Locazione E Pignoramento: Perché La Servitù Di Passaggio Incide Sul Valore

Un bene pignorato, una servitù, un affitto in corso: quale strada scegliere?

“L’immobile che mi hanno pignorato ha una servitù di passaggio a favore del vicino: quanto mi farà perdere in sede di vendita, e cosa posso fare adesso?” È questa, in fondo, la domanda che arriva prima di ogni altra quando un proprietario scopre che il bene sottoposto a esecuzione porta con sé un peso reale che nessuno, fino a quel momento, aveva davvero quantificato. E la risposta onesta è che non esiste un’unica strada valida per tutti: dipende da quando la servitù è nata, se è trascritta, se l’immobile è anche locato, e da quanto tempo manca alla vendita. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: chi cerca online “come eliminare la servitù dal pignoramento” o “come far salire il prezzo base” spesso si ferma alla prima soluzione che trova, senza valutare le alternative reali e i loro tempi.

Il tema si intreccia inevitabilmente con la locazione: un immobile pignorato che è anche gravato da un contratto di affitto in corso pone al debitore, al conduttore e persino al creditore procedente domande che il diritto civile e il diritto dell’esecuzione affrontano con regole distinte ma comunicanti — l’articolo 1027 e seguenti del Codice civile per le servitù, l’articolo 2923 c.c. per l’opponibilità della locazione, gli articoli 555 e seguenti c.p.c. per la formazione del titolo esecutivo e della relazione di stima. Questo articolo li mette a confronto per orientare chi si trova davanti a scelte reali, non a schemi teorici.

Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione precisa: il tema del pignoramento immobiliare gravato da servitù o locazione, quando la stima o il decreto di trasferimento vengono contestati, sfocia quasi sempre in un’opposizione esecutiva — e le opposizioni, quando la procedura arriva davanti al giudice dell’esecuzione e poi, nei casi più complessi, fino agli ultimi gradi di giudizio, richiedono continuità difensiva. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo segue le controversie esecutive con l’abilitazione di cassazionista, il che significa che la strategia costruita nella fase di merito non deve cambiare mani se il caso richiede un ricorso in Cassazione: chi imposta la difesa sa già come sostenerla fino all’ultimo grado.

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Il quadro di partenza: cosa succede quando si incrociano pignoramento, servitù e locazione

Prima di scegliere una strada bisogna capire il terreno comune su cui si muovono tutte le opzioni. Quando un creditore pignora un immobile, il bene non viene “congelato” nella sua condizione giuridica astratta: viene fotografato così com’è, con tutti i pesi e i vincoli che lo gravano al momento della trascrizione del pignoramento (art. 555 c.p.c.). Se su quell’immobile esiste una servitù di passaggio — attiva, se il fondo pignorato ne beneficia, oppure passiva, se il fondo pignorato deve tollerare il passaggio altrui — questa condizione entra a pieno titolo nella relazione di stima predisposta dall’esperto nominato dal giudice (art. 569 c.p.c. e art. 173-bis disp. att. c.p.c.).

La servitù passiva riduce quasi sempre il valore di mercato: un fondo che deve sopportare il transito di terzi è meno appetibile per un compratore rispetto a un fondo libero. La servitù attiva, al contrario, può aumentarlo, perché garantisce un accesso che altrimenti mancherebbe (pensiamo al classico caso del fondo intercluso che senza la servitù coattiva ex art. 1051 c.c. resterebbe privo di sbocco sulla via pubblica). Il punto delicato è che l’esperto stimatore deve individuare, descrivere e valutare correttamente questi pesi: se non lo fa, o lo fa in modo approssimativo, la stima — e con essa il prezzo base d’asta — risulta distorta, a danno del debitore se il peso viene sottovalutato nella sua incidenza economica, oppure a danno del ceto creditorio se viene sovrastimato.

Va anche chiarito che la distinzione tra servitù apparenti e non apparenti (art. 1061 c.c.) ha un peso decisivo in questo contesto: le servitù non apparenti — quelle che si esercitano senza opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio — non possono essere acquistate per usucapione né per destinazione del padre di famiglia, e quindi, se non risultano da un titolo scritto e trascritto, difficilmente potranno essere opposte alla procedura esecutiva o considerate ai fini della stima. Al contrario, una servitù di passaggio esercitata da anni su un passo carrabile asfaltato, con un cancello dedicato e un percorso costantemente utilizzato, presenta tutti gli elementi di apparenza richiesti dalla legge, ed è quindi un peso che l’esperto stimatore deve considerare anche in assenza di trascrizione, se ne accerta l’esistenza sostanziale nel corso del sopralluogo.

A complicare il quadro interviene spesso la locazione. Se l’immobile pignorato è anche locato, occorre stabilire se il contratto è opponibile alla procedura esecutiva: la regola generale, fissata dall’articolo 2923 c.c., distingue tra locazioni con data certa anteriore al pignoramento (opponibili, salvo il limite del canone “vile” per quelle ultranovennali non trascritte) e locazioni successive (di norma non opponibili, salvo eccezioni). Un immobile locato e opponibile alla procedura, proprio come uno gravato da servitù passiva, è tipicamente meno appetibile per chi partecipa all’asta con l’intenzione di abitarlo subito: l’aggiudicatario che compra un immobile locato deve attendere la scadenza del contratto o attivare le procedure di rilascio previste dalla legge, e questo — come per la servitù — si riflette sul prezzo che il mercato è disposto a riconoscere.

Il nodo, quindi, non è mai “la servitù” o “la locazione” isolatamente: è come questi pesi vengono accertati, descritti nella relazione di stima e trasferiti — o esclusi — nel decreto di trasferimento finale. Ed è proprio su questo nodo che si giocano le tre strade percorribili.

