Concordato Preventivo: L’imprenditore E Quali Sono I Finanziamenti Prededucibili Durante La Procedura

Questa è una raccolta delle domande che ci sentiamo rivolgere più spesso da imprenditori che hanno depositato — o stanno per depositare — una domanda di concordato preventivo e si trovano davanti al problema più concreto di tutti: come si continua a pagare fornitori, stipendi e utenze mentre la procedura è in corso. Le risposte sono complete, aggiornate al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) come modificato dal correttivo del D.Lgs. 136/2024, e alla giurisprudenza più recente.

Il quadro normativo è concentrato in poche norme, ma sono norme che decidono la sopravvivenza dell’impresa: l’art. 99 CCII regola i finanziamenti autorizzati prima dell’omologazione, l’art. 100 il pagamento dei crediti anteriori per prestazioni essenziali, l’art. 101 i finanziamenti erogati in esecuzione del concordato, l’art. 102 quelli provenienti dai soci. Sopra tutte, l’art. 6 CCII definisce quando un credito è prededucibile, cioè quando viene pagato prima e fuori dal concorso con gli altri creditori.

Perché questo tema lo trattiamo noi. Il concordato preventivo con nuova finanza è materia di crisi d’impresa allo stato puro, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè un professionista abilitato a condurre proprio quei percorsi di risanamento in cui l’impresa deve continuare a operare mentre tratta con i creditori. C’è poi la seconda metà del problema, che è bancaria: chiedere un finanziamento prededucibile significa negoziare con un istituto di credito, discutere garanzie, covenant, escussioni e segnalazioni in Centrale Rischi. Su questo lo Studio si muove attraverso il coordinamento, da parte dell’Avvocato, di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso dossier.

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BLOCCO A — LE BASI

“Cosa vuol dire esattamente che un finanziamento è ‘prededucibile’?”

Vuol dire che quel credito viene pagato prima di tutti gli altri, fuori dal concorso, come se fosse un costo della procedura e non un debito dell’impresa.

Le spiego la logica, perché è più semplice di come sembra. Quando lei deposita una domanda di concordato, tutti i debiti che aveva prima di quel momento si “congelano”: entrano nel concorso, vengono divisi in classi, ricevono la percentuale prevista dal piano e non un euro di più. Il fornitore che le aveva venduto merce a novembre resterà lì, in attesa, insieme agli altri.

Il finanziamento prededucibile sta su un piano completamente diverso. L’art. 6 CCII stabilisce che sono prededucibili i crediti così qualificati da una disposizione di legge, e i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. La conseguenza pratica: quel credito non aspetta il riparto, non prende una percentuale, viene soddisfatto integralmente e con priorità sulle risorse disponibili.

Perché il legislatore ha creato questa corsia preferenziale? Per un motivo molto concreto. Nessuna banca, nessun fornitore, nessun investitore darebbe mai un euro a un’impresa che ha appena depositato una domanda di concordato, se sapesse di finire in coda insieme a tutti gli altri creditori. La prededuzione è l’incentivo che rende razionale, per un terzo, mettere soldi nuovi in un’impresa in crisi. Senza quell’incentivo, la continuità aziendale sarebbe una parola vuota: l’impresa si fermerebbe il giorno dopo il deposito del ricorso.

Attenzione però a una cosa che molti imprenditori danno per scontata: la prededuzione non è un’etichetta che si appiccica al finanziamento perché lo si chiama così nel piano. È un rango che nasce solo se ricorrono i presupposti di legge e, nella maggior parte dei casi, solo se il tribunale lo ha autorizzato prima. Ci torneremo, perché è qui che si consumano gli errori più costosi.

“Chi può chiederlo, e da quando?”

Può chiederlo l’imprenditore che ha depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, e può farlo fin dal primo giorno — anche prima di aver depositato il piano.

Questo è il punto più importante e meno conosciuto. L’art. 99, comma 1, CCII, nella formulazione oggi vigente, dice che l’autorizzazione può essere chiesta “con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente”. Tradotto: anche chi presenta la cosiddetta domanda “con riserva” o “in bianco” — quella con cui si chiede al tribunale un termine per depositare proposta, piano e documentazione — può chiedere contestualmente di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili.

Ha una logica ferrea. La fase più pericolosa per un’impresa in crisi è proprio quella iniziale: il deposito della domanda è pubblico, si iscrive nel registro delle imprese, i fornitori lo scoprono nel giro di ore, le banche revocano gli affidamenti, i clienti si spaventano. Se in quelle settimane l’impresa non può pagare le materie prime, la continuità aziendale muore prima ancora che il piano sia scritto.

C’è una condizione, però, ed è testuale: il finanziamento è autorizzabile “quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale”. Non serve che il concordato sia già formalmente qualificato come “in continuità”; serve che la prosecuzione dell’attività sia prospettata. Nella fase prenotativa questo si traduce in un onere di allegazione che i tribunali prendono molto sul serio: il Tribunale di Verona, con decreto del 10 aprile 2026, si è occupato proprio dei presupposti e dei limiti entro cui l’autorizzazione può essere concessa a chi ha depositato una domanda di accesso con riserva. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 82 del 3 gennaio 2025, ha chiarito che nel concordato in bianco il giudizio sugli atti del debitore presuppone che sia indicato, almeno a grandi linee, il tipo di concordato che si intende proporre.

“Serve per forza la continuità, o vale anche se sto liquidando tutto?”

Vale anche in liquidazione, ma a una condizione precisa: che l’attività prosegua, sia pure soltanto in funzione della liquidazione.

L’art. 99, comma 1, CCII lo dice espressamente: la continuazione dell’attività aziendale rileva “anche se unicamente in funzione della liquidazione”. È una precisazione che risolve un dubbio che sotto la vecchia legge fallimentare aveva diviso i tribunali.

