Concordato Preventivo: L’imprenditore Con Debiti Previdenziali E La Transazione Contributiva – Come Funziona

Nella grande maggioranza dei concordati che naufragano sul fronte previdenziale, il problema non è l’entità del debito verso l’INPS: è il modo in cui quel debito è stato trattato nel piano, nella proposta e nell’attestazione. L’esperienza insegna che l’imprenditore arriva davanti al professionista con una convinzione rassicurante e sbagliata: “i contributi sono un debito come gli altri, li mettiamo nel piano e vediamo cosa dice l’INPS”. Non è così. Il debito contributivo ha una disciplina propria, contenuta nell’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), riscritto dal correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136); ha regole di collocazione, di confronto e di attestazione che non coincidono con quelle degli altri crediti; produce effetti collaterali — sul DURC, sugli appalti, sulla posizione personale dell’amministratore — che nessun altro creditore produce.

Gli errori che si vedono ricorrere con più frequenza, e che costano di più, sono questi:

  1. Trattare i contributi come un credito ordinario, senza formulare la proposta prevista dall’art. 88 CCII e senza depositarla dove la legge impone.
  2. Sbagliare la collocazione del credito contributivo e violare le regole di raffronto con gli altri creditori.
  3. Portare in tribunale un’attestazione che parla del Fisco e tace sull’INPS.
  4. Confondere le regole del concordato liquidatorio con quelle del concordato in continuità quando si conta sull’omologazione nonostante il dissenso dell’ente.
  5. Dare per scontato che l’ammissione al concordato “salvi” il DURC, e scoprire il contrario a gara già persa.
  6. Dimenticare i contributi correnti e la posizione penale personale legata alle ritenute previdenziali dei dipendenti.

Perché queste pagine nascono nello Studio Monardo e non altrove. Il concordato preventivo con esposizione previdenziale è, prima di tutto, materia di crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questa abilitazione significa lavorare quotidianamente sul punto esatto in cui la sostenibilità del debito verso enti pubblici decide se un’azienda continua o chiude. È poi materia che si gioca su numeri e su documenti tecnici — piani, relazioni, confronti con lo scenario liquidatorio — e lo Studio coordina uno staff multidisciplinare nazionale composto da avvocati e commercialisti che costruisce insieme la parte giuridica e la parte contabile della proposta. Ed è, infine, materia che può arrivare fino all’ultimo grado di giudizio: come dimostrano le pronunce del 2026 che leggerete più avanti, sul cram down previdenziale si decide in Cassazione, e l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista, in grado di seguire la stessa linea difensiva dal primo confronto con l’INPS fino al giudizio di legittimità.

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Errore n. 1 — Trattare il debito INPS come un credito qualsiasi, senza la proposta dell’art. 88

L’errore. L’imprenditore predispone il piano concordatario, inserisce l’INPS tra i creditori privilegiati con una percentuale di soddisfacimento del 40%, deposita il ricorso e attende. Nessuna proposta specifica di trattamento dei crediti contributivi, nessun deposito presso la Direzione territoriale competente, nessuna richiesta di certificazione della posizione debitoria. Il ragionamento sottostante è comprensibile: “il concordato vincola tutti i creditori, quindi vincolerà anche l’INPS”. La conclusione, però, non regge.

Perché è un errore. L’art. 88, comma 1, CCII è netto nella sua formulazione: il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei contributi e dei premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo. Quell’avverbio non è un ornamento lessicale: individua l’unica via percorribile. La falcidia del credito contributivo — che è credito assistito da privilegio generale sui mobili — è possibile perché una norma speciale la consente, e la consente a condizione che si segua il procedimento da essa disciplinato. Fuori da quel procedimento, la riduzione del credito previdenziale non ha base normativa.

Il comma 5 dell’art. 88 completa il quadro sul piano documentale: copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, va presentata agli uffici competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore e, per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L’agente della riscossione, entro trenta giorni dalla presentazione, deve trasmettere al debitore la certificazione dell’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso; gli altri uffici, nello stesso termine, devono procedere agli adempimenti di liquidazione e certificazione previsti dalla norma. È un meccanismo a doppio senso: il debitore mette l’ente nelle condizioni di conoscere e quantificare, l’ente mette il debitore nelle condizioni di sapere esattamente su quale massa sta lavorando.

Le conseguenze. La prima è di ordine informativo e si scarica sul piano: senza le certificazioni, la quantificazione del debito contributivo resta quella dei libri aziendali, che quasi mai coincide con quella dell’ente, e la differenza emerge nella relazione del commissario giudiziale, quando ormai la proposta è stata comunicata ai creditori. La seconda è di ordine procedimentale: l’ente che non ha ricevuto la proposta nelle forme di legge non è posto in condizione di esprimersi correttamente, e il suo dissenso — o il suo silenzio — arriva al giudizio di omologazione senza che il debitore possa invocare i meccanismi correttivi previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 88, che presuppongono tutti una proposta ritualmente formulata. La conseguenza più grave è che un piano economicamente solido può essere respinto per un vizio di costruzione della proposta, e il tempo perso in quella procedura è tempo sottratto a soluzioni alternative che nel frattempo si sono chiuse.

Cosa fare invece. La proposta di trattamento dei crediti contributivi va costruita come un documento autonomo, contestuale al piano ma tecnicamente distinto: identificazione analitica delle poste (contributi IVS, gestione separata, premi INAIL, casse edili, sanzioni civili, somme aggiuntive, interessi, oneri di riscossione), indicazione della collocazione di ciascuna, percentuale e tempi di pagamento offerti, garanzie eventuali, e deposito documentato presso tutti gli uffici indicati dall’art. 88, comma 5. La richiesta delle certificazioni va anticipata rispetto al deposito del ricorso, non fatta seguire ad esso: partire da un dato certificato consente di calibrare la percentuale offerta su numeri reali, non su stime.

Il dettaglio che pochi conoscono. Il credito previdenziale non è un blocco unitario. All’interno dell’esposizione verso l’INPS convivono poste con collocazione diversa: i contributi in senso stretto godono del privilegio generale mobiliare ai sensi dell’art. 2753 c.c.; le somme aggiuntive e le sanzioni civili hanno un trattamento deteriore e nella prassi finiscono spesso in chirografo; gli oneri di riscossione seguono la disciplina propria dell’agente della riscossione, tanto che l’art. 88, comma 7, CCII precisa che su di essi il voto è espresso dall’agente della riscossione stesso. Una proposta che aggrega tutto in un’unica voce “debito INPS” non solo è imprecisa: rende impossibile la verifica di conformità alle regole di raffronto del comma 1, che si applicano a seconda della natura — privilegiata o chirografaria — della singola posta.


