Casalinga In Crisi Economica: Come Risolvere Con L’avvocato

Questa guida raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da donne che si occupano della casa e della famiglia, non hanno un reddito proprio (o ne hanno uno minimo) e si ritrovano comunque sommerse dai debiti. Le abbiamo riportate così come ci vengono poste, con risposte complete, senza giri di parole.

Il contesto normativo, in poche righe. Dal 15 luglio 2022 le crisi delle persone fisiche non imprenditrici sono regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), che ha sostituito la vecchia legge 3/2012 e che è stato ritoccato più volte, da ultimo con il correttivo del D.Lgs. 136/2024. Il Codice mette a disposizione anche di chi non ha stipendio tre strumenti centrali: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67), la liquidazione controllata (art. 268) e l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283), cioè la cancellazione dei debiti per chi non ha nulla da offrire. A questi si aggiunge la possibilità di gestire la crisi insieme agli altri membri della famiglia (art. 66). In parallelo restano in piedi le regole ordinarie dell’esecuzione forzata: pignoramenti, comunione legale, fideiussioni.

Perché ci occupiamo esattamente di questo tema? Perché la crisi di una casalinga è, quasi sempre, una crisi da sovraindebitamento familiare, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: conosce cioè dall’interno il percorso che porta dalla relazione dell’Organismo fino al decreto del giudice. E poiché molti di questi debiti nascono da finanziamenti e garanzie bancarie, pesa anche il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato guida.

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Blocco A — Le basi

“Sono casalinga e non guadagno niente: posso davvero essere considerata ‘sovraindebitata’?”

Sì. Il sovraindebitamento non richiede un reddito: richiede debiti che non riesci più a pagare.

Molte persone pensano che le procedure per “uscire dai debiti” siano pensate per chi ha uno stipendio da mettere sul tavolo. Non è così. Il Codice della crisi definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, del piccolo imprenditore e degli altri soggetti non fallibili. Conta lo squilibrio: da una parte quello che devi, dall’altra quello che hai e che puoi ragionevolmente produrre.

Per una casalinga lo squilibrio è spesso evidente fin dall’inizio. Finanziamenti firmati per l’auto di famiglia, una carta revolving usata per la spesa nei mesi difficili, la cointestazione del mutuo, magari una fideiussione prestata anni fa “perché la banca voleva anche la firma della moglie”. Poi arriva la separazione, la perdita del lavoro del marito, una malattia, e i debiti restano tutti lì, anche quelli che lei non ha mai gestito in prima persona.

C’è poi un secondo equivoco da togliere di mezzo: “consumatore” non vuol dire “persona con reddito”. Vuol dire persona fisica che ha contratto i debiti per scopi estranei a un’attività imprenditoriale o professionale. Una casalinga è, di regola, consumatrice per definizione. Il punto delicato, come vedremo più avanti, arriva quando alcuni debiti derivano dall’impresa del coniuge.

Infine: non avere reddito non ti esclude, ma cambia la strada. Chi ha un minimo di entrate, o qualcuno disposto ad aiutarla, può proporre un piano. Chi non ha nulla può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente, pensata proprio per le persone che non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. È la ragione per cui la prima domanda da farsi non è “posso?”, ma “quale delle strade è la mia?”.

“Chi me lo fa fare di andare da un avvocato, se tanto non ho niente da pignorare?”

Glielo spiego con franchezza: “non ho niente” è quasi sempre meno vero di quanto sembri, e comunque i debiti non spariscono da soli.

Il ragionamento “tanto non possono prendermi nulla” regge finché la situazione è ferma. Il problema è che la situazione non resta mai ferma. I crediti si prescrivono in tempi lunghi (dieci anni per molti rapporti bancari, e i termini si interrompono con una semplice raccomandata o con un atto giudiziario), gli interessi continuano a correre, e basta un piccolo cambiamento per trasformare un credito “dormiente” in un pignoramento.

Pensi a cosa succede se domani eredita una quota della casa dei genitori, se trova un lavoro part-time, se riceve un rimborso o se il conto su cui arriva l’assegno di mantenimento supera le soglie protette. Oppure se la casa è in comunione legale con suo marito e il creditore di lui decide di aggredirla: in quel caso, come le dirò, la procedura riguarda l’intero immobile, non soltanto la metà del coniuge debitore.

C’è poi un aspetto meno visibile: vivere con i debiti significa segnalazioni nelle banche dati, impossibilità di ottenere credito, telefonate di società di recupero, ansia costante. Molte donne restano in questo stato per anni solo perché nessuno ha spiegato loro che la legge prevede una via d’uscita definitiva.

L’avvocato serve a tre cose precise: fotografare con esattezza quanto si deve e a chi (spesso le cifre richieste contengono voci contestabili); capire se ci sono difese immediate contro atti già notificati; scegliere e costruire lo strumento del Codice della crisi più adatto, lavorando con il gestore dell’OCC. Senza questa analisi, anche la procedura più favorevole rischia di essere dichiarata inammissibile per un documento mancante o per una scelta sbagliata.

“I debiti di mio marito sono anche miei?”

No, non automaticamente. Diventano anche suoi solo se lei ha firmato, se ha garantito, o se riguardano i bisogni della famiglia nei limiti previsti dal codice civile.

Il matrimonio, di per sé, non trasferisce i debiti da un coniuge all’altro. Se suo marito ha un prestito personale intestato solo a lui, lei non ne risponde con il suo patrimonio personale. Il discorso cambia in tre casi.

Il primo è la firma: se il contratto è cointestato, lei è debitrice solidale, e il creditore può chiederle l’intero importo. Il secondo è la garanzia: se ha firmato una fideiussione, risponde come garante, spesso fino a un importo massimo indicato nel contratto. Il terzo riguarda la comunione legale dei beni: i beni comuni rispondono delle obbligazioni contratte, anche separatamente, nell’interesse della famiglia; e, in via sussidiaria, anche delle obbligazioni personali di un coniuge, entro i limiti del valore della sua quota, quando i suoi beni personali non bastano (artt. 186-189 c.c.).

