Opposizione All’esecuzione: Quanto Costa Il Contributo Unificato

Perché su questo tema decidono i giudici, non il tariffario

Chi cerca “quanto costa fare opposizione all’esecuzione” si aspetta un numero. La verità è che quel numero non sta scritto da nessuna parte in modo automatico: il contributo unificato dovuto per un’opposizione all’esecuzione dipende da come si qualifica l’atto che si propone, da quale valore si attribuisce alla controversia, dal momento processuale in cui l’opposizione viene incardinata e dal grado di giudizio. E su ognuno di questi passaggi — tutti e quattro — sono intervenute pronunce che hanno spostato, anche di centinaia di euro, l’importo effettivamente dovuto.

È per questo che una guida sul costo dell’opposizione non può limitarsi a riprodurre la tabella degli scaglioni. La tabella è il punto di arrivo; il punto di partenza è capire quale valore la giurisprudenza attribuisce alla causa, e quella è materia di sentenze. Qui trovi le decisioni che determinano concretamente quanto pagherai per opporti a un precetto o a un pignoramento, tradotte una per una in conseguenze pratiche sul tuo fascicolo.

Su questa materia lo Studio Monardo interviene per una ragione precisa e verificabile: l’opposizione all’esecuzione è un contenzioso che nasce davanti al giudice dell’esecuzione e può risalire fino al giudizio di legittimità, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, quindi in grado di seguire la stessa linea difensiva dall’atto introduttivo fino alla Corte di cassazione, senza il passaggio di consegne a un difensore diverso che quasi sempre comporta un cambio di impostazione. Poiché il tema tocca anche il rapporto tra credito bancario o finanziario e titolo esecutivo, rileva inoltre il fatto che l’Avvocato coordini uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove la verifica del titolo e quella del calcolo del dovuto avvengono nello stesso fascicolo.

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Le norme su cui i giudici si sono pronunciati

Il contributo unificato è disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia). L’art. 9 stabilisce che è dovuto per l’iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio. L’art. 13 ne fissa gli importi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2005, ne ha riconosciuto la natura di tributo, e non di corrispettivo per un servizio: è una prestazione imposta, collegata alla spesa pubblica per la giustizia. Questa qualificazione, che sembra teorica, produce effetti concretissimi su prescrizione, sanzioni e giudice competente a decidere le contestazioni, come si vedrà.

Le disposizioni che contano per chi si oppone a un’esecuzione sono essenzialmente tre.

L’art. 13, comma 1, fissa gli importi per scaglioni di valore nel processo civile ordinario. È la norma che si applica all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e all’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., perché entrambe introducono un ordinario giudizio di cognizione.

Valore della controversiaPrimo gradoImpugnazione (+50%)Cassazione (x2)
fino a € 1.100€ 43€ 64,50€ 86
da € 1.100,01 a € 5.200€ 98€ 147€ 196
da € 5.200,01 a € 26.000€ 237€ 355,50€ 474
da € 26.000,01 a € 52.000€ 518€ 777€ 1.036
da € 52.000,01 a € 260.000€ 759€ 1.138,50€ 1.518
da € 260.000,01 a € 520.000€ 1.214€ 1.821€ 2.428
oltre € 520.000€ 1.686€ 2.529€ 3.372
valore indeterminabile€ 518€ 777€ 1.036
valore non dichiarato€ 1.686€ 2.529€ 3.372

L’art. 13, comma 2, detta invece importi fissi per il mondo esecutivo: € 278 per i processi di esecuzione immobiliare, la metà di tale importo per gli altri processi esecutivi, € 43 per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a € 2.500 e — questo è il dato che interessa direttamente il debitore — € 168 per i processi di opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. non segue quindi gli scaglioni: paga un importo fisso, quale che sia l’entità del credito azionato.

L’art. 13, comma 1-bis, aumenta della metà il contributo per i giudizi di impugnazione e lo raddoppia per i processi davanti alla Corte di cassazione. Il successivo comma 1-quater prevede che, quando l’impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, chi l’ha proposta versi un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione stessa, dandone atto il giudice nel provvedimento; l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito. Il d.lgs. n. 149/2022 ha poi inserito il comma 1-quater.1, che esclude il raddoppio quando il ricorso per cassazione è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c.

A questi importi si aggiunge, per le cause civili, l’anticipazione forfettaria di € 27 prevista dall’art. 30 del Testo unico. Ed è utile ricordare fin d’ora che il quadro della riscossione è cambiato: la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto il comma 3-bis all’art. 248 del Testo unico, modificando radicalmente le conseguenze del versamento omesso o insufficiente nei procedimenti civili.

Due precisazioni completano il quadro, perché sono all’origine di errori ricorrenti.

La prima riguarda la riduzione alla metà prevista dall’art. 13, comma 3, del Testo unico. Quella riduzione opera per i processi speciali disciplinati nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile — vi rientra, tipicamente, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — e per le controversie individuali di lavoro o di pubblico impiego. L’opposizione all’esecuzione appartiene invece al libro III del codice, dedicato al processo di esecuzione, e non gode di alcuna riduzione: chi si oppone a un precetto paga il contributo pieno dello scaglione, anche quando il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo che, in fase monitoria, avrebbe scontato la metà. È una differenza che sorprende molti debitori, i quali si aspettano di pagare quanto pagò il creditore per ottenere il decreto.