Errore n. 2 — Sbagliare la collocazione e violare le regole di raffronto con gli altri creditori

L’errore. Il piano offre all’INPS, creditore privilegiato, un pagamento del 35% in trentasei mesi, e a una classe di fornitori strategici privilegiati di grado inferiore un pagamento del 55% in dodici mesi, con la motivazione — commercialmente ineccepibile — che senza quei fornitori la continuità non regge. Oppure: il credito contributivo degradato a chirografo per incapienza riceve il 5%, mentre la classe dei chirografari ordinari riceve il 9%, perché “l’INPS tanto non vota”.

Perché è un errore. L’art. 88, comma 1, secondo periodo, CCII stabilisce che, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, oppure a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei. Il terzo periodo aggiunge la regola speculare per il chirografo: se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari o, in caso di suddivisione in classi, rispetto ai crediti che ricevono il trattamento più favorevole. Nel concordato in continuità resta inoltre fermo il rispetto dell’art. 84, commi 6 e 7, CCII, cioè delle regole di distribuzione del valore di liquidazione e del valore eccedente.

È un vincolo di non deteriorità relativa: non impone una percentuale minima in assoluto, impone che l’ente pubblico non stia peggio di chi, nella scala delle cause di prelazione, sta sotto di lui o al suo stesso livello. La logica è quella di impedire che la falcidia consentita dalla norma speciale si trasformi in uno strumento per finanziare, con le risorse sottratte alla previdenza pubblica, il trattamento di favore di altri creditori.

Le conseguenze. Una proposta che viola queste regole è viziata a monte, e il vizio è rilevabile in sede di ammissione, nella relazione del commissario giudiziale e nel giudizio di omologazione. È qui che molti compromettono la propria posizione senza rendersene conto: il tema non emerge nel confronto con l’ente, che spesso si limita a votare contro senza articolare, ma emerge davanti al tribunale, quando non c’è più spazio per rimodulare. La giurisprudenza di merito è attenta a questo profilo anche fuori dal perimetro previdenziale: il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025, ha negato l’omologazione di un concordato in continuità indiretta proprio valorizzando il principio di non discriminazione tra classi di pari rango di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), CCII. La conseguenza più grave è che la violazione delle regole di raffronto non si sana con il voto favorevole degli altri creditori: è un limite di legalità della proposta, non una questione di maggioranze.

Cosa fare invece. Prima di fissare qualunque percentuale, va costruita una matrice di raffronto che metta in colonna, per ciascuna posta contributiva, il grado di privilegio, la percentuale offerta, i tempi e le garanzie, e la confronti con ogni altro creditore di grado inferiore o omogeneo: se una sola casella risulta più favorevole di quella dell’ente, la proposta va riscritta prima del deposito, non dopo. Lo stesso vale per il chirografo degradato, che va confrontato con la classe chirografaria meglio trattata, non con la media dei chirografari.

Il dettaglio che pochi conoscono. La regola di raffronto sui tempi è tanto vincolante quanto quella sulle percentuali, ed è quella che viene violata più spesso senza intenzione. Un piano che paghi l’INPS al 40% in sessanta mesi e una categoria omogenea al 40% in ventiquattro mesi offre la stessa percentuale ma un trattamento oggettivamente meno vantaggioso all’ente, perché il differimento incide sul valore attuale del credito. Nella prassi, questo squilibrio nasce quasi sempre da esigenze di cassa: si dilaziona l’ente perché è l’unico creditore che “non se ne va”. È esattamente il ragionamento che la norma vuole impedire.


Errore n. 3 — Depositare un’attestazione che parla del Fisco e tace sull’INPS

L’errore. La relazione del professionista indipendente dedica quindici pagine al confronto tra la proposta e lo scenario liquidatorio per i crediti erariali, con tanto di stima di realizzo dei beni gravati da ipoteca, e liquida i crediti contributivi in un paragrafo di sei righe che rinvia “per analogia” alle considerazioni svolte per l’Agenzia delle Entrate. In altri casi l’attestazione esiste, ma usa il parametro sbagliato: certifica la convenienza in un concordato in continuità, dove la legge chiede un’altra cosa, o attesta la non deteriorità in un liquidatorio, dove la legge chiede di più.

Perché è un errore. L’art. 88, comma 2, CCII, nella formulazione introdotta dal correttivo-ter, distingue con precisione: l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale. Due elementi vanno letti insieme. Il primo: i crediti contributivi sono menzionati espressamente e sullo stesso piano di quelli tributari, sicché un’attestazione che li tratti per rinvio non copre ciò che la norma le assegna. Il secondo: il parametro cambia con la tipologia di concordato, e non è una sfumatura terminologica, perché su quel parametro si innestano i presupposti dell’omologazione nonostante il dissenso dell’ente, disciplinati rispettivamente dal comma 3 (liquidatorio, giudizio di convenienza) e dal comma 4 (continuità, giudizio di non deteriorità).

Le conseguenze. L’attestazione è il documento su cui il tribunale fonda la propria valutazione quando l’ente non aderisce. Cassazione civile, Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 ha chiarito che, nel concordato liquidatorio con transazione fiscale ex art. 88, comma 3, CCII, il tribunale chiamato a decidere sull’omologazione in ipotesi di cram down deve verificare esclusivamente la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, senza poter subordinare l’omologa a un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore fondato su condotte distrattive pregresse o su reiterate violazioni degli obblighi tributari. È una pronuncia che rafforza la posizione del debitore, ma che rende ancora più esposto chi si presenta con un’attestazione lacunosa: se il perimetro del sindacato del giudice è la convenienza, e la convenienza sui crediti contributivi non è stata attestata in modo autonomo e verificabile, il giudice non ha su cosa fondare la decisione favorevole. Nella stessa direzione si muove Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866, che ha confermato l’impostazione secondo cui il dissenso dell’amministrazione non può prevalere quando il raffronto economico con lo scenario liquidatorio depone chiaramente a favore della proposta: nel caso esaminato, un piano sostenuto da finanza esterna per oltre due milioni di euro contro un realizzo liquidatorio stimato in poco più di centomila euro. La conseguenza più grave è che un’attestazione incompleta sul versante previdenziale toglie al tribunale lo strumento con cui superare il voto contrario dell’ente, e trasforma un dissenso superabile in un dissenso decisivo.

Cosa fare invece. L’attestazione deve contenere una sezione dedicata e autosufficiente sui crediti contributivi: ricostruzione delle poste per natura e grado, stima del realizzo che l’ente otterrebbe nella liquidazione giudiziale in ragione della collocazione preferenziale, valore attribuibile ai beni o ai diritti su cui insiste la causa di prelazione, confronto con quanto offerto dal piano, e conclusione formulata con il parametro corretto — convenienza nel liquidatorio, non deteriorità nella continuità. Il committente della relazione non è l’imprenditore: è il tribunale che dovrà leggerla, e la relazione va scritta pensando a chi la userà per decidere.

