Cliniche Veterinarie E Toelettature Con Leasing Sulle Attrezzature: Come Funziona L’accordo Di Ristrutturazione Debiti

Chi gestisce una clinica veterinaria o un salone di toelettatura conosce bene il peso delle attrezzature. L’ecografo, il radiologico digitale, l’apparecchio per l’anestesia gassosa, il laboratorio di analisi interno, le vasche idromassaggio, i tavoli elettrici, i soffiatori professionali: quasi sempre arrivano in studio con un contratto di leasing. Finché il fatturato regge, il canone è una voce di costo come le altre. Quando gli incassi rallentano, però, quel canone diventa il primo filo che la società di leasing può tirare. E dall’altra parte del tavolo non c’è un nemico improvvisato: c’è un intermediario finanziario che sa esattamente quanti canoni impagati gli servono per risolvere il contratto, quanto vale sul mercato l’attrezzatura che si riprenderebbe e quanto gli costa, invece, sedersi a trattare.

Questa guida ribalta la prospettiva. Invece di descrivere l’accordo di ristrutturazione dei debiti come una procedura astratta, ricostruisce le mosse che la società di leasing compie, nell’ordine in cui le compie, e per ciascuna indica i limiti che la legge le impone e la contromossa che il titolare della struttura può giocare. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.

Perché questo tema è materia di elezione per lo Studio Monardo? Perché la partita si gioca su tre tavoli contemporaneamente. Il primo è quello della crisi d’impresa: gli accordi di ristrutturazione e la composizione negoziata sono il terreno dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il secondo è quello bancario-finanziario: il leasing è un contratto di intermediazione, e lo studio coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Il terzo è quello del veterinario libero professionista o della piccola toelettatura sotto soglia, che non possono accedere all’accordo ordinario e devono passare per gli strumenti del sovraindebitamento: qui entrano in gioco le qualifiche di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC.

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Chi hai di fronte: la logica economica della società di leasing

Prima di analizzare le singole mosse, conviene capire come ragiona chi le compie. La società di leasing è, nella quasi totalità dei casi, una banca o un intermediario finanziario iscritto all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario. Nel settore delle attrezzature medico-veterinarie è frequente anche il cosiddetto vendor leasing: il produttore o il distributore dell’apparecchio ha un accordo quadro con una finanziaria, che acquista il bene e lo concede in locazione finanziaria alla clinica. In entrambi i casi, la controparte ha tre caratteristiche che ne orientano ogni scelta.

La prima caratteristica è che resta proprietaria del bene fino al riscatto. Questo le dà una posizione di forza apparente: in caso di inadempimento, non deve pignorare nulla, deve “soltanto” riprendersi ciò che è già suo. È la leva psicologica che usa più spesso nelle lettere di sollecito, dove il riferimento alla restituzione dell’attrezzatura compare già alle prime righe.

La seconda caratteristica è che quella proprietà, nel settore veterinario, vale meno di quanto sembri. Un ecografo con sonde dedicate ai piccoli animali, un tavolo radiologico calibrato per l’uso veterinario, una vasca da toelettatura con impianto di ozonoterapia hanno un mercato secondario ristretto. L’obsolescenza tecnologica è rapida, i costi di smontaggio, trasporto e ricondizionamento sono elevati, i potenziali acquirenti sono pochi e spesso già forniti. Dal suo punto di vista, recuperare il bene significa trasformare un credito finanziario in un magazzino di attrezzature usate da rivendere a sconto. Questa è la chiave di lettura di tutto ciò che segue: la società di leasing minaccia la restituzione, ma raramente la desidera davvero.

La terza caratteristica è che la società di leasing ragiona per portafoglio e per regole di vigilanza. Una posizione che scivola nei crediti deteriorati deve essere classificata, accantonata, segnalata alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Ogni mese in cui la posizione resta incerta ha un costo contabile. Per questo la controparte ha un interesse forte a una soluzione rapida: o il recupero netto e veloce, o un piano di rientro credibile e documentato che le consenta di riclassificare la posizione.

Da queste tre caratteristiche discende il suo comportamento tipico. Aggredisce quando pensa che il debitore sia inerte, quando il bene ha ancora un buon valore di realizzo, quando c’è un fideiussore solvibile da escutere. Tratta quando il debitore dimostra di conoscere le regole, quando il valore del bene è modesto rispetto al debito residuo, quando esiste un piano attestato che le promette più di quanto otterrebbe dalla vendita forzata e dall’eventuale liquidazione giudiziale del cliente.

C’è infine un aspetto che molti titolari di cliniche sottovalutano: la società di leasing è spesso uno dei creditori più “pesanti” del passivo, insieme alla banca che ha concesso il mutuo per l’acquisto dei locali o il finanziamento per la ristrutturazione. Negli accordi di ristrutturazione il peso conta, perché le percentuali di adesione si calcolano sui crediti. Una società di leasing che rappresenta il 20 o il 25 per cento del debito complessivo può decidere da sola se un accordo raggiunge o meno la soglia. Lo sa bene, e tende a usare questo potere di veto per ottenere condizioni migliori degli altri creditori. Vedremo che la legge le ha tolto una parte di questo potere, e come sfruttare quel limite.

Un’ultima premessa, indispensabile. L’accordo di ristrutturazione dei debiti in senso tecnico, disciplinato dall’art. 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), è riservato all’imprenditore, anche non commerciale, diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza. La clinica veterinaria organizzata in società di capitali che supera le soglie dimensionali può accedervi. Il medico veterinario che esercita come libero professionista individuale no: per lui la strada equivalente è il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), che la legge apre espressamente anche al professionista. La toelettatura gestita come ditta individuale o piccola società sotto soglia è un imprenditore minore: accede al concordato minore e alla composizione negoziata nella versione prevista per le imprese sotto soglia. Sbagliare lo strumento significa regalare alla controparte un’eccezione di inammissibilità, e le società di leasing lo verificano per prima cosa.


Prima mossa: il conteggio dei canoni e la diffida che costruisce il “grave inadempimento”

La mossa

La prima cosa che il creditore farà è contare. Non si tratta di un dettaglio contabile: il numero dei canoni rimasti impagati determina il momento in cui la società di leasing può legittimamente dichiarare risolto il contratto. La disciplina di riferimento è quella dell’art. 1, commi 136-140, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ha tipizzato il contratto di locazione finanziaria.

Il comma 137 stabilisce cosa costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore. Per i leasing immobiliari la soglia è fissata in almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, o un importo equivalente. Per tutti gli altri contratti di locazione finanziaria, e quindi per le attrezzature della clinica o del salone, la soglia è più bassa: quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o un importo equivalente. È un dato che molti utilizzatori ignorano, convinti che il limite dei sei canoni valga per qualsiasi contratto.

Mentre i canoni si accumulano, la società di leasing invia solleciti sempre più formali, fino alla diffida ad adempiere. Nel frattempo, trascorsi i termini previsti dalla disciplina di vigilanza, segnala la posizione alla Centrale dei Rischi. La segnalazione a sofferenza ha un effetto immediato e spesso sottovalutato: le banche con cui la clinica lavora la vedono, e possono ridurre o revocare gli affidamenti. La mossa sul leasing diventa così una mossa che contagia l’intero sistema finanziario dell’impresa.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene arrivare alla soglia del grave inadempimento con un fascicolo pulito: canoni impagati documentati, diffide regolarmente ricevute, nessuna contestazione scritta del debitore. Questo le consente di risolvere il contratto senza rischi e di presentarsi in giudizio con una posizione difficilmente attaccabile.

La società di leasing preferisce invece non spingere sulla diffida quando il cliente ha già manifestato per iscritto una volontà seria di regolarizzare, quando è in corso una trattativa documentata, oppure quando ha motivo di ritenere che il debitore stia per accedere a uno strumento di regolazione della crisi. In quest’ultimo caso, come vedremo, la risoluzione potrebbe diventare inopponibile o comunque meno utile.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge le impone regole precise.

