Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se sei arrivato fin qui, con ogni probabilità hai un’impresa che non regge più il passo dei propri debiti, una banca che ha revocato gli affidamenti, un fornitore che minaccia il decreto ingiuntivo, un’esposizione con l’Agenzia delle Entrate che cresce di trimestre in trimestre. E hai sentito parlare di concordato preventivo, di composizione negoziata, di accordi di ristrutturazione, di piano attestato, di PRO, di concordato semplificato, di concordato minore. Sette nomi, sette porte, e nessuno che ti spieghi in modo operativo quale sia la tua.
Qui trovi le otto mosse in sequenza che portano un imprenditore dalla confusione alla scelta consapevole dello strumento giusto: ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base giuridica, un imprevisto tipico e un check di completamento da superare prima di passare alla successiva. Non serve che tu diventi un giurista. Serve che tu sappia dove ti trovi, quali porte sono ancora aperte e quale ordine di operazioni ti conserva il maggior numero di opzioni.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia, e non per etichetta generica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato alla funzione che il Codice affida al professionista chiamato a condurre le trattative nella composizione negoziata, la porta d’ingresso da cui oggi passa gran parte delle scelte tra strumenti. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, le qualifiche che governano il versante speculare del bivio — concordato minore, ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata — dove finisce l’imprenditore sotto soglia. E poiché la scelta dello strumento si gioca quasi sempre su rapporti bancari e su debito tributario, pesa il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Il tema di questo articolo, in altre parole, cade dentro il perimetro certificato delle sue abilitazioni, non accanto ad esso.
📩 Non aspettare che sia un creditore a scegliere per te: se la tua impresa è in tensione finanziaria, contattaci ora per una valutazione della porta ancora percorribile — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo li trovi in fondo a questa pagina.
LA DIAGNOSI DELLA TUA SITUAZIONE: da quale mossa devi partire
Prima di leggere le mosse, rispondi a quattro domande. Non sono retoriche: la combinazione delle tue risposte determina il punto di ingresso nel piano, e leggere le mosse in ordine sbagliato ti fa perdere tempo che non hai.
Domanda 1 — Sei ancora in grado di pagare qualcuno, o hai già smesso?
C’è una differenza giuridica netta, e produce conseguenze operative pesanti. Il Codice distingue la crisi — lo squilibrio che rende probabile l’insolvenza nei dodici mesi successivi, con inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fronteggiare le obbligazioni — dall’insolvenza, che è l’incapacità già in atto di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Se sei nella prima condizione hai davanti tutta la gamma degli strumenti, composizione negoziata compresa. Se sei nella seconda, alcune porte si restringono e i tempi si comprimono, perché il rischio concreto è che un creditore o il pubblico ministero depositi un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale prima che tu abbia depositato qualcosa.
Domanda 2 — La tua impresa sta sopra o sotto le soglie di fallibilità?
L’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice definisce imprenditore minore chi, nei tre esercizi antecedenti la domanda o dall’inizio dell’attività se inferiore, non ha superato congiuntamente tre parametri: attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 euro, ricavi lordi annui fino a 200.000 euro, debiti anche non scaduti fino a 500.000 euro. Basta sforare uno solo dei tre e sei impresa “sopra soglia”, con accesso al concordato preventivo e alle procedure maggiori. Se resti sotto tutti e tre, il tuo binario è quello del sovraindebitamento: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore per la parte eventualmente consumeristica, liquidazione controllata. Non è un dettaglio contabile: è il primo vero smistamento.
Domanda 3 — L’azienda ha ancora un valore da salvare, o hai solo beni da liquidare?
Chiediti se esiste un’attività che, ristrutturato il debito, torna a generare margine; se hai commesse, clientela, know-how, personale specializzato, autorizzazioni, un marchio che il mercato riconosce. Se la risposta è sì, il tuo terreno è la continuità — diretta se prosegui tu, indiretta se prosegue un terzo affittuario o cessionario. Se la risposta è no, e hai solo immobili e macchinari da vendere, ti muovi nell’area liquidatoria, dove il Codice impone soglie e condizioni che è meglio conoscere prima di costruire il piano che dopo.
Domanda 4 — Quanto tempo ti resta prima che un creditore agisca?
Conta i giorni, non le settimane. Hai precetti notificati? Pignoramenti in corso? Un’istanza di liquidazione giudiziale già iscritta a ruolo? Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ricevute ai sensi dell’art. 25-novies? Ogni risposta affermativa sposta la tua priorità dalla costruzione del piano alla conquista immediata di uno scudo protettivo, che è una mossa diversa e più urgente.
Tabella di orientamento: dove entrare nel piano
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Squilibrio finanziario percepito, nessun creditore ancora aggressivo, azienda che produce | Mossa 1 | Hai tempo per la diagnosi completa: usalo per non bruciare opzioni |
| Attivo, ricavi e debiti tutti sotto le soglie dell’art. 2 lett. d) | Mossa 2, poi salta alla Mossa 5 | Il tuo binario è il sovraindebitamento: il concordato preventivo non ti riguarda |
| Precetti, pignoramenti o istanza di liquidazione giudiziale già depositata | Mossa 3, immediatamente | Prima lo scudo protettivo, poi tutto il resto |
| Azienda ancora produttiva ma debito insostenibile, nessuna azione esecutiva in corso | Mossa 4 | La scelta del tipo di piano è la tua decisione strutturale |
| Hai già un accordo di massima con banche e fornitori principali | Mossa 5 | Potresti non aver bisogno del concordato: valuta ADR, PRO o piano attestato |
| Debito prevalentemente tributario e contributivo | Mossa 7, dopo aver letto la Mossa 4 | Il trattamento del Fisco condiziona la fattibilità dell’intero piano |
| Composizione negoziata già chiusa con esito negativo | Mossa 8, con verifica del termine di 60 giorni | La finestra del concordato semplificato è stretta e non si riapre |
Segna il numero della mossa da cui parti. Poi leggi comunque tutte le altre: il piano funziona perché è una sequenza, e ogni mossa presuppone i check della precedente.
MOSSA 1 — Fotografa la posizione debitoria reale e misura la distanza dall’insolvenza
OBIETTIVO DELLA MOSSA
Devi sostituire la percezione con un numero: la posizione debitoria certificata, articolata per natura del credito e per grado di privilegio, e la proiezione dei flussi di cassa a dodici mesi. Senza questi due documenti nessuno — né tu, né un esperto, né un tribunale — può dirti quale strumento è alla tua portata.
QUANDO VA FATTA
Subito, e comunque prima di qualunque contatto formale con i creditori. Se hai già ricevuto una segnalazione dei creditori pubblici qualificati ai sensi dell’art. 25-novies CCII — l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’INAIL segnalano al debitore e all’organo di controllo il superamento di determinate soglie di esposizione — questa mossa va completata entro pochi giorni, perché la segnalazione è un cronometro che è già partito.
COME SI ESEGUE
Procedi in cinque passaggi concreti.
Primo: richiedi l’estratto di ruolo e la situazione debitoria complessiva all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e in parallelo il cassetto fiscale aggiornato. Ti serve la distinzione tra imposta, sanzioni e interessi, perché nella costruzione del piano hanno trattamenti e margini di falcidia differenti.
