Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se stai valutando un concordato preventivo liquidatorio, o se ci sei già dentro, la domanda che ti tiene sveglio non è “come funziona la procedura”. È un’altra: quando tutto sarà finito, che cosa resterà a me? Resterà la casa? Resteranno i debiti che ho garantito personalmente? Potrò riaprire una partita IVA? I creditori potranno tornare a bussare dopo la chiusura?
La risposta esiste, ed è tecnica, non consolatoria. Il concordato liquidatorio produce un effetto esdebitatorio parziale: la parte di credito che il piano non paga si estingue con l’omologazione. Ma quell’effetto ha un perimetro preciso, e fuori da quel perimetro restano interi i debiti verso i garanti, i crediti sorti dopo la pubblicazione della domanda, le posizioni dei terzi datori di ipoteca. Ciò che ti resta dopo la procedura non è deciso dal caso: è deciso dalle mosse che fai prima, e dal modo in cui scrivi la proposta.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo confine. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ed è quindi abilitato a leggere una crisi aziendale nel momento in cui si sceglie tra continuità e liquidazione; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che servono quando la parte di debito rimasta addosso alla persona fisica va gestita dopo la chiusura del concordato societario; ed è avvocato cassazionista, il che significa che la linea difensiva costruita all’inizio può essere portata avanti dallo stesso professionista fino all’ultimo grado, se la partita finisce davanti alla Corte. È la combinazione che questo tema richiede: capire l’impresa che chiude e la persona che resta.
Nelle pagine che seguono trovi otto mosse, in sequenza. Ognuna ha un obiettivo, una finestra temporale, un modo di eseguirla, una base normativa e un piano per quando qualcosa va storto. Esegui nell’ordine. Non saltare avanti.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire
Prima di eseguire qualsiasi cosa, rispondi a quattro domande. Non a mente: scrivile, con i documenti davanti. Da qui dipende il punto di ingresso nel piano.
Domanda 1 — Chi è il debitore: tu o una società?
Se il debitore è una società di capitali, il concordato riguarda il patrimonio sociale e i tuoi beni personali restano fuori dal concorso, salvo per la parte in cui li hai messi dentro come garanzia o come finanza esterna. Se il debitore è una società di persone, l’omologazione produce effetti anche verso i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario. Se il debitore sei tu come imprenditore individuale, il perimetro del concorso coincide con il tuo patrimonio personale, con la sola eccezione dei beni che la legge dichiara impignorabili.
Questa distinzione decide tutto il resto: nel primo caso il tema è “quanto della mia sfera personale ho già esposto”; nel terzo caso il tema è “quanto della mia sfera personale riesco a tenere fuori”.
Domanda 2 — Hai firmato garanzie personali?
Apri il fascicolo bancario e cerca ogni fideiussione, ogni garanzia omnibus, ogni ipoteca concessa da te o da un familiare su beni non della società. Conta anche le lettere di patronage forti, gli avalli su effetti, le coobbligazioni nei contratti di leasing. Il concordato omologato vincola i creditori anteriori, ma questi conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Tradotto: la falcidia vale per la società, non per chi ha garantito.
Se hai firmato garanzie per un importo rilevante, il tuo punto di partenza reale non è la Mossa 1 ma la Mossa 2, e il piano deve essere costruito tenendo conto di quel debito residuo fin dal primo giorno.
Domanda 3 — In che fase sei?
Non hai ancora depositato nulla; hai depositato la domanda con riserva; sei ammesso e in attesa del voto; sei omologato e in fase esecutiva; il liquidatore ha già venduto la maggior parte dell’attivo. Ogni fase apre e chiude porte diverse. Le mosse 1, 2, 3 e 4 sono pienamente efficaci solo prima del deposito della proposta definitiva; dopo l’omologazione il margine si sposta sulle mosse 5, 6 e 7.
Domanda 4 — Ci sono debiti sorti dopo il deposito della domanda?
Fai l’elenco separato dei debiti maturati dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese: fornitori del periodo, tributi correnti, contributi, canoni. Questi crediti non entrano nel concordato e vanno soddisfatti per intero. Sono la voce che più frequentemente distrugge un piano già omologato, perché possono fondare un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale anche senza previa risoluzione del concordato.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Società di capitali, nessuna garanzia personale firmata | Mossa 1 | Il perimetro è tutto da definire e hai ancora margine sulla proposta |
| Hai firmato fideiussioni bancarie rilevanti | Mossa 2 | Il debito che ti resta addosso va quantificato prima di scrivere il piano |
| Società di persone con soci illimitatamente responsabili | Mossa 2, poi Mossa 3 | L’efficacia verso i soci e il “patto contrario” vanno decisi nella proposta |
| Imprenditore individuale | Mossa 1, con focus sui beni impignorabili | Il concorso tocca direttamente la tua sfera personale |
| Proposta già depositata, in attesa del voto | Mossa 4 | La finanza esterna e la sua qualificazione sono ancora modificabili |
| Concordato omologato, liquidazione in corso | Mossa 5 | Il valore che resta dipende ora da come si vende |
| Piano in ritardo, creditori che minacciano istanze | Mossa 7 | Il rischio è la risoluzione e la riespansione dei crediti |
| Procedura chiusa o in chiusura | Mossa 8 | Si apre la partita sul residuo personale e sulla ripartenza |
Individuato il punto di ingresso, esegui in sequenza da lì in avanti. Le mosse successive presuppongono quelle precedenti.
Mossa 1 — Fotografa il perimetro: separa ciò che entra nel concordato da ciò che resta fuori
OBIETTIVO DELLA MOSSA. Costruire un inventario ragionato che distingua tre insiemi: i beni che il piano destinerà ai creditori, i beni che restano fuori dal concorso per legge, i beni che potrebbero restare fuori ma che una proposta scritta male trascina dentro. Senza questa fotografia non sai cosa stai cedendo e non sai cosa ti resterà.
QUANDO VA FATTA. Prima del deposito della proposta, e comunque prima della domanda con riserva se hai già deciso la strada liquidatoria. Se hai depositato con riserva, hai la finestra concessa dal tribunale per il deposito della proposta e del piano: quella è la tua finestra operativa reale. Se l’ultimo giorno utile cade tra il 1° e il 31 agosto, ricorda che la sospensione feriale opera sui termini processuali, non sui termini di natura sostanziale fissati dal tribunale: verifica caso per caso con il difensore, non dare per scontata la proroga.
COME SI ESEGUE.
- Estrai la visura camerale storica e l’ultimo bilancio approvato o l’ultima situazione contabile aggiornata a non oltre trenta giorni.
- Richiedi le visure ipotecarie e catastali per ogni immobile intestato alla società e per ogni immobile tuo personale. Ti serve sapere quali gravami ci sono e a favore di chi.
- Elenca i beni mobili registrati, i macchinari, il magazzino, i crediti verso clienti distinti per anzianità e per grado di esigibilità.
- Elenca separatamente le poste che, nel tuo caso, restano fuori: se sei imprenditore individuale, i beni dichiarati impignorabili dagli articoli 514 e seguenti del codice di procedura civile, i crediti alimentari, le quote di stipendio o pensione protette. Se il debitore è una società, i beni personali tuoi e dei familiari che non siano stati offerti in garanzia.
- Individua le poste “grigie”: crediti litigiosi, azioni risarcitorie non ancora esercitate, rimborsi attesi, contratti pendenti, marchi e domini, avviamento residuo, polizze. Sono i beni che una proposta generica (“cessione di tutti i beni”) trascina nella liquidazione anche quando non era nelle tue intenzioni.
- Segna, per ogni voce, il valore di realizzo prudenziale e non il valore contabile.
LA BASE GIURIDICA. L’articolo 84 del Codice della crisi definisce le finalità del concordato e distingue il piano in continuità dal piano con liquidazione del patrimonio; il comma 4 fissa le condizioni di ammissibilità del liquidatorio. L’articolo 87 disciplina il contenuto del piano, che deve descrivere analiticamente le attività e le passività. Nel concordato con cessione dei beni la giurisprudenza è ferma da anni: la cessione non trasferisce agli organi della procedura la proprietà dei beni e la titolarità dei crediti, ma soltanto i poteri di gestione finalizzati alla liquidazione. Tu resti proprietario: cedi la gestione, non il diritto. È una differenza che conta moltissimo quando si discute di ciò che rientra e di ciò che non rientra nella cessione.
SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico è la scoperta tardiva di un bene “dimenticato”: una quota societaria di minoranza, un credito verso l’erario, un terreno ereditato. Se emerge prima del deposito, inseriscilo con il suo valore e spiega perché non era in bilancio. Se emerge dopo, non tacerlo: l’occultamento o la dissimulazione di parte rilevante dell’attivo è causa di annullamento del concordato ai sensi dell’articolo 120 del Codice, azionabile su ricorso da proporre entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque entro un termine massimo legato alla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Un bene taciuto vale molto meno del danno che produce.
CHECK DI COMPLETAMENTO.
- Hai un inventario in cui ogni cespite è classificato come “in cessione”, “escluso per legge”, “da escludere espressamente nella proposta”.
