Di tutte le domande che arrivano allo studio dopo la notifica di un decreto ingiuntivo, quelle sulla mediazione sono le più frequenti e, insieme, le più sottovalutate. Chi riceve l’ingiunzione pensa quasi sempre a due cose: quanto tempo ho per oppormi e quanto rischio di pignoramento corro. Quasi nessuno pensa alla mediazione. Eppure, in una fetta enorme del contenzioso — controversie bancarie e finanziarie, contratti assicurativi, locazioni, condominio, comodato, affitto d’azienda, divisioni ed eredità — la mediazione è il passaggio che decide se quel decreto ingiuntivo resterà in piedi o verrà revocato.
Il quadro normativo oggi è chiaro, molto più di quanto non fosse fino a pochi anni fa. L’articolo 5-bis del d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia, stabilisce che quando la causa è stata avviata con ricorso per decreto ingiuntivo l’onere di presentare la domanda di mediazione grava su chi quel ricorso lo ha proposto, cioè sul creditore. E se il creditore non lo fa nel termine assegnato dal giudice, il decreto viene revocato. Questa pagina raccoglie le domande che riceviamo più spesso su questo tema, con risposte complete, aggiornate alla giurisprudenza più recente e scritte come le diremmo a voce in studio.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’opposizione a decreto ingiuntivo è, per sua natura, un contenzioso che può attraversare tutti i gradi di giudizio: la questione della mediazione, in particolare, è arrivata più volte in Cassazione e continua a esservi decisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo consente allo studio di impostare la difesa fin dal primo atto con la consapevolezza di come quella stessa eccezione verrà letta in sede di legittimità. A ciò si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la gran parte dei decreti ingiuntivi soggetti a mediazione obbligatoria nasce infatti da rapporti bancari e finanziari, dove il conteggio del dare-avere è tanto decisivo quanto la regola processuale.
📩 Se ha appena ricevuto un decreto ingiuntivo o ha già proposto opposizione, non aspetti che i termini maturino: ci scriva oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono in fondo a questa pagina.
Ma la mediazione c’entra davvero qualcosa con un decreto ingiuntivo?
Sì, ma solo dopo. Mai prima. È il punto che genera più confusione, quindi conviene fissarlo subito.
Il procedimento monitorio è per definizione un procedimento senza contraddittorio: il creditore deposita il ricorso, il giudice decide sulla base dei documenti, il debitore scopre tutto quando riceve la notifica. In una struttura così non c’è spazio per un tentativo di conciliazione preventivo, perché non ci sono ancora due parti che si parlano. La legge ne prende atto: la mediazione obbligatoria non si applica ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. La Cassazione lo ha ribadito anche di recente, osservando che il tentativo obbligatorio è strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito.
Tradotto: nessun creditore deve passare dalla mediazione per ottenere un decreto ingiuntivo. Se qualcuno le dice che il decreto è nullo perché la banca non ha fatto la mediazione prima, le sta dando un’informazione sbagliata.
Il momento della mediazione arriva dopo. Quando il debitore propone opposizione, la causa si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione a parti invertite: il creditore che ha chiesto il decreto è, sostanzialmente, l’attore. E se la materia rientra fra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità, quel giudizio non può proseguire senza che il tentativo sia stato esperito. Il giudice se ne occupa alla prima udienza, dopo aver deciso sulla provvisoria esecuzione.
Da qui nasce tutto il resto: chi deve muoversi, entro quando, e cosa succede se nessuno si muove.
Chi deve avviare la mediazione: io che mi oppongo o chi mi ha ingiunto il pagamento?
Il creditore. Cioè la parte che ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.
Questa è la regola oggi scritta nero su bianco nell’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010: quando l’azione soggetta a mediazione obbligatoria è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio.
Non è sempre stato così pacifico. Per anni tribunali e dottrina si sono divisi, e una pronuncia della Terza Sezione della Cassazione del 2015 (la n. 24629) aveva addirittura addossato l’onere all’opponente, cioè al debitore. La svolta è arrivata con le Sezioni Unite, che nel 2020 hanno rovesciato quell’impostazione: nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, una volta instaurata l’opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, se resta inerte, l’improcedibilità travolge il decreto.
Il ragionamento è semplice e vale la pena capirlo, perché spiega perché la regola non cambierà: chi vuol far valere un diritto in giudizio è il creditore, non il debitore. Il debitore si sta solo difendendo. Se si scaricasse su di lui l’onere di attivare la mediazione, si otterrebbe un risultato irragionevole: chi subisce un’ingiunzione emessa a contraddittorio differito verrebbe anche gravato di un adempimento che, in una causa ordinaria, non gli sarebbe mai spettato — e questo solo perché il creditore ha scelto la via monitoria anziché l’atto di citazione.
Il legislatore ha recepito il principio delle Sezioni Unite e lo ha trasformato in norma. La Cassazione continua ad applicarlo con costanza anche nelle cause più recenti, precisando che in difetto di attivazione il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale e revoca il decreto ingiuntivo.
Per il debitore questo significa una cosa molto concreta: l’inerzia del creditore lavora a suo favore. È esattamente il punto da cui parte l’uso strategico dell’istituto.
Per quali cause serve la mediazione e per quali no?
Non per tutte. La mediazione è condizione di procedibilità solo nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, che la riforma Cartabia ha ampliato. Vi rientrano, fra le altre: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, oltre alle materie aggiunte dalla riforma come associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d’opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Fuori da quell’elenco, l’opposizione a decreto ingiuntivo prosegue senza alcun passaggio in mediazione. Un decreto per fatture non pagate in un rapporto di fornitura ordinario, per esempio, non richiede nulla di tutto questo.
