Quando la cassa integrazione si chiude, i problemi arrivano quasi sempre tutti insieme: la rata del mutuo che non si riesce più a coprire, la cessione del quinto che continua a mangiare la busta paga (o quel che ne resta), la finanziaria che telefona, e poi la prima lettera dell’avvocato del creditore. In questa guida abbiamo raccolto le domande che riceviamo più spesso da chi si trova esattamente in questa situazione, con risposte complete, dirette e aggiornate a settembre 2026.
Il quadro normativo, in poche righe. I creditori possono aggredire lo stipendio, la NASpI e il conto corrente, ma solo entro limiti precisi fissati dall’art. 545 del codice di procedura civile. Accanto alle difese nell’esecuzione, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione del lavoratore sovraindebitato tre strade vere: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione controllata e, per chi non ha nulla da offrire, l’esdebitazione del debitore incapiente. Per chi ha un mutuo sulla prima casa esiste inoltre il Fondo di solidarietà gestito da Consap.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché chi esce dalla cassa integrazione con debiti accumulati ha bisogno, nello stesso momento, di due cose: qualcuno che fermi o ridimensioni i pignoramenti già in corso, e qualcuno che costruisca una via d’uscita definitiva dal debito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi le procedure di composizione della crisi dall’interno, cioè dal lato di chi le istruisce e le valuta. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire le opposizioni ai pignoramenti in ogni grado, mentre lo staff multidisciplinare in diritto bancario analizza finanziamenti e cessioni del quinto.
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Blocco A — Le basi
“La cassa integrazione è finita: i miei creditori adesso possono pignorarmi qualcosa?”
Sì, possono farlo, ma solo se hanno un titolo esecutivo e solo entro limiti che la legge fissa in modo rigido.
Partiamo da un punto che crea molta confusione: la fine della cassa integrazione non cambia, di per sé, la posizione dei creditori. Non esiste una “protezione” che scade insieme all’integrazione salariale. Le somme che riceveva durante la CIG erano già pignorabili, esattamente come lo è oggi l’eventuale NASpI o il nuovo stipendio. Quello che spesso succede, però, è che proprio in questa fase molti smettono di pagare, e i creditori iniziano a muoversi.
Per pignorare, il creditore deve avere un titolo esecutivo: una sentenza, un decreto ingiuntivo diventato definitivo, oppure — per banche e finanziarie — spesso un contratto di mutuo stipulato con atto notarile. Senza titolo, può solo sollecitare, telefonare, scrivere. Con il titolo, deve prima notificarle un atto di precetto, cioè l’intimazione a pagare entro almeno 10 giorni. Solo dopo può procedere.
Cosa può aggredire? In concreto, per un lavoratore appena uscito dalla cassa integrazione, gli obiettivi tipici sono tre: lo stipendio presso il nuovo datore di lavoro, la NASpI presso l’INPS e il conto corrente presso la banca. Più raramente la casa, che richiede una procedura lunga e costosa anche per il creditore, e l’auto.
Il punto essenziale è che su stipendio e prestazioni che lo sostituiscono il creditore ordinario può prendere al massimo un quinto. Se i creditori sono più di uno e concorrono per cause diverse, la quota complessiva può arrivare fino alla metà. Sul conto corrente le regole cambiano ancora, e le vediamo tra poco.
C’è un’ultima cosa da sapere subito. Un pignoramento eseguito oltre i limiti di legge non è “valido per la parte che rientra e basta”: l’art. 545 c.p.c. prevede che sia parzialmente inefficace, e che il giudice possa rilevarlo anche d’ufficio. È una tutela forte, ma funziona meglio se qualcuno la fa valere in modo documentato.
“La NASpI e la cassa integrazione si possono pignorare come uno stipendio?”
Sì. Sono prestazioni che sostituiscono la retribuzione, quindi seguono le stesse regole dello stipendio.
Su questo punto oggi c’è chiarezza anche sul piano amministrativo. Con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025 l’INPS ha riepilogato le regole per i pignoramenti sulle prestazioni non pensionistiche: NASpI, integrazioni salariali e mobilità, in quanto mezzi di sussistenza che prendono il posto dello stipendio, sono pignorabili nei limiti dell’art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. Tradotto: un quinto per i crediti ordinari (finanziarie, banche, fornitori), la misura stabilita dal giudice per i crediti alimentari, fino alla metà in caso di concorso tra crediti di natura diversa.
Ci sono però tre dettagli che fanno la differenza e che quasi nessuno conosce.
Il primo: l’anticipazione della NASpI in un’unica soluzione, quella che si chiede per avviare un’attività autonoma, secondo la stessa circolare INPS non conserva la natura di sostegno al reddito. È considerata un contributo all’avvio d’impresa, e per questo è pignorabile senza i limiti del quinto. Chi è pieno di debiti e pensa di chiedere l’anticipazione deve saperlo prima, non dopo.
Il secondo: le indennità di malattia, maternità, paternità e congedi sono in linea di principio impignorabili dai creditori comuni, ma l’INPS può trattenere fino a un quinto se deve recuperare somme erogate in eccesso. Chi ha ricevuto prestazioni poi ricalcolate deve metterlo in conto.
Il terzo: la natura della prestazione può cambiare nel tempo. Si passa dalla CIG alla NASpI, dalla NASpI a un nuovo lavoro. Un pignoramento presso l’INPS non si “trasferisce” automaticamente sul nuovo datore di lavoro: il creditore dovrà avviare un nuovo pignoramento presso il nuovo terzo. Questo, in pratica, spesso regala qualche settimana di tempo utile per organizzarsi.
“Chi può usare le procedure di sovraindebitamento? Io sono solo un dipendente.”
Proprio lei. Le procedure di sovraindebitamento sono pensate soprattutto per le persone fisiche che non possono fallire: lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati.
