Composizione Negoziata: La Sospensione Delle Azioni Esecutive Durante La Trattativa

La maggior parte degli imprenditori che perde la protezione del patrimonio non la perde perché il risanamento era impossibile: la perde per errori di calendario, di documentazione e di coordinamento processuale, tutti evitabili. È una constatazione amara, ma è quella che emerge con costanza dai provvedimenti dei tribunali italiani degli ultimi tre anni. Lo scudo che l’art. 18 del Codice della crisi mette a disposizione dell’impresa in difficoltà è potentissimo: dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari, non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. Eppure quello stesso scudo si dissolve in ventiquattro ore se un adempimento formale salta, e viene revocato in poche settimane se dietro non c’è un progetto di risanamento credibile.

Gli errori che si ripetono con maggiore frequenza sono sei:

  1. Arrivare tardi, quando l’esecuzione è già arrivata alla vendita o all’aggiudicazione.
  2. Sbagliare i termini fulminanti dell’art. 19 CCII e far scadere le misure da sole.
  3. Presentarsi davanti al tribunale senza progetto di piano e senza la documentazione richiesta.
  4. Credere che la pubblicazione fermi da sé il processo esecutivo, senza attivare il giudice dell’esecuzione.
  5. Dimenticare garanti, fideiussori, soci illimitatamente responsabili e garanzie pubbliche.
  6. Usare la protezione come parcheggio, senza governare il tempo e senza preparare l’uscita.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la logica con cui l’esperto valuta la funzionalità delle misure protettive e con cui il tribunale decide se confermarle, perché quella valutazione è il mestiere per cui è abilitato. A questo si aggiunge la qualità di avvocato cassazionista, decisiva quando il diniego o la revoca delle misure vanno impugnati con il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e, in ipotesi limite, portati fino ai gradi superiori; e il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario, che serve quando dall’altra parte del tavolo ci sono banche, intermediari e cessionari di crediti deteriorati.

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Errore n. 1 — Arrivare tardi: chiedere lo scudo quando l’esecuzione è già alla vendita

Un imprenditore riceve il pignoramento immobiliare a febbraio. Reagisce come reagiscono quasi tutti: cerca di pagare qualcosa, chiede una dilazione al creditore, spera che l’asta slitti. A ottobre arriva l’avviso di vendita, e solo allora il commercialista pronuncia per la prima volta le parole “composizione negoziata”. L’istanza viene pubblicata quindici giorni prima dell’asta.

Perché è un errore. Le misure protettive dell’art. 18, comma 3, CCII impediscono di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari: producono, cioè, una quiescenza del processo esecutivo, non la sua cancellazione. Gli atti già compiuti restano validi. Il vincolo di indisponibilità prodotto dal pignoramento non viene travolto, i beni restano pignorati, le somme già sottoposte a vincolo restano tali, e sul terzo pignorato permangono gli obblighi di custodia. Più l’esecuzione è avanzata, meno lo scudo ha da proteggere: quando il bene è stato aggiudicato, quello che resta da compiere è un atto dovuto a favore dell’aggiudicatario, che ha ormai maturato una posizione tutelata.

Le conseguenze. L’art. 19, comma 4, CCII impone al tribunale di valutare se le misure siano funzionali al buon esito delle trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori. Un’esecuzione arrivata all’aggiudicazione fa pendere quella bilancia in modo quasi irreversibile: il tribunale può legittimamente non confermare lo stay di un’esecuzione già giunta alla fase finale, perché il sacrificio imposto al creditore ipotecario e il deprezzamento del bene non trovano più giustificazione nella prospettiva di risanamento. Chi arriva in quel momento ottiene, nella migliore delle ipotesi, una protezione modulata su altri creditori e non su quello che sta per aggiudicarsi l’immobile strategico.

C’è un secondo effetto, meno visibile e più insidioso. Arrivare tardi significa quasi sempre arrivare con i bilanci non approvati, con la situazione patrimoniale vecchia di mesi e con un progetto di piano scritto in quattro giorni. Il tribunale legge quei documenti come il termometro della serietà dell’iniziativa, e il ritardo diventa esso stesso un argomento contro la conferma.

Cosa fare invece. L’esperienza insegna che il momento giusto per valutare la composizione negoziata non è quando arriva l’avviso di vendita, ma quando arriva il primo precetto, o anche prima: quando gli indici di squilibrio dell’art. 3 CCII iniziano a segnalare che il debito non è più sostenibile con i flussi attesi. La regola pratica è semplice: se esiste anche un solo titolo esecutivo notificato e un piano di rientro che non regge, il percorso va istruito subito, non quando la procedura esecutiva è matura. Concretamente: si ricostruisce lo stato di tutte le procedure pendenti, si verifica a che punto è ciascuna, si individuano i beni davvero strumentali all’attività d’impresa e si calibra la richiesta su quelli.

Il dettaglio che pochi conoscono. L’art. 18, comma 2, CCII obbliga l’imprenditore a inserire in piattaforma una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari già disposte nei suoi confronti, oltre a un aggiornamento sui ricorsi già dichiarati ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d). Non è un adempimento burocratico: è il documento su cui il tribunale misura la trasparenza dell’imprenditore. Chi arriva tardi e dimentica di dichiarare un’esecuzione in corso — magari quella che lo ha spinto ad attivarsi — offre al giudice il migliore degli argomenti per dubitare della buona fede dell’intera iniziativa.


Errore n. 2 — Sbagliare i termini dell’art. 19: le misure che scadono da sole

L’istanza è stata pubblicata nel registro delle imprese martedì, insieme all’accettazione dell’esperto. L’imprenditore tira il fiato: lo scudo è attivo, i creditori sono bloccati. Il ricorso al tribunale, pensa, si prepara con calma nei prossimi giorni. Quando lo deposita, il venerdì, le misure protettive sono già morte.

Perché è un errore. L’art. 19, comma 1, CCII, nel testo vigente dopo il Correttivo-ter, è di una severità che sorprende chi non lo ha letto di recente: il ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 va presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Non entro trenta giorni, non entro dieci: entro il giorno dopo. La sanzione è scritta nella stessa norma, senza margini interpretativi: l’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’art. 18, comma 1. E l’art. 19, comma 3, chiude il cerchio: se il tribunale verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine, dichiara l’inefficacia con decreto motivato, senza nemmeno fissare l’udienza. Non c’è contraddittorio, non c’è valutazione nel merito del piano di risanamento, non c’è bilanciamento di interessi. C’è solo la constatazione di una data.

Il secondo termine è quello dei venti giorni: entro venti giorni dalla pubblicazione dell’istanza l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. Decorso inutilmente quel termine, l’iscrizione dell’istanza viene cancellata dal registro delle imprese, con il che l’apparenza pubblica della protezione svanisce esattamente nel momento in cui serve a fermare i creditori.