Faccio l’esempio più tipico. Lei ha deciso che l’azienda non ha futuro come tale, ma ha un magazzino di semilavorati e tre commesse in corso. Fermare tutto e liquidare atomisticamente i macchinari significa realizzare il valore di rottamazione. Completare le commesse e vendere i prodotti finiti, invece, può valere il doppio. Per completare le commesse servono materie prime, e per le materie prime servono soldi che lei non ha. Ecco: quel finanziamento è autorizzabile, perché l’attività prosegue — in funzione della liquidazione, ma prosegue — e perché il risultato atteso è un miglior soddisfacimento dei creditori.

Diverso è il discorso per i finanziamenti erogati in esecuzione del concordato, cioè dopo l’omologazione, disciplinati dall’art. 101 CCII: lì il riferimento normativo alla continuazione dell’attività aziendale non contiene la stessa estensione al caso liquidatorio, e la dottrina si è interrogata a lungo sulla portata più ristretta della norma. Se il suo piano prevede nuova finanza post-omologa, questa differenza di formulazione va valutata prima, non dopo.

“La banca me lo dà davvero un finanziamento, se sono in concordato?”

Dipende quasi interamente da come le viene presentata la richiesta, e da cosa può offrire in garanzia.

Le rispondo con franchezza: una banca non concede nuova finanza a un’impresa in concordato per generosità, né per la sola magia della parola “prededuzione”. La concede quando l’operazione, letta con i suoi parametri di rischio, sta in piedi. E i parametri sono tre.

Il primo è la certezza del rango. La banca vuole un decreto del tribunale, non una promessa. Finché non c’è il provvedimento autorizzativo dell’art. 99 CCII, l’istruttoria interna resta ferma.

Il secondo è la garanzia. L’art. 99, comma 4, CCII consente al tribunale di autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca, o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati. È lo strumento che sblocca la maggior parte delle operazioni, ma è anche il punto in cui il vaglio del giudice si fa severissimo: il Tribunale di Milano, nel provvedimento del 24 luglio 2023, ha sottolineato l’estrema rigorosità del controllo richiesto quando l’istanza comporta la costituzione di garanzie reali su beni del ricorrente. Il motivo è ovvio: ogni ipoteca concessa oggi sottrae domani valore ai creditori concorsuali.

Il terzo è la destinazione. Un finanziamento chiesto “per esigenze di cassa” non passa. Un finanziamento chiesto per acquistare 41.000 euro di componentistica necessaria a evadere ordini già acquisiti, con evidenza contrattuale degli ordini e marginalità dimostrata, passa. La differenza tra le due istanze non sta nell’importo, sta nella documentazione.

Aggiungo un punto che riguarda la banca dall’altro lato: l’istituto che eroga nuova finanza a un’impresa in crisi ha a sua volta un problema di responsabilità — quello che la giurisprudenza chiama abusiva concessione del credito. Sapere che l’operazione è passata da un vaglio giudiziale è, per la banca, anche una forma di protezione. Non è un dettaglio irrilevante nella trattativa.


BLOCCO B — LA PROCEDURA

“Concretamente, come si chiede l’autorizzazione al tribunale?”

Con un ricorso. Ma il modo in cui quel ricorso è costruito determina l’esito nella grandissima parte dei casi.

Il procedimento è delineato dall’art. 99 CCII e si articola così. Il debitore deposita un’istanza — contestuale alla domanda di accesso oppure successiva — in cui indica: l’importo del finanziamento, la forma tecnica (mutuo, apertura di credito, anticipo fatture, emissione di garanzie), il soggetto erogante, la destinazione analitica delle somme, le eventuali garanzie richieste dal finanziatore e la ragione per cui l’operazione è funzionale sia alla prosecuzione dell’attività sia alla migliore soddisfazione dei creditori.

Quest’ultimo requisito merita una sosta. “Funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori” non significa “utile all’azienda”: significa che i creditori, con quel finanziamento, prendono più di quanto prenderebbero senza. È una valutazione comparativa tra due scenari. Il finanziamento porta risorse nuove, ma quelle risorse — e il patrimonio eventualmente ipotecato a loro garanzia — vengono sottratte alla massa. Il tribunale deve poter verificare che il saldo dell’operazione sia positivo per i creditori, non solo per l’imprenditore.

Il tribunale, poi, assume sommarie informazioni, sente il commissario giudiziale se nominato e, se lo ritiene opportuno, sente senza formalità i principali creditori. Quest’ultimo passaggio è discrezionale ma tutt’altro che teorico: in operazioni rilevanti, l’audizione delle banche già esposte è frequente, e il loro atteggiamento pesa.

Il provvedimento è un decreto motivato, reso in camera di consiglio.

“Devo per forza allegare l’attestazione di un professionista indipendente?”

Di regola sì. Ma esiste una via d’uscita per i casi urgenti, e va conosciuta prima di trovarcisi dentro.

L’art. 99, comma 2, CCII prevede che il ricorso sia accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti del comma 1 e la funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori. È il perno del sistema: il tribunale non ha gli strumenti tecnici per ricostruire da solo il fabbisogno finanziario di un’impresa, e si affida a una relazione professionale redatta da un soggetto indipendente e responsabile di quanto attesta.

La stessa norma, però, aggiunge che la relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l’urgenza di provvedere per evitare un danno grave e irreparabile all’attività aziendale. È la valvola di sicurezza per le situazioni in cui aspettare l’attestazione — che richiede settimane — significherebbe perdere la commessa, il fornitore o l’autorizzazione amministrativa.

