Se la tua società tra professionisti non riesce più a pagare fornitori, banca, Erario o ex collaboratori, la domanda che ti stai facendo è una sola: quale strada del Codice della crisi è davvero aperta per una STP? La risposta non è scontata, perché la STP vive su un confine. Nasce per esercitare in forma collettiva una professione protetta, e il professionista intellettuale, per tradizione, non è imprenditore commerciale; ma adotta la veste della S.r.l., della S.n.c. o della cooperativa, ha dipendenti, contratti, locali, software, e a volte svolge attività che con la riserva ordinistica non hanno nulla a che fare. Da come si risolve questo equivoco dipende tutto: concordato minore o composizione negoziata, liquidazione controllata o liquidazione giudiziale.
Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire: otto mosse in sequenza, ognuna con il suo obiettivo, i suoi termini, i documenti da preparare e le condizioni da verificare prima di passare alla successiva. Se le esegui nell’ordine giusto e nei tempi giusti, conservi la possibilità di scegliere tu la procedura; se le rimandi, la sceglierà per te il primo creditore che deposita un ricorso.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo confine, e non per una formula di stile. La STP che resta nel perimetro professionale accede alle procedure da sovraindebitamento, che passano obbligatoriamente da un Organismo di Composizione della Crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno come si costruisce e come viene vagliata una domanda di concordato minore o di liquidazione controllata. La STP che invece viene qualificata come impresa commerciale può accedere alla composizione negoziata, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Poter leggere entrambi i binari con la stessa competenza è ciò che serve quando il primo problema è capire su quale binario ti trovi.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di muovere qualunque passo, rispondi con onestà a quattro domande. Non servono a classificarti in astratto: servono a capire da dove comincia il tuo piano, perché una STP con un pignoramento già notificato non ha lo stesso punto di partenza di una STP che vede solo i primi ritardi nei pagamenti.
Prima domanda: che forma ha la tua STP e chi risponde dei debiti sociali? La legge 183/2011 consente di costituire la società tra professionisti secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile: società di persone, società di capitali, cooperative. Se la tua STP è una S.r.l., una S.p.A. o una cooperativa, i soci di regola rispondono nei limiti del conferimento, salvo le garanzie personali che hanno firmato. Se è una S.n.c. o una S.a.s., i soci illimitatamente responsabili rispondono con il loro patrimonio personale, e qualunque procedura aperta sulla società finirà per toccare anche loro. Prendi l’atto costitutivo e verifica: è il primo dato che cambia la strategia.
Seconda domanda: cosa fa davvero la tua STP? Non conta solo ciò che c’è scritto nella denominazione o l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo. Conta l’attività effettivamente svolta. Se la società esegue esclusivamente prestazioni riservate ai professionisti iscritti, per il tramite dei soci professionisti, la sua natura resta professionale. Se invece nel tempo ha aggiunto servizi estranei alla riserva (elaborazione dati, formazione, sviluppo software, coordinamento di progetti, consulenza generica), la qualificazione rischia di spostarsi verso l’impresa commerciale. La giurisprudenza più recente guarda proprio a questo, come vedrai nella Mossa 2.
Terza domanda: quanto è grave e quanto è urgente? Distingui tra crisi e insolvenza. Il Codice della crisi definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi; l’insolvenza è l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Poi guarda l’urgenza: hai già ricevuto un decreto ingiuntivo, un precetto, un pignoramento presso i clienti? Un creditore ha già depositato ricorso per l’apertura di una procedura liquidatoria? Più sei avanti su questa scala, più il tuo piano deve cominciare dalle mosse difensive.
Quarta domanda: la tua STP ha ancora un futuro professionale? Se i soci professionisti vogliono proseguire, se i clienti restano, se c’è un flusso di compensi che al netto dei costi può servire i creditori, il piano punta alla continuità. Se invece la compagine si è sgretolata, se è venuta meno la prevalenza dei soci professionisti, se il socio principale è deceduto o è uscito, il piano punta a una chiusura ordinata, che protegga i soci e, dove possibile, arrivi all’esdebitazione.
Con queste quattro risposte in mano, individua il tuo punto di ingresso nella tabella che segue.
| Se la tua situazione è… | …parti dalla mossa |
|---|---|
| Primi ritardi, nessuna azione dei creditori, dati contabili incompleti | Mossa 1 (fotografia dei debiti) |
| Dati in ordine ma dubbi sulla natura professionale o commerciale della STP | Mossa 2 (qualificazione) |
| STP con oggetto sociale misto e fatturato in crescita | Mossa 3 (soglie) dopo la Mossa 2 |
| Decreto ingiuntivo, precetto o pignoramento già notificati | Mossa 4 (blocco delle azioni), poi torna alla 1 |
| Qualificazione chiara, devi scegliere lo strumento | Mossa 5 (scelta della procedura) |
| Strumento scelto, devi preparare il ricorso | Mossa 6 (domanda con l’OCC o l’esperto) |
| S.n.c. o S.a.s., soci con garanzie personali, crisi della compagine | Mossa 7 (posizione dei soci) |
| Procedura già aperta, crediti verso clienti da recuperare, chiusura in vista | Mossa 8 (gestione e uscita) |
Non saltare la diagnosi perché ti sembra di conoscere già la risposta: nella crisi di una STP l’errore più costoso è partire dalla procedura sbagliata. Ogni mossa successiva presuppone che tu sappia che forma ha la società, cosa fa, quanto deve e con quale urgenza.
Mossa 1 – Scatta la fotografia completa dei debiti e dei crediti della STP
Obiettivo della mossa
Costruire in pochi giorni un quadro documentato di tutto ciò che la STP deve e di tutto ciò che le è dovuto, perché senza questa fotografia nessuna procedura è neppure proponibile. È la base su cui l’OCC o l’esperto lavoreranno e su cui il tribunale deciderà.
Quando va fatta
Subito, e comunque prima di qualunque altra iniziativa. Se hai già ricevuto un atto giudiziario, esegui prima la Mossa 4 per i termini che scadono entro pochi giorni (dieci giorni per il precetto, venti per l’opposizione agli atti esecutivi, quaranta per l’opposizione a decreto ingiuntivo) e poi torna qui. Ricorda che nel calcolo dei termini processuali ordinari, come quello per opporsi a un decreto ingiuntivo, opera la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto; non dare invece per scontato che la stessa sospensione valga per i termini interni alle procedure concorsuali, dove molte scadenze corrono anche in estate.
Come si esegue
Parti dai debiti. Prepara un elenco nominativo di tutti i creditori, con importo, titolo del credito, data di scadenza, eventuali interessi e cause di prelazione. Distinguili per categoria: lavoratori dipendenti ed ex dipendenti (retribuzioni, TFR), enti previdenziali e fiscali, banche e finanziarie, locatore dei locali, fornitori di software e servizi, collaboratori esterni, soci che hanno finanziato la società. Per ogni creditore annota se esiste già un titolo esecutivo, se è stato notificato un atto, se sono pendenti trattative.
Recupera poi le evidenze ufficiali. Chiedi gli estratti di ruolo e le posizioni debitorie agli enti impositori e previdenziali, scarica la centrale rischi della Banca d’Italia per l’esposizione bancaria, verifica nel registro delle imprese eventuali protesti o iscrizioni pregiudizievoli. Non fidarti della memoria o dei solleciti ricevuti: i tribunali, quando valutano i presupposti di una procedura, tengono conto anche dei debiti che emergono dall’istruttoria e non solo di quelli indicati dal creditore istante.
Poi passa ai crediti. Per una STP i crediti verso i clienti sono spesso l’attivo principale, e sono anche il primo bersaglio dei pignoramenti presso terzi. Elenca parcelle emesse e non incassate, prestazioni eseguite e non ancora fatturate, crediti verso clienti a loro volta in procedura concorsuale. Per ciascuno indica anzianità, contestazioni in corso, probabilità di incasso.
Infine chiudi il quadro con gli altri elementi dell’attivo e con i contratti pendenti: saldi di conto, arredi e attrezzature, software in licenza, contratto di locazione, contratti di lavoro, polizza di responsabilità civile professionale obbligatoria. Aggiungi l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (cessioni, pagamenti ai soci, garanzie concesse): in ogni procedura da sovraindebitamento ti verrà chiesto e, se lo ometti, la domanda diventa fragile.
