Nelle case italiane il debito non arriva quasi mai da solo. Arriva con una firma di garanzia messa anni prima per l’impresa del figlio, con un mutuo cointestato che si regge su due stipendi finché uno dei due salta, con una cessione del quinto chiesta per tappare il buco di un’altra rata. E quando arriva, non colpisce una persona: colpisce un nucleo. Eppure la legge — il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza — ragiona per patrimoni separati, e il tempo che scandisce la liquidazione controllata è un tempo rigido, fatto di termini che si aprono e si chiudono con la precisione di un orologio. Chi sa cosa succede dopo, e soprattutto quando, arriva pronto alla finestra giusta invece di accorgersi che si è appena chiusa.
Questa guida ricostruisce l’intera cronologia di una liquidazione controllata che coinvolge una famiglia: dal momento in cui il sovraindebitamento prende forma, al deposito del ricorso — anche congiunto, ai sensi dell’articolo 66 CCII —, alla sentenza di apertura con il suo termine di novanta giorni per i creditori, all’inventario e al programma di liquidazione, allo stato passivo, al triennio che decide tutto, fino all’esdebitazione e a ciò che, dopo l’esdebitazione, continua a esistere: le garanzie prestate dai familiari, gli obblighi di mantenimento, le posizioni dei coobbligati.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo vi corrispondono in modo diretto e verificabile: è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Sono esattamente le due abilitazioni che governano il documento più delicato dell’intera procedura — la relazione dell’organismo di composizione della crisi — e la sequenza dei suoi adempimenti. Conoscere la procedura dal lato di chi la istruisce significa, per il debitore assistito, sapere in anticipo quale tappa sta per aprirsi e cosa la sentenza di apertura renderà irreversibile.
📩 Se in casa vostra è già arrivato un precetto, un pignoramento o la lettera di un legale della banca, non lasciate che sia il calendario dei creditori a dettare i vostri tempi: contattateci ora, tutti i riferimenti dello Studio si trovano in fondo a questa pagina.
La mappa temporale: tutte le tappe in un’unica sequenza
Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere davanti l’intero arco. La liquidazione controllata non è un atto: è un percorso che, nella prassi dei tribunali italiani, va dai tre anni e mezzo ai quattro anni e mezzo complessivi, considerando anche la fase preparatoria che precede il deposito. Il triennio di legge decorre dall’apertura, non dal primo appuntamento con il professionista: tutto ciò che accade prima è tempo in più, e va gestito con la stessa attenzione.
La tabella che segue riassume le tappe. Ogni riga corrisponde a una sezione di questa guida, dove la fase viene sviluppata con la norma di riferimento, i termini che si attivano, le opzioni difensive disponibili in quel preciso momento e l’errore tipico che si commette proprio lì.
| Quando | Cosa accade | Norma | Termine chiave |
|---|---|---|---|
| Mesi/anni prima | Il debito si “familiarizza”: garanzie, cointestazioni, comunione legale | artt. 189-190, 167-170 c.c. | nessuno: fase libera |
| Da −6 a −3 mesi | Nomina dell’OCC, raccolta documenti, relazione del gestore | art. 269, co. 2, CCII | tempi dell’organismo |
| Giorno 0 | Deposito del ricorso (anche congiunto ex art. 66) | artt. 40, 66, 268-269 CCII | — |
| Giorni 1-60 circa | Istruttoria, eventuali misure protettive, concorso di procedure | artt. 54, 271 CCII | udienza fissata dal tribunale |
| Giorno della sentenza | Apertura: nomina GD e liquidatore, spossessamento, stop alle esecuzioni | art. 270 CCII | reclamo entro 30 giorni |
| +30 giorni | Il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori e comunica la sentenza | art. 272, co. 1, CCII | 30 giorni |
| +90 giorni | Inventario e programma di liquidazione; scadenza per le domande dei creditori | artt. 270, co. 2, e 272, co. 2, CCII | 90 giorni a pena di inammissibilità |
| Mesi 4-12 | Formazione dello stato passivo, prime vendite, primi riparti | artt. 273-275 CCII | osservazioni nei termini fissati |
| Mesi 6-24 | Vendita dell’immobile o della quota indivisa | artt. 275 CCII, 179, 189-190 c.c. | date fissate dal giudice delegato |
| Anni 1-3 | Acquisizione dei beni sopravvenuti, quote di reddito, sopravvenienze | art. 272, co. 3 e 3-bis, CCII | triennio dall’apertura |
| Dal terzo anno | Chiusura ed esdebitazione | artt. 276, 280-282 CCII | esdebitazione decorsi 3 anni |
| Dopo | Ciò che resta: coobbligati, fideiussori, obblighi alimentari | art. 278, co. 3 e 5, CCII | nessuna decadenza per i creditori |
Il tempo prima del tempo: come un debito diventa “familiare”
Siamo al giorno meno mille, o giù di lì. Nessun atto giudiziario è ancora arrivato, e nessun termine sta correndo. È la fase in cui il debito, nato in capo a una sola persona, si diffonde nel nucleo attraverso tre canali che il Codice civile conosce bene e che il Codice della crisi presuppone.
Cosa succede. Il primo canale è la garanzia personale. Un genitore firma una fideiussione per la società del figlio, un coniuge garantisce la ditta dell’altro, un fratello si accolla la posizione bancaria di un familiare. Da quel momento, giuridicamente, esistono due debitori per lo stesso debito: la banca può scegliere chi aggredire, e sceglierà chi ha lo stipendio più regolare o la casa più facilmente vendibile. Il secondo canale è la cointestazione: mutui, conti correnti, prestiti finalizzati. Il terzo è il regime patrimoniale: in comunione legale, i creditori particolari di un coniuge possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore della quota del coniuge obbligato (art. 189 c.c.), e sui beni personali dell’altro coniuge nella misura della metà del credito (art. 190 c.c.). Il fondo patrimoniale, che molte famiglie considerano uno scudo, protegge solo dai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, e solo se il creditore conosceva quell’estraneità (art. 170 c.c.).
La norma. Nessuna disposizione del CCII interviene in questa fase, ed è proprio questo il punto: quando il ricorso verrà depositato, il tribunale fotograferà una situazione già cristallizzata. Gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni dovranno essere elencati (art. 269 CCII) e, se hanno sottratto beni ai creditori, peseranno nella fase dell’esdebitazione.
I termini che si attivano. Nessuno, formalmente. Ma un termine sostanziale corre lo stesso: l’azione revocatoria ordinaria ha un orizzonte quinquennale, e il liquidatore, una volta nominato, potrà esercitare le azioni dirette a incrementare il patrimonio. Ogni donazione, ogni intestazione al coniuge, ogni costituzione di fondo patrimoniale compiuta a debiti già maturati è un atto che tornerà sul tavolo, con data e importo.
Cosa può fare il debitore ora. Tutto, ed è il momento in cui può fare di più. Può mappare con precisione chi deve cosa e a che titolo, distinguendo i debiti personali da quelli comuni. Può verificare se le fideiussioni firmate siano effettivamente estranee all’attività d’impresa, perché da quella qualificazione dipenderà l’accesso alle procedure riservate al consumatore. Può evitare di compiere atti che sembrano prudenti e sono invece autolesionistici: intestare la casa al coniuge quando i decreti ingiuntivi stanno già arrivando è la mossa che più frequentemente compromette l’esdebitazione tre anni dopo.
L’errore tipico di questa fase. Aspettare. Le famiglie aspettano perché sperano che il prossimo mese vada meglio, e nel frattempo aggiungono debito a debito per pagare rate: è la spirale che la giurisprudenza di merito qualifica come ricorso al credito sproporzionato. Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento del 25 marzo 2026, ha precisato che anche un solo comportamento, se rilevante e ripetuto, può integrare la colpa grave ostativa all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sul fronte opposto, il Tribunale di Avellino, il 19 marzo 2026, ha chiarito che il non aver menzionato indebitamenti pregressi al momento di un nuovo finanziamento non costituisce, di per sé solo, colpa grave. Il confine è sottile e si gioca sui documenti.
Quanto dura realmente. Questa fase dura quanto la famiglia decide che duri. Nella pratica, dai primi segnali di insostenibilità al primo appuntamento con un professionista passano in media dodici-ventiquattro mesi. Sono i mesi in cui si perdono le opzioni migliori.
