Poche norme del Codice della crisi sono state raccontate male quanto l’articolo 66. Basta digitare “sovraindebitamento familiare” per trovare un’idea che circola ovunque e che è sbagliata: che esista una specie di “fallimento di famiglia” capace di prendere i debiti di marito, moglie, figli, genitori, metterli insieme in un unico calderone e cancellarli tutti con una firma sola. Non è così. La procedura familiare esiste davvero, funziona davvero, e in moltissimi casi è lo strumento giusto — ma fa una cosa diversa da quella che il passaparola le attribuisce.
Il punto è che qui l’errore di informazione non resta teorico: si traduce in domande dichiarate inammissibili, piani costruiti su un’architettura che il giudice non può omologare, familiari trascinati dentro una procedura che per loro non aveva senso, mesi persi mentre i creditori continuano a pignorare. Agire convinti di una regola che non esiste è quasi sempre peggio che restare fermi: chi non fa nulla perde tempo, chi si muove sulla base di una convinzione sbagliata perde tempo, denaro e spesso anche la possibilità di rifare la domanda in condizioni migliori.
Qui sotto smontiamo sette convinzioni tra le più diffuse: che la procedura familiare unisca i patrimoni; che sia riservata ai coniugi conviventi; che sia una procedura autonoma e nuova; che i requisiti si valutino sul nucleo e non sulla singola persona; che il reddito di uno possa pagare i debiti dell’altro; che separati e divorziati siano trattati allo stesso modo; che chi non ha nulla o chi ha un’impresa resti automaticamente fuori. Di ciascuna diremo da dove nasce — perché quasi tutte hanno un fondo di verità — e cosa dice davvero la norma.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): significa che conosce la procedura familiare non solo dal lato del difensore che la propone, ma anche dal lato dell’organismo che istruisce la relazione e verifica i presupposti prima che la domanda arrivi al tribunale. È una doppia prospettiva che su questo istituto conta più che altrove, perché la maggior parte delle domande familiari non naufraga in udienza: naufraga prima, sui requisiti dell’art. 66 e sull’impostazione delle masse.
📩 Se stai valutando una domanda familiare — o se qualcuno te l’ha già sconsigliata dicendoti cose che dopo aver letto questa guida ti suoneranno diverse — scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
Mito n. 1 — “Con la procedura familiare i debiti si mettono insieme e si cancellano insieme”
Il mito, così come circola: “Se la facciamo come famiglia, i debiti diventano un unico debito. Si sommano, si paga una percentuale unica e alla fine siamo liberi tutti e due.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è ed è robusto. L’art. 66, comma 1, CCII parla davvero di un’unica domanda di accesso presentata dai membri della stessa famiglia. Prima del Correttivo-ter la norma usava un’espressione ancora più suggestiva: “un unico progetto di risoluzione della crisi”. Chi legge “unico progetto” pensa naturalmente a un unico patrimonio, un unico elenco di creditori, un’unica percentuale di soddisfo.
Ci si mette anche l’esperienza quotidiana delle famiglie indebitate: il mutuo sulla casa è cointestato, la finanziaria ha chiesto la firma di entrambi, il conto corrente è comune, lo stipendio di lui paga la rata e quello di lei la spesa. Nella vita reale i soldi in una famiglia sono un flusso unico. È quasi controintuitivo scoprire che il diritto concorsuale, a quel flusso, non riconosce alcuna unità.
La realtà
Il comma 3 dell’art. 66 CCII codifica il principio opposto, ed è il vero cuore della disciplina: anche in presenza di una domanda unitaria, le masse attive e passive di ciascun ricorrente restano distinte. Non nasce un patrimonio comune, non nasce un’obbligazione solidale tra i familiari, non si crea alcuna confusione tra le posizioni. Ciascuno risponde dei propri debiti personali e dei debiti comuni per la quota che lo riguarda; nessuno risponde dei debiti di cui è titolare esclusivo un altro membro del nucleo.
La ragione è sistematica, non formale: derogare significherebbe travolgere l’art. 2740 c.c., cioè la regola per cui ciascuno risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri, e l’art. 2741 c.c. sull’ordine delle cause legittime di prelazione. Una procedura familiare che unificasse i patrimoni finirebbe per far pagare i creditori di Tizio con i beni di Caio, e per scavalcare i privilegi. Il legislatore non l’ha voluto e i tribunali lo ripetono con una costanza quasi monotona.
Sul piano operativo questo si traduce in conseguenze molto concrete. Nella liquidazione controllata familiare la cancelleria apre spesso fascicoli distinti con numeri di ruolo diversi, pur a fronte di un solo ricorso; il liquidatore, anche se è uno solo per tutti, deve predisporre elenco dei creditori, inventario, stato passivo, programma di liquidazione e riparti in modo distinto per ciascun ricorrente; e i creditori comuni — la banca del mutuo cointestato, tipicamente — devono insinuarsi in ciascuna delle procedure che li riguarda, non una volta sola.
La prova
Il Tribunale di Modena, con provvedimento del 31 marzo 2023, ha chiarito che a fronte di un unico ricorso ex art. 66 CCII vanno comunque aperte procedure di liquidazione distinte, relative ai diversi patrimoni dei ricorrenti, con la conseguenza che il ricavato della liquidazione dei beni di uno non può essere destinato ai creditori esclusivamente personali dell’altro. Nella stessa direzione il Tribunale di Pescara, 23 luglio 2024, ha riconosciuto i vantaggi della domanda congiunta — un solo OCC, la possibilità di nominare lo stesso liquidatore, la concentrazione della competenza — precisando però che nulla di tutto ciò fa venire meno la persistente operatività del principio di separazione tra le procedure. Analoghe affermazioni si leggono in Trib. Velletri, 26 aprile 2022, e in Trib. Verona, 6 ottobre 2022.
Cosa rischia chi ci crede
Chi costruisce il piano sul presupposto dell’unificazione lo costruisce sbagliato. Il caso tipico: si somma tutto l’attivo della coppia, si somma tutto il passivo, si calcola una percentuale unica e la si offre a tutti i creditori. Il giudice — o prima ancora il gestore della crisi in sede di relazione — rileva che il piano destina risorse di un debitore ai creditori dell’altro, e la domanda non è omologabile così com’è. Nel migliore dei casi si perde il tempo necessario a riscriverla; nel peggiore, se nel frattempo i termini di un’esecuzione sono maturati, si perde la casa che il piano avrebbe potuto proteggere.
