Una start-up innovativa che accumula debiti non segue le stesse regole di qualunque altra società. La legge le riconosce uno statuto separato: finché conserva i requisiti e resta dentro i termini di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, non può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale su iniziativa dei creditori, ma solo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Questo scudo, però, non è automatico e non è permanente: cade quando i requisiti sostanziali di innovatività vengono meno, quando scadono i termini di permanenza, quando la dichiarazione annuale di conferma non viene depositata. E nel momento in cui cade, riemergono tutte le regole ordinarie: apertura della liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore, azione di responsabilità del curatore contro gli amministratori, postergazione dei finanziamenti dei soci, responsabilità solidale dei soci che hanno orientato la gestione.
Lo Studio Monardo opera esattamente su questo crinale. La crisi della start-up innovativa si regola, per scelta del legislatore, con gli strumenti del sovraindebitamento: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dall’interno del sistema che governa queste procedure. Quando la crisi va invece affrontata prima, in via negoziale, rileva la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. E quando la partita si sposta sul terreno dell’azione di responsabilità o dell’impugnazione di un provvedimento di apertura, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Se la tua start-up ha debiti e stai valutando cosa fare, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio si trovano in fondo a questa guida.
Inquadramento normativo: che cosa dice esattamente la legge
Sul piano normativo il regime speciale nasce dall’art. 31, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, il cosiddetto Startup Act. La norma stabilisce che la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3, cioè i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.
Quella disposizione, scritta quando era ancora in vigore la legge fallimentare, è stata poi assorbita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14). L’art. 2, comma 1, lett. c) CCII include espressamente le start-up innovative fra i soggetti che rientrano nella nozione di sovraindebitamento, accanto al consumatore, al professionista, all’imprenditore agricolo e all’impresa minore. In termini operativi significa che la start-up innovativa, a prescindere dalle sue dimensioni e anche quando supera ampiamente le soglie dell’impresa minore, viene trattata come un soggetto “non liquidabile giudizialmente” su iniziativa altrui.
La ratio è dichiarata: l’impresa innovativa nasce con un tasso di mortalità fisiologicamente elevato, perché sperimenta prodotti e modelli di business non ancora validati dal mercato. Il legislatore ha ritenuto che il passivo generato da un progetto ad alto rischio non dovesse esporre i fondatori alla stessa reazione sanzionatoria prevista per l’impresa tradizionale. Da qui lo scudo: niente liquidazione giudiziale richiesta dai creditori, niente concordato preventivo, niente liquidazione coatta amministrativa, ma accesso alle procedure minori con esito esdebitatorio.
Va precisato che lo scudo non è un’immunità dai debiti. La start-up resta obbligata verso i suoi creditori, che conservano tutti gli strumenti individuali: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento mobiliare e presso terzi, sequestro conservativo, azione revocatoria, azione di responsabilità verso gli amministratori quando il patrimonio sociale diventa insufficiente. Quello che cambia è soltanto il canale concorsuale.
La disciplina si distingue da istituti affini che spesso vengono confusi. L’impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII è non liquidabile per ragioni dimensionali: attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, il tutto riferito ai tre esercizi precedenti. La start-up innovativa, invece, è non liquidabile per ragioni di status, indipendentemente dalle dimensioni: una start-up con due milioni di ricavi resta fuori dalla liquidazione giudiziale su istanza dei creditori finché mantiene la qualifica. La PMI innovativa, disciplinata dall’art. 4 del D.L. 3/2015, non gode invece di alcuna esenzione concorsuale: è un dettaglio decisivo, perché molte società che perdono lo status di start-up migrano nella sezione delle PMI innovative convinte di conservare la protezione, e non è così.
Un esempio concreto chiarisce la differenza. Due società con lo stesso identico bilancio — attivo 480.000 euro, debiti 620.000 euro, ricavi 340.000 euro — reagiscono in modo opposto al ricorso di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale: se la prima è iscritta come start-up innovativa e possiede effettivamente i requisiti, il ricorso è inammissibile; se la seconda è una PMI innovativa o una s.r.l. ordinaria, il ricorso è pienamente ammissibile perché entrambe superano le soglie dell’impresa minore.
A completare il quadro interviene l’art. 26, comma 1, del D.L. 179/2012, che allenta le regole sulla riduzione del capitale per perdite: i termini degli artt. 2446 e 2447 c.c. per la s.p.a. e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per la s.r.l. sono posticipati di un esercizio. La perdita che ordinariamente andrebbe ripianata entro l’esercizio successivo può essere portata al secondo esercizio successivo, e l’obbligo di ricapitalizzazione o scioglimento per perdita del minimo legale slitta di dodici mesi.
