Nel Concordato Preventivo In Continuità, È Possibile Pagare I Creditori?

Poche materie del diritto della crisi d’impresa producono tanta disinformazione quanto la domanda che dà il titolo a questa guida. È comprensibile: il concordato preventivo in continuità aziendale è nato per permettere all’impresa di continuare a lavorare, e continuare a lavorare significa inevitabilmente pagare qualcuno. Fornitori, dipendenti, utenze, canoni di locazione, trasportatori, manutentori. Nello stesso tempo il concordato è una procedura concorsuale, e la parola “concorsuale” evoca il blocco dei pagamenti, la par condicio, il divieto di favorire un creditore a scapito degli altri. Da questa apparente contraddizione nascono, nell’ordine: il panico dell’imprenditore che crede di dover fermare tutto, le rassicurazioni sbagliate di chi sostiene che “tanto in continuità si paga chi serve”, e una serie di decisioni operative che spesso costano la procedura.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la legge distingue con precisione chirurgica fra due categorie di debiti: quelli sorti prima del deposito della domanda e quelli sorti dopo. Per i primi vale un regime di blocco temperato da autorizzazioni giudiziali tipizzate; per i secondi vale la regola opposta, cioè il pagamento regolare alle scadenze. Chi confonde i due piani sbaglia sempre, in un senso o nell’altro: o paralizza un’azienda che poteva funzionare, o compie pagamenti che il commissario giudiziale segnalerà e che il tribunale potrà considerare causa di revoca. Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è quasi sempre peggio che non agire affatto, perché il pagamento sbagliato non si può disfare e resta agli atti della procedura.

In questa guida smontiamo sette convinzioni realmente diffuse: che dopo il deposito della domanda non si possa più pagare nessuno; che i creditori anteriori siano intoccabili in assoluto; che un fornitore essenziale si possa pagare prima e regolarizzare dopo; che i dipendenti vengano sempre pagati per primi e per intero; che i privilegiati debbano essere soddisfatti integralmente entro un anno; che il surplus prodotto dalla continuità sia liberamente distribuibile dall’imprenditore; e che il Fisco, a seconda della versione, non si possa toccare oppure si possa falcidiare sempre grazie al cram down.

Lo Studio Monardo segue questa materia in ragione di abilitazioni specifiche e verificabili dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè un professionista abilitato a gestire proprio la fase in cui un’impresa in difficoltà deve continuare a operare mentre ristruttura il proprio debito; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che coprono l’area delle procedure concorsuali minori e dei concordati in continuità di piccole dimensioni; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire la stessa linea difensiva dal decreto di apertura fino al reclamo e all’eventuale ricorso di legittimità contro il diniego di omologazione. È esattamente la combinazione che questa materia richiede, perché la domanda “posso pagare questo creditore?” è insieme una questione di gestione d’impresa e una questione processuale.

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Mito 1 — “Depositata la domanda di concordato, l’azienda non può più pagare nessuno”

Il mito

“Appena depositi il ricorso, i pagamenti si bloccano tutti: non puoi più pagare né i fornitori, né le bollette, né gli stipendi, finché il tribunale non decide.”

È forse la convinzione più diffusa in assoluto, e la si sente ripetere non solo dagli imprenditori ma talvolta anche da consulenti che con la crisi d’impresa hanno poca dimestichezza. La conseguenza pratica è drammatica: chi ci crede smette di pagare tutto il giorno dopo il deposito, i fornitori interrompono le consegne, i dipendenti si rivolgono al sindacato, le utenze vengono sospese, e l’azienda che voleva salvarsi attraverso la continuità si trova operativamente morta nel giro di poche settimane.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste ed è consistente. Con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese scattano effetti protettivi seri: i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, non possono acquisire diritti di prelazione se non con l’autorizzazione del tribunale, e il debitore non può eseguire volontariamente pagamenti in favore di quei creditori. La giurisprudenza ha sempre affermato con nettezza che al debitore è vietata, dopo il deposito e la pubblicazione della domanda, l’effettuazione volontaria in qualunque forma di pagamenti di crediti anteriori, perché lesivi della par condicio creditorum, e ha precisato che il divieto riguarda anche forme indirette come la consegna di cambiali tratte.

Da qui il salto logico sbagliato: “se non posso pagare i creditori anteriori, non posso pagare nessuno”. Ma il divieto ha un perimetro temporale preciso, e chi lo estende oltre quel perimetro si autoinfligge un danno che la legge non ha mai voluto.

La realtà

Il blocco riguarda i crediti anteriori al deposito della domanda. I debiti che sorgono dopo, per la gestione corrente dell’impresa in continuità, seguono la regola esattamente opposta: si pagano regolarmente alle scadenze, senza chiedere autorizzazioni, perché sono il carburante della continuità stessa. Anzi, i crediti sorti in funzione o in occasione della procedura sono di regola prededucibili ai sensi dell’art. 6 del Codice della crisi, cioè destinati a essere soddisfatti prima degli altri. Fermare i pagamenti correnti non è prudenza: è una violazione della logica stessa del concordato in continuità, che presuppone un’impresa che continua a comprare, produrre e vendere.

La distinzione vale anche per gli obblighi fiscali connessi alla gestione corrente. La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza del 27 gennaio 2025 n. 1859, ha affermato che l’impresa ammessa al concordato in continuità — anche nella forma della domanda con riserva — che corrisponde le retribuzioni ai dipendenti nell’ambito della prosecuzione dell’attività deve provvedere anche al versamento delle relative ritenute fiscali e degli accessori, proprio perché si tratta di obbligazioni della gestione in corso e non di debiti anteriori concorsuali. La Corte ha espressamente distinto questa posizione da quella dei debiti relativi a prestazioni anteriori, che restano soggetti al regime concorsuale.

In materia di crisi d’impresa l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera con la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: sono abilitazioni che hanno al centro proprio la gestione dell’impresa che continua a operare durante la ristrutturazione, cioè il terreno su cui questo primo mito produce i danni maggiori.

La prova

Il quadro normativo è dato dal combinato disposto degli artt. 46 e 94 del Codice della crisi, che disciplinano gli effetti della domanda e l’amministrazione dei beni durante la procedura, e dall’art. 6 sulla prededucibilità. Sul versante giurisprudenziale, oltre a Cass. Sez. V trib., 27 gennaio 2025, n. 1859, va ricordato che la Cassazione, con la sentenza del 13 luglio 2025 n. 19226, ha affrontato il tema del pagamento dovuto dal committente alla società appaltatrice in concordato e della prededucibilità del credito del subappaltatore, muovendo proprio dal presupposto che l’impresa in concordato continua a essere parte attiva di rapporti contrattuali in corso.

