Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se sei un imprenditore individuale, un artigiano, un piccolo commerciante o un professionista con partita IVA e stai valutando il concordato minore, la domanda che ti tiene sveglio non è “cos’è” — è “quanto mi costa metterlo in moto, e cosa succede ai soldi che anticipo se poi la procedura non arriva in fondo”.
Ti rispondo con un piano in otto mosse. Alla fine di questa guida saprai esattamente quali voci di costo la legge ti impone, quali sono calcolate su parametri ministeriali che puoi conoscere in anticipo, quali sono evitabili e in quale momento esatto ciascuna somma esce dalla tua cassa. Non troverai formule vaghe: troverai numeri, articoli di legge, percentuali del D.M. 202/2014 e le pronunce che negli ultimi mesi hanno ridisegnato la materia, compresa quella che stabilisce cosa succede al compenso dell’OCC quando l’omologazione viene negata.
Una precisazione sul perimetro, subito. Qui parliamo dei costi di procedura previsti dalla legge e dalla tariffa ministeriale: contributo unificato, imposta di bollo, compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi, pubblicità nel registro delle imprese, eventuali ausiliari tecnici. Non parliamo del trattamento economico dell’assistenza legale, che si definisce sul singolo caso e non appartiene a questa guida.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC. Significa che conosce il concordato minore anche dal lato dell’Organismo — cioè dal lato di chi il preventivo lo redige, la relazione particolareggiata la scrive e il compenso lo chiede liquidare. Quando ti spiega come si costruisce la voce di costo più pesante della procedura, non la sta stimando dall’esterno: la conosce dall’interno del meccanismo che la genera. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è la competenza specifica per chi affronta la crisi con un’attività ancora aperta e vuole capire se il concordato minore sia davvero lo strumento giusto o se esistano percorsi alternativi meno onerosi.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire
Non tutti partono dalla mossa 1. Alcune situazioni impongono di saltare direttamente alla mossa 3, altre richiedono di fermarsi prima ancora di aprire il capitolo costi. Rispondi a queste quattro domande prima di procedere.
Domanda 1 — Sei davvero un soggetto legittimato al concordato minore?
Il concordato minore è disciplinato dagli articoli da 74 a 83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificati dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), in vigore dal 28 settembre 2024. È lo strumento del sovraindebitato diverso dal consumatore: imprenditore minore, imprenditore agricolo, professionista, start-up innovativa, e in generale chi è escluso dalla liquidazione giudiziale ma non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore perché la sua esposizione ha origine nell’attività.
L’imprenditore minore è definito dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII attraverso tre soglie che devono ricorrere congiuntamente: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro annui, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Se sfori anche una sola soglia, non sei un imprenditore minore: la tua strada è il concordato preventivo, con costi di procedura di ordine completamente diverso.
Se non sei sicuro della risposta, non passare oltre: parti dalla mossa 1.
Domanda 2 — Hai già in mano numeri affidabili su attivo e passivo?
Questa domanda pesa più di quanto immagini, perché il costo principale della procedura — il compenso dell’OCC — si calcola con percentuali applicate all’attivo e al passivo. Se non sai quanto valgono i tuoi beni e quanto ammonta davvero il tuo debito, non stai valutando una procedura: stai tirando a indovinare su una cifra che poi ti verrà presentata.
Se hai bilanci, estratti conto, estratto di ruolo aggiornato e visure ipocatastali, puoi saltare alla mossa 3. Se non li hai, la mossa 2 è obbligatoria.
Domanda 3 — Hai già ricevuto un pignoramento, un precetto o un’istanza di liquidazione controllata?
Se un creditore ha già depositato istanza di liquidazione controllata nei tuoi confronti, la tua domanda di concordato minore non nasce in un terreno neutro: si innesta su un procedimento già pendente. Il Tribunale di Udine, con provvedimento del 15 dicembre 2025, ha affrontato proprio questa situazione, ricostruendo il rapporto tra la domanda del debitore e l’istanza del creditore in termini di procedura unitaria con competenza collegiale. Cambia il ritmo, cambiano i tempi e cambia il margine di manovra sulle spese.
In questo caso vai direttamente alla mossa 7 per capire cosa ti aspetta, poi torna indietro.
Domanda 4 — Il tuo reddito è sotto la soglia del patrocinio a spese dello Stato?
Il limite di reddito attualmente vigente per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di 13.659,64 euro, aggiornato dal decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025. Se il reddito complessivo del tuo nucleo familiare è sotto quella soglia, una parte del quadro economico cambia e la mossa 4 va letta in una versione diversa.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non so se rientro nelle soglie dell’imprenditore minore | Mossa 1 | Sbagliare procedura significa spendere per un percorso che verrà dichiarato inammissibile |
| Ho i requisiti ma non ho i numeri sotto controllo | Mossa 2 | Senza attivo e passivo affidabili non esiste un preventivo affidabile |
| Ho i numeri, devo scegliere l’Organismo | Mossa 3 | È il momento in cui la voce di costo più pesante si può ancora negoziare per iscritto |
| Voglio sapere quanto verso allo Stato e quando | Mossa 4 | Contributo unificato, bollo e pubblicità hanno importi e momenti precisi |
| Ho immobili, macchinari o quote da valutare | Mossa 5 | Perizie e ausiliari sono la voce più sottovalutata e la più comprimibile |
| Devo scrivere il piano e non so dove collocare i costi | Mossa 6 | La prededuzione ex art. 6 CCII decide chi viene pagato prima |
| Ho depositato e sono in attesa del voto | Mossa 7 | Nei 30 giorni del voto ogni giorno perso costa |
| Sono stato omologato e devo eseguire | Mossa 8 | Il compenso dell’OCC si liquida solo alla fine e a certe condizioni |
| Ho già ricevuto un’istanza di liquidazione controllata | Mossa 7, poi 1 | Il quadro è già processuale: prima capisci il terreno, poi verifichi i requisiti |
| Reddito familiare sotto 13.659,64 € | Mossa 4 (versione patrocinio) | Il quadro economico cambia in modo sostanziale |
Una regola generale prima di iniziare: non versare acconti, non firmare incarichi e non depositare nulla finché non hai completato le mosse 1, 2 e 3 in quest’ordine. Chi salta questa sequenza paga due volte lo stesso lavoro.
Mossa 1 — Accerta se sei legittimato, prima di spendere un euro
OBIETTIVO DELLA MOSSA: stabilire con certezza documentale che rientri tra i soggetti ammessi al concordato minore, perché ogni euro speso su una procedura sbagliata è un euro perso senza contropartita.
Quando va fatta
Prima di qualunque altra cosa, e comunque prima di conferire l’incarico all’Organismo. Non ci sono termini di legge che ti pressano in questa fase: sei tu a scegliere quando presentare la domanda. Ma se hai già un pignoramento in corso o un’esecuzione avviata, la finestra si stringe di fatto, perché ogni settimana che passa è attivo che esce dalla tua disponibilità.
Come si esegue
Recupera i tre esercizi precedenti e verifica una per una le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Ti servono:
- Bilanci o dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi, per l’attivo patrimoniale e per i ricavi lordi. Se sei una ditta individuale in contabilità semplificata, ricostruisci l’attivo dal registro dei beni ammortizzabili, dalle rimanenze e dalle disponibilità liquide e dai crediti verso clienti.
- Estratto di ruolo aggiornato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e situazione debitoria INPS, per la quota di debito pubblico.
- Centrale Rischi Banca d’Italia e ultimi estratti conto, per l’esposizione bancaria e finanziaria.
- Elenco fornitori con scadenzario, per il chirografo commerciale.
Somma tutto il passivo, compresi i debiti non ancora scaduti: la norma li considera espressamente. È l’errore più frequente e il più costoso, perché fa apparire sotto soglia chi sotto soglia non è.
Verifica poi tre condizioni ulteriori che non riguardano le soglie ma la legittimazione:
- Non sei un consumatore. Se il tuo indebitamento è esclusivamente personale e privo di collegamento con un’attività, la tua strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII, che è una procedura diversa e più snella.
- Non hai commesso atti in frode ai creditori. L’art. 77 CCII individua le condizioni di inammissibilità. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 19 febbraio 2026, ha chiarito un punto importante: per accedere al concordato minore non si richiede l’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni, ma solo che non siano stati commessi atti in frode. È una differenza sostanziale rispetto al vecchio regime della meritevolezza.
- La cessazione dell’attività non ti esclude automaticamente. Il Tribunale di Ivrea, il 10 febbraio 2026, ha stabilito che l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese può accedere al concordato minore liquidatorio, perché il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII opera solo per il concordato di tipo in continuità. Nello stesso senso il Tribunale di Udine il 21 marzo 2026, su una proposta liquidatoria con apporto di finanza esterna formulata da un imprenditore individuale cancellato.
