Questa guida raccoglie le domande che gli amministratori di S.r.l. ci rivolgono più spesso quando sul tavolo arriva un’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione intestata alla società. Le abbiamo lasciate come ce le fanno, con le parole di chi non vive di codici, e abbiamo risposto come si risponde in studio: diretti, completi, senza giri di parole.
Il quadro, in poche righe. L’intimazione è l’atto previsto dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973: la riscossione lo deve notificare quando è passato più di un anno dalla cartella senza che sia iniziato il pignoramento, e con esso ordina di pagare entro cinque giorni. Dal 2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che non è un semplice sollecito ma un atto da impugnare, a pena di rendere definitivo il debito. Sul lato dell’amministratore, poi, entrano in gioco regole diverse: la responsabilità civile verso i creditori sociali (art. 2476 c.c.), quella verso il Fisco in caso di liquidazione (art. 36 D.P.R. 602/1973), i reati tributari del D.Lgs. 74/2000 e gli obblighi di gestione della crisi del Codice della crisi d’impresa.
Proprio perché il tema tocca contemporaneamente il contenzioso tributario, la crisi della società e la difesa personale di chi la guida, lo Studio Monardo lo tratta come una materia unitaria. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il presidio naturale per l’impugnazione dell’intimazione e la verifica delle cartelle; è avvocato cassazionista, e cioè può seguire il ricorso fino all’ultimo grado, dove si sono formati tutti i principi che citeremo; ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura prevista dalla legge proprio per le imprese che accumulano debiti fiscali e devono evitare che la crisi della società diventi un problema personale dell’amministratore.
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Le basi
“L’intimazione è arrivata alla società: adesso devo pagare io, di tasca mia?”
No, di regola no: il debito resta della S.r.l. e l’Agenzia non può aggredire il suo patrimonio personale solo perché lei è l’amministratore.
Le spiego perché, e poi le dico dove stanno le eccezioni, che sono quelle che contano davvero.
La società a responsabilità limitata ha un patrimonio separato da quello di chi la amministra e dei soci. È l’essenza stessa del modello: dei debiti della società risponde la società con i suoi beni. L’intimazione di pagamento, quindi, porta il nome della S.r.l., si fonda su cartelle intestate alla S.r.l. e consente all’agente della riscossione di pignorare beni della S.r.l.: conti correnti aziendali, crediti verso clienti, immobili e veicoli intestati alla società.
Anche le sanzioni tributarie amministrative, per le società con personalità giuridica, restano a carico dell’ente e non si trasferiscono sulla persona fisica che lo rappresenta. È una regola introdotta dall’art. 7 del D.L. 269/2003 e ancora oggi è una delle protezioni più solide per chi amministra una società di capitali.
Detto questo, sarebbe sbagliato fermarsi qui. L’intimazione è spesso il sintomo di una situazione che può coinvolgere personalmente l’amministratore per quattro strade diverse, che affrontiamo una per una più avanti:
- la responsabilità verso il Fisco se la società viene messa in liquidazione e i tributi non vengono pagati (art. 36 D.P.R. 602/1973);
- la responsabilità civile verso i creditori sociali o verso il curatore, se il patrimonio della società si è impoverito per errori di gestione (art. 2476 c.c.);
- i reati tributari, quando il debito nasce da IVA o ritenute non versate oltre certe soglie, o quando dopo l’arrivo degli atti si compiono operazioni sui beni per sottrarli alla riscossione;
- le conseguenze di una crisi non gestita, che il Codice della crisi d’impresa pone a carico di chi governa la società.
In sintesi: l’intimazione non la paga lei, ma il modo in cui lei reagisce all’intimazione può decidere se domani ci sarà qualcosa da pagare anche a titolo personale.
“Ma che cos’è esattamente questa intimazione? Non avevamo già ricevuto le cartelle?”
È l’ultimo avviso prima del pignoramento: serve a “risvegliare” una cartella rimasta ferma da oltre un anno.
Il meccanismo è questo. Dopo la notifica della cartella, l’agente della riscossione può procedere a esecuzione forzata decorsi sessanta giorni. Se però lascia passare più di un anno senza iniziare il pignoramento, la legge gli impone di notificare, prima di agire, un avviso che intima di adempiere entro cinque giorni. Questo avviso, a sua volta, perde efficacia se entro un anno dalla sua notifica il pignoramento non parte.
Nella pratica le intimazioni arrivano spesso a distanza di molti anni dalle cartelle e ne raggruppano diverse insieme: IRES di un vecchio esercizio, IVA dichiarata e non versata, contributi INPS, a volte sanzioni per violazioni minori. È esattamente il motivo per cui l’atto va letto con attenzione, cartella per cartella, e non liquidato come un “promemoria”.
Per anni la giurisprudenza ha oscillato sul punto se l’intimazione fosse un atto da impugnare obbligatoriamente o soltanto facoltativamente. Oggi l’orientamento della Cassazione è netto: con l’ordinanza n. 6436 dell’11 marzo 2025, poi confermata dalla pronuncia n. 35019 del 31 dicembre 2025, la Corte ha equiparato l’intimazione al vecchio avviso di mora, rendendola impugnabile in via autonoma davanti al giudice tributario. La conseguenza pratica la vedremo tra poco, ed è la più importante di tutta la guida.
“Quanto tempo abbiamo, concretamente, prima che scattino i pignoramenti?”
Cinque giorni per pagare, sessanta per fare ricorso, un anno di “vita” dell’atto: sono tre orologi diversi e non vanno confusi.
Il primo orologio è quello dei cinque giorni dalla notifica. Trascorsi quelli senza pagamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è legittimata ad avviare le procedure esecutive contro la società. Non significa che il giorno sei arrivi l’ufficiale della riscossione in azienda, ma significa che da quel momento un pignoramento del conto corrente societario è possibile in qualsiasi momento.
