Poche materie producono tanta disinformazione quanto il rapporto fra startup innovative e procedure concorsuali. La ragione è comprensibile: nel 2012 il legislatore ha costruito attorno a queste società un regime di favore dichiaratamente sperimentale, pensato per permettere a un progetto ad alto rischio di fallire senza trascinare con sé i suoi fondatori. Quel messaggio politico — “in Italia si può provare e sbagliare” — è stato riassunto nel passaparola degli acceleratori, dei forum di settore e persino di certa stampa economica in una formula secca e sbagliata: la startup innovativa non fallisce. Da quella formula sono nate, per gemmazione, altre mezze verità: che l’esenzione duri cinque anni per tutti, che basti l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, che chiudendo la società i debiti si dissolvano, che gli amministratori siano protetti dal rischio d’impresa, che le perdite di una startup non seguano le regole ordinarie della ricapitalizzazione.
Nessuna di queste convinzioni è priva di fondamento: tutte nascono da una norma reale, letta però senza le sue condizioni e senza gli aggiornamenti che nel frattempo l’hanno riscritta. Il problema è che, in materia concorsuale, agire sulla base di una convinzione sbagliata è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi crede di essere inattaccabile non deposita memorie, non impugna, non attiva per tempo gli strumenti che gli spetterebbero, e si presenta davanti al tribunale quando l’unica decisione possibile è già stata presa. In questa guida smontiamo otto convinzioni diffuse, una per volta, dicendo ogni volta da dove nascono, che cosa dice davvero la norma, quale pronuncia chiude la questione e che cosa rischia concretamente chi ci crede.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo terreno, e non per assonanza generica con il diritto d’impresa. Il tema di questo articolo è la crisi di una società: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti che il legislatore ha abilitato a condurre la composizione negoziata, lo strumento a cui una startup in squilibrio finanziario può accedere prima che l’insolvenza diventi irreversibile. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: e le procedure di sovraindebitamento — concordato minore e liquidazione controllata — sono precisamente il binario su cui il Codice della crisi incanala le startup innovative che conservano il loro status. Chi assiste una startup in difficoltà deve conoscere entrambi i lati del confine: quello ordinario e quello minore. Qui le competenze coincidono con la materia.
📩 Se la tua startup ha ricevuto un’istanza, una diffida o una lettera di revoca, non aspettare di capire da solo se sei protetto o no: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questa pagina.
Mito n. 1 — “La startup innovativa non può fallire”
Il mito, come circola: “Finché sei una startup innovativa sei fuori dal fallimento. Nessun creditore può portarti in tribunale, la legge te lo garantisce.”
Perché ci credono in tanti
Perché una norma che dice qualcosa di simile esiste davvero. L’art. 31, comma 1, del D.L. 179/2012 stabilisce che la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 — cioè le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nel linguaggio dell’epoca significava: niente fallimento, niente concordato preventivo, niente liquidazione coatta. La ratio, ricostruita più volte dai giudici, è duplice: si presume che il passivo di una startup si sia formato in funzione di un’iniziativa ad altissimo rischio di insuccesso, e si vuole accorciare i tempi della liquidazione per permettere allo startupper di ripartire. Detto in una frase da convegno, “diritto al fallimento rapido”. Detto in una frase da bar, “le startup non falliscono”.
La realtà
La realtà è che l’esenzione non è un’immunità, è una deviazione di binario, ed è condizionata, temporanea e oggi parzialmente disponibile.
Primo: non significa che non esista una liquidazione concorsuale. Significa che la liquidazione avviene con un’altra procedura. Una startup innovativa in stato di insolvenza può essere sottoposta a liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi, e — dopo il correttivo del 2024 — i creditori sono legittimati a chiederne l’apertura quando il debitore versa in stato di insolvenza. Il patrimonio viene liquidato, un liquidatore nominato dal tribunale prende il posto degli amministratori nella gestione dei beni, i creditori concorrono. Cambia il nome, cambiano i tempi, non cambia l’esito per chi sperava di non essere toccato.
Secondo: il correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha riscritto il perimetro, intervenendo sull’art. 37 del Codice della crisi. Le startup innovative che non rientrano nei parametri dimensionali dell’impresa minore possono oggi chiedere volontariamente l’accesso agli strumenti maggiori di regolazione della crisi, compresa l’apertura della liquidazione giudiziale. Non è un obbligo: è una facoltà. Ma smonta l’idea di un divieto assoluto e apre scenari — il concordato preventivo in continuità, per esempio — che prima erano preclusi anche quando sarebbero stati la soluzione migliore.
Terzo, e decisivo: l’esenzione vive finché vive lo status. Quando la qualifica di startup innovativa si perde, l’esenzione cade con essa, e da quel momento la società torna soggetta alla liquidazione giudiziale come qualunque altra S.r.l. Su come e quando si perde lo status ruotano i due miti successivi.
La prova
La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza 2 agosto 2022, n. 23980, ha individuato le condizioni alternative al ricorrere delle quali una startup innovativa può essere assoggettata a procedura concorsuale maggiore: il mancato adempimento delle formalità pubblicitarie previste dalla legge, oppure il decorso del periodo massimo di permanenza calcolato dalla costituzione. Il beneficio, spiega la Corte, va riservato alle società che possiedano effettivamente i requisiti o che comunque non si trovino in uno stadio già avanzato del proprio sviluppo.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di non difendersi. Chi riceve notifica di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e risponde mentalmente “impossibile, sono una startup” perde l’udienza prefallimentare, che è la sede in cui si discute proprio se lo status esista ancora. La sentenza di apertura arriva, e a quel punto restano solo il reclamo e i suoi termini stretti.
Mito n. 2 — “L’esenzione dura cinque anni, quindi abbiamo tempo”
Il mito, come circola: “Hai cinque anni dalla costituzione. Entro il quinto anno sei intoccabile, poi si vedrà.”