La base giuridica
Art. 2, comma 1, lett. d) CCII per la definizione di imprenditore minore. Art. 65 CCII per l’ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Art. 74, comma 1, CCII per l’individuazione dei legittimati al concordato minore. Art. 77 CCII per le cause di inammissibilità. Art. 33, comma 4, CCII per il tema della cessazione dell’attività.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: scopri di essere sopra soglia su una sola delle tre condizioni. Non è la fine del percorso, è un bivio. Se sfori i 500.000 euro di debiti ma resti sotto sulle altre due, non sei un imprenditore minore e il concordato minore non ti è aperto: dovrai valutare il concordato preventivo o, se hai ancora continuità aziendale, la composizione negoziata. Sono percorsi con architetture di costo diverse, che vanno confrontate prima di scegliere, non dopo.
Il secondo imprevisto: hai avuto un fallimento in passato. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 novembre 2025, n. 30108, si è occupata della posizione del debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito, per qualunque ragione, del beneficio dell’esdebitazione ex art. 142 legge fallimentare. È una situazione che va istruita con attenzione, perché incide sulla stessa possibilità di accesso.
Check di completamento
Non passare alla mossa 2 finché non hai:
- [ ] Le tre soglie dell’art. 2, lett. d) CCII verificate su documenti, non a memoria, con il passivo comprensivo dei debiti non scaduti
- [ ] La conferma documentale che il tuo indebitamento ha origine nell’attività d’impresa o professionale (e quindi non sei un consumatore)
- [ ] Una ricognizione onesta degli atti dispositivi compiuti negli ultimi anni, per escludere profili di frode ex art. 77 CCII
Mossa 2 — Costruisci il quadro di attivo e passivo, perché è lì che nasce il costo
OBIETTIVO DELLA MOSSA: mettere a punto i due numeri — attivo e passivo — da cui dipende matematicamente il compenso dell’Organismo, cioè la voce più pesante dell’intera procedura.
Questa è la mossa che quasi tutti sottovalutano e che invece determina più di ogni altra quanto ti costerà attivare il concordato minore. Il motivo è tecnico ma semplice: il compenso dell’OCC non è una cifra a discrezione, è il risultato di percentuali applicate a due grandezze. Se quelle grandezze le porti sbagliate, il preventivo che ti verrà consegnato sarà sbagliato — e verrà corretto in corsa, quando ormai hai già speso.
Quando va fatta
Subito dopo la verifica dei requisiti e prima di rivolgerti all’Organismo. Considera un tempo realistico di tre-sei settimane per raccogliere tutto: l’estratto di ruolo e le visure ipocatastali hanno tempi di rilascio propri e non li comprimi.
Come si esegue
Costruisci l’attivo in tre colonne.
Prima colonna, beni immobili: per ciascuno ti servono visura catastale aggiornata, visura ipotecaria ventennale e una stima di valore di mercato. Attenzione: qui non serve ancora la perizia formale (quella la decidi alla mossa 5), ma ti serve un ordine di grandezza credibile, perché l’art. 75, comma 2, CCII consente di soddisfare parzialmente i creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari solo se è assicurato un pagamento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui insiste la prelazione, come attestato dall’OCC.
Seconda colonna, beni mobili e strumentali: macchinari, attrezzature, automezzi, rimanenze di magazzino. Valorizzali a valore di realizzo, non a valore contabile residuo.
Terza colonna, crediti e flussi futuri: crediti verso clienti con indicazione dell’esigibilità reale, e — se il tuo sarà un concordato in continuità — la proiezione dei flussi che l’attività genererà. Questa colonna è decisiva, perché il concordato minore può fondarsi anche solo su flussi futuri e disponibilità liquide, senza liquidazione di beni.
Costruisci il passivo per gradi di prelazione. Non un elenco generico di creditori, ma una classificazione: crediti prededucibili, crediti privilegiati (con indicazione del grado), crediti ipotecari e pignoratizi, crediti chirografari. Questa classificazione non è un esercizio contabile: è il presupposto per rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione, e la Cassazione l’ha eretto a condizione di ammissibilità.
Verifica la questione mutuo prima casa. Il Correttivo-ter ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 75 CCII, che consente in determinate condizioni la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario. Se hai un mutuo in regola sui pagamenti, questa verifica cambia radicalmente la fisionomia del piano e, di conseguenza, i numeri su cui verrà calcolato il compenso.
La base giuridica
Art. 75 CCII per la documentazione da allegare e per il trattamento dei crediti privilegiati. Art. 76 CCII per il contenuto della relazione dell’OCC. Art. 16 del D.M. 24 settembre 2014 n. 202, che àncora la determinazione dei compensi dell’Organismo all’attivo e al passivo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: emergono debiti che non avevi considerato. Succede quasi sempre con i debiti tributari e contributivi, perché l’estratto di ruolo restituisce anche partite dormienti. Non nasconderli e non minimizzarli: la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026, ha confermato la revoca dell’omologazione in un caso in cui un imprenditore aveva attribuito il proprio sovraindebitamento soprattutto alla pandemia, omettendo elementi rilevanti su debiti già maturati in precedenza. La Corte ha chiarito che, pur non essendo più richiesta una valutazione di meritevolezza in senso premiale, restano centrali gli obblighi informativi previsti dal Codice: la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale deve essere completa, corretta e trasparente. Un debito taciuto oggi è un’omologazione revocata domani, con tutti i costi già sostenuti e nessun risultato.
Il secondo imprevisto: il valore dei beni è incerto. Se hai un immobile la cui stima oscilla in una forbice ampia, non forzare il numero verso il basso per far quadrare il piano. L’OCC dovrà attestare quel valore, e una sottostima è esattamente ciò che il creditore ipotecario contesterà in sede di omologazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII.
Check di completamento
- [ ] Attivo articolato in immobili, mobili e crediti/flussi, ciascuno con la fonte documentale che lo supporta
- [ ] Passivo classificato per grado di prelazione, con estratto di ruolo e posizione INPS aggiornati
- [ ] Nessuna posizione debitoria nota lasciata fuori dall’elenco, comprese quelle contestate o prescritte in ipotesi
Mossa 3 — Chiedi il preventivo scritto all’OCC prima di conferire l’incarico
OBIETTIVO DELLA MOSSA: ottenere per iscritto, prima di firmare qualsiasi cosa, la quantificazione del compenso dell’Organismo — perché il D.M. 202/2014 ti dà questo diritto e perché è l’unico momento in cui quella cifra è ancora discutibile.
Qui si concentra la parte più rilevante della risposta alla domanda “quanto costa”. Leggi con attenzione, perché il meccanismo è preciso e conoscerlo ti mette in una posizione completamente diversa.
Quando va fatta
Al momento dell’istanza di nomina del gestore, prima del conferimento dell’incarico e prima di qualunque versamento. L’art. 10, comma 3, del D.M. 202/2014 prevede che il gestore predisponga un preventivo da sottoporre al debitore per la sua eventuale accettazione. Non è una cortesia dell’Organismo: è un passaggio regolamentato.
Come si esegue
Passo 1 — Presenta l’istanza di nomina indicando attivo e passivo. La prassi degli OCC è quella di far compilare al debitore un modulo di richiesta di nomina del gestore, nel quale vanno indicate l’entità del passivo e dell’attivo, accompagnate dalla documentazione di supporto. Il preventivo viene costruito sui dati che dichiari: se sono approssimativi, il preventivo lo sarà altrettanto.
Passo 2 — Pretendi che il preventivo espliciti il metodo di calcolo. Il compenso dell’OCC comprende quello per il gestore della crisi, quello per l’Organismo e l’eventuale rimborso delle spese anticipate. Si determina in due modi alternativi: in applicazione dei parametri del D.M. 202/2014, oppure mediante accordo con il debitore. Il decreto accorda preferenza all’autonomia negoziale delle parti, ma nella gran parte dei casi l’accordo viene comunque costruito in conformità ai parametri ministeriali.
Passo 3 — Verifica che le percentuali siano quelle giuste. L’art. 16 del D.M. 202/2014 rinvia ai parametri del D.M. 30/2012 e articola il compenso su due basi di calcolo:
- una percentuale sull’attivo, a scaglioni decrescenti: sul primo scaglione, da 0 a 16.227,08 euro, la forbice è dal 12% al 14%; sulle somme eccedenti 811.353,79 euro e fino a 2.434.061,37 euro si scende allo 0,90%–1,80%; oltre 2.434.061,37 euro allo 0,45%–0,90%;
- una percentuale sul passivo risultante dall’accordo o dal piano omologato: dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro, e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti.
Quando il piano non prevede liquidazione di beni ma solo flussi di cassa da redditi futuri o disponibilità liquide, le percentuali si calcolano semplicemente sull’attivo e sul passivo risultanti dal piano omologato, ai sensi dell’art. 16, comma 2.
Passo 4 — Applica la riduzione obbligatoria. Questo è il punto che quasi nessun debitore conosce. L’art. 16, comma 4, del D.M. 202/2014 stabilisce che i compensi così calcolati devono essere ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%. Non è una facoltà dell’Organismo: è una riduzione prevista dal decreto proprio allo scopo di favorire l’accesso alle procedure di composizione della crisi. La misura concreta va calibrata sulla minore complessità dell’opera. Se il preventivo che ti viene consegnato non evidenzia questa riduzione, chiedi conto di come è stata applicata.