Da sei a tre mesi prima del deposito: l’OCC entra in scena
Il calendario ora comincia a prendere forma. Il debitore — o la coppia, o il nucleo — si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. Da questo momento la vicenda esce dalla dimensione privata ed entra in un binario documentale.
Cosa succede. Il gestore raccoglie l’intera storia patrimoniale: elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni, atti di disposizione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, indicazione di stipendi, pensioni, salari e di tutto ciò che il debitore guadagna, oltre all’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia. Su questa base redige la relazione particolareggiata che accompagnerà il ricorso.
La norma. L’art. 269, comma 2, CCII — nel testo modificato dal d.lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo ter — impone che la relazione dell’OCC indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. Non è una formalità: la Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza 28 aprile 2026, n. 11603, ha stabilito che il controllo del tribunale su quella relazione non si limita alla verifica del deposito, ma si estende alla completezza e all’attendibilità dei dati, perché quella ricostruzione serve sia ai creditori, per conoscere le effettive cause del dissesto, sia al liquidatore, per esercitare utilmente le azioni di incremento del patrimonio. Nel caso deciso, l’omessa indicazione della vendita a prezzo simbolico dell’intero compendio immobiliare a una società riconducibile al figlio del debitore aveva giustificato la revoca dell’apertura.
I termini che si attivano. Non ci sono termini di legge, ma ce ne sono di fatto: il tempo necessario all’OCC per istruire il fascicolo, che nella prassi va dalle sei alle sedici settimane a seconda della complessità del nucleo e della reperibilità dei documenti bancari. Nel frattempo i creditori continuano ad agire: un pignoramento presso terzi notificato in questa fase produrrà effetti finché la sentenza di apertura non interverrà.
Cosa può fare il debitore ora. Può — e deve — costruire la narrazione documentale invece di subirla. Questa è la fase in cui si decide se, tre anni dopo, l’esdebitazione sarà un atto quasi automatico o una battaglia. Può recuperare gli estratti conto decennali, ricostruire la destinazione effettiva delle somme ottenute, dimostrare che il credito è stato assorbito da spese familiari necessarie, da eventi sanitari, da perdite occupazionali. Può, se il nucleo ha più debitori, valutare la domanda congiunta ex art. 66 CCII. Può anche scoprire di essere nella situazione opposta: quella in cui conviene una procedura diversa dalla liquidazione controllata, come il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
L’errore tipico di questa fase. Consegnare all’OCC una versione addolcita dei fatti. La relazione non è un atto difensivo: è un atto di ricostruzione, e ogni omissione emerge quando il liquidatore accede alle banche dati. Il Tribunale di Napoli, il 25 marzo 2026, è arrivato a dichiarare inammissibile la domanda di apertura quando la colpa grave ostativa all’esdebitazione era già evidente dagli atti, valorizzando proprio l’art. 269 CCII. L’orientamento non è pacifico, ed è la ragione per cui la qualità della relazione conta più di qualunque argomento difensivo successivo.
Quanto dura realmente. Da due a quattro mesi nei casi ordinari; fino a sei-otto mesi quando il nucleo comprende un ex imprenditore, società cessate, garanzie plurime o immobili in comunione con terzi.
Giorno 0: il deposito del ricorso, anche congiunto
Siamo al giorno zero. Il ricorso viene depositato telematicamente presso il tribunale competente, e da qui in avanti il calendario è quello del processo.
Cosa succede. La domanda si propone con le forme del procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (artt. 40 e seguenti CCII). Se i debitori sono più d’uno e appartengono alla stessa famiglia, possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi ai sensi dell’art. 66 CCII, che è la norma-cardine di tutta questa guida.
La norma. L’art. 66, comma 1, CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda quando siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune: due requisiti alternativi, non cumulativi. Il comma 2 definisce chi siano i “membri della stessa famiglia”: oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Il comma 3 fissa il principio che governa ogni conseguenza pratica: le masse attive e passive restano distinte. L’applicabilità dell’art. 66 anche alla liquidazione controllata — e non solo al concordato minore e al piano del consumatore — è stata affermata dal Tribunale di Verona già con il provvedimento del 5 ottobre 2022 ed è oggi prassi consolidata.
I termini che si attivano. Con il deposito il debitore può chiedere le misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII, che, se concesse, bloccano temporaneamente le azioni esecutive. Il tribunale fissa l’udienza; nella prassi, tra il deposito e l’udienza passano dalle tre alle otto settimane. Va segnalato che ai procedimenti diretti alla dichiarazione di apertura delle procedure concorsuali non si applica la sospensione dei termini processuali che, nel processo civile ordinario, opera dal 1° al 31 agosto: chi conta su agosto per guadagnare tempo in questa fase conta su un riparo che non c’è.
Cosa può fare il debitore ora. Può scegliere la geometria della domanda, ed è una scelta strategica. La domanda congiunta ex art. 66 CCII permette di nominare un unico liquidatore, di concentrare l’istruttoria e di far valutare la condizione del nucleo nel suo insieme, ma non fonde i patrimoni: ciascuno risponde con il proprio. I provvedimenti del Tribunale di Udine del 2025 in materia di liquidazione controllata familiare lo affermano con nettezza, qualificando la distinzione delle masse come applicazione diretta del principio di responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c.: l’attivo di ciascun debitore serve i creditori personali e quelli comuni, e non può essere impiegato per i creditori personali dell’altro familiare. Il Tribunale di Modena, con decisione del 31 marzo 2023, ha addirittura precisato che la domanda unitaria non impedisce l’apertura di distinte procedure, con distinti stati passivi e distinti programmi di liquidazione.
Esiste però un limite: una pronuncia del Tribunale di Bari ha ritenuto che la procedura familiare operi solo quando i familiari propongano la medesima procedura, e non quando per alcuni si chieda un progetto di ristrutturazione e per altri l’esdebitazione del debitore incapiente, ipotesi in cui i fascicoli vanno separati.
L’errore tipico di questa fase. Depositare congiuntamente per risparmiare tempo, senza verificare che i due percorsi siano davvero compatibili. Se un coniuge è consumatore in senso proprio e l’altro ha debiti funzionali a un’attività d’impresa, la strada corretta può essere diversa per ciascuno, e forzarla in un’unica domanda espone al rigetto.
Quanto dura realmente. Il deposito è un atto istantaneo. Ma il momento in cui avviene determina tutto il resto: da qui in avanti, ogni tappa si misura in giorni dalla sentenza di apertura, non dal deposito.
Dal giorno 1 al giorno 60: l’istruttoria e il concorso delle procedure
A questo punto la procedura entra in una fase che molti debitori vivono come un vuoto, e che invece è densa di decisioni.
Cosa succede. Il tribunale verifica i presupposti soggettivi e oggettivi: che i ricorrenti siano soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale — consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, o comunque debitori esclusi dalle procedure concorsuali maggiori (art. 268, comma 1, CCII) —, e che versino in stato di sovraindebitamento, cioè in quello stato di crisi o di insolvenza definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
La norma. L’art. 270 CCII subordina l’apertura a una condizione spesso trascurata: il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata “in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV”, cioè in assenza di domande di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore. L’art. 271 disciplina il concorso tra procedure. Le soluzioni conservative hanno la precedenza: se il debitore propone un concordato minore, quella domanda va esaminata prima.
I termini che si attivano. Se la domanda proviene da un creditore e non dal debitore, si aprono due finestre difensive specifiche. La prima: l’apertura non può essere pronunciata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 50.000 euro (art. 268, comma 3, CCII); sul punto è intervenuta la Cassazione, Sez. I, con la pronuncia n. 17508 del 2025, che ha affrontato il rapporto tra debiti scaduti e debiti al momento inesigibili ai fini del raggiungimento della soglia. La seconda: il debitore persona fisica può eccepire, entro la prima udienza, l’impossibilità di acquisire attivo, allegando l’attestazione dell’OCC; se la richiesta all’organismo è già stata presentata ma l’attestazione non è pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito.