Perché ci credono in tanti
Perché fino a poco tempo fa era sostanzialmente vero. L’art. 31, comma 4, del D.L. 179/2012 àncora la cessazione del regime alla perdita di uno dei requisiti dell’art. 25, comma 2, oppure — in ogni caso — al raggiungimento del termine massimo di permanenza. Per anni quel termine è stato di cinque anni (sessanta mesi) dalla costituzione, dopo essere stato originariamente di quattro. Su quel numero si sono costruiti business plan, presentazioni agli investitori e ragionamenti difensivi.
La realtà
Il numero è cambiato. La legge 16 dicembre 2024, n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), in vigore dal 18 dicembre 2024, ha ridotto a tre anni il periodo base di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, riscrivendo l’art. 25 del D.L. 179/2012. Oltre il terzo anno la permanenza non è più automatica: serve dimostrare almeno uno dei requisiti aggiuntivi introdotti dal comma 2-bis (fra gli altri, un incremento dei ricavi della gestione caratteristica o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno, o spese in ricerca e sviluppo portate al 25% del valore della produzione) per arrivare fino a cinque anni complessivi. Oltre i cinque anni si entra nella fase cosiddetta di scale-up prevista dal comma 2-ter, con proroghe di due anni condizionate a risultati precisi — un aumento di capitale con sovrapprezzo superiore a un milione di euro sottoscritto da un OICR, oppure un incremento di fatturato superiore al 100% annuo — fino a un massimo complessivo che porta la permanenza, nelle ipotesi migliori, a nove anni.
Il MIMIT è intervenuto con circolare nel luglio 2025 per chiarire l’applicazione delle nuove regole e il regime transitorio: le imprese già iscritte al 18 dicembre 2024 da più di diciotto mesi hanno dodici mesi dalla fine del terzo anno per adeguarsi ai nuovi requisiti, quelle iscritte da meno di diciotto mesi ne hanno sei.
La conseguenza sul piano concorsuale è netta e spesso non viene colta: poiché l’esenzione dalle procedure maggiori è agganciata allo status, una startup che non superi il filtro del terzo anno esce dalla protezione molto prima del quinquennio su cui aveva fatto i conti. E, in parallelo, c’è la questione della decorrenza: il termine si calcola dalla data di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, non da quella — spesso successiva di settimane — nella sezione speciale.
La prova
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 24 febbraio 2026, ha affrontato il caso di una società iscritta il 2 novembre 2020 in entrambe le sezioni del Registro, che aveva omesso il deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti ed era stata attinta da un’istanza nel settembre 2025. La Corte ha chiarito due punti che pesano sulla difesa: il termine decorre dall’iscrizione nella sezione ordinaria, e l’accertamento della sua scadenza non va compiuto guardando alla data di presentazione dell’istanza, ma al momento in cui la decisione viene assunta. Un’istanza depositata quando il termine non è ancora spirato può dunque essere decisa quando lo è già.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di impostare la tempistica della crisi su un calendario che non esiste più: di rinviare la composizione negoziata “al quarto anno”, di pianificare un concordato minore che al momento del deposito non sarà più praticabile, di scoprire in udienza che il tempo utile era finito quattordici mesi prima.
Mito n. 3 — “Siamo iscritti nella sezione speciale: il giudice non può contestarci nulla”
Il mito, come circola: “L’iscrizione l’ha fatta il commercialista, la visura dice startup innovativa. È un atto pubblico, nessuno può metterlo in discussione.”
Perché ci credono in tanti
Perché l’iscrizione nella sezione speciale è un adempimento formale, gestito tramite autocertificazione del legale rappresentante, e produce effetti pubblicitari visibili a chiunque consulti la visura. È psicologicamente naturale trattare come accertato ciò che risulta da un registro pubblico. Va aggiunto che una parte della giurisprudenza di merito, nei primi anni di applicazione, si era mossa in direzione formalistica, ritenendo che l’iscrizione fosse condizione necessaria e sufficiente per l’esenzione.
La realtà
Quell’orientamento è stato superato. L’autocertificazione e l’iscrizione sono condizione necessaria ma non sufficiente: il tribunale deve accertare in concreto la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012, senza fermarsi alla dichiarazione del legale rappresentante. La ragione è tecnica e solida: al controllo del Conservatore e del Giudice del registro si riconosce natura meramente qualificatoria, non estesa alla veridicità dei fatti iscritti; e alla dichiarazione del rappresentante legale non può attribuirsi, nel giudizio sull’assoggettabilità a procedura concorsuale, una presunzione di veridicità capace di impedire il sindacato del giudice.
C’è poi un profilo puramente formale che miete più vittime di quanto si creda: la dichiarazione periodica di mantenimento dei requisiti prevista dall’art. 25, comma 15, del D.L. 179/2012, da depositare ogni anno. La sua omissione è stata valorizzata dai giudici come elemento che concorre a far cadere il beneficio, e ciò anche prima che la cancellazione formale dalla sezione speciale sia materialmente avvenuta: il giudice può accertare la perdita dello status in sede di apertura della procedura, a prescindere dall’aggiornamento del registro.
Su questo punto la difesa richiede un profilo tecnico preciso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la verifica sostanziale dei requisiti dell’art. 25 è materia in cui il piano societario e quello concorsuale vanno letti insieme, non uno dopo l’altro.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 4 luglio 2022, n. 21152 e Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2024, n. 1587 hanno affermato che l’esenzione delle startup innovative dalle procedure concorsuali diverse da quelle di sovraindebitamento non discende automaticamente dall’iscrizione, dovendo il giudice verificare l’effettiva esistenza dei presupposti di legge. Nello stesso senso si era pronunciata la Corte d’Appello di Milano, 3 settembre 2021, n. 2563, e su tale impianto si è mosso il Tribunale di Firenze con la sentenza 29 novembre 2024, n. 294, che ha dichiarato ammissibile una domanda di liquidazione controllata solo dopo avere accertato in concreto i requisiti.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di presentarsi all’udienza con una visura al posto di una difesa. La visura dimostra l’iscrizione, non l’innovatività: il giudice può chiedere conto delle spese in ricerca e sviluppo, della composizione del personale qualificato, della titolarità di privative industriali o software registrati, del valore della produzione, del divieto di distribuzione di utili. Se la documentazione non c’è, lo status cade e con esso la protezione.
