Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, gli interrogativi che ci vengono posti più spesso da imprenditori, amministratori e soci che si trovano davanti a un bivio preciso: provare a regolare la crisi con una proposta ai creditori, oppure lasciare che il patrimonio venga liquidato sotto il controllo di un curatore. Sono le domande vere, poste con le parole di chi non fa questo mestiere, e le risposte sono quelle che diamo a voce quando ci si siede attorno a un tavolo con i bilanci aperti.
Il quadro normativo è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022 e profondamente rimaneggiato dal cosiddetto correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), efficace dal 28 settembre 2024. Il “fallimento” non esiste più come nome: si chiama liquidazione giudiziale ed è disciplinata dal Titolo V del Codice. Il concordato preventivo resta, ma si è sdoppiato in due strade molto diverse tra loro — la continuità aziendale e la liquidazione del patrimonio — con regole di ammissibilità e di distribuzione che non si assomigliano affatto. Fra il 2025 e il 2026 la Prima Sezione civile della Cassazione ha prodotto una serie fittissima di pronunce che hanno ridisegnato i confini pratici della scelta.
Su questa materia lo Studio Monardo lavora con una struttura specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti iscritti per condurre le trattative fra impresa in difficoltà e ceto creditorio, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia oltre che professionista fiduciario di un OCC. Significa che il confronto fra concordato e liquidazione non viene affrontato come questione teorica, ma con la stessa strumentazione con cui si costruisce e si attesta un piano; e poiché la scelta si gioca quasi sempre su un numero — il valore di liquidazione — lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, non su due tavoli separati.
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Ma alla fine che differenza c’è, in concreto, tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale?
La differenza vera è una sola: nel concordato la proposta la fai tu, nella liquidazione giudiziale la fa il tribunale al posto tuo. Tutto il resto discende da qui.
Nel concordato preventivo sei tu, debitore, a scrivere che cosa offri ai creditori, con quali risorse, in quanto tempo e in quale ordine. Presenti un piano, lo fai attestare da un professionista indipendente, lo sottoponi al voto dei creditori e, se lo approvano e il tribunale lo omologa, quel piano diventa vincolante per tutti — anche per chi ha votato contro e per chi non ha votato affatto. Conservi l’amministrazione dell’impresa, sia pure sotto la vigilanza di un commissario giudiziale: è il cosiddetto spossessamento attenuato.
Nella liquidazione giudiziale non c’è nessuna proposta da votare. C’è una sentenza che apre la procedura, un curatore che prende il posto dell’imprenditore nell’amministrazione e nella disponibilità dei beni, un giudice delegato che autorizza, un comitato dei creditori che dà pareri. Il curatore forma lo stato passivo, redige un programma di liquidazione, vende, distribuisce il ricavato secondo l’ordine delle cause di prelazione. L’imprenditore non decide più nulla sul patrimonio.
C’è poi una differenza di segno opposto che sfugge quasi a tutti. Nel concordato non esistono le azioni revocatorie concorsuali: nessuno tornerà a riprendersi i pagamenti fatti ai fornitori nell’ultimo semestre. Nella liquidazione giudiziale sì, perché l’art. 166 CCII consente al curatore di far dichiarare inefficaci pagamenti, garanzie e atti a titolo oneroso compiuti nei periodi sospetti precedenti la domanda, e l’art. 255 CCII gli attribuisce la legittimazione a promuovere le azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e, nei casi previsti, soci e capogruppo. Detto brutalmente: il concordato chiude il passato, la liquidazione giudiziale lo riapre.
Chi decide quale delle due strade si prende: io o il tribunale?
Decidi tu, ma solo finché sei in tempo. Dopo, decide il tribunale.
L’accesso al concordato preventivo è riservato al debitore: nessun creditore può costringerti a proporre un concordato. L’apertura della liquidazione giudiziale, invece, può essere chiesta da te, dai creditori, dagli organi e dalle autorità di controllo e dal pubblico ministero (art. 37 CCII). La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638, si è soffermata proprio sulla legittimazione del P.M. a formulare l’istanza di apertura, confermando che l’iniziativa pubblica non è un’ipotesi di scuola.
Il Codice, però, ha costruito un meccanismo che favorisce chi si muove per primo. L’art. 7 CCII impone la trattazione unitaria di tutte le domande che riguardano la stessa crisi e stabilisce, al comma 2, che il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale. Non è una priorità incondizionata: opera a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi e che nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, nel concordato in continuità, le ragioni dell’assenza di pregiudizio per gli stessi.
Tradotto: se depositi una domanda di concordato seria, la trattazione dell’istanza di liquidazione giudiziale resta sospesa e si decide prima sulla tua proposta. Se la domanda è vuota — una prenotazione presentata solo per guadagnare tempo — la priorità salta e si va avanti con la liquidazione. Il comma 3 dell’art. 7 chiude il cerchio: in tutti i casi in cui la domanda alternativa non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale.
Devo essere già insolvente, o basta che le cose vadano male?
I due strumenti hanno presupposti oggettivi diversi, e questa è la prima verifica da fare.
Il concordato preventivo è accessibile a chi si trova in stato di crisi oppure in stato di insolvenza. La crisi, secondo l’art. 2, comma 1, lett. a) CCII, è la condizione che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza, alla lett. b) della stessa norma, è invece lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni — la definizione riprende quella elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e non coincide con il semplice squilibrio patrimoniale.
La liquidazione giudiziale richiede l’insolvenza, non basta la crisi. È il presupposto oggettivo; quello soggettivo sta nell’art. 121 CCII, che la riserva all’imprenditore commerciale che non dimostri di essere un’impresa minore.
La conseguenza pratica è che la finestra per il concordato si apre prima. Molto prima. Quando i flussi prospettici a dodici mesi non tornano ma i fornitori vengono ancora pagati, il concordato è già possibile e la liquidazione giudiziale non lo è. Aspettare di essere conclamatamente insolventi per muoversi significa presentarsi al tavolo con un attivo eroso, con i fidi revocati, con l’azienda ferma — e con un valore di liquidazione talmente basso da rendere qualunque proposta difficile da rendere conveniente.