Il secondo orologio è quello del ricorso: sessanta giorni dalla notifica per impugnare l’intimazione davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Questo termine beneficia della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, e non è un dettaglio: un’intimazione notificata a metà luglio lascia tempo fino a ottobre inoltrato.
Il terzo orologio è l’efficacia dell’atto: se entro un anno dalla notifica l’esecuzione non inizia, l’intimazione perde efficacia e, per procedere, servirà un nuovo avviso.
Attenzione a un equivoco frequente. Presentare ricorso non blocca automaticamente la riscossione. Per fermare le azioni esecutive durante il giudizio occorre chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare, dimostrando sia la fondatezza dei motivi sia il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione. Per un’impresa, un pignoramento del conto che blocca stipendi e fornitori è spesso proprio quel danno.
“La notifica è stata fatta alla società: io come amministratore devo fare qualcosa?”
Sì, e più di quanto immagini. Formalmente il destinatario è la S.r.l., ma chi decide se impugnare, rateizzare o pagare è lei, in quanto legale rappresentante. E ogni scelta ha un peso sulla sua posizione personale.
Pensi a questo: se nell’intimazione ci sono cartelle prescritte e lei lascia scadere i sessanta giorni, la società perde definitivamente la possibilità di farlo valere e il debito diventa intoccabile. In un’eventuale futura crisi, quel debito che si poteva eliminare peserà sul passivo, e un curatore o un creditore potrebbero chiedersi perché l’amministratore non abbia difeso il patrimonio sociale.
La prima cosa da fare è quindi acquisire l’estratto di ruolo della società e ricostruire, cartella per cartella, data di notifica, tipo di tributo, eventuali atti successivi. La seconda è informare gli altri organi: se c’è un collegio sindacale o un revisore, l’intimazione è un’informazione rilevante che va condivisa. La terza è documentare le decisioni prese, perché un domani sarà utile dimostrare di aver valutato la situazione con diligenza.
La procedura
“Si può fare ricorso? Entro quando, davanti a chi, e cosa si può contestare?”
Si può, entro sessanta giorni dalla notifica, con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio. Nella tabella che trova più sotto abbiamo messo in fila fasi, atti e termini.
Cosa si può contestare? Tre famiglie di vizi.
La prima riguarda l’intimazione in sé: difetti di notifica, mancata indicazione delle cartelle su cui si fonda, errori nel calcolo di interessi e oneri, mancanza di elementi essenziali. Sono vizi più rari di quanto si pensi, perché gli atti dell’Agenzia sono standardizzati, ma vanno comunque verificati.
La seconda riguarda gli atti presupposti. Se una cartella richiamata nell’intimazione non è mai stata notificata validamente alla società, l’intimazione è il primo atto con cui la società ne viene a conoscenza, ed è in quel ricorso che il vizio va fatto valere. Qui serve un lavoro minuzioso sulle relate di notifica, specie per le società che hanno cambiato sede o PEC.
La terza, spesso la più fruttuosa, riguarda la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e la notifica dell’intimazione. I termini non sono uguali per tutti i crediti: in linea generale i tributi erariali come IRES e IVA si prescrivono in dieci anni, mentre i contributi previdenziali, le sanzioni e molti tributi locali seguono il termine di cinque anni. Un’intimazione che “ripesca” contributi INPS di sette anni prima, senza atti interruttivi in mezzo, è un bersaglio concreto.
C’è però un limite importante, chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 28862 del 31 ottobre 2025: se la cartella o l’avviso di accertamento sono stati validamente notificati e non impugnati, con l’intimazione non si può più far valere la prescrizione maturata prima di quegli atti. Ognuno si contesta al suo turno.
“E se non la impugniamo adesso, potremo contestare la prescrizione più avanti, magari quando arriva il pignoramento?”
No, ed è l’errore più costoso che vediamo commettere.
L’orientamento affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6436/2025 e ribadito con la pronuncia n. 35019/2025 dice che l’impugnazione dell’intimazione non è una facoltà ma un onere. Se la società lascia scadere i sessanta giorni, il credito si “cristallizza”: non si potrà più eccepire la prescrizione maturata prima della notifica dell’intimazione, né lamentare la mancata notifica delle cartelle presupposte, neppure opponendosi al successivo pignoramento o al fermo.
Nel caso deciso a marzo 2025 il contribuente aveva sollevato la prescrizione contro un atto di pignoramento, ma la Corte ha ritenuto che quell’eccezione andasse proposta contro la precedente intimazione, rimasta invece non contestata. Anche i giudici di merito si sono allineati: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1449 pubblicata il 10 giugno 2025, ha confermato che la mancata impugnazione delle intimazioni precedenti rende definitivi gli atti che le precedono.
Tradotto per un amministratore: ogni intimazione non impugnata è una porta che si chiude per sempre. Non è raro trovare nei fascicoli societari due o tre intimazioni successive sulle stesse cartelle: se le prime sono state ignorate, il margine di difesa si è ridotto a quanto accaduto dopo l’ultima.
Il prima possibile, dunque, occorre far esaminare l’atto e decidere con cognizione di causa se impugnarlo. Anche quando si pensa di rateizzare, conviene prima verificare se una parte del debito è eliminabile.
“Rateizzare serve? E se chiedo la rateizzazione, rinuncio a difendermi?”
Serve, spesso moltissimo, ma va fatto nell’ordine giusto.
Con le modifiche dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 introdotte dal D.Lgs. 110/2024, per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 la dilazione a semplice richiesta, per debiti fino a 120.000 euro, può arrivare a 84 rate mensili. Oltre quella soglia, o per chi vuole andare oltre le 84 rate, è necessario documentare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, e la dilazione può spingersi fino a 120 rate. Il numero massimo “libero” di rate è destinato a salire a 96 per le richieste del 2027 e del 2028 e a 108 dal 2029.
