Perché su questo tema si sbaglia quasi sempre, e perché si sbaglia caro
Chi gestisce un e-commerce conosce la dinamica: il fatturato tiene o addirittura cresce, ma il margine si assottiglia mese dopo mese perché la spedizione costa di più di quanto si era preventivato (peso volumetrico, supplementi, resi che viaggiano due volte) e il costo di acquisizione del cliente sale a ogni tornata di campagne. Si finanzia la pubblicità con l’anticipo delle fatture, si finanzia il magazzino con il fido, si finanzia il fido con le vendite future. Finché un fornitore chiede il pagamento a vista, la banca riduce l’affidamento e il castelletto smette di girare.
A quel punto arriva la domanda vera: quale strumento usare per uscirne. Ed è esattamente qui che il passaparola fa i danni peggiori. Nei gruppi di venditori online, nei forum, nei consigli dati in buona fede da chi “ha un amico che ha fatto così”, circolano convinzioni che erano vere dieci anni fa, o che sono vere solo a certe condizioni, o che non sono mai state vere. Nella crisi d’impresa agire sulla base di una convinzione sbagliata è quasi sempre peggio che non agire affatto: una mossa fatta nell’ordine sbagliato — chiudere la partita IVA, cancellarsi dal registro delle imprese, pagare un fornitore invece di un altro — può chiudere per sempre la porta dello strumento che sarebbe stato quello giusto.
I miti che affronteremo sono otto: che cancellare l’impresa cancelli i debiti; che il sovraindebitamento sia riservato a chi non ha più nulla; che la composizione negoziata sia roba da grandi aziende; che una persona fisica possa sempre usare il piano del consumatore; che nel piano si decida liberamente chi pagare per primo; che basti depositare una domanda perché tutto si fermi; che il finanziamento concesso senza valutare il merito creditizio sia un debito “annullabile”; che l’esdebitazione arrivi comunque, prima o poi, da sola.
Lo Studio Monardo lavora quotidianamente su questa materia perché il tema del titolo — quale strumento scegliere per uscire dai debiti di un’impresa che vende online — cade esattamente al centro di due abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, che è la competenza tecnica sulle procedure oggi confluite negli artt. 65 e seguenti del Codice della crisi, e quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè di chi conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata perché è abilitato a condurla. A ciò si aggiunge il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, l’organismo che nelle procedure di sovraindebitamento redige la relazione su cui il tribunale decide. Non è una specializzazione dichiarata: è la somma di abilitazioni che riguardano precisamente gli strumenti di cui parla questo articolo.
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Mito 1 — “Chiudo la partita IVA e cancello la ditta dal registro delle imprese: i debiti muoiono con l’attività”
IL MITO: “L’e-commerce non sta più in piedi. Chiudo tutto, cancello la ditta dal registro delle imprese, e i debiti verso corrieri, fornitori e banca restano indietro con l’impresa che non esiste più.”
Perché ci credono in tanti
L’origine di questa convinzione è un’intuizione che per le società di capitali ha un fondo di verità: quando una S.r.l. viene cancellata, l’ente si estingue e i creditori sociali, salvo i casi di responsabilità di soci e liquidatori, si trovano davanti a un soggetto che giuridicamente non c’è più. Chi ha sentito raccontare questa vicenda la trasferisce di peso alla ditta individuale, che è la forma con cui nasce la maggioranza degli e-commerce italiani. Il passaggio logico sembra naturale: se l’impresa è cancellata, il debito d’impresa è cancellato.
C’è anche una seconda spinta, più psicologica: la cancellazione è l’unico atto che l’imprenditore riesce a compiere da solo, in pochi giorni, senza depositare nulla in tribunale. In una situazione di paralisi, fare qualcosa — qualsiasi cosa — dà l’impressione di aver ripreso il controllo.
La realtà
L’impresa individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare. Il negozio online intestato a una ditta individuale è, dal punto di vista giuridico, l’attività di una persona fisica, che risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri secondo la regola generale dell’art. 2740 del codice civile. Cancellare la posizione dal registro delle imprese chiude l’attività, non l’obbligazione: il giorno dopo la cancellazione il debitore è lo stesso di prima, con lo stesso patrimonio aggredibile, ma con una possibilità in meno.
La possibilità in meno è decisiva. L’art. 33, comma 4, del Codice della crisi stabilisce che la domanda di accesso al concordato minore, al concordato preventivo o all’omologazione degli accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. Per anni i tribunali si sono divisi sull’estensione di questa preclusione all’imprenditore individuale e al concordato minore di tipo liquidatorio: la giurisprudenza di merito era largamente permissiva, tanto che il Tribunale di Rimini, il 23 luglio 2025, e il Tribunale di Udine, il 21 marzo 2026, avevano ammesso alla procedura imprenditori individuali già cancellati che offrivano finanza esterna, e la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 306 del 6 ottobre 2025, aveva argomentato nello stesso senso per evitare disparità di trattamento.
La prova
La questione è stata chiusa dalla Corte di cassazione, Sez. I civile, con la pronuncia del 16 giugno 2026, n. 20141 (Pres. Ferro, Rel. Vella): la domanda di concordato minore proposta da chi si è già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile in ogni caso, senza che rilevi la natura individuale o collettiva dell’impresa né il tipo di concordato proposto, e la preclusione opera anche per il concordato liquidatorio sostenuto da risorse esterne. Alla persona fisica già imprenditore resta la liquidazione controllata, che il comma 1-bis dell’art. 33, introdotto dal correttivo ter (D.Lgs. 136/2024), le consente di chiedere anche oltre l’anno dalla cancellazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si cancella pensando di alleggerirsi rinuncia, senza saperlo, all’unico strumento negoziale che gli avrebbe permesso di proporre ai creditori una falcidia conservando un margine di trattativa. Si ritrova con gli stessi debiti, con il patrimonio personale integralmente esposto e con una sola strada percorribile, quella liquidatoria, in cui il perimetro di ciò che viene liquidato lo definisce un liquidatore nominato dal tribunale e non più l’imprenditore. La sequenza corretta è l’inversa: prima si verifica quale strumento è accessibile, poi — se e quando serve — si cancella.
Mito 2 — “Il sovraindebitamento è per chi non ha più niente: io fatturo ancora, quindi non posso accedere”
IL MITO: “Le procedure di sovraindebitamento sono per i disperati, per chi ha perso il lavoro e non ha più un euro. Io fatturo 180.000 euro l’anno, ho magazzino e ordini: non rientro.”