Attenzione a come si usa questa valvola. Il Tribunale di Milano, con il già citato provvedimento del 24 luglio 2023, ha ammesso che l’istanza sia formulata anche senza attestazione quando ricorra la necessità urgente, ma ha precisato che proprio in quel caso il vaglio del tribunale diventa estremamente rigoroso, tanto più se si chiede di concedere garanzie reali. Tradotto in pratica: l’urgenza non è uno sconto sull’onere della prova, è uno spostamento dell’onere. Quello che non dimostra l’attestatore deve dimostrarlo il ricorso, con documenti.

Un errore che vediamo spesso: invocare l’urgenza per finanziamenti destinati a coprire debiti pregressi. Non funziona, e non deve funzionare, perché quella è materia dell’art. 100 CCII, non dell’art. 99.

“In quanto tempo risponde il tribunale?”

Entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione: lo dice espressamente l’art. 99, comma 3, CCII.

È un termine ordinatorio, non perentorio — la sua violazione non travolge il provvedimento tardivo — ma è un segnale chiaro della volontà del legislatore: queste decisioni non possono aspettare, perché nel frattempo l’impresa consuma cassa.

Nella pratica i dieci giorni si rispettano quando il fascicolo è completo. Si allungano, invece, ogni volta che il tribunale deve chiedere integrazioni, sentire il commissario su punti non chiariti o acquisire informazioni sui creditori. Ogni richiesta istruttoria vale, mediamente, due o tre settimane di ritardo: e tre settimane, per un’impresa che sta pagando gli stipendi con la riserva, possono essere decisive.

Da qui una regola operativa che vale più di molte altre: il tempo si guadagna prima del deposito, non dopo. Un’istanza costruita con il piano di cassa settimanale, i contratti in essere, gli ordini acquisiti e l’analisi comparativa dei due scenari viene decisa nei termini. Un’istanza generica innesca un ciclo di integrazioni che nessuno può comprimere.

Sul fronte dei termini processuali va poi ricordato che la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto: un dato da tenere presente quando si calcolano scadenze impugnatorie collegate ai provvedimenti della procedura.

“Posso dare in garanzia un immobile o cedere crediti alla banca che mi finanzia?”

Sì, ma solo con autorizzazione del tribunale, e il controllo su questo punto è il più severo dell’intera procedura.

L’art. 99, comma 4, CCII lo prevede espressamente: il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca oppure a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati. La norma è indispensabile, perché senza garanzia molte banche non erogano.

Ma qui il conflitto di interessi è al massimo. Ipotecare il capannone a favore del nuovo finanziatore significa che, se le cose andranno male, il ricavato di quel capannone andrà prima a lui. I creditori chirografari anteriori — quelli che nel piano prendono il 12% — pagano il conto dell’operazione. Ecco perché la giurisprudenza di merito richiede, in questi casi, una motivazione rafforzata: bisogna dimostrare non solo che il finanziamento serve, ma che il costo patrimoniale della garanzia è inferiore al beneficio che ne deriva alla massa.

Tre indicazioni operative che nascono da questa asimmetria. Primo: proporzionare la garanzia al finanziamento, evitando ipoteche su beni di valore molto superiore all’erogato. Secondo: preferire, quando possibile, la cessione di crediti — che è meno traumatica per la massa perché incide su un attivo circolante e non sul patrimonio immobiliare. Terzo: documentare l’eventuale rifiuto della banca ad erogare senza garanzia, perché quel rifiuto è parte della prova che l’operazione non era ottenibile a condizioni migliori.

“E se il mio problema non sono i soldi nuovi, ma un fornitore vecchio che non mi consegna più?”

Allora la norma non è l’art. 99, è l’art. 100 CCII: l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni essenziali.

È una situazione classica e va distinta con precisione. Lei non ha bisogno di liquidità aggiuntiva: ha bisogno che quel fornitore — l’unico che produce quello stampo, o il vettore che le gestisce la logistica, o il licenziante del software gestionale — riprenda a lavorare. E quello, giustamente, dice: prima mi paghi le fatture vecchie.

L’art. 100 CCII consente al debitore che ha depositato la domanda di accesso — anche nella forma con riserva dell’art. 44, comma 1, lettera a) — di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

Due precisazioni che fanno la differenza.

La prima: “essenziale” non significa “importante”. Significa non sostituibile in tempi e a condizioni compatibili con la continuità. Il tribunale chiede quasi sempre di dimostrare perché non si può cambiare fornitore: infrastruttura dedicata, certificazioni, tempi di qualifica di un fornitore alternativo, esclusive contrattuali.

La seconda: la stessa norma prevede che l’attestazione non sia necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. È un meccanismo pensato per chi porta capitale vero — tipicamente i soci — e vuole usarlo per sbloccare la filiera senza passare dall’attestazione.

Segnalo infine il caso delle linee di credito autoliquidanti già in essere: il loro mantenimento è tema ricorrente nella fase prenotativa, e il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 22 novembre 2019, ha ritenuto che a determinate condizioni la prosecuzione delle linee già in essere non richieda alcuna autorizzazione. È un orientamento da verificare caso per caso e presso il tribunale competente, perché le prassi non sono uniformi.