Attenzione però a due insidie, opposte fra loro.
La prima: la qualificazione della materia non dipende da come la chiama il creditore nel ricorso, ma dalla natura sostanziale del rapporto. Un decreto fondato su un saldo di conto corrente, su un mutuo, su un’apertura di credito o su un leasing è materia bancaria e finanziaria, e la mediazione serve, anche se il ricorso parla genericamente di “somme dovute”.
La seconda: non tutto ciò che nasce in banca è contratto bancario. La Cassazione ha escluso dall’ambito della mediazione obbligatoria le controversie sui contratti di fideiussione prestati a favore del cliente di una banca, perché la norma rinvia alla disciplina dei contratti bancari del codice civile e del Testo Unico Bancario e a quella degli strumenti finanziari del T.U.F., e la fideiussione non vi rientra. È una precisazione che pesa moltissimo nella pratica, perché una quota rilevante dei decreti ingiuntivi bancari viene notificata insieme al debitore principale anche ai garanti.
Anche in caso di dubbio, comunque, l’eccezione va sollevata: costa nulla e, se fondata, può cambiare l’esito della causa.
Entro quando va avviata? Chi decide i tempi?
Il termine non lo fissa la legge in astratto: lo assegna il giudice.
Alla prima udienza dell’opposizione il giudice provvede sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, se sono state formulate, e poi verifica se il tentativo di mediazione sia stato esperito. Se non lo è stato, assegna alla parte onerata il termine di quindici giorni per il deposito della domanda di mediazione e fissa la nuova udienza dopo la scadenza del periodo di durata della procedura, cioè tre mesi.
Quel termine di quindici giorni va preso molto sul serio. La giurisprudenza di merito lo considera perentorio, o comunque soggetto a decadenza, in mancanza di una richiesta di proroga formulata prima della scadenza. Non basta depositare la domanda con qualche giorno di ritardo confidando nella comprensione del giudice: se il termine è spirato e la procedura non è stata avviata, l’esito è quello scritto nella norma.
Un chiarimento utile, perché ce lo chiedono spesso: nulla vieta di avviare la mediazione prima della prima udienza. L’art. 5-bis prevede che il giudice assegni il termine solo dopo aver accertato il mancato esperimento del tentativo; se la mediazione è già stata regolarmente svolta e conclusa, la condizione è soddisfatta e la causa prosegue senza rinvii. Per un creditore che ha davvero interesse a chiudere in fretta è la mossa più efficiente. Per il debitore è un’informazione altrettanto importante, perché gli impedisce di contare su un’inerzia che magari non c’è.
Un’ultima annotazione sui tempi: il termine per proporre opposizione al decreto è di quaranta giorni dalla notifica, salvo che il giudice lo abbia abbreviato o prolungato, ed è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. La mediazione non allunga quel termine e non lo sostituisce. Chi pensa di “guadagnare tempo” chiedendo la mediazione invece di proporre opposizione fa un errore irreparabile: il decreto diventa definitivo.
Cosa succede davvero alla prima udienza dell’opposizione?
È l’udienza più densa dell’intero giudizio, e conviene arrivarci preparati perché in una sola mattinata si decidono tre cose diverse.
La prima è la provvisoria esecuzione. Se il decreto non è già esecutivo, il creditore chiederà di renderlo tale; se lo è già, il debitore chiederà di sospenderlo. Da questa decisione dipende se, nei mesi successivi, il creditore potrà notificare il precetto e avviare il pignoramento oppure dovrà attendere la sentenza.
La seconda è la verifica della mediazione. Il giudice accerta se la condizione di procedibilità sia stata assolta. In caso negativo assegna il termine e rinvia.
La terza sono le eccezioni preliminari e l’istruttoria: nullità della notifica, incompetenza, prescrizione, contestazioni sul titolo e sui conteggi.
L’ordine non è casuale. La legge vuole che la decisione sulla provvisoria esecuzione preceda la mediazione, e la ragione è tutta pratica: le parti si siedono al tavolo sapendo già chi, nei mesi successivi, potrà agire esecutivamente e chi no. È un’informazione che pesa enormemente sulla trattativa. Un debitore che ha ottenuto la sospensione ha molta più forza negoziale di un debitore che rischia il pignoramento dello stipendio la settimana dopo.
Questo spiega perché l’istanza di sospensione va costruita con cura fin dall’atto di opposizione, e non improvvisata in udienza.
Come si avvia materialmente la mediazione? Dove si deposita la domanda?
La domanda si deposita presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, competente per il luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La scelta dell’organismo non è indifferente: se la domanda viene depositata presso un organismo incompetente e la controparte eccepisce subito la questione, la procedura rischia di non produrre l’effetto voluto.
Nella domanda vanno indicati l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Nel contesto dell’opposizione a decreto ingiuntivo l’oggetto è il credito azionato in via monitoria: è il creditore che chiede il pagamento, non il debitore che chiede di non pagare.
Ricevuta la domanda, il responsabile dell’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro, comunicando data e istanza all’altra parte con un mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Da quel momento la macchina è avviata e la procedura ha una durata di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi con l’accordo delle parti.
Un dettaglio che molti trascurano: la domanda di mediazione, dal momento della comunicazione alle altre parti, produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. Per il creditore è un effetto prezioso, ed è una delle ragioni logiche per cui l’onere di attivarsi è stato posto a suo carico: chi trae il beneficio dell’interruzione della prescrizione è lui.
