Nella quasi totalità dei casi, una bottega alimentare non perde la possibilità di salvarsi perché i numeri non reggono, ma perché sceglie lo strumento sbagliato, lo sceglie tardi e lo costruisce su presupposti che il tribunale smonta in mezza pagina di motivazione. Macellerie e pescherie stanno dentro una tenaglia che chi non lavora nel settore fatica anche solo a immaginare: il costo della materia prima che sale, i prezzi al banco che non possono seguire, il freddo che va tenuto acceso ventiquattr’ore al giorno, l’affitto del locale, uno o due dipendenti, e un margine che negli ultimi esercizi si è assottigliato fino a sparire. Quando il margine sparisce, i debiti non spariscono: restano il fornitore all’ingrosso, la banca del mutuo sull’attrezzatura, i contributi, l’IVA, la rata dell’insegna rifatta tre anni fa.
A quel punto la domanda arriva sempre nella stessa forma: meglio un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato minore? La domanda è legittima, ma nasconde una trappola, perché tra i due strumenti non si sceglie liberamente come si sceglie tra due fornitori. Si sceglie in base a chi si è, dimensionalmente e giuridicamente, e chi sbaglia quella prima casella perde mesi, spende energie e spesso arriva alla liquidazione con meno risorse di quante ne avesse all’inizio.
Questi sono gli errori che vediamo ripetersi, in ordine di gravità e frequenza:
- Scegliere lo strumento in base al nome che suona meglio, invece che in base alla taglia dell’impresa.
- Continuare a pagare i fornitori e smettere di pagare Fisco e previdenza, credendo sia una scelta neutra.
- Dare per scontato il consenso dei creditori: il 60% dell’accordo e la maggioranza del concordato minore non sono la stessa cosa.
- Contare sull’omologazione forzosa del credito fiscale come se fosse un diritto automatico.
- Aspettare il pignoramento e presentarsi quando la serranda è già abbassata.
- Costruire numeri che non reggono il confronto con l’alternativa liquidatoria.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, e non per affinità generica con il tema. La materia di questo titolo è la crisi della piccola impresa commerciale: il terreno dove si incrociano le procedure di sovraindebitamento e gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: cioè conosce dall’interno l’organismo che per legge deve istruire, attestare e accompagnare la domanda di concordato minore di una macelleria o di una pescheria. Ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la qualifica che riguarda la fase che quasi sempre viene saltata: la trattativa condotta prima che il passivo diventi ingestibile. Le due competenze coprono le due estremità del percorso che questo articolo descrive.
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Errore 1 — Scegliere lo strumento in base al nome, non in base alla taglia dell’impresa
L’errore
Il titolare della macelleria si documenta, legge che l’accordo di ristrutturazione dei debiti permette di trattare con i creditori principali senza coinvolgere tutti gli altri, e decide che è quello che fa per lui: ha tre creditori che pesano per l’ottanta per cento del debito, il resto sono piccole posizioni che pensa di pagare regolarmente. Prepara la documentazione, incarica un professionista, deposita. Oppure accade il contrario: la pescheria con due punti vendita, un magazzino frigorifero di proprietà e un fatturato che negli ultimi esercizi ha superato ampiamente i duecentomila euro presenta una domanda di concordato minore, convinta che “minore” significhi semplicemente “per le piccole imprese”.
In entrambi i casi l’errore è identico e sta a monte: si è scelto lo strumento prima di accertare a quale categoria di debitori si appartiene.
Perché è un errore
Perché il Codice della crisi non distribuisce gli strumenti in base alla preferenza del debitore, ma in base a un requisito soggettivo rigido. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, e sono soggetti a omologazione. La formula “diverso dall’imprenditore minore” non è un dettaglio redazionale: è una porta chiusa. Chi è impresa minore non può accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti degli artt. 57 e seguenti CCII.
Specularmente, il concordato minore è riservato ai debitori indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII, con esclusione del consumatore: i debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Chi supera le soglie dimensionali non appartiene a quella categoria e la sua domanda di concordato minore è destinata all’inammissibilità.
Le soglie sono quelle dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti complessivi, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro, valutati sui tre esercizi antecedenti la domanda. E operano congiuntamente: basta superarne una sola perché la qualifica di impresa minore venga meno. È il punto che sfugge quasi sempre a chi fa i conti a memoria, perché in una pescheria con banco e laboratorio il valore dell’attrezzatura frigorifera e delle rimanenze può spostare l’attivo oltre la soglia anche quando i ricavi sono modesti.
Le conseguenze
La conseguenza immediata è la perdita di tempo, che in una crisi di liquidità è la risorsa più cara. Ma c’è di peggio. Una domanda depositata davanti a un giudice che non può concederla non congela nulla in via definitiva: le misure protettive eventualmente ottenute cadono, i creditori tornano liberi di agire e nel frattempo la posizione si è deteriorata, spesso con l’aggiunta di interessi, sanzioni e nuovi decreti ingiuntivi. In più, l’iniziativa fallita dice ai creditori che il debitore sta tentando qualcosa: chi voleva iscrivere ipoteca o notificare un precetto smette di aspettare.
C’è poi un profilo probatorio che quasi nessuno considera in partenza. La Corte d’Appello di Trento, con la sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025, ha affrontato la ripartizione dell’onere probatorio sulle soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, ricostruendo la condizione di impresa minore come una situazione che il debitore deve dimostrare in positivo, e non come regola che il creditore deve smentire. Tradotto: non basta dire “sono una piccola bottega”, bisogna provarlo con i documenti contabili dei tre esercizi. E il tema può riaprirsi anche dopo: la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 29472 del 2022, ha chiarito che gli elementi da cui desumere il superamento delle soglie possono emergere anche nella fase di reclamo e possono riguardare fatti verificatisi prima ma conosciuti dopo la decisione di primo grado.
Cosa fare invece
Prima di scegliere lo strumento, si costruisce il fascicolo dimensionale: bilanci o situazioni contabili dei tre esercizi antecedenti, dettaglio dell’attivo con la valorizzazione reale di attrezzature, arredi frigoriferi e rimanenze, estratto dei ricavi lordi, elenco analitico dei debiti scaduti e a scadere, comprese le posizioni contributive e quelle verso l’agente della riscossione. Solo quando quei tre numeri sono fermi sulla carta si decide: sotto soglia in tutti e tre i parametri, la strada è quella del sovraindebitamento — concordato minore, in continuità o liquidatorio, oppure liquidazione controllata. Sopra soglia anche in un solo parametro, si apre il fronte degli strumenti ordinari: accordi di ristrutturazione, accordi agevolati o ad efficacia estesa, concordato preventivo.
E se il quadro è incerto, esiste una via che non richiede di scommettere sulla qualifica: la composizione negoziata, che l’art. 25-quater CCII estende espressamente all’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti dell’articolo 2, comma 1, lettera d), e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile. Per le imprese minori il percorso è semplificato: la domanda è presentata direttamente al segretario generale della Camera di commercio senza passare per la Commissione regionale, e l’esperto è nominato dal segretario.
Il dettaglio che pochi conoscono
La qualifica di impresa minore non è l’unico passaporto per il concordato minore. L’imprenditore agricolo vi accede a prescindere dalle dimensioni, perché l’art. 2, comma 1, lett. c), CCII non gli impone limiti dimensionali: come sottolineato dal Tribunale di Matera con pronuncia dell’11 marzo 2025, un imprenditore agricolo, anche se al di sopra delle soglie commerciali, può proporre concordato minore. Il dettaglio conta molto più di quanto sembri per il nostro settore: una macelleria che lavora carne di allevamento proprio, o una pescheria collegata a un’attività di acquacoltura, può trovarsi in una posizione giuridica diversa da quella del semplice rivenditore al banco. Quella qualificazione va verificata sui fatti — attività, ciclo biologico, rapporto tra produzione e rivendita — non sul codice ATECO scritto in visura.