Perché è utile? Perché, una volta concessa la dilazione e pagata regolarmente, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive per quel debito. Per un’impresa significa conti correnti non bloccati e continuità operativa. Le misure già iscritte, come ipoteche o fermi, in genere non vengono cancellate finché il debito non è estinto, ma non si aggiungono nuove aggressioni.
Il rovescio della medaglia: la domanda di rateizzazione può essere letta come un riconoscimento del debito, con effetti sulla prescrizione e, più in generale, sulla credibilità di una successiva contestazione. Per questo la sequenza corretta è quasi sempre la stessa: prima si analizzano le cartelle, si separano i crediti contestabili da quelli dovuti, si valuta il ricorso sui primi e solo dopo si decide se e cosa rateizzare.
Ultima avvertenza: la decadenza dal piano scatta con il mancato pagamento di un certo numero di rate, anche non consecutive, e riapre immediatamente la strada alle procedure esecutive per l’intero residuo. Una rateizzazione non sostenibile è peggio di nessuna rateizzazione.
“Cosa può pignorare concretamente l’Agenzia alla società dopo i cinque giorni?”
L’arma più usata è il pignoramento presso terzi, disciplinato in forma semplificata dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973: l’agente della riscossione ordina direttamente alla banca, o ai clienti della società che le devono denaro, di versare le somme a lui anziché alla S.r.l. Non serve passare dal giudice e per una società non valgono i limiti di pignorabilità previsti per stipendi e pensioni delle persone fisiche. È il motivo per cui un’impresa può trovarsi, da un giorno all’altro, con il conto aziendale svuotato.
Seguono le misure sui beni registrati e sugli immobili:
- il fermo amministrativo dei veicoli intestati alla società, preceduto da un preavviso;
- l’ipoteca sugli immobili, iscrivibile quando il debito complessivo supera 20.000 euro;
- l’espropriazione immobiliare, consentita quando il debito supera 120.000 euro e dopo l’iscrizione dell’ipoteca e il decorso dei termini previsti.
Per le società non esiste la tutela della “prima casa”, che riguarda solo l’abitazione del debitore persona fisica. Il capannone, l’ufficio, il magazzino della S.r.l. sono aggredibili se ricorrono le soglie.
Rileviamo anche un effetto indiretto che gli amministratori sottovalutano: il pignoramento dei crediti verso clienti arriva ai clienti stessi. È una notizia che circola, incide sui rapporti commerciali e talvolta sull’accesso al credito bancario. Anche per questo, gestire l’intimazione nei primi giorni, e non dopo il primo pignoramento, cambia la prospettiva.
“L’Agenzia può chiedere il fallimento della società? E cosa c’entrano le segnalazioni che ci arrivano via PEC?”
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come qualsiasi creditore, può presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale, che dal Codice della crisi d’impresa ha preso il posto del fallimento, quando la società è insolvente e ricorrono i presupposti dimensionali. Non è l’esito più frequente per debiti di importo contenuto, ma per esposizioni rilevanti è un’ipotesi concreta.
Prima di arrivarci, il sistema prevede un segnale d’allarme. L’art. 25-novies del Codice della crisi obbliga i cosiddetti creditori pubblici qualificati a segnalare all’impresa, e all’organo di controllo se esiste, i debiti che superano determinate soglie. Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione la soglia, per le società di capitali, è di 500.000 euro di crediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni. La segnalazione contiene l’invito a valutare l’accesso alla composizione negoziata della crisi.
Quella PEC non è un atto esecutivo e non comporta sanzioni dirette se l’impresa resta inerte. Ma ha un peso enorme sulla posizione dell’amministratore: da quel momento nessuno potrà sostenere che la crisi fosse invisibile. Se la società prosegue come se nulla fosse e il patrimonio si deteriora, la segnalazione ignorata diventerà un elemento centrale in un’eventuale azione di responsabilità.
Ecco la tabella che riepiloga i passaggi di cui abbiamo parlato finora.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi / chi agisce |
|---|---|---|---|
| Notifica della cartella | Cartella di pagamento | 60 giorni per pagare o impugnare | Corte di giustizia tributaria (o giudice ordinario per alcuni crediti non tributari) |
| Inerzia oltre un anno | Intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973) | 5 giorni per pagare | Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| Impugnazione | Ricorso contro l’intimazione | 60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale 1-31 agosto | Corte di giustizia tributaria di primo grado |
| Tutela cautelare | Istanza di sospensione | Con il ricorso o successivamente | Stesso giudice tributario |
| Dilazione | Domanda di rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973) | Prima dell’avvio dell’esecuzione è la scelta più utile | Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| Esecuzione | Pignoramento presso terzi, fermo, ipoteca, espropriazione | Dopo i 5 giorni ed entro un anno dall’intimazione | Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| Allerta crisi | Segnalazione art. 25-novies CCII | Oltre 500.000 euro scaduti da più di 90 giorni (società di capitali) | Inviata dall’Agenzia all’impresa e all’organo di controllo |
| Insolvenza | Domanda di liquidazione giudiziale | In presenza di insolvenza | Tribunale |
I casi particolari
“E se la società è in liquidazione, o l’abbiamo già cancellata dal registro delle imprese? L’intimazione ricade su di me?”
Qui la risposta cambia, e le chiedo di seguirmi con attenzione, perché è il terreno dove gli amministratori corrono i rischi personali più diretti.
L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede che i liquidatori che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori ne rispondano in proprio, se hanno soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o hanno assegnato beni ai soci senza aver prima pagato il Fisco. La stessa norma estende una responsabilità analoga agli amministratori in carica al momento dello scioglimento, quando nei periodi d’imposta precedenti hanno compiuto operazioni di liquidazione o occultato attività sociali, e ai soci che hanno ricevuto beni sociali.