Attenzione anche al profilo della responsabilità professionale di chi ti consiglia. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 2043/2026, ha negato il diritto al compenso al professionista che aveva assistito un imprenditore nel deposito di una domanda prenotativa finalizzata a un concordato giudicato impraticabile, senza avvertirlo dei rischi che correva ritardando ingiustificatamente l’apertura della procedura liquidatoria. Il dovere di consiglio non si esaurisce nel depositare un ricorso completo dei documenti di legge.
La mia impresa è piccola: rientro comunque in queste procedure?
No, e questo cambia completamente il discorso.
L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti, e un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. Devono ricorrere tutti e tre insieme: se anche uno solo viene superato, l’impresa non è minore.
Chi resta sotto quelle soglie — insieme all’imprenditore agricolo, alle start-up innovative, ai professionisti, ai consumatori e agli enti non commerciali — non accede al concordato preventivo né alla liquidazione giudiziale, ma alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata. Il bivio esiste anche lì, con nomi diversi e regole più snelle, e passa dall’assistenza obbligatoria di un OCC.
Il correttivo-ter ha ritoccato più volte questo perimetro. Ha precisato la nozione di consumatore come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, escludendo la debitoria promiscua dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore; ha escluso la domanda “con riserva” per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore; ha consentito, in entrambe, la prosecuzione dei pagamenti delle rate del mutuo ipotecario sulla prima casa.
La Cassazione è intervenuta anche sui rapporti fra i due sistemi: con la sentenza Sez. I n. 28574/2025 ha affermato che nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione così come disciplinata, per il concordato preventivo, dagli artt. 84 e 112 CCII, nei limiti del rinvio contenuto nella disciplina del sovraindebitamento. Le procedure minori sono più agili, non più libere.
Come si presenta la domanda di concordato? Devo avere già tutto pronto?
Non necessariamente, e qui sta uno dei passaggi più delicati dell’intera materia.
Puoi depositare una domanda piena, con proposta, piano, attestazione e documentazione completa. Oppure puoi depositare una domanda “con riserva” ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a) CCII: chiedi l’accesso, il tribunale ti assegna un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per depositare proposta, piano e documenti, prorogabile in presenza di giustificati motivi per non oltre sessanta giorni ulteriori. È lo strumento che consente di guadagnare ossigeno mentre si costruisce il piano e, con le misure protettive, di congelare le aggressioni dei creditori.
C’è un però decisivo, ed è scritto nella norma stessa: la proroga non è concedibile in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 26 maggio 2026, n. 16358, ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile un concordato con riserva proprio per questo motivo. La società non aveva depositato il piano nei termini, invocando l’impossibilità di accedere alla documentazione sottoposta a sequestro probatorio in sede penale; l’istanza di proroga era stata rigettata, il concordato dichiarato inammissibile, la liquidazione giudiziale aperta. Il reclamo è stato respinto, con condanna del legale rappresentante per mala fede ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII e raddoppio del contributo unificato.
Sulla stessa linea si muove il Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025: archiviata la composizione negoziata avviata prima dell’udienza ex art. 41 CCII, la successiva domanda prenotativa di concordato è stata dichiarata inammissibile per tardività, perché non era stato rispettato il termine dell’art. 40, comma 10, ed è stata aperta la liquidazione giudiziale.
Il messaggio che arriva dalle corti è coerente: la domanda con riserva è un ponte verso un piano, non un parcheggio.
Ho già un’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un creditore: posso ancora presentare il concordato?
Sì, ma hai un termine di decadenza e non è elastico.
Questo è forse il punto su cui si perdono più partite. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 13 maggio 2026, n. 13912, ha affermato che, nel procedimento unitario disciplinato dagli artt. 7 e 40 CCII, la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, proposta in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, deve essere depositata a pena di decadenza entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII.
A pena di decadenza. Non “possibilmente”, non “preferibilmente”. Se arrivi alla prima udienza senza aver depositato, la porta del concordato si chiude e resta sul tavolo soltanto l’istanza del creditore.
Si aggiunga un dettaglio processuale che in agosto fa la differenza: la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, ma non si applica ai procedimenti diretti all’apertura della liquidazione giudiziale. Chi confida nella pausa estiva per prendere tempo si trova con l’udienza fissata e nulla di pronto.
C’è poi un profilo di competenza che vale la pena conoscere. La Cassazione, Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31177, ha ribadito che quando pende una procedura concorsuale davanti a un certo tribunale, la domanda di concordato preventivo va proposta davanti allo stesso tribunale, anche se ritenuto incompetente, e ha precisato i termini entro cui l’eccezione di incompetenza territoriale può essere sollevata o rilevata d’ufficio. Depositare nella sede “giusta” secondo il proprio convincimento, invece che in quella dove pende il procedimento, è un modo rapido per bruciare il termine.
Nel concordato continuo io a gestire l’azienda, o arriva qualcuno a prendere il mio posto?
Continui tu, sotto vigilanza. È una condizione ibrida che va capita bene, perché non è libertà.
Dopo l’apertura del concordato conservi l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati; il commissario riferisce al tribunale su tutto ciò che rileva; i pagamenti di crediti anteriori sono ammessi solo nei casi e nei limiti previsti (art. 100 CCII), e i finanziamenti funzionali possono essere autorizzati in prededuzione (artt. 99 e 101 CCII).
Il commissario non è un osservatore passivo. La Cassazione, Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958, ha confermato la revoca di un concordato per l’incompletezza dell’informazione offerta ai creditori da parte del debitore e dell’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. Il dovere informativo non si esaurisce al deposito del piano: accompagna tutta la procedura, e la sua violazione può costare l’intera operazione.
Nella liquidazione giudiziale il quadro è rovesciato. Con la sentenza di apertura il debitore è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni; i conti correnti passano nella disponibilità del curatore; gli atti compiuti dopo la sentenza sono inefficaci verso i creditori; i rapporti processuali relativi ai rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono assunti dal curatore. Non c’è vigilanza: c’è sostituzione.