Passo 5 — Controlla il tetto massimo. L’art. 16, comma 5, fissa un limite invalicabile: l’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può superare il 5% di quanto è attribuito ai creditori nelle procedure con passivo superiore a 1.000.000 di euro, e il 10% nelle procedure con passivo inferiore. Il tetto, però, non si applica quando l’ammontare complessivo attribuito ai creditori è inferiore a 20.000 euro. È una precisazione decisiva per le procedure piccole: sotto quella soglia il limite percentuale non ti protegge.
Passo 6 — Chiarisci per iscritto tre voci accessorie. Il rimborso forfettario delle spese generali (nella prassi regolamentare degli Organismi commisurato in percentuale sul compenso), il trattamento fiscale, e le modalità degli acconti. Sul punto degli acconti la disciplina è esplicita nell’ammettere anticipazioni sul compenso finale, e i regolamenti degli Organismi prevedono in genere il versamento di un acconto al momento della presentazione della domanda.
La base giuridica
D.M. 24 settembre 2014, n. 202, artt. 10, 14, 15, 16, 17 e 18. Art. 15, comma 1, del medesimo decreto per i criteri qualitativi (opera prestata, risultati ottenuti, sollecitudine, complessità delle questioni, numero dei creditori, percentuali di soddisfazione). Art. 6, comma 1, lett. a) CCII per la prededucibilità dei crediti relativi a spese e compensi dell’OCC.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: il preventivo arriva senza dettaglio, con una cifra secca. Non firmarlo. Chiedi la scomposizione tra quota gestore, quota Organismo, spese generali e spese vive, e chiedi quale percentuale di riduzione ex art. 16, comma 4, è stata applicata e perché proprio quella. Una richiesta di questo tipo è pienamente legittima ed è il modo più efficace per riportare il numero dentro i binari del decreto.
Il secondo imprevisto: durante la procedura il quadro cambia e il preventivo si rivela insufficiente. I regolamenti degli Organismi prevedono in genere clausole di salvaguardia che consentono la revisione del preventivo se i dati dichiarati dal debitore si rivelano difformi. È un’altra ragione per cui la mossa 2 va fatta bene: ogni imprecisione iniziale è un aumento successivo.
Check di completamento
- [ ] Preventivo scritto ricevuto, con indicazione delle basi di calcolo (attivo e passivo) e della riduzione applicata ex art. 16, comma 4
- [ ] Verifica del tetto ex art. 16, comma 5, e — se l’attribuito ai creditori è sotto 20.000 euro — consapevolezza che il tetto non opera
- [ ] Condizioni degli acconti definite per iscritto, con indicazione di quanto esce alla domanda e quanto a fine procedura
Mossa 4 — Metti a bilancio i costi di giustizia: importi certi, momenti certi
OBIETTIVO DELLA MOSSA: sapere con esattezza quanto versi allo Stato, quando lo versi e in quale forma, senza sorprese in cancelleria il giorno del deposito.
Rispetto al compenso dell’OCC, questa è la parte facile: gli importi sono fissi e conoscibili in anticipo.
Quando va fatta
Al momento del deposito telematico del ricorso. Il pagamento va effettuato prima dell’iscrizione a ruolo, perché senza contributo assolto il deposito non si perfeziona.
Come si esegue
Il contributo unificato. Per la presentazione del ricorso per l’ammissione a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento l’importo è di 98,00 euro, cui si aggiunge la marca da 27,00 euro per i diritti forfettari di cancelleria. È lo stesso importo che i vademecum degli Organismi e le linee guida dei tribunali indicano per il deposito del ricorso al registro SIECIC delle procedure concorsuali.
Il contributo si paga una volta sola. Questo è un punto su cui vale la pena essere precisi, perché in passato ha generato incertezza. Il Ministero della Giustizia, rispondendo a un quesito formulato dal Tribunale di Torino e trasmesso dalla Corte d’appello con nota del 4 gennaio 2023, ha chiarito che per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, di cui agli artt. 71 e 81 CCII, nonché per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata, non è dovuto un ulteriore contributo unificato, avendo la parte già assolto l’onere fiscale al momento del deposito della domanda introduttiva. Se ti viene chiesto un secondo versamento per la fase esecutiva, quella richiesta non ha fondamento.
La pubblicità nel registro delle imprese. Se svolgi attività d’impresa, con il decreto di apertura della procedura il giudice dispone la pubblicazione del decreto nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. a), CCII. L’adempimento si esegue con il modello I2 per l’impresa individuale, compilato nel riquadro degli atti e fatti soggetti a deposito, e comporta i diritti di segreteria e l’imposta di bollo camerale secondo le tariffe della Camera di commercio competente. Sono importi contenuti, ma vanno previsti.
L’eventuale trascrizione. L’art. 80, comma 1, CCII prevede che con la sentenza di omologazione il giudice disponga forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la trascrizione. Se il piano incide su beni immobili, la trascrizione comporta imposta ipotecaria e tassa ipotecaria secondo le regole ordinarie.
La versione patrocinio a spese dello Stato. Se il reddito complessivo familiare non supera 13.659,64 euro, puoi chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 115/2002. L’istanza si presenta al Consiglio dell’Ordine competente, che nei dieci giorni successivi verifica l’ammissibilità e provvede all’ammissione in via anticipata e provvisoria, se ricorrono le condizioni di reddito e se le pretese non appaiono manifestamente infondate. In caso di rigetto, l’istanza può essere riproposta direttamente al magistrato competente. Attenzione a due dettagli che generano inammissibilità: nel computo rilevano tutte le tipologie di reddito, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli esclusi dalla base imponibile, e vanno indicati i codici fiscali del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica — la Cassazione ha ribadito nel 2026 che quell’indicazione è condizione di ammissibilità dell’istanza.
Un promemoria sui termini. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Se nel tuo percorso si aprono termini per impugnazioni o reclami, tienine conto nel calendario — e verifica caso per caso, perché per i procedimenti a struttura camerale e urgente l’operatività della sospensione va sempre riscontrata sul provvedimento concreto.
La base giuridica
D.P.R. 115/2002 per il contributo unificato e per il patrocinio a spese dello Stato. Art. 78, comma 2, lett. a), CCII per la pubblicazione del decreto di apertura nel registro delle imprese. Art. 49, comma 1, CCII come norma di riferimento sulla pubblicità nel registro delle imprese quando il debitore svolge attività d’impresa. Art. 80, comma 1, CCII per la pubblicità della sentenza di omologazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: la cancelleria contesta l’importo del contributo. Succede perché le procedure di sovraindebitamento hanno avuto negli anni classificazioni oscillanti. Porta con te il riferimento alle tabelle del contributo unificato che collocano la presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a 98,00 euro con marca da 27,00. Il richiamo alla circolare ministeriale in materia di contributo unificato nei procedimenti della crisi e insolvenza è l’argomento risolutivo.
Il secondo imprevisto: la domanda di patrocinio viene respinta dal Consiglio dell’Ordine. Non è la fine: puoi riproporla al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. Ma nel frattempo il calendario del deposito va ricalibrato, perché non ha senso depositare prima di aver definito la copertura.
In questa fase la scelta del difensore incide più che in ogni altra, e non per ragioni economiche: incide perché il concordato minore, a differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore e della liquidazione controllata, richiede assistenza tecnica secondo le linee guida di numerosi tribunali, e perché la continuità tra chi imposta il piano e chi lo difende in caso di contestazione è ciò che tiene insieme la strategia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: significa che l’impostazione del piano viene costruita fin dall’inizio pensando a come reggerebbe davanti a un’opposizione, non solo a come si presenta al deposito.
Check di completamento
- [ ] Contributo unificato di 98,00 euro e marca da 27,00 euro pagati e ricevute allegate al deposito telematico
- [ ] Diritti di segreteria camerali per la pubblicazione del decreto di apertura previsti in bilancio
- [ ] Se ricorrono i requisiti, istanza di patrocinio a spese dello Stato depositata al Consiglio dell’Ordine con codici fiscali di tutti i componenti della famiglia anagrafica
Mossa 5 — Decidi quali ausiliari tecnici servono davvero (e quali no)
OBIETTIVO DELLA MOSSA: comprimere la voce di costo più elastica dell’intera procedura, distinguendo le perizie che il piano non regge senza da quelle che stai facendo per abitudine.
Questa è la mossa in cui si gioca la differenza tra una procedura sostenibile e una procedura che si mangia da sola le risorse destinate ai creditori. Il compenso dell’OCC lo calcoli con il decreto ministeriale; i costi di giustizia sono fissi; gli ausiliari, invece, dipendono interamente dalle scelte che fai in questa fase.
Quando va fatta
Dopo aver ricevuto il preventivo dell’Organismo e prima di dare l’incarico a qualunque tecnico. Il gestore, in questa fase, ti dirà di quali attestazioni ha bisogno per redigere la relazione ex art. 76 CCII: ascoltalo prima di commissionare qualsiasi cosa.
