Il bivio
Conviene chiudere una convenzione di moratoria con i creditori oppure depositare una domanda di concordato semplificato? È la domanda che si pone ogni imprenditore arrivato al punto in cui la composizione negoziata sta per chiudersi e l’esperto ha già fatto capire da che parte pende il bilancio delle trattative. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: le due strade non servono allo stesso scopo, non partono dagli stessi presupposti e, soprattutto, non sono alternative libere — una ha la precedenza logica sull’altra, e chi inverte l’ordine rischia di trovarsi la porta chiusa.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tipo di decisione perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato alla funzione che, nella composizione negoziata, conduce le trattative e redige la relazione finale da cui dipende l’accesso stesso al concordato semplificato. Conoscere quella relazione dall’interno — cosa deve contenere, cosa il tribunale andrà a verificare, quali conclusioni reggono e quali no — è ciò che distingue una scelta informata da una scommessa. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando la categoria di creditori da convincere è composta da banche e la posizione fiscale pesa sul piano.
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Il quadro di partenza
Entrambe le strade nascono dallo stesso terreno: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in sigla CCII). È un percorso volontario e riservato, attivato dall’imprenditore tramite la piattaforma telematica nazionale, nel quale un esperto indipendente nominato da una commissione facilita le trattative con creditori, banche, fornitori ed enti. Durante il percorso l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e può chiedere al tribunale misure protettive del patrimonio, che congelano le azioni esecutive e cautelari dei creditori mentre si negozia.
La composizione negoziata, però, non è un contenitore che si chiude da solo: ha sbocchi tipizzati. L’articolo 23 CCII stabilisce che, quando all’esito delle trattative è individuata una soluzione idonea, le parti possono alternativamente concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, stipulare una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 62, oppure concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dall’esperto. In alternativa, l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento, accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti, proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio oppure accedere a uno degli altri strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice.
Qui sta il nodo che riorganizza tutto il ragionamento. Il concordato semplificato non è una delle opzioni che l’imprenditore può scegliere liberamente: è lo sbocco residuale, praticabile solo quando le altre soluzioni — compresa la convenzione di moratoria — non sono risultate percorribili. L’articolo 25-sexies CCII lo dice espressamente, subordinando la domanda alla relazione finale con cui l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2 lettera b), non sono praticabili.
Il rovescio della medaglia è altrettanto netto: quella dichiarazione dell’esperto non è un timbro che apre automaticamente la porta, perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il tribunale non si limita a prenderne atto ma ne verifica la completezza e la ragionevolezza. Su questo torneremo, perché è l’elemento che negli ultimi due anni ha fatto naufragare più domande di quante ne abbia salvate l’entusiasmo per la procedura “veloce”.
Va infine soppesata una differenza di natura, non di procedura. La convenzione di moratoria è un contratto: nasce dal consenso, produce effetti che possono essere estesi ai dissenzienti di una stessa categoria, ma non tocca l’esistenza dell’impresa né l’ammontare dei debiti. Il concordato semplificato è una procedura concorsuale liquidatoria: chiude l’impresa, distribuisce il ricavato secondo l’ordine delle cause di prelazione e vincola tutti i creditori anteriori, senza però passare dal voto. Una rinvia, l’altra definisce. Chi confonde i due piani finisce per chiedere a una moratoria di risolvere un problema patrimoniale che nessuna dilazione può risolvere, o per chiedere a un concordato liquidatorio di salvare un’azienda che avrebbe avuto bisogno solo di respiro.
Opzione 1 — La convenzione di moratoria (art. 62 CCII)
In cosa consiste
La convenzione di moratoria è l’accordo concluso tra un imprenditore — anche non commerciale — e i suoi creditori, diretto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Il suo oggetto è tipizzato dall’articolo 62, comma 1, CCII: la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. In deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, che sanciscono l’efficacia del contratto solo tra le parti, la convenzione è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
Questa estensione ultra partes è il cuore dello strumento, ed è condizionata a quattro requisiti che il comma 2 pone in via cumulativa, non alternativa: che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto informazioni complete e aggiornate; che i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i crediti della categoria; che i creditori non aderenti cui si estendono gli effetti non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere in caso di apertura della liquidazione giudiziale; che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza della condizione di non pregiudizio.
Il comma 3 fissa un limite invalicabile: per effetto della convenzione, ai creditori non aderenti della medesima categoria non possono mai essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. La moratoria può sospendere, non può obbligare a fare.
Sul piano procedurale l’iter è interamente stragiudiziale, salvo un controllo eventuale. La convenzione, insieme alla relazione del professionista indipendente, va comunicata ai creditori non aderenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale; entro trenta giorni dalla comunicazione questi possono proporre opposizione davanti al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, reclamabile davanti alla Corte d’appello.
Quando ha senso
Primo scenario: crisi di liquidità temporanea e reversibile. L’impresa ha ordini, marginalità e prospettive, ma un disallineamento tra incassi e scadenze — una commessa pagata a nove mesi, un credito verso la pubblica amministrazione in lavorazione, un immobile non strumentale in vendita. Qui il problema non è quanto si deve, ma quando lo si deve: la dilazione risolve, la liquidazione distrugge valore inutilmente.
Secondo scenario: esposizione concentrata verso una categoria omogenea. Il ceto bancario è il caso tipico: pochi interlocutori, posizione giuridica e interessi economici simili, propensione a valutare il piano industriale. Se tre banche su cinque, che rappresentano oltre tre quarti dell’esposizione, condividono la sospensione dei rimborsi per diciotto mesi, la convenzione consente di trascinare dentro anche le altre due senza doverle convincere una per una.