La seconda riguarda le esenzioni e le riduzioni soggettive. L’art. 10 del Testo unico elenca i procedimenti per i quali il contributo non è dovuto; per le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie l’art. 13, comma 1, lettera a), fissa un importo ridotto di € 43, mentre l’art. 9, comma 1-bis, esonera dal contributo la parte il cui reddito imponibile non superi una soglia pari al triplo di quella prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, soglia periodicamente aggiornata e attualmente indicata in € 40.978,92. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato non versa il contributo, che viene prenotato a debito secondo le regole della parte III del Testo unico. Va aggiunto che, dopo la riforma del processo civile, il Ministero della Giustizia con la circolare del 17 marzo 2023 ha chiarito che per il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e seguenti c.p.c. il contributo è dovuto per intero, senza abbattimenti legati alla semplificazione del rito.

Infine, il contributo non è l’unica voce di ingresso. Alle cause civili si applica l’anticipazione forfettaria di € 27 dell’art. 30, e al termine del giudizio si pone il problema dell’imposta di registro sulla sentenza, su cui la Corte di cassazione è intervenuta di recente con una pronuncia che sarà esaminata più avanti e che ha effetti diretti sulla prevedibilità del costo complessivo.

L’orientamento consolidato: si paga sul credito per cui si procede, non su quello che si contesta

Il punto di partenza di ogni calcolo è l’art. 17 c.p.c., secondo cui nelle cause di opposizione all’esecuzione il valore si determina dal credito per cui si procede. Attorno a questa formula si è formato un orientamento che la Suprema Corte ha ribadito con regolarità, e che nel biennio 2024-2025 è stato confermato più volte.

La Suprema Corte ha chiarito che il parametro è la somma precettata nella sua interezza. Con la sentenza della Sezione III n. 11371 del 30 aprile 2025, la Corte ha esaminato il caso di un debitore che contestava solo una porzione dell’importo intimato e che, su quella base, sosteneva la competenza del giudice di pace. La Corte ha rigettato l’impostazione: nei giudizi di opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. il valore della controversia si determina in base al credito per cui si procede a norma dell’art. 17 c.p.c., con riferimento alla somma precettata per intero e non all’importo effettivamente contestato. Il principio, calato nella pratica, significa che chi contesta € 4.000 su un precetto da € 30.000 non sta introducendo una causa da € 4.000: sta introducendo una causa da € 30.000, con tutto ciò che ne consegue in termini di giudice competente e di scaglione applicabile.

Nello stesso solco si colloca l’ordinanza della Sezione III n. 12938 del 14 maggio 2025, che ha affrontato l’ipotesi in cui la contestazione riguardi soltanto voci accessorie. Anche in quel caso, ha stabilito la Corte, il valore si determina con riferimento all’intero ammontare del credito per cui si procede e non alla somma contestata, pur quando la contestazione investa unicamente interessi o spese maturati dopo la formazione del titolo esecutivo. Tradotto: opporsi solo agli interessi non “alleggerisce” la causa. Il credito precettato resta il metro di misura.

Un ulteriore tassello, che nella pratica genera errori frequenti, riguarda l’espropriazione presso terzi. Con l’ordinanza n. 30581 del 2024, in continuità con quanto già affermato da Cass. n. 37581 del 2021, la Corte ha precisato che, ai fini dell’art. 17 c.p.c., occorre fare esclusivo riferimento alla somma precettata, senza tener conto dell’aumento della metà previsto dall’art. 546 c.p.c. per il vincolo sui crediti del debitore presso il terzo. È un’indicazione preziosa: il pignoramento presso terzi congela un importo maggiorato, ma quella maggiorazione è una tecnica di garanzia del vincolo, non un incremento del credito azionato. Chi la conteggia nel valore della controversia rischia di collocarsi in uno scaglione superiore e di pagare più del dovuto.

L’orientamento è stato applicato anche laddove il debitore invocava una competenza “funzionale” del tribunale. Con l’ordinanza della Sezione III n. 16219 del 17 giugno 2025 — e con la coeva n. 16220 del 2025, resa su vicenda parallela — la Corte ha stabilito che, quando l’opposizione a precetto si fonda sulla contestazione della notifica del titolo (nella specie un decreto ingiuntivo), la competenza per valore si determina sull’importo del credito intimato, e non sul valore della causa monitoria, salvo il caso — davvero eccezionale — di totale mancanza materiale dell’atto notificatorio. Quando il credito precettato rientra nei limiti di valore del giudice di pace, è il giudice di pace a decidere.

Il quadro consolidato, dunque, è coerente: l’opposizione all’esecuzione “vale” quanto il credito per cui il creditore procede, e su quel valore si costruisce sia la competenza sia il contributo unificato. L’orientamento si è consolidato nel senso che il debitore non può ridurre il valore della lite selezionando ciò che contesta, ma nemmeno può gonfiarlo sommando maggiorazioni che appartengono alla tecnica del pignoramento e non al credito.

Su questo impianto si innestano due precisazioni che allargano l’orizzonte del giudizio e, con esso, il conto economico dell’operazione.

La prima riguarda ciò che l’opponente può chiedere. Con l’ordinanza della Sezione III n. 15237 del 7 giugno 2025, la Suprema Corte ha affermato che nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. è ammissibile la proposizione di una domanda di divisione da parte dell’opponente: costui riveste la posizione processuale e sostanziale di attore e, così facendo, non formula una domanda riconvenzionale, bensì una domanda aggiuntiva e complanare rispetto a quella tipica dell’opposizione, che è di accertamento negativo del diritto di procedere in via esecutiva. Il principio, calato nella pratica, ha un doppio effetto: amplia le possibilità difensive del debitore, ma introduce nel giudizio una domanda ulteriore, di cui occorre tenere conto nella determinazione del valore complessivo e quindi del contributo dovuto.

