Il tavolo visto dall’altra parte
Quasi tutte le guide sul concordato preventivo raccontano la stessa storia: cos’è, quali sono i requisiti, quali documenti servono. Questa guida fa una cosa diversa. Ricostruisce la partita dal lato di chi ti sta di fronte: la banca che ha già classificato la tua posizione a sofferenza, il fornitore che ti ha bloccato le consegne, l’Agenzia delle Entrate che deve decidere se aderire alla tua proposta, il creditore che ha già pronto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e sta solo aspettando il momento giusto per depositarlo.
Il motivo è semplice. Nel concordato preventivo non vince chi ha più ragione: vince chi arriva prima, con i numeri giusti, nel momento in cui la convenienza economica della controparte si sposta. Ogni creditore che ti circonda è un attore razionale: non ti odia, fa un calcolo. Calcola quanto recupera se ti liquida, quanto recupera se ti lascia continuare, quanto gli costa in tempo e in denaro ciascuna delle due strade. Se conosci quel calcolo meglio di quanto lo conosca lui, hai in mano il piano di gioco dell’avversario prima ancora che lo esegua. E chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle: inizia ad anticiparle.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato proprio alla funzione che il legislatore ha creato per gestire il tavolo fra imprenditore in crisi e ceto creditorio: sedere in mezzo alle parti, misurare la distanza fra le loro posizioni, capire quando un creditore è disposto a muoversi e quando no. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che riguardano l’altra faccia dello stesso problema: la regolazione dell’indebitamento quando la soglia della procedura maggiore non è raggiunta o quando accanto all’impresa ci sono i garanti personali. Ed è avvocato cassazionista, il che conta perché la partita del concordato non finisce con il decreto del tribunale: passa per il reclamo in corte d’appello e può arrivare in Cassazione, dove serve chi in quel grado può difenderti direttamente.
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Chi hai di fronte davvero
Il “ceto creditorio” non esiste come soggetto unico. È un insieme di attori con interessi divergenti, e questa divergenza è la tua prima risorsa strategica.
La banca ragiona per accantonamenti e per classificazione del credito. Nel momento in cui la tua posizione è stata classificata come inadempienza probabile o sofferenza, l’istituto ha già svalutato il credito nel proprio bilancio: il recupero effettivo, per lui, è un incasso su una posta già scontata. Questo cambia tutto. Una banca che ha svalutato all’ottanta per cento è economicamente indifferente fra incassare il quindici e incassare il venti per cento in tempi brevi, mentre è molto sensibile alla variabile tempo, perché una posizione deteriorata che resta aperta per anni consuma capitale regolamentare. Dal suo punto di vista, conviene chiudere: cedere il credito a un veicolo specializzato oppure accettare una proposta concordataria che consenta di appostare l’incasso in un orizzonte definito. Una banca aggredisce quando teme che il patrimonio si disperda o quando ha una garanzia reale capiente che l’esecuzione individuale può monetizzare in fretta.
Il fornitore strategico è un animale diverso. Non ha svalutato niente, ha in bilancio un credito commerciale a valore pieno e spesso ha un margine sottile. La sua leva non è giudiziaria: è operativa. Sa che se smette di consegnarti la materia prima, il pezzo di ricambio o il servizio informatico, la tua produzione si ferma in pochi giorni. Per questo il fornitore essenziale è, nella fase iniziale, il creditore più pericoloso in assoluto: può ucciderti senza depositare un solo atto in tribunale. Ma è anche quello a cui conviene di più che tu sopravviva, perché la tua sopravvivenza è il suo fatturato futuro.
L’Erario e gli enti previdenziali non ragionano per convenienza commerciale ma per parametri di legge e per responsabilità del funzionario che firma. L’Agenzia delle Entrate non “sceglie” liberamente se aderire: valuta se la proposta è conveniente rispetto a quanto incasserebbe nella liquidazione giudiziale, e su questo confronto oggi è chiamata a rendere conto. È un creditore che ha strumenti di riscossione molto potenti ma tempi lunghi e, soprattutto, una regola che gli si può opporre: se la sua adesione manca ma la convenienza c’è, il tribunale può superare il suo dissenso.
Il creditore ostile è la categoria a sé. È il concorrente che vuole la tua clientela, l’ex socio in lite, il locatore che vuole l’immobile libero. Non massimizza il recupero: massimizza il tuo danno, e accetta di incassare meno pur di vederti chiudere. È raro, ma va identificato subito perché è l’unico interlocutore con cui la leva della convenienza non funziona.
Su questa mappa si gioca tutto. Il concordato preventivo, disciplinato dagli articoli 84 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, profondamente rimaneggiato dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024), è la procedura che ti permette di parlare a tutti questi soggetti contemporaneamente e di imporre loro una regola comune, invece di subire ciascuno separatamente. Il concordato non è la resa: è il momento in cui l’imprenditore smette di trattare uno contro cento e inizia a trattare uno contro uno, con l’intera massa dei creditori seduta allo stesso tavolo e vincolata dalla stessa decisione.
La società di leasing e il factor meritano un capitolo a parte, perché la loro posizione non è quella del creditore ordinario. Il concedente in leasing non ha soltanto un credito: ha la proprietà del bene, e il suo calcolo verte su quanto quel macchinario o quel capannone valgono sul mercato dell’usato una volta ripreso, al netto dei costi di ritiro, custodia e ricollocazione. Se il bene è generico e facilmente rivendibile, la risoluzione gli conviene; se è un impianto costruito su misura per il tuo ciclo produttivo, il suo valore fuori dalla tua azienda crolla e la convenienza si ribalta di colpo. Il factor, dal canto suo, ragiona sulla qualità dei crediti ceduti e sulla tenuta dei tuoi clienti finali: teme la notifica dell’apertura di una procedura ai debitori ceduti molto più di quanto tema il tuo dissesto in sé.
Il creditore assistito da garanzia pubblica è l’attore la cui logica viene compresa più raramente. Quando il finanziamento bancario è coperto da una garanzia rilasciata da un fondo pubblico, la banca sa che una parte rilevante della perdita non ricadrà su di lei: la sua sensibilità alla percentuale offerta si abbassa, mentre si alza la sua attenzione al rispetto formale delle condizioni previste per l’escussione della garanzia. Questo produce un effetto pratico che sorprende molti imprenditori: la banca garantita può risultare meno interessata a trattare sulla percentuale e più interessata a chiudere in fretta con un atto formalmente ineccepibile, perché il suo recupero passa in larga parte da un altro soggetto.
I lavoratori non sono un creditore fra gli altri e vanno considerati subito. I crediti di lavoro godono di privilegio e nel concordato in continuità la disciplina impone tempi stretti per la loro soddisfazione in denaro dopo l’omologazione. Sono inoltre i creditori il cui malcontento produce il danno operativo più rapido, perché senza le persone la continuità aziendale è un’affermazione teorica. Ogni piano che tratti il costo del lavoro come una posta comprimibile a piacere è un piano che si romperà nella fase esecutiva.
Vediamo ora, in ordine cronologico, come si muove la controparte.