Mito n. 2 — “La procedura familiare è solo per i coniugi che vivono insieme”
Il mito, così come circola: “Si può fare solo se siete marito e moglie e vivete sotto lo stesso tetto. Fuori da lì, ognuno per sé.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui l’origine è comprensibile. La norma nomina la convivenza, e nella pratica la stragrande maggioranza delle procedure familiari riguarda coppie coniugate e conviventi: mutuo cointestato, finanziamenti a doppia firma, cessione del quinto su entrambi gli stipendi. Le sentenze pubblicate raccontano quasi sempre quella storia lì, e chi legge deduce che quella sia l’unica storia possibile.
Si aggiunge un secondo fattore: la parola “famiglia”, nel linguaggio comune, indica il nucleo anagrafico. Chi non condivide la residenza non si sente “famiglia” ai fini di una procedura.
La realtà
Il perimetro tracciato dall’art. 66 CCII è molto più largo, su due fronti diversi che il passaparola confonde di continuo.
Primo fronte: chi è membro della stessa famiglia. Il comma 2 lo dice espressamente ai fini del comma 1, e vi include, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Parenti entro il quarto grado significa, per intendersi, arrivare fino ai cugini; affini entro il secondo significa comprendere suoceri e cognati. Padre e figlio, due fratelli, zio e nipote, suocera e nuora: tutti astrattamente dentro il perimetro.
Secondo fronte, ed è quello che quasi nessuno racconta: la convivenza non è obbligatoria. Il comma 1 pone due requisiti alternativi tra loro, non cumulativi: si può presentare la domanda unitaria quando i familiari sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Basta uno dei due. Due fratelli che vivono in città diverse ma sono stati entrambi escussi come garanti dello stesso fido bancario hanno un’origine comune del sovraindebitamento e possono agire insieme, senza avere mai condiviso un tetto. Due coniugi conviventi che si sono indebitati per ragioni del tutto scollegate possono agire insieme grazie alla sola convivenza, anche senza alcun debito comune.
La correzione essenziale è tutta qui: convivenza e origine comune sono due porte d’ingresso alternative, e ne basta una aperta.
La prova
Il testo del comma 1 è inequivocabile nell’uso della congiunzione disgiuntiva, e la prassi lo conferma. Il Tribunale di Padova, con provvedimento dell’11 dicembre 2024, ha aperto la liquidazione controllata su domanda congiunta di familiari residenti in circondari diversi. Il Tribunale di Rimini, 16 gennaio 2026, ha ammesso alla procedura familiare la coniuge socia accomandante rispetto alla liquidazione controllata chiesta dalla s.a.s. e dal socio accomandatario in proprio, proprio valorizzando il requisito della convivenza e/o dell’origine comune del sovraindebitamento. In epoca di art. 7-bis l. 3/2012 il Tribunale di Ravenna, 3 marzo 2021, aveva persino ammesso la trattazione congiunta delle procedure di più membri della stessa famiglia e della società di persone da loro costituita, poiché la debitoria si era formata operando attraverso quell’ente.
Cosa rischia chi ci crede
Si rischia di rinunciare a uno strumento che c’era. Il padre che ha garantito il finanziamento del figlio e il figlio che non riesce più a pagare, se restano convinti che “non siamo una famiglia ai fini della legge perché non viviamo insieme”, presenteranno due domande separate, davanti magari a due tribunali diversi, con due OCC, due gestori, due relazioni, due istruttorie e il rischio concreto di esiti disallineati sulla stessa vicenda debitoria. Tutto evitabile.
Mito n. 3 — “La procedura familiare è una procedura a sé, nuova e diversa dalle altre”
Il mito, così come circola: “Oltre al piano del consumatore, al concordato minore e alla liquidazione, c’è anche la procedura familiare. È la quarta strada.”
Perché ci credono in tanti
La rubrica dell’articolo 66 recita “Procedure familiari”, al plurale, e usare un nome proprio è il modo più rapido per far credere che esista una cosa autonoma. Ci si mette la stampa divulgativa, che titola volentieri “arriva il fallimento di famiglia”. E ci si mette la storia dell’istituto: le procedure familiari furono anticipate rispetto al Codice già nel dicembre 2020, innestando nella legge 3/2012 un art. 7-bis creato ex novo per contenere gli effetti sociali della pandemia. Una norma nuova, con un nome nuovo, sembra una procedura nuova.
La realtà
L’art. 66 CCII non crea alcuna procedura. È collocato tra le disposizioni di carattere generale del capo dedicato al sovraindebitamento, e disciplina una modalità di accesso agli strumenti che già esistono. Il comma 1 lo dice apertamente: i membri della stessa famiglia presentano un’unica domanda di accesso a una delle procedure di cui all’art. 65, comma 1 — cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss.), il concordato minore (artt. 74 ss.) e la liquidazione controllata (artt. 268 ss.).
Non si sceglie “la procedura familiare”: si sceglie una procedura, e la si chiede in forma familiare. Il che significa che tutte le regole sostanziali dello strumento prescelto continuano ad applicarsi: le condizioni ostative dell’art. 69 se si va di ristrutturazione del consumatore, i requisiti dell’art. 74 e le maggioranze se si va di concordato minore, la disciplina degli artt. 268 ss. se si va di liquidazione controllata.
Una precisazione che vale la pena fare, perché è terreno di discussione tecnica: l’art. 65, comma 1, non richiama l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII, che è collocata in un capo diverso. Letteralmente, quindi, la domanda familiare “unitaria” per la sola esdebitazione dell’incapiente non sarebbe prevista. La giurisprudenza di merito maggioritaria l’ha però ritenuta ammissibile per ragioni di economia processuale e contenimento delle spese: si vedano Trib. Ancona, 2 ottobre 2023; Trib. Pisa, 3 luglio 2024; Trib. Perugia, 3 maggio 2025; Trib. Rimini, 24 luglio 2025; Trib. Lecco, 16 settembre 2025.
Su questo punto — dove la scelta dello strumento viene prima di tutto il resto — l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia a quella di avvocato cassazionista, potendo così impostare la domanda familiare sapendo già come quella scelta reggerà, o non reggerà, nei gradi successivi.