Tabella dei passaggi e dei termini

FaseAttoTermineDavanti a chi
Accesso alla proceduraDomanda di accesso al concordato, anche con riserva (artt. 40 e 44 CCII)Nessun termine legale: la scelta del momento è strategicaTribunale in composizione collegiale
Nuova finanza ante omologaRicorso per autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 99 CCII)Proponibile con la domanda o successivamente, fino all’omologazioneTribunale
IstruttoriaSommarie informazioni; audizione del commissario giudiziale se nominato; eventuale audizione dei principali creditoriFase interna al procedimentoTribunale
DecisioneDecreto motivato in camera di consiglioEntro 10 giorni dal deposito dell’istanza (art. 99, c. 3, CCII)Tribunale
GaranzieAutorizzazione a concedere pegno, ipoteca o cessione di crediti (art. 99, c. 4, CCII)Contestuale o successiva all’autorizzazione al finanziamentoTribunale
Debiti pregressiIstanza di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni essenziali (art. 100 CCII)Con la domanda di accesso o successivamenteTribunale
AperturaDecreto di apertura della procedura di concordato (art. 47 CCII)Successivo alla verifica dei presuppostiTribunale
Nuova finanza post omologaFinanziamenti in esecuzione del concordato (art. 101 CCII)Dopo l’omologazione, se previsti espressamente nel pianoNessuna autorizzazione ulteriore, ma copertura nel piano
Verifica del rangoAccertamento della prededuzione in caso di successiva liquidazione giudizialeNelle forme dell’accertamento del passivoGiudice delegato / tribunale

BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI

“Se il finanziamento me lo dà un socio, cambia qualcosa?”

Sì, e cambia parecchio: la legge lo premia rispetto al passato, ma solo entro l’ottanta per cento.

Partiamo dal punto di partenza, che è penalizzante. Gli artt. 2467 e 2497-quinquies del codice civile prevedono la postergazione dei finanziamenti dei soci: chi finanzia la propria società quando questa è in squilibrio patrimoniale o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, viene pagato dopo tutti gli altri creditori. La ratio è impedire che il socio travesta da debito quello che avrebbe dovuto essere capitale di rischio.

L’art. 102 CCII deroga a questa regola. Il beneficio della prededuzione previsto dagli artt. 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie, fino all’ottanta per cento del loro ammontare. Il residuo venti per cento resta postergato: è la quota di rischio che il legislatore lascia in capo a chi comunque è socio e beneficia del risanamento.

Il comma 2 — modificato dall’art. 23, comma 9, del D.Lgs. 136/2024 — prevede invece che il beneficio operi per l’intero ammontare quando il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo. È la norma pensata per l’investitore terzo che entra nel capitale come parte dell’operazione di risanamento: entra da esterno, quindi non merita la penalizzazione riservata a chi era già dentro.

Va segnalata una differenza rilevante rispetto ad altri percorsi: il Tribunale di Napoli, con provvedimento dell’8 aprile 2025, ha osservato che nella composizione negoziata l’autorizzazione a contrarre finanziamenti serve proprio a renderli prededucibili — il che rileva soprattutto per i soci, di regola postergati — e che in quel contesto non opera il limite quantitativo previsto in sede di concordato preventivo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: due abilitazioni che, su un’operazione di apporto dei soci, servono contemporaneamente — la prima per impostare il percorso di risanamento, la seconda per strutturare correttamente l’apporto sotto il profilo finanziario.

“Le linee di credito autoliquidanti che ho già: le posso tenere?”

È il problema più concreto e meno regolato di tutta la fase iniziale, e va affrontato prima del deposito, non dopo.

L’anticipo fatture, il salvo buon fine, il factoring pro solvendo: per moltissime imprese non sono un accessorio, sono il motore del circolante. Il giorno in cui la domanda di concordato diventa pubblica, quel motore rischia di spegnersi in ventiquattro ore, perché la banca sospende gli utilizzi.

Giuridicamente la questione è delicata perché il mantenimento di una linea autoliquidante non è, tecnicamente, nuova finanza: è la prosecuzione di un rapporto in essere. Da qui l’orientamento — di cui il Tribunale di Vicenza, 22 novembre 2019, è un esempio — secondo cui, a determinate condizioni, la prosecuzione non richiede autorizzazione. Ma altri uffici giudiziari preferiscono che la questione sia comunque portata all’attenzione del tribunale, e diverse banche non riattivano gli utilizzi in assenza di un provvedimento espresso.

Il consiglio operativo è semplice, e vale a prescindere dall’orientamento del suo tribunale: prima di depositare, si stabilisce cosa succede alle linee autoliquidanti; non si deposita sperando che le banche non se ne accorgano. Nella pratica questo significa: mappare tutte le linee in essere e i relativi utilizzi, verificare le clausole di revoca, aprire un canale con le banche prima del deposito e, quando il quadro lo richiede, includere nell’istanza ex art. 99 CCII anche il mantenimento delle linee esistenti.

“Ho ottenuto un finanziamento in composizione negoziata e poi sono passato al concordato: la prededuzione resta?”

Non è automatico, e questo passaggio è uno dei punti più insidiosi dell’intero sistema.

La composizione negoziata ha un proprio meccanismo autorizzativo — l’art. 22 CCII — che consente al tribunale di autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili. Quando il percorso negoziale non arriva a soluzione e sfocia in un concordato preventivo, o più avanti in una liquidazione giudiziale, la domanda diventa: quel rango sopravvive al cambio di procedura?

La risposta della giurisprudenza ruota attorno al concetto di consecuzione tra procedure. Il principio consolidato è che la consecuzione richieda l’unicità e la continuità della situazione di crisi: le procedure devono aver fronteggiato la stessa insolvenza. Dove questa continuità si spezza, il rango non passa.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 288 dell’8 gennaio 2025, ha affermato che la rinuncia alla domanda di concordato, determinando il ritorno in bonis della società, interrompe il collegamento tra le procedure, salvo che l’insolvenza sfociata poi nel fallimento sia riconducibile alla crisi originaria. Con l’ordinanza n. 34266 del 24 dicembre 2024 ha escluso la consecuzione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria, negando conseguentemente la prededuzione ai crediti sorti nella prima procedura.