Cosa rischia chi ci crede

Chi blocca tutto perde i fornitori, perde le commesse e vede il piano industriale su cui si fonda la proposta diventare irrealistico prima ancora che il commissario lo esamini. Nella migliore delle ipotesi il concordato in continuità si trasforma in un concordato liquidatorio, con soddisfacimento dei creditori sensibilmente inferiore; nella peggiore, l’impresa arriva all’udienza senza più azienda da far proseguire.


Mito 2 — “I creditori anteriori non si possono pagare in nessun caso”

Il mito

“Prima dell’omologazione i debiti vecchi sono intoccabili: nessun giudice può autorizzare il pagamento di un fornitore anteriore, punto e basta.”

È la versione “tecnica” del primo mito, e circola anche fra chi il Codice della crisi lo ha letto, ma solo in parte. Chi ci crede rinuncia in partenza a uno degli strumenti più efficaci per tenere in piedi l’azienda nella fase più delicata della procedura.

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità è robusto. La regola generale è davvero il divieto, e la giurisprudenza di merito lo ha applicato con rigore: il Tribunale di Rovigo, con provvedimento del 1° agosto 2016, aveva affermato che durante la pendenza del concordato in continuità il pagamento dei creditori anteriori è vietato perché altera la par condicio, individuando nelle sole ipotesi tipizzate dalla norma allora vigente i casi in cui l’autorizzazione può essere concessa. Il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 7 febbraio 2024, ha ribadito nel vigore del Codice che opera un divieto di eseguire pagamenti al di fuori delle ipotesi tipizzate dall’art. 100, con sospensione legale dei pagamenti anche verso i creditori erariali o previdenziali.

Il passaparola ha conservato la prima metà della frase — “è vietato” — e ha perso la seconda: “al di fuori delle ipotesi tipizzate”. Ma sono proprio quelle ipotesi a interessare l’imprenditore in continuità.

La realtà

L’art. 100 del Codice della crisi è la norma che smentisce il mito. Prevede che il debitore, con la domanda di accesso o successivamente, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, possa chiedere al tribunale di essere autorizzato — assunte se del caso sommarie informazioni — a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, a condizione che un professionista indipendente attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Il pagamento del creditore anteriore, nel concordato in continuità, non è l’eccezione clandestina: è un istituto espressamente disciplinato, che passa da un’attestazione professionale e da un provvedimento del tribunale.

La norma contiene due estensioni che molti ignorano. La prima: l’attestazione del professionista non è necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione, o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. In altre parole, chi immette finanza fresca a fondo perduto o postergata dispone di uno spazio di manovra più ampio. La seconda: il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, anche il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione — una previsione che colma una lacuna storica della legge fallimentare.

Il perimetro dei creditori “essenziali” non è una formula vuota. L’attestatore deve individuare, nella platea dei fornitori, quelli realmente insostituibili o molto difficilmente sostituibili, la cui interruzione del rapporto minaccerebbe la continuità: la strategicità va valutata calandola sulla realtà aziendale concreta, perché un fornitore strategico per un’impresa può non esserlo per un’altra.

La prova

Il testo dell’art. 100 CCII è il riferimento primario. Sul fronte applicativo, la Cassazione ha riconosciuto rilievo all’istanza di autorizzazione al pagamento di debiti anteriori anche con riferimento ai debiti previdenziali, in funzione del rilascio del DURC, tema affrontato nella giurisprudenza di legittimità del 2024 e ripreso dalla giurisprudenza di merito successiva; il Tribunale di Firenze, con provvedimenti del 2 e 3 novembre 2025, si è occupato del contenuto delle istanze cautelari volte a ottenere un ordine di rilascio del DURC regolare in pendenza di concordato. Il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, ha inoltre esteso in via interpretativa alla fase prenotativa del concordato le tutele dell’art. 94-bis CCII in materia di contratti essenziali, segno di una linea giurisprudenziale attenta a non lasciare l’impresa in continuità priva di protezione proprio nel momento più fragile.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di perdere, senza motivo, il fornitore che rende possibile la produzione. Se il rapporto si interrompe perché nessuno ha depositato l’istanza ex art. 100, la continuità salta e con essa la premessa del piano. È un danno interamente evitabile: l’istanza si deposita, l’attestazione si costruisce, il tribunale decide.


Mito 3 — “Se il fornitore è davvero essenziale, lo pago e poi mi faccio autorizzare”

Il mito

“L’autorizzazione è una formalità: l’importante è la sostanza. Se il pagamento serviva davvero all’azienda, nessuno potrà contestarlo dopo.”

Questo mito nasce da un istinto comprensibile. L’imprenditore vede il camion fermo al cancello, il fornitore che pretende il saldo dell’arretrato per scaricare, e pensa che il formalismo sia un lusso che non si può permettere. Poi pensa che, avendo agito nell’interesse dell’azienda e quindi dei creditori, la regolarizzazione successiva sarà un passaggio burocratico.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta in un orientamento reale della Cassazione, che però viene citato in modo monco. Con la sentenza del 19 febbraio 2016 n. 3324, la Suprema Corte ha affermato che i pagamenti non autorizzati di crediti anteriori possono comportare la revoca dell’ammissione al concordato solo se si risolvono in un effettivo pregiudizio per i creditori, dando rilievo alla riconducibilità dell’atto a una finalità diretta a frodare le ragioni dei creditori. Chi si ferma alla prima parte della massima conclude che “senza danno non c’è revoca” e quindi che il pagamento non autorizzato è, in fondo, sanabile.

La realtà

La conclusione è sbagliata per tre ragioni distinte, e ciascuna basterebbe da sola.

La prima: la revoca non è l’unica conseguenza. Il pagamento di un credito anteriore eseguito senza autorizzazione è, prima ancora, inefficace nei confronti della massa dei creditori. Significa che quella somma è uscita dalle casse dell’impresa senza produrre l’effetto liberatorio che l’imprenditore si aspettava, e che potrà essere recuperata a beneficio del ceto creditorio.

La seconda: la qualificazione dell’atto. I pagamenti di debiti anteriori, compresi quelli tributari anche se rateizzati, costituiscono atti di straordinaria amministrazione, ammissibili solo se autorizzati; la loro esecuzione senza il provvedimento del giudice li espone alla sanzione dell’inefficacia e può integrare una causa di revoca. La giurisprudenza di legittimità del 2025 si è pronunciata in questo senso proprio con riferimento al concordato con riserva e alla sorte dei piani di rateizzazione di debiti tributari anteriori.

La terza: non tutti i tribunali seguono la linea più permissiva. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 18 aprile 2016, ha espressamente scelto di non aderire all’impostazione di Cass. n. 3324/2016, mantenendo un orientamento più rigoroso e facendo conseguire l’improcedibilità del concordato alla consapevole violazione del divieto, a prescindere dall’utilità concreta dei pagamenti — in quel caso si trattava di retribuzioni ai dipendenti. Scommettere sull’orientamento più favorevole, quando il proprio tribunale segue quello opposto, non è una strategia: è un azzardo con in gioco l’intera procedura.