Mossa 1: arrivare in tribunale prima di te
La mossa. Il creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli articoli 40 e 49 CCII. Nella maggior parte dei casi non lo fa a sorpresa: lo fa dopo un decreto ingiuntivo non opposto, dopo un precetto rimasto senza esito, spesso dopo aver tentato un pignoramento che ha dato poco. Il ricorso arriva quando il creditore si convince che l’aggressione individuale non paga più e che una procedura concorsuale, con un curatore che va a cercare le azioni revocatorie e le responsabilità degli amministratori, gli offre prospettive migliori.
Perché la fa, e quando preferisce non farla. Aprire una liquidazione giudiziale costa al creditore tempo, anticipo di spese e, quasi sempre, una percentuale di recupero bassissima sui crediti chirografari. Un creditore commerciale razionale sa che il ricorso è un investimento a perdere: lo usa come strumento di pressione più che come obiettivo. La minaccia della liquidazione serve a farti pagare lui prima degli altri. È per questo che il ricorso viene spesso preannunciato: chi vuole davvero liquidarti non ti avvisa, chi vuole essere pagato ti avvisa eccome. La mossa diventa invece seria quando il creditore intravede attivi aggredibili solo attraverso il curatore: revocatorie di pagamenti preferenziali fatti negli ultimi mesi, atti di disposizione sospetti, distrazioni.
I suoi limiti. Qui il margine della controparte si restringe parecchio, e per ragioni precise. L’articolo 7 CCII impone la trattazione unitaria delle domande e stabilisce che la domanda del debitore diretta a regolare la crisi con uno strumento di composizione va esaminata in via prioritaria, salvo che il piano sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati. Non è una regola di cortesia: significa che il ricorso del creditore, se tu hai depositato una domanda di accesso al concordato che non sia una scatola vuota, non può essere deciso prima. Il creditore, inoltre, deve provare lo stato di insolvenza e il superamento delle soglie di cui all’articolo 2 e all’articolo 121 CCII, oltre alla soglia di debiti scaduti e non pagati; e non può ottenere l’apertura della liquidazione se il suo credito è contestato in modo non pretestuoso.
La tua contromossa. È la più importante di tutta la partita e si riassume in una frase: il deposito della domanda di accesso al concordato, anche nella forma “con riserva” prevista dall’articolo 44 CCII, sposta il campo di gioco e obbliga il tribunale a esaminare prima la tua proposta. La domanda con riserva ti fa guadagnare un termine, compreso fra trenta e sessanta giorni e prorogabile in presenza di giustificati motivi, per depositare proposta, piano e attestazione. Attenzione però al dettaglio che quasi nessuno spiega: la proroga di quel termine incontra un ostacolo quando pende una domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale. Tradotto: ogni giorno che passa prima del deposito riduce il tuo spazio di manovra futuro. E la domanda con riserva non deve essere un guscio: il tribunale valuta la non manifesta inadeguatezza, e un piano abbozzato senza numeri è il modo più veloce per perdere la priorità che la legge ti riconosce.
La strada che quasi nessuno percorre in tempo. Prima del concordato esiste la composizione negoziata della crisi, il percorso volontario e riservato in cui un esperto indipendente affianca l’imprenditore nel confronto con i creditori, e in cui si possono chiedere al tribunale misure protettive senza aprire una procedura concorsuale. Ha due vantaggi che il concordato non può offrire: la riservatezza, che evita l’effetto annuncio sui clienti e sui fornitori, e la reversibilità, perché se il risanamento non decolla restano aperte tutte le strade successive, compreso il concordato preventivo e, ricorrendone i presupposti, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il costo di non percorrerla è quasi sempre lo stesso: si arriva al concordato con il patrimonio già eroso, con i fornitori strategici già persi e con un valore di liquidazione talmente basso da rendere difficile offrire ai creditori qualcosa di apprezzabile. Ogni mese di attesa non riduce soltanto la cassa: riduce la percentuale che potrai offrire, e quindi la probabilità che i creditori votino a favore.
Un chiarimento sulle due strade del concordato. L’imprenditore deve sapere fin dal primo colloquio che il Codice conosce due modelli profondamente diversi. Il concordato liquidatorio richiede l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile e assicurino ai chirografari una soddisfazione minima fissata dalla legge: senza quell’apporto esterno, semplicemente non è praticabile. Il concordato in continuità aziendale, diretta o indiretta, non impone una percentuale minima ai chirografari, ma impone che nessun creditore riceva meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale e detta regole precise sulla distribuzione del valore che eccede quello di liquidazione. La scelta fra i due modelli non è un’etichetta formale: determina le maggioranze necessarie, il perimetro delle contestazioni ammissibili e, in ultima analisi, chi ha il potere di fermarti.
Le pronunce che ti proteggono. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che l’accesso alla procedura concordataria non può essere subordinato a un giudizio di merito sulla condotta pregressa dell’imprenditore: la Corte d’Appello di Bari, con provvedimento del 21 ottobre 2025, ha escluso che la cosiddetta meritevolezza del proponente costituisca una condizione soggettiva necessaria per l’ammissione e per l’omologazione. È un punto che il creditore ostile prova regolarmente a usare, sostenendo che chi ha gestito male l’impresa non merita la protezione della procedura; la risposta dell’ordinamento è che il concordato è uno strumento di regolazione oggettiva della crisi, non un premio alla buona condotta.
Mossa 2: strangolare la gestione corrente
La mossa. Mentre il fronte giudiziario si muove lentamente, quello operativo si muove in giorni. Il fornitore essenziale sospende le consegne finché non gli paghi l’arretrato. La banca revoca gli affidamenti, blocca l’anticipo fatture, chiude il castelletto. Il locatore invia la diffida ad adempiere. La società di leasing dichiara la risoluzione e chiede la restituzione del bene strumentale. Ciascuno di questi soggetti usa la stessa leva: il mancato pagamento di crediti anteriori, oppure una clausola contrattuale che collega la risoluzione automatica all’accesso a una procedura concorsuale.
Perché la fa, e quando preferisce non farla. Questa è la mossa più economica che il creditore possa fare: non costa nulla, non richiede avvocati, produce effetti immediati. Il calcolo è che tu, pur di non fermare la produzione, troverai il modo di pagare lui e non gli altri. È una scommessa sulla tua paura. Il fornitore essenziale, però, sa anche che se ti ferma davvero perde un cliente e si ritrova con un credito da recuperare in una procedura in cui prenderà pochi centesimi per euro. Preferirebbe di gran lunga continuare a fornirti, purché sia sicuro di essere pagato per le forniture nuove.
I suoi limiti. Qui l’ordinamento ha costruito una diga precisa. L’articolo 94-bis CCII, nel concordato in continuità aziendale, rende inefficaci le clausole che fanno derivare la risoluzione, la modifica o la sospensione del contratto dal solo deposito della domanda o dalla concessione delle misure protettive: sono le cosiddette clausole ipso facto, e sono improduttive di effetti. Il secondo comma va oltre: i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione, né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Sono essenziali i contratti necessari alla continuazione della gestione corrente, incluse le forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività. Sul versante esecutivo, l’articolo 54, comma 2, CCII consente di ottenere il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa e sui beni con cui l’attività viene esercitata, e il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati. Va ricordato che nel Codice della crisi lo stay non è più automatico come nella vecchia legge fallimentare: va chiesto, motivato e confermato dal giudice, e la sua durata complessiva è contenuta entro i limiti massimi fissati dal Codice.