Come si esegue
Prima domanda: il piano incide su beni con prelazione? Se la tua proposta prevede il soddisfacimento non integrale di creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari, la perizia di stima non è opzionale. L’art. 75, comma 2, CCII consente la falcidia solo se è assicurato un pagamento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall’OCC. Senza una stima professionale, l’attestazione dell’Organismo non ha base tecnica e la proposta è esposta alla contestazione.
Seconda domanda: il piano è solo su flussi? Se non liquidi beni e la proposta si regge su redditi futuri e disponibilità liquide, la perizia immobiliare non ti serve. Ti serve invece una proiezione dei flussi documentata: contratti in essere, storico degli incassi, portafoglio ordini. Non è una perizia, è un lavoro di documentazione che puoi predisporre tu e che il gestore verificherà.
Terza domanda: c’è finanza esterna? Se la tua è una proposta liquidatoria, l’apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori è un elemento strutturale. Qui il documento che serve non è una perizia ma la prova della disponibilità e della provenienza delle risorse: dichiarazione di impegno del terzo, documentazione della sua capienza, eventuale vincolo di destinazione. La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 febbraio 2025, n. 5157, ha ammesso l’omologabilità di un concordato minore liquidatorio che, in assenza di attivo distribuibile, si fondi anche sulla sola finanza esterna: il che rende ancora più importante che quell’apporto sia documentato in modo inattaccabile.
Quarta domanda: hai quote societarie da trasferire? Se la proposta prevede il trasferimento di partecipazioni, entra in gioco il rispetto degli artt. 2470 e 2471 c.c., che la Cassazione ha espressamente richiamato nel 2025 come parametro di legittimità della proposta di concordato minore. Serve il notaio, e serve prima, non dopo l’omologazione.
Quinta domanda: hai contenzioso pendente? Cause attive e passive vanno valorizzate nel piano con un giudizio prognostico. Non serve una perizia: serve che il legale che segue quelle cause rilasci una valutazione scritta dell’esito atteso e dei tempi.
La base giuridica
Art. 75, commi 2 e 2-bis, CCII per il trattamento dei crediti privilegiati e per la prosecuzione del mutuo. Art. 74, comma 2, CCII per il requisito dell’apporto di risorse esterne nel concordato liquidatorio. Art. 76, comma 2, CCII per il contenuto della relazione dell’OCC, che comprende il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e la valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: il perito consegna un valore che fa saltare la convenienza. È il rischio implicito in ogni stima seria. Se il valore di mercato dell’immobile è più alto di quanto ipotizzavi, la percentuale che devi garantire al creditore ipotecario sale, e il piano va riscritto. Meglio saperlo adesso, con un piano ancora sul tavolo, che scoprirlo in sede di omologazione con un creditore che contesta ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII e un’intera procedura da rifare.
Il secondo imprevisto: moltiplichi le perizie senza necessità. Tre stime su tre immobili quando due sono già coperti da valutazioni recenti e non contestate è denaro che esce dalla massa e non torna. Chiedi al gestore, per iscritto, quali attestazioni gli servono per la relazione: quello è il perimetro minimo necessario.
Check di completamento
- [ ] Elenco scritto delle attestazioni tecniche richieste dal gestore per la relazione ex art. 76 CCII
- [ ] Ogni incarico a un ausiliario giustificato da una specifica esigenza del piano, non da abitudine
- [ ] Se c’è finanza esterna, documentazione della disponibilità e della provenienza già in atti
Mossa 6 — Colloca i costi dentro il piano, con la regola della prededuzione
OBIETTIVO DELLA MOSSA: far sì che le spese di procedura siano previste, coperte e correttamente collocate nel piano, senza che divorino la percentuale offerta ai creditori e senza che il piano risulti insostenibile.
Fin qui hai quantificato quanto costa. Adesso devi decidere da dove escono quei soldi e in quale ordine vengono pagati. È una scelta tecnica che incide sull’ammissibilità della proposta.
Quando va fatta
Nella fase di redazione del piano, contestualmente alla costruzione della proposta ai creditori e prima della relazione definitiva del gestore.
Come si esegue
Passo 1 — Applica la regola della prededuzione. L’art. 6, comma 1, lett. a) CCII stabilisce la prededucibilità dei crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il Correttivo-ter ha precisato la formula: la prededuzione spetta per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’Organismo, ed è stata estesa anche ai compensi per le prestazioni professionali richieste dagli organi della procedura o dal debitore per il buon esito dello strumento. Significa che quelle somme si collocano prima degli altri crediti nella distribuzione: vanno previste nel piano come poste in prededuzione, non nascoste nel chirografo.
Passo 2 — Verifica l’ordine delle cause legittime di prelazione. Questo è il punto su cui la Cassazione è stata più netta. Con sentenza del 28 ottobre 2025, n. 28574, la Corte ha affermato che nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione così come disciplinata per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell’art. 74, comma 4, CCII. E ha aggiunto la conseguenza pratica più rilevante: il mancato rispetto di quelle regole di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio e senza dover attendere l’apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia e sollecita definizione delle procedure, senza che a ciò osti la tassatività delle ipotesi di inammissibilità dell’art. 77 CCII. In termini di costi, questo significa che un errore nella graduazione non ti costa un’omologazione negata dopo mesi: te la fa chiudere subito, con le spese già sostenute.
Passo 3 — Se il tuo è un concordato in continuità, distingui valore di liquidazione ed eccedenza. Il Tribunale di Modena, con provvedimento del 20 novembre 2025, ha applicato al concordato minore in continuità — nella specie relativo alla prosecuzione di un’attività professionale — le regole di distribuzione dell’art. 84, comma 6, CCII, distinguendo il regime adottabile con riferimento al valore di liquidazione da quello riferito all’eccedenza, e ammettendo il pagamento dei creditori prelatizi anche oltre 180 giorni dall’omologazione. Nella stessa direzione il Tribunale di Alessandria, il 27 aprile 2026, ha distinto le regole distributive applicabili al surplus finanziario generato dalla continuità rispetto a quelle applicabili alla finanza esterna.
Passo 4 — Costruisci le classi, se servono. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 14 gennaio 2026, ha ammesso a certe condizioni l’accorpamento in una stessa classe di crediti di grado diverso per i quali sia prevista la medesima falcidia. È una possibilità che semplifica la struttura e riduce il rischio di contestazioni, ma va usata con criterio, perché quando sono previste diverse classi il concordato è approvato solo se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1, CCII).
Passo 5 — Se hai debiti fiscali e contributivi rilevanti, imposta il cram down. L’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando l’adesione è determinante per il raggiungimento della maggioranza e quando, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata. La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 maggio 2026, n. 14555, ha chiarito che questa disciplina è autonoma e semplificata, incentrata sull’intervento dell’OCC e sulla relazione di convenienza ex art. 80, comma 3, CCII, e che ne consegue l’incompatibilità con il concordato minore del procedimento di transazione fiscale previsto per il concordato preventivo, comprese le modalità di espressione del voto dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 88, comma 6, CCII. In pratica: non devi attivare la transazione fiscale, e ogni costo o adempimento speso in quella direzione è speso a vuoto.
La base giuridica
Art. 6, comma 1, lett. a) CCII per la prededucibilità. Art. 74, comma 4, CCII per il rinvio alle norme sul concordato preventivo in quanto compatibili. Artt. 84 e 112 CCII per la graduazione delle prelazioni. Art. 79 CCII per le maggioranze. Art. 80, comma 3, CCII per l’omologazione anche in mancanza di adesione del Fisco e degli enti previdenziali.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: il piano non regge il confronto con l’alternativa liquidatoria. La relazione dell’OCC deve contenere la valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione controllata (art. 76, comma 2, lett. d, CCII). Se dal confronto emerge che i creditori prenderebbero di più liquidando, il piano va rivisto: o aumenti l’apporto esterno, o allunghi la durata, o rinunci a mantenere beni che nel confronto pesano.
Il secondo imprevisto: le spese di procedura assorbono troppa parte dell’attivo. Qui torna il tetto dell’art. 16, comma 5, del D.M. 202/2014: se il passivo è sotto il milione, compensi e spese generali non possono superare il 10% di quanto attribuito ai creditori. Ma se quanto attribuito ai creditori resta sotto i 20.000 euro quel tetto non opera, e il rapporto tra costi e distribuzione può diventare sproporzionato. In quel caso la domanda da porsi non è come ridurre i costi, ma se il concordato minore sia lo strumento adatto o se la liquidazione controllata non offra un esito migliore.
Check di completamento
- [ ] Costi di procedura appostati in prededuzione, con importi coerenti con il preventivo dell’OCC
- [ ] Graduazione delle cause di prelazione verificata alla luce degli artt. 84 e 112 CCII richiamati dall’art. 74, comma 4
- [ ] Se ci sono debiti fiscali determinanti, relazione dell’OCC impostata sulla convenienza ex art. 80, comma 3, senza attivare la transazione fiscale
Mossa 7 — Deposita e governa la fase di apertura e di voto
OBIETTIVO DELLA MOSSA: portare la domanda al decreto di apertura e attraversare la finestra del voto senza generare costi aggiuntivi da integrazioni, contestazioni o ritardi.