La prova

Cass., Sez. I civ., 19 febbraio 2016, n. 3324 fissa il principio dell’effettivo pregiudizio; il Tribunale di Milano, 18 aprile 2016, ne prende espressamente le distanze; la giurisprudenza di legittimità più recente qualifica come atti di straordinaria amministrazione i pagamenti di debiti anteriori anche rateizzati, subordinandoli all’autorizzazione. Il quadro normativo di riferimento è dato dagli artt. 94 e 100 CCII per l’amministrazione durante la procedura e l’autorizzazione al pagamento, e dall’art. 106 CCII per la revoca dell’ammissione.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia la revoca dell’ammissione al concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale. Rischia inoltre di dover restituire alla massa quanto pagato, con l’effetto paradossale di aver perso il denaro senza aver ottenuto la fornitura in modo stabile. E rischia, sul piano personale, di veder qualificata la propria condotta come diretta a favorire un creditore a danno degli altri, con le conseguenze che ne derivano sul piano della responsabilità.


Mito 4 — “I dipendenti vengono sempre pagati per primi e per intero, subito”

Il mito

“I lavoratori sono super privilegiati: nel concordato prendono tutto e lo prendono prima di chiunque altro, senza discussioni.”

È il mito con il maggior carico emotivo, e per questo il più resistente alle smentite. Lo ripetono gli imprenditori per rassicurare i dipendenti, e lo ripetono i dipendenti per rassicurare sé stessi.

Perché ci credono in tanti

Vero, ma solo a metà. I crediti di lavoro godono effettivamente del privilegio generale mobiliare dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, e il Codice della crisi riserva loro un trattamento di favore rispetto agli altri privilegiati. L’art. 84 stabilisce che il concordato in continuità tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro: la centralità dell’occupazione è un principio dichiarato, non un’interpretazione.

Il punto che il passaparola ha perso è che “trattamento di favore” non significa “pagamento immediato e integrale in ogni caso”.

La realtà

Occorre tenere distinti tre piani.

Primo piano: le retribuzioni maturate dopo il deposito della domanda, per l’attività proseguita, si pagano regolarmente come qualsiasi altro costo della gestione corrente, con i relativi obblighi di versamento delle ritenute (Cass. Sez. V trib., 27 gennaio 2025, n. 1859).

Secondo piano: la retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso può essere pagata solo previa autorizzazione del tribunale, alle condizioni dell’art. 100 CCII e limitatamente ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione. Non è automatica: va chiesta.

Terzo piano: gli arretrati più risalenti e le altre competenze anteriori restano crediti concorsuali privilegiati, soggetti alle regole del piano. Qui interviene l’art. 86 CCII, che consente al piano di prevedere una moratoria nel pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e che per i creditori assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. fissa un limite specifico: la moratoria per i crediti di lavoro non può superare i sei mesi dall’omologazione. Si tratta, secondo la lettura prevalente, di un termine imperativo e come tale inderogabile.

A questo si aggiunge la regola sul voto contenuta nell’art. 109 CCII: i creditori muniti di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, termine ridotto a trenta giorni per i crediti di lavoro. Se anche una sola di queste condizioni manca — pagamento non integrale, non in denaro, oltre il termine — i lavoratori riacquistano il diritto di voto sulla proposta. Il che ribalta la prospettiva: il pagamento entro trenta giorni non è un obbligo, è la condizione perché quei creditori non siano chiamati a votare.

La prova

Il quadro è dato dagli artt. 84, 86, 100 e 109 CCII e dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. Sul versante applicativo, il Tribunale di Parma, con provvedimento del 20 gennaio 2026, ha equiparato al pagamento parziale la soddisfazione integrale di creditori privilegiati collocata oltre i centottanta giorni dall’omologa, con conseguente inserimento in apposita classe ai fini del voto: il principio è direttamente trasferibile, con il termine ridotto, ai crediti di lavoro.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che dà per scontato il pagamento immediato costruisce un piano finanziariamente insostenibile nei primi mesi post-omologazione. Il lavoratore che dà per scontato di prendere tutto subito non attiva per tempo le tutele che gli spettano, a partire dall’esercizio consapevole del diritto di voto quando la proposta lo prevede. In entrambi i casi la sorpresa arriva nel momento peggiore.


Mito 5 — “I creditori privilegiati vanno soddisfatti per intero entro un anno, altrimenti il concordato è inammissibile”

Il mito

“Se non paghi i privilegiati al cento per cento entro un anno dall’omologa, il tribunale non ti omologa: è una regola di sistema.”

Questa convinzione ha una caratteristica particolare: era vera. Lo era sotto la disciplina previgente, ed è sopravvissuta al cambiamento normativo, come accade a tutte le regole che sono state a lungo un punto fermo.

Perché ci credono in tanti

Nel sistema anteriore la dilazione dei creditori privilegiati era disciplinata in termini molto più stringenti, e la giurisprudenza aveva costruito su quel dato un insieme di corollari che gli operatori hanno interiorizzato. La stessa Cassazione, con la sentenza n. 11882/2020, aveva dovuto affermare che nel concordato con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall’omologazione, purché ai titolari di tali crediti sia riconosciuto il diritto di voto e la corresponsione degli interessi: una pronuncia che si è resa necessaria proprio perché la regola opposta era considerata acquisita.

La realtà

Nel Codice della crisi vigente la prospettiva è cambiata due volte. L’art. 86, nella sua prima formulazione, prevedeva una moratoria non superiore a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. La riforma del 2022 ha soppresso quel limite temporale generale: oggi la norma stabilisce che, fermo quanto previsto dall’art. 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti su cui grava la causa di prelazione, e riserva il limite espresso dei sei mesi ai soli crediti di lavoro dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.

Il limite temporale generale non è più un requisito di ammissibilità: è diventato un fattore che incide sul diritto di voto e sulla convenienza della proposta. Se la dilazione supera i centottanta giorni dall’omologazione, il privilegiato vota; e votando può far mancare la maggioranza nella sua classe. La partita si è spostata dal terreno dell’ammissibilità a quello del consenso.

Sul versante dell’integralità del pagamento, l’art. 84, comma 5, CCII consente il soddisfacimento non integrale dei creditori prelatizi in ragione dell’incapienza del bene o del diritto su cui insiste la prelazione, con degrado a chirografo della parte eccedente e collocazione in classe autonoma ai fini del voto. Anche qui, dunque, la regola non è “tutto o niente”, ma “quanto vale realmente la garanzia”.