La tua contromossa. Chiedere le misure protettive contestualmente alla domanda, e chiederle con un elenco documentato dei contratti che consideri essenziali. La protezione dei contratti essenziali non si applica da sola a qualunque rapporto: funziona quando il carattere essenziale della fornitura è dimostrato, non semplicemente affermato. Accanto a questo, due strumenti che gli imprenditori sottovalutano: l’articolo 100 CCII, che permette di chiedere l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi quando un professionista indipendente attesta che sono essenziali alla prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; e l’articolo 99 CCII, che consente di ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, cioè finanziamenti che chi li eroga sa che verrà rimborsato prima di tutti gli altri. Il fornitore che ti minaccia il blocco cambia atteggiamento nel momento esatto in cui gli spieghi che le forniture future sono coperte da prededuzione e che il suo credito pregresso può essere autorizzato al pagamento.
Le pronunce che ti proteggono. Il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, ha ritenuto che la tutela dell’articolo 94-bis possa operare già nella fase prenotativa del concordato, quando la domanda con riserva sia sorretta da un progetto di piano sufficientemente articolato: la ratio della norma è proteggere il valore dell’impresa, e quel valore si dissolve proprio nelle settimane iniziali. Non tutta la giurisprudenza di merito è allineata: il Tribunale di Arezzo, con provvedimento del 6 dicembre 2024, ha ritenuto necessario un intervento inibitorio preventivo del giudice, chiamato a verificare in concreto il presupposto dell’essenzialità del contratto. La divergenza è una notizia operativa: se non chiedi espressamente al tribunale di accertare l’essenzialità, rischi di trovarti senza protezione davanti al fornitore che si è già mosso.
Mossa 3: attaccare la domanda dall’interno
La mossa. Superata la fase iniziale, il creditore cambia arma. Non aggredisce più il patrimonio: aggredisce la procedura. Segnala al commissario giudiziale le operazioni che ritiene sospette, evidenzia le poste attive gonfiate, contesta i criteri di formazione delle classi, chiede l’apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura ai sensi dell’articolo 106 CCII. L’obiettivo è ottenere la revoca dell’ammissione, che riporta l’impresa esattamente al punto di partenza, questa volta senza ombrello protettivo e con un decreto che certifica l’inaffidabilità del proponente.
Perché la fa, e quando preferisce non farla. È una mossa a costo ridotto e ad alto rendimento potenziale: il creditore non deve dimostrare il proprio danno, gli basta far emergere un fatto taciuto. E ha un alleato istituzionale, perché il commissario giudiziale ha il dovere di segnalare al tribunale gli atti di frode che emergono dalle sue verifiche. Il creditore evita questa mossa quando la proposta lo soddisfa ragionevolmente: far saltare il concordato per finire in liquidazione giudiziale significa quasi sempre incassare meno.
I suoi limiti. L’atto di frode non è qualunque irregolarità. La giurisprudenza lo definisce come il comportamento che occulta situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, con valenza potenzialmente ingannevole rispetto al consenso informato. Non basta un errore contabile, non basta una valutazione ottimistica dell’attivo, non basta un disaccordo sui criteri di stima: serve una rappresentazione che alteri la percezione delle reali prospettive di soddisfacimento. E il creditore non ha un potere autonomo di revoca: può solo sollecitare, la decisione resta al tribunale che deve accertare in contraddittorio.
La tua contromossa. La disclosure preventiva, integrale e documentata. Tutto ciò che dichiari tu nella domanda non può più essere usato contro di te come atto di frode: la frode sta nel taciuto, non nel dichiarato. Questo principio, che sembra banale, è il singolo fattore che salva o affonda più concordati di qualsiasi altro. L’operazione infragruppo di tre anni fa, il pagamento preferenziale al fornitore, la vendita dell’immobile al parente, il compenso amministratore fuori misura: ciascuna di queste circostanze, se dichiarata, spiegata e quantificata nella proposta, diventa un dato che i creditori valutano; se scoperta dal commissario, diventa il motivo della revoca. E qui arriva il punto che gli imprenditori scoprono troppo tardi: il ravvedimento successivo non serve a nulla. Integrare i dati dopo che il commissario li ha già trovati non sana la frode originaria.
Le pronunce che ti proteggono. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2042 del 30 gennaio 2026, ha stabilito che ciò che rileva è il tentativo di frode compiuto al momento del deposito della domanda, indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata poi emendata a seguito degli accertamenti degli organi della procedura, e senza che assuma rilievo la circostanza che i creditori, al momento del voto, fossero ormai al corrente di quanto accertato dal commissario. Nello stesso senso la Cassazione, con l’ordinanza n. 31958 del 9 dicembre 2025, ha escluso rilievo alle integrazioni informative fornite dal debitore e dall’attestatore in un momento successivo al riscontro della carenza da parte del commissario. Sul versante opposto, la stessa Corte, con l’ordinanza n. 19844 del 17 luglio 2025, ha chiarito che la revoca dell’ammissione ha la finalità di tutelare la legalità della procedura e non ha natura sanzionatoria: non è una punizione per l’imprenditore, il che significa che va misurata sull’effettiva idoneità decettiva del fatto e non sull’indignazione che quel fatto suscita. Il Tribunale di Pisa, con provvedimento del 12 gennaio 2026, ha aggiunto un tassello severo: perché l’atto sia in frode è sufficiente che il proponente fosse consapevole del possibile effetto decettivo, non occorre che abbia voluto produrlo.
Mossa 4: usare il voto come leva negoziale
La mossa. Si vota. E il creditore che ha una posizione rilevante, o che siede in una classe piccola e determinante, scopre di avere improvvisamente in mano un potere che nell’esecuzione individuale non aveva mai avuto: il potere di far fallire l’intera operazione. Da qui la mossa classica: annunciare il voto contrario e chiedere un trattamento migliore, oppure contestare la composizione delle classi sostenendo di essere stato collocato in un gruppo con posizioni non omogenee alla propria.
Perché la fa, e quando preferisce non farla. È la mossa più razionale del repertorio. Il costo per il creditore è zero, il potenziale guadagno è un aumento della percentuale offerta. Il rischio, per lui, è di essere superato: se la proposta viene approvata lo stesso, si è giocato il capitale reputazionale della minaccia e resta vincolato al risultato del voto altrui. Per questo il creditore misura il proprio peso reale prima di alzare la voce, e per questo il tuo lavoro sulle classi decide l’esito prima ancora che le schede vengano espresse.