Perché ci credono in tanti
Il termine “sovraindebitamento” è entrato nel linguaggio comune con la legge 3/2012, raccontata dalla stampa come “legge salva-suicidi”. L’etichetta ha funzionato benissimo per far conoscere lo strumento e malissimo per definirne i contorni: ha consegnato all’immaginario collettivo l’idea di una procedura per persone azzerate, non per imprese attive. A questo si aggiunge una confusione lessicale reale: molti leggono “sovraindebitamento” come sinonimo di “insolvenza irreversibile”, quando la definizione normativa è tutt’altra.
La realtà
Nel Codice della crisi, per sovraindebitamento si intende lo stato di crisi o di insolvenza di un debitore che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: non è una misura della disperazione del debitore, è una qualificazione soggettiva. Il criterio è dimensionale e sta nell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro annui e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Un e-commerce che fattura 180.000 euro e resta sotto quelle soglie non è escluso dalle procedure di sovraindebitamento: ne è il destinatario tipico, e può accedere al concordato minore anche in continuità, cioè continuando a vendere.
Qui sta il punto che il passaparola ha perso per strada. L’art. 74 CCII prevede che la proposta di concordato minore possa essere formulata quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; solo se l’attività non prosegue la legge impone il requisito aggiuntivo dell’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. È esattamente il contrario di quanto racconta il mito: la continuità non è un ostacolo all’accesso, è la condizione che rende il piano più semplice da costruire, perché i flussi futuri dell’attività diventano la risorsa da destinare ai creditori.
Va aggiunto che il superamento delle soglie non chiude la partita: sposta l’imprenditore verso gli strumenti “maggiori” — accordi di ristrutturazione, concordato preventivo — e verso la composizione negoziata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: sono le due abilitazioni che coprono, rispettivamente, i due lati di questa soglia.
La prova
La prova è prima di tutto nel testo dell’art. 2 CCII e nell’art. 74 CCII. Sul piano applicativo, il Tribunale di Cuneo, l’8 ottobre 2025, si è occupato delle modalità di ripartizione dell’eccedenza rispetto al valore di liquidazione in un concordato minore in continuità aziendale: una questione che si pone soltanto perché l’impresa continua a produrre valore durante la procedura. E il Tribunale di Novara, il 17 ottobre 2025, ha precisato che la persona fisica che esercita attività d’impresa deve proporre la domanda davanti al tribunale del luogo in cui ha la sede legale e non della residenza: anche questo presuppone un’impresa attiva e operante.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si convince di non rientrare rinvia. E rinviando consuma l’unica risorsa che in questa materia non si ricostituisce: il tempo in cui l’attività ha ancora flussi, clienti ricorrenti, un magazzino con valore di realizzo e fornitori disposti a trattare. Quando la convinzione viene finalmente smentita — di solito perché arriva un pignoramento — il concordato minore in continuità non è più costruibile, perché non c’è più continuità da offrire.
Mito 3 — “La composizione negoziata è roba da grandi aziende con il capannone”
IL MITO: “La composizione negoziata la fanno le aziende vere, quelle con i dipendenti e i capannoni. Per un e-commerce con due collaboratori e un magazzino in conto deposito non è pensabile.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da come lo strumento è stato raccontato al suo esordio, nel 2021: i casi di scuola erano ristrutturazioni industriali, tavoli con pool bancari, esperti chiamati a mediare tra soci e ceto creditorio. Nessuno raccontava l’artigiano o il venditore online. Inoltre la composizione negoziata ha un lessico che intimidisce — esperto indipendente, piattaforma telematica, test pratico di perseguibilità del risanamento — e chi gestisce un e-commerce da casa fatica a riconoscersi in quel vocabolario.
C’è poi un fondo di verità storico: prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi, l’accesso delle imprese sotto soglia a questi percorsi era un terreno incerto, e per un periodo il concordato minore non era ancora operativo.
La realtà
L’art. 12 CCII definisce la composizione negoziata come percorso aperto all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile: la norma non pone soglie dimensionali. Per le imprese sotto soglia esiste anzi una disciplina dedicata, l’art. 25-quater CCII, che consente di chiedere la nomina dell’esperto tramite la piattaforma telematica della camera di commercio oppure attraverso un OCC, con l’esperto che svolge le stesse attività previste per le imprese maggiori.
Gli esiti delle trattative, per l’imprenditore sotto soglia, comprendono la conclusione di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità, un accordo sottoscritto anche con l’esperto, e — quando la via negoziale non basta — l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, concordato minore incluso. In altre parole, la composizione negoziata e il concordato minore non sono due mondi alternativi tra cui scegliere a scatola chiusa: sono due segmenti dello stesso percorso, e il primo può sfociare nel secondo.
Per un e-commerce, questo ha un valore concreto e specifico. I creditori tipici di un venditore online sono pochi e identificabili: il corriere o l’operatore logistico, uno o due fornitori principali o il produttore, la piattaforma pubblicitaria, la banca che ha concesso il fido o l’anticipo fatture, la società di factoring. Un tavolo con cinque controparti è esattamente lo scenario in cui la mediazione di un esperto indipendente può produrre risultati — riscadenzamenti, nuove condizioni logistiche, conversione di scaduto in dilazione — che nessuna trattativa bilaterale condotta dall’imprenditore in affanno riuscirebbe a ottenere.
La prova
Il testo dell’art. 25-quater CCII è esplicito nel dedicare la disciplina agli imprenditori minori, agricoli e alle start-up innovative non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Quanto alla serietà del percorso, la Corte di cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza del 19 gennaio 2026, n. 500 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia), ha ricostruito la natura cautelare delle misure protettive della composizione negoziata, traendone conseguenze precise sul piano dei rimedi impugnatori; e la Sez. I, con la sentenza del 5 gennaio 2026, n. 241, ha affermato l’autonomia del procedimento di conferma delle misure protettive rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale. Sono pronunce che presuppongono uno strumento pienamente giurisdizionalizzato nei suoi snodi, non un esercizio di stile per grandi gruppi.