Terzo scenario: attivo capiente ma illiquido. Il patrimonio, se realizzato con calma e sul mercato, copre i debiti; realizzato in sede esecutiva o concorsuale, no. La moratoria compra il tempo necessario perché il valore si manifesti, e l’attestazione del professionista serve proprio a dimostrare che questa attesa non pregiudica chi non ha firmato.
Vantaggi
Il primo vantaggio è strutturale: non c’è omologazione. Non serve un decreto del tribunale perché la convenzione produca effetti, e il giudice interviene solo se qualcuno si oppone. Questo comprime drasticamente i tempi e mantiene la vicenda fuori dal circuito delle procedure concorsuali, con tutto ciò che ne consegue in termini di rapporti commerciali, affidamenti, gare e reputazione.
Il secondo è la conservazione del controllo. L’imprenditore resta alla guida dell’impresa: nessun commissario, nessun liquidatore, nessuno spossessamento. La governance non cambia, cambia il calendario dei pagamenti.
Il terzo è che la convenzione non comporta rinuncia al credito. Per il creditore questo è decisivo: gli si chiede di aspettare, non di rinunciare. Psicologicamente e contabilmente è una richiesta incomparabilmente più facile da accogliere rispetto a una falcidia, e infatti la soglia del settantacinque per cento, che su una proposta di stralcio sarebbe proibitiva, su una dilazione ben argomentata è raggiungibile.
Il quarto vantaggio, spesso trascurato, è di sistema: quando la convenzione di moratoria si colloca come sbocco della composizione negoziata ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), CCII, si attivano le misure premiali dell’articolo 25-bis, tra cui la riduzione al tasso legale degli interessi maturati sui debiti tributari dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino alla conclusione delle trattative.
Rischi e svantaggi
Il rischio principale si chiama categoria. L’articolo 62 estende gli effetti ai non aderenti “della medesima categoria”, ma — a differenza dell’articolo 61 in tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa — non spiega come la categoria si costruisce, e il Codice definisce la nozione di “classe” senza definire quella di “categoria”. La conseguenza pratica è che una categoria costruita male fa crollare tutto: se si accorpano soggetti che non condividono omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, la soglia del settantacinque per cento calcolata su quel perimetro è priva di fondamento e l’estensione non regge davanti all’opposizione.
Il secondo rischio è la natura cumulativa dei requisiti: basta che salti l’obbligo informativo verso un solo creditore della categoria perché l’estensione sia contestabile, anche se la percentuale di adesione è ampiamente superata.
Il terzo è il limite intrinseco dello strumento: la convenzione disciplina gli effetti della crisi “in via provvisoria”. Non riduce il debito di un euro. Se la crisi è patrimoniale — se cioè l’attivo non copre il passivo neppure in prospettiva — la moratoria sposta il problema, non lo risolve, e una moratoria troppo lunga o reiterata espone alla contestazione di uso abusivo dello strumento, perché il connotato della provvisorietà è scritto nella norma.
Il quarto riguarda l’opposizione. Va soppesato però che l’accoglimento dell’opposizione di un singolo creditore non travolge l’intera convenzione: ne determina l’inefficacia relativa nei confronti del solo opponente vittorioso, mentre la convenzione resta valida per gli aderenti e per i non aderenti che non si siano opposti o la cui opposizione sia stata respinta. È un danno circoscritto, non un crollo — ma un creditore liberato dal vincolo è un creditore che torna a poter aggredire il patrimonio, e in un piano tirato questo può bastare a far saltare tutto.
Il profilo ideale per la convenzione di moratoria è l’impresa strutturalmente sana ma finanziariamente ingolfata, con un passivo concentrato in poche categorie omogenee e un attestatore in grado di dimostrare, numeri alla mano, che aspettare conviene anche a chi non ha firmato.
Opzione 2 — Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII)
In cosa consiste
Il concordato semplificato è una procedura concorsuale liquidatoria alla quale il debitore può accedere soltanto a conclusione di una composizione negoziata non andata a buon fine. Il presupposto è la relazione finale dell’esperto, comunicata ai sensi dell’articolo 17, comma 8, CCII, nella quale si dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2 lettera b), non sono praticabili.
La domanda va depositata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. È un termine perentorio, e il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) ha ammesso la possibilità di una domanda con riserva, ferma restando la necessità che la proposta piena arrivi comunque entro quel perimetro temporale.
La caratteristica che dà il nome all’istituto è l’assenza del voto: i creditori non sono chiamati ad approvare la proposta. Ricevono la comunicazione, possono costituirsi e svolgere le proprie difese, ma la decisione è integralmente del tribunale. Il tribunale, ricevuta la domanda, valuta la ritualità della proposta, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 25-sexies, comma 3, e ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione dell’esperto, sia comunicata ai creditori.
All’esito, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, il tribunale omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore. Provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, contro il quale le parti possono proporre reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni; contro il decreto della Corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Con il decreto di omologazione viene nominato un commissario liquidatore ai sensi dell’articolo 25-septies.
Quando ha senso
Primo scenario: trattative condotte seriamente ma respinte da un dissenso irriducibile. L’impresa ha messo sul tavolo una proposta sostenibile, l’ha comunicata a tutti, ha discusso; una parte dei creditori l’ha rifiutata per ragioni che nessuna percentuale può superare. Dove il consenso non arriva e la soglia del settantacinque per cento è irraggiungibile, il concordato semplificato è l’unica via che prescinde dal consenso.
Secondo scenario: esiste un compratore per l’azienda o per un ramo. Il piano di liquidazione può articolarsi su una cessione dell’azienda in esercizio, che conserva avviamento e posti di lavoro e produce un ricavato superiore alla vendita atomistica dei beni. La liquidazione giudiziale, con i suoi tempi, raramente offre lo stesso risultato.
