Non esiste un’unica risposta alla domanda “quanti creditori devono firmare?”: la percentuale è sempre il 75%, ma che cosa significhi per te dipende interamente dalla posizione che occupi attorno al tavolo. Se sei l’imprenditore che propone la convenzione, quel 75% è un traguardo da raggiungere categoria per categoria. Se sei la banca che ha già firmato, è la garanzia che il sacrificio non ricada solo su di te. Se sei il fornitore che non ha firmato, è la soglia oltre la quale un accordo altrui può diventare vincolante anche per te, con appena trenta giorni per reagire. Se sei il socio o il familiare che ha prestato fideiussione, è un numero che può cambiare i tempi in cui qualcuno busserà alla tua porta.
Un esempio lampo rende l’idea. Con la stessa identica convenzione, che dilaziona di diciotto mesi tutti i debiti chirografari di una società, la banca aderente vede i propri crediti riprogrammati come ha scelto di fare; il fornitore dissenziente della stessa categoria si ritrova vincolato alla dilazione senza averla firmata; la società di leasing non può essere costretta a nuovi finanziamenti, ma deve continuare a lasciare in uso i macchinari; il garante resta esposto secondo regole che l’art. 62 non scrive in modo espresso.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, spiegate una volta sola, e poi un capitolo per ciascun profilo: l’imprenditore commerciale che promuove la convenzione; l’imprenditore agricolo, non commerciale o “sotto soglia”; la banca o l’intermediario finanziario; il fornitore e il creditore commerciale non aderente; il socio, il familiare o il terzo garante.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la convenzione di moratoria è uno dei possibili sbocchi della composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce cioè il percorso negoziale dall’interno. Perché i creditori che più spesso siedono al tavolo sono banche e intermediari, terreno su cui l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. E perché il contenzioso sull’estensione (opposizione, reclamo, ricorso per cassazione) richiede un difensore abilitato fino all’ultimo grado: l’Avvocato è cassazionista.
📩 Hai ricevuto una convenzione di moratoria o stai pensando di proporne una? Contattaci subito: tutti i riferimenti dello studio sono in fondo a questa pagina.
Le regole comuni a tutti: che cos’è la convenzione e da dove nasce il 75%
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare la base normativa che vale per chiunque. La convenzione di moratoria è disciplinata dall’art. 62 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “CCII”), come modificato dal terzo correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le cui modifiche sono in vigore dal 28 settembre 2024.
Che cosa può contenere
La convenzione è un accordo tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, finalizzato a regolare in via provvisoria gli effetti della crisi. Il suo contenuto tipico è indicato dalla legge: dilazione delle scadenze dei crediti, rinuncia agli atti o sospensione delle azioni esecutive e conservative, e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. Il confine è netto: con una moratoria si può spostare nel tempo il pagamento, congelare un pignoramento, rinunciare a un’esecuzione già avviata, ma non si può tagliare il debito. Chi cerca uno stralcio deve guardare ad altri strumenti (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, strumenti del sovraindebitamento).
La deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c.
Qui sta la vera particolarità dell’istituto. Nel diritto civile ordinario un contratto vincola solo chi lo firma (art. 1372 c.c.) e non può imporre obblighi a terzi (il principio che si ricava anche dall’art. 1411 c.c.). L’art. 62 deroga espressamente a questi due articoli: se ricorrono i presupposti di legge, la convenzione produce effetti anche verso i creditori che non l’hanno sottoscritta, purché appartengano alla medesima categoria dei creditori aderenti.
I quattro presupposti dell’estensione
Per l’estensione ai non aderenti occorre che:
- tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o messi in condizione di parteciparvi in buona fede, ricevendo informazioni complete e aggiornate sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, sulla convenzione e sui suoi effetti;
- i crediti dei creditori aderenti della categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i crediti della categoria, fermo restando che uno stesso creditore può avere crediti collocati in più categorie;
- i creditori non aderenti a cui si estendono gli effetti non risultino pregiudicati rispetto a quanto riceverebbero se, alla data della convenzione, si aprisse la liquidazione giudiziale (formulazione introdotta dal correttivo 2024, che ha sostituito il precedente riferimento alle “concrete prospettive” di soddisfazione non inferiore);
- un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e l’assenza di pregiudizio per i non aderenti.
Come si calcola davvero il 75%
La percentuale è di valore, non per teste: conta l’ammontare dei crediti, non il numero dei creditori. Una banca con un credito di un milione pesa più di venti fornitori da diecimila euro ciascuno. Il 75% si misura all’interno di ciascuna categoria, non sul totale dell’indebitamento: una convenzione può raggiungere la soglia tra le banche e mancarla tra i fornitori, e in quel caso l’estensione opererà solo nella prima categoria.
La categoria, a sua volta, non è libera. L’art. 62 non ne descrive i criteri di formazione, ma la dottrina prevalente li ricava dall’art. 61 CCII (accordi di ristrutturazione a efficacia estesa), che richiede omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici. Su questo punto la Cassazione, con la sentenza n. 2817/2026 dedicata proprio agli accordi a efficacia estesa, ha chiarito che le categorie non possono essere costruite a tavolino per agevolare il raggiungimento della maggioranza: è il principio che vieta il cosiddetto gerrymandering.
La domanda da farsi, quindi, non è “abbiamo il 75% dei debiti?”, ma “abbiamo il 75% dei crediti di ogni categoria correttamente formata a cui vogliamo estendere l’accordo?”.
Come si forma una categoria nella pratica
Il criterio dell’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici si traduce, in concreto, in alcune domande che l’attestatore e, in caso di opposizione, il giudice si porranno. I creditori hanno lo stesso rango (chirografari, privilegiati, ipotecari)? Hanno garanzie di natura e valore comparabili? Hanno un rapporto analogo con l’impresa (finanziatori, fornitori di beni, prestatori di servizi, concedenti in leasing)? Il loro interesse alla prosecuzione dell’attività è simile, oppure alcuni hanno un interesse strategico a continuare a lavorare con l’impresa e altri no?
Nessuna di queste domande ha una risposta automatica. Due banche chirografarie con esposizioni di natura diversa (una su finanziamento a medio termine, l’altra su anticipi fatture) possono essere considerate omogenee o no a seconda delle circostanze. Ciò che conta è che la scelta sia motivata e documentata, e che non appaia costruita al solo scopo di spostare l’ago della percentuale. La giurisprudenza di legittimità sugli accordi a efficacia estesa ha indicato proprio nell’accorpamento di fornitori e banche un esempio di categoria non omogenea.
Il ruolo dell’attestatore
Il professionista indipendente non è un semplice certificatore di numeri. Deve verificare la veridicità dei dati aziendali (bilanci, situazioni contabili aggiornate, elenco dei creditori), valutare se la convenzione sia idonea a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e condurre il confronto tra ciò che i non aderenti riceveranno con la convenzione e ciò che riceverebbero in una liquidazione giudiziale aperta alla data della convenzione. La sua relazione è il documento su cui si gioca l’eventuale opposizione: chi vuole contestare l’estensione deve partire da lì, e chi vuole difenderla deve assicurarsi che sia completa e coerente. L’indipendenza del professionista è requisito essenziale: un’attestazione proveniente da un soggetto legato al debitore è un vizio che il creditore dissenziente può far valere.