La prova
La collocazione sistematica dell’art. 66 tra le disposizioni generali è stata il fondamento su cui la giurisprudenza ha esteso le procedure familiari alla liquidazione controllata anche prima del Correttivo-ter, ragionando appunto sul combinato con l’art. 65, comma 1: in questo senso, tra le altre, Trib. Verona, 6 ottobre 2022, e Trib. Spoleto, 7 gennaio 2025, n. 1. Il Tribunale di Bari, con provvedimento dell’8 ottobre 2023, ha invece ritenuto inammissibile la domanda unitaria di un nucleo di quattro persone in cui due chiedevano l’esdebitazione ex art. 283 CCII e gli altri due la ristrutturazione ex art. 67 CCII, disponendo la separazione delle domande: conferma, a contrario, che la forma familiare presuppone la scelta di una procedura, non l’assemblaggio di procedure diverse in un unico contenitore.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di avere davanti una quarta strada tende a saltare la domanda più importante, che è quale procedura convenga davvero a quel nucleo: pagare i creditori con un piano e conservare i beni, oppure liquidare e puntare all’esdebitazione. Una famiglia che avrebbe potuto conservare la casa proseguendo il mutuo ipotecario si ritrova magari incamminata verso una liquidazione, o viceversa. L’errore non è procedurale: è strategico, ed è il più costoso di tutti.
Mito n. 4 — “Domanda unica vuol dire che si guarda la famiglia nel suo insieme”
Il mito, così come circola: “Se uno dei due è messo bene e l’altro un po’ meno, in famiglia si compensa. Tanto il giudice guarda il nucleo.”
Perché ci credono in tanti
È la conseguenza naturale del mito n. 1: se la domanda è una, verrebbe da pensare che uno sia anche il giudizio. E c’è un frammento di verità: alcune valutazioni di convenienza complessiva del progetto unitario, in effetti, la dottrina e parte della giurisprudenza ritengono che possano essere condotte guardando all’insieme. Ma quel frammento riguarda la convenienza economica, non i requisiti soggettivi di accesso.
La realtà
I presupposti di ammissibilità e la qualificazione soggettiva si accertano persona per persona. Due profili in particolare.
Il primo è la qualifica di consumatore. In un nucleo capita spessissimo che uno sia consumatore puro e l’altro no: perché è imprenditore minore, perché è imprenditore agricolo, perché ha prestato fideiussioni per la società di famiglia. L’art. 66, comma 3, prevede espressamente che, se almeno un membro non è consumatore, non si applica la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII — con la sola eccezione della previsione del comma 5 di quell’articolo, che consente la prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale senza necessità dell’attestazione dell’OCC altrimenti richiesta nel concordato minore. Tradotto: basta un non consumatore nel gruppo e la strada del piano del consumatore familiare si chiude per tutti.
Il secondo è la meritevolezza, cioè l’assenza delle condizioni soggettive ostative dell’art. 69 CCII nella procedura del consumatore. Anche a fronte di un piano unico, il tribunale verifica separatamente la condotta di ciascun ricorrente nella formazione del proprio debito.
La prova
Sulla qualifica soggettiva, la Corte di Cassazione, Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746, ha ribadito che il socio fideiussore persona fisica è consumatore solo se ha assunto la garanzia per scopi realmente estranei all’attività d’impresa, mentre perde quella qualifica quando la fideiussione è espressione o strumento funzionale dell’attività svolta — nel caso deciso pesavano la partecipazione di maggioranza e le cariche amministrative ricoperte a lungo. È un orientamento consolidato, che aveva già negato la tutela consumeristica al fideiussore che cumuli le qualità di socio e amministratore (Cass. n. 17638/2025) e — punto decisivo proprio per le famiglie — al congiunto che garantisca l’impresa di famiglia, per l’interessamento all’attività sociale derivante dal rapporto familiare (Cass. n. 23533/2024).
Sulla meritevolezza valutata individualmente all’interno del piano familiare si segnala il Tribunale di Torino, 15 maggio 2026, che ha omologato una ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta congiuntamente da due coniugi conviventi ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 67 ss. CCII, verificando però separatamente la posizione di ciascuno.
Cosa rischia chi ci crede
Si rischia di scoprire in corsa che la procedura scelta non era percorribile per tutti. E qui si apre una questione tutt’altro che teorica: cosa succede al piano familiare quando il vizio riguarda un solo ricorrente. Un orientamento ritiene che l’inammissibilità travolga l’intera domanda unitaria, per il suo carattere inscindibile; un altro ammette la separazione della posizione del familiare privo dei requisiti, lasciando proseguire la procedura per gli altri. In quest’ultimo senso il Tribunale di Sondrio, 21 novembre 2024, ha respinto la domanda del ricorrente che era imprenditore sopra soglia e aperto comunque la procedura a carico dell’altro familiare. Affidarsi alla speranza che il proprio tribunale segua l’orientamento più clemente non è una strategia.
Mito n. 5 — “Con la procedura familiare lo stipendio di uno può pagare i debiti dell’altro”
Il mito, così come circola: “Io ho un reddito e mia moglie no, quindi metto il mio stipendio nel piano e copro anche i suoi debiti. È una famiglia, no?”
Perché ci credono in tanti
Perché nella vita quotidiana è esattamente così che funziona, e perché il concetto di “apporto di risorse esterne” esiste davvero nel Codice: nel concordato minore liquidatorio, ad esempio, l’art. 74, comma 2, CCII richiede l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo. Da lì il passo è breve: se un terzo può apportare risorse, a maggior ragione potrà farlo il coniuge.
Il passaparola, però, perde per strada una distinzione decisiva: un familiare che apporta risorse dall’esterno restando fuori dalla procedura è una cosa; un familiare che è dentro la procedura e vorrebbe destinare il proprio attivo ai creditori dell’altro è un’altra cosa completamente diversa.
La realtà
Dentro la procedura familiare vale il principio di distinzione delle masse, con i corollari già visti. Ciascun ricorrente risponde con il proprio patrimonio dei debiti comuni e di quelli personali, ma non dei debiti altrui di cui siano esclusivi titolari altri familiari. Non è quindi possibile impostare il piano prevedendo la devoluzione di risorse di un debitore a sostegno del piano del proprio familiare, salva l’ipotesi piuttosto infrequente in cui un ricorrente paghi integralmente i propri debiti e residui un attivo da destinare al piano dell’altro.