Requisiti e termini: quando lo scudo esiste davvero
La disciplina prevede che l’esenzione operi solo in presenza di requisiti sostanziali, non della mera iscrizione formale. L’art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012 richiede un nucleo di condizioni cumulative e almeno un requisito alternativo di innovatività.
Le condizioni cumulative principali: società di capitali, anche cooperativa, non quotata; costituita da non oltre il periodo massimo di permanenza; valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno; nessuna distribuzione di utili; oggetto sociale esclusivo o prevalente di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non costituita da fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo d’azienda.
I requisiti alternativi di innovatività, di cui almeno uno deve sussistere: spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore fra costo e valore totale della produzione; personale altamente qualificato nelle percentuali indicate dalla norma; titolarità o licenza di privativa industriale, ovvero titolarità di software registrato.
La L. 16 dicembre 2024 n. 193, legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha modificato in profondità questo assetto. Il periodo ordinario di permanenza nella sezione speciale è sceso da cinque a tre anni. L’estensione fino a cinque anni è oggi condizionata al possesso di almeno uno dei requisiti rafforzati previsti dall’art. 25, comma 2-bis: incremento delle spese in ricerca e sviluppo al 25% del maggiore fra costo e valore della produzione; stipula di un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione; incremento dei ricavi o dell’occupazione non inferiore al 50% fra il secondo e il terzo anno; costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante aumento di capitale o finanziamento convertibile, con contestuale assenza di riduzione dell’occupazione; titolarità di almeno un brevetto. Sul requisito del brevetto la prassi ministeriale è netta: per la permanenza oltre il terzo anno occorre esserne titolari, non basta un contratto di licenza.
Oltre il quinto anno si apre la cosiddetta fase di scale-up, con proroghe biennali rinnovabili fino a un massimo di nove anni complessivi, subordinate ad aumenti di capitale superiori a un milione di euro o a incrementi di fatturato superiori al 100% annuo. La legge ha inoltre escluso dallo status le società che svolgono in via prevalente attività di agenzia o di consulenza e ha introdotto il requisito di rientrare nella definizione europea di PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, con rilevanza delle imprese collegate e associate.
Va precisato che la proroga straordinaria di dodici mesi introdotta durante l’emergenza pandemica dall’art. 38, comma 5, del D.L. 34/2020, che aveva consentito la permanenza fino a settantadue mesi, è ormai esaurita e non produce più effetti.
Il termine più insidioso è però un altro. L’art. 25, comma 15, del D.L. 179/2012 impone al rappresentante legale di depositare una dichiarazione annuale di conferma del possesso dei requisiti entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio; quando il bilancio è approvato nel maggior termine di 180 giorni, la prassi colloca la scadenza ultima al 30 luglio. L’omesso deposito della dichiarazione annuale produce la decadenza dai benefici, compreso lo scudo concorsuale, anche se la cancellazione formale dalla sezione speciale non è ancora intervenuta.
Quanto ai termini processuali, va ricordato che la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto, ma non si applica ai procedimenti di apertura e di revoca della liquidazione giudiziale, che restano trattati anche nel periodo estivo. Si applica invece ai giudizi ordinari di cognizione, come l’azione di responsabilità promossa davanti al tribunale delle imprese.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Permanenza ordinaria 3 anni nella sezione speciale | Iscrizione nella sezione ordinaria del registro imprese | Decadenziale | Cessa l’applicazione dell’intera disciplina di favore, incluso l’art. 31 |
| Estensione fino a 5 anni | Scadenza del terzo anno | Decadenziale, condizionata ai requisiti dell’art. 25 co. 2-bis | Cancellazione dalla sezione speciale e riespansione del regime ordinario |
| Proroghe biennali scale-up fino a 9 anni | Scadenza del quinto anno | Decadenziale, condizionata a risultati economici | Perdita dello status |
| Dichiarazione annuale di conferma dei requisiti (art. 25 co. 15) | 30 giorni dall’approvazione del bilancio, comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio | Perentorio ai fini della permanenza | Decadenza automatica dai benefici, compreso lo scudo concorsuale |
| Reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 51 CCII) | Notificazione della sentenza per le parti; iscrizione nel registro imprese per i terzi | Perentorio, 30 giorni | Definitività dell’apertura della procedura |
| Conferma delle misure protettive nella composizione negoziata (art. 19 CCII) | Pubblicazione dell’istanza nel registro imprese | Perentorio, 30 giorni per la fissazione dell’udienza | Inefficacia delle misure protettive |
| Durata delle trattative nella composizione negoziata | Accettazione dell’incarico dell’Esperto | Ordinatorio, 180 giorni prorogabili | Archiviazione dell’istanza |
| Prescrizione dell’azione sociale di responsabilità (art. 2949 c.c.) | Cessazione dell’amministratore dalla carica | Prescrizionale, 5 anni | Estinzione del diritto al risarcimento |
| Prescrizione dell’azione dei creditori sociali | Oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale | Prescrizionale, 5 anni | Estinzione dell’azione |
| Restituzione dei rimborsi di finanziamenti soci (art. 2467 c.c.) | Anno anteriore all’apertura della procedura | Sostanziale | Obbligo di restituzione alla massa |
La procedura passo-passo: che cosa accade quando i debiti diventano insostenibili
1. Verifica preliminare dello status
Il primo passaggio non è processuale ma documentale. Occorre stabilire se la società possiede ancora, nella sostanza, i requisiti dell’art. 25 D.L. 179/2012. La verifica si fa incrociando visura storica della sezione speciale, dichiarazioni annuali depositate, bilanci degli ultimi tre esercizi, contratti di ricerca e sviluppo, contratti di lavoro del personale qualificato, titoli di privativa industriale con l’indicazione del titolare. È il passaggio in cui si sbaglia più spesso: si dà per scontato che l’iscrizione basti.
2. Individuazione del canale concorsuale corretto
La disciplina prevede tre scenari distinti.
Se la start-up conserva lo status ed è anche impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, l’unico canale resta il sovraindebitamento: concordato minore ex artt. 74 e seguenti CCII per le soluzioni di ristrutturazione, liquidazione controllata ex artt. 268 e seguenti CCII per le soluzioni liquidatorie.
Se la start-up conserva lo status ma non è impresa minore, dal 28 settembre 2024 opera la deroga introdotta dall’art. 11 del D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, il correttivo ter, che ha aggiunto un periodo all’art. 37, comma 1, CCII: in deroga all’art. 31 del D.L. 179/2012, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice, nonché l’apertura della liquidazione giudiziale. La legittimazione resta quindi asimmetrica: la start-up può scegliere di entrare nel concorso maggiore, i creditori e il pubblico ministero non possono trascinarvela.
Se la start-up ha perso lo status, per scadenza dei termini o per venir meno dei requisiti, si applicano integralmente le regole ordinarie e il ricorso del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale è ammissibile.
3. La composizione negoziata come strumento anticipato
La composizione negoziata ex artt. 12 e seguenti CCII è accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza. In termini operativi è lo strumento naturale della start-up che ha ancora una prospettiva industriale ma un profilo finanziario compromesso: consente di negoziare con banche e fornitori sotto la guida di un Esperto indipendente, di chiedere misure protettive del patrimonio, di sospendere temporaneamente gli obblighi di ricapitalizzazione ex art. 20 CCII. Va precisato che la valutazione della “probabile crisi” va calibrata sulla fisiologia dell’impresa innovativa: un flusso di cassa negativo prolungato, in una start-up che sta ancora sviluppando il prodotto, non equivale di per sé a crisi.
4. La domanda e l’organo competente
Le procedure di sovraindebitamento si introducono con ricorso al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, per il tramite di un OCC che nomina il Gestore della crisi e redige la relazione particolareggiata. La competenza segue l’art. 27 CCII e, per le imprese, il COMI si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro imprese: presunzione relativa, superabile solo provando che la direzione amministrativa e gestionale è stabilmente percepita dai terzi come radicata altrove.
5. Contenuto necessario dell’atto introduttivo
Il ricorso per concordato minore deve contenere la proposta, il piano, l’elenco dei creditori con l’indicazione delle cause di prelazione, l’attestazione di fattibilità dell’OCC, la ricostruzione delle cause dell’indebitamento. La ricostruzione delle cause non è un adempimento formale: entra nel giudizio di omologazione e, indirettamente, nella tenuta dell’esdebitazione finale. Il ricorso per liquidazione controllata richiede l’inventario, l’elenco dei creditori, la documentazione fiscale e bancaria degli ultimi tre anni, la relazione dell’OCC.