La cornice normativa vigente: cosa cambia rispetto al passato

Chi affronta oggi una procedura esecutiva immobiliare deve tenere presente che la disciplina applicabile è quella risultante dalla riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022, cosiddetta riforma Cartabia) e dai correttivi successivi, che hanno inciso in particolare sui tempi della vendita e sulla forma degli atti, senza tuttavia modificare i principi cardine relativi all’opponibilità dei diritti reali e personali di godimento gravanti sull’immobile. L’articolo 2643 c.c. resta il punto fermo: le servitù prediali, come tutti i diritti reali su beni immobili, sono soggette a trascrizione, e la trascrizione — o la sua assenza — determina in larga parte l’opponibilità del peso a chi acquista il bene, per contratto o per effetto della vendita forzata. Allo stesso modo, l’art. 2923 c.c. continua a essere la norma di riferimento per l’opponibilità della locazione: il criterio della data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento non è stato scalfito dalle riforme processuali, che hanno inciso piuttosto sulle modalità telematiche di deposito degli atti e sui termini di alcune fasi endoprocessuali.

È utile anche ricordare che, per l’intero mese di agosto, opera la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto), che sospende il decorso dei termini per proporre opposizione e per gli altri atti difensivi rientranti nel suo ambito di applicazione: un elemento da tenere sempre presente quando si calcola a ritroso la scadenza per un’opposizione agli atti esecutivi o per un’istanza di conversione che cada, anche solo in parte, in questo periodo.

Un ulteriore elemento di contesto riguarda la relazione tra servitù e diritto di abitazione: quando l’immobile pignorato costituisce anche l’abitazione principale del debitore, il legislatore ha previsto — proprio attraverso l’istituto della conversione del pignoramento — un contemperamento tra le esigenze del creditore e la tutela abitativa, un profilo che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha più volte ribadito essere pienamente compatibile con i principi costituzionali, come confermato anche dalla recente pronuncia sulla legittimità del termine previsto dall’art. 495 c.p.c.

Opzione 1 — Contestare la stima con l’opposizione agli atti esecutivi

In cosa consiste. Se la relazione di stima dell’esperto ha valutato in modo errato l’incidenza della servitù di passaggio — ignorandola del tutto, sottovalutandone il peso economico, oppure attribuendole un impatto sproporzionato rispetto alla realtà dei luoghi — il rimedio previsto dall’ordinamento è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Si tratta di uno strumento a termine breve (venti giorni dalla conoscenza legale dell’atto viziato) che consente di censurare i vizi formali e sostanziali degli atti della procedura, compresa l’ordinanza di vendita fondata su una stima errata.

Quando ha senso. Tre scenari ricorrenti: primo, quando la relazione di stima omette del tutto di menzionare una servitù esistente e regolarmente trascritta, alterando così il prezzo base; secondo, quando l’esperto applica una decurtazione di valore sproporzionata per una servitù di passaggio che, nei fatti, ha un impatto marginale (per esempio un passaggio pedonale saltuario su una porzione minima e periferica del fondo); terzo, quando la descrizione del bene nel decreto di trasferimento indica servitù attive o passive diverse da quelle realmente esistenti, generando incertezza sul reale valore del cespite trasferito.

Come si esegue in sintesi. L’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa l’udienza di comparizione; se il vizio riguarda direttamente il decreto di trasferimento, la giurisprudenza più recente ha chiarito che il rimedio corretto resta comunque l’opposizione esecutiva, e non l’azione ordinaria di nullità, salvo i casi eccezionali di provvedimento reso su un bene del tutto estraneo al pignoramento. È quindi essenziale muoversi nei termini di decadenza e allegare elementi tecnici solidi — perizie di parte, visure, mappe catastali — per dimostrare l’errore dello stimatore. Nella pratica, l’atto di opposizione va costruito individuando con precisione quale sia il vizio denunciato: un conto è contestare la mancata considerazione della servitù nella descrizione del bene, un altro è contestare l’entità della decurtazione applicata pur riconoscendo l’esistenza del peso; la distinzione incide sul tipo di prova da offrire e sulla stessa formulazione delle conclusioni rivolte al giudice dell’esecuzione, che può disporre — se ritiene fondata la censura — un supplemento di perizia o la sostituzione dell’esperto.

Vantaggi motivati. È lo strumento più diretto per correggere un errore di stima prima che diventi irreversibile con l’aggiudicazione; consente di intervenire “a monte”, quando ancora si può rideterminare correttamente il prezzo base senza attendere gli effetti, spesso irreversibili, del trasferimento del bene.

Rischi e svantaggi onesti. Il termine di venti giorni è stringente e decorre dalla conoscenza legale dell’atto, non da quella “sostanziale”: chi si accorge tardi dell’errore rischia la decadenza. Inoltre l’opposizione non sospende automaticamente la procedura: occorre chiedere separatamente la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato, che il giudice concede solo in presenza di un fumus e di un periculum concreti. Il profilo ideale per questa opzione è il debitore o il creditore che individua l’errore tempestivamente, nella finestra tra la pubblicazione della relazione di stima e la fissazione della vendita, e dispone già di elementi tecnici solidi per dimostrarlo.

Pronunce a supporto. La Cassazione ha chiarito che l’erronea indicazione di una servitù attiva o passiva nel decreto di trasferimento non ne comporta l’automatica nullità, ma resta un vizio da far valere tempestivamente con l’opposizione esecutiva (Cass. civ., n. 16219/2022); nello stesso senso si muove l’orientamento per cui l’inesatta descrizione del bene pignorato invalida la vendita forzata solo se contestata con la tempestività richiesta dall’art. 617 c.p.c.

Opzione 2 — Puntare sulla conversione del pignoramento

In cosa consiste. L’articolo 495 c.p.c. consente al debitore esecutato di chiedere, entro il termine fissato dal giudice, la sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro pari al credito, alle spese e agli interessi, versando un quinto dell’importo come cauzione e ottenendo poi una rateizzazione per il resto. È lo strumento che permette di “riscattare” l’immobile prima che venga venduto, bloccando definitivamente la procedura esecutiva su quel bene specifico.