Il dettaglio che pochi conoscono. Il parametro di raffronto fissato dall’art. 88, comma 1, CCII non è il valore di libro dei beni né il valore di mercato in condizioni ordinarie, ma la misura realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per il credito contributivo, che gode di privilegio generale sui mobili, questo significa che il confronto deve muovere dal presumibile realizzo dell’attivo mobiliare al netto delle spese di procedura e dei crediti poziori, con particolare attenzione ai crediti dei lavoratori, che nella scala dei privilegi generali precedono l’INPS. È un calcolo che richiede competenza contabile prima ancora che giuridica, ed è la ragione per cui la relazione va costruita a quattro mani tra il legale che conosce l’ordine dei privilegi e il professionista che stima i realizzi.


Errore n. 4 — Contare sull’omologazione nonostante il dissenso dell’ente senza distinguere liquidatorio e continuità

L’errore. Il piano è in continuità aziendale, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate votano contro, e la strategia difensiva è riassunta in una frase che si sente pronunciare spesso: “tanto c’è il cram down, il tribunale omologa lo stesso perché la nostra proposta è più conveniente della liquidazione”. Talvolta l’errore è ancora più sottile: la procedura è stata aperta prima del 28 settembre 2024 e si ragiona con le regole di oggi, oppure è stata aperta dopo e si ragiona con le regole di ieri.

Perché è un errore. L’omologazione nonostante la mancata adesione dell’ente non è un istituto unico: sono due istituti diversi, con presupposti diversi, contenuti in due commi diversi dell’art. 88 CCII. Il comma 3 riguarda il concordato liquidatorio: il tribunale omologa anche in mancanza di adesione — nozione che comprende il voto contrario — dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 109, comma 1, CCII e la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Il comma 4 riguarda il concordato in continuità: ferme restando le altre condizioni previste dall’art. 112, comma 2, CCII, il tribunale omologa anche in mancanza di adesione se la proposta risulta non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria; e omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori pubblici. Lo stesso comma 4 chiude con una precisazione che ha effetti pratici rilevanti: ai fini della condizione prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.

Il punto che sfugge quasi sempre è il diritto intertemporale. La disciplina appena descritta è quella risultante dalla riscrittura integrale dell’art. 88 operata dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 136/2024. Nel regime precedente, il vecchio comma 2-bis consentiva l’omologazione forzosa “ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1”, cioè delle maggioranze del concordato liquidatorio, e proprio su questo rinvio si è consumato un contrasto durato due anni.

Le conseguenze. Il contrasto è stato risolto, ed è stato risolto in senso restrittivo. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani) ha affermato che l’art. 88, comma 2-bis, CCII, vigente fino alla riscrittura dell’intero articolo, non consentiva al tribunale di omologare il concordato in continuità convertendo in voto favorevole il voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, essendo tale possibilità prevista soltanto ai fini del raggiungimento delle percentuali dell’art. 109, comma 1, ossia delle maggioranze richieste per il concordato liquidatorio. Con quella decisione la Corte ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello di Bari del 4 dicembre 2024, che aveva confermato l’omologa disposta dal Tribunale di Bari. Nello stesso senso si erano già espressi il Tribunale di Vicenza il 29 ottobre 2024 (Pres. Limitone, Rel. Cazzola) e il Tribunale di Ferrara l’11 dicembre 2024 (Pres. Ghedini, Rel. Cocca). Per le procedure aperte sotto il vecchio regime, questo significa che imprese che avevano costruito l’intera strategia sull’omologazione forzosa in continuità si sono trovate, anni dopo, con l’omologa travolta in sede di legittimità. La conseguenza più grave non è il rigetto: è il rigetto che arriva a piano già in esecuzione, quando i pagamenti sono stati fatti, i contratti rinegoziati e il ritorno indietro è materialmente impraticabile.

Cosa fare invece. La prima verifica da compiere, prima ancora di scrivere una riga di piano, è duplice: quale disciplina si applica in ragione della data di apertura della procedura, e quale tipologia di concordato si sta effettivamente costruendo. Da lì discende tutto: il parametro dell’attestazione, i presupposti dell’omologazione in caso di dissenso, il ruolo delle classi, la necessità o meno di un’adesione espressa dei creditori pubblici ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. d). Nel concordato in continuità disciplinato dall’attuale comma 4, inoltre, va costruito un doppio binario: da un lato la dimostrazione della non deteriorità del trattamento riservato all’ente, dall’altro la verifica di cosa accade alla maggioranza delle classi escludendo dal computo le classi dei creditori pubblici, perché è su quel secondo calcolo che si gioca l’esito quando l’ente resta silente.

In una materia dove l’esito dipende dal coordinamento tra norme sostanziali, regole di voto e diritto intertemporale, e dove la parola definitiva arriva dalla Corte di legittimità, la presenza di un avvocato cassazionista non è un dettaglio organizzativo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e imposta la strategia fin dalla prima bozza di piano tenendo conto di come quella strategia dovrà reggere, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione.

Il dettaglio che pochi conoscono. L’omologazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII e il meccanismo dell’art. 88 non sono intercambiabili. Cassazione civile, Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593 ha affrontato, con riferimento alla disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione trasversale in assenza di approvazione da parte della maggioranza delle classi, precisando che la classe che esprime il sostegno al concordato deve essere formata da creditori muniti di privilegio e che una classe di chirografari non può essere considerata “interessata” e quindi determinante. Nello stesso solco si colloca il Tribunale di Roma, Sez. XIV civile, con la decisione del 15 aprile 2026, che ha escluso l’applicazione contestuale della ristrutturazione trasversale e del cram down fiscale e previdenziale. Tradotto in termini operativi: la classe dei creditori pubblici e il voto necessario alla ristrutturazione trasversale non possono essere usati due volte, prima per superare il dissenso dell’ente e poi per costruire la maggioranza delle classi.


Errore n. 5 — Dare per scontato che il concordato “salvi” il DURC

L’errore. L’impresa lavora prevalentemente con committenti pubblici o in filiere che richiedono la regolarità contributiva. Deposita la domanda di concordato in continuità, il piano prevede il pagamento dell’INPS al 45%, e l’imprenditore comunica ai propri referenti commerciali che “durante il concordato la posizione contributiva è sospesa, quindi il DURC continuerà a uscire regolare”. Alla prima verifica in sede di gara, il documento risulta negativo e la commessa salta.