Sul piano dei costi, la legge prevede indennità determinate dal decreto ministeriale di riferimento e un credito d’imposta per le spese sostenute nel procedimento, oltre alla gratuità dell’indennità per chi si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sono gli unici esborsi disciplinati per legge di cui abbia senso parlare in questa sede.
Che cosa succede al primo incontro? Devo esserci di persona?
Sì, e questo è oggi il punto più insidioso dell’intera materia.
Dopo la riforma Cartabia il primo incontro non è più il vecchio incontro “filtro” in cui ci si limitava a dichiarare di non voler proseguire. Le parti devono partecipare personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, ed entrare nel merito della controversia. La condizione di procedibilità si considera avverata quando il primo incontro si conclude senza accordo: ma deve essersi tenuto davvero, con la presenza di chi ha il potere di decidere.
La parte può farsi sostituire da un rappresentante, purché sia a conoscenza dei fatti e sia munito dei poteri necessari per comporre la controversia. Qui la giurisprudenza ha costruito, negli anni, un percorso preciso. Fin dal 2019 la Cassazione ha affermato che la comparizione deve essere personale o tramite rappresentante sostanziale, e nel 2025 ha ribadito che la condizione non è soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo che la procura deve attribuire poteri sostanziali pieni e consentire la reale disponibilità dei diritti in discussione.
Nel 2026 il tema è tornato al centro con due ordinanze ravvicinate e apparentemente divergenti. La prima, di aprile, ha valorizzato la formula legislativa secondo cui le parti partecipano “con l’assistenza degli avvocati”, ricavandone che la comparizione del solo difensore munito della sola procura alle liti non soddisfa la condizione di procedibilità, perché il difensore non può cumulare in sé il ruolo di parte e quello di assistente tecnico. La seconda, di pochi giorni dopo, ha precisato che la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale dotato di apposita procura, eventualmente coincidente con lo stesso difensore, senza necessità di autentica notarile purché la procura sia scritta e conferisca reali poteri dispositivi. Una successiva pronuncia dello stesso anno ha consolidato questa seconda lettura.
Le indicazioni operative che ne discendono sono tre, e non ammettono improvvisazione. La procura sostanziale dev’essere conferita prima dell’incontro, non dopo. Deve risultare dal verbale di mediazione e restare agli atti. Deve attribuire il potere di disporre del diritto conteso, non il generico potere di stare in giudizio. Una procura sostanziale prodotta mesi dopo la chiusura della procedura non sana nulla: la condizione di procedibilità deve sussistere, non essere ricostruita ex post.
Quanto dura tutta la procedura?
La mediazione ha una durata legale di tre mesi dal deposito della domanda, prorogabile di ulteriori tre mesi con l’accordo di tutte le parti. Il giudice dell’opposizione, per questo, fissa la nuova udienza dopo la scadenza di quel periodo.
In termini di calendario reale, significa che fra la prima udienza e quella successiva passano di norma quattro o cinque mesi. È un tempo che va usato, non subìto: è la finestra in cui si costruisce la posizione negoziale, si acquisiscono documenti che in causa arriverebbero solo con l’istruttoria, si verifica la disponibilità della controparte.
Il periodo di durata della mediazione e quello del rinvio disposto dal giudice, peraltro, non si computano ai fini della legge sull’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo. Il legislatore, in altre parole, considera questo tempo come tempo “buono”, speso per tentare una soluzione.
Ecco lo schema dei passaggi e dei termini, così com’è nella pratica.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Notifica del decreto | Decreto ingiuntivo notificato al debitore | — | — |
| Opposizione | Atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. | 40 giorni dalla notifica (salvo abbreviazione o prolungamento), sospensione feriale 1-31 agosto | Tribunale del giudice che ha emesso il decreto |
| Prima udienza | Decisione su provvisoria esecuzione (artt. 648-649 c.p.c.) e verifica della mediazione | All’udienza fissata in citazione | Giudice dell’opposizione |
| Avvio mediazione | Deposito della domanda presso l’organismo | 15 giorni dall’ordinanza, a carico del creditore opposto | Organismo di mediazione |
| Primo incontro | Comparizione personale delle parti con i difensori | Fissato dall’organismo alla designazione del mediatore | Mediatore |
| Svolgimento | Sessioni congiunte e separate, eventuale proposta del mediatore | Durata 3 mesi, prorogabili di 3 con accordo | Mediatore |
| Udienza di rinvio | Verifica dell’esperimento; se mancante, improcedibilità e revoca del decreto | Dopo la scadenza del termine di durata | Giudice dell’opposizione |
E se la mediazione va male: cosa resta agli atti?
Resta il verbale, e il verbale conta.
Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore lo verbalizza e vi allega il testo: sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo, e in mancanza di sottoscrizione dei difensori può essere omologato dal tribunale. Se l’accordo non si raggiunge, il mediatore dà atto a verbale del mancato accordo e la causa riprende il suo corso.
Nel mezzo può esserci la proposta del mediatore, ed è qui che si gioca una partita che quasi nessuno considera. Il mediatore, su richiesta concorde delle parti o nei casi previsti, può formulare una proposta scritta di conciliazione, informando le parti delle conseguenze del rifiuto. Le parti hanno sette giorni per accettarla o rifiutarla; il silenzio equivale a rifiuto.
La conseguenza è pesante: se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che l’aveva rifiutata, per il periodo successivo alla formulazione, la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo e al versamento allo Stato di una somma pari al contributo unificato. Anche quando la corrispondenza non è integrale, il giudice può escludere la ripetizione delle spese del vincitore per l’indennità del mediatore, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, motivando esplicitamente.
Significa che si può vincere la causa e pagarne le spese. È l’aspetto meno conosciuto e più temibile dell’intera disciplina, e va valutato prima di rifiutare una proposta con un’alzata di spalle.