I suoi limiti. Il primo limite è aritmetico. Nel concordato liquidatorio la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; il silenzio non vale adesione, ma non vale nemmeno moltiplicatore di potere per chi tace. Nel concordato in continuità aziendale la regola è più esigente, perché richiede l’approvazione di tutte le classi, ma proprio per questo il Codice ha costruito la valvola di sfogo: l’articolo 112, comma 2, CCII consente la cosiddetta ristrutturazione trasversale, cioè l’omologazione anche in mancanza dell’approvazione di tutte le classi, quando ricorrono le condizioni previste dalla norma. Il secondo limite è di merito: il creditore che vota contro non ottiene per ciò solo di essere pagato di più. Ottiene di poter contestare la convenienza, e solo alle condizioni che vedremo nella sesta mossa.
La tua contromossa. Costruire le classi come si costruisce una squadra, non come si compila un elenco. La suddivisione in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei non è un adempimento formale: è lo strumento con cui si isola il creditore ostile, si valorizza il creditore che ha interesse alla continuità e si crea la classe la cui adesione può reggere l’omologazione trasversale. Chi disegna le classi disegna il risultato del voto, e lo fa mesi prima che il voto si tenga. Accanto a questo, la contromossa che quasi nessuno gioca: il confronto informale con i creditori chiave prima del deposito, per verificare quale trattamento renda l’adesione preferibile al dissenso. In questo lavoro conta poter contare su un professionista che sia insieme tecnico della procedura e negoziatore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che misura, prima di sedersi al tavolo, quanto ciascun creditore incasserebbe davvero nell’alternativa liquidatoria.
Le pronunce che ti proteggono. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha risolto in senso favorevole al debitore una delle questioni più discusse sull’articolo 112, comma 2, lettera d), CCII nel testo anteriore al correttivo: l’espressione “in mancanza” va riferita all’assenza della maggioranza delle classi e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati, con la conseguenza che l’omologazione forzosa può reggersi anche sull’adesione di una sola classe qualificata. La Corte ha ancorato la lettura estensiva alla coerenza con la disciplina unionale e con la funzione stessa del meccanismo di ristrutturazione trasversale. Sulla stessa linea si colloca la successiva pronuncia n. 15593/2026, relativa al quadro normativo anteriore al D.Lgs. 136/2024. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Brindisi, con decreto del 3 luglio 2025, ha ritenuto sufficiente ai fini dell’omologa il consenso anche solitario di una classe di creditori “interessati”, senza che occorra che si tratti di creditori pregiudicati dalla prospettiva concordataria; il Tribunale di Roma, con provvedimento del 29 ottobre 2025, si è invece soffermato sul necessario rispetto delle condizioni dettate per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, individuando quali classi debbano considerarsi interessate.
Mossa 5: il veto del creditore pubblico
La mossa. L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o l’ente previdenziale non aderiscono alla proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi formulata ai sensi dell’articolo 88 CCII. Non serve nemmeno un voto contrario esplicito: in molti casi è il silenzio, o una risposta tardiva, a produrre l’effetto. Se quei crediti pesano per una quota rilevante del passivo — e nelle imprese in crisi pesano quasi sempre — la mancata adesione può impedire il raggiungimento delle maggioranze.
Perché la fa, e quando preferisce non farla. Il creditore pubblico non insegue una convenienza commerciale: risponde a criteri normativi e amministrativi, e il funzionario che decide risponde a sua volta di quella decisione. Storicamente questo ha prodotto una tendenza prudenziale al diniego, perché dire di no a una falcidia non espone a contestazioni immediate quanto dire di sì. Il quadro è però cambiato: l’orientamento consolidato impone di valutare la proposta sul metro della convenienza rispetto al ricavato della liquidazione giudiziale, e questo riduce lo spazio della discrezionalità pura.
I suoi limiti. Questo è il punto in cui l’arsenale della controparte pubblica si restringe di più. L’articolo 88 CCII prevede il cosiddetto cram down fiscale: in mancanza di adesione, il tribunale può omologare comunque il concordato quando la proposta assicura al creditore pubblico un trattamento non deteriore rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità la disciplina si intreccia con l’articolo 112: dopo il correttivo, se l’omologazione passa per la ristrutturazione trasversale, occorre distinguere le ipotesi in cui l’adesione pubblica è determinante per la maggioranza delle classi da quelle in cui il voto favorevole dell’erario resta comunque necessario. E, punto decisivo per l’imprenditore: il diniego dell’amministrazione finanziaria non è insindacabile, perché la cognizione sul rifiuto della transazione fiscale appartiene al giudice della procedura concorsuale.
La tua contromossa. Costruire la proposta fiscale come un confronto numerico, non come una richiesta di sconto. Il cram down non si ottiene invocando la buona fede: si ottiene depositando una comparazione documentata fra quanto l’erario incassa dal piano e quanto incasserebbe dalla liquidazione, con perizia sui beni, tempi realistici di realizzo, costi della procedura, ordine dei privilegi e grado di capienza. La convenienza va dimostrata voce per voce: è l’unico linguaggio che, davanti al tribunale, batte il silenzio dell’amministrazione.
Le pronunce che ti proteggono. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha ribadito che la sistematica e prolungata violazione degli obblighi tributari da parte del debitore non impedisce di per sé l’omologazione in presenza del voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, quando ricorra il presupposto della convenienza: l’articolo 88 CCII non contempla un diniego di omologazione per difetto di meritevolezza, e il giudice non può introdurlo in via interpretativa. Con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026 la Corte ha precisato che il cram down fiscale non dà luogo a un procedimento autonomo, ma opera come regola nella fase di approvazione della proposta, realizzando forzosamente il raggiungimento delle maggioranze. Con la sentenza n. 5918 del 16 marzo 2026, in tema di accordi di ristrutturazione nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, la Cassazione ha invece confermato che l’omologazione forzosa presupponeva l’esistenza di un accordo, ancorché percentualmente insufficiente, con i creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva: una precisazione che segna il confine fra i due strumenti. Infine, la Corte, con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha stabilito in materia di concordato minore che il rinvio alla disciplina del concordato preventivo non è automatico ma sottoposto a un giudizio di compatibilità, escludendo l’applicazione dei passaggi procedimentali più rigidi previsti dall’articolo 88 per la procedura maggiore. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Torino, con provvedimento del 17 luglio 2025, ha affrontato l’omologazione forzosa in presenza del voto contrario delle classi dei creditori fiscali e previdenziali, e il Tribunale di Trapani ha omologato in cram down un concordato liquidatorio con decreto del 2 ottobre 2025.
Mossa 6: l’ultima difesa dell’avversario, l’opposizione e il reclamo
La mossa. Il voto è andato male per lui. A quel punto il creditore dissenziente gioca l’ultima carta disponibile: si oppone all’omologazione, sostenendo che la proposta non gli conviene, che l’attestazione è inattendibile, che la relazione del commissario è lacunosa, che la fattibilità del piano è apparente. Se l’omologazione arriva comunque, propone reclamo. E se anche il reclamo non basta, resta la possibilità, dopo l’omologa, di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi dell’articolo 119 CCII o l’annullamento ai sensi dell’articolo 120.