Le conseguenze. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 20 marzo 2025, ha rigettato un’istanza di conferma proprio perché non rispettosa della tempistica prevista dall’art. 19, e il Tribunale di Pisa, il 28 marzo 2025, ha ribadito che tempestività e completezza della documentazione allegata sono presupposti necessari perché la richiesta possa essere accolta. Il risultato di un ritardo di ventiquattro ore è che i creditori riprendono immediatamente le azioni esecutive, il divieto di acquisire prelazioni cade e — per effetto dell’art. 18, comma 4, letto a contrario — torna percorribile la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Un’impresa risanabile può finire liquidata per un calendario gestito male.

C’è un terzo termine, che grava sul tribunale ma produce effetti sul debitore: l’art. 19, comma 3, prevede che il giudice fissi l’udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito del ricorso, e che gli effetti protettivi cessino anche quando l’udienza non venga fissata in quel termine. Il punto che sfugge quasi sempre è che in entrambi i casi di cessazione — ricorso tardivo e udienza non fissata — la norma consente espressamente di riproporre la domanda.

Cosa fare invece. Il ricorso ex art. 19 CCII va scritto, allegato e pronto al deposito prima ancora che l’istanza venga pubblicata nel registro delle imprese: il giorno della pubblicazione non è il giorno in cui si comincia a lavorare al ricorso, è il giorno in cui si preme “deposita”. In pratica: si costruisce a ritroso un calendario in cui la data di pubblicazione è l’ultimo tassello; l’accettazione dell’esperto va monitorata quotidianamente in piattaforma, perché è quella a far scattare l’orologio insieme alla pubblicazione; il fascicolo documentale dell’art. 19, comma 2, va completato prima; e va presidiata la scadenza dei venti giorni per il numero di ruolo con una segnalazione automatica in agenda.

Il dettaglio che pochi conoscono. I procedimenti dell’art. 19 si svolgono nelle forme degli artt. 669-bis e seguenti c.p.c. (art. 19, comma 7). Questo significa, tra l’altro, che appartengono alla materia cautelare, sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale: tra il 1° e il 31 agosto l’orologio dei termini non si ferma. Chi pubblica l’istanza il 10 agosto contando su una tregua estiva scopre che la tregua non esiste.


Errore n. 3 — Presentarsi senza progetto di piano: credere che lo stay si confermi da solo

Il ricorso viene depositato in tempo. Contiene i bilanci, l’elenco dei creditori, la situazione patrimoniale. Al posto del progetto di piano di risanamento c’è una relazione di tre pagine che descrive la crisi, attribuisce le cause al caro-energia e annuncia che sono in corso “interlocuzioni con alcuni investitori”. All’udienza, l’esperto non può dire molto di più. Il tribunale non conferma.

Perché è un errore. L’art. 19, comma 2, CCII elenca in modo tassativo cosa va depositato con il ricorso: i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi o, per chi non vi è tenuto, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta; in caso di mancata approvazione, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della domanda; una situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito; l’elenco dei creditori con i primi dieci per ammontare e i relativi indirizzi PEC; un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo dell’art. 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che si intende adottare; una dichiarazione con valore di autocertificazione attestante, su criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata; l’accettazione dell’esperto.

Il cuore del giudizio è l’art. 19, comma 4: il tribunale sente le parti, chiama l’esperto a esprimere il parere sulla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative, e decide. Senza un progetto di piano leggibile, l’esperto non ha materiale su cui costruire un parere e il giudice non ha parametri su cui misurare la funzionalità. Le misure protettive non sono un diritto dell’imprenditore in crisi: sono uno strumento servente rispetto a una prospettiva concreta di risanamento.

Le conseguenze. Il Tribunale di Milano, con decreto del 3 aprile 2024, ha chiarito che l’assenza di un piano articolato di risanamento o la genericità delle trattative impediscono la conferma. Il Tribunale di Verona, il 10 marzo 2025, ha rigettato l’istanza di conferma osservando che la composizione negoziata ha finalità di risanamento dell’impresa ed è estranea a una funzione liquidatoria: chi usa lo scudo per gestire ordinatamente la dismissione di tutto l’attivo sta chiedendo alla norma una cosa che la norma non dà. Il Tribunale di Ivrea, il 24 dicembre 2025, ha riportato la valutazione ai due presupposti classici della tutela cautelare, fumus boni iuris e periculum in mora, e il Tribunale di Monza, in un decreto oggetto di ampio commento, ha ribadito che la conferma richiede la concreta funzionalità delle misure al risanamento e la proporzionalità rispetto ai creditori, valorizzando il progetto di risanamento, l’effettività delle trattative e l’assenza di opposizioni. Il rigetto della conferma non è un semplice “no”: è un provvedimento che fotografa l’impresa come non risanabile, e quella fotografia viene letta da tutti i creditori, dalle banche e, se le cose precipitano, dal tribunale che dovrà decidere sull’istanza di liquidazione giudiziale.

Cosa fare invece. Il progetto di piano va costruito prima dell’istanza, con numeri verificabili, un piano finanziario a sei mesi che regga alla prova di cassa e un prospetto di iniziative che indichi chi fa che cosa entro quando. Non serve un piano definitivo — la norma parla di progetto — ma serve un documento che permetta all’esperto di dire al giudice che il risanamento è ragionevolmente perseguibile. In concreto: si parte dal test pratico della lista di controllo dell’art. 13, comma 2; si costruisce il fabbisogno finanziario del semestre; si individuano le fonti (nuova finanza, dismissione di asset non strategici, moratorie, accordi con i fornitori strategici); si quantifica il beneficio che le misure protettive apportano al piano, perché è quel nesso — protezione/risanamento — che il tribunale deve poter verificare.

Il dettaglio che pochi conoscono. L’autocertificazione di risanabilità della lettera e) non è una formula di stile. Non è asseverata da un attestatore indipendente, e proprio per questo trasferisce sull’imprenditore un’assunzione di responsabilità formale sulla concretezza del percorso. Firmarla su numeri che non reggono significa esporsi, se il percorso fallisce, a contestazioni che vanno ben oltre il mancato accoglimento del ricorso.


Errore n. 4 — Credere che la pubblicazione fermi da sé il processo esecutivo

L’istanza è pubblicata, il ricorso depositato nei termini, il tribunale ha confermato le misure per centoventi giorni. L’imprenditore considera chiusa la partita. Tre settimane dopo scopre che l’asta dell’immobile si è tenuta regolarmente, perché al giudice dell’esecuzione nessuno ha detto nulla.

Perché è un errore. L’effetto dell’art. 18, comma 3, CCII è sostanziale e opera dalla pubblicazione, ma il processo esecutivo è un procedimento autonomo, davanti a un giudice diverso, che conosce solo quello che gli viene portato nel fascicolo. La sospensione non è un fenomeno che si autocomunica: fin dal momento in cui la misura produce effetti — e dunque a prescindere dal successivo provvedimento di conferma — il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore esecutato, è tenuto a provvedere ai sensi dell’art. 623 c.p.c., limitandosi a prendere atto dell’arresto temporaneo del processo. Il presupposto è quell’istanza. Senza, il processo prosegue per inerzia fisiologica.