Perché è un errore. La regolarità contributiva nelle procedure concorsuali è disciplinata da una norma speciale, l’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 in materia di semplificazione del DURC, che per il concordato con continuità aziendale prevede che l’impresa si consideri regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione a condizione che nel piano sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. La condizione è esplicita e non ammette letture elastiche: la copertura opera se il piano paga integralmente gli enti, non se il piano li falcidia. Si tratta, per giunta, di norma di carattere speciale rispetto alla previsione generale dell’art. 3 del medesimo decreto, che riconosce la regolarità in caso di sospensione dei pagamenti disposta da disposizioni legislative.

Qui si crea il paradosso che rende questo errore il più insidioso di tutti: la transazione contributiva serve proprio a ridurre il debito verso l’INPS, ma la riduzione del debito verso l’INPS è ciò che fa perdere la copertura del DURC nel periodo concordatario. Il conflitto è strutturale, non accidentale, e va gestito nella costruzione del piano, non scoperto durante la gara.

Le conseguenze. Per un’impresa edile, per un’impresa di servizi che opera in appalto pubblico, per chi partecipa a bandi o fruisce di benefici normativi e contributivi, l’assenza di DURC regolare equivale alla perdita del fatturato su cui il piano di continuità si regge. Il piano diventa allora internamente contraddittorio: promette continuità grazie a commesse che, per effetto della falcidia contributiva, l’impresa non potrà acquisire. È un vizio che il commissario giudiziale intercetta e segnala, e che incide direttamente sulla fattibilità economica della proposta. La conseguenza più grave è la perdita di credibilità del piano nel suo complesso: un piano che non regge sul DURC non regge sui ricavi, e senza ricavi non regge la continuità. Vale la pena ricordare che sul versante procedurale l’INPS, con il messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015, ha chiarito le modalità di rilascio del DURC on line nelle ipotesi di concordato omologato con previsione di soddisfazione parziale o con retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati degli Istituti, e che la giurisprudenza di merito ha in più occasioni valorizzato lo spirito di favore delle norme concorsuali rispetto alla lettura più rigida del decreto ministeriale.

Cosa fare invece. Quando la continuità dipende da commesse che richiedono la regolarità contributiva, la scelta strategica va fatta a monte e in modo consapevole: pagare integralmente gli enti previdenziali, rinunciando alla falcidia contributiva e concentrando la ristrutturazione sulle altre categorie di debito, oppure accettare la falcidia e riprogettare il piano industriale su commesse che non richiedono il DURC. La terza via — falcidiare e sperare che il DURC esca comunque — non è una strategia. Esiste poi una modulazione intermedia praticabile in molti casi: pagare integralmente contributi e premi in linea capitale, riservando la falcidia alle sole sanzioni civili, alle somme aggiuntive e agli interessi, che costituiscono spesso una porzione rilevante dell’esposizione complessiva. È una soluzione che consente di conservare la copertura del D.M. 30 gennaio 2015 e di ottenere ugualmente un abbattimento significativo del debito.

Il dettaglio che pochi conoscono. La condizione posta dall’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 riguarda i crediti e i relativi accessori di legge. Un piano che prevedesse il pagamento integrale dei soli contributi in linea capitale, degradando o azzerando sanzioni civili e somme aggiuntive, non soddisfa alla lettera la condizione richiesta dalla norma. La differenza tra soluzione praticabile e soluzione solo apparente si gioca, ancora una volta, sul dettaglio della composizione delle poste: motivo per cui la definizione del trattamento previdenziale deve precedere, e non seguire, la costruzione del piano industriale.


Errore n. 6 — Dimenticare i contributi correnti e la propria posizione personale

L’errore. Depositata la domanda, l’attenzione si concentra sul debito pregresso e sulla trattativa con gli enti. I contributi che maturano mese per mese sulle retribuzioni dei dipendenti in corso di procedura vengono pagati “quando si può”, perché la cassa è tesa e la priorità è tenere in piedi la produzione. L’amministratore, nel frattempo, considera la propria posizione personale assorbita dalla procedura: “la società è in concordato, i debiti li tratta il piano”.

Perché è un errore. I contributi che maturano dopo il deposito della domanda non fanno parte della massa concordataria e non sono falcidiabili dal piano: sono debiti dell’impresa in continuità, da pagare alle scadenze ordinarie. E soprattutto, la parte di quei contributi trattenuta sulle retribuzioni dei lavoratori ha una rilevanza che va oltre il diritto della crisi. L’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638, punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, per importi superiori alla soglia di rilevanza penale fissata a 10.000 euro annui, con una responsabilità che grava sulla persona fisica del legale rappresentante e non sulla società.

Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 27641 del 26 giugno 2003, hanno chiarito il presupposto della fattispecie: senza l’effettiva corresponsione della retribuzione non esiste ritenuta operata, e senza ritenuta operata non esiste il fatto tipico. Il che, letto al contrario, delinea esattamente lo scenario di rischio dell’impresa in crisi: pagare gli stipendi, anche solo in acconto, e non versare la corrispondente quota contributiva. Né la crisi di liquidità offre una via d’uscita automatica: Cassazione penale, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 20089 ha ribadito che il reato, essendo a dolo generico, è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti, senza che rilevi la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di difficoltà e destini le risorse disponibili a debiti ritenuti più urgenti o al pagamento degli emolumenti ai dipendenti.

Le conseguenze. Sul piano della procedura, i contributi correnti non pagati generano un debito che il piano non copre e che erode la fattibilità della continuità. Sul piano personale, l’amministratore si espone a un procedimento penale che il concordato non assorbe e non estingue. La conseguenza più grave è la dissociazione tra la sorte dell’impresa e quella di chi la amministra: l’azienda può uscire risanata dalla procedura mentre il suo legale rappresentante affronta, negli stessi mesi, un processo penale per omissioni maturate durante la crisi. La norma prevede una causa di non punibilità legata al pagamento di quanto dovuto entro il termine assegnato dalla contestazione dell’ente, ed è proprio su quel meccanismo che occorre lavorare, ma va attivato per tempo e, nel contesto concordatario, va coordinato con le regole sugli atti di straordinaria amministrazione.

Cosa fare invece. Il piano di cassa della procedura deve prevedere una linea dedicata e prioritaria ai contributi correnti, e il monitoraggio delle diffide dell’ente deve essere affidato a un presidio specifico, perché il termine per attivare la causa di non punibilità decorre dalla contestazione e non si riapre. Quando l’omissione riguarda periodi anteriori alla domanda e il pagamento richiederebbe un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, la strada da valutare è l’istanza di autorizzazione al tribunale, motivata sulla funzionalità del pagamento alla continuità aziendale e sulla tutela della posizione dei lavoratori.

Il dettaglio che pochi conoscono. La responsabilità per le ritenute previdenziali segue la persona che era obbligata al versamento al momento in cui è sorto il debito contributivo, anche se nel frattempo ha perso la rappresentanza o la titolarità dell’impresa: si tratta di una causa personale di esclusione della punibilità, non di un effetto oggettivo legato all’azienda. L’amministratore uscente che lascia la società prima o durante la procedura non trasferisce con la carica la propria esposizione personale, e chi subentra non la eredita. È una circostanza che va valutata con attenzione in tutte le operazioni di ricambio degli organi gestori che accompagnano l’accesso al concordato.