Prima della soglia fissata dal comma 137, la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore non è coperta dalla disciplina speciale. Una clausola contrattuale che consenta la risoluzione immediata dopo un solo canone impagato deve fare i conti con la tipizzazione legale del contratto: il legislatore ha definito cosa sia il grave inadempimento, e questa definizione orienta la valutazione della gravità.

Il conteggio deve essere esatto. I canoni devono essere scaduti ed effettivamente non pagati; pagamenti parziali, compensazioni, storni e contestazioni documentate devono essere considerati. Un errore nel conteggio può rendere prematura la dichiarazione di risoluzione.

La segnalazione in Centrale dei Rischi deve rispettare le regole di vigilanza, compreso il preavviso al cliente nei casi previsti. Una segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva della situazione del debitore e non il semplice ritardo nel pagamento di alcune rate.

C’è poi un limite che opera non sulla singola mossa ma sull’intera strategia: se l’impresa deposita una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e chiede misure protettive, l’art. 64, comma 3, CCII vieta ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti in corso, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli a danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito delle domande. I patti contrari sono inefficaci. Il comma 4 aggiunge una protezione ulteriore per i contratti essenziali, cioè necessari alla continuazione della gestione corrente: i creditori interessati dalle misure protettive non possono risolverli o modificarli per il solo fatto di non essere stati pagati. Per una clinica veterinaria, l’apparecchio radiologico o l’ecografo sono il cuore dell’attività: l’argomento della loro essenzialità è tutt’altro che teorico.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La finestra più preziosa dell’intera partita è quella che si apre tra il secondo e il terzo canone impagato. In quel periodo il contratto non è ancora risolvibile, il bene è ancora in uso, e ogni iniziativa del debitore ha il massimo effetto.

La contromossa chiave è non arrivare mai al quarto canone mensile impagato senza aver già messo in sicurezza il contratto, o con un accordo stragiudiziale scritto con la società di leasing, o con il deposito di una domanda che consenta di chiedere misure protettive. Per la clinica in forma societaria sopra soglia, l’art. 54, comma 3, CCII consente di chiedere misure protettive già durante le trattative per un accordo di ristrutturazione, depositando la documentazione richiesta, una proposta di accordo corredata da un’attestazione che dia conto dell’avvio delle trattative con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e dell’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei. Per l’impresa sotto soglia, la composizione negoziata e il concordato minore offrono protezioni analoghe, con i rispettivi presupposti.

In parallelo, occorre fare ciò che la società di leasing non si aspetta: verificare il contratto. Il piano di ammortamento, il tasso effettivo, le spese accessorie, le assicurazioni abbinate, la clausola penale, la clausola sulle conseguenze della risoluzione. Ogni vizio individuato è una carta da giocare più avanti, al tavolo della trattativa o in giudizio. Infine, qualsiasi contestazione deve essere messa per iscritto, via PEC, prima della diffida: un fascicolo “pulito” è il presupposto su cui la controparte costruisce la sua strategia, e un fascicolo contestato la rallenta.

Le pronunce che ti proteggono

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061, hanno chiarito che la legge 124/2017 ha dato al leasing finanziario una disciplina unitaria, ma che questa si applica solo ai contratti nei quali i presupposti della risoluzione per inadempimento, definiti dal comma 137, non si erano ancora verificati al momento dell’entrata in vigore della legge. Per i contratti risolti prima resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Per le attrezzature veterinarie acquistate negli ultimi anni la soglia dei quattro canoni è quindi pienamente operativa, ed è il parametro con cui misurare la legittimità della risoluzione.

Sul versante delle misure protettive, il Tribunale di Torino, con provvedimento del 22 agosto 2022, ha affermato che la sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto, non incide sul calcolo della durata delle misure protettive, perché queste producono effetti di diritto sostanziale sulle prerogative dei creditori. È un’indicazione che vale per entrambe le parti: il debitore non può contare su un allungamento estivo della protezione, e deve programmare le proprie mosse di conseguenza.


Seconda mossa: la risoluzione del contratto e l’azione per riprendersi l’attrezzatura

La mossa

Raggiunta la soglia del grave inadempimento, la società di leasing comunica la risoluzione del contratto, normalmente avvalendosi della clausola risolutiva espressa, e chiede la restituzione immediata del bene. Se l’utilizzatore non restituisce spontaneamente, ha a disposizione diversi strumenti processuali: il ricorso per decreto ingiuntivo di consegna di una cosa mobile determinata (art. 633 c.p.c.), il ricorso cautelare d’urgenza (art. 700 c.p.c.) quando teme il deterioramento o la sottrazione del bene, il sequestro giudiziario, o il giudizio ordinario di condanna alla restituzione.

Contestualmente, la società di leasing quantifica il proprio credito. Qui la legge 124/2017 detta un meccanismo preciso. Il comma 138 prevede che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente abbia diritto alla restituzione del bene e sia tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato, dopo aver dedotto la somma pari ai canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, ai canoni a scadere solo in linea capitale, al prezzo pattuito per l’opzione finale di acquisto, e alle spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene per il tempo necessario alla vendita. Se il ricavato non basta, il concedente resta creditore della differenza; se lo supera, l’eccedenza spetta all’utilizzatore.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La risoluzione le serve per tre ragioni: cristallizzare il credito, sottrarre il bene all’eventuale concorso con gli altri creditori e mettere pressione sul debitore, che senza attrezzatura non può lavorare. Per una toelettatura, perdere la vasca e i tavoli significa chiudere il giorno dopo. Per una clinica, perdere il radiologico significa rinunciare a una quota rilevante delle prestazioni.

Ma la risoluzione ha anche un costo per la società di leasing, ed è qui che la lettura strategica diventa decisiva. Una volta risolto il contratto, la controparte deve effettivamente recuperare il bene, stimarlo, ricollocarlo con procedure competitive e rendere conto dell’operazione all’utilizzatore. Deve anche abbandonare il flusso dei canoni futuri, sostituendolo con un credito residuo spesso chirografario verso un debitore in difficoltà. Quando il bene ha scarso valore di mercato, questa scelta può essere economicamente peggiore della prosecuzione del contratto con un piano di rientro. Per questo, nei contratti con attrezzature molto specialistiche, la risoluzione viene spesso usata più come minaccia che come obiettivo.

I suoi limiti

La vendita o ricollocazione del bene deve avvenire a valori di mercato. Il comma 139 della legge 124/2017 impone al concedente di procedere sulla base di valori risultanti da pubblicazioni di settore, quando esistenti, o sulla base della stima di un perito scelto dalle parti di comune accordo o, in mancanza, indicato secondo le modalità previste dalla norma, con procedure competitive e con obbligo di informazione dell’utilizzatore. Una svendita dell’attrezzatura, senza stima e senza procedura trasparente, non può essere scaricata sull’utilizzatore sotto forma di differenza a suo carico.

Dal credito vanno dedotti i canoni a scadere solo in linea capitale, non gli interessi futuri che la società di leasing avrebbe incassato proseguendo il contratto. Una richiesta che includa l’intero importo dei canoni futuri, comprensivi della componente finanziaria, è sovradimensionata.

Per i contratti risolti prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017 resta applicabile, per il leasing traslativo, l’art. 1526 c.c. in via analogica: il concedente deve restituire le rate riscosse, con diritto a un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento del danno, e la clausola che gli consenta di trattenere tutti i canoni è soggetta al potere di riduzione del giudice. Nel settore veterinario queste situazioni sono meno frequenti, ma riguardano ancora immobili e grandi impianti acquisiti molti anni fa.

Le misure protettive, una volta concesse, impediscono l’avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio con il quale viene esercitata l’attività. E se la domanda di accesso allo strumento è stata depositata prima della risoluzione, l’art. 64 CCII toglie alla società di leasing la possibilità di sciogliere il contratto per il solo fatto del deposito e, per i contratti essenziali, per il solo mancato pagamento.

Occorre però essere onesti su un punto, perché la controparte lo sarà: le misure protettive non fanno rivivere un contratto già risolto. La giurisprudenza di merito ha più volte escluso che la tutela cautelare nella crisi d’impresa possa servire a ottenere la reviviscenza di rapporti già sciolti o nuove prestazioni non dovute. Questo spiega perché il tempismo della prima mossa sia così importante.