Il limite invalicabile del comma 3
In nessun caso la convenzione può imporre ai non aderenti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento dell’utilizzo di affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. La legge precisa però che la prosecuzione del godimento dei beni oggetto di contratti di leasing già stipulati non è considerata nuova prestazione.
Comunicazione, opposizione, reclamo
La convenzione va comunicata ai non aderenti, insieme alla relazione del professionista, con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale (PEC). Entro trenta giorni dalla comunicazione il non aderente può proporre opposizione al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII; se le opposizioni sono più d’una, il tribunale le riunisce (anche questa è una novità del correttivo 2024). Il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza, reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII.
Un avvertimento vale per tutti: l’art. 9 CCII esclude, salvo diversa disposizione, l’applicazione della sospensione feriale ai procedimenti del Codice. Secondo la lettura prevalente, quindi, il termine di trenta giorni per l’opposizione corre anche nel periodo dal 1° al 31 agosto, senza alcuna sospensione.
Niente omologazione, niente registro delle imprese
A differenza degli accordi di ristrutturazione, la convenzione non richiede omologazione e non è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese. Il controllo del giudice è solo eventuale: scatta se e quando un non aderente propone opposizione.
La percentuale a confronto con gli strumenti “vicini”
Il 75% della moratoria si capisce meglio se messo accanto alle soglie degli istituti affini: gli accordi di ristrutturazione ordinari (art. 57) richiedono il 60% dei crediti complessivi; quelli agevolati (art. 60) il 30%, a condizioni specifiche; quelli a efficacia estesa (art. 61) il 75% per categoria, ridotto al 60% quando l’accordo nasce da una composizione negoziata nei termini dell’art. 23, comma 2, CCII. Per la convenzione di moratoria la legge non prevede alcuna riduzione: il 75% resta fisso, anche quando la convenzione è lo sbocco di una composizione negoziata.
Se sei l’imprenditore commerciale che propone la convenzione
La tua situazione
Guidi una società o un’impresa individuale commerciale di dimensioni medie o grandi. I conti non sono irrimediabilmente compromessi, ma i flussi di cassa dei prossimi dodici-ventiquattro mesi non bastano a rispettare le scadenze concordate con banche e fornitori. Hai bisogno di tempo: per vendere un immobile non strategico, per incassare una commessa, per chiudere un aumento di capitale, per costruire un piano di ristrutturazione vero e proprio. Non chiedi sconti, chiedi respiro. E sai che basta un solo creditore che avvia un pignoramento sul conto corrente per far saltare tutto.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei tu a disegnare il perimetro della convenzione, e quindi sei tu a decidere dove si giocherà la partita del 75%.
Cosa cambia per te
Per te la convenzione è uno strumento stragiudiziale con effetti concorsuali: la negozi privatamente, senza deposito in tribunale, ma se costruita correttamente vincola anche i creditori che non la firmano. È questa la sua forza rispetto a un semplice accordo di dilazione con i singoli creditori, che resterebbe esposto all’iniziativa di chiunque non aderisca.
La regola più importante per te è che la soglia del 75% si raggiunge categoria per categoria, e che le categorie devono essere omogenee per posizione giuridica e interessi economici: non puoi accorpare creditori diversi per “diluire” un dissenziente.
Da questo discendono alcune conseguenze pratiche. Puoi prevedere più categorie (banche chirografarie, banche con garanzia ipotecaria, fornitori strategici, società di leasing) e puntare all’estensione solo in quelle dove hai il consenso necessario, lasciando fuori le altre. Uno stesso creditore può avere crediti in più categorie: una banca può figurare tra i creditori ipotecari per il mutuo e tra i chirografari per lo scoperto di conto corrente. Devi informare tutti i creditori della categoria, non solo quelli che pensi aderiranno; e l’informazione deve essere completa e aggiornata.
La convenzione può essere conclusa anche come esito della composizione negoziata della crisi: l’art. 23, comma 1, lett. b), CCII la indica espressamente tra le soluzioni con cui le trattative possono chiudersi. In quel contesto l’esperto ha seguito le trattative e vigilato sulla buona fede delle parti, e la sua relazione finale può rafforzare la credibilità della convenzione agli occhi dei creditori e, se si arrivasse all’opposizione, del tribunale.
I numeri
Immagina una società con un indebitamento chirografario verso quattro banche così distribuito: 1.184.300 € verso la banca A, 736.900 € verso la banca B, 412.650 € verso la banca C, 298.140 € verso la banca D. Il totale della categoria è 2.631.990 €. Il 75% corrisponde a 1.973.992,50 €.
Se aderiscono solo A e B, i crediti aderenti ammontano a 1.921.200 €, pari al 72,99%: la soglia non è raggiunta, e la convenzione vincolerà solo A e B. Se aderisce anche D, i crediti aderenti salgono a 2.219.340 €, pari all’84,32%: la soglia è superata e, se ricorrono gli altri presupposti, la convenzione si estende anche alla banca C, che non ha firmato.
Nota come il consenso di un creditore relativamente piccolo (D, con meno dell’11,33% della categoria) possa essere decisivo. È per questo che la mappatura dei crediti, con importi esatti e aggiornati, è il primo lavoro da fare.
La comunicazione ai non aderenti: che cosa deve contenere
La legge chiede di comunicare la convenzione insieme alla relazione dell’attestatore, con raccomandata con avviso di ricevimento o al domicilio digitale. È il minimo. Nella pratica, la comunicazione è anche il primo atto difensivo della convenzione: più è completa, meno margini lascia a un’opposizione fondata sulla mancanza di informazioni. Conviene quindi che contenga il testo integrale della convenzione, la relazione dell’attestatore con i suoi allegati, l’indicazione della categoria in cui il destinatario è collocato e dei criteri con cui è stata formata, l’elenco dei creditori aderenti con i relativi importi, così da consentire la verifica del 75%, e un’indicazione chiara del fatto che il debitore intende avvalersi dell’estensione prevista dall’art. 62. La dottrina ha sottolineato che una comunicazione scarna, che non renda evidente la volontà di estendere gli effetti ai non aderenti, può risultare incompatibile con il dovere di buona fede che l’art. 4 CCII impone a tutte le parti degli strumenti di regolazione della crisi.
Conserva la prova della consegna di ciascuna comunicazione: la data di ricezione fa decorrere il termine di trenta giorni, e quindi determina quando la convenzione diventa stabile nei confronti di ciascun creditore.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è che la convenzione “regga” tra gli aderenti ma crolli verso i non aderenti per un vizio di costruzione della categoria o per un’informazione incompleta: l’opposizione accolta rende la convenzione inefficace verso chi si è opposto, riaprendo proprio la porta che volevi chiudere.
Altri rischi tipici: sovrastimare i crediti aderenti includendo posizioni contestate o creditori in conflitto di interessi (società collegate, soci finanziatori), che secondo l’orientamento dottrinale più accreditato non dovrebbero concorrere al calcolo; sottovalutare il comparativo con la liquidazione giudiziale, che dopo il correttivo 2024 deve dimostrare l’assenza di pregiudizio per i non aderenti; usare la moratoria come parcheggio indefinito, senza un orizzonte temporale coerente con la natura “provvisoria” dello strumento; dimenticare che la convenzione non ferma i creditori estranei alle categorie coinvolte.
Le mosse giuste
- Mappa l’indebitamento creditore per creditore, con importi aggiornati alla data prevista della convenzione, distinguendo crediti chirografari, privilegiati, ipotecari, derivanti da leasing.