Le conseguenze. Le conseguenze sono le peggiori dell’intero elenco, perché sono in gran parte irreversibili. Una volta emesso il decreto di trasferimento, il bene è uscito dal patrimonio dell’impresa e con esso, quasi sempre, il presupposto materiale del piano di risanamento. Sul punto la giurisprudenza ha tracciato una linea chiara: l’orientamento prevalente descrive le esecuzioni non più proseguibili come procedure in stato di quiescenza, in cui non si cancellano gli atti già compiuti ma si arresta la dinamica satisfattiva; durante la sospensione non possono essere compiuti atti prodromici alla liquidazione, come la stima o, salvo casi particolari, l’attuazione dell’ordine di liberazione, mentre permangono gli effetti del pignoramento, compreso il vincolo di indisponibilità sui frutti naturali e civili del bene ai sensi dell’art. 2912 c.c. Ma tutto questo vale solo se il giudice dell’esecuzione è stato messo in condizione di saperlo: il danno da mancata comunicazione non è un danno recuperabile con un reclamo, perché non c’è nulla da impugnare.

Anche sul pignoramento presso terzi la protezione può arrivare tardi. Un provvedimento di merito recente, oggetto di ampia analisi dottrinale, ha affermato che le misure protettive collegate alla composizione negoziata operano nei confronti di tutti i creditori e incidono anche sulle esecuzioni già pendenti, sicché nemmeno l’ordinanza di assegnazione basta, da sola, a sottrarre definitivamente le somme alla disciplina della crisi: consentire la prosecuzione dell’esecuzione significherebbe attribuire a un singolo creditore un vantaggio incompatibile con la logica del risanamento. È una tutela reale, ma va invocata, non attesa.

Cosa fare invece. Il giorno stesso della pubblicazione dell’istanza va depositata, in ciascuna procedura esecutiva pendente, un’istanza al giudice dell’esecuzione che documenti la pubblicazione nel registro delle imprese e chieda di dare atto dell’improseguibilità ai sensi dell’art. 623 c.p.c. Il deposito va fatto in tutte le esecuzioni, comprese quelle riunite e quelle promosse dall’agente della riscossione, con richiesta espressa di revoca o differimento dell’avviso di vendita quando l’asta è già fissata. Dove il rischio è imminente, l’istanza va accompagnata dalla richiesta di misure cautelari al giudice della composizione negoziata, che può essere pronunciata anche inaudita altera parte nelle forme dell’art. 669-sexies, primo comma, c.p.c. quando ricorrono particolari ragioni d’urgenza.

È esattamente su questo raccordo tra due procedimenti paralleli che si gioca la differenza tra una protezione sulla carta e una protezione effettiva. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera su entrambi i fronti nella stessa settimana: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 imposta il percorso davanti al tribunale della crisi, e come avvocato cassazionista presidia le procedure esecutive pendenti, dove l’errore si consuma in silenzio e senza appello.

Il dettaglio che pochi conoscono. L’art. 18, comma 3, ultimo periodo, CCII precisa che i pagamenti non sono inibiti. È una differenza radicale rispetto al concordato preventivo: l’imprenditore conserva la disponibilità del patrimonio e la facoltà di adempiere, anche selettivamente, alle obbligazioni funzionali alla continuità. Ma quella facoltà va esercitata con criterio, perché in caso di successiva apertura di una procedura concorsuale i pagamenti effettuati in quel periodo possono essere valutati con le lenti della disciplina revocatoria.


Errore n. 5 — Dimenticare garanti, fideiussori, soci e garanzie pubbliche

Le misure protettive sono confermate, l’impresa respira, le trattative con i fornitori procedono. Due mesi dopo, la banca notifica il decreto ingiuntivo al socio che aveva prestato fideiussione personale, e il Fondo di garanzia viene escusso sul finanziamento assistito. Il socio, per pagare, chiede la liquidazione della propria quota e il piano di risanamento si sgretola dall’interno.

Perché è un errore. Le misure protettive tipiche dell’art. 18 CCII proteggono il patrimonio dell’imprenditore e i beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Non contengono un’estensione automatica ai terzi. Il patrimonio del fideiussore, del garante, del socio illimitatamente responsabile resta, in linea di principio, aggredibile. È qui che molti compromettono la propria posizione senza accorgersene: si proteggono i beni della società e si lascia scoperto il patrimonio delle persone da cui dipende la tenuta finanziaria del piano.

La strada esiste, ma è un’altra: le misure cautelari atipiche dell’art. 19, comma 1, cioè i provvedimenti “necessari per condurre a termine le trattative”. A differenza delle protettive — che sono efficaci dalla pubblicazione e devono solo essere confermate — le cautelari devono essere concesse, il che significa allegazione, prova del periculum e dimostrazione della strumentalità rispetto al risanamento.

Le conseguenze. Chi non chiede l’estensione non la ottiene. Chi la chiede male la vede rigettata, e nel frattempo il garante ha subito l’aggressione. Il Tribunale di Verona, l’11 dicembre 2025, si è occupato proprio della possibile estensione delle misure a un socio della ricorrente, dichiarando però inammissibile la richiesta di una misura destinata a incidere su una negoziazione in essere tra terzi: il perimetro c’è, ma non è illimitato. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha accolto solo parzialmente l’istanza, confermando le misure tipiche dell’art. 18 ed escludendo l’inibitoria di azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale Rischi per difetto di periculum e sproporzione rispetto agli interessi dei creditori. La lezione operativa è che ogni misura chiesta senza una ragione specifica indebolisce quelle chieste con ragione: il giudice che legge un elenco di richieste ultronee tende a diffidare dell’intero ricorso.

Cosa fare invece. Prima del deposito va disegnata la mappa completa delle garanzie: chi ha firmato che cosa, verso chi, per quale importo, con quale scadenza, e quali di quelle posizioni sono indispensabili alla tenuta del piano. Su quelle — e solo su quelle — si costruisce una richiesta cautelare motivata, che spieghi perché l’aggressione del garante travolgerebbe il risanamento dell’impresa e non solo il patrimonio del garante.

La giurisprudenza recente offre appigli precisi. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 aprile 2025, ha confermato ed esteso le misure protettive anche in favore dei terzi garanti della società in composizione negoziata, avendo accertato concrete prospettive di risanamento sulla base del piano depositato e del parere favorevole dell’esperto. Il Tribunale di Modena, l’8 marzo 2025, ha qualificato come cautelare la misura di stay richiesta nei confronti di un garante, valorizzando il periculum che essa mira a scongiurare. Il Tribunale di Alessandria, il 17 luglio 2026, ha ammesso l’estensione ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, quando il progetto di risanamento preveda il coinvolgimento del patrimonio personale dei soci e l’estensione risulti funzionale al buon esito delle trattative. E il Tribunale di Pavia, il 19 dicembre 2025, ha accolto l’istanza volta a inibire alla banca creditrice l’escussione della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia (MCC): un fronte che molti trascurano e che, una volta escussa la garanzia pubblica, cambia radicalmente l’identità e l’atteggiamento della controparte.