Un’annotazione sul concordato con cessione dei beni, che è la forma tipica del concordato liquidatorio: anche lì, dopo l’omologazione, la liquidazione la conduce un liquidatore giudiziale nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 114 CCII. La differenza rispetto al curatore resta però sostanziale, perché il liquidatore esegue un piano che hai scritto tu e che i creditori hanno approvato.
Se scelgo il concordato liquidatorio, quanto devo garantire ai creditori?
Due soglie, e devono ricorrere entrambe. È qui che la maggior parte dei progetti si ferma.
L’art. 84, comma 4, CCII stabilisce che nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.
Le risorse esterne sono quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la destinazione diretta a vantaggio dei creditori concorsuali, oltre a quelle di terzi. Non sono soldi dell’impresa riciclati sotto altro nome: devono venire da fuori e restare fuori dal patrimonio da liquidare.
Il loro trattamento distributivo è privilegiato. La legge consente di distribuire le risorse esterne in deroga agli artt. 2740 e 2741 del codice civile, purché sia rispettato il requisito del 20 per cento: puoi cioè destinarle liberamente fra le classi, anche fuori dall’ordine delle cause di prelazione. Il valore ricavato dalla liquidazione del patrimonio, invece, va distribuito nel rigoroso rispetto della graduazione.
Su questa distinzione si è pronunciata la Corte d’Appello di Brescia, 13 novembre 2024, confermando la decisione del Tribunale di Mantova: il valore eccedente quello di liquidazione e le risorse esterne rispondono a regole distributive diverse, perché la distribuzione del valore eccedente soggiace alla regola dell’art. 84, comma 6, CCII, mentre quella delle risorse esterne deroga a qualsiasi regola in forza dell’ultimo periodo della norma. Confondere le due categorie nel piano significa non integrare le condizioni dell’art. 112, comma 2, e vedersi negare l’omologazione.
Nel concordato in continuità, per contro, non esiste alcuna soglia minima di soddisfazione dei chirografari né obbligo di finanza esterna, e il valore eccedente quello di liquidazione può essere distribuito secondo un criterio di priorità relativa. È la ragione per cui la qualificazione del piano — continuità, liquidatorio o misto — non è un’etichetta ma la scelta che determina l’intera disciplina applicabile.
E se i creditori votano no? Finisce automaticamente in liquidazione giudiziale?
Non automaticamente. Ma è l’esito più probabile, se l’insolvenza è accertata e qualcuno la chiede.
Il concordato si approva con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, secondo le regole dell’art. 109 CCII, con le specificità previste per il concordato in continuità e per il voto per classi. Se la maggioranza non si raggiunge, il tribunale non può omologare — salvo le ipotesi di omologazione forzosa che vedremo — e si apre la strada dell’art. 7, comma 3.
Attenzione però alle strettoie processuali del dopo. La Cassazione, Sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607, ha dichiarato inammissibile l’autonoma impugnazione proposta contro la mancata omologazione quando, nello stesso contesto, era stata aperta la liquidazione giudiziale: il rimedio è unico, non si possono coltivare due impugnazioni parallele.
Speculare, e altrettanto importante, la sentenza Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176: il provvedimento con cui la Corte d’appello conferma, ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, la declaratoria di inammissibilità della proposta pronunciata dal tribunale, senza dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale, pur avendo carattere definitivo non ha natura decisoria, perché non interviene su una controversia fra parti contrapposte né incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato; non è perciò impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, nemmeno se adottato nella forma della sentenza anziché del decreto.
E se il concordato viene omologato ma poi non lo esegui? Si apre la strada della risoluzione ai sensi dell’art. 119 CCII, il cui ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto. Il Tribunale di Milano, 21 luglio 2025, ha chiarito che il grave inadempimento che ne costituisce il presupposto deve riferirsi agli interessi della massa e non a quelli del singolo creditore istante. La Corte d’Appello di Firenze, 10 marzo 2025, ha invece ammesso che anche i creditori anteriori possano, in caso di inadempimento del concordato omologato, chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale senza previa risoluzione, quando ricorra una nuova insolvenza del debitore.
I passaggi e i termini, in una tabella
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Accesso | Domanda di accesso, piena o con riserva (artt. 40 e 44 CCII) | Se pende istanza di liquidazione giudiziale: a pena di decadenza entro la prima udienza ex art. 41 (art. 40, co. 10) | Tribunale, composizione collegiale |
| Riserva | Deposito di proposta, piano, attestazione e documentazione | Da 30 a 60 giorni, prorogabili di non oltre 60 solo in assenza di domande di liquidazione giudiziale | Tribunale |
| Protezione | Conferma delle misure protettive | Provvedimento entro 30 giorni dall’iscrizione; durata complessiva non superiore a 12 mesi (art. 8) | Tribunale |
| Apertura | Provvedimento di apertura o declaratoria di inammissibilità (art. 47) | — | Tribunale |
| Voto | Espressione del voto dei creditori (artt. 107 e 109) | Termine fissato dal giudice delegato | Commissario giudiziale |
| Omologazione | Sentenza di omologazione (art. 112) | — | Tribunale |
| Impugnazione | Reclamo (art. 51) | 30 giorni dalla notificazione del provvedimento | Corte d’appello |
| Esecuzione | Nomina del liquidatore nel concordato con cessione dei beni (art. 114) | — | Tribunale |
| Risoluzione | Ricorso per risoluzione (art. 119) | Entro 1 anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto | Tribunale |
| Liquidazione giudiziale | Sentenza di apertura | — | Tribunale |
| Passivo | Domanda di ammissione allo stato passivo | Almeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica | Curatore e giudice delegato |
| Esdebitazione | Istanza o esdebitazione di diritto | Decorsi 3 anni dall’apertura, o alla chiusura della procedura | Tribunale |
I termini non sono tutti della stessa natura: alcuni sono ordinatori, altri — come quello dell’art. 40, comma 10 — sono di decadenza. La distinzione va verificata caso per caso prima di costruire un calendario difensivo.
E se il Fisco dice no alla mia proposta? Salta tutto?
No. Su questo punto la giurisprudenza degli ultimi due anni ha cambiato le regole del gioco, e in senso favorevole al debitore.
