Questa guida nasce dalle domande che ci vengono poste più spesso da imprenditori, soci di minoranza, amministratori e creditori che si trovano dentro — o davanti — a un gruppo di società con debiti che rimbalzano da una scatola all’altra. Le abbiamo raccolte così come arrivano, nel linguaggio con cui vengono formulate al telefono o in prima riunione, e a ciascuna abbiamo dato una risposta completa.
Il quadro normativo è più articolato di quanto sembri. Il codice civile disciplina il gruppo agli articoli da 2497 a 2497-septies, con la responsabilità di chi esercita direzione e coordinamento, la postergazione dei finanziamenti infragruppo e la presunzione di eterodirezione legata al controllo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino a quello del settembre 2024) ha poi aggiunto una disciplina dedicata ai gruppi negli articoli da 284 a 292: concordato di gruppo, liquidazione giudiziale di gruppo, azioni di inefficacia tra imprese del gruppo, postergazione dei crediti da finanziamenti infragruppo. Attorno a questi due assi ruotano tutte le domande che seguono.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno per una ragione precisa e verificabile: le controversie sulla responsabilità infragruppo sono contenziosi lunghi, che nascono in tribunale delle imprese o nello stato passivo e finiscono spesso in Corte di Cassazione, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, quindi può seguire la stessa linea difensiva dal primo atto fino all’ultimo grado. Inoltre, quando la crisi coinvolge più società collegate, servono competenze concorsuali certificate: l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale che affianca avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo — perché qui il diritto societario e i numeri del bilancio consolidato si leggono insieme o non si leggono affatto.
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BLOCCO A — LE BASI
“Ma insomma, se la mia società fa parte di un gruppo, i debiti sono di tutti o di ciascuna?”
Di ciascuna. La regola di partenza è che ogni società del gruppo risponde solo dei propri debiti, con il proprio patrimonio. Il gruppo, nel nostro ordinamento, non è un soggetto giuridico: è un fatto economico. Esiste una direzione unitaria, esistono bilanci che si consolidano, esiste una strategia comune, ma dal punto di vista giuridico continuano a esserci tante persone giuridiche distinte, ognuna con il suo patrimonio, i suoi creditori e la sua autonomia patrimoniale perfetta.
Detto questo, la regola ha eccezioni che pesano, e sono proprio quelle che portano le persone nel nostro studio. Il creditore di una società del gruppo può, a certe condizioni, raggiungere il patrimonio di un’altra società — normalmente la capogruppo. Non perché il gruppo “diventi” un unico debitore, ma perché la legge prevede titoli di responsabilità autonomi: la responsabilità da abuso di direzione e coordinamento dell’art. 2497 c.c., la responsabilità solidale del cessionario d’azienda dell’art. 2560 c.c., la responsabilità da garanzie prestate, la responsabilità dell’amministratore comune, e nei casi estremi l’accertamento di una società di fatto tra le società del gruppo.
La differenza pratica è enorme. Nel primo caso il creditore deve solo azionare il suo titolo contro la sua debitrice. Nel secondo deve costruire un giudizio autonomo, provare una condotta, un danno e un nesso causale. Non è la stessa cosa, e chi difende il gruppo deve sapere esattamente su quale dei due binari si trova.
Una precisazione che serve subito: il fatto che il gruppo sia “regolare”, con partecipazioni dichiarate, bilancio consolidato e pubblicità nel registro delle imprese, non aumenta il rischio. Semmai lo riduce, perché rende trasparenti i rapporti. Il rischio aumenta quando il gruppo è opaco: società con gli stessi amministratori, gli stessi conti, gli stessi dipendenti, e nessun contratto scritto che spieghi perché i soldi si spostano.
“Cos’è esattamente un ‘debito infragruppo’? È diverso da un debito normale?”
Giuridicamente è un debito come un altro; in sede concorsuale, no. Un debito infragruppo è un’obbligazione che una società del gruppo ha verso un’altra società dello stesso gruppo: un finanziamento erogato dalla holding alla controllata, un saldo di cash pooling, una fattura per servizi amministrativi resi dalla capogruppo, un’anticipazione per pagare i fornitori, la ripartizione di costi comuni.
Finché il gruppo è in bonis, questi crediti valgono e si incassano. Il problema esplode quando una delle società entra in crisi. Lì il legislatore ha deciso che il credito della controllante non può stare sullo stesso piano del credito del fornitore terzo, perché chi dirige il gruppo conosce dall’interno lo stato di salute della società finanziata e sceglie consapevolmente di darle denaro a titolo di debito invece che di capitale. Da qui la postergazione: l’art. 2467 c.c. per i finanziamenti dei soci, l’art. 2497-quinquies c.c. che estende la regola ai finanziamenti erogati da chi esercita direzione e coordinamento o da altra società a essa sottoposta, e l’art. 292 del Codice della crisi che postergazione e inefficacia le declina nel perimetro temporale della liquidazione giudiziale.
C’è poi un secondo effetto, meno noto ma altrettanto concreto: i movimenti infragruppo sono il primo posto in cui guardano curatore, pubblico ministero e creditori quando cercano responsabilità. Un bonifico da una società in sofferenza verso la controllante, se non è coperto da un contratto e da una causale documentata, viene letto come distrazione. Se è coperto, viene letto come esecuzione di un accordo di tesoreria. Lo stesso movimento, due qualificazioni opposte. La differenza la fa la carta.
“Chi decide se esiste davvero un gruppo? Basta che le società abbiano lo stesso proprietario?”
No, non basta la proprietà comune, e soprattutto non basta l’assenza di formalità a escludere il gruppo. L’art. 2497-sexies c.c. pone una presunzione: si presume che eserciti direzione e coordinamento la società o l’ente tenuto al consolidamento dei bilanci oppure che controlla la società ai sensi dell’art. 2359 c.c. L’art. 2497-septies aggiunge l’ipotesi della direzione esercitata sulla base di un contratto o di clausole statutarie.