Quando ha senso. Tre scenari tipici: primo, quando la servitù di passaggio (o la locazione opponibile) ha già eroso in modo significativo il valore di stima e il debitore teme che la vendita all’asta, a un prezzo così ridimensionato, non copra nemmeno l’intero debito, lasciandolo comunque esposto al residuo; secondo, quando il debitore ha la concreta possibilità di reperire, anche con l’aiuto di terzi o mediante finanziamento, la somma necessaria per la cauzione e le rate successive; terzo, quando contestare la stima (Opzione 1) non è più praticabile per decorrenza dei termini, ma la vendita non è ancora avvenuta.

Come si esegue in sintesi. L’istanza di conversione va depositata prima che sia disposta la vendita, con dimostrazione della provvista per il versamento del quinto; il giudice fissa un termine, non superiore a centoventi giorni, per il versamento della parte residua. È un rimedio che agisce indipendentemente dalla correttezza o meno della stima: anche se la servitù è stata valutata in modo perfettamente corretto, la conversione consente comunque di evitare la vendita giudiziale. Va inoltre osservato che la somma da versare non si calcola sul valore di stima dell’immobile — quindi non dipende dall’incidenza della servitù o della locazione sul prezzo — ma sull’importo del credito precettato, comprensivo di spese e interessi maturati: due grandezze che possono divergere sensibilmente, soprattutto quando il debito è di molto inferiore al valore commerciale del bene, rendendo la conversione più accessibile di quanto sembri a prima vista.

Vantaggi motivati. Sottrae l’immobile alla logica dell’asta, con i suoi tempi incerti e i ribassi progressivi previsti in caso di aste deserte; permette al debitore di conservare la proprietà del bene, servitù compresa, senza doverne discutere il valore con nessuno.

Rischi e svantaggi onesti. Richiede una provvista immediata che non tutti i debitori hanno; se il versamento delle rate si interrompe, la procedura esecutiva riprende dal punto in cui era stata sospesa, con la perdita di quanto già versato a titolo di acconto sul debito (non come sanzione, ma come pagamento parziale). Va inoltre considerato che la conversione non risolve il problema “a monte”: se la servitù o la locazione hanno inciso pesantemente sul valore accertato dell’immobile, la conversione consente comunque di conservarlo, ma non corregge la stima, che resta agli atti come parametro di riferimento per calcolare l’ammontare complessivo dovuto quando questo dipenda anche da valutazioni patrimoniali collegate al bene. Chi sceglie questa strada, quindi, deve essere consapevole che sta scegliendo di “tenere” l’immobile così com’è, pesi compresi, piuttosto che discuterne il valore. Il profilo ideale per questa opzione è il debitore che dispone di liquidità sufficiente o di terzi disposti a finanziarlo, e che vuole conservare l’immobile a prescindere dall’incidenza della servitù sul suo valore di mercato.

Pronunce a supporto. La Cassazione ha di recente confermato la piena legittimità costituzionale del termine previsto dall’art. 495 c.p.c. per la presentazione dell’istanza di conversione, definendolo un “congruo contemperamento” tra il diritto sociale all’abitazione del debitore e il diritto del creditore alla tutela del proprio credito (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1477 del 22 gennaio 2025): un chiarimento che consolida la solidità dello strumento come via percorribile, senza margini di incertezza sulla sua tenuta.

Opzione 3 — Far accertare la servitù (o l’opponibilità della locazione) prima del trasferimento definitivo

In cosa consiste. Quando il problema non è “quanto vale” la servitù ma “se esiste davvero” — perché magari il vicino sostiene un diritto di passaggio mai formalizzato, oppure perché la locazione in corso ha caratteristiche incerte quanto a data certa o congruità del canone — la terza strada è quella di promuovere, parallelamente alla procedura esecutiva, un’azione di accertamento (negatoria servitutis se si vuole negare l’esistenza della servitù, oppure un’azione di accertamento positivo se si vuole farla riconoscere e trascrivere) o di far valere formalmente l’opponibilità della locazione con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Quando ha senso. Tre scenari concreti: primo, quando la servitù invocata dal vicino non è mai stata trascritta né risulta da titolo, e la sua presunta esistenza (per usucapione o per destinazione del padre di famiglia) viene solo affermata senza prova rigorosa — qui conviene chiarire la situazione con un accertamento prima che la relazione di stima la dia per scontata; secondo, quando il conduttore dell’immobile pignorato ha un contratto di locazione con data certa anteriore al pignoramento e teme che la procedura lo ignori, trattandolo come occupante senza titolo — qui l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è lo strumento per far riconoscere il proprio diritto personale di godimento; terzo, quando il debitore-proprietario ritiene che una servitù attiva, che aumenterebbe il valore dell’immobile pignorato, non sia stata considerata dall’esperto perché non trascritta, pur essendo effettivamente esercitata da tempo con opere visibili e permanenti.

Come si esegue in sintesi. L’azione di accertamento della servitù si propone con atto di citazione davanti al giudice ordinario, secondo le regole generali, e richiede la prova rigorosa del titolo, dell’usucapione ventennale con requisito dell’apparenza, oppure della destinazione del padre di famiglia; l’opposizione del conduttore, invece, segue le forme e i termini dell’art. 615 c.p.c. e si inserisce direttamente nel fascicolo esecutivo. In entrambi i casi, chi promuove l’azione dovrebbe attivarsi per ottenere quanto prima una sospensione o quantomeno un adeguamento della relazione di stima, per evitare che la vendita avvenga sulla base di un quadro giuridico ancora controverso.