Secondo: chiedi a ciascuna banca l’estratto conto integrale del rapporto e il conteggio estintivo. Sui rapporti di conto corrente e sui mutui verifica se esistono anomalie nel calcolo degli interessi: non è una divagazione: un’eventuale rideterminazione del saldo modifica il passivo che devi ristrutturare, e quindi la soglia di risorse che devi reperire.
Terzo: costruisci lo scadenzario fornitori distinguendo tra scaduto, a scadere entro 90 giorni e a scadere oltre. Segnala separatamente i fornitori strategici, quelli senza i quali l’attività si ferma.
Quarto: censisci le garanzie. Fideiussioni personali tue e dei soci, garanzie del Fondo di garanzia PMI, pegni, ipoteche, privilegi speciali. Questo censimento decide se il tuo problema è solo aziendale o è già anche personale e familiare.
Quinto: costruisci un budget di tesoreria settimanale a tredici settimane e un piano a dodici mesi. Non è un esercizio accademico: è il documento su cui si misura la nozione stessa di crisi ai sensi dell’art. 2 CCII.
LA BASE GIURIDICA
L’art. 3 CCII, letto insieme all’art. 2086, comma 2, del codice civile, ti impone — se operi in forma societaria o collettiva — di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi. Il comma 3 dell’art. 3 CCII specifica cosa devono consentire quegli assetti: rilevare gli squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, ricavare le informazioni necessarie per il test pratico sulla perseguibilità del risanamento. Questa mossa, quindi, non è un’opzione consigliata: è l’adempimento di un dovere organizzativo la cui violazione espone gli amministratori a responsabilità.
SE QUALCOSA VA STORTO
L’imprevisto tipico è la contabilità non aggiornata: bilanci depositati con ritardo, scritture ferme a mesi prima, magazzino mai inventariato. Non tentare la scorciatoia di procedere su numeri approssimativi. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vaglio del tribunale sulle domande di accesso agli strumenti di regolazione non si ferma alla ritualità formale: la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha stabilito che il controllo giudiziale sull’ammissibilità si estende alla legalità sostanziale, comprendendo l’apprezzamento effettivo delle condizioni di accesso e l’attendibilità del corredo documentale richiesto dall’art. 39 CCII. Documentazione insufficiente non produce un rinvio bonario: produce inammissibilità, e nel caso deciso ha aperto la strada alla liquidazione giudiziale. Se la contabilità è in ritardo, il piano B è ricostruirla con un commercialista in via prioritaria, anche a costo di rinviare di tre settimane la mossa successiva.
CHECK DI COMPLETAMENTO
Non passare alla Mossa 2 finché non hai, su carta: (a) il totale del passivo suddiviso per categorie — privilegiati, chirografari, tributari, contributivi, bancari, fornitori — con importi e scadenze; (b) il valore stimato dell’attivo, distinguendo beni strumentali da beni non funzionali; (c) il budget di cassa a tredici settimane firmato da chi lo ha redatto.
MOSSA 2 — Stabilisci se sei sopra o sotto soglia: il bivio che elimina metà degli strumenti
OBIETTIVO DELLA MOSSA
Devi collocarti con certezza su uno dei due binari del Codice — procedure maggiori o procedure di sovraindebitamento — perché metà degli strumenti di cui hai sentito parlare, per te, semplicemente non esiste. Sbagliare questa collocazione significa costruire un piano su una disciplina che non ti si applica.
QUANDO VA FATTA
Immediatamente dopo la Mossa 1, e comunque prima di qualunque scelta strategica. È una verifica che richiede ore, non settimane, se hai già i numeri.
COME SI ESEGUE
Prendi i bilanci o le dichiarazioni dei tre esercizi precedenti e confronta i tre parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. La verifica è congiunta: resti imprenditore minore solo se nessuno dei tre parametri è stato superato in nessuno dei tre esercizi. Il superamento anche di un solo parametro in un solo esercizio ti colloca tra le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale e, di conseguenza, ti apre l’accesso al concordato preventivo.
Verifica poi la tua natura soggettiva. L’imprenditore agricolo, a prescindere dalle dimensioni, non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e accede alle procedure di sovraindebitamento, oltre che agli accordi di ristrutturazione e alla composizione negoziata. Il professionista, la start-up innovativa, l’ente non commerciale seguono anch’essi il binario del sovraindebitamento.
Terzo controllo: la posizione dei soci. Se operi in società di persone, i soci illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio, e questo condiziona sia la strategia sia l’ampiezza della protezione che dovrai chiedere.
LA BASE GIURIDICA
Oltre all’art. 2 lett. d), tieni presente l’art. 49, comma 1, CCII: non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro. È una soglia che riguarda la procedura liquidatoria, non il tuo accesso agli strumenti, ma serve a misurare la reale prossimità del rischio.
Il Correttivo-ter, il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha inciso su questo bivio in un punto pratico importante: ha chiarito che l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese può accedere alle procedure di sovraindebitamento, superando le letture più rigide che ricavavano dall’art. 33 CCII un divieto generalizzato. La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 14 luglio 2025, ha applicato l’orientamento più elastico, riconoscendo che l’ex imprenditore individuale può proporre un concordato minore di tipo liquidatorio anche dopo la cessazione dell’attività, purché apporti risorse esterne a vantaggio dei creditori; in senso opposto si era pronunciata la Corte d’Appello di Roma con decreto del 13 dicembre 2024, e proprio quella divergenza spiega perché la questione sia stata risolta a livello normativo.
SE QUALCOSA VA STORTO
L’imprevisto tipico è la situazione di confine: un solo parametro superato di poco, magari per effetto di una sopravvenienza contabile o di una diversa classificazione di poste. Non arrotondare a tuo favore. Se il superamento è discutibile, documenta l’interpretazione adottata con una relazione tecnica: se il tribunale la ritenesse erronea, ti troveresti con una domanda depositata davanti al giudice sbagliato e con termini bruciati. Il secondo imprevisto tipico è la posizione “mista”: debiti in parte personali e in parte d’impresa. Il Correttivo-ter ha chiarito che il debitore non consumatore può includere l’intera massa nel concordato minore, e in questa direzione si è mossa la giurisprudenza di merito, tra cui il Tribunale di Piacenza con la sentenza del 22 maggio 2025.
CHECK DI COMPLETAMENTO
Non passare oltre finché non puoi affermare per iscritto, con i numeri a supporto: (a) sono impresa sopra soglia, oppure sono imprenditore minore ai sensi dell’art. 2 lett. d); (b) so quali strumenti mi sono preclusi; (c) so se esistono soci illimitatamente responsabili la cui posizione va gestita in parallelo.
MOSSA 3 — Apri la composizione negoziata e conquista lo scudo delle misure protettive
OBIETTIVO DELLA MOSSA
Devi guadagnare tempo protetto: un periodo in cui i creditori non possono aggredire il patrimonio, tu conservi la gestione dell’impresa e un esperto indipendente ti aiuta a capire, con le carte in mano, se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. La composizione negoziata non è un ripiego per chi non riesce ad andare in concordato: è oggi il vestibolo naturale da cui si accede, con maggiore consapevolezza, a tutti gli altri strumenti.