In pratica: se il creditore personale di suo marito non trova nulla intestato solo a lui, può rivolgersi ai beni della comunione. E qui c’è la sorpresa che spaventa di più, perché la Cassazione ha chiarito che il pignoramento colpisce l’intero bene comune e non una metà ideale (ne parliamo nel Blocco C).

Ultima precisazione, importante per le procedure di crisi: se le sue firme riguardano debiti dell’impresa di suo marito, potrebbe sorgere il dubbio che lei non sia “consumatrice” per quei debiti. Anche questo va verificato caso per caso, e la giurisprudenza recente offre criteri precisi.

“Entro quando devo muovermi?”

Prima di quanto pensi: non esiste un termine unico, ma esistono termini brevissimi per difendersi dagli atti già arrivati.

Per chiedere l’accesso a una procedura di sovraindebitamento non c’è una scadenza. Si può fare in qualsiasi momento, finché la crisi c’è. Ma i tempi dell’esecuzione forzata non aspettano i tempi della procedura.

Se le è stato notificato un atto di precetto, il creditore può procedere al pignoramento trascorsi dieci giorni (art. 480 c.p.c.), e il precetto perde efficacia se il pignoramento non inizia entro novanta giorni (art. 481 c.p.c.). Se ritiene che un atto esecutivo sia viziato nella forma, l’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro venti giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto (art. 617 c.p.c.). Se invece contesta il diritto stesso del creditore di procedere, l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) non ha un termine rigido prima dell’inizio dell’esecuzione, ma incontra preclusioni una volta avviata la vendita.

Se il pignoramento riguarda la casa, poi, ogni mese conta: l’udienza in cui il giudice dispone la vendita arriva in tempi relativamente rapidi, e fermare una procedura esecutiva quando l’immobile è già all’asta è molto più complicato.

Il consiglio pratico è semplice: si muova appena riceve il primo atto giudiziario, o appena si rende conto che non riuscirà più a pagare le rate. Aspettare il pignoramento significa ridurre le opzioni.


Blocco B — La procedura

“Da dove si comincia, concretamente? Cosa succede al primo incontro?”

Si comincia mettendo tutto sul tavolo. E quando dico tutto intendo davvero tutto: contratti di finanziamento, estratti conto, lettere delle società di recupero, atti giudiziari, eventuali fideiussioni, il regime patrimoniale del matrimonio (comunione o separazione), l’atto di separazione se c’è, i documenti della casa.

Il primo lavoro è una ricostruzione. Molte casalinghe non conoscono con esattezza la propria posizione debitoria, perché i rapporti erano gestiti dal marito o perché i crediti sono stati ceduti più volte a società diverse. Per questo si consultano le centrali rischi e le banche dati creditizie, si confrontano le richieste dei creditori con i contratti originali e si separano i debiti propri da quelli del coniuge.

Il secondo lavoro è la verifica delle difese immediate. Un decreto ingiuntivo non opposto, un precetto con importi gonfiati, una fideiussione con clausole potenzialmente vessatorie, un pignoramento notificato in modo irregolare: sono tutti elementi che vanno esaminati prima di pensare alla procedura di crisi, perché possono ridurre in modo significativo il debito o guadagnare tempo prezioso.

Il terzo lavoro è la scelta dello strumento. Qui entrano in gioco tre variabili: quanto reddito c’è (anche familiare), quali beni ci sono, e come si sono formati i debiti. Ne riparliamo tra poco nel dettaglio.

Solo a quel punto si presenta l’istanza all’OCC, l’Organismo di composizione della crisi, che nomina un gestore. Dal primo incontro in studio al deposito del ricorso in tribunale possono passare alcune settimane o qualche mese, a seconda di quanto è complessa la raccolta dei documenti. È un tempo ben speso: la solidità della domanda si costruisce qui.

“Che cos’è questo OCC e perché serve un gestore della crisi?”

L’OCC è l’organismo che la legge mette a fianco del debitore in tutte le procedure di sovraindebitamento. Non è un avversario e non è un semplice notaio: è il soggetto che verifica, attesta e accompagna. Senza la sua relazione, il tribunale non può nemmeno esaminare la domanda.

Il gestore nominato dall’OCC fa essenzialmente quattro cose. Controlla la completezza e l’attendibilità dei documenti. Ricostruisce le cause dell’indebitamento e la diligenza con cui il debitore ha assunto le obbligazioni. Valuta se chi ha concesso i finanziamenti ha verificato correttamente il merito creditizio, cioè se ha controllato che la persona potesse ragionevolmente restituire le somme. Infine, esprime un giudizio sulla fattibilità della proposta, quando una proposta c’è.

Per una casalinga quel passaggio sul merito creditizio è spesso decisivo. Nell’esdebitazione dell’incapiente, l’art. 283, comma 5, CCII chiede espressamente all’OCC di dire se il finanziatore ha tenuto conto del reddito disponibile del debitore, dedotto quanto serve per un dignitoso tenore di vita. Una finanziaria che ha erogato un prestito a una persona senza redditi documentati difficilmente potrà sostenere di aver valutato con cura la sua capacità di rimborso.

Attenzione però a un aspetto che la Cassazione ha chiarito: la relazione dell’OCC non è una formalità. Con la sentenza n. 28576 del 28 ottobre 2025 la Suprema Corte ha affermato che il giudice deve verificarla nella sostanza, non limitarsi a controllare che esista. Tradotto: una relazione generica, costruita su documenti incompleti, può far naufragare la domanda. Ecco perché il lavoro dell’avvocato e quello del gestore devono procedere in parallelo, con lo stesso fascicolo e con la stessa precisione.