La tua contromossa

Se il contratto non è ancora risolto, la contromossa è quella descritta al capitolo precedente: depositare prima, chiedere misure protettive, far valere l’art. 64 CCII e l’essenzialità dell’attrezzatura.

Se il contratto è già stato risolto, la partita non è chiusa: cambia terreno. La contromossa chiave è pretendere il rendiconto completo previsto dal comma 138 e contestare ogni voce che non rispetti la legge: il valore di ricollocazione del bene, l’eventuale inclusione degli interessi nei canoni a scadere, le spese di recupero non documentate o sproporzionate, le penali aggiuntive che duplicano il meccanismo legale. In parallelo, se la società di leasing agisce per la restituzione con procedura d’urgenza, si possono contestare il periculum e la proporzionalità della misura, soprattutto quando il bene è custodito correttamente e il debitore ha già avviato un percorso di regolazione della crisi.

C’è poi una contromossa meno ovvia: trasformare la restituzione in una leva negoziale. Se il credito residuo stimato dopo la ricollocazione è modesto e l’attrezzatura è indispensabile, può essere più conveniente per entrambe le parti un accordo di riscatto anticipato a prezzo concordato, finanziato con risorse esterne o inserito nel piano di ristrutturazione. La società di leasing incassa subito più di quanto otterrebbe dalla vendita a terzi, e la clinica conserva lo strumento di lavoro.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, con l’ordinanza 16 luglio 2024, n. 19573, ha ribadito che la disciplina della legge 124/2017 non si applica ai contratti in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento si sono verificati prima della sua entrata in vigore, per i quali operano gli effetti dell’art. 1526 c.c. Sulla stessa linea l’ordinanza 8 ottobre 2024, n. 26265, che conferma l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo risolto per inadempimento.

Occorre segnalare, per completezza, che nel 2024 la Terza Sezione ha espresso anche un orientamento diverso: con l’ordinanza n. 7527 del 2024 la Corte ha ritenuto la legge 124/2017 applicabile, in via di interpretazione evolutiva, anche ai contratti risolti prima ma i cui effetti erano ancora oggetto di giudizio, escludendo di conseguenza l’art. 1526 c.c. Il principio delle Sezioni Unite del 2021 resta il riferimento principale, ma la presenza di questo filone dimostra che la quantificazione del credito della società di leasing è spesso terreno di contesa.

Con l’ordinanza n. 3930 del 2024 la Cassazione ha affermato che, nel leasing traslativo soggetto all’art. 1526 c.c., la pattuizione che attribuisce al concedente l’integrale acquisizione dei canoni riscossi non può prevalere sulla norma, che ha la funzione di riequilibrare le posizioni delle parti. Con l’ordinanza 14 marzo 2023, n. 7367 la Corte aveva già ricordato che l’indennità pattuita a titolo di penale può essere ridotta dal giudice anche d’ufficio.

In senso parzialmente favorevole al concedente, l’ordinanza n. 26258 del 2024 ha precisato che la clausola che obbliga l’utilizzatore a pagare canoni scaduti e a scadere non è di per sé iniqua se il contratto prevede un patto di deduzione che sottrae dal credito il valore del bene recuperato: in quel caso lo squilibrio è già neutralizzato. È un’indicazione preziosa per il debitore, perché sposta il confronto sulla corretta valorizzazione del bene. Infine, il Tribunale di Milano, con sentenza del 21 novembre 2025, ha riconosciuto al giudice un potere correttivo sulla clausola penale del leasing traslativo risolto prima della riforma, anche nei rapporti con la procedura concorsuale dell’utilizzatore.


Terza mossa: il decreto ingiuntivo per i canoni e l’escussione del fideiussore

La mossa

Parallelamente, o subito dopo la risoluzione, la società di leasing agisce per il credito. Lo strumento più comune è il ricorso per decreto ingiuntivo, fondato sul contratto, sugli estratti contabili e sulla documentazione della risoluzione. Ma la mossa che più spesso fa male al titolare della struttura è un’altra: l’escussione della fideiussione personale.

Nelle cliniche veterinarie costituite in società, e nelle toelettature gestite da piccole società, è prassi pressoché costante che il socio o l’amministratore, spesso lo stesso medico veterinario o toelettatore, abbia firmato una fideiussione a garanzia del contratto di leasing. Talvolta la garanzia è prestata anche dal coniuge o da un familiare. La società di leasing notifica il decreto ingiuntivo sia alla società sia ai garanti, e con il titolo esecutivo in mano può pignorare il conto personale, lo stipendio, la quota della casa di famiglia.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene colpire il garante perché il garante ha un patrimonio separato da quello dell’impresa in crisi e, soprattutto, perché la pressione sul patrimonio personale del socio è il modo più efficace per indurlo a trovare risorse, anche esterne, per pagare. La fideiussione è in questo senso uno strumento negoziale prima ancora che esecutivo.

La società di leasing preferisce non escutere subito il garante quando il suo patrimonio è modesto o già gravato da altre garanzie, quando l’escussione rischierebbe di spingere il socio stesso in una procedura di sovraindebitamento con effetti sul proprio credito, o quando la trattativa con la società debitrice è a uno stadio avanzato e l’aggressione del garante la farebbe saltare.

I suoi limiti

Il decreto ingiuntivo deve essere fondato su un credito certo, liquido ed esigibile e documentato. Se la quantificazione non tiene conto del meccanismo del comma 138, o se include interessi e penali non dovuti, l’opposizione al decreto è lo strumento per ricondurre la pretesa entro i limiti legali. Il termine per proporre opposizione è di quaranta giorni dalla notifica.

La fideiussione deve essere valida. Il contratto di garanzia va esaminato sotto il profilo della forma, dei limiti di importo, delle clausole di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., della eventuale riproduzione di schemi contrattuali uniformi censurati in materia di concorrenza. Ogni vizio del contratto di garanzia è un limite all’azione del creditore.

Negli accordi di ristrutturazione, la sorte della garanzia dipende dalla posizione del creditore. L’art. 59 CCII stabilisce che ai creditori che hanno concluso l’accordo si applica l’art. 1239 c.c., secondo il quale la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori; mentre i creditori non aderenti ai quali l’efficacia dell’accordo sia estesa conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Questo significa che la società di leasing, prima di aderire a un accordo che preveda uno stralcio, valuterà con attenzione le conseguenze sulla fideiussione, e tenderà a negoziare clausole specifiche sul punto.

Le misure protettive possono, in presenza di presupposti rigorosi, estendersi anche alla escussione di garanzie, quando il garante mette risorse a disposizione del piano di risanamento. Si tratta però di un’estensione eccezionale, che il giudice concede solo se non altera l’equilibrio tra le parti.

La tua contromossa

La contromossa chiave è progettare l’accordo tenendo insieme la posizione della società e quella del garante, invece di trattarle come due problemi separati. Se il socio fideiussore rischia di essere aggredito per l’intero debito residuo, un accordo che riduce il debito della società ma lascia intatta la garanzia sposta semplicemente il problema dalla clinica alla famiglia del titolare.

Le strade possibili sono diverse e vanno valutate sul caso concreto. Si può negoziare con la società di leasing aderente una clausola che regoli espressamente la sorte della fideiussione, con la liberazione del garante a fronte dell’adempimento dell’accordo. Si può chiedere al tribunale di estendere le misure protettive all’escussione della garanzia, quando il garante contribuisce con risorse proprie al piano. Si può infine, quando il garante è persona fisica non in grado di far fronte al debito, valutare per lui un autonomo percorso di sovraindebitamento, coordinato con quello della società.

Non meno importante è l’opposizione al decreto ingiuntivo, sia per la società sia per il garante, da proporre nei termini anche solo per ricondurre il credito entro i limiti della legge 124/2017: un credito ridotto in giudizio è un credito che pesa meno nelle percentuali dell’accordo e che rende più facile raggiungere le soglie di adesione.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, Sezione Prima, con l’ordinanza 20 marzo 2026, n. 6662 ha affermato che, negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa conclusi anche prima dell’introduzione dell’art. 182-decies l.fall., i creditori non aderenti ai quali l’accordo è stato esteso conservano i loro diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il principio è oggi codificato dall’art. 59, comma 2, CCII. La rilevanza per il nostro tema è diretta: la società di leasing “trascinata” nell’accordo contro la sua volontà mantiene la garanzia personale del socio, e il piano deve tenerne conto.