QUANDO VA FATTA
Quando la crisi è già visibile ma non hai ancora un piano definitivo, e in ogni caso prima che si consolidi l’insolvenza irreversibile. La tempistica è decisiva: la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026, ha affrontato il caso di una società che aveva depositato istanza di composizione negoziata con misure protettive il giorno prima dell’udienza di comparizione sul ricorso per liquidazione giudiziale promosso dal pubblico ministero, e ha confermato che il tribunale può valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento e, accertata l’insolvenza conclamata e irreversibile, rigettare la conferma delle misure e aprire la liquidazione giudiziale. Il messaggio operativo è netto: la composizione negoziata usata come paracadute dell’ultimo minuto non regge.
Sui termini: le trattative hanno una durata iniziale prevista dall’art. 17 CCII, prorogabile su richiesta delle parti quando le trattative sono in corso; le misure protettive, ai sensi dell’art. 19 CCII, sono confermate dal tribunale per un periodo non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. Ricorda che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma numerosi termini in materia concorsuale sono trattati come urgenti e non si sospendono: fai verificare al tuo difensore, caso per caso, se puoi contare sull’agosto oppure no. Non darlo mai per scontato.
COME SI ESEGUE
Accedi alla piattaforma telematica nazionale tramite il sito delle Camere di commercio. Devi caricare, tra l’altro, i bilanci degli ultimi tre esercizi, la situazione patrimoniale ed economica aggiornata a non oltre sessanta giorni prima, l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, un progetto di piano di risanamento, una relazione sull’attività in concreto esercitata, il certificato dei debiti tributari e contributivi e l’estratto delle informazioni presenti nella Centrale Rischi.
Compila il test pratico disponibile sulla piattaforma: è lo strumento che misura, in modo sintetico, il rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi liberi al servizio del debito. Il risultato non è vincolante ma orienta immediatamente la valutazione dell’esperto.
Presentata l’istanza, una commissione nomina l’esperto indipendente. Se hai chiesto le misure protettive, devi depositare ricorso al tribunale competente e pubblicare l’istanza nel registro delle imprese: dalla pubblicazione decorre l’effetto protettivo, che il tribunale poi conferma o revoca con provvedimento.
LA BASE GIURIDICA
Artt. 12-25-quinquies CCII per la composizione negoziata; artt. 18 e 19 per le misure protettive e cautelari; art. 22 per le autorizzazioni del tribunale, tra cui quella a contrarre finanziamenti prededucibili e quella a cedere l’azienda o suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, del codice civile sui debiti pregressi. L’art. 23 disciplina gli esiti possibili delle trattative, e il comma 2-bis — inserito dal Correttivo-ter — consente di concludere un accordo transattivo sui crediti tributari già all’interno della composizione negoziata, previa autorizzazione del tribunale.
SE QUALCOSA VA STORTO
Tre imprevisti ricorrenti, con altrettante risposte.
Il primo: il tribunale non conferma le misure protettive. Non è la fine della composizione negoziata, che prosegue comunque, ma perdi lo scudo. Sappi che il provvedimento è impugnabile: la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha riconosciuto l’autonomia del procedimento di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII rispetto al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, con piena reclamabilità nelle forme dell’art. 669-terdecies c.p.c. Attenzione però al limite: la stessa Corte, con l’ordinanza n. 500 del 19 gennaio 2026, ha ribadito la natura cautelare di quelle misure e ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro il provvedimento reso in sede di reclamo. Lo strumento di reazione esiste, ma è il reclamo, non il ricorso in Cassazione.
Il secondo: il tuo progetto è, in realtà, solo liquidatorio. Il Tribunale di Milano, Sez. II civile, con provvedimento del 6 febbraio 2026, ha ritenuto inammissibile l’accesso alla composizione negoziata finalizzata a un percorso esclusivamente liquidatorio, negando la conferma delle misure protettive e indicando nel concordato semplificato la sede propria della soluzione liquidatoria. Se il tuo piano è vendere tutto e chiudere, la composizione negoziata non è la strada: lo è, semmai, il suo esito.
Il terzo: hai fideiussioni personali e vorresti proteggere anche il patrimonio dei garanti. La protezione non è illimitata. Il Tribunale di Napoli, Sez. VII civile, con provvedimento del 4 febbraio 2026, ha chiarito che le misure protettive possono riguardare beni di terzi solo se funzionali all’esercizio dell’impresa, escludendo la protezione dell’intero patrimonio dei fideiussori. In direzione parzialmente diversa, il Tribunale di Rimini con provvedimento del 29 luglio 2025 e il Tribunale di Alessandria hanno riconosciuto che, nelle società di persone, le misure confermate ex art. 19 possono riverberarsi anche sui soci illimitatamente responsabili. Se hai garanti, chiedi la misura in modo mirato sui singoli beni strumentali, non in modo generico.
CHECK DI COMPLETAMENTO
Non passare alla Mossa 4 finché non hai: (a) l’esperto nominato e il primo incontro fissato; (b) il provvedimento del tribunale sulle misure protettive, con la data esatta di scadenza segnata in agenda; (c) l’analisi di coerenza dell’esperto sul progetto di piano, che è il primo giudizio tecnico esterno sulla tua reale possibilità di risanamento.
MOSSA 4 — Scegli il tipo di piano: continuità diretta, indiretta, liquidatorio o misto
OBIETTIVO DELLA MOSSA
Devi decidere che cosa succede all’azienda, perché da quella decisione discendono soglie di ammissibilità, regole di distribuzione del valore, maggioranze necessarie e perfino la disciplina applicabile all’omologazione. Questa è la vera scelta strutturale del piano: tutto il resto è conseguenza.
QUANDO VA FATTA
Dopo aver ottenuto lo scudo protettivo e prima di iniziare la redazione del piano vero e proprio. Se hai saltato la Mossa 3 perché non ricorrevano i presupposti, questa mossa diventa il tuo primo bivio operativo.
COME SI ESEGUE
L’art. 84 CCII distingue con nettezza. Il concordato in continuità aziendale presuppone che l’attività prosegua: direttamente, se resta in capo a te; indirettamente, se prosegue in capo a un soggetto diverso in forza di cessione, affitto, usufrutto, conferimento dell’azienda o di suoi rami. Il concordato liquidatorio prevede invece la liquidazione del patrimonio, e proprio per questo il legislatore ne ha condizionato l’ammissibilità: servono risorse esterne che incrementino di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e che assicurino ai creditori chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza un soddisfacimento non inferiore al venti per cento del loro ammontare complessivo. Sono risorse esterne quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, destinate dal piano direttamente a vantaggio dei creditori concorsuali.
Fai il conto prima di innamorarti dell’ipotesi liquidatoria: se non trovi chi mette quelle risorse, la porta è chiusa e resta solo la liquidazione giudiziale.
Il concordato misto, che combina prosecuzione dell’attività e dismissione di asset, è ammesso, ma la sua qualificazione è terreno di contenzioso. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025, ha fissato i criteri di accertamento della continuità: occorre la prosecuzione della pregressa attività d’impresa da parte del debitore, e se la continuità è solo parziale essa deve riguardare una porzione significativa del nucleo aziendale, un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica già organizzata, che conservi la propria identità e alla quale i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali. La Corte ha indicato gli indici da valutare in concreto: tipo di impresa, identità dell’attività produttiva, impiego almeno parziale della stessa forza lavoro, tendenziale mantenimento della clientela, destinazione dei beni materiali già utilizzati. Non basta, insomma, tenere in vita una scatola societaria e chiamarla continuità.