Il meccanismo si chiama cram down fiscale e previdenziale ed è disciplinato dall’art. 88, comma 2-bis, CCII: il tribunale può omologare il concordato anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, quando quell’adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866, ha chiarito che il cram down non è una procedura autonoma, ma un meccanismo che opera nella fase di approvazione realizzando forzosamente il raggiungimento delle percentuali. Nel caso deciso, un piano fondato su un’iniezione di finanza esterna superiore a due milioni di euro consentiva ai creditori un soddisfacimento incomparabilmente più alto dell’alternativa liquidatoria, stimata in poco più di centomila euro: il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate non ha impedito l’omologazione.
Ancora più netta l’ordinanza Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723: ai fini dell’omologazione forzata rileva esclusivamente la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, mentre non è determinante la meritevolezza del debitore, neppure di fronte alla violazione sistematica e deliberata degli obblighi tributari. Nella stessa direzione la sentenza Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663, secondo cui neppure condotte distrattive ostano di per sé al cram down, una volta che il giudice di merito abbia accertato la convenienza e in assenza di profili autonomi di decettività o di deficit informativo.
Nel merito, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, sentenza n. 461/2026 del 26 maggio 2026, ha confermato l’omologazione di un concordato in continuità diretta disposta dal Tribunale di Locri, respingendo la tesi dell’Agenzia secondo cui il cram down non sarebbe applicabile alla continuità nella formulazione dell’art. 88 anteriore al correttivo-ter.
In un contenzioso che può arrivare fino in Cassazione — ed è esattamente quello che sta accadendo sul cram down fiscale — avere come difensore un avvocato cassazionista che ha impostato il piano fin dal primo giorno significa che la linea difensiva non cambia mano per strada: lo Studio Monardo segue il caso dall’analisi iniziale al giudizio di legittimità con la stessa strategia.
Va segnalato il confine: la Cassazione, Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555, ha escluso che l’omologazione forzosa prevista dal regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 potesse operare nell’ambito della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Quale regime si applichi al tuo caso dipende dalla data della domanda: non è un dettaglio accademico.
Ho fatto pagamenti a un fornitore sei mesi fa: me li possono revocare?
Nel concordato no. Nella liquidazione giudiziale sì, e questo è uno dei fattori di scelta più sottovalutati.
L’art. 166 CCII disciplina l’azione revocatoria concorsuale: il curatore può ottenere la dichiarazione di inefficacia di atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie compiuti nei periodi sospetti anteriori alla domanda da cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, salvo che la controparte provi di non conoscere lo stato di insolvenza. Gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori sono privi di effetto senza necessità di azione.
La legittimazione è del solo curatore, o delle figure equivalenti nelle procedure diverse. Il computo del periodo sospetto si ancora alla data di deposito della domanda da cui è seguita l’apertura, e nelle ipotesi di apertura in estensione si guarda alla pronuncia relativa al soggetto colpito, in coerenza con il carattere costitutivo e autonomo di quella sentenza.
Accanto alle revocatorie ci sono le azioni di responsabilità dell’art. 255 CCII: azione sociale contro gli amministratori, azione dei creditori sociali ex artt. 2394 e 2476, sesto comma, c.c., azione contro i soci di s.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi, azione ex art. 2497, quarto comma, c.c. verso chi esercita attività di direzione e coordinamento. La Cassazione, Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196, ha precisato che la norma circoscrive le azioni risarcitorie spettanti alla curatela a quelle espressamente previste dalla legge, superando la formula generica del previgente art. 146 l. fall.
Significa che la liquidazione giudiziale non “guarda avanti” soltanto. Guarda anche indietro, e il rischio non ricade solo sull’impresa: ricade sugli amministratori, sui sindaci, sui soci che hanno deciso, e sui fornitori che hanno incassato. Nella valutazione fra le due strade questo elemento va quantificato, non intuito.
Sono socio illimitatamente responsabile di una s.n.c.: cosa cambia per me?
Cambia che la procedura della società ti tocca personalmente, ma anche che il beneficio finale può estendersi a te.
Nella liquidazione giudiziale delle società con soci illimitatamente responsabili, la procedura produce effetti anche sul patrimonio personale dei soci. Sul versante opposto, l’art. 278, comma 5, CCII prevede che l’esdebitazione della società abbia efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; il comma 4 richiede però che le condizioni dell’art. 280 sussistano anche in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti. Le posizioni personali vanno quindi esaminate una per una: non c’è automatismo.
Nel concordato preventivo, invece, gli effetti sui soci passano dalla struttura della proposta e dalle garanzie prestate. Qui va tenuto presente un principio generale e spietato: l’effetto esdebitatorio dell’omologazione riguarda il debitore, mentre i coobbligati, i fideiussori e i garanti restano esposti per l’intero. La stessa regola vale per l’esdebitazione all’esito della liquidazione giudiziale, dove l’art. 278, comma 6, CCII lascia integri i diritti dei creditori verso i garanti.
È una delle ragioni per cui la scelta fra le due strade non si fa mai guardando solo alla società. Se l’imprenditore ha firmato fideiussioni personali — e nella pratica bancaria italiana le ha quasi sempre firmate — la liberazione della società non lo libera, e il piano deve essere costruito tenendo conto di quel secondo fronte fin dall’inizio.
Va aggiunto un tassello sulla prededuzione, che ha effetti diretti sui professionisti che lavorano alla procedura e, quindi, sulla sostenibilità del piano. La Cassazione, Sez. I, 2 gennaio 2025, n. 55, ha affermato che il principio dell’art. 2697, comma 1, c.c. si applica anche alla richiesta di riconoscimento della prededuzione: è onere del creditore istante allegare e provare gli elementi che la giustificano, con riferimento alla rispondenza agli interessi dei creditori.
E se il piano prevede di vendere alcuni beni ma di continuare l’attività: è continuità o è liquidazione?
Dipende dalla sostanza dell’operazione, non dalla qualificazione che gli dai tu. Ed è la domanda da cui dipende l’intera disciplina applicabile.