- Progetta le categorie partendo dall’omogeneità, non dalla maggioranza: prima si stabilisce chi è simile a chi, poi si conta.
- Coinvolgi presto l’attestatore, perché dovrà verificare i dati aziendali e condurre il confronto con lo scenario liquidatorio; un’attestazione costruita a valle, su un testo già chiuso, è più fragile.
- Documenta l’informazione fornita a tutti i creditori della categoria: data room, verbali, PEC, così da poter provare il rispetto della lettera a) in caso di opposizione.
- Valuta il contesto della composizione negoziata, che offre misure protettive durante le trattative e un esperto che ne vigila la correttezza. Su questo punto conta avere accanto un professionista che conosca il percorso dall’interno: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Giurisprudenza dedicata
Non risultano, a quanto consta dalle fonti consultate, pronunce di legittimità specifiche sull’art. 62 CCII né sul suo antecedente, l’art. 182-septies della legge fallimentare. Il riferimento più vicino è Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2817/2026, depositata l’8 febbraio 2026, primo arresto della Suprema Corte sugli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, che condividono con la moratoria il meccanismo della categoria e la soglia del 75%. La Corte ha escluso che si possano creare categorie eterogenee per forzare la maggioranza: nel caso esaminato erano stati accorpati crediti di fornitori e crediti bancari. Per chi progetta una convenzione, il messaggio è diretto: la categoria sarà guardata nella sostanza.
Se sei un imprenditore agricolo, non commerciale o “sotto soglia”
La tua situazione
Gestisci un’azienda agricola, oppure un’attività d’impresa che non rientra nella nozione di imprenditore commerciale, oppure sei un piccolo imprenditore con numeri sotto le soglie che definiscono l'”impresa minore”. Forse ti hanno detto che gli strumenti del Codice della crisi non fanno per te, o che l’unica strada è il sovraindebitamento. La realtà è più sfumata.
Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che l’art. 62 si rivolge espressamente all’imprenditore “anche non commerciale”.
Cosa cambia per te
La regola più importante per te è che la convenzione di moratoria è accessibile anche all’imprenditore non commerciale, compreso l’imprenditore agricolo, e che la soglia resta la stessa: il 75% dei crediti della categoria.
La legge non prevede una percentuale ridotta per le imprese più piccole. Cambia però il contesto in cui la convenzione può nascere. Se sei un imprenditore sotto soglia che ha avviato la composizione negoziata, l’art. 25-quater, comma 3, CCII prevede che, in esito alle trattative, le parti possano definire un’intesa con il contenuto dell’art. 62. Per te, dunque, la moratoria può essere sia uno strumento autonomo sia l’approdo di un percorso negoziale assistito da un esperto.
C’è poi un profilo interpretativo che riguarda da vicino la tua posizione. La lettera c) del comma 2 misura l’assenza di pregiudizio dei non aderenti rispetto alla liquidazione giudiziale. Ma l’imprenditore agricolo e l’impresa minore non sono, di regola, assoggettabili a liquidazione giudiziale: per loro lo scenario liquidatorio tipico è la liquidazione controllata del sovraindebitato. La norma non dice espressamente come adattare il confronto a questi casi; si tratta di una questione aperta, su cui l’attestatore dovrà motivare con particolare cura quale scenario alternativo assume a riferimento. È un punto su cui un creditore dissenziente potrebbe fondare un’opposizione, e che conviene quindi presidiare in anticipo.
I numeri
Considera un’azienda agricola con debiti verso fornitori di mezzi tecnici (sementi, fertilizzanti, gasolio agricolo) per complessivi 187.460 €, distribuiti tra sei creditori: 58.720 €, 44.310 €, 31.890 €, 24.150 €, 17.640 € e 10.750 €. Il 75% della categoria corrisponde a 140.595 €.
I tre fornitori maggiori, insieme, arrivano a 134.920 €, cioè il 71,97%: non basta. Aggiungendo il quarto (24.150 €) si arriva a 159.070 €, pari all’84,86%: la soglia è superata. In questo caso gli ultimi due fornitori, con crediti di 17.640 € e 10.750 €, sarebbero vincolati alla dilazione anche senza firmare, ferma la loro facoltà di opporsi.
Quando i numeri sono piccoli, anche pochi creditori spostano molto: la trattativa con un singolo fornitore può valere più di quanto sembri.
Lo scenario alternativo, in pratica
Nel tuo caso, il lavoro dell’attestatore sullo scenario alternativo merita un’attenzione particolare. Per l’impresa agricola il patrimonio è spesso composto da terreni, fabbricati rurali, macchinari e scorte, con valori di realizzo molto diversi dai valori contabili e con tempi di vendita lunghi, soprattutto in aree dove il mercato fondiario è poco dinamico. Un confronto credibile deve tenere conto di queste caratteristiche: il valore di pronto realizzo dei terreni, i costi di una procedura liquidatoria, i tempi medi di vendita, le prelazioni che possono gravare sui fondi. Più il confronto è concreto, più è difficile per un creditore dissenziente sostenere di essere pregiudicato dalla dilazione.
Allo stesso modo, per l’impresa minore di servizi o artigianale, il valore di liquidazione è spesso molto basso rispetto al valore dell’attività in funzionamento: è proprio questo divario, se ben documentato, a rendere la moratoria preferibile per i creditori stessi.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è scegliere lo strumento sbagliato: la moratoria sposta il debito nel tempo ma non lo riduce, e se il problema è strutturale (un debito che non potrai mai pagare per intero) una convenzione rischia solo di rinviare la crisi.
Altri rischi: la frammentazione dei creditori, che rende difficile raggiungere la soglia; la stagionalità dei ricavi agricoli, che va riflessa nel calendario della dilazione (una scadenza fissata nel mese sbagliato può diventare insostenibile); la mancanza di una contabilità strutturata, che complica il lavoro dell’attestatore sulla veridicità dei dati.
Le mosse giuste
- Verifica la tua qualificazione: commerciale o non commerciale, sopra o sotto soglia. Da qui dipendono gli strumenti accessibili e lo scenario alternativo da confrontare.
- Confronta la moratoria con gli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata), che per chi è sotto soglia possono consentire anche una riduzione del debito.
- Costruisci il calendario dei pagamenti sulla stagionalità effettiva dei tuoi incassi, non su rate mensili uniformi.
- Valuta la composizione negoziata, che anche per l’impresa sotto soglia prevede la nomina di un esperto e può sfociare in un’intesa con il contenuto dell’art. 62.
- Cura la documentazione contabile prima di contattare l’attestatore: ogni lacuna rallenta e indebolisce l’attestazione.
Giurisprudenza dedicata
Anche qui mancano pronunce di legittimità specifiche. Un utile riferimento indiretto, sul piano processuale, è Cass. civ., Sez. I, n. 5157 del 27 febbraio 2025, richiamata in materia di reclamo contro l’omologazione di un piano del consumatore (L. 3/2012): è stata letta nel senso che chi resta estraneo alla fase di contestazione davanti al primo giudice non può recuperare la propria posizione con l’impugnazione. Per l’imprenditore sotto soglia che si muove tra strumenti del Codice e disciplina del sovraindebitamento, è un promemoria del peso delle preclusioni processuali, che valgono anche per i suoi creditori.