Cosa può fare il debitore ora. Può ancora cambiare strada. Se emergono risorse di terzi — un familiare disposto ad apportare finanza esterna, un parente che può acquistare la quota indivisa dell’immobile — la liquidazione controllata può non essere la soluzione migliore, e il concordato minore può diventare percorribile. Il Tribunale di Cosenza, il 22 gennaio 2026, ha omologato un concordato minore familiare in continuità proposto da due coniugi sovraindebitati, ritenendolo più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria proprio grazie all’apporto di finanza esterna; le cause del dissesto erano state individuate nella crisi del settore lavorativo, nel ricorso progressivo a nuovi finanziamenti per sostenere il fabbisogno familiare e in problemi di salute. È l’esempio di come, in questa finestra, il destino del nucleo possa ancora essere riscritto.
L’errore tipico di questa fase. Restare passivi davanti a un’istanza di apertura presentata da un creditore. Il debitore che non compare, non eccepisce e non attesta lascia che la procedura si apra senza alcuno dei correttivi che la legge gli riconosce. Va detto con chiarezza che la difesa non può essere la contestazione della propria “non meritevolezza”: la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074, ha stabilito che l’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva fondato su negligenza o imprudenza, circostanze che rileveranno semmai nella successiva fase dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII. Lo stesso principio era stato affermato dalla Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza 20 maggio 2025, n. 609, ed è stato poi ripreso dai tribunali di Civitavecchia (2 febbraio 2026), Nola (27 febbraio 2026), Teramo (13 gennaio 2026) e Massa (16 aprile 2026).
Quanto dura realmente. Dalle sei alle dodici settimane tra deposito e sentenza nei tribunali con sezioni dedicate alle procedure concorsuali; oltre i quattro mesi dove l’ufficio è congestionato o dove il collegio richiede integrazioni documentali. Va ricordato che, in presenza di una domanda principale di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di una subordinata di liquidazione controllata, il Tribunale di Bergamo, il 4 dicembre 2025, ha affermato la competenza del tribunale in composizione collegiale: un passaggio che incide sui tempi.
Il giorno della sentenza di apertura: cosa cambia dentro casa
È la tappa che divide in due l’intera vicenda. Prima della sentenza il patrimonio è del debitore; dopo, è destinato ai creditori sotto il controllo del tribunale.
Cosa succede. Con la sentenza il tribunale nomina il giudice delegato e il liquidatore, ordina il rilascio dei beni che compongono il patrimonio da liquidare, dispone la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti quando vi siano immobili o beni mobili registrati, e assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni il termine per far pervenire le domande di partecipazione. Il Tribunale di Bari, con la sentenza 2 gennaio 2026, n. 1, ha offerto un quadro operativo di questo momento, dall’individuazione della somma mensile da acquisire alla procedura fino ai provvedimenti ordinatori conseguenti.
La norma. Art. 270 CCII per il contenuto della sentenza; art. 268, comma 4, CCII per ciò che resta fuori dalla liquidazione. Quest’ultimo è il punto che più interessa una famiglia: non sono compresi nella procedura i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, e gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, secondo la misura indicata dal giudice. Il nucleo familiare, in altre parole, entra nel calcolo per difetto: più persone sono a carico, maggiore è la quota di reddito che resta al debitore.
I termini che si attivano. Tre, tutti importanti. Il termine di novanta giorni assegnato ai creditori e ai terzi per le domande di partecipazione, previsto a pena di inammissibilità e innalzato dal correttivo ter rispetto al precedente termine di sessanta giorni. Il termine di trenta giorni entro cui il liquidatore deve aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni, notificando loro la sentenza (art. 272, comma 1, CCII). Il termine di trenta giorni per proporre reclamo contro la sentenza di apertura ai sensi dell’art. 51 CCII, termine sul quale — trattandosi di procedimento diretto alla dichiarazione di apertura di una procedura concorsuale — non opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora. Molto meno di prima, ma non nulla. Può chiedere al giudice delegato la determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento proprio e della famiglia, documentando canone di locazione, utenze, spese sanitarie, mantenimento dei figli. Può far valere la sopravvenienza di circostanze che incidono sul fabbisogno. Può segnalare al liquidatore l’esistenza di cessioni del quinto in corso: la cessione volontaria del quinto dello stipendio è pacificamente ritenuta inopponibile alla procedura, e il liquidatore avvisa il datore di lavoro perché la interrompa, con il risultato che quella quota torna alla massa invece che al singolo finanziatore. Può, soprattutto, smettere di subire le esecuzioni individuali: dalla sentenza, nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione, e il liquidatore valuta con priorità se subentrare nelle esecuzioni pendenti o chiederne l’improcedibilità al giudice dell’esecuzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questa tappa con la doppia prospettiva che gli deriva dall’essere Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno i criteri con cui la quota di mantenimento viene determinata e i tempi con cui il liquidatore procede, e questo consente di anticipare le richieste invece di rincorrerle.
L’errore tipico di questa fase. Credere che la sentenza di apertura sia già un’assoluzione. Non lo è. È un atto neutro rispetto alla condotta del debitore, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 22074/2025: il silenzio del tribunale sulle cause dell’indebitamento non è un giudizio favorevole, è un rinvio a tre anni dopo. Il secondo errore, più concreto, è non comunicare il rilascio dei beni o trattenere somme sui conti correnti: le giacenze non riferibili alla quota di stipendio riservata al mantenimento vengono acquisite, e trattenerle è un comportamento che pesa in sede di esdebitazione.
Quanto dura realmente. La sentenza è un atto singolo, ma i suoi effetti si dispiegano nelle due settimane successive, tra comunicazioni, trascrizioni e primi contatti con il liquidatore. È il periodo in cui la famiglia riceve più corrispondenza di quanta ne abbia ricevuta nei due anni precedenti.
Entro 30 e 90 giorni: l’inventario, il programma e il termine che i creditori non possono mancare
Sono passate poche settimane dalla sentenza. Il calendario ora corre su due binari paralleli: quello del liquidatore, che deve costruire la procedura, e quello dei creditori, che devono entrarci.
Cosa succede. Il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori, notifica la sentenza, indica l’indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni. Completa l’inventario dei beni del debitore — o dei beni di ciascun debitore, se la procedura è familiare — e redige il programma di liquidazione, cioè il documento che stabilisce tempi e modalità con cui il patrimonio sarà trasformato in denaro. Il programma viene depositato e approvato dal giudice delegato.
La norma. Art. 272, commi 1 e 2, CCII, nel testo riscritto dal correttivo ter, con richiamo all’art. 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il comma 3 aggiunge la regola che pesa su tutto il resto: il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che rimane aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura.
I termini che si attivano. Trenta giorni dalla comunicazione della sentenza per l’aggiornamento dell’elenco dei creditori. Novanta giorni dall’apertura per l’inventario e il programma di liquidazione. Novanta giorni, a pena di inammissibilità, per le domande di partecipazione dei creditori e dei terzi. Quest’ultimo termine è quello che cambia la vita a chi è dall’altra parte: il creditore che lo lascia scadere non partecipa ai riparti, salvo il regime delle domande tardive.
Cosa può fare il debitore ora. Può collaborare attivamente all’inventario, ed è nel suo interesse farlo bene. In una procedura familiare, la corretta imputazione dei beni è decisiva: l’utilitaria intestata alla moglie, l’arredamento, i beni di uso strettamente personale, i beni che servono all’esercizio della professione di un coniuge (art. 179 c.c.) hanno regimi diversi, e finiscono o non finiscono nella massa a seconda di come vengono qualificati. In una liquidazione controllata familiare, ogni bene mal imputato è un bene che viene liquidato per pagare i creditori personali dell’altro coniuge: esattamente ciò che l’art. 66, comma 3, CCII vieta.
Può inoltre intervenire sulla configurazione del programma di liquidazione: se l’attivo principale è una quota indivisa di immobile in comunione con il coniuge non debitore, i tempi e le modalità di vendita incidono direttamente sul destino della casa dove la famiglia vive. Il Tribunale di Rimini, con un provvedimento del 2025, ha ammesso l’apertura della liquidazione controllata di un debitore il cui unico attivo era la quota di un immobile costituito in fondo patrimoniale, valorizzando l’impegno del debitore — con il consenso della moglie — a sciogliere il vincolo e a mettere a disposizione della procedura il 50% di sua spettanza: un’apertura che, in assenza di quell’impegno, non avrebbe avuto ragione d’essere. Sul versante opposto, il Tribunale di Piacenza, il 28 luglio 2025, ha escluso dall’apprensione un immobile gravato da un vincolo di destinazione regolarmente trascritto.