La base giuridica
L’articolo 2 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) definisce crisi, insolvenza e sovraindebitamento, e l’articolo 269, come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024, impone che la domanda di liquidazione controllata sia accompagnata da una relazione dell’OCC che valuti la completezza e l’attendibilità della documentazione e illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Analoghe richieste documentali valgono per il concordato minore (artt. 75 e 76 CCII). Nella composizione negoziata, la piattaforma telematica chiede a sua volta la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori e un progetto di piano.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la contabilità incompleta: bilanci non depositati, registri IVA arretrati, parcelle emesse ma non registrate. Non tentare di nasconderlo e non rimandare la procedura finché tutto sarà perfetto, perché nel frattempo i creditori agiscono. Incarica il commercialista di ricostruire almeno gli ultimi tre esercizi e di redigere una situazione patrimoniale aggiornata alla data più recente possibile, documentando le lacune e le ragioni. Una ricostruzione dichiarata e verificabile è accettabile; un quadro apparentemente completo ma smentito dalle informative degli enti è la via più rapida verso l’inammissibilità.
Check di completamento
Non passare oltre finché: hai un elenco creditori con importi documentati e cause di prelazione indicate; hai un elenco crediti verso clienti con anzianità e probabilità di incasso; hai recuperato le posizioni ufficiali presso gli enti e la centrale rischi.
Un modello di classificazione da usare subito
Per rendere la fotografia davvero utile, non limitarti a un elenco. Costruisci una tabella con cinque colonne: creditore, importo capitale, interessi e accessori, titolo e stato (fattura, contratto, decreto, precetto, pignoramento), causa di prelazione. Poi aggiungi una sesta colonna che per una STP fa la differenza: “legame con la continuità”. Il locatore dei locali, il fornitore del software gestionale, la compagnia che emette la polizza professionale sono creditori diversi dagli altri, perché senza di loro la STP non può lavorare domani. Quando arriverai alla Mossa 5 e dovrai costruire un piano in continuità, saprai già quali rapporti proteggere e quali creditori considerare strategici.
Fai la stessa operazione sul lato dei crediti. Separa i clienti in tre gruppi: quelli che pagano regolarmente, quelli in ritardo ma solvibili, quelli a loro volta in difficoltà o già sottoposti a procedura. Il primo gruppo è la tua liquidità del prossimo semestre, il secondo è il margine su cui lavorare con solleciti e piani di rientro, il terzo va trattato come attivo incerto, da documentare con cura per l’eventuale insinuazione al passivo (lo vedrai nella Mossa 8). Una fotografia che distingue ciò che serve alla continuità da ciò che serve solo alla liquidazione è già metà del piano.
Mossa 2 – Stabilisci se la tua STP è una società professionale o un’impresa commerciale
Obiettivo della mossa
Capire, con documenti alla mano, se la tua STP resta nel perimetro della professione intellettuale o se, per l’attività concretamente svolta, rischia di essere qualificata come imprenditore commerciale. Da questa risposta dipende quale famiglia di procedure è disponibile e, soprattutto, se un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale.
Quando va fatta
Immediatamente dopo la fotografia dei debiti, e in ogni caso prima di depositare qualunque domanda. Se un creditore ha già presentato un ricorso per l’apertura di una procedura liquidatoria, questa mossa diventa la tua prima linea difensiva: la contestazione della qualificazione va impostata nella prima difesa.
Come si esegue
Recupera lo statuto vigente e leggi l’oggetto sociale riga per riga. La legge impone che la STP abbia per oggetto l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Segna con un colore le attività riservate agli iscritti all’albo e con un altro tutto ciò che non lo è: formazione, elaborazione dati, gestione di banche dati, sviluppo di software, coordinamento di progetti, servizi amministrativi di supporto.
Confronta poi lo statuto con la realtà. Estrai dal gestionale di fatturazione la ripartizione dei ricavi degli ultimi tre esercizi per tipologia di prestazione. Se il 95% dei compensi deriva da prestazioni riservate, eseguite personalmente dai soci professionisti, hai elementi solidi per sostenere la natura professionale. Se una quota rilevante deriva da servizi non riservati, magari resi da dipendenti o collaboratori non iscritti, la qualificazione commerciale diventa un rischio concreto.
Tieni presente un dato che molti sottovalutano. Il perimetro delle attività davvero riservate è più stretto di quanto si pensi: la Cassazione, con la sentenza 28 marzo 2019, n. 8683, ha chiarito che numerose attività dell’area contabile e fiscale (tenuta delle scritture, predisposizione di dichiarazioni, consulenza aziendale) non rientrano nella riserva e possono essere svolte da chiunque. Questo significa che una STP di commercialisti che si occupa soprattutto di contabilità e dichiarativi per i clienti ha, sul piano della qualificazione, una posizione meno protetta di quanto immagini.
Valuta anche il peso dell’organizzazione. Il criterio tradizionale della giurisprudenza di legittimità, espresso tra le altre da Cass. 9 febbraio 2016, n. 2520, è che il professionista intellettuale diventa imprenditore solo quando svolge una distinta e assorbente attività in cui l’organizzazione dei fattori produttivi cessa di essere strumentale alla prestazione intellettuale e diventa prevalente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 6127 del 2024 (Sez. I), ha ribadito che uno studio associato di commercialisti non è imprenditore in assenza di prova che l’organizzazione di capitali e lavoro altrui prevalga sull’apporto intellettuale dei professionisti.
Infine, confronta la tua posizione con i due precedenti di merito che segnano i confini del tema. Il Tribunale di Forlì, con decreto del 25 maggio 2017, ha rigettato un’istanza di fallimento proposta da ex dipendenti contro una STP in forma di S.r.l. che esercitava in via esclusiva la professione di dottore commercialista, ritenendola estranea all’area della commercialità. All’opposto, il Tribunale di Mantova, con decreto del 5 febbraio 2026, ha ricondotto nell’area dell’impresa commerciale una STP di consulenza contabile e fiscale il cui statuto prevedeva, accanto alle prestazioni riservate, elaborazione dati, corsi di formazione, coordinamento di progetti e sviluppo di banche dati, e le ha concesso il termine dell’art. 40, comma 10, CCII per accedere a uno strumento di regolazione della crisi.
La base giuridica
L’art. 10 della L. 183/2011 e il regolamento attuativo D.M. 34/2013 disciplinano la STP; gli artt. 2082 e 2195 c.c. definiscono l’imprenditore e l’imprenditore commerciale; l’art. 2238 c.c. regola il rapporto tra professione intellettuale e impresa; l’art. 1 CCII delimita l’ambito soggettivo del Codice, l’art. 2, comma 1, lett. c) individua i soggetti sovraindebitati e l’art. 121 CCII assoggetta alla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali che non dimostrino di possedere i requisiti dell’impresa minore.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire che lo statuto contiene un oggetto misto che nessuno ricordava, magari inserito anni fa per formalizzare attività occasionali. Non limitarti a modificarlo in fretta: una modifica statutaria a crisi conclamata non cancella l’attività svolta in passato, e il giudice guarda a ciò che la società ha fatto davvero. Documenta invece, con i dati di fatturazione, che quelle attività sono rimaste marginali o non sono mai state esercitate. Se al contrario sono state rilevanti, prendi atto della qualificazione commerciale e sfruttala: come vedrai nella Mossa 5, apre strumenti che la STP puramente professionale non ha, come la composizione negoziata.
Check di completamento
Prima di procedere, assicurati di avere: lo statuto vigente analizzato con attività riservate e non riservate distinte; la ripartizione dei ricavi degli ultimi tre esercizi per tipologia di prestazione; una conclusione scritta, anche provvisoria, sulla qualificazione (professionale, commerciale, dubbia) con gli argomenti a favore e contro.
Il caso particolare della STP in forma di società di persone
Se la tua STP è una S.n.c. o una S.a.s., la misurazione delle soglie ha un effetto ulteriore. Nel caso in cui la società fosse qualificata commerciale e sopra soglia, la liquidazione giudiziale della società si estenderebbe ai soci illimitatamente responsabili; se invece la società resta professionale o impresa minore, i soci persone fisiche restano nel perimetro del sovraindebitamento anche per la propria posizione personale. Misura quindi non solo i numeri della società, ma anche l’esposizione complessiva di ciascun socio: i creditori sociali, se la società non paga, si rivolgeranno a lui, e le soglie che contano per la sua posizione personale sono quelle delle procedure da sovraindebitamento.
Tieni poi presente che i numeri non sono fermi. Una STP che oggi rispetta tutti e tre i requisiti dell’impresa minore può superarne uno alla chiusura dell’esercizio successivo, magari per l’incasso straordinario di una parcella rilevante. Se la qualificazione è dubbia, programma le mosse successive tenendo conto dell’andamento prevedibile dei ricavi: depositare la domanda quando i requisiti sono ancora pacifici è molto più semplice che doverli dimostrare dopo.