Errore 2 — Pagare i fornitori e smettere di pagare Fisco e previdenza, credendo sia una scelta neutra
L’errore
Il ragionamento è comprensibilissimo e lo si sente pronunciare quasi con orgoglio: “il grossista mi deve consegnare domani mattina, se non lo pago chiudo; l’IVA la sistemo appena riparte il giro”. Così per otto, dodici, venti mesi. I fornitori vengono pagati regolarmente, magari con qualche giorno di ritardo; i versamenti fiscali e contributivi vengono rinviati, poi rateizzati, poi lasciati decadere. Quando finalmente si arriva davanti a un professionista, il quadro è quello classico: debito privato quasi azzerato, esposizione verso Erario e INPS che vale da sola il settanta o l’ottanta per cento del passivo.
Perché è un errore
Perché quella sequenza di scelte, che all’imprenditore appare come gestione della sopravvivenza quotidiana, agli occhi del giudice della crisi è una scelta di preferenza tra creditori. E la preferenza sistematica ha un nome tecnico preciso.
Su questo la giurisprudenza recente è stata durissima. La Corte d’Appello di Genova ha stabilito che pagare sistematicamente tutti i creditori privati omettendo volontariamente di versare le imposte è atto diretto a frodare le ragioni del creditore, e rende il concordato inammissibile ai sensi dell’articolo 77 CCII, in quanto costituisce una forma di preferenza ingiustificata per alcuni creditori a danno di quello rimasto insoddisfatto. La stessa Corte, richiamando un proprio precedente, ha definito una proposta di quel tipo come un condono personalizzato e ha ribadito che il giudice può superare il voto contrario del Fisco solo quando questo sia obiettivamente ingiustificato.
Non è solo una questione di frode. È anche una questione di credibilità prospettica. La stessa Corte d’Appello ha affrontato il tema della meritevolezza del debitore, che sussiste quando questi non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e — sebbene tale requisito non sia esplicitamente richiesto nel concordato minore, a differenza di quanto previsto per l’esdebitazione dall’articolo 282 — ne ha affermato la necessità.
Le conseguenze
La conseguenza più grave non è la sanzione tributaria: è che il comportamento tenuto negli anni precedenti entra nel giudizio di omologazione e può bloccare la procedura anche quando il piano, sulla carta, è sostenibile. Il Tribunale di Ferrara ha respinto l’omologa di un concordato minore proprio muovendo da qui: la condotta del soggetto che ha generato una consistente esposizione fiscale è stata considerata rilevante non tanto sul piano della meritevolezza, quanto su quello della sua non affidabilità rispetto all’adempimento futuro promesso con il piano, in mancanza di una verifica dei fondamenti della fattibilità della proposta. Il Tribunale ha enfatizzato la rilevanza della prognosi di affidabilità del debitore come requisito essenziale per accedere alle procedure di risanamento, in linea con la sentenza della Cassazione n. 2963/2024.
L’esperienza insegna che questo è il punto in cui più spesso il debitore si sente trattato ingiustamente: ha tenuto aperta la bottega, ha pagato gli stipendi, ha evitato di lasciare fornitori scoperti, e si sente dire che ha frodato. Il passaggio da comprendere è un altro: non è la singola scelta a essere censurata, è la sua sistematicità non documentata. Chi ha rinviato i versamenti in un semestre disastroso e lo può dimostrare con i dati di cassa sta in una posizione molto diversa da chi ha fatto della mancata contribuzione una politica di finanziamento dell’impresa durata anni.
Cosa fare invece
La prima mossa è ricostruire per iscritto le cause del sovraindebitamento, mese per mese, con i numeri della gestione: crollo del margine, aumento del costo d’acquisto, perdita di un canale di vendita, spesa straordinaria per un impianto frigorifero, malattia del titolare. Quella ricostruzione non è un esercizio narrativo: è materia del giudizio di omologazione e va costruita su documenti, non su ricordi. La seconda mossa è smettere immediatamente di alimentare la preferenza: dal momento in cui si decide di regolare la crisi, i pagamenti selettivi ai fornitori “utili” vanno gestiti dentro la procedura e non fuori. La terza è trattare il debito fiscale come un fronte negoziale e non come un problema rinviabile, usando gli strumenti che l’ordinamento ha messo a disposizione proprio per questo, compreso l’accordo transattivo previsto in composizione negoziata: il correttivo-ter ha introdotto, con l’art. 23, comma 2-bis, CCII, la possibilità per l’imprenditore di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione un accordo di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari.
Il dettaglio che pochi conoscono
La valutazione della condotta non è uniforme in tutti i tribunali, e conoscerne i confini cambia la strategia difensiva. Accanto alla linea rigorosa di Genova e Ferrara, esiste un orientamento che restringe il sindacato: il Tribunale di Catania, con provvedimento del 19 febbraio 2026, ha affermato che per l’accesso al concordato minore non è richiesto un autonomo requisito soggettivo di diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, essendo necessario unicamente il mancato compimento di atti in frode ai creditori. È una differenza sottile, ma pratica: significa che la difesa deve concentrarsi sul dimostrare l’assenza di atti in frode — occultamenti, distrazioni, dichiarazioni non veritiere — più che sull’impossibile dimostrazione di essere stato un imprenditore impeccabile.
Errore 3 — Dare per scontato il consenso: il 60% dell’accordo e la maggioranza del concordato minore non sono la stessa cosa
L’errore
“Il mio grossista mi conosce da vent’anni, firma di sicuro; la banca ha già detto che valuta; l’Agenzia delle Entrate si adeguerà.” Su questa fiducia si costruisce una proposta di accordo di ristrutturazione e la si porta avanti per mesi, senza mai mettere per iscritto chi ha aderito, per quanto, e con quale percentuale del passivo complessivo. Oppure, nel concordato minore, si dà per scontato che i creditori “tanto non votano” e che il silenzio giochi a favore.
Perché è un errore
Perché i due strumenti poggiano su architetture del consenso completamente diverse, e confonderle significa costruire su un presupposto sbagliato.
L’accordo di ristrutturazione richiede una soglia di adesione qualificata: almeno il 60% dei crediti. E non basta raccogliere firme: gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data, ed entro centoventi giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti. Chi resta fuori dall’accordo, quindi, va pagato per intero: il vantaggio della selettività si paga con un vincolo di integralità su tutto il resto del passivo.
Il concordato minore funziona in modo opposto: coinvolge tutti i creditori e si approva a maggioranza. Ai sensi dell’art. 79 CCII il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Non serve il 60%, ma non si può nemmeno lasciare fuori nessuno: chi ha molti creditori piccoli e ostili non può “isolarli”, chi ha pochi creditori grandi e collaborativi non può usarli per chiudere la partita senza passare dagli altri.
Le conseguenze
Nell’accordo di ristrutturazione, il mancato raggiungimento della percentuale non si corregge in udienza: la domanda di omologazione va respinta e i mesi spesi a trattare restano mesi persi, mentre i creditori estranei, che nel frattempo non sono stati toccati da alcun vincolo, hanno continuato indisturbati le proprie azioni esecutive. Nel concordato minore, invece, il rischio è diverso: la maggioranza non raggiunta apre la strada al rigetto dell’omologa, con l’effetto a catena che conosciamo. Il Tribunale di Oristano, con pronuncia del 19 novembre 2024, ha rigettato la domanda di omologa di un concordato minore liquidatorio proprio perché la maggioranza non era stata raggiunta e perché non risultava soddisfatta la condizione dell’art. 74, comma 2, CCII; la conseguenza è stata la revoca delle misure protettive accordate e, sulla domanda proposta in via subordinata, l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore.