La prova

Il testo vigente dell’art. 86 CCII, come modificato nel 2022, e l’art. 109, comma 5, CCII sulla posizione dei creditori prelatizi ai fini del voto. Sul piano giurisprudenziale, Cass. n. 11882/2020 per l’ammissibilità della dilazione ultrannuale con voto e interessi; Trib. Parma, 20 gennaio 2026, per l’equiparazione al pagamento parziale della soddisfazione integrale collocata oltre i centottanta giorni; Trib. Modena, 20 novembre 2025, che in tema di concordato minore in continuità ha ammesso il pagamento dei creditori prelatizi oltre i centottanta giorni dall’omologazione, applicando le regole distributive dell’art. 84, comma 6, CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede al mito rinuncia a proposte fattibili, perché le ritiene inammissibili in partenza. Molte imprese che avrebbero potuto sostenere un piano con dilazione dei privilegiati su un orizzonte più lungo hanno scelto la strada liquidatoria per una regola che non esiste più. Il rischio speculare è altrettanto concreto: chi costruisce dilazioni lunghe senza tenere conto dell’effetto sul diritto di voto si presenta all’adunanza con classi che non aveva previsto come votanti.


Mito 6 — “Il surplus generato dalla continuità è mio e lo distribuisco come voglio”

Il mito

“Il valore prodotto dall’azienda dopo il deposito della domanda non è patrimonio concorsuale: è frutto del mio lavoro, quindi posso destinarlo ai creditori che scelgo io.”

È il mito più sofisticato del gruppo, e circola prevalentemente fra chi ha letto qualcosa sulla regola di priorità relativa e ne ha tratto conclusioni più larghe di quelle che la norma consente.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è l’art. 84, comma 6, CCII, che ha effettivamente introdotto un elemento di flessibilità significativo: nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Tradotto: sul valore di liquidazione vale la priorità assoluta, sul plusvalore vale la priorità relativa. È una deroga reale e importante alle regole ordinarie sulle cause legittime di prelazione, perché permette di far arrivare utilità alle classi inferiori anche senza aver soddisfatto integralmente quelle superiori. Da questa deroga, però, alcuni hanno tratto l’idea di una libertà distributiva che la norma non concede.

La realtà

La priorità relativa è una regola, non un’assenza di regole. Impone comunque che nessuna classe sia trattata peggio di una classe di grado inferiore e che le classi di pari grado ricevano trattamenti complessivamente equivalenti. Soprattutto, presuppone che sia stato correttamente determinato il valore di liquidazione, perché è quella soglia a delimitare l’area della priorità assoluta: sottostimare il valore di liquidazione significa ampliare artificiosamente l’area della flessibilità, ed è uno dei profili su cui il commissario giudiziale e i creditori dissenzienti concentrano le contestazioni.

C’è poi un punto che la Cassazione ha chiarito con nettezza. L’eccedenza finanziaria generata dalla prosecuzione dell’attività non è assimilabile all’apporto di finanza esterna e resta assoggettata al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione: lo ha affermato Cass., Sez. I civ., 6 agosto 2024, n. 22169. Sulla stessa linea, Cass., Sez. I civ., 8 agosto 2024, n. 22474, ha escluso la libera distribuibilità da parte del debitore del surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa, precisando che l’art. 84, comma 6, CCII non può fungere da criterio interpretativo per le procedure regolate dalla disciplina anteriore.

Quest’ultimo passaggio ha una ricaduta operativa spesso trascurata: la disciplina applicabile dipende dalla data di apertura della procedura, e importare in un concordato regolato dalla legge fallimentare le regole distributive del Codice è un errore che si paga in sede di omologazione.

La finanza esterna, invece, segue una logica diversa: proprio perché non proviene dal patrimonio del debitore, può essere destinata con maggiore libertà. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 17 agosto 2025, si è pronunciato sulle modalità di ripartizione dell’eccedenza rispetto al valore di liquidazione in un piano interamente sorretto da finanza esterna, riconoscendo in quel caso una libertà di assegnazione.

La prova

Art. 84, commi 5 e 6, CCII; Cass., Sez. I civ., 6 agosto 2024, n. 22169; Cass., Sez. I civ., 8 agosto 2024, n. 22474; Trib. Ferrara, 11 dicembre 2024, che si è occupato della quantificazione del valore di liquidazione come parametro che delimita l’area della priorità assoluta e determina l’applicazione della priorità relativa all’eccedenza; Trib. Verona, 17 agosto 2025, sulla finanza esterna; Trib. Pordenone, 7 maggio 2025, e Trib. Modena, 20 novembre 2025, che hanno applicato i criteri distributivi dell’art. 84, comma 6, anche al concordato minore in continuità.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia il diniego di omologazione dopo mesi di procedura, con i costi e il logoramento che ne conseguono. Rischia inoltre di aver costruito l’intero equilibrio del piano su un presupposto che il tribunale smonterà, senza spazio per rimediare: la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto inammissibile la modifica della proposta concordataria intervenuta in sede di omologazione, il che rende molto costoso accorgersi tardi dell’errore.


Mito 7 — “Con il Fisco non c’è margine” (oppure: “tanto c’è il cram down, il Fisco si falcidia sempre”)

Il mito

“I debiti verso l’Agenzia delle Entrate e verso l’INPS vanno pagati per intero, altrimenti il concordato non passa.” Oppure, nella versione opposta e altrettanto diffusa: “non importa se il Fisco vota contro, tanto il tribunale omologa lo stesso con il cram down.”

Due miti speculari, entrambi sbagliati, entrambi capaci di far costruire un piano su un presupposto che non regge.

Perché ci credono in tanti

Perché la materia è cambiata più volte in pochi anni e perché, nel periodo intermedio, la giurisprudenza di merito si è divisa in modo aperto. Nella disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto Correttivo ter), l’art. 88, comma 2-bis, CCII prevedeva l’omologazione forzosa in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali richiamando però le percentuali di cui all’art. 109, comma 1, cioè le maggioranze del concordato liquidatorio. Da qui la domanda: quella disciplina valeva anche per il concordato in continuità, che ha regole di approvazione proprie?

I tribunali hanno risposto in modo opposto. Il Tribunale di Vicenza e il Tribunale di Ferrara, con provvedimento dell’11 dicembre 2024, hanno escluso l’applicabilità del cram down fiscale e previdenziale al concordato in continuità nella disciplina ante Correttivo ter, valorizzando il mancato richiamo dell’art. 109, comma 5, e dell’art. 112, comma 2. Il Tribunale di Caltanissetta ha invece ritenuto ammissibile il ricorso al cram down anche in una procedura soggetta alla disciplina previgente.

La realtà

Occorre distinguere due regimi.