La stessa pronuncia richiama il principio generale, già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 21181 del 2020, secondo cui nelle procedure concorsuali negoziate i creditori conservano le azioni verso i garanti per favorire al massimo la conclusione degli accordi.

Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha chiarito che il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso nell’ambito delle misure protettive e cautelari solo se non determina un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale del creditore. Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 29 maggio 2025, ha esteso le misure protettive e cautelari al patrimonio del socio accomandatario che svolgeva un ruolo funzionale nel piano di risanamento: una soluzione di particolare interesse per le toelettature e le cliniche organizzate in società di persone.

Su questo terreno il coordinamento tra la difesa dell’impresa e quella del garante è decisivo, ed è il punto in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, può leggere insieme la posizione della società e quella della persona fisica che l’ha garantita.


Quarta mossa: restare fuori dall’accordo, pretendere il pagamento integrale e minacciare la liquidazione giudiziale

La mossa

Quando la clinica avvia le trattative per un accordo di ristrutturazione, la società di leasing ha davanti a sé una scelta. Può aderire, accettando la dilazione, lo stralcio o la rimodulazione dei canoni proposti. Oppure può restare estranea. La seconda opzione, a prima vista, è la più aggressiva: la società di leasing rifiuta di firmare e fa sapere che, se il suo credito non verrà pagato integralmente, depositerà ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.

La mossa si fonda su una regola precisa dell’art. 57, comma 3, CCII: l’accordo deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti a quella data, ed entro centoventi giorni dalla scadenza, per quelli non ancora scaduti. Il professionista indipendente deve attestarlo espressamente. Restare fuori, per la società di leasing, significa quindi non subire alcuno stralcio: il suo credito deve essere pagato per intero, sia pure con una moratoria legale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene restare estranea quando il suo credito è di entità tale da far saltare la sostenibilità del piano se pagato integralmente: in quel caso, la minaccia di non aderire è una leva per ottenere un trattamento migliore degli altri aderenti. Conviene anche quando la clinica non ha alternative credibili e la società di leasing ritiene che la liquidazione giudiziale le garantirebbe comunque, attraverso la restituzione del bene e l’insinuazione per il residuo, un risultato non peggiore.

Preferisce invece aderire quando il suo peso non basta a bloccare l’accordo, quando la clinica può raggiungere comunque la soglia del sessanta per cento con gli altri creditori, e soprattutto quando rischia di essere trascinata nell’accordo contro la sua volontà attraverso il meccanismo dell’efficacia estesa. In quest’ultimo caso, restare fuori non la protegge dallo stralcio, e l’unico effetto del rifiuto è perdere voce nella definizione delle condizioni.

I suoi limiti

La soglia del sessanta per cento si calcola sull’intero passivo, non sulla sola categoria dei finanziatori. Una società di leasing che rappresenta una quota contenuta del debito complessivo non ha, da sola, potere di veto sull’accordo ordinario.

Gli accordi agevolati riducono ulteriormente il suo peso. L’art. 60 CCII dimezza la percentuale richiesta, portandola al trenta per cento, quando il debitore non propone la moratoria dei creditori estranei e non ha chiesto misure protettive temporanee o vi ha rinunciato. In quel caso la società di leasing estranea va pagata alle scadenze originarie, ma la soglia di adesione diventa molto più raggiungibile.

L’efficacia estesa le toglie la possibilità di restare fuori senza conseguenze. L’art. 61 CCII consente di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti della stessa categoria, individuata in base all’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, quando: tutti i creditori della categoria sono stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e hanno ricevuto informazioni complete e aggiornate; l’accordo non ha carattere liquidatorio e prevede la prosecuzione dell’attività; i crediti dei creditori aderenti rappresentano il settantacinque per cento della categoria; i creditori non aderenti possono risultare soddisfatti in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale. Il comma 5 è quello che interessa più da vicino le cliniche con molti finanziamenti: quando l’impresa ha debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo può individuare categorie composte da questi soli creditori, e l’estensione può essere chiesta anche se l’accordo non prevede la continuità aziendale.

E soprattutto: l’art. 61, comma 4, CCII stabilisce che la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati non è considerata nuova prestazione. Ai creditori trascinati nell’accordo non si possono imporre nuove prestazioni, nuovi affidamenti o nuovi finanziamenti; ma la continuazione del leasing sulle attrezzature già consegnate può essere loro imposta. È una norma pensata esattamente per situazioni come quella della clinica veterinaria, e la stessa regola vale per la convenzione di moratoria disciplinata dall’art. 62, comma 3.

La minaccia di liquidazione giudiziale deve fare i conti con i presupposti. Il creditore estraneo può chiederla, anche dopo l’omologazione, se il debitore è insolvente e non lo paga nei termini. Ma se l’accordo è stato attestato e il pagamento degli estranei è regolarmente eseguito, la domanda non ha fondamento. E durante le misure protettive la sentenza di apertura non può essere pronunciata.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire l’architettura dell’accordo in modo che il potere di veto della società di leasing sia neutralizzato prima ancora che lo eserciti. Questo richiede un lavoro preliminare di mappatura del passivo che molti titolari trascurano: quanto pesano banche e società di leasing sul debito complessivo? Si supera la metà che apre la strada all’art. 61, comma 5? Esistono più società di leasing con posizioni giuridiche ed economiche omogenee, tali da formare una categoria in cui la maggiore aderisca e le altre vengano estese?

Se la risposta è positiva, la società di leasing che minaccia di restare fuori sa di rischiare l’estensione. A quel punto la sua convenienza si sposta: meglio sedersi al tavolo e negoziare una rimodulazione dei canoni accettabile, piuttosto che subirne una decisa dalla maggioranza della categoria.

Se la risposta è negativa, la contromossa diventa un’altra: prevedere nel piano risorse sufficienti per pagare integralmente la società di leasing estranea entro i centoventi giorni, spesso attraverso la prosecuzione regolare del contratto con il pagamento dei canoni scaduti, e ottenere le adesioni necessarie dagli altri creditori. In molti casi, un leasing proseguito regolarmente costa al piano meno di quanto si immagini, perché il debito scaduto è limitato ai pochi canoni arretrati.

Per l’impresa sotto soglia e per il professionista, il ragionamento è analogo ma lo strumento cambia. Nel concordato minore la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e il tribunale può omologarla superando l’opposizione di un creditore dissenziente quando la sua soddisfazione non risulti inferiore all’alternativa liquidatoria.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, con la sentenza n. 12064 del 2019, ha affermato che il controllo del tribunale in sede di omologazione degli accordi non si esaurisce nella regolarità formale, ma riguarda anche l’idoneità attestata dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge. È un principio che vale in due direzioni: la società di leasing estranea è tutelata, ma se il piano prevede risorse adeguate per pagarla, la sua opposizione perde fondamento.

Con la sentenza n. 13850 del 2019 la Corte ha precisato che l’omologazione degli accordi non impedisce al creditore estraneo di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria del debitore. Da qui la necessità, per il debitore, di rispettare rigorosamente i tempi di pagamento degli estranei.

Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che all’impresa era stata negata la conferma delle misure protettive, rilevando l’assenza di prospettive di risanamento. La lezione per il debitore è netta: le misure protettive non sono uno scudo dilatorio, e un percorso di crisi avviato senza un piano credibile può accelerare, invece di impedire, l’iniziativa del creditore.


Quinta mossa: l’opposizione all’omologazione e l’attacco alla categoria

La mossa

Se l’accordo viene depositato per l’omologazione, la società di leasing dissenziente ha un’ultima carta processuale: l’opposizione. L’art. 48, comma 4, CCII consente ai creditori e a ogni altro interessato di proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese. Per i creditori non aderenti ai quali si chiede di estendere gli effetti, il termine decorre dalla comunicazione dell’accordo.