Attenzione anche all’operazione inversa. Il Tribunale di Roma, Sez. XIV, con provvedimento del 22 aprile 2025, ha affrontato la conservazione, nel concordato in continuità diretta, di beni non strategici all’esercizio dell’attività, indicando i presupposti in presenza dei quali una simile previsione può ritenersi ammissibile. Tradotto in pratica: se trattieni immobili che non servono all’azienda mentre chiedi ai creditori un sacrificio, devi spiegare con argomenti solidi perché.
LA BASE GIURIDICA
Art. 84 CCII sulle finalità e le tipologie di piano; art. 87 sul contenuto del piano, che dopo il Correttivo-ter richiede l’indicazione analitica del valore di liquidazione, delle modalità di distribuzione e delle ragioni della scelta; art. 89 sulla disciplina premiale in materia di riduzione o perdita del capitale sociale; art. 120-bis, che attribuisce agli amministratori la decisione sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, sottraendola alla competenza assembleare ordinaria.
È qui che conviene ricordare un dato di metodo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questa scelta cumulando la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di avvocato cassazionista, con il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la qualificazione del piano come continuità o liquidazione non è un’etichetta redazionale, è la decisione che determina l’ammissibilità e che verrà scrutinata dal tribunale in ogni fase.
SE QUALCOSA VA STORTO
L’imprevisto tipico è la continuità che si sgretola in corso d’opera: perdi la commessa principale, l’affittuario si ritira, la banca nega la linea autoliquidante. Il piano B non è nascondere il cambiamento, ma governarlo. Il Correttivo-ter ha introdotto l’art. 118-bis CCII, che consente, con riferimento specifico alla continuità, la modifica del piano dopo l’omologazione. Ma il perimetro è preciso: la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 22229 del 2026, ha affermato che il concordato in continuità, una volta omologato, non è più nella disponibilità del debitore, e che l’art. 118-bis permette di modificare il piano ma non di alterare le condizioni concordatarie, cioè l’assetto dei diritti dei creditori fissato con il provvedimento di omologazione. Puoi cambiare il come, non il quanto.
CHECK DI COMPLETAMENTO
Non procedere finché non hai: (a) la qualificazione scelta e motivata per iscritto, con gli indici della continuità documentati uno per uno se opti per quella strada; (b) nel caso liquidatorio, l’impegno scritto di chi apporta le risorse esterne e il calcolo che dimostra il rispetto delle soglie del dieci e del venti per cento; (c) la delibera dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 120-bis.
MOSSA 5 — Confronta il concordato con tutte le alternative prima di sceglierlo
OBIETTIVO DELLA MOSSA
Devi verificare se il concordato preventivo è davvero lo strumento che ti serve, o se una soluzione meno invasiva e più rapida raggiunge lo stesso risultato con meno costi di giustizia, meno pubblicità e meno perdita di controllo sull’impresa. Il concordato è potente ma è anche il più oneroso in termini di tempo, di esposizione e di irreversibilità: usarlo quando basta un accordo di ristrutturazione è un errore strategico.
QUANDO VA FATTA
Contestualmente alla Mossa 4, non dopo. La scelta del tipo di piano e la scelta dello strumento si condizionano reciprocamente.
COME SI ESEGUE
Metti in fila le sette opzioni e verifica quali sono compatibili con la tua situazione.
Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è lo strumento più leggero: un piano, un’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità, nessuna omologazione, nessun controllo giudiziale preventivo. Non vincola i creditori dissenzienti: funziona solo se ottieni il consenso di tutti quelli che devi coinvolgere. Il suo vantaggio principale è l’esenzione da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione del piano. Scegli questa strada se i tuoi creditori rilevanti sono pochi e già disponibili.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, e vanno omologati dal tribunale. I creditori estranei vanno pagati integralmente, nei termini di legge. Esistono due varianti: gli accordi agevolati (art. 60), che abbassano la soglia al trenta per cento a condizione che tu rinunci alla moratoria per gli estranei e alle misure protettive; e gli accordi ad efficacia estesa (art. 61), che consentono di estendere gli effetti ai non aderenti appartenenti alla medesima categoria omogenea quando l’adesione raggiunge il settantacinque per cento di quella categoria.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il cosiddetto PRO (art. 64-bis CCII), è lo strumento che consente la massima libertà nella distribuzione del valore: puoi derogare all’ordine delle cause legittime di prelazione e agli artt. 2740 e 2741 del codice civile, ma al prezzo di un consenso pieno, perché serve l’approvazione di tutte le classi. Il Tribunale di Monza, Sez. III civile, con provvedimento del 12 marzo 2025, ha precisato i presupposti di ammissibilità del PRO proprio in ragione della libera distribuzione delle risorse che lo caratterizza. Il Tribunale di Roma, Sez. XIV civile, con provvedimento del 25 marzo 2025, ha chiarito che il controllo del tribunale sul PRO comincia già alla presentazione del ricorso e non si limita al rispetto delle norme procedimentali. Il PRO ha inoltre una valvola di sicurezza: l’art. 64-quater consente la conversione in concordato preventivo, così che il fallimento del consenso unanime non ti riporti automaticamente alla liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Modena, Sez. III civile, con provvedimento del 18 gennaio 2025, si è pronunciato sui presupposti per autorizzare, contestualmente alla domanda di accesso al PRO, finanziamenti prededucibili.
Il concordato preventivo (artt. 84 e ss.) è lo strumento generale: vincola anche i dissenzienti con il meccanismo delle maggioranze, consente la ristrutturazione trasversale delle classi, permette lo stralcio del debito tributario alle condizioni di legge, ma comporta la nomina di un commissario giudiziale, la pubblicità della procedura, il regime autorizzatorio sugli atti di straordinaria amministrazione e tempi mediamente più lunghi.
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) è accessibile solo dopo una composizione negoziata conclusasi senza esito positivo, quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito e le soluzioni individuate non sono praticabili. È l’unico strumento del Codice che si omologa senza il voto dei creditori, e proprio per questo l’accesso è sorvegliato con rigore. Il termine è perentorio: sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Il Tribunale di Taranto, Sez. II civile, con provvedimento del 18 giugno 2025, e il Tribunale di Milano, con provvedimento del 9 luglio 2026, hanno entrambi affermato che il termine di sessanta giorni per il deposito della domanda piena va rispettato anche quando l’accesso sia stato chiesto con riserva.
Il concordato minore (artt. 74 e ss. CCII) è la procedura per l’imprenditore sotto soglia, l’imprenditore agricolo, il professionista, la start-up innovativa. Il Correttivo-ter ne ha rafforzato le misure protettive e ha allineato la formulazione della proposta a quella del concordato preventivo, spostando il focus dal superamento della crisi alla soddisfazione dei creditori. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 24 gennaio 2026, si è pronunciato sulla corretta formazione delle classi nel concordato minore e sulla previsione di un fondo rischi destinato a fronteggiare l’escussione di garanzie pubbliche o l’emergere di sopravvenienze passive.
