Le domande che ci sentiamo fare più spesso, con le risposte per esteso
Questo articolo non è una trattazione accademica. È la raccolta delle domande che imprenditori, amministratori di srl, artigiani e titolari di aziende agricole ci pongono davvero quando arrivano allo studio con i decreti ingiuntivi sul tavolo e la paura che, per pagare i debiti di ieri, debbano spegnere l’impresa di domani. Le domande sono riportate nel modo in cui vengono formulate; le risposte sono complete, con i riferimenti normativi e le pronunce che le sorreggono.
Il quadro di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), profondamente rimaneggiato dal D.Lgs. 83/2022 e poi dal cosiddetto correttivo-ter, il D.Lgs. 136/2024, entrato in vigore alla fine di settembre 2024. Il legislatore ha scelto una direzione chiara: quando l’azienda ha ancora un motore che gira, il sistema deve provare a salvarla invece di smontarla. Il concordato preventivo in continuità aziendale è lo strumento che traduce questa scelta in procedura: si congela l’aggressione dei creditori, si ristruttura il debito, e nel frattempo l’impresa continua a produrre, fatturare e pagare gli stipendi.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato a sedere dal lato di chi conduce il risanamento di un’impresa in crisi, con la formazione specifica che la legge richiede per quel ruolo. A questa abilitazione si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è precisamente il terreno su cui si gioca un concordato in continuità: banche, leasing, Agenzia delle Entrate, INPS. Un piano di continuità non è un atto giudiziario, è un progetto industriale che deve reggere davanti a un tribunale — e servono entrambe le competenze insieme.
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BLOCCO A — LE BASI
“Ma che cos’è esattamente il concordato preventivo in continuità? Me lo spiega in parole povere?”
È una procedura giudiziale in cui l’imprenditore propone ai propri creditori un pagamento parziale e dilazionato, e in cambio tiene in vita l’azienda invece di venderla a pezzi. Il tribunale sorveglia, i creditori votano, e se il piano passa diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che hanno detto no.
La differenza con il concordato liquidatorio è tutta qui. Nel concordato liquidatorio l’impresa si spegne: si vende il patrimonio, si distribuisce il ricavato, si chiude. Nel concordato in continuità l’attività prosegue, e i creditori vengono pagati — in tutto o in parte — con quello che l’attività genera nel tempo, eventualmente insieme al ricavato della vendita dei beni non strumentali.
L’art. 84 del Codice della crisi distingue due modi di fare continuità. La continuità diretta: l’azienda resta in mano allo stesso imprenditore, che continua a gestirla. La continuità indiretta: l’attività prosegue, ma in capo a un soggetto diverso — un affittuario, un cessionario, un conferitario. In entrambi i casi il presupposto è che l’impresa produca, non che sopravviva sulla carta.
E qui arriva il punto che i tribunali controllano con più severità. La continuità non è un’etichetta che si appiccica alla domanda per ottenere un trattamento di favore. La Cassazione, con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025, ha chiarito che la continuità presuppone la prosecuzione dell’attività d’impresa già esercitata, e che quando è solo parziale deve comunque riguardare una porzione significativa del nucleo aziendale — un’articolazione funzionalmente autonoma che conservi la propria identità, alla quale i beni sottratti alla liquidazione siano davvero strumentali. Tradotto: l’azienda può dimagrire, non può cambiare pelle e continuare a chiamarsi continuità.
“Chi ci può accedere? Anche una piccola srl, o serve essere un’azienda grande?”
Serve essere un imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale: la dimensione conta, ma non nel senso che si immagina. Non esiste una soglia minima di fatturato per fare concordato. Esiste, semmai, una soglia sotto la quale l’imprenditore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e quindi accede ad altri strumenti.
Il discrimine sono i parametri dell’art. 2 del Codice della crisi sull’impresa minore: attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti complessivi. Chi resta sotto tutti e tre quei limiti è considerato impresa minore ed è “sovraindebitato”: non fa concordato preventivo, ma può accedere al concordato minore, che è lo strumento gemello pensato per le realtà più piccole e che, nella sua versione in continuità, funziona con logiche molto simili. Chi supera anche solo uno di quei parametri è impresa “fallibile” e la strada è il concordato preventivo vero e proprio.
Quindi sì: una srl con sei dipendenti e due milioni di fatturato può fare concordato in continuità. Lo fanno società di costruzioni, imprese di trasporto, aziende metalmeccaniche, strutture ricettive, società agricole in forma commerciale, studi organizzati in forma societaria. Anche la ditta individuale, se supera i parametri dell’impresa minore, ci rientra.
Un’avvertenza pratica che conviene mettere subito sul tavolo: la dimensione non cambia l’accesso, ma cambia radicalmente il costo organizzativo della procedura in termini di documentazione, attestazione e gestione. Per una realtà piccola, spesso il percorso migliore non è il concordato ma la composizione negoziata della crisi, che è più leggera e riservata, e che può sfociare in un concordato solo se serve. Ma questa è una scelta di strategia, non di ammissibilità.
“Devo essere già praticamente fallito per chiederlo, o basta che le cose vadano male?”
Non serve essere insolventi. Basta lo stato di crisi — ed è proprio questo il punto che quasi tutti scoprono troppo tardi.
Il Codice della crisi ammette al concordato preventivo l’imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Sono due cose diverse. L’insolvenza è l’incapacità conclamata di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: i pagamenti si fermano, i protesti arrivano, i decreti ingiuntivi si accumulano. La crisi è lo stadio precedente: la probabilità di insolvenza, cioè la situazione in cui i flussi di cassa prospettici dei successivi dodici mesi non bastano a coprire le obbligazioni in scadenza.
La differenza non è teorica, è la differenza tra un concordato che funziona e uno che nasce morto. Un’impresa che entra in procedura quando ha ancora magazzino, commesse, affidamenti residui e fornitori che parlano ha un piano credibile da presentare. Un’impresa che ci arriva dopo diciotto mesi di insoluti, con i fidi revocati e il personale in fuga, ha perso proprio quel valore che il concordato in continuità serve a proteggere.
Da questo discende un principio operativo che ripetiamo in ogni primo colloquio: il concordato in continuità è uno strumento anticipatorio, non un paracadute di emergenza. Chi lo usa presto ha margini di trattativa; chi lo usa tardi spesso scopre che l’unica continuità ancora possibile è quella indiretta, cioè la cessione dell’azienda a un terzo — che può anche essere un ottimo esito, ma è un esito diverso da quello che l’imprenditore aveva in mente.