Il Codice della crisi definisce “sovraindebitamento” lo stato di crisi o di insolvenza di chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il lavoratore uscito dalla cassa integrazione, con finanziamenti, carte revolving, cessioni del quinto e magari un mutuo, è il destinatario tipico.
Le strade sono tre, e servono a situazioni diverse:
- la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII), per chi ha un reddito, anche modesto, e può proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato, eventualmente mantenendo la casa;
- la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), per chi mette a disposizione quello che ha, compresa una quota del reddito futuro, e dopo tre anni ottiene la liberazione dai debiti residui;
- l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), per chi non ha alcun bene né reddito utile da offrire e può ottenere la cancellazione dei debiti una sola volta nella vita.
Per le prime due non conta essere “bravi” nel senso morale del termine, conta non aver creato il debito con colpa grave, malafede o frode. Per la liquidazione controllata, poi, la Cassazione ha chiarito che il giudizio sulla condotta del debitore non blocca l’ingresso nella procedura, ma pesa solo al momento dell’esdebitazione (lo vediamo nelle risposte successive).
Se invece lei aveva una partita IVA, o ha firmato garanzie legate a un’attività professionale o d’impresa, la qualifica di consumatore può venire meno e la strada diventa il concordato minore. È una valutazione da fare caso per caso.
“Entro quando devo muovermi?”
Dipende da cosa ha già ricevuto. E qui la risposta deve essere precisa, perché i termini non perdonano.
Se ha ricevuto un decreto ingiuntivo, ha 40 giorni dalla notifica per opporsi. Scaduto quel termine, il decreto diventa definitivo e le contestazioni sul merito del debito (interessi, commissioni, clausole) diventano molto più difficili da far valere.
Se ha ricevuto un atto di precetto, il creditore deve aspettare almeno 10 giorni prima di pignorare, e deve iniziare il pignoramento entro 90 giorni: dopo, il precetto perde efficacia e va rinnovato.
Se il pignoramento è già arrivato, i vizi formali degli atti (notifiche sbagliate, calcoli errati, atti incompleti) si contestano con l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni. Le contestazioni sul diritto del creditore di procedere, o sul superamento dei limiti di pignorabilità, seguono invece l’opposizione all’esecuzione, che non ha lo stesso termine breve ma incontra comunque dei limiti man mano che la procedura avanza.
Per le procedure di sovraindebitamento non esiste un termine di decadenza in senso stretto. Ma esiste un limite pratico: prima si deposita la domanda, più patrimonio e più reddito si riescono a proteggere. Ogni mese in cui il quinto viene trattenuto è un mese di reddito che non potrà essere destinato al piano.
Blocco B — La procedura
“Mi è arrivato un pignoramento sul conto: la banca può bloccarmi tutto?”
No. Se sul conto arriva lo stipendio o la NASpI, una parte resta protetta per legge.
Qui la regola distingue in base al momento dell’accredito, ed è una distinzione che le banche applicano non sempre correttamente.
Per le somme accreditate prima della notifica del pignoramento alla banca, l’art. 545, comma 8, c.p.c. prevede che siano pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale. Con l’assegno sociale 2026 fissato a 546,24 euro, la soglia protetta è di 1.638,72 euro. Se sul conto, al momento della notifica, ci sono 1.500 euro provenienti dalla NASpI, la banca non può trattenere nulla. Se ce ne sono 2.400, può accantonare solo l’eccedenza.
Per le somme accreditate al momento del pignoramento o dopo, invece, si applica il limite ordinario: un quinto per i crediti comuni, con le regole sul concorso che abbiamo visto.
Il problema pratico è che il conto corrente raramente contiene solo stipendio o NASpI. Ci sono rimborsi, bonifici di familiari, piccoli trasferimenti. E la banca, per prudenza, tende a bloccare di più. Per questo è decisivo ricostruire movimento per movimento l’origine delle somme presenti sul conto alla data della notifica: estratti conto, cedolini, comunicazioni INPS di pagamento.
Cosa succede poi? Il pignoramento presso terzi prosegue con un’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, dove la banca rende la sua dichiarazione e il giudice, se tutto è regolare, assegna le somme al creditore. È prima di quell’udienza che conviene far valere l’eccedenza pignorata, sollecitando il giudice a rilevare l’inefficacia parziale.
Se sul conto è in corso anche un pignoramento dello stipendio da parte dello stesso creditore, i due strumenti si sommano ma non possono duplicare il prelievo sulla stessa somma: anche questo va controllato nel concreto.
“Ho una cessione del quinto e adesso anche un pignoramento: quanto mi possono togliere in tutto?”
Qui la risposta richiede un minimo di calcolo, perché cessione e pignoramento non sono la stessa cosa.
La cessione del quinto è un contratto: lei ha autorizzato il datore di lavoro (o l’INPS, se riferita alla pensione) a trattenere una quota per rimborsare il finanziamento. Il pignoramento è un atto forzato del creditore.
Quando le due cose coesistono, la regola pratica seguita dai giudici è che il pignoramento non può portare il totale delle trattenute oltre la metà dello stipendio netto. Quindi, se su un netto di 1.600 euro ha già una cessione di 320 euro, un nuovo creditore ordinario non potrà prelevare in modo da superare complessivamente gli 800 euro. Ma attenzione: questo non significa che il creditore prenda automaticamente 480 euro. La quota del singolo pignoramento resta calcolata entro il quinto, e il giudice dell’esecuzione verifica il rispetto del tetto complessivo.
C’è però un aspetto molto più interessante per chi esce dalla cassa integrazione: la cessione del quinto non è intoccabile. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 67, comma 3, CCII consente espressamente di falcidiare e ristrutturare i debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. E la Corte costituzionale, con la sentenza n. 65/2022, aveva già chiarito che alla cessione volontaria va equiparata quella “coattiva”, cioè l’assegnazione di una quota di stipendio disposta dal giudice in un pignoramento.