La liquidazione controllata (artt. 268 e ss.) e la liquidazione giudiziale (artt. 121 e ss.) sono gli esiti terminali: non sono strumenti di risanamento, ma è essenziale conoscerli perché costituiscono il termine di paragone di ogni piano. Ogni proposta che fai ai creditori sarà misurata contro ciò che otterrebbero in quello scenario.
Tabella comparativa degli strumenti
| Strumento | A chi serve | Consenso richiesto | Controllo del tribunale | Vincola i dissenzienti |
|---|---|---|---|---|
| Piano attestato (art. 56) | Chi ha pochi creditori rilevanti e cooperativi | Contrattuale, integrale | Nessuno preventivo | No |
| Composizione negoziata (artt. 12 ss.) | Chi deve capire se il risanamento è perseguibile | Nessuno per l’accesso | Solo su misure e autorizzazioni | No |
| ADR ordinari (art. 57) | Chi ha un blocco di creditori maggioritario disponibile | 60% dei crediti | Omologazione | Solo indirettamente |
| ADR agevolati (art. 60) | Chi rinuncia a protezione e moratoria | 30% dei crediti | Omologazione | No |
| ADR ad efficacia estesa (art. 61) | Chi ha categorie omogenee compatte (es. banche) | 75% della categoria | Omologazione | Sì, nella categoria |
| PRO (art. 64-bis) | Chi ha bisogno di distribuire il valore in deroga alle prelazioni | Tutte le classi | Omologazione, controllo pieno | Sì, nelle classi consenzienti |
| Concordato in continuità (art. 84) | Chi salva l’azienda e ha creditori non unanimi | Maggioranze di legge, con ristrutturazione trasversale | Ammissione, gestione, omologazione | Sì |
| Concordato liquidatorio (art. 84 c. 4) | Chi liquida ma dispone di risorse esterne | Maggioranze di legge | Ammissione, gestione, omologazione | Sì |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies) | Chi esce da una CNC senza esito | Nessun voto dei creditori | Ritualità e legalità sostanziale | Sì |
| Concordato minore (art. 74) | Imprenditore sotto soglia, agricolo, professionista | Maggioranza dei crediti | Ammissibilità e omologazione | Sì |
LA BASE GIURIDICA
Artt. 56, 57, 60, 61, 64-bis, 64-ter, 64-quater, 84 e ss., 25-sexies, 74 e ss., 268 e ss. CCII. Vale la pena ricordare l’art. 44, che consente la domanda di accesso “con riserva”: depositi il ricorso, ottieni gli effetti protettivi e il tribunale ti assegna un termine — compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi — per depositare proposta, piano e documentazione. È la mossa che ti compra tempo quando la pressione dei creditori è già alta ma il piano non è pronto.
SE QUALCOSA VA STORTO
L’imprevisto tipico è la scoperta tardiva che lo strumento scelto non ti si attaglia: parti per un accordo di ristrutturazione e non raggiungi il sessanta per cento; imposti un PRO e una classe vota contro. Il Codice prevede passerelle: l’art. 64-quater per la conversione del PRO in concordato preventivo; l’art. 44 per l’accesso con riserva che consente di scegliere lo strumento definitivo entro il termine assegnato. Sfruttale, ma pianificale in anticipo: la passerella funziona se il piano è stato costruito fin dall’inizio in modo da reggere entrambe le destinazioni.
CHECK DI COMPLETAMENTO
Non passare oltre finché non hai: (a) l’elenco scritto degli strumenti compatibili con la tua posizione e la motivazione dell’esclusione degli altri; (b) una stima realistica delle adesioni ottenibili, creditore per creditore, per verificare le soglie; (c) l’indicazione dello strumento principale e di quello di ripiego, con la passerella normativa che li collega.
MOSSA 6 — Costruisci la distribuzione del valore: liquidazione, surplus, classi
OBIETTIVO DELLA MOSSA
Devi stabilire chi prende cosa, e devi farlo con una regola giuridica in mano per ogni euro distribuito, perché è su questo terreno che si giocano le opposizioni all’omologazione. La distribuzione non è la parte finale del piano: è la sua architettura portante.
QUANDO VA FATTA
Dopo aver scelto tipo di piano e strumento, prima di aprire il confronto formale con i creditori. Non presentare mai numeri di distribuzione che non hai già verificato con le regole di priorità: rimangiarseli in trattativa distrugge la tua credibilità.
COME SI ESEGUE
Comincia dal valore di liquidazione. È il valore realizzabile, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’esito delle azioni esperibili, al netto delle spese di procedura e del compenso degli organi. È il numero che fa da pavimento a tutto: nessun creditore può ricevere meno di quanto otterrebbe in quello scenario.
Determinarlo non è un esercizio meccanico. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 22960 del 9 luglio 2026, ha ritenuto illegittimo, in presenza di un’offerta di acquisto dell’azienda, ancorare il valore di liquidazione alla stima atomistica dei singoli beni. Il principio ha una ricaduta pratica enorme: se hai in mano un’offerta seria per l’azienda in funzionamento, quel valore — e non la somma dei macchinari venduti singolarmente all’asta — è il parametro corretto. Ed è un parametro che può giocare a favore o contro di te, a seconda di come il piano è costruito.
Distingui poi, nel concordato in continuità, il valore di liquidazione dal valore eccedente, cioè il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività. La distinzione produce due regimi distributivi diversi: il valore di liquidazione va distribuito nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, secondo la regola di priorità assoluta; il valore eccedente può essere distribuito con maggiore flessibilità, purché i crediti inseriti in una classe ricevano un trattamento non deteriore rispetto a quelli di classi di pari grado e non meno favorevole rispetto a quelli di classi di grado inferiore.
Costruisci quindi le classi. La formazione delle classi non è libera: i creditori vanno raggruppati secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. È obbligatoria in una serie di ipotesi, tra cui i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, i creditori con crediti tributari o contributivi non integralmente soddisfatti, i creditori proponenti il concordato e le parti correlate. Una formazione arbitraria delle classi — costruita per fabbricare una maggioranza — è uno dei motivi di opposizione più frequenti e più fondati.
Verifica infine le maggioranze. Nel concordato liquidatorio la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e, se sono previste classi, anche la maggioranza delle classi. Nel concordato in continuità la regola è più esigente: la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore, e all’interno di ciascuna classe se ha votato favorevolmente la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato a favore i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe.
E se una classe dice no? Entra in gioco la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII: il tribunale può omologare comunque, alle condizioni ivi previste, tra cui il rispetto del valore di liquidazione, la corretta distribuzione del valore eccedente e l’approvazione da parte di almeno una classe qualificata. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 30 dicembre 2025, si è pronunciato proprio sull’individuazione della classe di creditori che deve aver approvato la proposta perché l’omologazione trasversale sia praticabile.
LA BASE GIURIDICA
Artt. 84, 85, 87 e 109 CCII; art. 112 per il giudizio di omologazione e la ristrutturazione trasversale; artt. 2740 e 2741 del codice civile per il principio generale di responsabilità patrimoniale e di par condicio, cui il PRO deroga espressamente e il concordato deroga nei limiti visti.