Il correttivo ha chiarito che, quando il piano prevede attività liquidatorie, è irrilevante che siano esse a generare la maggior parte delle risorse destinate ai creditori: il criterio di prevalenza meramente quantitativo, presente nella prima versione del Codice, è stato abbandonato. Conta se l’attività d’impresa prosegue e in che forma.
La Cassazione, Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348, ha fissato le coordinate. Nel concordato misto, in cui alla prosecuzione dell’attività si accompagna la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, il debitore deve indicare nella proposta le attività di dismissione che intende effettuare; se l’indicazione manca o è generica, il tribunale deve sopperire nominando il liquidatore. Soprattutto, la Corte ha precisato che la prosecuzione anche solo parziale dell’attività deve comunque conservarne l’identità sotto il profilo qualitativo, e che la sostituzione con un’attività diversa non è ammissibile.
L’accertamento è di fatto e si conduce sul complesso delle circostanze dell’operazione concreta: tipo di impresa, identità dell’attività produttiva, utilizzo almeno parziale della medesima forza lavoro, tendenziale mantenimento della clientela, sottrazione alla liquidazione e destinazione almeno parziale dei beni materiali già impiegati in precedenza. La continuità parziale, per essere tale, deve riguardare una porzione significativa dell’attività economica svolta prima, rispetto alla quale i beni sottratti alla liquidazione non siano effettivamente strumentali.
Perché è decisivo: qualificare come continuità un piano che è in realtà liquidatorio significa non prevedere finanza esterna né soglia del 20 per cento e distribuire il valore con criteri che non spettano. L’esito è il diniego di omologazione — e, a valle, la liquidazione giudiziale.
Se va in liquidazione giudiziale, rischio l’accusa di bancarotta?
Rispondo con onestà: l’apertura della procedura non è di per sé un reato, ma è il presupposto che rende procedibili i reati concorsuali.
I reati di bancarotta previsti dal Titolo IX del Codice presuppongono l’apertura della liquidazione giudiziale. Non la causano, ma senza di essa non si configurano nella loro forma tipica. Il curatore, nell’esercizio delle sue funzioni, ha l’obbligo di riferire al pubblico ministero i fatti che possono rilevare penalmente e le sue relazioni sono il materiale su cui le indagini prendono forma.
Questo ha una ricaduta pratica che va detta chiaramente: il momento in cui si decide fra concordato e liquidazione giudiziale è anche il momento in cui si decide quanta parte della gestione pregressa verrà passata al setaccio. Non è una ragione per scegliere il concordato a qualunque costo — un concordato costruito per nascondere qualcosa viene revocato, come insegna la già citata Cass. 31958/2025 — ma è una variabile che non può restare fuori dalla valutazione.
C’è poi un riflesso sul beneficio finale. La Cassazione, Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18517, si è occupata della condanna per bancarotta fraudolenta e per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio come condizione soggettiva ostativa al riconoscimento dell’esdebitazione, affrontando anche l’equiparazione della sentenza di patteggiamento e i limiti temporali di applicazione legati all’entrata in vigore della riforma Cartabia. Una vicenda penale può quindi bloccare, a distanza di anni, proprio il risultato per cui la liquidazione era stata affrontata.
Nel concordato preventivo, invece, l’effetto esdebitatorio deriva dall’omologazione e dall’esecuzione del piano, non da un giudizio sulla condotta pregressa. È la ragione per cui la Cassazione, nelle pronunce del 2026 sul cram down, ha potuto affermare che la meritevolezza non è il metro dell’omologazione: il metro è la convenienza per i creditori.
Perdo la casa? Perdo tutto quello che ho?
Dipende da chi è il debitore e da quali garanzie hai firmato. La risposta cambia radicalmente fra società di capitali e imprenditore individuale.
Se il debitore è una s.r.l. o una s.p.a., la liquidazione giudiziale colpisce il patrimonio sociale, non quello personale dei soci: la casa dei soci non entra nella procedura. Entra però in gioco se è stata data in garanzia, se il socio ha prestato fideiussione, o se si aprono i fronti dell’art. 255 CCII sulle azioni di responsabilità.
Se il debitore è un imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile, il patrimonio personale è aggredibile nei limiti di legge, con le esclusioni previste per i beni impignorabili e per quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia.
Nel concordato preventivo la casa non viene toccata se non è inserita nel piano o non è gravata da garanzia — ma proprio qui si annida un equivoco frequente. Se l’immobile è ipotecato, il creditore ipotecario va soddisfatto almeno in misura non inferiore a quanto ricaverebbe dalla liquidazione del bene: non esiste un modo per tenere l’immobile e pagare il creditore ipotecario meno di quello che otterrebbe vendendolo, se non apportando risorse esterne che coprano la differenza.
Un punto tecnico che vale la pena conoscere, perché incide sulla misura reale del debito: la Cassazione, Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845, ha affermato che l’omologazione rende vincolante la riduzione percentuale del credito, ma resta possibile il ricorso al giudice ordinario per accertare l’importo reale sul quale quella percentuale va applicata. Percentuale e base di calcolo sono due cose diverse: la prima si cristallizza con l’omologa, la seconda può ancora essere contestata.
Alla fine della liquidazione giudiziale i debiti che restano me li porto dietro per sempre?
No, e questa è la novità più importante del sistema rispetto al vecchio fallimento.
L’art. 278 CCII disciplina l’esdebitazione della persona fisica: la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, che può essere conseguita decorsi tre anni dall’apertura della procedura, anche se questa non è ancora chiusa, oppure al momento della chiusura. L’art. 280 elenca le condizioni ostative — collaborazione con gli organi, assenza di condotte fraudolente, assenza di condanne per determinati reati; l’art. 282 disciplina l’esdebitazione di diritto; l’art. 283 prevede l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, che è istituto distinto e non sostituisce il primo.
Le condizioni ostative sono reali e vengono applicate. Lo dimostra Cass. Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 283 CCII al soggetto già dichiarato fallito che non aveva fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l. fall.