6. I punti dove si sbaglia più spesso
Il primo errore è confondere l’iscrizione con il requisito. Il secondo è trascurare la dichiarazione annuale, che decade senza alcun avviso. Il terzo è proseguire l’attività dopo la perdita integrale del capitale confidando nel differimento dell’art. 26 D.L. 179/2012, che sposta i termini di dodici mesi ma non sospende l’obbligo di gestione conservativa ex art. 2486 c.c. una volta verificatasi la causa di scioglimento. Il quarto è rimborsare finanziamenti dei soci in fase di squilibrio. Il quinto è violare, nella proposta di concordato minore, l’ordine delle cause legittime di prelazione, trattando privilegiati e chirografari nella stessa percentuale.
7. La difesa quando il creditore agisce comunque
Se un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale contro una start-up ancora in possesso dello status, la difesa si articola su due piani: eccezione di difetto di legittimazione attiva fondata sull’art. 31 D.L. 179/2012 e sull’art. 37, comma 1, CCII, che riserva l’iniziativa al solo debitore; produzione documentale volta a dimostrare il possesso effettivo dei requisiti sostanziali, perché il giudice conserva il potere-dovere di verificarli nel merito. Contro la sentenza di apertura il reclamo alla corte d’appello va proposto entro trenta giorni ai sensi dell’art. 51 CCII.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Primo esempio — decadenza dallo scudo e quantificazione del danno.
Ipotesi: s.r.l. innovativa costituita e iscritta nella sezione ordinaria il 14 marzo 2022, iscritta nella sezione speciale il 3 aprile 2022. Debiti complessivi al 31 dicembre 2025 pari a 387.400 euro, di cui 213.200 euro verso il ceto bancario, 128.400 euro verso fornitori, 45.800 euro verso professionisti. Patrimonio netto al 31 dicembre 2023: –18.600 euro, con perdita integrale del capitale sociale già maturata nell’esercizio 2023. La società non deposita la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti nel 2025.
Sviluppo. Il termine ordinario di permanenza di tre anni, decorrente dall’iscrizione nella sezione ordinaria, scade il 14 marzo 2025; l’estensione al quinto anno avrebbe richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti rafforzati dell’art. 25 co. 2-bis, non documentato. A ciò si aggiunge l’omessa dichiarazione annuale, che produce decadenza autonoma. Esito: dal 2025 la società non è più coperta dall’art. 31 D.L. 179/2012 e il ricorso presentato da un creditore il 9 febbraio 2026 per l’apertura della liquidazione giudiziale è ammissibile.
Quantificazione del danno nell’azione di responsabilità. Se la causa di scioglimento per perdita del capitale si è verificata al 31 dicembre 2023 (patrimonio netto –18.600 euro) e alla data di apertura della procedura, ipotizzata al 31 ottobre 2026, il patrimonio netto è –204.900 euro, il criterio della differenza dei netti patrimoniali ex art. 2486, comma 3, c.c. individua un parametro di 186.300 euro, da rettificare per i costi che si sarebbero comunque sostenuti in una liquidazione ordinata. Si tratta di un criterio di liquidazione equitativa, non di un automatismo probatorio: l’attore deve comunque allegare e provare la condotta e il nesso causale.
Secondo esempio — finanziamento soci e postergazione.
Ipotesi: il 7 ottobre 2024 un socio versa 95.000 euro a titolo di finanziamento infruttifero. Alla data del versamento l’indebitamento complessivo è 612.400 euro a fronte di un patrimonio netto di 41.700 euro, con un rapporto di 14,7 a 1. Il 22 giugno 2026 il socio chiede la restituzione integrale; la società rimborsa 60.000 euro il 4 luglio 2026. La liquidazione controllata viene aperta il 12 febbraio 2027.
Sviluppo. Al momento dell’erogazione ricorreva un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto: il credito nasce postergato. La postergazione non si esaurisce con il trascorrere del tempo, perché la valutazione va condotta anche al momento della richiesta di restituzione, e nel giugno 2026 la condizione di sottocapitalizzazione persisteva. Esito: il rimborso di 60.000 euro è avvenuto nell’anno anteriore all’apertura della procedura e deve essere restituito alla massa; il residuo credito di 35.000 euro è collocato in posizione postergata rispetto a tutti gli altri creditori e sarà soddisfatto solo dopo l’integrale pagamento del ceto chirografario. L’amministratore che ha eseguito il rimborso è esposto all’azione di responsabilità per il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale.
Casi particolari
La start-up che perde i requisiti in corso di procedura. L’art. 31, comma 4, del D.L. 179/2012 collega la cessazione della disciplina di favore tanto alla perdita di uno dei requisiti dell’art. 25, comma 2, quanto al raggiungimento del termine di permanenza. La giurisprudenza di merito ha chiarito che il giudice può accertare la perdita dello status anche quando la cancellazione formale dalla sezione speciale non è ancora stata eseguita dall’ufficio del registro: la pubblicità ha valore di notizia, non costitutivo. Ne deriva che una società convinta di essere protetta, perché ancora formalmente iscritta, può trovarsi assoggettata alla liquidazione giudiziale ordinaria.