La seconda riguarda i motivi deducibili. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 9479 del 2023, hanno affrontato il rapporto tra la stabilità del titolo giudiziale e la tutela contro le clausole abusive, riconoscendo che in determinate condizioni l’illegittimità del titolo può essere fatta valere anche a distanza di tempo, nell’ambito della vicenda esecutiva. L’orientamento si è consolidato nel senso che il debitore non è sempre e comunque precluso dal contestare il fondamento del titolo, ma la finestra utile è circoscritta e va individuata con precisione, perché fuori da quella finestra l’opposizione si trasforma in un costo senza utilità.

Le due pronunce, lette insieme a Cass. n. 33233 del 19 dicembre 2025 sulla portata del giudicato, disegnano una regola pratica precisa: l’opposizione va progettata come un atto unico e completo, che raccoglie tutti i motivi disponibili e tutte le domande complanari ammissibili, perché non ci sarà una seconda occasione e ogni ulteriore iniziativa comporterà un nuovo contributo unificato con un elevato rischio di inammissibilità.

Prima questione: contesto tutto o contesto una parte? Cosa cambia sul contributo

La questione. Il debitore che riceve un precetto da € 41.500 e ritiene di dover contestare soltanto € 6.200 di interessi e spese si pone, quasi sempre, la stessa domanda: devo dichiarare il valore della causa in € 6.200 o in € 41.500? La differenza non è teorica, perché il primo importo ricade nello scaglione fino a € 26.000 e il secondo in quello successivo.

Cosa hanno deciso i giudici. La risposta della giurisprudenza è netta e va nella direzione meno conveniente per chi paga. La sentenza n. 11371 del 30 aprile 2025 della Sezione III ha ribadito che il riferimento è alla somma precettata nella sua interezza. L’ordinanza n. 12938 del 14 maggio 2025 ha esteso lo stesso criterio all’ipotesi in cui la contestazione riguardi solo interessi o voci di spesa successive al titolo. E l’ordinanza n. 30581 del 2024, richiamando Cass. n. 37581 del 2021, ha confermato che l’art. 17 c.p.c. governa la competenza per valore in materia di esecuzione forzata come regola generale, senza aperture a criteri alternativi legati all’entità della singola doglianza.

Sul versante della dichiarazione di valore, va poi tenuta presente la giurisprudenza tributaria di legittimità formatasi sull’art. 14 del Testo unico: la Sezione VI-T, con la sentenza n. 6053 dell’11 marzo 2013, ha affermato che l’inserimento nelle conclusioni della clausola di stile relativa alla somma “maggiore o minore” che risulterà di giustizia non è neutro, perché rende indeterminato il petitum e porta a commisurare il contributo al limite di valore della competenza del giudice adito. È una delle cause più frequenti — e più evitabili — di richieste di integrazione del contributo a distanza di mesi.

Se c’è contrasto. Un contrasto vero, su questo punto, non c’è: l’orientamento è stabile. Esiste piuttosto un’area di attrito applicativa, che riguarda le opposizioni con cui si chiede l’accertamento della compensazione tra il credito precettato e un controcredito del debitore. La stessa ordinanza n. 30581 del 2024 ha qualificato quella richiesta come eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa del creditore opposto, con riflessi sulla determinazione del valore complessivo della lite. L’assunzione prudenziale è quindi la seguente: dichiarare il valore sulla somma precettata per intero, e valutare separatamente l’eventuale incremento derivante da domande aggiuntive del debitore, anziché sperare che il valore si riduca alla porzione contestata.

Cosa significa per te. Significa che la voce “contributo unificato” va calcolata all’inizio, sull’importo precettato, e messa in conto come costo di ingresso della difesa; e significa anche che la formulazione delle conclusioni dell’atto va scritta con attenzione, perché una clausola di stile inserita per abitudine può spostare lo scaglione. Il valore della causa non è una scelta discrezionale del difensore: è il risultato dell’applicazione dell’art. 17 c.p.c. al credito precettato, e va dichiarato in modo coerente fin dall’atto introduttivo.

Seconda questione: opposizione prima del pignoramento o dopo? Il contributo cambia momento

La questione. L’opposizione all’esecuzione ha due volti. Se l’esecuzione non è ancora iniziata, si propone con atto di citazione contro il precetto. Se il pignoramento è già stato notificato, si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, e il procedimento si articola in una fase davanti al giudice dell’esecuzione e in un successivo giudizio di merito, introdotto nel termine perentorio che il giudice assegna ai sensi dell’art. 616 c.p.c. Domanda inevitabile: si paga una volta o due?

Cosa hanno deciso i giudici e cosa ha chiarito l’amministrazione. Il principio, sul piano sostanziale, è che il contributo unificato è dovuto per l’iscrizione a ruolo di ciascun grado di giudizio (art. 9 del Testo unico). La fase che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, quando l’opposizione è successiva all’inizio dell’esecuzione, non è un autonomo giudizio iscritto a ruolo: si innesta in una procedura esecutiva già pendente. Il Ministero della Giustizia, con la circolare del 3 marzo 2015, ha chiarito proprio questo: se l’opposizione è proposta ad esecuzione già iniziata, non si apre una fase incidentale da assoggettare ad autonomo contributo unificato. Il contributo diventa dovuto quando si iscrive a ruolo il giudizio di merito, che introduce un ordinario processo di cognizione.