Due punti decisivi, fissati dalla giurisprudenza più autorevole.
Il primo: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023, hanno stabilito che questa responsabilità ha natura civilistica e non tributaria. Il liquidatore o l’amministratore non subentrano nel debito fiscale della società, nemmeno dopo la cancellazione; rispondono per un fatto proprio, cioè per aver violato gli obblighi di diligenza della carica. Non esiste quindi una “successione automatica” nell’intimazione intestata alla società.
Il secondo: la responsabilità va accertata con un atto motivato notificato personalmente, che spieghi perché proprio quella persona risponde. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15580 del 4 giugno 2024, ha escluso che un avviso privo di una specifica motivazione sull’art. 36 possa fondare una pretesa autonoma verso il liquidatore, e ha riconosciuto a quest’ultimo la possibilità di far valere la mancanza anche impugnando l’atto successivo che lo abbia colpito come obbligato personale. Nello stesso solco si colloca l’ordinanza n. 35497 del 19 dicembre 2023.
Quindi: se le arriva una cartella o un’intimazione a suo nome come “coobbligato” per i debiti di una società liquidata, senza alcun atto di accertamento motivato che la preceda, è un atto da contestare subito.
Aggiungo una precisazione sulla società cancellata. Ai fini fiscali, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione l’estinzione non ha effetto rispetto agli atti di accertamento, contenzioso e riscossione (art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014): l’Agenzia può quindi continuare a notificare atti alla società come se esistesse ancora. E i soci, per il codice civile, rispondono dei debiti sociali non soddisfatti nei limiti di quanto hanno ricevuto dal bilancio finale di liquidazione.
“Il debito dell’intimazione è IVA dichiarata e non versata, più qualche ritenuta. Rischio un processo penale?”
Può rischiarlo, ma solo se si superano soglie precise e solo a determinate condizioni. Vediamole.
L’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. L’art. 10-bis punisce allo stesso modo il mancato versamento delle ritenute certificate oltre 150.000 euro per periodo d’imposta. Dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024, il momento decisivo è il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nelle società risponde chi, a quella data, aveva i poteri di gestione: l’amministratore di diritto e, se esiste, l’amministratore di fatto che dirigeva realmente la società.
La riforma ha introdotto due valvole di sicurezza importanti. La prima: se a quella data il debito è in corso di regolare pagamento con la rateizzazione dell’avviso bonario (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997), il reato non si configura; in caso di decadenza, rileva il debito residuo quando supera soglie più basse, 75.000 euro per l’IVA e 50.000 per le ritenute. La seconda: il nuovo comma 3-bis dell’art. 13 esclude la punibilità quando il mancato versamento dipende da cause non imputabili sopravvenute, e il giudice deve considerare la crisi di liquidità non transitoria dovuta all’insolvenza dei propri clienti o al mancato pagamento di crediti certi da parte della pubblica amministrazione.
Sulla seconda valvola, però, le chiedo realismo. La Cassazione penale l’ha applicata in alcuni casi, come nella sentenza n. 41238 dell’11 novembre 2024, ma la applica con rigore. Con la sentenza n. 16526 depositata il 2 maggio 2025 ha chiarito che la norma più favorevole vale anche per i fatti precedenti, purché l’imputato alleghi e provi in modo puntuale la crisi e i tentativi fatti per superarla; con la sentenza n. 20070 del 29 maggio 2025 ha confermato una condanna perché la crisi invocata non derivava dalle cause tipizzate dalla legge.
C’è anche un aspetto che interessa chi ha ricevuto un’intimazione: il pagamento integrale del debito, sanzioni e interessi compresi, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado rende non punibili i reati di omesso versamento (art. 13, comma 1, D.Lgs. 74/2000). Una strategia sulla riscossione, in questi casi, è anche una strategia difensiva penale.
Infine, per i contributi INPS: trattenere le quote a carico dei dipendenti e non versarle è reato oltre i 10.000 euro annui, sotto quella soglia è illecito amministrativo, e il versamento entro tre mesi dalla contestazione esclude la punibilità.
“E se, visto che arrivano i pignoramenti, vendo l’immobile della società o sposto i soldi su un’altra società per metterli al sicuro?”
Si fermi. È esattamente la mossa che trasforma un debito della società in un procedimento penale a carico suo.
L’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA, con relativi interessi e sanzioni, per un importo complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva. Sopra i 200.000 euro la pena sale da uno a sei anni. La soglia è bassa e l’intimazione, per definizione, documenta che la riscossione è già in corso.
Si tratta di un reato di pericolo: non occorre che il Fisco sia effettivamente rimasto a mani vuote, basta che l’atto fosse idoneo, valutato al momento in cui è stato compiuto, a ostacolare il recupero. È il principio ribadito dalla Cassazione penale con la sentenza n. 29943 depositata il 29 agosto 2025, in un caso in cui, dopo la notifica di atti del Fisco, l’imputato aveva ceduto al figlio quote della società di famiglia conservandone una piccola parte.
Non ogni vendita, però, è un reato. La Cassazione, con la sentenza n. 38974 del 3 dicembre 2025, ha precisato che serve un vero carattere fraudolento: un artificio o un inganno capace di far apparire ai terzi una riduzione del patrimonio che in realtà non c’è. La semplice difficoltà incontrata dal Fisco nel riscuotere non basta.
Il confine tra riorganizzazione legittima e sottrazione fraudolenta si gioca sui dettagli: prezzo, controparte, tempi, destinazione del ricavato. Ecco perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta ogni operazione straordinaria di una società indebitata con il Fisco solo dopo averne verificato, con lo staff tributario, la tenuta rispetto alla riscossione in corso.
Un’operazione a valore di mercato, con il ricavato usato per pagare i creditori secondo il loro ordine, è un’altra cosa rispetto a un trasferimento sottocosto a una società del cognato. Ma questa distinzione va costruita e documentata prima, non spiegata dopo a un pubblico ministero.