Quanto detto in mediazione, invece, non è utilizzabile nel giudizio: le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento sono coperte da riservatezza e inutilizzabili. È esattamente questo che rende il tavolo un luogo dove si può parlare con franchezza senza costruire prove contro di sé.
Ho firmato solo come fideiussore: devo passare dalla mediazione anch’io?
Probabilmente no, ed è una delle eccezioni tecnicamente più fruttuose fra quelle disponibili.
La Cassazione ha stabilito che le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati a favore del cliente di una banca sono escluse dall’ambito applicativo della mediazione obbligatoria in materia bancaria e finanziaria: la norma richiama la disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Testo Unico Bancario e la contrattualistica sugli strumenti finanziari del T.U.F., e la garanzia personale prestata dal terzo non vi appartiene.
Nella pratica i decreti ingiuntivi bancari vengono quasi sempre notificati sia al debitore principale sia ai garanti, e le posizioni processuali finiscono per confondersi. La distinzione, però, ha effetti concreti: se il giudizio riguarda esclusivamente la posizione dei fideiussori, l’obbligo di mediazione potrebbe non operare, e chi eccepisce l’improcedibilità in quel contesto sta chiedendo qualcosa che la legge non impone.
Il ragionamento va fatto caso per caso, perché la posizione del garante è spesso trattata insieme a quella del debitore principale e perché la contestazione del garante riguarda quasi sempre anche il rapporto sottostante — la nullità della garanzia omnibus per contrarietà alla disciplina antitrust, i vizi del contratto principale, l’estinzione della garanzia per inosservanza dei termini di legge.
Qui la struttura dello studio incide direttamente sulla qualità della difesa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e ciò consente di far lavorare insieme, sullo stesso fascicolo, l’analisi giuridica del titolo e la ricostruzione contabile del rapporto.
E se il decreto è provvisoriamente esecutivo e mi hanno già pignorato?
La mediazione non blocca l’esecuzione. Va detto con chiarezza, perché è una speranza che si sente spesso e che porta a decisioni sbagliate.
Lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale, e nemmeno sospende automaticamente gli effetti di un decreto già dichiarato esecutivo. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il creditore può notificare il precetto e procedere al pignoramento anche mentre il tavolo di mediazione è aperto.
L’arma contro l’esecuzione è un’altra, ed è l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, che si propone nel giudizio di opposizione e che il giudice decide alla prima udienza, prima di occuparsi della mediazione. Se l’esecuzione è già iniziata, alle difese nel merito si affianca l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, con i loro termini e le loro regole.
Detto questo, la mediazione ha un effetto indiretto sull’esecuzione che nella pratica pesa: se il creditore, dopo il pignoramento, si rifiuta di partecipare al tavolo senza un giustificato motivo, quel comportamento entra nel giudizio come elemento valutabile e come titolo per le sanzioni. Un creditore che sta portando avanti un pignoramento e contemporaneamente diserta la mediazione offre un argomento che il difensore attento non lascia cadere.
Se il decreto viene revocato per mancata mediazione, il mio debito sparisce?
No. E questa è la risposta onesta che pochi danno.
La revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità è una pronuncia processuale, non una decisione sul merito del credito. Il giudice non sta dicendo che lei non deve nulla: sta dicendo che quella domanda, in quel giudizio, non poteva essere esaminata perché mancava una condizione. Il credito, se esiste, resta.
Il creditore può quindi riproporre la domanda, questa volta esperendo correttamente la mediazione. Deve però ricominciare da capo, con tempi e costi nuovi, senza più il vantaggio di un titolo già formato e con il rischio, nel frattempo, che maturi la prescrizione. Non è poco: in molti casi la revoca è la leva che porta il creditore a un accordo che prima rifiutava.
Va anche detto che sul punto non tutta la giurisprudenza di merito è allineata. Alcune pronunce hanno seguito una strada diversa, ritenendo che l’inosservanza sostanziale della mediazione impedisca l’accesso alla cognizione piena e comporti la stabilizzazione del titolo monitorio, che resterebbe quindi definitivamente efficace. È un orientamento minoritario, che sacrifica il dato letterale dell’art. 5-bis per evitare che la mediazione diventi lo strumento per ottenere la caducazione automatica del decreto per ragioni meramente procedurali. Ma è un orientamento che esiste, ed è esattamente per questo che una difesa fondata solo sull’improcedibilità, senza motivi di merito solidi alle spalle, è una difesa fragile.
Il giudice ha ordinato a me, che mi sono opposto, di avviare la mediazione: devo obbedire?
Situazione più frequente di quanto si creda, e va gestita con lucidità.
Se il giudice, rilevando il mancato esperimento, assegna il termine alla parte sbagliata — cioè all’opponente invece che all’opposto — il provvedimento è errato. La Cassazione ha affrontato il caso nel 2025 e ha tratto una conseguenza tecnica di grande impatto: un ordine rivolto a un soggetto diverso da quello onerato equivale, nei confronti della parte corretta, a un mancato rilievo del vizio. Ne segue che, se non interviene una tempestiva eccezione di parte o un nuovo rilievo d’ufficio entro i termini di decadenza del primo grado, l’improcedibilità resta sanata e non può più essere fatta valere per la prima volta in appello.
La lezione operativa è netta. Se il giudice sbaglia destinatario, il difensore dell’opponente deve reagire subito, in quella stessa udienza o comunque entro i termini di primo grado, chiedendo a verbale che l’onere venga posto a carico dell’opposto come prevede l’art. 5-bis. Restare in silenzio, avviare la mediazione “per non complicarsi la vita” e riservarsi di sollevare la questione in appello significa perdere definitivamente l’eccezione.