Il Tribunale di Vasto, il 5 febbraio 2025, ha affrontato in modo analitico la prededucibilità dei crediti sorti tra il deposito della domanda di accesso e il decreto di apertura, valorizzando la lettura sostanziale della prededuzione emersa dopo il correttivo del 2024, secondo cui la prededuzione opera al momento dell’apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.

Il quadro è quindi in movimento e non consente conclusioni frettolose. Ma un’indicazione pratica è già chiara: quando si passa dalla composizione negoziata al concordato, la continuità della crisi va documentata, non presunta.

“E se il concordato salta e si apre la liquidazione giudiziale? Il finanziatore è protetto?”

In linea di principio sì, ma non basta esibire il decreto di autorizzazione: il rango va fatto accertare nella nuova procedura.

È un’osservazione che sorprende molti finanziatori. L’autorizzazione ottenuta in concordato ai sensi degli artt. 99 o 101 CCII qualifica il credito, ma non produce un accertamento automatico opponibile alla procedura successiva: nella liquidazione giudiziale occorre passare attraverso il procedimento di verifica del passivo, con le regole proprie di quella fase.

Su questo, la Cassazione ha precisato con l’ordinanza n. 8210 del 28 marzo 2025 che l’accertamento nelle forme della verifica del passivo è necessario per i crediti prededucibili contestati dal curatore quanto a collocazione e ammontare, mentre non lo è per quelli non contestati, ai quali sono equiparabili i crediti definitivamente accertati con un titolo giudiziario opponibile alla procedura.

C’è poi un limite che il finanziatore professionale deve conoscere e che riguarda la circolazione del credito. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22772 del 13 agosto 2024, ha stabilito che la prededuzione riconosciuta al finanziatore ai sensi dell’art. 182-quinquies l.fall. — norma antecedente all’attuale art. 99 CCII — è circoscritta alla procedura del soggetto debitore originario e non transita né circola per effetto del trasferimento del credito. Nel caso deciso, il finanziamento era stato erogato a una società in concordato che aveva poi ceduto l’azienda a un’altra società del gruppo, poi fallita: la banca ha invocato la prededuzione nel fallimento della cessionaria e se l’è vista negare.

Conseguenza operativa per chi eroga: la prededuzione è legata al debitore e a quella procedura. Ogni operazione straordinaria successiva — cessione d’azienda, conferimento, scissione — va valutata anche sotto questo profilo, prima di essere eseguita.


BLOCCO D — LE PAURE FINALI

“Se prendo soldi nuovi e poi il concordato non passa, rischio personalmente?”

Il rischio esiste, ma non deriva dall’aver preso il finanziamento: deriva dall’averlo preso o usato fuori dalle regole.

Distinguiamo, perché su questo punto circola molta ansia mal riposta.

Il finanziamento regolarmente autorizzato dal tribunale, destinato a ciò che è stato dichiarato e rendicontato, è un atto legalmente compiuto. Il fatto che il concordato non arrivi all’omologazione non trasforma retroattivamente quell’atto in un illecito. Sarebbe assurdo il contrario: nessun imprenditore chiederebbe mai nuova finanza se il rischio dipendesse dall’esito finale della procedura, che dipende anche dal voto dei creditori.

Il rischio si materializza invece in tre situazioni diverse. La prima: aver ottenuto l’autorizzazione rappresentando al tribunale una situazione diversa da quella reale. La seconda: aver destinato le somme a finalità diverse da quelle autorizzate — per esempio pagando creditori anteriori non compresi in un’autorizzazione ex art. 100 CCII. La terza: aver compiuto atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione, in violazione dell’art. 94 CCII.

Su quest’ultimo punto la Cassazione è netta. Con l’ordinanza n. 10652 del 23 aprile 2025 ha ribadito che, per riconoscere la prededucibilità dei crediti derivanti da atti compiuti dall’imprenditore in concordato, occorre verificare se si tratti di atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione, richiedendosi per questi ultimi la regolare autorizzazione. Con l’ordinanza n. 82 del 3 gennaio 2025 ha aggiunto che la qualificazione dell’atto come ordinario o straordinario va condotta in relazione al tipo di concordato prescelto, in continuità o liquidatorio.

La regola di sopravvivenza è quindi una sola: nel dubbio sulla natura dell’atto, si chiede l’autorizzazione. Chiederla e non averne bisogno non costa nulla; non chiederla ed averne bisogno costa la prededuzione, e talvolta molto di più.

“I creditori possono opporsi? Possono farmi saltare tutto?”

Possono farsi sentire, e in alcuni casi il tribunale li ascolta. Ma non hanno un potere di veto.

L’art. 99, comma 3, CCII prevede che il tribunale, se lo ritiene opportuno, senta senza formalità i principali creditori. È una facoltà, non un obbligo, ed è pensata per acquisire elementi di valutazione, non per aprire un contraddittorio pieno.

Nella pratica, l’opposizione dei creditori si concentra quasi sempre su un punto: le garanzie. Un ceto bancario già esposto e non garantito vede con ostilità l’ipoteca concessa al nuovo finanziatore, perché quella garanzia peggiora la sua posizione relativa. Sono osservazioni legittime, e il tribunale ne tiene conto nella motivazione.

C’è poi il fronte, ben più delicato, dell’art. 106 CCII: se emergono atti di frode o comportamenti che pregiudicano i creditori, la procedura può essere revocata e può aprirsi la liquidazione giudiziale. Non è lo scenario del finanziamento autorizzato e correttamente impiegato; è lo scenario di chi ha usato la procedura per guadagnare tempo occultando informazioni.