In pratica: con un piano omologato, quelle trattenute possono cessare e il finanziamento viene trattato come gli altri debiti chirografari, cioè pagato in percentuale secondo il piano. Il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 26 dicembre 2024, ha affermato che l’omologazione rende inefficaci le cessioni che gravano sullo stipendio, senza distinguere tra cessioni volontarie e assegnazioni giudiziali.
“Come funziona, passo per passo, il piano di ristrutturazione dei debiti?”
Glielo spiego nella sequenza reale, perché è lì che si capisce dove si gioca la partita.
Primo passo: l’OCC. La domanda non si presenta da soli al tribunale. Si passa da un Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. Il gestore raccoglie la documentazione (debiti, redditi, spese del nucleo familiare, beni, atti compiuti negli ultimi anni) e redige una relazione in cui, tra le altre cose, ricostruisce le cause del sovraindebitamento e valuta la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni.
Secondo passo: la proposta. Con l’assistenza del difensore si costruisce il piano: quanto si paga, in quanto tempo, a chi, con quali risorse. I creditori privilegiati e ipotecari possono essere pagati anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene su cui hanno la prelazione.
Terzo passo: il deposito e il decreto di apertura. Il giudice verifica l’ammissibilità e, se la domanda è in regola, dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori. Su richiesta del debitore può disporre le misure protettive, tra cui la sospensione delle procedure esecutive individuali che potrebbero compromettere la fattibilità del piano.
Quarto passo: le osservazioni dei creditori. L’OCC comunica la proposta ai creditori, che hanno 20 giorni per presentare osservazioni. Il gestore può proporre modifiche al piano.
Quinto passo: l’omologazione. Il giudice valuta ammissibilità giuridica e fattibilità economica e, se non vi sono ragioni ostative, omologa. Da quel momento il piano vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli contrari.
Un dettaglio che interessa molto chi ha la casa: l’art. 67, comma 5, CCII consente di prevedere il rimborso regolare delle rate del mutuo sull’abitazione principale se il debitore è in regola con i pagamenti alla data del deposito, oppure se il giudice autorizza il pagamento del debito scaduto. Questo è il meccanismo che permette di ristrutturare tutti gli altri debiti senza perdere la casa.
Tutti questi passaggi, con i relativi termini, sono riassunti nella tabella qui sotto.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Recupero del credito | Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni dalla notifica | Giudice che ha emesso il decreto |
| Recupero del credito | Atto di precetto | Almeno 10 giorni prima del pignoramento; efficacia 90 giorni | — (atto stragiudiziale del creditore) |
| Esecuzione | Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dall’atto o dalla sua conoscenza | Giudice dell’esecuzione |
| Esecuzione | Opposizione all’esecuzione / rilievo dei limiti ex art. 545 c.p.c. | Prima possibile, in ogni caso prima dell’assegnazione | Giudice dell’esecuzione |
| Ristrutturazione consumatore | Istanza all’OCC e relazione del gestore | Nessun termine di legge; tempi organizzativi dell’OCC | OCC |
| Ristrutturazione consumatore | Deposito della domanda e richiesta misure protettive | Al deposito | Tribunale competente |
| Ristrutturazione consumatore | Osservazioni dei creditori | 20 giorni dalla comunicazione | OCC / giudice |
| Liquidazione controllata | Ricorso con relazione OCC e sentenza di apertura | — | Tribunale |
| Liquidazione controllata | Esdebitazione | Di diritto decorsi 3 anni dall’apertura, salvo condizioni ostative | Tribunale |
| Debitore incapiente | Domanda di esdebitazione ex art. 283 CCII | Nessun termine; una sola volta nella vita | Tribunale, tramite OCC |
| Mutuo prima casa | Domanda al Fondo di solidarietà (Consap) | Con rate non pagate da non oltre 90 giorni | Banca, che inoltra a Consap |
Nota sui termini processuali: la sospensione feriale dei termini opera dal 1 al 31 agosto, salvi i procedimenti che la legge esclude espressamente; per le singole opposizioni in materia esecutiva è sempre necessaria una verifica puntuale.
“Posso sospendere il mutuo della prima casa invece di smettere di pagarlo?”
Sì, e se ha i requisiti è la prima cosa da fare, prima che le rate arretrate diventino troppe.
Lo strumento è il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini, istituito dalla legge n. 244 del 2007 e gestito da Consap. Consente di sospendere il pagamento delle rate fino a 18 mesi, con il Fondo che si fa carico del 50% degli interessi che maturano nel periodo di sospensione.
I requisiti principali sono questi: il mutuo deve essere stato contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e di importo non superiore a 250.000 euro, e il mutuatario deve trovarsi in una delle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento. Tra queste rientrano proprio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato con stato di disoccupazione in atto. Nel modulo, per chi è in cassa integrazione, il datore di lavoro deve attestare durata e percentuale della riduzione. I requisiti reddituali (ISEE) e gli ulteriori dettagli vanno verificati sul sito Consap al momento della domanda, perché nel tempo sono stati più volte modificati.
Il limite che frega molte persone è un altro: non si può accedere al Fondo se al momento della domanda ci sono rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni. Le rate rimaste insolute entro quel limite, invece, vengono incluse nella sospensione.
Quindi l’errore da evitare è aspettare. Chi smette di pagare il mutuo “per vedere cosa succede” rischia di bruciarsi la sospensione proprio quando ne avrebbe più bisogno.
Ricordi anche due cose. La sospensione non è un condono: le rate vengono spostate, non cancellate, e la durata del mutuo si allunga. E se al mutuo è abbinata una polizza per perdita d’impiego, conviene verificare subito se l’evento è coperto: la denuncia del sinistro è un canale parallelo, non alternativo.
“E se non ho proprio nulla da offrire ai creditori?”