Terzo scenario: è disponibile un apporto esterno reale. Un socio, un terzo, un gruppo familiare mette sul piatto risorse nuove che, nella liquidazione giudiziale, non entrerebbero mai. È l’elemento che spesso fa la differenza tra una proposta omologabile e una proposta respinta, per ragioni che vedremo tra un momento.
Vantaggi
Il vantaggio più evidente è che la proposta non è ostaggio del consenso. Nessuna maggioranza da costruire, nessuna categoria da comporre, nessun creditore in grado di bloccare da solo un piano ragionevole. Per l’impresa che ha trattato correttamente e si è scontrata con un muro, è la differenza tra una soluzione ordinata e la liquidazione giudiziale su istanza di un terzo.
Il secondo è la definitività. Il decreto di omologazione chiude il concorso, vincola i creditori anteriori e apre la fase liquidatoria sotto la guida del commissario. Non si rinvia nulla: si definisce.
Il terzo è il controllo sul processo liquidatorio. Il piano lo scrive il debitore, non il curatore: modalità di vendita, perimetro, tempi, eventuale continuità indiretta attraverso la cessione dell’azienda in esercizio sono scelte che nascono dalla proposta, sia pure sotto il vaglio del tribunale e con le garanzie competitive previste dalla legge.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi va soppesato un dato che negli ultimi due anni si è imposto con forza: il controllo giudiziale su questa procedura è tutto fuorché di facciata. La Corte di cassazione ha affermato che il giudizio di ritualità compiuto dal tribunale non si arresta a una valutazione meramente formale della presenza della relazione dell’esperto, ma deve includere l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità e della documentazione richiesta; e che il controllo si estende anche alla verifica dei presupposti originari di accesso alla composizione negoziata.
Il secondo rischio è il requisito dell’utilità. La proposta deve assicurare un’utilità a ciascun creditore, e la Suprema Corte ha escluso che questa utilità possa consistere nella mera maggiore rapidità di chiusura della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale: un vantaggio che non si traduce in nulla di concreto per i chirografari, per i quali non sia prevista alcuna forma di soddisfazione, non è un’utilità.
Il terzo riguarda la finanza esterna. La Cassazione ha chiarito che per risorsa esterna si intende un vero e proprio apporto di nuova finanza o di altre utilità che costituiscano un quid pluris aggiuntivo ed estraneo al patrimonio del debitore, non una mera redistribuzione interna: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da finanziamento, ancorché con vincolo di postergazione, non è finanza esterna. Molte proposte costruite su artifici distributivi sono cadute esattamente qui.
Il quarto è l’ordine delle cause di prelazione, che nel semplificato non è derogabile invocando l’equivalenza di risultato con la liquidazione giudiziale.
Il quinto è il costo del fallimento della domanda. Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta o nega l’omologazione, l’impresa si ritrova esposta alle iniziative dei creditori e, molto spesso, alla liquidazione giudiziale; e va tenuto presente che la proposizione del reclamo contro il rigetto dell’omologazione non impedisce di per sé le azioni esecutive, salvo che siano state richieste e concesse misure protettive idonee a inibirle.
Il profilo ideale per il concordato semplificato è l’impresa che ha percorso lealmente la composizione negoziata, non ha più prospettive di continuità diretta, dispone di un compratore o di un apporto esterno genuino, e ha bisogno di chiudere il concorso in modo ordinato senza dipendere dal consenso di creditori che hanno già detto no.
Opzione 3 — Le vie intermedie: accordi di ristrutturazione, piano attestato, contratto biennale
Tra i due estremi esiste una fascia di soluzioni che vale la pena censire, perché in molti casi è lì che si trova l’equilibrio, e perché — dettaglio decisivo — la loro praticabilità è precisamente ciò che il tribunale verificherà se poi si tenta la strada del concordato semplificato.
Il contratto con uno o più creditori previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera a), CCII produce gli effetti premiali dell’articolo 25-bis se, secondo la relazione finale dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni. È lo strumento più leggero: nessuna soglia, nessuna estensione ai non aderenti, nessun controllo giudiziale. Funziona quando i creditori strategici sono pochi e disponibili, e quando il problema non è il dissenso ma la formalizzazione.
Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è un atto unilaterale del debitore, corredato dall’attestazione di un professionista indipendente, che non vincola nessuno ma mette al riparo dalle azioni revocatorie gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in sua esecuzione. Non estende effetti ai dissenzienti: presuppone che con i creditori rilevanti si sia già trovata un’intesa.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII) sono la vera terza via strutturata. Richiedono l’adesione di creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti e passano dall’omologazione del tribunale. Nella variante ad efficacia estesa (art. 61) consentono di vincolare i non aderenti appartenenti alla medesima categoria, individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, con adesioni pari ad almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Nella variante agevolata (art. 60) la soglia scende al trenta per cento, ma a condizione che il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei e non abbia chiesto — o rinunci a chiedere — misure protettive.
Il confronto con la moratoria è istruttivo: stessa soglia del settantacinque per cento, stessa logica di categoria, ma effetti profondamente diversi. L’accordo di ristrutturazione può falcidiare il credito; la convenzione di moratoria no. L’accordo passa dall’omologazione; la moratoria no. L’accordo pretende un piano di ristrutturazione completo; la moratoria si accontenta di disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi.
L’elemento dirimente è questo: se il debito va ridotto, la moratoria non basta e l’accordo di ristrutturazione è la strada da percorrere prima di pensare al concordato semplificato. Non è una preferenza stilistica: la giurisprudenza di merito ha dichiarato inammissibile il concordato semplificato proprio là dove si palesava praticabile il ricorso all’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili solo a mostrare come cambiano i numeri al variare della strada scelta. Non sono casi reali.