“Continuità diretta o indiretta: che differenza fa per me che sono l’imprenditore?”
Fa la differenza tra restare al timone e cedere la nave restando in cabina di regia sul piano.
Nella continuità diretta l’attività prosegue in capo alla stessa impresa debitrice. L’imprenditore continua a gestire, sotto il controllo del commissario giudiziale e con l’obbligo di chiedere autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione. I creditori vengono pagati con i flussi generati dall’attività nel periodo del piano, spesso su un arco di quattro o cinque anni.
Nella continuità indiretta l’azienda — o il ramo che ha ancora valore — viene affittata o ceduta a un terzo, che la fa proseguire. Il debitore incassa il canone di affitto e il prezzo di cessione, e con quelle risorse paga i creditori. È la strada tipica quando l’impresa ha un’attività sana ma una struttura finanziaria compromessa, o quando l’imprenditore non ha più la capacità patrimoniale di sostenere il rilancio.
La continuità indiretta ha una linea rossa: non può essere una liquidazione travestita. Il terzo deve proseguire davvero l’attività, e il piano deve farsi carico dei livelli occupazionali, non limitarsi a monetizzare i beni. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 15 aprile 2026, ha ritenuto ammissibile uno schema in cui l’azienda veniva prima affittata e poi ceduta all’affittuario, il quale assumeva anche la veste di assuntore del concordato, proprio perché quello schema garantiva ai creditori una soddisfazione non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il metro, ancora una volta, è il confronto con lo scenario alternativo.
Per l’imprenditore la scelta tra le due strade non è ideologica: è una funzione di quanto capitale, credito e capacità gestionale gli restano. Ed è una scelta che va fatta prima di depositare, perché condiziona tutto il resto del piano.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
“Da dove si parte concretamente? Che cosa deposito il primo giorno?”
Si parte con una domanda di accesso al tribunale competente, e ha due varianti: quella completa e quella “con riserva”.
La domanda completa è il pacchetto integrale: ricorso, piano, proposta ai creditori, elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, scritture contabili e fiscali obbligatorie, situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e la relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
La domanda “con riserva” — quello che nel linguaggio corrente si chiama ancora concordato in bianco — è la variante d’urgenza prevista dall’art. 44 del Codice. Si deposita il ricorso con i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco dei creditori, e il tribunale assegna un termine tra trenta e sessanta giorni, prorogabile di non oltre altri sessanta, per depositare piano, proposta e attestazione. Serve a fermare l’emorragia immediatamente, guadagnando le settimane necessarie a costruire un piano serio.
Attenzione a un dettaglio che pesa: la domanda con riserva non è un parcheggio gratuito. Il tribunale nomina un commissario giudiziale, impone obblighi informativi periodici, e se l’imprenditore non deposita nulla o deposita materiale inconsistente la procedura si chiude male, spesso con l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero.
Sulla competenza territoriale va detta una cosa: la domanda va proposta davanti al tribunale del centro degli interessi principali del debitore. La Cassazione, con la pronuncia n. 31177 del 2025, si è occupata proprio del termine entro cui eccepire o rilevare l’incompetenza per territorio e della necessità che l’eventuale domanda di concordato venga proposta davanti allo stesso tribunale già investito della procedura. Sbagliare foro non è un dettaglio formale: è tempo perso in una fase in cui il tempo è la risorsa più scarsa.
“Posso bloccare subito i pignoramenti, i decreti ingiuntivi e le aste?”
Sì, ma non succede da solo: le misure protettive vanno chieste, e il tribunale deve confermarle.
Questa è forse la novità più fraintesa del Codice della crisi. Sotto la vecchia legge fallimentare il blocco delle azioni esecutive scattava automaticamente con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Oggi no: l’art. 54 del Codice colloca l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari tra le misure protettive, che il debitore deve richiedere e che il tribunale conferma con un provvedimento apposito, all’esito di un procedimento in contraddittorio con i creditori che si oppongono.
Quando le misure vengono concesse, l’effetto è ampio: i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati, e le procedure esecutive pendenti restano paralizzate. Il pignoramento sul conto corrente si blocca, l’asta sull’immobile industriale si ferma, l’ipoteca giudiziale in corso di iscrizione perde efficacia rispetto alla procedura.
Ci sono però due limiti che vanno conosciuti prima e non dopo. Il primo: le misure protettive hanno una durata non illimitata e vanno eventualmente prorogate, con verifica giudiziale del fatto che il risanamento stia effettivamente procedendo. Il secondo, più importante: la protezione riguarda il patrimonio del debitore, non quello dei garanti. Su questo torniamo più avanti, perché è il punto su cui si consumano i malintesi più dolorosi.
Va segnalato anche l’aspetto speculare: cessate le misure e intervenuta l’omologazione, i creditori anteriori non riprendono la libertà di aggredire il patrimonio come prima, perché restano vincolati agli effetti obbligatori del concordato. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 16 settembre 2025, ha accolto l’opposizione di una società in concordato omologato inibendo a un creditore pubblico di procedere esecutivamente per crediti rientranti nel perimetro concordatario.
“Quanto tempo ho davvero, dal primo deposito all’omologazione?”
Tra domanda con riserva, apertura, voto e omologazione, un concordato in continuità che non incontra ostacoli seri viaggia su un orizzonte di dodici-diciotto mesi. Ma i termini che contano sono altri, e sono molto più stretti.
Ecco la mappa dei passaggi e dei termini, che è utile tenere sotto gli occhi perché ogni riga corrisponde a una scadenza che, se saltata, costa la procedura.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Accesso con riserva | Ricorso ex art. 44 CCII con bilanci ultimi 3 esercizi ed elenco creditori | Immediato (deposito) | Tribunale (sez. crisi d’impresa) |
| Riserva | Deposito di piano, proposta e attestazione | Da 30 a 60 giorni, prorogabili non oltre ulteriori 60 | Tribunale |
| Protezione | Istanza di misure protettive e cautelari ex art. 54 CCII | Contestuale o successiva alla domanda | Tribunale, in contraddittorio |
| Apertura | Decreto di apertura della procedura ex art. 47 CCII | All’esito della verifica di ammissibilità | Tribunale in composizione collegiale |
| Gestione | Autorizzazione agli atti di straordinaria amministrazione | Prima del compimento dell’atto | Tribunale / giudice delegato |
| Gestione | Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi essenziali ex art. 100 CCII | Su istanza, con attestazione del professionista indipendente | Tribunale |
| Finanza | Autorizzazione a finanziamenti prededucibili urgenti ex art. 99 CCII | Su istanza motivata | Tribunale |
| Voto | Espressione del voto dei creditori per classi | Nel termine fissato dal decreto, con modalità telematiche | Commissario giudiziale |
| Omologazione | Eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti | Nel termine indicato nel decreto di fissazione dell’udienza | Tribunale |
| Impugnazione | Reclamo contro la sentenza di omologazione | 30 giorni dalla notificazione | Corte d’appello |
| Esecuzione | Adempimento del piano e sorveglianza | Secondo la tempistica del piano | Commissario / liquidatore giudiziale |
Sui termini processuali opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, con le eccezioni proprie della materia concorsuale: non è un dettaglio da dare per scontato, perché nella crisi d’impresa molti adempimenti hanno natura sostanziale e non beneficiano di alcuna sospensione. Le scadenze di cassa, in particolare, non vanno in ferie.