“Quali strade esistono per chi non lavora fuori casa?”

Sono quattro, e la scelta dipende dalla fotografia che abbiamo fatto al primo incontro.

La prima è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). È la strada pensata proprio per chi non ha beni né redditi utili ai creditori. Non richiede l’apertura di una procedura liquidatoria: si presenta la domanda tramite l’OCC e il giudice, se riconosce la meritevolezza, cancella i debiti con decreto. Il comma 2 considera “incapiente” anche chi ha un reddito, purché, al netto delle spese di produzione e di quanto occorre per mantenere sé e la famiglia, non superi l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE in base ai componenti del nucleo. Si può usare una sola volta nella vita.

La seconda è la liquidazione controllata (art. 268 e seguenti). Il patrimonio del debitore viene messo a disposizione dei creditori sotto il controllo di un liquidatore nominato dal tribunale. Al termine, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, arriva l’esdebitazione (art. 282). È adatta a chi ha qualche bene, anche modesto, o un reddito futuro da destinare in parte ai creditori. Un vantaggio importante: la Cassazione (sentenza n. 22074 del 31 luglio 2025) ha escluso che per aprirla serva il vaglio di meritevolezza.

La terza è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67). Si propone ai creditori un piano di pagamento parziale e dilazionato, che il tribunale omologa senza bisogno del voto dei creditori. Per una casalinga senza reddito il piano può reggersi sull’aiuto di familiari (la cosiddetta finanza esterna) o su un reddito atteso e documentabile. Qui però il requisito soggettivo è più stringente: non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69).

La quarta è la procedura familiare (art. 66). Se i debiti riguardano più componenti della famiglia, conviventi o con un’origine comune del sovraindebitamento, si può presentare un unico progetto. Con una regola da ricordare: se uno dei familiari non è consumatore, al progetto si applicano le norme del concordato minore.

Nella tabella qui sotto trova la sequenza dei passaggi, che richiameremo nelle risposte successive.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Ricostruzione dei debitiRaccolta contratti, centrali rischi, atti notificatiPrima possibile, idealmente prima del pignoramentoStudio legale
Difesa da atti già ricevutiOpposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)20 giorni dalla notifica o conoscenza dell’attoGiudice dell’esecuzione / tribunale
Difesa da atti già ricevutiOpposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Prima dell’inizio o durante l’esecuzione, con le preclusioni di leggeTribunale / giudice dell’esecuzione
Avvio della composizioneIstanza di nomina del gestoreNessun termine legaleOCC
IstruttoriaRelazione particolareggiata dell’OCCTempi variabili secondo la documentazioneGestore dell’OCC
DomandaRicorso per art. 67, art. 268 o art. 283Nessun termine legaleTribunale competente
Esdebitazione incapienteDecreto di concessione o rigettoDopo le informazioni assunte dal giudiceTribunale
Impugnazione del decreto art. 283Reclamo (art. 124 CCII)30 giorniTribunale in composizione collegiale
Dopo l’esdebitazione incapienteDichiarazione annuale sulle utilità sopravvenuteOgni anno per 3 anni, a pena di revocaGiudice, con vigilanza dell’OCC
Liquidazione controllataEsdebitazioneAlla chiusura o decorsi 3 anni dall’aperturaTribunale

“Se presento la domanda, i pignoramenti si fermano?”

Dipende da quale strada ha scelto e da cosa chiede al giudice. Non c’è un effetto automatico uguale per tutti.

Nella liquidazione controllata, la sentenza di apertura produce un effetto forte: dal momento dell’apertura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. I creditori non possono più “correre” ognuno per conto proprio: tutti partecipano alla procedura concorsuale sotto il controllo del liquidatore.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, invece, la protezione passa per le misure che il giudice può disporre con il decreto di apertura, su richiesta del debitore: tra queste, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Per questo è importante che il ricorso contenga la richiesta in modo specifico e motivato, spiegando perché senza la sospensione il piano verrebbe compromesso (per esempio perché è fissata la vendita all’asta della casa).

Nell’esdebitazione dell’incapiente non si apre una procedura con effetti sospensivi generali: il beneficio arriva con il decreto. Questo significa che, se ci sono esecuzioni in corso su beni esistenti, bisogna ragionare con attenzione. Tenga presente che la presenza di beni pignorabili di valore non esiguo può rendere la persona non “incapiente” e spostare la scelta verso la liquidazione controllata.

Resta sempre fermo un punto: finché la procedura non è aperta o le misure non sono concesse, i termini delle opposizioni esecutive continuano a decorrere. Per questo, se c’è un atto già notificato, la difesa nell’esecuzione e la preparazione della domanda di crisi vanno portate avanti insieme, non una dopo l’altra.

“Cosa devo portare e quanto dura, più o meno?”

Partiamo dai documenti, perché su quelli si gioca metà della partita. Per l’esdebitazione dell’incapiente l’art. 283, comma 3, elenca in modo preciso ciò che serve: l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e i relativi indirizzi PEC o email verificabili; l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (se presentate); l’indicazione di stipendi, pensioni, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Per una casalinga quest’ultimo punto merita attenzione. Anche se lei non ha redditi, vanno indicate le entrate del nucleo: lo stipendio del marito o del convivente, l’eventuale assegno di mantenimento, gli aiuti economici pubblici percepiti. Non serve a “far pagare” il marito, ma a permettere al giudice di valutare se lei sia davvero incapiente in base alla soglia del comma 2.

Per la ristrutturazione dei debiti e per la liquidazione controllata l’elenco si allarga: inventario dei beni, contratti in corso, spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, e per l’art. 67 la proposta vera e propria con i tempi e le percentuali di pagamento.