Cosa rischia chi ci crede
Chi esclude a priori la composizione negoziata si preclude la fase in cui la crisi è ancora reversibile e la trattativa ha ancora un oggetto. Quando la stessa impresa arriva davanti al tribunale mesi dopo, le misure protettive servono a difendersi da esecuzioni già avviate, non a tenere aperto un tavolo: la differenza, in termini di risultato, è enorme.
Mito 4 — “Sono una persona fisica: faccio il piano del consumatore e pago una percentuale”
IL MITO: “Il negozio online è una ditta individuale, quindi sono una persona fisica. Faccio la procedura del consumatore, propongo di pagare il 20% e chiudo la partita.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito nasce da una confusione comprensibile tra soggetto e natura del debito. È vero che il titolare di ditta individuale è una persona fisica; è vero che esiste una procedura, la ristrutturazione dei debiti del consumatore degli artt. 67 e seguenti CCII, che è più agile delle altre — non prevede il voto dei creditori, si chiude con l’omologazione del giudice sulla base della relazione dell’OCC. Chi confronta i due percorsi vede solo che uno richiede il consenso dei creditori e l’altro no, e conclude di voler stare dalla parte più semplice.
Il fondo di verità c’è, ed è che la stessa persona fisica può indossare i due abiti in momenti diversi della vita: consumatore quando compra l’auto di famiglia a rate, imprenditore quando acquista stock di prodotti da rivendere.
La realtà
Consumatore, nel Codice della crisi, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Il criterio non è chi sei, è da dove vengono i debiti che vuoi ristrutturare. I debiti verso il corriere per le spedizioni, verso il fornitore per il magazzino, verso la piattaforma per le campagne pubblicitarie e verso la banca per l’anticipo delle fatture sono debiti d’impresa: la loro presenza esclude la qualifica di consumatore, e con essa la procedura degli artt. 67 e seguenti.
Il tema dell’indebitamento cosiddetto “misto” — parte consumeristico, parte d’impresa — è stato uno dei più controversi della prima applicazione del Codice, e il correttivo ter è intervenuto sull’art. 2 CCII proprio per sopire i contrasti. Le corti, già prima, si erano orientate in senso restrittivo: la Corte d’Appello di Torino, il 12 marzo 2024, aveva escluso che potesse accedere alla ristrutturazione del consumatore chi conserva debiti derivanti dall’attività d’impresa, e il Tribunale di Forlì, il 5 febbraio 2024, aveva negato rilevanza persino al criterio della prevalenza, affermando che in presenza di debiti promiscui la qualità di consumatore resta esclusa a prescindere da quale componente sia maggioritaria.
Lo strumento corretto, per chi ha debiti d’impresa e non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, è il concordato minore, che l’art. 74 CCII apre in via residuale a tutti i sovraindebitati diversi dal consumatore. È una procedura diversa, non peggiore: prevede il voto dei creditori e richiede una costruzione più accurata del piano, ma consente la continuità aziendale e la falcidia dei crediti, compresi quelli chirografari.
La prova
Il Tribunale di Ancona, in una pronuncia del 2025 che ha fatto scuola sul punto, ha ammesso al concordato minore un ex imprenditore proprio perché l’indebitamento, di natura mista, derivava in via prevalente dall’attività imprenditoriale cessata, escludendo l’applicabilità del piano del consumatore ex art. 67 CCII. Nello stesso senso il Tribunale di Vicenza, il 13 marzo 2025, per un debitore con debitoria mista in parte riconducibile a una pregressa impresa individuale. Sul versante opposto, il Tribunale di Avellino ha ritenuto ammissibile il concordato minore proposto da più debitori legati da parentela la cui maggiore esposizione era ricollegabile all’attività commerciale svolta da un terzo, valorizzando l’origine comune dell’indebitamento ai sensi dell’art. 66 CCII sulle procedure familiari.
Cosa rischia chi ci crede
Chi sbaglia porta di ingresso non perde soltanto il tempo dell’istruttoria: perde credibilità davanti al tribunale e ai creditori, che vedranno la seconda domanda come un tentativo di aggiustamento. E soprattutto perde le misure protettive eventualmente ottenute, che decadono con la procedura inammissibile mentre le esecuzioni riprendono il loro corso. In una crisi da cash flow, tre o quattro mesi di ritardo sono spesso la differenza tra un’attività ancora cedibile e un magazzino da svendere.
Mito 5 — “Nel concordato minore decido io chi pagare: prima i fornitori strategici, il resto dopo”
IL MITO: “Una volta dentro la procedura propongo io il piano, quindi scelgo: pago per intero il fornitore che mi serve per continuare a vendere e il corriere, e agli altri offro quello che avanza.”
Perché ci credono in tanti
Questa credenza nasce da una lettura parziale — ma non campata in aria — dell’art. 74 CCII, secondo cui la proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma, con eventuale suddivisione dei creditori in classi. Chi legge “contenuto libero” e “anche parziale” ne ricava l’idea di un foglio bianco. Si aggiunge l’esperienza quotidiana della gestione di cassa in crisi, dove effettivamente l’imprenditore sceglie ogni settimana chi pagare per primo: è naturale immaginare che la procedura formalizzi quella stessa logica.
La realtà
La libertà di contenuto riguarda le modalità e le forme del soddisfacimento, non l’ordine in cui i creditori vanno soddisfatti. Il concordato minore resta un istituto concorsuale: deve rispettare l’art. 2740 del codice civile, per cui il debitore risponde con tutto il suo patrimonio, e l’art. 2741, per cui i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti salvo le cause legittime di prelazione. Una proposta che tratti allo stesso modo un credito privilegiato e un credito chirografario, o che paghi integralmente il fornitore “amico” lasciando scoperto un creditore di grado poziore, è inammissibile — e l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio dal tribunale, anche se nessun creditore la eccepisce.
Questo non significa che il piano sia una tabella rigida. Il classamento dei creditori è ammesso e, nel concordato in continuità, all’eccedenza rispetto al valore di liquidazione la giurisprudenza di merito applica una regola distributiva più elastica rispetto a quella che governa il valore liquidatorio: il Tribunale di Alessandria e, prima, il Tribunale di Ferrara il 21 febbraio 2024 e il Tribunale di Parma il 2 giugno 2024 hanno affermato che al surplus generato dalla prosecuzione dell’attività può applicarsi una logica di priorità relativa, mentre il valore di liquidazione resta vincolato all’ordine delle cause legittime di prelazione. È una distinzione tecnica che cambia tutto: il margine di manovra esiste, ma vive dentro una griglia, non al posto della griglia.