C’è poi una questione di diritto transitorio che rovina molte pratiche. La Cassazione, Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835, ha stabilito che alla domanda di esdebitazione proposta dopo il 15 luglio 2022, ma relativa a una procedura aperta prima di quella data, si applica la disciplina previgente. La Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469, ha confermato l’ultrattività temporale della disciplina fallimentare ai sensi dell’art. 390, comma 2, CCII e ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il termine di decadenza annuale dell’art. 143 l. fall. Il Tribunale di Vicenza, 1° gennaio 2026, si è orientato diversamente su alcune procedure pendenti, con una lettura costituzionalmente orientata: la materia resta mossa, e il regime applicabile va verificato confrontando la data di apertura con quella di deposito dell’istanza.
Nel concordato preventivo l’effetto liberatorio è diverso e arriva prima: con l’omologazione il debitore è tenuto a eseguire quanto promesso, e l’eccedenza rispetto alla percentuale concordataria non è più esigibile dai creditori anteriori. Non serve attendere tre anni. Ma serve che il piano venga eseguito, altrimenti si torna alla risoluzione e, di lì, alla liquidazione giudiziale.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Sono due esercizi dimostrativi, costruiti su numeri verosimili per mostrare come funziona il confronto: non sono casi reali, e ogni situazione va ricalcolata sui propri dati.
Prima ipotesi: il concordato liquidatorio regge
Una s.r.l. metalmeccanica deposita domanda di accesso il 14 aprile. Attivo disponibile alla data della domanda: 847.300 euro. Passivo: 412.600 euro di crediti privilegiati, 1.386.400 euro di chirografari.
Scenario liquidazione giudiziale. L’immobile industriale, stimato 520.000 euro a valori di mercato, in vendita competitiva viene prudenzialmente valutato 364.000 euro; i macchinari, iscritti a 118.400 euro, realizzerebbero circa 47.300 euro; i crediti verso clienti, nominali 96.200 euro, recuperabili per circa 61.800 euro. Realizzo lordo stimato: 473.100 euro. Al netto di spese di procedura e crediti prededucibili per 92.400 euro, resta da distribuire 380.700 euro. I privilegiati, che vantano 412.600 euro, restano incapienti: ai chirografari andrebbe zero.
Scenario concordato con liquidazione del patrimonio. Il piano prevede la cessione unitaria del complesso aziendale a 610.000 euro — valore più alto perché il compendio viene venduto funzionante e non smembrato — più il recupero dei crediti per 61.800 euro e la liquidità esistente per 34.500 euro. I soci apportano risorse esterne per 96.000 euro, senza obbligo di restituzione. Verifica della prima soglia: 10 per cento di 847.300 è 84.730; l’apporto di 96.000 la supera. Totale a disposizione: 802.300 euro, meno spese di procedura per 88.200, più le risorse esterne: 714.100 euro. Pagati integralmente i privilegiati per 412.600, restano 301.500 euro per 1.386.400 euro di chirografari, pari al 21,7 per cento. Verifica della seconda soglia: superiore al 20 per cento richiesto.
Il confronto è netto: zero contro 21,7 per cento. È esattamente il tipo di divario su cui, in caso di voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, si innesta il ragionamento di convenienza dell’art. 88, comma 2-bis, CCII.
Seconda ipotesi: il concordato non è praticabile e il vero obiettivo è l’esdebitazione
Un imprenditore individuale ha debiti per 1.240.000 euro, di cui 264.900 privilegiati. Attivo realizzabile stimato: 176.000 euro; spese di procedura stimate: 41.500 euro.
Per un concordato liquidatorio servirebbe pagare integralmente i privilegiati (264.900) e almeno il 20 per cento dei chirografari (20 per cento di 975.100 = 195.020), per un totale di 459.920 euro. Disponibili al netto delle spese: 134.500 euro. Servirebbe finanza esterna per circa 325.400 euro, e nessun terzo è disponibile ad apportarla. La soglia dell’art. 84, comma 4, rende la strada impercorribile: non è una scelta, è un dato aritmetico.
Si va allora in liquidazione giudiziale, aperta il 9 febbraio. L’obiettivo difensivo si sposta: non più salvare l’impresa, ma arrivare all’esdebitazione nelle condizioni migliori. Il calendario si costruisce sui tre anni dell’art. 278 CCII — quindi dal 9 febbraio del terzo anno successivo — e il lavoro da subito riguarda la collaborazione documentata con il curatore, la ricostruzione verificabile delle cause dell’indebitamento e il controllo delle condizioni ostative dell’art. 280. Va messo in conto che gli eventuali fideiussori restano esposti per l’intero.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Quanto vale davvero la mia azienda in una liquidazione giudiziale, oggi?”
È la domanda che non riceviamo quasi mai, e che invece decide tutto. Perché il valore di liquidazione non è uno dei parametri del confronto: è il parametro. Compare ovunque nel Codice, ed è sempre lo stesso numero a girare sotto nomi diversi.
Compare nell’art. 7, comma 2, lett. c), dove la priorità di trattazione della tua domanda è subordinata all’indicazione espressa della convenienza per i creditori. Compare nell’art. 84, comma 6, come spartiacque fra il valore di liquidazione — che va distribuito secondo l’ordine rigoroso delle cause di prelazione — e il valore eccedente, distribuibile con criteri più elastici nella continuità. Compare nell’art. 88, comma 2-bis, come termine di paragone per il cram down fiscale: “conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria”. Compare nel giudizio di omologazione, quando un creditore dissenziente contesta la convenienza.
Il risultato è che chiunque presenti una proposta senza avere prima stimato con serietà il valore di liquidazione sta costruendo su una base che non conosce. E l’errore più comune non è sovrastimare: è sottostimare di comodo, per far apparire conveniente una proposta debole. Il commissario giudiziale rifà quel conto, i creditori lo contestano, il tribunale lo verifica. Cass. 31958/2025 sulla revoca per incompletezza informativa nasce esattamente da questa zona.
La stima corretta richiede lavoro reale: valori di realizzo in vendita competitiva e non valori di bilancio, tempi medi effettivi di liquidazione nel circondario, costi di procedura e prededuzioni, esito prevedibile delle azioni revocatorie e di responsabilità che il curatore potrebbe esercitare — perché anche quelle, se hanno fondamento, sono attivo nello scenario liquidatorio e vanno messe nel conto a sfavore della tua proposta.