Quanto alla durata: la preparazione richiede di solito da qualche settimana a qualche mese. Dopo il deposito, l’esdebitazione dell’incapiente può arrivare in tempi relativamente contenuti, ma poi ci sono tre anni di dichiarazioni annuali. La liquidazione controllata porta all’esdebitazione, di norma, decorsi tre anni dall’apertura. La ristrutturazione dei debiti dura quanto il piano omologato.

Un’avvertenza: non si faccia spaventare dalle tempistiche. Durante la preparazione lo studio lavora anche sul fronte dei creditori, e in molti casi la sola presentazione di una domanda seria e documentata cambia l’atteggiamento della controparte.


Blocco C — I casi particolari

“Anni fa ho firmato una fideiussione per l’azienda di mio marito. Per quel debito sono ancora una ‘consumatrice’?”

Dipende da un elemento che pochi controllano: non chi era il debitore garantito, ma perché lei ha firmato e che ruolo aveva nell’impresa.

Il principio di partenza è favorevole. Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 5868 del 27 febbraio 2023, hanno escluso che il garante persona fisica diventi professionista “per riflesso” solo perché lo è il debitore principale. Nella stessa direzione la Cassazione, con la pronuncia n. 12286 del 7 maggio 2024, ha ribadito che la qualifica va valutata guardando alla finalità della garanzia rispetto all’attività di chi garantisce, non al legame con l’impresa garantita: nel caso esaminato si trattava di genitori che avevano garantito la società del figlio.

Il limite, però, è altrettanto chiaro. Quando il garante ha un coinvolgimento concreto nell’impresa, la garanzia smette di essere un atto della vita privata. La Cassazione ha negato la qualifica di consumatore al fideiussore che deteneva il 70% del capitale della società garantita, pur non essendone amministratore, in mancanza di prove contrarie (n. 23533/2024). E sul terreno specifico del sovraindebitamento la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 ha escluso l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per una debitrice che era stata socia di maggioranza ed ex amministratrice delle società garantite, e aveva prestato le fideiussioni in stretto collegamento con la loro attività.

Per la casalinga “tipica”, che ha firmato perché la banca lo pretendeva e non ha mai avuto quote, deleghe o incarichi nell’azienda del marito, la posizione di consumatrice resta quindi difendibile. Se invece risultava socia, anche solo formalmente, o compariva come amministratrice “di comodo”, il discorso si complica: la ristrutturazione dei debiti del consumatore potrebbe essere preclusa, e bisognerà valutare il concordato minore, la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente, che non richiede la qualifica di consumatore.

Questa verifica richiede competenze sia concorsuali sia bancarie. È il motivo per cui su casi di questo tipo interviene direttamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. C’è infatti un secondo livello di difesa: la fideiussione del consumatore è soggetta alla disciplina sulle clausole vessatorie, e un esame del contratto può far emergere clausole contestabili che incidono sull’importo effettivamente dovuto.

“La casa è in comunione dei beni con mio marito. Se pignorano per i suoi debiti personali, perdo la mia metà?”

No, non la perde nel senso economico, ma deve sapere che l’immobile può essere venduto per intero. È la risposta che nessuno vorrebbe sentire, ed è bene conoscerla subito.

La comunione legale tra coniugi è una comunione “senza quote”: nessuno dei due possiede una metà separabile del bene finché la comunione è in vita. La Cassazione ne ha tratto una conseguenza precisa. Con l’ordinanza n. 150 del 4 gennaio 2023, dando continuità a un orientamento inaugurato nel 2013, ha confermato che per i debiti personali di un solo coniuge l’espropriazione riguarda il bene nella sua interezza; la comunione si scioglie limitatamente a quel bene al momento della vendita, e al coniuge non debitore spetta la metà della somma lorda ricavata. Lo stesso principio è stato ribadito dalla sentenza n. 9536 del 7 aprile 2023.

Cosa significa in pratica per lei? Che non può pretendere di “salvare” la sua metà facendo vendere solo la quota del marito, e non può ottenere una divisione in natura. Ma ha diritto a ricevere il 50% del ricavato lordo, cioè prima che vengano pagate le spese della procedura e i creditori del marito.

C’è poi una questione procedurale che la riguarda direttamente. Il pignoramento deve esserle notificato. La Cassazione, con la sentenza n. 11481 del 2025, ha precisato che di regola questa notifica ha la funzione di semplice avviso; se però l’atto che le viene notificato è strutturato come un vero pignoramento, con l’ingiunzione e gli avvertimenti di legge, lei assume la posizione di esecutata, e nella procedura possono intervenire anche i suoi creditori personali sulla quota di ricavato che le spetta. Per una casalinga con debiti propri è un dettaglio tutt’altro che irrilevante: la metà che le spetterebbe potrebbe essere assorbita dai suoi creditori.

Ecco perché, quando entrambi i coniugi sono indebitati e la casa è comune, conviene valutare una gestione coordinata della crisi, anche attraverso la procedura familiare.

“Mi hanno dato prestiti senza chiedermi nemmeno una busta paga. È colpa mia o della finanziaria?”

Tutte e due le cose possono essere vere contemporaneamente. E la legge le valuta in modo separato.

Partiamo dalla finanziaria. L’art. 124-bis del Testo unico bancario impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore prima di concedere il credito. Il Codice della crisi dà a questo obbligo conseguenze concrete: nella ristrutturazione dei debiti, il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, violando i principi sul merito creditizio, non può opporsi all’omologazione contestando la convenienza del piano né presentare reclamo su quel profilo (art. 69, comma 2, CCII). E nell’esdebitazione dell’incapiente, come abbiamo visto, l’OCC deve pronunciarsi espressamente su questo punto.