Rischi e svantaggi onesti — rimando anti-duplicazione. Come per l’Opzione 1, anche qui il fattore tempo è decisivo, ma con una differenza sostanziale: l’accertamento della servitù o della locazione richiede tempi di giudizio ordinario, spesso incompatibili con la rapidità della fase liquidatoria dell’esecuzione, per cui — a differenza della più snella opposizione agli atti esecutivi — occorre quasi sempre affiancare una richiesta di sospensione della procedura (o quantomeno della vendita) per evitare che il trasferimento avvenga prima che la questione sia risolta. Un ulteriore rischio, specifico di questa strada, riguarda l’onere della prova: chi agisce per l’accertamento positivo di una servitù non trascritta deve dimostrare, con un livello di rigore che la giurisprudenza ha reso via via più stringente, non solo l’esercizio del passaggio ma anche la presenza di opere visibili e permanenti oggettivamente destinate a quell’esercizio, requisito che manca spesso nei casi limite in cui il passaggio è avvenuto per semplice tolleranza del vicino e non per l’esercizio di un diritto. Il profilo ideale per questa opzione è chi si trova di fronte a un’incertezza di diritto, non solo di valore: non basta dire che la servitù “pesa troppo” nella stima, occorre stabilire se esiste o se il rapporto locativo è davvero opponibile.

Vantaggi motivati. È l’unica strada che risolve alla radice il problema, anziché limitarsi a correggerne gli effetti economici: se la servitù non esiste, l’accertamento negativo la elimina definitivamente dal quadro, con effetti anche per le vendite future; se la locazione è opponibile, l’accertamento tutela il conduttore e, indirettamente, chiarisce agli occhi dei potenziali acquirenti quali oneri graveranno realmente sull’immobile. Un ulteriore vantaggio, spesso sottovalutato, è la stabilità che questa strada garantisce nel tempo: un accertamento passato in giudicato elimina ogni margine di contestazione futura sulla servitù o sulla locazione, mentre una semplice correzione della stima resta comunque legata alla specifica procedura esecutiva in corso e non produce effetti al di fuori di essa.

Pronunce a supporto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che nella domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio è necessario il litisconsorzio di tutti i proprietari dei fondi che si frappongono tra il fondo intercluso e la via pubblica (Cass., Sez. Un., sent. n. 3925 del 13 febbraio 2024): un principio che segnala quanto sia complesso, sul piano probatorio e processuale, ottenere l’accertamento di una servitù coattiva, e quindi quanto vada ponderata questa strada rispetto alle prime due. Sul fronte della locazione, la Cassazione ha riconosciuto che il conduttore, titolare di un diritto personale di godimento compatibile con la proprietà del creditore procedente, può far valere le proprie ragioni con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., anziché con la più complessa opposizione di terzo (Cass. civ., Sez. III, n. 30111 del 21 novembre 2024).

Un ulteriore profilo da considerare, quando si valuta questa terza strada, riguarda la posizione del terzo titolare della servitù che non sia parte del procedimento esecutivo: se costui teme che la vendita forzata comprometta il proprio diritto, può in astratto valutare anche l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., strumento distinto dall’accertamento di merito e dall’opposizione ex art. 615 c.p.c., riservato a chi vanta un diritto reale incompatibile con il pignoramento e non semplicemente un diritto personale di godimento. La scelta tra questi rimedi contigui — accertamento ordinario, opposizione ex art. 615 c.p.c. per il conduttore, opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. per chi vanta un diritto reale autonomo — richiede un’analisi puntuale della posizione di chi agisce, perché imboccare lo strumento sbagliato può comportare l’inammissibilità dell’azione e, con essa, la perdita di un’occasione difficilmente recuperabile prima della vendita.

Le opzioni alla prova dei conti

Per capire come cambiano i risultati concreti, applichiamo agli stessi dati di partenza le tre strade appena descritte.

Dati di partenza comuni. Immobile residenziale pignorato con un debito residuo di 118.700 €, oltre interessi e spese; relazione di stima che attribuisce al bene un valore di mercato “libero” di 210.000 €, ridotto del 15% (a 178.500 €) per la presenza di una servitù di passaggio a favore del fondo confinante, mai trascritta ma esercitata da anni con un passo carrabile ben visibile; sul bene grava inoltre un contratto di locazione con data certa del 3 giugno 2021, canone mensile di 640 €, pignoramento trascritto il 9 settembre 2024.

Simulazione con l’Opzione 1 (opposizione agli atti esecutivi). Il debitore, ricevuta comunicazione della relazione di stima il 14 gennaio 2025, si accorge che la decurtazione del 15% non è supportata da alcuna documentazione tecnica sulla reale estensione della servitù (che interessa solo una fascia laterale di 40 mq su un lotto di 900 mq). Deposita opposizione ex art. 617 c.p.c. entro il termine di venti giorni, allegando una perizia di parte che quantifica l’incidenza reale in un 4-5%. Il giudice dell’esecuzione, verificata la fondatezza della censura, dispone un supplemento di stima: il nuovo valore si attesta a 199.500 €, con un beneficio di circa 21.000 € rispetto alla stima originaria, che si traduce in un prezzo base d’asta più alto e in maggiori probabilità di soddisfare integralmente il credito, riducendo il rischio di un residuo debitorio a carico del debitore.

Simulazione con l’Opzione 2 (conversione del pignoramento). Lo stesso debitore, non disponendo di elementi tecnici per contestare la stima ma potendo contare sull’aiuto economico di un familiare, decide invece di chiedere la conversione. Deve reperire un quinto dell’importo complessivo dovuto (118.700 € più circa 9.400 € di spese e interessi maturati, per un totale indicativo di 128.100 €): il quinto corrisponde a circa 25.620 €. Versata questa somma entro il termine fissato dal giudice, ottiene una rateizzazione del residuo (102.480 €) in un massimo di 120 giorni, mantenendo la proprietà dell’immobile — servitù compresa — senza che il valore di stima abbia più alcuna rilevanza pratica per l’esito della procedura su quel bene.

Simulazione con l’Opzione 3 (accertamento della servitù). Un terzo debitore, convinto che la servitù non sia mai sorta validamente perché priva di titolo scritto, di trascrizione e di prova rigorosa dell’usucapione, promuove un’azione di accertamento negativo. I tempi del giudizio ordinario, tuttavia, si sovrappongono a quelli della procedura esecutiva: senza un provvedimento di sospensione tempestivamente richiesto e ottenuto, la vendita rischia di procedere comunque sulla base della stima esistente, e l’eventuale accertamento favorevole arriverebbe “a giochi fatti”, quando l’immobile è già stato trasferito all’aggiudicatario. Solo la richiesta parallela e tempestiva di sospensione della vendita rende questa strada davvero efficace nei tempi della procedura.