Se sei una banca o un intermediario finanziario
La tua situazione
Sei l’ufficio crediti problematici, l’area ristrutturazioni o il legale interno di una banca, di una società di leasing o di un altro intermediario. Hai ricevuto dal cliente una proposta di convenzione di moratoria, oppure una comunicazione con cui ti si informa che la convenzione è già stata firmata da altri istituti e che ti viene estesa. Devi decidere in fretta se aderire, restare fuori o opporti.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma meno di quanto speri.
Cosa cambia per te
La convenzione di moratoria nasce storicamente proprio per te. Nella legge fallimentare, l’art. 182-septies, introdotto dal D.L. 83/2015, la riservava ai rapporti tra impresa e banche o intermediari finanziari, con la stessa soglia del 75%. Il Codice della crisi l’ha estesa a tutti i creditori, ma le banche restano i protagonisti più frequenti.
La regola più importante per te è quella del comma 3: anche se vincolata come non aderente, non puoi essere costretta a concedere nuovi affidamenti, a mantenere l’utilizzo di affidamenti esistenti o a erogare nuovi finanziamenti.
Questo significa che la moratoria può congelare la tua pretesa di rientro e sospendere le tue azioni esecutive, ma non può trasformarti in finanziatore forzato. Se il cliente ha un fido di cassa, la convenzione non può obbligarti a lasciarlo utilizzabile. C’è però un’eccezione che riguarda le società di leasing: la prosecuzione del godimento dei beni oggetto di contratti di leasing già stipulati non è nuova prestazione. Il concedente non aderente, quindi, può essere tenuto a lasciare i beni in uso all’impresa durante la moratoria.
Un secondo punto importante riguarda la formazione delle categorie. Una banca può essere titolare di crediti con natura giuridica diversa (ipotecari, chirografari, derivanti da anticipi su fatture, da derivati) e la legge ammette espressamente che crediti dello stesso creditore siano inseriti in più categorie. Il peso della tua adesione, o del tuo dissenso, va quindi calcolato distintamente in ciascuna.
I numeri
Riprendi la categoria bancaria del capitolo precedente: 2.631.990 € complessivi. La banca C, con 412.650 €, rappresenta il 15,68% della categoria. Da sola non può impedire l’estensione, se gli altri tre istituti firmano (84,32%). Ma se anche la banca D (298.140 €, pari all’11,33%) resta fuori, gli aderenti scendono al 72,99% e l’estensione non opera.
In altre parole: il tuo potere di blocco dipende dal peso relativo della tua esposizione nella categoria. Se superi il 25% della categoria, da sola puoi impedire l’estensione non firmando; se sei sotto, puoi farlo solo coordinandoti con altri dissenzienti o contestando i presupposti in sede di opposizione.
Aderire, restare fuori, opporsi: le tre scelte
Per te la decisione non è binaria. Aderire significa accettare la dilazione e, in cambio, poter negoziare le condizioni: tassi, garanzie aggiuntive, obblighi informativi periodici, clausole di decadenza in caso di mancato rispetto del piano, impegni sui garanti. Restare fuori senza opporsi significa accettare il rischio dell’estensione, se la soglia è raggiunta e i presupposti sussistono, senza aver potuto incidere sul contenuto dell’accordo: è spesso la scelta meno conveniente, perché subisci gli effetti senza averne negoziato i termini. Opporsi significa contestare davanti al tribunale uno o più presupposti dell’estensione; ha senso quando esistono vizi concreti (categoria non omogenea, calcolo errato, informazione incompleta, comparativo liquidatorio inattendibile) e non come semplice reazione di principio.
Un elemento da considerare è il coordinamento tra istituti. In una categoria bancaria, le decisioni degli altri creditori incidono direttamente sul tuo potere contrattuale: se il pool di banche si muove in modo coordinato, può ottenere condizioni migliori dal debitore; se ciascuna agisce da sola, il rischio è che le prime ad aderire definiscano le condizioni per tutte.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è trattare la comunicazione della convenzione come una pratica ordinaria e lasciar decorrere i trenta giorni: scaduto il termine, la contestazione dei presupposti diventa molto più difficile, e la dilazione ti vincola.
Altri rischi specifici: sottovalutare l’impatto della moratoria sulla classificazione del credito e sugli accantonamenti; non verificare la coerenza tra le informazioni ricevute durante le trattative e i dati poi attestati; non esaminare se la categoria in cui sei stata collocata sia davvero omogenea, per esempio se sei stata accorpata a creditori con garanzie o prospettive di recupero molto diverse dalle tue.
Le mosse giuste
- Protocolla la data di ricezione della comunicazione (PEC o raccomandata) e calcola subito il termine di trenta giorni, senza sospensione feriale.
- Esamina la relazione dell’attestatore, in particolare il comparativo con la liquidazione giudiziale: è lì che si misura se il tuo credito è davvero “non pregiudicato”.
- Verifica la composizione della categoria e il calcolo del 75%: chi ha aderito, con quali importi, se tra gli aderenti ci sono soggetti collegati al debitore.
- Valuta la posizione dei garanti: la moratoria riguarda il debitore principale, ma i tuoi rapporti con fideiussori e coobbligati vanno analizzati separatamente (vedi il profilo dedicato).
- Decidi se opporti o negoziare: l’opposizione non è l’unica leva; talvolta la minaccia credibile di un’opposizione fondata consente di ottenere condizioni migliori prima della scadenza del termine.
Giurisprudenza dedicata
Per la banca che sta valutando il peso del proprio voto, rileva il tema del conflitto di interessi. Le Sezioni Unite, sent. n. 17186 del 28 giugno 2018, in materia di concordato, hanno affermato che il creditore portatore di un interesse in conflitto con quello comune dei creditori non può concorrere a formare la maggioranza. Più di recente, Cass. civ., Sez. I, n. 34807 del 29 dicembre 2024 ha precisato che il conflitto va valutato al momento dell’espressione del consenso e che viene meno quando l’interesse del votante (nel caso, una controllante a sua volta in procedura) si allinea a quello degli altri creditori. La dottrina che si è occupata della moratoria ritiene applicabile lo stesso principio al calcolo del 75%: il creditore in conflitto non dovrebbe essere conteggiato né tra gli aderenti né nella base di calcolo.
Se sei un fornitore o un creditore commerciale che non ha firmato
La tua situazione
Hai venduto merci o prestato servizi a un’impresa che adesso non paga. Magari avevi già in mano un decreto ingiuntivo, o avevi appena notificato un pignoramento presso terzi. Poi arriva una PEC: dentro c’è una convenzione di moratoria firmata da altri creditori, una relazione di un professionista e una frase che ti annuncia che quell’accordo, che tu non hai mai firmato, vale anche per te.
Per chi è nella tua posizione, la prima reazione è l’incredulità. La seconda deve essere il calendario.
Cosa cambia per te
La regola più importante per te è che hai trenta giorni dalla comunicazione per proporre opposizione al tribunale, e che questo termine corre anche dal 1° al 31 agosto: se non ti opponi, la convenzione ti vincola nei limiti in cui ricorrono i presupposti di legge.
Il vincolo non è però automatico né illimitato. Perché la convenzione produca effetti verso di te devono ricorrere tutti i presupposti dell’art. 62, comma 2. Puoi verificare, e contestare in opposizione, che tu sia stato davvero informato dell’avvio delle trattative e messo in condizione di parteciparvi; che la categoria in cui sei stato inserito sia omogenea (un fornitore di materie prime e una banca difficilmente condividono posizione giuridica e interessi economici); che il 75% sia stato calcolato correttamente, escludendo crediti inesistenti, contestati o di soggetti in conflitto; che tu non riceva meno di quanto otterresti in una liquidazione giudiziale aperta alla data della convenzione; che l’attestazione sia completa e coerente.