Va detto con onestà anche il rovescio: un’istanza di finanziamento respinta non è neutra. Lascia agli atti una valutazione negativa sulla sostenibilità della continuità, che il commissario giudiziale leggerà, e che peserà nella relazione ai creditori. Per questo l’istanza va presentata quando è pronta, non quando l’urgenza è già diventata disperazione.

“Ho paura che questa procedura mi porti via l’azienda. È fondata?”

Le rispondo distinguendo la paura fondata da quella infondata, perché sono due cose diverse e vanno trattate diversamente.

La paura infondata è che il concordato preventivo comporti automaticamente la perdita della gestione. Non è così: nel concordato preventivo il debitore conserva l’amministrazione dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e con il limite dell’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione. Continua a firmare, a decidere, a trattare.

La paura fondata è un’altra, ed è più sottile. Chiedere nuova finanza significa accettare condizioni: garanzie, vincoli di destinazione, obblighi informativi, talvolta la presenza di un soggetto terzo nella governance finanziaria. E significa consegnare al tribunale, al commissario e ai creditori una fotografia analitica dell’impresa. È una perdita di riservatezza e un aumento del controllo che molti imprenditori vivono male, anche quando l’operazione è nel loro interesse.

Aggiungo il dato che nessuno dice ad alta voce: la finestra temporale in cui la nuova finanza è ancora ottenibile si chiude prima di quanto si creda. Un’impresa che ha ancora ordini, personale qualificato e rapporti commerciali attivi è finanziabile. La stessa impresa, sei mesi dopo, con i tecnici migliori andati via e i clienti passati alla concorrenza, non lo è più — non perché siano cambiate le norme, ma perché non c’è più nulla da finanziare. Il tempo, in queste procedure, non è neutro: lavora contro chi aspetta.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi di calcolo utili a capire come si muovono le variabili.

Ipotesi 1 — Finanziamento ponte per completare le commesse

Un’impresa meccanica deposita domanda di accesso al concordato con riserva il 14 aprile. Ha in portafoglio tre commesse già acquisite, per un valore complessivo di 812.000 €, con marginalità industriale attesa del 22%. Per completarle servono materie prime e lavorazioni esterne per 187.400 €. La cassa disponibile è di 61.200 €, interamente assorbita da stipendi e contributi dei due mesi successivi.

Scenario A — nessun finanziamento. Le commesse non si completano. I semilavorati in magazzino, valutati in continuità 214.000 €, in liquidazione atomistica realizzerebbero stimati 78.000 €. L’attivo complessivo destinabile ai creditori chirografari si attesta, nell’ipotesi liquidatoria, su un valore che consente una soddisfazione stimata dell’11%.

Scenario B — finanziamento autorizzato ex art. 99 CCII per 190.000 €, garantito da cessione dei crediti derivanti dalle tre commesse. Le commesse si completano ed è incassato l’intero corrispettivo di 812.000 €. Il finanziatore, prededucibile, viene rimborsato per 190.000 € più interessi convenuti. Il margine industriale di 178.640 € resta nella disponibilità della procedura. La soddisfazione stimata dei chirografari sale al 19%.

L’istanza depositata il 16 aprile viene decisa con decreto il 24 aprile, entro il termine dell’art. 99, comma 3. Il dato che rende accoglibile l’istanza non è il fabbisogno dichiarato: è il differenziale tra l’11% e il 19%, documentato con i contratti, la distinta dei costi di completamento e la stima del magazzino nei due scenari. Se l’11% e il 19% non sono calcolati e provati, l’istanza è un’affermazione, non una dimostrazione.

Ipotesi 2 — Apporto dei soci e limite dell’ottanta per cento

La stessa impresa non trova una banca disposta a erogare. I due soci deliberano un apporto complessivo di 184.000 €, sotto forma di finanziamento soci, chiedendo l’autorizzazione ai sensi degli artt. 99 e 102 CCII.

Applicando l’art. 102, comma 1, CCII, il beneficio della prededuzione opera fino all’ottanta per cento dell’ammontare: 147.200 € risultano prededucibili, mentre i restanti 36.800 € restano soggetti alla postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. I soci sanno quindi in partenza che, se le cose andranno male, su 36.800 € saranno pagati dopo tutti gli altri.

Variante. Al posto dell’apporto dei soci storici entra un investitore terzo, che eroga 184.000 € e acquisisce la qualità di socio in esecuzione del concordato omologato. In questo caso opera il comma 2 dell’art. 102 CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024: la prededuzione riguarda l’intero ammontare, quindi tutti i 184.000 €.

La differenza tra le due configurazioni è di 36.800 € di rango. Non dipende dall’importo né dalle condizioni economiche: dipende esclusivamente da quando e come il finanziatore acquisisce la qualità di socio. È esattamente il tipo di scelta che va compiuta in sede di costruzione del piano, dove è ancora reversibile, e non dopo l’omologazione, dove non lo è più.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Nelle nostre consulenze le domande arrivano quasi sempre sulla fase iniziale: come si ottiene, quanto tempo ci vuole, quanto posso chiedere. Quasi nessuno fa la domanda che, statisticamente, produce più danni quando resta senza risposta.

“Chi controlla, dopo, che io abbia usato quei soldi esattamente per quello che avevo dichiarato — e cosa succede se non è così?”

La risposta è che controllano in molti, e che le conseguenze non sono simmetriche rispetto al vantaggio ottenuto.

Il primo controllore è il commissario giudiziale, che ai sensi dell’art. 105 CCII riferisce sull’andamento della procedura e sulla gestione del debitore. Se il finanziamento autorizzato per acquistare materie prime è servito a pagare un fornitore anteriore fuori dal perimetro dell’art. 100 CCII, quel dato finisce nella relazione ai creditori prima ancora che nel voto.

Il secondo è il tribunale, in sede di omologazione ma anche prima, attraverso l’art. 106 CCII sugli atti di frode.