C’è poi un profilo specificamente rilevante per chi vende online e ha accumulato scaduto verso enti pubblici: il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato minore ha regole proprie, e il Tribunale di Modena, il 29 agosto 2025, si è soffermato sulle condizioni del pagamento parziale o dilazionato di tali crediti. Anche qui la falcidia è possibile, ma è la legge a dire come.
La prova
La Corte di cassazione, Sez. I civile, con la pronuncia del 28 ottobre 2025, n. 28574 (Pres. Ferro, Rel. Vella), ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, come disciplinati per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII in forza del rinvio contenuto nell’art. 74 CCII; ha inoltre chiarito che le ipotesi di inammissibilità elencate dall’art. 77 CCII non sono tassative e che il vizio è rilevabile d’ufficio.
Cosa rischia chi ci crede
Chi costruisce il piano intorno alla convenienza commerciale — tenere buono il fornitore, tenere buono il corriere — arriva all’udienza con una proposta che il tribunale può dichiarare inammissibile prima ancora del voto, bruciando mesi di lavoro e le adesioni faticosamente raccolte. Peggio: se nel frattempo ha pagato selettivamente alcuni creditori, quei pagamenti diventano materia di contestazione nella fase successiva, quando si discuterà di atti in frode e di meritevolezza.
Mito 6 — “Basta depositare la domanda e i creditori si fermano, per tutto il tempo che serve”
IL MITO: “Appena deposito, scatta il blocco: nessuno può più pignorarmi il conto o l’incasso del POS, e il blocco dura finché la procedura non finisce.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è solido: le misure protettive esistono davvero e sono uno dei motivi principali per cui questi strumenti funzionano. Nella composizione negoziata l’imprenditore può chiedere che i creditori non acquisiscano diritti di prelazione non concordati e non avviino o proseguano azioni esecutive e cautelari; nel concordato minore il decreto di apertura può disporre la sospensione delle azioni esecutive. Il passaparola tiene la prima metà dell’informazione — “si bloccano” — e butta via la seconda: a quali condizioni, per quanto tempo, con quali eccezioni.
Contribuisce alla confusione anche l’esperienza di chi ha vissuto la vecchia legge 3/2012, dove le tempistiche e i presupposti erano differenti.
La realtà
Le misure protettive non sono un effetto automatico del deposito: vanno chieste, pubblicate e confermate dal tribunale, che verifica il fumus e valuta la funzionalità della protezione rispetto alle trattative. Nella composizione negoziata la durata complessiva delle misure protettive e cautelari non può superare il limite massimo di duecentoquaranta giorni, e il tribunale può revocarle anticipatamente quando le trattative non hanno più prospettive di successo o la protezione risulta sproporzionata rispetto al pregiudizio dei creditori.
Le pronunce di merito mostrano quanto il vaglio sia reale. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure dopo l’archiviazione della composizione negoziata disposta dall’esperto per carenza di buona fede nelle trattative. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 10 gennaio 2025, ha dichiarato inaccoglibile l’istanza di conferma in presenza di un piano meramente liquidatorio, perché lo scopo della composizione negoziata è il riassetto dell’impresa. Il Tribunale di Milano, il 18 febbraio 2026, ha negato le misure di fronte all’indisponibilità di un creditore strategico a proseguire le trattative — situazione tutt’altro che teorica per un e-commerce che dipende da un unico fornitore o da un unico operatore logistico. E la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha chiarito che la revoca delle misure per assenza di prospettive di risanamento rimuove immediatamente l’ostacolo all’apertura della liquidazione giudiziale.
Un dettaglio processuale che in questa materia conta e viene spesso frainteso: la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto. Non esistono “quarantacinque giorni di pausa”, e chi ha fondato la propria strategia difensiva su un periodo di sospensione più lungo di quello reale si è trovato fuori termine.
La prova
La Corte di cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza del 19 gennaio 2026, n. 500 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia), ha qualificato le misure protettive in termini cautelari, con le conseguenze che ne derivano sul regime delle impugnazioni; la stessa Sezione, con la sentenza del 5 gennaio 2026, n. 241, ha affermato l’autonomia tra il procedimento per la conferma delle misure ex art. 19 CCII e il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, riconoscendo la piena reclamabilità del provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera il blocco un fatto acquisito smette di negoziare e comincia a fare programmi su una protezione che potrebbe non essere confermata o essere revocata. Quando le misure cadono, i creditori che avevano sospeso l’iniziativa ripartono tutti insieme, e il conto su cui transitano gli incassi del negozio online — quello su cui arrivano i bonifici dei marketplace e dei gateway di pagamento — è il primo bersaglio, perché è il più facile da individuare e il più liquido.
Mito 7 — “La banca mi ha dato il fido senza controllare nulla: quel debito non vale”
IL MITO: “Mi hanno concesso l’anticipo fatture e la carta revolving guardando solo il fatturato lordo, senza valutare se potevo restituire. Se non hanno fatto il merito creditizio, quel debito è viziato e non me lo possono chiedere.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il nucleo di verità esiste ed è importante. Il finanziatore ha un obbligo di valutazione del merito creditizio, e il Codice della crisi ne trae una conseguenza precisa: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o ne ha aggravato la posizione non può opporsi alla domanda né contestarne la convenienza. È una norma che esiste, è forte e viene applicata. Il passaparola la trasforma però in qualcosa che non è: da limite processuale all’opposizione del creditore a causa di nullità del debito.
La confusione è alimentata anche dalla facilità con cui oggi un venditore online accede a credito: anticipi sugli incassi delle piattaforme, linee revolving, strumenti di pagamento dilazionato per l’acquisto di stock e per le campagne pubblicitarie. Chi ha ottenuto liquidità con due clic tende a pensare che un credito concesso con tanta leggerezza sia anche giuridicamente fragile.
La realtà
La violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio incide sulla legittimazione del creditore a contestare la proposta, non sull’esistenza del debito: l’importo resta dovuto, ma quel creditore perde parte delle armi processuali. E la sua colpa non si trasferisce sul debitore: le due sfere di responsabilità restano distinte e possono coesistere. Un imprenditore che ha assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alla capacità dell’attività non può difendersi dicendo che avrebbe dovuto fermarlo chi gli prestava i soldi.