Nel dubbio, attenzione: avviare comunque la mediazione non è mai un danno sostanziale, perché la condizione di procedibilità si considera assolta a prescindere da chi abbia materialmente depositato la domanda. Ma la scelta va fatta consapevolmente, mettendo a verbale la contestazione, non per inerzia.
E se il creditore avvia la mediazione ma poi non si presenta all’incontro?
Non produce improcedibilità, ma produce conseguenze.
La disciplina distingue con nettezza due piani. Da un lato la condizione di procedibilità, che riguarda l’effettivo esperimento del procedimento da parte di chi ne è onerato. Dall’altro le conseguenze della mancata partecipazione, disciplinate dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010, come modificato dal correttivo del dicembre 2024.
Chi non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo va incontro a tre ordini di conseguenze. Il giudice può desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al versamento all’erario di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Infine, con il provvedimento che definisce il giudizio e su richiesta del difensore della parte vittoriosa, il giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non superiore alle spese maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
La giurisprudenza recente applica queste sanzioni con crescente rigore. Il giustificato motivo deve avere i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità: la convinzione di avere ragione nel merito non è un giustificato motivo, e chi diserta il tavolo perché ritiene infondata la pretesa altrui si espone alla condanna. Vi sono decisioni che hanno applicato cumulativamente la sanzione a favore dello Stato e quella a favore della controparte vittoriosa.
Per il debitore che si difende, questo significa che l’assenza della banca o della finanziaria al primo incontro non è un fastidio da annotare: è un fatto processuale da documentare, verbalizzare e portare in causa.
Rischio di perdere tutto se sbaglio questo passaggio?
No, se l’onere non è suo. Sì, se lo era e non se n’è accorto.
La rassicurazione fondata è questa: nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di attivare la mediazione grava sul creditore, non su chi si oppone. Il debitore che non deposita alcuna domanda di mediazione non rischia, per ciò solo, di perdere la causa. Anzi, l’inerzia del creditore conduce alla revoca del decreto.
Il limite reale, però, esiste e va detto con altrettanta chiarezza. L’eccezione va sollevata nei tempi giusti, e la questione, se il giudice sbaglia destinatario, non si può conservare per l’appello. A questo si aggiunge il caso in cui l’opponente proponga a sua volta domande riconvenzionali autonome soggette a mediazione: rispetto a quelle domande la parte onerata è lui, e l’inerzia si ritorcerebbe contro le sue pretese.
C’è poi il rischio speculare, quello di chi confida troppo. Contare unicamente sull’improcedibilità significa affidare l’intera difesa a un cavillo che, in alcuni tribunali, potrebbe non produrre l’effetto sperato, e comunque a un esito che non estingue il debito. Una difesa costruita bene usa l’improcedibilità come una delle leve, non come l’unica.
Se vado in mediazione, sto ammettendo il debito?
No. Né sul piano formale, né su quello probatorio.
La partecipazione al procedimento non implica alcun riconoscimento del debito, e la riservatezza che copre le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite in mediazione impedisce che quanto detto al tavolo venga utilizzato nel giudizio. Si può discutere apertamente di un pagamento parziale, di una dilazione o di un saldo e stralcio senza che questo diventi una confessione utilizzabile davanti al giudice.
È bene però distinguere fra ciò che si dice e ciò che si firma. Un accordo sottoscritto è un accordo: se in mediazione si conclude una transazione, quella transazione vincola. Ed è per questo che al tavolo non si va per improvvisare, ma con un mandato chiaro sui margini entro cui ci si può muovere, deciso prima insieme al difensore.
Vale anche il contrario: partecipare in modo puramente formale, presentarsi per dire “non ho nulla da aggiungere” e andarsene, è oggi una condotta esposta a rilievi. Dopo la riforma il primo incontro deve essere effettivo e la giurisprudenza valuta anche la buona fede tenuta dalle parti nel procedimento.
Quanto tempo ho davvero prima che diventi definitivo?
Il tempo che conta davvero è il primo, e non riguarda la mediazione.
Sono i quaranta giorni dalla notifica del decreto per proporre opposizione, salvo abbreviazione o prolungamento disposti dal giudice nel decreto e salva la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Scaduti quelli senza opposizione, il decreto diventa esecutivo e definitivo: nessuna mediazione, nessuna trattativa, nessuna eccezione potrà più rimetterlo in discussione, salvo le ipotesi eccezionali di opposizione tardiva per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore.
Dopo, i tempi si dilatano: prima udienza a qualche mese, mediazione di tre mesi prorogabili, udienza di rinvio, istruttoria, sentenza. Ma tutto questo esiste solo se l’opposizione è stata proposta nei termini.
Il consiglio pratico, quindi, è invertire l’ordine mentale. Non ci si chiede prima se la mediazione convenga: si mette al sicuro il termine di opposizione, e poi si costruisce la strategia sulla mediazione, sulla sospensione della provvisoria esecuzione e sul merito.
Conviene chiudere con un accordo o tirare fino alla sentenza?
Dipende da tre elementi, e nessuno dei tre è l’istinto.
Il primo è la qualità del titolo. Un decreto fondato su documentazione incompleta, su un estratto conto che non copre l’intero rapporto, su una notifica irregolare o su un contratto affetto da vizi ha una tenuta processuale diversa da un decreto ineccepibile. Più il titolo è debole, meno senso ha accettare in fretta.
Il secondo è la posizione esecutiva. Un debitore che ha ottenuto la sospensione della provvisoria esecuzione ha tempo davanti a sé; un debitore già pignorato ha un problema di liquidità immediata che nessuna sentenza fra tre anni risolve.