Quando va fatta
Il deposito lo scegli tu, salvo che tu sia già sotto pressione esecutiva. Una volta depositato, però, i tempi non li governi più: il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC le dichiarazioni di adesione o mancata adesione.
Come si esegue
Passo 1 — Deposita il ricorso completo. Ricorso contenente la proposta, piano, relazione particolareggiata dell’OCC ex art. 76 CCII, documentazione ex art. 75 CCII, ricevute di contributo unificato e marca. La relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, esporre le ragioni dell’incapacità di adempiere, segnalare l’eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori, esprimere il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione e la valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
Passo 2 — Chiedi le misure protettive. Il Correttivo-ter ha esteso espressamente al concordato minore l’applicabilità delle misure protettive, colmando lacune che avevano generato incertezza applicativa. Se hai esecuzioni in corso, questa richiesta è ciò che ti compra il tempo per arrivare al voto senza perdere l’attivo su cui il piano si regge.
Passo 3 — Presidia i trenta giorni del voto. Vale il principio del silenzio-assenso: la mancata comunicazione entro il termine assegnato si intende come consenso alla proposta. È una regola che gioca a tuo favore, ma solo se i creditori hanno effettivamente ricevuto la comunicazione della proposta e del decreto, che avviene a cura dell’OCC. Verifica che le comunicazioni siano andate a buon fine su tutte le posizioni: una notifica non perfezionata è il primo argomento di chi vuole contestare.
Passo 4 — Conta i voti secondo l’art. 79. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. In presenza di classi, serve la maggioranza anche nel maggior numero di classi. Non sono ammessi al voto e non si computano il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice.
Passo 5 — Gestisci le contestazioni sulla convenienza. Se un creditore o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice — sentiti il debitore e l’OCC — omologa comunque se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, CCII). E ricorda l’art. 80, comma 4: il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza. È un’arma difensiva che va usata quando ricorre.
La base giuridica
Art. 76 CCII per la presentazione della domanda e le attività dell’OCC. Art. 78 CCII per il procedimento, il decreto di apertura, la pubblicità, il termine per le adesioni, le misure protettive e il regime degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione non autorizzati. Art. 79 CCII per le maggioranze. Art. 80 CCII per l’omologazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: il giudice dichiara inammissibile la domanda. Qui devi conoscere un limite processuale preciso. La Corte di Cassazione, con sentenza del 29 giugno 2025, n. 17481, ha stabilito che nel concordato minore, ove la proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, perché non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; sono invece ricorribili i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l’omologazione o il suo diniego, che integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti. Tradotto in termini operativi: contro l’inammissibilità la strada non è il ricorso per cassazione, ed è inutile impostarlo. La strada è ripresentare una domanda corretta.
Il secondo imprevisto: un creditore ha già chiesto la liquidazione controllata. Il Tribunale di Udine, il 15 dicembre 2025, ha affrontato l’ipotesi della domanda di concordato minore presentata in pendenza dell’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore, ricostruendo l’apertura di una procedura unitaria con competenza collegiale. Il tuo piano deve reggere il confronto non in astratto, ma davanti a un collegio che ha sul tavolo entrambe le prospettive.
Il terzo imprevisto: contestazioni multiple sui presupposti. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 14 gennaio 2026, ha dettagliato le verifiche che il tribunale deve compiere ai fini omologatori, in particolare in presenza di contestazioni dei creditori. Aspettati un controllo pieno su ammissibilità e fattibilità, non un passaggio formale.
Check di completamento
- [ ] Decreto di apertura emesso e pubblicato nel registro delle imprese (se svolgi attività d’impresa)
- [ ] Comunicazione della proposta e del decreto perfezionata verso tutti i creditori a cura dell’OCC, con prova documentale
- [ ] Conteggio delle maggioranze ex art. 79 CCII verificato, con esclusione dei soggetti non ammessi al voto
Mossa 8 — Esegui il piano e porta a liquidazione il compenso dell’OCC
OBIETTIVO DELLA MOSSA: arrivare all’esecuzione integrale e corretta del piano, che è la condizione a cui la legge subordina la liquidazione del compenso dell’Organismo e la chiusura definitiva della tua crisi.
Molti considerano l’omologazione il traguardo. Sotto il profilo dei costi, è l’inizio dell’ultima fase — e la fase dove un’esecuzione trascurata annulla tutto ciò che hai speso.
Quando va fatta
Dalla sentenza di omologazione in avanti, per l’intera durata prevista dal piano. Con la sentenza di omologazione il giudice dichiara chiusa la procedura (art. 80, comma 2, CCII), ma l’esecuzione prosegue sotto la vigilanza dell’OCC.
Come si esegue
Passo 1 — Rispetta scadenze e importi del piano, alla lettera. L’art. 81 CCII disciplina l’esecuzione del concordato minore. Ogni rata pagata in ritardo o per importo inferiore è un elemento che può alimentare un’istanza di revoca.
Passo 2 — Documenta ogni pagamento. Bonifici con causale che richiami la procedura, prospetti di riparto, quietanze. L’OCC deve poter attestare l’esecuzione integrale e corretta: se la documentazione è lacunosa, l’attestazione non arriva.
Passo 3 — Non compiere atti che alterino il quadro. Il regime degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione è disciplinato dall’art. 78 CCII: un atto dispositivo non autorizzato può travolgere l’intera costruzione.
Passo 4 — Arriva alla liquidazione del compenso. L’art. 81, comma 4, CCII prevede che il giudice liquidi il compenso dell’OCC al termine dell’esecuzione, verificata la corretta e integrale esecuzione del piano omologato e la diligenza del gestore. Non prima. È il motivo per cui gli acconti versati in corso di procedura hanno una funzione precisa, e il motivo per cui la liquidazione finale non è mai automatica.
Passo 5 — Ricorda che per la fase esecutiva non paghi un nuovo contributo unificato. Lo abbiamo visto alla mossa 4: il chiarimento ministeriale è esplicito per l’esecuzione del concordato minore ex art. 81 CCII.
La base giuridica
Art. 81 CCII per l’esecuzione del concordato minore e per la liquidazione del compenso dell’OCC. Art. 82 CCII per la revoca della sentenza di omologazione. Art. 83 CCII per l’apertura della liquidazione controllata dopo la revoca. Art. 6, comma 1, lett. a) CCII per la prededucibilità dei compensi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: arriva una cartella di pagamento per un debito già inserito nel concordato omologato. Non è necessariamente un’anomalia. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 luglio 2026, n. 23188, ha distinto due piani: l’omologazione non preclude all’amministrazione finanziaria di emettere la cartella di pagamento per debiti tributari anteriori, ma la riscossione di quel credito resta vincolata a quanto previsto dall’accordo omologato. In termini pratici: la cartella può arrivare, l’esazione oltre il perimetro del piano no. Va gestita, non subita — e va gestita per iscritto, nei termini.
Il secondo imprevisto: emergono elementi che portano all’istanza di revoca. L’art. 82 CCII disciplina la revoca della sentenza di omologazione, e l’art. 83 regola l’apertura della liquidazione controllata che ne consegue. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026, ha confermato la revoca in un caso di rappresentazione incompleta delle cause dell’indebitamento. È lo scenario peggiore in termini economici, perché tutti i costi sostenuti restano a tuo carico e il risultato svanisce.
Il terzo imprevisto: subentrano vicende successorie. La Cassazione, con sentenza del 18 novembre 2025, n. 30412, ha formulato un principio di diritto sulla posizione dell’erede che accetta con beneficio d’inventario nel contesto delle procedure di sovraindebitamento. Se durante l’esecuzione si apre una successione che ti riguarda, la questione va istruita subito.
Check di completamento
- [ ] Tutte le scadenze del piano rispettate e documentate con prova dei pagamenti
- [ ] Attestazione dell’OCC di esecuzione integrale e corretta acquisita
- [ ] Decreto di liquidazione del compenso dell’OCC ex art. 81, comma 4, CCII emesso e importo coerente con il preventivo iniziale
Il piano alla prova dei numeri
Quattro simulazioni. Stessa impresa di partenza, quattro percorsi diversi. Sono esercizi dimostrativi costruiti per farti vedere come si muovono le cifre: non sono casi reali e non sono previsioni sul tuo caso.
Situazione di partenza comune. Ditta individuale nel settore delle lavorazioni meccaniche. Passivo complessivo 214.600 euro, così composto: 78.400 euro di debiti tributari e contributivi, 61.300 euro di esposizione bancaria, 74.900 euro di debiti verso fornitori. Attivo: macchinari valorizzati a realizzo 14.800 euro, crediti verso clienti esigibili 9.200 euro, nessun immobile.