Esiste una procedura fatta apposta: l’esdebitazione del debitore incapiente, prevista dall’art. 283 CCII.
È la soluzione più radicale del sistema. La persona fisica che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né diretta né indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può chiedere di essere liberata dai debiti. Senza pagare nulla.
Come si valuta l’incapienza? La legge ancora la soglia all’assegno sociale e la parametra alla composizione del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE: in sostanza, il reddito del debitore deve essere quello che serve per vivere dignitosamente, senza margini da destinare ai creditori. Chi ha anche un piccolo patrimonio liquidabile, o un reddito che supera il fabbisogno del nucleo, deve invece passare dalla liquidazione controllata.
Tre caratteristiche vanno tenute a mente.
La prima: il beneficio si può ottenere una sola volta nella vita.
La seconda: serve la meritevolezza, cioè l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. I tribunali la valutano con rigore: il Tribunale di Milano, con decreto del 12 ottobre 2025, ha respinto una domanda proprio perché il debito era stato formato con dolo e colpa grave, sottolineando che il sacrificio imposto ai creditori si giustifica solo se il debitore è stato diligente. Ma il rigore non è sinonimo di chiusura: il Tribunale di Nola, il 23 ottobre 2025, ha riconosciuto l’esdebitazione precisando che la meritevolezza non richiede per forza uno “shock esterno” improvviso, e può sussistere anche quando il debito è stato in qualche modo necessitato dalle circostanze.
La terza: non è una chiusura definitiva e immediata di ogni rapporto. Per un periodo successivo (il triennio, secondo la disciplina riformata) il debitore deve comunicare eventuali utilità sopravvenute rilevanti; se arrivano, una parte andrà ai creditori.
Per chi esce da una lunga cassa integrazione, con un nuovo lavoro precario o nessun lavoro e un nucleo familiare a carico, questa è spesso una strada concreta, a condizione di documentare bene come si è formato il debito.
Blocco C — I casi particolari
“Il finanziamento l’ha firmato anche mia moglie: vale lo stesso?”
Vale, ma cambia il perimetro della procedura. E conviene deciderlo con lucidità, non per inerzia.
Un debito cointestato, o garantito dal coniuge con una fideiussione, è un debito di entrambi. Se lei si libera con una procedura di sovraindebitamento, il creditore conserva intatti i suoi diritti verso il coobbligato e il garante. In altre parole, se solo lei deposita la domanda, la banca potrà continuare a chiedere l’intero importo a sua moglie.
Per questo il Codice della crisi prevede la procedura familiare: i membri della stessa famiglia conviventi, o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune, possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi. È spesso la scelta più razionale quando i debiti sono stati contratti insieme per le esigenze della casa e dei figli.
Attenzione però a un aspetto tecnico che ha fatto naufragare più di un piano: la procedura familiare richiede che tutti i componenti abbiano i requisiti per accedere alla stessa procedura. Se uno dei due ha una debitoria “mista” (per esempio debiti legati a una vecchia partita IVA), l’impostazione deve cambiare. La giurisprudenza di merito si è già espressa in questo senso, ed è una verifica da fare prima di depositare, non dopo.
Allo stesso modo, bisogna capire se la garanzia prestata sia davvero un atto da consumatore. La fideiussione rilasciata per aiutare un familiare a comprare casa è un atto privato; quella firmata per garantire i debiti di una società di cui si è soci o amministratori può non esserlo, e questo può escludere l’accesso alla ristrutturazione del consumatore.
Il nostro approccio, come Studio guidato da un Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è mappare prima tutti i coobbligati e i garanti: la procedura va costruita sul nucleo, non sulla singola firma.
“Mi hanno concesso prestiti che non potevo permettermi: la colpa non è anche della finanziaria?”
In parte sì. Ma non nel modo in cui molti sperano, e le spiego perché.
L’art. 124-bis del Testo unico bancario obbliga il finanziatore a valutare il merito creditizio del consumatore prima di concedere un prestito. Il Codice della crisi, all’art. 69, comma 2, trae da questa regola una conseguenza precisa: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, o che ha violato le regole sul merito creditizio, non può contestare la convenienza economica della proposta nel piano del consumatore. È una sanzione processuale reale, che può rendere molto più agevole l’omologazione.
Il limite, però, l’ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025: la negligenza della banca non cancella, né attenua automaticamente, la colpa grave del debitore. Le due valutazioni sono separate. Il giudice deve verificare da un lato se il finanziatore ha valutato correttamente il merito creditizio, dall’altro se il consumatore ha contribuito in modo gravemente colpevole al proprio indebitamento. Le due colpe possono coesistere. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 20672 del 22 luglio 2025, ha precisato che anche il creditore “colpevole” conserva il diritto di contestare la legittimità della proposta (per esempio, sostenendo proprio la colpa grave del debitore), pur non potendone contestare la convenienza.
Cosa significa per lei, in pratica? Che la ricostruzione della storia dei finanziamenti è decisiva in due direzioni. Serve a dimostrare che la finanziaria non ha fatto le verifiche dovute, e serve a dimostrare che lei, nel chiedere quel prestito, non ha agito con leggerezza grave: magari ha fornito dati veri, confidando che la banca consultasse le centrali rischi, oppure ha usato il denaro per spese necessarie in un momento di riduzione del reddito dovuta proprio alla cassa integrazione.
La riduzione di reddito da cassa integrazione, se documentata, è un elemento che aiuta a spiegare perché il debito si è formato: non come scusa, ma come fatto oggettivo da mettere nella relazione dell’OCC.
“Ho debiti ma nessun bene: ha senso la liquidazione controllata o mi serve a poco?”
Ha senso più di quanto pensi, soprattutto se ha un reddito da lavoro.