Simulazione 1 — La stessa impresa, tre strade
Dati di partenza. Alfa S.r.l., manifattura, passivo complessivo 1.486.000 €, così composto: banche 623.000 € (di cui 341.000 € assistiti da ipoteca sul capannone), fornitori 512.000 € chirografari, debiti tributari e contributivi 351.000 € con privilegio generale. Attivo: capannone stimato 780.000 € in libera contrattazione, magazzino 96.000 €, crediti verso clienti esigibili 214.000 €. Portafoglio ordini per i 24 mesi successivi: 2.340.000 €, con marginalità attesa del 9%. Relazione finale dell’esperto comunicata il 14 aprile.
Strada A — convenzione di moratoria. Le banche costituiscono una categoria omogenea. Aderiscono tre istituti per 487.000 € di crediti, pari al 78,2% dell’esposizione bancaria: soglia superata. La convenzione prevede la sospensione delle rate per 18 mesi e il pagamento dei soli interessi. Effetto sulla cassa: liberati circa 21.000 € al mese, per 378.000 € complessivi nel periodo. Con la marginalità attesa (210.600 € su 24 mesi) e l’incasso dei crediti, l’impresa copre il fabbisogno corrente e riprende il servizio del debito dal diciannovesimo mese. Il passivo resta 1.486.000 €: nulla è stato stralciato. I due istituti non aderenti (136.000 €) subiscono l’estensione, salvo opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione.
Strada B — concordato semplificato. Il piano di liquidazione stima il realizzo del capannone in vendita competitiva a 596.000 €, il magazzino a 58.000 €, i crediti a 171.000 €: attivo lordo 825.000 €. Dedotte le spese di procedura stimate in 112.000 €, restano 713.000 €. L’ipoteca assorbe 341.000 €, i privilegi fiscali e contributivi 351.000 €: residuano 21.000 € per 794.000 € di chirografari, pari al 2,6%. Qui il piano incontra il problema dell’utilità: 2,6% ai chirografari è poco, ma esiste; se invece il residuo fosse zero e l’unica “utilità” offerta fosse la maggiore rapidità della chiusura rispetto alla liquidazione giudiziale, la proposta non supererebbe il vaglio di omologazione.
Strada B-bis — concordato semplificato con apporto esterno. Un terzo immette 145.000 € di liquidità nuova, senza obbligo di restituzione. Il residuo per i chirografari sale a 166.000 €, pari al 20,9%. La proposta diventa difendibile. Attenzione al punto critico: se invece dell’immissione di denaro i soci si limitassero a rinunciare alla prededuzione di finanziamenti già erogati per 145.000 €, l’attivo disponibile non aumenterebbe di un euro e quell’apporto non potrebbe essere qualificato come risorsa esterna.
Simulazione 2 — La categoria costruita male
Dati di partenza. Beta S.p.A. propone una convenzione di moratoria inserendo in un’unica categoria banche per 1.100.000 € e fornitori per 2.980.000 €, per un totale di 4.080.000 €. Aderiscono quasi tutti i fornitori (2.840.000 €) e quasi nessuna banca (90.000 €): adesioni per 2.930.000 €, pari al 71,8%.
Esito. La soglia del settantacinque per cento non è raggiunta neppure sul perimetro aggregato, quindi l’estensione non opera. Ma il vizio è a monte: banche e fornitori non condividono omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, e la categoria unica è illegittima già come impostazione. Se si ricostruiscono correttamente due categorie, i fornitori raggiungono il 95,3% e l’estensione opera nei loro confronti, mentre sulle banche si resta all’8,2% e non opera affatto. Risultato pratico: la moratoria funziona su un fronte e non sull’altro, e va deciso se questo basta a tenere in piedi il piano.
Simulazione 3 — Il calendario
Dati di partenza. Relazione finale dell’esperto comunicata il 14 aprile. Termine di sessanta giorni per la domanda di concordato semplificato: scadenza il 13 giugno.
Sviluppo. Se l’impresa impiega quel tempo per tentare comunque una convenzione di moratoria e la trattativa si arena il 2 giugno, restano undici giorni per predisporre proposta, piano e documentazione dell’articolo 39 CCII. Se invece la trattativa si arena il 20 giugno, il termine è già scaduto. Va inoltre ricordato che nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini — che opera dal 1° al 31 agosto — non si applica: un termine che cade il 12 agosto cade davvero il 12 agosto. Il fattore tempo, in questo bivio, non è un dettaglio organizzativo: è un elemento che può eliminare una delle due opzioni prima ancora che la si valuti.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a fronte gli elementi che più spesso pesano nella decisione. Va letta tenendo presente che le voci non hanno lo stesso peso in ogni situazione: per un’impresa con ordini pieni e cassa asfittica la riga decisiva è la prima, per un’impresa senza prospettive di continuità è la quarta. Quanto ai costi, sono indicati solo quelli di giustizia previsti dalla legge.