Mossa 3 – Misura le soglie: impresa minore, debiti scaduti, legittimazione dei creditori
Obiettivo della mossa
Verificare con i numeri se la tua STP, nel caso in cui fosse qualificata commerciale, resterebbe comunque sotto le soglie dell’impresa minore, e se i debiti scaduti superano le soglie che consentono a un creditore di chiedere l’apertura di una procedura liquidatoria. È la mossa che ti dice quanto sei esposto all’iniziativa altrui.
Quando va fatta
Subito dopo la Mossa 2, soprattutto se la qualificazione è risultata commerciale o dubbia. Va ripetuta a ogni chiusura d’esercizio e ogni volta che l’esposizione scaduta cresce in modo significativo.
Come si esegue
Recupera i dati degli ultimi tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) e confrontali con i tre requisiti dell’impresa minore fissati dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. I requisiti sono congiunti: basta superarne uno per uscire dalla categoria.
Fai attenzione ai ricavi. Una STP di medie dimensioni supera facilmente la soglia dei 200.000 euro in un singolo esercizio: se in uno dei tre anni hai fatturato 212.000 euro, sei fuori dalla categoria dell’impresa minore anche se l’attivo e i debiti sono modesti. In quel caso, se la STP è qualificata commerciale, è esposta alla liquidazione giudiziale; se è qualificata professionale, questa soglia non conta, perché resta comunque fuori dall’area della liquidazione giudiziale e rientra tra i debitori sovraindebitati.
Poi misura i debiti scaduti e non pagati. Per la liquidazione giudiziale, l’art. 49, comma 5, CCII esclude l’apertura se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. Per la liquidazione controllata chiesta da un creditore, l’art. 268, comma 2, CCII fissa la soglia a 50.000 euro, e la richiesta presuppone che il debitore sia in stato di insolvenza. Il Tribunale di Lucca, con sentenza dell’11 ottobre 2023, ha applicato proprio questa soglia per aprire la liquidazione controllata su istanza di un creditore.
Ricorda che nel calcolo il tribunale non si ferma al credito dell’istante. Secondo un principio consolidato della Cassazione (Cass. 18 marzo 2016, n. 5377; Cass. 25 giugno 2018, n. 16683), richiamato dai tribunali anche nelle procedure del Codice della crisi, rilevano tutti i debiti scaduti che emergono dall’istruttoria, accertati alla data della decisione e non a quella del deposito del ricorso. Le informative degli enti fiscali e previdenziali, acquisite d’ufficio, spesso bastano da sole a superare la soglia.
Verifica anche chi può agire contro di te. Il Tribunale di Verona, con decisione del 18 dicembre 2024, ha riconosciuto la legittimazione a chiedere la liquidazione giudiziale o controllata anche al creditore postergato, come il socio che ha finanziato la società: il rango del credito nella distribuzione non incide sulla legittimazione. Per una STP in cui i soci hanno fatto finanziamenti, è un dato da tenere presente.
La base giuridica
Art. 2, comma 1, lett. d), CCII (impresa minore); art. 121 CCII (presupposti della liquidazione giudiziale); art. 49, comma 5, CCII (soglia dei 30.000 euro); art. 268, commi 1 e 2, CCII (legittimati e soglia dei 50.000 euro nella liquidazione controllata); art. 37 CCII (iniziativa per l’accesso alle procedure).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’onere della prova. Se un creditore chiede la liquidazione giudiziale, sei tu a dover dimostrare di possedere i requisiti dell’impresa minore. Se i bilanci non sono stati depositati o sono inattendibili, rischi di non riuscire a fornire questa prova. Fai ricostruire subito i dati contabili, con una situazione patrimoniale e un conto economico per ciascuno dei tre esercizi, sottoscritti e supportati dalla documentazione bancaria e fiscale.
Check di completamento
Hai completato la mossa quando: hai una tabella con attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi confrontati con le soglie; conosci l’importo dei debiti scaduti e non pagati, comprensivo delle posizioni erariali e previdenziali; hai individuato i creditori che, per importo e natura del credito, sono in grado di depositare un ricorso contro la STP.
Trattare con i creditori prima della procedura: quando conviene e quando no
Nella fase difensiva molti soci provano a chiudere accordi individuali con i creditori più aggressivi: un saldo e stralcio con la banca, un piano di rientro con il locatore. Non è vietato, ma valuta due rischi. Il primo è l’equità: se paghi un creditore a scapito degli altri e poi entri in una procedura, quel pagamento sarà esaminato dall’OCC e dal tribunale, e un pagamento preferenziale compiuto a insolvenza conclamata può pesare sull’ammissibilità del concordato minore o sull’esdebitazione. Il secondo è la sostenibilità: un accordo che assorbe tutta la liquidità disponibile per chiudere una sola posizione ti lascia senza risorse per il piano generale.
Un accordo individuale ha senso quando riguarda un creditore strategico per la continuità (il locatore, il fornitore del gestionale), quando è a condizioni di mercato, quando non pregiudica gli altri creditori e quando è documentato. In tutti gli altri casi, la sede naturale della trattativa è la procedura: nel concordato minore la proposta viene votata da tutti, nella composizione negoziata le trattative si svolgono con l’assistenza dell’esperto e in un quadro di trasparenza.
Mossa 4 – Blocca le azioni individuali e proteggi gli incassi dai clienti
Obiettivo della mossa
Impedire che un singolo creditore, con un decreto ingiuntivo o un pignoramento presso i clienti, prosciughi i flussi di cassa della STP prima che tu abbia potuto scegliere e avviare la procedura. È la mossa che compra tempo, e il tempo è ciò che rende possibile la continuità.
Quando va fatta
Nel momento stesso in cui ricevi un atto. I termini sono rigidi: quaranta giorni dalla notifica per opporti a un decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.); dieci giorni dalla notifica del precetto prima che il creditore possa procedere a pignoramento (art. 480 c.p.c.); venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Per l’opposizione a decreto ingiuntivo vale la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto: un decreto notificato il 15 luglio 2026 può essere opposto fino al 24 settembre 2026, perché i giorni di agosto non si contano.
Come si esegue
Il primo passo è valutare ogni atto nel merito. Un decreto ingiuntivo fondato su parcelle, contratti o fideiussioni può presentare vizi (importi non dovuti, interessi errati, clausole contestabili): se ci sono, l’opposizione è una difesa vera, non un espediente. Se invece il credito è fondato, l’opposizione puramente dilatoria espone a spese e non risolve nulla; in quel caso la vera protezione arriva dalla procedura concorsuale.
Il secondo passo è mappare l’esposizione degli incassi. Per una STP il pignoramento più pericoloso è quello presso terzi: il creditore notifica l’atto ai tuoi clienti, che da quel momento non possono più pagarti. In poche settimane la società resta senza liquidità, non paga i dipendenti e perde i clienti stessi, imbarazzati dal coinvolgimento. Se questo rischio è concreto, anticipa la Mossa 5 e 6: la domanda di accesso a una procedura con misure protettive è lo strumento che ferma le azioni esecutive.
Il terzo passo è conoscere le protezioni disponibili. Nel concordato minore, il giudice, con il decreto di apertura e su richiesta del debitore, dispone che fino alla definitività dell’omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul patrimonio (art. 78, comma 2, lett. d), CCII). Nella liquidazione controllata, dall’apertura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 270 CCII, che richiama il divieto di azioni esecutive individuali dell’art. 150 CCII). Nella composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, e il tribunale ne conferma o revoca gli effetti (artt. 18 e 19 CCII).
Il quarto passo è non peggiorare la situazione. Da quando ti accorgi della crisi, evita pagamenti preferenziali a singoli creditori (in particolare ai soci o a creditori con cui hai rapporti personali), evita cessioni di beni o crediti a prezzi di favore, evita di concedere nuove garanzie. Sono proprio questi gli atti che l’OCC dovrà elencare e che il tribunale valuterà.
La base giuridica
Artt. 480, 615, 617, 641 e 645 c.p.c.; L. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto); art. 78, comma 2, lett. d), CCII per il concordato minore; artt. 150 e 270 CCII per la liquidazione controllata; artt. 18 e 19 CCII per le misure protettive nella composizione negoziata.
Se qualcosa va storto
Se il termine di opposizione è già scaduto e il decreto è definitivo, non disperare: il debito resta, ma l’apertura di una procedura concorsuale impedisce comunque al creditore di proseguire l’esecuzione individuale, e il suo credito concorrerà con gli altri secondo le regole della procedura. Se il pignoramento presso i clienti è già stato notificato, valuta subito con il legale se esistono vizi dell’atto contestabili nei venti giorni previsti per l’opposizione agli atti esecutivi, e parallelamente accelera il deposito della domanda di accesso alla procedura: le somme non ancora assegnate possono essere recuperate alla massa.