C’è poi un profilo che riguarda chi, dall’esterno, vorrebbe contestare l’omologazione già avvenuta, e che si traduce in un’asimmetria pesante per chi non partecipa. Secondo la Cassazione, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione degli accordi di ristrutturazione spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parti formali, per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche a chi, non avendovi partecipato, non ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII, salvo che con il reclamo si deduca un vizio procedurale che quella partecipazione ha impedito. Il principio è stato ribadito, precisandosi che ne è privo anche il creditore pubblico, INPS o Agenzia delle Entrate, destinatario del cosiddetto cram down fiscale o previdenziale di cui all’art. 63 CCII.
Cosa fare invece
Il consenso si misura prima, non si spera dopo: si costruisce una mappa del passivo in cui ogni creditore è pesato in percentuale, classificato per natura del credito e per prevedibile atteggiamento, e si simula il risultato del voto o dell’adesione prima di depositare qualsiasi cosa. Per una macelleria con due fornitori dominanti, una banca e il Fisco, la mappa dice quasi subito se la strada è percorribile: se i due fornitori insieme non arrivano al 60% e il Fisco pesa da solo il cinquanta per cento del passivo, l’accordo di ristrutturazione è un’ipotesi teorica e va abbandonata prima di spendervi tre mesi.
È anche il momento in cui vanno valutate le varianti che molti ignorano: gli accordi agevolati, che riducono la soglia di adesione a fronte della rinuncia a moratorie e misure protettive, e gli accordi ad efficacia estesa, che permettono di vincolare i non aderenti appartenenti alla stessa categoria quando l’adesione all’interno della categoria è largamente maggioritaria. La transazione fiscale, negli accordi, trova la propria sede nell’art. 63 CCII, mentre l’art. 61 consente di vincolare anche i creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.
Il dettaglio che pochi conoscono
Negli accordi ad efficacia estesa il controllo del tribunale non si ferma alla matematica delle adesioni. La Corte di cassazione, Sez. I civ., con la sentenza n. 11218 del 28 aprile 2025, ha affrontato il ruolo del commissario giudiziale nominato negli accordi ad efficacia estesa, chiarendo che il suo compito di riferire su ogni aspetto non incontra preclusioni derivanti dalle attestazioni del professionista indipendente, il cui parere resta comunque rilevante ai fini delle decisioni che l’organo giudiziale è chiamato ad assumere in sede di omologazione. Chi presenta un accordo pensando che l’attestazione “blindi” il piano scopre in udienza che esiste un secondo paio d’occhi, e che quegli occhi guardano proprio i numeri che l’attestatore ha dato per buoni.
Errore 4 — Contare sull’omologazione forzosa del credito fiscale come se fosse automatica
L’errore
È l’errore più sofisticato, e quindi il più insidioso, perché lo commette chi si è informato. Il titolare ha letto del cram down fiscale, sa che il tribunale può omologare anche senza l’adesione dell’Erario, e costruisce l’intera proposta su quel presupposto: offre al Fisco una percentuale molto bassa, mette in conto il diniego, e conta sul giudice per superarlo. Nella sua testa il voto contrario dell’Agenzia è un passaggio formale.
Perché è un errore
Perché l’omologazione forzosa non è una clausola di salvataggio generale: è un meccanismo con presupposti tassativi, diversi da strumento a strumento, e negli accordi di ristrutturazione quei presupposti si sono fatti più stringenti.
Il decreto correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha confermato negli accordi di ristrutturazione la possibilità di omologazione forzosa anche in caso di diniego espresso dell’amministrazione finanziaria, ma ha richiesto che il soddisfacimento dei crediti fiscali sia almeno pari al 50% e ha introdotto limitazioni all’utilizzo del cram down quando il debito tributario supera l’80% del totale. Per una pescheria il cui passivo è composto per larga parte da IVA non versata e contributi, questa seconda limitazione è dirimente: è esattamente il caso in cui lo strumento, se pure fosse accessibile sotto il profilo soggettivo, non funzionerebbe.
Nel concordato minore la logica è diversa e, per certi versi, più favorevole. Secondo la Cassazione, ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII l’omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria non è subordinata all’obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, essendo applicabile per il concordato minore un’autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell’OCC; procedura che rende incompatibile, ai sensi dell’art. 74, comma 4, CCII, l’applicazione delle più rigide modalità di approvazione previste dall’art. 88, comma 6, che richiede il previo parere conforme della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. Lo stesso principio è stato espresso in termini di sistema: poiché l’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina specifica per l’omologazione forzosa, non opera il richiamo a quella dettata per il concordato preventivo.
Le conseguenze
Chi costruisce una proposta sul presupposto sbagliato non perde solo l’omologazione: perde la possibilità di rinegoziare, perché la percentuale offerta all’Erario è ormai pubblica e ogni successiva proposta più generosa suona come ammissione che la prima era pretestuosa. E, come si è visto, se la proposta eccessivamente magra si accompagna a una storia di omissioni sistematiche, il rischio non è solo il rigetto sul merito ma la contestazione di atti in frode.
Negli accordi, poi, ci sono errori di tempistica che hanno effetto immediato. Il Tribunale di Ivrea, con pronuncia del 7 gennaio 2026, ha affrontato il caso della proposta di transazione fiscale depositata senza attendere il decorso del termine di novanta giorni concesso all’amministrazione finanziaria per riscontrarla: quel termine deve essere decorso al momento del deposito della domanda di omologazione, e il mancato rispetto comporta il rigetto dell’istanza. E la Cassazione ha delimitato i confini dell’istituto anche sul piano soggettivo: con l’ordinanza n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha escluso l’ammissibilità dell’istanza di omologazione forzosa quando gli unici creditori aderenti traggano il proprio titolo di credito dalla stessa procedura di ristrutturazione, e non da rapporti a essa anteriori, dopo aver già chiarito, con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024, che l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale.
Cosa fare invece
La proposta al creditore pubblico si costruisce come si costruisce una perizia: partendo dal valore realizzabile dei beni in caso di liquidazione, dimostrando numero per numero che quanto si offre è superiore a quell’alternativa, e documentando la fonte di ogni euro promesso. È il criterio che i tribunali applicano quando esercitano il potere di omologare senza adesione: il Tribunale di Genova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha omologato un concordato minore confermando che il cram down si applica quando l’adesione dell’amministrazione finanziaria è determinante per le maggioranze e la proposta è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, e chiarendo che nel concordato minore non opera il criterio di sterilizzazione previsto dall’art. 88, comma 4, CCII per il concordato preventivo in continuità. Nella stessa direzione, il Tribunale di Bologna, con sentenza del 22 marzo 2024, n. 296, ha omologato un concordato minore nonostante il mancato raggiungimento della maggioranza a causa delle contestazioni di INPS e Agenzia delle Entrate, richiamando l’art. 80, comma 3, CCII e le attestazioni del Gestore della crisi sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, e il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 19 marzo 2025, ha omologato il concordato minore di un agente di commercio invocando la stessa norma.
Qui il ruolo dell’organismo che istruisce la domanda diventa decisivo, perché è la sua attestazione sulla convenienza a reggere l’intero meccanismo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno i criteri con cui quelle attestazioni vengono redatte e verificate, e questo consente di impostare la proposta al creditore pubblico sui parametri che il tribunale effettivamente controlla.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel valutare l’omologazione forzosa il giudice guarda alla convenienza, non alla condotta pregressa: la Cassazione, con la pronuncia n. 10723 del 22 aprile 2026, ha affermato che nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore. È un contrappeso importante rispetto alle pronunce viste sopra: significa che il terreno su cui si gioca l’omologazione forzosa è quello dei numeri comparativi, e che una difesa ben costruita deve portare il giudice su quel terreno, documentando il confronto con lo scenario liquidatorio invece di limitarsi a difendere il passato dell’imprenditore.