- Per ogni immobile hai la visura ipotecaria aggiornata e sai quali iscrizioni verranno cancellate con il decreto del giudice a seguito della vendita.
- Hai un elenco firmato dei crediti litigiosi e delle azioni potenziali, con l’indicazione di chi li gestirà dopo l’omologazione.
Non passare alla mossa successiva finché l’inventario non è chiuso e datato.
I beni che restano fuori: il capitolo che nessuno compila per intero
Se il debitore è una persona fisica, esiste un nucleo di beni che il concorso non può toccare, e va isolato adesso, non quando il liquidatore chiede la consegna. Rientrano in questo nucleo i beni dichiarati impignorabili dal codice di procedura civile, gli oggetti strettamente necessari alla vita domestica, i crediti di natura alimentare, le somme dovute a titolo di sussidio e le quote di stipendio o pensione che la legge protegge, nei limiti e con le modalità previste per ciascuna categoria.
Attenzione a due equivoci frequenti.
Il primo riguarda la cosiddetta “prima casa”. Nel diritto delle procedure concorsuali non esiste una regola generale che renda intoccabile l’abitazione principale del debitore: le protezioni che circolano nel linguaggio comune appartengono ad altri ambiti normativi e non si trasferiscono automaticamente qui. Se l’immobile è di proprietà dell’imprenditore individuale ed è capiente, entra nel patrimonio destinato ai creditori.
Il secondo riguarda i beni intestati a familiari. L’intestazione formale non basta a metterli al riparo se l’acquisto è stato finanziato con risorse dell’impresa in prossimità della crisi: quegli atti restano esposti alle azioni recuperatorie nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, ed è un elemento che i creditori valutano quando confrontano le due strade. Non costruire il tuo piano sull’idea che quei beni siano al sicuro: costruiscilo sapendo che potrebbero essere discussi.
Che cosa fai: prepara un elenco separato, con la prova documentale della natura di ciascun bene escluso, e allegalo alla documentazione destinata al commissario. Un’esclusione documentata all’inizio è un’esclusione che non verrà rimessa in discussione in fase esecutiva.
Mossa 2 — Mappa le garanzie personali: è lì che si decide davvero cosa ti resta
OBIETTIVO DELLA MOSSA. Quantificare in euro il debito che sopravvivrà al concordato perché grava su di te come garante, come coobbligato o come socio, e stabilire prima del voto come lo gestirai dopo. È la mossa che quasi tutti rimandano ed è quella che determina la qualità della tua vita nei tre anni successivi alla chiusura.
QUANDO VA FATTA. Contestualmente alla Mossa 1, e comunque prima di depositare la proposta. Se sei già omologato, falla subito: serve a evitare che tu scopra l’escussione della fideiussione con un pignoramento.
COME SI ESEGUE.
- Chiedi a ogni banca il dettaglio delle garanzie in essere con indicazione dell’importo massimo garantito, della data di rilascio e dell’eventuale clausola di sopravvivenza.
- Verifica se sei socio illimitatamente responsabile: nelle società in nome collettivo e per gli accomandatari nelle accomandite semplici la posizione è diversa da quella del semplice fideiussore.
- Costruisci una tabella con tre colonne: debito garantito, quanto verrà pagato dal concordato, quanto residua a tuo carico dopo il pagamento della percentuale concordataria.
- Verifica la validità sostanziale delle garanzie: contestazioni sulle fideiussioni omnibus conformi a schemi contrattuali censurati sotto il profilo antitrust, difetti di forma, superamento del massimale, mancata comunicazione delle variazioni. Non è un esercizio teorico: una garanzia caducata è debito che sparisce.
- Verifica la posizione dei terzi datori di ipoteca. Se un familiare ha ipotecato un immobile per la società, quell’immobile risponde nei limiti del valore del bene ipotecato e non beneficia della falcidia concordataria.
LA BASE GIURIDICA. L’articolo 117 del Codice della crisi stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, e che questi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il comma successivo prevede che il concordato della società ha efficacia, salvo patto contrario, anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La distinzione tra le due posizioni è stata scolpita dalla Cassazione (sentenza 22 marzo 2018, n. 7139) e ripresa dalla giurisprudenza di merito: il socio illimitatamente responsabile che sia anche fideiussore per i debiti sociali non può essere trattato come un terzo garante, perché ammettere la doppia escussione dello stesso patrimonio significherebbe svuotare la regola dell’efficacia verso i soci. In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Pistoia con la sentenza del 12 giugno 2024, che ha revocato il decreto ingiuntivo emesso contro un socio accomandatario garante di una società in concordato.
Attenzione al rovescio della medaglia: non puoi inserire nella proposta una clausola che estenda l’effetto esdebitatorio ai fideiussori. La Cassazione lo ha escluso con l’ordinanza n. 22382 del 6 settembre 2019: una simile clausola non è ammissibile, perché disporrebbe di diritti che i creditori conservano per legge.
SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico è la banca che escute la fideiussione mentre il concordato è ancora in corso. Il garante che paga acquista un diritto di regresso, ma in sede di riparto non può essere soddisfatto prima che il creditore garantito sia stato integralmente pagato: è il principio che la giurisprudenza di merito applica costantemente in materia di riparto concordatario. Se ricevi un’intimazione, non pagare d’istinto e non firmare piani di rientro personali senza aver verificato prima l’esistenza e l’estensione della garanzia.
CHECK DI COMPLETAMENTO.
- Hai un numero, non una sensazione: sai quanti euro di debito ti resteranno addosso a concordato eseguito.
- Sai per ciascuna garanzia se è aggredibile sul piano della validità e con quali argomenti.
- Hai deciso, almeno in bozza, come gestirai quel residuo: trattativa a saldo e stralcio, ristrutturazione, oppure accesso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento come persona fisica.
Il terzo datore di ipoteca, il coniuge, il familiare che ha firmato
C’è una categoria di persone che il concordato non protegge e che quasi nessun imprenditore inserisce nella propria mappa: chi ha messo un bene proprio a garanzia di un debito altrui. Il padre che ha ipotecato la casa per il fido della società del figlio, il coniuge che ha firmato come garante per ottenere l’affidamento, il socio di minoranza che ha concesso ipoteca su un immobile personale.
La posizione di queste persone va trattata separatamente. Il terzo che ha concesso ipoteca su un proprio bene risponde nei limiti del valore del bene ipotecato, e la falcidia concordataria non riduce quella responsabilità: il creditore ipotecario conserva il diritto di soddisfarsi sul bene del terzo per l’intero credito garantito, entro il valore della garanzia. È una regola dura, ed è esattamente la ragione per cui la banca ha chiesto quella garanzia.
Che cosa fai, in concreto:
- Elenca ogni bene di terzi gravato da garanzia reale per debiti dell’impresa, con il valore attuale di mercato e l’importo iscritto.
- Verifica se il valore del bene supera il credito residuo: in quel caso la trattativa con il creditore può puntare a una liberazione parziale contro pagamento, o a una vendita concordata che eviti l’esecuzione.
- Verifica la validità dell’iscrizione ipotecaria: data, importo, atto costitutivo, eventuali rinnovazioni. Un’ipoteca non rinnovata alla scadenza ventennale perde efficacia.
- Informa il terzo. È la parte che l’imprenditore evita per imbarazzo ed è quella che produce i danni peggiori: il familiare che scopre l’esecuzione dal messo notificatore reagisce in modo diverso dal familiare coinvolto per tempo in una strategia.
- Valuta se destinare parte della finanza esterna al soddisfacimento del creditore garantito da beni di terzi. È una scelta legittima quando riduce l’esposizione complessiva del gruppo familiare, ma va motivata nella proposta e resa comprensibile ai creditori, perché incide sulla distribuzione.
Il concordato risolve il problema dell’impresa: il problema del terzo garante lo risolvi solo se lo affronti con un piano dedicato, contestuale e coordinato con quello concordatario.
Mossa 3 — Scrivi il perimetro della cessione: la proposta decide cosa ti resta
OBIETTIVO DELLA MOSSA. Trasformare l’inventario della Mossa 1 in clausole. Ciò che non è scritto con precisione nella proposta finisce, nel dubbio, nella massa da liquidare. La proposta è il documento in cui, di fatto, decidi il tuo futuro patrimoniale.
QUANDO VA FATTA. Nella redazione della proposta e del piano, prima del deposito. Dopo l’omologazione, le modifiche sostanziali del piano o della proposta seguono un procedimento specifico e non sono un rimedio ordinario: non contare di aggiustare dopo.
COME SI ESEGUE.
- Definisci l’oggetto della cessione in modo analitico, per elenco, e non con formule onnicomprensive. Se il piano cede “tutti i beni del debitore”, non lamentarti poi se il liquidatore rivendica anche il credito fiscale sopravvenuto.
- Disciplina espressamente le sopravvenienze attive: stabilisci se i beni e i crediti che dovessero maturare dopo l’omologazione siano compresi nella cessione o restino al debitore. Il silenzio è la peggiore delle opzioni, perché genera contenzioso con il liquidatore proprio nella fase in cui non hai più leve.
- Disciplina il residuo. Se la liquidazione dovesse produrre più di quanto serve a pagare i crediti concordatari e le spese di procedura, il residuo attivo torna al debitore: scrivilo, con l’indicazione della procedura di restituzione.