| Convenzione di moratoria (art. 62) | Concordato semplificato (art. 25-sexies) | Accordo di ristrutturazione (artt. 57-61) | |
|---|---|---|---|
| Effetto sul debito | Nessuna riduzione: solo dilazione o sospensione | Falcidia secondo l’ordine delle cause di prelazione | Riduzione e ristrutturazione secondo l’accordo |
| Consenso richiesto | 75% dei crediti della categoria | Nessun voto dei creditori | 60% dei crediti (75% per categoria nell’efficacia estesa) |
| Sorte dell’impresa | Prosegue l’attività | Liquidazione, eventualmente con cessione dell’azienda | Prosecuzione diretta o indiretta |
| Controllo del tribunale | Solo eventuale, su opposizione | Necessario: ritualità, ammissibilità e omologazione | Necessario: omologazione |
| Tempi indicativi | Settimane; 30 giorni per le opposizioni | Mesi, con termine perentorio di 60 giorni per la domanda | Mesi, con istruttoria di omologazione |
| Chi governa l’impresa | L’imprenditore, senza spossessamento | Commissario liquidatore dopo l’omologazione | L’imprenditore |
| Esito negativo: conseguenze | Inefficacia relativa verso il solo opponente vittorioso | Inammissibilità o diniego di omologa, con esposizione alla liquidazione giudiziale | Diniego di omologazione |
| Reversibilità | Alta: strumento provvisorio, non preclude altri percorsi | Bassa: procedura liquidatoria definitiva | Media |
| Effetti sui non aderenti | Estensione entro la categoria, senza obblighi di nuove prestazioni | Vincolo per tutti i creditori anteriori | Estensione entro la categoria nella variante ad efficacia estesa |
| Costi di giustizia | Nessuno, salvo il giudizio di opposizione; onorario dell’attestatore | Contributo unificato per i procedimenti concorsuali, spese di pubblicità, compensi di ausiliario e commissario liquidati dal tribunale | Contributo unificato, spese di pubblicità, attestazione |
| Impugnazioni | Reclamo in Corte d’appello contro il decreto sull’opposizione | Reclamo in Corte d’appello e ricorso per cassazione, entrambi in 30 giorni | Reclamo in Corte d’appello e ricorso per cassazione |
Il passaggio che decide tutto: la relazione finale dell’esperto
Chi ragiona su questo bivio tende a concentrarsi sui due strumenti e a trattare la relazione finale dell’esperto come un adempimento di contorno. È un’inversione di prospettiva che va corretta, perché quel documento è il punto in cui le due strade si separano materialmente: ciò che vi è scritto apre o chiude l’accesso al concordato semplificato e, allo stesso tempo, fotografa le ragioni per cui la convenzione di moratoria non ha funzionato o non è stata tentata.
Sul piano normativo la relazione è l’atto con cui l’esperto, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, CCII, dà conto dell’esito delle trattative. Per l’accesso al concordato semplificato deve contenere tre dichiarazioni distinte: che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; che non hanno avuto esito positivo; che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2 lettera b), non sono praticabili. Sono affermazioni che, sul piano logico, vanno tenute separate: si può avere un esito negativo pur in presenza di soluzioni astrattamente praticabili — e in quel caso l’ultima dichiarazione non può essere resa.
Il rovescio della medaglia, per l’imprenditore, è che nessuna di quelle dichiarazioni è nella sua disponibilità. L’esperto è un professionista indipendente e la relazione non si negozia. A fronte di questo vantaggio del sistema — la terzietà è ciò che rende credibile la procedura agli occhi del tribunale — va soppesato un limite evidente: l’impresa può influire sulla relazione soltanto prima, attraverso la propria condotta nelle trattative, non dopo, attraverso le proprie difese. Chi arriva all’ultimo incontro senza aver formulato proposte concrete, senza aver coinvolto tutti i creditori rilevanti, senza aver messo a disposizione informazioni complete e aggiornate, si troverà quella condotta descritta nel documento da cui dipende l’accesso alla procedura che sperava di utilizzare.
La giurisprudenza ha reso questo profilo ancora più stringente. Il tribunale, chiamato a valutare la ritualità della proposta, non si limita a verificare che la relazione esista e contenga le dichiarazioni richieste: ne apprezza la completezza e la ragionevolezza, verificando che le conclusioni non siano ambigue né apodittiche e che si saldino ai dati contabili accertati. È stato ritenuto insufficiente, per esempio, il quadro di una relazione che, pur dando atto della comunicazione a tutti i creditori dell’accesso alla procedura e della nomina dell’esperto, si limitava a riferire di una sola riunione telematica con i due creditori principali: una condotta di quel tipo non concretizza quel minimo necessario perché si possa parlare di trattative, che — se improntate a correttezza e buona fede — devono essere state quanto meno avviate nei confronti di tutti i creditori.
Ne discende una conseguenza operativa che pesa direttamente sulla scelta tra le due strade. La convenzione di moratoria, per funzionare, richiede che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e destinatari di informazioni complete e aggiornate: è il primo dei requisiti dell’articolo 62, comma 2. Il concordato semplificato, per essere accessibile, richiede che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede verso la generalità dei creditori. Si tratta, guardando bene, della stessa condotta, richiesta due volte e per scopi opposti: nel primo caso per estendere un accordo ai dissenzienti, nel secondo per dimostrare che un accordo non era raggiungibile.
L’elemento dirimente, allora, non è quale strumento si preferisca, ma come si conducono le trattative mentre la scelta è ancora aperta. Un percorso condotto con documentazione tracciata, proposte formulate per iscritto, coinvolgimento documentato di tutte le categorie rilevanti e riscontri raccolti per ciascun interlocutore produce contemporaneamente due risultati: rende più probabile il raggiungimento della soglia del settantacinque per cento su una o più categorie, e — se quella soglia non si raggiunge — costruisce la base di fatto su cui l’esperto potrà scrivere che le trattative si sono svolte correttamente e che le soluzioni negoziali non erano praticabili. Un percorso condotto in modo approssimativo, al contrario, pregiudica entrambe le strade in una volta sola: non porta alle adesioni e non consente all’esperto di dichiarare ciò che serve per la strada alternativa.