Attenzione però, perché qui si gioca una partita processuale delicata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19943 del 17 luglio 2025, ha chiarito che la presunzione non regala nulla a chi agisce: chi invoca la responsabilità deve comunque dimostrare i fatti costitutivi su cui la presunzione poggia, cioè l’obbligo di consolidamento o la situazione di controllo ex art. 2359 c.c. Solo una volta dimostrati quei fatti scatta la presunzione di eterodirezione, che resta comunque superabile con prova contraria.
Sul versante opposto, la Corte ha da tempo precisato che le formalità pubblicitarie dell’art. 2497-bis c.c. non hanno efficacia costitutiva: un gruppo può esistere anche se nessuno ha mai iscritto nulla, e per accertarlo si guarda alla sostanza dei rapporti. Il principio è espresso con chiarezza da Cass. civ. n. 24943/2019.
Tradotto in pratica: l’assenza dell’iscrizione nel registro delle imprese non è uno scudo, e la sua presenza non è una condanna. Nel contenzioso si discute di flussi finanziari, di verbali, di chi firmava che cosa, di direttive impartite, di chi decideva davvero i prezzi, gli investimenti e le assunzioni. È un accertamento di fatto, e come tale si vince o si perde sulla documentazione.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
“La capogruppo può essere chiamata a pagare i debiti della controllata? E come?”
Non “pagare i debiti”: risarcire un danno. La distinzione non è formale. L’art. 2497, comma 1, c.c. stabilisce che le società o gli enti che, esercitando direzione e coordinamento, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui violando i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, rispondono direttamente verso i soci per il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione, e verso i creditori sociali per la lesione dell’integrità del patrimonio della società eterodiretta.
Quindi il creditore non eredita un debito già liquido: deve costruire una causa risarcitoria e provare quattro cose. Primo, che esisteva l’attività di direzione e coordinamento. Secondo, che è stata esercitata in violazione dei principi di corretta gestione — non basta una scelta rivelatasi sbagliata, serve una condotta scorretta. Terzo, che il patrimonio della società eterodiretta ne è risultato leso al punto da rendere insufficiente la garanzia patrimoniale. Quarto, il nesso causale.
Il comma 1 dello stesso articolo contiene il principale strumento difensivo del gruppo: non c’è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, oppure è stato integralmente eliminato anche a seguito di operazioni dirette a ciò. È la teoria dei vantaggi compensativi, di cui parliamo più avanti perché è il cuore di quasi ogni difesa.
Il comma 2 estende la responsabilità in solido a chi abbia preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, a chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. È la norma che permette di chiamare in causa gli amministratori della controllata che hanno eseguito le direttive dannose e le società “sorelle” che hanno incassato le risorse uscite dalla società depauperata.
“Chi può fare causa alla holding: io creditore, il socio, o il curatore?”
Dipende da chi sei e da cosa è successo nel frattempo alla società eterodiretta.
Il socio esterno agisce in proprio per il danno alla redditività e al valore della sua partecipazione. È un danno riflesso — la holding impoverisce la controllata, il valore della quota scende — ma l’art. 2497 c.c. gli riconosce comunque un’azione diretta, che supera i limiti ordinari dell’art. 2395 c.c.
Il creditore sociale agisce per la lesione dell’integrità del patrimonio della società. Finché la società è in bonis, la legittimazione è sua. Se invece si apre la liquidazione giudiziale, l’azione dei creditori passa al curatore, secondo la regola generale dell’art. 255 CCII e con la disciplina dedicata ai gruppi dell’art. 291 CCII. Su questo punto la Cassazione è tornata con la sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024, che ha ribadito anche un altro passaggio poco intuitivo: la società eterodiretta non è legittimata ad agire direttamente ex art. 2497 c.c. contro chi la dirige, perché la norma individua altri soggetti come titolari dell’azione.
Per chi difende, questa mappa vale oro. Molte cause si difendono sull’eccezione di difetto di legittimazione prima ancora che sul merito: un creditore che agisce dopo l’apertura della procedura, un socio che chiede il danno al patrimonio sociale invece che alla partecipazione, un curatore che cumula domande che spettano a titolari diversi sono tutti scenari in cui l’eccezione preliminare può chiudere metà del giudizio.
“Il creditore deve prima chiedere i soldi alla società controllata o può andare subito dalla capogruppo?”
L’art. 2497, comma 3, c.c. dice che il socio e il creditore possono agire contro la società o l’ente che esercita direzione e coordinamento solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all’attività di direzione e coordinamento. Letto di fretta, sembra un beneficio di preventiva escussione come quello del fideiussore.
Non lo è. La Cassazione, con la sentenza n. 29139 del 5 dicembre 2017, ha escluso che la norma introduca un vero beneficium excussionis, valorizzando invece la natura risarcitoria dell’azione e il ruolo dei vantaggi compensativi. In pratica non serve dimostrare di aver aggredito infruttuosamente ogni bene della controllata: serve che il credito non sia stato soddisfatto.
Sul piano operativo questo significa che una richiesta formale alla società eterodiretta, rimasta senza esito, è normalmente sufficiente a integrare la condizione. Per la difesa della capogruppo, all’inverso, il tema si sposta subito sul merito: se la controllata è capiente e il creditore non ha nemmeno provato a escuterla, viene meno il presupposto del danno, perché il danno risarcibile ex art. 2497 c.c. è la lesione dell’integrità patrimoniale che rende la garanzia insufficiente.
“Quanto tempo ho per agire? Da quando decorre la prescrizione?”
L’azione ex art. 2497 c.c. ha natura risarcitoria extracontrattuale e si prescrive in cinque anni. Il punto delicato è il dies a quo, ed è qui che la giurisprudenza ha spostato l’asse a favore di chi agisce.