Per l’e-commerce che ha finanziato la crescita con la leva del credito, la traduzione operativa è duplice. Da un lato, ricostruire come sono stati concessi i finanziamenti è un’attività che serve davvero, perché può neutralizzare l’opposizione del creditore più rumoroso nel momento in cui si vota il piano. Dall’altro, non è una scorciatoia: il piano va comunque costruito, i numeri vanno comunque dimostrati.
La prova
La Corte di cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza del 22 luglio 2025, n. 20672, ha precisato che il creditore che ha colpevolmente contribuito al sovraindebitamento o ha violato l’obbligo di valutare il merito creditizio conserva la possibilità di contestare i requisiti di legittimità della procedura, ma non la convenienza della proposta. Pochi giorni dopo, con l’ordinanza del 24 luglio 2025, n. 21048, la stessa Sezione ha chiarito che la violazione dell’obbligo da parte dell’istituto non esonera il debitore dalla propria responsabilità, perché le sfere di colpa del creditore e del debitore sono distinte e possono concorrere. Sul versante della meritevolezza dell’incapiente, il Tribunale di Bergamo, il 9 aprile 2025, ha attribuito al mancato accertamento del merito creditizio da parte del creditore bancario una rilevanza soltanto parziale.
Cosa rischia chi ci crede
Chi costruisce la difesa sull’idea che il debito “non vale” smette di pagare selettivamente certi creditori e si espone a decreti ingiuntivi e precetti che, nel merito, non ha modo di contestare. Nel frattempo non ha costruito alcun piano. Quando finalmente arriva davanti a un professionista, la posizione è peggiorata di tutti gli interessi di mora maturati e di tutte le spese legali dei procedimenti persi.
Mito 8 — “Alla fine l’esdebitazione arriva comunque: i debiti si cancellano da soli”
IL MITO: “Tanto dopo tre anni tutto si cancella. Anche se non faccio nulla, prima o poi arriva l’esdebitazione e riparto pulito.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è reale e va riconosciuto: nell’impianto del Codice della crisi la seconda possibilità è un obiettivo di sistema, l’esdebitazione del debitore persona fisica all’esito della liquidazione controllata opera di diritto ed esiste persino l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, cioè di chi non ha nulla da offrire ai creditori. Chi sente queste tre informazioni insieme ne ricava l’idea di un automatismo generale. La parola “automatico”, che i divulgatori usano per descrivere il fatto che non serve una domanda del debitore nella liquidazione controllata, viene letta come “senza fare nulla”.
La realtà
L’esdebitazione è l’esito di una procedura, non un’alternativa alla procedura: per arrivarci bisogna esserci entrati. Non esiste alcuna cancellazione dei debiti per decorso del tempo a favore di chi resta fermo; il tempo che passa senza procedure produce l’effetto opposto, perché aumenta interessi e spese e consente ai creditori di consolidare ipoteche e pignoramenti.
Dentro le procedure, poi, il beneficio ha presupposti e controlli. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto, ma il giudizio sulle cause dell’indebitamento e sulla condotta del debitore non scompare: si sposta a quel momento. È il senso di uno degli orientamenti che più hanno inciso sulla pratica recente, secondo cui l’apertura della liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per non meritevolezza soggettiva, perché quelle circostanze rileveranno semmai nella successiva fase di esdebitazione. Per il debitore la conseguenza è precisa: entrare è più facile di quanto si pensi, uscire liberi dai debiti richiede una condotta documentabile.
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, poi, non è automatica affatto: va chiesta con una domanda specifica, è concedibile una sola volta e comporta l’obbligo di dichiarare le utilità rilevanti sopravvenute nei quattro anni successivi. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 ottobre 2025, ha respinto una domanda di questo tipo affermando che il legislatore ha escluso ogni automatismo e che la valutazione della meritevolezza deve essere particolarmente rigorosa, perché il beneficio comporta un sacrificio rilevante per la massa dei creditori. In senso favorevole al debitore, il Tribunale di Torino, con decreto del 23 aprile 2025, ha accolto l’istanza ex art. 283 CCII ritenendo sussistenti tutti i presupposti; e il Tribunale di Nola, il 23 ottobre 2025, ha affermato che la sola entità dell’esposizione debitoria non è di per sé causa ostativa, dovendosi guardare alle cause dell’indebitamento.
La prova
La Corte di cassazione, Sez. I civile, con la sentenza del 31 luglio 2025, n. 22074 (Pres. Ferro, Rel. Crolla), ha affermato che l’ammissione del sovraindebitato alla liquidazione controllata non ha carattere premiale né comporta di per sé un vantaggio, e che pertanto non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza fondato su indizi di negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento, le quali potranno rilevare nella successiva fase di esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII. Con la pronuncia n. 20711/2025, la stessa Corte ha ribadito che l’esdebitazione dell’incapiente, a differenza di quella successiva alla liquidazione controllata, richiede sempre una domanda specifica del debitore.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta l’automatismo arriva alla procedura anni dopo, con un patrimonio già eroso dalle esecuzioni e con una storia di inerzia che diventa un elemento di valutazione a suo carico. La giurisprudenza di merito ha già avuto modo di osservare che anche l’eccessiva stasi del debitore può assumere rilievo nel giudizio sulla sua buona fede.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili: servono a mostrare la meccanica delle conseguenze, non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Prima ipotesi — la cancellazione “liberatoria”. Ditta individuale attiva nella vendita online di accessori, debiti complessivi 214.700 euro: 68.400 verso il fornitore principale, 41.900 verso l’operatore logistico, 52.300 di anticipo fatture verso la banca, 32.100 verso la piattaforma pubblicitaria e altri fornitori minori, 20.000 di scaduto contributivo. Magazzino con valore di realizzo stimato 34.000 euro, flussi ancora positivi per circa 2.900 euro al mese al netto dei costi variabili. Il titolare cancella la ditta dal registro delle imprese il 14 aprile. Sei settimane dopo chiede al proprio consulente di predisporre un concordato minore liquidatorio con l’apporto di 25.000 euro messi a disposizione da un familiare. Esito: alla luce dell’art. 33, comma 4, CCII come interpretato dalla Cassazione nel giugno 2026, la domanda è inammissibile a prescindere dalla finanza esterna offerta. Restano la liquidazione controllata — nella quale il magazzino viene liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale, non venduto dal titolare ai propri clienti — e, all’esito, l’esdebitazione. Se invece la stessa proposta fosse stata depositata prima della cancellazione, con l’attività ancora iscritta e i 2.900 euro mensili di flusso a sostegno di un piano in continuità, la strada del concordato minore sarebbe stata percorribile.