Il principio ha ricadute che sfuggono anche a molti addetti ai lavori. Se un creditore è assistito da privilegio nei confronti di un solo familiare, non potrà essere preferito ai creditori dell’altro familiare sul ricavato della liquidazione di un immobile di proprietà esclusiva di quest’ultimo. E nel concordato minore familiare il piano unitario potrà essere omologato solo se le maggioranze risultano raggiunte in relazione a tutte le masse passive, cioè per ciascuno dei ricorrenti: non basta la maggioranza “complessiva” del gruppo.
Resta invece pienamente praticabile la strada del terzo che apporta finanza esterna — un genitore, un fratello che non partecipa alla procedura — purché quell’apporto sia strutturato correttamente e non mascheri un travaso di risorse tra masse.
La prova
Il Tribunale di Roma, 14 febbraio 2023, ha ritenuto ammissibile un concordato minore familiare proprio perché le masse attive e passive di ciascun ricorrente erano state tenute distinte, con destinazione dell’attivo di ognuno ai creditori di sua esclusiva pertinenza nel rispetto della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni. Sul versante delle maggioranze, il Tribunale di Nola, 12 giugno 2024, ha respinto l’omologa di un concordato minore familiare in cui il voto favorevole era stato raggiunto soltanto in riferimento a uno dei coniugi.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è di presentare un piano che sulla carta “torna” e in diritto non sta in piedi. Ma c’è un rischio più insidioso: il familiare capiente si convince di stare salvando l’altro e mette a disposizione tutto ciò che ha, quando una diversa architettura — magari mantenendolo fuori dalla procedura come apportatore di finanza esterna — avrebbe protetto meglio sia lui sia il nucleo.
Mito n. 6 — “Separati o divorziati, possiamo farla lo stesso: i debiti sono nati insieme”
Il mito, così come circola: “Il mutuo l’abbiamo firmato insieme quando stavamo insieme, quindi l’origine è comune e la domanda congiunta si può fare comunque.”
Perché ci credono in tanti
Perché il ragionamento è ineccepibile sul piano della logica e della giustizia sostanziale. Le crisi familiari e le crisi debitorie viaggiano spesso appaiate: si firma il mutuo in coppia, poi il rapporto si rompe, e i debiti sopravvivono al legame che li aveva generati. È del tutto naturale pensare che, essendo comune l’origine, debba essere comune anche il rimedio.
E in effetti la prassi ha evidenziato che le esigenze di trattazione unitaria riguardano ampiamente anche divorziati ed ex conviventi. In sede di Correttivo-ter era ipotizzabile un intervento che allargasse il perimetro soggettivo almeno in presenza dell’origine comune del sovraindebitamento. Quell’intervento non c’è stato.
La realtà
Occorre distinguere due situazioni che il passaparola tratta allo stesso modo e che il diritto tratta in modo opposto.
La separazione legale non scioglie il matrimonio: i coniugi separati restano coniugi, quindi restano “membri della stessa famiglia” ai sensi del comma 2. Il fatto che non convivano più non è di ostacolo, purché ricorra l’altro requisito alternativo, cioè l’origine comune del sovraindebitamento.
Il divorzio, invece, scioglie il vincolo: gli ex coniugi non sono più coniugi, e la definizione del comma 2 non li contempla. La giurisprudenza, su questo, è orientata in senso restrittivo e non ammette la domanda congiunta per difetto del presupposto soggettivo, per quanto l’origine dei debiti sia stata comune.
In sintesi: separati sì, divorziati no — e la differenza non sta nei debiti, sta nello stato civile. Il che non significa che i divorziati restino senza tutela: restano loro le due domande distinte, con le regole di coordinamento e di competenza di cui parleremo tra poco.
La prova
Il Tribunale di Forlì, 19 gennaio 2024, ha ritenuto che la condizione di coniugi non conviventi perché separati legalmente non osti al ricorso unitario ex art. 66 CCII. In senso opposto, il Tribunale di Bologna, 19 novembre 2024, ha ritenuto inammissibile la domanda congiunta proposta da debitori divorziati per assenza del presupposto dell’art. 66, comma 2, CCII, dichiarando l’incompetenza rispetto al ricorrente residente in altra circoscrizione ai sensi dell’art. 29 CCII.
Cosa rischia chi ci crede
Il divorziato che presenta una domanda congiunta convinto che l’origine comune basti si espone a una declaratoria di inammissibilità o a una pronuncia di incompetenza, con tutto ciò che ne consegue: relazione dell’OCC da rifare, se il gestore operava in un distretto diverso da quello del giudice poi competente, nuovi termini, nuova istruttoria. Nel frattempo le azioni esecutive dei creditori non si fermano.
Mito n. 7 — “Se un familiare non ha niente, o se ha una partita IVA, la procedura familiare salta”
Il mito, così come circola: “Mia moglie non ha reddito né beni, quindi non la possono ammettere. E mio fratello ha l’impresa, quindi lui è fuori a prescindere.”
Perché ci credono in tanti
Sul primo punto pesa un’intuizione ragionevole: una procedura liquidatoria serve a liquidare, e se non c’è niente da liquidare sembra un esercizio vuoto. Sul secondo pesa il ricordo di un mondo in cui esisteva una linea netta tra chi falliva e chi no.
Entrambe le intuizioni hanno un fondamento, ma vanno calibrate, perché il Codice — anche grazie al Correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) — ha scritto regole più articolate di quelle che il passaparola riporta.
La realtà
Sul familiare senza nulla. L’art. 66 CCII prevede oggi che alla liquidazione controllata familiare possa accedere anche chi si trovi nelle condizioni di cui all’art. 283 CCII, cioè il debitore incapiente, purché per almeno uno dei ricorrenti sussistano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, ossia purché vi sia attivo da distribuire ai creditori almeno rispetto a un familiare e la procedura non sia quindi antieconomica. Il familiare privo di attivo non è escluso: viene attratto nella procedura liquidatoria di gruppo, con la precisazione, tecnicamente rilevante, che perverrà all’esdebitazione — ricorrendone i presupposti — secondo l’art. 282 CCII e non secondo l’art. 283.