Simulazione con dati combinati (servitù + locazione, a confronto tra le tre strade). Un ultimo esempio aiuta a vedere l’effetto congiunto dei due pesi. Immobile pignorato il 2 maggio 2024 per un debito di 96.300 €; relazione di stima che parte da un valore libero di 250.000 €, applica una riduzione del 12% per la servitù di passaggio non trascritta ma con opere visibili (a 220.000 €) e un’ulteriore riduzione del 18% per la locazione ultranovennale con data certa del 20 gennaio 2020 e canone di 700 €/mese (valore finale stimato: 180.400 €). Applicando l’Opzione 1, il debitore dimostra con perizia di parte che l’incidenza reale della servitù è del 6%, non del 12%, ottenendo una rideterminazione della stima a circa 195.800 € prima della decurtazione per la locazione, con un beneficio di oltre 15.000 € sul prezzo base finale. Applicando invece l’Opzione 2, lo stesso debitore — se dispone di un quinto di 96.300 € più accessori, pari a circa 20.500 € — converte il pignoramento e mantiene l’immobile locato così com’è, senza che il valore stimato abbia più alcun peso pratico. Applicando infine l’Opzione 3, se il conduttore stesso teme di essere trattato come occupante senza titolo, propone opposizione ex art. 615 c.p.c. allegando il contratto registrato e la prova della data certa, ottenendo il riconoscimento della propria posizione e, indirettamente, la conferma che la riduzione di valore per la locazione applicata dallo stimatore è corretta e non contestabile dal debitore.

Il confronto in tabella

Le tre strade non sono equivalenti né alternative in astratto: la scelta dipende da cosa serve davvero — correggere un numero, bloccare la vendita, oppure risolvere un dubbio di diritto. La tabella seguente mette a confronto i profili operativi essenziali, con i soli costi di giustizia previsti dalla legge (mai parcelle o compensi professionali) come riferimento economico.

CriterioOpzione 1 — Opposizione ex art. 617 c.p.c.Opzione 2 — Conversione ex art. 495 c.p.c.Opzione 3 — Accertamento servitù / opposizione ex art. 615 c.p.c.
Tempi tipiciSettimane/pochi mesi fino all’udienzaTermine fisso (max 120 giorni per il saldo) dopo il deposito dell’istanzaTempi del giudizio ordinario (spesso oltre un anno), salvo sospensione
Complessità probatoriaMedia: serve perizia tecnica di parte sull’incidenza della servitùBassa: basta dimostrare la provvista economicaAlta: prova rigorosa di titolo, usucapione o data certa
Rischi in caso di esito negativoIl vizio non viene riconosciuto, la stima resta invariataDecadenza dal beneficio se le rate non vengono versate, procedura riprendeIl bene può essere venduto prima che l’accertamento si concluda
Effetti sull’esecuzioneCorregge il prezzo base, la procedura prosegueSospende e può estinguere l’esecuzione sul bene specificoNon sospende automaticamente: richiede istanza dedicata
ReversibilitàAlta: si può comunque procedere con altre opzioni se respintaBassa: una volta pagato il quinto, il percorso è tracciatoMedia: dipende dall’esito del giudizio di merito
Costi di giustiziaContributo unificato per l’opposizione, secondo gli scaglioni di leggeNessun contributo unificato aggiuntivo oltre a quanto già dovuto in esecuzioneContributo unificato per il giudizio di accertamento/opposizione

I criteri per scegliere

Non esiste una gerarchia valida in astratto tra le tre strade: la decisione va ancorata alla situazione concreta, tenendo presenti alcuni criteri ricorrenti.

Il criterio del tempo residuo. Se la stima è già stata pubblicata da pochi giorni e la vendita non è stata ancora fissata, l’Opzione 1 (opposizione) è generalmente la più efficiente, perché interviene nella finestra in cui correggere l’errore costa meno, in termini di tempo e di complessità, rispetto alle altre strade. Se invece la vendita è imminente o già stata disposta, e mancano elementi tecnici solidi per contestare la stima, la conversione (Opzione 2) diventa spesso l’unica via davvero tempestiva.

Il criterio della disponibilità economica. Se la situazione presenta una liquidità concreta, propria o di terzi, generalmente la conversione del pignoramento è la strada che restituisce il massimo controllo sull’esito, perché sottrae interamente il bene alla logica dell’asta. Se questa liquidità manca, occorre necessariamente lavorare sulla stima o sull’accertamento dei diritti in gioco.

Il criterio della natura del problema. Se il problema è quantitativo — “la servitù pesa troppo, o troppo poco, nella stima” — la strada naturale è l’opposizione ex art. 617 c.p.c. Se il problema è qualitativo — “non è chiaro se la servitù esista, o se la locazione sia davvero opponibile” — occorre invece l’accertamento di merito, con tutte le cautele sui tempi già segnalate.

Il criterio della posizione soggettiva. Il debitore-proprietario, il conduttore e il vicino titolare della servitù hanno interessi e strumenti processuali diversi: il debitore può utilizzare tutte e tre le strade a seconda dei casi; il conduttore, se vuole far valere l’opponibilità del proprio contratto, si muove tipicamente con l’opposizione ex art. 615 c.p.c.; il titolare (o il presunto titolare) della servitù, se non è parte della procedura esecutiva, può dover ricorrere a un’opposizione di terzo o a un’azione di accertamento autonoma, a seconda di come la servitù viene trattata nella relazione di stima.