- Scegli se prevedere il “patto contrario” all’efficacia verso i soci illimitatamente responsabili. È una scelta strategica che va ponderata con i soci e con i creditori, perché incide sul consenso.
- Indica le azioni recuperatorie e risarcitorie che intendi mettere a disposizione della massa e quelle che restano escluse. È uno dei punti su cui i creditori votano più consapevolmente: sapere che il piano non prevede l’esercizio di determinate azioni li mette nella condizione di confrontare la proposta con l’alternativa liquidatoria.
- Verifica la coerenza tra il perimetro ceduto e le percentuali promesse. Un perimetro ristretto e una percentuale generosa è una combinazione che il commissario giudiziale contesterà nella relazione.
LA BASE GIURIDICA. L’articolo 87 del Codice della crisi impone che il piano contenga la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento e l’indicazione dell’apporto di risorse esterne. L’articolo 114 detta le disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio, mentre l’articolo 114-bis, introdotto dal correttivo del 2024, disciplina la liquidazione dei beni nel concordato in continuità. La distinzione tra i due regimi non è formale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 348 del 2025, ha ribadito che il piano che prevede la liquidazione di beni non funzionali all’interno di un concordato in continuità deve comunque conservare l’identità qualitativa dell’attività proseguita, e che l’omessa indicazione delle modalità di liquidazione impone la nomina di uno o più liquidatori da parte del tribunale.
SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico è il rilievo del commissario giudiziale sulla genericità della proposta o sulla carenza informativa. Non trattarlo come un’obiezione formale: la completezza delle informazioni fornite ai creditori è condizione perché il voto sia consapevole, e la giurisprudenza di legittimità è tornata più volte sulle conseguenze del mancato rispetto di questo dovere. Se ricevi il rilievo, integra subito e in modo documentato, prima dell’adunanza.
CHECK DI COMPLETAMENTO.
- La proposta contiene un elenco analitico dei beni ceduti e una clausola espressa sulle esclusioni.
- Sopravvenienze e residuo attivo sono disciplinati in modo esplicito.
- Il commissario giudiziale non ha sollevato rilievi sulla determinatezza dell’oggetto.
Mossa 4 — Costruisci la finanza esterna in modo che sia davvero “esterna”
OBIETTIVO DELLA MOSSA. Reperire e qualificare correttamente l’apporto di risorse esterne, che nel concordato liquidatorio non è un abbellimento ma una condizione di ammissibilità, e sfruttarne la sola deroga che la legge concede alle regole di distribuzione. Sbagliare la qualificazione dell’apporto significa vedersi dichiarare inammissibile la domanda.
QUANDO VA FATTA. Prima del deposito della proposta definitiva, con l’impegno dell’apportante
Come si dimostra al tribunale che la finanza esterna è davvero esterna
Il punto non è dichiararlo: è documentarlo. Il tribunale e il commissario giudiziale guardano la provenienza del denaro, non la sua etichetta. Prepara una cartella con questi elementi.
- Origine della provvista. Estratti conto dell’apportante che mostrano da dove arrivano le somme: disinvestimento di titoli, vendita di un immobile personale, finanziamento bancario personale, liquidità pregressa. Se la provvista arriva da una società correlata, spiega il rapporto e dimostra che non si tratta di risorse riconducibili al patrimonio ceduto.
- Titolo giuridico dell’apporto. Atto di versamento in conto capitale a fondo perduto, rinuncia irrevocabile al credito, finanziamento con vincolo espresso di postergazione. Il documento deve escludere l’obbligo di restituzione oppure prevedere la postergazione in modo esplicito e non revocabile.
- Tempistica. Un versamento già eseguito su conto vincolato prima del voto vale più di qualsiasi impegno futuro. In alternativa, una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta con scadenza successiva al termine di adempimento del piano.
- Tracciabilita della destinazione. Il piano deve indicare a quali creditori e in quale misura la finanza esterna viene destinata, tenendo separata questa massa dal ricavato della liquidazione, che segue rigorosamente l’ordine delle cause legittime di prelazione.
- Coerenza con le due soglie. Il conteggio dell’incremento del dieci per cento dell’attivo disponibile e quello del venti per cento su chirografari e privilegiati degradati vanno esposti in un prospetto autonomo, verificabile riga per riga dal commissario.
L’imprevisto da anticipare è l’obiezione secondo cui l’apporto è in realtà una partita di giro. La difesa migliore non è argomentativa: è documentale. Se il denaro è entrato prima ed è tracciabile fino alla sua origine esterna, l’obiezione si esaurisce da sola. già formalizzato e, possibilmente, garantito.
COME SI ESEGUE.
- Quantifica l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda: è la base di calcolo. L’apporto esterno deve incrementarlo di almeno il dieci per cento.
- Verifica in parallelo la seconda soglia: la proposta deve assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al venti per cento del loro ammontare complessivo. Le due soglie vanno rispettate entrambe: un apporto pari al dieci per cento che non consenta di arrivare al venti per cento non basta.
- Individua l’apportante. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione. Se il socio vuole indietro i soldi, quella non è finanza esterna.
- Formalizza l’impegno con un atto vincolante, non con una lettera di intenti. Il tribunale valuta la fattibilità economica del piano, e un apporto revocabile non è un apporto.
- Progetta la distribuzione. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile, purché sia rispettato il requisito del venti per cento. Tutto il resto — cioè il ricavato della liquidazione del patrimonio — va distribuito nel rigoroso rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
- Tieni separate le due masse anche contabilmente. È l’unico modo per dimostrare, in sede di omologazione e poi di riparto, che la deroga è stata applicata solo dove la legge la consente.
LA BASE GIURIDICA. L’articolo 84, comma 4, del Codice della crisi, nel testo risultante dalle modifiche del D.Lgs. 136/2024. La ratio è dichiarata: il concordato puramente liquidatorio sopravvive nel sistema, accanto all’alternativa della liquidazione giudiziale, solo se ai creditori viene messo a disposizione qualcosa in più rispetto al patrimonio del debitore. La Cassazione ha chiarito i confini della nozione di finanza esterna con l’ordinanza n. 21293 del 30 luglio 2024: l’eccedenza finanziaria generata dalla prosecuzione dell’attività non è assimilabile all’apporto di finanza esterna e resta soggetta al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione. Il principio, nato in materia di continuità, è un avvertimento diretto anche a chi costruisce un liquidatorio: non puoi “battezzare” come esterna una risorsa che nasce dal patrimonio.
Su questo terreno la scelta del professionista non è indifferente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la qualificazione della finanza esterna, la sua provenienza e la sua tenuta rispetto alle contestazioni dei creditori sono esattamente il punto in cui la competenza giuridica e quella contabile devono lavorare sullo stesso tavolo.
SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico è l’apportante che si sfila tra il voto e l’omologazione, o l’operazione che appare al tribunale come una partita di giro. La giurisprudenza ha revocato omologazioni in casi in cui gli attivi erano stati trasferiti a un’entità correlata che poi forniva i fondi destinati al concordato: se l’origine della provvista è interna al gruppo e riconducibile al patrimonio ceduto, il rischio è la non fattibilità del piano. Costruisci l’apporto con un versamento anticipato in un conto vincolato o con una garanzia bancaria a prima richiesta.
CHECK DI COMPLETAMENTO.
- Il calcolo dell’incremento del dieci per cento è documentato e riferito all’attivo disponibile alla data della domanda.
- La percentuale del venti per cento è verificata su chirografari e privilegiati degradati considerati insieme.
- L’impegno dell’apportante è irrevocabile e, se possibile, già eseguito o garantito.
Mossa 5 — Presidia la liquidazione: il valore che ti resta dipende da come si vende
OBIETTIVO DELLA MOSSA. Fare in modo che i beni ceduti vengano venduti al prezzo migliore possibile e nei tempi previsti dal piano, perché ogni euro incassato in più riduce il debito residuo che ti resterà addosso come garante e allontana il rischio di risoluzione. Nel concordato liquidatorio non sei un passeggero: sei il proprietario dei beni che qualcun altro sta vendendo per tuo conto.
QUANDO VA FATTA. Dall’omologazione in poi, per tutta la durata della fase esecutiva. È una mossa continuativa, non un adempimento singolo.
COME SI ESEGUE.
- Ottieni dal liquidatore giudiziale il programma di liquidazione con il calendario degli esperimenti di vendita e i valori di stima posti a base d’asta.
- Verifica le perizie. Una stima costruita su parametri superati o su una destinazione urbanistica sbagliata produce ribassi a catena. Se la stima è errata, segnalalo per iscritto al liquidatore e al giudice delegato, allegando la documentazione.
- Segnala i potenziali acquirenti che conosci. Il mercato di un macchinario speciale o di un immobile a destinazione produttiva è fatto di pochi operatori: il liquidatore non li conosce, tu sì. Fornire una lista di soggetti interessati non è ingerenza, è collaborazione utile alla massa.
- Monitora la pubblicità delle vendite. Le modalità devono rispondere a criteri di efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza: una vendita pubblicizzata male è una vendita a prezzo basso.