Perché la fa, e quando preferisce non farla. L’opposizione ha per lui un costo processuale contenuto e un valore di disturbo elevato: allunga i tempi, tiene l’impresa in una condizione di incertezza che pesa sui rapporti bancari e commerciali, e può indurre il debitore a migliorare la proposta pur di chiudere. Il creditore rinuncia all’opposizione quando capisce che le sue censure riguardano il merito economico e non la regolarità, perché su quel terreno la legge gli chiude gran parte delle porte.
I suoi limiti. Sono i più netti dell’intera partita. La contestazione sulla convenienza non è ammessa a chiunque: nel concordato liquidatorio con classi può sollevarla il creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente; in mancanza di classi, occorre che a contestare siano creditori dissenzienti rappresentativi del venti per cento dei crediti ammessi al voto. E anche allora l’esito non è scontato, perché il tribunale può omologare ugualmente ove ritenga che il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il creditore che appartiene a una classe consenziente, o che non ha votato affatto, resta confinato alle censure di regolarità della procedura. Sul piano delle impugnazioni, la legittimazione al reclamo non è generalizzata: presuppone la partecipazione al giudizio di omologazione.
La tua contromossa. Preparare l’omologazione come si prepara un’udienza contenziosa, non come un adempimento. Significa: attestazione con dati verificabili e non con affermazioni; relazione di stima dell’alternativa liquidatoria redatta con criteri espliciti; ricostruzione documentata dei tempi di realizzo; risposta puntuale, già nel piano, alle obiezioni prevedibili di ciascuna categoria di creditori. La convenienza si difende con il confronto numerico fra le due alternative, ed è per questo che il valore di liquidazione va calcolato con la stessa serietà con cui si calcola il piano. Va poi presidiata la fase successiva: il concordato omologato è un impegno esecutivo, e l’inadempimento riapre la porta ai creditori. Un piano finanziariamente troppo teso è un piano che consegna alla controparte la mossa della risoluzione.
Le pronunce che ti proteggono. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27345 del 22 ottobre 2024, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da un creditore che non aveva votato né proposto opposizione, distinguendone la posizione da quella dei creditori dissenzienti e rilevando che la rituale pubblicazione del decreto di fissazione dell’udienza di omologazione rende non necessaria una notifica espressa nei suoi confronti. Con la sentenza n. 5828 del 15 marzo 2026, in tema di accordi di ristrutturazione, la Corte ha ribadito che la legittimazione al reclamo ex articolo 51 CCII spetta soltanto a chi abbia assunto la qualità di parte formale partecipando al giudizio di omologazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10271/2026, ha poi definito i contorni del rimedio previsto dall’articolo 53, comma 5-bis, CCII: la corte d’appello può confermare la sentenza di omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo, ma solo su richiesta del proponente e solo quando il reclamo attenga alla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, non quando sia stato accertato un diverso vizio di illegittimità della proposta. Sul fronte degli effetti dell’omologazione, la Corte, con l’ordinanza n. 20175 del 18 luglio 2025, ha affrontato il tema della temporanea inesigibilità dei crediti anteriori e della conseguente sospensione della prescrizione, precisando che nella fase anteriore all’omologazione non si verifica alcuna sospensione: un dato che il creditore accorto conosce e su cui costruisce la propria tempistica.
La partita giocata: tre sequenze mossa-contromossa
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare come si sposta la convenienza della controparte quando il debitore gioca d’anticipo.
Prima sequenza — la corsa al deposito. Impresa metalmeccanica, passivo complessivo 3.847.000 euro. Un fornitore titolare di un credito di 214.500 euro, dopo un decreto ingiuntivo non opposto e un pignoramento presso terzi che ha intercettato soltanto 11.300 euro, deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 14 aprile. Prima ipotesi: l’imprenditore reagisce in modo scomposto, tratta separatamente con quel fornitore, gli paga 60.000 euro in acconto il 28 aprile per fermarlo. Risultato: il ricorso viene ritirato, ma il pagamento preferenziale resta nei registri e, se la procedura concorsuale si aprirà comunque nei mesi successivi, diventerà materia di revocatoria e di contestazione. Seconda ipotesi: l’imprenditore deposita il 6 maggio domanda di accesso al concordato con riserva ai sensi dell’articolo 44 CCII, allegando un progetto di piano già quantificato e chiedendo contestualmente le misure protettive. A quel punto il ricorso del fornitore non viene deciso per primo, perché l’articolo 7 CCII impone la trattazione unitaria e la priorità alla domanda del debitore che non sia manifestamente inadeguata; il pignoramento in corso si arresta; il fornitore, da attaccante, diventa uno dei creditori chirografari che dovranno votare. La differenza fra le due ipotesi non sta nella forza dei rispettivi diritti: sta in ventidue giorni di calendario.
Seconda sequenza — il fornitore che stacca la spina. Stessa impresa. Il fornitore dei componenti lavorati vanta 41.700 euro di arretrato e comunica il 12 maggio che sospende le consegne fino a saldo. Senza quei componenti la linea si ferma e la commessa da 268.000 euro con consegna a fine luglio salta, con penali contrattuali per 26.800 euro. Mossa del creditore: usare l’essenzialità come leva di incasso integrale. Contromossa: nell’istanza di misure protettive il contratto viene indicato e documentato come essenziale ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 2, CCII, allegando l’ordine di produzione, la distinta base e l’assenza di fornitori alternativi qualificati nei tempi della commessa; contestualmente si chiede al tribunale, ai sensi dell’articolo 100 CCII, l’autorizzazione al pagamento del pregresso previa attestazione di essenzialità e funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori. Esito: il fornitore non può risolvere né sospendere per il mancato pagamento anteriore, ma incassa comunque il pregresso in forza di un provvedimento del tribunale, e continua a fornire sapendo che le forniture successive sono prededucibili. Per lui la convenienza si è spostata: da 41.700 euro incerti a 41.700 euro autorizzati più un cliente che continua a comprare.
Terza sequenza — il veto dell’erario superato con i numeri. Passivo erariale complessivo 1.216.000 euro, di cui 742.000 assistiti da privilegio e 474.000 chirografari. L’attivo aggredibile in liquidazione giudiziale è stimato in 370.000 euro, perché il capannone gravato da ipoteca per 1.430.000 euro non lascia residuo, e i costi della procedura sono prudenzialmente quantificati in 118.000 euro; sui 252.000 euro residui, i crediti di lavoro privilegiati per 96.000 euro vanno soddisfatti prima, lasciando all’erario privilegiato 156.000 euro, pari al 21 per cento; per il chirografo erariale il realizzo atteso è zero. Il piano di continuità offre invece il 34 per cento al privilegiato erariale, cioè 252.280 euro, e l’8 per cento al chirografo erariale, cioè 37.920 euro. L’Agenzia non aderisce. Mossa del creditore pubblico: lasciar mancare l’adesione e confidare sull’effetto aritmetico. Contromossa: chiedere l’omologazione ai sensi dell’articolo 88 CCII depositando la comparazione analitica fra le due alternative, con perizia sull’immobile, stima dei tempi di realizzo, ordine dei privilegi e quantificazione dei costi. Il confronto è oggettivo: 34 contro 21 sul privilegiato, 8 contro zero sul chirografo. Su questi numeri, e non su appelli alla comprensione, si costruisce il superamento del dissenso.