Il criterio della prevalenza economica del peso. Quando sull’immobile gravano sia la servitù sia la locazione, conviene sempre stabilire quale dei due pesi incide maggiormente sul valore finale: se la decurtazione principale deriva dalla locazione (per esempio un canone consistente e un contratto di lunga durata ancora da scontare), lavorare sulla servitù produce un beneficio marginale rispetto a un intervento mirato sull’opponibilità del contratto di affitto, e viceversa. Individuare la voce che pesa di più nella relazione di stima è il primo passo per capire dove concentrare le energie difensive, evitando di disperdere tempo e risorse su un aspetto secondario mentre quello principale resta intatto.

Il criterio della reversibilità della scelta. Va sempre valutato cosa succede se la strada scelta non produce l’esito sperato: l’opposizione respinta lascia comunque aperte la conversione o, nei limiti dei tempi residui, l’accertamento; la conversione, una volta avviata con il versamento del quinto, è un percorso che difficilmente si può abbandonare senza perdere quanto versato; l’accertamento di merito, se non accompagnato da una tempestiva richiesta di sospensione, rischia di rincorrere una vendita che nel frattempo si è già perfezionata.

Sulla scelta giusta. Ogni caso porta con sé una combinazione irripetibile di tempi residui, prove disponibili e risorse economiche, e proprio per questo la valutazione preliminare della relazione di stima, del titolo della servitù e della posizione contrattuale del conduttore resta il passaggio da cui non si può prescindere prima di scegliere. Nel valutare quale strada percorrere, la continuità della strategia difensiva conta quanto la scelta iniziale: un’opposizione impostata bene in primo grado deve poter reggere, se necessario, fino in Cassazione, senza che il cambio di difensore comprometta la coerenza degli argomenti già svolti.

Un criterio ulteriore: la combinazione dei pesi sull’immobile

Quando l’immobile pignorato porta con sé sia una servitù sia una locazione, la scelta della strada va rivalutata considerando che i due pesi possono richiedere strumenti diversi e non necessariamente coordinati tra loro. Non è raro che convenga percorrere contemporaneamente due binari distinti: contestare, per esempio, la sola incidenza della servitù con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., lasciando che sia il conduttore, autonomamente, a far valere l’opponibilità della locazione con la propria opposizione ex art. 615 c.p.c. In questi casi il debitore-proprietario e il conduttore hanno interessi che possono divergere: il primo, se la locazione riduce il valore di realizzo, potrebbe persino avere interesse a che il contratto risulti meno solido; il secondo ha invece tutto l’interesse a dimostrarne la piena opponibilità. È un aspetto che va sempre tenuto presente prima di impostare la strategia, per evitare di lavorare in una direzione che, semmai, avvantaggia una controparte più che la propria posizione.

Il criterio della coerenza con la documentazione preliminare

Se prima del pignoramento era già stata redatta una relazione notarile, una perizia bancaria o una due diligence sull’immobile — per esempio in occasione di un precedente finanziamento ipotecario — questa documentazione può offrire elementi utili sull’epoca di costituzione della servitù, sulla storia catastale del bene o sulla registrazione della locazione, rafforzando in modo significativo la solidità di qualunque delle tre strade venga infine scelta.

Il criterio della fase della procedura

Un ultimo elemento, spesso sottovalutato, riguarda la fase in cui si trova la procedura esecutiva nel momento in cui si scopre il problema della servitù o della locazione. Se il pignoramento è stato trascritto da poco e la relazione di stima non è ancora stata depositata, conviene generalmente attendere il deposito per verificare come l’esperto tratterà i pesi esistenti, evitando iniziative premature che rischierebbero di essere superate dagli sviluppi successivi. Se invece la stima è già stata depositata e contiene un errore evidente, il tempo per intervenire con l’opposizione si restringe progressivamente man mano che ci si avvicina alla data fissata per la vendita: una volta che l’ordinanza di vendita è stata emessa e gli avvisi pubblicati, intervenire diventa più complesso, anche se non impossibile, perché occorre dimostrare che il vizio non poteva essere fatto valere prima. Infine, se si è già in fase di vendita con aste già andate deserte e ribassi progressivi, la conversione del pignoramento resta spesso l’unica strada realmente praticabile, perché agisce indipendentemente dalla correttezza della stima e blocca il meccanismo del ribasso automatico.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà, per esempio passare dall’opposizione alla conversione? Sì, nella maggior parte dei casi: se l’opposizione ex art. 617 c.p.c. viene respinta o non produce l’effetto sperato, nulla impedisce, nei termini ancora disponibili, di presentare comunque l’istanza di conversione del pignoramento, purché la vendita non sia stata ancora disposta in modo definitivo. Le due strade non sono mutuamente esclusive nella fase iniziale, anche se la seconda richiede una provvista economica che l’opposizione, da sola, non richiede.

E se scelgo la strada sbagliata e perdo tempo prezioso? È il rischio concreto più temuto, ed è reale: ogni strada ha termini di decadenza o finestre temporali proprie. Per questo la valutazione preliminare — capire se il problema è di stima, di liquidità o di accertamento del diritto — va fatta subito, appena si riceve la relazione di stima o la comunicazione del pignoramento, e non quando la vendita è già stata fissata.

Se la servitù non è trascritta, è comunque opponibile all’acquirente dell’asta? Dipende. Se si tratta di servitù apparente, costituita per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, può essere opponibile anche senza trascrizione, ma occorre provarne rigorosamente i presupposti — in particolare la presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio del passaggio. La giurisprudenza più recente ha ribadito che la semplice esistenza di una strada o di un passaggio di fatto, senza queste caratteristiche, non basta a fondare l’usucapione.

La locazione in corso mi conviene farla valere o mi conviene tenerla “nascosta” alla procedura? Non è mai una strategia sostenibile occultare un contratto di locazione: la procedura esecutiva accerta comunque lo stato dei luoghi tramite l’esperto, e un contratto emerso tardivamente, magari senza data certa dimostrabile, rischia di essere considerato inopponibile con effetti peggiori per il conduttore rispetto a una tempestiva opposizione ex art. 615 c.p.c. che ne faccia valere correttamente l’esistenza e la data certa.