- Controlla i riparti parziali e verifica che la distribuzione rispetti l’ordine delle cause legittime di prelazione per il ricavato della liquidazione e la deroga consentita solo per la finanza esterna.
- Tieni un registro degli scostamenti tra piano e realtà: ogni ritardo, ogni asta deserta, ogni ribasso. Ti servirà se dovessi difenderti da un’istanza di risoluzione, per dimostrare che l’inadempimento non è a te imputabile.
LA BASE GIURIDICA. Gli articoli 114 e seguenti del Codice della crisi disciplinano la liquidazione nel concordato e l’esecuzione del concordato. Le vendite effettuate dal liquidatore producono gli effetti propri delle vendite forzate e la cancellazione dei gravami è disposta dal giudice una volta riscosso il prezzo. La giurisprudenza di merito ha chiarito che la nomina del liquidatore in sede di omologazione è necessaria anche quando la maggior parte dell’attivo sia già stata realizzata: lo ha affermato il Tribunale di Firenze in materia di concordato con cessione dei beni. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20156 del 18 luglio 2025, è intervenuta sulle modalità di liquidazione del compenso al liquidatore giudiziale quando ai coadiutori sia già stato riconosciuto quanto loro dovuto: è un tema che incide direttamente sulle somme che restano disponibili per i creditori e, a monte, sul residuo.
SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico sono gli esperimenti di vendita andati deserti. Otto tentativi senza esito su un compendio immobiliare non sono un incidente: sono il segnale che la stima iniziale era irrealistica. Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 21 luglio 2025, ha risolto un concordato liquidatorio proprio in un caso di questo tipo, valorizzando l’incapacità strutturale di realizzare gli asset e la conseguente impossibilità di raggiungere la percentuale promessa ai chirografari. Se ti trovi in questo scenario, non aspettare: valuta con il liquidatore una proposta di modifica delle modalità di vendita, o l’ingresso di risorse aggiuntive che compensino il minor realizzo.
CHECK DI COMPLETAMENTO.
- Hai copia del programma di liquidazione e delle perizie.
- Hai formalizzato per iscritto ogni osservazione su stime e modalità di vendita.
- Hai un prospetto aggiornato che confronta incassi previsti e incassi effettivi, esperimento per esperimento.
Mossa 6 — Difendi la tua legittimazione: nel concordato non sei spossessato
OBIETTIVO DELLA MOSSA. Esercitare i poteri che la legge ti lascia — proprietà dei beni, titolarità dei crediti, legittimazione processuale — invece di subire passivamente la procedura. È la mossa che distingue l’imprenditore che difende il proprio patrimonio da quello che lo guarda evaporare.
QUANDO VA FATTA. Dall’ammissione in poi, e con particolare intensità dopo l’omologazione, quando cessa il potere di gestione del commissario giudiziale e il liquidatore opera nei limiti del proprio mandato.
COME SI ESEGUE.
- Ricostruisci l’elenco delle cause pendenti in cui la società è attrice o convenuta e verifica, causa per causa, chi ha la legittimazione a proseguirle.
- Non abbandonare i giudizi di accertamento dell’attivo e del passivo. Sono i processi in cui si decide quanto vale la massa e quanto pesa il debito.
- Attiva i recuperi crediti che il liquidatore non sta perseguendo, segnalandoglieli formalmente. L’inerzia sui crediti verso clienti è una delle cause più frequenti di scostamento dal piano.
- Contesta le pretese dei creditori che si presentano in fase esecutiva con importi superiori a quelli su cui si è votato.
- Conserva la documentazione. Nella fase esecutiva l’accertamento definitivo dei crediti può ancora avvenire, e chi ha i documenti vince.
LA BASE GIURIDICA. Il debitore ammesso al concordato subisce uno spossessamento attenuato: conserva la proprietà dei beni e, nel concordato con cessione, mantiene la legittimazione processuale, perché manca una disposizione analoga a quella dettata per la liquidazione giudiziale. Il principio è consolidato: la Cassazione lo ha affermato con la sentenza n. 20642 del 31 luglio 2019 e lo ha ribadito con l’ordinanza n. 286 del 2023, secondo cui il trasferimento agli organi della procedura riguarda i soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di agire e di resistere in giudizio a tutela del proprio patrimonio, tanto più dopo l’omologazione.
La linea di confine è stata precisata nel 2025 in due occasioni. Con l’ordinanza n. 11601 del 3 maggio 2025 la Cassazione ha delimitato la legittimazione processuale del commissario liquidatore, escludendo che questi abbia una legittimazione generale ad agire o resistere per l’accertamento di crediti e debiti, anche quando incidano sul riparto finale. Con l’ordinanza n. 19217 del 13 luglio 2025 ha affrontato il riparto di legittimazione tra il legale rappresentante della società proponente e il liquidatore sociale nelle controversie per l’accertamento dell’attivo e del passivo. Sul versante opposto, con l’ordinanza n. 18626 dell’8 luglio 2025, ha riconosciuto al liquidatore giudiziale la legittimazione attiva a proporre l’opposizione di terzo prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile.
Ricorda inoltre che l’accertamento dei crediti compiuto in sede di omologazione ha una funzione limitata: serve al calcolo delle maggioranze e non produce giudicato sull’esistenza, sull’entità e sul rango dei crediti, che possono essere definitivamente accertati in fase di esecuzione. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 26560 dell’11 ottobre 2024. Significa che una posta contestata non è persa: è rinviata.
SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico è il liquidatore che ti considera un soggetto estraneo e smette di informarti. Non reagire con il conflitto: presenta istanza al giudice delegato chiedendo di essere informato sugli atti che incidono sul patrimonio di cui sei proprietario, e formalizza le tue richieste per iscritto, così da precostituire la prova della tua diligenza.
CHECK DI COMPLETAMENTO.
- Hai una mappa delle cause pendenti con l’indicazione del soggetto legittimato per ciascuna.
- Nessun termine processuale è scaduto per inerzia: verifica anche i termini sospesi nel periodo dal 1° al 31 agosto.
- Hai comunicato per iscritto al liquidatore ogni credito recuperabile che non risulta attivato.
Il confronto permanente con l’alternativa liquidatoria
C’è un esercizio da rifare a ogni tappa del piano, non una volta sola all’inizio: il confronto tra ciò che i creditori ottengono con il concordato e ciò che otterrebbero con la liquidazione giudiziale. È il metro con cui il tribunale valuta la convenienza ed è anche il tuo strumento di controllo.
Nella liquidazione giudiziale il curatore dispone di azioni che nel concordato liquidatorio, di regola, non vengono esercitate: le azioni revocatorie e di inefficacia, le azioni di responsabilità verso amministratori e organi di controllo. Quando i creditori votano una proposta concordataria stanno anche scegliendo di rinunciare a quello scenario. È una parte del ragionamento che spesso resta implicita e che invece conviene rendere esplicita nella proposta: dichiarare quali azioni il piano non prevede consente ai creditori di votare consapevolmente e riduce il contenzioso in sede di omologazione.
Che cosa fai, operativamente:
- Costruisci un prospetto comparativo aggiornato: attivo realizzabile e tempi nel concordato, attivo realizzabile e tempi nella liquidazione giudiziale, incidenza delle spese e dei crediti prededucibili in entrambi gli scenari.
- Aggiorna il prospetto dopo ogni esperimento di vendita andato deserto o concluso sotto stima. Se il divario si assottiglia, sei nella zona in cui un creditore può cominciare a preferire lo scenario alternativo.
- Verifica che il vantaggio comparativo resti misurabile anche considerando la durata: un realizzo lievemente superiore ottenuto tre anni più tardi non è necessariamente un vantaggio.
- Documenta il confronto. Se un creditore contesta la convenienza, il prospetto aggiornato è la prima cosa che il giudice legge.
Il concordato liquidatorio si giustifica solo finché offre ai creditori qualcosa in più della liquidazione giudiziale: nel momento in cui smette di offrirlo, non stai più difendendo un piano, stai rimandando un esito.
Mossa 7 — Blinda l’adempimento: la risoluzione cancella tutto ciò che hai ottenuto
OBIETTIVO DELLA MOSSA. Portare a termine il piano evitando la risoluzione e l’annullamento, perché con la risoluzione i crediti tornano ad espandersi per l’importo originario, al netto di quanto pagato, e l’effetto esdebitatorio svanisce. È la mossa che protegge il risultato di tutte le precedenti.
QUANDO VA FATTA. Per tutta la fase esecutiva, con verifiche a scadenza fissa: ogni tre mesi, con il prospetto incassi-pagamenti alla mano.
COME SI ESEGUE.
- Costruisci un cruscotto di adempimento: per ogni classe, l’importo promesso, la scadenza, l’importo pagato, il residuo.
- Paga integralmente e puntualmente i crediti sorti dopo la pubblicazione della domanda. Non sono falcidiati e la loro insolvenza apre una strada autonoma verso la liquidazione giudiziale.
- Monitora la scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano: il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno da quella scadenza. Sapere quando quel termine matura ti dice quando il concordato diventa definitivamente non risolvibile.