Diverso è il caso dell’opposizione preventiva. Lì la citazione introduce immediatamente un giudizio ordinario, e il contributo si paga subito, per scaglione, sul valore determinato secondo l’art. 17 c.p.c. come interpretato da Cass. n. 11371/2025 e Cass. n. 12938/2025.

Un’ulteriore precisazione riguarda le opposizioni proposte nell’ambito di procedure esecutive esattoriali: con la circolare del 15 giugno 2021 il Ministero ha assimilato la posizione del debitore che deposita ricorso in opposizione, in quel contesto, a quella dell’opponente a precetto, in quanto si tratta della parte che per prima investe il tribunale della regolarità sostanziale o formale dell’esecuzione, con conseguente assoggettamento a contributo già per la fase sommaria.

Se c’è contrasto. Il punto delicato non è il “se”, ma il “quanto” in rapporto al tipo di opposizione. Il testo dell’art. 13, comma 1-bis, riferisce l’aumento della metà e il raddoppio al contributo “di cui al comma 1”, mentre l’importo fisso di € 168 per l’opposizione agli atti esecutivi è collocato nel comma 2. Ne deriva un’oscillazione applicativa negli uffici sul contributo dovuto per l’impugnazione di provvedimenti resi in materia di opposizione ex art. 617 c.p.c., che peraltro non è appellabile e resta ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. ai sensi dell’art. 618, secondo comma, c.p.c. In assenza di un indirizzo univoco, l’assunzione prudenziale è versare l’importo più alto tra quelli sostenibili e conservare la ricevuta, perché l’eccedenza si recupera con istanza di rimborso, mentre il versamento insufficiente oggi si traduce in iscrizione a ruolo con sanzione e interessi.

Cosa significa per te. Significa che la sequenza dei pagamenti va pianificata insieme alla strategia: se l’esecuzione non è iniziata, il costo di ingresso è immediato e proporzionale al precetto; se il pignoramento è già in corso, la prima fase davanti al giudice dell’esecuzione — quella in cui si chiede la sospensione — non impone il contributo, che diventerà dovuto con l’iscrizione a ruolo del merito. È in questa asimmetria che si gioca buona parte della convenienza tra opporsi subito al precetto e attendere il pignoramento, e la scelta va fatta sui motivi di opposizione disponibili, non solo sul costo. Su questo terreno pesa l’esperienza del difensore abilitato al patrocinio in Cassazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto avvocato cassazionista, imposta l’atto introduttivo già considerando la tenuta dei motivi nei gradi successivi, perché un motivo mal formulato in primo grado non si recupera in sede di legittimità.

Terza questione: se sbaglio o non pago il contributo, cosa succede davvero

La questione. È l’ansia più diffusa: se verso meno del dovuto, la mia opposizione è nulla? Il giudice la dichiara inammissibile? Perdo i termini?

Cosa hanno deciso i giudici e cosa prevede oggi la legge. Occorre distinguere. Il contributo unificato non è una condizione di ammissibilità della domanda: è un tributo, come ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 73 del 2005. Il suo mancato versamento non travolge l’atto processuale, ma apre una procedura di recupero.

Il quadro, però, è mutato profondamente dal 1° gennaio 2025. La legge n. 207/2024 ha introdotto il comma 3-bis all’art. 248 del Testo unico: nei procedimenti civili, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l’obbligo, l’ufficio o Equitalia Giustizia procede direttamente all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale e della sanzione prevista dall’art. 16, comma 1-bis, senza il previo invito bonario al pagamento. Il Ministero, con la circolare del 24 marzo 2025 e poi con la circolare n. 4098 del 10 aprile 2026, ha dettato le istruzioni operative agli uffici, confermando la centralità del termine di trenta giorni.

Resta ferma una regola più severa e spesso ignorata: ai sensi dell’art. 14, comma 3.1, del Testo unico, se all’atto dell’iscrizione a ruolo non è versato l’importo minimo previsto dall’art. 13, comma 1, lettera a), il cancelliere rifiuta il deposito dell’atto introduttivo e non procede all’iscrizione a ruolo, senza possibilità di sospendere l’iscrizione in attesa di regolarizzazione. In un’opposizione soggetta a termini perentori — venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, il termine assegnato dal giudice per il merito ex art. 616 c.p.c. — il rifiuto del deposito può tradursi nella perdita irreversibile della difesa.

Sul fronte delle contestazioni, la Corte ha costruito un orientamento ormai stabile. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 8810 del 2025, hanno qualificato l’invito al pagamento previsto dall’art. 248 del Testo unico come unico atto liquidatorio del tributo, con cui l’ufficio comunica una pretesa ormai definita: da qui la conseguenza che la sua impugnazione non è facoltativa ma necessaria, pena la cristallizzazione della pretesa. Nella stessa direzione, l’ordinanza n. 22971 del 17 agosto 2021 aveva già riconosciuto l’autonoma impugnabilità dell’invito, in applicazione del principio — risalente a Cass., Sezioni Unite, n. 16293 del 2007 — per cui sono impugnabili tutti gli atti con cui l’amministrazione comunica una pretesa tributaria definita, anche in forma di invito bonario.