“Chi controlla se il mio piano è credibile? E che cosa guarda esattamente il tribunale?”
Guardano in tre: l’attestatore, il commissario giudiziale e il tribunale. E dal 2026 sappiamo con certezza che il tribunale non si limita a contare le carte.
L’attestatore è un professionista indipendente scelto dal debitore, che certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il commissario giudiziale è nominato dal tribunale e vigila: verifica i dati, riferisce ai creditori, segnala le criticità. Il tribunale decide.
Sul perimetro del controllo giudiziale la Cassazione ha preso posizione netta con la sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026: in sede di ammissibilità il tribunale non può fermarsi alla ritualità formale della domanda, alla presenza dei documenti o alla correttezza esteriore della proposta, ma deve estendere il controllo al contenuto del piano e della documentazione allegata secondo un criterio di legalità sostanziale, verificando anche che il progetto non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali. La continuità, in altre parole, deve essere un progetto giuridicamente sostenibile ed economicamente coerente fin dal primo giorno, non una dichiarazione programmatica.
Lo stesso rigore vale per la trasparenza informativa. La Cassazione, con la pronuncia n. 31958 del 9 dicembre 2025, si è occupata della revoca dell’ammissione al concordato per l’incompletezza dell’informazione offerta ai creditori da parte del debitore e dell’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. Il messaggio è che l’omissione informativa non è un peccato veniale: è causa di revoca.
Sul fronte opposto, la giurisprudenza distingue tra vizi sostanziali e irregolarità formali. Il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 9 luglio 2025, ha ritenuto che la sottoscrizione tardiva della relazione del professionista indipendente costituisca una mera irregolarità formale, inidonea di per sé a incidere sulla ritualità della proposta. È una precisazione preziosa, perché evita che un difetto di forma faccia saltare un piano economicamente solido.
“Come si vota? E se una classe di creditori dice no, salta tutto?”
No, non salta tutto. Esiste un meccanismo — la ristrutturazione trasversale — che consente l’omologazione anche senza il consenso di tutte le classi. Ma i suoi presupposti sono precisi e il tribunale li verifica uno per uno.
Nel concordato in continuità aziendale i creditori votano suddivisi in classi, e la regola base è che la proposta è approvata quando tutte le classi votano a favore; all’interno di ciascuna classe serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto. È una regola esigente, evidentemente, perché basta una classe ostile a bloccare il piano.
Per questo l’art. 112, comma 2, del Codice prevede la cosiddetta omologazione forzosa, o cross-class cram down: il tribunale può omologare nonostante il dissenso di una o più classi, purché ricorrano condizioni cumulative. Il valore di liquidazione dev’essere distribuito rispettando l’ordine delle cause di prelazione; il valore eccedente quello di liquidazione dev’essere distribuito in modo che i crediti di ciascuna classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore; nessun creditore può ricevere più dell’importo del proprio credito; e la proposta dev’essere approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia di creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione nello scenario liquidatorio.
Su quest’ultima condizione — la lettera d) — la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, chiarendo le modifiche apportate dal D.Lgs. 136/2024 e la loro applicabilità ratione temporis. È una pronuncia decisiva, perché molte procedure in corso viaggiano ancora sul testo previgente e la disciplina applicabile cambia il risultato. Nello stesso solco si muovono i tribunali di merito: il Tribunale di Pavia, con la decisione del 2 aprile 2025, ha affrontato il rapporto tra omologazione forzosa e presenza di un valore eccedente quello di liquidazione; il Tribunale di Brescia, il 30 dicembre 2025, si è occupato di individuare la classe da cui deve provenire l’approvazione perché il meccanismo trasversale possa operare; il Tribunale di Parma, il 25 marzo 2026, ha proposto una lettura dei presupposti delle lettere b) e d) in un caso di continuità indiretta.
Il punto pratico per l’imprenditore è uno solo, ed è la ragione per cui il classamento va progettato con il piano e non dopo: la formazione delle classi decide chi vota con chi, e quindi decide se l’omologazione forzosa sarà possibile o no.
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
“I fornitori possono staccarmi le forniture o disdire i contratti appena vedono che ho depositato la domanda?”
No. E questa è, dal punto di vista pratico, la più potente delle protezioni del concordato in continuità.
L’art. 94-bis del Codice contiene il divieto delle cosiddette clausole ipso facto. I creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità, dell’emissione del decreto di apertura o della concessione delle misure protettive o cautelari. Gli eventuali patti contrari sono espressamente inefficaci.
C’è poi un secondo livello di tutela, ancora più incisivo, riservato ai contratti essenziali: per i creditori che siano parti di un contratto qualificato come essenziale, il divieto di autotutela negoziale opera anche quando essi non siano stati pagati per crediti anteriori alla domanda. È la norma che impedisce al fornitore strategico — il produttore dell’unico componente che entra nel prodotto finito, il vettore che serve l’unica rotta logistica — di trasformare il proprio credito pregresso in un’arma di ricatto.
Una questione molto dibattuta riguarda l’applicabilità di questa protezione già nella fase prenotativa, cioè quando la domanda è stata depositata con riserva e il piano non c’è ancora. Il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, ha dato risposta affermativa: pur riconoscendo che il tenore letterale della norma si riferisce al concordato in continuità già pendente, un’interpretazione funzionale e sistematica consente di estendere gli effetti protettivi anche alla fase prenotativa, a condizione che la domanda sia adeguatamente articolata e contenga una descrizione sufficientemente dettagliata del percorso di risanamento. Non è un automatismo: è un risultato che si ottiene se la domanda con riserva è scritta bene.