- Se prevedi un ritardo, muoviti prima: documenta la causa non imputabile, informa il liquidatore, valuta il ricorso agli strumenti di modifica del piano previsti dal Codice.
- Sorveglia gli interessi. Se un credito non viene pagato entro il termine previsto dal piano, gli interessi moratori possono riprendere a decorrere anche in assenza di risoluzione: lo ha affermato il Tribunale di Catania, che si è occupato anche della misura da riconoscere. Un ritardo prolungato costa due volte.
LA BASE GIURIDICA. L’articolo 119 del Codice della crisi disciplina la risoluzione per inadempimento e prevede che il tribunale dichiari aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda. L’inadempimento di scarsa importanza non consente la risoluzione, ma la valutazione va condotta con riferimento al complesso degli obblighi assunti verso la massa: il grave inadempimento che fonda la risoluzione deve riferirsi agli interessi della massa e non a quelli del singolo creditore, come ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 19607 del 16 luglio 2025.
Il rapporto tra risoluzione e liquidazione giudiziale è il terreno più insidioso. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022, hanno affrontato la questione della dichiarazione di fallimento in pendenza di concordato omologato e dell’inadempimento del patto concordatario. Dopo l’introduzione del comma 7 dell’articolo 119, la giurisprudenza si è divisa sull’ampiezza della deroga: la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 436 del 10 marzo 2025, ha ritenuto che il creditore anteriore, pur non avendo proposto tempestivamente la risoluzione, sia legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nei limiti del credito falcidiato quando dimostri uno stato di insolvenza conseguente a debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. Altri uffici hanno letto la norma in modo più restrittivo. La conseguenza pratica per te è una sola: i debiti nuovi sono la porta da cui rientra il rischio che credevi chiuso.
SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico è l’istanza di risoluzione depositata da un singolo creditore scontento. Non è automaticamente fondata: verifica se l’inadempimento riguarda la massa o solo quel creditore, se il ritardo è imputabile a te o agli organi della procedura, se la percentuale promessa è comunque raggiungibile. Il ritardo addebitabile agli organi della procedura o all’eccessiva durata della liquidazione è un argomento difensivo riconosciuto.
CHECK DI COMPLETAMENTO.
- Nessun credito posteriore alla domanda risulta scaduto e impagato.
- Conosci con precisione la data di scadenza dell’ultimo adempimento e la data in cui matura il termine annuale per la risoluzione.
- Ogni scostamento dal piano è documentato con la causa che lo ha determinato.
Le spese della procedura e i crediti prededucibili
C’è una voce che erode il risultato più di quanto qualsiasi imprenditore preveda: i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura, che vanno soddisfatti con precedenza rispetto agli altri. Compensi degli organi nominati dal tribunale, oneri della liquidazione, imposte e spese connesse ai trasferimenti, costi di custodia e pubblicità delle vendite. Sono somme legittime e previste dalla legge, ma vanno stimate nel piano con realismo, perché ogni euro di prededuzione sottovalutato è un euro che manca alla percentuale promessa ai chirografari.
Che cosa fai:
- Inserisci nel piano una stima prudenziale e motivata delle spese di procedura, distinguendo quelle certe da quelle eventuali.
- Aggiorna la stima a ogni riparto parziale e confrontala con il consuntivo: uno scostamento del venti per cento su questa voce può spostare la percentuale finale di uno o due punti, che è esattamente il margine che separa un concordato eseguito da un concordato risolto.
- Verifica i contributi e le imposte dovute per legge nei procedimenti giudiziari collegati, come il contributo unificato per i giudizi che dovessero rendersi necessari: sono costi di giustizia previsti dalla normativa e vanno messi a preventivo.
- Tieni distinti i crediti prededucibili dai crediti concorsuali anche nella contabilità della procedura, perché la confusione tra le due masse è una delle contestazioni più frequenti in sede di riparto.
Il risultato del concordato si misura sul netto distribuito ai creditori, non sul lordo realizzato dalle vendite: una stima delle spese fatta con ottimismo è un inadempimento programmato.
Mossa 8 — Prepara la ripartenza: che cosa ti resta davvero il giorno dopo
OBIETTIVO DELLA MOSSA. Definire, con numeri e non con speranze, la tua posizione personale a procedura chiusa: quali debiti si sono estinti, quali sono sopravvissuti, quale patrimonio ti resta, quali strumenti hai per chiudere la partita residua. È il punto di arrivo del piano.
QUANDO VA FATTA. Nell’ultimo anno della fase esecutiva, e comunque prima della chiusura della liquidazione.
COME SI ESEGUE.
- Fai il bilancio dell’effetto esdebitatorio. La parte di credito concordatario non soddisfatta secondo il piano si estingue: i creditori anteriori non possono pretenderla nemmeno dopo la cessazione degli effetti del concordato, salve le ipotesi di risoluzione e di annullamento.
- Fai il bilancio di ciò che è sopravvissuto: garanzie personali escusse o escutibili, ipoteche di terzi datori, debiti sorti dopo la pubblicazione della domanda, obbligazioni proprie non riferibili all’impresa.
- Verifica il residuo attivo. Se la liquidazione ha prodotto più del necessario, quel residuo torna nella tua disponibilità o in quella della società. Verifica con il commercialista il trattamento delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti, perché la disciplina fiscale distingue in base al tipo di concordato e alla finalità della procedura.
- Decidi il destino della società: se il patrimonio è stato integralmente liquidato, si apre la strada della cancellazione dal registro delle imprese, con le conseguenze che ciò comporta anche sui crediti residui.
- Se sei una persona fisica gravata da un residuo insostenibile, valuta gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il Codice conosce il concordato minore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione controllata con esdebitazione e l’esdebitazione del debitore incapiente. Il residuo che il concordato societario non ha potuto cancellare non è necessariamente un ergastolo: esiste una seconda procedura, ma va scelta con criterio e nei tempi giusti. Attenzione al fattore tempo: la Cassazione, già con la pronuncia n. 22699 del 2023, ha ricordato che l’esdebitazione è divenuta un vero e proprio diritto e che la liquidazione controllata resta la via aperta anche quando la strada negoziale è preclusa.
- Progetta la ripartenza imprenditoriale. Il Codice della crisi non prevede più le incapacità personali che la vecchia legge fallimentare collegava alla dichiarazione di fallimento: la logica del sistema è quella della seconda opportunità. Verifica però le eventuali cause di ineleggibilità o decadenza previste da normative di settore e la tua posizione nei confronti delle segnalazioni creditizie.
LA BASE GIURIDICA. L’articolo 117 del Codice della crisi, per l’effetto esdebitatorio parziale e per i suoi limiti soggettivi. Gli articoli 268 e seguenti e 278 e seguenti, per la liquidazione controllata e l’esdebitazione del sovraindebitato, con la disciplina speciale dell’esdebitazione del debitore incapiente. Sul piano degli effetti dell’omologazione, la Cassazione ha precisato con l’ordinanza n. 20175 del 18 luglio 2025 che l’omologazione determina una temporanea inesigibilità dei crediti concordatari, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione fino al momento previsto per l’adempimento: un dato che ti serve per capire quando e come i creditori possono tornare a muoversi.
SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico è il creditore che, a procedura chiusa, notifica un atto per l’intero credito originario. Prima di pagare, verifica tre cose: se il credito era anteriore alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese; se il creditore agisce contro di te come debitore concordatario o come garante; se il concordato è stato risolto o annullato. Se il credito era anteriore e non c’è stata risoluzione, l’atto è destinato a essere dichiarato improcedibile: la Cassazione, con l’ordinanza n. 22169 del 6 agosto 2024, ha affrontato proprio il caso del precetto notificato da un creditore anteriore dopo l’omologazione.
CHECK DI COMPLETAMENTO.
- Hai un prospetto finale che elenca debiti estinti e debiti sopravvissuti, con importi.
- Hai deciso come gestire il residuo personale e con quale strumento.
- Hai verificato la posizione della società nel registro delle imprese e la destinazione dell’eventuale residuo attivo.
Se il debitore è una società di persone: il capitolo dei soci
Quando il concordato riguarda una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice, la domanda “cosa mi resta” cambia natura, perché il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili è già esposto per legge ai debiti sociali.
Le regole da tenere ferme sono tre.
Prima regola: l’efficacia si estende, salvo patto contrario. Il concordato della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Significa che, in assenza di una diversa previsione nella proposta, i creditori sociali anteriori non possono pretendere dai soci più della percentuale concordataria per i debiti sociali.
Seconda regola: il socio accomandante non è nella stessa posizione. Chi non risponde delle obbligazioni sociali non beneficia dell’estensione. Se l’accomandante ha prestato fideiussione si trova nella posizione di qualunque terzo garante e resta esposto per l’intero debito garantito.
Terza regola: il socio illimitatamente responsabile che è anche fideiussore non subisce la doppia escussione. È il principio che la giurisprudenza applica per evitare che lo stesso patrimonio risponda due volte, prima come patrimonio del socio e poi come patrimonio del garante: la qualità di socio prevale, e pagata la percentuale concordataria la responsabilità da garanzia si esaurisce.