Se c’è contrasto. Il contrasto storico sulla giurisdizione è superato: le controversie sul contributo unificato appartengono al giudice tributario, in coerenza con la natura di tributo affermata dalla Corte costituzionale. L’assunzione prudenziale, oggi, è considerare qualunque comunicazione dell’ufficio in materia di contributo come un atto impositivo da impugnare nei termini davanti alla Corte di giustizia tributaria, e non come un sollecito da gestire con una interlocuzione informale.

Cosa significa per te. Significa che l’errore sul contributo non uccide l’opposizione, ma può costare molto e può, nel caso limite del versamento inferiore al minimo, impedire materialmente il deposito. Il contributo va calcolato prima di redigere l’atto, non dopo: è parte della strategia difensiva, non un adempimento di segreteria.

La pronuncia più recente: la sentenza sull’opposizione a precetto e l’imposta di registro

Chi ragiona sui costi di un’opposizione tende a fermarsi al contributo unificato. Esiste però una seconda voce, che arriva a distanza di tempo e sorprende: l’imposta di registro sulla sentenza. Su questo punto è intervenuta di recente la Sezione V della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32144 del 10 dicembre 2025.

Il contesto è quello classico: un creditore munito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notifica il precetto; il debitore propone opposizione ex art. 615 c.p.c.; il giudizio si chiude con una sentenza che accoglie o respinge l’opposizione. L’amministrazione finanziaria pretendeva l’imposta proporzionale, sul presupposto che la decisione riguardasse un rapporto di credito di contenuto patrimoniale.

La Corte ha respinto quell’impostazione. Il ragionamento, spogliato del linguaggio tecnico, è questo: la sentenza che decide sull’opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo si limita a dichiarare se il creditore abbia o non abbia — in tutto o in parte — il diritto di procedere in via esecutiva. Non accerta il contenuto patrimoniale del credito, che è già cristallizzato nel titolo. Di conseguenza si applica l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

Cosa cambia rispetto a prima. Cambia la prevedibilità del costo complessivo del giudizio. Prima di questa presa di posizione, il rischio di vedersi liquidare l’imposta proporzionale sul valore del credito rendeva incerto il conto finale, soprattutto nelle opposizioni su importi elevati, dove l’imposta proporzionale può superare di molto il contributo unificato versato all’inizio. Oggi il costo fiscale della sentenza di opposizione a precetto, in quella configurazione, è ancorato alla misura fissa. Il principio, calato nella pratica, significa che il costo di un’opposizione ex art. 615 c.p.c. si compone essenzialmente di contributo unificato, anticipazione forfettaria e imposta fissa di registro sulla sentenza, e non di una percentuale sul credito contestato.

Merita un cenno, nello stesso periodo, l’ordinanza n. 33233 del 19 dicembre 2025, che ha ribadito quanto sia costoso frammentare le difese: una volta definita l’opposizione con sentenza passata in giudicato, il giudicato copre non solo ciò che è stato dedotto ma anche ciò che si sarebbe potuto dedurre, e non è consentito riproporre le stesse contestazioni sotto profili ulteriori o con argomentazioni diverse. Sul piano dei costi la conseguenza è diretta: chi concentra tutti i motivi disponibili in un solo atto paga un contributo unificato; chi li distribuisce su più opposizioni successive ne paga più di uno e, con ogni probabilità, vede dichiarare inammissibile la seconda.

Coerente con questa logica di concentrazione è anche l’ordinanza della Sezione II n. 23809 del 2025, che ha escluso la litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione a precetto relativi allo stesso decreto: sono giudizi con oggetto diverso, che perciò coesistono e — sul piano pratico — comportano ciascuno il proprio contributo.

I principi applicati a tre situazioni concrete

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come i principi visti finora si traducano in importi.

Prima ipotesi — opposizione preventiva con contestazione parziale. Precetto notificato il 14 aprile per complessivi € 41.780, di cui € 6.320 per interessi maturati dopo il titolo. Il debitore ritiene fondata solo la contestazione sugli interessi. Applicando Cass. n. 11371/2025 e Cass. n. 12938/2025, il valore della controversia è € 41.780, non € 6.320: la causa ricade nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000 e il contributo unificato di primo grado è € 518, oltre € 27 di anticipazione forfettaria. Se il debitore avesse dichiarato € 6.320 versando € 237, si sarebbe esposto al recupero della differenza con interessi e sanzione secondo la disciplina dell’art. 248, comma 3-bis, del Testo unico introdotta dalla legge n. 207/2024. Se poi l’opposizione fosse respinta e il debitore proponesse appello, il contributo salirebbe a € 777 per effetto dell’art. 13, comma 1-bis; in caso di rigetto integrale dell’appello scatterebbe l’ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del comma 1-quater.

Seconda ipotesi — opposizione successiva al pignoramento presso terzi. Pignoramento presso terzi notificato il 9 settembre per un credito precettato di € 23.400; l’atto vincola presso il terzo l’importo aumentato della metà, come previsto dall’art. 546 c.p.c. Il debitore deposita ricorso in opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. e chiede la sospensione. Per il deposito del ricorso davanti al giudice dell’esecuzione non è dovuto autonomo contributo, secondo l’indirizzo ministeriale del 3 marzo 2015, perché l’opposizione si innesta in una procedura esecutiva già pendente. Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza che definisce la fase, assegna termine perentorio per l’introduzione del merito ex art. 616 c.p.c.: è a quel punto, con l’iscrizione a ruolo, che matura il contributo. Il valore, alla luce di Cass. n. 30581/2024 e Cass. n. 37581/2021, è € 23.400 e non € 35.100: si resta nello scaglione fino a € 26.000, con contributo di € 237 anziché € 518. La differenza, in questo esempio, è di € 281 generati unicamente da un errore di qualificazione della maggiorazione ex art. 546 c.p.c.