La liquidazione controllata non richiede che lei possieda una casa o altri beni. Può essere aperta anche con il solo reddito: in quel caso, il giudice stabilisce quale parte dello stipendio serve al mantenimento suo e della famiglia, e la parte eccedente viene destinata ai creditori per la durata della procedura. L’art. 268, comma 4, CCII esclude infatti dalla liquidazione stipendi, pensioni e salari nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, e la giurisprudenza di merito ha precisato che questa quota non può mai scendere sotto le soglie di impignorabilità del codice di procedura civile.
Il vantaggio principale è doppio. Da un lato, con l’apertura si blocca la corsa dei singoli creditori: non si possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Dall’altro, decorsi tre anni dall’apertura, l’esdebitazione opera di diritto, salvo che emergano condizioni ostative.
C’è poi un chiarimento della Cassazione molto utile per chi teme di essere “respinto”. Con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 la Suprema Corte ha affermato che l’accesso alla liquidazione controllata non può essere negato per un giudizio negativo sulla condotta del debitore: la procedura non è un premio, e le eventuali negligenze nell’indebitamento potranno pesare solo nella successiva fase dell’esdebitazione. Nello stesso senso si era espressa la Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 609 del 20 maggio 2025.
E le quote di stipendio già cedute o assegnate ai creditori prima dell’apertura? Secondo il Tribunale di Reggio Emilia (5 marzo 2025), non sono opponibili alla procedura, in nome della parità di trattamento tra creditori. È un effetto concreto che può liberare risorse fin dal primo mese.
“Sono separato e pago il mantenimento ai figli: posso includere anche quello?”
No, e anzi il mantenimento è la voce con cui bisogna essere più attenti.
I crediti per il mantenimento dei figli e dell’ex coniuge hanno natura alimentare. Nel pignoramento dello stipendio o della NASpI seguono una regola diversa da quella del quinto: la misura pignorabile è fissata dal giudice, che può anche superarla, tenendo conto delle esigenze di chi riceve e della situazione di chi paga. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 32914/2022, hanno ricondotto alla natura latamente alimentare anche l’assegno di mantenimento per il coniuge.
Nelle procedure di sovraindebitamento, i crediti di mantenimento correnti non si “tagliano” come un finanziamento: sono una spesa necessaria del debitore, da inserire nel fabbisogno familiare. Gli arretrati sono un debito che va considerato con attenzione, anche per la sua collocazione privilegiata.
Il consiglio pratico è semplice: se la cassa integrazione ha ridotto il suo reddito, la strada per ridurre l’assegno è la richiesta di modifica delle condizioni al giudice della famiglia, non smettere di pagare. Il mancato pagamento del mantenimento ha conseguenze anche penali, e nel sovraindebitamento verrebbe letto come un comportamento difficilmente compatibile con la diligenza richiesta.
Blocco D — Le paure finali
“Rischio di perdere la casa?”
Il rischio esiste, ma è molto più governabile di quanto si creda, a condizione di muoversi prima dell’asta e non dopo.
La casa si perde davvero in due situazioni: quando il creditore ipotecario avvia l’esecuzione immobiliare e nessuno interviene, oppure quando si sceglie consapevolmente la liquidazione controllata con un immobile nel patrimonio.
Nel primo caso, ci sono più strumenti prima dell’aggiudicazione. Il Fondo Gasparrini, se le rate non pagate non superano i 90 giorni. La rinegoziazione con la banca. E soprattutto la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che permette di continuare a pagare regolarmente il mutuo sull’abitazione principale ristrutturando tutto il resto.
Qui c’è una novità giurisprudenziale del 2026 che amplia i margini. Con la sentenza n. 11676 del 29 aprile 2026, la Cassazione ha chiarito che la moratoria fino a due anni per i creditori ipotecari e privilegiati, prevista dall’art. 67, comma 4, CCII, può sospendere per l’intero biennio il pagamento sia del capitale sia degli interessi legali, che però continuano a maturare. Per chi ha appena trovato un nuovo lavoro e ha bisogno di tempo per stabilizzare il reddito, due anni di respiro sul debito ipotecario possono fare la differenza tra un piano sostenibile e uno che fallisce.
Il limite reale è questo: se il mutuo residuo è molto alto rispetto al reddito, e l’immobile vale meno del debito, nessun piano serio può promettere di tenere la casa. In quel caso la scelta onesta è valutare se l’immobile vada lasciato nella procedura, per liberarsi definitivamente di tutto il resto.
“Quanto tempo ho davvero prima che mi portino via lo stipendio?”
Meno di quanto spera, più di quanto teme.
Il percorso minimo del creditore è questo: se non ha già un titolo, deve ottenerlo (per un decreto ingiuntivo servono in genere alcune settimane, poi 40 giorni per l’opposizione); poi deve notificare il precetto e attendere almeno 10 giorni; poi notificare il pignoramento presso terzi; poi attendere l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione. Solo dopo l’ordinanza di assegnazione il datore di lavoro o l’INPS verseranno al creditore la quota trattenuta. In pratica, dal primo sollecito serio all’effettivo prelievo passano spesso diversi mesi.
Ma dalla notifica del pignoramento il terzo (datore di lavoro, INPS, banca) accantona già le somme. Quindi l’effetto sul suo portafoglio arriva prima dell’assegnazione.
La rassicurazione fondata è che quel tempo è sufficiente per preparare una domanda di sovraindebitamento con richiesta di misure protettive. Il limite reale è che il tempo si consuma in fretta se si aspetta di “vedere cosa succede”: la raccolta dei documenti e il lavoro dell’OCC richiedono settimane.
“Se chiedo l’esdebitazione finisco segnalato per sempre e non potrò più avere credito?”
No, non “per sempre”. Ma è giusto essere chiari.
Le procedure di sovraindebitamento sono pubblicate, e i ritardi di pagamento che le hanno precedute risultano nelle banche dati creditizie secondo i tempi di conservazione previsti dalla loro disciplina. Per un certo periodo, ottenere nuovi finanziamenti sarà difficile. Ma nella gran parte dei casi quelle segnalazioni ci sono già, perché nascono dai ritardi, non dalla procedura.