Per questo la preparazione del fascicolo delle trattative — chi è stato contattato, quando, con quale proposta, con quale risposta — non è un adempimento burocratico, ma il presupposto materiale di entrambe le opzioni del bivio. Va soppesato, in questa prospettiva, anche il profilo temporale: la relazione finale non è redatta quando l’imprenditore è pronto, ma quando le trattative si concludono, e la sua comunicazione fa decorrere il termine di sessanta giorni. Chi non ha lavorato al piano di liquidazione in parallelo si trova a doverlo costruire dentro quel termine, con il quadro documentale che si è procurato nei mesi precedenti e non con quello che avrebbe voluto avere.
I criteri per scegliere
Nessuno dei criteri che seguono, preso da solo, decide. Presi insieme, però, restringono il campo in modo sorprendentemente netto.
Primo criterio: la natura della crisi. Se il problema è di liquidità — l’attivo copre il passivo, ma non nei tempi richiesti — la dilazione risolve e la liquidazione distrugge. Se il problema è patrimoniale — il passivo eccede l’attivo anche in prospettiva ragionevole — nessuna moratoria lo risolve, e insistere significa consumare mesi preziosi per arrivare comunque al punto di partenza, con meno cassa e meno credibilità. La domanda da porsi non è “riesco a ottenere una dilazione?” ma “una dilazione mi porta da qualche parte?”.
Secondo criterio: la composizione del passivo. Passivo concentrato in poche categorie omogenee, con interlocutori professionali abituati a valutare piani: la moratoria è percorribile. Passivo frammentato tra centinaia di fornitori eterogenei, ciascuno con la propria situazione e nessun coordinamento: costruire categorie difendibili diventa un esercizio fragile, e la strada che prescinde dal consenso acquista peso.
Terzo criterio: la disponibilità di risorse esterne vere. Se esiste un terzo disposto a immettere liquidità nuova o beni estranei al patrimonio del debitore, il concordato semplificato diventa molto più solido, perché quell’apporto è ciò che rende concreta l’utilità per i creditori. Se invece l’unica “risorsa” ipotizzabile è una rinuncia, una postergazione o una riqualificazione di poste già interne al patrimonio, è prudente considerare quella strada priva di una gamba portante.
Quarto criterio: il contenuto della relazione finale dell’esperto. È il criterio meno intuitivo e il più decisivo. La relazione che dichiara trattative corrette e soluzioni impraticabili apre la porta al concordato semplificato, ma una relazione generica, ambigua o non ancorata ai dati contabili non regge al vaglio del tribunale. Se la relazione documenta contatti solo con due creditori principali, mentre la legge presuppone trattative quanto meno avviate verso tutti, quella porta è più chiusa di quanto sembri.
Quinto criterio: il tempo residuo. Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale sono un termine perentorio, e la sospensione feriale non li allunga. Tentare la moratoria fino all’ultimo e ripiegare poi sul concordato semplificato è una strategia che funziona solo se i due percorsi vengono preparati in parallelo, non in sequenza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce, in questa materia, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e quella di avvocato cassazionista: conosce cioè sia il lato della relazione finale che apre o chiude la strada, sia il lato del giudizio di legittimità in cui quella strada viene infine misurata.
Le domande di chi è indeciso
Posso tentare la moratoria e, se fallisce, passare al concordato semplificato? Sì, ed è anzi la sequenza che la legge presuppone, visto che il concordato semplificato richiede l’impraticabilità delle soluzioni dell’articolo 23. Il vincolo è temporale: la domanda va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, e quel termine non si sospende in attesa che la trattativa si chiarisca. In concreto significa lavorare sui due binari contemporaneamente, non uno dopo l’altro.
E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze non sono simmetriche. Una moratoria che non raggiunge la soglia o che viene travolta dalle opposizioni lascia l’impresa dove era, con qualche mese in meno di cassa. Una domanda di concordato semplificato dichiarata inammissibile o non omologata espone l’impresa alle iniziative dei creditori e, molto spesso, alla liquidazione giudiziale. Non è un argomento per rinunciare al concordato semplificato: è un argomento per presentarlo solo quando i presupposti ci sono davvero.
I creditori non aderenti alla moratoria possono comunque pignorarmi? Se l’estensione opera correttamente, no: la convenzione può avere per oggetto la sospensione delle azioni esecutive e conservative, e l’efficacia si estende ai non aderenti della categoria. Ma se un creditore propone opposizione e la vince, la convenzione diventa inefficace nei suoi confronti e quel creditore torna libero di agire. Per questo l’attestazione sul non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale non è un adempimento formale: è la difesa preventiva contro le opposizioni.
Nel concordato semplificato i creditori possono impedire l’omologazione? Non con il voto, che non è previsto. Possono però costituirsi, contestare la fattibilità del piano, la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la stessa sussistenza dei presupposti di accesso. E possono impugnare il decreto di omologazione con reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni, con successivo ricorso per cassazione. Il consenso non serve; l’opposizione resta.
Se la mia impresa è già insolvente, il concordato semplificato mi è precluso? No. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al concordato semplificato può accedere anche il debitore insolvente, poiché la composizione negoziata è ammessa tanto in situazioni di squilibrio o di crisi quanto di insolvenza conclamata, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile al momento dell’accesso.
La moratoria può durare quanto voglio? No, e qui la prudenza è d’obbligo. La norma parla di disciplina “provvisoria” degli effetti della crisi: una durata sproporzionata rispetto a questa funzione espone alla contestazione dell’abuso dello strumento, che è uno dei profili deducibili in sede di opposizione.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati.