Errore 5 — Aspettare il pignoramento e presentarsi quando la serranda è già abbassata
L’errore
La sequenza è quasi sempre identica. Prima si smette di dormire, poi arrivano i solleciti, poi il decreto ingiuntivo del grossista, poi il precetto, poi il pignoramento del conto o dell’attrezzatura. Solo allora il titolare cerca un professionista, e nel frattempo ha già chiuso il punto vendita “per non accumulare altre perdite”, magari cancellando l’impresa dal registro. Arriva quindi a chiedere una procedura di continuità quando la continuità non c’è più.
Perché è un errore
Perché il Codice della crisi premia la continuità e tratta con molta più severità la liquidazione. La regola è scritta in modo netto: fuori dai casi di prosecuzione dell’attività, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Al contrario, se c’è prosecuzione dell’attività, il legislatore ha voluto favorire il salvataggio d’impresa senza imporre ulteriori contributi, riconoscendo nel mantenimento in vita dell’attività un valore meritevole di tutela.
Per una macelleria o una pescheria la differenza è enorme e molto concreta. Finché il banco è aperto, il piano può essere alimentato dai flussi dell’attività: una quota mensile del margine, per la durata del piano, senza che nessuno debba mettere sul tavolo denaro fresco. Chiuso il banco, quella fonte non esiste più e la legge chiede risorse esterne — un familiare, un terzo acquirente, la vendita di un bene non strumentale — come condizione di ammissibilità, non come semplice elemento migliorativo.
Le conseguenze
Arrivare tardi trasforma una procedura in continuità, che si può costruire sui flussi futuri, in una procedura liquidatoria che richiede l’intervento di un terzo: e se il terzo non c’è, non resta che la liquidazione controllata del patrimonio. Nel frattempo, i creditori che hanno già iniziato le esecuzioni hanno consolidato posizioni, le attrezzature pignorate perdono valore alla velocità con cui perde valore un impianto frigorifero fermo, e il valore dell’avviamento — che in una bottega di quartiere è spesso l’asset più importante — si azzera.
C’è anche un tema di accesso che ha creato incertezza per anni. La formulazione originaria dell’art. 33, comma 4, CCII sembrava precludere l’accesso alle procedure all’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 14 luglio 2025, ha chiarito che un ex imprenditore individuale può proporre un concordato minore di tipo liquidatorio anche subito dopo la cessazione dell’attività, senza che l’art. 33 CCII lo impedisca, a condizione di apportare risorse esterne ai creditori. Il legislatore, preso atto del dibattito, è intervenuto con il correttivo del 2024 chiarendo la portata della norma: oggi è pacifico che l’ex imprenditore può accedere alle procedure di sovraindebitamento. La porta, dunque, non è chiusa — ma si entra dalla parte più stretta, quella che impone la finanza esterna.
Cosa fare invece
La decisione va presa quando il margine si assottiglia, non quando è sparito: è in quella finestra che esistono ancora tutte le opzioni, comprese quelle che non richiedono di rivolgersi al tribunale. La composizione negoziata è pensata proprio per questo momento, e per le imprese sotto soglia produce esiti concreti: quando in esito alla composizione negoziata è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio, le parti possono concludere un contratto con uno o più creditori, oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; un accordo avente il contenuto della convenzione di moratoria prevista dall’art. 62 CCII; oppure un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate e dall’esperto. E se le trattative non riescono, l’imprenditore sotto soglia può ricorrere a una procedura di sovraindebitamento oppure al concordato semplificato.
Attenzione però al presupposto: la composizione negoziata non è un’anticamera della liquidazione. Varie pronunce del 2025 hanno escluso che un piano meramente liquidatorio possa giustificare l’accesso pieno alla composizione negoziata per le imprese sotto soglia, perché lo strumento presuppone che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Anche questo conferma la regola generale: chi arriva prima ha strumenti, chi arriva dopo ha vincoli.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel concordato minore esiste una disciplina specifica per il mutuo assistito da garanzia reale, che nelle nostre botteghe riguarda tipicamente il locale o l’immobile di abitazione del titolare. La Corte d’Appello di Bari, con pronuncia del 29 gennaio 2025, si è pronunciata sulla prosecuzione del pagamento delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca gravante sull’abitazione principale del debitore anziché sul bene strumentale all’attività, in un percorso interpretativo che ha preceduto l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 75 CCII. Sapere che quella possibilità esiste cambia il modo di impostare il piano: la casa non è automaticamente un bene da liquidare, e la rata in corso può essere tenuta fuori dal concorso alle condizioni di legge. È uno degli elementi che più frequentemente non viene neppure preso in considerazione da chi costruisce la proposta in autonomia.
Errore 6 — Costruire numeri che non reggono il confronto con l’alternativa liquidatoria
L’errore
Il piano è scritto con la logica del bilancio preventivo ottimista: si ipotizza che i ricavi tornino ai livelli di tre anni prima, che il costo d’acquisto si stabilizzi, che il titolare riesca a versare ogni mese una somma pari a quella che negli ultimi due esercizi non è mai riuscito a mettere da parte. In fondo alla proposta si offre ai chirografari una percentuale simbolica, confidando che sia comunque meglio di niente.
Perché è un errore
Perché il parametro di riferimento non è “meglio di niente”: è quanto i creditori ricaverebbero se si liquidasse tutto. Il principio cardine di tutte le procedure concorsuali negoziali è che il piano deve offrire ai creditori almeno quanto otterrebbero nella liquidazione dei beni del debitore, e l’art. 80, comma 3, CCII impone al tribunale di verificare in sede di omologazione che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nel concordato minore liquidatorio il confronto ha un ulteriore filtro: fuori dai casi di continuità, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. E “apprezzabile” non è una parola vuota: l’apporto di risorse esterne si pone come requisito di ammissibilità che, pur presentando un margine significativo di discrezionalità, è rimesso all’apprezzamento del giudice sul piano del riscontro del maggior grado di soddisfazione dei creditori, prima ancora che alla valutazione di convenienza da parte di questi ultimi.
Le conseguenze
Un piano che non supera il test di convenienza non viene nemmeno ammesso al voto: viene dichiarato inammissibile, e con esso cadono le misure protettive che nel frattempo tenevano fermi i creditori. In mancanza dell’incremento economico minimo, i tribunali non ammettono la proposta al voto, dichiarandola inammissibile ai sensi dell’art. 77 CCII.
La giurisprudenza di merito ha cercato di dare misura a una nozione che la legge lascia elastica. Il Tribunale di Verona, con decreto del 17 agosto 2025, pur mancando un parametro normativo preciso, ha ritenuto utilizzabile come criterio guida la soglia del 10%; in linea con un precedente del Tribunale di Avellino, decreto del 28 febbraio 2025, secondo cui un concordato minore basato interamente su finanza esterna deve comunque garantire un sensibile miglioramento rispetto alla liquidazione, pur senza quantificarlo matematicamente. Va però ricordato che nel concordato minore non esiste la soglia rigida del concordato preventivo: la misura minima del 10% stabilita dall’art. 84 CCII per il concordato preventivo liquidatorio è accantonata per questa procedura, che consente un soddisfacimento anche inferiore o addirittura sganciato da una definizione in termini percentuali. Il 10% è, insomma, una bussola dei giudici, non un comandamento del Codice: ma chi si presenta molto sotto quella linea deve sapere che dovrà spiegare perché.
Cosa fare invece
Il piano si scrive al contrario: prima si calcola quanto porterebbe la liquidazione — banco, celle, affettatrici, arredi, scorte, eventuale immobile, al netto dei costi di procedura e dei privilegi — e solo dopo si costruisce la proposta, che deve battere quel numero in modo documentato. Per una bottega alimentare, il calcolo della liquidazione è spesso impietoso e va a favore del debitore: attrezzature usate, banchi refrigerati installati su misura, scorte deperibili hanno valori di realizzo bassissimi, mentre l’attività in funzione produce un flusso. Dimostrare questa asimmetria con perizie e dati di mercato è ciò che rende credibile una proposta anche quando la percentuale offerta è modesta.