Mito n. 4 — “Se chiudiamo la società, i debiti si chiudono con lei”
Il mito, come circola: “Mettiamo la S.r.l. in liquidazione, cancelliamo dal Registro delle imprese e amen. La società non esiste più, i creditori non hanno più nessuno contro cui agire.”
Perché ci credono in tanti
Perché la cancellazione produce davvero l’estinzione dell’ente, e perché la responsabilità limitata è un principio reale. Il fondo di verità è che il socio di S.r.l. non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. Da qui il salto logico: società estinta, nessun debitore, fine della storia.
La realtà
L’art. 2495 del codice civile dice altro. Dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Sono due azioni diverse: una a carattere successorio e limitata nell’ammontare, l’altra risarcitoria e non limitata. La seconda è quella che, nella pratica delle startup chiuse in fretta, produce i danni maggiori: il liquidatore che paga alcuni creditori e non altri, o che distribuisce ai soci senza avere estinto le passività, si espone in proprio.
C’è poi un secondo livello. La cancellazione non impedisce l’apertura di una procedura concorsuale: entro l’anno dalla cancellazione la società può essere sottoposta a liquidazione giudiziale se era insolvente, e il correttivo ter ha espressamente consentito, modificando l’art. 33, comma 4, del Codice della crisi, l’accesso alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cessazione dell’attività. Chi chiude sperando che il tempo lavori per lui trova un orizzonte più lungo di quanto immagini.
Infine, la cancellazione non è un colpo di spugna sui rapporti pendenti in senso opposto: i crediti della società non si estinguono, si trasferiscono ai soci, e la difesa di chi è convenuto da un ex socio deve costruirsi diversamente.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2025, n. 19750 ha affermato che l’estinzione della società non comporta quella dei suoi crediti, che si trasferiscono ai soci, e che la mancata iscrizione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non basta, di per sé, a presumerne la rinuncia, gravando sul debitore convenuto l’onere di allegare e provare i presupposti dell’estinzione. Va segnalato che sul punto la giurisprudenza non è monolitica: Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2026, n. 1650 ha invece ritenuto tacitamente rinunciati, nell’ottica di una definizione sollecita del procedimento estintivo, i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale. Sul rigore richiesto ai giudici quando affermano la responsabilità di soci, amministratori o liquidatori di società estinte è intervenuta Cass., Sez. trib., 16 aprile 2026, n. 9784, che ha censurato per motivazione apparente una decisione priva di reale percorso argomentativo sui presupposti.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di trovarsi citato personalmente due o tre anni dopo la chiusura, con un atto che non riguarda più la società ma lui: come socio per quanto ricevuto in sede di riparto, o come liquidatore per il modo in cui ha gestito la fase finale.
Mito n. 5 — “Gli amministratori di una startup non rispondono: il rischio d’impresa è altissimo per definizione”
Il mito, come circola: “Tutti sanno che nove startup su dieci chiudono. Nessun giudice può rimproverare a un founder di avere fallito.”
Perché ci credono in tanti
Perché è vero che il giudice non sindaca il merito delle scelte imprenditoriali. La business judgment rule esiste, protegge le decisioni gestorie anche sbagliate e impedisce che il curatore trasformi il senno di poi in responsabilità. E perché la retorica dell’ecosistema — il fallimento come tappa formativa — ha creato l’impressione che l’ordinamento condivida quella lettura.
La realtà
La business judgment rule protegge il merito delle scelte, non il metodo con cui vengono prese e non ciò che accade dopo che una causa di scioglimento si è verificata. Il perimetro dentro cui la discrezionalità è piena è un perimetro organizzativo: l’art. 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Una startup con contabilità tenuta a intermittenza, senza un budget di cassa, senza monitoraggio dei flussi a sei mesi, non è una startup “agile”: è una società che non ha adempiuto a un obbligo di legge.
Il secondo blocco è ancora più concreto. Verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.) e devono accertare senza indugio la causa di scioglimento (art. 2485 c.c.). Proseguire l’attività caratteristica dopo quel momento — firmare nuovi contratti, assumere, comprare hardware, lanciare una nuova campagna — significa assumere nuovo rischio d’impresa con un patrimonio che non è più destinato a sopportarlo.
E quando si arriva alla quantificazione, la legge offre un criterio che rende il conto molto più facile per chi agisce: l’art. 2486, comma 3, c.c., introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi, presume che il danno corrisponda alla differenza fra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato (o alla data di apertura della procedura) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, al netto dei costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità. Se le scritture contabili mancano o sono irregolari al punto da rendere i netti indeterminabili, il danno è liquidato nella differenza fra attivo e passivo accertati nella procedura.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069 ha chiarito che i due criteri codificati dall’art. 2486, comma 3, c.c. — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — costituiscono modalità di valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e si applicano salvo che in causa siano dedotti e provati elementi di fatto che giustifichino un criterio diverso più aderente al caso concreto, anche ai giudizi già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma. In continuità, Cass. civ., Sez. I, n. 11880/2026 ha confermato che l’assenza o l’inattendibilità delle scritture contabili apre la strada al criterio equitativo fondato sul deficit complessivo.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia un’azione di responsabilità in cui il fatto costitutivo è documentale e il danno è presunto. Non gli verrà contestato di avere sbagliato il product-market fit: gli verrà contestato di avere continuato per undici mesi dopo che il capitale era sceso sotto il minimo legale, e il numero sarà la differenza fra due patrimoni netti.