Adesso la parte meno comoda. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha chiarito che la negligenza della banca non cancella automaticamente la colpa grave del consumatore. Le due valutazioni viaggiano su binari diversi: il giudice deve esaminare la condotta del debitore in modo autonomo. Nello stesso anno, con la pronuncia n. 20672/2025, la Corte ha affermato che anche il creditore “colpevole” conserva la possibilità di contestare la legittimità della proposta (cioè i requisiti di accesso), mentre gli è preclusa soltanto la contestazione sulla convenienza.

Nei tribunali di merito il quadro è sfumato. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (23 ottobre 2024) ha escluso la colpa grave del consumatore in un caso di erronea valutazione del merito creditizio, considerando questo elemento dentro un giudizio complessivo. Il Tribunale di Salerno (1° luglio 2024) ha invece ritenuto irrilevante l’errore della banca di fronte a un ricorso insistente e consapevole al credito.

Per la casalinga la differenza la fanno i fatti: un unico prestito firmato su pressione del marito, o per spese sanitarie, è cosa ben diversa da una catena di dieci finanziamenti chiesti a istituti diversi nascondendo quelli già in corso. La relazione dell’OCC e il ricorso devono raccontare questa storia con precisione e documenti.

“Siamo separati. Posso fare la procedura insieme a lui? E l’assegno di mantenimento me lo possono pignorare?”

Sono due domande diverse e le prendo una alla volta.

Sulla procedura congiunta. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. La convivenza e l’origine comune sono requisiti alternativi: se la crisi è nata nello stesso contesto familiare (il mutuo della casa coniugale, i prestiti per la famiglia), la separazione non esclude di per sé la procedura unitaria. Occorre però che la strada scelta sia la stessa per entrambi. Il Tribunale di Bari (19 marzo 2025) ha ritenuto che un ricorso congiunto con richieste eterogenee, per esempio liquidazione controllata per uno ed esdebitazione dell’incapiente per l’altra, debba essere separato in fascicoli distinti. E se uno dei due non è consumatore (tipicamente il marito con debiti d’impresa), al progetto si applicano le regole del concordato minore.

Nella pratica, poi, la procedura congiunta tra ex coniugi funziona solo se c’è un minimo di collaborazione, perché i documenti e le informazioni devono essere completi per entrambi. Se la separazione è conflittuale, due procedure separate ma coordinate sono spesso la soluzione più realistica.

Sull’assegno di mantenimento. Qui le chiedo prudenza, perché il tema è discusso. L’art. 545 c.p.c. rende impignorabili i crediti alimentari (salvo che per cause di alimenti e con autorizzazione del giudice) e i sussidi di sostentamento. Il mantenimento dei figli, anche maggiorenni non autosufficienti, è considerato di natura alimentare. Per l’assegno di mantenimento del coniuge, invece, la giurisprudenza non è stata lineare nel riconoscerne la natura alimentare, con conseguenze sulla sua pignorabilità. Inoltre, una volta accreditate sul conto, le somme si confondono con il resto del saldo, e le tutele dipendono dalle regole specifiche sui conti correnti.

Il consiglio operativo: tenga separati, per quanto possibile, i flussi destinati ai figli, conservi il provvedimento che fissa l’assegno, e in caso di pignoramento del conto lo faccia esaminare subito, perché l’eventuale opposizione ha termini brevi.


Blocco D — Le paure finali

“Rischio di perdere la casa dove vivono i miei figli?”

Il rischio esiste, e non glielo nascondo. Ma esistono anche strumenti concreti per ridurlo, soprattutto se si interviene prima dell’asta.

Se la casa è di proprietà (sua, comune o del marito) ed è gravata da ipoteca o pignorata, il creditore ha titolo per chiederne la vendita. Né la presenza di figli minori né il fatto che sia l’unica abitazione impediscono, di per sé, l’esecuzione da parte di un creditore privato.

Quello che la legge offre è la possibilità di gestire la crisi in modo da tenere la casa, quando i numeri lo consentono. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il piano può prevedere il rimborso, alle scadenze originarie, delle rate del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se il debitore è in regola con i pagamenti o se il giudice autorizza il pagamento del debito scaduto. In questo modo il mutuo prosegue, mentre gli altri debiti vengono ridotti e dilazionati. Per una casalinga senza reddito, questa strada presuppone quasi sempre l’aiuto di un familiare o il reddito del coniuge convivente all’interno di una procedura familiare.

Se invece si sceglie la liquidazione controllata, la casa di proprietà entra nel patrimonio da liquidare. È il prezzo della cancellazione dei debiti. Ci sono però situazioni in cui un familiare acquista l’immobile nella procedura o in cui la liquidazione riguarda solo altri beni.

Il limite reale è questo: quando l’immobile vale molto ed è libero da ipoteche, nessuna procedura consente di conservarlo senza offrire ai creditori almeno il suo valore. Il consiglio è di non aspettare l’ordinanza di vendita: più presto si interviene, più opzioni restano aperte.

“Se un giorno trovo lavoro, i creditori tornano a bussare?”

Dipende dalla strada scelta. Con la liquidazione controllata o con il piano omologato ed eseguito, no. Con l’esdebitazione dell’incapiente, solo in casi e limiti precisi, per tre anni.

È una delle paure più comuni, e comprensibile: molte donne temono che cercare lavoro dopo la procedura significhi “risvegliare” i debiti. Vediamo le regole.

Nell’esdebitazione dell’incapiente l’art. 283 prevede che il debito torni esigibile se, entro tre anni dal decreto, sopravvengono utilità ulteriori rispetto alla soglia del comma 2 che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Due precisazioni rassicuranti. Primo: i finanziamenti, in qualsiasi forma ricevuti, non sono considerate utilità. Secondo: la soglia del comma 2 tiene conto del mantenimento suo e della famiglia, quindi un lavoro part-time con uno stipendio modesto, in un nucleo con figli, molto spesso non la supera. Se invece supera la soglia, l’OCC, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che possono agire solo su quelle utilità.