Per le procedure soggette alla disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024, la Cassazione ha risolto il contrasto in senso restrittivo. Con l’ordinanza n. 19790/2026 la Suprema Corte ha affermato che l’art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione vigente fino alla riscrittura operata dal Correttivo ter, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità convertendo in voto favorevole il voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, essendo tale possibilità prevista soltanto ai fini del raggiungimento delle percentuali dell’art. 109, comma 1, cioè delle maggioranze del concordato liquidatorio; nel caso deciso la Corte ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello di Bari che aveva confermato l’omologa. Nella stessa direzione si era orientata l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026, che aveva escluso l’estensione dell’omologazione forzosa della transazione fiscale al concordato in continuità nel regime anteriore, negando l’integrazione con l’art. 112, comma 2, CCII.

Per le procedure soggette alla disciplina vigente, il quadro è diverso. Il Correttivo ter ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 88 con i commi 3 e 4, disciplinando espressamente i presupposti dell’omologazione anche nel concordato in continuità. Il che significa che oggi lo spazio esiste, ma è governato da condizioni precise.

E qui interviene il secondo correttivo al mito: il cram down non è un automatismo. La Cassazione, con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha precisato che nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e non la meritevolezza del debitore. È una precisazione a doppio taglio: esclude valutazioni moralistiche sull’imprenditore, ma conferma che il giudizio ruota su un confronto quantitativo rigoroso con lo scenario liquidatorio. Se il piano non supera quel confronto, nessun meccanismo di omologazione forzosa lo salva.

La prova

Cass., ordinanza n. 19790/2026, sul perimetro del cram down fiscale ante Correttivo ter nel concordato in continuità; Cass., ordinanza interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593, sulla stessa questione e sul riconoscimento del diritto di voto ai privilegiati integralmente soddisfatti ma dilazionati oltre il termine; Cass., 22 aprile 2026, n. 10723, sul parametro della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; Cass., 30 marzo 2026, n. 7663, secondo cui nel concordato in continuità l’omologazione tramite cram down può fondarsi anche su una sola classe di creditori favorevole; Trib. Ferrara, 11 dicembre 2024, e Trib. Vicenza per l’orientamento restrittivo ante Correttivo; Trib. Caltanissetta per quello estensivo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede alla prima versione del mito rinuncia alla transazione fiscale e costruisce piani che l’impresa non può sostenere, oppure abbandona del tutto l’ipotesi concordataria. Chi crede alla seconda deposita una proposta che dà per scontata l’omologazione forzosa e si trova senza alternative quando il creditore pubblico vota contro e il meccanismo non opera. In entrambi i casi il tempo perso non si recupera, e la disciplina intertemporale — quale versione dell’art. 88 si applica alla procedura — diventa il fattore decisivo.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare cosa accade concretamente a chi decide sulla base di una convinzione errata.

Simulazione 1 — Il blocco totale dei pagamenti (Mito 1)

Impresa metalmeccanica con fatturato annuo di 4.370.000 €, debito complessivo di 2.840.000 € di cui 1.615.000 € verso fornitori, 490.000 € verso banche e 735.000 € tra debito erariale e contributivo. Deposito della domanda di concordato in continuità il 4 marzo.

Sviluppo nello scenario del mito. Convinto che tutti i pagamenti siano bloccati, l’imprenditore sospende anche il pagamento delle forniture consegnate dopo il 4 marzo. Il 19 marzo il fornitore di semilavorati, che rappresenta il 41% degli acquisti, sospende le consegne. Il 27 marzo due commesse per complessivi 318.000 € vengono revocate per ritardo. Il business plan allegato alla domanda, costruito su un margine operativo lordo di 412.000 € annui, diventa inattendibile: il commissario giudiziale lo segnala nella relazione.

Sviluppo nello scenario corretto. Le forniture successive al 4 marzo vengono pagate alle scadenze contrattuali come debiti della gestione corrente, prededucibili. Per l’arretrato del fornitore strategico, pari a 96.400 €, viene depositata il 10 marzo istanza ex art. 100 CCII con attestazione di essenzialità e funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori. Il tribunale autorizza il pagamento il 24 marzo.

Esito. Nel primo scenario l’impresa arriva all’adunanza senza commesse e con un piano smentito dai fatti. Nel secondo la continuità regge e la proposta mantiene la sua base economica. La differenza non sta nelle risorse disponibili: sta nella corretta distinzione fra debito anteriore e debito corrente.

Simulazione 2 — Il pagamento non autorizzato (Mito 3)

Impresa di logistica con debito anteriore complessivo di 1.238.000 €. Fra i creditori figura un manutentore dei mezzi con credito anteriore di 47.900 €, che il 6 maggio subordina la ripresa degli interventi al saldo dell’arretrato.

Sviluppo. L’imprenditore paga 47.900 € il 7 maggio senza depositare istanza. Il commissario giudiziale rileva il pagamento nella relazione depositata il 18 giugno. Si apre il procedimento di revoca.

Esito. Due scenari, entrambi negativi. Se il tribunale aderisce all’orientamento più rigoroso, la violazione consapevole del divieto conduce all’improcedibilità, a prescindere dall’utilità del pagamento. Se aderisce all’orientamento che richiede l’effettivo pregiudizio, l’imprenditore dovrà comunque dimostrare in contraddittorio che il pagamento non ha danneggiato la massa, mentre i 47.900 € restano inefficaci verso i creditori e recuperabili. Scenario alternativo: istanza depositata il 6 maggio, attestazione sull’insostituibilità del manutentore, autorizzazione ottenuta, stesso risultato operativo senza alcuna esposizione.

Simulazione 3 — La sottostima del valore di liquidazione (Mito 6)

Attivo composto da un immobile industriale, macchinari e magazzino. Il piano stima il valore di liquidazione in 1.180.000 €; l’attivo complessivo previsto dalla continuità su cinque anni è di 2.540.000 €. Il debito privilegiato ammonta a 1.610.000 €, quello chirografario a 1.930.000 €.

Sviluppo. Sul valore di liquidazione di 1.180.000 € opera la priorità assoluta: l’intero importo va ai privilegiati secondo la graduazione. L’eccedenza di 1.360.000 € è soggetta alla priorità relativa e può essere distribuita anche alle classi chirografarie, purché nessuna classe riceva un trattamento deteriore rispetto a una di grado inferiore. Il piano attribuisce ai chirografari il 22,8%.

Esito. Un creditore dissenziente contesta la stima e produce una perizia che colloca il valore di liquidazione a 1.590.000 €. Se la contestazione è accolta, l’area soggetta a priorità assoluta si amplia di 410.000 €, che devono essere riassorbiti dal ceto privilegiato prima di qualsiasi attribuzione ai chirografari: la percentuale promessa ai chirografari crolla e il piano, come formulato, non è più omologabile. La lezione è che la flessibilità della priorità relativa poggia interamente sulla solidità della stima del valore di liquidazione.