Gli argomenti tipici dell’opposizione della società di leasing sono tre. Il primo: la categoria in cui è stata inserita non è omogenea, perché la sua posizione di proprietaria del bene la distingue dalla banca che ha concesso un mutuo chirografario. Il secondo: non è stata informata adeguatamente delle trattative o non ha ricevuto informazioni complete e aggiornate. Il terzo: il trattamento previsto per lei è inferiore a quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, anche considerando il valore di recupero del bene.

Se l’omologazione viene comunque concessa, può proporre reclamo alla Corte d’appello e, successivamente, ricorso per cassazione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

L’opposizione le conviene quando ha argomenti seri sulla composizione delle categorie o sulla convenienza, perché anche la sola pendenza del giudizio può ritardare l’esecuzione del piano e aumentare il suo potere negoziale. Le conviene anche come segnale verso il resto del proprio portafoglio: una società di leasing che si oppone sistematicamente agli accordi scoraggia altri debitori dal proporre stralci.

La preferisce evitare quando i margini sono modesti, quando il costo del contenzioso e il tempo necessario non sono compensati dal possibile miglioramento del trattamento, e quando il piano è stato attestato con cura e il confronto con l’alternativa liquidatoria è documentato. In questi casi l’opposizione rischia di concludersi con un rigetto e con la condanna alle spese.

I suoi limiti

Il termine di trenta giorni è perentorio. Un’opposizione tardiva è inammissibile.

L’omogeneità della categoria si valuta sulla posizione giuridica e sugli interessi economici, non sulla forma del contratto. Una società di leasing e una banca finanziatrice possono appartenere alla stessa categoria se il loro credito ha natura e prospettive di soddisfazione comparabili, e l’art. 61, comma 5, consente espressamente categorie formate da banche e intermediari finanziari. Viceversa, se la società di leasing ha una posizione davvero peculiare, il debitore farà bene a costruire per lei una categoria separata.

Il confronto con la liquidazione giudiziale deve essere concreto. Per la società di leasing, l’alternativa liquidatoria significa recuperare un’attrezzatura specialistica e rivenderla a valori di mercato spesso bassi, insinuandosi al passivo per la differenza come creditore chirografario. Se il piano le offre di più, l’argomento della convenienza cade.

La nomina del commissario giudiziale non è una formalità. Negli accordi ad efficacia estesa il commissario riferisce al tribunale su ogni aspetto, e il suo parere pesa sulla decisione anche rispetto a questioni coperte dall’attestazione del professionista: la società di leasing può trovare in questa sede ascolto, ma anche il debitore può ottenere una verifica indipendente della serietà della proposta.

Il ricorso per cassazione ha tempi stretti. Il termine breve di trenta giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento integrale della Corte d’appello effettuata dalla cancelleria.

La tua contromossa

La contromossa chiave è rendere l’accordo resistente all’opposizione fin dalla sua costruzione, invece di difenderlo solo dopo che è stato attaccato. In concreto significa: documentare ogni comunicazione con la società di leasing durante le trattative, con PEC e verbali; fornirle una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e completa; motivare nel piano la formazione delle categorie con criteri espliciti; allegare una stima indipendente del valore di realizzo delle attrezzature in leasing, che dimostri numericamente perché la sua soddisfazione nel piano non è inferiore a quella liquidatoria.

Se l’opposizione arriva comunque, la difesa deve affrontare punto per punto le tre censure tipiche. E se l’omologazione viene impugnata in Corte d’appello e poi in Cassazione, la continuità della strategia processuale diventa essenziale: chi ha costruito l’accordo conosce le ragioni di ogni scelta e può difenderle con coerenza fino all’ultimo grado.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, Sezione Prima, con l’ordinanza 8 febbraio 2026, n. 2817, ha chiarito che negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa il commissario giudiziale deve riferire su ogni aspetto rilevante, senza che l’attestazione del professionista indipendente crei preclusioni, e che il suo parere è rilevante per le decisioni del tribunale in sede di omologazione. Per il debitore significa che la solidità del piano sarà verificata da un organo terzo, e che un piano ben costruito ne esce rafforzato di fronte alle contestazioni del creditore dissenziente.

Con l’ordinanza 24 dicembre 2024, n. 34378, la Cassazione ha precisato, con riferimento alla disciplina della legge fallimentare, che il provvedimento della Corte d’appello sul reclamo contro l’omologazione degli accordi è ricorribile per cassazione nel termine breve di trenta giorni dalla notificazione del testo integrale eseguita dalla cancelleria a mezzo PEC. È un termine che vincola entrambe le parti: tanto la società di leasing che voglia proseguire la contestazione, quanto il debitore che debba impugnare un diniego.


Sesta mossa: dopo l’omologazione, la vigilanza sull’esecuzione e la risoluzione dell’accordo

La mossa

L’omologazione non chiude la partita. La società di leasing, aderente o estesa, sorveglia l’esecuzione del piano con attenzione. Verifica la puntualità dei nuovi canoni rimodulati, il pagamento delle rate di rientro sugli arretrati, l’andamento dei conti della clinica attraverso le informazioni che il piano le garantisce. Al primo inadempimento significativo, può chiedere la risoluzione dell’accordo e riprendere la propria libertà d’azione, compresa la risoluzione del contratto di leasing e il recupero dell’attrezzatura.

Se invece il contratto era già stato risolto e il bene restituito prima dell’accordo, la società di leasing procede alla vendita o ricollocazione e al rendiconto, e il credito residuo entra nel piano secondo le condizioni concordate.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Le conviene vigilare perché l’accordo le ha imposto un sacrificio, e ogni scostamento dal piano è un’occasione per rinegoziare in posizione di forza o per tornare al recupero ordinario. Le conviene anche monitorare la situazione complessiva: un peggioramento dei conti della clinica è il segnale per anticipare le proprie mosse rispetto agli altri creditori.

Preferisce non chiedere la risoluzione dell’accordo per inadempimenti lievi o temporanei, perché la risoluzione riapre uno scenario di incertezza in cui il valore dell’attrezzatura è ulteriormente diminuito e il debitore potrebbe scivolare in una procedura liquidatoria. Spesso, di fronte a un ritardo, preferisce una rinegoziazione.

I suoi limiti

La risoluzione dell’accordo presuppone un inadempimento di non scarsa importanza. Non ogni ritardo giustifica lo scioglimento di un accordo omologato.

L’art. 58 CCII consente la modifica del piano per circostanze sopravvenute. Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è necessario rinnovare le attestazioni e le manifestazioni di consenso dei creditori; se le modifiche intervengono dopo, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista il rinnovo dell’attestazione, con pubblicità nel registro delle imprese e possibilità di opposizione dei creditori.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato sono protetti dall’azione revocatoria in caso di successiva procedura liquidatoria, nei limiti previsti dalla legge. La società di leasing non può quindi contare su una revoca dei pagamenti ricevuti da altri creditori in esecuzione del piano.

La vendita del bene già restituito resta soggetta ai commi 138 e 139 della legge 124/2017, con la procedura competitiva a valori di mercato e l’obbligo di informare l’utilizzatore.

La tua contromossa

La contromossa chiave è un piano che preveda fin dall’inizio un margine di sicurezza e un meccanismo di gestione degli scostamenti. Le cliniche veterinarie e le toelettature hanno una stagionalità marcata: i mesi estivi, per esempio, possono ridurre sensibilmente gli accessi in alcune zone e aumentarli in altre, e le toelettature conoscono picchi primaverili e prenatalizi. Un piano costruito su medie annuali senza tener conto di questa dinamica è un piano che espone al primo ritardo.

Occorre inoltre monitorare in modo attivo l’esecuzione: prevenire invece di rincorrere, informando per tempo la società di leasing di eventuali difficoltà e proponendo aggiustamenti prima che l’inadempimento si consumi. Se lo scostamento è strutturale, attivare la procedura di modifica dell’art. 58 CCII con un’attestazione aggiornata.

Nel caso di bene già restituito, la contromossa è pretendere il rendiconto analitico della vendita e contestare il valore di ricollocazione quando non risulta da una procedura competitiva documentata o da una stima indipendente.