La convenzione, inoltre, non può chiederti di fare nulla di nuovo: se il tuo contratto di fornitura è scaduto, non può obbligarti a continuare le consegne. E non può tagliare il tuo credito: al termine della moratoria ti spetta l’intero importo, secondo le scadenze riprogrammate.
Le azioni esecutive in corso possono però essere sospese, e la convenzione può anche prevedere la rinuncia agli atti esecutivi già intrapresi. È il punto che più spesso colpisce il fornitore che aveva già avviato un pignoramento.
I numeri
Supponi di essere un fornitore di componenti con un credito di 94.270 €, collocato nella categoria “fornitori chirografari” di una società, categoria che vale complessivamente 846.720 €. Il tuo peso è l’11,13%. La convenzione ti viene comunicata via PEC il 14 luglio 2026.
Il termine di trenta giorni scade il 13 agosto 2026. Non c’è sospensione feriale: se aspetti settembre pensando di avere tempo, perdi il diritto di opporti.
Ora guarda il comparativo. La convenzione prevede il pagamento integrale del tuo credito in sei rate trimestrali a partire da gennaio 2027. L’attestatore stima che, in caso di liquidazione giudiziale alla data della convenzione, i chirografari riceverebbero circa il 18,4% in un arco di ventisei mesi: per te, circa 17.346 €. Sulla carta, l’assenza di pregiudizio sembra evidente. Ma devi chiederti se le ipotesi dell’attestatore sono credibili: è realistico che l’impresa, dopo la moratoria, pagherà davvero? Se il piano di rientro dipende interamente da un evento incerto (la vendita di un immobile senza acquirente, una commessa non ancora firmata), il paragone con la liquidazione può essere meno favorevole di quanto appaia.
Come si costruisce un’opposizione
L’opposizione si propone davanti al tribunale individuato secondo l’art. 27 CCII, cioè, in linea generale, quello competente per il luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Se più creditori si oppongono, i giudizi vengono riuniti. Il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza.
L’oggetto dell’opposizione, secondo la ricostruzione prevalente, riguarda i presupposti dell’estensione: l’informazione ricevuta, la corretta formazione della categoria, il raggiungimento del 75%, l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, la completezza e l’attendibilità dell’attestazione. Una parte della dottrina ritiene che possa essere fatto valere anche l’uso abusivo dello strumento, per esempio quando la durata della moratoria eccede quanto compatibile con una gestione provvisoria della crisi.
Se l’opposizione è accolta, la conseguenza è l’inefficacia della convenzione nei tuoi confronti: l’accordo resta valido tra le parti che l’hanno firmato, ma tu riacquisti la libertà di agire per il tuo credito. Contro la sentenza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII, e successivamente il ricorso per cassazione.
Un’opposizione efficace si prepara con i numeri: il calcolo alternativo del 75%, l’indicazione precisa dei crediti che non avrebbero dovuto essere conteggiati, le ragioni per cui la categoria non è omogenea, i punti deboli del comparativo liquidatorio.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è l’inerzia: lasciare scadere i trenta giorni senza reagire significa, di fatto, perdere lo strumento principale per contestare l’estensione.
Altri rischi: rinunciare a un’esecuzione già avanzata senza aver valutato se la convenzione ti sia effettivamente opponibile; non conservare la prova della data di ricezione della comunicazione; sottovalutare il rischio che, durante la moratoria, la situazione dell’impresa peggiori fino all’insolvenza conclamata.
Le mosse giuste
- Segna subito la scadenza dei trenta giorni, calcolata dalla data di ricezione della PEC o della raccomandata.
- Chiedi l’elenco dei creditori aderenti e i relativi importi, se non è già allegato: senza questi dati non puoi verificare il 75%.
- Esamina la categoria in cui sei stato collocato: sei davvero omogeneo agli altri?
- Leggi con attenzione il comparativo liquidatorio nella relazione dell’attestatore.
- Valuta, con il tuo legale, opposizione o negoziazione: in alcuni casi la contestazione fondata dei presupposti è la via per ottenere condizioni migliori.
Giurisprudenza dedicata
Il valore dell’opposizione tempestiva emerge chiaramente da Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 7 marzo 2025, in materia di accordi di ristrutturazione a efficacia estesa: il creditore non aderente che, pur informato, non ha proposto opposizione nel giudizio di omologazione non è legittimato a reclamare poi contro la sentenza. Anche Cass. civ., Sez. I, n. 5828/2026 si è occupata della legittimazione a reclamare contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, confermando la centralità del corretto uso dei rimedi nei tempi previsti. Per il fornitore destinatario di una moratoria, la lezione è una sola: il momento per far valere le proprie ragioni è quello dell’opposizione.
Se sei il socio, il familiare o il terzo che ha prestato garanzia
La tua situazione
Hai firmato una fideiussione per i debiti della società di cui sei socio, oppure per l’impresa di un familiare. Forse è stata la condizione posta dalla banca per concedere un mutuo o un fido. Ora la società propone una convenzione di moratoria e tu ti chiedi: se l’impresa ottiene più tempo, ottengo più tempo anch’io? E se la banca non aderisce, può venire direttamente da me?
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: non sei parte della convenzione come debitore, eppure le sue conseguenze ti riguardano da vicino.
Cosa cambia per te
L’art. 62 CCII non contiene una norma espressa sulla posizione dei garanti. Per gli accordi di ristrutturazione, invece, l’art. 59 CCII stabilisce che i creditori non aderenti conservano i propri diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
La regola più importante per te è che, in mancanza di una previsione espressa nella convenzione e di un’adesione del creditore che ti riguardi, non puoi dare per scontato che la dilazione concessa al debitore principale si estenda automaticamente alla tua garanzia.
Qui occorre distinguere. Se la banca garantita ha aderito alla convenzione, il contenuto dell’accordo (ed eventuali clausole sulle garanzie) diventa decisivo: si tratta di verificare che cosa la banca ha accettato e se si è impegnata anche a non escutere i garanti durante la moratoria. Se la banca non ha aderito ma è vincolata per estensione, la questione è più delicata: il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, che preserva i diritti dei non aderenti verso i garanti, induce alla prudenza. È ragionevole attendersi che un creditore non aderente sostenga di poter agire contro il fideiussore anche mentre il debitore principale beneficia della moratoria.
Da considerare anche il rapporto con le norme civilistiche sulla fideiussione (in particolare gli artt. 1939 ss. c.c.) e con il contenuto del singolo contratto di garanzia, che spesso contiene clausole di rinuncia a eccezioni o di pagamento “a prima richiesta”.
I numeri
Immagina di aver garantito un mutuo chirografario della società con una fideiussione fino a 350.000 €, a fronte di un debito residuo di 318.640 €. La società ottiene una moratoria di diciotto mesi. Scenario A: la banca aderisce e nella convenzione accetta di non escutere i garanti fino alla scadenza della moratoria; il tuo rischio si sposta in avanti di diciotto mesi e si riduce se la società rispetta il piano. Scenario B: la banca non aderisce ma è vincolata per estensione; la convenzione le impedisce di aggredire la società, ma nulla nel testo le preclude espressamente di rivolgersi a te: la tua esposizione resta potenzialmente di 318.640 €, oltre accessori, immediatamente.