Il terzo è il regime delle spese. Come detto sopra, il rifiuto di una proposta del mediatore poi coincidente con la decisione finale può ribaltare la statuizione sulle spese anche a danno di chi vince. Questo elemento va calcolato prima, non dopo.
La regola che diamo ai clienti è semplice: si va al tavolo con un numero e con un limite, entrambi calcolati sui documenti, non sull’umore della giornata. Un accordo è conveniente quando è migliore dell’esito atteso della causa, ponderato per il rischio e per il tempo. Quando non lo è, si prosegue e si documenta con precisione la ragionevolezza della propria posizione, perché anche quella documentazione avrà un peso nel momento in cui il giudice deciderà sulle spese.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su numeri e date verosimili. Non sono casi reali dello studio: servono a far vedere come funzionano i meccanismi.
Prima ipotesi — l’inerzia del creditore. Una banca ottiene un decreto ingiuntivo per 47.320 euro a saldo di un conto corrente affidato, notificato il 14 gennaio. Il decreto non è provvisoriamente esecutivo. Il debitore propone opposizione il 20 febbraio, quindi entro i quaranta giorni, contestando i conteggi e la validità della clausola di determinazione degli interessi, e chiede che sia dichiarata l’improcedibilità in caso di mancata attivazione della mediazione. Alla prima udienza, il 6 ottobre, il giudice rigetta l’istanza della banca di concessione della provvisoria esecuzione, accerta che la mediazione non è stata esperita, assegna alla banca quindici giorni per depositare la domanda e fissa la successiva udienza al 12 marzo dell’anno seguente. La banca non deposita nulla entro il 21 ottobre. All’udienza del 12 marzo il difensore dell’opponente insiste per l’improcedibilità: il giudice dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso monitorio, revoca il decreto e provvede sulle spese. Esito: il titolo è caduto, il credito resta astrattamente esistente, ma la banca deve ricominciare da capo, questa volta previa mediazione, e nel frattempo la posizione negoziale si è invertita.
Seconda ipotesi — il tavolo che si usa bene. Una società di leasing ottiene un decreto ingiuntivo per 23.400 euro, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato il 3 aprile. L’utilizzatore propone opposizione il 12 maggio chiedendo la sospensione dell’esecutorietà, che alla prima udienza viene accolta limitatamente alla parte del credito relativa alle penali. Il giudice assegna alla società opposta il termine per la mediazione. La società si attiva: primo incontro fissato dall’organismo, comparizione personale di un procuratore munito di procura scritta con poteri dispositivi, verbalizzata e allegata agli atti. Nelle sessioni successive emerge che 6.180 euro di penali sono contestabili alla luce dell’ordinanza di sospensione. Il mediatore formula una proposta scritta a 17.900 euro dilazionati in ventiquattro mesi. L’utilizzatore ha sette giorni per rispondere: accetta. Esito: verbale sottoscritto dalle parti e dai difensori con efficacia di titolo esecutivo, causa che si chiude senza istruttoria, nessuna esposizione al rischio di una condanna alle spese di un giudizio che sarebbe durato anni. Se invece avesse rifiutato e la sentenza fosse poi arrivata esattamente a 17.900 euro, il regime delle spese si sarebbe rovesciato a suo danno per il periodo successivo alla proposta.
Le due ipotesi mostrano i due usi possibili dello stesso istituto: come leva processuale quando la controparte è inerte, come sede negoziale quando la controparte è seria.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Chi si presenterà al primo incontro per la controparte, e con quali poteri?”
Nessuno la fa. Eppure è la domanda che, oggi, determina più esiti di quante ne determinino i motivi di opposizione.
La ragione è che dopo la riforma Cartabia il baricentro si è spostato dall’avvio della procedura al suo effettivo svolgimento. Depositare la domanda di mediazione non basta più. La condizione di procedibilità è soddisfatta solo se il primo incontro si tiene davvero e se vi compare, per la parte onerata, qualcuno che abbia il potere di decidere: la parte in persona oppure un rappresentante munito di procura sostanziale con poteri dispositivi pieni.
Nel contenzioso bancario e finanziario questo punto è quasi sempre il tallone d’Achille del creditore. Le grandi strutture non mandano al tavolo un funzionario con poteri deliberativi: mandano il legale esterno, con la procura alle liti in mano. E la Cassazione, nel 2026, ha affermato che la comparizione del solo difensore munito della sola procura processuale non soddisfa la condizione, perché il difensore non può cumulare in sé i ruoli di parte e di assistente tecnico; la successiva giurisprudenza ha ammesso che la procura sostanziale possa essere conferita anche al difensore, ma a condizione che si tratti di una vera procura ad negotia, scritta, con poteri di disporre del diritto, e che risulti dal procedimento.
Da qui una serie di verifiche che vanno fatte al primo incontro, non dopo. Chi è fisicamente presente per la controparte. A che titolo. Se esibisce una procura sostanziale o soltanto la procura alle liti. Se quella procura conferisce il potere di transigere e in quali limiti. Se tutto questo risulta dal verbale, con gli estremi dei documenti di identità del delegante e del delegato.
Perché la procura, per contare, deve vivere dentro il procedimento: deve emergere dal verbale ed essere allegata agli atti. La giurisprudenza di merito è arrivata a escludere che la successiva produzione in giudizio possa sanare ciò che al tavolo non era stato documentato, e ha ritenuto irrilevante una procura sostanziale depositata mesi dopo la chiusura della procedura, perché la condizione di procedibilità deve sussistere, non essere ricostruita a posteriori.