La start-up che possiede asset immateriali di grande valore dichiarato. Capita di frequente che la difesa contro il ricorso di un creditore si fondi sul valore di brevetti, software o progetti in sviluppo, contrapposto al passivo scaduto. Lo stato di insolvenza, però, si valuta sulla capacità attuale di far fronte regolarmente alle obbligazioni: un asset non prontamente liquidabile, privo di perizia asseverata e di capacità dimostrata di generare ricavi, non neutralizza debiti certi, liquidi ed esigibili.
La start-up cancellata dal registro delle imprese. L’art. 33 CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo. Il correttivo ter ha inoltre stabilito l’inammissibilità della domanda di concordato minore, concordato preventivo o omologazione di accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato, mentre ha ampliato per la persona fisica l’accesso alla liquidazione controllata con diritto all’esdebitazione. Alcune pronunce di merito hanno però ammesso al concordato minore il debitore con posizione debitoria “mista”, valorizzando la preferenza generale dell’art. 7 CCII per gli strumenti alternativi alla liquidazione. In termini operativi, cancellare la società per “chiudere” la vicenda è quasi sempre la mossa peggiore: restringe le opzioni e non blocca né l’apertura della procedura né le azioni di responsabilità.
L’investitore che orienta la gestione. Nelle start-up il socio finanziatore partecipa spesso alle decisioni strategiche senza rivestire cariche formali. L’art. 2476, comma 8, c.c. rende i soci solidalmente responsabili con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi. La responsabilità può derivare anche da manifestazioni di volontà non formalizzate, purché idonee a orientare gli amministratori, e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rilevante la condotta dei soci che rinviano consapevolmente la messa in liquidazione per cedere le partecipazioni prima che la perdita diventi irreversibile.
Il passaggio dalla sezione start-up a quella delle PMI innovative. Quando i termini di permanenza scadono, molte società chiedono l’iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative, disciplinata dall’art. 4 del D.L. 3/2015. L’operazione conserva alcune agevolazioni fiscali e di raccolta del capitale, ma non trasferisce lo scudo concorsuale: la PMI innovativa è soggetta alle procedure ordinarie come qualunque altra società di capitali, e il ricorso del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale è pienamente ammissibile se le soglie dell’impresa minore sono superate. In termini operativi, il momento della migrazione è il momento in cui il rischio concorsuale si trasforma: i debiti accumulati durante la fase di start-up restano, ma cambia radicalmente il modo in cui i creditori possono farli valere. È la finestra in cui vanno prese le decisioni più delicate, perché fino al giorno prima la società poteva scegliere se e quando entrare in una procedura, e dal giorno dopo quella scelta può essere imposta da terzi.
La start-up con debiti verso il ceto bancario. L’indebitamento bancario delle imprese innovative si concentra tipicamente su affidamenti a revoca, finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI e anticipi su contratti. La revoca degli affidamenti è spesso il primo evento che precipita la crisi, perché azzera la liquidità in pochi giorni. Sul piano difensivo occorre distinguere tre piani: la legittimità della revoca rispetto alle clausole contrattuali e ai termini di preavviso; la corretta determinazione del saldo, con verifica di interessi, commissioni e capitalizzazione; la posizione dei garanti, che nelle start-up sono quasi sempre gli stessi fondatori. Sono verifiche che vanno svolte prima di depositare qualunque domanda di regolazione della crisi, perché l’importo del passivo bancario incide sulla convenienza del piano e sulla percentuale offerta ai chirografari.
Le garanzie personali dei fondatori. Fideiussioni e garanzie rilasciate dai soci a banche o locatori sopravvivono alla chiusura della procedura sociale: l’effetto esdebitatorio riguarda il debitore ammesso alla procedura, non i coobbligati e i garanti. È la ragione per cui il progetto difensivo va costruito fin dall’inizio su due livelli, quello della società e quello del patrimonio personale di chi ha garantito.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una combinazione che consente di gestire la crisi della start-up dall’interno degli stessi strumenti che la legge le riserva.
Domande frequenti
La mia start-up innovativa può fallire? Non su iniziativa dei creditori, finché conserva effettivamente lo status. L’art. 31 del D.L. 179/2012 la sottrae alle procedure concorsuali diverse da quelle di sovraindebitamento, e l’art. 37, comma 1, CCII riserva l’iniziativa per l’accesso agli strumenti maggiori al solo debitore. Se però i requisiti sostanziali non ci sono più, oppure sono scaduti i termini di permanenza nella sezione speciale, il ricorso del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale diventa pienamente ammissibile.