Un avvertimento: non usare le impugnazioni come strumento di pura resistenza contro l’apertura di una procedura ormai inevitabile. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28483 del 2025, ha condannato alle spese in solido con la società il legale rappresentante che aveva impugnato in mala fede l’apertura della liquidazione controllata, applicando l’art. 51, comma 15, CCII.
Check di completamento
Sei pronto per la mossa successiva quando: ogni atto ricevuto ha una scadenza annotata e una decisione presa (opposizione o no); conosci quali clienti sono esposti a un possibile pignoramento presso terzi; hai interrotto qualsiasi pagamento preferenziale e qualsiasi atto dispositivo non indispensabile.
Mossa 5 – Scegli lo strumento giusto per la tua STP
Obiettivo della mossa
Selezionare, tra gli strumenti del Codice della crisi, quello effettivamente disponibile per la tua STP e più adatto al suo futuro: continuità professionale, risanamento dell’impresa o chiusura ordinata con esdebitazione. È la mossa decisiva, e ogni scelta sbagliata qui si paga in mesi e in credibilità davanti al tribunale.
Quando va fatta
Appena concluse le Mosse 2 e 3, e comunque prima che un creditore depositi un ricorso. Se un ricorso è già stato depositato, la scelta va fatta nei tempi del procedimento: nella liquidazione giudiziale puoi chiedere il termine previsto dall’art. 40, comma 10, CCII per presentare domanda di accesso a uno strumento di regolazione; nella liquidazione controllata chiesta da un creditore, l’art. 271 CCII ti consente di chiedere un termine per proporre un concordato minore.
Come si esegue
Parti dalla qualificazione emersa nella Mossa 2 e segui il ramo corrispondente.
Ramo A: STP professionale. Se la tua STP resta nel perimetro della professione intellettuale, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e rientra tra i debitori in stato di sovraindebitamento dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII, nella categoria dei debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Gli strumenti sono due.
Il primo è il concordato minore (artt. 74-83 CCII). È pensato per chi vuole proseguire l’attività professionale o imprenditoriale: proponi ai creditori un piano di pagamento, anche parziale, finanziato dai flussi futuri della STP. Il concordato può avere anche natura liquidatoria, ma in questo caso la legge richiede un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; la Cassazione, con la sentenza 27 febbraio 2025, n. 5157, ha ammesso l’omologazione di un concordato minore liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna, in assenza di attivo distribuibile. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e la mancata risposta nel termine assegnato vale come consenso; se l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali è decisiva e la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria, il tribunale può omologare anche in assenza del loro voto favorevole (art. 80, comma 3, CCII).
Il secondo è la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII). Tutto il patrimonio della STP viene liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale (di norma l’OCC che ha assistito il debitore), e il ricavato viene distribuito ai creditori. È la strada per la STP che non ha futuro professionale, ma è anche la strada che, al suo esito, consente l’esdebitazione. La Cassazione, con l’ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074, ha chiarito che l’accesso alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negato per un giudizio di non meritevolezza del debitore, che potrà rilevare semmai nella successiva fase dell’esdebitazione.
Ramo B: STP commerciale sotto soglia (impresa minore). Se la tua STP è qualificata commerciale ma rispetta i tre requisiti dell’impresa minore, resta fuori dalla liquidazione giudiziale e accede comunque al concordato minore e alla liquidazione controllata. In più, in quanto imprenditore commerciale, può accedere alla composizione negoziata della crisi, che l’art. 25-quater CCII consente anche alle imprese sotto soglia.
Ramo C: STP commerciale sopra soglia. Se la STP è qualificata commerciale e supera anche uno solo dei requisiti dell’impresa minore, entra nell’area degli strumenti dell’impresa: composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII), accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss.), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis), concordato preventivo in continuità o liquidatorio (artt. 84 ss.). E resta esposta, in caso di insolvenza, alla liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore.
Qui entra in gioco il doppio binario di competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC per il Ramo A, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per i Rami B e C.
Scelto il ramo, scegli lo strumento con tre criteri: la continuità (c’è un flusso di compensi netti con cui pagare i creditori?), la compagine (i soci professionisti restano o la prevalenza dei due terzi è venuta meno?), la pressione dei creditori (ci sono già azioni esecutive o ricorsi?). Se c’è continuità e la compagine tiene, punta su concordato minore o composizione negoziata. Se la compagine si è dissolta e la società è in scioglimento, punta sulla liquidazione controllata o, se il patrimonio personale di un socio può apportare risorse, su un concordato minore liquidatorio con finanza esterna.
La base giuridica
Art. 2, comma 1, lett. c) e d), CCII; artt. 74-83 CCII (concordato minore); artt. 268-277 CCII (liquidazione controllata); artt. 12-25-undecies CCII (composizione negoziata), in particolare l’art. 25-quater per le imprese sotto soglia; artt. 57, 64-bis e 84 CCII per gli strumenti dell’impresa non minore; artt. 40, comma 10, e 271 CCII per il termine concesso al debitore convenuto da un creditore.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la qualificazione incerta: la STP ha elementi professionali e commerciali insieme, e non sai quale tesi sosterrà il tribunale. In questo caso non puntare tutto su una sola qualificazione se la procedura scelta presuppone l’altra. Costruisci la domanda in modo che regga su entrambi i fronti: per esempio, un concordato minore è accessibile sia alla STP professionale sia alla STP commerciale sotto soglia; una composizione negoziata, invece, presuppone la qualità di imprenditore e verrebbe contestata se la STP fosse ritenuta puramente professionale.
Check di completamento
Prima di passare alla Mossa 6 verifica che: il ramo (A, B o C) sia individuato con motivazione scritta; lo strumento scelto sia compatibile con quel ramo; esista un’alternativa di riserva nel caso in cui il tribunale adotti una qualificazione diversa.
Il confronto degli strumenti in una tabella
Per decidere con lucidità, metti a confronto gli strumenti disponibili sugli elementi che contano per una STP.
| Strumento | Per quale STP | Continuità professionale | Protezione dalle azioni | Chi decide |
|---|---|---|---|---|
| Concordato minore in continuità | Professionale o commerciale sotto soglia | Sì | Divieto su richiesta del debitore (art. 78 CCII) | Maggioranza dei crediti ammessi al voto e tribunale |
| Concordato minore liquidatorio | Professionale o commerciale sotto soglia, con finanza esterna | No | Come sopra | Come sopra |
| Liquidazione controllata | Professionale o commerciale sotto soglia | No | Divieto dall’apertura | Tribunale; liquidatore gestisce |
| Composizione negoziata | Solo commerciale (anche sotto soglia) | Sì, se il risanamento è ragionevolmente perseguibile | Misure protettive confermate dal tribunale | Trattativa assistita dall’esperto |
| Strumenti dell’impresa (accordi, PRO, concordato preventivo) | Commerciale sopra soglia | Sì o no secondo lo strumento | Misure protettive secondo lo strumento | Creditori e tribunale |
Leggi la tabella partendo dalla prima colonna utile per te: se la tua STP è professionale, le ultime due righe non ti riguardano; se è commerciale sopra soglia, le prime tre non sono disponibili. La tabella non sostituisce l’analisi, ma ti impedisce di innamorarti di uno strumento che per la tua STP non esiste.
Mossa 6 – Costruisci la domanda con l’OCC o con l’esperto
Obiettivo della mossa
Depositare una domanda completa, attendibile e coerente, che superi il vaglio di ammissibilità al primo tentativo. Nel sovraindebitamento il passaggio obbligato è l’Organismo di Composizione della Crisi; nella composizione negoziata è l’esperto nominato tramite la piattaforma telematica.
Quando va fatta
Appena scelto lo strumento. Conta i tempi reali: l’OCC deve essere incaricato, deve nominare il gestore, deve acquisire la documentazione e le informative, deve redigere la relazione. Se un creditore ha già ottenuto un termine per te dal tribunale (artt. 40, comma 10, o 271 CCII), quel termine è la tua scadenza, e non è prorogabile a piacimento.
Come si esegue
Se hai scelto il concordato minore o la liquidazione controllata, presenta istanza di nomina all’OCC del circondario in cui la STP ha la sede. Consegna al gestore l’intero fascicolo della Mossa 1: elenco creditori con importi e prelazioni, elenco dei beni e dei crediti, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, bilanci e scritture contabili, contratti di lavoro e di locazione, eventuali procedimenti pendenti.