Il terzo, ed è quello che espone di più, è l’eventuale curatore della successiva liquidazione giudiziale. Sarà lui a esaminare l’impiego delle somme, a valutare la sussistenza dei presupposti della prededuzione e, se del caso, a contestarla in sede di verifica del passivo — con l’effetto di trasformare in credito concorsuale, o peggio, un credito che il finanziatore riteneva protetto.

La deviazione nell’impiego produce quindi un doppio danno. Danneggia il debitore, che si trova con un atto non autorizzato e con l’ombra di una gestione irregolare. E danneggia soprattutto il finanziatore, che perde il rango per un fatto compiuto da altri.

Da qui una raccomandazione che diamo sempre e che è sorprendentemente poco praticata: la nuova finanza autorizzata va gestita su un conto dedicato, con una rendicontazione periodica trasmessa spontaneamente al commissario giudiziale. Non è un obbligo previsto in questi termini dalla legge. È una scelta difensiva. Costruisce, giorno per giorno, la prova che i presupposti dell’autorizzazione sono stati rispettati — quella prova che, il giorno in cui verrà chiesta, sarebbe impossibile ricostruire a posteriori.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali su cui si regge quanto detto finora. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio in sintesi e il motivo per cui rileva su questo tema.

Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia). Per riconoscere la prededucibilità dei crediti nati da atti compiuti dall’imprenditore in concordato occorre stabilire se l’atto rientrasse nell’ordinaria o nella straordinaria amministrazione: nel secondo caso il rango presuppone la regolare autorizzazione. È la pronuncia che smonta l’idea che basti la pendenza della procedura per far nascere la prededuzione.

Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 (Pres. Terrusi, Rel. Vella). Esclude che i crediti sorti nella fase esecutiva, dopo la chiusura del concordato, godano della prededuzione cosiddetta “in funzione” nel successivo fallimento consecutivo, per difetto del requisito della funzionalità; richiama sul punto il precedente delle Sezioni Unite n. 42093/2021. Delimita con precisione il confine temporale entro cui la nuova finanza è protetta.

Cass. civ., Sez. I, 13 agosto 2024, n. 22772 (Pres. Ferro, Rel. Abete). La prededuzione riconosciuta al finanziatore ai sensi dell’art. 182-quinquies l.fall. resta circoscritta alla procedura del debitore originario e non si trasmette per effetto della cessione del credito. Rilevante per ogni operazione che coinvolga cessioni d’azienda o riorganizzazioni di gruppo.

Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2025, n. 82 (Pres. Abete, Rel. Dongiacomo). La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e quindi la necessità dell’autorizzazione, dipende dal tipo di concordato: nel concordato in bianco è necessaria l’indicazione, almeno di massima, del tipo di concordato prescelto. Rende evidente perché la domanda con riserva non può essere generica se si vuole accedere alla nuova finanza.

Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 288. In tema di consecuzione tra procedure, la rinuncia alla domanda di concordato determina il ritorno in bonis del debitore e interrompe il collegamento tra le procedure, salvo che l’insolvenza successiva sia riconducibile alla crisi originaria. È il precedente da conoscere quando tra una procedura e l’altra si apre un intervallo.

Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 6059 (Pres. Terrusi, Rel. Amatore). Fissa le condizioni alle quali il credito del professionista per l’attività svolta in vista dell’accesso alla procedura è prededucibile nel successivo fallimento in ipotesi di consecuzione. Utile perché applica al credito professionale la stessa logica funzionale che governa la nuova finanza.

Cass. civ., Sez. I, 28 marzo 2025, n. 8210 (Pres. Cristiano). L’accertamento nelle forme della verifica del passivo è necessario per i crediti prededucibili contestati dal curatore quanto a collocazione e ammontare, non per quelli non contestati o accertati con titolo giudiziario opponibile alla procedura. Chiarisce cosa deve fare il finanziatore se si apre la liquidazione giudiziale.

Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34266 (Pres. Ferro, Rel. Fidanzia). Nega la configurabilità della consecuzione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria, con conseguente esclusione della prededuzione dei crediti sorti nella prima. Conferma che la consecuzione non è un automatismo tra procedure qualsiasi.

Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2024, n. 26159 (Pres. Cristiano, Rel. Vella). Si occupa della prededucibilità del compenso del professionista attestatore in ipotesi di consecuzione tra procedure. Rilevante perché l’attestazione è, nel sistema dell’art. 99 CCII, un costo funzionale all’operazione di finanziamento.

Cass. civ., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 17962. Il credito del professionista incaricato dal debitore ai fini dell’accesso al concordato non è prededucibile se la procedura non si è aperta. Ribadisce che la funzionalità va misurata sul risultato effettivamente prodotto, non sull’intenzione.

Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20739 (Pres. Pazzi, Rel. Fidanzia). In tema di crediti prededucibili, gli interessi maturati nel corso della procedura seguono la natura del credito principale in quanto accessori. Rileva per quantificare correttamente l’esposizione prededucibile di un finanziamento.

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 10 aprile 2026 (Pres. Attanasio, Rel. Lanni). Affronta presupposti e limiti dell’istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili formulata contestualmente alla domanda di accesso con riserva. È il precedente di merito più recente sulla fase prenotativa.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 24 luglio 2023 (Pres. Vasile, Rel. Guani). Ammette che l’istanza sia proposta anche in assenza dell’attestazione del professionista indipendente quando ricorra la necessità urgente, ma richiede in tal caso un vaglio di estrema rigorosità, tanto più in presenza di richieste di garanzie reali. È il riferimento pratico sull’uso della deroga per urgenza.