Con l’ordinanza n. 7262 del 13 marzo 2023 la Cassazione ha affermato che il termine quinquennale non decorre dal compimento dei singoli atti di eterodirezione abusiva, ma dal momento in cui il pregiudizio per gli interessi sociali diventa conoscibile da parte dei soci della società eterodiretta. La ragione è intuitiva: l’abuso di direzione unitaria è una condotta che si sviluppa nel tempo, spesso invisibile finché il gruppo regge, e diventa percepibile solo quando emergono le perdite o si apre la crisi.
Per chi difende la holding, l’eccezione di prescrizione va quindi costruita documentando quando il pregiudizio era oggettivamente conoscibile: bilanci depositati che già evidenziavano l’operazione contestata, relazioni del collegio sindacale, verbali assembleari, comunicazioni ai soci. Per chi agisce, vale l’operazione speculare.
Attenzione anche ai termini processuali brevi che si affiancano a quello sostanziale: nelle procedure concorsuali il credito infragruppo va insinuato e, se ammesso in via postergata o escluso, lo stato passivo si impugna nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ai sensi dell’art. 206 CCII. E ricordiamo che la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto: nessuna altra finestra, nessuna estensione creativa.
“Come funziona quando tutto il gruppo va in crisi: si fa una procedura sola o una per società?”
Si fa, potenzialmente, una procedura coordinata, ma le masse restano separate. È il compromesso scelto dal Codice della crisi agli articoli da 284 a 292.
L’art. 284 CCII consente a più imprese dello stesso gruppo di presentare con un unico ricorso la domanda di concordato preventivo, accompagnata da un piano unitario oppure da piani reciprocamente collegati e interferenti, e analoga possibilità è prevista per gli accordi di ristrutturazione e per il piano attestato. L’art. 285 CCII ammette che il piano preveda la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre, con regole sui trasferimenti di risorse infragruppo e tutele per i creditori dissenzienti. L’art. 287 disciplina la liquidazione giudiziale di gruppo. Il principio cardine, però, non cambia: le masse attive e passive delle singole imprese restano distinte, e il vantaggio del trattamento unitario deve essere dimostrato, non assunto.
Ecco la mappa dei passaggi principali, con termini e sede.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Crisi reversibile | Istanza di composizione negoziata e nomina dell’esperto | Nessun termine di legge: prima è, più strumenti restano | Piattaforma telematica nazionale / Camera di commercio |
| Regolazione concordata | Ricorso unitario per concordato di gruppo (art. 284 CCII) | Termini fissati dal tribunale per piano e documentazione | Tribunale competente per la sede della capogruppo |
| Insolvenza | Ricorso per liquidazione giudiziale di gruppo (art. 287 CCII) | — | Tribunale delle imprese / sezione fallimentare |
| Reazione alla sentenza | Reclamo contro la sentenza di apertura (art. 51 CCII) | 30 giorni | Corte d’appello |
| Accertamento crediti | Domanda di ammissione al passivo, anche per crediti infragruppo | Fino a esaurimento della procedura, con i limiti della tardività | Giudice delegato |
| Contestazione del rango | Impugnazione dello stato passivo (art. 206 CCII) | 30 giorni dalla comunicazione | Tribunale in composizione collegiale |
| Recupero attivo | Azioni di inefficacia degli atti infragruppo (art. 290 CCII) | Termini di decadenza e prescrizione delle azioni revocatorie | Tribunale |
| Responsabilità | Azione ex art. 2497 c.c. e azioni ex art. 291 CCII | 5 anni dalla conoscibilità del pregiudizio | Tribunale delle imprese |
La tabella serve a fissare un concetto: più si scende nella colonna, meno margini difensivi restano e più aumenta il costo di ogni errore. Nella prima riga si negozia; nell’ultima si litiga su fatti ormai cristallizzati.
“Il curatore può attaccare i pagamenti che ci siamo fatti tra società del gruppo?”
Sì, ed è uno dei fronti più insidiosi. L’art. 290 CCII disciplina espressamente le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti e i pagamenti intercorsi tra imprese dello stesso gruppo, nella logica che chi appartiene al gruppo conosce dall’interno la situazione finanziaria delle consociate e non può invocare l’ignoranza dello stato di insolvenza come farebbe un terzo estraneo.
Accanto a questa, restano disponibili le azioni ordinarie: la revocatoria dell’art. 2901 c.c. per gli atti dispositivi che pregiudicano la garanzia patrimoniale, le azioni di simulazione quando l’operazione dissimula altro, e le azioni risarcitorie. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18526 dell’8 luglio 2024, ha ad esempio ritenuto legittimo eccepire la simulazione di una cessione di quote quando la curatela abbia interesse a dimostrare che dietro l’operazione si nascondeva in realtà un finanziamento soci, come tale postergabile.
La difesa, in questi giudizi, non si improvvisa a posteriori. Si costruisce dimostrando che ogni movimento aveva una causa: un contratto di cash pooling regolarmente stipulato e deliberato, un contratto di service con corrispettivi determinati, un mutuo infragruppo con piano di rimborso, fatture coerenti, scritture contabili allineate. Dove questa architettura esiste, l’operazione regge. Dove manca, il movimento resta nudo e la sua qualificazione la decide il giudice sulla base degli indizi.
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
“Ho prestato soldi alla mia controllata: quando fallisce, quel credito lo recupero?”
Rispondo con onestà: nella grande maggioranza dei casi, no, o comunque solo dopo tutti gli altri. È il meccanismo della postergazione, e per chi finanzia il proprio gruppo è la sorpresa più amara.
L’art. 2467 c.c. posterga il rimborso dei finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati, concessi quando risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. L’art. 2497-quinquies c.c. estende la regola ai finanziamenti erogati nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento.