Lavora con il gestore sulla relazione. Per la liquidazione controllata, l’art. 269 CCII richiede che la relazione esponga la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione e illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; dal correttivo del 2024 la relazione deve indicare anche le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni. La Cassazione, con l’ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28576, ha stabilito che il giudice verifica la relazione dell’OCC non solo sul piano formale ma nella sua sostanza, e con la sentenza 28 aprile 2026, n. 11603 ha precisato che l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore, pur non trasformandosi in un requisito di meritevolezza, deve comunque risultare dalla relazione a pena di inammissibilità della domanda del debitore.
Per il concordato minore, prepara con il gestore la proposta e il piano: indica la durata, i flussi mensili disponibili al netto dei costi di funzionamento della STP, il trattamento di ciascuna categoria di creditori, le eventuali classi. Se prevedi il pagamento non integrale dei creditori privilegiati, ricorda che è ammesso solo se la loro soddisfazione non è inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione, secondo l’attestazione dell’OCC (art. 75, comma 2, CCII).
Se invece hai scelto la composizione negoziata, accedi alla piattaforma telematica nazionale presso le camere di commercio e presenta l’istanza di nomina dell’esperto, allegando i bilanci, la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, il progetto di piano di risanamento, l’elenco dei creditori, le certificazioni sui debiti fiscali e contributivi, e il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento. Se chiedi misure protettive, prepara in parallelo il ricorso al tribunale per la loro conferma, perché i termini sono stretti.
La base giuridica
Artt. 75, 76 e 77 CCII (documentazione, relazione OCC e inammissibilità nel concordato minore); art. 269 CCII (domanda di liquidazione controllata), come modificato dal D.Lgs. 136/2024; art. 270 CCII (apertura della liquidazione controllata); artt. 13, 17, 18 e 19 CCII (piattaforma, istanza, misure protettive nella composizione negoziata).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è la relazione dell’OCC che segnala lacune documentali o incoerenze tra quanto dichiarato e quanto risulta dalle informative degli enti. Non trattarlo come un fastidio: dopo le pronunce del 2025 e del 2026, una relazione incompleta è una causa concreta di inammissibilità. Integra i documenti, spiega le discrepanze per iscritto, e se necessario ritarda di qualche settimana il deposito per presentare una domanda solida. Se un creditore sta premendo, il termine che il tribunale ti concede serve esattamente a questo.
Un secondo imprevisto è l’art. 77 CCII: il concordato minore è inammissibile se il debitore ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o per due volte, o se risultano atti in frode ai creditori. Verificalo prima, non dopo.
Check di completamento
Non passare oltre finché: la relazione dell’OCC (o il fascicolo per l’esperto) è completa e contiene le cause dell’indebitamento; la proposta indica per ogni categoria di creditori un trattamento motivato; hai verificato l’assenza di cause di inammissibilità dell’art. 77 CCII.
Cosa succede dopo il deposito: la sequenza da conoscere
Una volta depositata la domanda di concordato minore, il giudice, se la ritiene ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto, ne dispone la pubblicità e assegna ai creditori un termine per far pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione; con lo stesso decreto, su tua richiesta, può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari. Raccolte le adesioni, l’OCC riferisce al giudice sull’esito del voto e sulle eventuali contestazioni; se la maggioranza è raggiunta e non emergono ragioni ostative, il giudice omologa il concordato. Da quel momento la tua STP esegue il piano sotto la vigilanza dell’OCC.
Nella liquidazione controllata la sequenza è diversa: il tribunale apre la procedura con sentenza, nomina il giudice delegato e il liquidatore, ordina il deposito dei bilanci e delle scritture, assegna ai creditori il termine per le domande. Da quel momento la gestione del patrimonio passa al liquidatore, che redige l’inventario, forma lo stato passivo, liquida i beni, recupera i crediti e ripartisce il ricavato.
Nella composizione negoziata, invece, non c’è un giudice che apre la procedura: l’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore, valuta la concreta prospettiva di risanamento e, se questa esiste, avvia le trattative con i creditori. Il tribunale interviene solo per le misure protettive e cautelari e per le autorizzazioni previste dalla legge. Conoscere in anticipo questa sequenza ti permette di preparare i passaggi successivi mentre il primo è in corso, invece di rincorrere le scadenze.
Mossa 7 – Metti in sicurezza la posizione dei soci
Obiettivo della mossa
Evitare che la crisi della STP si trasformi automaticamente nella rovina personale dei soci, gestendo in modo coordinato la responsabilità illimitata, le garanzie personali e i requisiti di iscrizione all’albo. Una procedura che salva la società ma lascia i soci esposti non è un piano riuscito.
Quando va fatta
In parallelo alla Mossa 6, prima del deposito della domanda. Se la STP è una società di persone, questa mossa è urgente quanto quelle difensive.
Come si esegue
Parti dalla forma sociale. Se la STP è una S.n.c. o una S.a.s., la liquidazione controllata della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, e le condizioni per l’esdebitazione della società devono sussistere anche in capo a loro e ai legali rappresentanti (art. 278, comma 5, CCII); se sussistono, l’esdebitazione della società ha efficacia nei loro confronti per i debiti sociali. Se la STP fosse qualificata commerciale e sottoposta a liquidazione giudiziale, la procedura si estenderebbe ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII). In entrambi i casi, prepara per ogni socio un quadro personale: patrimonio, redditi, debiti personali distinti da quelli sociali.
Passa poi alle garanzie. Nelle S.r.l. tra professionisti è frequente che i soci abbiano firmato fideiussioni per i finanziamenti bancari o per il contratto di locazione. Quelle garanzie sopravvivono alla procedura della società: il creditore garantito potrà rivolgersi al socio fideiussore per la parte non soddisfatta. Valuta per ciascun socio se la sua posizione personale richiede a sua volta uno strumento da sovraindebitamento, e se le procedure della società e del socio possano essere coordinate davanti allo stesso tribunale.
Considera poi il profilo ordinistico. La legge richiede che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale determinino la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci; il venir meno di questa condizione, se non ristabilita entro sei mesi, è causa di scioglimento e comporta la cancellazione della STP dall’albo. Se la crisi ha provocato l’uscita di uno o più soci professionisti, quel termine semestrale sta già correndo, e il piano deve tenerne conto: un concordato minore in continuità presuppone che la STP possa continuare a esercitare.
Controlla infine la polizza di responsabilità civile professionale. È obbligatoria per la STP e i clienti devono poter contare sulla sua operatività. Se la crisi ha comportato il mancato pagamento del premio, la copertura rischia di essere sospesa: è una priorità da inserire nel piano, perché senza polizza la continuità professionale è compromessa.
La base giuridica
Art. 10, comma 4, lett. b) e c-bis), L. 183/2011 (prevalenza dei soci professionisti e polizza assicurativa); artt. 2267, 2291 e 2313 c.c. (responsabilità dei soci nelle società di persone); art. 256 CCII (estensione della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili); art. 278, comma 5, CCII (condizioni dell’esdebitazione della società); art. 2, comma 1, lett. e), CCII, che consente al socio persona fisica di società di persone di accedere alle procedure del consumatore per i debiti estranei a quelli sociali.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il socio che, spaventato, vuole uscire subito dalla società cedendo la quota o recedendo. Fermati: la cessione della quota in una società di persone non libera il socio uscente dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della sua uscita, e un’uscita disordinata può far saltare la prevalenza dei due terzi, facendo scattare il termine di scioglimento. Prima di qualunque operazione sulla compagine, verifica con il legale gli effetti sulla procedura e sull’iscrizione all’albo.
Check di completamento
Hai completato la mossa quando: per ogni socio esiste un quadro patrimoniale e debitorio personale; conosci tutte le garanzie personali prestate e i creditori beneficiari; hai verificato il rispetto della prevalenza dei due terzi e l’operatività della polizza professionale.
Il profilo degli amministratori
Se la STP è una società di capitali, chi la amministra deve sapere che la gestione della crisi ha anche un versante di responsabilità. L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone a chi opera in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi per superarla; la sua applicazione piena alla STP puramente professionale è discussa, ma un amministratore prudente si comporta come se valesse. In concreto: tieni traccia scritta di quando hai percepito i primi segnali di crisi, delle verifiche fatte e delle iniziative assunte. Se la procedura dovesse sfociare in azioni di responsabilità promosse dai creditori o dal liquidatore, la prova di una reazione tempestiva e documentata è la tua migliore difesa.
Evita inoltre la tentazione di proseguire l’attività ordinaria come se nulla fosse, accumulando nuovi debiti che non potrai pagare. Ogni nuova obbligazione assunta a crisi conclamata peggiora la posizione dei creditori esistenti e, per chi amministra, aumenta il rischio personale.