Seconda ipotesi — il piano “commerciale”. Impresa minore con debiti per 163.200 euro, di cui 47.500 assistiti da privilegio e 115.700 chirografari. Il piano proposto prevede il pagamento integrale del fornitore che garantisce l’approvvigionamento (credito chirografario di 39.800 euro), indispensabile alla prosecuzione, e il pagamento al 40% dei creditori privilegiati. Esito: la proposta contrasta con la graduazione delle cause legittime di prelazione e l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio, secondo il principio affermato dalla Cassazione il 28 ottobre 2025. Il tempo impiegato per raccogliere le adesioni è perduto. La stessa esigenza industriale — non perdere il fornitore — avrebbe potuto essere perseguita legittimamente in una composizione negoziata, con un contratto idoneo ad assicurare la continuità concluso sotto la vigilanza dell’esperto, oppure all’interno di un piano in continuità costruito rispettando l’ordine delle prelazioni e destinando ai chirografari il surplus eccedente il valore di liquidazione.
Terza ipotesi — la protezione data per scontata. E-commerce con esposizione di 97.400 euro e un unico operatore logistico creditore per 38.000. L’imprenditore accede alla composizione negoziata e chiede le misure protettive; l’operatore logistico dichiara di non voler proseguire le trattative e sospende il servizio. Il tribunale non conferma le misure, per assenza di una prospettiva concreta di risanamento senza il creditore strategico. Sequenza reale che ne deriva: la protezione non copre il periodo successivo, i pignoramenti sul conto su cui transitano gli incassi dei gateway di pagamento riprendono, e la liquidità operativa si azzera nel giro di poche settimane. Se, prima di depositare l’istanza, fosse stato verificato l’atteggiamento del creditore strategico e predisposta in parallelo la struttura di un concordato minore, l’impresa avrebbe avuto una seconda porta pronta invece di una sola porta chiusa.
Il fondo di verità
Nessuno dei miti che abbiamo esaminato è nato dal nulla. Ricomporli nel quadro normativo corretto è utile quanto smentirli, perché mostra dove finisce il frammento vero e dove comincia la deformazione.
È vero che la cancellazione dal registro delle imprese produce effetti giuridici rilevanti: il correttivo ter ha introdotto all’art. 33 un comma 1-bis che consente proprio all’imprenditore individuale di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione, disposizione di grande favore per la persona fisica già imprenditore. Ciò che il passaparola ha cancellato è la differenza tra accedere a una procedura liquidatoria e conservare uno spazio negoziale.
È vero che il sovraindebitamento nasce come risposta alle situazioni più drammatiche. Ma la definizione normativa è tecnica e dimensionale, e il concordato minore in continuità è pensato esattamente per l’impresa che sta ancora in piedi.
È vero che la composizione negoziata è stata concepita guardando anche alle ristrutturazioni industriali. Ma l’art. 25-quater CCII ha costruito un canale dedicato alle imprese sotto soglia, con accesso tramite piattaforma camerale o tramite OCC.
È vero che la persona fisica gode di tutele specifiche e che il consumatore ha una corsia più snella. Ma la qualifica dipende dalla natura dei debiti da ristrutturare, non dalla forma giuridica di chi li ha contratti.
È vero che la proposta di concordato minore ha contenuto libero. Ma la libertà riguarda forme e modalità, non l’ordine delle prelazioni, come la Cassazione ha chiarito nell’ottobre 2025.
È vero che le misure protettive fermano i creditori. Ma vanno chieste, confermate, giustificate da trattative reali, e nella composizione negoziata hanno un tetto complessivo di duecentoquaranta giorni.
È vero che l’obbligo di valutare il merito creditizio esiste e che la sua violazione limita le facoltà di opposizione del creditore. Ma non estingue il credito né sposta sul finanziatore la responsabilità del debitore.
È vero, infine, che l’ordinamento vuole offrire una seconda possibilità. Ma la offre a chi entra in una procedura e vi tiene una condotta trasparente, non a chi aspetta. Le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni sono oggi oggetto di specifica attenzione nella relazione dell’OCC e nel giudizio di esdebitazione: sono ricostruzioni documentali, e si preparano.
Mito e realtà a confronto
La tabella che segue riassume gli otto miti e la loro correzione. Va letta come una mappa di orientamento, non come una consulenza sul caso concreto: ogni situazione dipende da soglie dimensionali, natura dei debiti, patrimonio disponibile e tempistiche processuali che vanno verificati uno per uno.
| Il mito, come circola | Come stanno davvero le cose |
|---|---|
| “Cancello la ditta e i debiti muoiono con l’attività” | La ditta individuale non è un soggetto distinto: i debiti restano in capo alla persona fisica (art. 2740 c.c.) e la cancellazione rende inammissibile la domanda di concordato minore (art. 33, comma 4, CCII; Cass. n. 20141/2026), lasciando la sola liquidazione controllata |
| “Il sovraindebitamento è per chi non ha più nulla” | È una qualificazione soggettiva e dimensionale (art. 2, comma 1, lett. d, CCII: attivo fino a 300.000 €, ricavi fino a 200.000 €, debiti fino a 500.000 €): il concordato minore in continuità presuppone un’impresa che prosegue |
| “La composizione negoziata è per le grandi aziende” | L’art. 12 CCII non pone soglie e l’art. 25-quater disciplina l’accesso delle imprese sotto soglia tramite piattaforma camerale o OCC |
| “Sono persona fisica, faccio il piano del consumatore” | Consumatore è chi agisce per scopi estranei all’attività d’impresa: i debiti verso corrieri, fornitori, piattaforme e banche sono debiti d’impresa ed escludono gli artt. 67 e ss. CCII |
| “Nel piano decido io chi pagare per primo” | Il contenuto libero riguarda forme e modalità, non l’ordine: vanno rispettati gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle prelazioni, con inammissibilità rilevabile d’ufficio (Cass. n. 28574/2025) |
| “Deposito e i creditori si fermano finché serve” | Le misure protettive vanno richieste e confermate, possono essere negate o revocate, e nella composizione negoziata non superano complessivamente 240 giorni |
| “Se non hanno valutato il merito creditizio, il debito non vale” | La violazione limita la legittimazione del creditore a contestare la convenienza (Cass. n. 20672/2025) ma non estingue il debito né esclude la responsabilità del debitore (Cass. n. 21048/2025) |
| “L’esdebitazione arriva comunque, anche senza fare nulla” | È l’esito di una procedura: opera di diritto solo all’interno della liquidazione controllata, mentre quella dell’incapiente richiede domanda specifica ed è concedibile una sola volta |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso continuare a vendere durante la procedura? Sì, ed è anzi l’ipotesi che il legislatore considera per prima. L’art. 74 CCII prevede la proposta di concordato minore quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; solo in mancanza di continuità la legge richiede l’apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Anche la composizione negoziata è costruita intorno alla prosecuzione dell’impresa: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 10 gennaio 2025, ha ritenuto incompatibile con quello strumento un piano meramente liquidatorio.