La giurisprudenza recente ha chiuso quasi tutte le vie di fuga. Con l’ordinanza n. 18599 dell’8 luglio 2025 la Cassazione ha stabilito che sono postergati anche i cosiddetti finanziamenti discendenti: quelli erogati dalla controllante alla controllata passando per l’intermediazione di un’altra società che controlla la finanziata ed è a sua volta controllata dalla finanziatrice. Motivo: altrimenti basterebbe far transitare il denaro da una consociata per aggirare la norma. Con l’ordinanza n. 18591 del 2025 la Corte ha precisato che contano la sostanza e la funzione dell’erogazione, non la qualifica formale: somme anticipate a un’impresa in crisi per consentirne la prosecuzione sono finanziamenti ai fini dell’art. 2467 c.c. anche se in contabilità hanno un altro nome. Un’eccezione temporale sopravvive, ed è quella ricordata dall’ordinanza n. 583 del 10 gennaio 2025: i finanziamenti effettuati tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 sono esenti da postergazione per effetto dell’art. 8 del D.L. 23/2020.
Sul versante concorsuale l’art. 292 CCII, nel testo risultante dal correttivo del settembre 2024, posterga i crediti da finanziamenti infragruppo sorti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, e colpisce con l’inefficacia i rimborsi eseguiti nello stesso arco temporale. Resta salva la disciplina dell’art. 102 CCII sui finanziamenti prededucibili funzionali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
La difesa possibile esiste e va giocata su due piani: contestare la sussistenza dei presupposti oggettivi dell’art. 2467 c.c. al momento dell’erogazione, con una perizia sui dati di bilancio di quel preciso momento, e distinguere i crediti che non hanno natura finanziaria — corrispettivi di servizi effettivamente resi, forniture, canoni — da quelli che la hanno. Non tutto ciò che la curatela qualifica come finanziamento lo è davvero.
“E il cash pooling? Spostare liquidità tra le società è legale?”
È legale, a condizione che sia un contratto e non un’abitudine. La differenza è tutta qui, ed è la differenza tra un’operazione lecita di tesoreria accentrata e una contestazione di distrazione.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 39139 del 2023, ha fissato il perimetro: i pagamenti tra società infragruppo riconducibili a un contratto di cash pooling non integrano bancarotta per distrazione purché i consigli di amministrazione delle società interessate abbiano deliberato il contenuto dell’accordo, definendone oggetto, durata, limiti di indebitamento, aliquote degli interessi attivi e passivi e commissioni applicabili. Con la sentenza n. 23910 del 2024 la stessa sezione ha ribadito che il solo fatto di aver trasferito risorse alla capogruppo non basta a escludere il reato: senza un contratto chiaro e dettagliato sin dalla stipula, i trasferimenti restano prelievi.
Sul versante dei vantaggi compensativi, la Corte ha alzato l’asticella probatoria. La sentenza n. 42570 del 22 ottobre 2024 richiede che i vantaggi compensativi idonei a escludere la natura distrattiva dell’operazione infragruppo siano certi, congrui e proporzionali, e di valore almeno equivalente al sacrificio economico sopportato dalla società poi fallita; la sentenza n. 7530 del 30 gennaio 2025 ha riaffermato l’impianto. Non basta quindi dire “tanto il gruppo ne ha beneficiato”: va quantificato il beneficio ricevuto dalla singola società impoverita.
Qui si capisce perché serva un difensore che sappia muoversi contemporaneamente sul piano civile e su quello concorsuale, con il supporto di chi legge i bilanci. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, affiancando avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: nelle contestazioni sui flussi infragruppo la ricostruzione contabile e la strategia processuale devono nascere insieme, non in due stanze diverse.
“Abbiamo ceduto il ramo d’azienda a un’altra società del gruppo: i debiti seguono l’azienda?”
Solo quelli che risultano dai libri contabili obbligatori. L’art. 2560, comma 2, c.c. prevede la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti inerenti all’azienda ceduta anteriori al trasferimento, ma subordina questa responsabilità all’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori, che ha valore di elemento costitutivo.
Il tema è stato attraversato da un contrasto significativo. Un filone avviato da Cass. n. 26450/2023, e seguito da Cass. n. 11503/2024 e n. 29071/2024, aveva allargato l’area delle situazioni di “non alterità” soggettiva tra cedente e cessionario, valorizzando intrecci partecipativi e coincidenze di poteri gestori — scenario tipico delle cessioni interne ai gruppi familiari. L’orientamento più restrittivo, rappresentato da Cass. n. 21561/2020 e ripreso da Cass. n. 14020 del 26 maggio 2025, è invece rimasto ancorato al dato letterale dell’iscrizione contabile, ed è stato confermato dall’ordinanza n. 20054 del 16 giugno 2026, che ha aggiunto un passaggio importante: il carattere eventualmente apparente o fraudolento della distinzione soggettiva tra le parti non incide sui presupposti dell’art. 2560 c.c., ma riguarda il negozio di cessione in sé, contro il quale i creditori pregiudicati possono attivare gli strumenti ordinari, in primo luogo l’azione revocatoria e quella risarcitoria.
Va ricordato infine che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5054 del 28 febbraio 2017, hanno escluso che l’art. 2560 c.c. si applichi ai debiti restitutori derivanti dall’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare, negando la legittimazione passiva della società conferitaria o cessionaria dell’azienda.
Per il gruppo che ha già fatto l’operazione, la domanda giusta non è “siamo coperti?”, ma: che cosa risulta dai libri, che cosa è stato pattuito, quale corrispettivo è stato versato e come è stato determinato. Una cessione infragruppo a valore congruo, documentata e pagata, regge; una cessione a valore simbolico verso una newco con gli stessi soci è un invito a nozze per la revocatoria.
“E se le società sono tutte della stessa famiglia e i conti si mescolano? Rischiamo che finiscano tutte insieme?”