“Mi sono dimesso l’anno scorso, oppure ero solo un prestanome: rispondo ancora?”
Dipende da che cosa è successo mentre era in carica e da chi comandava davvero.
Sul piano civile, le dimissioni non cancellano la responsabilità per gli atti compiuti durante il mandato. Se in quel periodo la società ha perso il capitale e ha continuato a operare aggravando i debiti, o se le risorse sono state destinate a pagamenti preferenziali a scapito dell’Erario, l’azione di responsabilità può riguardare anche l’amministratore cessato, nei termini di prescrizione previsti.
Sul piano tributario, l’intimazione notificata dopo le sue dimissioni la riguarda come ex rappresentante solo nel senso che il nuovo organo gestorio deve occuparsene. Non le viene trasferita.
Sul piano penale la regola è personale: dei reati di omesso versamento risponde chi aveva il potere di gestione alla data in cui il reato si consuma. Se lei si è dimesso prima di quel 31 dicembre, di norma la responsabilità ricade su chi era in carica in quel momento, salvo che si dimostri una sua partecipazione alla condotta.
Quanto al prestanome, la giurisprudenza guarda ai poteri effettivamente esercitati e non alla carica sulla carta: l’amministratore di fatto che dirigeva la società risponde, e il prestanome privo di qualsiasi potere gestorio può andare esente in determinate situazioni. Attenzione, però: la carica formale comporta obblighi di vigilanza, e chi accetta di “firmare” senza controllare nulla corre un rischio concreto di essere chiamato a rispondere quantomeno sul piano civile.
Qualunque sia la sua posizione, la mossa utile è la stessa: ricostruire documentalmente le date della carica, le deleghe, le decisioni prese e chi le ha prese.
Le paure finali
“Mi possono pignorare la casa, il conto personale o il mio compenso da amministratore?”
Per il solo fatto che la S.r.l. ha ricevuto un’intimazione, no: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha alcun titolo per aggredire i suoi beni personali.
L’intimazione e le cartelle sottostanti sono titoli contro la società. Per colpire il suo patrimonio servirebbe un titolo contro di lei: un atto di accertamento motivato ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973 nei casi di liquidazione visti sopra, una sentenza di condanna al risarcimento in un’azione di responsabilità, oppure un provvedimento del giudice penale.
Ed è proprio sul terreno penale che si trova il limite reale, che non voglio nasconderle. Se si configura un reato tributario, il giudice può disporre il sequestro e poi la confisca del profitto del reato, e quando quel profitto non è recuperabile presso la società la misura può raggiungere per equivalente beni riconducibili all’amministratore. È l’ipotesi che rende i reati di omesso versamento e di sottrazione fraudolenta così temuti: il rischio non è solo la pena, ma il blocco del patrimonio personale.
Quanto al compenso da amministratore: finché è un credito verso la società, fa parte delle uscite della società, e un curatore potrebbe valutare se sia stato pagato in modo corretto in un periodo di crisi. Non è un bene “suo” che l’Agenzia possa pignorare per il debito sociale, ma nemmeno un’area neutra se la società è insolvente.
La rassicurazione fondata, dunque, è questa: la separazione patrimoniale regge, a condizione che lei non commetta atti che la facciano cadere.
“I creditori o un curatore possono farmi causa per i debiti della società?”
Sì, possono, ma devono provare che il danno nasce da una sua condotta sbagliata, non dal semplice fatto che la società abbia debiti.
L’art. 2476, sesto comma, del codice civile, così come riformulato con il Codice della crisi, stabilisce che gli amministratori di S.r.l. rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, quando quel patrimonio è diventato insufficiente a soddisfare i crediti. Se la società finisce in liquidazione giudiziale, l’azione passa al curatore.
Le condotte tipiche contestate sono note: aver proseguito l’attività ordinaria dopo la perdita del capitale anziché ricapitalizzare o mettere in liquidazione; aver pagato alcuni creditori a scapito di altri; non aver tenuto una contabilità attendibile; non aver adottato assetti organizzativi adeguati a intercettare la crisi, come richiede l’art. 2086 c.c.
Il limite reale: una sequenza di intimazioni ignorate, segnalazioni di allerta non considerate e bilanci che rinviano le perdite a nuovo è, per chi deve provare la responsabilità, un racconto già scritto.
La rassicurazione fondata: il creditore deve dimostrare fatti specifici. Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza del 10 febbraio 2025 ha escluso che bastino semplici irregolarità contabili, come la mancata iscrizione di un debito in bilancio, a fondare la responsabilità: occorre allegare e provare l’atto contrario ai doveri, la colpa o il dolo, il danno al patrimonio sociale e il nesso con l’insufficienza patrimoniale.
Un’ultima nota per le S.r.l. familiari: anche i soci possono essere coinvolti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22169 del 1° agosto 2025, ha ritenuto responsabili in solido i soci che avevano intenzionalmente deciso o autorizzato la prosecuzione dell’attività in perdita, aggravando il dissesto.
“Ho ancora tempo per rimediare davvero, o ormai è tardi?”
Nella grande maggioranza dei casi c’è ancora spazio, e le spiego da cosa dipende quanto.
Se l’intimazione è stata notificata da meno di sessanta giorni, al netto della sospensione feriale di agosto, la finestra per impugnarla è aperta e con essa la possibilità di eliminare la parte prescritta o non notificata del debito. È il momento in cui si recupera di più, e non si ripresenta.
Se il termine è scaduto, la parte cristallizzata non si tocca più, ma resta tutto il resto: la rateizzazione per proteggere la continuità aziendale, la verifica degli atti successivi, la valutazione degli strumenti del Codice della crisi.