L’errore tipico di questa fase. Il debitore che tace su un bene perché “tanto vale poco” e il creditore familiare che non presenta la domanda di partecipazione perché “è un debito di famiglia, ci mettiamo d’accordo”. Entrambi sbagliano. Il primo compromette l’esdebitazione; il secondo perde il credito: il familiare che ha prestato denaro e non si insinua nei novanta giorni non concorre ai riparti, e la sua posizione resterà fuori dalla procedura.
Quanto dura realmente. I novanta giorni di legge sono rispettati nella maggior parte delle procedure semplici. Quando il patrimonio comprende immobili, quote societarie o crediti contestati, l’inventario slitta e il programma viene depositato in più tranche, con autorizzazioni parziali del giudice delegato.
Dal terzo al dodicesimo mese: lo stato passivo e la separazione delle masse
Sono passati sei mesi dalla sentenza. La procedura ha ormai una forma, e comincia a produrre effetti economici.
Cosa succede. Il liquidatore esamina le domande di partecipazione, predispone il progetto di stato passivo, lo comunica ai creditori, raccoglie le osservazioni e lo sottopone al giudice delegato, che lo rende esecutivo. In parallelo avviano le prime operazioni liquidatorie: vendita dei beni mobili registrati, incasso dei crediti, acquisizione delle quote mensili di stipendio o pensione eccedenti la soglia di mantenimento.
La norma. Art. 273 CCII per la formazione del passivo, artt. 274 e 275 per le azioni del liquidatore e per la liquidazione dell’attivo. Sul piano processuale, la Cassazione, Sez. I, con la sentenza 23 ottobre 2025, n. 28161, ha chiarito che il liquidatore che impugna la decisione del giudice sull’ammissione di un credito non necessita di autorizzazione del giudice delegato, in analogia con quanto previsto in sede di liquidazione giudiziale.
I termini che si attivano. I termini per le osservazioni al progetto di stato passivo, fissati dal liquidatore secondo le direttive del giudice delegato, e i termini per le impugnazioni dello stato passivo esecutivo. Sono termini brevi e processuali, e su di essi opera la sospensione dal 1° al 31 agosto propria dei termini processuali civili: un dettaglio che vale la pena verificare caso per caso, perché confondere un termine processuale con un termine endoprocedimentale può costare l’esclusione dal passivo.
Cosa può fare il debitore ora. Può contestare i crediti indebitamente ammessi. È un’attività che i debitori trascurano quasi sempre, convinti che ormai “paga la procedura”, e che invece incide due volte: sull’importo complessivo del passivo e, in una procedura familiare, sull’attribuzione del credito all’uno o all’altro membro del nucleo. La separazione delle masse ex art. 66, comma 3, CCII funziona solo se ogni credito viene imputato al debitore giusto: un credito comune trattato come personale, o viceversa, sposta somme da una massa all’altra. È qui che si vede la differenza fra una procedura familiare gestita con rigore e una gestita per approssimazione.
Può inoltre monitorare la posizione dei creditori comuni. Nel caso tipico — mutuo cointestato, fideiussione incrociata, finanziamento chiesto da uno e garantito dall’altro — la banca si insinua in entrambe le masse per l’intero, e sarà poi il riparto a determinare quanto ricava da ciascuna. La corretta gestione di questa duplicazione è tecnica e va seguita da vicino.
L’errore tipico di questa fase. Considerare lo stato passivo un fatto del liquidatore. Non lo è: è la fotografia definitiva di quanto la famiglia deve e a chi, e sopravvive alla procedura, perché delimita l’area di ciò che sarà cancellato dall’esdebitazione. Il Tribunale di Verona, il 18 luglio 2025, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull’efficacia dell’esdebitazione nei confronti dei creditori che non si sono insinuati al passivo, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale: segno di quanto il perimetro del passivo sia tema aperto e sostanziale.
Quanto dura realmente. Dai quattro ai dieci mesi dalla scadenza del termine per le domande. Nelle procedure familiari con due o più posizioni, il liquidatore deve formare stati passivi distinti, con un allungamento fisiologico dei tempi che nella prassi si aggira tra le sei e le dodici settimane aggiuntive.
Mesi 6-24: la casa, la quota indivisa e il calendario delle vendite
Siamo nel cuore della procedura. Se il nucleo possiede un immobile, è ora che il calendario entra nella stanza dove la famiglia dorme.
Cosa succede. Il liquidatore, secondo il programma approvato dal giudice delegato, avvia le operazioni di vendita. Nella stragrande maggioranza delle liquidazioni controllate familiari l’attivo non è fatto di conti correnti e titoli, ma di un unico bene: l’abitazione, spesso acquistata in comunione legale, spesso gravata da un mutuo residuo, talvolta assegnata a uno dei coniugi in sede di separazione. Da come quel bene viene qualificato dipende l’intera durata della procedura.
La norma. Le vendite si svolgono secondo le regole richiamate dalla disciplina della liquidazione controllata, con l’obbligo di procedure competitive e con forme di pubblicità idonee. Sul piano sostanziale intervengono però le norme del Codice civile sul regime patrimoniale: se il bene è in comunione legale, i creditori particolari di un coniuge possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (art. 189 c.c.), mentre i beni personali dell’altro coniuge rispondono, sempre in via sussidiaria, nella misura della metà del credito (art. 190 c.c.). Se il bene è in comunione ordinaria — perché acquistato prima del matrimonio, perché i coniugi sono in separazione dei beni, perché la comunione si è già sciolta — l’oggetto della vendita è la quota indivisa, e il liquidatore deve scegliere se venderla come tale o promuovere la divisione.
Un punto merita attenzione perché genera equivoci ricorrenti: lo scioglimento della comunione legale è espressamente collegato dall’art. 191 c.c. alla liquidazione giudiziale, e la sua estensione automatica alla liquidazione controllata non è affatto pacifica. Dalla soluzione dipende un effetto molto concreto: se la comunione non si scioglie, diventa decisivo stabilire la causa di ciascuna obbligazione, perché è da lì che discende se e in che misura i beni comuni rispondano del debito.
I termini che si attivano. Non sono termini perentori di legge, ma scadenze operative fissate dal giudice delegato in sede di approvazione del programma: date dei tentativi di vendita, ribassi progressivi, termini per le offerte. Ogni esperimento d’asta deserto allunga la procedura di quattro-sei mesi e riduce il prezzo di riferimento, spostando in avanti la chiusura e, con essa, la data in cui il nucleo torna a disporre del proprio reddito per intero.
Cosa può fare il debitore ora. Più di quanto creda. Può segnalare al liquidatore l’esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore del coniuge affidatario dei figli, che incide sul valore di realizzo e che, se trascritto, è opponibile secondo le regole ordinarie. Può proporre soluzioni alternative alla vendita all’asta: l’acquisto della quota indivisa da parte del coniuge non debitore o di un familiare, a un prezzo verificato da stima, elimina l’alea dell’asta e accorcia i tempi, e va sottoposto al liquidatore e al giudice delegato nelle forme competitive richieste. Una vendita concordata a valore di stima, proposta al mese ottavo, vale quasi sempre più — per i creditori e per la famiglia — di una vendita all’asta conclusa al mese trentesimo dopo tre ribassi.
Può inoltre far emergere per tempo la corretta natura dei beni. L’art. 179 c.c. elenca i beni personali che restano fuori dalla comunione: quelli di cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio, quelli ricevuti per donazione o successione, quelli di uso strettamente personale, quelli che servono all’esercizio della professione, quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno o come pensione per la perdita della capacità lavorativa, e quelli acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, purché ciò sia stato espressamente dichiarato nell’atto di acquisto. Quest’ultima clausola è quella che, nella pratica, salva o perde un immobile: la dichiarazione va fatta nell’atto, e vent’anni dopo non si recupera.
L’errore tipico di questa fase. Rivolgersi al liquidatore solo quando l’avviso di vendita è già pubblicato. A quel punto la sequenza è avviata, le spese di pubblicità sono state sostenute e ogni proposta alternativa arriva fuori tempo. Il secondo errore è opposto e altrettanto diffuso: contare sul fondo patrimoniale come su una barriera definitiva. Il fondo protegge dai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, e solo quando il creditore fosse a conoscenza di tale estraneità (art. 170 c.c.); i debiti nati per mantenere il tenore di vita, per pagare le utenze, per sostenere l’abitazione o l’istruzione dei figli sono, per definizione, debiti contratti per bisogni familiari. È la ragione per cui, nella vicenda decisa dal Tribunale di Rimini nel 2025, la strada percorribile non è stata l’opposizione del vincolo, ma l’impegno a scioglierlo per rendere liquidabile la quota.