Le pronunce che ti proteggono

Anche in questa fase restano rilevanti i principi sul corretto rendiconto nel leasing. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18088 del 2024, ha affermato che la società concedente, nel leasing traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatore e soggetto all’art. 1526 c.c., deve formulare una domanda completa, che dia conto sia della restituzione dei canoni sia dell’equo compenso, senza potersi limitare a pretendere le rate insolute: un principio di completezza della pretesa che il debitore può invocare anche nel confronto sul credito residuo inserito nel piano.

Sul piano delle procedure di crisi, il Tribunale di Milano, Sezione Seconda, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure protettive dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza del debitore nelle trattative. La buona fede nella conduzione del percorso non è un requisito morale ma una condizione giuridica della protezione, e la società di leasing lo sa: una sola condotta scorretta del debitore può costargli l’intero scudo.


La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili. Non descrivono casi reali e servono solo a mostrare come si incastrano le regole esaminate.

Simulazione 1: clinica veterinaria in società sopra soglia, due contratti di leasing e l’estensione alla società dissenziente

Ipotesi: clinica veterinaria organizzata in S.r.l., sopra le soglie dell’imprenditore minore. Passivo complessivo di 612.480 euro, così composto: finanziamento bancario per la ristrutturazione dei locali 211.900 euro; leasing sul radiologico digitale con la società A 148.730 euro; leasing su ecografo e apparecchio per anestesia con la società B 96.215 euro; fornitori di farmaci e materiali 104.635 euro; altri debiti 51.000 euro.

Mossa del creditore: la società B, dopo tre canoni mensili impagati, invia diffida e annuncia che non aderirà ad alcun accordo che preveda riduzioni. Conta sul fatto che il quarto canone scadrà il 5 del mese successivo.

Contromossa: il 28 del mese in corso la clinica deposita la richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 3, CCII, con proposta di accordo e attestazione che dà conto delle trattative in corso con creditori rappresentanti oltre il sessanta per cento. Da quel momento l’art. 64 CCII impedisce alla società B di risolvere il contratto per il solo deposito, e l’essenzialità dell’ecografo per l’attività corrente rafforza la protezione.

Calcolo delle soglie. Banche e intermediari finanziari: 211.900 + 148.730 + 96.215 = 456.845 euro, pari al 74,6% del passivo complessivo: la condizione dell’art. 61, comma 5, CCII (almeno la metà) è soddisfatta. La banca e la società A aderiscono: 211.900 + 148.730 = 360.630 euro, pari al 78,9% della categoria dei finanziatori, oltre la soglia del settantacinque per cento. Adesione complessiva, aggiungendo fornitori aderenti per 38.410 euro: 399.040 euro, pari al 65,1% del passivo, sopra il sessanta per cento richiesto dall’art. 57.

Esito: la clinica chiede l’estensione degli effetti alla società B. La prosecuzione del leasing sull’ecografo non è una nuova prestazione ai sensi dell’art. 61, comma 4. La società B, a quel punto, valuta che opporsi le costerebbe tempo senza prospettive concrete e riapre la trattativa per negoziare la propria rimodulazione.

Simulazione 2: toelettatura sotto soglia a un passo dal quarto canone

Ipotesi: salone di toelettatura gestito come ditta individuale, passivo complessivo di 143.260 euro, sotto tutte le soglie dell’imprenditore minore. Leasing su vasca idromassaggio, due tavoli elettrici e soffiatori con canone mensile di 1.187,40 euro. Canoni impagati: marzo, aprile e maggio, per 3.562,20 euro. La società di leasing notifica una diffida l’11 giugno, ricordando che il canone di giugno scade il 20.

Mossa del creditore: attendere il 20 giugno per raggiungere i quattro canoni mensili previsti dal comma 137 e dichiarare la risoluzione.

Limite: la toelettatura non può accedere all’accordo di ristrutturazione ex art. 57, riservato all’imprenditore diverso dall’imprenditore minore. Una domanda di omologazione di quell’accordo sarebbe inammissibile.

Contromossa: entro il 19 giugno, due strade alternative. La prima è un accordo stragiudiziale scritto con la società di leasing: pagamento immediato di un canone (1.187,40 euro), in modo da riportare gli arretrati a due canoni, e rientro dei restanti 2.374,80 euro in otto rate da 296,85 euro sommate ai canoni correnti. La seconda, se il resto del passivo non è sostenibile, è l’accesso alla composizione negoziata per l’impresa sotto soglia o al concordato minore con l’assistenza dell’OCC, con richiesta di misure protettive.

Esito: con il primo pagamento, la soglia del grave inadempimento si allontana. La società di leasing, di fronte a un valore di recupero di attrezzature da toelettatura usate probabilmente molto inferiore al credito residuo, ha tutto l’interesse ad accettare un rientro documentato.

Simulazione 3: veterinario libero professionista con contratto già risolto

Ipotesi: medico veterinario libero professionista individuale, leasing su apparecchio radiologico con canone trimestrale di 4.312,65 euro. Due canoni trimestrali impagati, per 8.625,30 euro, pari a sei mensilità: oltre la soglia dei quattro canoni mensili. La società di leasing ha dichiarato la risoluzione il 9 aprile 2026 e ha recuperato il bene.

Mossa del creditore: rendiconto che attribuisce al bene un valore di ricollocazione di 18.940 euro e chiede la differenza.

Verifica del conteggio secondo il comma 138: canoni scaduti e non pagati 8.625,30 euro; canoni a scadere in linea capitale 21.377,80 euro; prezzo dell’opzione finale 1.290 euro; spese di recupero, stima e conservazione 1.463,50 euro. Totale: 32.756,60 euro. Dedotto il ricavato di 18.940 euro, il credito residuo della società di leasing è di 13.816,60 euro.

Contromosse: primo, verificare che i 21.377,80 euro corrispondano davvero alla sola quota capitale e non includano interessi; secondo, pretendere la documentazione della procedura competitiva e della stima prevista dal comma 139, perché un valore di ricollocazione più alto riduce il residuo euro per euro; terzo, contestare le spese non documentate. Se il residuo, insieme agli altri debiti professionali, non è sostenibile, inserirlo come credito chirografario in un concordato minore, al quale il professionista può accedere proseguendo l’attività.

Esito: il contratto non rivive, ma il debito residuo può essere ridotto con il controllo del rendiconto e regolato all’interno di una procedura che consente di proseguire la professione.


Quando all’avversario conviene trattare

Chi segue le mosse della società di leasing con attenzione si accorge che ci sono momenti precisi in cui la sua convenienza si sposta verso l’accordo. Riconoscerli è la differenza tra una trattativa subita e una trattativa condotta.

Il primo momento è prima della risoluzione, quando il contratto è ancora in essere e il bene è ancora produttivo. In questa fase la società di leasing ha davanti due scenari: recuperare un’attrezzatura veterinaria specialistica e rivenderla sul mercato dell’usato, oppure mantenere un cliente che continua a pagare canoni, sia pure rimodulati. Se il valore di realizzo stimato del bene è sensibilmente inferiore al capitale residuo, il secondo scenario è quasi sempre più conveniente. Ma la società di leasing sceglierà di trattare solo se il debitore si presenta con un piano credibile, con numeri e scadenze, e non con una generica richiesta di pazienza.

Il secondo momento è quando il debitore deposita una domanda con richiesta di misure protettive. La società di leasing perde la possibilità di risolvere il contratto per il solo deposito e di agire in via esecutiva, e il tempo comincia a lavorare contro di lei: ogni mese di attesa è un mese in cui la posizione resta deteriorata senza incassi. A quel punto, aderire a un accordo significa almeno partecipare alla definizione delle condizioni.

Il terzo momento è quando il passivo verso banche e intermediari finanziari supera la metà dell’indebitamento complessivo. La prospettiva dell’estensione ai sensi dell’art. 61, comma 5, CCII toglie alla società di leasing il potere di veto. Restare fuori non la protegge più dallo stralcio, e la sua convenienza si sposta decisamente sull’adesione negoziata.

Il quarto momento è quando il rendiconto sul bene già recuperato mostra un residuo modesto. Se la società di leasing ha già rivenduto l’attrezzatura e il credito residuo è limitato, il costo di un’azione giudiziale contro un professionista o una piccola impresa in crisi, con prospettive di recupero incerte, rende molto più interessante un saldo e stralcio immediato.