Questo è lo scenario più pericoloso di tutti, e va detto senza giri di parole. Quando più società formalmente distinte operano come un unico organismo — stessa sede, stessi mezzi, cassa comune, dipendenti che passano dall’una all’altra senza contratti, fatture di comodo tra consociate — il giudice può accertare l’esistenza di una società di fatto tra di esse, la cosiddetta supersocietà di fatto, e aprire la liquidazione giudiziale nei suoi confronti, con estensione ai soci illimitatamente responsabili. Il riferimento normativo oggi è l’art. 256 CCII, erede dell’art. 147 l.fall.
La Cassazione, con la sentenza n. 36378 del 29 dicembre 2023, ha tracciato il confine con una figura diversa: nella supersocietà di fatto tutti i soci perseguono un comune intento sociale; nella holding di fatto, invece, le singole società perseguono l’interesse delle persone fisiche che le controllano. Le conseguenze processuali divergono: la prima è assoggettabile a procedura in estensione a seguito dell’insolvenza di un socio, la seconda può essere dichiarata insolvente autonomamente, su richiesta dei soggetti legittimati — principio ribadito in una serie di pronunce tra cui Cass. n. 4784 e n. 5458 del 2023 e Cass. n. 204 del 4 gennaio 2024.
Sulla prova, l’ordinanza n. 64 del 2024 ha confermato che l’esistenza della società di fatto può essere desunta da elementi indiziari: gestione coordinata, commistione patrimoniale, attività complementari e interdipendenti. La giurisprudenza di merito ha applicato questi criteri con rigore: il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 12 del 18 dicembre 2024, ha valorizzato la coincidenza della sede operativa, la commistione patrimoniale, l’interferenza sistematica di una persona fisica nella gestione e la condivisione dell’attività economica; la Corte d’appello di Venezia, con la decisione del 3 marzo 2025, ha affrontato l’estensione e il fallimento per ripercussione dei soci illimitatamente responsabili.
Una precisazione tecnica che può salvare un fascicolo: non basta l’insolvenza dei singoli soci per aprire la procedura verso la supersocietà. Va accertata un’autonoma organizzazione imprenditoriale e un autonomo stato di insolvenza. E secondo Cass. n. 24247/2025, quando la procedura originaria è stata dichiarata sotto la vigenza della legge fallimentare, la successiva domanda di estensione resta regolata da quella disciplina.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
“Rischio davvero di perdere anche la società sana del gruppo?”
Rispondo in due tempi, perché la risposta onesta ha una parte rassicurante e una parte scomoda.
La parte rassicurante: la società sana non risponde dei debiti della società in crisi per il solo fatto di appartenere allo stesso gruppo. Non esiste nel nostro ordinamento una responsabilità automatica di gruppo. Un creditore che si presenta e pretende il pagamento da una consociata solo perché “è lo stesso gruppo” non ha un titolo, e la sua pretesa va respinta.
La parte scomoda: la società sana può essere raggiunta se ha ricevuto risorse dalla società poi decotta, se ha prestato garanzie, se ha acquistato rami d’azienda con debiti iscritti nei libri, o se ha partecipato alla confusione patrimoniale che fa emergere una società di fatto. L’art. 2497, comma 2, c.c. lo dice espressamente: risponde in solido chi ha preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne ha consapevolmente tratto beneficio. La società sorella che ha incassato l’immobile a prezzo di favore è esattamente quel soggetto.
Il rischio, insomma, non deriva dall’appartenenza al gruppo, ma dai flussi. Ed è per questo che la prima cosa che facciamo quando un gruppo ci chiama non è studiare le difese, ma mappare i movimenti degli ultimi cinque anni: chi ha dato cosa a chi, con quale contratto, a quale prezzo e con quale delibera.
“Ho firmato fideiussioni per le altre società del gruppo. Cosa mi succede adesso?”
Le garanzie infragruppo sono il canale più diretto e più rapido attraverso cui il debito di una società diventa debito di un’altra — o di una persona fisica. Qui non serve nessuna azione di responsabilità, nessun accertamento di abuso di direzione unitaria: c’è un contratto di garanzia, e il creditore lo escute.
Questo significa che la difesa si sposta interamente sul titolo. Le direttrici sono note a chi lavora su questi contenziosi: verifica del contenuto della garanzia e dei suoi limiti di importo e di durata, verifica delle clausole riprodotte da schemi uniformi contestati sul piano della concorrenza, verifica delle formalità e delle condizioni di escussione, verifica della sussistenza e dell’esatto ammontare del debito garantito, che resta contestabile anche dal garante. Nulla di tutto questo si improvvisa alla notifica del precetto: si prepara leggendo il contratto prima.
C’è poi un profilo che riguarda il gruppo come tale. Se una società ha prestato garanzia per un’altra società del gruppo senza ricevere alcun corrispettivo né alcun vantaggio, e la garanzia viene poi escussa svuotandone il patrimonio, quell’operazione può essere contestata a monte come atto di abuso della direzione unitaria, o essere aggredita con le azioni di inefficacia. La garanzia infragruppo gratuita e sproporzionata è un atto che va giustificato, non un gesto neutro.
Il messaggio pratico è duro ma utile: le fideiussioni incrociate trasformano un problema locale in un problema sistemico. Chi ha firmato garanzie per più società del gruppo deve sapere, con precisione, quanto vale oggi la sua esposizione complessiva. Non un’idea approssimativa: un numero.
“Quanto tempo ho davvero prima che diventi irreversibile?”
Meno di quanto pensi, e più di quanto temi. Provo a essere preciso.
Meno di quanto pensi, perché i momenti che chiudono le porte arrivano in fretta e quasi sempre senza preavviso percepibile: il primo decreto ingiuntivo, la prima revoca degli affidamenti bancari, il primo pignoramento che blocca i conti, l’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un fornitore. Da quel momento ogni operazione infragruppo che compi verrà letta a posteriori come un tentativo di sottrazione, anche se non lo è.