Quindi è vero che il Fisco e gli enti previdenziali possono essere pagati solo in parte? Dipende. Il pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e contributivi è possibile nel concordato minore, ma a condizioni precise e con una disciplina propria, su cui si è soffermato ad esempio il Tribunale di Modena il 29 agosto 2025. Non è una scelta discrezionale del debitore: è una costruzione tecnica che deve reggere il confronto con l’alternativa liquidatoria.
Quindi è vero che se ho comprato stock con un finanziamento e poi il prodotto è rimasto invenduto, sono automaticamente “non meritevole”? No. La valutazione riguarda le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assumere le obbligazioni, non l’esito commerciale. Un errore di previsione sulla domanda di mercato, documentato e coerente con i dati disponibili al momento dell’acquisto, è cosa diversa da un’assunzione sproporzionata di obbligazioni. Quello che pesa, in concreto, è la ricostruzione documentale: ordini, contratti di fornitura, andamento delle vendite, condizioni del finanziamento.
Quindi è vero che posso tenere la casa se sto pagando il mutuo? Dipende, e la risposta è tecnica. Il correttivo ter ha introdotto all’art. 75 CCII una previsione che consente, a determinate condizioni, di proseguire il pagamento delle rate del mutuo sull’abitazione quando ciò non pregiudichi gli altri creditori. Non è un diritto incondizionato e va dimostrato nel piano.
Quindi è vero che la moglie o il socio familiare possono entrare nella stessa procedura? Sì, quando ricorrono i presupposti dell’art. 66 CCII sulle procedure familiari. Il Tribunale di Avellino ha ammesso una procedura familiare in un caso in cui l’indebitamento dei parenti aveva origine comune, riconducibile all’attività commerciale svolta da uno di essi. È una possibilità che negli e-commerce familiari, dove spesso il coniuge ha prestato garanzie o cofirmato finanziamenti, cambia radicalmente il perimetro della soluzione.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati.
1. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141 (Pres. Ferro, Rel. Vella) — smonta il mito 1. La domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, senza distinzione tra impresa individuale e collettiva né tra concordato in continuità e liquidatorio, e anche in presenza di apporto di risorse esterne; resta esperibile la liquidazione controllata. È la pronuncia che rende definitivamente pericolosa la cancellazione “preventiva” della ditta.
2. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 (Pres. Ferro, Rel. Vella) — smonta il mito 5. La proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo la disciplina dettata per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII in forza del rinvio dell’art. 74; le ipotesi di inammissibilità dell’art. 77 non sono tassative e il vizio è rilevabile d’ufficio. Chiude la porta ai piani costruiti sulla convenienza commerciale.
3. Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2025, n. 30412 — integra il mito 2 e il mito 5. Interviene sull’omologabilità del concordato minore di tipo liquidatorio fondato, in assenza di attivo distribuibile, anche sulla sola finanza esterna. Conferma che lo strumento ha margini di flessibilità reali, purché dentro le regole.
4. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074 (Pres. Ferro, Rel. Crolla) — smonta il mito 8. L’apertura della liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per non meritevolezza soggettiva fondata su indizi di negligenza o imprudenza: quelle circostanze rilevano semmai in sede di esdebitazione ex art. 280 CCII. Separa nettamente il momento dell’accesso da quello del beneficio finale.
5. Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672 — smonta il mito 7. Il creditore che ha colpevolmente contribuito al sovraindebitamento o ha violato l’obbligo di valutare il merito creditizio può contestare i requisiti di legittimità della procedura ma non la convenienza della proposta. Definisce l’effetto reale — processuale — della violazione.
6. Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048 — smonta il mito 7. La violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio da parte del finanziatore non esonera il debitore dalla propria responsabilità: le sfere di colpa restano distinte e possono coesistere. È la metà dell’informazione che il passaparola omette sistematicamente.
7. Cass. civ., Sez. I, 29 giugno 2025, n. 17501 — rilevante per il mito 8. In tema di accordo di ristrutturazione divenuto inefficace per inadempimento del debitore, il piano non può più essere modificato, perché la modifica presuppone un accordo ancora efficace e la cessazione degli effetti opera senza necessità di pronuncia giudiziale. Dimostra che il tempo e gli adempimenti dentro le procedure non sono elastici.
8. Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549 — rilevante per il mito 5. Si pronuncia sull’interpretazione da privilegiare in tema di moratoria annuale nel pagamento dei crediti assistiti da prelazione. Tocca uno degli snodi tecnici su cui i piani vengono più spesso contestati.
9. Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157 — rilevante per i miti 5 e 6. Affronta il tema dei soggetti legittimati a partecipare al giudizio di omologazione nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Conferma che l’omologazione è un giudizio con contraddittorio, non un passaggio formale.
10. Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241 — smonta il mito 6. Afferma l’autonomia tra il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII e quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, con piena reclamabilità del provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
11. Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia) — smonta il mito 6. Qualifica in termini cautelari le misure protettive della composizione negoziata, traendone le conseguenze in punto di ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione. La protezione è un provvedimento cautelare, con tutto ciò che questo comporta in termini di revocabilità.
12. Corte d’Appello di Campobasso, sentenza n. 306 del 6 ottobre 2025 — contesto del mito 1. Aveva ritenuto ammissibile la domanda di concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato, valorizzando il principio di uguaglianza. È il precedente di merito superato dalla Cassazione nel giugno 2026: utile per capire quanto fosse concreto il rischio di affidarsi all’orientamento permissivo.