Mito n. 6 — “Per le startup le perdite sono fisiologiche: le regole sulla ricapitalizzazione non si applicano”
Il mito, come circola: “Bruciare cassa è il modello. Il codice civile sulle perdite alle startup innovative non si applica, c’è una norma apposta.”
Perché ci credono in tanti
Perché una norma apposta esiste sul serio, ed è l’art. 26, comma 1, del D.L. 179/2012. Quella disposizione concede alla startup innovativa una flessibilità reale nella gestione delle perdite: sposta in avanti di dodici mesi il termine entro cui la perdita deve risultare ridotta a meno di un terzo, e nelle ipotesi più gravi — quando la perdita intacca il minimo legale — consente di differire la ricapitalizzazione alla chiusura dell’esercizio successivo. Il passaparola ha tenuto la parte favorevole (“le regole sulle perdite non valgono”) e ha buttato via la parte condizionale (“sono solo posticipate”).
La realtà
Si tratta di una sterilizzazione parziale e a termine, non di una disapplicazione. Il meccanismo dell’art. 26 sposta le scadenze, non cancella gli obblighi: se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di quell’esercizio deve deliberare ai sensi degli artt. 2447 o 2482-ter del codice civile. Ricapitalizzare o trasformare o sciogliere: le tre opzioni di sempre, con un anno in più per arrivarci.
E qui si innesta la conseguenza che quasi nessuno collega. La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale non seguita da ricapitalizzazione è causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c. Dal momento in cui quella causa si verifica scatta il regime dell’art. 2486 c.c. descritto nel mito precedente: gestione meramente conservativa, divieto di nuove operazioni, responsabilità personale e solidale per i danni. La moratoria dell’art. 26 non è un permesso a proseguire l’attività in perdita: è una finestra temporale per rimediare, e quando si chiude il regime che subentra è quello ordinario, con le sue sanzioni civili.
Va aggiunto un dato di realtà che gioca a favore della startup e che è giusto riconoscere: il fatto che una società innovativa non riesca, per un periodo anche lungo, a coprire i flussi in uscita con quelli in entrata non basta di per sé a qualificarla come impresa in crisi. La probabilità di insolvenza rilevante è quella che discende da squilibri patrimoniali o economico-finanziari non riconducibili alla fisiologia dell’iniziativa. È un argomento difensivo serio — ma è un argomento sulla qualificazione dello stato di crisi, non una dispensa dagli obblighi societari.
La prova
Il testo dell’art. 26, comma 1, del D.L. 179/2012 è esplicito nel prevedere che, se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter c.c. Sul versante concorsuale, Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2025, n. 31086 ha precisato i criteri in base ai quali una società già in liquidazione va considerata insolvente, ricordando che in quella fase il parametro di riferimento non è la capacità di adempiere regolarmente con i mezzi della gestione, bensì la sufficienza dell’attivo a soddisfare i creditori.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia la sequenza peggiore: perdita rilevante nel 2024, nessuna delibera nel 2025 confidando nella moratoria, attività proseguita per tutto il 2026, apertura della procedura nel 2027 e azione di responsabilità che parte dalla data della causa di scioglimento — non dalla data in cui i soci se ne sono accorti.
Mito n. 7 — “Chiusa la procedura i debiti si azzerano, anche per i soci che hanno firmato le garanzie”
Il mito, come circola: “Con l’esdebitazione si riparte da zero. Anche le fideiussioni che abbiamo firmato in banca saltano insieme al resto.”
Perché ci credono in tanti
Perché l’esdebitazione esiste, è un istituto centrale del sistema e nella liquidazione controllata opera con un automatismo notevole: l’effetto si produce di diritto alla chiusura della procedura oppure decorsi tre anni dalla sua apertura, senza necessità di una specifica istanza del debitore, salvo che ricorra una delle cause ostative. Esiste perfino l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), per chi non ha alcuna utilità da offrire. Da qui l’idea, diffusa e comprensibile, che la procedura chiuda tutto per tutti.
La realtà
L’esdebitazione libera il debitore, non chi ha garantito per lui. È un principio strutturale del sistema, ripetuto in ogni strumento: l’art. 117, comma 1, del Codice della crisi stabilisce che i creditori anteriori, pur vincolati dal concordato omologato, conservano impregiudicati i propri diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso; l’art. 79, comma 5, ripete la stessa regola per il concordato minore, salvo diversa previsione. Il socio fondatore che ha firmato una fideiussione a garanzia dell’affidamento bancario, del leasing sulle attrezzature o del contratto di locazione della sede resta obbligato in proprio: la sua obbligazione è autonoma e non segue la sorte della società.
Va aggiunta una precisazione tecnica che riguarda le sole società di persone e che spiega perché il mito, in certe cerchie, sembra confermato dai fatti: l’art. 117, comma 2, prevede che, salvo patto contrario, il concordato della società abbia efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, e la giurisprudenza ha dovuto stabilire cosa accada quando il socio illimitatamente responsabile sia anche fideiussore. Ma la S.r.l. innovativa, che è la forma della quasi totalità delle startup, non ha soci illimitatamente responsabili: per i suoi fondatori garanti vale integralmente il comma 1.
Infine, l’esdebitazione non è incondizionata neppure per il debitore persona fisica: non opera se il debitore è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dall’art. 344 CCII, né se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La prova
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1027 del 15 giugno 2026, ha affrontato il rapporto fra i due commi dell’art. 117 CCII nel caso di un socio illimitatamente responsabile che aveva prestato anche fideiussione a prima richiesta, ricostruendo il punto di equilibrio fra la regola dell’efficacia del concordato verso i soci e quella della conservazione dei diritti verso i terzi garanti — una gerarchia già tracciata dalle Sezioni Unite con la sentenza 24 agosto 1989, n. 3749. Sul piano dei requisiti della procedura minore, Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603 ha ribadito che, nella liquidazione controllata su istanza del debitore, la relazione dell’OCC deve indicare a pena di inammissibilità le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di firmare la chiusura della società convinto di avere chiuso anche la propria posizione, e di ricevere sei mesi dopo un atto di precetto sulla fideiussione personale, per un importo che nessuno aveva messo nel conto perché era già stato considerato “assorbito”.