Il dettaglio che pochi conoscono. L’art. 19, comma 4, CCII prevede che, se le misure protettive o i provvedimenti cautelari incidono sui diritti dei terzi, i terzi devono essere sentiti. Significa che il ricorso deve contenere fin da subito gli elementi necessari a consentire la chiamata del garante o della banca beneficiaria della garanzia. Un ricorso che chiede l’estensione senza fornire al tribunale i dati per instaurare quel contraddittorio si condanna a un rinvio, e nel processo cautelare un rinvio è tempo che il creditore usa.


Errore n. 6 — Usare la protezione come parcheggio: il tempo che si consuma senza strategia

Le misure sono confermate per centoventi giorni. L’imprenditore, sollevato, torna a occuparsi della gestione ordinaria. Le trattative con i creditori procedono a rilento, l’esperto sollecita, il piano non viene aggiornato. Al centoventesimo giorno la protezione scade, i creditori ripartono tutti insieme, e la proroga non è stata nemmeno chiesta.

Perché è un errore. L’art. 19, comma 4, CCII prevede che l’ordinanza stabilisca una durata non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni. Il comma 5 consente la proroga, su istanza del debitore o delle parti interessate all’operazione di risanamento e acquisito il parere dell’esperto, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, con un tetto complessivo di duecentoquaranta giorni — tetto che la norma non consente di superare e che è escluso quando il centro degli interessi principali dell’impresa sia stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti. Duecentoquaranta giorni non sono un diritto: sono un massimo, raggiungibile solo dimostrando, passaggio dopo passaggio, che le trattative stanno effettivamente progredendo.

Il comma 6 completa il quadro dal lato opposto: il giudice può, in qualunque momento e su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, revocare le misure o abbreviarne la durata quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. La protezione non è un contenitore stagno di centoventi giorni: è una condizione che va meritata ogni settimana.

Le conseguenze. La revoca è la conseguenza più grave dell’intero articolo, perché innesca una reazione a catena. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha affermato che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso dei sessanta giorni previsti per il concordato semplificato. Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 17 gennaio 2025, ha qualificato come uso distorto della procedura l’impiego dello strumento protettivo per finalità meramente dilatorie, con revoca delle misure e trasmissione degli atti alla Procura. E la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026, ha stabilito che dopo l’apertura della liquidazione giudiziale la composizione negoziata viene meno. Il percorso che porta dalla protezione alla liquidazione può durare meno di un mese, e in quel mese il patrimonio dell’impresa passa dalla disponibilità dell’imprenditore a quella del curatore.

Va ricordato anche l’effetto di coda: l’art. 19, comma 8, CCII stabilisce che, in caso di revoca o cessazione delle misure, il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati viene meno dalla stessa data. Il giorno successivo alla scadenza, i creditori possono iscrivere ipoteche giudiziali e riprendere le esecuzioni, e lo fanno tutti insieme.

Cosa fare invece. La durata delle misure va gestita come un cronoprogramma: ogni trenta giorni una verifica documentata dello stato delle trattative, un aggiornamento del piano finanziario e un confronto formale con l’esperto, così che l’istanza di proroga arrivi al giudice con le prove del progresso e non con una generica richiesta di tempo. Operativamente: l’istanza di proroga va depositata con congruo anticipo rispetto alla scadenza, mai negli ultimi giorni; va corredata del parere dell’esperto, che nel parere deve indicare l’attività svolta e quella ancora da svolgere ai sensi dell’art. 12, comma 2; e va accompagnata dalla rappresentazione di quali accordi siano stati chiusi e quali siano in via di chiusura.

Parallelamente, va preparata l’uscita. Se le trattative vanno a buon fine, si atterra su uno degli esiti dell’art. 23 CCII. Se non vanno a buon fine, le alternative — dal concordato semplificato agli strumenti di regolazione della crisi — vanno istruite prima che la protezione scada, non dopo.

Il dettaglio che pochi conoscono. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 1780 del 19 maggio 2025, si è pronunciato sulla possibilità di beneficiare di un nuovo termine di misure protettive nell’ambito di una seconda composizione negoziata, individuando come elemento dirimente la sussistenza di una situazione di crisi o insolvenza diversa da quella che aveva dato origine al primo percorso. Il che significa che una seconda finestra non è preclusa in assoluto, ma non è nemmeno una via di fuga automatica per chi ha semplicemente consumato male la prima. Il Tribunale di Vicenza, il 25 marzo 2025, ha del resto ribadito che la durata massima prevista dalla legge non può essere in alcun modo elusa.


Gli errori in cifre: quanto costa ogni passo falso

I numeri che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per rendere misurabile l’effetto degli errori appena descritti. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1 — Il ritardo di ventiquattro ore. Impresa manifatturiera con esposizione complessiva di 1.487.300 €, di cui 612.400 € verso banche, 483.900 € verso fornitori e 391.000 € verso l’agente della riscossione. Pende un pignoramento immobiliare sul capannone, stimato 940.000 €, con avviso di vendita non ancora fissato. L’istanza con richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese, con l’accettazione dell’esperto, lunedì 9 marzo. Percorso corretto: il ricorso ex art. 19, comma 1, viene depositato martedì 10 marzo; il tribunale fissa udienza entro il 20 marzo; l’ordinanza conferma le misure per 120 giorni, fino all’inizio di luglio, e su istanza depositata a giugno la proroga porta la protezione a 240 giorni complessivi, cioè a inizio novembre. In quella finestra si chiudono accordi di riscadenzamento con i due istituti principali e una transazione con i fornitori strategici. Percorso errato: il ricorso viene depositato giovedì 12 marzo. Il tribunale, verificato il ritardo, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure senza fissare udienza. Dal 12 marzo l’esecuzione immobiliare riprende il suo corso, il divieto di acquisire prelazioni cade, e un creditore chirografario iscrive ipoteca giudiziale sul secondo immobile per 128.500 €. Costo dell’errore: l’intera finestra negoziale, più una prelazione che prima non esisteva.