Più di quanto temi, perché finché la crisi è reversibile esistono strumenti seri e non stigmatizzanti. La composizione negoziata consente di aprire un tavolo con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente, con la possibilità di chiedere misure protettive. Il Codice della crisi prevede strumenti di regolazione utilizzabili anche in forma coordinata per più società del gruppo. E quando la crisi riguarda persone fisiche coinvolte come garanti, le procedure di sovraindebitamento offrono una via d’uscita ordinata.
La regola che vediamo confermarsi sempre è questa: il valore delle opzioni disponibili si dimezza a ogni mese perso. Non perché i termini scadano tutti insieme, ma perché ogni mese in più produce nuovi movimenti infragruppo da giustificare, nuovi crediti postergati, nuove garanzie escusse e nuovi atti aggredibili. Chi arriva presto sceglie la strada; chi arriva tardi si difende sulla strada scelta da altri.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Due simulazioni, costruite con numeri realistici. Sono esercizi dimostrativi, non casi reali dello Studio, e servono solo a far vedere come si muovono le variabili.
Prima simulazione — il finanziamento della holding che si trasforma in nulla. Alfa S.r.l. è controllata al 100% da Holding Beta S.p.A. Nel marzo 2023 il bilancio di Alfa mostra patrimonio netto di 84.200 € e debiti finanziari e commerciali per 1.376.500 €: squilibrio evidente. Beta, invece di ricapitalizzare, eroga ad Alfa un finanziamento soci di 620.000 €, con scrittura privata e tasso dell’1,5%. Alfa paga fornitori e tira avanti diciotto mesi. Nel novembre 2024 viene aperta la liquidazione giudiziale. Beta insinua al passivo 620.000 €.
Esito: il curatore eccepisce la postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Il credito viene ammesso ma in via postergata, cioè soddisfatto solo dopo l’integrale pagamento di tutti gli altri creditori. Con un attivo realizzabile di 410.000 € e un passivo chirografario di 890.000 €, Beta non riceve nulla. Se poi Alfa avesse rimborsato a Beta 150.000 € nel dicembre 2023, cioè nell’anno anteriore, quel rimborso sarebbe aggredibile ai sensi dell’art. 292 CCII, e Beta si troverebbe a restituire.
Variante difensiva: se Beta dimostra, con perizia sui dati contabili al marzo 2023, che l’erogazione ha seguito un piano di risanamento attestato e che a quella data non ricorreva lo squilibrio richiesto dall’art. 2467 c.c., l’eccezione di postergazione può essere contestata in sede di impugnazione dello stato passivo, da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione.
Seconda simulazione — il ramo d’azienda che cambia scatola. Gamma S.r.l. ha debiti verso fornitori per 742.850 €. Nel settembre 2024 cede il ramo d’azienda operativo a Delta S.r.l., costituita cinque mesi prima e riconducibile agli stessi soci, per un corrispettivo di 95.000 €, pagato con compensazione di crediti vantati da Delta. Nei libri contabili obbligatori di Gamma risultano iscritti debiti per 512.300 €; i restanti 230.550 € non compaiono. Nel 2025 i creditori agiscono.
Esito sui due binari. Sul binario dell’art. 2560, comma 2, c.c., Delta risponde solidalmente dei 512.300 € iscritti nei libri; per i 230.550 € non iscritti, secondo l’orientamento restrittivo confermato nel 2025 e nel 2026, la responsabilità solidale non opera. Sul binario della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., invece, i creditori possono aggredire l’intera operazione contestando la sproporzione tra valore del ramo e corrispettivo, la costituzione recente della cessionaria e la coincidenza della compagine: se la revocatoria è accolta, la cessione è dichiarata inefficace nei loro confronti e possono agire esecutivamente sui beni trasferiti.
Lettura combinata: la stessa operazione che sembra “salvata” dal limite dell’iscrizione contabile può essere interamente travolta su un’altra azione. Guardare un solo binario è l’errore più costoso che si possa fare in materia di gruppi.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
Nessuno, in prima riunione, ci chiede questo. E invece è la domanda che decide la maggior parte dei contenziosi infragruppo.
“Ogni euro che si è spostato tra le nostre società negli ultimi cinque anni è coperto da un contratto scritto, da una delibera e da una causale verificabile?”
Provo a spiegare perché è la domanda giusta. In tutte le materie che abbiamo attraversato — responsabilità da direzione e coordinamento, postergazione, cash pooling, cessioni infragruppo, azioni di inefficacia, contestazioni penali di distrazione — il giudice si trova davanti allo stesso identico fatto materiale: del denaro o un bene è passato dalla società A alla società B. Quel fatto, da solo, è neutro. Diventa lecito o illecito in base a ciò che lo accompagna.
Se esiste un contratto di cash pooling deliberato dai consigli di amministrazione, con oggetto, durata, limiti di indebitamento, tassi e commissioni, quel trasferimento è esecuzione di un accordo. Se non esiste, è un prelievo. Se esiste un contratto di service con corrispettivi determinati e prestazioni documentate, la fattura della capogruppo è un ricavo legittimo. Se non esiste, è drenaggio di risorse. Se esiste una delibera che dà conto delle ragioni e degli interessi dell’operazione influenzata dall’attività di direzione e coordinamento, come richiede l’art. 2497-ter c.c., c’è una motivazione da valutare. Se non esiste, c’è solo un movimento da spiegare a posteriori, anni dopo, davanti a chi non conosce il contesto.
La conseguenza operativa è netta: la difesa di un gruppo si scrive prima della crisi, e consiste in gran parte in documenti, non in argomenti. Chi ha regolato per iscritto i rapporti interni difende operazioni; chi non lo ha fatto difende intenzioni, e le intenzioni in tribunale valgono poco.