Terza ipotesi — opposizione agli atti esecutivi su vizio di notifica. Pignoramento notificato il 6 marzo con un vizio formale rilevabile; il credito azionato è di € 118.500. Il debitore propone opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni. Il contributo, in questo caso, non segue gli scaglioni: è quello fisso di € 168 previsto dall’art. 13, comma 2, del Testo unico, oltre € 27 di anticipazione forfettaria. Se il debitore avesse impostato la stessa contestazione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il valore sarebbe stato € 118.500, con contributo di € 759: oltre quattrocentocinquanta euro di differenza, prodotti dalla sola qualificazione dell’atto. Va aggiunto che il termine di venti giorni è perentorio e che la sospensione dei termini processuali opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto: un pignoramento notificato negli ultimi giorni di luglio impone di calcolare con precisione la ripresa del termine, perché un deposito tardivo rende irrilevante qualunque considerazione sul contributo.

Quarta ipotesi — il conto complessivo di un’opposizione portata fino in Cassazione. Precetto da € 68.900, opposizione preventiva proposta con citazione. Primo grado: valore € 68.900, scaglione da € 52.000,01 a € 260.000, contributo di € 759, oltre € 27 di anticipazione forfettaria. Opposizione respinta; il debitore appella: il contributo aumenta della metà ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, e diventa € 1.138,50. Appello integralmente respinto: l’art. 13, comma 1-quater, impone un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione, cioè altri € 1.138,50, e l’obbligo sorge al momento del deposito della sentenza; da quel momento decorrono i trenta giorni oltre i quali scattano iscrizione a ruolo, interessi e sanzione secondo l’art. 248, comma 3-bis. Ricorso per cassazione: il contributo raddoppia rispetto al primo grado e diventa € 1.518. Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, si aggiunge un ulteriore importo di pari misura. Se invece, prima della decisione, la controversia viene definita e il ricorrente rinuncia, l’ulteriore importo non è dovuto, perché — come ha ribadito Cass., Sez. I, ord. n. 6058 del 2025 — la misura ha carattere eccezionale e non è estensibile per analogia alla rinuncia. La lettura è chiara: il costo di un’opposizione non si misura sul primo versamento, ma sull’intero percorso possibile, e la decisione di impugnare va presa conoscendo anche il costo dell’esito negativo.

La giurisprudenza citata, in una tabella

Le pronunce richiamate nelle sezioni precedenti non riguardano tutte, direttamente, il contributo unificato: alcune definiscono il valore della causa, altre la qualificazione dell’atto, altre ancora le conseguenze fiscali del giudizio. Sono però tutte tessere dello stesso mosaico, perché il costo dell’opposizione è la somma di queste variabili. La tabella le raccoglie in ordine di rilevanza pratica.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11371 del 30 aprile 2025Valore dell’opposizione a precettoIl valore si determina sulla somma precettata per intero, non sull’importo contestatoFissa lo scaglione del contributo di primo grado
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12938 del 14 maggio 2025Contestazione limitata a interessi e speseAnche se si contestano solo accessori, rileva l’intero credito per cui si procedeImpedisce di “ridurre” la causa selezionando le doglianze
Cass. civ., ord. n. 30581 del 2024Espropriazione presso terziSi guarda alla somma precettata, senza l’aumento della metà ex art. 546 c.p.c.Evita di collocarsi in uno scaglione superiore
Cass. civ., n. 37581 del 2021Criterio dell’art. 17 c.p.c.Il riferimento resta il credito per cui si procedePrecedente su cui poggia l’orientamento successivo
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16219 del 17 giugno 2025Competenza su opposizione a precettoLa competenza si determina sul credito intimato, non sul valore del monitorioIndividua il giudice e, con esso, il regime della causa
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16220 del 2025Notifica nulla o inesistente del titoloLa notifica nulla non sposta la competenza per valoreLimita le tesi sulla competenza funzionale
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15237 del 7 giugno 2025Domande aggiuntive dell’opponenteL’opponente è attore e può proporre domande complanari, non riconvenzionaliIncide sulla determinazione del valore complessivo
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 32144 del 10 dicembre 2025Imposta di registro sulla sentenzaImposta in misura fissa, perché la sentenza non accerta il contenuto patrimoniale del creditoRende prevedibile il costo finale del giudizio
Cass. civ., ord. n. 33233 del 19 dicembre 2025Portata del giudicato sull’opposizioneIl giudicato copre il dedotto e il deducibileImpone di concentrare i motivi in un solo atto
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 23809 del 2025Rapporto tra opposizione a decreto e a precettoNon sussiste litispendenza tra i due giudiziI due giudizi coesistono, ciascuno con il proprio contributo
Cass. civ., Sez. Un., n. 8810 del 2025Natura dell’invito ex art. 248 T.U.È l’unico atto liquidatorio del tributo, da impugnare necessariamenteChi non impugna consolida la pretesa
Cass. civ., ord. n. 22971 del 17 agosto 2021Impugnabilità dell’invito al pagamentoL’invito è atto autonomamente impugnabileApre la tutela contro richieste errate di contributo
Cass. civ., Sez. Un., n. 16293 del 2007Atti impugnabili in materia tributariaÈ impugnabile ogni atto che comunica una pretesa definitaFondamento dell’orientamento sull’invito
Cass. civ., Sez. VI-T, sent. n. 6053 dell’11 marzo 2013Dichiarazione di valoreLa clausola sulla somma “maggiore o minore” porta il valore al limite di competenza del giudice aditoSpiega molte richieste di integrazione del contributo
Cass. civ., Sez. Un., n. 9660 del 2019Presupposti del doppio contributoServono la pronuncia negativa sull’impugnazione e l’obbligo iniziale di versare il contributoChiarisce quando scatta l’ulteriore importo
Cass. civ., n. 30202 del 16 novembre 2025Ambito del comma 1-quaterL’ulteriore importo è dovuto anche in ipotesi di cassazione senza rinvio per causa non proponibileEstende il rischio economico dell’impugnazione
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6058 del 2025Rinuncia al ricorsoNessun ulteriore importo in caso di rinuncia: la misura è di stretta interpretazioneRende conveniente la rinuncia tempestiva
Cass. civ., Sez. Un., n. 9479 del 2023Clausole abusive e titolo giudizialeAmmessa in casi determinati la tutela in sede esecutiva contro il titoloAmplia i motivi deducibili con l’opposizione
Corte cost., sent. n. 73 del 2005Natura del contributo unificatoÈ un tributo, non il corrispettivo di un servizioRadice della disciplina su sanzioni e giurisdizione