Il fondo di verità

I miti che abbiamo esaminato non sono invenzioni. Ognuno conserva un frammento di disciplina reale, estratto dal suo contesto e generalizzato oltre misura. Ricomporre quei frammenti nel quadro corretto è il modo migliore per non ricascarci.

È vero che esiste un divieto di pagamento: riguarda i crediti anteriori alla domanda ed è funzionale alla par condicio. È vero che il divieto è presidiato da sanzioni serie: inefficacia dell’atto verso la massa e possibile revoca dell’ammissione. È vero che i crediti di lavoro godono di una protezione rafforzata: il termine di moratoria specifico dei sei mesi e il termine di trenta giorni rilevante ai fini del voto lo dimostrano. È vero che i creditori privilegiati hanno una posizione forte: sul valore di liquidazione opera la priorità assoluta, e l’incapienza deve essere dimostrata, non asserita. È vero che il creditore pubblico ha un regime proprio: la transazione fiscale non è una falcidia libera ma un accordo sottoposto a condizioni, e l’omologazione in caso di mancata adesione dipende dalla versione dell’art. 88 applicabile alla procedura.

Ciò che quei frammenti non dicono, e che il passaparola ha eliminato, è il sistema delle eccezioni tipizzate. Il legislatore ha costruito il concordato in continuità come una procedura in cui l’impresa continua a operare, e un’impresa che opera non può essere sottoposta a un blocco indiscriminato dei pagamenti. Per questo esiste la prededuzione per i crediti sorti in funzione o in occasione della procedura. Per questo esiste l’art. 100, che consente il pagamento autorizzato dei crediti anteriori per prestazioni essenziali. Per questo esiste la disciplina dei contratti pendenti e dei contratti essenziali. Per questo esiste la moratoria dell’art. 86, che permette di scaglionare il pagamento dei privilegiati senza per ciò solo rendere la proposta inammissibile.

Il criterio che tiene insieme tutto è sempre lo stesso, ed è scritto nell’art. 100: le prestazioni devono essere essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Non basta che il pagamento faccia comodo all’impresa: deve giovare, sia pure indirettamente, alla massa. Chi tiene presente questo doppio requisito ha già in mano la chiave per capire, caso per caso, se un pagamento è possibile e a quali condizioni.

Resta un ultimo frammento di verità, il più insidioso perché riguarda il tempo. Molte delle regole che abbiamo richiamato sono cambiate fra il 2019 e oggi: il limite biennale della moratoria è stato soppresso nel 2022; le regole distributive dell’art. 84, comma 6, non si applicano alle procedure regolate dalla disciplina anteriore, come la Cassazione ha chiarito nel 2024; il regime del cram down fiscale è stato riscritto dal Correttivo ter nel 2024 e la Cassazione ha definito nel 2026 il perimetro della disciplina previgente. Sapere quale versione della norma governa la propria procedura non è un dettaglio accademico: è spesso il primo dato da accertare.


Mito e realtà a confronto

La tabella che segue riassume i sette miti e la corrispondente disciplina vigente. Vale come promemoria, non come sostituto dell’analisi del caso concreto: ogni riga sintetizza regole che, nell’applicazione, dipendono dalla struttura del piano e dalla disciplina applicabile alla procedura.

Il mitoCome stanno le cose
“Dopo il deposito della domanda non si può pagare più nessuno”Il blocco riguarda i soli crediti anteriori. I debiti della gestione corrente si pagano alle scadenze e sono di regola prededucibili ex art. 6 CCII; restano dovuti anche i connessi versamenti di ritenute (Cass. 1859/2025)
“I creditori anteriori non si possono mai pagare”L’art. 100 CCII consente il pagamento autorizzato di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali alla prosecuzione e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, con attestazione di professionista indipendente; l’attestazione non serve nei limiti della nuova finanza non restituibile o postergata
“Se il fornitore è essenziale posso pagarlo e regolarizzare dopo”Il pagamento non autorizzato è inefficace verso la massa e costituisce atto di straordinaria amministrazione; può condurre alla revoca dell’ammissione. Alcuni tribunali sanzionano la violazione a prescindere dal pregiudizio concreto
“I dipendenti prendono tutto e subito”Retribuzioni post-domanda: pagamento corrente. Mensilità antecedente al ricorso: solo se autorizzata ex art. 100. Arretrati anteriori: crediti concorsuali privilegiati, con moratoria massima di sei mesi dall’omologazione ex art. 86 e termine di trenta giorni rilevante ai fini del voto ex art. 109
“I privilegiati vanno pagati per intero entro un anno”Il limite temporale generale della moratoria è stato soppresso nel 2022; resta il termine di sei mesi per i crediti di lavoro. La dilazione oltre i centottanta giorni fa riacquistare il diritto di voto. L’art. 84, comma 5, ammette il soddisfacimento non integrale in caso di incapienza, con degrado a chirografo
“Il surplus della continuità è liberamente distribuibile”Sul valore di liquidazione opera la priorità assoluta; sull’eccedenza la priorità relativa, che resta comunque una regola vincolante. L’eccedenza generata dalla prosecuzione non equivale a finanza esterna (Cass. 22169/2024; Cass. 22474/2024)
“Il Fisco non si tocca” / “tanto c’è il cram down”La transazione fiscale è ammessa a condizioni precise. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 la Cassazione ha escluso il cram down fiscale nel concordato in continuità (ord. 19790/2026; ord. interloc. 15593/2026); nel regime vigente l’art. 88, commi 3 e 4, lo disciplina espressamente, ma il giudizio resta ancorato alla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale (Cass. 10723/2026)

Le domande di verifica

“Quindi è vero che posso pagare i fornitori che mi servono, senza chiedere niente a nessuno?”

No, e la distinzione è netta. I fornitori che consegnano dopo il deposito della domanda si pagano alle normali scadenze, perché il loro credito è successivo e rientra nella gestione corrente. Gli arretrati maturati prima del deposito richiedono l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 100 CCII, con attestazione di un professionista indipendente sull’essenzialità della prestazione e sulla funzionalità del pagamento al miglior soddisfacimento dei creditori. Confondere i due piani è l’errore più costoso in assoluto.

“È vero che se ho immesso denaro mio nell’azienda posso pagare i creditori anteriori più liberamente?”

Dipende dalla forma dell’apporto. L’art. 100 CCII prevede che l’attestazione del professionista non sia necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione, o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Un finanziamento soci ordinario, rimborsabile alle condizioni consuete, non produce questo effetto. La qualificazione dell’apporto va costruita correttamente fin dall’origine, perché non è modificabile a posteriori.

“È vero che se non pago i dipendenti entro trenta giorni dall’omologa il concordato salta?”