Per i contratti non essenziali, invece, resta lo strumento delle misure protettive atipiche, che vanno richieste specificamente e motivate caso per caso.
“Ho appalti e contratti con la pubblica amministrazione: li perdo tutti?”
No, e il Codice lo dice in modo esplicito: la mera presentazione della domanda di concordato non legittima la stazione appaltante a risolvere il contratto pubblico in corso di esecuzione.
L’art. 95 del Codice della crisi disciplina i contratti con le pubbliche amministrazioni proprio per evitare che l’accesso alla procedura produca l’effetto opposto a quello voluto, cioè la distruzione del portafoglio ordini nel momento esatto in cui serve per pagare i creditori. La prosecuzione del contratto pubblico è però subordinata a condizioni: il piano deve prevederla, l’attestazione del professionista indipendente deve certificare la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento, e — quando si tratta di partecipare a nuove procedure di affidamento — la normativa dei contratti pubblici pone requisiti ulteriori, tra cui l’autorizzazione del tribunale e, in certi casi, l’avvalimento di un operatore in bonis.
Questo intreccio tra Codice della crisi e Codice dei contratti pubblici è uno dei punti tecnicamente più delicati dell’intera materia, perché si gioca su due corpi normativi che vanno letti insieme e che parlano linguaggi diversi. È esattamente il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la prosecuzione delle commesse pubbliche va costruita nel piano e difesa davanti alla stazione appaltante, non sperata.
Per le imprese edili, impiantistiche e di servizi che lavorano prevalentemente su commessa pubblica, la tenuta degli appalti in corso è spesso la variabile decisiva: se si perdono gli appalti, non c’è continuità da proteggere.
“E i debiti con Agenzia delle Entrate e INPS? Posso pagarli solo in parte?”
Sì. Si chiama trattamento dei crediti tributari e contributivi, ed è regolato dall’art. 88 del Codice della crisi. Ma la materia è stata riscritta nel 2024 ed è attraversata da un contenzioso di legittimità intensissimo: qui l’anno in cui è stata depositata la domanda cambia la risposta.
Il meccanismo, nella sua logica, è semplice. Il debitore propone al Fisco e agli enti previdenziali un pagamento parziale e dilazionato; la proposta dev’essere accompagnata dall’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza del trattamento rispetto all’alternativa liquidatoria. Se l’amministrazione aderisce, bene. Se non aderisce, entra in gioco il cosiddetto cram down fiscale: il tribunale può omologare ugualmente quando il voto negativo del creditore pubblico sia determinante e la proposta risulti più conveniente della liquidazione giudiziale.
Sul punto la Cassazione ha prodotto, tra il 2025 e il 2026, un corpo di pronunce che conviene conoscere. Con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026 ha precisato che il cram down non è un procedimento autonomo ma una regola che opera nella fase di approvazione della proposta, realizzando forzosamente il raggiungimento delle maggioranze quando il dissenso del creditore pubblico è decisivo. Con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026 ha stabilito che il presupposto necessario è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e che non è richiesto alcun giudizio di meritevolezza del debitore: condotte pregresse di inadempimento fiscale, di per sé, non impediscono l’omologazione forzosa, salvo che si traducano in decettività o deficit informativi. È un principio di enorme rilievo pratico, perché l’Agenzia delle Entrate ha spesso opposto proprio l’eziologia della crisi come motivo di diniego.
Sul regime anteriore al correttivo-ter, invece, la Corte si è orientata in senso restrittivo: con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026 ha affermato che l’art. 88, comma 2-bis, nella formulazione previgente al D.Lgs. 136/2024, era concepito per il concordato liquidatorio e non estendibile automaticamente alla continuità; nello stesso senso si era mossa l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2026, escludendo che la norma potesse essere integrata con l’art. 112, comma 2. In direzione opposta si registrano decisioni di merito: la Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 461 del 26 maggio 2026, ha confermato l’omologazione disposta dal Tribunale di Locri di un concordato in continuità diretta ritenendo applicabile il cram down anche nel regime previgente.
Traduzione operativa: se la domanda è successiva all’entrata in vigore del correttivo-ter, il cram down fiscale in continuità ha una base testuale solida. Se è anteriore, il terreno è contenzioso e la strategia va costruita mettendo in conto l’opposizione dell’amministrazione finanziaria.
“Ho firmato fideiussioni personali e anche mia moglie ha garantito: siamo protetti anche noi?”
No. E questa è la risposta che fa più male, ma va data subito e senza sfumature: il concordato protegge il patrimonio dell’impresa, non quello dei garanti.
Il principio è scolpito nell’art. 117 del Codice della crisi, che riprende quanto la vecchia legge fallimentare diceva all’art. 184: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma questi conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Significa che la banca che ha subito un falcidia del settanta per cento in concordato può escutere integralmente il fideiussore per l’intero credito residuo.
Allo stesso modo, il divieto di azioni esecutive derivante dalle misure protettive copre il patrimonio del debitore ammesso alla procedura, non quello dei terzi. Il socio che ha ipotecato la propria abitazione, il coniuge che ha firmato una fideiussione omnibus, l’amministratore che ha garantito il leasing: tutti restano aggredibili, e l’esperienza dice che spesso vengono aggrediti proprio mentre la società è in procedura, perché il creditore sa che quella è la via più rapida.
Che cosa si può fare, allora? Tre cose, tutte da progettare nel piano e non dopo. Primo: negoziare, all’interno della proposta concordataria, clausole di rinuncia o di limitazione dell’azione verso i garanti in cambio di un trattamento migliore del creditore — è materia di trattativa, non di diritto, ma funziona. Secondo: verificare la validità delle fideiussioni stesse, perché il contenzioso sulle garanzie bancarie conformi allo schema ABI del 2003 e sulle fideiussioni omnibus ha prodotto una giurisprudenza ampia e spesso favorevole ai garanti. Terzo: valutare per la persona fisica del garante, se e quando ne ricorrano i presupposti, un percorso autonomo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il punto è che l’impresa e i suoi garanti sono due fronti distinti, e chi li affronta come se fossero uno solo perde su entrambi.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
“Continuo a comandare io in azienda o mi mettono un commissario che decide tutto?”
Continua a comandare lei. Con un controllore accanto e con l’obbligo di chiedere permesso per le decisioni più pesanti.
Il concordato preventivo, a differenza della liquidazione giudiziale, non produce lo spossessamento dell’imprenditore. L’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa restano in capo al debitore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato.