Chi decide, alla fine, se la servitù riduce davvero il valore o no? In prima battuta l’esperto stimatore nominato dal giudice, sulla base di un sopralluogo e della documentazione disponibile; ma la sua valutazione non è insindacabile: può essere contestata con l’opposizione agli atti esecutivi se sorretta da elementi tecnici concreti, e in caso di errore grave può fondare anche una responsabilità del professionista nei confronti di chi ha subito un danno dalla stima scorretta.

Posso chiedere all’esperto stimatore di rivedere la propria valutazione senza passare da un’opposizione formale? In alcuni casi sì: prima della fissazione dell’udienza per l’approvazione della relazione, è possibile depositare note tecniche o osservazioni al perito, che l’esperto può recepire spontaneamente correggendo la stima senza necessità di un provvedimento del giudice. Questa via informale, quando praticabile, è più rapida e meno onerosa rispetto all’opposizione formale, ma non è sempre disponibile: dipende dalla fase della procedura e dalla disponibilità dell’esperto a riesaminare il proprio elaborato, e comunque non sospende i termini di decadenza per l’eventuale successiva opposizione, che vanno sempre monitorati in parallelo.

Se sono il vicino titolare della servitù e temo che la vendita forzata la cancelli, cosa posso fare? In linea di principio la servitù regolarmente trascritta prima del pignoramento resta opponibile e “segue” l’immobile anche dopo il trasferimento all’aggiudicatario, secondo il principio di ambulatorietà dei diritti reali. Se invece la servitù non è trascritta, il titolare che tema di vederla ignorata nella relazione di stima può intervenire nella procedura o, se necessario, promuovere un’azione di accertamento autonoma per farla riconoscere e successivamente trascrivere, rafforzando così la propria posizione anche verso i futuri aventi causa.

Se la servitù di passaggio si è estinta per confusione (perché in passato i due fondi appartenevano allo stesso proprietario) può “rivivere” con la vendita forzata? È un’ipotesi che la giurisprudenza ha esaminato: quando i fondi, originariamente distinti e separati da una servitù, sono tornati per un periodo nella titolarità di un unico proprietario (con estinzione della servitù per confusione ex art. 1072 c.c.) e vengono poi separati nuovamente per effetto della vendita forzata di uno dei due, la servitù può “rivivere” se ricorrono le condizioni di apparenza richieste dalla legge per la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia. È un profilo tecnico che va sempre verificato quando la storia catastale del bene pignorato include una fase di riunificazione delle proprietà.

Quanto incide, in pratica, una servitù di passaggio sul valore di un immobile? Non esiste una percentuale fissa prevista dalla legge: dipende dall’estensione della fascia interessata, dalla frequenza e dalle modalità di esercizio del passaggio, dalla presenza di alternative di accesso e dalla destinazione d’uso del bene. È proprio per questo che la relazione di stima dell’esperto va sempre verificata nel dettaglio: una decurtazione standardizzata, applicata senza un’analisi specifica del caso, è spesso il primo indizio di un errore contestabile.

Le pronunce che orientano la scelta

Per orientare in modo affidabile la scelta tra le tre strade, ecco i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti, raggruppati per l’opzione che ciascuno contribuisce a illuminare.

A sostegno dell’Opzione 1 (contestazione della stima e del decreto di trasferimento):


  1. Cass. civ., n. 16219/2022 — L’erronea indicazione di una servitù attiva o passiva nel decreto di trasferimento non ne comporta l’automatica nullità: il vizio va fatto valere tempestivamente con l’opposizione agli atti esecutivi, pena la sua sanatoria. Rilevanza: fissa il rimedio corretto e il termine entro cui muoversi quando la servitù viene descritta in modo inesatto.



  2. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20817/2011 — Se la servitù risulta trascritta prima della trascrizione del pignoramento, resta opponibile alla procedura e l’aggiudicatario è tenuto a rispettarla, in forza del principio di ambulatorietà del diritto reale. Rilevanza: chiarisce che l’anteriorità della trascrizione è il criterio decisivo per stabilire cosa “passa” con la vendita forzata.



  3. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29555 del 25 ottobre 2023 — Ai fini dell’usucapione della servitù di passaggio, il requisito dell’apparenza richiede opere visibili e permanenti oggettivamente destinate all’esercizio del passaggio: la sola esistenza di una strada o di un varco non è sufficiente. Rilevanza: indica quali elementi probatori servono per contestare (o sostenere) l’esistenza di una servitù non trascritta ai fini della corretta stima.



  4. Cass. civ., n. 22597/2026 — Il perito stimatore risponde, anche a titolo extracontrattuale, per la perizia immobiliare errata quando l’errore ha causato una perdita di chance economica per l’aggiudicatario o per le parti del procedimento. Rilevanza: rafforza l’importanza di una stima corretta fin dall’origine, poiché un errore grave può generare conseguenze anche oltre la sola correzione processuale.


A sostegno dell’Opzione 2 (conversione del pignoramento):

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1477 del 22 gennaio 2025 — Il termine previsto dall’art. 495 c.p.c. per la presentazione dell’istanza di conversione realizza un contemperamento ragionevole tra il diritto sociale all’abitazione del debitore e la tutela del credito, ed è pienamente legittimo sul piano costituzionale. Rilevanza: consolida la solidità dello strumento come via percorribile senza incertezze sulla sua tenuta processuale.

A sostegno dell’Opzione 3 (accertamento della servitù o della locazione):


  1. Cass., Sez. Un., sent. n. 3925 del 13 febbraio 2024 — Nella domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio è necessario il litisconsorzio di tutti i proprietari dei fondi interposti tra il fondo intercluso e la via pubblica. Rilevanza: segnala la complessità processuale di questa strada, da ponderare rispetto ai tempi della procedura esecutiva.