Ipotesi 2 — L’esecuzione che nessuno ferma. Società di servizi, debito complessivo 342.800 €. Pignoramento presso terzi sui conti correnti per 97.600 €, con udienza di assegnazione già fissata. Istanza pubblicata il 4 maggio, ricorso depositato il 5, misure confermate il 19 maggio per 120 giorni. Percorso corretto: il 4 maggio stesso viene depositata al giudice dell’esecuzione istanza documentata di improseguibilità ai sensi dell’art. 623 c.p.c.; il GE dichiara la sospensione del processo e fissa nuova udienza a data successiva alla scadenza delle misure; le somme restano vincolate ma non vengono assegnate, e la liquidità corrente dell’impresa — 41.200 € mensili di incassi — resta disponibile per la continuità. Percorso errato: nessuna istanza al GE. All’udienza del 21 maggio l’assegnazione viene disposta. L’impresa perde 97.600 € di liquidità che il piano finanziario a sei mesi destinava al pagamento dei fornitori strategici; il piano salta e all’udienza di proroga l’esperto non può che prenderne atto. Costo dell’errore: 97.600 € e, con essi, la credibilità del progetto di risanamento.

Ipotesi 3 — Il garante dimenticato. Società a responsabilità limitata, debito bancario 428.700 €, assistito per 214.350 € da fideiussione personale del socio di maggioranza e per 257.220 € da garanzia del Fondo di garanzia PMI. Il piano di risanamento prevede un apporto di 150.000 € di nuova finanza da parte dello stesso socio. Percorso corretto: con il ricorso ex art. 19 si chiede, oltre alla conferma delle misure tipiche, una misura cautelare che inibisca l’escussione della fideiussione e della garanzia pubblica, documentando che l’aggressione al patrimonio del socio renderebbe impossibile l’apporto previsto dal piano. Percorso errato: si chiedono solo le misure tipiche. Al cinquantesimo giorno la banca escute la garanzia e notifica atto di precetto al socio per 214.350 €. L’apporto di 150.000 € non si realizza, il fabbisogno del semestre resta scoperto per 118.000 €, e al momento dell’istanza di proroga l’esperto deve segnalare che il presupposto finanziario del piano è venuto meno. Costo dell’errore: l’intera operazione di risanamento, per una richiesta cautelare non formulata.


La mappa degli errori: dove si commettono e cosa si può ancora recuperare

Gli errori nella composizione negoziata hanno una caratteristica che li distingue da quelli di altre procedure: si concentrano quasi tutti nelle prime settantadue ore e nei momenti di snodo. Fuori da quelle finestre, il margine di recupero si riduce rapidamente. La tabella che segue colloca ciascun errore nel momento in cui viene commesso e indica se e in che misura sia rimediabile.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenzaRimedio possibile
Attivarsi quando l’esecuzione è alla vendita o all’aggiudicazionePrima dell’istanzaMancata conferma o conferma modulata su altri creditoriParziale — la protezione può essere ottenuta verso i creditori diversi da quello procedente
Ricorso ex art. 19 non depositato entro il giorno successivoGiorno dopo la pubblicazioneInefficacia delle misure dichiarata senza udienzaParziale — la domanda è riproponibile, ma la finestra scoperta resta
Mancata pubblicazione del numero di ruolo entro 20 giorniEntro il ventesimo giornoCancellazione dell’iscrizione dell’istanza dal registro impreseParziale — riproposizione con nuova istanza
Ricorso privo di progetto di piano e documenti dell’art. 19, c. 2Deposito del ricorsoRigetto della confermaParziale — riproponibile solo con documentazione completa e credibile
Nessuna istanza al giudice dell’esecuzione ex art. 623 c.p.c.Giorno della pubblicazione e successiviProsecuzione dell’esecuzione fino a vendita e decreto di trasferimentoNo, se il decreto di trasferimento è stato emesso
Omessa richiesta di misure cautelari per garanti e fideiussoriDeposito del ricorsoEscussione delle garanzie personali e pubblicheSì — la misura cautelare può essere chiesta anche in corso di procedura
Omessa dichiarazione delle esecuzioni pendenti ex art. 18, c. 2Caricamento in piattaformaDubbio sulla trasparenza, rischio revocaSì — integrazione documentale immediata
Istanza di proroga tardiva o priva del parere dell’espertoUltimi giorni dei 120Scadenza delle misure e ripresa simultanea delle azioniNo, una volta scaduto il termine
Uso dilatorio o liquidatorio del percorsoDurante le trattativeRevoca ex art. 19, c. 6 e apertura della liquidazione giudizialeNo, salvo reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
Mancata preparazione dell’uscita dalla composizione negoziataUltimo terzo della finestra protettaVuoto di tutela alla scadenzaParziale — accesso agli strumenti di regolazione della crisi

La checklist preventiva: cosa verificare prima di muovere il primo passo

Questa checklist è pensata per essere usata materialmente, riga per riga, nei giorni che precedono la pubblicazione dell’istanza. Ogni voce corrisponde a un errore che si è visto produrre danni reali.

Ho l’elenco completo e aggiornato di tutte le procedure esecutive e cautelari pendenti, con numero di ruolo, tribunale, creditore procedente, fase raggiunta e prossima scadenza processuale.

Ho verificato se in una di esse è già stata disposta la vendita o l’aggiudicazione, perché su quella procedura la protezione avrà un effetto limitato e la strategia va ripensata.

Ho preparato la dichiarazione dell’art. 18, comma 2, CCII sull’esistenza di misure esecutive o cautelari, completa, senza omissioni, pronta per l’inserimento in piattaforma.

Il ricorso ex art. 19, comma 1, è già scritto e allegato, pronto per il deposito il giorno successivo alla pubblicazione, non da iniziare dopo.

Ho in fascicolo i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi o, se non approvati, i progetti di bilancio o la situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni.

Ho la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso, non dalla data dell’istanza.

Ho l’elenco dei creditori con l’individuazione dei primi dieci per ammontare e i relativi indirizzi PEC verificati, non copiati da vecchie anagrafiche.

Ho il progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo dell’art. 13, comma 2, il piano finanziario a sei mesi e il prospetto delle iniziative.

Ho redatto l’autocertificazione di risanabilità su criteri di ragionevolezza e proporzionalità, con numeri che sarei in grado di difendere in udienza.

Ho mappato tutte le garanzie personali e pubbliche — fideiussioni, garanzie MCC, pegni di terzi, patrimoni dei soci illimitatamente responsabili — e ho deciso su quali chiedere misure cautelari, con la motivazione già scritta.

Ho predisposto le istanze da depositare al giudice dell’esecuzione in ogni procedura pendente, pronte da inviare il giorno stesso della pubblicazione.

Ho messo in agenda le due scadenze fatali: il deposito del ricorso il giorno successivo alla pubblicazione e la pubblicazione del numero di ruolo entro venti giorni.

Ho fissato con l’esperto un calendario di verifiche periodiche, così che l’eventuale istanza di proroga arrivi documentata e non improvvisata.


E se l’errore l’ho già fatto?

La domanda che arriva più spesso allo Studio non riguarda la prevenzione, ma il recupero: l’errore è stato commesso, che margine resta. La risposta cambia radicalmente a seconda di quale errore.