Simulazione 1 — Chi esegue le mosse 1-3 nell’ordine giusto
L’imprenditore verifica le soglie dell’art. 2, lett. d) CCII, ricostruisce attivo e passivo su documenti e si presenta all’Organismo con numeri consolidati. Il preventivo ex art. 10, comma 3, D.M. 202/2014 viene costruito su un attivo destinato ai creditori di 14.800 euro e su un passivo di 214.600 euro.
Calcolo sulla componente attivo: 14.800 euro rientrano interamente nel primo scaglione (fino a 16.227,08 euro), con forbice dal 12% al 14% — quindi da 1.776,00 a 2.072,00 euro.
Calcolo sulla componente passivo: sui primi 81.131,38 euro si applica dallo 0,19% allo 0,94%, cioè da 154,15 a 762,63 euro; sull’eccedenza di 133.468,62 euro si applica dallo 0,06% allo 0,46%, cioè da 80,08 a 613,96 euro.
Somma prima della riduzione: da 2.010,23 a 3.448,59 euro. Applicando la riduzione obbligatoria dell’art. 16, comma 4 (dal 15% al 40%), il compenso si colloca in una forbice indicativa da circa 1.206 a circa 2.931 euro, cui vanno aggiunti il rimborso forfettario delle spese generali e gli oneri fiscali.
Il tetto dell’art. 16, comma 5? Non opera, perché l’ammontare attribuito ai creditori (14.800 euro) è inferiore a 20.000 euro. Costi di giustizia: 98,00 euro di contributo unificato più 27,00 euro di marca, oltre ai diritti di segreteria per la pubblicazione del decreto nel registro delle imprese. Nessuna perizia immobiliare, perché non ci sono immobili.
Esito: quadro di costo definito prima del deposito, con scostamento potenziale contenuto entro la forbice della riduzione ministeriale.
Simulazione 2 — Chi salta la mossa 2 e porta numeri approssimativi
Stesso imprenditore, ma si presenta all’Organismo dichiarando un passivo di 152.000 euro, perché non ha richiesto l’estratto di ruolo aggiornato e ha omesso 62.600 euro di carichi affidati alla riscossione. Il preventivo viene costruito su quella base.
A istruttoria avviata il gestore acquisisce l’estratto di ruolo: il passivo reale è 214.600 euro. Scattano tre conseguenze in sequenza. Il preventivo viene revisionato in applicazione della clausola di salvaguardia, perché costruito su dati difformi da quelli reali. Il piano va riscritto, perché la percentuale offerta ai chirografari non regge più. E soprattutto: la relazione dell’OCC dovrà dare atto della discrasia iniziale, con quello che comporta sul piano degli obblighi informativi che la Cassazione ha valorizzato nell’ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026.
Esito: stesso costo finale della simulazione 1 sulla componente ministeriale, più il tempo perso, più un elemento di fragilità nel fascicolo che poteva non esserci.
Simulazione 3 — Chi arriva dopo l’istanza del creditore
Stesso imprenditore, ma attende. Un fornitore deposita istanza di liquidazione controllata. Il concordato minore viene proposto dopo.
Il quadro cambia struttura: la domanda si innesta su un procedimento pendente e, secondo la ricostruzione del Tribunale di Udine del 15 dicembre 2025, si apre una procedura unitaria con competenza collegiale. Il piano non viene più valutato in solitudine, ma in confronto diretto e immediato con l’alternativa liquidatoria già invocata da un creditore. Sul piano economico, la valutazione di convenienza ex art. 76, comma 2, lett. d) CCII diventa il cuore del giudizio, e l’attivo su cui il piano si regge nel frattempo può essersi ridotto.
Esito: stesse voci di costo, ma con un margine di manovra sensibilmente più stretto sulla proposta.
Simulazione 4 — Il costo del percorso che si ferma prima dell’omologa
Stesso imprenditore. Procedura depositata, decreto di apertura emesso, acconti versati all’Organismo secondo il preventivo accettato. In sede di omologazione la domanda viene respinta.
Cosa succede al compenso dell’OCC per l’attività svolta fino a quel momento? Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 19 febbraio 2026, ha affermato che in difetto dell’omologa non è prevedibile una liquidazione giudiziale del compenso spettante all’OCC, perché l’art. 81, comma 4, CCII contempla che il giudice vi provveda solo al termine dell’esecuzione conseguente all’approvazione: non è previsto che una liquidazione possa aver luogo quando la domanda di omologazione viene respinta.
Esito: contributo unificato e marca versati e non recuperabili, diritti camerali sostenuti, acconti corrisposti all’Organismo secondo il preventivo accettato e nessuna omologazione. È la ragione per cui le mosse 1, 2 e 6 non sono burocrazia: sono la protezione dell’investimento che stai facendo.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sul tavolo. Otto mosse, in ordine. Nessuna delle prime tre si salta.
| Mossa | Obiettivo | Quando | Cosa rischi se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Verifica la legittimazione | Confermare le soglie dell’art. 2, lett. d) CCII e l’assenza di cause di inammissibilità | Prima di ogni incarico e di ogni versamento | Spendere per una procedura che non ti è aperta |
| 2. Costruisci attivo e passivo | Consolidare le due grandezze su cui si calcola il compenso dell’OCC | Prima di rivolgerti all’Organismo | Preventivo su basi false, revisione in corsa, fragilità sugli obblighi informativi |
| 3. Ottieni il preventivo scritto | Conoscere il compenso ex D.M. 202/2014 con riduzione e tetto esplicitati | Prima del conferimento dell’incarico | Perdere l’unico momento in cui la voce di costo più pesante è ancora discutibile |
| 4. Metti a bilancio i costi di giustizia | 98,00 € di contributo unificato, 27,00 € di marca, diritti camerali, eventuale trascrizione | Al deposito del ricorso | Deposito non perfezionato o richieste di versamenti non dovuti |
| 5. Seleziona gli ausiliari | Commissionare solo le attestazioni che il piano richiede davvero | Dopo il preventivo, prima degli incarichi tecnici | Erodere con perizie inutili l’attivo destinato ai creditori |
| 6. Colloca i costi nel piano | Prededuzione ex art. 6 CCII e rispetto della graduazione delle prelazioni | In fase di redazione del piano | Inammissibilità rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione |
| 7. Deposita e governa il voto | Decreto di apertura, misure protettive, 30 giorni per le adesioni, maggioranze ex art. 79 | Dal deposito al voto | Comunicazioni non perfezionate, contestazioni, inammissibilità non impugnabile in cassazione |
| 8. Esegui e fai liquidare l’OCC | Esecuzione integrale e corretta, liquidazione del compenso ex art. 81, comma 4 | Dall’omologazione alla fine del piano | Revoca ex art. 82 CCII e apertura della liquidazione controllata ex art. 83 |
Il principio da tenere a mente attraversando tutte e otto: nel concordato minore i costi non si riducono trattando alla fine, si riducono decidendo bene all’inizio.
Gli scenari di deviazione
Tre imprevisti che si verificano con regolarità e il piano B per ciascuno.
Scenario 1 — Il creditore accelera e ti trovi sotto esecuzione
Stai completando la mossa 2 e arriva un pignoramento, oppure un creditore deposita istanza di liquidazione controllata.
Piano B. Non abbandonare la sequenza, comprimila. Il Correttivo-ter ha esteso espressamente al concordato minore l’applicabilità delle misure protettive: la richiesta di misure protettive, contestuale alla domanda, è lo strumento con cui congeli l’aggressione e ti dai il tempo di completare il piano. La priorità in questo scenario diventa la relazione dell’OCC sulla convenienza rispetto alla liquidazione controllata, perché è su quel confronto che si deciderà tutto. E ricorda l’art. 80, comma 4, CCII: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza. Se quel creditore è la banca che ha alimentato l’esposizione oltre ogni sostenibilità, l’argomento va costruito e documentato.
Scenario 2 — La proposta viene dichiarata inammissibile
Il decreto arriva prima ancora che si apra la fase del voto.
Piano B. Prima cosa: non impostare un ricorso per cassazione. La Cassazione, con la sentenza n. 17481 del 29 giugno 2025, ha escluso la ricorribilità ex art. 111 Cost. del provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato minore, perché privo di natura decisoria, riservando quella via ai provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l’omologazione o il suo diniego. Seconda cosa: individua con precisione il vizio. Se è di graduazione delle prelazioni — l’ipotesi più frequente dopo la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 — il piano si riscrive rispettando l’ordine degli artt. 84 e 112 CCII. Se è di documentazione, si integra. Terza cosa: valuta se la strada corretta non sia un’altra procedura. L’inammissibilità del concordato minore non chiude la liquidazione controllata né, per il debitore incapiente, l’esdebitazione ex art. 283 CCII.
Scenario 3 — Un documento non si trova o un dato non si ricostruisce
Manca la contabilità di un esercizio, un fornitore storico non risponde, la posizione INPS presenta partite non riconciliate.