Chiedere al mediatore di verbalizzare esattamente chi è presente e con quali poteri costa trenta secondi. Non chiederlo può costare la causa — o, se si è dall’altra parte, salvarla.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco il quadro delle pronunce che oggi governano la materia, con l’indicazione di ciò che ciascuna ha stabilito e del perché conta in un’opposizione a decreto ingiuntivo.
Cass., Sezioni Unite, n. 19596/2020. Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso monitorio, una volta instaurata l’opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione è del creditore opposto; se resta inerte, all’improcedibilità segue la revoca del decreto. È la pronuncia che ha capovolto l’orientamento precedente e ha dato la base al successivo intervento legislativo.
Cass., sez. III, n. 24629/2015. Aveva affermato il principio opposto, ponendo l’onere a carico dell’opponente. Va conosciuta perché è la fonte di gran parte delle informazioni sbagliate che ancora circolano.
Cass., ord. n. 24630/2025. Conferma il principio consolidato: onere a carico della parte opposta, improcedibilità e revoca del decreto in caso di inerzia. Precisa inoltre che il ricorso per decreto ingiuntivo può essere presentato anche senza previo esperimento del tentativo, perché la mediazione è strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito.
Cass., n. 27944/2025. Se il giudice di primo grado, rilevato il mancato esperimento, onera erroneamente l’opponente invece dell’opposto, il provvedimento equivale a un omesso rilievo del vizio nei confronti della parte davvero obbligata; in difetto di tempestiva eccezione o di nuovo rilievo d’ufficio entro i termini di decadenza del primo grado, l’improcedibilità resta sanata e non è deducibile per la prima volta in appello. È la pronuncia che impone di reagire subito in udienza.
Cass., sez. III, n. 8473/2019. Ha fissato il principio della comparizione personale della parte, assistita dal difensore, con possibilità di sostituzione tramite rappresentante sostanziale, escludendo che la mediazione possa risolversi in un adempimento formale.
Cass., n. 20643/2023. Ribadisce l’effettività del tentativo come requisito della condizione di procedibilità, nel solco della pronuncia del 2019.
Cass., n. 14676/2025. Chiarisce che la condizione non è soddisfatta in assenza della parte onerata dell’attivazione o di un suo rappresentante sostanziale, e che la procura deve conferire poteri sostanziali pieni, tali da consentire la reale disponibilità dei diritti in contesa, senza doversi necessariamente riferire alla singola controversia.
Cass., sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608. Afferma che la condizione di procedibilità dipende dall’effettivo esperimento e non dal mero avvio formale, e che la presenza del solo difensore munito della sola procura alle liti non è sufficiente, perché il difensore non può cumulare il ruolo di parte e quello di assistente tecnico; precisa altresì che l’assenza della parte convocata non determina improcedibilità, ma espone alle conseguenze sanzionatorie e probatorie.
Cass., sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978. Di segno più permissivo: la comparizione personale non è imposta in modo assoluto, potendo la parte farsi sostituire da un rappresentante sostanziale dotato di apposita procura scritta, eventualmente coincidente con il difensore, senza necessità di autentica notarile, purché siano conferiti reali poteri decisionali e negoziali.
Cass., ord. n. 21405/2026. Consolida quest’ultima impostazione sulla rappresentanza sostanziale conferita al difensore, chiarendo il rapporto con la pronuncia di aprile dello stesso anno.
Cass., sez. I, ord. 21 ottobre 2022, n. 31209. Esclude dalla mediazione obbligatoria in materia bancaria e finanziaria le controversie sui contratti di fideiussione prestati a favore del cliente della banca, poiché la norma rinvia alla disciplina dei contratti bancari del codice civile e del T.U.B. e a quella degli strumenti finanziari del T.U.F.
Tribunale di Napoli, sent. n. 3507/2025. In materia bancaria, revoca il decreto ingiuntivo perché la società creditrice opposta non ha attivato la mediazione, ritenendo inefficaci i tentativi tardivi della controparte: l’onere non si scarica sull’opponente e la passività non è una scelta neutra.
Tribunale di Lamezia Terme, 8 settembre 2025, n. 702. Rappresenta l’orientamento minoritario: pur muovendo dall’onere in capo al creditore opposto, ritiene che l’inosservanza della mediazione precluda l’accesso alla cognizione piena e comporti la stabilizzazione del titolo monitorio, che resterebbe efficace. Va conosciuta perché segnala il rischio di affidare la difesa alla sola improcedibilità.
Tribunale di Latina, 16 settembre 2025, n. 1543. La presenza del solo legale munito della procura alle liti, documento di valore meramente processuale, non equivale alla partecipazione personale della parte; una procura sostanziale depositata mesi dopo la chiusura della procedura non sana il vizio, perché la condizione deve sussistere prima del giudizio.
Tribunale di Salerno, sent. n. 3384/2025. Se la procura non emerge chiaramente dal verbale di mediazione, la sua produzione successiva in giudizio non è sufficiente a sanare il difetto di procedibilità.
Corte d’Appello di Milano, 25 settembre 2025, n. 2634. Si è pronunciata sulla forma della procura sostanziale, con un approccio meno rigoroso di quello poi seguito dalla Cassazione nell’aprile 2026: utile per misurare la distanza fra prassi di merito e legittimità.
Tribunale di Modena, 21 gennaio 2025, n. 87. Ritiene applicabile anche alla mediazione telematica la disciplina della delega per la partecipazione all’incontro, con la conseguenza che il difensore munito di procura speciale e sostanziale può partecipare in tale modalità.