La vera differenza è un’altra. Senza procedura, lei resta con segnalazioni negative e con i debiti. Con la procedura, a un certo punto resta solo con il ricordo di quelle segnalazioni, mentre i debiti sono stati chiusi o ridotti.
Il limite reale riguarda il futuro accesso alle procedure: l’art. 69 CCII esclude dalla ristrutturazione chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ne ha già beneficiato due volte, e l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta nella vita. Non è uno strumento da usare con leggerezza, ma per chi esce da anni di cassa integrazione con debiti non più sostenibili è proprio la “seconda possibilità” per cui è stato pensato.
“Mi vergogno. È davvero una cosa che si fa?”
Sì. E lo diciamo senza retorica.
La cassa integrazione è, per definizione, una riduzione di reddito che non dipende dal lavoratore. Chi durante quei mesi ha usato la carta revolving per fare la spesa, ha chiesto un prestito per coprire la rata del mutuo o ha rinnovato la cessione del quinto per tirare avanti, non ha fatto nulla di strano: ha cercato di tenere in piedi la famiglia con gli strumenti che aveva.
Le procedure di sovraindebitamento esistono esattamente per queste situazioni, e i tribunali le esaminano e le omologano regolarmente. La vergogna, invece, produce un effetto concreto e misurabile: fa perdere tempo, fa scadere termini e fa accumulare interessi.
Il limite reale è che la procedura richiede trasparenza totale: tutti i debiti, tutti i redditi, tutti i conti, tutti gli atti degli ultimi anni. Nascondere un conto o una donazione fatta a un parente per “salvare” qualcosa è il modo più rapido per far saltare tutto.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Le propongo due simulazioni costruite con numeri realistici. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.
Simulazione 1 — Il pignoramento del conto su cui arriva la NASpI
Ipotesi. Lavoratore uscito dalla cassa integrazione, oggi percettore di NASpI per 1.137 euro netti al mese, accreditati sul conto corrente. Debiti: finanziamento personale di 18.740 euro, prestito finalizzato di 9.315 euro, carta revolving con 4.268 euro di esposizione. La finanziaria del primo prestito ottiene un decreto ingiuntivo non opposto, notifica il precetto il 3 marzo e, non essendo intervenuto il pagamento, notifica il pignoramento presso la banca il 24 marzo. Alla data della notifica sul conto ci sono 2.412,50 euro, tutti derivanti da accrediti NASpI precedenti.
Calcolo sulle somme già presenti. Soglia protetta (triplo assegno sociale 2026): 1.638,72 euro. Somma pignorabile: 2.412,50 − 1.638,72 = 773,78 euro. Se la banca blocca l’intero saldo, la parte eccedente è pignorata oltre i limiti e l’inefficacia parziale va fatta rilevare al giudice prima dell’assegnazione, con gli estratti conto che dimostrano l’origine delle somme.
Calcolo sugli accrediti successivi. Per le NASpI accreditate dopo la notifica, si applica il quinto: 1.137 ÷ 5 = 227,40 euro al mese.
Se interviene un secondo creditore per una causa di credito diversa (per esempio un credito alimentare arretrato), la quota complessiva può salire fino alla metà: 568,50 euro al mese. Con 1.137 euro di entrata, restare con 568,50 euro significa, per un nucleo con figli, non riuscire a coprire le spese essenziali.
Esito. Il pignoramento da solo non risolve nulla: tra i tre debiti chirografari (32.323 euro in totale) e un reddito così basso, l’esecuzione individuale durerebbe anni. In questa ipotesi la domanda da porsi è se il nucleo rientri nella soglia di incapienza dell’art. 283 CCII o se, trovato un nuovo lavoro, convenga una liquidazione controllata con una quota di reddito predeterminata dal giudice e l’esdebitazione dopo tre anni.
Simulazione 2 — Il piano del consumatore che salva la casa
Ipotesi. Lavoratrice rientrata al lavoro dopo 14 mesi di cassa integrazione. Stipendio netto 1.776 euro, sul quale grava una cessione del quinto di 296 euro al mese (in busta arrivano 1.480 euro). Il coniuge percepisce 620 euro da un part-time. Nucleo di tre persone. Mutuo sull’abitazione principale con debito residuo di 83.460 euro e rata di 512 euro, pagata regolarmente. Debiti chirografari per 47.870 euro: residuo della cessione del quinto 14.620 euro, due prestiti personali per 26.915 euro, carta revolving 6.335 euro.
Situazione senza procedura. Entrate: 1.480 + 620 = 2.100 euro. Uscite: mutuo 512, spese essenziali del nucleo 1.260, rate dei prestiti e della revolving circa 690 euro. Saldo mensile: −362 euro. In pochi mesi arrivano i primi decreti ingiuntivi.
Costruzione del piano. La proposta prevede: prosecuzione regolare del mutuo ai sensi dell’art. 67, comma 5, CCII; falcidia della cessione del quinto ai sensi dell’art. 67, comma 3, CCII, con cessazione della trattenuta dopo l’omologazione; versamento mensile ai creditori chirografari di 480 euro per 60 mesi.
Entrate dopo l’omologazione: 1.776 + 620 = 2.396 euro. Uscite: mutuo 512, spese essenziali 1.260, rata del piano 480. Saldo mensile: +144 euro, margine prudenziale per imprevisti.
Totale versato in 5 anni: 480 × 60 = 28.800 euro. Dedotte le spese prededucibili della procedura, ipotizzate in 2.180 euro, ai creditori chirografari vanno 26.620 euro, pari al 55,6% dei 47.870 euro.