No, ma le conseguenze ci sono. Il termine di trenta giorni rileva ai fini del diritto di voto: i creditori assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro quel termine. Se la proposta prevede una dilazione maggiore, votano. L’art. 86 CCII consente comunque una moratoria fino a sei mesi dall’omologazione per questi crediti, e quel limite è invece considerato inderogabile.

“È vero che con il cram down il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate non conta?”

Dipende dalla disciplina applicabile e dal contenuto del piano. Per le procedure regolate dalla versione dell’art. 88 anteriore al D.Lgs. 136/2024, la Cassazione ha escluso che l’omologazione forzosa operasse nel concordato in continuità. Per le procedure soggette alla disciplina vigente, il Correttivo ter ha introdotto una regolamentazione espressa. In ogni caso il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale: se il confronto è sfavorevole, nessun meccanismo di omologazione forzosa interviene a salvare il piano.

“È vero che un pagamento fatto per il bene dell’azienda non può portare alla revoca?”

Solo in parte, e non è una garanzia su cui costruire una decisione. Un orientamento della Cassazione richiede, ai fini della revoca, l’effettivo pregiudizio per i creditori e la riconducibilità dell’atto a una finalità di frode. Ma parte della giurisprudenza di merito ha espressamente rifiutato questa impostazione, sanzionando la violazione consapevole del divieto a prescindere dall’utilità concreta del pagamento. E in ogni caso resta ferma l’inefficacia del pagamento verso la massa, che è una conseguenza autonoma rispetto alla revoca.


Le sentenze che smontano i miti

I riferimenti che seguono sono stati verificati e sono riportati con gli estremi essenziali. I principi sono riformulati in sintesi: per l’applicazione al caso concreto occorre sempre la lettura integrale del provvedimento.

1. Cass., Sez. V trib., 27 gennaio 2025, n. 1859. L’impresa in concordato in continuità, anche con domanda depositata con riserva, che corrisponde le retribuzioni ai dipendenti nella prosecuzione dell’attività deve versare le relative ritenute fiscali e gli accessori, in posizione distinta rispetto a quanto dovuto per le prestazioni anteriori. Smonta il Mito 1: dimostra che la gestione corrente resta pienamente operativa e obbligata, e che il regime concorsuale riguarda il passato, non il presente dell’impresa.

2. Cass., Sez. I civ., 6 agosto 2024, n. 22169. L’eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell’attività non è assimilabile all’apporto di finanza esterna e resta soggetta al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione. Smonta il Mito 6: separa nettamente il plusvalore endogeno dalla risorsa esterna, che sola gode di maggiore libertà distributiva.

3. Cass., Sez. I civ., 8 agosto 2024, n. 22474. Il surplus finanziario prodotto dalla prosecuzione utile dell’attività non è liberamente distribuibile dal debitore, e l’art. 84, comma 6, CCII non può operare come criterio interpretativo per le procedure soggette alla disciplina anteriore. Smonta il Mito 6 e introduce il tema decisivo della disciplina applicabile ratione temporis.

4. Cass., Sez. I civ., 9 aprile 2024, n. 9522. In tema di concordato preventivo e di successiva liquidazione coatta amministrativa, la Corte si è pronunciata sul divieto legale di esecuzione dei pagamenti e sulle conseguenze in punto di regolarità contributiva. Rileva per i Miti 1 e 2: conferma che il divieto è un effetto legale della procedura, con riflessi anche sulla posizione contributiva dell’impresa.

5. Cass., Sez. I civ., 13 luglio 2025, n. 19226. In materia di società appaltatrice in concordato, la Corte ha esaminato le condizioni per il pagamento da parte del committente e la prededucibilità del credito del subappaltatore. Rileva per il Mito 1: mostra che l’impresa in concordato resta parte attiva dei rapporti in corso e che la qualificazione del credito ne governa il trattamento.

6. Cass., Sez. I civ., 19 febbraio 2016, n. 3324. I pagamenti non autorizzati di crediti anteriori possono determinare la revoca dell’ammissione al concordato solo se si risolvono in un effettivo pregiudizio per i creditori e sono riconducibili a una finalità di frode. Rileva per il Mito 3: è la pronuncia più citata a sostegno del mito, e va letta insieme alla giurisprudenza di merito che se ne è discostata.

7. Trib. Milano, 18 aprile 2016. Il Tribunale ha mantenuto un orientamento più rigoroso rispetto a Cass. n. 3324/2016, facendo discendere l’improcedibilità del concordato dalla consapevole violazione del divieto di pagamento, indipendentemente dall’utilità dei pagamenti eseguiti. Smonta il Mito 3: dimostra che l’orientamento favorevole non è affatto uniforme.

8. Cass., civ., n. 11882/2020. Nel concordato con continuità aziendale è ammessa la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati oltre il termine di un anno dall’omologazione, purché ai relativi titolari sia riconosciuto il diritto di voto e siano corrisposti gli interessi. Smonta il Mito 5: è il precedente che ha aperto la strada al superamento del dogma del pagamento integrale a breve termine.

9. Cass., ordinanza n. 19790/2026. L’art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione vigente fino alla riscrittura operata dal D.Lgs. 136/2024, non consente di omologare il concordato in continuità convertendo in voto favorevole il voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, poiché il meccanismo era previsto solo ai fini delle percentuali dell’art. 109, comma 1. Smonta il Mito 7 nella sua versione ottimistica, per le procedure soggette alla disciplina previgente.

10. Cass., ordinanza interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 l’omologazione forzosa della transazione fiscale non si estende al concordato in continuità e non è integrabile con l’art. 112, comma 2, CCII; la pronuncia si sofferma anche sul riconoscimento del diritto di voto ai creditori privilegiati integralmente soddisfatti ma con dilazione oltre il termine. Rileva per i Miti 5 e 7.

11. Cass., 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e non la meritevolezza del debitore. Rileva per il Mito 7: sposta il baricentro del giudizio sul confronto quantitativo con lo scenario liquidatorio.

12. Cass., 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato in continuità aziendale l’omologazione mediante cram down può fondarsi anche sul voto favorevole di una sola classe di creditori. Rileva per il Mito 7: definisce il presupposto minimo della ristrutturazione trasversale, confermando che si tratta di una regola tecnica e non di un automatismo.

13. Trib. Ferrara, 11 dicembre 2024. Nella disciplina anteriore al Correttivo ter la transazione fiscale è applicabile a tutti i tipi di concordato, ma il cram down fiscale e previdenziale non opera nell’omologa del concordato in continuità; la pronuncia si occupa inoltre della quantificazione del valore di liquidazione come parametro che delimita l’area della priorità assoluta rispetto a quella della priorità relativa. Rileva per i Miti 6 e 7.