Fai questa domanda prima di decidere. Se la risposta è un numero solido, saprai quale strada ha senso. Se non lo è, qualunque scelta sarà una scommessa.
Ma i giudici cosa dicono?
Questo è il quadro giurisprudenziale aggiornato su cui si regge tutto quanto precede. Gli estremi sono riportati per esteso; i principi sono riformulati.
1. Cass. civ., Sez. I, 2 gennaio 2025, n. 55. Il principio dell’onere della prova ex art. 2697, comma 1, c.c. vale anche per la richiesta di riconoscimento della prededuzione: chi la invoca deve allegare e dimostrare gli elementi che la giustificano, in relazione alla rispondenza agli interessi dei creditori. Rilevanza: incide sulla sostenibilità finanziaria del piano, perché le prededuzioni erodono l’attivo distribuibile in entrambi gli scenari.
2. Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. Nel concordato misto, il debitore deve indicare nella proposta le dismissioni dei beni non funzionali; in mancanza o a fronte di indicazioni generiche il tribunale provvede nominando il liquidatore. La prosecuzione anche parziale dell’attività deve conservarne l’identità qualitativa, e non è ammessa la sostituzione con un’attività diversa. Rilevanza: è la pronuncia che stabilisce quando un piano è davvero in continuità, e quindi quale disciplina si applica.
3. Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835. All’istanza di esdebitazione relativa a procedura aperta prima del 15 luglio 2022 si applica la disciplina previgente, anche se la domanda è depositata dopo. Rilevanza: determina presupposti e termini del beneficio finale nello scenario liquidatorio.
4. Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18517. La condanna per bancarotta fraudolenta e per delitti contro l’economia pubblica opera come condizione soggettiva ostativa all’esdebitazione, con equiparazione della sentenza di patteggiamento e con i limiti temporali connessi all’entrata in vigore della riforma Cartabia. Rilevanza: il rischio penale può vanificare a posteriori l’obiettivo dell’intera procedura liquidatoria.
5. Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607. Quando alla mancata omologazione del concordato segue l’apertura della liquidazione giudiziale, non è ammissibile un’autonoma impugnazione contro la sola non intervenuta omologazione. Rilevanza: impone di concentrare la difesa in un unico rimedio, senza disperdere termini.
6. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20156. In tema di compenso del curatore e del liquidatore giudiziale, la nomina di coadiutori giustifica una riduzione forfettaria delle spettanze, da tenere distinta dall’incidenza dei compensi degli ausiliari. Rilevanza: riguarda una voce di prededuzione che pesa sul confronto fra i due scenari.
7. Cass. civ., Sez. I, 16 settembre 2025, n. 25410. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro l’apertura della liquidazione giudiziale fuori dai casi consentiti, con condanna alle spese estesa anche al legale rappresentante della società ricorrente. Rilevanza: impugnare per prendere tempo ha un costo processuale che ricade anche sulla persona fisica.
8. Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. Al soggetto già dichiarato fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione secondo la legge fallimentare non è applicabile l’art. 283 CCII sull’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Rilevanza: chiude una scorciatoia che viene tentata spesso.
9. Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII senza aprire la liquidazione giudiziale, pur definitivo, non è decisorio e non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., neppure se adottato in forma di sentenza. Rilevanza: individua con precisione quali provvedimenti sono attaccabili e quali no.
10. Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31177. Pendente una procedura concorsuale davanti a un tribunale, la domanda di concordato va proposta davanti al medesimo tribunale anche se ritenuto incompetente; la pronuncia precisa inoltre i termini per sollevare o rilevare l’eccezione di incompetenza territoriale. Rilevanza: errore di sede uguale termine perduto.
11. Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638. La pronuncia affronta la legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e la qualificazione del finanziamento soci come debito della società. Rilevanza: ricorda che l’iniziativa liquidatoria non dipende soltanto dai creditori.
12. Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958. È legittima la revoca del concordato per l’incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. Rilevanza: il dovere informativo dura per tutta la procedura, non solo al deposito.
13. Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469. Conferma l’ultrattività temporale della disciplina fallimentare in tema di esdebitazione ai sensi dell’art. 390, comma 2, CCII e ritiene compatibile con il diritto dell’Unione il termine di decadenza annuale previsto dall’art. 143 l. fall. Rilevanza: consolida il criterio di diritto transitorio già fissato da Cass. 14835/2025.
14. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845. L’omologazione rende vincolante la riduzione percentuale del credito, ma resta possibile agire in sede ordinaria per accertare l’importo reale su cui la percentuale va applicata. Rilevanza: distingue il piano dell’efficacia concordataria da quello dell’accertamento del credito.
15. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5866. Il cram down fiscale non è una procedura autonoma ma un meccanismo che opera in sede di approvazione, realizzando forzosamente il raggiungimento delle maggioranze quando la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: ridimensiona il potere di veto dell’amministrazione finanziaria.
16. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Condotte distrattive o violazioni degli obblighi tributari non ostano di per sé all’omologazione forzosa nei confronti dei creditori pubblici, una volta accertata la convenienza economica e in assenza di autonomi profili di decettività o di deficit informativo. Rilevanza: la meritevolezza non è il metro dell’omologazione.
17. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Ai fini del cram down rileva esclusivamente la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; non è richiesto che il debitore risulti meritevole, neppure a fronte di violazioni sistematiche e deliberate degli obblighi fiscali. Rilevanza: è la pronuncia oggi più citata dalle difese nei giudizi di omologazione contestati dal Fisco.
18. Cass. civ., Sez. I, 13 maggio 2026, n. 13912. Nel procedimento unitario ex artt. 7 e 40 CCII, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi proposta in pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale introdotto da altri va depositata, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41. Rilevanza: è il termine che chiude definitivamente la possibilità di scegliere.
19. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa a fronte della mancata adesione di Fisco ed enti previdenziali non opera nell’ambito della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Rilevanza: individua il perimetro temporale del cram down.
20. Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2026, n. 16358. Confermata la declaratoria di inammissibilità del concordato con riserva e l’apertura della liquidazione giudiziale in un caso di mancato deposito del piano nei termini, essendo la proroga preclusa dalla pendenza di domande di liquidazione giudiziale; confermata anche la condanna del legale rappresentante per mala fede ex art. 51, comma 15, CCII. Rilevanza: rende concreto il rischio del “concordato parcheggio”.
21. Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196. L’art. 255 CCII circoscrive le azioni risarcitorie spettanti alla curatela a quelle espressamente previste dalla legge, superando la formulazione generica del previgente art. 146 l. fall. Rilevanza: delimita l’esposizione degli amministratori nello scenario liquidatorio.
Nella giurisprudenza di merito, meritano segnalazione: Corte d’Appello di Brescia, 13 novembre 2024, sulla distinzione fra risorse esterne e valore eccedente quello di liquidazione e sulle rispettive regole distributive; Corte d’Appello di Firenze, 10 marzo 2025, sull’ammissibilità dell’istanza di liquidazione giudiziale proposta dai creditori anteriori, senza previa risoluzione, in caso di nuova insolvenza dopo l’omologazione; Tribunale di Milano, 21 luglio 2025, secondo cui il grave inadempimento rilevante ai fini della risoluzione deve riferirsi agli interessi della massa e non del singolo creditore; Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025, sull’inammissibilità per tardività della domanda prenotativa depositata dopo l’archiviazione della composizione negoziata, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale; Corte d’Appello di Reggio Calabria, sentenza n. 461/2026 del 26 maggio 2026, che ha confermato l’omologazione con cram down di un concordato in continuità diretta.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo affronta la scelta fra concordato preventivo e liquidazione giudiziale.
- Calcoliamo il valore di liquidazione del compendio aziendale con valori di realizzo in vendita competitiva, tempi medi effettivi del circondario, costi di procedura e prededuzioni, e lo mettiamo per iscritto: è il numero su cui si costruisce ogni confronto successivo.
- Verifichiamo l’ammissibilità aritmetica del concordato liquidatorio misurando l’apporto di risorse esterne contro il 10 per cento dell’attivo disponibile alla data della domanda e la percentuale offerta contro la soglia del 20 per cento dell’art. 84, comma 4, CCII, prima di impegnare l’impresa in un percorso impraticabile.
- Qualifichiamo il piano come continuità, liquidazione o concordato misto applicando i criteri di Cass. 348/2025 su identità qualitativa dell’attività, forza lavoro, clientela e strumentalità dei beni, perché da quella qualificazione dipende l’intera disciplina applicabile.
- Costruiamo il piano di distribuzione tenendo separati il valore di liquidazione, il valore eccedente e le risorse esterne, secondo la distinzione fissata dalla Corte d’Appello di Brescia, e verifichiamo la tenuta delle classi rispetto alle condizioni dell’art. 112 CCII.
- Impostiamo la transazione fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 88 CCII e prepariamo fin dal deposito la documentazione comparativa che sostiene il cram down in caso di mancata adesione, sulla base dei criteri di Cass. 5866/2026, 7663/2026 e 10723/2026.
- Presidiamo il calendario processuale: individuiamo la prima udienza ex art. 41 CCII, depositiamo entro il termine di decadenza fissato da Cass. 13912/2026 e verifichiamo se la proroga dell’art. 44 sia preclusa dalla pendenza di istanze di liquidazione giudiziale.
- Chiediamo e difendiamo le misure protettive, seguendone conferma, rinnovo e durata complessiva entro il limite di dodici mesi dell’art. 8 CCII.
- Quantifichiamo il rischio revocatorie e responsabilità, ricostruendo pagamenti, garanzie e atti dei periodi sospetti rilevanti ex art. 166 CCII e l’esposizione degli amministratori ex art. 255 CCII, così che quel rischio entri nel confronto fra le due strade come voce misurata e non come timore generico.
- Assistiamo nella liquidazione giudiziale quando è la strada giusta, curando i rapporti con il curatore, le insinuazioni al passivo, le opposizioni allo stato passivo e la difesa nelle azioni promosse dalla curatela.
- Costruiamo il percorso verso l’esdebitazione fin dal primo giorno della procedura, verificando il regime applicabile alla luce di Cass. 14835/2025, 30108/2025 e 1469/2026, documentando la collaborazione e controllando le condizioni ostative dell’art. 280 CCII.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: è la competenza che consente di valutare se, prima ancora del bivio fra concordato e liquidazione, esista uno spazio negoziale con il ceto creditorio, e di impostare le trattative con la stessa logica di convenienza comparata che poi il tribunale applicherà in omologazione. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, perché il difensore non cambia lungo il percorso: l’impostazione data al piano nei primi giorni è la stessa che verrà difesa in Cassazione. E poiché in questa materia il diritto e i numeri non si possono separare, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, con i giuristi che verificano soglie, classi e termini mentre i commercialisti costruiscono le stime di realizzo e i flussi del piano.
Tre cose da portare via da questa guida
La prima: la scelta esiste solo finché il termine è aperto. Fra l’art. 40, comma 10, CCII, il termine di decadenza fissato da Cass. 13912/2026 e l’improrogabilità della riserva in pendenza di istanze liquidatorie, la finestra in cui puoi ancora decidere tu è più stretta di quanto sembri.
La seconda: non è la volontà di salvare l’impresa a rendere possibile il concordato, ma l’aritmetica. Le soglie del 10 e del 20 per cento nel liquidatorio, la qualificazione del piano, il valore di liquidazione come termine di paragone: se i numeri non tornano, nessuna buona intenzione li fa tornare.
La terza: la liquidazione giudiziale non è la fine di tutto. Ha un esito — l’esdebitazione — che va preparato dal primo giorno, e in molte situazioni è la scelta tecnicamente corretta, non la sconfitta.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze che la materia richiede: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 per la fase negoziale e per la valutazione comparata delle alternative; il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC per le imprese che, sotto le soglie dell’art. 2 CCII, seguono il percorso del sovraindebitamento; l’avvocato cassazionista per portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio, in una materia in cui la Corte di legittimità sta ridefinendo i confini quasi ogni mese.
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