Il limite reale: la dichiarazione annuale va presentata ogni anno, nei modi e nei termini fissati dal decreto, a pena di revoca del beneficio. Dimenticarla è l’errore più banale e più costoso.

Dopo tre anni, il capitolo è chiuso. E nella liquidazione controllata, una volta ottenuta l’esdebitazione, i debiti anteriori non sono più esigibili.

“E se il giudice mi dice di no?”

Un rigetto non è la fine della strada. Nell’esdebitazione dell’incapiente la Cassazione ha ricordato che la domanda può essere riproposta.

Il decreto sull’esdebitazione dell’incapiente è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni (art. 283, comma 8). Contro le sentenze in materia di liquidazione controllata si procede con reclamo alla Corte d’appello, e poi c’è il ricorso per cassazione. Il quadro delle impugnazioni, insomma, esiste.

Ma c’è di più. Nel ricostruire la disciplina, la Cassazione ha osservato che, di fronte a un rigetto per difetto di meritevolezza, il sovraindebitato incapiente può riproporre liberamente l’istanza: proprio questa libera riproponibilità incide sulla natura del provvedimento. In concreto significa che, se la domanda viene respinta perché mancava un documento o perché la storia dei debiti non era stata spiegata bene, si può correggere il tiro e ripresentarla.

Il limite reale: se il rigetto dipende da comportamenti davvero gravi (atti in frode, dolo o colpa grave nella formazione dei debiti), riproporre la stessa domanda con gli stessi fatti non cambia l’esito. In quel caso la strada alternativa può essere la liquidazione controllata, che non richiede il vaglio di meritevolezza per l’apertura, come confermato dalla Cassazione nel 2025 e ancora con la sentenza n. 11603 del 28 aprile 2026.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni. Sono esercizi dimostrativi con numeri ipotetici, utili a capire il ragionamento, non casi reali.

Simulazione 1 — Casalinga incapiente con prestiti e carta revolving.

Ipotesi: nucleo di 3 persone (lei, il marito operaio, un figlio minore). Lei non ha redditi. Debiti intestati solo a lei: prestito personale residuo 14.870 €, carta revolving 6.340 €, finanziamento auto 9.215 €. Totale 30.425 €. Nessun bene immobile, un’auto di 12 anni dal valore trascurabile, conto con saldo medio di 310 €.

Passaggio 1: verifica della soglia del comma 2 dell’art. 283. Il reddito rilevante è il suo, al netto di quanto occorre per il mantenimento: pari a zero. Anche considerando le entrate del nucleo solo come informazione per il giudice, la soglia di riferimento si calcola sull’assegno sociale annuo aumentato della metà (con i valori recenti, nell’ordine di 10.000-10.500 € annui) moltiplicato per il parametro ISEE per 3 componenti (2,04): circa 21.000 € all’anno. Lei è ampiamente sotto.

Passaggio 2: verifica del merito creditizio. Il prestito personale e la revolving risultano concessi senza documentazione di reddito. L’OCC lo indica nella relazione.

Passaggio 3: verifica della meritevolezza. I debiti sono nati in 18 mesi in cui il marito era in cassa integrazione, per spese correnti e per l’auto necessaria ad accompagnare il figlio a terapie documentate. Nessun atto di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

Esito ipotetico: domanda ex art. 283 con elementi solidi. Se concessa, per 3 anni lei presenta la dichiarazione annuale. Al secondo anno trova un part-time da 7.900 € lordi annui: resta sotto la soglia di un nucleo di tre persone, quindi nessuna utilità ulteriore rilevante.

Simulazione 2 — Casa in comunione, fideiussione e procedura familiare.

Ipotesi: coniugi in comunione legale, conviventi, due figli. Casa comune valutata 168.000 €, mutuo residuo 71.430 €, rate regolari fino a sei mesi fa. Il marito, ex titolare di una ditta individuale cessata, ha debiti d’impresa verso fornitori per 38.760 €. Lei ha firmato una fideiussione a favore della ditta per 25.000 €, senza mai avere ruoli nell’attività, e ha un finanziamento personale di 8.940 €. Un fornitore ha notificato il precetto il 3 febbraio; il pignoramento dell’intera casa è notificato il 26 marzo.

Passaggio 1: sul fronte esecutivo, il pignoramento dell’intero immobile per il debito personale del marito è coerente con l’orientamento della Cassazione; si verifica la regolarità della notifica a lei e la struttura dell’atto. Se emergono vizi formali, l’opposizione agli atti va depositata entro 20 giorni dalla notifica: nel caso, entro il 15 aprile.

Passaggio 2: qualifica soggettiva. Lei è consumatrice anche per la fideiussione (nessuna quota, nessun incarico). Il marito ha debiti misti, di impresa cessata e familiari.

Passaggio 3: scelta dello strumento. Procedura familiare ex art. 66: poiché uno dei due non è consumatore, si applicano le regole del concordato minore. Proposta ipotetica: prosecuzione del mutuo alle scadenze originarie con il pagamento delle 6 rate arretrate (3.642 €) grazie a un apporto della sorella di lei; pagamento del 22% dei debiti chirografari (fornitori, fideiussione, finanziamento) in 60 rate con lo stipendio del marito, oggi dipendente.

Passaggio 4: con l’apertura si chiedono le misure protettive per bloccare l’esecuzione immobiliare.

Esito ipotetico: se la proposta viene approvata e omologata e il piano è eseguito, la casa resta alla famiglia e i debiti residui vengono esdebitati. In alternativa, in caso di mancata approvazione, si valuta la liquidazione controllata, sapendo che in quel caso la casa entrerebbe nell’attivo.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Quello che faccio oggi per salvare la famiglia può chiudermi per sempre la porta della cancellazione dei debiti?”