La differenza tra i due scenari non dipende dalla percentuale, ma dal contenuto dell’accordo e dalla posizione del singolo creditore.
Il garante e la composizione negoziata
Se la convenzione nasce all’esito di una composizione negoziata, la tua posizione può essere presidiata già durante le trattative. Le misure protettive eventualmente concesse all’impresa riguardano, di regola, le azioni dei creditori verso il patrimonio dell’impresa, non verso quello dei garanti. È proprio nel corso delle trattative, però, che si può negoziare con le banche un impegno a non escutere le garanzie personali per la durata della moratoria, magari in cambio di obblighi informativi o di un piano di rientro più rigoroso. Una volta firmata la convenzione senza clausole di questo tipo, lo spazio negoziale si riduce sensibilmente.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è credere che la moratoria concessa alla società ti protegga automaticamente: in assenza di clausole specifiche, la tua garanzia può restare escutibile.
Altri rischi: non essere informato dell’andamento delle trattative, pur avendo un interesse diretto; subire la sospensione delle azioni verso la società e, per effetto, un’intensificazione delle richieste verso di te; perdere di vista i termini di eventuali azioni di regresso verso il debitore principale.
Le mosse giuste
- Recupera il testo della tua fideiussione e verifica clausole, massimali e rinunce.
- Chiedi di partecipare alle trattative, o almeno di essere informato del loro contenuto, se sei socio della società debitrice.
- Negozia l’inserimento di clausole che estendano espressamente la moratoria anche all’escussione dei garanti, almeno nei confronti dei creditori aderenti.
- Valuta la tua esposizione personale nel caso peggiore, e gli strumenti del sovraindebitamento eventualmente accessibili a te come persona fisica.
- Non firmare nuove garanzie a sostegno della moratoria senza averne valutato il peso con un professionista.
Giurisprudenza dedicata
Il riferimento più pertinente è Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6662/2026 (marzo 2026), secondo cui, negli accordi di ristrutturazione con efficacia estesa ai creditori non aderenti, questi ultimi conservano intatti i propri diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, anche per accordi anteriori alle modifiche normative del 2021. La pronuncia riguarda un istituto diverso, ma il meccanismo di estensione è lo stesso: per il garante di un’impresa in moratoria è un segnale chiaro che la protezione del debitore principale non si trasferisce da sé alla garanzia.
Tre categorie, tre esiti: le simulazioni a confronto
Mettiamo ora in parallelo tre categorie di creditori della stessa società, destinataria della stessa convenzione di moratoria (dilazione di diciotto mesi, sospensione delle azioni esecutive, pagamento integrale a scadenza). Sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come lo stesso 75% produca risultati diversi.
Simulazione 1 — La categoria bancaria: soglia superata
Dati: banca A 1.184.300 €, banca B 736.900 €, banca C 412.650 €, banca D 298.140 €. Totale categoria 2.631.990 €. Soglia 75%: 1.973.992,50 €.
Sviluppo: aderiscono A, B e D per 2.219.340 €, pari all’84,32%. La banca C non firma. L’attestazione conclude che, in liquidazione giudiziale alla data della convenzione, i chirografari riceverebbero una percentuale largamente inferiore al pagamento integrale previsto a diciotto mesi.
Esito: la convenzione si estende alla banca C, che non potrà proseguire le azioni esecutive nei confronti della società, salvo opposizione accolta. Non potrà però essere costretta a rinnovare lo scoperto di conto corrente scaduto (art. 62, comma 3).
Simulazione 2 — La categoria fornitori: soglia apparentemente superata, poi mancata
Dati: totale categoria 846.720 €. Aderenti dichiarati: 652.100 €, pari al 77,02%. Tra gli aderenti c’è una società collegata al debitore, con un credito di 94.300 €.
Sviluppo: un fornitore non aderente propone opposizione entro i trenta giorni, sostenendo che la società collegata è in conflitto di interessi e non deve essere computata. Se il tribunale accoglie questa impostazione, il credito della collegata va escluso sia dal numeratore sia dalla base di calcolo: aderenti 557.800 €, categoria 752.420 €, percentuale 74,13%.
Esito: sotto il 75%. L’estensione non opera nei confronti del fornitore opponente; la convenzione continua a valere tra le parti che l’hanno firmata. L’intera strategia della società, basata sulla sospensione delle azioni dei fornitori, va ripensata.
Simulazione 3 — La categoria leasing: soglia superata, ma con limiti diversi
Dati: due società di leasing, con crediti per canoni scaduti e a scadere di 412.880 € e 127.350 €. Totale 540.230 €; soglia 405.172,50 €.
Sviluppo: aderisce solo la prima (412.880 €, pari al 76,43%). La seconda non firma. La convenzione prevede la sospensione del pagamento dei canoni scaduti per dodici mesi e la regolare prosecuzione dei contratti.
Esito: la seconda società di leasing è vincolata per estensione. Non potrà chiedere la restituzione dei beni per l’inadempimento pregresso durante la moratoria e dovrà lasciarli in uso all’impresa, perché la legge non considera nuova prestazione la prosecuzione del godimento dei beni già concessi in leasing. Non potrebbe invece essere costretta a stipulare nuovi contratti o a finanziare nuovi beni.
Il confronto delle tre simulazioni mostra che la stessa percentuale (75%) produce effetti molto diversi a seconda di come è costruita la categoria, di chi viene conteggiato e di quale prestazione è in gioco.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La vita reale raramente rispetta le caselle. Ecco le combinazioni più frequenti.
La banca creditrice in più categorie
Una banca che ha concesso un mutuo ipotecario e uno scoperto di conto corrente può trovarsi collocata sia nella categoria dei creditori ipotecari sia in quella dei chirografari. La legge lo consente espressamente. Il suo consenso va conteggiato separatamente: può aderire per il mutuo e restare fuori per lo scoperto. E può opporsi all’estensione in una categoria anche avendo firmato per l’altra. Per l’impresa, questo significa che non basta “convincere la banca”: occorre ottenere il consenso per ciascuna posizione.
Il socio che è anche finanziatore e garante
È la figura più delicata. Il socio che ha finanziato la società ed è anche fideiussore delle banche ha un interesse evidente al successo della moratoria, perché riduce il rischio di escussione della garanzia. Come creditore, però, si trova in potenziale conflitto: il suo interesse personale diverge da quello degli altri creditori. Secondo l’orientamento dottrinale ricavato dalla giurisprudenza sul concordato, il suo credito non dovrebbe concorrere al calcolo del 75%. Il suo voto, dunque, potrebbe non contare; la sua esposizione come garante, invece, resta piena.
Il fornitore che è anche cliente
Un’impresa che vende materie prime alla società in crisi e ne acquista i prodotti finiti ha, al tempo stesso, un credito e un debito. La compensazione tra le due posizioni, i suoi limiti durante la moratoria e il peso del credito netto nella categoria sono aspetti da analizzare prima di decidere se aderire. La convenzione, ricordiamolo, non può imporle nuove forniture.
L’imprenditore agricolo che è anche garante
Il titolare di un’azienda agricola che ha garantito debiti di una società commerciale di famiglia si trova su due fronti: come debitore, può accedere alla moratoria per la propria impresa; come garante, subisce le conseguenze della moratoria (o della sua assenza) della società. Le due posizioni vanno coordinate: una dilazione ottenuta per la propria azienda non protegge dalle richieste dei creditori della società garantita, e viceversa.