Il quinto momento è quando esiste un fideiussore che contribuisce al piano. La società di leasing sa che l’escussione del garante può spingerlo verso una procedura di sovraindebitamento in cui il suo credito subirebbe comunque una falcidia. Un accordo che preveda un contributo del garante in cambio della sua liberazione può offrirle un recupero più rapido e più alto.

In tutti questi momenti, lo strumento operativo è lo stesso: una proposta scritta, supportata da dati verificabili, che metta la società di leasing in condizione di confrontare concretamente l’accordo con l’alternativa. Le forme possibili sono diverse: rimodulazione della durata residua del leasing con canoni ridotti, riscatto anticipato a prezzo concordato, saldo e stralcio del credito residuo dopo la restituzione, convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII per sospendere temporaneamente gli effetti della crisi senza rinunce al credito. La scelta dipende dal valore del bene, dall’indispensabilità dell’attrezzatura per l’attività e dalle risorse disponibili.


La partita in tabella

La tabella che segue riassume, per ciascuna mossa della società di leasing, il vincolo che la limita, la contromossa del debitore e la finestra temporale utile per giocarla. È una sintesi da tenere a portata di mano: le finestre sono spesso brevi e, una volta chiuse, alcune contromosse non sono più disponibili.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile
Conteggio canoni e diffidaGrave inadempimento: 4 canoni mensili anche non consecutivi, o importo equivalente, per i leasing non immobiliari (L. 124/2017, art. 1, c. 137)Contestazione scritta del conteggio, accordo di rientro o richiesta di misure protettiveTra il 2° e il 3° canone impagato
Segnalazione in Centrale dei RischiRegole di vigilanza e valutazione complessiva della situazione del debitoreVerifica dei presupposti della segnalazione e richiesta di rettificaAlla ricezione del preavviso
Risoluzione del contrattoDivieto di risoluzione per il solo deposito della domanda e, per i contratti essenziali, per mancato pagamento (art. 64, c. 3 e 4, CCII)Deposito della domanda con misure protettive prima della risoluzionePrima della comunicazione di risoluzione
Recupero e vendita del beneVendita a valori di mercato, procedura competitiva, deduzione dei canoni a scadere solo in linea capitale (c. 138-139)Richiesta di rendiconto e contestazione di stima, spese e interessiDal recupero del bene al rendiconto
Decreto ingiuntivoCredito certo, liquido ed esigibile; quantificazione conforme alla leggeOpposizione al decreto40 giorni dalla notifica
Escussione del fideiussoreValidità della garanzia; art. 59 CCII sulla sorte delle garanzieClausola di liberazione del garante nell’accordo, estensione delle misure, percorso di sovraindebitamento del garanteDurante le trattative
Rifiuto di aderire all’accordoPagamento integrale degli estranei entro 120 giorni (art. 57, c. 3); efficacia estesa (art. 61)Categoria omogenea con adesione del 75%; art. 61, c. 5 se i finanziatori pesano almeno la metàFase di costruzione dell’accordo
Opposizione all’omologazione30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese o dalla comunicazione (art. 48, c. 4)Documentazione delle trattative, criteri delle categorie, stima liquidatoria del benePrima del deposito e in sede di omologazione
Ricorso per cassazione30 giorni dalla comunicazione del provvedimento integraleControricorso con continuità della linea difensivaDalla comunicazione della cancelleria
Risoluzione dell’accordoInadempimento non di scarsa importanza; modifica del piano (art. 58)Monitoraggio, rinegoziazione, rinnovo dell’attestazioneAl primo segnale di scostamento

Le domande di chi è sotto attacco

La società di leasing può riprendersi l’ecografo dopo due canoni impagati?

No, non sulla base della disciplina legale del grave inadempimento. Per i leasing su beni diversi dagli immobili, la legge 124/2017 considera grave inadempimento il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente. Prima di quella soglia la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore non trova copertura nella disciplina speciale. Il contratto va comunque letto con attenzione, e i solleciti non vanno ignorati: il tempo tra il secondo e il quarto canone è quello in cui si hanno più possibilità di intervento.

Sono un veterinario libero professionista: posso fare un accordo di ristrutturazione?

No, non l’accordo previsto dall’art. 57 CCII, che è riservato all’imprenditore diverso dall’imprenditore minore. Il professionista in sovraindebitamento può invece accedere al concordato minore, che consente di proporre ai creditori un piano con prosecuzione dell’attività professionale e che, se approvato e omologato, vincola anche la società di leasing dissenziente, alle condizioni previste dalla legge. Se la clinica è organizzata in forma societaria, la valutazione cambia e va fatta sulle soglie dimensionali della società.

Se deposito la domanda, la società di leasing può sospendere il contratto?

No, non per il solo fatto del deposito. L’art. 64, comma 3, CCII vieta ai creditori, quando sono richieste misure protettive in funzione di un accordo di ristrutturazione, di rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare i contratti in corso per il solo deposito della domanda, e rende inefficaci i patti contrari. Per i contratti essenziali all’attività, il comma 4 impedisce di farlo anche per il solo mancato pagamento. Il debitore resta però tenuto a comportarsi in buona fede e a presentare un piano credibile.

La società di leasing può essere costretta ad accettare l’accordo senza firmarlo?

Sì, se ricorrono i presupposti dell’efficacia estesa. L’art. 61 CCII consente di estendere l’accordo ai creditori non aderenti della stessa categoria omogenea quando aderisce il settantacinque per cento della categoria e sono rispettate le altre condizioni di legge. Quando banche e intermediari rappresentano almeno la metà del debito, si possono formare categorie di soli finanziatori. E la prosecuzione del leasing sui beni già consegnati non conta come nuova prestazione.

Il mio garante è liberato se la clinica firma l’accordo?

Dipende dalla posizione della società di leasing. Se la società di leasing aderisce all’accordo, l’art. 59 CCII richiama l’art. 1239 c.c., secondo cui la remissione concessa al debitore principale libera i fideiussori; per questo, nella pratica, i creditori negoziano clausole specifiche sulla garanzia. Se invece la società di leasing non aderisce e l’accordo le viene esteso, conserva integri i propri diritti verso il garante, come ha confermato la Cassazione nel 2026.

Il contratto è già stato risolto: ho perso ogni possibilità?

No, ma il terreno di gioco cambia. Le misure protettive non fanno rivivere un contratto già risolto. Resta però il diritto a un rendiconto conforme alla legge: vendita del bene a valori di mercato con procedura competitiva, deduzione dei canoni a scadere solo in linea capitale, spese documentate, restituzione dell’eventuale eccedenza. Il credito residuo, una volta verificato, può essere regolato in un accordo o in una procedura di sovraindebitamento.


I paletti fissati dai giudici

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, raggruppati per mossa della società di leasing che ciascuno limita o disciplina. I principi sono riformulati in sintesi, e ogni decisione va sempre letta nel suo testo integrale e in rapporto al caso concreto.

Sulla soglia del grave inadempimento e sulla disciplina applicabile al leasing

Cass., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061. La legge 124/2017 non ha effetti retroattivi: si applica ai contratti nei quali i presupposti della risoluzione per inadempimento non si erano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; per quelli risolti prima resta la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo. Rilevanza: stabilisce quale regime governa il contratto della clinica e, quindi, quali pretese la società di leasing può avanzare.

Cass., ord. 16 luglio 2024, n. 19573. La disciplina del 2017 non si applica se i presupposti della risoluzione sono anteriori alla sua entrata in vigore; si applicano allora gli effetti dell’art. 1526 c.c. Rilevanza: conferma il criterio temporale da verificare sui contratti più risalenti, come quelli relativi agli immobili delle strutture.

Cass., ord. n. 7527 del 2024. Orientamento diverso, che estende per interpretazione evolutiva la legge 124/2017 ai contratti risolti prima ma ancora sub iudice. Rilevanza: segnala che la quantificazione del credito nei rapporti più vecchi resta un terreno aperto.