Il ricorso è stato depositato in ritardo e le misure sono state dichiarate inefficaci. Qui la legge stessa indica la via d’uscita. L’art. 19, comma 3, ultimo periodo, CCII prevede espressamente che nei casi di inefficacia per ritardato deposito del ricorso e di cessazione per mancata fissazione dell’udienza la domanda può essere riproposta. Non si tratta di una preclusione definitiva: si tratta di un vuoto di protezione, che dura il tempo necessario a ricostruire il presupposto. La riproposizione, però, va gestita con attenzione: un secondo tentativo condotto con la stessa approssimazione del primo produce un rigetto nel merito, e un rigetto nel merito pesa molto più di una dichiarazione di inefficacia formale.

Le misure non sono state confermate, o sono state revocate. L’art. 19, comma 7, CCII stabilisce che il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza e che contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. davanti al collegio. Questa è la principale via di recupero, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ne ha ribadito la piena praticabilità anche quando il tribunale abbia già assunto riserva sull’istanza di liquidazione giudiziale: la riserva preclude altra attività in quel procedimento, ma non inibisce al debitore l’attività difensiva volta a proteggere impresa e patrimonio. Attenzione, però, alla tempistica: nella stessa decisione la Corte ha rilevato che il termine di quindici giorni per proporre il reclamo era ormai spirato al momento della dichiarazione di fallimento. La via d’uscita esiste, ma è una via a termine breve, e chi la lascia scadere non ne ha altre.

Si è pensato di ricorrere direttamente in Cassazione. È una strada che non porta da nessuna parte. La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 500 del 19 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto contro il diniego delle misure protettive e il rigetto del successivo reclamo, valorizzando la natura cautelare del provvedimento. La conseguenza pratica è netta: il reclamo al collegio non è un passaggio facoltativo, è l’unico rimedio disponibile, e va proposto nei quindici giorni.

L’esecuzione è proseguita ed è stato emesso il decreto di trasferimento. Qui la preclusione è definitiva per quel bene. Il decreto di trasferimento consolida la posizione dell’aggiudicatario e con esso vengono cancellate non solo le formalità pregiudizievoli indicate dall’art. 586 c.p.c., ma tutti i vincoli che esauriscono la loro funzione con la vendita coattiva. Quello che resta da fare è diverso: si riscrive il piano di risanamento sul perimetro residuo, si verifica se l’attività d’impresa possa proseguire in locazione o in altro immobile, e si valuta l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi con il patrimonio effettivamente disponibile.

È stata aperta la liquidazione giudiziale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026, ha affermato che dopo l’apertura della liquidazione giudiziale la composizione negoziata viene meno. La partita, su quel fronte, è chiusa. Restano però margini difensivi diversi, sul versante dell’impugnazione della sentenza di apertura e su quello della posizione personale degli amministratori e dei garanti, che vanno valutati subito e non dopo mesi.

È stata escussa la garanzia del socio o del fideiussore. Non è un percorso senza ritorno. La misura cautelare può essere richiesta anche in corso di procedura, e i precedenti di Brescia, Modena, Pavia e Alessandria mostrano che i tribunali la concedono quando viene dimostrato il nesso tra l’aggressione al terzo e il fallimento del risanamento. Più il piano dimostra che il patrimonio del garante è un ingranaggio del risanamento e non una riserva di soddisfazione del creditore, più la richiesta ha spazio.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho pubblicato l’istanza tre giorni fa e il ricorso non è stato depositato: è finita?” Le misure protettive sono inefficaci e il tribunale lo dichiarerà senza fissare udienza. Ma l’art. 19, comma 3, CCII consente espressamente di riproporre la domanda. Il tempo scoperto non si recupera — e in quel tempo un creditore può aver iscritto un’ipoteca giudiziale o proseguito l’esecuzione — però la strada non è chiusa. La priorità immediata è verificare cosa è successo nelle procedure pendenti in quei giorni.

“Il tribunale ha confermato le misure solo verso alcuni creditori: posso oppormi?” La modulazione è un potere espressamente previsto dall’art. 19, comma 4, ultimo periodo: sentito l’esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative, a determinati creditori o a categorie. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. entro quindici giorni. Vale però la pena chiedersi, prima, se la modulazione non sia il segnale che il ricorso chiedeva più di quanto il piano giustificasse.

“La banca ha sospeso gli affidamenti appena ha saputo della composizione negoziata: può farlo?” L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. L’art. 18, comma 5, vieta ai creditori — banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari compresi — di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza, modificarli in danno dell’imprenditore o revocare le linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Una sospensione è però consentita dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure.

“Le misure sono state confermate ma la banca mantiene la sospensione: cosa posso fare?” Qui il Correttivo-ter ha introdotto una regola nuova e decisiva. L’art. 18, comma 5-bis, CCII prevede che dal momento della conferma le banche e gli intermediari non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate al momento dell’accesso, se non dimostrano che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. L’onere di provare la ragione prudenziale grava sull’intermediario, non sull’impresa.

“I miei dipendenti sono protetti dalle misure?” No, e non è un’omissione: l’art. 18, comma 1, CCII esclude espressamente dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, che restano pienamente esigibili. È una scelta di sistema, e va incorporata nel piano finanziario a sei mesi come una voce non comprimibile.

“Posso continuare a pagare alcuni fornitori mentre le misure sono attive?” Sì. L’art. 18, comma 3, ultimo periodo, è esplicito: i pagamenti non sono inibiti. È la differenza più marcata rispetto al concordato preventivo. Il criterio con cui si sceglie chi pagare, però, deve essere la funzionalità alla continuità aziendale, documentata, perché in caso di successiva apertura di una procedura concorsuale quei pagamenti verranno esaminati.

“Ho già usato la composizione negoziata due anni fa: posso rifarla?” Il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 1780 del 19 maggio 2025, ha indicato come elemento dirimente la sussistenza di una crisi o insolvenza diversa da quella che aveva dato origine al primo percorso. Non è una porta chiusa, ma non è nemmeno una porta girevole.

“Un creditore ha iscritto ipoteca giudiziale il giorno prima della pubblicazione dell’istanza: quell’iscrizione resta?” Sì. Il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore opera dal giorno della pubblicazione dell’istanza, non retroattivamente. Le prelazioni già acquisite restano, e con esse il grado che il creditore ha conquistato. È una delle ragioni per cui il ritardo nell’attivazione non è mai neutro: ogni settimana di attesa è una settimana in cui la platea dei creditori chirografari può assottigliarsi a favore di quella dei privilegiati, modificando in modo permanente l’equilibrio su cui il piano di risanamento dovrà reggersi. Va poi ricordato che, ai sensi dell’art. 19, comma 8, CCII, in caso di revoca o cessazione delle misure quel divieto viene meno dalla stessa data: il giorno dopo la scadenza le iscrizioni ricominciano, ed è il momento in cui i creditori più organizzati si muovono per primi.