La società di leasing che è anche finanziatrice
Un intermediario che ha in essere contratti di leasing e un finanziamento ordinario con la stessa impresa si trova, rispetto al comma 3, in una posizione differenziata: per il leasing, può essere tenuto a lasciare i beni in uso; per il finanziamento, non può essere obbligato a nuove erogazioni. La collocazione nelle categorie deve riflettere questa diversità.
Il creditore privilegiato che è anche chirografario
Un creditore con un privilegio che copre solo una parte del credito (per esempio perché il bene su cui grava vale meno del debito) ha in realtà due posizioni: privilegiata per la parte capiente, chirografaria per il residuo. È una situazione che si presenta spesso con i crediti garantiti da pegno o da ipoteca su beni di valore incerto. La scomposizione del credito tra categorie diverse è ammessa dalla legge, ma va motivata con una stima attendibile del valore della garanzia. Per l’impresa, una stima troppo ottimistica rischia di spostare artificialmente crediti da una categoria all’altra; per il creditore, è un punto su cui fondare un’opposizione.
Il confronto tra i profili
Il 75% è lo stesso per tutti, ma ogni profilo lo vive da una prospettiva diversa. L’imprenditore lo deve costruire, e rischia soprattutto errori di progettazione. Le banche lo possono determinare, e il loro rischio è la sottovalutazione dei tempi. I fornitori lo subiscono, e il loro strumento è l’opposizione tempestiva. I garanti ne sono toccati indirettamente, e il loro rischio è l’illusione di una protezione che la norma non garantisce. L’imprenditore sotto soglia ha la stessa soglia ma un contesto diverso, in cui il confronto con gli strumenti del sovraindebitamento è indispensabile.
| Aspetto | Imprenditore commerciale | Imprenditore agricolo / sotto soglia | Banca / intermediario | Fornitore non aderente | Garante |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruolo rispetto al 75% | Lo deve raggiungere per ogni categoria | Lo deve raggiungere, con creditori spesso pochi e frammentati | Lo determina con la propria adesione | Lo subisce se non firma | Non concorre (salvo sia anche creditore) |
| Soglia | 75% del valore dei crediti della categoria | 75%, nessuna riduzione | 75%; peso distinto per ciascuna categoria in cui figura | 75%; verificabile in opposizione | Non rilevante in via diretta |
| Tutela principale | Vincolo anche dei dissenzienti | Accesso “anche non commerciale”; via dell’art. 25-quater | Divieto di imporre nuovi affidamenti o finanziamenti | Opposizione entro 30 giorni; nessuna rinuncia al credito | Clausole contrattuali specifiche |
| Termine chiave | Comunicazione con relazione dell’attestatore | Idem | 30 giorni dalla ricezione | 30 giorni, anche in agosto | Nessun termine specifico di legge |
| Rischio principale | Categorie non omogenee, informazione incompleta | Scegliere la moratoria quando serve una riduzione | Lasciar scadere il termine | Inerzia | Credere a una protezione automatica |
| Leasing | Continuità d’uso dei beni | Idem | Deve lasciare i beni in uso | — | — |
Le domande che valgono per tutti
La percentuale si calcola per numero di creditori o per importo?
Per importo. L’art. 62 fa riferimento ai crediti dei creditori aderenti, che devono rappresentare il 75% dei crediti della categoria. Il numero di teste non rileva: un solo creditore può da solo superare il 75% di una categoria, se il suo credito è sufficientemente grande.
Se la soglia non è raggiunta, la convenzione è nulla?
No. La convenzione resta valida ed efficace tra le parti che l’hanno firmata, secondo le regole ordinarie dei contratti. Ciò che viene meno è solo l’estensione ai creditori non aderenti di quella categoria. È importante saperlo sia per l’impresa (che conserva il beneficio verso gli aderenti) sia per i creditori firmatari (che restano vincolati).
Cosa succede se durante la moratoria la situazione peggiora?
La convenzione disciplina gli effetti della crisi in via provvisoria; non impedisce che l’impresa, se diventa insolvente, sia sottoposta a liquidazione giudiziale o acceda a un altro strumento. La dottrina discute delle conseguenze dell’apertura di una procedura concorsuale sulla convenzione in corso. Per chi ha dilazionato, l’effetto pratico è che il credito rientra nelle regole della nuova procedura.
La moratoria può durare quanto si vuole?
La legge non fissa una durata massima, ma parla di disciplina “provvisoria” degli effetti della crisi, e l’attestatore deve confermarne l’idoneità a questo scopo. Una dilazione molto lunga, senza una prospettiva di risanamento credibile, espone la convenzione a contestazioni per uso distorto dello strumento, e rende più difficile dimostrare l’assenza di pregiudizio per i non aderenti.
Posso aderire dopo aver ricevuto la comunicazione?
Nulla impedisce a un creditore non aderente di sottoscrivere successivamente la convenzione, se le parti sono d’accordo. Ma l’adesione tardiva non sana eventuali vizi originari: la soglia del 75% e gli altri presupposti vanno verificati con riferimento alla situazione in cui l’estensione è stata chiesta.
La convenzione sospende anche le esecuzioni già iniziate?
Sì, se lo prevede: tra i contenuti tipici indicati dall’art. 62 ci sono proprio la sospensione delle azioni esecutive e conservative e la rinuncia agli atti. Per i creditori vincolati per estensione, la sospensione opera nei limiti in cui la convenzione è efficace nei loro confronti; per chi ha proposto opposizione, la questione andrà coordinata con l’esito del giudizio. Chi ha già un pignoramento in corso deve quindi valutare con attenzione, prima della scadenza dei trenta giorni, se la convenzione gli sia effettivamente opponibile.
Ci sono costi di giustizia per l’opposizione?
L’opposizione è un giudizio davanti al tribunale e, come tale, comporta i costi di giustizia previsti dalla legge, a partire dal contributo unificato, oltre agli oneri di notifica. Sono aspetti da considerare nel valutare se opporsi o negoziare, soprattutto per crediti di importo contenuto.
La giurisprudenza profilo per profilo
Una premessa di trasparenza: a quanto risulta dalle fonti consultate, la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata specificamente sulla convenzione di moratoria, né sull’art. 62 CCII né sul precedente art. 182-septies della legge fallimentare. La sent. n. 2817/2026 è stata indicata dai commentatori come il primo arresto di legittimità persino sugli accordi a efficacia estesa. I principi che seguono provengono quindi da istituti affini, che condividono con la moratoria il meccanismo della categoria, del consenso qualificato e dell’estensione ai non aderenti.
Per l’imprenditore che progetta la convenzione
1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2817/2026, depositata l’8 febbraio 2026. Principio: negli accordi a efficacia estesa le categorie vanno formate secondo omogeneità effettiva di posizione giuridica e interessi economici, e il giudice verifica sia la reale conclusione degli accordi sia la corretta costruzione delle categorie; non sono ammesse aggregazioni artificiose destinate a raggiungere la soglia. Rilevanza: è la pronuncia più vicina alla moratoria, perché ne condivide soglia e meccanismo; chi progetta le categorie deve partire da qui.