Gli errori in cifre: quanto costa ciascuno di essi

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a rendere misurabile ciò che le norme descrivono in astratto.

Prima ipotesi — la falcidia che costa più di quanto rende. Impresa di costruzioni con esposizione contributiva complessiva di 342.700 euro, così composta: 218.300 euro di contributi in linea capitale, 84.900 euro di sanzioni civili e somme aggiuntive, 39.500 euro tra interessi e oneri di riscossione. Il fatturato è generato per l’82% da appalti pubblici. Il piano A prevede il pagamento del 45% dell’intera esposizione: risparmio nominale di 188.485 euro, ma perdita della copertura dell’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, con DURC negativo nel periodo tra pubblicazione del ricorso e omologazione. Ipotizzando che il blocco delle nuove aggiudicazioni si protragga per i quattordici mesi stimati fino all’omologa, e assumendo un margine di contribuzione del 14% su un volume di commesse annue di 2.100.000 euro, la mancata acquisizione si traduce in un minor margine di circa 343.000 euro. Il piano B prevede il pagamento integrale di contributi e accessori di legge e la ristrutturazione del solo debito bancario e commerciale: nessun risparmio sul fronte previdenziale, ma DURC regolare e continuità delle commesse. Il piano A produce un risparmio contabile e una perdita industriale superiore: è il caso in cui la falcidia contributiva è economicamente irrazionale.

Seconda ipotesi — l’attestazione lacunosa. Concordato liquidatorio con attivo stimato in 1.480.000 euro. Passivo: crediti dei lavoratori per 196.400 euro, contributi previdenziali privilegiati per 407.900 euro, crediti erariali privilegiati per 512.300 euro, chirografari per 2.340.000 euro. Il piano offre all’INPS il 38%. L’attestazione dedica ai crediti contributivi un rinvio per analogia alle considerazioni svolte sui crediti erariali. L’ente vota contro, e il voto è determinante ai fini delle percentuali dell’art. 109, comma 1, CCII. Il tribunale, chiamato ad applicare l’art. 88, comma 3, deve verificare la convenienza della proposta per l’ente rispetto alla liquidazione giudiziale: senza una stima autonoma del realizzo mobiliare al netto delle spese di procedura e dei crediti dei lavoratori — poziori rispetto all’INPS nella scala dei privilegi generali — quella verifica non ha base documentale. L’omologazione non passa. Rifare l’attestazione a valle del voto non è possibile: il costo dell’omissione è l’intera procedura.

Terza ipotesi — la regola di raffronto violata per esigenze di cassa. Concordato in continuità. Contributi INPS privilegiati per 156.800 euro, ai quali il piano offre il 50% in quarantotto rate mensili. Una classe di fornitori privilegiati di grado inferiore, ritenuti strategici, riceve il 50% in diciotto rate mensili. Le percentuali coincidono, i tempi no. L’art. 88, comma 1, secondo periodo, CCII vieta che i tempi di pagamento offerti all’ente siano meno vantaggiosi di quelli riservati ai creditori di grado inferiore: la proposta è difforme dalla norma, e la difformità è rilevabile d’ufficio in sede di omologazione a prescindere dall’esito del voto. Correggere significa allineare la dilazione dell’ente a diciotto mesi, cioè anticipare 39.200 euro di cassa in un momento in cui quella cassa serviva alla continuità. Il costo dell’errore non è il pagamento in sé: è averlo scoperto quando il piano era già stato comunicato ai creditori.

Quarta ipotesi — i contributi correnti trascurati durante la procedura. Impresa di servizi con quarantuno dipendenti, ammessa al concordato in continuità. La quota contributiva a carico dei lavoratori trattenuta sulle retribuzioni ammonta mediamente a 9.640 euro al mese. Nei primi otto mesi di procedura vengono pagati gli stipendi, in un caso in acconto, ma i versamenti all’ente sono omessi per sei mensilità: 57.840 euro di ritenute non versate, ben oltre la soglia annua di rilevanza penale di 10.000 euro fissata dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983. Sul piano concorsuale il debito è maturato dopo il deposito della domanda e non è falcidiabile: va pagato per intero, sottraendo cassa alla continuità. Sul piano personale, la responsabilità grava sul legale rappresentante e non si estingue con l’omologazione del concordato. Se la contestazione dell’ente arriva al mese nono e il pagamento interviene entro il termine assegnato, la causa di non punibilità opera; se invece l’impresa attende l’omologazione prevista per il mese quattordicesimo, il termine è ormai decorso. La differenza tra i due scenari non è economica — l’importo da pagare è identico — ma riguarda esclusivamente il momento in cui si decide di pagarlo.


La mappa degli errori

Uno sguardo d’insieme aiuta a collocare ciascun errore nel momento della procedura in cui si consuma, e a capire dove esiste ancora spazio di recupero e dove la preclusione è ormai maturata. La colonna del rimedio va letta con realismo: “parziale” significa che l’errore incide comunque sull’esito, anche quando può essere corretto.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenzaRimedio possibile
Assenza di proposta ex art. 88 e mancato deposito agli uffici competentiRedazione e deposito del ricorsoFalcidia contributiva priva di base procedimentale; ente non posto in condizione di valutareSì, se si interviene prima della comunicazione ai creditori
Violazione delle regole di raffronto (percentuali, tempi, garanzie)Costruzione del pianoProposta difforme dall’art. 88, comma 1; rilevabile in omologazioneParziale: la correzione incide sulla cassa e sull’equilibrio del piano
Attestazione priva di sezione autonoma sui crediti contributiviConferimento dell’incarico all’attestatoreIl tribunale non dispone della base per l’omologazione in caso di dissensoParziale: integrazione possibile solo in fase anteriore al voto
Confusione tra regole del liquidatorio e della continuità sul superamento del dissensoScelta della tipologia di concordatoStrategia difensiva fondata su un presupposto normativo inesistenteSì, se rilevata prima dell’adunanza; no dopo l’omologa
Falcidia contributiva in impresa che opera con committenza pubblicaDefinizione del trattamento degli entiDURC negativo tra pubblicazione del ricorso e omologazione; perdita di commesseParziale: modulazione della falcidia sulle sole sanzioni e accessori
Omesso versamento dei contributi correnti e delle ritenute previdenzialiEsecuzione della proceduraDebito non falcidiabile; esposizione penale personale dell’amministratoreParziale: causa di non punibilità attivabile entro il termine dalla contestazione

La checklist preventiva

Prima di depositare, e in ogni caso prima che la proposta venga comunicata ai creditori, verifichi punto per punto quanto segue. Ogni voce corrisponde a un errore documentato nelle pagine precedenti.