13. Tribunale di Rimini, 23 luglio 2025, e Tribunale di Udine, 21 marzo 2026 — contesto del mito 1. Avevano ammesso al concordato minore liquidatorio con finanza esterna imprenditori individuali già cessati e cancellati. Documentano un contrasto reale, oggi risolto in senso restrittivo.
14. Tribunale di Bolzano, 12 novembre 2025 — rilevante per il mito 2. Si sofferma sui criteri per stabilire quando l’apporto di finanza esterna è “apprezzabile” nel concordato minore liquidatorio e sul rilievo preclusivo degli atti in frode, ammettendo l’accesso anche in presenza di attivo nullo.
15. Tribunale di Terni, 17 settembre 2025 — rilevante per il mito 2. Ha ritenuto ammissibile la proposta di concordato minore liquidatorio il cui attivo sia costituito esclusivamente da finanza di terzi.
16. Tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 2025, e Tribunale di Milano, 18 febbraio 2026 — smontano il mito 6. Il primo ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure protettive dopo l’archiviazione della composizione negoziata per carenza di buona fede nelle trattative; il secondo ha negato le misure in presenza dell’indisponibilità di un creditore strategico a proseguire.
17. Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025 — smonta il mito 6. La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto.
18. Tribunale di Milano, 12 ottobre 2025, e Tribunale di Torino, decreto 23 aprile 2025 — smontano il mito 8. Il primo ha respinto una domanda di esdebitazione dell’incapiente affermando l’assenza di qualsiasi automatismo e la necessità di un accertamento rigoroso della meritevolezza; il secondo ha accolto l’istanza ex art. 283 CCII ritenendo sussistenti tutti i presupposti. Due esiti opposti che dipendono dall’istruttoria, non dalla fortuna.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio, su questa materia, comincia esattamente dove finisce il passaparola: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e poi costruiamo la strategia sui numeri reali dell’attività. In concreto:
- Verifichiamo i requisiti dimensionali confrontando attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti complessivi degli ultimi tre esercizi con le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, per stabilire se la tua è impresa minore e quindi se la porta è quella del concordato minore o quella degli strumenti maggiori.
- Qualifichiamo la natura di ogni singolo debito — d’impresa o consumeristico — per determinare se sia esperibile la ristrutturazione degli artt. 67 e ss. CCII o se l’unica via negoziale sia il concordato minore, evitando la domanda inammissibile.
- Ricostruiamo la massa passiva reale confrontando estratti conto, piani di ammortamento, contratti di fornitura e condizioni di trasporto, e classificando ciascuna posizione come privilegiata o chirografaria, comprese quote di interessi e penali.
- Analizziamo con i nostri commercialisti i rapporti bancari e finanziari — anticipi su fatture e su incassi, linee revolving, finanziamenti destinati alle campagne pubblicitarie — per individuare interessi non dovuti, costi non pattuiti e commissioni illegittime che riducano l’esposizione prima ancora che il piano venga scritto.
- Ricostruiamo la sequenza di concessione del credito per documentare, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio e limitare la legittimazione del creditore a contestare la convenienza della proposta.
- Costruiamo il piano rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, distinguendo il valore di liquidazione dal surplus generato dalla continuità e destinando le risorse secondo le regole distributive applicabili a ciascuna componente.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di misure protettive, documentando le trattative in corso e la funzionalità della protezione, e presidiamo il procedimento di conferma davanti al tribunale.
- Avviamo la composizione negoziata per le imprese ancora risanabili, curando l’istanza di nomina dell’esperto attraverso la piattaforma camerale o l’OCC ai sensi dell’art. 25-quater CCII e conducendo il tavolo con corrieri, fornitori e banche.
- Curiamo i rapporti con l’OCC e la relazione sulle cause dell’indebitamento, raccogliendo la documentazione che dimostra la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, profilo oggi decisivo per l’esdebitazione.
- Seguiamo la fase di esdebitazione fino al provvedimento finale, comprese le opposizioni dei creditori, e assistiamo nelle impugnazioni in ogni grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali significa conoscere dall’interno il meccanismo di formazione della relazione dell’OCC, cioè del documento su cui il tribunale misura le cause dell’indebitamento e la fattibilità del piano; quella di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa sapere come si conduce un tavolo di composizione negoziata, quali informazioni l’esperto cerca e quali comportamenti portano all’archiviazione delle trattative. Sono le due prospettive da cui si decide, in concreto, quale strumento sia il tuo.
A questo si aggiunge la continuità della strategia: la stessa linea difensiva impostata nell’analisi iniziale viene portata avanti nel reclamo e, quando serve, davanti alla Corte di cassazione, senza cambiare difensore e senza ricostruire da capo la storia dell’impresa — un vantaggio non teorico in una materia dove i principi decisivi, come si è visto, arrivano proprio dalla Suprema Corte. E c’è lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la ricostruzione dei rapporti bancari, la stima del magazzino, la proiezione dei flussi e la redazione del piano non sono attività separabili dalla difesa giuridica, sono la difesa giuridica.
In chiusura
Nella crisi di un e-commerce l’informazione corretta è la prima difesa, perché quasi tutti gli errori irreversibili — cancellarsi dal registro delle imprese, pagare il creditore sbagliato, aspettare l’esdebitazione che nessuno ha chiesto — nascono da una convinzione sbagliata e non da una scelta consapevole. Gli strumenti per uscire dai debiti esistono e sono più d’uno: composizione negoziata quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile, concordato minore in continuità quando l’attività può proseguire dentro un piano, concordato minore liquidatorio con risorse esterne, liquidazione controllata ed esdebitazione quando la strada negoziale non è più praticabile. Quale sia il tuo dipende da soglie, natura dei debiti, tempi e patrimonio: sono verifiche, non opinioni.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché le abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo vi coincidono punto per punto: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per le procedure di concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata e le misure protettive; avvocato cassazionista per portare la stessa linea fino all’ultimo grado, in un settore in cui le regole del gioco vengono ridefinite dalle pronunce di legittimità. Non promettiamo risultati: analizziamo la tua posizione, verifichiamo quale strumento è realmente accessibile e costruiamo il percorso più solido tra quelli praticabili.
📩 Prima di prendere qualunque decisione irreversibile sulla tua attività — e la cancellazione della ditta lo è — parlane con noi: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