Quando all’avversario conviene davvero trattare
Esistono momenti precisi in cui la controparte passa dall’aggressione alla trattativa. Riconoscerli vale più di qualunque argomento giuridico.
Il primo momento è prima del deposito, quando il creditore non ha ancora investito nulla. È la finestra della composizione negoziata della crisi: l’imprenditore siede al tavolo con un esperto indipendente nominato dalla commissione, i creditori sono chiamati a un confronto in cui possono ancora scegliere, e nessuno ha ancora consolidato posizioni processuali. Qui la banca è spesso disponibile a rimodulare, perché una ristrutturazione volontaria non le impone il passaggio in una procedura concorsuale con tutto ciò che comporta in termini di classificazione e di tempi.
Il secondo momento arriva subito dopo la concessione delle misure protettive. È il momento in cui il creditore aggressivo scopre, materialmente, che le armi che stava usando non funzionano più: il pignoramento è fermo, l’ipoteca giudiziale non gli dà preferenza, la risoluzione del contratto essenziale è inefficace. Un attore razionale, quando constata che la via unilaterale è chiusa, ricalcola. È statisticamente il periodo in cui arrivano le prime aperture su piani di rientro e su saldo e stralcio, ed è anche il periodo in cui l’imprenditore commette l’errore più frequente: rilassarsi, invece di usare quelle settimane per chiudere accordi.
Il terzo momento è la vigilia del voto. Qui la convenienza del creditore cambia natura: non deve più decidere se aggredire, ma se il trattamento offerto è preferibile a quanto ricaverebbe dalla liquidazione. Se il lavoro di stima dell’alternativa liquidatoria è stato fatto seriamente e reso comprensibile, il creditore che vota contro sta scegliendo consapevolmente di incassare meno. Pochi lo fanno, salvo il creditore ostile.
Il quarto momento è la cessione del credito. Quando la banca cede la posizione a un veicolo specializzato, cambia l’interlocutore e cambia la soglia di convenienza: chi ha acquistato un credito a una frazione del nominale ottiene un risultato positivo anche accettando percentuali che la banca originaria non avrebbe considerato. È un passaggio che l’imprenditore quasi sempre subisce come una cattiva notizia e che invece, letto correttamente, apre una finestra negoziale.
Il quinto momento è il post-omologazione. Il creditore soddisfatto secondo il piano ha ormai un interesse diretto all’esecuzione regolare del concordato, perché la risoluzione lo riporterebbe al punto di partenza, con un attivo nel frattempo consumato. Da avversario diventa portatore dello stesso interesse dell’impresa alla tenuta del piano. È il motivo per cui un piano tarato con margini realistici vale, in termini di pace industriale, molto più di un piano aggressivo che promette percentuali brillanti e poi non regge.
Il filo comune è uno solo: il creditore tratta quando il costo dell’alternativa diventa visibile e misurabile. Il compito del difensore non è convincerlo, è renderglielo visibile.
La partita in tabella
La tabella che segue riassume la sequenza d’attacco tipica e le finestre in cui la contromossa è ancora giocabile. Va letta in verticale come un calendario: ogni riga si apre e si chiude, e una contromossa giocata fuori tempo vale quanto una contromossa non giocata.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Decreto ingiuntivo e precetto | Titolo esecutivo valido e credito certo, liquido, esigibile | Opposizione se il credito è contestabile; avvio della composizione negoziata o della domanda di accesso | Prima che il pignoramento produca effetti irreversibili |
| Pignoramento e ipoteca giudiziale | Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 46 CCII) | Domanda di accesso al concordato con istanza di misure protettive ex art. 54 CCII | Subito: ogni giorno di ritardo consolida prelazioni altrui |
| Ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale | Trattazione unitaria e priorità della domanda del debitore non manifestamente inadeguata (art. 7 CCII) | Deposito della domanda di concordato, anche con riserva ex art. 44 CCII, con progetto di piano quantificato | Prima della decisione sul ricorso; la proroga del termine è ostacolata dalla pendenza del ricorso |
| Sospensione forniture e risoluzione dei contratti | Inefficacia delle clausole ipso facto e divieto di rifiuto sui contratti essenziali (art. 94-bis CCII) | Indicazione documentata dei contratti essenziali; istanza ex art. 100 CCII per il pagamento del pregresso; finanza prededucibile ex art. 99 CCII | Contestuale all’istanza di misure protettive |
| Segnalazione di atti in frode e richiesta di revoca | L’atto deve avere valenza decettiva sul consenso informato (art. 106 CCII) | Disclosure integrale nella domanda: la frode sta nel taciuto | Solo prima del deposito; il ravvedimento successivo non sana |
| Voto contrario e contestazione delle classi | Maggioranze di legge; ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII | Classi costruite per posizione giuridica e interessi omogenei; confronto preventivo con i creditori chiave | Nei mesi che precedono il voto, non nei giorni |
| Mancata adesione del creditore pubblico | Cram down se il trattamento non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88 CCII) | Comparazione analitica documentata fra piano e alternativa liquidatoria | Dal deposito della proposta di trattamento fino all’omologazione |
| Opposizione all’omologazione | Contestazione della convenienza riservata al dissenziente di classe dissenziente o al 20% dei crediti in assenza di classi (art. 112 CCII) | Attestazione e stima liquidatoria costruite come prova, non come adempimento | Entro la fase di omologazione |
| Reclamo e istanza di risoluzione | Legittimazione al reclamo per chi è parte del giudizio di omologa; risoluzione per inadempimento non di scarsa importanza (artt. 51 e 119 CCII) | Piano con margini sostenibili e monitoraggio dell’esecuzione | Dall’omologazione in avanti, per tutta la durata del piano |
Le domande di chi è sotto attacco
Un creditore può farmi dichiarare in liquidazione giudiziale mentre sto preparando il concordato? Non se ti muovi in tempo. Il Codice impone la trattazione unitaria delle domande e la priorità dell’esame della domanda del debitore diretta a regolare la crisi, salvo che il piano sia manifestamente inadeguato. Il punto critico è la qualità di ciò che depositi: una domanda con riserva vuota non ti protegge, una domanda sorretta da un progetto di piano quantificato sì.
Il mio fornitore principale può bloccarmi le consegne perché non gli ho pagato le fatture vecchie? No, se il contratto è essenziale e sei sotto misure protettive. L’articolo 94-bis CCII gli vieta di rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare il contratto in tuo danno per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Devi però dimostrare l’essenzialità, non limitarti ad affermarla.
Se l’Agenzia delle Entrate non aderisce, il concordato salta? Non necessariamente. Il tribunale può omologare superando la mancata adesione quando la proposta assicura al creditore pubblico un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. La Cassazione ha inoltre chiarito che il comportamento fiscale pregresso dell’imprenditore non introduce, di per sé, un requisito di meritevolezza che sbarri l’omologazione.