La sintesi operativa: i principi da tenere sul tavolo

  • Il valore della causa si determina sul credito per cui si procede, non sulla parte contestata: è il principio ribadito da Cass. n. 11371/2025 e Cass. n. 12938/2025 ed è il primo dato da fissare.
  • Nell’espropriazione presso terzi non si conteggia l’aumento della metà ex art. 546 c.p.c.: Cass. n. 30581/2024, in continuità con Cass. n. 37581/2021.
  • L’opposizione agli atti esecutivi paga il contributo fisso di € 168, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Testo unico, quale che sia l’entità del credito azionato.
  • Nell’opposizione successiva al pignoramento il contributo matura con l’iscrizione a ruolo del giudizio di merito, non con il deposito del ricorso al giudice dell’esecuzione.
  • A ogni causa civile si aggiungono € 27 di anticipazione forfettaria ai sensi dell’art. 30 del Testo unico.
  • In appello il contributo aumenta della metà, in Cassazione raddoppia, per effetto dell’art. 13, comma 1-bis.
  • Se l’impugnazione è respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile è dovuto un ulteriore importo pari a quello dell’impugnazione, con l’obbligo che sorge al deposito del provvedimento: art. 13, comma 1-quater, letto alla luce di Cass., Sez. Un., n. 9660/2019.
  • La rinuncia tempestiva al ricorso evita l’ulteriore importo, perché la misura è di stretta interpretazione: Cass., Sez. I, ord. n. 6058/2025.
  • Il mancato pagamento entro trenta giorni comporta oggi l’iscrizione a ruolo diretta, con interessi e sanzione, senza previo invito bonario: art. 248, comma 3-bis, introdotto dalla legge n. 207/2024.
  • Se manca il versamento dell’importo minimo, il deposito dell’atto viene rifiutato: art. 14, comma 3.1, del Testo unico, con conseguenze irreparabili quando l’opposizione è soggetta a termini perentori.
  • L’invito al pagamento del contributo va impugnato, non discusso informalmente: Cass., Sez. Un., n. 8810/2025.
  • L’opposizione all’esecuzione non gode della riduzione alla metà prevista dall’art. 13, comma 3, del Testo unico per i processi speciali del libro IV, titolo I, c.p.c.: si paga il contributo pieno dello scaglione anche quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo.
  • La sentenza che decide l’opposizione a precetto sconta l’imposta di registro in misura fissa, secondo Cass., Sez. V, ord. n. 32144 del 10 dicembre 2025: il costo finale del giudizio non è una percentuale del credito contestato.
  • Concentrare tutti i motivi in un unico atto è anche una scelta economica, perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile: Cass. n. 33233/2025.

Quindi in pratica? Cinque domande ricorrenti

Se il precetto è di € 12.000 ma contesto solo € 900, quanto pago? Il contributo si calcola su € 12.000, cioè nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000: € 237, oltre € 27 di anticipazione forfettaria. Lo impone l’art. 17 c.p.c. come interpretato da Cass. n. 11371 del 30 aprile 2025 e da Cass. n. 12938 del 14 maggio 2025.

Ho già ricevuto il pignoramento: devo pagare il contributo per chiedere la sospensione? Per il deposito del ricorso davanti al giudice dell’esecuzione non è previsto un autonomo contributo, secondo l’indirizzo ministeriale del 3 marzo 2015: l’opposizione si innesta in una procedura esecutiva pendente. Il contributo diventa dovuto con l’iscrizione a ruolo del giudizio di merito nel termine assegnato ai sensi dell’art. 616 c.p.c.

Contestare un vizio formale costa meno? Sì, e la differenza può essere rilevante: l’opposizione agli atti esecutivi sconta il contributo fisso di € 168 previsto dall’art. 13, comma 2, del Testo unico, mentre l’opposizione all’esecuzione segue gli scaglioni. Ma la qualificazione dipende dal vizio dedotto, non dalla convenienza: il termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c. è di venti giorni ed è perentorio, e un errore di inquadramento produce un’inammissibilità, non un risparmio.