Quanto alla struttura delle risorse, il piano in continuità e quello che poggia sulla finanza esterna seguono regole distributive diverse, e mescolarle è un errore tecnico che il tribunale coglie subito: il Tribunale di Alessandria, con provvedimento del 27 aprile 2026, ha affermato che nel concordato minore in continuità aziendale il surplus finanziario derivante dalla prosecuzione dell’attività e la finanza esterna soggiacciono a regole distributive di tipo diverso.
Il dettaglio che pochi conoscono
La libertà di contenuto della proposta è ampia ma non illimitata, e il limite è quello che più spesso viene violato in buona fede. Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Cassazione civile, Sez. I, ha stabilito che anche nel concordato minore la proposta deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 c.c. e l’ordine delle cause di prelazione: non è ammessa alcuna deroga alla par condicio creditorum e alla graduazione delle prelazioni, salvo espressa previsione normativa, e il mancato rispetto delle regole legali di trattamento dei crediti costituisce causa di inammissibilità della proposta. Il caso deciso è istruttivo perché somiglia moltissimo a quello di un piccolo imprenditore con casa ipotecata: il piano prevedeva il saldo integrale del debito ipotecario secondo il piano di ammortamento originario e il pagamento di una percentuale minima, il 5%, per tutti gli altri debiti, senza distinzione tra creditori privilegiati come l’erario e gli enti previdenziali e creditori chirografari. La libertà di contenuto riguarda le modalità con cui si prevede di soddisfare i crediti, non la possibilità di alterare il trattamento differenziato che la legge riserva alle diverse categorie di creditori.
Gli errori in cifre: quanto costa davvero sbagliare strumento
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Non sono casi reali e non rappresentano previsioni di esito: servono a rendere visibile l’ordine di grandezza degli errori descritti sopra.
Ipotesi A — La macelleria che sbaglia porta
Macelleria individuale. Attivo patrimoniale dell’ultimo esercizio 214.700 €, ricavi lordi 187.900 €, debiti complessivi 316.400 €. Tutti e tre i parametri sono sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: si tratta di impresa minore. Il passivo è composto da 91.300 € verso il grossista di carni, 64.800 € di mutuo residuo sull’attrezzatura, 118.200 € tra IVA, ritenute e contributi, 42.100 € tra utenze, canoni e piccoli fornitori.
Il titolare punta all’accordo di ristrutturazione perché grossista e banca insieme valgono il 49,3% del passivo e conta di arrivare al 60% coinvolgendo il Fisco. Il percorso si arresta prima ancora della matematica: l’accordo dell’art. 57 CCII è riservato all’imprenditore diverso dall’imprenditore minore, e l’impresa è minore in tutti e tre i parametri.
Costo dell’errore: quattro mesi di istruttoria inutile, nessuna protezione dalle azioni esecutive nel frattempo, e — dato che nei quattro mesi il grossista ha ottenuto e notificato un decreto ingiuntivo — un creditore in più con titolo esecutivo. Se invece la stessa impresa avesse depositato la domanda di concordato minore in continuità tramite OCC, avrebbe potuto chiedere le misure protettive nello stesso momento in cui apriva la procedura, congelando il fronte esecutivo mentre costruiva la proposta.
Ipotesi B — La pescheria sopra soglia che chiede la procedura sbagliata
Pescheria con due punti vendita in forma di società di persone. Attivo 347.500 €, ricavi 268.300 €, debiti 412.900 €. Due parametri su tre superano le soglie: non è impresa minore. Il concordato minore non è praticabile, per quanto le dimensioni “sentimentali” dell’attività siano quelle di una bottega.
Il passivo è concentrato: 156.000 € verso due fornitori ittici, 98.400 € di scoperto bancario e anticipo fatture, 127.500 € tra IVA e contributi, 31.000 € residui. I due fornitori e la banca, se aderiscono, valgono il 61,6% del passivo: la soglia del 60% è raggiungibile senza l’Erario. Ma l’accordo impone il pagamento integrale degli estranei entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti. Il Fisco, estraneo all’accordo, andrebbe pagato per intero: 127.500 € in quattro mesi. Impossibile.
Costo dell’errore, se non lo si intercetta: una domanda di omologazione costruita per essere respinta. Percorso corretto: includere il credito erariale nel perimetro tramite transazione fiscale ex art. 63 CCII, verificando però in anticipo che il debito tributario non superi l’80% del passivo — qui è il 30,9%, quindi la strada resta praticabile — e che l’offerta raggiunga la soglia di soddisfacimento richiesta per l’eventuale omologazione senza adesione.
Ipotesi C — Il costo dei dodici mesi di attesa
Stessa macelleria dell’ipotesi A. Scenario 1: il titolare si muove quando il margine mensile netto è ancora di 1.850 €. Il piano in continuità prevede il versamento di 1.100 € al mese per quarantotto mesi, pari a 52.800 €, senza alcun apporto di terzi, perché in continuità la finanza esterna non è condizione di ammissibilità.
Scenario 2: il titolare aspetta dodici mesi. In quei mesi il conto viene pignorato, il grossista sospende le forniture, il banco resta scoperto tre giorni a settimana, il margine scende a 400 € e infine l’attività chiude. Ora la procedura può essere solo liquidatoria e richiede l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo. Il valore di realizzo dell’attrezzatura, stimato prudenzialmente, è 18.600 €. Per superare il test di convenienza in modo credibile serve che un terzo — tipicamente un familiare — metta a disposizione una somma aggiuntiva; senza quella somma, la proposta non è ammissibile e l’esito naturale è la liquidazione controllata.
Differenza tra i due scenari: 52.800 € destinati ai creditori senza esborsi di terzi, contro un esito liquidatorio da 18.600 € più l’obbligo di trovare finanza esterna. Il tempo, in questa materia, non è un fattore neutro: è la variabile che decide quale strumento resta disponibile.
La mappa degli errori
Ogni errore ha un momento tipico in cui si consuma e una finestra di rimedio che si chiude a velocità diverse. Questa tabella serve a collocare la propria situazione: la colonna del rimedio dice se si è ancora in tempo, se si può recuperare in parte, o se la scelta va ripensata da capo.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Scegliere lo strumento senza verificare le soglie dell’art. 2, lett. d), CCII | Prima del deposito, nella fase di decisione | Inammissibilità della domanda, tempo perduto, creditori allertati | Sì, se rilevato prima del deposito; parziale dopo, ripresentando lo strumento corretto |
| Documentare male la qualifica di impresa minore | Nella preparazione del fascicolo | Onere probatorio non assolto, contestazione anche in reclamo | Sì: il fascicolo dimensionale può essere integrato prima dell’udienza |
| Pagamenti selettivi ai fornitori con omissione sistematica dei versamenti fiscali | Nei mesi o anni precedenti la domanda | Contestazione di atti in frode ex art. 77 CCII, giudizio negativo sull’affidabilità | Parziale: si può documentare la causa della crisi e dimostrare l’assenza di atti in frode |
| Sopravvalutare il consenso dei creditori | Nella fase di trattativa, prima del deposito | Mancato raggiungimento del 60% o della maggioranza, rigetto dell’omologa | Sì, se la mappa del passivo viene rifatta prima di depositare; no, dopo il voto |
| Presumere l’automatismo dell’omologazione forzosa del credito fiscale | Nella costruzione della proposta | Rigetto, perdita di credibilità negoziale verso l’Erario | Parziale: la proposta può essere rimodulata prima dell’omologazione |
| Depositare la transazione fiscale prima del decorso dei termini di riscontro | Al momento del deposito della domanda di omologazione | Rigetto dell’istanza | No, per quella domanda: occorre ripresentarla nei tempi corretti |
| Attendere il pignoramento e cessare l’attività | Nella fase finale della crisi | Perdita della continuità, obbligo di finanza esterna | Parziale: l’ex imprenditore può accedere al concordato minore liquidatorio con apporto esterno |
| Offrire percentuali senza confronto con l’alternativa liquidatoria | Nella redazione del piano | Inammissibilità, mancata ammissione al voto | Sì, se il piano viene rifatto prima dell’ammissione |
| Violare l’ordine delle prelazioni confidando nel contenuto libero | Nella redazione della proposta | Inammissibilità della proposta | Sì, se corretta prima; no, se rilevata in omologazione |
| Non chiedere le misure protettive | All’apertura della procedura | Azioni esecutive proseguono durante l’istruttoria | Sì: possono essere richieste, con i presupposti di legge |
La checklist preventiva: prima di depositare qualsiasi cosa
Questa è la verifica che va fatta prima di scegliere lo strumento. Ogni voce è un’azione, non una riflessione: se non si può spuntare perché manca un documento, quel documento va procurato prima del deposito.