Sul familiare imprenditore. Non c’è una risposta unica, perché tutto dipende dal tipo di impresa:
- se è imprenditore minore (sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d, CCII) o imprenditore agricolo, resta pienamente dentro: l’intero gruppo familiare potrà presentare un concordato minore o accedere alla liquidazione controllata. L’imprenditore agricolo, in particolare, accede alle procedure di sovraindebitamento a prescindere dalle soglie;
- se è imprenditore commerciale sopra soglia, assoggettabile a liquidazione giudiziale, non può partecipare al progetto unitario: gli altri membri procederanno per conto proprio, con domanda unitaria o con domande coordinate;
- se è socio illimitatamente responsabile di società sopra soglia, è considerato consumatore per i debiti personali e non sociali, e per quelli può accedere alla procedura familiare;
- se è socio di società di capitali con debiti da garanzia, nessun problema di coordinamento: può proporre con i familiari la domanda unitaria o le domande coordinate. Attenzione però: la qualificazione di quei debiti come consumeristici o meno segue i criteri visti al mito n. 4.
La prova
Il Tribunale di Spoleto, con provvedimento del 7 gennaio 2025, n. 1, ha fatto applicazione del novellato art. 66 CCII proprio in una fattispecie di sostanziale assenza di attivo in capo a uno dei ricorrenti, richiamando la possibilità di accedere alla liquidazione controllata anche quando uno dei debitori si trovi nelle condizioni dell’art. 283 CCII, a condizione che per almeno uno di essi ricorrano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo. Sul fronte dell’imprenditore, il già citato Tribunale di Sondrio, 21 novembre 2024, ha separato la posizione del ricorrente imprenditore sopra soglia, respingendo la sua domanda e aprendo la procedura per l’altro familiare. E il Tribunale di Rimini, 16 gennaio 2026, ha ammesso la partecipazione in forma familiare della coniuge socia accomandante alla liquidazione controllata chiesta dalla s.a.s. e dal socio accomandatario.
Cosa rischia chi ci crede
Si rischia di lasciare fuori chi poteva entrare — e chi resta fuori resta esposto: i creditori del familiare “escluso per principio” continuano a pignorare, e quando il resto della famiglia esce dalla procedura con l’esdebitazione, quella posizione è ancora lì, intatta, a pesare sull’economia domestica di tutti.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare la differenza concreta tra agire secondo il mito e agire secondo la norma.
Ipotesi 1 — Il piano costruito sul mito dell’unificazione. Coniugi conviventi. Lui: debiti personali per 41.700 €, tra cessione del quinto e carte revolving; attivo disponibile dato da una quota mensile cedibile di 380 € per 48 mesi, pari a 18.240 €. Lei: debiti personali per 12.900 €; nessun reddito e nessun bene. Mutuo cointestato con residuo di 96.400 €, garantito da ipoteca sulla casa intestata a lei per intero.
Impostazione “familiare” nel senso del mito: si somma il passivo (41.700 + 12.900 + 96.400 = 151.000 €), si somma l’attivo, si offre a tutti la stessa percentuale, e i 18.240 € di lui vanno indistintamente a tutti i creditori. Esito: il piano destina risorse di lui ai creditori esclusivi di lei, in violazione del principio di distinzione delle masse. La domanda va riscritta.
Impostazione corretta: due masse. I 18.240 € di lui servono i creditori di lui e, pro quota, il creditore comune; la posizione di lei si regge sull’immobile e sull’eventuale prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale. Stessa famiglia, stesso ricorso, due architetture separate dentro un solo procedimento.
Ipotesi 2 — La domanda congiunta dei divorziati. Ex coniugi, divorzio trascritto nel 2022, mutuo cointestato contratto nel 2016 con residuo di 73.850 €, oltre a due finanziamenti personali distinti. Deposito di ricorso congiunto ex art. 66 CCII il 14 aprile, fondato sull’origine comune del debito. Esito prevedibile alla luce dell’orientamento restrittivo: difetto del presupposto soggettivo del comma 2, con separazione delle posizioni o declaratoria di inammissibilità della forma unitaria. Se i due risiedono in circondari diversi, si aggiunge la questione di competenza ex art. 29 CCII. Tempo stimato perso: l’intera istruttoria, più la necessità di una nuova relazione del gestore se il nuovo foco competente ricade in un distretto diverso da quello dell’OCC che aveva operato.
Variante corretta: se gli stessi due fossero stati separati legalmente e non divorziati, il ricorso unitario sarebbe stato astrattamente ammissibile pur in assenza di convivenza, ricorrendo l’origine comune.
Ipotesi 3 — Il familiare incapiente lasciato fuori. Padre e figlia, conviventi. Padre: pensione, con quota mensile disponibile oltre il minimo vitale pari a 240 €; debiti per 34.100 €. Figlia: disoccupata, nessun bene, debiti per 21.600 € derivanti da finanziamenti garantiti dal padre. Convinti che “chi non ha niente non può entrare”, presentano la sola domanda del padre.
Esito: il padre chiude la propria posizione; i creditori della figlia restano liberi di agire, e poiché il padre era garante, quelle stesse posizioni tornano a bussare. Impostazione corretta: domanda familiare di liquidazione controllata con entrambi i ricorrenti, sfruttando la regola per cui l’incapiente è attratto nella procedura di gruppo se per almeno uno dei ricorrenti c’è attivo distribuibile — qui i 240 € mensili del padre. La figlia potrà poi accedere all’esdebitazione ex art. 282 CCII.
Il fondo di verità: cosa c’è davvero di “familiare” nella procedura familiare
Sarebbe ingeneroso concludere che i miti siano solo errori. Quasi tutti nascono da vantaggi reali, che vale la pena elencare per quello che sono, senza gonfiarli.
Un solo OCC e un solo gestore della crisi. La domanda unitaria consente la nomina di un unico gestore per tutti i ricorrenti, con evidente risparmio di attività e di costi di procedura rispetto a più istruttorie parallele. Attenzione però a come funziona il compenso: l’art. 66, ultimo comma, prevede che il compenso dell’OCC sia ripartito tra i membri della famiglia, e il Correttivo-ter ha chiarito che la ripartizione avviene in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno, non più in base all’ammontare dei debiti. Il compenso, quindi, si divide, non si dimezza per magia.
Un solo liquidatore. Nella liquidazione controllata familiare il tribunale può nominare un unico liquidatore per tutti i ricorrenti, che conosce l’intera vicenda del nucleo e può gestirla in modo coordinato — pur dovendo tenere distinti, come visto, stati passivi, programmi e riparti.