Pronunce che riguardano l’accesso al concordato semplificato
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023. Il concordato semplificato va collocato tra le procedure concorsuali e vi si accede solo se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’articolo 23 non sono praticabili; il trasferimento della sede nell’anno anteriore alla domanda non preclude l’accesso ma rileva ai fini della competenza territoriale. È la decisione che ha fissato la cornice di sistema: il semplificato non è una scorciatoia negoziale, è una procedura concorsuale a tutti gli effetti.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il giudizio di ritualità del tribunale ai fini dell’apertura non si arresta a una valutazione meramente formale, ma include l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dagli articoli 25-sexies e 39 CCII, compresa l’attendibilità della relazione finale dell’esperto. Rilevanza per la scelta: chi conta sulla relazione come lasciapassare automatico sta costruendo su un presupposto che la Suprema Corte ha escluso.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1353 del 2026. Il giudizio di ammissibilità della proposta deve estendersi oltre la mera ritualità formale, comprendendo le condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione richiesta. Conferma e consolida l’indirizzo precedente.
Cass. civ., Sez. I, n. 623 del 12 gennaio 2026. Il controllo del tribunale sull’ammissibilità della proposta si estende anche alla verifica dei presupposti originari di accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: un percorso negoziale attivato in assenza dei presupposti non si sana a valle con una domanda di concordato.
Cass. civ., Sez. I, n. 544 del 9 gennaio 2026. Al concordato semplificato può accedere anche il debitore insolvente, essendo la composizione negoziata ammessa in situazioni di squilibrio, di crisi e di insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: l’insolvenza non è di per sé una preclusione, ma sposta il baricentro della verifica sulla serietà delle trattative.
Corte d’appello dell’Aquila — lo svolgimento di trattative improntate a buona fede è presupposto di accesso che il tribunale deve riscontrare nella sua effettiva ricorrenza sostanziale, non potendosi arrestare alla certificazione dell’esperto. Trib. Firenze, 31 agosto 2022 e Trib. Bologna, 23 settembre 2025 si muovono nella stessa direzione. Rilevanza: la buona fede non è una formula, è un fatto da dimostrare.
Trib. Bergamo, 23 settembre 2022. Il concordato semplificato è inammissibile se si palesa praticabile il ricorso all’accordo di ristrutturazione dei debiti, anche con transazione fiscale. Rilevanza diretta sul bivio: la praticabilità di uno strumento alternativo non è una preferenza del debitore, è una condizione di accesso.
Trib. Taranto, 18 giugno 2025. Anche quando la domanda di accesso sia proposta con riserva, la domanda piena va proposta entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Rilevanza: la riserva non allunga il termine, lo organizza.
Pronunce che riguardano l’omologazione e il contenuto della proposta
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026. La nozione di risorsa esterna dettata dall’articolo 84, comma 4, CCII si applica anche al concordato semplificato; costituisce risorsa esterna solo l’apporto di nuova finanza o di altre utilità aggiuntive ed estranee al patrimonio del debitore, non una redistribuzione interna, sicché non lo è la liberazione di risorse derivante dalla rinuncia dei soci alla prededuzione di crediti da finanziamento, ancorché con vincolo di postergazione. È la pronuncia che ha chiuso la via delle finanze esterne “figurative”.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026. L’utilità della proposta per ciascun creditore, benché non necessariamente misurabile in termini economici, non può consistere nella semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile, poiché la rapidità non è un vantaggio per i chirografari privi di qualsiasi forma di soddisfazione. Rilevanza: la velocità, che è il principale argomento commerciale del semplificato, non è un argomento giuridico.
Cass. civ., Sez. I, n. 618 del 2026. Il verbo “assicurare” contenuto nella norma va inteso nel senso che l’utilità deve risultare altamente probabile, non meramente eventuale.
Corte d’appello di Catania, 26 febbraio 2025. Nel concordato semplificato il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione è requisito inderogabile per l’omologazione e non può essere surrogato dall’equivalenza di risultato con la liquidazione giudiziale né da una generica utilità; la falcidia dei privilegiati è ammissibile solo in caso di incapienza del bene gravato.
Corte d’appello di Torino, decreto 23 settembre 2025. Il valore ricavato dalla vendita dell’azienda eccedente la stima liquidatoria resta soggetto alla priorità assoluta e all’ordine delle cause di prelazione, e non può essere distribuito secondo la priorità relativa propria del concordato in continuità né qualificato come finanza esterna liberamente distribuibile.
Trib. Piacenza, 3 luglio 2025 e Trib. Cuneo, 15 luglio 2025. Delimitano le verifiche che il tribunale compie in sede di omologazione, con particolare attenzione alla comparazione con la liquidazione giudiziale, alla fattibilità giuridica ed economica e al trattamento dei crediti tributari e previdenziali.
Trib. Milano, 29 maggio 2025. Il reclamo avverso il rigetto dell’omologazione del concordato semplificato impedisce la proposizione di azioni esecutive solo in presenza di misure protettive richieste e concesse. Rilevanza pratica notevole: l’impugnazione, da sola, non mette il patrimonio al riparo.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026. Nel giudizio di reclamo avverso l’omologazione, né l’ausiliario nominato ai sensi dell’articolo 25-sexies, comma 3, né il commissario liquidatore nominato ai sensi dell’articolo 25-septies sono contraddittori necessari, non essendo portatori di interessi propri da far valere in giudizio.
Pronunce che riguardano moratorie, dilazioni ed estensione ai non aderenti
Cass. civ., Sez. I, n. 11882 del 18 giugno 2020. È consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre l’anno dall’omologazione, purché ai titolari sia riconosciuto il diritto di voto e siano corrisposti gli interessi, con voto commisurato al differenziale tra il valore del credito alla domanda e quello al termine della moratoria. Principio elaborato in materia concordataria, ma indicativo della logica con cui l’ordinamento guarda alle dilazioni: comprimere il tempo si può, purché il sacrificio sia misurato e compensato.
