richiesti da Cass. n. 101/2026.
- Costruiamo la cornice giuridica dei pagamenti futuri, scegliendo tra piano attestato ex art. 56, accordo di ristrutturazione ex art. 57, composizione negoziata e autorizzazione del tribunale ex art. 22, e predisponendo la documentazione che rende opponibile l’esenzione dell’art. 24, comma 2, CCII.
- Gestiamo il rapporto con l’esperto nella composizione negoziata, sottoponendogli preventivamente gli atti rilevanti e raccogliendo per iscritto la sua posizione, così da prevenire l’iscrizione del dissenso che renderebbe i pagamenti revocabili in ogni caso.
- Redigiamo e negoziamo la convenzione di moratoria ex art. 62 CCII, definendo le categorie, curando gli obblighi informativi verso i non aderenti e coordinando l’attestazione del professionista indipendente.
- Interveniamo sul versante bancario, analizzando rinegoziazioni, consolidamenti e garanzie concesse in occasione della moratoria alla luce di Cass. n. 22563/2023, n. 28352/2025 e n. 25399/2026, anche in sede di verifica dello stato passivo.
- Portiamo la difesa fino all’ultimo grado, curando personalmente il ricorso per cassazione quando la decisione di merito si discosta dagli orientamenti consolidati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia la qualifica che pesa di più è quella di cassazionista, e non per ragioni di prestigio: come mostra l’elenco di pronunce di questa guida, il diritto vivente della revocatoria si forma davanti alla Prima Sezione civile della Corte di cassazione, e una difesa impostata fin dal primo grado con la consapevolezza di come quella Sezione ragiona è una difesa che nasce già orientata. La linea difensiva resta la stessa dall’analisi preliminare del fascicolo fino all’eventuale giudizio di legittimità, seguita dallo stesso difensore, senza passaggi di mano che disperdono l’impostazione costruita nei gradi precedenti. Accanto, lavora uno staff che unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: nelle revocatorie la ricostruzione contabile dei flussi, la qualificazione delle rimesse e la lettura dei bilanci pesano quanto l’argomentazione giuridica, e tenerle separate significa perdere metà del materiale difensivo.
In conclusione
La domanda da cui siamo partiti — i pagamenti fatti durante la moratoria sono revocabili? — ha una risposta che, letta l’intera giurisprudenza, suona così: di regola sì, salvo che la moratoria sia stata inserita in una delle cornici che la legge protegge. La differenza tra un pagamento che regge e uno che viene restituito non sta nell’importo, nella buona fede o nella serietà dell’accordo: sta in scelte tecniche compiute prima, quando le somme si muovono.
È il terreno su cui lo Studio Monardo lavora quotidianamente, e lo fa con titoli che corrispondono esattamente a questa materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera dentro il procedimento in cui i pagamenti in pendenza di trattative si autorizzano e si documentano; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, per le posizioni che non rientrano nelle procedure maggiori; è avvocato cassazionista, e in una materia che si decide in sede di legittimità questo significa poter accompagnare la stessa strategia fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo il fascicolo, verifichiamo i termini, costruiamo la difesa e la portiamo avanti fino in fondo.
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