  2. Cass. civ., Sez. III, n. 30111 del 21 novembre 2024 — Il conduttore, titolare di un diritto personale di godimento compatibile con la proprietà del creditore procedente, può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. anziché la più complessa opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. Rilevanza: individua lo strumento corretto per il conduttore che vuole far valere l’opponibilità del proprio contratto.



  3. Cass. civ., Sez. III, n. 7909 del 23 marzo 2024 — La valutazione della congruità del canone, ai fini dell’opponibilità della locazione secondo l’art. 2923 c.c., va effettuata con riferimento all’assetto negoziale vigente alla data del pignoramento, anche se modificato rispetto al contratto originario. Rilevanza: fissa il momento rilevante per valutare se una locazione ultranovennale resti opponibile o meno alla procedura.


A completamento del quadro, sul fronte del canone “vile”:

  1. Tribunale di Ancona, sent. n. 1630 del 27 settembre 2024 — Le locazioni ultranovennali con canone inferiore a un terzo del giusto prezzo risultano inopponibili all’aggiudicatario; sono irrilevanti, ai fini di questa valutazione, le condizioni dell’immobile all’inizio del rapporto o i costi di ristrutturazione sostenuti dal conduttore, trattandosi di questioni interne al rapporto locatizio. Rilevanza: precisa i confini entro cui una locazione, pur formalmente esistente, può risultare comunque priva di effetto verso la procedura esecutiva.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un pignoramento immobiliare complicato dalla presenza di una servitù di passaggio e, spesso, da un contratto di locazione in corso, servono competenze tecniche precise e capacità di muoversi rapidamente nei termini di legge. Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo:

  1. Analizziamo la relazione di stima e il verbale di sopralluogo dell’esperto, verificando se la servitù di passaggio è stata correttamente individuata, descritta e valutata nella sua reale incidenza economica sul valore del bene.
  2. Verifichiamo le trascrizioni e le visure ipocatastali per stabilire con precisione se la servitù, o il pignoramento, siano stati trascritti per primi, e quali conseguenze ne derivino sul piano dell’opponibilità.
  3. Controlliamo la data certa e le caratteristiche del contratto di locazione eventualmente in essere, per stabilire se sia opponibile alla procedura esecutiva secondo l’art. 2923 c.c., inclusa la verifica della congruità del canone rispetto al valore di mercato.
  4. Predisponiamo, quando ricorrono i presupposti, il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., allegando la documentazione tecnica necessaria a contestare una stima errata nei tempi di decadenza previsti dalla legge.
  5. Costruiamo l’istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., verificando in anticipo la sostenibilità economica del piano di versamento e curando il rispetto dei termini fissati dal giudice.
  6. Valutiamo la fondatezza di un’azione di accertamento della servitù — positiva o negativa — quando la sua esistenza è controversa, individuando gli elementi probatori necessari (titolo, usucapione, destinazione del padre di famiglia) e la contestuale richiesta di sospensione della procedura.
  7. Assistiamo il conduttore nella predisposizione dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per far riconoscere l’opponibilità del proprio contratto di locazione e tutelare la propria posizione fino alla vendita.
  8. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, incrociando i tempi residui della procedura, la solidità delle prove disponibili e la situazione economica del debitore, per indicare la strada realmente percorribile senza promesse di risultato ma con un’analisi tecnica seria.
  9. Coordiniamo, quando necessario, la componente tecnica ed economica del caso con professionisti esterni (geometri, periti di parte) per costruire perizie idonee a sostenere la contestazione della stima.
  10. Seguiamo il fascicolo esecutivo in tutte le sue fasi, dal deposito della prima istanza fino all’eventuale impugnazione dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, garantendo continuità nella linea difensiva adottata.

A questi strumenti si affianca un lavoro preliminare che spesso fa la differenza tra un intervento tempestivo e uno tardivo: il controllo incrociato tra la relazione di stima, le risultanze catastali e la posizione contrattuale del conduttore va avviato appena si riceve la prima comunicazione della procedura, non dopo. Solo così è possibile individuare in tempo utile quale delle strade — opposizione, conversione o accertamento — resta realmente percorribile, evitando di scoprire a ridosso della vendita che i termini per intervenire sono ormai scaduti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In questa materia, dove la scelta tra opposizione, conversione o accertamento va spesso difesa fino agli ultimi gradi di giudizio, pesa in particolare l’abilitazione di cassazionista: significa che, se il giudice dell’esecuzione o la corte d’appello respingono l’opposizione o non riconoscono l’errore di stima, la strategia costruita fin dal primo grado può proseguire senza soluzione di continuità fino al ricorso per Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa, senza le difficoltà che comporta un cambio di mani a giudizio avanzato. Il lavoro si svolge inoltre con il supporto di uno staff multidisciplinare in cui avvocati e commercialisti collaborano sullo stesso fascicolo, un elemento importante quando la valutazione della servitù o della locazione richiede competenze tecnico-economiche oltre che giuridiche.

Chiusura: la scelta dipende dal caso, ma va fatta in tempo

Contestare la stima, convertire il pignoramento o far accertare la servitù non sono strade equivalenti: la scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla — o, peggio, non farla in tempo — costa tempo e diritti che difficilmente si recuperano dopo la vendita forzata. Il filo conduttore che lega le tre opzioni è la tempestività: ogni strada ha una finestra temporale propria, e la valutazione su quale percorrere va fatta appena si riceve la relazione di stima o si viene a conoscenza del pignoramento, non quando la vendita è già stata fissata o, peggio, già avvenuta.

Proprio perché il nodo di questi casi finisce spesso davanti al giudice dell’esecuzione con un’opposizione che può proseguire, nei casi più complessi, fino in Cassazione, lo Studio Monardo affronta la materia partendo dalla continuità della strategia difensiva: la stessa linea argomentativa impostata all’inizio, sostenuta dallo stesso difensore, dal primo grado fino all’eventuale ultimo grado di giudizio, è ciò che permette di non disperdere il lavoro tecnico fatto sulla stima, sulla servitù o sull’opponibilità della locazione.

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