Piano B. La regola è una sola: non colmare il vuoto con una stima presentata come dato certo. La relazione dell’OCC contiene un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: dichiarare l’incertezza è tecnicamente corretto, camuffarla è ciò che porta alle conseguenze viste nell’ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026. Operativamente: per i debiti tributari fa fede l’estratto di ruolo, per quelli bancari la Centrale Rischi e le comunicazioni periodiche ex art. 119 TUB, per quelli previdenziali l’estratto contributivo. Per i fornitori irreperibili, appostazione prudenziale documentata dal tentativo di riconciliazione. Se il dato resta incerto, il piano deve reggere nell’ipotesi peggiore, non in quella migliore.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 4 prima della mossa 3? Tecnicamente sì, il contributo unificato lo paghi comunque al deposito. Ma non ha senso: il deposito arriva dopo la relazione dell’OCC, e la relazione dell’OCC arriva dopo l’incarico. Pagare prima significa solo anticipare un esborso senza accorciare nulla.
Se cambio Organismo a metà, quanto pago in più? Il D.M. 202/2014 affronta l’ipotesi della successione di più organismi nello stesso incarico con la logica del compenso unico, improntato a un criterio di proporzionalità in funzione del lavoro effettivamente svolto. La giurisprudenza di merito ha applicato lo stesso principio all’ipotesi in cui il gestore già designato in fase di accesso venga poi nominato liquidatore, escludendo un’autonoma quantificazione per ciascun ruolo. Il principio ti tutela, ma il cambio comporta comunque una duplicazione di attività istruttoria che qualcuno dovrà valorizzare.
Devo attivare la transazione fiscale per i debiti con l’Agenzia delle Entrate? No. La Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha affermato l’incompatibilità con il concordato minore del procedimento di transazione fiscale previsto per il concordato preventivo, comprese le modalità di espressione del voto dell’Agenzia di cui all’art. 88, comma 6, CCII, perché la definizione di quei debiti è già regolata da una disciplina autonoma e semplificata incentrata sull’intervento dell’OCC e sulla relazione di convenienza ex art. 80, comma 3, CCII.
Se ho chiuso la partita IVA posso ancora accedere? Per il concordato minore liquidatorio la risposta della giurisprudenza recente è affermativa: il Tribunale di Ivrea il 10 febbraio 2026 e il Tribunale di Udine il 21 marzo 2026 hanno ammesso l’accesso dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, chiarendo che il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII opera nel solo caso di concordato in continuità.
Il compenso dell’OCC lo pago tutto all’inizio? No. La disciplina ammette espressamente acconti sul compenso finale, e i regolamenti degli Organismi prevedono in genere un versamento al momento della presentazione della domanda. La liquidazione avviene però al termine dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 81, comma 4, CCII, verificata l’esecuzione integrale e corretta del piano e la diligenza del gestore.
Se la mia proposta viene omologata, la procedura resta aperta? No. Con la sentenza di omologazione il giudice dichiara chiusa la procedura (art. 80, comma 2, CCII). Prosegue l’esecuzione del piano, non la procedura: ed è anche la ragione tecnica per cui, come ha chiarito il Ministero della Giustizia, per la fase esecutiva non è dovuto un ulteriore contributo unificato.
Sono un ex socio illimitatamente responsabile e oggi lavoro come dipendente: posso proporre concordato minore? Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 2 dicembre 2025, ha ammesso l’accesso al concordato minore di una persona fisica, lavoratore subordinato, che intendeva ristrutturare debiti non soddisfatti dalla società di cui era stato socio illimitatamente responsabile. La qualifica attuale non cancella l’origine imprenditoriale dell’indebitamento.
Il contributo unificato lo pago di nuovo se la domanda viene dichiarata inammissibile e la ripresento? Sì. Il contributo assolve l’onere fiscale per quel deposito e per la procedura che ne consegue: una nuova domanda è un nuovo deposito. È una delle ragioni per cui la sequenza delle mosse 1-2-3 non è formale — ogni ripartenza ha un costo che si somma, non che si sostituisce.
Chi paga le spese di procedura se il piano prevede l’apporto di un terzo? Dipende da come il piano è costruito. Se la finanza esterna è destinata ai creditori, le spese in prededuzione restano a carico della massa e riducono l’attivo distribuibile; se il terzo si impegna a coprire anche le spese di procedura, l’attivo destinato ai creditori resta integro e la percentuale offerta è più difendibile in sede di valutazione di convenienza. È una scelta di struttura da fare alla mossa 6, non a piano già depositato.
Posso chiedere le misure protettive senza depositare subito il piano completo? Il Correttivo-ter ha ridisegnato questo passaggio, eliminando la domanda cosiddetta prenotativa nel concordato minore ed estendendo espressamente allo strumento l’applicabilità delle misure protettive. La conseguenza operativa è che la richiesta di protezione va agganciata a una domanda già strutturata: non esiste più la possibilità di presidiare il terreno con un deposito interlocutorio e completare dopo.
Il compenso dell’OCC cambia se il piano è in continuità invece che liquidatorio? La base di calcolo non cambia nel meccanismo — restano attivo e passivo — ma cambia il contenuto delle due grandezze. Nel piano senza liquidazione di beni le percentuali si applicano all’attivo e al passivo risultanti dal piano omologato, ai sensi dell’art. 16, comma 2, D.M. 202/2014. Cambiano invece i criteri qualitativi dell’art. 15, comma 1, dello stesso decreto — complessità delle questioni, numero dei creditori, sollecitudine, percentuali di soddisfazione — che orientano il posizionamento all’interno delle forbici e la misura della riduzione.
Quali voci di costo restano a mio carico anche se ottengo il patrocinio a spese dello Stato? Il patrocinio copre il compenso del difensore nominato e determinate spese processuali secondo le regole del D.P.R. 115/2002, ma non trasforma in gratuita l’intera procedura: le voci che rispondono a una logica diversa — in primo luogo il compenso dell’Organismo, che ha natura di credito prededucibile ex art. 6, comma 1, lett. a) CCII e non di spesa processuale — vanno affrontate a parte. È una verifica da fare alla mossa 4 e non dopo il deposito.
La mappa delle voci di costo, in un colpo d’occhio
| Voce | Come si determina | Quando esce | Recuperabile se la procedura non arriva all’omologa? |
|---|---|---|---|
| Contributo unificato | Importo fisso: 98,00 € | Al deposito del ricorso | No |
| Marca per diritti forfettari | Importo fisso: 27,00 € | Al deposito del ricorso | No |
| Compenso OCC (gestore + Organismo) | Percentuali su attivo e passivo ex art. 16 D.M. 202/2014, con riduzione obbligatoria 15%–40% e tetto del 5% o 10% sopra i 20.000 € attribuiti ai creditori | Acconti secondo preventivo; liquidazione al termine dell’esecuzione ex art. 81, co. 4, CCII | La liquidazione giudiziale non è prevista in mancanza di omologa (Trib. Verona, 19 febbraio 2026) |
| Rimborso spese generali dell’OCC | Forfettario, secondo il regolamento dell’Organismo | Insieme al compenso | Come sopra |
| Pubblicità nel registro delle imprese | Diritti di segreteria e bollo camerale secondo tariffa | Dopo il decreto di apertura ex art. 78, co. 2, lett. a), CCII | No |
| Trascrizione della sentenza di omologa | Imposte e tasse ipotecarie ordinarie, se necessaria | Dopo l’omologazione ex art. 80, co. 1, CCII | Non si sostiene, se l’omologa non arriva |
| Perizie e ausiliari tecnici | Su incarico, solo se il piano lo richiede | Prima del deposito | No: è la voce da comprimere alla mossa 5 |
| Contributo unificato per la fase esecutiva | Non dovuto (chiarimento del Ministero della Giustizia) | — | — |
Tieni questa tabella accanto al preventivo che ricevi: le voci che non compaiono in nessuna delle due colonne di sinistra vanno spiegate prima di essere accettate.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti sono organizzati per mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati in sintesi operativa.
A sostegno delle mosse 1 e 2 (legittimazione e ricostruzione del quadro)
Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30538. La condotta del debitore mantiene rilievo trasversale in tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. È il riferimento con cui si misura la ricostruzione delle cause dell’indebitamento richiesta dall’art. 76 CCII.
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Riguarda la posizione del debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione ex art. 142 legge fallimentare. Rilevante per chi ha un fallimento alle spalle e deve verificare la propria legittimazione prima di sostenere costi.
Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14800. Nel concordato minore il debitore deve fornire una rappresentazione completa, corretta e trasparente della propria situazione economico-patrimoniale; pur non essendo più richiesta una valutazione di meritevolezza in senso premiale, restano centrali gli obblighi informativi del Codice. Nel caso deciso, l’omissione di elementi su debiti anteriori ha portato alla revoca dell’omologazione, confermata in cassazione. È la pronuncia che rende la mossa 2 non facoltativa.
Trib. Catania, 19 febbraio 2026. Ai fini dell’accesso al concordato minore non è richiesta l’assenza di dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni, ma solo che il debitore non abbia commesso atti in frode ai creditori. Delimita con precisione il perimetro dell’art. 77 CCII.
Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026. L’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese può accedere al concordato minore liquidatorio, operando il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII nel solo caso di concordato in continuità.
Trib. Udine, 21 marzo 2026. Nella stessa direzione: è ammissibile la proposta liquidatoria con apporto di finanza esterna formulata da un imprenditore individuale cancellatosi dal registro delle imprese.
Trib. Verona, Sez. II civ., 2 dicembre 2025. È ammissibile il ricorso per concordato minore proposto da persona fisica, lavoratore subordinato, che intenda ristrutturare debiti non soddisfatti dalla società di cui era socio illimitatamente responsabile.
A sostegno delle mosse 5 e 6 (ausiliari, prededuzione, struttura del piano)
Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157. È omologabile un concordato minore di tipo liquidatorio che, in assenza di attivo distribuibile, si fondi anche sulla sola finanza esterna. Legittima le proposte costruite sull’apporto del terzo e rende decisiva la documentazione di quell’apporto.
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2470 e 2471 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione come disciplinate per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII; il mancato rispetto di quelle regole è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio e senza attendere l’apertura del giudizio di omologazione, senza che osti la tassatività delle ipotesi dell’art. 77 CCII. È la pronuncia che rende la mossa 6 la più delicata di tutto il piano.
Trib. Modena, Sez. III civ., 20 novembre 2025. Al concordato minore in continuità si applica, in forza dell’art. 74, comma 4, CCII, la disciplina distributiva dell’art. 84, comma 6, CCII, con distinzione tra regime del valore di liquidazione e regime dell’eccedenza; è possibile il pagamento dei creditori prelatizi anche oltre 180 giorni dall’omologazione.
Trib. Alessandria, 27 aprile 2026. Nel concordato minore in continuità il surplus finanziario derivante dalla prosecuzione dell’attività e la finanza esterna soggiacciono a regole distributive di tipo diverso.
Trib. Bari, Sez. concorsuale, 14 gennaio 2026. È ammissibile, a determinate condizioni, l’accorpamento in una stessa classe di crediti di grado diverso per i quali sia prevista la medesima falcidia.
Trib. Pistoia, sent. n. 20/2023. Già prima della modifica introdotta dal Correttivo-ter, aveva ritenuto compatibile con la libertà di contenuto della domanda di concordato minore ex art. 74, comma 3, CCII la prosecuzione del mutuo sull’immobile, purché verificato tramite attestazione del gestore che il rimborso delle rate non leda i diritti degli altri creditori. Anticipa la logica poi codificata nell’art. 75, comma 2-bis.
A sostegno delle mosse 7 e 8 (voto, omologazione, esecuzione, compenso)
Cass. civ., Sez. I, 29 giugno 2025, n. 17481. Il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato minore non ha natura decisoria e non è ricorribile ex art. 111 Cost.; sono ricorribili i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l’omologazione o il suo diniego, che decidono su diritti soggettivi nel contraddittorio delle parti.
Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Il concordato minore ha una disciplina autonoma e semplificata per i debiti tributari e contributivi, incentrata sull’intervento dell’OCC e sulla relazione di convenienza ex art. 80, comma 3, CCII; ne consegue l’incompatibilità del procedimento di transazione fiscale previsto per il concordato preventivo, comprese le modalità di voto dell’Agenzia delle Entrate ex art. 88, comma 6, CCII.
Cass. civ., ord. 14 luglio 2026, n. 23188. L’omologazione non preclude all’amministrazione finanziaria l’emissione della cartella di pagamento per debiti tributari anteriori, ma la riscossione resta vincolata al perimetro dell’accordo omologato.
Trib. Napoli, Sez. VII civ., 14 gennaio 2026. Definisce le verifiche che il tribunale deve compiere ai fini omologatori, con particolare riguardo all’ipotesi di contestazioni sollevate dai creditori.
Trib. Udine, Sez. II civ., 15 dicembre 2025. Domanda di concordato minore presentata in pendenza dell’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore: ne consegue l’apertura di una procedura unitaria con competenza collegiale; ammissibile la prosecuzione del mutuo ipotecario sul bene strumentale aggiudicato in sede esecutiva.
Trib. Verona, Sez. II civ., 19 febbraio 2026. In difetto di omologazione non è prevedibile una liquidazione giudiziale del compenso spettante all’OCC per l’attività prestata, perché l’art. 81, comma 4, CCII contempla che il giudice vi provveda solo al termine dell’esecuzione conseguente all’approvazione. È il riferimento che spiega, meglio di qualunque ragionamento astratto, perché il percorso va impostato bene fin dalla prima mossa.
Trib. Napoli, Sez. VII civ., 5 giugno 2026. Omologazione di un concordato minore proposto da un imprenditore minore, con piano ritenuto ammissibile e fattibile, approvato dalla larghissima maggioranza dei crediti ammessi al voto e con soddisfacimento dei chirografari in misura superiore al 30%. Utile come termine di paragone su cosa il tribunale valuta in concreto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su un percorso di concordato minore.
- Verifichiamo le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII ricostruendo attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti anche non scaduti sui tre esercizi precedenti, su documenti e non su dichiarazioni.
- Ricostruiamo il passivo integrale acquisendo estratto di ruolo, posizione INPS, Centrale Rischi e comunicazioni periodiche ex art. 119 TUB, e riconciliamo le partite dubbie prima del deposito.
- Classifichiamo i crediti per grado di prelazione e verifichiamo la graduazione della proposta alla luce degli artt. 84 e 112 CCII richiamati dall’art. 74, comma 4, CCII, che la Cassazione ha eretto a condizione di ammissibilità rilevabile d’ufficio.
- Analizziamo il preventivo dell’OCC voce per voce, controllando basi di calcolo, percentuali applicate, riduzione obbligatoria ex art. 16, comma 4, D.M. 202/2014 e operatività del tetto dell’art. 16, comma 5.
- Redigiamo il ricorso e il piano con appostazione delle poste prededucibili ex art. 6, comma 1, lett. a) CCII e con il confronto documentato rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
- Formuliamo l’istanza di misure protettive contestuale alla domanda, quando ci sono esecuzioni in corso o istanze di creditori già depositate.
- Costruiamo l’impianto per l’omologazione anche senza adesione del Fisco ex art. 80, comma 3, CCII, lavorando con l’OCC sulla relazione di convenienza, senza attivare la transazione fiscale che la Cassazione ha dichiarato incompatibile con questa procedura.
- Presidiamo la fase del voto, verificando il perfezionamento delle comunicazioni ai creditori, il computo delle maggioranze ex art. 79 CCII e l’esclusione dei soggetti non ammessi.
- Rispondiamo alle contestazioni sulla convenienza in sede di omologazione e opponiamo, quando ricorre, il limite dell’art. 80, comma 4, CCII al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento.
- Seguiamo l’esecuzione fino alla liquidazione del compenso dell’OCC ex art. 81, comma 4, CCII, documentando pagamenti e adempimenti per ottenere l’attestazione di esecuzione integrale e corretta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema che riguarda i costi di attivazione del concordato minore, due di queste abilitazioni pesano in modo particolare. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di professionista fiduciario di un OCC significano conoscenza diretta del meccanismo che genera la voce di costo principale: chi ha redatto preventivi ex art. 10, comma 3, D.M. 202/2014 e ha chiesto la liquidazione di compensi ex art. 81, comma 4, CCII sa esattamente dove si formano gli scostamenti e come si prevengono. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di valutare, prima di impegnare risorse, se il concordato minore sia davvero lo strumento più efficiente per la tua situazione o se un percorso diverso offra un rapporto migliore tra sforzo e risultato.
Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa impostazione che regge il piano al deposito è quella che viene difesa in sede di contestazione e, se necessario, portata in Cassazione — con lo stesso difensore e la stessa linea, senza passaggi di mano che disperdono il lavoro fatto. Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nel concordato minore l’analisi giuridica e la ricostruzione contabile non sono due attività separate, sono la stessa attività vista da due lati.
In chiusura
Hai davanti otto mosse e un principio che le tiene insieme: nel concordato minore ogni costo previsto in anticipo è un costo governato; ogni costo scoperto in corsa è un costo che si moltiplica. Il contributo unificato è di 98 euro e la marca di 27: quelli li conosci prima. Il compenso dell’Organismo si calcola con percentuali ministeriali su attivo e passivo, con una riduzione obbligatoria tra il 15% e il 40% e un tetto che opera solo sopra i 20.000 euro attribuiti ai creditori: anche quello, se lavori bene, lo conosci prima. Quello che non puoi conoscere prima è solo ciò che non hai voluto verificare.
Lo Studio Monardo affianca imprenditori e professionisti in questa materia sulla base di competenze certificate e verificabili, non generiche: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e quella di professionista fiduciario di un OCC sono esattamente le abilitazioni che regolano il concordato minore dall’interno; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 è quella che serve quando l’attività è ancora aperta e la scelta dello strumento va fatta con lucidità; la qualifica di avvocato cassazionista è ciò che garantisce che la linea impostata al primo deposito possa essere difesa fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più solida che i tuoi numeri consentono.
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