  • [ ] Ho richiesto agli enti le certificazioni della posizione debitoria e ho confrontato il dato certificato con quello risultante dalle scritture aziendali, spiegando ogni differenza.
  • [ ] Ho scomposto l’esposizione previdenziale nelle sue componenti — contributi in linea capitale, premi assicurativi, sanzioni civili, somme aggiuntive, interessi, oneri di riscossione — attribuendo a ciascuna la corretta collocazione.
  • [ ] Ho formulato la proposta di trattamento dei crediti contributivi ai sensi dell’art. 88 CCII come documento tecnicamente autonomo, e non come semplice voce del piano.
  • [ ] Ho depositato copia della proposta e della documentazione presso tutti gli uffici indicati dall’art. 88, comma 5, inclusa la Direzione provinciale competente per gli enti previdenziali e assicurativi, conservando prova dell’invio.
  • [ ] Ho costruito la matrice di raffronto tra il trattamento offerto all’ente e quello riservato ai creditori di grado inferiore e a quelli con posizione giuridica e interessi economici omogenei, verificando percentuali, tempi e garanzie.
  • [ ] Ho verificato il trattamento del credito contributivo eventualmente degradato a chirografo rispetto alla classe chirografaria meglio trattata.
  • [ ] Ho verificato quale disciplina si applica in ragione della data di apertura della procedura, distinguendo il regime anteriore e quello successivo al D.Lgs. 136/2024.
  • [ ] Ho accertato se il concordato è liquidatorio o in continuità e ho applicato il parametro corretto: convenienza nel primo caso, non deteriorità nel secondo.
  • [ ] Ho commissionato un’attestazione con sezione dedicata ai crediti contributivi, che stima il realizzo dell’ente nella liquidazione giudiziale in ragione della collocazione preferenziale.
  • [ ] Ho simulato il calcolo della maggioranza delle classi escludendo le classi dei creditori pubblici, come previsto dall’art. 88, comma 4, secondo periodo.
  • [ ] Ho valutato l’impatto della falcidia contributiva sul DURC alla luce dell’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 e sul piano industriale che da quel documento dipende.
  • [ ] Ho previsto una linea di cassa dedicata ai contributi correnti e un presidio sul monitoraggio delle diffide relative alle ritenute previdenziali.

E se l’errore l’ho già fatto?

La domanda che arriva più spesso non è come evitare l’errore, ma cosa fare quando l’errore è già stato commesso. La risposta onesta è che dipende dal punto della procedura in cui ci si trova, perché la crisi d’impresa è scandita da momenti che chiudono definitivamente alcune porte.

Se la domanda è stata depositata ma la proposta non è ancora stata comunicata ai creditori, lo spazio di intervento è ampio. La proposta di trattamento dei crediti contributivi può essere integrata, la documentazione può essere depositata presso gli uffici che non l’hanno ricevuta, l’attestazione può essere integrata con la sezione mancante e i rapporti di raffronto possono essere rimodulati. È la fase in cui un intervento tecnico tempestivo produce il massimo effetto con il minimo costo, e in cui vale la pena affrontare una modifica del piano piuttosto che portare avanti una proposta che si sa viziata.

Se il voto è già stato espresso e l’ente ha manifestato dissenso, l’attenzione si sposta sui presupposti dell’omologazione nonostante la mancata adesione. Qui la partita si gioca sulla dimostrazione della convenienza — nel liquidatorio — o della non deteriorità — nella continuità — e sulla robustezza dell’impianto documentale a supporto. Cassazione civile, Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 ha escluso che il tribunale possa subordinare l’omologa a un giudizio di meritevolezza fondato su condotte pregresse: è un argomento difensivo concreto contro le opposizioni che fanno leva sulla storia contributiva dell’impresa anziché sul confronto economico. Nella stessa direzione, Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866 ha ridimensionato lo spazio del dissenso dell’amministrazione a fronte di un raffronto economico chiaramente favorevole alla proposta.

Se il piano è stato omologato ma si è compreso che il trattamento previdenziale è insostenibile in esecuzione, la strada della modifica della proposta è chiusa. Cassazione civile, Sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229 ha affermato che nel concordato preventivo in continuità diretta, dopo l’omologazione, la proposta non può essere modificata. Restano percorribili altre soluzioni — la rinegoziazione delle modalità esecutive nei limiti consentiti, la valutazione di strumenti diversi in caso di sopravvenuta impossibilità — ma non la riscrittura del trattamento riservato agli enti.

Se il DURC è già risultato negativo e le commesse sono state perse, l’unica risposta seria è la revisione del piano industriale. Non ha senso insistere su previsioni di ricavo che presuppongono aggiudicazioni non più conseguibili: un piano che il commissario giudiziale riconosce come non fattibile è destinato a essere respinto in omologazione, e la revisione tempestiva, anche se penalizzante, conserva più valore del silenzio.

Se l’omissione riguarda i contributi correnti e le ritenute previdenziali, il tempo è la variabile decisiva. La causa di non punibilità prevista dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 opera se il pagamento interviene entro il termine assegnato in sede di contestazione: è un termine che non si riapre e che va gestito immediatamente, se necessario attraverso un’istanza di autorizzazione al tribunale. È il caso in cui l’inerzia costa più di qualunque errore tecnico commesso in precedenza.

Una precisazione utile a chi sta valutando percorsi alternativi. La composizione negoziata della crisi non offre, sul debito contributivo, la stessa leva del concordato: l’accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria introdotto in quella sede non si estende ai contributi previdenziali e assicurativi, che restano estranei al suo perimetro. Chi cerca una riduzione del debito verso l’INPS deve necessariamente transitare per gli strumenti che la consentono, e questo è un elemento da mettere sul tavolo fin dalla scelta iniziale del percorso.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Il piano è stato depositato senza una proposta specifica per l’INPS: devo rifare tutto?” Non necessariamente tutto, ma la proposta va formulata e depositata nelle forme dell’art. 88 CCII, perché è la condizione a cui la legge subordina il pagamento parziale dei contributi. Se la comunicazione ai creditori non è ancora avvenuta, l’intervento è nella maggior parte dei casi praticabile senza travolgere l’impianto complessivo del piano.

“L’INPS non ha votato: il silenzio vale come dissenso o come adesione?” L’art. 88, commi 3 e 4, CCII disciplina l’omologazione in mancanza di adesione e precisa che la nozione di mancata adesione comprende il voto contrario. Attenzione però al secondo periodo del comma 4: ai fini della condizione prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. Il silenzio, quindi, non può essere valorizzato come consenso quando serve a costruire quella specifica maggioranza.