“Durante le misure protettive le prescrizioni dei crediti corrono?” No. L’art. 18, comma 3, secondo periodo, CCII stabilisce che dalla data della pubblicazione dell’istanza le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. È una previsione di equilibrio: poiché ai creditori viene impedito di agire, il tempo in cui non possono agire non viene loro addebitato. Ha però una conseguenza pratica che molti imprenditori non mettono in conto: nessun credito si estingue per effetto del decorso del tempo durante la composizione negoziata, sicché la protezione non alleggerisce il passivo, lo congela. Chi entra nel percorso immaginando che qualche posizione “cada” da sola nel frattempo costruisce il piano su un presupposto sbagliato. La stessa logica vale per le decadenze: chi confidava su una decadenza in maturazione a carico del creditore la vedrà sospesa insieme a tutto il resto.


Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi li ha commessi

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. La Corte ha affermato che la riserva assunta dal tribunale sull’istanza di apertura della procedura concorsuale, dopo il diniego della conferma delle misure protettive da parte del giudice monocratico, preclude ulteriore attività in quel procedimento ma non impedisce al debitore di proporre reclamo a tutela dell’impresa e del patrimonio; nel caso deciso il termine di quindici giorni, richiamato dall’art. 19 CCII tramite l’art. 669-terdecies c.p.c., era però già decorso. Rilevanza: è la pronuncia che definisce la via di recupero dopo un diniego e, insieme, il suo limite temporale.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 500 del 19 gennaio 2026. Valorizzando la natura cautelare delle misure protettive, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto contro il mancato riconoscimento delle misure e il rigetto del reclamo. Rilevanza: chiude definitivamente l’ipotesi di saltare il reclamo collegiale per rivolgersi direttamente alla Cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026. La Corte ha stabilito che dopo l’apertura della liquidazione giudiziale la composizione negoziata viene meno. Rilevanza: segna il punto di non ritorno e spiega perché il presidio del divieto dell’art. 18, comma 4, sia l’obiettivo difensivo prioritario.

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 4 del 29 maggio 2024. Ha ritenuto ammissibile la composizione negoziata anche in pendenza di ricorsi dei creditori, affermando il carattere inderogabile del divieto ex art. 18, comma 4, CCII di aprire la liquidazione giudiziale prima della formale revoca delle misure protettive. Rilevanza: è l’argomento centrale quando l’istanza di liquidazione precede l’accesso al percorso negoziato.

Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. Ha affermato che la revoca delle misure per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o i sessanta giorni previsti per il concordato semplificato. Rilevanza: quantifica la velocità con cui la revoca si traduce in liquidazione.

Tribunale di Brescia, ordinanza 17 aprile 2025. Ha confermato le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese ed esteso la protezione ai terzi garanti della società, sulla base del piano di risanamento depositato e del parere favorevole dell’esperto. Rilevanza: è il precedente di riferimento per chiedere l’estensione ai fideiussori.

Tribunale di Brescia, 7 ottobre 2025. Si è pronunciato sulla competenza territoriale per le misure protettive in caso di trasferimento della sede legale della ricorrente avvenuto da meno di un anno, distinguendo la composizione negoziata, disciplinata nel titolo II del Codice, dagli strumenti di regolazione giudiziale del titolo III. Rilevanza: il tribunale sbagliato è un errore che costa l’intera finestra protettiva.

Tribunale di Bologna, ordinanza n. 1780 del 19 maggio 2025. Ha individuato nella diversità della situazione di crisi o insolvenza rispetto a quella originaria l’elemento dirimente per beneficiare di un nuovo termine di misure protettive in una seconda composizione negoziata. Rilevanza: definisce quando una seconda finestra è praticabile.

Tribunale di Bologna, Sez. IV civile e procedure concorsuali, 20 marzo 2025. Ha rigettato l’istanza di conferma delle misure protettive perché non rispettosa della tempistica prevista dall’art. 19 CCII. Rilevanza: è la dimostrazione concreta che il calendario prevale su ogni valutazione di merito.

Tribunale di Pisa, volontaria giurisdizione, 28 marzo 2025. Ha affermato che la tempestività e la completezza della documentazione da allegare sono presupposto necessario per l’accoglimento dell’istanza di conferma e proroga. Rilevanza: collega esplicitamente documentazione carente ed esito negativo.

Tribunale di Verona, 10 marzo 2025. Ha rigettato l’istanza di conferma richiamando la finalità di risanamento della composizione negoziata e l’esclusione di una sua funzione liquidatoria. Rilevanza: individua il confine oltre il quale l’uso dello strumento diventa improprio.

Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025. Ha esaminato l’estensione delle misure protettive e cautelari a un socio della ricorrente, dichiarando invece inammissibile la misura cautelare destinata a incidere su una negoziazione in essere. Rilevanza: traccia il perimetro delle misure atipiche ottenibili a tutela dei terzi.

Tribunale di Modena, Sez. III civile, 8 marzo 2025. Ha qualificato come cautelare, e non come misura protettiva tipica, la richiesta di stay delle esecuzioni nei confronti di un garante del debitore, valorizzando il periculum che essa mira a scongiurare. Rilevanza: indica la corretta qualificazione della domanda a tutela del fideiussore.

Tribunale di Pavia, Sez. I civile, ufficio concorsuale, 19 dicembre 2025. Ha accolto l’istanza di misura cautelare volta a inibire alla banca creditrice l’escussione della garanzia del Fondo di garanzia (MCC). Rilevanza: estende la protezione al fronte delle garanzie pubbliche, spesso trascurato.

Tribunale di Nola, Sez. II civile, decreto 15 maggio 2025 (R.G. n. 877/2025). Ha confermato le misure tipiche dell’art. 18 CCII escludendo l’inibitoria delle azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale Rischi per difetto di periculum e sproporzione, e ha affermato che l’efficacia erga omnes non richiede la chiamata in giudizio di tutti i creditori quando siano assicurate la pubblicazione nel registro delle imprese e la comunicazione individuale, restando salvo il diritto di opposizione dei creditori ex art. 19, commi 6 e 7. Rilevanza: definisce il confine tra richieste proporzionate e richieste ultronee.

Tribunale di Vicenza, Sez. I civile, procedure concorsuali, 25 marzo 2025. Ha affermato l’inammissibilità di qualunque elusione del limite temporale massimo delle misure protettive. Rilevanza: sbarra le costruzioni volte a prolungare di fatto la protezione oltre i 240 giorni.

Tribunale di Ivrea, Sez. civile e procedure concorsuali, 24 dicembre 2025. Ha ricondotto la decisione sulla conferma delle misure alla verifica dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Rilevanza: indica i due parametri su cui va costruito il ricorso.

Tribunale di Catania, Sez. fallimentare, 15 dicembre 2025. Ha indicato le valutazioni che il ricorrente deve avere effettuato prima di chiedere la conferma delle misure protettive e il riconoscimento di misure cautelari. Rilevanza: sposta il baricentro della difesa nella fase preparatoria.