- [ ] Recuperare bilanci o situazioni contabili dei tre esercizi antecedenti e calcolare i tre parametri dimensionali separatamente: attivo, ricavi lordi, debiti complessivi anche non scaduti.
- [ ] Verificare che i tre parametri siano coerenti tra loro e con le dichiarazioni fiscali presentate: una discrepanza tra ricavi dichiarati e ricavi contabilizzati è il primo appiglio di una contestazione.
- [ ] Valorizzare l’attivo strumentale ai valori di realizzo, non ai valori di libro: banchi refrigerati, celle, affettatrici e arredi hanno un mercato dell’usato molto meno generoso dell’ammortamento residuo.
- [ ] Estrarre l’estratto di ruolo completo e ricostruire l’esposizione verso Erario, INPS e agente della riscossione, distinguendo imposta, sanzioni e interessi.
- [ ] Costruire la mappa del passivo in percentuali, calcolando quanto pesa ciascun creditore sul totale e verificando se esiste un insieme di creditori che raggiunge il 60%.
- [ ] Calcolare il peso percentuale del solo debito tributario sul totale, perché quel dato condiziona la praticabilità dell’omologazione forzosa negli accordi.
- [ ] Documentare mese per mese le cause della crisi, con i dati di margine, i contratti persi, gli aumenti di costo della materia prima, gli eventi straordinari.
- [ ] Verificare se l’attività è ancora in esercizio e se lo sarà nei mesi successivi, perché è questo a determinare se la procedura è in continuità o liquidatoria.
- [ ] Quantificare il flusso mensile realisticamente destinabile ai creditori, partendo dai dati storici degli ultimi dodici mesi e non da proiezioni di ripresa.
- [ ] Stimare per iscritto l’esito dell’alternativa liquidatoria, al netto delle spese di procedura e dei crediti privilegiati, e confrontarlo con quanto il piano offre.
- [ ] Controllare la posizione dei mutui con garanzia reale e verificare se ricorrono le condizioni per proseguirne il pagamento alle scadenze originarie.
- [ ] Verificare l’esistenza di garanzie prestate da terzi — fideiussioni di familiari, coobbligati — perché la formazione delle classi per quei creditori è obbligatoria.
- [ ] Accertare se esistono azioni esecutive già pendenti e a che punto sono, per calibrare la richiesta di misure protettive.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi arriva a leggere fin qui spesso ha già commesso almeno uno degli errori descritti. La domanda giusta non è se si poteva fare meglio, ma che cosa è ancora recuperabile. La risposta cambia radicalmente a seconda del punto in cui ci si trova.
Se la domanda non è ancora stata depositata, praticamente tutto è recuperabile. Gli errori di questa fase — strumento sbagliato, fascicolo dimensionale incompleto, proposta costruita su percentuali non verificate — costano tempo, non diritti. Si ricalcolano i parametri, si sceglie lo strumento corretto e si deposita quello. Anche un’esposizione fiscale prevalente non è di per sé preclusiva: impone di scegliere il percorso che con quella composizione del passivo funziona, ed è esattamente il motivo per cui il concordato minore ha una disciplina dell’omologazione forzosa più semplice di quella degli accordi.
Se la domanda è stata depositata ma non si è ancora arrivati all’ammissione o al voto, il margine di correzione esiste e va usato subito. Il piano può essere rimodulato, la proposta al creditore pubblico può essere migliorata, il fascicolo probatorio sulla qualifica dimensionale può essere integrato. È il momento in cui la differenza la fa la capacità di anticipare le obiezioni: se il tribunale dovrà comunque verificare la convenienza rispetto alla liquidazione, tanto vale mettergli in mano il confronto già fatto, documentato e verificabile.
Se la proposta è stata dichiarata inammissibile o l’omologa è stata rigettata, la partita non è necessariamente chiusa, ma cambia natura. Il caso del Tribunale di Oristano mostra la via che molti non conoscono: la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere formulata in via subordinata, così che il rigetto del concordato non lasci il debitore senza alcuna protezione e senza prospettiva di esdebitazione. Depositare quella domanda subordinata è una scelta tecnica che va fatta all’inizio, non dopo.
Va poi ricordato che la liquidazione controllata non è la fine di tutto: è il percorso che conduce all’esdebitazione, con i limiti che la legge fissa. L’assenza di colpa grave, mala fede o frode è richiesta per l’esdebitazione dall’art. 282 CCII in esito a liquidazione controllata, mentre non è contemplata tra le condizioni per l’esdebitazione da liquidazione giudiziale di cui all’art. 280 CCII. Anche qui, quindi, la ricostruzione documentata delle cause della crisi continua a servire: è la stessa che regge l’accesso alla procedura e, alla fine, la liberazione dai debiti residui.
Se l’attività è già stata cessata e l’impresa cancellata, esiste ancora una strada. Come si è visto, la giurisprudenza ha riconosciuto che l’ex imprenditore individuale può proporre un concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna, e il correttivo ha chiarito il quadro normativo. Occorre però mettere in conto che la condizione della finanza esterna è di ammissibilità: senza un terzo disposto a intervenire, il percorso realistico diventa la liquidazione controllata con la prospettiva dell’esdebitazione.
Se è già stato notificato un pignoramento, la mossa immediata è la richiesta di misure protettive contestuale all’accesso alla procedura. Sono lo strumento che sospende o impedisce la prosecuzione delle azioni esecutive individuali durante l’istruttoria, e vanno chieste con i presupposti di legge e con la documentazione che ne giustifichi la concessione. Non arrivano automaticamente con il deposito: vanno domandate.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho superato la soglia dei ricavi in un solo anno su tre: è davvero finita per il concordato minore?” Per il concordato minore sì, se il superamento è accertato: i tre requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII operano congiuntamente. Ma non è finita in assoluto: significa che lo strumento è un altro, e che vanno valutati gli accordi di ristrutturazione, la composizione negoziata o il concordato preventivo. La cosa peggiore, in questo caso, è insistere con una domanda destinata all’inammissibilità.
“Ho pagato i fornitori e non ho versato l’IVA per due anni: il concordato minore mi verrà negato?” Non automaticamente, ma va affrontato di petto. La differenza la fa la documentazione: chi dimostra con i numeri che la mancata contribuzione è stata l’effetto di un crollo del margine, e non una scelta di finanziamento, ha una posizione difendibile. Chi non ha nulla da mostrare si espone alla contestazione di atti in frode ai sensi dell’art. 77 CCII.