“La mia procedura è stata aperta nel 2023 e il concordato è in continuità: il cram down previdenziale mi copre?” Nel regime anteriore alla riscrittura dell’art. 88 operata dal D.Lgs. 136/2024, no. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790 ha stabilito che il vecchio comma 2-bis non consentiva l’omologazione del concordato in continuità mediante conversione del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali. La strategia difensiva, in quei casi, va costruita su basi diverse.

“Ho fatto la transazione contributiva ma non riesco più a rispettare le rate: cosa rischio?” Il mancato rispetto degli obblighi assunti espone alla risoluzione della proposta secondo le regole del concordato, con le conseguenze che ne derivano sulla procedura. Va valutato tempestivamente se l’inadempimento è di scarsa importanza, se esistono margini per rimodulare le modalità esecutive e quali strumenti alternativi restino accessibili. L’errore da evitare è attendere che sia l’ente a prendere l’iniziativa.

“Sono un imprenditore minore: devo comunque passare per la transazione contributiva dell’art. 88?” No, e questo è un punto chiarito di recente. Cassazione civile, Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 ha affermato che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione ex art. 88 CCII, poiché la definizione di quei debiti è già regolata da una disciplina autonoma e semplificata, incentrata sull’intervento dell’OCC e sulla relazione di convenienza dell’art. 80, comma 3, CCII.

“Ho pagato gli stipendi ma non ho versato la quota contributiva dei dipendenti: la procedura mi protegge?” La procedura riguarda la società, non la posizione personale di chi la amministra. La responsabilità per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali resta in capo alla persona fisica obbligata al versamento al momento in cui il debito è sorto, ed è su di essa che va costruita una difesa autonoma, valutando tempestivamente l’attivazione della causa di non punibilità.


Gli errori davanti ai giudici: le pronunce da conoscere

Quello che segue è il riepilogo delle decisioni citate in questa guida, ordinate per rilevanza rispetto agli errori esaminati. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio in forma sintetica e la ragione per cui conta in materia di debiti previdenziali.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani). Il vecchio art. 88, comma 2-bis, CCII, vigente fino alla riscrittura operata dall’art. 21 del D.Lgs. 136/2024, non permetteva al tribunale di omologare il concordato in continuità convertendo in favorevole il voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, perché il rinvio era limitato alle percentuali dell’art. 109, comma 1, proprie del concordato liquidatorio. Rilevanza: è la pronuncia che chiude il contrasto sul regime transitorio e che rende decisiva, per le procedure aperte prima del correttivo-ter, la corretta individuazione della disciplina applicabile.

Cassazione civile, Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 (Pres. Ferro, Rel. D’Orazio). Nel concordato liquidatorio con transazione ex art. 88, comma 3, CCII il tribunale, in sede di omologazione con superamento del dissenso, verifica soltanto la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, senza poter introdurre un autonomo giudizio di meritevolezza fondato su condotte distrattive o su reiterate violazioni degli obblighi tributari. Rilevanza: limita le opposizioni fondate sulla storia dell’impresa anziché sui numeri, e valorizza l’attestazione come documento decisivo anche per la parte contributiva.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866. In tema di omologazione con superamento del dissenso dell’amministrazione, il sindacato del giudice si incentra sul raffronto economico con lo scenario liquidatorio: nel caso deciso, una proposta sostenuta da finanza esterna per oltre due milioni di euro a fronte di un realizzo liquidatorio stimato in poco più di centomila euro. Rilevanza: conferma che il dissenso dell’ente pubblico non è insuperabile quando il confronto economico è nettamente favorevole alla proposta.

Cassazione civile, Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 (Pres. Ferro, Rel. Amatore). Nel concordato minore la falcidia o dilazione dei crediti tributari e previdenziali non presuppone una proposta di transazione ex art. 88 CCII, essendo la materia regolata da una disciplina autonoma incentrata sull’OCC e sulla relazione di convenienza dell’art. 80, comma 3, CCII; ne consegue l’incompatibilità con il concordato minore del procedimento previsto per il concordato preventivo, comprese le modalità di espressione del voto. Rilevanza: delimita il perimetro soggettivo dell’art. 88 e impedisce di applicarlo dove non serve.

Cassazione civile, Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593. In tema di omologazione trasversale del concordato in continuità nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, occorre che la classe che sostiene la proposta sia composta da creditori muniti di privilegio, non potendo una classe di chirografari essere considerata “interessata” e quindi determinante. Rilevanza: incide sulla costruzione delle classi quando l’ente previdenziale è creditore privilegiato di peso rilevante.

Cassazione civile, Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Precisa i presupposti richiesti per l’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: utile termine di confronto per chi valuta l’alternativa tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione in presenza di debito contributivo rilevante.

Cassazione civile, Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828. Affronta la legittimazione a proporre reclamo avverso l’avvenuta omologazione. Rilevanza: riguarda direttamente la fase in cui l’ente previdenziale dissenziente decide se impugnare il provvedimento favorevole al debitore.

Cassazione civile, Sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229. Nel concordato preventivo in continuità diretta la proposta non può essere modificata dopo l’omologazione. Rilevanza: chiude ogni prospettiva di “aggiustamento” successivo del trattamento riservato agli enti previdenziali, e sposta tutto il peso sulla fase di costruzione del piano.

Cassazione civile, Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. Nel concordato in continuità indiretta il giudice deve verificare che il valore di liquidazione indicato dal debitore sia compatibile con la soluzione della crisi concretamente prospettata. Rilevanza: il valore di liquidazione è il parametro su cui si misura la non deteriorità del trattamento del credito contributivo; una stima non compatibile travolge anche quella verifica.

Tribunale di Vicenza, 29 ottobre 2024 (Pres. Limitone, Rel. Cazzola). La lettura combinata degli artt. 88, comma 2-bis, ante correttivo, 109, commi 1 e 5, e 112, comma 2, CCII non consente di estendere al concordato in continuità il cram down fiscale e previdenziale previsto per il liquidatorio. Rilevanza: è la decisione di merito che ha anticipato l’orientamento poi confermato dalla Cassazione nel 2026.

Tribunale di Ferrara, 11 dicembre 2024 (Pres. Ghedini, Rel. Cocca). Nel regime anteriore al correttivo-ter, inammissibilità dell’applicazione del cram down fiscale e previdenziale in sede di omologazione del concordato in continuità. Rilevanza: conferma l’orientamento restrittivo consolidatosi nella giurisprudenza di merito.

Corte d’Appello di Bari, Sez. I civ., 4 dicembre 2024 (Pres. Mitola, Rel. Putignano). Aveva confermato l’omologazione disposta dal Tribunale di Bari rigettando il reclamo dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto dell’applicabilità al concordato in continuità dell’art. 88 nella versione anteriore al correttivo-ter; la decisione è stata cassata da Cass. n. 19790/2026. Rilevanza: mostra concretamente cosa accade quando l’omologa ottenuta in due gradi viene travolta in sede di legittimità.