Se la società ha debiti fiscali importanti e altri creditori in sofferenza, la composizione negoziata della crisi consente all’imprenditore, con l’aiuto di un esperto indipendente, di trattare con i creditori, compresi quelli pubblici, in un quadro protetto dalla legge, e di accedere a strumenti come gli accordi o il concordato, dove il debito fiscale può essere oggetto di transazione nei limiti previsti.
Il limite reale: il tempo lavora contro chi resta fermo. Ogni mese perso riduce le opzioni, aumenta sanzioni e interessi e, soprattutto, sposta la responsabilità verso l’amministratore che, pur informato, non ha agito. La rassicurazione fondata: chi si attiva documentando le proprie scelte si trova, anche in caso di esito sfavorevole per la società, in una posizione personale molto più difendibile.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Le propongo due simulazioni costruite a scopo dimostrativo, con numeri volutamente non tondi: non sono casi reali, ma esercizi per rendere visibili i meccanismi di cui abbiamo parlato.
Simulazione 1 — L’intimazione con dentro crediti di natura diversa
Ipotesi di partenza. Una S.r.l. riceve il 14 luglio 2026 un’intimazione di pagamento per complessivi 87.460,32 euro, che richiama:
- una cartella IRES di 61.215,48 euro, notificata il 3 febbraio 2015, sulla quale era già arrivata un’intimazione il 9 novembre 2021, mai impugnata;
- una cartella per contributi INPS di 26.244,84 euro, notificata l’11 marzo 2019, senza alcun atto successivo fino all’intimazione del 2026.
Sviluppo.
- Termine per il ricorso: sessanta giorni dal 14 luglio. Dal 15 al 31 luglio decorrono 17 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; i restanti 43 giorni decorrono dal 1° settembre, con scadenza al 13 ottobre 2026.
- Cartella IRES: la prescrizione decennale era stata interrotta dall’intimazione del 2021, che non essendo stata impugnata ha consolidato il credito. Contestare oggi la prescrizione del periodo 2015-2021 è precluso. Dal 2021 al 2026 non sono trascorsi dieci anni: su questa parte il margine di ricorso è limitato a eventuali vizi propri dell’ultimo atto.
- Cartella INPS: il termine quinquennale, decorrente dal marzo 2019, risulta superato alla data di luglio 2026, fatte salve le verifiche sulle sospensioni dei termini disposte durante l’emergenza del 2020 e sull’esistenza di atti interruttivi non risultanti dall’estratto di ruolo. È una contestazione concreta, che però va proposta con il ricorso contro questa intimazione.
Esito.
- Se la S.r.l. impugna entro il 13 ottobre e la prescrizione dei contributi viene riconosciuta, il debito si riduce a 61.215,48 euro più accessori.
- Su questa parte, con una domanda di rateizzazione presentata nel 2026 e un importo sotto i 120.000 euro, la società può chiedere fino a 84 rate mensili: circa 728,76 euro al mese in linea capitale, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione.
- Se invece la società lascia scadere il termine e chiede subito di rateizzare l’intero importo di 87.460,32 euro, la rata in linea capitale sale a circa 1.041,19 euro e i 26.244,84 euro di contributi prescrivibili diventano definitivamente dovuti. Per l’amministratore, in un’eventuale futura crisi, quella scelta sarà difficile da giustificare.
Simulazione 2 — Omesso versamento IVA e la tentazione di “salvare” l’immobile
Ipotesi di partenza. Una S.r.l. ha presentato ad aprile 2024 la dichiarazione IVA relativa al 2023, con un debito di 263.918,00 euro non versato. Non ha rateizzato l’avviso bonario. Nel settembre 2026 riceve un’intimazione che comprende quel debito. La società è proprietaria di un magazzino dal valore di mercato stimato di 190.000 euro. L’amministratore unico valuta di venderlo a una società riconducibile a un familiare per 110.000 euro.
Sviluppo.
- Il reato di omesso versamento IVA si è consumato il 31 dicembre 2025, cioè il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. A quella data il debito superava la soglia di 250.000 euro e non era in corso alcuna rateizzazione dell’avviso bonario: l’amministratore in carica a quella data è esposto al procedimento per l’art. 10-ter.
- Pagamenti parziali successivi non riportano il fatto “sotto soglia”, perché la fotografia rilevante è quella del 31 dicembre 2025. Il pagamento integrale di imposta, sanzioni e interessi prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, invece, esclude la punibilità.
- La vendita del magazzino a 110.000 euro a una società vicina alla famiglia, a fronte di un valore di 190.000, dopo l’arrivo dell’intimazione, presenta tutti gli indicatori di rischio dell’art. 11: debito oltre 200.000 euro, controparte collegata, prezzo lontano dal mercato, tempistica successiva agli atti della riscossione.
Esito.
- Strada a rischio: l’amministratore vende, il ricavato non viene destinato al Fisco. Si aggiunge un secondo possibile reato, con pena fino a sei anni, e il sequestro per equivalente può estendersi ai beni personali se non si trova il profitto nella società.
- Strada difendibile: il magazzino viene venduto a valore di mercato, a una controparte indipendente o comunque con perizia, e il ricavato di 190.000 euro viene destinato al pagamento dei debiti secondo l’ordine dei privilegi, in un piano che può affiancare una rateizzazione del residuo. L’amministratore documenta ogni passaggio e, se la società non è in grado di sostenere il resto del debito, valuta con i professionisti l’accesso agli strumenti del Codice della crisi. La posizione penale per l’omesso versamento resta da gestire, ma non si aggrava.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Questa intimazione è un problema da risolvere, oppure il segnale che la mia società è già in crisi, e io ne rispondo da oggi?”
Quasi tutti gli amministratori che ci contattano chiedono come togliere di mezzo l’intimazione. Pochissimi si chiedono che cosa racconta, di loro, quell’atto.