Il confine è quello tra ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli atti di ordinaria amministrazione — acquistare materie prime, fatturare, pagare i fornitori correnti, incassare — si compiono liberamente. Gli atti di straordinaria amministrazione — vendere un immobile, concedere un’ipoteca, transigere una lite rilevante, assumere finanziamenti, cedere un ramo d’azienda — richiedono l’autorizzazione, e senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
Ci sono anche autorizzazioni che lavorano a favore della continuità e che vanno chieste attivamente: quella a contrarre finanziamenti prededucibili urgenti, quando servono liquidità immediate per non fermare la produzione; e quella, prevista dall’art. 100, a pagare crediti pregressi per prestazioni di beni o servizi, purché un professionista indipendente attesti che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. È la valvola che consente di pagare il fornitore senza il quale la linea si ferma, in deroga alla par condicio.
Un obbligo va ricordato perché viene sottovalutato e produce sanzioni: le ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti durante la prosecuzione dell’attività vanno versate. La Cassazione, con la pronuncia n. 1859 del 2025, ha ribadito che l’imprenditore che ha presentato domanda di concordato, anche con riserva, è tenuto al versamento delle ritenute sulle retribuzioni pagate in costanza di procedura, e che l’omesso o tardivo versamento fa maturare sanzioni e interessi.
“Rischio di perdere la società? I soci vengono espropriati?”
Il rischio esiste, ma non è un’espropriazione: è il prezzo che il Codice chiede ai soci quando il valore dell’impresa viene salvato con il sacrificio dei creditori.
La riforma ha introdotto una disciplina specifica per le operazioni sul capitale nel concordato in continuità. Il piano può prevedere aumenti di capitale riservati a terzi o ai creditori, conversioni di credito in capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni: operazioni che possono diluire o azzerare la partecipazione dei soci preesistenti. E la decisione di accedere allo strumento di regolazione della crisi spetta agli amministratori, non all’assemblea — proprio per evitare che i soci blocchino il risanamento a difesa di una partecipazione che, nello scenario alternativo, varrebbe zero.
Specularmente, quando il piano prevede che i soci mantengano una parte della partecipazione, quel valore riservato ai soci dev’essere giustificato: i creditori dissenzienti possono contestarlo e il tribunale ne verifica la legittimità. Non si può chiedere ai fornitori di rinunciare al sessanta per cento del credito e nello stesso tempo lasciare integra la quota di chi ha portato l’impresa in crisi, senza una ragione economica che regga.
Detto questo, va ridimensionato un timore diffuso. Nella grande maggioranza dei concordati in continuità diretta di piccole e medie imprese, i soci restano soci. La diluizione entra in gioco quando serve capitale fresco dall’esterno e l’investitore lo pretende. Il vero rischio, per i soci, non è il concordato: è la liquidazione giudiziale, dove la partecipazione vale zero e si aggiungono le azioni di responsabilità verso gli amministratori.
“E se poi non riesco a rispettare il piano? Che cosa mi succede?”
Succede che i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato, e da lì la strada per la liquidazione giudiziale è breve. Ma non ogni inadempimento produce questo effetto.
La risoluzione del concordato può essere pronunciata su ricorso di un creditore quando l’inadempimento non ha scarsa importanza, e il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano. La valutazione dell’importanza dell’inadempimento è sostanziale: un ritardo contenuto su una rata, in un piano che nel complesso sta funzionando, non basta.
Ci sono poi conseguenze meno note ma molto concrete sul piano dei crediti sorti dopo. La Cassazione, con la sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025, ha escluso la prededucibilità dei crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato in continuità una volta chiusa la procedura, ritenendo che non si tratti di crediti sorti “in funzione” della procedura. Significa che il fornitore che ha continuato a lavorare con l’impresa durante l’esecuzione del piano, se poi si apre la liquidazione giudiziale, non gode del trattamento preferenziale che si aspettava. È un dato di cui tenere conto nel costruire i rapporti commerciali del periodo post-omologazione, e nel comunicarlo con onestà ai partner.
Su un altro versante, la Cassazione con la pronuncia n. 5845 del 15 marzo 2026 ha affermato che la riduzione percentuale disposta dall’omologazione è vincolante, ma che resta possibile il ricorso al giudice ordinario per accertare l’importo reale sul quale quella percentuale va applicata. Il concordato falcidia il credito, non ne cristallizza l’ammontare lordo quando è controverso.
“In tutta onestà: quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?”
Meno di quanto crede, e la scadenza vera non è quella dei termini processuali: è il momento in cui l’azienda smette di avere un valore da proteggere.
Non esiste un termine di legge oltre il quale il concordato in continuità diventa inaccessibile. Esistono tre soglie di fatto, ed è su quelle che si misura il tempo residuo.
La prima è finanziaria: quando le linee di credito vengono revocate e la cassa non copre più il ciclo produttivo, il piano perde credibilità perché l’attestatore non può certificare la fattibilità di una continuità che non ha carburante. La seconda è commerciale: quando i clienti principali si spostano su altri fornitori e le commesse si azzerano, il valore in continuità collassa verso il valore di liquidazione, e a quel punto il concordato in continuità semplicemente non conviene più a nessuno. La terza è reputazionale e organizzativa: quando le persone chiave se ne vanno, ciò che restava di trasferibile a un terzo — nell’ipotesi di continuità indiretta — si volatilizza.
C’è poi un fattore che accelera tutto: l’iniziativa altrui. Se un creditore deposita istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o se il pubblico ministero interviene, il tempo si contrae drasticamente. È ancora possibile presentare domanda di concordato, ma si lavora sotto pressione e con margini negoziali ridotti.
La risposta onesta è quindi questa: il momento giusto per valutare un concordato in continuità è quando l’imprenditore ha ancora la sensazione di poter aspettare. Chi arriva quando la sensazione è sparita arriva quasi sempre fuori tempo massimo.
“Mi fa vedere un esempio concreto? Con i numeri.”
Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come funzionano i meccanismi di cui abbiamo parlato. Non sono casi reali e i valori sono scelti solo a scopo di esercizio.
Prima ipotesi — continuità diretta e confronto con il valore di liquidazione
Una srl metalmeccanica ha un passivo complessivo di 2.847.000 €, così composto: 412.000 € di debiti privilegiati verso dipendenti e professionisti; 683.000 € verso banche, di cui 490.000 € assistiti da ipoteca sul capannone; 596.000 € tra Agenzia delle Entrate e INPS; 1.156.000 € di chirografari, in prevalenza fornitori.