Basta essere iscritti nella sezione speciale per essere protetti? No. L’iscrizione è condizione necessaria ma non sufficiente. Il giudice, nel procedimento di apertura, verifica nel merito l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge, al di là dell’autocertificazione depositata in camera di commercio. Una società iscritta ma priva di attività di ricerca e sviluppo reale, senza personale e senza ricavi, non gode di alcuno scudo.
Ho dimenticato la dichiarazione annuale di conferma. Cosa rischio? La decadenza dai benefici, incluso quello concorsuale, con effetto anche prima della cancellazione materiale dalla sezione speciale. È uno degli adempimenti più trascurati e uno dei più pericolosi, perché produce l’effetto in silenzio: nessuno avvisa la società che lo scudo è caduto. Se l’omissione è recente, la prima cosa da verificare è se esistono margini di regolarizzazione.
Se apro una procedura di sovraindebitamento, i miei debiti si cancellano? Al termine del percorso è previsto l’effetto esdebitatorio, che nella liquidazione controllata richiede un provvedimento giudiziale e presuppone che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L’esdebitazione riguarda il soggetto ammesso alla procedura: non libera i fideiussori, né i coobbligati, né chi ha rilasciato garanzie reali su beni propri.
Gli amministratori rispondono con il patrimonio personale? Non dei debiti sociali in quanto tali, ma del danno cagionato da condotte illegittime. Le azioni tipiche sono quella sociale ex art. 2476, comma 1, c.c., quella dei creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio, e quella per gestione non conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2486 c.c. In quest’ultimo caso il danno può essere liquidato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali.
Ho prestato soldi alla mia start-up: posso farmeli restituire prima degli altri creditori? No, se il finanziamento è stato erogato in condizione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il credito è postergato e il rimborso eventualmente eseguito nell’anno anteriore all’apertura della procedura va restituito. La valutazione va fatta anche con riferimento al momento della richiesta di restituzione.
Che differenza c’è tra composizione negoziata e concordato minore? La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato, guidato da un Esperto indipendente, che mira a un accordo con i creditori e mantiene l’imprenditore alla guida dell’impresa; non produce di per sé effetti esdebitatori. Il concordato minore è una procedura giudiziale di sovraindebitamento, con voto dei creditori e omologazione del tribunale, che vincola anche i dissenzienti e conduce all’esdebitazione una volta eseguito il piano.
Il quadro giurisprudenziale
Cass. civ., sez. I, ord. n. 21152 del 2022. L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese non preclude la verifica giudiziale dei requisiti in sede prefallimentare: l’iscrizione è presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità alle procedure concorsuali maggiori, occorrendo l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge. È la pronuncia che ha chiuso il dibattito sulla natura della pubblicità e ha aperto il sindacato di merito sull’innovatività.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 1587 del 2024. Ha ribadito e precisato il principio precedente con riferimento alla start-up che perde i requisiti per la permanenza nella sezione speciale, confermando che il regime di favore è subordinato alla verifica sostanziale e non alla sola risultanza formale del registro. Rileva perché sposta l’asse della difesa dalla visura alla documentazione contabile e industriale.
Corte d’Appello di Torino, sent. n. 373 del 2026, pubblicata il 24 febbraio 2026. Ha confermato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società che invocava lo status di start-up innovativa, affermando che il termine di permanenza decorre dall’iscrizione nella sezione ordinaria del registro e che l’omessa dichiarazione annuale di conferma comporta decadenza dai benefici; ha inoltre escluso che il valore dichiarato di progetti e brevetti neutralizzi l’insolvenza quando i debiti sono certi, liquidi ed esigibili e gli asset non sono prontamente liquidabili. È oggi il precedente più completo sulla caduta dello scudo.
Tribunale di Firenze, sentenza del 29 novembre 2024. Ha dichiarato ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e seguenti CCII nei confronti di una start-up innovativa, procedendo previamente all’accertamento in concreto dei requisiti dell’art. 25 D.L. 179/2012. Rileva perché mostra come la verifica sostanziale operi anche nelle procedure minori, e non solo in funzione difensiva.
Tribunale di Milano, sez. fallimentare, decreto del 21 settembre 2017. Ha affermato l’inapplicabilità della legge fallimentare alla start-up regolarmente iscritta nella sezione speciale, aprendo nei suoi confronti la procedura di liquidazione del patrimonio. È il precedente di merito che ha inaugurato l’applicazione concreta dell’art. 31 D.L. 179/2012.