Mito n. 8 — “Il fondo perduto non si restituisce e i finanziamenti agevolati si perdono con la società”
Il mito, come circola: “Si chiama a fondo perduto proprio perché non si rende. E il mutuo agevolato è della società: se la società chiude, chiude anche quello.”
Perché ci credono in tanti
Perché il nome inganna e perché nella fase di concessione l’agevolazione arriva davvero senza obbligo di rimborso della quota a fondo perduto. In misure come Smart&Start Italia la struttura tipica combina un finanziamento agevolato da restituire secondo piano di ammortamento — con durata fino a dieci anni e avvio del rimborso dal dodicesimo mese successivo all’ultima erogazione — e una quota a fondo perduto. È facile ricordare la seconda e dimenticare che entrambe poggiano sulle stesse condizioni.
La realtà
L’agevolazione pubblica è un beneficio condizionato, e la condizione vive per tutta la durata degli obblighi assunti. Il mancato pagamento delle rate del finanziamento agevolato e la cessazione anticipata dell’attività sono cause tipiche di revoca, e la revoca travolge l’intero pacchetto: il mutuo viene risolto, il capitale residuo diventa immediatamente esigibile, e la quota a fondo perduto già erogata si converte in somma da restituire, maggiorata degli interessi. Il procedimento segue le regole della L. 241/1990, con comunicazione di avvio e termine per le controdeduzioni: è quello il momento in cui una difesa tecnica può incidere davvero, perché una revoca può essere totale o parziale a seconda della gravità e della quota di programma effettivamente realizzata.
C’è poi la catena delle garanzie. Dove il finanziamento è assistito da fideiussioni personali dei soci o dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, l’inadempimento della società non chiude il problema: apre la fase in cui il garante viene escusso e, nel caso del Fondo, il soggetto pubblico che ha pagato si surroga nei diritti verso la società e verso i coobbligati. È il meccanismo per cui un fondatore che ha visto la sua società liquidata resta debitore per anni.
E c’è un versante speculare, che riguarda gli investitori e che va detto con chiarezza a chi raccoglie capitali: le detrazioni per chi investe nel capitale di startup innovative sono subordinate al mantenimento della partecipazione per un periodo minimo, e la perdita dei requisiti in capo alla società può riflettersi sulla stabilità del beneficio di chi ha investito.
La prova
Il quadro discende dai regolamenti delle singole misure e dalla disciplina generale del procedimento amministrativo; sul versante concorsuale, l’esposizione verso l’ente erogatore e verso i garanti confluisce nella procedura come qualunque altro credito, con le graduazioni di privilegio che le competono. Sul terreno penale, poi, l’utilizzo distorto delle risorse nella fase terminale dell’impresa non resta indifferente: Cass. pen., Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 7052 si è occupata della rilevanza del prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti effettuati dai soci in conto capitale, e Cass. pen., Sez. V, 17 febbraio 2026, n. 6558 ha ribadito i presupposti di accertamento degli indici di fraudolenza nella bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di considerare “non passivo” una voce che vale spesso più di tutto il resto del passivo messo insieme, e di costruire un piano di risanamento o una proposta ai creditori su numeri che l’ente erogatore contesterà in blocco alla prima verifica.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Non descrivono casi reali: servono a mostrare che cosa succede, in termini di sequenze e di importi, a chi agisce credendo al mito.
Ipotesi A — la protezione che scade mentre il giudizio è in corso. Startup iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese il 14 marzo 2021 e nella sezione speciale il 2 aprile 2021. Esposizione complessiva 187.400 €, di cui 63.200 € verso fornitori e 41.900 € verso una banca. Un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale l’11 febbraio 2026, quando mancano ancora trentuno giorni al compimento dei cinque anni. Gli amministratori non si costituiscono, ritenendo il ricorso inammissibile in radice. L’udienza viene fissata al 7 aprile 2026: a quella data il termine è spirato, e l’accertamento — come chiarito dalla Corte d’Appello di Torino nel febbraio 2026 — si compie al momento della decisione, non al deposito dell’istanza. Esito: liquidazione giudiziale aperta, con nomina del curatore e spossessamento. Se invece la società si fosse costituita, avrebbe potuto giocare due carte concrete: contestare lo stato di insolvenza documentando le disponibilità, oppure depositare tempestivamente domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.
Ipotesi B — la moratoria sulle perdite usata al contrario. Capitale sociale 24.800 €. Bilancio 2024 chiuso con una perdita di 41.300 €, patrimonio netto negativo per 16.500 €. L’amministratore unico applica l’art. 26, comma 1, del D.L. 179/2012 e rinvia. Nessuna delibera viene assunta in occasione dell’approvazione del bilancio 2025, e l’attività prosegue: due assunzioni, un contratto di sviluppo software da 38.000 €, una campagna di acquisizione. Al 30 settembre 2026 il patrimonio netto è negativo per 78.900 €. Aperta la procedura, il liquidatore agisce ex art. 2486, comma 3, c.c.: la differenza fra i due netti patrimoniali è di 62.400 €, che diventa la misura presunta del danno risarcibile in via equitativa, salvo prova di un criterio diverso più aderente al caso concreto. Se le scritture contabili fossero inattendibili, il parametro si sposterebbe sulla differenza fra attivo e passivo accertati, con un risultato quasi sempre peggiore per l’amministratore.