Sull’omologazione forzosa è intervenuta la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, che ha analizzato le modifiche apportate all’art. 112, comma 2, CCII dal Correttivo-ter e ha interpretato la previsione della lettera d). Dalla stessa pronuncia si ricava un principio di grande rilievo pratico: l’esistenza di condotte distrattive o di violazioni degli obblighi tributari non impedisce di per sé l’omologazione con superamento del dissenso dei creditori pubblici, quando il giudice di merito accerti la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, perché l’istituto non contempla un diniego di omologazione fondato su un giudizio di meritevolezza.
SE QUALCOSA VA STORTO
L’imprevisto tipico è la contestazione del valore di liquidazione da parte di un creditore opponente, che deposita una perizia con numeri più alti dei tuoi e sostiene di ricevere meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale. Il piano B si prepara prima: fai redigere la stima da un professionista con metodologia esplicita, documenta le ipotesi sui tempi di realizzo e sui costi di procedura, e — se hai un’offerta per l’azienda — costruisci la stima anche in chiave di continuità, alla luce del principio affermato dalla Cassazione nel 2026. Una stima difendibile vale più di una stima favorevole.
CHECK DI COMPLETAMENTO
Non procedere finché non hai: (a) il valore di liquidazione determinato con relazione motivata e metodologia esplicitata; (b) il prospetto di distribuzione che separa valore di liquidazione e valore eccedente, con la regola applicata a ciascuna posta; (c) la formazione delle classi motivata voce per voce, con verifica delle ipotesi di classamento obbligatorio.
MOSSA 7 — Gestisci il Fisco: transazione fiscale, adesioni e omologazione forzosa
OBIETTIVO DELLA MOSSA
Devi trasformare il debito tributario e contributivo da ostacolo insormontabile a variabile trattabile, sapendo esattamente in quali condizioni il tribunale può omologare il piano anche senza l’adesione dell’Agenzia delle Entrate. Nella maggior parte delle crisi d’impresa italiane, questa è la mossa che decide l’esito.
QUANDO VA FATTA
Non appena la struttura distributiva è definita, e comunque con largo anticipo rispetto al deposito. La proposta di transazione va istruita, l’amministrazione ha i suoi tempi interni, e nei procedimenti in cui l’adesione non arriva devi essere pronto a chiedere l’omologazione forzosa con un fascicolo già completo.
COME SI ESEGUE
Parti dal certificato dei debiti tributari e dal DURC, e ricostruisci l’esposizione distinguendo per tributo, per periodo d’imposta e per componente: imposta, sanzioni, interessi. Verifica quali crediti sono assistiti da privilegio e su quali beni, perché il grado di privilegio determina il trattamento minimo.
Formula quindi la proposta di transazione. Nel concordato preventivo la sede è l’art. 88 CCII: la proposta può prevedere il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, purché il piano ne preveda una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, sulla base di una relazione di un professionista indipendente. Negli accordi di ristrutturazione la sede è l’art. 63.
Se l’amministrazione non aderisce, entra in gioco il cram down fiscale. È il meccanismo per cui il tribunale omologa nonostante la mancata adesione del creditore pubblico. Ma le condizioni cambiano a seconda dello strumento, e qui la giurisprudenza recente è decisiva.
Nel concordato preventivo, la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026, ha applicato l’art. 88, comma 2-bis, CCII chiarendo che il cram down non costituisce un procedimento autonomo, ma una regola che opera all’interno del giudizio di omologazione, e che il fulcro del sindacato è la convenienza economica della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Con ciò la discrezionalità dell’amministrazione finanziaria nel bloccare un percorso di risanamento risulta significativamente ridimensionata.
Negli accordi di ristrutturazione, invece, il quadro è più severo. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha escluso l’omologazione forzosa ex art. 63, comma 2-bis, CCII quando l’accordo raggiunto con gli altri creditori abbia natura meramente simbolica e sia usato in modo strumentale per imporre all’erario una falcidia del credito tributario: in questi casi si realizza una deviazione dalla causa tipica dell’istituto e si configura, secondo la Corte, una transazione fiscale forzosa anziché una reale ristrutturazione concorsuale del debito. Nel caso esaminato, all’Agenzia delle Entrate era stato riconosciuto appena il 2,9 per cento dell’importo consolidato. La pronuncia si pone in continuità con la sentenza della stessa Sezione n. 32954 del 17 dicembre 2024, che aveva già affermato la sindacabilità nel merito, da parte del giudice concorsuale, degli accordi con transazione fiscale rivolti esclusivamente al creditore erariale.
Nella stessa direzione, la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, ha precisato che l’omologazione dell’accordo cui l’amministrazione pubblica non aderisca presuppone che vi siano altri creditori che abbiano prestato il consenso, così che l’adesione forzosa operi come fattore additivo per raggiungere la maggioranza di legge. Non puoi costruire un accordo in cui il Fisco è l’unico vero destinatario e pretendere che il tribunale lo imponga.
C’è poi un’asimmetria che devi conoscere prima di scegliere lo strumento: l’art. 63 CCII, nella versione successiva al Correttivo-ter, contempla espressamente tra le ipotesi ostative al cram down fiscale alcune condotte qualificate del debitore, tra cui l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, gli artifici o raggiri, le condotte simulatorie o fraudolente. Una clausola di sbarramento analoga non figura nell’art. 88. È una differenza strutturale tra concordato preventivo e accordi di ristrutturazione che, in situazioni delicate, può orientare la scelta.
Infine, ricorda che il Correttivo-ter ha portato la transazione fiscale anche dentro la composizione negoziata, con l’art. 23, comma 2-bis, CCII. Il Tribunale di Monza, Sez. III civile, con provvedimento del 31 dicembre 2025, si è pronunciato sul controllo che il giudice deve effettuare per autorizzare l’esecuzione dell’accordo transattivo fiscale concluso in quella sede, incentrandolo sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
LA BASE GIURIDICA
Artt. 63 e 88 CCII per la transazione su crediti tributari e contributivi rispettivamente negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo; art. 23, comma 2-bis, per la composizione negoziata; art. 112 per il giudizio di omologazione.
SE QUALCOSA VA STORTO
L’imprevisto tipico è il diniego dell’amministrazione motivato in modo generico o tardivo. Non subirlo passivamente. Cura il contraddittorio: la Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 marzo 2026 resa in un procedimento presieduto dal Presidente Ferro, ha affrontato il rapporto tra struttura camerale del giudizio di omologazione, limiti soggettivi del reclamo e tutela del contraddittorio del creditore pubblico inciso dal cram down, riconoscendo in casi determinati una legittimazione eccezionale al reclamo in presenza di un vizio del contraddittorio. Il messaggio operativo, per te, è speculare: notifica correttamente, documenta ogni comunicazione, non lasciare al creditore pubblico appigli processuali che possano travolgere l’omologazione ottenuta.
CHECK DI COMPLETAMENTO
Non passare all’ultima mossa finché non hai: (a) la proposta di transazione formalizzata e trasmessa, con prova dell’invio e della ricezione; (b) la relazione del professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, con i numeri che reggono un contraddittorio tecnico; (c) la valutazione scritta sull’esistenza di adesioni di altri creditori sufficienti a sostenere l’eventuale cram down.