Un solo tribunale, anche con residenze diverse. È forse il vantaggio più sottovalutato. Il comma 4 dell’art. 66 prevede che, in presenza di più richieste riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotti i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento e che la competenza appartenga al giudice adito per primo. È una regola che si discosta dalla disciplina generale degli artt. 29 e ss. CCII: qui rileva il momento del deposito del ricorso, non quello dell’apertura della procedura. Se ne discute l’ambito — se cioè il foro del primo ricorso radichi una competenza inderogabile o offra solo una facoltà in più al familiare che agisce per secondo. Il Tribunale di Ivrea, 3 marzo 2022, si è espresso nel senso della facoltatività, ammettendo la procedura avviata dal familiare presso il foro della propria residenza pur in presenza di procedure autonome dei congiunti altrove, osservando che la norma deve agevolare l’accesso alla tutela, non renderlo più oneroso.
Un coordinamento processuale che esiste anche senza domanda unitaria. È l’aspetto che quasi nessuno considera quando sceglie tra ricorso congiunto e ricorsi separati. Se i familiari depositano domande distinte davanti allo stesso tribunale, il giudice ne dispone la riunione; se le depositano davanti a fori diversi, in base alla residenza di ciascuno, scatta l’attrazione verso il foro adito per primo. Il coordinamento, quindi, non è un privilegio riservato a chi firma un ricorso solo: è un effetto che la legge collega al vincolo familiare in quanto tale. Cambia però un dettaglio pratico rilevante: la traslatio del procedimento verso il giudice adito per primo incide sulla relazione già redatta, perché l’OCC opera esclusivamente nel distretto in cui è costituito. Se il foro competente ricade altrove, il debitore dovrà rivolgersi a un OCC operante in quel distretto per la nomina di un nuovo gestore e la redazione di un nuovo elaborato — potendo naturalmente riutilizzare la documentazione già raccolta, ma non l’atto. È una delle ragioni per cui l’ordine dei depositi, in una crisi che coinvolge più familiari residenti in luoghi diversi, non è un dettaglio organizzativo ma una scelta difensiva.
Una gestione differenziata quando le procedure prescelte sono diverse. Può accadere che due familiari, agendo con ricorsi distinti, imbocchino strade di competenza diversa: la liquidazione controllata, di regola collegiale, e una procedura di competenza monocratica. Se il procedimento iscritto per primo — quello che esercita l’attrazione sugli altri — è già di competenza collegiale, non si pone alcun problema. Se invece la domanda più risalente appartiene al giudice monocratico, la disciplina della connessione impone la rimessione al collegio per la trattazione unitaria di entrambe le domande. Anche qui, sapere in anticipo come si comporrà l’organo giudicante consente di calibrare l’impostazione degli atti anziché subirla.
Una tutela che non si spezza automaticamente per colpa di uno. Sul punto la discussione è aperta e merita di essere conosciuta da chi valuta una procedura familiare. In tema di concordato di gruppo l’art. 286, comma 8, CCII stabilisce che il concordato omologato non può essere revocato, risolto o annullato quando i presupposti si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, salvo che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano da parte delle altre. Una parte degli interpreti ritiene che quella regola, dettata per il gruppo societario, debba valere anche per il gruppo familiare; altri giungono allo stesso risultato passando per la disciplina civilistica dei contratti plurilaterali, dove il vizio che riguarda una sola parte non travolge l’intero rapporto a meno che la prestazione mancante non sia essenziale. La conclusione ragionevole — e quella che difendiamo nei casi in cui si pone — è che il familiare che ha adempiuto quanto promesso non debba essere pregiudicato dall’inadempimento o dagli atti in frode dell’altro, con effetti della revoca limitati alla posizione del soggetto responsabile.
Una visione unitaria della crisi. Che le masse restino distinte non significa che la strategia debba esserlo. Sapere che il mutuo è cointestato, che uno dei due è garante dell’altro, che la casa è intestata a chi non ha reddito, cambia completamente l’impostazione di entrambe le posizioni. Il valore vero della procedura familiare è questo: non unifica i patrimoni, unifica lo sguardo.
Mito vs realtà, in tabella
Il quadro che segue riassume le sette convinzioni esaminate. Vale come promemoria rapido, non come sostituto della verifica caso per caso: la maggior parte degli errori, nella pratica, nasce da situazioni che sembravano rientrare in una casella e rientravano in un’altra.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| I debiti della famiglia si uniscono e si cancellano insieme | Le masse attive e passive restano distinte (art. 66, c. 3, CCII); nessuna obbligazione solidale nasce dalla procedura |
| Serve essere coniugi e conviventi | Rientrano coniuge, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2°, parti dell’unione civile e conviventi di fatto (L. 76/2016); convivenza e origine comune sono requisiti alternativi |
| È una quarta procedura, autonoma | È una modalità di accesso agli strumenti dell’art. 65, c. 1: ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata |
| Con domanda unica i requisiti si valutano sul nucleo | Qualifica di consumatore e condizioni ostative si accertano per ciascun ricorrente; un solo non consumatore chiude la via dell’art. 67 a tutti |
| Il reddito di uno può pagare i debiti dell’altro | Vietato il travaso tra masse, salvo residuo attivo dopo il pagamento integrale dei propri debiti; nel concordato minore le maggioranze servono per ciascun ricorrente |
| Separati e divorziati sono uguali | Separati legalmente: ricorso unitario ammesso; divorziati: presupposto soggettivo mancante secondo l’orientamento restrittivo |
| Chi non ha nulla, o ha un’impresa, resta fuori | L’incapiente è attratto nella liquidazione familiare se per almeno un ricorrente c’è attivo distribuibile; l’imprenditore minore e l’agricolo restano dentro, il sopra soglia no |
Le domande di verifica
Quindi è vero che con la procedura familiare si risparmia? In parte sì. Si risparmia sull’attività dell’OCC, su un solo gestore, su un solo liquidatore, sulla concentrazione davanti a un unico tribunale. Non si azzera nulla: il compenso dell’OCC viene ripartito tra i familiari in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno, e i contributi dovuti per legge restano quelli previsti per il tipo di procedura scelta.
Quindi è vero che mio marito può “portarmi dentro” senza che io firmi? No. La domanda unitaria è una domanda di più ricorrenti: ciascuno è parte, ciascuno deve volerlo, ciascuno deve avere i presupposti. Non esiste un’attrazione automatica del familiare che non ha proposto domanda.