Confronto con l’alternativa liquidatoria. In una liquidazione controllata l’immobile verrebbe venduto: il ricavato, stimato in un’asta al ribasso, sarebbe assorbito in larga parte dal creditore ipotecario, e ai chirografari arriverebbe soprattutto la quota di stipendio eccedente il mantenimento per tre anni. Una percentuale sensibilmente inferiore. È questo confronto, documentato nella relazione dell’OCC, che rende il piano conveniente anche per i creditori e ne sostiene l’omologazione.
Esito. Casa conservata, nessuna esecuzione individuale, debito chirografario chiuso in cinque anni con il 55,6%. La condizione decisiva, nel caso concreto, sarà dimostrare che i prestiti sono stati chiesti durante la riduzione di reddito per spese necessarie e non con colpa grave.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“I prestiti che sto chiedendo adesso per tirare avanti possono impedirmi, domani, di accedere alla procedura?”
Sì. Ed è il punto su cui più persone, in buona fede, si danneggiano da sole.
Chi esce dalla cassa integrazione con il conto in rosso tende a reagire nel modo più istintivo: un nuovo prestito per chiudere quello vecchio, una seconda carta revolving, un finanziamento chiesto online in pochi minuti. Ognuna di queste mosse, presa da sola, sembra ragionevole. Messe in fila, raccontano al giudice una storia diversa.
L’art. 69 CCII esclude dalla ristrutturazione dei debiti il consumatore che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. E la colpa grave, nella giurisprudenza, si vede soprattutto negli ultimi mesi prima della domanda: il ricorso a nuovo credito quando era già evidente l’impossibilità di restituirlo. Il Tribunale di Ferrara, in una pronuncia pubblicata a marzo 2026, ha ritenuto che anche un solo comportamento, se rilevante e ripetuto, possa bastare a integrare la colpa grave pur in presenza di altre cause della crisi. E come abbiamo visto, la Cassazione (ord. n. 21048/2025) ha escluso che la leggerezza della finanziaria possa neutralizzare quella del debitore.
C’è anche un secondo profilo, meno noto. I pagamenti preferenziali fatti poco prima della procedura (restituire il prestito a un parente e non alla banca, vendere l’auto e usare il ricavato per un solo creditore) possono essere letti come atti che alterano la parità tra creditori. Nella liquidazione controllata il liquidatore ha strumenti per contestarli, e nella relazione dell’OCC finiscono comunque.
La regola pratica è una sola: dal momento in cui si capisce che il reddito non basta più, non si chiede nuovo credito senza un parere. Il tempo speso a farsi consigliare prima di firmare l’ennesimo contratto è quasi sempre il tempo meglio speso dell’intera vicenda.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce di riferimento sul tema, con il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui interessano chi è uscito dalla cassa integrazione con debiti.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048 Principio. La violazione, da parte del finanziatore, dell’obbligo di valutare il merito creditizio non esclude né riduce di per sé la colpa grave del consumatore; le due valutazioni restano autonome. Rilevanza. Chi ha accumulato prestiti durante la cassa integrazione non può contare solo sulla responsabilità della banca: deve dimostrare anche la propria diligenza.
2. Cass. civ., ord. 22 luglio 2025, n. 20672 Principio. Il creditore che ha colpevolmente concorso al sovraindebitamento non può contestare la convenienza della proposta, ma può ancora contestarne la legittimità. Rilevanza. Chiarisce fino a dove arriva la “sanzione” per la finanziaria imprudente, e quindi quanto va curata la prova dell’assenza di colpa grave.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 Principio. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio negativo sulla condotta del debitore; eventuali negligenze rilevano solo in sede di esdebitazione. Rilevanza. Rende accessibile la liquidazione controllata anche a chi teme di non essere considerato “meritevole”.
4. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2026, n. 11676 Principio. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, la moratoria fino a due anni per i crediti muniti di prelazione può sospendere per tutto il biennio il pagamento di capitale e interessi legali, i quali continuano però a maturare. Rilevanza. Offre tempo prezioso a chi vuole conservare la casa ipotecata mentre stabilizza un nuovo reddito.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 Principio. Nel valutare la meritevolezza del debitore incapiente il giudice deve esaminare le condotte che hanno preceduto la crisi; chi era fallito e non aveva ottenuto l’esdebitazione non può recuperare quel beneficio sui debiti dell’epoca tramite l’art. 283 CCII. Rilevanza. Mostra i confini dell’esdebitazione dell’incapiente e quanto pesi la storia pregressa del debitore.
6. Cass. civ., ord. 12 novembre 2025, n. 29915 Principio. Nell’esdebitazione del debitore incapiente la valutazione tecnica dell’Organismo di Composizione della Crisi ha un ruolo centrale. Rilevanza. Conferma che la qualità della relazione dell’OCC è spesso decisiva per l’esito della domanda.
7. Cass. civ., 3 febbraio 2026, n. 2260 Principio. Le regole più favorevoli del Codice della crisi non si applicano retroattivamente alle procedure chiuse sotto la disciplina precedente. Rilevanza. Chi ha già affrontato in passato una procedura con le vecchie regole deve verificare con attenzione quale disciplina gli si applica.
8. Corte cost., sent. n. 65/2022 Principio. Ai fini della falcidia nel piano del consumatore, la cessione “coattiva” di quota dello stipendio derivante da pignoramento va equiparata alla cessione volontaria. Rilevanza. Anche le trattenute imposte dal giudice possono essere ristrutturate nel piano, non solo quelle nate da un contratto di cessione del quinto.
9. Cass. civ., Sez. Un., n. 32914/2022 Principio. L’assegno di mantenimento per il coniuge ha natura latamente alimentare, con le relative conseguenze anche sui limiti di pignorabilità. Rilevanza. Spiega perché, per il lavoratore separato, i crediti di mantenimento seguono regole diverse da quelle dei finanziamenti.