MOSSA 8 — Deposita, governa la procedura e arriva all’omologazione
OBIETTIVO DELLA MOSSA
Devi portare il piano dal deposito all’omologazione senza commettere errori di gestione, sapendo che dal momento del deposito la tua impresa entra in un regime di controllo in cui ogni atto di straordinaria amministrazione richiede autorizzazione. È la mossa più lunga e quella in cui si perdono più procedure, non per il contenuto del piano ma per il modo in cui viene amministrata la fase.
QUANDO VA FATTA
Quando i check delle mosse precedenti sono tutti superati. Se la pressione dei creditori non te lo consente, usa la domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII: depositi il ricorso, ottieni gli effetti protettivi, e il tribunale ti assegna un termine tra trenta e sessanta giorni — prorogabile per giustificati motivi — per il deposito di proposta, piano e documentazione.
Attenzione: quel termine è perentorio. Il Tribunale di Grosseto, con provvedimento del 9 maggio 2024, ha affermato la natura perentoria del termine fissato dal giudice per la presentazione di proposta, piano e documenti nel concordato con riserva. Non è un termine da gestire con ottimismo.
COME SI ESEGUE
Deposita il ricorso presso il tribunale competente per il centro degli interessi principali del debitore, con la documentazione dell’art. 39: scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre esercizi, relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, stato particolareggiato ed estimativo delle attività, elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, certificato dei debiti tributari e contributivi, situazione della Centrale Rischi.
Dal deposito scattano gli effetti dell’art. 46: gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, e quelli compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Ordinaria o straordinaria? Il criterio non è dimensionale ma funzionale: è straordinaria l’operazione che incide sulla consistenza del patrimonio in modo idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori. Nel dubbio, chiedi l’autorizzazione: costa una istanza, e ti evita un’inefficacia.
Gestisci con attenzione tre aree specifiche. I contratti pendenti: puoi chiedere l’autorizzazione a sospenderli o scioglierli, ed è una leva potentissima su locazioni onerose e forniture fuori mercato. I finanziamenti prededucibili: l’art. 99 consente di autorizzare finanziamenti prededucibili prima dell’omologazione, ed è spesso l’unico modo per tenere in vita l’attività durante la procedura. I pagamenti di crediti anteriori: nel concordato in continuità puoi essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. È lo strumento che ti permette di non perdere il fornitore strategico.
Se il piano prevede dismissioni, ricorda che il Tribunale di Brescia, Sez. IV civile, con provvedimento del 25 luglio 2024, ha affermato la necessità della procedura competitiva per gli atti dismissivi del patrimonio aziendale nel concordato prenotativo. Le vendite a trattativa privata, in questa fase, sono un errore che si paga in sede di omologazione.
Segui poi il voto, l’eventuale opposizione e l’omologazione. Se il concordato è in continuità e non tutte le classi approvano, chiedi la ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112, comma 2. Se il dissenso è del creditore pubblico, azionerai quanto preparato nella Mossa 7.
LA BASE GIURIDICA
Artt. 39, 40, 44, 46, 47, 94, 95, 99, 100, 109, 112 CCII; art. 48 per il procedimento di omologazione; art. 53, comma 5-bis, per il reclamo contro la sentenza di omologazione del concordato in continuità, sul quale è intervenuta la giurisprudenza di legittimità precisando che, in caso di accoglimento del reclamo, la corte d’appello può confermare la sentenza del tribunale solo se lo richiede il proponente il concordato, mentre l’adesione delle altre parti costituite — e in particolare del creditore reclamante — è soltanto eventuale.
SE QUALCOSA VA STORTO
L’imprevisto tipico è la revoca dell’ammissione in corso di procedura, per atti di frode, per occultamento di attivo, per compimento di atti non autorizzati o per sopravvenuta manifesta inidoneità del piano. Il controllo del tribunale non si esaurisce al momento dell’ammissione: la Procura Generale della Corte di Cassazione, in una requisitoria del novembre 2025 in tema di concordato in continuità, ha sostenuto che il controllo di legalità sostanziale accompagna la procedura dalla fase dell’ammissione e per tutta la sua durata. Il piano B è la trasparenza tempestiva: se il piano diventa ineseguibile, segnalarlo al commissario e proporre una modifica è quasi sempre meno distruttivo che tacere e farsi scoprire.
CHECK DI COMPLETAMENTO
Il piano è completo quando hai: (a) il decreto di apertura e il calendario della procedura, con tutte le scadenze in agenda; (b) l’elenco degli atti autorizzati e delle autorizzazioni richieste, aggiornato in tempo reale; (c) il provvedimento di omologazione, oppure — se il percorso ha deviato — la consapevolezza documentata del perché e la scelta dello strumento alternativo.
IL PIANO ALLA PROVA DEI NUMERI
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali dello Studio. Servono a farti vedere come la stessa situazione di partenza produca esiti radicalmente diversi a seconda della tempestività con cui esegui le mosse.
Simulazione 1 — La tempestività vale più del contenuto del piano.
Ipotesi di partenza: società a responsabilità limitata metalmeccanica, attivo patrimoniale 1.870.000 euro, ricavi 2.430.000 euro, debiti complessivi 2.780.000 euro, di cui 940.000 verso banche, 720.000 verso fornitori, 810.000 tributari e contributivi, 310.000 verso dipendenti e istituti. L’azienda ha un portafoglio ordini di 1.600.000 euro e un margine industriale positivo, ma la tesoreria è a zero.
Percorso A — l’imprenditore esegue la Mossa 3 il 14 aprile. Deposita istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Il tribunale conferma le misure per centoventi giorni. Con lo scudo attivo, l’esperto conduce le trattative, la banca principale accetta la conversione di 340.000 euro di scoperto in mutuo a sette anni, e il 12 settembre l’impresa deposita domanda di concordato in continuità diretta con soddisfazione dei chirografari al 27 per cento. Le commesse non si sono interrotte, i fornitori strategici sono stati pagati previa autorizzazione, il valore aziendale è rimasto integro.
Percorso B — lo stesso imprenditore attende. Il 26 giugno riceve un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da 180.000 euro; il 21 luglio subisce un pignoramento presso terzi sui crediti verso il cliente principale, che sospende i pagamenti; il 4 settembre il portafoglio ordini è sceso a 620.000 euro perché due committenti hanno revocato le commesse dopo aver appreso del pignoramento. Quando finalmente si muove, la continuità non è più dimostrabile secondo i criteri della Cassazione: l’attività residua non conserva l’identità richiesta. Resta la strada liquidatoria, che però richiede risorse esterne per almeno il dieci per cento dell’attivo disponibile e la soddisfazione dei chirografari al venti per cento. I soci non dispongono di quelle risorse. L’esito è la liquidazione giudiziale.
Differenza tra i due percorsi: nessuna, quanto alla situazione debitoria iniziale. Centoquarantatré giorni di ritardo, quanto alla tempistica.
Simulazione 2 — La soglia liquidatoria: perché il conto va fatto prima.