Un errore nella domanda mi fa perdere tutto? Dipende dalla natura dell’errore. La revoca dell’ammissione presuppone un atto di frode, cioè una rappresentazione idonea a ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, non una divergenza di stima o un’imprecisione contabile. La regola pratica resta però severa: correggere dopo che il commissario ha scoperto non sana nulla.
Un creditore che ha votato a favore può poi contestare la convenienza del piano? No. La contestazione sulla convenienza è riservata al creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente, oppure, in assenza di classi, ai dissenzienti che rappresentino il venti per cento dei crediti ammessi al voto. Chi appartiene a una classe consenziente può soltanto dedurre vizi di regolarità della procedura.
Quanto dura la protezione dalle azioni esecutive? Non è indefinita. Le misure protettive hanno una durata iniziale limitata, sono prorogabili entro i tetti massimi fissati dal Codice e possono essere revocate dal giudice. Vanno usate come una finestra operativa, non come uno stato permanente: è dentro quella finestra che si costruiscono il piano e gli accordi. Il creditore esperto lo sa e lavora sul calendario: contesta la proroga, sollecita la revoca quando il piano non progredisce e attende la scadenza per riprendere l’azione esecutiva sospesa. Per questo il cronoprogramma della procedura va costruito a ritroso dalla data di scadenza della protezione, non in avanti dalla data di deposito.
I paletti fissati dai giudici
I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa della controparte che ciascuno limita o sanziona. I principi sono riformulati per sintesi.
Sull’accesso alla procedura e sulla condotta pregressa dell’imprenditore
- Corte d’Appello di Bari, 21 ottobre 2025. La meritevolezza del proponente non costituisce condizione soggettiva necessaria né per l’ammissione né per l’omologazione del concordato preventivo. Rilevanza: disinnesca l’argomento più usato dal creditore ostile, cioè che chi ha gestito male l’impresa non abbia diritto alla procedura.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723. La violazione sistematica e prolungata degli obblighi tributari non impedisce di per sé l’omologazione in presenza del voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, quando ricorra il presupposto della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, poiché l’articolo 88 CCII non contempla un diniego per difetto di meritevolezza. Rilevanza: sposta il baricentro del giudizio dal comportamento del debitore al confronto numerico fra le alternative.
Sugli atti in frode e sulla revoca dell’ammissione
- Cass. civ., Sez. I, ord. 30 gennaio 2026, n. 2042. Rileva il tentativo di frode al momento del deposito della domanda, a prescindere dal fatto che la domanda sia stata poi emendata dopo gli accertamenti degli organi della procedura e dal fatto che i creditori, al momento del voto, fossero informati di quegli accertamenti. Rilevanza: chiude la strada al ravvedimento tardivo.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2025, n. 31958. Le integrazioni informative fornite dal debitore e dall’attestatore dopo il riscontro della carenza da parte del commissario giudiziale non elidono la rilevanza dell’omissione originaria. Rilevanza: conferma che la completezza informativa va costruita prima, non recuperata dopo.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19844. La revoca dell’ammissione per atti in frode è finalizzata a tutelare la legalità della procedura e non ha natura sanzionatoria. Rilevanza: consente di contestare la revoca chiesta dal creditore quando il fatto contestato non abbia reale attitudine decettiva.
- Tribunale di Pisa, 12 gennaio 2026. Per la configurabilità dell’atto in frode è sufficiente che il proponente sia consapevole del possibile effetto decettivo nei confronti del ceto creditorio, senza che occorra la volontà di produrlo. Rilevanza: misura quanto è alto lo standard di trasparenza richiesto al proponente.
Sul voto, sulle classi e sull’omologazione trasversale
- Cass. civ., Sez. I, sent. 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato in continuità, ai fini dell’omologazione forzosa prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), CCII nel testo anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’espressione “in mancanza” va riferita all’assenza della maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati, cosicché può essere sufficiente l’adesione di una sola classe qualificata. Rilevanza: riduce drasticamente il potere di veto del singolo creditore rilevante.
- Cass. civ., Sez. I, n. 15593/2026. In tema di omologazione trasversale del concordato in continuità in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, la Corte ha ricostruito la disciplina applicabile alle procedure regolate dal testo anteriore al correttivo del 2024. Rilevanza: fornisce il criterio di diritto intertemporale nelle procedure ancora pendenti.
- Tribunale di Brindisi, 3 luglio 2025. Ai fini dell’omologa del concordato in continuità in presenza di classi dissenzienti può essere sufficiente il consenso anche di una sola classe di creditori interessati, senza che occorra che si tratti di creditori pregiudicati dalla proposta. Rilevanza: conferma nel merito la linea poi accolta dalla Cassazione.
- Tribunale di Roma, 29 ottobre 2025. Nell’omologazione trasversale richiesta dal proponente occorre il rispetto delle condizioni relative alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, con individuazione delle classi da ritenersi interessate. Rilevanza: indica dove si concentra il controllo del tribunale sulla distribuzione del surplus.
Sul creditore pubblico e sul cram down fiscale
- Cass. civ., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866. Il cram down fiscale non dà luogo a un procedimento autonomo, ma opera come regola all’interno della fase di approvazione della proposta, determinando forzosamente il raggiungimento delle maggioranze. Rilevanza: chiarisce che non serve un giudizio separato per superare il dissenso erariale.
- Cass. civ., Sez. I, sent. 16 marzo 2026, n. 5918. In tema di accordi di ristrutturazione, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa presupponeva che fosse intervenuto un accordo, ancorché percentualmente insufficiente, con i creditori diversi da quelli pubblici interessati dalla proposta transattiva. Rilevanza: segna la differenza strutturale fra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo nella gestione del dissenso pubblico.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore il rinvio alla disciplina del concordato preventivo è subordinato a un giudizio di compatibilità, con esclusione dei passaggi procedimentali più rigidi previsti dall’articolo 88 CCII. Rilevanza: rileva per l’imprenditore sotto soglia e per il debitore non fallibile che affianca l’impresa.
- Tribunale di Torino, 17 luglio 2025. In presenza di voto contrario delle classi dei creditori fiscali e previdenziali, il presupposto necessario per l’omologazione forzosa resta il criterio comparativo con l’alternativa liquidatoria. Rilevanza: conferma nella prassi che il confronto numerico è il vero terreno del contendere.
- Tribunale di Trapani, 2 ottobre 2025. Omologazione in cram down di un concordato preventivo liquidatorio. Rilevanza: dimostra che lo strumento non è confinato alla continuità aziendale.
Sulle opposizioni, sui reclami e sugli effetti dell’omologazione
- Cass. civ., Sez. I, ord. 22 ottobre 2024, n. 27345. È inammissibile il reclamo del creditore che non abbia votato né proposto opposizione, la cui posizione va distinta da quella dei creditori dissenzienti; la rituale pubblicazione del decreto di fissazione dell’udienza rende non necessaria una notifica espressa. Rilevanza: elimina il disturbo delle impugnazioni tardive di chi è rimasto inerte.
- Cass. civ., Sez. I, sent. 15 marzo 2026, n. 5828. La legittimazione al reclamo ai sensi dell’articolo 51 CCII spetta soltanto a chi abbia assunto la qualità di parte formale partecipando al giudizio di omologazione. Rilevanza: restringe la platea di chi può impugnare.