Che cosa fai:
- Verifica l’assetto sociale alla data di pubblicazione della domanda e la posizione di ciascun socio, incluse le uscite recenti dalla compagine, perché il socio che non è più tale al momento dell’omologazione può essere trattato come terzo.
- Decidi se inserire o meno il patto contrario, valutandone l’effetto sul consenso dei creditori.
- Distingui i debiti sociali dai debiti personali dei soci: sui secondi il concordato della società non produce alcun effetto.
- Verifica se qualcuno dei soci abbia concesso garanzie reali su beni personali, perché quella posizione segue la regola del terzo datore.
Nelle società di persone il concordato non è solo la procedura dell’impresa: è la procedura che decide il futuro patrimoniale di ciascun socio, e va costruita con tutti i soci al tavolo fin dalla prima riunione.
Il piano alla prova dei numeri
Quattro esercizi dimostrativi. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono simulazioni costruite per mostrare come cambia il risultato a seconda del momento in cui esegui ciascuna mossa. Gli importi sono ipotetici.
Simulazione 1 — La stessa impresa, due tempistiche diverse sulla Mossa 2. Società a responsabilità limitata. Passivo concordatario 2.847.000 €, di cui 1.240.000 € verso banche assistiti da fideiussione personale dell’amministratore per un massimale complessivo di 900.000 €. Attivo disponibile alla data della domanda 610.000 €. Apporto esterno del socio 74.000 €, pari a circa il 12,1% dell’attivo disponibile. Chirografari e privilegiati degradati: 1.930.000 €; soddisfacimento previsto 21%, cioè 405.300 €. Chi esegue la Mossa 2 prima del deposito scopre che, a concordato eseguito, la banca avrà incassato circa il 21% del proprio credito chirografario e potrà escutere il garante per la differenza fino al massimale: il residuo personale stimato supera i 700.000 €. Con questo dato in mano, negozia con l’istituto una definizione della posizione di garanzia contestuale al voto. Chi salta la Mossa 2 scopre lo stesso numero diciotto mesi dopo, con l’atto di precetto notificato al proprio domicilio, quando le risorse esterne sono state già interamente destinate alla massa e non esiste più alcuna leva negoziale.
Simulazione 2 — L’effetto della Mossa 3 sulle sopravvenienze. Concordato liquidatorio omologato il 14 marzo. Il piano cede “l’intero patrimonio del debitore”. Il 9 novembre successivo matura un credito d’imposta di 63.500 € relativo a un’annualità anteriore. Il liquidatore lo acquisisce alla massa; il debitore contesta; la questione si chiude con un accordo che destina l’intero importo ai creditori dopo undici mesi di contenzioso. Nella variante in cui la proposta contiene una clausola che definisce analiticamente l’oggetto della cessione e disciplina espressamente le sopravvenienze, il credito viene trattato secondo la regola pattuita e nota ai creditori al momento del voto, senza contenzioso e senza ritardo nella chiusura.
Simulazione 3 — La Mossa 5 e il prezzo di realizzo. Compendio immobiliare stimato 1.180.000 €, posto in vendita con ribassi progressivi. Primo esperimento deserto, secondo esperimento deserto, terzo esperimento aggiudicato a 684.000 €. Il piano prometteva ai chirografari il 22%; con il minor realizzo la percentuale effettiva scende al 16,4%. Chi ha presidiato la liquidazione dalla prima asta ha documentato che la stima iniziale non teneva conto di un vincolo urbanistico, ha segnalato tre operatori del settore, ha ottenuto un’aggiudicazione a 811.000 € al secondo esperimento e ha mantenuto la percentuale al 20,8%: sopra la soglia di legge, con il concordato che prosegue. Chi non ha presidiato si trova con una percentuale sotto il minimo e con un’istanza di risoluzione da difendere, esponendosi alla riespansione dei crediti falcidiati.
Simulazione 4 — La Mossa 7 e i debiti nuovi. Concordato omologato e in esecuzione regolare per il 78% degli adempimenti. Nel frattempo maturano debiti posteriori alla pubblicazione della domanda per 96.400 € tra tributi correnti e forniture, non pagati. Chi esegue la Mossa 7 li isola, li paga per intero come crediti estranei al concorso e chiude la procedura. Chi li tratta come “debiti del concordato” li lascia impagati: un creditore posteriore deposita istanza di apertura della liquidazione giudiziale fondata sull’insolvenza derivante da debiti sorti dopo il deposito della domanda. In quel quadro l’apertura della liquidazione giudiziale può essere richiesta senza passare dalla previa risoluzione, e tutto il lavoro fatto sulle mosse precedenti viene travolto.
Il piano in una pagina
Stampa questa tabella e tienila sul tavolo. È la sintesi operativa dell’intero percorso: otto mosse, otto obiettivi, otto termini, otto rischi.
| Mossa | Obiettivo | Quando | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1 — Perimetro | Sapere cosa entra nella cessione e cosa resta fuori | Prima del deposito della proposta | Beni trascinati nella massa per genericità del piano; rischio di annullamento se l’attivo è taciuto |
| 2 — Garanzie | Quantificare il debito che sopravvive al concordato | Prima del deposito; subito, se già omologato | Escussione della fideiussione a procedura chiusa, senza più leve negoziali |
| 3 — Clausole | Tradurre il perimetro in testo della proposta | Redazione di proposta e piano | Contenzioso con il liquidatore su sopravvenienze e residuo attivo |
| 4 — Finanza esterna | Rispettare le soglie del 10% e del 20% con risorse davvero esterne | Prima del deposito definitivo | Inammissibilità della domanda o revoca dell’omologazione |
| 5 — Liquidazione | Massimizzare il realizzo dei beni ceduti | Da omologazione a chiusura | Percentuale promessa non raggiunta e istanza di risoluzione |
| 6 — Legittimazione | Esercitare proprietà e legittimazione processuale | Da ammissione in poi | Crediti non recuperati, poste non contestate, valore disperso |
| 7 — Adempimento | Evitare risoluzione e annullamento | Tutta la fase esecutiva | Riespansione dei crediti originari e liquidazione giudiziale |
| 8 — Ripartenza | Definire debiti estinti, debiti residui e strumenti per chiuderli | Ultimo anno della procedura | Residuo personale ingestibile e nessuna procedura attivata nei tempi |
Il criterio di lettura è semplice: le mosse da 1 a 4 costruiscono ciò che ti resterà; le mosse da 5 a 7 lo difendono; la mossa 8 lo trasforma in una ripartenza.
Accanto alla tabella, tieni un secondo foglio con cinque date, e aggiornalo ogni volta che cambia qualcosa: la data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, che separa i crediti falcidiabili da quelli da pagare per intero; la data dell’omologazione, da cui decorrono gli effetti sostanziali e la temporanea inesigibilità dei crediti concordatari; la data prevista per l’ultimo adempimento del piano; la data in cui scade il termine annuale per la risoluzione, calcolata dalla precedente; la data di chiusura della liquidazione. Sono le cinque date che governano l’intera procedura, e la maggior parte degli errori nasce dal non averle mai scritte tutte insieme sullo stesso foglio.
Un’ultima raccomandazione operativa: ogni volta che esegui una mossa, datala e archivia il documento che la prova. Il fascicolo che costruisci lungo la strada è la tua difesa se qualcuno, tra due anni, sosterrà che sei stato inerte, che hai taciuto un bene o che il ritardo dipende da te. Chi documenta mentre esegue si difende con le carte; chi documenta dopo si difende con i ricordi.
Gli scenari di deviazione
Nessun piano si esegue in condizioni ideali. Tre imprevisti si presentano con regolarità: preparali adesso.
Scenario A — Un creditore accelera durante la procedura
Il fornitore con decreto ingiuntivo notifica precetto, o la banca escute la fideiussione mentre il concordato è in corso.
Piano B. Distingui subito la posizione. Se il creditore è anteriore alla pubblicazione della domanda e agisce contro il debitore concordatario, l’atto si scontra con l’effetto obbligatorio del concordato: la Cassazione ha ritenuto improcedibile il precetto notificato da un creditore anteriore in presenza di un concordato omologato. Se invece il creditore agisce contro di te come fideiussore, l’azione è legittima, perché i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i garanti. In questa seconda ipotesi la difesa si sposta sul merito della garanzia: validità, massimale, decadenze, eccezioni opponibili. Se sei socio illimitatamente responsabile e insieme fideiussore, l’argomento della prevalenza della posizione di socio e del divieto di doppia escussione dello stesso patrimonio è quello da spendere per primo.
Non pagare mai d’urgenza per “chiudere la questione”: un pagamento fatto in violazione della par condicio può essere ripetibile e, nella successiva liquidazione giudiziale, produce conseguenze che si sommano al danno.
Scenario B — Il termine è già scaduto
Ti accorgi che il termine per il reclamo, per l’opposizione all’omologazione o per un adempimento del piano è passato.
Piano B. Prima di tutto ricalcola: verifica se nel computo rientra il periodo di sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali. Molti termini che sembrano scaduti non lo sono. Poi verifica il tipo di provvedimento e il rimedio esperibile: il decreto con cui il tribunale definisce il giudizio di omologazione non è direttamente ricorribile per cassazione, mentre lo è il provvedimento con cui la corte d’appello decide sul reclamo, secondo quanto ribadito dalla Cassazione con la pronuncia n. 32878 del 17 dicembre 2025. Sbagliare rimedio significa perdere anche il tempo che resta.