Cass. civ., Sez. I — categorie negli accordi ad efficacia estesa. È illegittimo l’accorpamento in un’unica categoria di creditori privi di omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, come fornitori e banche; la contiguità tra la nozione di categoria e quella di classe non elimina la distinzione voluta dal legislatore. Rilevanza diretta sulla convenzione di moratoria, che condivide con l’articolo 61 la logica della categoria e ne soffre l’assenza di una definizione espressa.
Trib. Venezia, 24 giugno 2025. Sui presupposti di omologazione degli accordi ad efficacia estesa, con particolare riguardo alle percentuali di adesione e al grado di soddisfazione dei creditori non aderenti ed estranei.
Cass. civ., n. 26690 del 3 ottobre 2025. In materia concorsuale, il termine per impugnare la sentenza della Corte d’appello che dichiara la liquidazione giudiziale è di trenta giorni e non beneficia della sospensione feriale. Rilevanza per la pianificazione: nei procedimenti del Codice della crisi il calendario non concede la pausa che molti danno per scontata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a questo bivio lo Studio interviene con attività concrete e verificabili, non con generici affiancamenti.
- Ricostruiamo il passivo per categorie difendibili, distinguendo posizione giuridica e interessi economici di ciascun gruppo di creditori, e calcoliamo se la soglia del settantacinque per cento è realmente raggiungibile su un perimetro che regge davanti a un’opposizione.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, confrontando i requisiti di legge con i dati contabili effettivi e con gli orientamenti dei tribunali, prima che la scelta diventi irreversibile.
- Analizziamo la relazione finale dell’esperto riga per riga, verificando se le dichiarazioni sulle trattative e sull’impraticabilità delle soluzioni dell’articolo 23 siano ancorate ai fatti e alla documentazione, come richiede la giurisprudenza di legittimità.
- Costruiamo la comparazione con la liquidazione giudiziale, quantificando realizzi, tempi e spese di procedura, perché è su quel confronto che si gioca sia l’attestazione della moratoria sia l’omologazione del concordato.
- Verifichiamo la natura delle risorse esterne offerte a sostegno del piano, distinguendo gli apporti che incrementano effettivamente l’attivo dalle operazioni meramente redistributive che la Cassazione ha escluso dalla nozione.
- Redigiamo e gestiamo la comunicazione ai creditori non aderenti della convenzione e della relazione attestativa, presidiando i termini per le opposizioni e predisponendo le difese nel relativo giudizio.
- Predisponiamo la proposta di concordato semplificato e il piano di liquidazione con la documentazione dell’articolo 39 CCII, curando il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la dimostrazione dell’utilità per ciascun creditore.
- Presidiamo il calendario dei termini perentori, a partire dai sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, tenendo conto che nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale non opera.
- Assistiamo l’impresa nella fase di omologazione e nelle impugnazioni, dal reclamo alla Corte d’appello fino al ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
- Coordiniamo il fronte bancario e quello tributario, dall’interlocuzione con gli istituti alla gestione dei debiti fiscali e contributivi all’interno della soluzione prescelta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un bivio come questo la leva decisiva è la continuità della strategia: la scelta compiuta oggi dovrà essere difesa domani davanti al tribunale, poi in Corte d’appello e, se necessario, in Cassazione. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente allo Studio di seguire la stessa linea difensiva dal primo confronto con i creditori fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza che la tesi cambi per strada — un profilo tutt’altro che teorico, visto che il concordato semplificato ha proprio nel giudizio di legittimità la sede in cui, negli ultimi anni, se ne sono ridisegnati i confini.
Lo Studio lavora con uno staff composto da avvocati e commercialisti che intervengono insieme sullo stesso caso: la valutazione giuridica delle opzioni e la costruzione dei numeri — realizzi, fabbisogni, comparazioni con l’alternativa liquidatoria — procedono in parallelo, perché in questa materia una tesi giuridica priva di fondamento contabile non supera l’istruttoria, e un piano finanziario privo di copertura normativa non arriva all’omologazione.
In conclusione
Convenzione di moratoria e concordato semplificato non sono due porte affiancate tra cui scegliere a preferenza. La prima serve a guadagnare tempo per un’impresa che ha ancora una prospettiva; il secondo serve a chiudere in modo ordinato quando quella prospettiva non c’è più e il consenso dei creditori non è raggiungibile. La legge, del resto, ha già stabilito un ordine: il concordato semplificato è praticabile solo dove le soluzioni negoziali non lo sono, e il tribunale verifica che quell’ordine sia stato rispettato davvero. La scelta dipende dalla natura della crisi, dalla composizione del passivo, dall’esistenza di risorse esterne autentiche e dal contenuto della relazione finale dell’esperto: sbagliarla non costa soltanto tempo, costa l’opzione stessa, perché i termini per l’alternativa nel frattempo scadono.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di osservazione di chi la conosce da entrambi i lati: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — la figura che nella composizione negoziata conduce le trattative e redige la relazione da cui dipende l’accesso al concordato semplificato — ed è avvocato cassazionista, quindi in grado di difendere la soluzione scelta fino all’ultimo grado di giudizio. A questo si aggiungono le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che completano la copertura dell’intera area della crisi da indebitamento, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, indispensabile quando dall’altra parte del tavolo siedono banche ed enti impositori.
📩 Non aspettare che i sessanta giorni si consumino o che le trattative si chiudano da sole: scrivici oggi stesso per una valutazione della tua situazione — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