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 15 aprile 2026. In tema di ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità, presupposti dell’omologazione e inapplicabilità contestuale del cram down fiscale e previdenziale. Rilevanza: chiarisce che i due meccanismi non possono essere cumulati sullo stesso voto.

Tribunale di Brescia, sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025. Rigetto dell’omologazione di un concordato in continuità indiretta per violazione del principio di non discriminazione tra classi di pari rango di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), CCII. Rilevanza: applicazione concreta della logica di parità di trattamento che governa anche le regole di raffronto dell’art. 88, comma 1.

Tribunale di Parma, Sez. II civ., 25 marzo 2026 (Pres. Ioffredi, Rel. Vernizzi). Interpretazione dei presupposti dell’omologazione trasversale di cui alle lett. b) e d) dell’art. 112, comma 2, CCII in un concordato in continuità indiretta non approvato dalla totalità delle classi. Rilevanza: utile quando la classe dei creditori pubblici è determinante ai fini del computo delle maggioranze.

Tribunale di Milano, 21 maggio 2026. In tema di accordo transattivo concluso con l’amministrazione finanziaria nell’ambito della composizione negoziata: natura della verifica demandata al tribunale e necessaria indipendenza dell’attestatore. Rilevanza: conferma il rigore richiesto sull’indipendenza di chi attesta, requisito che vale a maggior ragione nella transazione contributiva del concordato.

Cassazione penale, Sezioni Unite, 26 giugno 2003, n. 27641. Non è configurabile il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali se la retribuzione non è stata materialmente corrisposta ai lavoratori, poiché la ritenuta presuppone l’effettivo pagamento. Rilevanza: individua con precisione lo scenario di rischio dell’impresa in crisi che paga stipendi, anche in acconto, senza versare i contributi.

Cassazione penale, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 20089. Il reato è a dolo generico e si perfeziona con la consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, senza che rilevi la circostanza che il datore attraversi una fase di criticità o abbia destinato le risorse ad altri debiti ritenuti più urgenti. Rilevanza: esclude che la crisi di liquidità operi automaticamente come esimente, e impone di gestire il rischio penale in parallelo alla procedura.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene su questa materia con un doppio taglio: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando il termine è ormai decorso, verificare cosa resta recuperabile. In concreto:

  1. Ricostruiamo l’esposizione previdenziale posta per posta, confrontando le certificazioni degli enti con le scritture aziendali e isolando contributi in linea capitale, premi assicurativi, sanzioni civili, somme aggiuntive, interessi e oneri di riscossione.
  2. Redigiamo la proposta di trattamento dei crediti contributivi ai sensi dell’art. 88 CCII come documento tecnicamente autonomo, e curiamo il deposito presso tutti gli uffici indicati dal comma 5, conservando prova documentale di ogni invio.
  3. Costruiamo la matrice di raffronto tra il trattamento offerto agli enti e quello riservato ai creditori di grado inferiore e omogenei, verificando percentuali, tempi e garanzie prima del deposito, quando la correzione è ancora possibile senza costi.
  4. Verifichiamo quale disciplina si applica alla procedura in ragione della data di apertura, distinguendo il regime anteriore da quello successivo al D.Lgs. 136/2024, e adeguiamo di conseguenza l’intera impostazione difensiva.
  5. Coordiniamo il lavoro dell’attestatore sulla parte contributiva, indicando quali stime di realizzo servono, con quale parametro — convenienza o non deteriorità — e con quale livello di analiticità, perché la relazione regga la lettura del tribunale.
  6. Simuliamo il calcolo delle maggioranze escludendo le classi dei creditori pubblici, come previsto dall’art. 88, comma 4, per capire in anticipo cosa accade se l’ente resta silente o vota contro.
  7. Valutiamo l’impatto della falcidia contributiva sul DURC alla luce dell’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 e, quando la continuità dipende da commesse pubbliche, costruiamo le modulazioni che consentono di conservare la regolarità.
  8. Presidiamo i contributi correnti e la posizione personale dell’amministratore, monitorando le diffide relative alle ritenute previdenziali e predisponendo, dove necessario, le istanze di autorizzazione al tribunale.
  9. Assistiamo nel giudizio di omologazione quando l’ente non aderisce, costruendo la dimostrazione della convenienza o della non deteriorità del trattamento e replicando alle opposizioni.
  10. Seguiamo la fase di reclamo e il giudizio di legittimità, con la stessa impostazione difensiva adottata fin dalla prima bozza di piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In una materia in cui le questioni decisive — l’ambito del cram down previdenziale, il regime intertemporale, i limiti del sindacato del tribunale — vengono risolte dalla Corte di Cassazione, e in cui un’omologazione ottenuta in due gradi può essere travolta in sede di legittimità, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione è la garanzia che la linea difensiva sia impostata fin dall’inizio pensando all’ultimo grado di giudizio, e non ricostruita da capo quando il giudizio arriva. A questo si affianca la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che consente di valutare il concordato preventivo dentro il ventaglio completo degli strumenti di regolazione della crisi, e non come unica opzione disponibile.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che affrontano insieme lo stesso caso: il trattamento del credito previdenziale è al tempo stesso una questione di ordine dei privilegi e una questione di stima dei realizzi, e le due dimensioni non possono essere trattate da soggetti che non si parlano. La continuità della strategia è il secondo elemento distintivo: la stessa impostazione, seguita dallo stesso difensore, dalla prima ricostruzione dell’esposizione contributiva fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza i passaggi di consegne che, nelle procedure lunghe, sono all’origine di gran parte degli errori descritti in questa guida.


Prima di chiudere

Il debito previdenziale è la posta che più spesso decide se un concordato regge o no, e non perché sia la più grande, ma perché è quella governata dal maggior numero di regole speciali: una procedura propria, vincoli di raffronto, un’attestazione con parametri differenziati, un meccanismo di superamento del dissenso che cambia con la tipologia di concordato, un effetto diretto sulla regolarità contributiva e un riflesso sulla posizione personale di chi amministra. Ogni errore descritto in queste pagine nasce dall’aver trattato il credito INPS come un credito ordinario.

È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo lavora. La materia è crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la scelta tra concordato preventivo e percorsi alternativi viene valutata con gli strumenti di chi quella scelta la compie per mestiere. È materia che richiede numeri prima ancora che norme, e lo Studio coordina uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti che costruisce insieme piano, proposta e supporto all’attestazione. Ed è materia che, come mostrano le decisioni del 2026, si chiude in Cassazione: l’abilitazione cassazionista consente di seguire lo stesso caso, con la stessa linea, fino all’ultimo grado.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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