Quanto dura realmente. Dai sei ai ventiquattro mesi per un immobile appetibile in area urbana; oltre i trenta mesi per fabbricati rurali, quote indivise di difficile collocazione o immobili gravati da diritti di terzi. Nelle procedure familiari con due posizioni e un solo immobile in comunione, i tempi tendono a coincidere, perché la vendita è una sola anche quando le masse sono due.
Dal primo al terzo anno: il triennio che decide l’esito
Da questo momento in poi la procedura cambia natura. Non è più una sequenza di adempimenti: è un periodo di osservazione, e il debitore ne è il protagonista involontario.
Cosa succede. Il liquidatore continua a vendere ciò che c’è da vendere e, soprattutto, acquisisce ciò che sopravviene: quote di stipendio o pensione eccedenti la soglia di mantenimento, TFR, eredità, donazioni, vincite, crediti d’imposta, indennità. Il patrimonio del debitore non è quello fotografato il giorno dell’apertura, ma quello che si forma nei tre anni successivi.
La norma. Art. 272, comma 3, CCII: la procedura rimane aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura; è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Comma 3-bis: sono compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione. Il triennio non è un’invenzione della prassi: la Corte costituzionale, con la sentenza 19 gennaio 2024, n. 6, ha individuato nell’art. 282, comma 1, CCII — che fissa in tre anni dall’apertura il termine entro il quale il sovraindebitato ottiene di diritto l’esdebitazione — il parametro che delimita l’acquisizione dei beni sopravvenuti, e ha ricavato dall’art. 272, comma 3, il vincolo di ragionevole durata. Da quella pronuncia la giurisprudenza di merito ha tratto la conclusione operativa che il triennio funziona anche da durata minima: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha espressamente qualificato i tre anni dall’apertura come parametro temporale minimo di ragionevolezza, salva la chiusura anticipata su istanza del liquidatore in assenza di attivo distribuibile.
I termini che si attivano. Il triennio dall’apertura, che è insieme il limite massimo di apprensione dei beni sopravvenuti e, di regola, la durata minima della procedura. A questo si aggiungono gli obblighi informativi periodici che i tribunali impongono con la sentenza di apertura: il Tribunale di Forlì, con la sentenza del 22 maggio 2026, aprendo la liquidazione controllata di un debitore persona fisica con un’esposizione di 441.918,31 euro, ha disposto un monitoraggio triennale con obbligo di comunicare le sopravvenienze attive a tutela dei creditori.
Cosa può fare il debitore ora. Può, e deve, comunicare tempestivamente ogni sopravvenienza. Può chiedere la revisione della quota di mantenimento se il fabbisogno familiare cambia: la nascita di un figlio, la perdita del lavoro del coniuge, una patologia che comporta spese sanitarie continuative sono circostanze che giustificano un’istanza al giudice delegato. Può segnalare al liquidatore le ragioni che rendono antieconomica la prosecuzione della procedura, se l’attivo residuo non giustifica i costi. Ciò che non può più fare è rinunciare: la Cassazione, Sez. I, con la sentenza 3 luglio 2025, n. 18118, ha affermato che la rinuncia del debitore dopo l’apertura è inammissibile, e che la chiusura anticipata è possibile solo in assenza di domande di partecipazione dei creditori, restando comunque necessario il pagamento delle prededuzioni. Chi pensa di aprire la procedura per poi ritirarsi se le cose si mettono male, ha in mente un percorso che la legge non prevede.
L’errore tipico di questa fase. Il silenzio sulle sopravvenienze. Un’eredità accettata e non comunicata, un rimborso fiscale incassato e speso, una liquidazione di fine rapporto non segnalata: sono i fatti che, al momento della valutazione dell’esdebitazione, si trasformano in atti in frode. Il secondo errore, tipico delle famiglie, è credere che un bene intestato al coniuge non debitore sia automaticamente fuori dalla procedura: lo è se è davvero suo, secondo le regole del regime patrimoniale, e non lo è se la provenienza dimostra il contrario.
Quanto dura realmente. Tre anni, quasi sempre. Nelle procedure con immobili invenduti al primo e al secondo esperimento d’asta, quattro o cinque. La differenza fra le due ipotesi dipende in larga parte dalla qualità del programma di liquidazione approvato al novantesimo giorno.
Dopo il triennio: chiusura, esdebitazione e ciò che sopravvive
Sono passati tre anni dalla sentenza di apertura. È il momento per cui l’intero percorso è stato costruito.
Cosa succede. Il liquidatore deposita il rendiconto, esegue il riparto finale e chiede la chiusura, che il tribunale dispone con decreto (art. 276 CCII). Sul fronte del debitore, si apre la fase dell’esdebitazione, cioè della liberazione dai debiti residui, che diventano inesigibili nei suoi confronti.
La norma. L’art. 282, comma 1, CCII stabilisce che per le procedure di liquidazione controllata l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura oppure anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura. Il comma 1-bis precisa che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie: la procedura può proseguire per il completamento delle vendite anche dopo che il debitore è stato liberato. L’art. 280 CCII detta le condizioni ostative — su tutte, l’aver determinato o aggravato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave e il compimento di atti in frode — e l’art. 281 regola il procedimento, che si conclude con decreto reclamabile.
I termini che si attivano. Il termine di tre anni dall’apertura, decorso il quale l’esdebitazione opera di diritto in presenza dei presupposti. Il termine per il reclamo contro il decreto che decide sull’esdebitazione. E, nella diversa ipotesi dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, l’obbligo quadriennale di comunicare le sopravvenienze rilevanti, cioè quelle che consentirebbero di soddisfare i creditori in misura non inferiore al dieci per cento.
Cosa può fare il debitore ora. Può documentare la propria condotta lungo tutto il triennio, ed è la ragione per cui la documentazione va costruita dal primo giorno e non recuperata all’ultimo. Il Tribunale di Modena, il 18 marzo 2026, si è pronunciato proprio sui presupposti dell’esdebitazione di un soggetto la cui situazione debitoria derivava essenzialmente dal rilascio di garanzie fideiussorie: l’ipotesi più frequente nelle crisi familiari, dove il debito non nasce da consumi ma da firme messe per altri.
Ma è qui che una famiglia scopre il limite più duro dell’esdebitazione. La liberazione dai debiti riguarda il singolo debitore, non il debito in sé. La disciplina dell’esdebitazione lascia espressamente impregiudicati i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (art. 278, comma 3, CCII). Tradotto: se il marito è esdebitato e la moglie aveva firmato come garante, la banca continuerà a rivolgersi a lei per l’intero. Ed è esattamente questo il motivo per cui, quando entrambi i membri del nucleo sono esposti, la domanda congiunta ex art. 66 CCII non è una comodità organizzativa ma una scelta di sostanza: liberare uno solo dei due lascia il problema intatto.
Vale poi una seconda esclusione, altrettanto rilevante in ambito familiare: restano fuori dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari (art. 278, comma 5, CCII). L’assegno dovuto all’ex coniuge o ai figli non si cancella con la procedura, e chi vi accede contando di azzerarlo parte da un presupposto sbagliato.
L’errore tipico di questa fase. Dare l’esdebitazione per acquisita. L’ammissione alla procedura non l’ha promessa, come ricorda l’ordinanza n. 22074/2025: quel silenzio iniziale era un rinvio, e il conto si apre adesso. Il secondo errore è di segno opposto: rinunciare a chiedere l’esdebitazione per timore del giudizio sulla propria condotta, restando debitore a vita di somme che nessuno riuscirà mai a incassare.
Quanto dura realmente. Dal deposito dell’istanza al decreto passano mediamente dai due ai sei mesi. Nelle procedure in cui il liquidatore ha già relazionato compiutamente sulle cause del dissesto, i tempi si accorciano sensibilmente.
La stessa procedura, due calendari
Le due ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative, costruite per rendere leggibile l’effetto del tempo. Non descrivono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi di calendario, con importi e date coerenti con i termini di legge.