“Il mio debito è quasi tutto verso l’Agenzia delle Entrate: c’è ancora qualcosa da fare?” Sì, ma cambia la strada. Negli accordi di ristrutturazione l’omologazione forzosa incontra limiti quando il debito tributario supera l’80% del totale. Nel concordato minore, invece, l’art. 80, comma 3, CCII prevede un meccanismo autonomo e più semplice, che passa attraverso l’OCC e si gioca sulla convenienza rispetto alla liquidazione. Per una bottega alimentare con passivo prevalentemente fiscale, questa è spesso la differenza tra una strada chiusa e una percorribile.
“Ho chiuso il negozio tre mesi fa: posso ancora accedere?” Sì, ma solo alla versione liquidatoria, che richiede l’apporto di risorse esterne capaci di incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile. Se nessun terzo può intervenire, l’ipotesi realistica è la liquidazione controllata, che conduce comunque all’esdebitazione alle condizioni dell’art. 282 CCII.
“Ho già depositato una domanda che è stata respinta: posso riprovare con un altro strumento?” In linea di principio sì, perché il rigetto di una domanda non consuma il diritto di accedere a uno strumento diverso quando ne ricorrono i presupposti. Ma va ricostruito che cosa esattamente è stato deciso e su quale base: un rigetto per carenza del requisito soggettivo è cosa diversa da un rigetto per non convenienza del piano, e la seconda ipotesi impone di rifare i numeri prima di ripresentarsi.
“I creditori hanno votato contro: posso fare qualcosa?” Dipende da chi ha votato contro e da quanto pesa. Se il voto determinante è quello del creditore pubblico, il terreno è quello dell’omologazione forzosa, che si gioca sulla dimostrazione di convenienza rispetto alla liquidazione. Se il voto contrario viene dai creditori privati e la maggioranza dei crediti ammessi al voto non è raggiunta, lo spazio si restringe molto, ed è il motivo per cui la domanda subordinata di liquidazione controllata andava depositata fin dall’inizio.
“Quanto tempo ho per impugnare un provvedimento sfavorevole?” I termini di reclamo previsti dal Codice della crisi sono brevi e decorrono dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Vanno verificati caso per caso sul provvedimento ricevuto, tenendo presente che la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto. È il momento in cui rivolgersi a un professionista non è consigliabile: è urgente.
Gli errori davanti ai giudici: le pronunce che dicono cosa succede a chi sbaglia
Questo blocco raccoglie i riferimenti utilizzati nell’articolo e alcuni ulteriori, con l’indicazione del principio e della ragione per cui interessa a una macelleria o a una pescheria in crisi. I principi sono riformulati in forma sintetica; per l’applicazione a un caso concreto occorre sempre leggere il provvedimento per intero.
1. Corte di cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574. Anche nel concordato minore la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e l’ordine delle cause di prelazione; il mancato rispetto delle regole legali di trattamento dei crediti è causa di inammissibilità. Rilevanza: è la pronuncia che smonta l’idea più diffusa, quella secondo cui il “contenuto libero” della proposta consenta di trattare i creditori come si preferisce.
2. Corte di cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2026, n. 14555. Poiché l’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina specifica dell’omologazione forzosa, non opera il richiamo a quella prevista per il concordato preventivo; e l’approvazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria non è subordinata all’obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, applicandosi una procedura autonoma e più semplificata con il necessario intervento dell’OCC. Rilevanza: è la ragione tecnica per cui, con un passivo a forte componente fiscale, il concordato minore può risultare più praticabile dell’accordo.
3. Corte di cassazione, Sez. I civ., 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: indica su quale terreno va costruita la difesa quando il creditore pubblico si oppone.
4. Corte di cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2025, n. 11218. Negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, il commissario giudiziale riferisce su ogni aspetto senza incontrare preclusioni derivanti dalle attestazioni del professionista indipendente, il cui parere resta rilevante per le decisioni in sede di omologazione. Rilevanza: l’attestazione non mette il piano al riparo dal controllo.
5. Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 7 dicembre 2025, n. 31892. È inammissibile l’istanza di omologazione forzosa quando gli unici creditori aderenti traggano il proprio titolo di credito dalla stessa procedura di ristrutturazione e non da rapporti a essa anteriori. Rilevanza: chiude la scorciatoia di costruire adesioni “interne” per raggiungere le soglie.
6. Corte di cassazione, Sez. I civ., 17 dicembre 2024, n. 32954. L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale. Rilevanza: l’accordo con il solo Fisco resta soggetto a controllo pieno.
7. Corte di cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2024, n. 34837. Negli accordi di ristrutturazione, l’iscrizione nel registro delle imprese e il deposito del ricorso in tribunale devono rispettare una precisa tempistica, che costituisce presupposto perché l’accesso risulti consentito. Rilevanza: un errore di sequenza negli adempimenti pubblicitari può bloccare l’intera operazione.
8. Corte di cassazione, Sez. I civ., 29 dicembre 2024, n. 34842. Si è pronunciata sul trattamento dei crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, in relazione alla regola di priorità relativa. Rilevanza: fissa i limiti di ciò che si può offrire al creditore pubblico rispetto agli altri.
9. Corte di cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5828 (e, in senso conforme, n. 5948/2026). La legittimazione al reclamo ex art. 51 CCII avverso l’omologazione degli accordi spetta solo a chi sia stato parte formale del giudizio, avendo proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, salvo che si deduca un vizio procedurale impeditivo della partecipazione. Rilevanza: chi non si oppone in tempo perde la possibilità di contestare dopo.
10. Corte di cassazione, Sez. I civ., aprile 2025, n. 9549. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è assimilabile né al concordato preventivo né al concordato minore, perché nel piano del consumatore manca il voto dei creditori e il controllo giudiziale supplisce a ogni forma di consenso. Rilevanza: serve a distinguere la posizione del titolare di bottega, che è imprenditore, da quella del consumatore, con cui viene spesso confusa.
11. Corte di cassazione n. 2963/2024. Ha fissato il rilievo della prognosi di affidabilità del debitore come requisito per accedere alle procedure di risanamento. Rilevanza: spiega perché la ricostruzione delle cause della crisi incide sull’esito.
12. Corte di cassazione n. 29472/2022. Gli elementi da cui desumere il superamento delle soglie dimensionali possono emergere anche in fase di reclamo e riguardare fatti anteriori conosciuti successivamente. Rilevanza: il tema dimensionale può riaprirsi in ogni stato del procedimento.
13. Corte d’Appello di Genova, sentenze n. 35/2025 e n. 48/2025. Pagare sistematicamente i creditori privati omettendo volontariamente i versamenti fiscali è atto diretto a frodare le ragioni del creditore e rende il concordato inammissibile ex art. 77 CCII; il voto contrario del Fisco può essere superato solo se obiettivamente ingiustificato. Rilevanza: è la fotografia giudiziaria dell’errore più diffuso nel commercio alimentare.
14. Corte d’Appello di Trento, sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025. L’appartenenza alla categoria dell’impresa minore, per il mancato superamento delle soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, costituisce una condizione che il debitore deve dimostrare positivamente. Rilevanza: è la ragione per cui il fascicolo dimensionale va costruito prima del deposito.
15. Corte d’Appello di Napoli, decreto 14 luglio 2025. L’ex imprenditore individuale può proporre un concordato minore di tipo liquidatorio anche subito dopo la cessazione dell’attività, senza che l’art. 33 CCII lo impedisca, a patto di apportare risorse esterne ai creditori. Rilevanza: riapre una porta che molti credono chiusa dopo la cancellazione dell’impresa.
16. Corte d’Appello di Bari, pronuncia del 29 gennaio 2025. Si è pronunciata sulla prosecuzione del pagamento delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale del debitore anziché sul bene strumentale all’attività, in un percorso che ha preceduto l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 75 CCII. Rilevanza: riguarda la casa del titolare, che è quasi sempre il primo pensiero.