Sì, può succedere. Ed è il motivo per cui, prima di muovere qualunque passo, conviene parlare con un avvocato.

Le procedure di sovraindebitamento guardano indietro. Il ricorso per l’esdebitazione dell’incapiente deve elencare gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni. Il giudice deve verificare l’assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. La ristrutturazione dei debiti è preclusa a chi ha determinato la crisi con colpa grave, malafede o frode.

Ora pensi alle “soluzioni fai-da-te” che vediamo più spesso. Intestare la propria quota di casa al figlio o a una sorella “per metterla al sicuro”. Costituire un fondo patrimoniale quando i debiti sono già scaduti. Chiedere un nuovo prestito a una finanziaria per pagare le rate di quello vecchio, magari omettendo di dichiarare i debiti in corso. Prelevare in contanti i risparmi rimasti e consegnarli a un parente. Lasciarsi convincere dal marito a firmare una nuova garanzia “così la banca ci dà respiro”.

Ognuno di questi gesti, fatto con le migliori intenzioni, può essere letto come atto in frode ai creditori, può essere impugnato con azione revocatoria, o può trasformarsi in colpa grave. E l’esdebitazione dell’incapiente, lo ricordo, si ottiene una sola volta nella vita: bruciarla con una domanda debole, o renderla impossibile con un atto sbagliato, è un danno che non si ripara.

C’è anche un risvolto opposto. Alcune scelte, se fatte al momento giusto e con i documenti corretti, rafforzano la domanda: interrompere il ricorso a nuovo credito, documentare le cause della crisi (malattie, perdita del lavoro del coniuge, separazione), conservare la corrispondenza con le banche, far valutare le fideiussioni prima di firmare accordi transattivi.

La domanda da farsi, quindi, non è soltanto “come esco dai debiti?”, ma “cosa non devo fare, adesso, per non compromettere l’uscita?”.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti principali, con il principio espresso in parole semplici e il motivo per cui interessano chi si trova nella situazione descritta in questo articolo.

Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 5868 del 27 febbraio 2023. Principio: chi presta una garanzia come persona fisica non diventa professionista solo perché lo è il debitore che garantisce. Rilevanza: è il punto di partenza per difendere la qualifica di consumatrice della moglie che ha firmato per l’impresa del marito.

Cass. civ., n. 12286 del 7 maggio 2024. Principio: per stabilire se il fideiussore è consumatore si guarda allo scopo della garanzia rispetto alla sua eventuale attività, non al rapporto familiare con il garantito. Rilevanza: rafforza la posizione della casalinga che ha garantito un familiare senza avere un ruolo nell’impresa.

Cass. civ., n. 23533 del 2024. Principio: il fideiussore titolare del 70% del capitale della società garantita non è consumatore, anche se non amministra, salvo prova contraria del collegamento con l’attività. Rilevanza: segnala il rischio per chi risultava socia, anche solo sulla carta, della società di famiglia.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025. Principio: ai fini della ristrutturazione dei debiti del consumatore, la persona che ha prestato fideiussioni strettamente funzionali all’attività di società in cui aveva ruoli gestori o partecipazioni rilevanti non è consumatrice; la nozione del Codice della crisi coincide nella sostanza con quella precedente. Rilevanza: delimita l’accesso all’art. 67 per le mogli coinvolte nella gestione dell’impresa familiare.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025. Principio: l’eventuale negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio non elimina né attenua da sola la colpa grave del consumatore, che va accertata autonomamente. Rilevanza: chi ha ottenuto prestiti “facili” non può affidarsi solo agli errori della finanziaria, ma deve documentare la propria condotta.

Cass. civ., Sez. I, n. 20672 del 2025. Principio: il creditore che ha colpevolmente contribuito al sovraindebitamento perde la possibilità di contestare la convenienza della proposta, ma può ancora contestarne la legittimità. Rilevanza: chiarisce fin dove arriva la “sanzione” processuale per la finanziaria poco prudente.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22074 del 31 luglio 2025. Principio: per aprire la liquidazione controllata non rilevano le condotte del debitore né le cause del sovraindebitamento, perché la procedura non ha natura premiale e non è soggetta al vaglio di meritevolezza. Rilevanza: offre una via percorribile anche a chi teme un giudizio severo sulla propria storia debitoria.

Cass. civ., sentenza n. 28576 del 28 ottobre 2025. Principio: la relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata va verificata dal giudice nella sostanza e non solo nella forma. Rilevanza: impone di costruire la documentazione con estrema cura sin dall’inizio.

Cass. civ., sentenza n. 11603 del 28 aprile 2026. Principio: conferma l’orientamento delle pronunce del 2025 sull’irrilevanza della meritevolezza ai fini dell’apertura della liquidazione controllata. Rilevanza: consolida la prospettiva della liquidazione come alternativa quando l’esdebitazione dell’incapiente è a rischio.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025. Principio: chi è stato dichiarato fallito con la vecchia legge e non ha ottenuto l’esdebitazione allora prevista non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti di quella procedura. Rilevanza: riguarda le mogli che erano socie illimitatamente responsabili di società di persone fallite in passato.

Cass. civ., ordinanza n. 150 del 4 gennaio 2023. Principio: per i debiti personali di un coniuge in comunione legale l’espropriazione colpisce l’intero bene comune; al coniuge non debitore spetta la metà del ricavato lordo. Rilevanza: spiega perché la casa comune può essere messa all’asta per intero anche per i debiti del solo marito.

Cass. civ., sentenza n. 9536 del 7 aprile 2023. Principio: ribadisce la natura di comunione senza quote e la conseguente espropriazione dell’intero bene. Rilevanza: conferma la stabilità dell’orientamento, utile per impostare correttamente la difesa.

Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 11481 del 2025. Principio: la notifica del pignoramento al coniuge non debitore vale di norma come semplice avviso; se però l’atto ha la struttura di un vero pignoramento, quel coniuge diventa esecutato e i suoi creditori possono concorrere sulla sua metà del ricavato. Rilevanza: decisivo quando anche la moglie ha debiti propri.

Accanto alla Cassazione, alcune pronunce di merito aiutano a capire come ragionano i tribunali. Il Tribunale di Oristano (decreto del 29 luglio 2024) ha concesso l’esdebitazione dell’incapiente a una debitrice il cui sovraindebitamento derivava da difficoltà familiari, lavorative e di salute, non da comportamenti dolosi o imprudenti. Il Tribunale di Milano (12 ottobre 2025) ha invece sottolineato che la meritevolezza per l’art. 283 va accertata con rigore, esigendo una diligenza comprovata nella gestione delle obbligazioni. Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto inammissibile la liquidazione controllata di un debitore con soli beni di valore esiguo, indicando come strada preferibile l’esdebitazione dell’incapiente. Il Tribunale di Mantova (sentenza n. 64 del 15 dicembre 2023) e la Corte d’appello di Torino (27 agosto 2024) hanno invece ammesso la liquidazione controllata anche in presenza del solo reddito futuro. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (23 ottobre 2024) ha escluso la colpa grave in un caso di erronea valutazione del merito creditizio, mentre il Tribunale di Salerno (1° luglio 2024) è giunto a conclusioni opposte in presenza di un ricorso reiterato al credito. Infine, il Tribunale di Bari (19 marzo 2025) ha richiesto, per la procedura familiare, l’identità dello strumento scelto dai familiari.

Il quadro, come vede, non è uniforme: le differenze tra tribunali sono un motivo in più per costruire la domanda tenendo conto dell’orientamento del foro competente.


Cosa può fare lo Studio Monardo

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo, uno per uno.

  1. Ricostruiamo l’intera posizione debitoria, consultando le centrali rischi e le banche dati creditizie, confrontando ogni richiesta con il contratto originario e distinguendo i debiti suoi da quelli del coniuge.
  2. Esaminiamo gli atti già notificati (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti), verifichiamo notifiche, importi e termini e, se ci sono i presupposti, proponiamo opposizione davanti al giudice competente.
  3. Analizziamo le fideiussioni e i contratti di finanziamento con lo staff bancario, individuando clausole vessatorie, anomalie nel calcolo degli interessi e profili di violazione del merito creditizio.
  4. Accertiamo la sua qualifica di consumatrice, raccogliendo la documentazione sui suoi rapporti con l’eventuale impresa del marito (visure, cariche, quote) per evitare che la domanda venga respinta sul presupposto sbagliato.
  5. Scegliamo lo strumento del Codice della crisi più adatto tra esdebitazione dell’incapiente, liquidazione controllata, ristrutturazione dei debiti e procedura familiare, calcolando la soglia dell’art. 283 sul suo nucleo.
  6. Prepariamo il fascicolo per l’OCC e dialoghiamo con il gestore, così che la relazione particolareggiata poggi su documenti completi e su una ricostruzione precisa delle cause della crisi.
  7. Redigiamo e depositiamo il ricorso, con la richiesta motivata di misure protettive quando c’è un’esecuzione in corso sulla casa o sul conto.
  8. Coordiniamo la posizione dei familiari, valutando se una procedura unica ex art. 66 o due procedure separate e coordinate siano la soluzione più solida.
  9. Seguiamo la fase successiva al decreto, predisponendo le dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute e gestendo i rapporti con l’OCC nei tre anni di vigilanza.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli con reclamo e, quando necessario, con ricorso per cassazione, oppure riformuliamo la domanda correggendo le carenze rilevate dal giudice.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi si trova nella situazione di una casalinga sovraindebitata, la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita al ruolo di professionista fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’Organismo redige la relazione e con cui il tribunale valuta meritevolezza, incapienza e fattibilità, e quindi preparare la domanda sapendo esattamente dove verrà messa alla prova. Quando la crisi della famiglia nasce da un’impresa del coniuge, entra in gioco anche l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, utile a leggere i debiti aziendali che si riflettono sulle garanzie personali.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la persona che imposta la domanda davanti al tribunale è la stessa che, in qualità di cassazionista, può seguire l’eventuale giudizio di legittimità. Nessun passaggio di consegne, nessuna linea difensiva da ricostruire da capo.

Sullo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi per le difese esecutive, le opposizioni e le procedure di crisi, i secondi per la ricostruzione delle entrate del nucleo, il calcolo delle soglie e la verifica dei conteggi bancari.


Chiusura

Dalle risposte emergono tre messaggi da tenere a mente.

Il primo: non avere reddito non esclude dalle soluzioni legali. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente esiste proprio per chi non ha nulla da offrire, e la liquidazione controllata non richiede un giudizio di meritevolezza per essere aperta.

Il secondo: le firme contano più del matrimonio. Fideiussioni, cointestazioni e comunione legale decidono quali debiti la riguardano e quali beni possono essere colpiti, e la giurisprudenza offre criteri precisi per difendere la qualifica di consumatrice.

Il terzo: i gesti fatti oggi incidono sulla possibilità di uscirne domani. Intestazioni, nuovi prestiti e garanzie firmate in fretta possono compromettere uno strumento che si usa una sola volta.

Lo Studio Monardo si occupa di questi casi perché la crisi di una casalinga è una crisi da sovraindebitamento familiare, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera in questo campo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC, con il supporto dello staff bancario per le fideiussioni e i finanziamenti e con la possibilità, da cassazionista, di seguire la difesa fino all’ultimo grado.

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