Quindi è vero che se uno dei due combina qualcosa, salta tutto? Dipende. Sull’inammissibilità che colpisce un solo ricorrente convivono due orientamenti: chi ritiene che travolga l’intera domanda per il carattere inscindibile del ricorso e chi ammette la separazione della posizione viziata. Discorso analogo per la revoca dell’omologazione ex artt. 72 e 82 CCII in caso di inadempimento o atti di frode di un solo familiare, dove si discute se valga un principio di limitazione degli effetti analogo a quello dettato per il concordato di gruppo dall’art. 286, comma 8, CCII.
Quindi è vero che si può fare con un figlio maggiorenne, o con un fratello? Sì, se ricorrono i presupposti. Figli e fratelli rientrano nei parenti entro il quarto grado; serve poi la convivenza oppure l’origine comune del sovraindebitamento. Il caso frequente è quello del genitore che ha garantito il finanziamento del figlio, o dei fratelli escussi sullo stesso fido.
Quindi è vero che la casa di famiglia è comunque salva? No, non automaticamente. La procedura familiare di per sé non protegge alcun immobile. Esistono strumenti che possono incidere — la prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale nelle condizioni previste dalla legge, la disciplina dei beni esclusi dalla liquidazione, la valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria — ma sono strumenti da attivare, non effetti che si producono da soli.
Le sentenze che smontano i miti
I riferimenti che seguono sono quelli richiamati nel testo, riuniti qui con gli estremi completi. I principi sono riassunti con parole nostre.
Corte di Cassazione, Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La qualifica di consumatore spetta al socio fideiussore persona fisica solo quando la garanzia è stata assunta per finalità estranee all’attività imprenditoriale o professionale; resta esclusa se la fideiussione è espressione o strumento funzionale di quell’attività. Rilevanza: smonta il mito n. 4, perché mostra che dentro il nucleo la qualifica si accerta individualmente e che una sola posizione “non consumeristica” cambia lo strumento utilizzabile da tutti.
Cass. civ., Sez. I, n. 23533/2024. Non è consumatore il congiunto che presta garanzia in favore dell’impresa di famiglia, stante il coinvolgimento nell’attività sociale derivante dal rapporto familiare. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente riguarda le famiglie imprenditoriali, dove la garanzia data “per aiutare” viene percepita come atto affettivo e qualificata dal diritto come atto funzionale all’impresa.
Cass. civ., Sez. I, n. 17638/2025. Esclusa la tutela consumeristica per il fideiussore che cumuli le qualità di socio e amministratore della società garantita. Rilevanza: completa il quadro dei criteri di qualificazione con cui va verificata ogni posizione del nucleo prima di scegliere la procedura.
Cass. civ., Sez. Un., n. 5868/2023. Il fideiussore persona fisica non perde la qualifica di consumatore per il solo fatto che il debitore principale sia un professionista; rileva invece il collegamento funzionale della garanzia all’attività d’impresa. Rilevanza: è il precedente di riferimento su cui si innestano le pronunce successive in materia di sovraindebitamento.
Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. La meritevolezza non opera come requisito di accesso alla liquidazione controllata, ma viene in rilievo nel momento successivo della richiesta di esdebitazione. Rilevanza: chiarisce che una condotta imprudente non chiude tutte le porte al familiare, ma sposta il vaglio più avanti nel tempo.
Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non esiste automatismo tra la violazione degli obblighi del finanziatore in tema di merito creditizio e l’esclusione della colpa grave del debitore: i due profili si valutano autonomamente e possono coesistere. Rilevanza: taglia alla radice l’idea, diffusissima nelle famiglie sovraindebitate, che “la banca non doveva darmeli” basti da solo a superare il vaglio dell’art. 69 CCII.
Cass. civ., n. 11603/2026. Nella liquidazione controllata su istanza del debitore è richiesta, a pena di inammissibilità, l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni. Rilevanza: nella procedura familiare quella ricostruzione va fatta per ciascun ricorrente, il che rende la fase di relazione tutt’altro che un adempimento formale.
Cass. civ., n. 5139/2026. Nel procedimento di sovraindebitamento è possibile sospendere la vendita in presenza di un’offerta migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione provvisoria. Rilevanza: ricade direttamente sulle procedure familiari che hanno a oggetto la casa, dove l’interesse alla conservazione riguarda l’intero nucleo anche quando il bene è intestato a uno solo.
Tribunale di Modena, 31 marzo 2023. A fronte di un unico ricorso ex art. 66 CCII vanno aperte procedure distinte per i diversi patrimoni; il liquidatore provvede separatamente per ciascun ricorrente e i creditori comuni devono insinuarsi in ciascuna procedura di interesse. Rilevanza: è la smentita più netta del mito n. 1.
Tribunale di Pescara, 23 luglio 2024. I vantaggi del ricorso congiunto — unico OCC, stesso liquidatore, concentrazione della competenza — non fanno venire meno il principio di separazione tra le procedure. Rilevanza: distingue ciò che la procedura familiare unifica davvero da ciò che non unifica affatto.
Tribunale di Forlì, 19 gennaio 2024. La condizione di coniugi non conviventi perché separati legalmente non osta al ricorso unitario ex art. 66 CCII. Rilevanza: è il lato “permissivo” del mito n. 6.
Tribunale di Bologna, 19 novembre 2024. Inammissibile la domanda congiunta proposta da debitori divorziati per assenza del presupposto soggettivo dell’art. 66, comma 2, CCII. Rilevanza: è il lato “restrittivo” dello stesso mito, e segna il confine esatto.
Tribunale di Nola, 12 giugno 2024. Respinta l’omologa di un concordato minore familiare in cui il voto favorevole era stato raggiunto solo rispetto a uno dei coniugi. Rilevanza: dimostra che le maggioranze si calcolano per ciascuna massa passiva, non sul gruppo.
Tribunale di Bari, 8 ottobre 2023. Inammissibile la domanda unitaria di un nucleo di quattro persone in cui due chiedevano l’esdebitazione ex art. 283 CCII e due la ristrutturazione ex art. 67 CCII; disposta la separazione delle domande. Rilevanza: la forma familiare presuppone una procedura sola, non la somma di procedure diverse.
Tribunale di Sondrio, 21 novembre 2024. Respinta la domanda del ricorrente imprenditore sopra soglia e aperta comunque la procedura a carico dell’altro familiare. Rilevanza: mostra come può essere gestito il vizio che colpisce un solo membro del gruppo.