17. Tribunale di Ferrara, 27 dicembre 2024. La condotta che ha generato una consistente esposizione fiscale rileva sul piano della non affidabilità del debitore rispetto all’adempimento futuro promesso con il piano, in mancanza di verifica dei fondamenti della fattibilità. Rilevanza: mostra come il passato entri nel giudizio sul futuro.
18. Tribunale di Genova, sentenza 13 febbraio 2025. Ha omologato un concordato minore confermando che il cram down opera quando l’adesione dell’amministrazione finanziaria è determinante per le maggioranze e la proposta è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, e che non si applica il criterio di sterilizzazione dell’art. 88, comma 4, CCII. Rilevanza: è il modello operativo del cram down nel concordato minore.
19. Tribunale di Bologna, sentenza 22 marzo 2024, n. 296. Ha omologato un concordato minore nonostante il mancato raggiungimento della maggioranza per le contestazioni di INPS e Agenzia delle Entrate, richiamando l’art. 80, comma 3, CCII e le attestazioni del Gestore della crisi sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: dimostra il peso che l’attestazione dell’organismo ha nel superare il diniego pubblico.
20. Tribunale di Pesaro, sentenza 19 marzo 2025. Ha omologato il concordato minore di un agente di commercio invocando l’art. 80, comma 3, CCII. Rilevanza: conferma l’applicabilità del meccanismo a piccole realtà individuali.
21. Tribunale di Verona, decreto 17 agosto 2025. In mancanza di un parametro normativo preciso, ha ritenuto utilizzabile come criterio guida per l’apprezzabilità dell’apporto esterno la soglia del 10%. Rilevanza: offre un riferimento pratico per dimensionare la finanza esterna.
22. Tribunale di Avellino, decreto 28 febbraio 2025. Un concordato minore basato interamente su finanza esterna deve garantire un sensibile miglioramento rispetto alla liquidazione, pur senza quantificazione matematica. Rilevanza: chiarisce che l’apporto simbolico non basta.
23. Tribunale di Oristano, 19 novembre 2024. Ha rigettato la domanda di omologa di un concordato minore liquidatorio, revocando le misure protettive, e ha dichiarato aperta la liquidazione controllata sulla domanda proposta in via subordinata. Rilevanza: insegna a depositare fin dall’inizio la domanda subordinata.
24. Tribunale di Ivrea, 7 gennaio 2026. Il termine di novanta giorni concesso all’amministrazione finanziaria per riscontrare la proposta di transazione fiscale deve essere decorso al momento del deposito della domanda di omologazione; il mancato rispetto comporta il rigetto dell’istanza. Rilevanza: è un errore di calendario che costa l’intera procedura.
25. Tribunale di Matera, 11 marzo 2025. L’imprenditore agricolo, anche se al di sopra delle soglie commerciali, può proporre concordato minore. Rilevanza: interessa le attività alimentari collegate a produzione propria.
26. Tribunale di Catania, 19 febbraio 2026, e Tribunale di Alessandria, 27 aprile 2026. Il primo ha escluso che per l’accesso al concordato minore sia richiesto un autonomo requisito soggettivo di diligenza, essendo sufficiente il mancato compimento di atti in frode; il secondo ha affermato che, nel concordato minore in continuità, il surplus derivante dalla prosecuzione dell’attività e la finanza esterna seguono regole distributive diverse. Rilevanza: delimitano, rispettivamente, il perimetro del giudizio sulla condotta e la tecnica di costruzione del piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Su questo tema lo Studio lavora su due piani paralleli: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il termine è già scaduto o la domanda è già stata respinta, verificare che cosa resta recuperabile. Ecco che cosa facciamo concretamente.
- Calcoliamo i tre parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII sui tre esercizi antecedenti e mettiamo per iscritto l’esito con i documenti a supporto, così che la qualifica di impresa minore sia dimostrata in positivo e non affermata.
- Ricostruiamo il passivo in percentuali, creditore per creditore, e simuliamo l’esito del voto o dell’adesione prima del deposito, per stabilire se la soglia del 60% o la maggioranza dei crediti ammessi al voto sono realisticamente raggiungibili.
- Quantifichiamo l’incidenza del debito tributario sul totale e verifichiamo in anticipo se ricorrono le condizioni che negli accordi limitano l’omologazione forzosa, evitando di costruire una proposta su un meccanismo che in quel caso non opera.
- Redigiamo la ricostruzione documentata delle cause del sovraindebitamento, mese per mese, sui dati di margine e di cassa, perché è quella ricostruzione a reggere il giudizio sull’affidabilità del debitore.
- Costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria valorizzando attrezzature, arredi e scorte ai valori di realizzo effettivi, e documentiamo perché l’attività in esercizio produce per i creditori più della sua liquidazione.
- Predisponiamo la proposta al creditore pubblico con i parametri che il tribunale controlla in sede di omologazione forzosa, coordinando il lavoro con l’organismo che deve attestarla.
- Chiediamo le misure protettive contestualmente all’accesso alla procedura, con la documentazione necessaria, per fermare o prevenire le azioni esecutive durante l’istruttoria.
- Verifichiamo la posizione dei mutui con garanzia reale sull’immobile del titolare e impostiamo il piano in modo da valutare la prosecuzione dei pagamenti alle condizioni di legge, invece di dare per scontata la liquidazione del bene.
- Depositiamo, quando opportuno, la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, affinché un eventuale rigetto non lasci il debitore privo di protezione e di prospettiva di esdebitazione.
- Quando la domanda è già stata respinta, analizziamo il provvedimento per stabilire se il rigetto ha riguardato il requisito soggettivo, la convenienza o la regolarità procedurale, e impostiamo il reclamo o la ripresentazione sullo strumento corretto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo, dove l’errore si scopre quasi sempre in sede di omologazione o di reclamo, la qualifica di cassazionista non è un titolo decorativo: significa che chi imposta la domanda in primo grado è lo stesso professionista che, se necessario, porterà la questione davanti alla Corte di cassazione, con la stessa linea difensiva e senza passaggi di consegne. È la ragione per cui gli argomenti spendibili nei gradi successivi vengono messi a verbale fin dall’inizio, quando ancora servono a poco e costano nulla, invece di essere cercati quando è tardi.
Accanto a questo, lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — consente di tenere unite le due metà del problema: la costruzione giuridica della procedura e la ricostruzione contabile dei numeri su cui la procedura si regge. In una macelleria o in una pescheria, dove la partita si gioca sul margine reale e sul valore di realizzo delle attrezzature, quelle due metà non possono stare in stanze separate.
Prima che l’errore diventi definitivo
Le botteghe alimentari non falliscono per incapacità: falliscono perché il margine si assottiglia più in fretta della capacità di reagire, e perché quando finalmente si reagisce si sceglie lo strumento sbagliato o lo si sceglie troppo tardi. Tra accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato minore non esiste una risposta valida in astratto: esiste la risposta che discende dai tre numeri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, dalla composizione del passivo e dal fatto che il banco sia ancora aperto.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono per intero il percorso che questo articolo ha descritto: Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per la parte che riguarda il concordato minore e la liquidazione controllata, cioè gli strumenti riservati all’impresa minore; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase negoziale che precede il tribunale e che, quando viene usata in tempo, evita del tutto il bivio descritto in queste pagine; avvocato cassazionista per la fase in cui l’errore va riparato nei gradi successivi, davanti alla Corte d’Appello e alla Corte di cassazione. Non promettiamo esiti: analizziamo i numeri, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia sullo strumento che, in quel caso concreto, è davvero praticabile.
📩 Non aspettare che sia il pignoramento a decidere quale procedura ti resta: scrivi allo Studio Monardo adesso — tutti i riferimenti per raggiungerci si trovano al termine di questa pagina.