Ipotesi C — il “fondo perduto” che torna indietro. Misura agevolativa composta da 240.000 € di finanziamento a tasso zero, rimborsabile in venti rate semestrali da 12.000 €, e 72.000 € a fondo perduto. La società paga le prime due rate, poi salta le scadenze del 30 giugno 2025, del 31 dicembre 2025 e del 30 giugno 2026. L’ente erogatore avvia il procedimento di revoca; la società non presenta controdeduzioni. La revoca totale comporta la richiesta di restituzione di 216.000 € di capitale residuo e di 72.000 € di contributo, oltre interessi: 288.000 € che entrano nel passivo, a fronte di un passivo commerciale di 54.700 €. Un socio aveva prestato fideiussione per 60.000 €: chiusa la liquidazione della società, la garanzia viene escussa contro di lui, e l’esdebitazione eventualmente ottenuta dalla società non lo tocca. La finestra utile per intervenire era una sola: il termine per le controdeduzioni nel procedimento di revoca, dove si sarebbe potuta discutere la quota di programma effettivamente realizzata e quindi la revoca parziale in luogo di quella totale.
Il fondo di verità
Smontare i miti non significa sostenere il contrario di ciò che dicono. Ogni convinzione esaminata qui contiene un frammento esatto, e vale la pena ricomporre quei frammenti nel quadro corretto, perché è su quel quadro che si costruisce una difesa.
È vero che il legislatore ha voluto per le startup innovative un percorso diverso da quello ordinario, e quella scelta resta nel sistema: la startup che conserva il proprio status non affronta la liquidazione giudiziale ma il concordato minore o la liquidazione controllata, procedure più snelle, meno stigmatizzanti e orientate a chiudere in fretta. È vero che l’ordinamento ha voluto proteggere lo startupper e non punirlo: l’esdebitazione, che nella liquidazione controllata opera di diritto entro tre anni dall’apertura, è la traduzione normativa dell’idea di seconda possibilità, ed è un risultato concreto, non uno slogan.
È vero che le perdite iniziali di una società innovativa ricevono un trattamento di favore: la moratoria dell’art. 26 del D.L. 179/2012 esiste e funziona, e usata bene consente di attraversare un esercizio difficile senza dover convocare l’assemblea per lo scioglimento. È vero che il giudice non sindaca il merito delle scelte imprenditoriali, e che il fallimento del progetto non è di per sé fonte di responsabilità: la business judgment rule resta un presidio reale per chi ha tenuto una contabilità ordinata e ha reagito nei tempi.
Ed è vero, infine, che oggi le opzioni sono più numerose di ieri. Il correttivo ter ha aperto alle startup innovative non minori la possibilità di accedere volontariamente agli strumenti maggiori, e ha chiarito che la composizione negoziata della crisi è praticabile anche per queste imprese. Chi abbia bisogno di misure protettive, di autorizzazioni a contrarre finanziamenti prededucibili o di un tavolo riservato con banche e fornitori non è più costretto dentro un unico binario.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è sempre lo stesso: ognuno di questi vantaggi è condizionato, temporaneo e reversibile. Dipende dal mantenimento dello status, da un deposito annuale, da una scadenza che decorre da una data precisa, da una reazione tempestiva. Il regime di favore non è uno scudo permanente che accompagna il fondatore: è una finestra, e le finestre si chiudono.
Mito e realtà, in tabella
La tabella che segue riassume in due colonne le otto convinzioni esaminate. Serve come promemoria rapido, non come sostituto della lettura: ciascuna riga compendia una disciplina che ha condizioni, eccezioni e regimi transitori propri, e la differenza fra una difesa efficace e una difesa tardiva sta quasi sempre in quelle condizioni.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| “La startup innovativa non può fallire” | L’esenzione dalle procedure maggiori vale finché dura lo status; resta comunque la liquidazione controllata su istanza dei creditori in caso di insolvenza, e dal correttivo ter le startup non minori possono chiedere volontariamente l’accesso agli strumenti maggiori, liquidazione giudiziale compresa |
| “L’esenzione dura cinque anni” | La L. 193/2024 ha portato il periodo base a tre anni, con estensione a cinque solo al ricorrere di requisiti di crescita e ulteriori proroghe biennali in fase di scale-up; il termine decorre dall’iscrizione nella sezione ordinaria |
| “Basta l’iscrizione nella sezione speciale” | L’autocertificazione è condizione necessaria ma non sufficiente: il tribunale accerta in concreto i requisiti dell’art. 25, comma 2, e l’omesso deposito della dichiarazione annuale di mantenimento pesa sulla permanenza del beneficio |
| “Chiusa la società, finiti i debiti” | L’art. 2495 c.c. consente ai creditori di agire contro i soci nei limiti del riparto e contro i liquidatori per colpa; la liquidazione giudiziale è possibile entro l’anno dalla cancellazione e la liquidazione controllata anche oltre |
| “Gli amministratori non rispondono” | Restano gli obblighi di assetti adeguati (art. 2086 c.c.), di accertamento della causa di scioglimento (art. 2485 c.c.) e di gestione conservativa (art. 2486 c.c.), con danno presunto pari alla differenza dei netti patrimoniali |
| “Alle startup non si applicano le regole sulle perdite” | L’art. 26 del D.L. 179/2012 sposta i termini di dodici mesi, non elimina gli obblighi: se il capitale non è reintegrato, l’assemblea deve deliberare ex artt. 2447 o 2482-ter c.c. |
| “L’esdebitazione libera anche i garanti” | Gli artt. 117, comma 1, e 79, comma 5, CCII conservano ai creditori i diritti verso coobbligati e fideiussori; la fideiussione del socio di S.r.l. resta pienamente esigibile |
| “Il fondo perduto non si restituisce” | Cessazione dell’attività e mancato pagamento delle rate sono cause tipiche di revoca: il capitale residuo diventa esigibile e il contributo erogato va restituito, con escussione delle garanzie |
Le domande di verifica
Quindi è vero che una startup innovativa non può mai essere dichiarata insolvente da un tribunale? No. Può essere sottoposta a liquidazione controllata su istanza dei creditori quando si trova in stato di insolvenza, e torna pienamente assoggettabile alla liquidazione giudiziale non appena perde lo status, per scadenza del termine o per venir meno dei requisiti. Il nome della procedura cambia, l’accertamento dell’insolvenza no.