Mossa 8 – Gestisci la procedura aperta, recupera i crediti e prepara l’uscita
Obiettivo della mossa
Portare la procedura fino in fondo senza perdere valore: recuperare i crediti verso i clienti, partecipare correttamente alla formazione dello stato passivo, rispettare il piano e arrivare all’esdebitazione o alla chiusura. Molte procedure falliscono non all’ingresso ma nell’esecuzione.
Quando va fatta
Dal giorno dell’apertura (sentenza di apertura della liquidazione controllata, decreto di apertura del concordato minore, accettazione dell’incarico da parte dell’esperto) e per tutta la durata della procedura. Nella liquidazione controllata, la sentenza assegna ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni per le domande di ammissione al passivo; il liquidatore predispone poi il progetto di stato passivo e i creditori hanno quindici giorni per le osservazioni (art. 273 CCII).
Come si esegue
Collabora con il liquidatore o con l’OCC fin dal primo giorno: consegna l’elenco aggiornato dei crediti verso clienti con la documentazione di supporto (lettere d’incarico, parcelle, corrispondenza). Nella liquidazione controllata spetta al liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercitare le azioni di recupero dei crediti (art. 274 CCII): più il fascicolo è completo, più il recupero sarà rapido.
Presta attenzione ai crediti della STP verso clienti a loro volta in procedura concorsuale. Qui la natura societaria pesa: il privilegio generale dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti non spetta automaticamente alla STP. La Cassazione, con l’ordinanza deliberata il 1 febbraio 2022 e depositata il 10 maggio 2022, n. 14829, ha escluso il privilegio per il credito fatto valere da un avvocato nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti, in mancanza di prova del carattere personale della prestazione. La sentenza 13 novembre 2024, n. 29371 ha poi chiarito, per le strutture professionali collettive, che il privilegio può essere riconosciuto solo se il compenso remunera una prestazione svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, da uno o più professionisti, e se le somme sono di loro pertinenza secondo gli accordi interni. E con l’ordinanza 23 dicembre 2024, n. 34044, la Corte ha confermato l’ammissione in via chirografaria del credito di uno studio associato di commercialisti in assenza di questa prova. Quando presenti o fai presentare la domanda di insinuazione, allega incarico, prova della prestazione personale e accordi di ripartizione: la differenza tra privilegio e chirografo cambia la percentuale di recupero.
Partecipa alla verifica dello stato passivo della tua procedura. Controlla le domande dei tuoi creditori: importi gonfiati, interessi non dovuti, privilegi non spettanti riducono la quota per gli altri e peggiorano l’esito del piano. Segnala le contestazioni al liquidatore. La Cassazione, con l’ordinanza 23 ottobre 2025, n. 28161, ha stabilito che il liquidatore della liquidazione controllata non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice delegato per proporre ricorso contro l’ammissione di un credito allo stato passivo: è uno strumento a tutela dell’intera massa.
Se sei in concordato minore, esegui il piano alla lettera: pagamenti puntuali, rendicontazione all’OCC, comunicazione tempestiva di ogni variazione dei flussi. L’inadempimento o il compimento di atti in frode possono portare alla revoca dell’omologazione e alla conversione in liquidazione controllata (art. 82 CCII).
Prepara infine l’uscita. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto, con decreto del tribunale, alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, salvo che ricorrano le condizioni ostative dell’art. 280 CCII (art. 282 CCII). Per la STP società, verifica con il liquidatore gli adempimenti conclusivi e la sorte della società (cancellazione dal registro delle imprese e dalla sezione speciale dell’albo) secondo il rinvio all’art. 233 CCII contenuto nell’art. 276.
La base giuridica
Artt. 270, 272, 273, 274, 275, 276 CCII (svolgimento e chiusura della liquidazione controllata); artt. 278-283 CCII (esdebitazione); artt. 81 e 82 CCII (omologazione e revoca del concordato minore); art. 2751-bis, n. 2, c.c. (privilegio dei professionisti).
Se qualcosa va storto
Se un cliente importante contesta la parcella per sottrarsi al pagamento dopo l’apertura della procedura, non trattare direttamente: segnala subito la situazione al liquidatore o all’OCC, fornisci la documentazione e lascia che l’azione di recupero sia esercitata nelle forme della procedura. Se in concordato minore i flussi si riducono per la perdita di clienti, informa l’OCC prima di mancare una rata: una modifica concordata è sempre preferibile a un inadempimento.
Check di completamento
La mossa (e il piano) è completata quando: tutti i crediti verso clienti sono stati consegnati al liquidatore o incassati secondo il piano; lo stato passivo è stato verificato e le contestazioni presentate; hai un calendario chiaro verso l’esdebitazione o la chiusura, con gli adempimenti per la società e per i soci.
Dopo la procedura: ricominciare a esercitare
L’esdebitazione chiude il passato, ma i soci professionisti devono pensare anche al futuro. La crisi della STP non comporta di per sé la perdita dell’iscrizione all’albo dei singoli soci, che possono continuare a esercitare individualmente o in altre forme. Attenzione però alla regola dell’art. 10, comma 6, L. 183/2011: la partecipazione a una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra STP. Prima di costituirne una nuova, verifica con l’Ordine lo stato della vecchia società, perché finché non è cancellata l’incompatibilità è stata ritenuta operante anche durante la fase di liquidazione.
Pianifica anche la comunicazione con i clienti. Nella liquidazione controllata gli incarichi in corso della STP devono essere gestiti in modo da non pregiudicare i clienti: accordati con il liquidatore sulla conclusione delle prestazioni in corso e sul passaggio degli incarichi ai professionisti che proseguiranno l’attività, sempre nel rispetto della scelta del cliente e delle regole deontologiche.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti molto diversi a seconda della mossa da cui parti e del momento in cui la esegui.
Situazione di partenza comune. STP in forma di S.r.l., tre soci commercialisti, oggetto sociale limitato alle attività professionali. Debiti totali 187.460 €: ex dipendente per retribuzioni e TFR 18.430 € (privilegiato), debiti fiscali e previdenziali 71.320 €, banca 58.900 €, fornitori di software e locatore 24.815 €, altri creditori 13.995 €. Attivo: crediti verso clienti 46.780 €, liquidità 3.215 €, arredi e attrezzature di modesto valore. Compensi annui intorno a 176.000 €, con un margine netto disponibile, dopo i costi di funzionamento ridotti, di circa 1.450 € al mese.
Simulazione 1 – Chi parte dalla Mossa 1 entro il primo sollecito. I soci ricevono il 3 febbraio 2026 un decreto ingiuntivo della banca per 58.900 €; il termine di opposizione scade il 15 marzo 2026. Entro metà febbraio completano la fotografia dei debiti e la qualificazione (Ramo A), incaricano l’OCC e il 10 marzo depositano la domanda di concordato minore in continuità, chiedendo il divieto di azioni esecutive. Il piano prevede in 60 mesi: 100% all’ex dipendente (18.430 €), 55% ai crediti fiscali e previdenziali (39.226 €), 30% ai chirografari (97.710 € × 30% = 29.313 €). Totale 86.969 €, pari a 1.449,48 € al mese. I crediti verso clienti restano disponibili per la STP e sostengono i primi mesi del piano. Esito possibile: concordato votato dalla maggioranza, con eventuale omologazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, se la mancata adesione dell’erario è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione.
Simulazione 2 – Chi aspetta e arriva alla Mossa 4 con i termini scaduti. Stessa STP, ma i soci non reagiscono. Il decreto ingiuntivo diventa definitivo il 16 marzo 2026; il 20 marzo viene notificato il precetto, il 14 aprile la banca pignora presso i quattro principali clienti crediti per 46.780 €. La STP resta senza liquidità, non paga i compensi ai collaboratori, due clienti revocano l’incarico. A maggio la banca, con debiti scaduti complessivi ormai ben oltre i 50.000 € tra i propri e quelli erariali emersi dall’istruttoria, chiede la liquidazione controllata. I soci possono ancora chiedere il termine dell’art. 271 per un concordato minore, ma con flussi ridotti a circa 780 € al mese il piano sostenibile scende a 46.800 € in 60 mesi: meno della metà della Simulazione 1. Esito probabile: apertura della liquidazione controllata e chiusura della STP.