Ipotesi A — La coppia che rispetta le finestre. Coniugi in comunione legale. Debito complessivo 187.340 euro: 96.500 euro di esposizione bancaria del marito, ex titolare di ditta individuale cessata; 54.200 euro di finanziamenti al consumo intestati alla moglie; 36.640 euro di fideiussione firmata dalla moglie per la ditta del marito, quindi debito comune. Reddito: 1.680 euro netti lui, 1.190 euro lei, due figli minori.
- Marzo, giorno 0 (rispetto all’istruttoria): incarico all’OCC. Ricostruzione documentale completa, estratti conto decennali, prova che il dissesto nasce dalla cessazione dell’attività e non da spese voluttuarie.
- Luglio, giorno 0 (procedurale): deposito del ricorso congiunto ex art. 66 CCII, con indicazione di masse distinte.
- Metà settembre: sentenza di apertura. Il giudice determina in 2.310 euro mensili complessivi la quota necessaria al mantenimento del nucleo; l’eccedenza di 560 euro confluisce nella procedura. Il liquidatore interrompe la cessione del quinto in corso sullo stipendio della moglie, e i 238 euro mensili che andavano al finanziatore tornano alla massa.
- Metà ottobre (giorno 30): elenco creditori aggiornato e notificato.
- Metà dicembre (giorno 90): inventario e programma di liquidazione depositati; scade il termine per le domande di partecipazione. Un creditore chirografario per 8.430 euro non si insinua: resta fuori dai riparti.
- Mesi 5-11: stato passivo esecutivo. Viene contestato e ridotto di 6.100 euro un credito calcolato con interessi non dovuti.
- Anni 1-3: acquisizione mensile dell’eccedenza reddituale; al ventiduesimo mese la moglie riceve un’eredità di 14.700 euro e la comunica entro dieci giorni. Somma acquisita, riparto intermedio.
- Mese 36: esdebitazione per entrambi. Il debito comune di 36.640 euro si estingue rispetto a tutti e due i coobbligati, perché entrambi erano nella procedura.
Ipotesi B — Lo stesso debito, un calendario lasciato correre. Stessa coppia, stessi numeri, ma si muove solo il marito.
- Marzo-ottobre: nessuna iniziativa. Nel frattempo la banca ottiene decreto ingiuntivo per il debito comune e pignora lo stipendio della moglie per un quinto: 238 euro al mese.
- Novembre, giorno 0: deposito del solo marito, senza domanda congiunta.
- Gennaio: sentenza di apertura relativa al solo marito. Le esecuzioni sui beni compresi nella sua liquidazione si fermano; il pignoramento sullo stipendio della moglie prosegue, perché lei non è parte della procedura.
- Aprile (giorno 90): programma depositato in ritardo, con integrazione richiesta dal giudice delegato; le vendite slittano di cinque mesi.
- Mese 19: l’eredità della moglie non entra nella procedura, ma viene aggredita dai creditori personali di lei e dal creditore comune.
- Mese 36: il marito ottiene l’esdebitazione. La banca, il giorno successivo, notifica alla moglie un nuovo precetto per l’intero residuo del debito garantito: 31.480 euro. La liberazione del marito non ha toccato la posizione della garante.
- Bilancio: due anni di stipendio pignorato, un’eredità dispersa, e un debito familiare che riparte esattamente dal punto in cui la procedura sembrava averlo chiuso.
I binari paralleli: come cambia il calendario se si attiva un rimedio
La timeline descritta finora è quella della liquidazione controllata “pura”. Ma il debitore dispone di deviazioni, e ciascuna ha un calendario proprio.
Il binario del concordato minore. Se esistono risorse esterne — un familiare che apporta liquidità, la vendita concordata di un bene a un parente, l’intervento di un terzo — la strada conservativa resta percorribile. L’art. 271 CCII regola il concorso: la domanda di concordato minore va esaminata prima di quella di liquidazione controllata, il che significa che il tempo utile per proporla è quello che precede la sentenza di apertura. Dopo, la finestra si chiude. Il Tribunale di Arezzo, con provvedimento del 23 dicembre 2025, ha ritenuto ammissibile una domanda di apertura sorretta dalla sola finanza esterna, a conferma che l’apporto di terzi ha uno spazio riconosciuto. Va però tenuto presente che la Cassazione, Sez. I, con la sentenza 16 giugno 2026, n. 20141, ha dichiarato inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato dal registro delle imprese anche in caso di concordato liquidatorio: per l’ex imprenditore sovraindebitato la liquidazione controllata resta lo strumento praticabile per arrivare all’esdebitazione.
Il binario del piano del consumatore. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) consente di conservare beni e di pagare parzialmente, ma è riservata a chi sia consumatore rispetto ai debiti da ristrutturare. Ed è qui che le famiglie incontrano l’ostacolo più frequente. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza 11 novembre 2025, n. 29746, ha escluso che possa qualificarsi consumatore il fideiussore che detenga una partecipazione non trascurabile nel capitale della società garantita o vi abbia ricoperto cariche sociali, perché in quel caso la garanzia è funzionalmente collegata all’attività d’impresa. Nella stessa direzione, la Cassazione con la pronuncia n. 17638 del 2025 ha negato la tutela consumeristica al fideiussore che cumuli le qualità di socio e amministratore, e con la n. 23533 del 2024 al congiunto che garantisca l’impresa di famiglia, valorizzando l’interessamento all’attività sociale derivante dal rapporto familiare. Il quadro si innesta sull’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5868 del 2023, secondo cui il fideiussore persona fisica non è automaticamente un professionista “di riflesso”, dovendosi accertare in concreto il collegamento funzionale. Per il coniuge o il genitore che ha garantito l’impresa di famiglia, questo orientamento significa che il piano del consumatore è quasi sempre precluso e che la liquidazione controllata diventa la via realistica verso l’esdebitazione.
Il binario dell’esdebitazione dell’incapiente. Chi non ha alcun attivo né prospettiva di averne può accedere all’esdebitazione ex art. 283 CCII, una sola volta, con l’obbligo quadriennale di comunicare le sopravvenienze rilevanti. In ambito familiare la questione è delicata: il Tribunale di Rimini, il 24 luglio 2025, ha ritenuto ammissibile la domanda congiunta di esdebitazione dell’incapiente proposta da due coniugi conviventi ai sensi dell’art. 66 CCII, valorizzando l’origine comune del sovraindebitamento; il Tribunale di Avellino, il 26 novembre 2024, ha escluso che nella procedura familiare debba necessariamente esserci almeno un membro non incapiente. Il Tribunale di Modena, in una liquidazione controllata di tipo familiare, ha invece negato l’accesso immediato all’esdebitazione dell’incapiente al coniuge disoccupato e nullatenente, osservando che l’art. 66, comma 3, CCII, pur imponendo la distinzione delle masse, richiede una valutazione dell’incapienza che tenga conto dei redditi complessivamente percepiti dal nucleo, in coerenza con i doveri di solidarietà economica e familiare di cui agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.
Il binario della conversione in corso d’opera. Va infine ricordato che il passaggio da uno strumento all’altro ha un verso preciso: dalla soluzione conservativa si può scivolare nella liquidazione controllata, mentre il percorso inverso, dopo la sentenza di apertura, non è previsto. L’art. 73 CCII disciplina proprio l’apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione del piano di ristrutturazione: il tempo, anche qui, scorre in una sola direzione.
Il binario del reclamo. Contro la sentenza di apertura è proponibile reclamo entro trenta giorni. È un binario che va percorso solo con ragioni serie: la Cassazione, Sez. I, con la sentenza 27 ottobre 2025, n. 28483, ha ritenuto applicabile anche al ricorso proposto in mala fede la disciplina sanzionatoria dell’art. 51, comma 15, CCII, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Le cinque finestre critiche
Nell’intero arco della procedura ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia il risultato. Non sono i momenti più visibili: sono i più silenziosi.
- La finestra della ricostruzione documentale, prima del deposito. È l’unica fase in cui la narrazione delle cause dell’indebitamento può essere costruita su prove e non su affermazioni. Dopo il deposito, ogni integrazione appare difensiva. La Cassazione n. 11603/2026 ha reso questa finestra decisiva: la relazione dell’OCC è sindacabile nel merito, e la sua incompletezza può costare la revoca dell’apertura.
- La finestra della scelta della procedura, prima della sentenza. Concordato minore, piano del consumatore o liquidazione controllata: la scelta va fatta finché tutte le porte sono aperte. Dopo la sentenza di apertura, la porta conservativa si chiude e resta solo il percorso liquidatorio.