- Cass. civ., Sez. I, n. 10271/2026. La conferma dell’omologazione da parte della corte d’appello nonostante l’accoglimento del reclamo, ai sensi dell’articolo 53, comma 5-bis, CCII, presuppone la richiesta del proponente e opera solo quando il reclamo riguardi la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, non quando sia accertato un diverso vizio di illegittimità della proposta. Rilevanza: individua con precisione l’unico spazio in cui l’omologa può essere salvata in appello.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 18 luglio 2025, n. 20175. L’omologazione determina una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori con conseguente sospensione della prescrizione, mentre nella fase anteriore all’omologazione non si verifica alcuna interruzione o sospensione. Rilevanza: incide sulla tempistica delle iniziative dei creditori e sulla gestione dei crediti prossimi alla prescrizione.
- Tribunale di Milano, decreto 2 novembre 2025, e Tribunale di Arezzo, 6 dicembre 2024. Il primo ha ritenuto applicabile la tutela dei contratti essenziali già nella fase prenotativa del concordato; il secondo ha ritenuto necessario un intervento inibitorio del giudice, chiamato a verificare in concreto l’essenzialità del contratto. Rilevanza: la divergenza impone di formulare l’istanza in modo espresso e documentato anziché confidare in un’operatività automatica.
Le finestre che l’imprenditore chiude da solo
Ci sono tre momenti in cui la partita viene persa non per una mossa dell’avversario, ma per una decisione del debitore. Vale la pena isolarli, perché sono gli unici fattori interamente sotto il tuo controllo.
La prima finestra si chiude con il pagamento selettivo. Quando la cassa si stringe, l’istinto è pagare chi urla più forte: il fornitore che minaccia il blocco, il creditore che ha già notificato il precetto. Ogni pagamento preferenziale compiuto quando l’insolvenza è già in corso è però un atto che verrà riletto a posteriori, in sede di revocatoria o come possibile atto in frode se non dichiarato, e che nel frattempo consuma la risorsa con cui avresti potuto costruire la proposta. Dal punto di vista della controparte questa è la situazione ideale: ottiene il pagamento integrale e conserva intatte tutte le sue armi. La regola operativa è opposta all’istinto: dal momento in cui la crisi è conclamata, i pagamenti che escono dall’ordinaria gestione vanno valutati e, dopo il deposito della domanda, autorizzati.
La seconda finestra si chiude con la contabilità non allineata. Un piano di concordato si regge su dati che il commissario giudiziale verificherà voce per voce: magazzino, crediti verso clienti, fondo svalutazione, poste infragruppo, debiti verso soci. Se il bilancio contiene attivi che non esistono più o crediti inesigibili mai svalutati, la differenza emergerà, e quella differenza non sarà letta come una disattenzione contabile ma come una rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale. È il varco che il creditore ostile aspetta per chiedere la revoca. Allineare la contabilità prima del deposito, per quanto doloroso sia far emergere una perdita, è il singolo intervento che riduce di più il rischio della procedura.
La terza finestra si chiude con l’attestazione debole. L’attestatore indipendente non è un adempimento burocratico: è il soggetto la cui relazione sostiene la veridicità dei dati e la fattibilità del piano davanti al tribunale e ai creditori. Un’attestazione generica, priva di verifiche documentate e di analisi di sensitività sulle ipotesi di ricavo, è un’attestazione che l’opponente smonterà in udienza, e con essa l’intero impianto. Il tempo speso a costruire un piano verificabile, con proiezioni prudenti e scenari alternativi, è tempo sottratto alla controparte.
Queste tre finestre hanno una caratteristica in comune: si chiudono in silenzio, senza che nessuno depositi un atto. Quando l’avversario si muove, sono già chiuse da mesi. È per questo che il momento giusto per farsi assistere non è quando arriva il ricorso del creditore, ma quando ti accorgi che i pagamenti hanno iniziato a slittare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel concordato preventivo lo Studio Monardo gioca la partita al posto dell’imprenditore: analizza le mosse già compiute dai creditori, intercetta i vizi dei loro atti, presidia le scadenze che la controparte deve rispettare e apre il tavolo della trattativa nel momento esatto in cui la convenienza dell’avversario si sposta. In concreto:
- Ricostruiamo la mappa del passivo distinguendo per grado di privilegio, capienza delle garanzie reali e reale attitudine di ciascun creditore all’aggressione, così da sapere chi può fare male e chi no.
- Calcoliamo il valore di liquidazione con perizie e criteri espliciti, perché è il numero su cui si misurano la convenienza, il cram down e ogni opposizione.
- Depositiamo la domanda di accesso e l’istanza di misure protettive costruendo, quando serve, la domanda con riserva sorretta da un progetto di piano già quantificato.
- Individuiamo e documentiamo i contratti essenziali ai sensi dell’articolo 94-bis CCII e presentiamo le istanze di autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi e all’accesso a finanza prededucibile.
- Progettiamo le classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, in funzione delle maggioranze e della ristrutturazione trasversale.
- Costruiamo la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi e prepariamo la comparazione analitica che sostiene l’omologazione anche in mancanza di adesione.
- Conduciamo la negoziazione con banche, fornitori e cessionari dei crediti, misurando prima quanto ciascuno incasserebbe nell’alternativa liquidatoria.
- Presidiamo la fase di ammissione rispondendo alle segnalazioni del commissario giudiziale e alle istanze di revoca ex articolo 106 CCII.
- Difendiamo l’omologazione contro le opposizioni dei dissenzienti e gestiamo reclami e impugnazioni nei gradi successivi.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano per prevenire le istanze di risoluzione e per gestire tempestivamente gli scostamenti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita che può concludersi in Cassazione, l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non è un dettaglio: significa che la linea difensiva impostata nella domanda di accesso è la stessa che verrà sostenuta davanti alla corte d’appello e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di consegne e senza cambi di impostazione. Per l’impresa conta poi la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che riguarda esattamente il momento in cui il tavolo con i creditori va aperto e condotto. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti legge il caso anche sul piano economico, e questo è decisivo perché la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato: senza numeri verificabili, nessun argomento giuridico regge davanti a un tribunale che deve confrontare due alternative.
Il tempo è la variabile che decide
Nel concordato preventivo non vince chi ha ragione in astratto: vince chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Ogni mossa dei creditori ha un termine, una condizione e un limite, e ogni limite è una finestra che si apre per il debitore e poi si chiude. L’imprenditore che aspetta di “vedere come va” non sta guadagnando tempo: sta consegnando alla controparte le settimane in cui la sua posizione era ancora difendibile.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le competenze che essa richiede: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per condurre il confronto con il ceto creditorio, il Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il fiduciario OCC per le situazioni in cui accanto all’impresa vanno regolate le posizioni dei garanti e dei soggetti non assoggettabili alla procedura maggiore, l’avvocato cassazionista per portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio, e uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per il confronto con banche ed erario. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia con i numeri alla mano.
📩 Non aspettare il prossimo atto del creditore per decidere: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa guida.