Un’intimazione di pagamento significa che una cartella è rimasta non pagata per oltre un anno. Se si somma a debiti verso fornitori scaduti, a un conto corrente che vive di fidi, a bilanci che chiudono in perdita, è molto probabile che la società si trovi in quella situazione che il Codice della crisi definisce di squilibrio o, peggio, di probabile insolvenza.
Da quel momento cambia il metro con cui verrà giudicato l’amministratore. L’art. 2086 c.c. gli impone di dotare l’impresa di assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dalla legge. Il criterio non è più “ho pagato tutti?”, ma “mi sono accorto in tempo e ho fatto quello che la legge chiedeva?”.
Se la società prosegue l’attività in perdita, la differenza tra il patrimonio netto al momento in cui si doveva intervenire e quello al momento in cui la crisi esplode può diventare la misura del danno richiesto all’amministratore. Ed è una misura che cresce ogni mese.
La risposta onesta, quindi, è che l’intimazione va trattata su due piani contemporaneamente. Sul piano tecnico: impugnare ciò che è contestabile, rateizzare ciò che è dovuto, proteggere i conti. Sul piano gestionale: verificare con numeri alla mano se la società è in grado di sostenere i propri debiti nei dodici mesi successivi e, se non lo è, valutare subito la composizione negoziata o gli altri strumenti di regolazione della crisi. È questo secondo piano che, nella maggior parte dei casi, protegge davvero la persona dell’amministratore.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che abbiamo richiamato nel corso delle risposte e che, oggi, orientano la valutazione di chi amministra una S.r.l. raggiunta da un’intimazione. Per ciascuna: estremi, principio in parole nostre e motivo per cui conta in questo tema.
1. Cass., ordinanza n. 6436 dell’11 marzo 2025 Principio: l’intimazione di pagamento dell’art. 50 D.P.R. 602/1973 è equiparabile all’avviso di mora e rientra tra gli atti autonomamente impugnabili; se non si contesta la prescrizione impugnandola, l’eccezione non può più essere sollevata contro gli atti successivi. Perché conta: segna il cambio di rotta rispetto all’orientamento precedente, che considerava facoltativa l’impugnazione. Per l’amministratore, ignorare l’atto non è più un’opzione neutra.
2. Cass., pronuncia n. 35019 del 31 dicembre 2025 Principio: impugnare l’intimazione non è una scelta discrezionale del contribuente ma un onere, perché si tratta di un atto funzionalmente analogo all’avviso di mora. Perché conta: consolida l’indirizzo del marzo 2025 e chiude, di fatto, lo spazio per sperare in un ripensamento.
3. Cass., ordinanza n. 28862 del 31 ottobre 2025 Principio: con l’intimazione non si può far valere la prescrizione maturata prima della notifica di cartelle o accertamenti validamente notificati e non impugnati, divenuti definitivi. Perché conta: delimita cosa si può ancora contestare: ogni atto va impugnato al suo turno, e l’intimazione non “riapre” le partite già chiuse.
4. Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. XXV, sentenza n. 1449 pubblicata il 10 giugno 2025 Principio: la mancata impugnazione delle intimazioni precedenti rende definitivi gli atti prodromici e cristallizza l’obbligazione tributaria. Perché conta: dimostra che i giudici di merito applicano già l’orientamento di legittimità, anche nei casi con intimazioni ripetute sulle stesse cartelle.
5. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023 Principio: la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci prevista dall’art. 36 D.P.R. 602/1973 è una responsabilità propria, di natura civilistica, fondata sulla violazione degli obblighi di diligenza, e non comporta successione nei debiti tributari della società, nemmeno dopo la cancellazione. Perché conta: esclude che l’amministratore diventi automaticamente debitore dell’intimazione intestata alla società estinta; il Fisco deve dimostrare un fatto proprio.
6. Cass., ordinanza n. 15580 del 4 giugno 2024 Principio: per chiamare il liquidatore a rispondere ai sensi dell’art. 36 serve un atto con specifica motivazione sulla sua responsabilità; in mancanza, l’atto non fonda una pretesa autonoma e il vizio può essere fatto valere impugnando l’atto successivo che lo colpisce personalmente. Perché conta: offre una linea di difesa concreta all’ex amministratore o liquidatore che riceve una cartella come “coobbligato” senza accertamento motivato.
7. Cass., ordinanza n. 35497 del 19 dicembre 2023 Principio: la Sezione tributaria, applicando i principi delle Sezioni Unite, ha esaminato la posizione del liquidatore raggiunto da una cartella quale obbligato in solido per omessi versamenti della società, ribadendo la natura propria e non derivata della sua responsabilità. Perché conta: conferma che la qualificazione di “responsabile in solido” non basta di per sé a trasferire il debito societario sulla persona.
8. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 29943 depositata il 29 agosto 2025 Principio: la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è reato di pericolo; è fraudolento ogni atto o stratagemma idoneo a rappresentare una realtà non vera o a sottrarre garanzie alla riscossione, da valutare al momento in cui è compiuto. Perché conta: nel caso deciso, la cessione di quote a un familiare dopo gli atti del Fisco è stata ritenuta rilevante: è il tipo di operazione che l’amministratore potrebbe essere tentato di compiere dopo un’intimazione.
9. Cass. pen., sentenza n. 38974 del 3 dicembre 2025 Principio: per il reato dell’art. 11 non basta che la riscossione sia diventata più difficile; serve una condotta connotata da artificio o inganno che faccia apparire una diminuzione del patrimonio non corrispondente al vero. Perché conta: traccia il confine tra operazioni legittime sul patrimonio sociale e condotte penalmente rilevanti, e impone ai giudici di motivare sul carattere fraudolento.
10. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 41238 dell’11 novembre 2024 Principio: ha dato applicazione alla causa di non punibilità del comma 3-bis dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 per l’omesso versamento IVA dovuto a una crisi di liquidità non imputabile all’autore. Perché conta: dimostra che la crisi di liquidità, se rientra nelle cause previste dalla legge e viene provata, può evitare la condanna dell’amministratore.
11. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 16526 depositata il 2 maggio 2025 Principio: la causa di non punibilità per crisi di liquidità, come norma più favorevole, si applica anche ai fatti anteriori, ma solo se l’imputato assolve oneri rigorosi di allegazione e prova. Perché conta: chi pensa di invocare la crisi deve iniziare subito a raccogliere documenti su crediti non incassati e tentativi di superare la crisi.
12. Cass. pen., sez. III, sentenza n. 20070 del 29 maggio 2025 Principio: la non punibilità non opera se la crisi di liquidità deriva da cause diverse da quelle tipizzate, cioè l’insolvenza accertata dei debitori o il mancato pagamento di crediti certi da parte della pubblica amministrazione. Perché conta: ridimensiona le aspettative: le difficoltà generiche del mercato non bastano.
13. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 22169 del 1° agosto 2025 Principio: i soci di S.r.l. rispondono in solido con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato la prosecuzione dell’attività in perdita, omettendo ricapitalizzazione o liquidazione e aggravando il dissesto. Perché conta: nelle S.r.l. familiari, dove soci e amministratori coincidono o sono parenti, il rischio della gestione “attendista” dopo la perdita del capitale si estende oltre l’organo amministrativo.
14. Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 10 febbraio 2025 Principio: nell’azione dei creditori sociali contro gli amministratori non bastano irregolarità meramente contabili; il creditore deve allegare e provare l’atto contrario ai doveri, la colpa o il dolo, il danno al patrimonio e l’insufficienza patrimoniale che ne deriva. Perché conta: ricorda che la responsabilità dell’amministratore non è automatica e che una gestione documentata resta la miglior difesa.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Quando un amministratore di S.r.l. ci porta un’intimazione di pagamento, lo Studio Monardo lavora contemporaneamente sul debito della società e sulla posizione personale di chi la guida. Ecco gli strumenti che mettiamo in campo.
1. Ricostruiamo l’estratto di ruolo della società, cartella per cartella, individuando tipo di credito, data di notifica, termini di prescrizione applicabili e atti interruttivi.
2. Verifichiamo le notifiche delle cartelle e delle intimazioni precedenti confrontando relate, indirizzi PEC e sedi sociali nel tempo, per individuare atti mai validamente notificati.
3. Calcoliamo il termine di impugnazione con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e redigiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria, con istanza di sospensione cautelare quando l’esecuzione minaccia la continuità aziendale.
4. Separiamo il debito contestabile da quello dovuto e, sulla parte dovuta, predisponiamo la domanda di rateizzazione più sostenibile, con la documentazione sulla difficoltà economica quando serve superare le 84 rate o la soglia di 120.000 euro.
5. Analizziamo l’esposizione penale dell’amministratore: periodo d’imposta, soglie degli artt. 10-bis e 10-ter, date di consumazione, eventuali rateizzazioni degli avvisi bonari, documentazione utile alla causa di non punibilità per crisi di liquidità.
6. Esaminiamo preventivamente ogni operazione straordinaria sui beni della società (vendite, cessioni di rami d’azienda, conferimenti) per verificare che non presenti i profili di rischio dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000.
7. Contestiamo gli atti notificati personalmente all’amministratore, al liquidatore o ai soci ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 602/1973, verificando l’esistenza e la motivazione dell’atto di accertamento presupposto.
8. Valutiamo con lo staff di commercialisti lo stato di crisi della società, sulla base di bilanci e flussi di cassa, e impostiamo l’accesso alla composizione negoziata o agli altri strumenti del Codice della crisi quando il debito non è sostenibile.
9. Costruiamo il fascicolo documentale dell’amministratore: decisioni assunte, informazioni ricevute, segnalazioni di allerta, azioni intraprese, per presidiare la sua posizione rispetto a future azioni di responsabilità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, quello a cui rinviano le segnalazioni dei creditori pubblici e che consente a una S.r.l. indebitata con il Fisco di trattare in un quadro protetto. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di seguire il ricorso contro l’intimazione fino all’ultimo grado, là dove si sono formati i principi sull’onere di impugnazione e sulla responsabilità di amministratori e liquidatori.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: gli uni sugli atti, sul contenzioso e sui profili di responsabilità, gli altri su bilanci, piani di rateizzazione e sostenibilità finanziaria. Per l’amministratore significa ricevere una valutazione unica, e non pareri separati da ricomporre da solo.
In chiusura
Dalle risposte emergono tre messaggi da non dimenticare.
Il primo: l’intimazione intestata alla S.r.l. non la rende debitore personale, ma la separazione patrimoniale regge solo finché l’amministratore non compie atti che la fanno cadere, a partire da vendite e spostamenti di beni dopo l’arrivo degli atti della riscossione.
Il secondo: l’intimazione va impugnata entro sessanta giorni quando contiene crediti contestabili, perché oggi la Cassazione considera l’impugnazione un onere e ciò che non si contesta si consolida per sempre.
Il terzo: l’intimazione è spesso il sintomo di una crisi, e da quel momento l’amministratore viene giudicato per la tempestività con cui ha reagito, sul piano tributario, penale e civile.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché richiede, insieme, competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede per abilitazione certificata: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario per aggredire cartelle e intimazioni, il patrocinio in Cassazione per portare il contenzioso fino all’ultimo grado, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per gestire la società quando il debito fiscale è diventato un problema di continuità. Analizzeremo gli atti, verificheremo i termini e costruiremo con lei la strategia più adatta alla sua posizione.
📩 Non lasciare che i sessanta giorni si consumino in attesa: i recapiti per parlare con lo Studio Monardo ti aspettano qui sotto, in fondo all’articolo.