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 8 aprile 2025 (G.D. Grimaldi). In composizione negoziata l’autorizzazione a contrarre finanziamenti serve a renderli prededucibili, il che rileva in particolare per i finanziamenti dei soci, di regola postergati; in quel contesto non opera il limite quantitativo previsto in sede di concordato. Utile per confrontare i due percorsi prima di scegliere.

Tribunale di Vasto, Settore civile, 5 febbraio 2025 (Pres. Rel. Monteleone). Analizza la prededucibilità dei crediti sorti tra il deposito della domanda di accesso e il decreto di apertura, valorizzando la nozione sostanziale di prededuzione affermatasi dopo il D.Lgs. 136/2024, per cui il rango si genera in una procedura e permane in quella successiva. È la pronuncia che meglio inquadra la “zona grigia” iniziale.

Tribunale di Vicenza, 22 novembre 2019 (Pres. Limitone, Rel. Ricci). Ritiene che, a determinate condizioni, il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti già in essere nella fase antecedente al deposito del piano non richieda autorizzazione. Precedente ancora attuale per impostare la gestione del circolante.


“E voi, concretamente, cosa fate?” — Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in modo puntuale, cosa facciamo su un dossier di concordato preventivo con nuova finanza.

  1. Ricostruiamo il fabbisogno finanziario settimanale dell’impresa dai dati contabili e bancari, distinguendo il fabbisogno di continuità da quello generato dai debiti pregressi: sono due problemi diversi e si risolvono con due norme diverse.
  2. Redigiamo l’istanza di autorizzazione ex art. 99 CCII indicando importo, forma tecnica, soggetto erogante, destinazione analitica delle somme e garanzie richieste, con l’analisi comparativa tra scenario con e senza finanziamento.
  3. Costruiamo la documentazione dell’analisi di miglior soddisfacimento, quantificando l’attivo destinabile ai creditori nelle due ipotesi alternative, perché è su quel differenziale che il tribunale decide.
  4. Coordiniamo il lavoro con il professionista indipendente attestatore, fornendogli la base documentale necessaria e verificando che l’attestazione copra tutti i requisiti richiesti dall’art. 99, comma 2, CCII.
  5. Trattiamo con gli istituti di credito le condizioni del finanziamento e il perimetro delle garanzie, e verifichiamo la posizione dell’impresa in Centrale Rischi e le clausole di revoca degli affidamenti in essere.
  6. Predisponiamo l’istanza ex art. 100 CCII per il pagamento dei crediti anteriori relativi a prestazioni essenziali, documentando la non sostituibilità del fornitore con evidenze contrattuali e tecniche.
  7. Strutturiamo gli apporti dei soci alla luce dell’art. 102 CCII, calcolando l’effetto del limite dell’ottanta per cento e valutando le configurazioni alternative che consentono la prededuzione integrale.
  8. Impostiamo il sistema di rendicontazione dell’impiego delle somme, con conto dedicato e reportistica periodica al commissario giudiziale, per precostituire la prova del rispetto dei presupposti dell’autorizzazione.
  9. Verifichiamo la qualificazione di ogni atto rilevante come ordinaria o straordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 94 CCII, e depositiamo le istanze autorizzative dove il dubbio non è risolvibile con certezza.
  10. Assistiamo il debitore e il finanziatore nella fase successiva, compresa la verifica del passivo in caso di apertura della liquidazione giudiziale, per la tutela del rango prededucibile del credito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 pesa in modo particolare: è la qualificazione che presuppone la conoscenza operativa dei percorsi in cui l’impresa continua a operare mentre negozia con banche e creditori, ed è esattamente la logica che governa gli artt. 99, 100, 101 e 102 CCII. A questa si affianca il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché ottenere un decreto di autorizzazione senza aver prima costruito un’operazione che una banca sia disposta a deliberare significa avere in mano un provvedimento inutilizzabile.

Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa impostazione difensiva che regge l’istanza autorizzativa davanti al tribunale regge, se necessario, il reclamo e il successivo ricorso per cassazione, senza i cambi di linea che si verificano quando il fascicolo passa di mano tra professionisti diversi.

Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso, perché in queste procedure il documento giuridico e il documento contabile devono raccontare la stessa storia: un piano finanziario che non regge il vaglio dell’attestatore non diventa accoglibile perché il ricorso è scritto bene, e viceversa.

Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti, costruiamo la strategia e la portiamo avanti fino in fondo.


In tre punti

Primo. La prededuzione non è un’etichetta, è un rango: nasce quando ricorrono i presupposti di legge e, prima dell’omologazione, quando il tribunale ha autorizzato l’operazione. Chiedere l’autorizzazione dopo aver ricevuto i soldi è, quasi sempre, chiederla troppo tardi.

Secondo. Il criterio che decide è il miglior soddisfacimento dei creditori, ed è un criterio comparativo: va dimostrato con numeri, documenti e scenari alternativi, non affermato.

Terzo. La finestra utile è stretta. Un’impresa con ordini, personale e rapporti commerciali attivi è finanziabile; la stessa impresa svuotata non lo è più, indipendentemente da quanto sia ben scritto il ricorso.

Su questa materia lo Studio Monardo interviene con le qualificazioni che le corrispondono direttamente: l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio ai percorsi di risanamento in cui l’attività prosegue durante la trattativa con i creditori; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si negozia concretamente la nuova finanza con gli istituti di credito; ed è avvocato cassazionista, il che consente di portare avanti la stessa linea difensiva dall’istanza al tribunale fino all’ultimo grado, se i provvedimenti sulla nuova finanza dovessero essere impugnati.

📩 Se stai valutando il concordato preventivo e ti serve nuova finanza per non fermare l’attività, parliamone adesso, mentre le decisioni sono ancora tutte aperte: tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono riportati in fondo a questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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