Tribunale di Trapani, Sez. civile, 11 marzo 2025. Ha esaminato la richiesta di conferma delle misure protettive tipiche accompagnata da istanza di misure cautelari atipiche, soffermandosi sulla proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori. Rilevanza: conferma che la proporzionalità è il criterio decisivo per le misure atipiche.

Tribunale di Napoli, Sez. VII civile, 4 febbraio 2026. Si è pronunciato sulla riconoscibilità delle misure protettive quando siano finalizzate alla tutela dei beni con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Rilevanza: chiarisce il perimetro oggettivo dello scudo.

Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 17 gennaio 2025. Ha qualificato come uso distorto della procedura l’impiego dello strumento protettivo per finalità dilatorie, disponendo la revoca delle misure e la trasmissione degli atti alla Procura. Rilevanza: misura le conseguenze dell’abuso, che non si fermano al piano civilistico.

Tribunale di Milano, decreto 3 aprile 2024. Ha chiarito che l’assenza di un piano articolato di risanamento o la genericità delle trattative impediscono la conferma delle misure. Rilevanza: è il precedente più citato sul contenuto minimo del progetto di piano.

Tribunale di Alessandria, 17 luglio 2026. Ha ammesso l’estensione delle misure protettive richieste da una società di persone ai soci illimitatamente responsabili, quando il progetto di risanamento preveda il coinvolgimento del loro patrimonio personale e l’estensione sia funzionale al buon esito delle trattative. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul fronte dei soggetti protetti.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene su due piani distinti e complementari: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando il termine è già scaduto, verificare se esista ancora una via di rientro. Ecco come.

  1. Ricostruiamo la mappa completa delle aggressioni in corso: acquisiamo i fascicoli di ogni procedura esecutiva e cautelare pendente, verifichiamo la fase raggiunta e le scadenze imminenti, e stabiliamo se la composizione negoziata sia ancora in grado di produrre l’effetto protettivo atteso su ciascuna di esse.
  2. Costruiamo il calendario a ritroso della protezione: fissiamo la data di pubblicazione dell’istanza solo dopo che il ricorso ex art. 19 CCII è scritto, allegato e pronto al deposito, e presidiamo le due scadenze fatali — il giorno successivo per il ricorso, i venti giorni per il numero di ruolo.
  3. Redigiamo il ricorso e componiamo il fascicolo dell’art. 19, comma 2: bilanci o dichiarazioni fiscali, situazioni patrimoniali entro i sessanta giorni, elenco dei primi dieci creditori con PEC verificate, progetto di piano secondo la lista di controllo, piano finanziario semestrale, autocertificazione di risanabilità.
  4. Depositiamo, il giorno stesso della pubblicazione, le istanze al giudice dell’esecuzione in ogni procedura pendente, per far dare atto dell’improseguibilità ai sensi dell’art. 623 c.p.c. e chiedere la revoca o il differimento degli avvisi di vendita già fissati.
  5. Costruiamo le misure cautelari a tutela di garanti, fideiussori, soci illimitatamente responsabili e garanzie pubbliche, documentando il nesso tra l’aggressione al terzo e il fallimento del risanamento, e predisponiamo gli elementi per la loro chiamata in contraddittorio.
  6. Presidiamo il fronte bancario: verifichiamo la legittimità di sospensioni e revoche degli affidamenti alla luce degli artt. 16, comma 5, e 18, commi 5 e 5-bis, CCII, e contestiamo formalmente le sospensioni mantenute dopo la conferma senza la prova della ragione prudenziale.
  7. Gestiamo il cronoprogramma della finestra protetta: verifiche periodiche documentate con l’esperto, aggiornamento del piano finanziario e deposito anticipato dell’istanza di proroga corredata del parere, così che la richiesta arrivi con le prove del progresso delle trattative.
  8. Quando la conferma è stata negata o le misure revocate, proponiamo reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. nei quindici giorni, e nei casi in cui il ricorso sia stato dichiarato inefficace per ragioni formali istruiamo la riproposizione della domanda su basi documentali complete.
  9. Prepariamo l’uscita prima che la protezione scada: se le trattative approdano a un esito, formalizziamo lo strumento dell’art. 23 CCII più coerente con il piano; se non vi approdano, istruiamo per tempo le alternative concorsuali, evitando il vuoto di tutela che si apre alla scadenza.
  10. Difendiamo la posizione personale di amministratori, soci e garanti per tutto il percorso e, se il percorso non regge, nei procedimenti che ne conseguono.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno il parere che l’art. 19, comma 4, CCII chiede all’esperto sulla funzionalità delle misure: il ricorso viene costruito sapendo esattamente quali elementi quel parere dovrà poter valorizzare. La qualità di avvocato cassazionista pesa invece nel momento in cui l’errore va riparato nei gradi successivi: il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. va proposto in quindici giorni e, come ha ricordato la Cassazione con le sentenze n. 241 e n. 500 del 2026, è l’unico rimedio disponibile.

Questa è anche la ragione della continuità: chi imposta la strategia nel giorno della pubblicazione dell’istanza è lo stesso professionista che discute la conferma in udienza, che propone il reclamo al collegio e che, se necessario, porta la posizione fino ai gradi superiori. Nessun passaggio di consegne, nessuna linea difensiva che cambia a metà strada. E su ogni pratica lavora insieme lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: il piano finanziario a sei mesi, la situazione patrimoniale aggiornata e il progetto di risanamento non sono documenti che si allegano a un ricorso scritto altrove — sono costruiti dalle stesse persone che quel ricorso devono difendere davanti al giudice.


In chiusura

Gli errori descritti in questa guida hanno tutti la stessa radice: la convinzione che la protezione del patrimonio sia un effetto automatico dell’accesso alla composizione negoziata. Non lo è. È un effetto che nasce automaticamente dalla pubblicazione dell’istanza, ma che sopravvive solo se ogni adempimento viene rispettato, ogni procedura pendente viene presidiata e ogni settimana della finestra protetta viene usata per far progredire davvero le trattative. Chi lo capisce prima ha a disposizione fino a duecentoquaranta giorni per risanare un’impresa. Chi lo capisce dopo scopre che quei giorni si sono consumati senza produrre nulla.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coincidono con la materia: la qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di impostare il percorso conoscendo dall’interno i criteri con cui esperto e tribunale valutano la funzionalità delle misure protettive; la qualità di avvocato cassazionista consente di difendere la stessa linea davanti al collegio del reclamo e nei gradi successivi, senza soluzione di continuità; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di gestire il fronte degli istituti di credito, dei cessionari di crediti deteriorati e delle garanzie pubbliche, che è il fronte su cui queste trattative si vincono o si perdono.

📩 Se sulla tua impresa pende un’esecuzione, un’istanza di liquidazione giudiziale o una scadenza che si avvicina, non attendere che il termine maturi: parlane oggi con lo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.

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