- La finestra della prima udienza, quando l’istanza è del creditore. È il momento in cui si eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo o si contesta il raggiungimento della soglia dei 50.000 euro. Non eccepire in quella sede significa rinunciare a difese che poi non tornano.
- La finestra dei novanta giorni post-apertura. Termine per le domande di partecipazione dei creditori, deposito dell’inventario e del programma di liquidazione. È la finestra che determina chi partecipa ai riparti e come verrà venduto il patrimonio, quindi quanto durerà davvero la procedura.
- La finestra del triennio e della sua chiusura. Ogni sopravvenienza comunicata tempestivamente è un elemento a favore; ogni sopravvenienza taciuta è un atto che, al momento del vaglio ex art. 280 CCII, si legge come frode. Tre anni di condotta trasparente valgono più di qualunque difesa scritta il giorno dell’istanza di esdebitazione.
Le domande sul tempo
Se il pignoramento sullo stipendio di mia moglie è iniziato otto mesi fa, siamo ancora in tempo? Sì. Il pignoramento in corso non preclude l’accesso alla procedura, e la sentenza di apertura relativa a sua moglie ne determinerà l’arresto quanto ai beni compresi nella liquidazione. Il punto è che, se lei non è parte della procedura, quel pignoramento prosegue indisturbato: è la ragione per cui, nei nuclei con debiti comuni, la valutazione dev’essere fatta su entrambe le posizioni.
Quanto dura in tutto, dal primo appuntamento all’esdebitazione? Nella media dei casi ordinari: due-quattro mesi di istruttoria OCC, uno-tre mesi dal deposito alla sentenza, tre anni di procedura, due-sei mesi per il decreto di esdebitazione. Complessivamente tra tre anni e nove mesi e quattro anni e mezzo. Le procedure con immobili da vendere all’asta si allungano.
Posso chiedere l’esdebitazione prima dei tre anni? Sì, se la procedura si chiude prima. L’art. 282, comma 1, CCII collega l’esdebitazione al provvedimento di chiusura oppure, in via anticipata, al decorso del triennio dall’apertura. La chiusura anticipata, però, presuppone che non vi sia ulteriore attivo da distribuire (art. 272, comma 3): non è una scorciatoia disponibile a richiesta.
Sono passati diciotto mesi e ho ricevuto un’eredità: devo dirlo? Sì, subito. I beni che pervengono al debitore fino all’esdebitazione rientrano nella liquidazione ai sensi dell’art. 272, comma 3-bis, CCII, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione. Tacerla non la mette al sicuro: la espone al giudizio ostativo dell’art. 280 CCII.
Mio marito è stato esdebitato il mese scorso: per quanto tempo la banca può ancora chiedere a me? Per tutto il tempo consentito dalla prescrizione del credito garantito. L’esdebitazione lascia impregiudicati i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori: la sua posizione di garante non è stata toccata dalla liberazione di suo marito.
Da quanto tempo deve durare la convivenza per presentare domanda congiunta? L’art. 66 CCII non fissa alcuna durata minima: richiede la convivenza oppure, in alternativa, l’origine comune del sovraindebitamento. Sono requisiti alternativi, e questo amplia sensibilmente i casi in cui la domanda familiare è praticabile, anche quando i debiti dei due membri hanno storie diverse. La giurisprudenza tende però a letture restrittive sul perimetro soggettivo, e la posizione di divorziati ed ex conviventi resta discussa anche dopo il correttivo ter.
La casa va all’asta subito dopo la sentenza di apertura? No. Prima devono essere completati l’inventario e il programma di liquidazione, che il liquidatore deposita entro novanta giorni dall’apertura e che il giudice delegato approva. Solo dopo l’approvazione partono le operazioni di vendita, con le date e i ribassi stabiliti in quel programma. Nella pratica, tra la sentenza e il primo esperimento passano dai sei ai dodici mesi: è la finestra entro cui una proposta di acquisto della quota indivisa da parte di un familiare ha ancora senso.
Ho già ottenuto un’esdebitazione anni fa: posso accedere di nuovo? Le condizioni soggettive ostative operano anche sul piano temporale: nella disciplina delle procedure di sovraindebitamento rileva l’essere già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e l’aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Sono verifiche che vanno fatte prima del deposito, non dopo.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna: estremi, principio riformulato, rilevanza per una crisi familiare.
Fase preparatoria e relazione dell’OCC
- Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603. Ai fini dell’accesso alla liquidazione controllata su istanza del debitore, la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni; il controllo del tribunale non è meramente formale ma investe completezza e attendibilità dei dati. Rilevanza: è la pronuncia che rende decisiva la fase istruttoria pre-deposito, soprattutto quando nel nucleo vi sono stati trasferimenti di beni tra familiari.
- Trib. Ferrara, 25 marzo 2026. Anche un solo comportamento, se rilevante e ripetuto, può integrare la colpa grave ostativa all’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, pur in presenza di altre concause del sovraindebitamento. Rilevanza: misura il rischio del ricorso reiterato al credito per sostenere il bilancio familiare.
- Trib. Avellino, 19 marzo 2026. Il non aver fatto riferimento, al momento di un nuovo finanziamento, a indebitamenti pregressi non costituisce di per sé colpa grave. Rilevanza: controbilancia la precedente e definisce il perimetro della valutazione soggettiva.
Apertura della procedura
- Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per non meritevolezza soggettiva fondata su negligenza o imprudenza; tali circostanze rilevano semmai nella fase dell’esdebitazione ex art. 280 CCII. Rilevanza: apre la procedura anche a chi teme il giudizio sulla propria condotta, ma avverte che il conto è solo rinviato.
- App. L’Aquila, 20 maggio 2025, n. 609. La meritevolezza del debitore non costituisce requisito di accesso alla liquidazione controllata. Rilevanza: conferma di merito dello stesso principio, utile nei tribunali che adottano letture più rigorose.
- Cass. civ., Sez. I, n. 17508/2025. L’apertura su istanza del creditore presuppone che i debiti scaduti e non pagati raggiungano la soglia di 50.000 euro, con la questione dei debiti scaduti ma momentaneamente inesigibili. Rilevanza: è l’eccezione da sollevare quando è un creditore a promuovere la procedura contro un membro della famiglia.
- Trib. Bari, 2 gennaio 2026, n. 1. Quadro operativo della sentenza di apertura ex art. 270 CCII: nomina degli organi, ordine di rilascio dei beni, acquisizione della somma mensile, divieto di azioni esecutive e cautelari. Rilevanza: descrive con precisione cosa cambia il giorno della sentenza.
- Trib. Bergamo, 4 dicembre 2025. In presenza di domanda principale di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di domanda subordinata di liquidazione controllata, la competenza spetta al tribunale in composizione collegiale. Rilevanza: incide sui tempi quando la famiglia propone soluzioni alternative in via gradata.
Procedura familiare ex art. 66 CCII
- Trib. Verona, 5 ottobre 2022. L’art. 66 CCII ha portata generale e si applica non solo al concordato minore e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche alla liquidazione controllata. Rilevanza: è il fondamento della liquidazione controllata familiare.
- Trib. Udine, provvedimenti del 2025 in materia di liquidazione controllata familiare. La distinzione delle masse attive e passive prevista dall’art. 66, comma 3, CCII applica il principio dell’art. 2740 c.c.: l’attivo di ciascun debitore serve i creditori personali e quelli comuni e non può pagare i creditori personali dell’altro familiare; il liquidatore forma passivo, rendiconti e riparti tenendo distinte le posizioni. Rilevanza: è la regola tecnica che protegge il coniuge meno esposto.
- Trib. Modena, 31 marzo 2023. La domanda unitaria di procedura familiare non impedisce l’apertura di distinte procedure con distinti stati passivi e programmi di liquidazione per ciascun ricorrente. Rilevanza: chiarisce che “unitario” riguarda la trattazione, non il patrimonio.
- Trib. Rimini, 24 luglio 2025. È ammissibile la domanda congiunta di esdebitazione dell’incapiente proposta da due coniugi conviventi ex art. 66 CCII in presenza di sovraindebitamento di origine comune. Rilevanza: estende la procedura familiare anche allo strumento più estremo.