Simulazione 3 – La STP con oggetto misto e ricavi sopra soglia. Stessa struttura debitoria, ma lo statuto prevede anche formazione e sviluppo software, che nel 2024 hanno portato i ricavi a 212.300 €. La STP è a rischio qualificazione commerciale (Ramo C) e, superando la soglia dei 200.000 € di ricavi, non è impresa minore. Se i soci agiscono a febbraio, possono presentare istanza di composizione negoziata, chiedere misure protettive e negoziare con banca ed erario con l’aiuto dell’esperto. Se aspettano, a giugno un creditore con debiti scaduti oltre i 30.000 € può chiedere la liquidazione giudiziale; a quel punto resta il termine dell’art. 40, comma 10, per un concordato preventivo o un accordo, ma con tempi compressi e una trattativa condotta sotto la minaccia del curatore.
Simulazione 4 – La STP in forma di S.n.c. dopo l’uscita di un socio. STP S.n.c. di due ingegneri e un geometra; il 18 gennaio 2026 un socio professionista recede e la prevalenza dei due terzi viene meno. Il termine semestrale per ristabilirla scade il 18 luglio 2026. Debiti sociali 94.270 €, nessuna prospettiva di nuovi ingressi. Chi esegue la Mossa 7 subito valuta la liquidazione controllata della società con esdebitazione estesa ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali, previa verifica delle condizioni in capo a ciascuno. Chi aspetta si ritrova a fine luglio con la società sciolta, cancellata dall’albo, e con i creditori sociali che aggrediscono direttamente i patrimoni dei soci.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni riga è una mossa, ogni mossa ha un termine, e ogni termine mancato restringe le strade disponibili. Se sei a metà del piano, individua l’ultima mossa completata e riprendi dalla successiva; se ne hai saltata una, torna indietro prima di andare avanti.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1 – Fotografia | Elenco documentato di debiti e crediti | Subito; entro pochi giorni | Domanda incompleta, inammissibilità |
| 2 – Qualificazione | Professionale o commerciale | Prima di qualunque domanda o nella prima difesa | Procedura sbagliata, liquidazione giudiziale inattesa |
| 3 – Soglie | Impresa minore, debiti scaduti, legittimati | Subito dopo la 2; a ogni esercizio | Sottovalutare l’iniziativa dei creditori |
| 4 – Blocco azioni | Proteggere gli incassi | 10, 20 o 40 giorni dalla notifica (feriale 1-31 agosto per i termini processuali ordinari) | Pignoramento dei crediti verso clienti |
| 5 – Scelta dello strumento | Continuità, risanamento o chiusura | Prima del ricorso di un creditore; altrimenti nel termine concesso | Strumento incompatibile con la qualificazione |
| 6 – Domanda | Ricorso completo con OCC o esperto | Entro il termine scelto o assegnato | Relazione OCC insufficiente, domanda respinta |
| 7 – Soci | Tutelare patrimoni personali e iscrizione all’albo | In parallelo alla 6; entro 6 mesi dalla perdita della prevalenza | Scioglimento, azioni contro i soci |
| 8 – Gestione e uscita | Recupero crediti, stato passivo, esdebitazione | Per tutta la procedura; 60 giorni per le insinuazioni | Revoca, perdita di valore, esdebitazione negata |
Gli scenari di deviazione
Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti nelle crisi delle STP e il piano B per ciascuno.
Scenario 1: la controparte accelera e deposita un ricorso prima che tu sia pronto. Una banca o un ex dipendente chiede l’apertura della liquidazione controllata o giudiziale mentre sei ancora alla Mossa 2. Il piano B è trasformare la difesa in un’occasione: costituisciti nel procedimento, contesta se ci sono i presupposti la qualificazione o il superamento delle soglie (Mosse 2 e 3), e contemporaneamente chiedi il termine per accedere a uno strumento alternativo: art. 271 CCII se si tratta di liquidazione controllata, art. 40, comma 10, CCII se si tratta di liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Mantova, nel decreto del 5 febbraio 2026, ha concesso proprio questo termine a una STP. Usa quel tempo per completare in fretta le Mosse 1 e 6: il tribunale non concederà un secondo termine a chi non ha usato il primo.
Scenario 2: un termine è già scaduto. Il decreto ingiuntivo è definitivo, il pignoramento è già stato eseguito, forse il giudice dell’esecuzione ha già assegnato una parte delle somme. Il piano B parte dall’accettazione: non tutto è recuperabile, ma molto sì. Le somme non ancora assegnate possono confluire nella procedura concorsuale che apri; le azioni esecutive in corso vengono bloccate dall’apertura o dalle misure protettive; il credito del creditore procedente concorrerà con gli altri secondo le regole della procedura. Accelera la scelta dello strumento e, se la continuità è ancora possibile, prediligi il concordato minore con richiesta immediata del divieto di azioni esecutive. Non inseguire l’impugnazione tardiva di atti ormai definitivi: consuma risorse e credibilità che ti servono per la procedura.
Scenario 3: un documento essenziale è irreperibile. Il socio che teneva la contabilità è uscito e non collabora, i bilanci degli ultimi esercizi non sono stati depositati, mancano i contratti di finanziamento o le lettere d’incarico dei clienti. Il piano B è la ricostruzione documentata: richiedi copia dei contratti alle banche, estrai dal cassetto fiscale le dichiarazioni presentate, ricostruisci le fatture dal sistema di interscambio, chiedi ai clienti conferma scritta degli incarichi. Documenta nella domanda cosa manca e perché, e fai in modo che la relazione dell’OCC dia conto della ricostruzione. Dopo le ordinanze del 2025 e la sentenza del 2026 sulla relazione dell’OCC, una lacuna spiegata e colmata è gestibile; una lacuna taciuta è una causa di inammissibilità.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la Mossa 5 prima della Mossa 2? No. Scegliere lo strumento senza aver stabilito la qualificazione della STP significa rischiare di depositare una domanda incompatibile con la tua natura giuridica. L’unica eccezione è la difesa urgente: se ricevi un atto esecutivo, la Mossa 4 viene prima di tutto, ma la scelta dello strumento resta successiva alla qualificazione.
La mia STP è iscritta all’albo: questo basta per escludere la liquidazione giudiziale? No. L’iscrizione nella sezione speciale è un elemento a favore, ma non decisivo. Il Tribunale di Mantova, nel 2026, ha ritenuto commerciale una STP regolarmente iscritta, guardando all’oggetto sociale e alle attività concretamente svolte. Documenta cosa fa davvero la tua società.
Posso chiedere la composizione negoziata anche se la mia STP è puramente professionale? La composizione negoziata è riservata all’imprenditore commerciale e agricolo, anche sotto soglia. Se sostieni che la STP è professionale, questa strada è incoerente con la tua tesi. Il tuo strumento di continuità è il concordato minore.
I soci della mia S.r.l. tra professionisti rischiano il patrimonio personale? Di regola no per i debiti sociali, perché nella S.r.l. rispondono nei limiti del conferimento. Rischiano però per le garanzie personali prestate (fideiussioni bancarie, garanzie sul contratto di locazione) e, se amministratori, per eventuali azioni di responsabilità. Verifica le garanzie nella Mossa 7.
Se apro la liquidazione controllata, la STP chiude per forza? La liquidazione controllata liquida l’intero patrimonio e, per una società, porta di norma alla chiusura dell’attività e alla cancellazione. Se vuoi continuare a esercitare, lo strumento è il concordato minore in continuità. Se la continuità non è sostenibile, la liquidazione controllata ti consente comunque di chiudere in modo ordinato e di accedere all’esdebitazione.
Quanto tempo ho se un creditore ha già chiesto la liquidazione controllata? Il tempo è quello del procedimento e dell’eventuale termine che il tribunale ti concede su richiesta ai sensi dell’art. 271 CCII per proporre un concordato minore. Non è un tempo lungo, e non si ottiene due volte. Chiedilo subito, alla prima difesa, e arrivaci con le Mosse 1 e 2 già completate.
Il concordato minore vincola anche i creditori che hanno votato contro? Sì: una volta omologato, il concordato minore è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicità della domanda, anche per quelli che non hanno aderito. Restano salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati e i fideiussori del debitore, ed è per questo che la posizione dei soci garanti va gestita a parte nella Mossa 7.
Se la STP è in liquidazione volontaria, posso ancora usare questi strumenti? Sì, la messa in liquidazione civilistica non preclude l’accesso alle procedure da sovraindebitamento né, per la STP commerciale, a quelle dell’impresa. Cambia però la prospettiva: senza continuità, il concordato minore è possibile solo in forma liquidatoria con apporto di finanza esterna, e la liquidazione controllata diventa la strada naturale quando quell’apporto manca.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui conta nella crisi di una STP.
A sostegno della Mossa 2 (qualificazione)
Cass., 28 marzo 2019, n. 8683. La Corte ha chiarito che molte attività tipiche dell’area contabile e fiscale, come la tenuta delle scritture, la predisposizione delle dichiarazioni e la consulenza aziendale, non sono coperte dalla riserva ordinistica. Rilevanza: restringe il perimetro professionale della STP di commercialisti e rende più concreto il rischio di qualificazione commerciale.