C’è anche il rovescio della medaglia, utile a chi sta dall’altra parte: se sei un creditore, un socio di minoranza o un curatore, la prima richiesta istruttoria da formulare non riguarda i bilanci, ma i contratti infragruppo e i verbali. È lì che il caso si vince o si perde.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco il quadro giurisprudenziale aggiornato su cui poggiano le risposte di questa guida. Per ciascuna pronuncia indichiamo estremi, principio riformulato e rilevanza pratica per il tema dei gruppi e dei debiti infragruppo.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 19943 del 17 luglio 2025. Per far valere la responsabilità da abuso di direzione unitaria occorre che sia accertato l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento; la presunzione legata all’obbligo di consolidamento dei bilanci o al controllo ex art. 2359 c.c. opera solo se chi agisce dimostra i fatti su cui essa si fonda. Rilevanza: sposta sull’attore un onere probatorio preciso e offre alla holding un’eccezione preliminare concreta.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024. La società eterodiretta non è legittimata ad agire direttamente ex art. 2497 c.c. contro chi esercita la direzione e il coordinamento; nella procedura concorsuale l’azione dei creditori spetta al curatore, mentre il socio conserva la titolarità dell’azione per il danno alla partecipazione. Rilevanza: definisce chi può fare causa e quando, e fonda eccezioni di difetto di legittimazione.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 7262 del 13 marzo 2023. Nell’azione ex art. 2497 c.c. la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il pregiudizio agli interessi sociali è conoscibile dai soci della eterodiretta, non dal compimento dei singoli atti. Rilevanza: allunga di fatto la finestra utile per agire e rende decisiva la ricostruzione documentale del momento di emersione del danno.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29139 del 5 dicembre 2017. La condizione posta dall’art. 2497, comma 3, c.c. non configura un beneficio di preventiva escussione della società eterodiretta; l’azione mantiene natura risarcitoria e i vantaggi compensativi operano su quel piano. Rilevanza: chiarisce che al creditore non è richiesta l’escussione integrale del patrimonio della controllata.
Cass. civ., Sez. I, n. 24943/2019. Per la configurazione del gruppo occorrono più società, ma le formalità costitutive e la pubblicità prevista dall’art. 2497-bis c.c. non hanno efficacia costitutiva: prevale la sostanza dei rapporti. Rilevanza: neutralizza la difesa fondata sulla mancata iscrizione della soggezione a direzione e coordinamento.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18599 dell’8 luglio 2025. Sono postergati, ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., anche i finanziamenti erogati dalla controllante alla controllata attraverso l’intermediazione di un’altra società che controlla la finanziata ed è a sua volta controllata dalla finanziatrice. Rilevanza: chiude la via elusiva della triangolazione dei finanziamenti nei gruppi articolati.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18591 del 2025. Le somme anticipate a un’impresa in crisi, quale che sia la loro qualificazione formale, vanno considerate finanziamenti ai fini dell’art. 2467 c.c. se forniscono risorse funzionali alla continuazione dell’attività. Rilevanza: impedisce di sfuggire alla postergazione cambiando l’etichetta contabile dell’erogazione.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 583 del 10 gennaio 2025. I crediti da finanziamenti infragruppo sono soggetti a postergazione, ma restano esenti quelli effettuati tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 per effetto dell’art. 8 del D.L. 23/2020. Rilevanza: individua l’unica finestra temporale in cui l’eccezione di postergazione può essere respinta in radice.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18526 dell’8 luglio 2024. È legittimo eccepire la simulazione di una cessione di quote quando la curatela abbia interesse a dimostrare una diversa causa negoziale, come la dissimulazione di un finanziamento soci postergabile. Rilevanza: mostra come le azioni di simulazione si intreccino con la postergazione nelle operazioni infragruppo.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 36378 del 29 dicembre 2023. La supersocietà di fatto si distingue dalla holding di fatto: nella prima i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le società perseguono l’interesse delle persone fisiche che le controllano, con conseguenze diverse sul piano dell’assoggettamento a procedura. Rilevanza: è la pronuncia che orienta la qualificazione nei gruppi familiari con patrimoni confusi.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 64 del 2024. L’esistenza di una società di fatto tra più imprese può essere provata con elementi indiziari quali gestione coordinata, commistione patrimoniale e complementarità delle attività, e l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se congruamente motivato, non è riesaminabile in sede di legittimità. Rilevanza: segnala che la partita si vince nei gradi di merito, sul terreno probatorio.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 204 del 4 gennaio 2024 (in linea con Cass. n. 4784 e n. 5458 del 2023). Le holding, anche di fatto, alle quali sia imputabile l’abuso dell’attività di direzione e coordinamento possono a loro volta essere assoggettate a procedura concorsuale ove ne sia accertata l’insolvenza, su istanza dei soggetti legittimati. Rilevanza: il vertice del gruppo non è un porto sicuro.
Cass. civ., Sez. I, n. 24247/2025. Se la procedura originaria è stata dichiarata sotto la vigenza della legge fallimentare, la successiva domanda di estensione ai soci illimitatamente responsabili o alla supersocietà di fatto resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: individua la disciplina applicabile nei procedimenti a cavallo tra i due regimi.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14020 del 26 maggio 2025 e ordinanza n. 20054 del 16 giugno 2026. Nella cessione d’azienda la responsabilità solidale del cessionario per i debiti anteriori presuppone l’iscrizione nei libri contabili obbligatori, che ha valore costitutivo; l’eventuale carattere fraudolento dell’operazione non incide su tale presupposto ma si aggredisce con revocatoria e azione risarcitoria. Rilevanza: è la coppia di pronunce che governa oggi le cessioni di rami d’azienda interne ai gruppi.
Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 5054 del 28 febbraio 2017. L’art. 2560 c.c. non si applica ai debiti restitutori derivanti dall’accoglimento della revocatoria fallimentare, con esclusione della legittimazione passiva della società conferitaria o cessionaria dell’azienda. Rilevanza: delimita i confini del trasferimento delle passività nelle riorganizzazioni di gruppo.
Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 39139 del 2023 e sentenza n. 23910 del 2024. I pagamenti infragruppo riconducibili al cash pooling non integrano distrazione purché il contratto sia stato deliberato dai consigli di amministrazione con indicazione di oggetto, durata, limiti di indebitamento, tassi e commissioni; in assenza di tale formalizzazione i trasferimenti restano penalmente rilevanti. Rilevanza: definisce lo standard documentale minimo della tesoreria accentrata.
Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 42570 del 22 ottobre 2024, e Cass. pen. n. 7530 del 30 gennaio 2025. I vantaggi compensativi idonei a escludere la natura distrattiva dell’operazione infragruppo devono essere certi, congrui e proporzionali, di valore almeno equivalente al sacrificio sopportato dalla società poi fallita. Rilevanza: fissa il livello di prova richiesto alla difesa quando invoca la logica di gruppo.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco le attività che lo Studio Monardo svolge materialmente quando assiste un gruppo di società, i suoi soci, i suoi amministratori o i suoi creditori su debiti e rapporti infragruppo.
- Ricostruiamo la mappa dei flussi infragruppo degli ultimi cinque esercizi, incrociando bilanci, mastrini, estratti conto ed elenchi fornitori, e identifichiamo ogni movimento privo di titolo contrattuale.
- Verifichiamo la qualificazione di ciascun credito infragruppo — finanziamento, corrispettivo di servizi, anticipazione, saldo di cash pooling — per stabilire quali siano realmente esposti alla postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. e art. 292 CCII e quali no.
- Redigiamo e depositiamo le domande di ammissione al passivo per i crediti infragruppo, e impugniamo lo stato passivo entro i 30 giorni dell’art. 206 CCII quando il credito viene escluso o degradato a postergato senza i presupposti di legge.
- Costruiamo la difesa nelle azioni ex art. 2497 c.c., eccependo il difetto dei presupposti dell’eterodirezione, la prescrizione secondo il criterio della conoscibilità e, nel merito, documentando i vantaggi compensativi con il supporto dei nostri commercialisti.
- Redigiamo i contratti infragruppo mancanti o inadeguati — accordi di cash pooling deliberati dai consigli, contratti di service con corrispettivi determinati, mutui infragruppo con piano di rimborso — e predisponiamo le delibere motivate richieste dall’art. 2497-ter c.c.
- Resistiamo alle azioni di inefficacia e alle revocatorie sugli atti e pagamenti infragruppo, ricostruendo la causa concreta di ogni operazione e contestando i presupposti soggettivi e oggettivi dell’azione.
- Analizziamo le garanzie incrociate prestate tra società del gruppo e dai soci, ne quantifichiamo l’esposizione complessiva effettiva e contestiamo titolo, limiti e condizioni di escussione nei giudizi di opposizione.
- Assistiamo nell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, dalla composizione negoziata al concordato di gruppo ex artt. 284 e seguenti CCII, valutando se convenga un piano unitario o piani reciprocamente collegati.
- Difendiamo contro le domande di estensione della procedura per supersocietà di fatto o holding di fatto, contestando l’esistenza dell’autonoma organizzazione imprenditoriale e dell’autonomo stato di insolvenza.
- Gestiamo le posizioni delle persone fisiche coinvolte come garanti, valutando l’accesso alle procedure di sovraindebitamento quando l’esposizione personale non è più sostenibile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In materia di gruppi e debiti infragruppo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La prima è quella di cassazionista: le questioni su postergazione, alterità soggettiva nelle cessioni infragruppo e presupposti dell’eterodirezione si decidono in larga parte in sede di legittimità, e poter portare la stessa linea difensiva fino in Corte di Cassazione, senza passaggi di mano e senza ricostruzioni tardive del fascicolo, cambia la qualità della difesa fin dal primo grado. La seconda è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, perché quando la crisi coinvolge più società collegate la partita si gioca spesso prima del tribunale, al tavolo con banche e fornitori.
La continuità di strategia è il punto: la stessa analisi che facciamo all’inizio — la mappa dei flussi, la qualificazione dei crediti, la tenuta dei contratti infragruppo — è quella che alimenta la comparsa di costituzione, l’impugnazione dello stato passivo e, se serve, il ricorso per cassazione. E lo facciamo con uno staff in cui avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, perché in questa materia la questione giuridica e la ricostruzione contabile sono la stessa questione vista da due angoli.
Tre cose da portarsi via
Se di tutte queste risposte dovessero restare solo tre concetti, scegliamo questi.
Primo: il gruppo non è un debitore unico, ma non è nemmeno una collezione di compartimenti stagni. Ogni società risponde dei propri debiti, e le eccezioni — abuso di direzione unitaria, garanzie, cessioni d’azienda, società di fatto — richiedono tutte un accertamento autonomo che si può contestare punto per punto.
Secondo: i crediti che il gruppo vanta al proprio interno sono i più fragili di tutti. La postergazione li degrada dopo ogni altro creditore, la giurisprudenza recente ne ha chiuso le vie di fuga, e i rimborsi ricevuti nell’anno anteriore possono dover essere restituiti.
Terzo: la difesa si costruisce con i documenti che esistevano prima della crisi. Contratti, delibere, causali, corrispettivi congrui. Tutto ciò che è stato scritto dopo pesa poco; tutto ciò che è stato scritto prima pesa moltissimo.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la materia lo richiede: sono controversie che nascono nel tribunale delle imprese o nello stato passivo e arrivano in Corte di Cassazione, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, in grado di seguire la stessa strategia lungo tutti i gradi. Sono controversie in cui il diritto societario incrocia il bilancio consolidato, e lo Studio coordina uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti in materia bancaria e tributaria. Sono controversie che spesso si prevengono al tavolo negoziale, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, oltre che Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, per le posizioni personali di soci e garanti che la crisi del gruppo finisce per travolgere.
📩 Hai una società dentro un gruppo, crediti o debiti infragruppo da qualificare, una richiesta di risarcimento in arrivo o una garanzia che sta per essere escussa? Scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano al termine di questa pagina.