Se il termine scaduto riguarda un adempimento del piano e non un atto processuale, la partita si sposta sulla non imputabilità e sulla scarsa importanza dell’inadempimento: raccogli subito la documentazione che dimostra la causa del ritardo.
Scenario C — Manca un documento decisivo
Il contratto di fideiussione non si trova, la perizia originaria è irreperibile, la contabilità di un’annualità è andata persa.
Piano B. Per i rapporti bancari, esercita il diritto a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni. Per gli atti immobiliari, richiedi le copie all’Agenzia delle Entrate e al notaio rogante. Per gli atti processuali, chiedi copia al fascicolo d’ufficio. Per la contabilità, ricostruisci per via indiretta con estratti conto, fatture elettroniche e dichiarazioni fiscali. Documenta ogni richiesta: se un documento è irreperibile per fatto non tuo, l’aver tentato la ricostruzione è esso stesso un elemento difensivo. Non ricostruire mai “a memoria” un dato che finirà in un atto: un’inesattezza sull’attivo o sul passivo, se qualificata come dolosa, apre la strada all’annullamento.
Scenario D — Il piano non raggiunge più la percentuale promessa
Il realizzo è sotto le attese e i conti dicono che la percentuale promessa ai chirografari non sarà raggiunta.
Piano B. Muoviti prima che lo faccia un creditore. Tre strade, in ordine di preferenza.
La prima è l’integrazione delle risorse: un apporto aggiuntivo, anche modesto, che riporti la percentuale sopra la soglia. È la soluzione che conserva l’effetto esdebitatorio e chiude la procedura.
La seconda è l’attivazione degli strumenti che il Codice prevede per le modifiche sostanziali del piano o della proposta, con il procedimento e le garanzie informative che ne conseguono per i creditori. Non è un rimedio automatico e va valutato con il liquidatore e con il tribunale.
La terza è la difesa in sede di risoluzione: dimostrare che l’inadempimento non è di non scarsa importanza, che il ritardo dipende dagli organi della procedura o dall’andamento del mercato e non da te, che la percentuale è comunque raggiungibile nei tempi residui. Ricorda che la valutazione va condotta con riferimento agli interessi della massa e non del singolo creditore che ha depositato l’istanza.
Quello che non devi fare è aspettare in silenzio: il ritardo non gestito diventa inadempienza strutturale, e l’inadempienza strutturale porta alla risoluzione e alla riespansione dei crediti falcidiati.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso eseguire la Mossa 4 prima della Mossa 3? No, e per una ragione pratica: la finanza esterna va dimensionata sull’attivo disponibile e sulle percentuali che il piano promette. Se non hai ancora definito il perimetro della cessione, non sai su quale base calcolare il dieci per cento né quale importo serve per arrivare al venti per cento.
Se il concordato viene omologato, posso tornare a fare l’imprenditore? Sì. Il concordato liquidatorio comporta la liquidazione del patrimonio dell’impresa, non un divieto personale di esercizio dell’attività d’impresa. La logica del Codice è quella della seconda opportunità. Valuta però con attenzione la posizione debitoria residua che ti resta come garante, perché è quella che può ostacolare l’accesso al credito della nuova iniziativa.
I creditori possono tornare a chiedermi il resto dopo la chiusura? Non i creditori anteriori, per la parte falcidiata, salvo che intervenga la risoluzione o l’annullamento del concordato. Sì, invece, i creditori che vantano diritti contro di te come coobbligato, fideiussore o obbligato in via di regresso, e sì per i crediti sorti dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
Chi decide il prezzo di vendita dei miei beni? Il liquidatore giudiziale, secondo il programma e le modalità stabilite, con la vigilanza degli organi della procedura. Tu resti proprietario e puoi far valere osservazioni sulle stime e sulle modalità di vendita: non hai il potere di disporre, hai il diritto di essere ascoltato e la convenienza a farti sentire per iscritto.
Il socio che apporta la finanza esterna può riavere indietro i soldi? No, se vuole che quell’apporto sia qualificato come risorsa esterna. Si considerano esterne le risorse apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione. Un apporto rimborsabile a breve non supera il vaglio di ammissibilità.
Se il piano incassa più del previsto, l’eccedenza va ai creditori? Dipende da cosa prevede la proposta. La regola generale è che, pagati integralmente i crediti concordatari e le spese della procedura, il residuo attivo torna nella disponibilità del debitore. Ma se la proposta ha promesso ai creditori una percentuale variabile legata al realizzo, l’eccedenza segue quella clausola. È esattamente il motivo per cui la Mossa 3 va eseguita bene.
Posso vendere un bene personale durante la procedura? Se sei imprenditore individuale e quel bene rientra nel patrimonio destinato ai creditori, no: la disponibilità è limitata e ogni atto deve essere funzionale all’esecuzione del concordato. Se il debitore è una società e il bene è tuo e libero da garanzie sì, ma valuta prima l’effetto sull’apporto di finanza esterna che ti sei impegnato a versare e sulla percezione che ne avranno i creditori.
Che cosa succede ai contratti in corso? Dipende dal tipo di contratto e dalle previsioni del piano. Nel concordato liquidatorio l’attività non prosegue, quindi molti rapporti sono destinati allo scioglimento o alla cessazione naturale. Fai un elenco dei contratti pendenti indicando quelli che generano costi ricorrenti: leasing, locazioni, utenze, canoni di servizio. Ogni mese di ritardo nella loro definizione è un debito nuovo, cioè un debito che dovrai pagare per intero.
Il liquidatore può agire contro di me per la gestione passata? Nel concordato liquidatorio le azioni di responsabilità non sono automaticamente esercitate: dipende da quanto prevede la proposta approvata dai creditori. È uno dei motivi per cui i creditori, votando, confrontano lo scenario concordatario con quello della liquidazione giudiziale, dove quelle azioni sarebbero esercitate dal curatore. Se il piano tace, il tema va chiarito prima del voto, non dopo.
Quanto dura la fase esecutiva? Non esiste una durata legale unica: dipende dal programma di liquidazione e dalla natura dei beni. Quello che devi conoscere con precisione è la data dell’ultimo adempimento previsto dal piano, perché da lì decorre il termine annuale entro il quale può essere chiesta la risoluzione. Segna quella data e fissa una verifica trimestrale fino a quel momento.
Se un creditore non si è mai fatto vivo, il suo credito si estingue? No. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, compresi quelli che non hanno votato o che sono rimasti estranei alla procedura: hanno diritto alla percentuale concordataria e restano vincolati per il resto. Assicurati che siano stati considerati nel piano, perché un creditore dimenticato è una percentuale sbagliata.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti sono organizzati per mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati in forma sintetica; per l’applicazione al caso concreto è sempre necessaria la lettura integrale del provvedimento.
A sostegno delle Mosse 1 e 6 — proprietà, legittimazione e spossessamento attenuato
- Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20642. Nel concordato con cessione dei beni agli organi della procedura passano soltanto i poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, non la proprietà dei beni né la titolarità dei crediti; il debitore subisce uno spossessamento soltanto attenuato. Rilevanza: è il fondamento del fatto che i beni restano tuoi anche mentre altri li vendono.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 286 del 2023. Il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni e di resistervi nei confronti dei terzi a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo l’omologazione. Rilevanza: legittima la tua partecipazione attiva ai giudizi che incidono sul valore della massa.
- Cass. civ., Sez. I, 3 maggio 2025, n. 11601. Il commissario liquidatore non ha una legittimazione generale ad agire o resistere in giudizio per l’accertamento di crediti e debiti, neppure quando questi incidano sul riparto finale. Rilevanza: delimita il campo del liquidatore e conferma il tuo spazio processuale.
- Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 2025, n. 19217. Riparto di legittimazione tra legale rappresentante della società proponente e liquidatore sociale nelle controversie per l’accertamento dell’attivo e del passivo. Rilevanza: chiarisce chi deve stare in giudizio, evitando eccezioni che fanno perdere cause per motivi formali.
- Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18626. Il liquidatore giudiziale è legittimato a proporre l’opposizione di terzo prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile. Rilevanza: mostra il perimetro delle azioni a tutela dei beni destinati ai creditori.
A sostegno delle Mosse 2 e 8 — garanzie personali, soci ed effetto esdebitatorio
- Cass. civ., 22 marzo 2018, n. 7139. L’obbligatorietà del concordato per i creditori anteriori impone di distinguere la posizione dei soci illimitatamente responsabili da quella dei fideiussori, perché la disciplina concordataria detta per i primi una regola specifica. Rilevanza: è la chiave di lettura di ogni situazione in cui il socio è anche garante.
- Trib. Pistoia, Sez. I, 12 giugno 2024. Estesa alla società l’efficacia del concordato, il socio illimitatamente responsabile che sia anche fideiussore vede estinguersi la propria responsabilità a quel secondo titolo, alla chiusura della procedura. Rilevanza: è la pronuncia da spendere contro il decreto ingiuntivo notificato al socio garante.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 6 settembre 2019, n. 22382. Non è ammissibile la clausola con cui la proposta di concordato estende ai fideiussori l’effetto esdebitatorio dell’omologazione. Rilevanza: chiude una scorciatoia che molti piani tentano ancora di percorrere.
- Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175. L’omologazione determina una temporanea inesigibilità dei crediti concordatari, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione. Rilevanza: spiega perché i crediti non “muoiono” per il tempo trascorso durante l’esecuzione del piano.
- Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169. Il concordato omologato vincola i creditori anteriori, con conseguente improcedibilità del precetto da questi notificato. Rilevanza: è la difesa immediata contro l’atto esecutivo che arriva dopo l’omologazione.
A sostegno delle Mosse 3, 4 e 5 — perimetro, finanza esterna e liquidazione
- Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21293. L’eccedenza finanziaria generata dalla prosecuzione dell’attività non è assimilabile all’apporto di finanza esterna e resta soggetta al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: impedisce di far passare per esterna una risorsa che nasce dal patrimonio.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 348 del 2025. Nel concordato in continuità che preveda la liquidazione di beni non funzionali, l’attività proseguita deve conservare la propria identità qualitativa; l’omessa indicazione delle modalità di liquidazione comporta la nomina di uno o più liquidatori da parte del tribunale. Rilevanza: aiuta a qualificare correttamente il piano, evitando che un liquidatorio mascherato da continuità venga riqualificato in sede di omologa.
- Cass. civ., Sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560. L’accertamento dei crediti compiuto ai fini del calcolo delle maggioranze non produce giudicato su esistenza, entità e rango, che possono essere accertati in via definitiva nella fase esecutiva. Rilevanza: una posta contestata in omologa resta discutibile dopo.
- Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20156. Modalità di liquidazione del compenso al liquidatore giudiziale in presenza di somme già riconosciute ai coadiutori. Rilevanza: incide sulle risorse che restano disponibili per i creditori e, in ultima analisi, sul residuo.
- Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2025, n. 12352. Il mancato deposito della cauzione, il deposito di somma inferiore o il mancato rispetto del termine fissato non rendono di per sé inammissibile o improcedibile la domanda di concordato. Rilevanza: evita che un adempimento accessorio faccia naufragare l’intero piano.
A sostegno della Mossa 7 — risoluzione, annullamento e rischio di liquidazione giudiziale
- Cass. civ., Sez. Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696. Le Sezioni Unite hanno affrontato il rapporto tra concordato omologato, inadempimento del patto concordatario e dichiarazione di fallimento, chiarendo il ruolo della risoluzione rispetto all’accertamento dell’insolvenza. Rilevanza: è il precedente da cui parte ogni discussione sulla sorte del debitore inadempiente.
- Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607. Il grave inadempimento che fonda la risoluzione su istanza di un creditore deve riferirsi agli interessi della massa e non a quelli del singolo. Rilevanza: è la difesa contro l’istanza del creditore isolato e scontento.
- Trib. Milano, Sez. II, 21 luglio 2025. Risolto un concordato liquidatorio per inadempienza strutturale e generalizzata: ripetuti esperimenti di vendita andati deserti, impossibilità di raggiungere la percentuale promessa ai chirografari, perdita della causa concreta della procedura. Rilevanza: mostra la soglia oltre la quale il ritardo diventa inadempimento risolutorio.
- App. Firenze, Sez. II, 10 marzo 2025, n. 436. Il creditore anteriore che non abbia proposto tempestivamente la risoluzione è comunque legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, se dimostra un’insolvenza conseguente a debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. Rilevanza: è la ragione per cui i debiti nuovi vanno pagati per intero e senza ritardi.
- Trib. Catania, Sez. IV, 25 gennaio 2025. Nel concordato liquidatorio, decorso il termine previsto per l’adempimento di un credito, gli interessi moratori riprendono a maturare anche in assenza di risoluzione. Rilevanza: quantifica il costo del ritardo.
- Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32878. Il decreto che definisce il giudizio di omologazione, positivo o negativo, non è assoggettabile a ricorso straordinario per cassazione, che è invece proponibile avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sul reclamo. Rilevanza: indica il rimedio corretto e il momento in cui attivarlo.
- Cass. civ., Sez. I, 30 novembre 2023, n. 33346. Limiti dei poteri del giudice in sede di rinvio nel giudizio di omologazione del concordato preventivo. Rilevanza: utile quando la partita prosegue dopo una prima pronuncia della Corte.
- Trib. Lucca, Ufficio Crisi d’Impresa, 24 ottobre 2025. In un concordato preventivo liquidatorio, determinate vicende riguardanti i soci della società proponente non costituiscono di per sé fattore ostativo all’omologazione né causa di revoca dell’ammissione. Rilevanza: circoscrive gli argomenti spendibili dai creditori opponenti.
- Cass. civ., n. 22699 del 2023. Anche quando l’accesso allo strumento concordatario è precluso, il debitore conserva la possibilità di ottenere l’esdebitazione, divenuta un vero e proprio diritto nel sistema del Codice della crisi. Rilevanza: è il fondamento della Mossa 8 per chi resta con un residuo personale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in modo puntuale, che cosa lo Studio fa quando assiste un imprenditore in un concordato preventivo liquidatorio. Non “aiuta a fare”: fa.
- Ricostruiamo il perimetro patrimoniale confrontando visure camerali, visure ipotecarie e catastali, libri sociali e situazione contabile aggiornata, e classifichiamo ogni cespite come cedibile, escluso per legge o da escludere espressamente in proposta.
- Estraiamo e analizziamo tutte le garanzie personali, richiediamo agli istituti la documentazione contrattuale e verifichiamo validità, massimali, decadenze ed eccezioni opponibili, quantificando in euro il debito che sopravvivrà al concordato.
- Redigiamo proposta e piano con clausole analitiche sull’oggetto della cessione, sulle sopravvenienze attive e sulla destinazione del residuo attivo, eliminando le formule onnicomprensive che generano contenzioso in fase esecutiva.
- Verifichiamo il calcolo delle soglie dell’articolo 84, documentando l’incremento minimo del dieci per cento dell’attivo disponibile e il soddisfacimento minimo del venti per cento di chirografari e privilegiati degradati, e strutturiamo l’apporto in modo che sia qualificabile come risorsa esterna.
- Interloquiamo con il commissario giudiziale sui rilievi della relazione e integriamo la documentazione informativa destinata ai creditori prima dell’adunanza.
- Presidiamo la fase di liquidazione: esaminiamo il programma e le perizie, depositiamo osservazioni su stime e modalità di vendita, monitoriamo i riparti e verifichiamo il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
- Assumiamo la difesa nei giudizi di accertamento dell’attivo e del passivo e nelle controversie con i terzi, esercitando la legittimazione processuale che resta in capo al debitore.
- Resistiamo alle istanze di risoluzione e di annullamento, documentando la non imputabilità del ritardo, la scarsa importanza dell’inadempimento o il riferimento della doglianza al singolo creditore anziché alla massa.
- Difendiamo il garante escusso, contestando l’atto esecutivo quando il credito è anteriore e opponibile la falcidia, e facendo valere la posizione del socio illimitatamente responsabile contro la doppia escussione dello stesso patrimonio.
- Progettiamo la gestione del residuo personale dopo la chiusura, valutando gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e i tempi di accesso all’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che consente di valutare, prima ancora di depositare la domanda, se la strada liquidatoria sia davvero l’unica praticabile e come strutturare l’apporto di risorse esterne perché regga il vaglio di ammissibilità. Accanto a essa opera la competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, che serve nel momento in cui il debito residuo si trasferisce sulla persona fisica del garante e va chiuso con una seconda procedura.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: chi imposta il perimetro della cessione è lo stesso difensore che discuterà il reclamo davanti alla corte d’appello e, se necessario, il ricorso in Cassazione. Nessun passaggio di consegne, nessuna linea difensiva ricostruita da capo da un professionista subentrato a metà partita.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in un concordato liquidatorio la qualificazione giuridica di una clausola e la tenuta contabile di un numero sono lo stesso problema visto da due lati. Verifichiamo, analizziamo, redigiamo, resistiamo: assumiamo obbligazioni di mezzi, mai di risultato.
Chiusura
Ogni mossa eseguita nei termini è patrimonio conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude per sempre. Nel concordato preventivo liquidatorio questa regola non è una massima retorica: è la descrizione letterale di come funziona la procedura. Ciò che ti resterà alla fine non dipende dalla fortuna né dalla benevolenza dei creditori, ma da quattro decisioni prese prima del deposito e da tre presidi mantenuti durante l’esecuzione.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo perimetro. Il tema di questo articolo è la crisi d’impresa che sfocia nella liquidazione del patrimonio, ed è la materia dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il residuo che sopravvive in capo alla persona fisica del socio o del garante è la materia del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC; il contenzioso che può nascere sull’omologazione, sulla risoluzione o sull’escussione delle garanzie è la materia dell’avvocato cassazionista, che può seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. Non sono etichette: sono le tre competenze che questo specifico problema richiede, e sono tutte nello stesso studio.
📩 Se hai una procedura da impostare, un piano da difendere o una fideiussione che sta per essere escussa, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