- Trib. Avellino, 26 novembre 2024. Nella procedura familiare non è necessario che almeno un membro non versi in condizione di incapienza. Rilevanza: rimuove un ostacolo che alcuni uffici opponevano ai nuclei interamente privi di attivo.
Attivo, beni familiari e patrimoni destinati
- Trib. Rimini, 2025 (fondo patrimoniale). È ammissibile l’apertura della liquidazione controllata fondata sull’impegno del debitore, con il consenso del coniuge, a sciogliere il vincolo del fondo patrimoniale e a mettere a disposizione della procedura la quota indivisa di sua spettanza; il mancato adempimento di quell’impegno sarà valutato in sede di esdebitazione. Rilevanza: riguarda direttamente lo strumento su cui molte famiglie confidano.
- Trib. Piacenza, 28 luglio 2025. È esclusa dall’apprensione l’unità immobiliare gravata da un vincolo di destinazione regolarmente trascritto. Rilevanza: definisce il confine opposto, quello dei beni che restano fuori.
- Trib. Arezzo, 23 dicembre 2025. È ammissibile la domanda di apertura sostenuta dalla sola finanza esterna. Rilevanza: apre uno spazio all’intervento di parenti che vogliano contribuire senza esporsi personalmente.
Qualificazione dei debiti e garanzie familiari
- Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Non è consumatore il fideiussore che detenga una partecipazione non trascurabile nel capitale della società garantita o vi abbia ricoperto cariche gestorie, essendo la garanzia funzionalmente collegata all’attività d’impresa. Rilevanza: orienta la scelta della procedura per chi ha garantito l’impresa di famiglia.
- Cass. civ., n. 17638/2025. Va negata la qualifica di consumatore al fideiussore che cumuli le qualità di socio e amministratore della società garantita. Rilevanza: conferma il criterio del collegamento funzionale.
- Cass. civ., n. 23533/2024. È esclusa la qualifica di consumatore in capo al congiunto che presti garanzia per l’impresa di famiglia, in ragione dell’interessamento all’attività derivante dal rapporto familiare. Rilevanza: è la pronuncia che riguarda più da vicino i genitori e i coniugi garanti.
- Cass., Sez. Un., ord. n. 5868/2023. Il fideiussore persona fisica non è professionista per riflesso rispetto al debitore garantito: occorre accertare in concreto il collegamento funzionale della garanzia con l’attività d’impresa. Rilevanza: lascia aperto uno spazio di tutela per il familiare estraneo alla gestione.
Svolgimento, durata ed esdebitazione
- Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6. Il termine triennale dell’art. 282, comma 1, CCII delimita l’acquisizione dei beni sopravvenuti, mentre l’art. 272, comma 3, impone la ragionevole durata della procedura. Rilevanza: è la pronuncia da cui discende l’intera architettura temporale del triennio.
- Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18118. Dopo l’apertura la rinuncia del debitore è inammissibile; la chiusura anticipata è possibile solo in assenza di domande di partecipazione dei creditori e resta necessario il pagamento delle prededuzioni. Rilevanza: chiarisce che la procedura, una volta aperta, non si annulla a piacere.
- Cass. civ., Sez. I, 23 ottobre 2025, n. 28161. Il liquidatore che impugna la decisione sull’ammissione di un credito non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato. Rilevanza: riguarda la fase dello stato passivo, dove si decide l’imputazione dei crediti familiari.
- Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2025, n. 28483. Al ricorso proposto in mala fede contro l’apertura si applica la disciplina sanzionatoria dell’art. 51, comma 15, CCII. Rilevanza: invita a usare il reclamo solo quando ha basi effettive.
- Trib. Verona, 18 luglio 2025. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull’applicabilità dell’esdebitazione ai creditori non insinuati al passivo, con sospensione del procedimento e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Rilevanza: segnala che il perimetro dell’esdebitazione è ancora in movimento.
- Trib. Modena, 18 marzo 2026. Presupposti dell’esdebitazione del soggetto ammesso a liquidazione controllata con esposizione derivante essenzialmente da garanzie fideiussorie. Rilevanza: è l’ipotesi più diffusa nelle crisi familiari.
- Trib. Forlì, 22 maggio 2026. Apertura della liquidazione controllata di persona fisica con esposizione di 441.918,31 euro, redditi modesti e discontinui assorbiti dalle spese di mantenimento, con monitoraggio triennale e obbligo di comunicare le sopravvenienze attive. Rilevanza: mostra come i tribunali strutturano concretamente il triennio.
- Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. È inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato dal registro delle imprese, anche se liquidatorio; resta percorribile la liquidazione controllata quale via all’esdebitazione. Rilevanza: indirizza l’ex piccolo imprenditore di famiglia verso la procedura corretta.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nel punto esatto della timeline in cui il nucleo familiare si trova, perché ogni fase consente cose diverse.
- Ricostruiamo la mappa dei debiti del nucleo, distinguendo per ciascun membro i debiti personali, quelli comuni e quelli da garanzia, con l’indicazione del titolo e della data di assunzione.
- Qualifichiamo ogni posizione debitoria ai fini dell’accesso alle diverse procedure, verificando in concreto il collegamento funzionale delle fideiussioni con l’attività d’impresa secondo i criteri fissati dalla Cassazione.
- Costruiamo la documentazione destinata all’OCC: estratti conto, ricostruzione della destinazione delle somme, prova documentale delle cause del dissesto e della diligenza, secondo lo standard richiesto dall’art. 269, comma 2, CCII.
- Predisponiamo il ricorso, congiunto o individuale, valutando se la domanda familiare ex art. 66 CCII sia praticabile e vantaggiosa nel caso concreto, e con quale configurazione delle masse.
- Se sei prima della sentenza di apertura, verifichiamo le alternative conservative — concordato minore o ristrutturazione dei debiti del consumatore — e quantifichiamo l’apporto di finanza esterna eventualmente disponibile.
- Se l’istanza è di un creditore, eccepiamo entro la prima udienza l’assenza dei presupposti: soglia dei 50.000 euro, impossibilità di acquisire attivo, difetto di prova dello stato di insolvenza.
- Depositiamo l’istanza al giudice delegato per la determinazione della quota di mantenimento del debitore e della famiglia, documentando il fabbisogno effettivo del nucleo.
- Seguiamo lo stato passivo credito per credito, contestando importi, interessi e imputazioni errate tra le masse dei familiari.
- Gestiamo il triennio, curando le comunicazioni delle sopravvenienze, le istanze di revisione del fabbisogno e i rapporti con il liquidatore.
- Depositiamo e sosteniamo l’istanza di esdebitazione, e proponiamo reclamo contro il decreto che la neghi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una liquidazione controllata familiare pesano in modo particolare l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e la qualità di professionista fiduciario di un OCC: sono le competenze che consentono di leggere la procedura dal punto di osservazione di chi la istruisce, di anticipare il contenuto della relazione dell’organismo e di impostare fin dal primo giorno la documentazione che, tre anni dopo, il tribunale valuterà ai fini dell’esdebitazione.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore che ricostruisce le cause dell’indebitamento è quello che, se occorre, porta la questione davanti alla Corte di Cassazione, senza passaggi di consegne e senza cambi di impostazione a metà percorso. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la quantificazione dei debiti, la ricostruzione contabile del nucleo e la difesa processuale procedono insieme, perché in una crisi familiare il numero e la norma non si possono separare.
Il tempo è la risorsa che le famiglie sprecano di più
Alla fine di questa cronologia resta un dato: nessuna delle finestre descritte si riapre, e quasi tutte si chiudono in silenzio, senza che nessuno avvisi. Il termine di novanta giorni scade senza clamore, la prima udienza passa, il triennio decorre giorno per giorno mentre la vita familiare continua. Chi arriva in tempo alla tappa giusta non ottiene un favore: ottiene semplicemente tutto quello che la legge gli riconosce.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato vi corrispondono in modo puntuale: l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC riguardano esattamente gli strumenti che governano la liquidazione controllata e l’esdebitazione, mentre la qualità di avvocato cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva possa essere sostenuta fino all’ultimo grado di giudizio. Analizzeremo la posizione di ciascun membro del nucleo, verificheremo quale procedura sia effettivamente praticabile e costruiremo il calendario delle mosse a partire dal punto in cui vi trovate.
📩 Scriveteci oggi: prima di agire, sapere a che punto della timeline vi trovate cambia tutto — trovate tutti i riferimenti dello Studio al termine di questa guida.