Tribunale di Spoleto, 7 gennaio 2025, n. 1. Applicazione del novellato art. 66 CCII in fattispecie di sostanziale assenza di attivo in capo a un ricorrente, richiamando la possibilità di accedere alla liquidazione controllata anche quando uno dei debitori versi nelle condizioni dell’art. 283 CCII, purché per almeno uno ricorrano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo. Rilevanza: smentisce il mito n. 7 nella sua parte relativa all’incapiente.
Tribunale di Rimini, 16 gennaio 2026. Ammissibile, nella forma della procedura familiare, l’istanza della coniuge socia accomandante rispetto alla liquidazione controllata proposta dalla s.a.s. e dal socio accomandatario in proprio, ricorrendo convivenza e/o origine comune del sovraindebitamento. Rilevanza: chiarisce il perimetro nelle famiglie con impresa.
Tribunale di Torino, 15 maggio 2026. Omologata una ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare proposta da due coniugi conviventi ex artt. 66 e 67 ss. CCII, con verifica separata della meritevolezza di ciascuno. Rilevanza: conferma che il piano è uno, il giudizio sulle persone no.
Tribunale di Ivrea, 3 marzo 2022. Ammissibile la procedura avviata dal familiare presso il foro della propria residenza pur in presenza di procedure autonome dei congiunti altrove, in un’ottica di agevolazione dell’accesso alla tutela. Rilevanza: è la posizione più favorevole al debitore sulla questione della competenza ex comma 4.
Tribunale di Padova, 11 dicembre 2024. Aperta la liquidazione controllata su domanda congiunta di familiari residenti in fori diversi. Rilevanza: conferma che la residenza separata non è di per sé un ostacolo.
Tribunale di Roma, 14 febbraio 2023. Ammissibile il concordato minore familiare con masse attive e passive tenute distinte e attivo di ciascuno destinato ai creditori di sua esclusiva pertinenza. Rilevanza: mostra come si scrive correttamente un piano familiare.
Si segnalano inoltre, sull’ammissibilità della domanda congiunta ai fini dell’esdebitazione dell’incapiente pur in assenza di richiamo espresso dell’art. 65, comma 1, i provvedimenti di Trib. Ancona, 2 ottobre 2023; Trib. Pisa, 3 luglio 2024; Trib. Perugia, 3 maggio 2025; Trib. Rimini, 24 luglio 2025; Trib. Lecco, 16 settembre 2025.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro, su questo tema, consiste prima di tutto nel separare ciò che è vero da ciò che vi hanno raccontato. Ecco, in concreto, cosa facciamo:
- Verifichiamo il presupposto soggettivo dell’art. 66, comma 2, CCII sui documenti: stato civile, atti di separazione o divorzio, certificazioni anagrafiche, grado di parentela o affinità, iscrizione dell’unione civile o della convivenza di fatto ex L. 76/2016.
- Accertiamo quale dei due requisiti alternativi ricorre — convivenza oppure origine comune del sovraindebitamento — e documentiamo quello che regge meglio, ricostruendo la genesi della debitoria atto per atto.
- Qualifichiamo singolarmente ogni membro del nucleo: consumatore, imprenditore minore, imprenditore agricolo, socio, garante. È la verifica che decide quale procedura è utilizzabile da tutti, e la facciamo prima di scrivere una riga di piano.
- Analizziamo le fideiussioni prestate in famiglia alla luce dei criteri fissati dalla Cassazione, per stabilire se quel debito sia consumeristico o funzionale all’impresa, con tutte le conseguenze che ne derivano.
- Costruiamo il piano a masse separate, allocando attivo e passivo di ciascun ricorrente secondo il principio dell’art. 66, comma 3, e verificando le maggioranze per ogni singola massa quando la strada è il concordato minore.
- Valutiamo la posizione del familiare incapiente e la sua attrazione nella liquidazione familiare, verificando la sussistenza dei presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, in capo ad almeno uno dei ricorrenti.
- Trattiamo la questione della competenza ex art. 66, comma 4, quando i familiari risiedono in circondari diversi o quando una procedura è già stata avviata, coordinando i tempi di deposito.
- Curiamo i rapporti con l’OCC e con il gestore della crisi in ogni fase, verificando che la relazione ricostruisca cause dell’indebitamento e diligenza per ciascun ricorrente, come oggi richiesto a pena di inammissibilità.
- Predisponiamo la difesa rispetto alle contestazioni dei creditori in sede di omologazione, impostando il giudizio di convenienza sull’alternativa liquidatoria riferita al debitore del creditore opponente.
- Seguiamo la procedura fino all’esdebitazione, comprese le fasi di reclamo e le impugnazioni successive, senza cambiare interlocutore e senza cambiare linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come la procedura familiare pesano in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC: sono le due abilitazioni che consentono di sapere, prima ancora del deposito, come una relazione viene istruita, quali elementi l’organismo deve verificare e dove una domanda familiare rischia di fermarsi. È una prospettiva che il solo difensore, dall’esterno, difficilmente possiede.
A questo si aggiunge la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa persona che qualifica i membri del nucleo e imposta le masse è quella che, se serve, porta avanti il reclamo e il ricorso di legittimità, senza che la linea difensiva debba essere reinventata a ogni grado. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile delle posizioni familiari e l’impostazione giuridica del piano non viaggiano su binari separati, perché in queste procedure non possono.
In chiusura
Su nessun altro istituto del sovraindebitamento la distanza tra ciò che si crede e ciò che la legge dispone è così ampia come sulla procedura familiare. Non unisce i patrimoni, non cancella i debiti “in blocco”, non è una quarta procedura, non guarda al nucleo come a un soggetto unico. Fa altro, e quell’altro ha un valore reale: consente a una famiglia di affrontare una crisi nata insieme con un solo organismo, un solo giudice e una sola strategia, tenendo ferme le regole di responsabilità che proteggono tutti i creditori e, indirettamente, la tenuta della procedura stessa. L’informazione corretta, qui, è letteralmente la prima difesa: prima ancora di un atto, serve sapere in quale casella si sta.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia dal punto in cui la materia comincia davvero. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC riguardano esattamente la fase in cui una domanda familiare si gioca: la verifica dei presupposti dell’art. 66 e la costruzione della relazione. La qualifica di avvocato cassazionista assicura che la stessa linea regga anche dopo, nei gradi di impugnazione, se un creditore contesta l’omologazione. Non promettiamo esiti: analizziamo le posizioni una per una, verifichiamo i requisiti, costruiamo l’impostazione che quella famiglia può sostenere.
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