Nello scenario di liquidazione giudiziale, la stima dell’attivo realizzabile è di 1.038.000 €: capannone 720.000 €, macchinari 194.000 €, crediti esigibili 124.000 €. Al netto delle spese di procedura stimate in 143.000 €, il valore di liquidazione ai sensi dell’art. 87 CCII si attesta a 895.000 €. Distribuito secondo l’ordine delle prelazioni, copre integralmente i privilegiati e il credito ipotecario, lascia una frazione ai crediti erariali privilegiati e azzera i chirografari.
Nello scenario di continuità diretta, il piano quinquennale prevede flussi di cassa cumulati destinabili ai creditori per 1.641.000 €, grazie a un contratto di fornitura pluriennale già acquisito e alla dismissione di un ramo non strategico. Il valore eccedente quello di liquidazione è quindi pari a 746.000 €. Su questo surplus opera la regola della priorità relativa: può essere distribuito anche in deroga rigorosa all’ordine delle prelazioni, purché ogni classe riceva un trattamento almeno pari alle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore. Il piano può così riconoscere ai chirografari un 19% invece dello zero della liquidazione, mantenendo il rispetto della gerarchia.
Esito: il concordato in continuità è oggettivamente più conveniente per tutte le classi rispetto all’alternativa liquidatoria. Se una classe di chirografari vota contro, il tribunale può valutare l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 112, comma 2, verificando le condizioni di cui abbiamo detto.
Seconda ipotesi — protezione dei contratti essenziali e tenuta della continuità
Una srl di logistica deposita domanda con riserva il 14 aprile, ottenendo il 22 aprile la conferma delle misure protettive e il termine al 13 giugno per il deposito del piano.
Il 28 aprile il fornitore del carburante, creditore per 87.400 € anteriori, comunica la sospensione delle forniture invocando una clausola contrattuale che prevede la risoluzione automatica in caso di accesso a procedure concorsuali. Senza carburante l’attività si ferma in quarantotto ore e la continuità muore prima ancora di essere proposta.
Sviluppo: la società chiede al tribunale l’applicazione del regime dell’art. 94-bis CCII, qualificando il contratto come essenziale e allegando la descrizione dettagliata del percorso di risanamento già delineato nella domanda. La clausola di risoluzione automatica è inefficace per espressa previsione di legge; il divieto per il fornitore essenziale di sospendere la prestazione opera anche in presenza del credito anteriore impagato. In parallelo la società chiede l’autorizzazione ex art. 100 CCII al pagamento parziale del pregresso, con attestazione dell’essenzialità della fornitura.
Esito: le forniture proseguono, il piano viene depositato nel termine, e il credito anteriore del fornitore viene trattato secondo le regole concordatarie. Se invece la domanda con riserva fosse stata generica — il classico ricorso di tre pagine senza alcuna descrizione del risanamento — la richiesta di estensione della tutela alla fase prenotativa avrebbe avuto basi molto più fragili, secondo l’impostazione seguita dal Tribunale di Milano nel decreto del 2 novembre 2025.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
Dopo centinaia di primi colloqui su temi di crisi d’impresa, c’è una domanda che quasi nessun imprenditore pone spontaneamente. Ed è la più importante di tutte.
“Quanto vale davvero la mia azienda se domani la liquidano — e chi lo ha calcolato?”
Sembra una domanda da perito, non da imprenditore. In realtà è la domanda da cui dipende ogni singola risposta che abbiamo dato finora.
Il valore di liquidazione, come definito dall’art. 87 del Codice della crisi, è il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dalla vendita dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico ottenibile dalla cessione dell’azienda in esercizio e delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, il tutto al netto delle spese di procedura. È un numero, ed è il numero che funziona da metro per tutto il resto.
Da quel numero dipende: se la proposta ai creditori è ammissibile, perché dev’essere non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria; se il cram down fiscale è praticabile, perché il suo presupposto è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, come ribadito dalla Cassazione nel 2026; quanto surplus esiste e quindi quanta libertà distributiva ha il piano, dato che sul valore di liquidazione opera la priorità assoluta mentre sull’eccedenza opera la priorità relativa; se l’omologazione forzosa è possibile, perché le condizioni dell’art. 112, comma 2, sono tutte costruite su quella distinzione.
La giurisprudenza di merito ha lavorato molto su questa nozione. Il Tribunale di Aosta, con la decisione n. 7 del 5 giugno 2024, e il Tribunale di Reggio Emilia, il 18 marzo 2025, hanno contribuito a identificare il valore eccedente nel delta tra valore di liquidazione e maggior prezzo concretamente ricavato nella procedura concordataria. La Corte d’appello di Brescia, il 17 novembre 2024, ha distinto con nettezza il surplus concordatario dalle risorse esterne apportate da terzi, che seguono regole distributive diverse.
Ecco perché la domanda va fatta al primo colloquio e non all’ultimo: un piano di continuità costruito senza aver prima quantificato con rigore il valore di liquidazione è un piano che verrà smontato in sede di attestazione, di relazione commissariale o di opposizione all’omologazione. E quando viene smontato, di solito, non c’è più tempo per rifarlo.
“Ma i giudici, alla fine, cosa dicono?”
Questa è la rassegna dei provvedimenti che orientano oggi la materia. I principi sono riformulati in sintesi; gli estremi sono riportati per consentire la verifica diretta.
Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. L’accertamento della continuità aziendale presuppone che l’attività d’impresa già esercitata prosegua; se la continuità è parziale, deve riguardare almeno una porzione significativa del nucleo aziendale, un’articolazione funzionalmente autonoma che conservi la propria identità e rispetto alla quale i beni sottratti alla liquidazione siano strumentali. Rilevanza: è la pronuncia che impedisce di qualificare come continuità ciò che è in sostanza liquidazione, e che governa il concordato cosiddetto misto.
Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. In sede di ammissibilità il controllo del tribunale sul concordato in continuità non si esaurisce nella verifica formale della domanda e dei documenti, ma investe il contenuto del piano secondo un criterio di legalità sostanziale, includendo la manifesta inidoneità del progetto a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali. Rilevanza: alza l’asticella della fase di accesso e impone piani costruiti per reggere fin dal primo deposito.
Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 (Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo). Interpreta l’art. 112, comma 2, del Codice, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, con particolare riguardo alla condizione della lettera d) e all’applicabilità ratione temporis delle modifiche. Rilevanza: è il riferimento obbligato per ogni omologazione trasversale, perché individua la disciplina applicabile in funzione della data di accesso.
Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 (Pres. Ferro, Rel. D’Orazio). Nel concordato in continuità con transazione fiscale, l’applicabilità del cram down in caso di mancata adesione dell’amministrazione ha come presupposto necessario la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, senza che sia richiesta la meritevolezza del debitore. Rilevanza: neutralizza l’obiezione, ricorrente negli atti dell’Agenzia, fondata sulle cause della crisi o sulle pregresse violazioni tributarie.
Cass. civ., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866. Il cram down fiscale non costituisce un procedimento autonomo ma una regola operante nella fase di approvazione della proposta, che realizza forzosamente il raggiungimento delle maggioranze quando il voto negativo del creditore pubblico è determinante. Rilevanza: chiarisce la collocazione sistematica dell’istituto e quindi il momento processuale in cui va fatto valere.
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani). Nella vigenza dell’art. 88, comma 2-bis, CCII anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down fiscale e previdenziale era strumento riferito al concordato liquidatorio e non estendibile automaticamente al concordato in continuità. Rilevanza: per le procedure regolate dal testo previgente impone una gestione negoziale preventiva con Fisco ed enti previdenziali.
Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria n. 15593/2026. Nel regime anteriore al correttivo-ter, l’art. 88, comma 2-bis, non è applicabile al concordato in continuità né può essere integrato con l’art. 112, comma 2, sulla base di argomenti letterali e sistematici. Rilevanza: conferma l’orientamento restrittivo sul regime transitorio.
Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918 (Pres. Ferro, Rel. Amatore). In materia di accordi di ristrutturazione e transazione fiscale, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 il cram down presupponeva che fosse intervenuto un accordo, ancorché in percentuali insufficienti, con creditori diversi da quelli pubblici. Rilevanza: utile termine di confronto per chi valuta l’alternativa tra concordato in continuità e accordo di ristrutturazione.
Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958. Riguarda la revoca dell’ammissione al concordato per l’incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come rilevata dal commissario giudiziale. Rilevanza: l’obbligo informativo non è un adempimento formale; la sua violazione è causa di caducazione della procedura.
Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. I crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non sono prededucibili nel successivo concorso, non potendo essere considerati sorti in funzione della prima procedura. Rilevanza: incide sulla contrattualistica del periodo post-omologazione e sulla gestione dei rapporti con i fornitori.
Cass. civ., Sez. I, n. 1859/2025. L’imprenditore che ha presentato domanda di concordato, anche con riserva, è tenuto al versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nella prosecuzione dell’attività; l’omesso o tardivo versamento genera sanzioni e interessi. Rilevanza: individua un obbligo corrente che la procedura non sospende.
Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845 (Pres. Terrusi, Rel. Amatore). La riduzione percentuale derivante dall’omologazione vincola il creditore, ma resta possibile l’accertamento in sede ordinaria dell’importo reale su cui la percentuale va applicata. Rilevanza: distingue tra falcidia concordataria e quantificazione del credito controverso.
Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2025, n. 17326 (Pres. De Stefano, Rel. Fanticini). Nel concordato con cessione dei beni la legittimazione processuale del liquidatore giudiziale è circoscritta; l’imprenditore in concordato conserva la capacità di stare in giudizio nelle controversie relative alle ragioni di credito e al pagamento del relativo debito. Rilevanza: chiarisce chi agisce e chi resiste nelle liti pendenti durante la procedura.
Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. la decisione della corte d’appello che conferma, ex art. 47, comma 5, CCII, l’inammissibilità della proposta. Rilevanza: delimita le vie di impugnazione e impone di giocare tutte le carte nei gradi di merito.
Cass. civ., Sez. I, 2025, n. 31177. Si occupa del termine per eccepire o rilevare l’incompetenza per territorio e della necessità che l’eventuale domanda di concordato sia proposta davanti allo stesso tribunale. Rilevanza: la scelta del foro va verificata prima del deposito.
Trib. Milano, Sez. II civ., decreto 2 novembre 2025 (Est. De Simone). Gli effetti protettivi dell’art. 94-bis CCII possono operare già nella fase prenotativa, quando la domanda sia adeguatamente articolata e contenga una descrizione sufficientemente dettagliata del percorso di risanamento. Rilevanza: premia le domande con riserva scritte in modo sostanziale e penalizza quelle meramente prenotative.
Trib. Pavia, 2 aprile 2025 (Concordato preventivo R.G. n. 130-1/2024). Affronta i presupposti dell’omologazione forzosa nel concordato in continuità e il ruolo del valore eccedente quello di liquidazione ai fini dell’art. 112, comma 2, CCII. Rilevanza: pronuncia di merito di riferimento sul rapporto tra surplus e cram down interclassi.
Trib. Brescia, 30 dicembre 2025. Individua, in caso di proposta approvata dalla maggioranza ma non dalla totalità delle classi votanti, la classe da cui deve provenire l’approvazione perché l’omologazione trasversale sia praticabile. Rilevanza: orienta la costruzione del classamento in fase di piano.
Trib. Parma, Sez. II civ., 25 marzo 2026. In un concordato in continuità indiretta non approvato dalla totalità delle classi, privilegia una determinata lettura dei presupposti di cui alle lettere b) e d) dell’art. 112, comma 2, CCII. Rilevanza: conferma che la partita si gioca sull’interpretazione delle singole condizioni, non sul principio.
Trib. Roma, Sez. XIV civ., 15 aprile 2026. Ritiene ammissibile la proposta di concordato in continuità indiretta che preveda l’affitto d’azienda e la successiva cessione all’affittuario, con assunzione da parte di quest’ultimo della qualità di assuntore, essendo garantita ai creditori una soddisfazione non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: valida uno schema operativo molto diffuso nelle pmi.
Trib. Cosenza, 9 luglio 2025. La sottoscrizione tardiva della relazione del professionista indipendente costituisce mera irregolarità formale e non incide sulla ritualità della proposta. Rilevanza: evita che un difetto documentale faccia cadere un piano sostanzialmente valido.
Trib. Modena, 20 novembre 2025. In tema di concordato minore in continuità, applica le regole distributive dell’art. 84, comma 6, CCII e ammette il pagamento dei creditori prelatizi oltre centottanta giorni dall’omologazione. Rilevanza: rilevante per le imprese minori che percorrono la strada del concordato minore in continuità.