10. Trib. Milano, 26 dicembre 2024 Principio. Con l’omologazione del piano di ristrutturazione basato sullo stipendio perdono efficacia le cessioni del quinto che lo gravano, siano esse volontarie o disposte dal giudice. Rilevanza. È l’effetto concreto che libera reddito per sostenere il piano.
11. Trib. Reggio Emilia, 5 marzo 2025 Principio. Nella liquidazione controllata le assegnazioni o cessioni di quote di stipendio anteriori all’apertura non sono opponibili alla procedura, per garantire la parità tra creditori. Rilevanza. Anche nella liquidazione il singolo creditore che “prende il quinto” smette di avere una corsia preferenziale.
12. App. L’Aquila, 20 maggio 2025, n. 609 Principio. La meritevolezza è requisito dell’esdebitazione dell’incapiente, non dell’accesso alla liquidazione controllata, dove la condotta del debitore si valuta al momento dell’esdebitazione. Rilevanza. Anticipa e conferma, sul piano del merito, la linea poi seguita dalla Cassazione.
13. Trib. Milano, 12 ottobre 2025 Principio. L’esdebitazione del debitore incapiente non è automatica: la meritevolezza va accertata con rigore e manca quando il debito è stato formato con dolo o colpa grave. Rilevanza. Indica quanto sia necessario documentare la storia del debito prima di chiedere il beneficio.
14. Trib. Nola, 23 ottobre 2025 Principio. La meritevolezza dell’incapiente sussiste non solo in caso di evento esterno improvviso, ma anche quando l’indebitamento è stato indotto o reso necessario dalle circostanze; la sola entità dei debiti non basta a negarla. Rilevanza. È una lettura particolarmente pertinente per chi si è indebitato durante una riduzione di reddito come la cassa integrazione.
15. Trib. Bergamo, 15 luglio 2025 Principio. L’art. 283 CCII opera come clausola di chiusura del sistema delle esdebitazioni, a tutela della “seconda possibilità” del debitore meritevole e incapiente. Rilevanza. Evidenzia la funzione dell’istituto e l’orientamento aperto di una parte dei tribunali, da confrontare con i limiti fissati dalla Cassazione (n. 30108/2025).
Accanto alle pronunce, va tenuta presente la circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025, che ha uniformato l’applicazione dei limiti dell’art. 545 c.p.c. alla NASpI e alle integrazioni salariali e ha chiarito la pignorabilità integrale dell’anticipazione NASpI.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo per chi esce dalla cassa integrazione con debiti non più sostenibili.
1. Ricostruiamo l’intera posizione debitoria, incrociando contratti, estratti conto, centrali rischi e comunicazioni dei creditori, per sapere con esattezza chi deve cosa e a che titolo.
2. Verifichiamo ogni atto già notificato (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti), controllando notifiche, termini e calcoli, e proponiamo le opposizioni quando ne ricorrono i presupposti.
3. Calcoliamo i limiti di pignorabilità su stipendio, NASpI e conto corrente, ricostruendo l’origine delle somme, e chiediamo al giudice dell’esecuzione di rilevare l’inefficacia della parte pignorata oltre i limiti.
4. Analizziamo finanziamenti e cessioni del quinto con lo staff di diritto bancario, verificando condizioni contrattuali e rispetto delle regole sul merito creditizio.
5. Valutiamo i requisiti per il Fondo di solidarietà sui mutui prima casa e per le soluzioni negoziali con la banca, prima che le rate arretrate superino la soglia critica.
6. Individuiamo la procedura più adatta tra ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente, confrontandone gli effetti sul caso concreto.
7. Prepariamo con l’OCC la documentazione e la ricostruzione delle cause del sovraindebitamento, valorizzando la riduzione di reddito legata alla cassa integrazione.
8. Costruiamo il piano economico del nucleo familiare con i commercialisti dello staff, sostenibile nel tempo e confrontato con l’alternativa liquidatoria.
9. Chiediamo le misure protettive per sospendere le esecuzioni individuali durante la procedura.
10. Seguiamo la procedura fino alla sua conclusione, compresi eventuali reclami e impugnazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi è uscito dalla cassa integrazione con debiti accumulati, la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, affiancata al ruolo di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come vengono istruite le domande, cosa guarda il gestore nella relazione e quali elementi il giudice considera decisivi per la colpa grave e la meritevolezza. È da questa conoscenza che nasce il modo in cui impostiamo il fascicolo fin dal primo incontro.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino, se necessario, alla Cassazione: lo stesso difensore segue le opposizioni ai pignoramenti, la procedura di sovraindebitamento e gli eventuali gradi di impugnazione, senza passaggi di mano che disperdono informazioni.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: gli uni sugli aspetti processuali e procedurali, gli altri sui numeri del piano e sulla sostenibilità del bilancio familiare.
In sintesi
Dalle risposte emergono tre messaggi chiave.
Primo: stipendio, NASpI e conto corrente sono pignorabili, ma solo entro limiti precisi, e il pignoramento oltre quei limiti è parzialmente inefficace. Conoscerli è la prima difesa.
Secondo: le procedure di sovraindebitamento sono lo strumento pensato per chi, come il lavoratore uscito dalla cassa integrazione, ha un reddito ridotto e debiti non più gestibili. Possono fermare le esecuzioni, falcidiare la cessione del quinto, salvare la casa o cancellare i debiti residui.
Terzo: il tempo e i comportamenti degli ultimi mesi contano più di tutto. Nuovi prestiti chiesti nella disperazione o termini lasciati scadere possono chiudere porte che oggi sono ancora aperte.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché mette insieme le due competenze che una simile situazione richiede: quella del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, per costruire la via d’uscita definitiva dal debito, e quella dell’avvocato cassazionista, per difendere reddito e conto dai pignoramenti in ogni grado di giudizio, con il supporto dello staff in diritto bancario sui finanziamenti.
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