2. Tribunale di Venezia, sent. n. 115/2025 del 24 giugno 2025. Principio: il tribunale ha esaminato un accordo a efficacia estesa verificando percentuali di adesione e gradi di soddisfazione dei creditori, e ha riconosciuto l’estensione all’intera categoria una volta accertati i requisiti. Rilevanza: mostra come, in concreto, il giudice di merito affronti la verifica del 75% e del trattamento dei non aderenti.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 15593/2026 (maggio 2026). Principio: la Corte si è occupata dell’omologazione di un concordato in continuità in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, nel regime anteriore al correttivo 2024. Rilevanza: conferma la centralità del rapporto tra classi, maggioranze e tutela dei dissenzienti, logica che la moratoria replica su base negoziale.
Per l’imprenditore agricolo e sotto soglia
4. Cass. civ., Sez. I, n. 5157 del 27 febbraio 2025. Principio: in materia di reclamo contro l’omologazione di un piano del consumatore (L. 3/2012), la pronuncia è richiamata per l’inammissibilità dell’impugnazione da parte di chi è rimasto estraneo alla fase di contestazione davanti al primo giudice. Rilevanza: per chi opera al confine tra Codice della crisi e sovraindebitamento, evidenzia il peso delle preclusioni processuali.
Per le banche e gli intermediari
5. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 17186 del 28 giugno 2018. Principio: il creditore portatore di un interesse in conflitto con quello comune della massa non può concorrere alla formazione della maggioranza. Rilevanza: fondamento dell’orientamento che esclude dal calcolo del 75% i creditori in conflitto; resta il riferimento di base anche a distanza di anni.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2948 dell’8 febbraio 2021. Principio: la Corte è tornata sul conflitto di interessi nell’espressione del voto, confermando la necessità di valutare in concreto la divergenza tra interesse del singolo e interesse comune. Rilevanza: completa il quadro per la banca che deve stimare se il consenso di altri istituti collegati sia computabile.
7. Cass. civ., Sez. I, n. 34807 del 29 dicembre 2024. Principio: il conflitto di interessi va apprezzato nel momento in cui il consenso è espresso, e non sussiste quando l’interesse del votante coincide con quello degli altri creditori, come nel caso di una controllante sottoposta a procedura concorsuale. Rilevanza: precisa quando un creditore collegato può essere conteggiato, un tema decisivo per il calcolo del 75%.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 32954 del 17 dicembre 2024. Principio: l’omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione presuppone che vi sia stato un accordo effettivo con creditori diversi da quello pubblico dissenziente. Rilevanza: ribadisce che il meccanismo dell’estensione si regge su un consenso reale dei creditori, non su una maggioranza costruita per il solo effetto coattivo.
9. Cass. civ., Sez. I, n. 5918 del 16 marzo 2026. Principio: conferma, per il regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, che l’intervento sostitutivo del tribunale richiede comunque un accordo con gli altri creditori interessati. Rilevanza: stessa logica della precedente, utile a chi valuta la solidità del consenso raccolto.
10. Cass. civ., Sez. I, n. 4365 del 26 febbraio 2026. Principio: in mancanza di un numero congruo di creditori aderenti, il ricorso al meccanismo coattivo può integrare un uso distorto dello strumento, la cui valutazione spetta al giudice di merito. Rilevanza: per la banca non aderente, apre la prospettiva di contestare una moratoria priva di un consenso genuino.
Per il fornitore e il creditore non aderente
11. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 7 marzo 2025. Principio: negli accordi a efficacia estesa, il creditore non aderente che, informato, non ha proposto opposizione non è legittimato a reclamare contro la sentenza di omologazione. Rilevanza: trasposta alla moratoria, sottolinea che l’opposizione nei trenta giorni è il momento decisivo per far valere le proprie ragioni.
12. Cass. civ., Sez. I, n. 5828/2026 (marzo 2026). Principio: la Corte ha esaminato la legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche a efficacia estesa. Rilevanza: rafforza per il creditore dissenziente l’importanza di usare i rimedi nei tempi e nei modi previsti.
Per il garante
13. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6662/2026 (marzo 2026). Principio: negli accordi di ristrutturazione estesi ai non aderenti, questi conservano i propri diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso, anche per accordi anteriori alle modifiche del 2021. Rilevanza: in assenza di una norma espressa nell’art. 62, è il riferimento più solido per valutare la posizione del garante di un’impresa in moratoria.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Per ciascun profilo, lo Studio mette in campo strumenti concreti:
- Per l’impresa, mappiamo l’indebitamento creditore per creditore, separando crediti chirografari, privilegiati, ipotecari e da leasing, e calcoliamo per ogni categoria ipotizzata la distanza dalla soglia del 75%.
- Progettiamo le categorie secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, alla luce della Cass. n. 2817/2026, per ridurre il rischio di contestazioni.
- Individuiamo i creditori in potenziale conflitto di interessi (società collegate, soci finanziatori) e ricalcoliamo la percentuale escludendoli, per sapere prima se la soglia regge.
- Coordiniamo il percorso di composizione negoziata, quando è lo strumento più adatto, e prepariamo la convenzione come suo sbocco ai sensi dell’art. 23 CCII o, per l’impresa sotto soglia, dell’art. 25-quater.
- Per l’imprenditore agricolo e sotto soglia, confrontiamo la moratoria con gli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata) per verificare se serva più tempo o una riduzione del debito.
- Per banche e intermediari, analizziamo la relazione dell’attestatore, il calcolo del 75% e la composizione della categoria, e verifichiamo il rispetto del divieto di imporre nuovi affidamenti o finanziamenti.
- Per il fornitore non aderente, calcoliamo il termine di opposizione dalla data di ricezione, verifichiamo i presupposti dell’estensione e redigiamo l’opposizione al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII.
- Per il garante, esaminiamo il contratto di fideiussione e la convenzione, e negoziamo clausole che estendano la moratoria all’escussione delle garanzie, dove possibile.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi: opposizione, reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII, ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il profilo dominante in questa materia, l’imprenditore in crisi, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più direttamente pertinente: la convenzione di moratoria è uno degli sbocchi tipici della composizione negoziata, e conoscerne la dinamica dall’interno aiuta a costruire trattative credibili e documentate. Per l’impresa minore e agricola, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di confrontare la moratoria con gli strumenti del sovraindebitamento. Per banche e intermediari, il coordinamento dello staff in diritto bancario orienta l’analisi dei rapporti di credito.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso caso: i profili giuridici della convenzione e quelli contabili dell’attestazione e del comparativo liquidatorio vengono esaminati insieme.
In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole
La percentuale necessaria per la convenzione di moratoria è il 75% dei crediti di ciascuna categoria, calcolato per valore e non per teste. Ma questa risposta, da sola, serve a poco. Il primo passo è capire quale sia il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te: progettare categorie omogenee se sei l’impresa, verificare il calcolo e il comparativo se sei la banca, opporti entro trenta giorni se sei il fornitore dissenziente, controllare le clausole se sei il garante.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché la convenzione di moratoria sta all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avvocato: la composizione negoziata della crisi, di cui è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il diritto bancario, in cui coordina uno staff multidisciplinare nazionale; il contenzioso fino all’ultimo grado, in cui opera come cassazionista. Per l’impresa minore si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento.
📩 Il termine di trenta giorni non aspetta nessuno, nemmeno in agosto: scrivici adesso, trovi tutti i contatti dello studio al termine di questa guida.