Se perdo l’appello quanto rischio in più? Oltre alle spese di lite, l’art. 13, comma 1-quater, impone un ulteriore importo pari a quello versato per l’impugnazione, di cui il giudice dà atto nel provvedimento; l’obbligo sorge al deposito. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 9660 del 2019, hanno chiarito che occorrono due presupposti: la pronuncia integralmente negativa e l’obbligo iniziale di versare il contributo. Cass. n. 30202 del 16 novembre 2025 ne ha confermato l’applicazione anche in ipotesi di cassazione senza rinvio per causa non proponibile.

Ho versato meno del dovuto: la mia opposizione salta? No, il contributo non è condizione di ammissibilità della domanda. Però, dal 1° gennaio 2025, l’importo mancante viene iscritto direttamente a ruolo con interessi e sanzione ai sensi dell’art. 248, comma 3-bis, del Testo unico. E se manca del tutto il versamento dell’importo minimo, l’art. 14, comma 3.1, impone al cancelliere di rifiutare il deposito: in quel caso, con un termine perentorio in scadenza, la difesa si perde.

Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo

Gli orientamenti illustrati non servono a nulla se restano sulla pagina. Il lavoro dello Studio consiste nell’applicarli, uno per uno, agli atti che hai ricevuto. In concreto:

  1. Qualifichiamo l’atto da proporre — opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo — analizzando i vizi effettivamente deducibili, perché da quella qualificazione dipendono il termine, il giudice e l’importo del contributo.
  2. Determiniamo il valore della controversia applicando l’art. 17 c.p.c. secondo Cass. n. 11371/2025 e Cass. n. 12938/2025, e verifichiamo che nell’espropriazione presso terzi non venga computato l’aumento della metà ex art. 546 c.p.c.
  3. Redigiamo la dichiarazione di valore e le conclusioni evitando le clausole di stile che, secondo Cass. n. 6053/2013, portano il contributo al limite di competenza del giudice adito.
  4. Verifichiamo la notifica del titolo esecutivo e del precetto confrontando relate, date e destinatari, e ricostruiamo la sequenza degli atti per individuare i vizi opponibili.
  5. Ricalcoliamo l’importo precettato voce per voce — capitale, interessi, spese della fase monitoria, spese di precetto — per accertare se il creditore stia intimando più di quanto il titolo consenta.
  6. Depositiamo l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o dell’esecuzione, documentando i gravi motivi, e seguiamo la fase davanti al giudice dell’esecuzione fino all’ordinanza che assegna il termine per il merito.
  7. Iscriviamo a ruolo il giudizio di merito nel termine perentorio ex art. 616 c.p.c., calcolando e versando il contributo dovuto e conservando la documentazione del pagamento.
  8. Concentriamo in un solo atto tutti i motivi disponibili, alla luce di Cass. n. 33233/2025, per non esporti alla preclusione del dedotto e deducibile e a un secondo contributo destinato a un giudizio inammissibile.
  9. Impugniamo l’invito al pagamento o l’atto di recupero del contributo quando l’importo preteso è errato, nei termini e davanti al giudice competente secondo Cass., Sez. Un., n. 8810/2025.
  10. Costruiamo la strategia dell’impugnazione valutando il rischio dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, e la convenienza di una rinuncia tempestiva secondo Cass., Sez. I, ord. n. 6058/2025.

Questo lavoro è coordinato da un professionista con abilitazioni specifiche. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare la prima di queste abilitazioni. Gli orientamenti che hai letto in questo articolo nascono in Cassazione e in Cassazione si difendono: l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori consente allo Studio di impostare l’atto di opposizione già in funzione della sua tenuta in sede di legittimità, e di seguire la stessa linea difensiva dal giudice dell’esecuzione fino all’ultimo grado, senza cambio di difensore e senza cambio di strategia. È una continuità che incide anche sui costi, perché evita la riscrittura dell’impostazione difensiva a ogni passaggio di grado.

Il fascicolo, inoltre, non viene trattato da un solo professionista: lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, così che la verifica giuridica del titolo e quella contabile del quantum precettato procedano in parallelo e si controllino a vicenda. Lo Studio assume impegni di mezzi, non promesse di risultato: analizziamo, verifichiamo, ricalcoliamo e costruiamo la difesa più solida che gli atti consentono.

In chiusura

Il contributo unificato non è la voce più pesante di un’opposizione all’esecuzione, ma è la prima che si incontra ed è quella che, se calcolata male, produce le conseguenze più fastidiose: recuperi con sanzione, integrazioni richieste a mesi di distanza, nei casi estremi il rifiuto del deposito con un termine perentorio in scadenza. Calcolarlo bene significa aver già qualificato correttamente l’atto, determinato il valore secondo l’art. 17 c.p.c. e scelto consapevolmente il momento in cui opporsi.

Lo Studio Monardo interviene in questa materia perché è esattamente il terreno delle sue abilitazioni certificate: l’opposizione all’esecuzione è un contenzioso di impugnazione che culmina, quando serve, davanti alla Corte di cassazione, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, in grado di garantire la continuità della difesa fino all’ultimo grado; e poiché i titoli esecutivi azionati sono spesso di matrice bancaria o finanziaria, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di verificare nello stesso fascicolo sia la legittimità dell’azione esecutiva sia la correttezza del calcolo che la sostiene.

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