14. Trib. Vicenza (disciplina ante Correttivo ter). La lettura combinata degli artt. 88, comma 2-bis, 109, commi 1 e 5, e 112, comma 2, CCII non consente di estendere al concordato in continuità il cram down fiscale previsto per il concordato liquidatorio, in difetto di una norma specifica. Rileva per il Mito 7.

15. Trib. Caltanissetta. In senso opposto, il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso al cram down fiscale anche in una procedura soggetta alla disciplina anteriore al Correttivo ter. Rileva per il Mito 7: documenta il contrasto poi risolto dalla Cassazione.

16. Trib. Parma, 20 gennaio 2026. La soddisfazione integrale di creditori privilegiati collocata oltre i centottanta giorni dall’omologa equivale al pagamento parziale e comporta l’inserimento in apposita classe ai fini del voto. Rileva per i Miti 4 e 5.

17. Trib. Modena, 20 novembre 2025, e Trib. Pordenone, 7 maggio 2025. Entrambi applicano, in materia di concordato minore in continuità, le regole distributive dell’art. 84, comma 6, CCII, con priorità assoluta sul valore di liquidazione e priorità relativa sull’eccedenza; il provvedimento di Modena ammette il pagamento dei prelatizi oltre i centottanta giorni dall’omologazione. Rilevano per i Miti 5 e 6.

18. Trib. Verona, 17 agosto 2025. In un piano interamente sorretto da finanza esterna il Tribunale ha riconosciuto una maggiore libertà di assegnazione dell’eccedenza rispetto al valore di liquidazione. Rileva per il Mito 6: conferma per contrasto che il surplus endogeno segue regole diverse.

19. Trib. Taranto, 7 febbraio 2024. In pendenza di domanda con riserva opera il divieto di eseguire pagamenti al di fuori delle ipotesi tipizzate dall’art. 100 CCII, con sospensione legale dei pagamenti anche verso i creditori erariali e previdenziali, con i conseguenti riflessi sul rilascio del DURC. Rileva per i Miti 2 e 3.

20. Trib. Milano, 2 novembre 2025. Il Tribunale ha ritenuto applicabili già nella fase prenotativa del concordato le tutele dell’art. 94-bis CCII in materia di contratti essenziali. Rileva per il Mito 2: la protezione della continuità non attende l’ammissione.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio su questa materia consiste, prima di tutto, nel separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato, e poi nel tradurre quella distinzione in atti processuali. In concreto:

  1. Ricostruiamo la linea di demarcazione temporale fra debito anteriore e debito successivo al deposito della domanda, riclassificando le singole posizioni sulla base della data di insorgenza dell’obbligazione e non della data di fatturazione.
  2. Mappiamo i fornitori realmente strategici, verificando per ciascuno la sostituibilità effettiva sul mercato, i tempi di riqualifica di un fornitore alternativo e l’incidenza sul ciclo produttivo, così da costruire un’istanza ex art. 100 CCII difendibile.
  3. Predisponiamo le istanze di autorizzazione al pagamento di crediti pregressi e coordiniamo con l’attestatore indipendente la relazione sull’essenzialità delle prestazioni e sulla funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori.
  4. Verifichiamo la qualificazione degli apporti finanziari, distinguendo la nuova finanza non restituibile o postergata — che amplia lo spazio operativo dell’art. 100 — dal finanziamento soci ordinario, e strutturiamo l’apporto prima che l’operazione sia eseguita.
  5. Calcoliamo l’impatto della moratoria ex art. 86 CCII sul diritto di voto dei creditori privilegiati e sulla composizione delle classi, testando le diverse ipotesi di dilazione prima che il piano sia depositato.
  6. Sottoponiamo a verifica critica la stima del valore di liquidazione, perché è quella soglia a delimitare l’area della priorità assoluta: una stima fragile è la principale porta d’ingresso delle contestazioni in sede di omologazione.
  7. Costruiamo il trattamento dei crediti tributari e contributivi individuando anzitutto la versione dell’art. 88 CCII applicabile alla procedura, e impostiamo di conseguenza la proposta di transazione fiscale e le difese in caso di mancata adesione.
  8. Assistiamo l’impresa nel contraddittorio con il commissario giudiziale quando vengono segnalati pagamenti contestati, predisponendo le memorie nel procedimento di revoca e documentando l’assenza di pregiudizio per la massa.
  9. Seguiamo il giudizio di omologazione e le opposizioni dei creditori dissenzienti, comprese le contestazioni sulla formazione delle classi e sul rispetto delle regole distributive dell’art. 84, comma 6.
  10. Proseguiamo in reclamo e, ove ne ricorrano i presupposti, in sede di legittimità, con lo stesso difensore che ha impostato la strategia iniziale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è quella che pesa di più: è l’abilitazione che presuppone la conoscenza operativa di un’impresa che deve continuare a produrre mentre ristruttura il proprio indebitamento, cioè esattamente il contesto in cui la domanda “posso pagare questo creditore?” si pone ogni settimana. A questa si affianca la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva quando la partita si sposta sul terreno dell’omologazione, del reclamo e del ricorso di legittimità, come dimostra il peso che le pronunce della Suprema Corte hanno avuto proprio sulle questioni trattate in questa guida.

Il vantaggio operativo sta nella continuità: la stessa impostazione difensiva accompagna il caso dall’analisi iniziale del debito fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza passaggi di consegne fra professionisti diversi e senza cambi di linea a metà percorso. Sul singolo caso lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare: la valutazione dell’essenzialità di un fornitore, la stima del valore di liquidazione e la costruzione del trattamento dei crediti tributari sono operazioni che richiedono competenze giuridiche ed economico-aziendali contemporaneamente, e che separate producono errori.


In conclusione

Nel concordato preventivo in continuità i creditori si possono pagare. Ma la risposta corretta non è “sì” né “no”: è “dipende da quale creditore, da quando è sorto il credito e con quale provvedimento”. Il debito della gestione corrente si paga alle scadenze, perché senza quei pagamenti la continuità non esiste. Il debito anteriore si paga solo nei casi e con le forme che la legge tipizza, a partire dall’autorizzazione dell’art. 100 CCII. Chi tiene ferma questa distinzione ha in mano la materia; chi la perde commette, prima o poi, l’errore che gli costerà la procedura. In una materia dove ogni pagamento lascia una traccia negli atti, l’informazione corretta non è un accessorio: è la prima difesa.

Lo Studio Monardo affronta questi casi con abilitazioni che corrispondono esattamente al problema: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che riguarda specificamente la gestione dell’impresa che prosegue l’attività durante la ristrutturazione del debito; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che coprono anche i concordati in continuità di dimensioni minori; ed è avvocato cassazionista, il che consente di portare avanti la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio quando l’omologazione viene contestata. Analizzeremo la posizione debitoria, verificheremo quali pagamenti sono ammissibili e con quale provvedimento, e costruiremo la strategia più coerente con il caso concreto.

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