Cass., 9 febbraio 2016, n. 2520. Il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore solo quando svolge un’attività distinta e assorbente, nella quale l’organizzazione dei fattori produttivi diventa prevalente rispetto alla prestazione intellettuale. Rilevanza: è il criterio con cui valutare se la struttura della STP ha superato la soglia dell’impresa.
Cass., Sez. I, ord. n. 6127/2024. Uno studio associato di commercialisti non è imprenditore commerciale se non si prova che l’organizzazione di capitali e lavoro altrui prevale sull’apporto dei professionisti. Rilevanza: conferma che l’onere di dimostrare la natura imprenditoriale grava su chi la afferma.
Trib. Forlì, decreto 25 maggio 2017, n. 61/2017. Rigettata l’istanza di fallimento contro una STP in forma di S.r.l. dedicata in via esclusiva alla professione di dottore commercialista. Rilevanza: primo precedente che colloca la STP professionale fuori dall’area delle procedure maggiori, aprendo la strada al sovraindebitamento.
Trib. Mantova, decreto 5 febbraio 2026. Una STP con oggetto sociale comprendente anche elaborazione dati, formazione, coordinamento di progetti e banche dati è stata ricondotta nell’area dell’impresa commerciale, con concessione del termine dell’art. 40, comma 10, CCII. Rilevanza: è il precedente più recente sul criterio sostanziale dell’attività svolta.
A sostegno della Mossa 3 (soglie e legittimazione)
Cass., 18 marzo 2016, n. 5377, e Cass., 25 giugno 2018, n. 16683. Ai fini della soglia di debiti scaduti rilevano anche quelli emersi nell’istruttoria, accertati alla data della decisione. Rilevanza: principi richiamati dai tribunali anche per la soglia dell’art. 268 CCII, che spiegano perché i debiti erariali acquisiti d’ufficio spesso bastano a superarla.
Trib. Lucca, 11 ottobre 2023. Superata la soglia di 50.000 euro di debiti scaduti, è stata aperta la liquidazione controllata su istanza del creditore. Rilevanza: mostra come opera in concreto la soglia di procedibilità.
Trib. Verona, 18 dicembre 2024. Anche il creditore postergato è legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: i soci che hanno finanziato la STP possono essere essi stessi istanti.
A sostegno delle Mosse 4, 5 e 6 (protezione, scelta, domanda)
Cass., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157. È omologabile un concordato minore liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna, in assenza di attivo distribuibile. Rilevanza: apre una strada per la STP senza continuità ma con un apporto dei soci o di terzi.
Cass., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’accesso alla liquidazione controllata non è un premio e non può essere negato per ragioni di non meritevolezza, che potranno rilevare in sede di esdebitazione. Rilevanza: la STP in dissesto non viene respinta per le scelte gestionali del passato.
Cass., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. Il giudice valuta la relazione dell’OCC nella sua completezza e attendibilità sostanziale, non solo formale. Rilevanza: impone una domanda documentalmente solida.
Cass., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603. Nella domanda del debitore la relazione dell’OCC deve indicare cause dell’indebitamento e diligenza nell’assumere le obbligazioni, a pena di inammissibilità, pur senza che questi elementi diventino un requisito di meritevolezza. Rilevanza: fissa il contenuto minimo della relazione dopo il correttivo del 2024.
Cass., ord. n. 28483/2025. Il legale rappresentante che impugna in mala fede l’apertura della liquidazione controllata di una società può essere condannato alle spese in solido con essa, ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII. Rilevanza: sconsiglia le difese puramente dilatorie.
A sostegno della Mossa 8 (gestione e crediti verso clienti)
Cass., ord. 1 febbraio 2022 (dep. 10 maggio 2022), n. 14829. Escluso il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per il credito fatto valere dal socio legale rappresentante di una STP senza prova della prestazione personale. Rilevanza: la STP che si insinua nel passivo di un cliente deve documentare chi ha svolto la prestazione.
Cass., Sez. I, 13 novembre 2024, n. 29371. Per le strutture professionali collettive il privilegio spetta solo se il compenso remunera una prestazione personale e le somme sono di pertinenza del professionista. Rilevanza: detta i documenti da allegare alle insinuazioni della STP.
Cass., 23 dicembre 2024, n. 34044. Confermata l’ammissione in chirografo del credito di uno studio associato di commercialisti privo della prova richiesta. Rilevanza: mostra la conseguenza concreta di un’insinuazione mal documentata.
Cass., Sez. I, 23 ottobre 2025, n. 28161. Il liquidatore della liquidazione controllata può impugnare l’ammissione di un credito allo stato passivo senza autorizzazione del giudice delegato. Rilevanza: rafforza la tutela della massa contro crediti gonfiati o privilegi non spettanti.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua STP in crisi
Quando una società tra professionisti entra in crisi, servono insieme la lettura giuridica della sua natura, la conoscenza delle procedure da sovraindebitamento e di quelle dell’impresa, e la capacità di difendere le scelte fatte in ogni grado di giudizio. Ecco cosa facciamo concretamente, mossa per mossa.
- Ricostruiamo la fotografia debitoria della STP, confrontando l’elenco dei creditori con le posizioni ufficiali degli enti, la centrale rischi e gli atti giudiziari ricevuti, e segnalando le discrepanze prima che le rilevi il tribunale.
- Analizziamo statuto e fatturato per qualificare la STP, distinguendo attività riservate e non riservate alla luce della giurisprudenza più recente, e redigiamo un parere scritto sulla tesi professionale o commerciale sostenibile.
- Misuriamo le soglie dell’impresa minore e dei debiti scaduti, individuando quali creditori sono in grado di chiedere una procedura liquidatoria e con quale probabilità di successo.
- Esaminiamo ogni decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento, calcoliamo i termini (inclusa la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto dove si applica) e depositiamo le opposizioni quando esistono vizi reali da far valere.
- Costruiamo la strategia di scelta dello strumento, confrontando concordato minore, liquidazione controllata, composizione negoziata e strumenti dell’impresa sulla base dei numeri della tua STP.
- Prepariamo il fascicolo per l’OCC o per la piattaforma della composizione negoziata, curando in particolare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore richieste dopo il correttivo del 2024.
- Redigiamo la proposta e il piano del concordato minore, con trattamento motivato per ogni categoria di creditori e verifica della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Difendiamo la STP nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata, contestando qualificazione e soglie e chiedendo, quando serve, il termine degli artt. 40, comma 10, o 271 CCII.
- Analizziamo la posizione personale di ciascun socio, garanzie prestate e responsabilità illimitata, e coordiniamo le eventuali procedure personali con quella della società.
- Assistiamo la STP e i soci durante la procedura, dalla verifica dello stato passivo al recupero documentato dei crediti verso clienti, fino all’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa pesano soprattutto due abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il vaglio a cui vengono sottoposte le domande di concordato minore e di liquidazione controllata, e può impostare fin dall’inizio una documentazione che regga il controllo sostanziale richiesto dalla Cassazione. Come Esperto Negoziatore, conosce la composizione negoziata dalla parte di chi la conduce, e può valutare se, per una STP qualificata commerciale, la trattativa assistita sia la strada migliore.
La qualificazione della STP è spesso la questione su cui si gioca tutto, e può arrivare fino in Cassazione: lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea. Non c’è un passaggio di consegne tra chi prepara la domanda e chi la difende.
Su ogni pratica lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, perché la crisi di una STP è insieme un problema giuridico e contabile: la tesi sulla natura della società va sostenuta con i numeri del fatturato, e il piano del concordato va costruito su flussi verificati.
Chiusura
La crisi di una STP non si risolve scegliendo in astratto la procedura più conveniente: si risolve stabilendo prima che cosa è davvero la tua società, e poi muovendosi nei tempi. Ogni mossa fatta nei termini è una possibilità di scelta conservata; ogni mossa rimandata è una strada che si chiude e che qualcun altro sceglierà per te. Se la tua STP resta professionale, il tuo terreno è il sovraindebitamento, con il concordato minore per continuare e la liquidazione controllata per chiudere con l’esdebitazione; se è diventata impresa, si aprono la composizione negoziata e gli strumenti dell’impresa, ma anche il rischio della liquidazione giudiziale.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo confine: le procedure da sovraindebitamento passano dall’OCC, e l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC; la composizione negoziata passa dall’esperto, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la qualificazione contesa si difende in giudizio fino all’ultimo grado, e l’Avvocato è cassazionista.
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