Cass. civ., sez. I, sent. n. 20150 del 18 luglio 2025. In tema di responsabilità per gestione non conservativa dopo la causa di scioglimento, ha affermato che il danno risarcibile può essere determinato in base ai debiti indebitamente assunti nel periodo compreso fra il momento in cui la procedura avrebbe dovuto essere richiesta e quello della sua apertura, indipendentemente dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali di cui all’art. 2486, comma 3, c.c. Rileva perché offre un criterio alternativo quando la contabilità non consente ricostruzioni patrimoniali attendibili.
Cass. civ. n. 28320 del 2024. Ha qualificato come violazione di specifiche norme di legge la prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale e la percezione di compensi non deliberati dall’assemblea. È il precedente più citato nelle contestazioni rivolte agli amministratori-fondatori che continuano a percepire emolumenti mentre la società è in perdita strutturale.
Cass. civ. n. 10413 del 2024. Ha ricordato che, verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale, verso la società e verso i creditori. Serve a distinguere i titoli di responsabilità che spesso, nelle citazioni, vengono confusi in un’unica domanda generica.
Cass. civ. n. 8069 del 25 marzo 2024. Ha ribadito che spetta agli amministratori dimostrare che gli atti compiuti dopo il verificarsi della causa di scioglimento abbiano avuto finalità meramente conservativa e non abbiano comportato un nuovo rischio d’impresa. È una regola di riparto dell’onere probatorio che ribalta la posizione difensiva e va anticipata nella costruzione della documentazione.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 22002 del 30 luglio 2025. Ha confermato che la prescrizione quinquennale dell’azione dei creditori sociali decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diventa oggettivamente percepibile dal ceto creditorio, e non dalla conoscenza effettiva del singolo creditore. Rileva per calibrare eccezioni di prescrizione nelle azioni promosse a distanza di anni dai fatti.
Cass. civ. n. 23659 del 2023. Sulla stessa linea, ha precisato che il dies a quo coincide con l’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, dipendente dall’insufficienza della garanzia patrimoniale e non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 18680 dell’8 luglio 2025. Ai fini della postergazione del credito del socio finanziatore deve essere verificata non solo la situazione della società al momento della concessione del finanziamento, ma anche quella esistente all’atto della richiesta di restituzione, non potendo quest’ultima prescindere dalla persistente condizione di sottocapitalizzazione o di difficoltà finanziaria. È il precedente decisivo nelle start-up finanziate dai soci in attesa di round successivi.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 22166 del 31 luglio 2025. Ha confermato che il diritto alla restituzione del finanziamento concesso dai soci ex art. 2467 c.c. o da chi esercita direzione e coordinamento ex art. 2497-quinquies c.c. è postergato anche quando l’apporto è stato effettuato in forme diverse dal contratto di credito. Rileva perché nelle start-up gli apporti assumono spesso vesti atipiche.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 22410 del 4 agosto 2025. Ha qualificato come finanziamento soggetto a postergazione la fornitura reiterata di beni da parte della controllante a favore della controllata in crisi, senza recupero dei crediti pregressi. È un principio che colpisce direttamente i gruppi con società veicolo e start-up partecipate.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 22169 del 1° agosto 2025. Ha affermato che i soci possono essere ritenuti responsabili ex art. 2476, comma 8, c.c. quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato la prosecuzione dell’attività in perdita, omettendo le misure di ricapitalizzazione o di messa in liquidazione, e che l’intenzionalità riguarda l’atto gestorio nella consapevolezza della sua antigiuridicità, non il dolo del danno.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 32545 del 13 dicembre 2025. Ha delimitato in modo sistematico il perimetro della responsabilità solidale del socio non amministratore, richiedendo la piena consapevolezza delle caratteristiche dell’atto e delle sue conseguenze; il solo esercizio del diritto di voto, anche sull’approvazione del bilancio, non integra di per sé ingerenza gestoria.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 1358 del 21 gennaio 2026. Ha ribadito che la responsabilità dei soci non amministratori presuppone uno stato soggettivo qualificabile come doloso, con consapevolezza e volizione del comportamento dannoso. Rileva per la difesa degli investitori finanziari che siedono nella compagine senza deleghe.
Cass. civ., sez. I, n. 22074 del 31 luglio 2025. Ha escluso che la meritevolezza costituisca presupposto di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata proposta dal sovraindebitato: la valutazione della condotta rileva semmai in sede di esdebitazione. È un passaggio che semplifica l’accesso alla procedura per la start-up in difficoltà.