Quindi è vero che se depositiamo la dichiarazione annuale in ritardo perdiamo tutto? Dipende, ma il rischio è concreto e va trattato come tale. L’omissione del deposito previsto dall’art. 25, comma 15, del D.L. 179/2012 è stata valorizzata dai giudici come elemento decisivo per ritenere venuto meno il beneficio, e l’accertamento può avvenire anche prima della cancellazione formale dalla sezione speciale. Non è un adempimento di segreteria: è la condizione che tiene in vita l’esenzione.
Quindi è vero che se la società non ha nulla da liquidare non serve fare niente? No. L’assenza di attivo non chiude le posizioni: i creditori conservano le azioni contro soci e liquidatori nei limiti di legge, e la liquidazione controllata è accessibile anche oltre l’anno dalla cessazione dell’attività. Chiudere la società senza una procedura significa quasi sempre lasciare aperto il fronte personale, invece di indirizzarlo verso l’esdebitazione.
Quindi è vero che un amministratore che non ha mai percepito compensi non rischia? No. La responsabilità ex artt. 2476 e 2486 c.c. non dipende dalla remunerazione della carica né dalla buona fede soggettiva, ma dall’osservanza degli obblighi di gestione conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. Anche l’amministratore non retribuito risponde, e il criterio di liquidazione del danno è lo stesso.
Quindi è vero che la composizione negoziata è solo per le imprese strutturate? No. Dopo il correttivo ter l’accesso è aperto anche alle imprese sotto soglia e alle startup innovative, con esiti allineati a quelli previsti per le imprese maggiori. È anzi lo strumento che meglio si adatta a una società innovativa in squilibrio ma non ancora insolvente, perché consente di negoziare con misure protettive senza passare da una procedura liquidatoria.
Le sentenze che smontano i miti
I riferimenti che seguono sono quelli su cui poggiano le correzioni proposte in questa guida. Per ciascuno sono indicati gli estremi, il principio in forma sintetica e la ragione per cui pesa su questo tema.
Cass. civ., Sez. I, 4 luglio 2022, n. 21152 — L’esenzione dalle procedure concorsuali diverse da quelle di sovraindebitamento non discende automaticamente dall’iscrizione nella sezione speciale: occorre l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge. Smonta il mito n. 3: la visura non è la difesa.
Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2022, n. 23980 — Individua le condizioni alternative che riaprono l’assoggettabilità alle procedure maggiori: mancato adempimento delle formalità pubblicitarie o decorso del periodo massimo dalla costituzione. Smonta il mito n. 1: l’esenzione ha confini tracciati.
Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2024, n. 1587 — Conferma che al giudice spetta il sindacato sull’effettiva esistenza dei presupposti dell’art. 25 del D.L. 179/2012, senza che l’autocertificazione del legale rappresentante possa impedirlo. Consolida il principio del mito n. 3.
Corte d’Appello di Milano, 3 settembre 2021, n. 2563 — Nello stesso senso della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, esclude che iscrizione e autocertificazione siano di per sé sufficienti. Mostra che l’orientamento è stabile anche nel merito.
Corte d’Appello di Torino, 24 febbraio 2026 — Il termine di permanenza decorre dall’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, non dalla sezione speciale; l’accertamento della sua scadenza si compie al momento della decisione e non del deposito dell’istanza; l’omesso deposito della dichiarazione di mantenimento pesa sulla perdita del beneficio. È la pronuncia che demolisce il mito n. 2 nella sua versione più diffusa.
Tribunale di Firenze, 29 novembre 2024, n. 294 — Dichiara ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata di una startup innovativa dopo avere accertato in concreto i requisiti dell’art. 25. Mostra il binario alternativo del mito n. 1 in azione.
Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603 — Nella liquidazione controllata su istanza del debitore, la relazione dell’OCC deve indicare a pena di inammissibilità le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assunzione delle obbligazioni. Rileva perché la procedura “minore” non è una procedura facile: ha requisiti di ammissibilità severi.
Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069 — I criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c. — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — attengono alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. e si applicano salvo deduzione e prova di elementi che giustifichino un criterio diverso, anche ai giudizi già pendenti. È il cuore della smentita del mito n. 5.
Cass. civ., Sez. I, n. 11880/2026 — L’assenza o l’inattendibilità delle scritture contabili legittima il ricorso al criterio equitativo fondato sul deficit complessivo accertato nella procedura. Spiega perché la contabilità approssimativa di una startup si trasforma in un moltiplicatore del danno.
Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2025, n. 31086 — Precisa i criteri per valutare l’insolvenza di una società già in liquidazione, dove il parametro non è la capacità di adempiere con i mezzi della gestione ma la sufficienza dell’attivo. Rileva per le startup che imboccano la liquidazione volontaria sperando di evitare la procedura.
Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638 — Si occupa della legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e della possibile qualificazione del finanziamento soci come debito della società. Interessa direttamente le startup, dove i versamenti dei fondatori sono la norma e la loro qualificazione cambia il passivo.
Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2025, n. 19750 — L’estinzione della società non estingue i suoi crediti, che si trasferiscono ai soci; la mancata iscrizione nel bilancio finale non basta a presumere la rinuncia. Smonta la versione “speculare” del mito n. 4.
Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2026, n. 1650 — In senso diverso, ritiene tacitamente rinunciati i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escludendo il fenomeno successorio verso ex soci e liquidatori salvo prova contraria. Va conosciuta perché segnala che il tema è tuttora controverso e la strategia va calibrata sul foro e sulla natura del credito.
Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2025, n. 74 — Per le cooperative, in forza del rinvio dell’art. 2519 c.c. all’art. 2495 c.c., esclude la responsabilità dei soci quando l’attività cessa senza attivo e senza ripartizioni. Delimita dall’interno l’ampiezza della responsabilità post-cancellazione.
Cass., Sez. trib., 16 aprile 2026, n. 9784 — Censura per motivazione apparente la decisione che affermi la responsabilità di soci, amministratori o liquidatori senza un reale percorso argomentativo sui presupposti. È un appiglio difensivo concreto contro le affermazioni apodittiche.
Tribunale di Padova, 15 giugno 2026, n. 1027 — Ricostruisce il rapporto fra i due commi dell’art. 117 CCII quanto all’estensione dell’effetto esdebitatorio al socio illimitatamente responsabile che sia anche fideiussore, anche con clausola a prima richiesta. Perimetra con precisione il mito n. 7, distinguendo le situazioni in cui il garante è protetto da quelle — la grande maggioranza, per le S.r.l. — in cui non lo è.
Cass. pen., Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 7052 — Si occupa del rilievo penale del prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti dei soci in conto capitale. Rileva perché nelle startup il rientro dei founder dai propri apporti nella fase terminale è una tentazione ricorrente.
Cass. pen., Sez. V, 17 febbraio 2026, n. 6558 — Ribadisce i presupposti di accertamento degli indici di fraudolenza in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ricorda che la chiusura disordinata di un’impresa ha anche un versante penale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio, su questo tema, comincia con una separazione: distinguere ciò che è vero da ciò che è stato raccontato. Solo dopo si costruisce la strategia. In concreto:
- Verifichiamo la data esatta di decorrenza del termine di permanenza, confrontando visura storica della sezione ordinaria e della sezione speciale, perché è da lì — e non dalla data di costituzione percepita — che si misura la protezione residua.
- Ricostruiamo la posizione dei requisiti sostanziali dell’art. 25, comma 2, documento per documento: spese in ricerca e sviluppo, personale qualificato, privative industriali o software registrati, valore della produzione, assenza di distribuzione di utili, rispetto della definizione europea di PMI.
- Accertiamo lo stato dei depositi annuali di mantenimento e, dove l’omissione c’è stata, impostiamo la linea difensiva sugli effetti concreti che ne discendono, senza subire l’automatismo come se fosse incontestabile.
- Analizziamo l’istanza avversaria e lo stato di insolvenza, contestando dove possibile il presupposto oggettivo e predisponendo memorie e documentazione per l’udienza, invece di lasciare che il procedimento prosegua senza contraddittorio.
- Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata della crisi e, quando ricorrono i presupposti, predisponiamo l’istanza e la richiesta di misure protettive per creare il tempo che serve a trattare con banche, fornitori ed enti erogatori.
- Costruiamo la proposta di concordato minore oppure impostiamo la domanda di liquidazione controllata, curando in particolare la relazione dell’OCC nei contenuti che la giurisprudenza richiede a pena di inammissibilità.
- Esaminiamo la posizione personale di amministratori e soci alla luce degli artt. 2476, 2485 e 2486 c.c., ricalcolando i netti patrimoniali alle date rilevanti prima che lo faccia un consulente della controparte.
- Contestiamo i provvedimenti di revoca delle agevolazioni pubbliche nella fase delle controdeduzioni e, dove necessario, nelle sedi impugnatorie, discutendo la quota di programma realizzata e la proporzionalità fra revoca totale e revoca parziale.
- Gestiamo le garanzie personali — fideiussioni bancarie, garanzie su leasing e locazioni, escussione e surroga del Fondo di garanzia PMI — verificando validità, estensione e decadenze del vincolo prima che venga escusso.
- Impostiamo il percorso di esdebitazione delle persone fisiche coinvolte, verificando l’assenza di cause ostative e predisponendo la documentazione che consente di arrivare al risultato senza sorprese.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è oggi la strada che permette a una startup in squilibrio di trattare con i creditori prima che l’insolvenza diventi irreversibile, e conoscerla dall’interno — sapere che cosa un esperto guarda, quali documenti chiede, quali esiti considera praticabili — cambia il modo in cui l’istanza viene costruita. A questa si affianca con altrettanta rilevanza la qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, perché concordato minore e liquidazione controllata sono le procedure in cui una startup che conserva il proprio status va materialmente a finire.
Lo Studio assicura continuità di strategia dall’analisi iniziale fino al giudizio di Cassazione: la stessa linea difensiva, impostata davanti al tribunale, viene portata in reclamo e, se occorre, davanti alla Suprema Corte senza passaggi di mano e senza ricostruzioni da capo. E lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso, perché in questa materia i numeri e il diritto non si possono separare: il ricalcolo dei netti patrimoniali, la ricostruzione contabile, la quantificazione del passivo da revoca delle agevolazioni sono operazioni tecniche che alimentano direttamente gli atti difensivi.
In chiusura
Su questo tema l’informazione corretta è la prima difesa, e non è un modo di dire: quasi tutti i danni che abbiamo descritto nascono da qualcuno che ha deciso di non fare qualcosa — non costituirsi, non depositare, non deliberare, non rispondere — perché era convinto di essere protetto. La protezione che il legislatore ha costruito attorno alle startup innovative è reale e va usata, ma va usata sapendo dove finisce.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo confine. Il tema del titolo è la crisi di una società innovativa: e le abilitazioni dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC coprono per intero gli strumenti con cui quella crisi si affronta — composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata — mentre la qualità di avvocato cassazionista assicura che la stessa linea possa essere difesa fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Non lasciare che sia una convinzione sbagliata a decidere per la tua società: mettici davanti i documenti oggi, e sapremo dirti che cosa è ancora possibile — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