Corte d’appello di Bari, 21 ottobre 2025. La meritevolezza del proponente non costituisce condizione soggettiva necessaria per l’ammissione e l’omologazione del concordato preventivo. Rilevanza: si salda con l’orientamento di legittimità sul cram down fiscale e sulla irrilevanza dell’eziologia della crisi.
Corte d’appello di Reggio Calabria, sent. n. 461 del 26 maggio 2026. Conferma l’omologazione, disposta dal Tribunale di Locri, di un concordato in continuità diretta, ritenendo applicabile il cram down fiscale anche nella formulazione dell’art. 88 CCII anteriore al correttivo-ter. Rilevanza: documenta il contrasto tuttora aperto tra merito e legittimità sul regime transitorio.
Corte d’appello di Brescia, 17 novembre 2024. Distingue il valore eccedente quello di liquidazione — surplus concordatario derivante dall’attuazione del concordato — dalle risorse esterne apportate da terzi estranei, che seguono regole distributive differenti. Rilevanza: incide direttamente sulla costruzione della proposta e sulla libertà distributiva del piano.
Trib. Milano, 16 settembre 2025. Accoglie l’opposizione della società in concordato omologato inibendo a un creditore pubblico di procedere esecutivamente, in ragione dell’efficacia obbligatoria del concordato verso tutti i creditori anteriori. Rilevanza: conferma che la protezione non finisce con l’omologazione, ma cambia fondamento giuridico.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco l’elenco puntuale delle attività che lo Studio Monardo svolge in un concordato preventivo in continuità aziendale.
- Analizziamo la situazione economico-finanziaria e determiniamo il valore di liquidazione ai sensi dell’art. 87 CCII, ricostruendo attivo realizzabile, spese di procedura stimate e ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili: è il numero su cui poggia tutto il resto.
- Verifichiamo la sussistenza dello stato di crisi o di insolvenza e la collocazione dell’impresa rispetto ai parametri dell’impresa minore, per stabilire se la strada è il concordato preventivo, il concordato minore o la composizione negoziata.
- Costruiamo il piano industriale e finanziario insieme ai commercialisti dello staff, con la proiezione dei flussi di cassa destinabili ai creditori, il classamento e la simulazione delle regole distributive dell’art. 84, comma 6, CCII.
- Redigiamo e depositiamo la domanda di accesso, anche con riserva ex art. 44 CCII, curando che sia articolata abbastanza da sostenere la richiesta di estensione delle tutele dell’art. 94-bis alla fase prenotativa.
- Chiediamo e difendiamo le misure protettive e cautelari ex art. 54 CCII nel contraddittorio con i creditori opponenti, e ne curiamo le proroghe con la documentazione di avanzamento del risanamento.
- Gestiamo la protezione dei contratti pendenti ed essenziali, contestando le clausole ipso facto e le sospensioni di fornitura, e presentando le istanze di autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi essenziali ex art. 100 CCII.
- Curiamo il rapporto con Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali nel trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII, impostando la proposta e la documentazione attestativa in funzione dell’eventuale omologazione forzosa.
- Presidiamo la tenuta degli appalti e dei contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 95 CCII, nel raccordo con la disciplina dei contratti pubblici.
- Rappresentiamo l’impresa nel giudizio di omologazione, resistendo alle opposizioni dei creditori dissenzienti e articolando le condizioni della ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII.
- Seguiamo la fase esecutiva del piano, i rapporti con il commissario e il liquidatore giudiziale, i reclami avverso i decreti del giudice delegato ex art. 93-bis CCII e, ove necessario, il giudizio di reclamo in corte d’appello e il ricorso per cassazione.
Su chi svolge queste attività, i dati sono questi e non altri. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica che il legislatore ha costruito proprio per chi deve condurre il risanamento di un’impresa ancora viva, e che presuppone la formazione specifica sulla lettura dei piani industriali, sulla negoziazione con il ceto bancario e sull’analisi della sostenibilità del debito. Nel concordato in continuità queste competenze non sono un accessorio: sono ciò che separa un piano che il tribunale omologa da un piano che il tribunale dichiara manifestamente inidoneo. Accanto a questa, pesa l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) ogni volta che accanto all’impresa ci sono garanti persone fisiche che devono percorrere una strada autonoma.
Due elementi completano il quadro. Il primo è la continuità della strategia difensiva dall’analisi iniziale fino alla Corte di cassazione: essendo l’Avv. Monardo cassazionista, la linea impostata al primo colloquio è la stessa che viene difesa in sede di omologazione, poi in reclamo davanti alla corte d’appello e, se occorre, davanti alla Suprema Corte, senza i passaggi di consegne che nelle procedure concorsuali fanno perdere impostazione e tempo. Il secondo è lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: un concordato in continuità è al cinquanta per cento un atto giudiziario e al cinquanta per cento un piano d’impresa, e nessuna delle due metà può essere costruita senza l’altra.
Va detto con precisione anche ciò che non facciamo: non promettiamo esiti. Analizziamo, verifichiamo, costruiamo il piano, presidiamo i termini e sosteniamo la posizione dell’impresa in ogni sede. La decisione sull’omologazione resta del tribunale.
In tre righe: cosa portarsi via da queste risposte
Primo: il concordato in continuità protegge l’azienda, non i garanti. Il patrimonio dell’impresa viene messo al riparo dalle azioni esecutive e i contratti essenziali vengono blindati, ma fideiussori, coobbligati e terzi datori di ipoteca restano esposti per l’intero: sono due fronti che vanno affrontati in parallelo, mai in sequenza.
Secondo: tutto ruota attorno al valore di liquidazione. Ammissibilità della proposta, spazio distributivo del piano, praticabilità del cram down fiscale, possibilità di omologazione trasversale: ogni risposta dipende da quel numero, e quel numero va calcolato con rigore prima di depositare qualunque cosa.
Terzo: il tempo è la variabile che nessuno recupera. La legge non fissa un termine oltre il quale la continuità è preclusa, ma il mercato sì: quando cassa, commesse e persone se ne sono andate, non resta più nulla da proteggere.
Lo Studio Monardo interviene su questa materia con le competenze che la materia richiede: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato dal legislatore proprio alla conduzione dei percorsi di risanamento delle imprese in crisi, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che presidia i due tavoli — banche e creditori pubblici — su cui un concordato in continuità si vince o si perde. Essendo inoltre avvocato cassazionista, la strategia impostata all’inizio viene difesa senza soluzione di continuità fino all’ultimo grado di giudizio.
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