Sulla risoluzione, sulle penali e sulla quantificazione del credito della concedente

Cass., ord. 8 ottobre 2024, n. 26265. Nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, operano per analogia le regole dell’art. 1526 c.c. Rilevanza: individua il regime di restituzioni ed equo compenso per i contratti non soggetti alla legge del 2017.

Cass., ord. n. 3930 del 2024. La clausola che consente alla concedente di trattenere integralmente le rate riscosse non può prevalere sulla funzione riequilibratrice dell’art. 1526 c.c. Rilevanza: limita le pretese contrattuali della società di leasing sui contratti risalenti.

Cass., ord. 14 marzo 2023, n. 7367. Se le rate riscosse sono trattenute a titolo di penale, il giudice può ridurre l’indennità anche d’ufficio. Rilevanza: consente di contestare penali eccessive anche senza specifica domanda.

Cass., ord. n. 26258 del 2024. La clausola che pone a carico dell’utilizzatore canoni scaduti e a scadere non è iniqua se bilanciata da un patto di deduzione del valore del bene recuperato. Rilevanza: sposta il confronto sulla corretta stima dell’attrezzatura, che il debitore ha interesse a verificare.

Cass., ord. n. 18088 del 2024. La concedente deve formulare una pretesa completa, che tenga conto di restituzioni ed equo compenso, e non può limitarsi a chiedere le rate insolute. Rilevanza: impone completezza e trasparenza nella quantificazione del credito.

Trib. Milano, sez. VI civ., 21 novembre 2025. Nel leasing traslativo risolto prima della riforma, il giudice ha un potere correttivo sulla clausola penale anche nei rapporti con la procedura concorsuale dell’utilizzatore. Rilevanza: rafforza il controllo giudiziale sulle penali.

Sull’escussione delle garanzie

Cass., sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662. Negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, i creditori non aderenti ai quali l’accordo è esteso conservano i diritti verso coobbligati e fideiussori, principio oggi espresso dall’art. 59, comma 2, CCII. Rilevanza: il piano deve considerare la posizione del socio garante.

Cass., n. 21181 del 2020. Nelle procedure concorsuali negoziate i creditori mantengono le azioni verso i garanti, per favorire la conclusione degli accordi. Rilevanza: fondamento sistematico della regola sulle garanzie.

Trib. Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non altera l’equilibrio contrattuale del creditore. Rilevanza: delimita la protezione ottenibile per il fideiussore.

Trib. Vicenza, ord. 29 maggio 2025. Misure protettive e cautelari estese al patrimonio del socio accomandatario con ruolo funzionale nel risanamento. Rilevanza: utile per strutture organizzate in società di persone.

Sul rifiuto di aderire e sull’iniziativa liquidatoria

Cass., n. 12064 del 2019. In sede di omologazione il tribunale verifica anche l’idoneità attestata dell’accordo a pagare integralmente gli estranei nei termini di legge. Rilevanza: tutela la società di leasing estranea, ma rende inefficace la sua opposizione se il piano è adeguato.

Cass., n. 13850 del 2019. L’omologazione non impedisce al creditore estraneo di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria. Rilevanza: impone il rispetto rigoroso dei pagamenti agli estranei.

Trib. Mantova, 13 febbraio 2025. Aperta la liquidazione giudiziale su istanza del creditore dopo il diniego di conferma delle misure protettive e in assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: dimostra che un percorso di crisi senza piano credibile favorisce il creditore.

Sulle misure protettive e sulla condotta del debitore

Trib. Torino, 22 agosto 2022. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non incide sulla durata delle misure protettive, che hanno natura sostanziale. Rilevanza: impone di programmare le scadenze senza contare su proroghe estive.

Trib. Milano, sez. II, ord. 19 febbraio 2025. Archiviata la composizione negoziata per carenza di buona fede del debitore, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive. Rilevanza: la correttezza nelle trattative è condizione della protezione.

Sull’opposizione all’omologazione e sulle impugnazioni

Cass., sez. I, ord. 8 febbraio 2026, n. 2817. Negli accordi ad efficacia estesa il commissario giudiziale riferisce su ogni aspetto, senza preclusioni derivanti dall’attestazione, e il suo parere pesa sull’omologazione. Rilevanza: rafforza la verifica terza sul piano contestato dalla società di leasing.

Cass., sez. I, ord. 24 dicembre 2024, n. 34378. Il provvedimento della Corte d’appello sul reclamo contro l’omologazione degli accordi è ricorribile per cassazione nel termine breve di trenta giorni dalla notificazione integrale via PEC della cancelleria. Rilevanza: scandisce i tempi dell’ultima fase della partita processuale.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella partita con la società di leasing lo Studio Monardo gioca al posto tuo: analizza le mosse già fatte dal creditore, intercetta i vizi dei suoi atti, presidia le scadenze che deve rispettare e apre il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo il conteggio dei canoni confrontando contratto, piano di ammortamento, estratti contabili e pagamenti effettuati, per stabilire con precisione quanto manca alla soglia del grave inadempimento.
  2. Esaminiamo il contratto di leasing e la fideiussione, verificando tasso, spese accessorie, clausola penale, clausola risolutiva e validità della garanzia personale.
  3. Individuiamo lo strumento corretto in base alla forma della struttura e alle soglie dimensionali: accordo di ristrutturazione ordinario, agevolato o ad efficacia estesa, composizione negoziata, concordato minore.
  4. Mappiamo il passivo e costruiamo le categorie, calcolando il peso di banche e intermediari finanziari per verificare l’accesso all’art. 61, comma 5, CCII.
  5. Predisponiamo le istanze di misure protettive e facciamo valere il divieto di risoluzione dei contratti in corso e dei contratti essenziali previsto dall’art. 64 CCII.
  6. Contestiamo il rendiconto della società di leasing sul bene recuperato, verificando stima, procedura competitiva, deduzione dei soli canoni in linea capitale e spese.
  7. Proponiamo opposizione ai decreti ingiuntivi per la società e per i garanti, per ricondurre il credito entro i limiti di legge.
  8. Negoziamo con la società di leasing rimodulazioni, riscatti anticipati, saldi e stralcio e clausole sulla liberazione del garante, supportati da stime e proiezioni verificabili.
  9. Difendiamo l’accordo in sede di omologazione, nel reclamo e nel giudizio di cassazione, contro le opposizioni dei creditori dissenzienti.
  10. Monitoriamo l’esecuzione del piano e attiviamo la procedura di modifica quando le circostanze lo richiedono.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesano in modo particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di conoscere dall’interno la logica delle trattative, delle misure protettive e degli esiti della composizione negoziata, compresi gli accordi ad efficacia estesa con soglie ridotte. La qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC è il presidio naturale per il veterinario libero professionista e per la toelettatura sotto soglia, che devono percorrere la strada del concordato minore.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: la stessa linea difensiva impostata nella fase delle trattative può essere sostenuta davanti al tribunale, alla Corte d’appello e fino alla Corte di Cassazione, senza cambi di difensore e senza perdita di informazioni.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: la convenienza economica della società di leasing, il valore di realizzo delle attrezzature, la sostenibilità dei canoni rimodulati e le soglie di adesione sono questioni tanto contabili quanto giuridiche, e vanno lette con entrambe le competenze.


Chiusura

La società di leasing non è un avversario da temere, ma un attore economico da capire. Conta i canoni, sa quanto vale l’attrezzatura, valuta ogni mese se le conviene recuperare o trattare. Il titolare della clinica o del salone che conosce queste logiche può giocare nei tempi giusti: prima del quarto canone, prima della risoluzione, prima del deposito dell’accordo, prima dell’opposizione. Nelle procedure di crisi e di recupero non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nel momento in cui la mossa produce effetto.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché gli accordi di ristrutturazione e la composizione negoziata sono il terreno dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; perché il leasing è un rapporto di intermediazione finanziaria che lo staff multidisciplinare in diritto bancario analizza quotidianamente; e perché il veterinario professionista e la toelettatura sotto soglia trovano nel Gestore della crisi e fiduciario OCC la guida per il concordato minore. Se poi la partita arriva in Cassazione, la difesa resta nelle stesse mani.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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