Tribunale di Milano, 22 dicembre 2025, n. 9925. Applica cumulativamente le sanzioni per la mancata partecipazione: condanna al versamento all’erario del doppio del contributo unificato e condanna al pagamento di una somma equitativa a favore della parte vittoriosa, escludendo che la convinzione di avere ragione nel merito costituisca giustificato motivo di assenza.
Tribunale di Arezzo, 11 dicembre 2024, n. 1051. Ha disposto sia la condanna all’erario del doppio del contributo unificato sia la refusione alla controparte di una somma equitativamente determinata in 500 euro per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.
Tribunale di Trani, 19 giugno 2025, n. 651. Si sofferma sulla natura e sull’entità delle sanzioni previste dall’art. 12-bis, contribuendo a definirne i presupposti applicativi.
Il quadro complessivo è coerente: la regola sull’onere è stabile e presidiata dalla Cassazione, mentre il terreno mobile è quello dell’effettività della partecipazione, dove le pronunce del 2025 e del 2026 hanno alzato molto l’asticella.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco che cosa fa lo Studio Monardo quando arriva un decreto ingiuntivo in materia soggetta a mediazione obbligatoria.
- Verifichiamo la materia del credito confrontando il ricorso monitorio e i documenti allegati con l’elenco dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, per stabilire se la mediazione sia davvero condizione di procedibilità e se la posizione di eventuali garanti ne resti fuori.
- Controlliamo la notifica del decreto esaminando la relata, la data di consegna e la regolarità del procedimento notificatorio, perché da lì dipende il calcolo del termine di opposizione e l’eventuale ammissibilità di un’opposizione tardiva.
- Redigiamo l’atto di opposizione inserendo fin da subito l’eccezione sull’onere di attivazione della mediazione a carico dell’opposto e l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, motivata sui documenti e non su formule di stile.
- Ricostruiamo il rapporto sottostante con l’analisi contabile dei conteggi, degli interessi applicati e delle competenze addebitate, perché l’improcedibilità è una leva, non una strategia completa.
- Presidiamo la prima udienza chiedendo che a verbale risulti esattamente su quale parte il giudice pone l’onere e sollevando immediatamente la contestazione se l’onere viene assegnato all’opponente.
- Monitoriamo il termine di quindici giorni assegnato all’opposto e documentiamo l’eventuale inerzia, predisponendo per l’udienza di rinvio l’istanza di improcedibilità e di revoca del decreto.
- Prepariamo il primo incontro definendo con il cliente il mandato negoziale, i margini e la soglia di accettabilità, e predisponendo, ove occorra, la procura sostanziale nella forma richiesta dalla giurisprudenza più recente.
- Verbalizziamo la posizione della controparte, facendo constatare chi compare per il creditore, con quale titolo e con quali poteri, e chiedendo che la circostanza risulti dal verbale insieme agli estremi dei documenti.
- Chiediamo l’applicazione delle sanzioni dell’art. 12-bis quando la controparte diserta il tavolo senza giustificato motivo, con istanza specifica all’udienza di rinvio e nelle conclusioni.
- Valutiamo la proposta del mediatore confrontandola con l’esito atteso del giudizio e con il rischio sulle spese, e mettiamo per iscritto le ragioni dell’eventuale rifiuto, perché il giudice le leggerà quando deciderà sulle spese.
- Proseguiamo il giudizio fino a ogni grado necessario, senza cambiare linea difensiva fra primo grado, appello e legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: le regole sull’onere della mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo e sull’effettività del primo incontro sono state costruite, e vengono tuttora ridefinite, dalla Corte di Cassazione. Impostare l’eccezione in primo grado sapendo come verrà letta in sede di legittimità — e sapere quando, invece, non è più deducibile — è la differenza fra un’eccezione utile e un’eccezione persa. La continuità è parte del metodo: lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale del decreto fino all’eventuale ricorso in Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di linea.
Sul fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: il primo incontro di mediazione in materia bancaria si affronta con il conteggio in mano, non solo con l’atto. E quando il decreto ingiuntivo è il sintomo di una situazione debitoria più ampia, le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC consentono di valutare se la strada corretta sia la difesa nel singolo giudizio o una gestione complessiva dell’indebitamento; per le imprese, lo stesso ragionamento passa dagli strumenti della composizione negoziata.
Tre cose da portarsi via
Se di questa pagina restassero solo tre messaggi, dovrebbero essere questi.
Il primo: nell’opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione la deve avviare il creditore. Lo dice l’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010, lo confermano le Sezioni Unite e la Cassazione più recente, e la conseguenza dell’inerzia è la revoca del decreto.
Il secondo: il termine che decide tutto è quello dei quaranta giorni per l’opposizione, con la sola sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Tutto il resto — mediazione, sospensione dell’esecutorietà, trattativa — esiste solo se quel termine è stato rispettato.
Il terzo: oggi conta l’effettività, non la forma. Chi compare, con quali poteri e con quale procura è il vero terreno di gioco del 2026.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il punto in cui si incontrano le sue competenze certificate: la dimensione processuale, che chiede continuità fino all’ultimo grado e per la quale l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista, e la dimensione sostanziale del rapporto bancario e finanziario da cui la gran parte di questi decreti proviene, presidiata dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina. Non promettiamo esiti: analizziamo il titolo, verifichiamo i termini, costruiamo la strategia e la portiamo avanti fino in fondo.
📩 Se ha un decreto ingiuntivo sul tavolo, o un’opposizione già pendente in cui la mediazione non è ancora stata avviata, ci contatti adesso: ogni giorno che passa restringe le opzioni disponibili. Trova tutti i riferimenti dello studio qui sotto, al termine di questa guida.