Cass. civ., sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025. Ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione, trattando creditori privilegiati e chirografari nella medesima percentuale. È il vincolo strutturale da rispettare nella costruzione del piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
- Verifichiamo lo status concorsuale della società incrociando visura storica della sezione speciale, dichiarazioni annuali depositate ai sensi dell’art. 25, comma 15, D.L. 179/2012, bilanci e documentazione di ricerca e sviluppo, per stabilire se lo scudo dell’art. 31 è ancora operativo o è già caduto.
- Ricostruiamo la data esatta della causa di scioglimento confrontando bilanci, situazioni patrimoniali infrannuali e movimentazione bancaria, perché da quella data dipende il perimetro della responsabilità ex art. 2486 c.c.
- Quantifichiamo il rischio risarcitorio applicando in via preventiva il criterio della differenza dei netti patrimoniali e i criteri alternativi accolti dalla giurisprudenza di legittimità, per sapere in anticipo su quale cifra si giocherà l’eventuale azione del curatore o dei creditori.
- Eccepiamo il difetto di legittimazione attiva del creditore che depositi ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale contro una start-up che conserva i requisiti, documentando il possesso sostanziale dell’innovatività.
- Predisponiamo e depositiamo il ricorso per concordato minore o per liquidazione controllata, curando la relazione con l’OCC, la ricostruzione delle cause dell’indebitamento e il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
- Attiviamo la composizione negoziata e gestiamo la richiesta di misure protettive e cautelari, con la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione prevista dall’art. 20 CCII durante le trattative.
- Analizziamo i finanziamenti dei soci per stabilire quali siano postergati, quali rimborsi siano restituibili alla massa e come impostare gli apporti futuri in forma di conferimento o di aumento di capitale.
- Difendiamo amministratori e soci nelle azioni di responsabilità, costruendo la prova della finalità conservativa degli atti compiuti e sollevando le eccezioni di prescrizione sul dies a quo dell’oggettiva percepibilità.
- Impugniamo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale con reclamo ex art. 51 CCII nei trenta giorni, contestando anche la competenza territoriale quando il COMI non coincide con la sede legale.
- Proteggiamo il patrimonio personale dei fondatori esaminando fideiussioni, garanzie reali e coobbligazioni, perché l’esdebitazione della società non libera i garanti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel caso della start-up innovativa indebitata pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e quella di fiduciario OCC, perché la legge indirizza proprio verso il concordato minore e la liquidazione controllata la crisi di queste imprese: conoscere dall’interno il funzionamento dell’OCC, la struttura della relazione particolareggiata e i criteri con cui i tribunali valutano attestazioni e ricostruzioni delle cause dell’indebitamento cambia concretamente l’esito di una domanda. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia difensiva dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea impostata nella comparsa di costituzione contro l’azione di responsabilità viene sviluppata in appello e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione, senza i cambi di impostazione che nascono dal passaggio del fascicolo da un difensore all’altro. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere unite le due dimensioni di questa materia: quella processuale, fatta di termini e di atti, e quella contabile, fatta di netti patrimoniali, riclassificazioni e ricostruzione dei flussi finanziari.
In sintesi
La start-up innovativa indebitata vive dentro un regime a tempo. Finché conserva lo status, i creditori non possono trascinarla nella liquidazione giudiziale e la crisi si regola con gli strumenti del sovraindebitamento, con la possibilità — riservata al solo debitore e introdotta dal correttivo ter per le start-up diverse dalle imprese minori — di accedere volontariamente agli strumenti maggiori. Quando lo status cade, per scadenza dei termini, per perdita dei requisiti sostanziali o per omessa dichiarazione annuale, riemergono integralmente le regole ordinarie, insieme alle azioni di responsabilità verso amministratori e soci e alle regole sulla postergazione dei finanziamenti. La differenza fra le due condizioni si misura in documenti, non in dichiarazioni: ecco perché la verifica dello status va fatta prima che sia un giudice a farla.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di osservazione che le è proprio: la crisi della start-up innovativa si gioca nelle procedure di sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC; si gioca nella fase anticipata della trattativa con banche e fornitori, e qui rilevano la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; si gioca infine nelle aule, dove la qualifica di cassazionista assicura che la stessa strategia regga fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i requisiti, costruiamo la strategia più solida sui documenti disponibili.
📩 Non aspettare che un creditore depositi il ricorso o che scadano i termini di permanenza nella sezione speciale: contatta subito lo Studio Monardo per una valutazione della tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