Ipotesi: impresa individuale sopra soglia, cessata l’attività produttiva. Attivo disponibile stimato 410.000 euro, costituito da un capannone e da attrezzature. Passivo: 1.240.000 euro, di cui 290.000 privilegiati e 950.000 chirografari.
Per accedere al concordato liquidatorio servono due condizioni congiunte. Prima: risorse esterne che incrementino l’attivo disponibile di almeno il dieci per cento, cioè almeno 41.000 euro. Seconda: soddisfacimento dei chirografari e dei privilegiati degradati non inferiore al venti per cento, cioè almeno 190.000 euro sui 950.000 chirografari.
Verifica: dall’attivo di 410.000 euro vanno detratti i 290.000 di privilegiati e le spese di procedura, stimate in 55.000 euro. Restano 65.000 euro per i chirografari, pari al 6,8 per cento. Con un apporto esterno di 41.000 euro — sufficiente a soddisfare la prima condizione — si arriverebbe a 106.000 euro, pari all’11,1 per cento: sotto la soglia del venti per cento. Per raggiungere il venti per cento servono 190.000 euro ai chirografari, cioè un apporto esterno di 125.000 euro, ben oltre il minimo del dieci per cento.
Conclusione operativa: la soglia che ti vincola davvero non è quella del dieci per cento sulle risorse esterne, ma quella del venti per cento ai chirografari. Fai questo calcolo alla Mossa 4, non dopo aver redatto il piano.
Simulazione 3 — Il valore di liquidazione cambia con l’offerta sul tavolo.
Ipotesi: società alimentare con impianto produttivo, marchio registrato e contratti di fornitura con la grande distribuzione. Stima atomistica dei beni: immobile 620.000 euro, impianti 180.000 euro, magazzino 94.000 euro; totale 894.000 euro, dai quali detrarre costi di liquidazione e compensi stimati in 130.000 euro, per un valore di liquidazione atomistico di 764.000 euro.
Sul tavolo, però, c’è un’offerta irrevocabile di acquisto dell’azienda in esercizio per 1.350.000 euro, condizionata all’omologazione.
Se il piano ancora il valore di liquidazione ai 764.000 euro atomistici, tutto il differenziale di 586.000 euro viene trattato come valore eccedente, distribuibile con maggiore flessibilità. Un creditore privilegiato incapiente si oppone sostenendo che il parametro corretto, in presenza dell’offerta, è il valore in funzionamento: ne deriverebbe che una quota assai maggiore va distribuita nel rispetto rigoroso dell’ordine delle prelazioni. Alla luce del principio affermato dalla Cassazione nel luglio 2026, l’opposizione ha argomenti seri. Se invece il piano assume fin dall’origine il valore in funzionamento come parametro e distribuisce di conseguenza, l’opposizione perde il proprio fondamento principale.
Lezione operativa: il valore di liquidazione non è un numero da minimizzare, è un numero da rendere difendibile.
Simulazione 4 — Il Fisco che non aderisce, e le due strade diverse.
Ipotesi: debito complessivo 1.960.000 euro, di cui 1.180.000 verso Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, 480.000 verso banche, 300.000 verso fornitori. Proposta: pagamento del 32 per cento al Fisco, del 40 per cento alle banche, del 35 per cento ai fornitori. L’alternativa liquidatoria, attestata da professionista indipendente, produrrebbe per il Fisco il 19 per cento.
Percorso A — accordo di ristrutturazione. Le banche e i fornitori aderiscono per 640.000 euro complessivi, pari al 32,6 per cento del totale: sotto la soglia del sessanta per cento, che si raggiungerebbe solo computando l’adesione forzosa del Fisco. La domanda di omologazione forzosa ex art. 63, comma 2-bis, viene contestata: le adesioni degli altri creditori sono significative ma non decisive nel senso richiesto, e la struttura dell’operazione appare orientata a imporre la falcidia all’erario. Il rischio di inammissibilità, alla luce delle ordinanze n. 4365 e n. 5918 del 2026, è concreto.
Percorso B — concordato preventivo in continuità con transazione fiscale ex art. 88. Il piano è sottoposto al voto; il Fisco vota contro, ma la classe delle banche e quella dei fornitori approvano. Il tribunale verifica la convenienza: il 32 per cento offerto contro il 19 per cento dell’alternativa liquidatoria. Ricorrendo le condizioni dell’art. 88, comma 2-bis, e quelle dell’art. 112, comma 2, l’omologazione con superamento del dissenso è praticabile.
Stessa impresa, stessi numeri, esito opposto: la differenza l’ha fatta la scelta dello strumento alla Mossa 5.
IL PIANO IN UNA PAGINA
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Se hai letto tutto il resto, qui trovi la sequenza compressa; se torni a consultarla fra un mese, ti ricorda dove eri rimasto.
Il principio che tiene insieme le otto mosse è semplice: ogni mossa eseguita nei termini conserva un’opzione, ogni mossa rimandata la chiude, e le opzioni chiuse non si riaprono. Non esiste, nel Codice della crisi, un meccanismo che restituisca all’imprenditore la continuità perduta o il termine scaduto.
| Mossa | Obiettivo | Termine di riferimento | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografa la posizione debitoria | Passivo certificato e flussi a 12 mesi | Immediato; pochi giorni se hai ricevuto segnalazioni ex art. 25-novies | Costruisci ogni scelta su numeri sbagliati; documentazione carente e domanda inammissibile |
| 2. Sopra o sotto soglia | Collocarti sul binario giusto | Ore, se hai i bilanci | Progetti uno strumento che non ti è applicabile e perdi mesi |
| 3. Composizione negoziata e misure protettive | Tempo protetto e valutazione dell’esperto | Misure confermate da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi | Subisci pignoramenti che distruggono il valore aziendale prima del piano |
| 4. Tipo di piano | Continuità, liquidazione o misto | Prima della redazione del piano | Qualificazione errata: inammissibilità o revoca |
| 5. Scelta dello strumento | Confronto tra le sette opzioni | Contestuale alla mossa 4 | Usi il concordato dove bastava un ADR, o viceversa non raggiungi le soglie |
| 6. Distribuzione del valore | Valore di liquidazione, surplus, classi | Prima del confronto formale con i creditori | Opposizioni fondate in omologazione |
| 7. Gestione del Fisco | Transazione e presupposti del cram down | Con largo anticipo sul deposito | Il dissenso erariale blocca l’intera operazione |
| 8. Deposito e gestione | Dall’ammissione all’omologazione | Domanda con riserva: 30-60 giorni, prorogabili | Atti non autorizzati inefficaci; revoca dell’ammissione |
Una nota sui termini: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma molti termini della materia concorsuale sono trattati come urgenti e non si sospendono. Non pianificare mai una scadenza contando sull’agosto senza una verifica specifica con il tuo difensore.
GLI SCENARI DI DEVIAZIONE
Il piano è una sequenza, ma la realtà non è ordinata. Ecco i tre imprevisti che deviano più spesso il percorso e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — La controparte accelera: istanza di liquidazione giudiziale già depositata.
Ti arriva la notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, depositato da un creditore o dal pubblico ministero, e l’udienza è fissata tra tre settimane. In questa condizione l’ordine delle mosse cambia: non hai il tempo di completare la Mossa 1 con calma.
Piano B: valuta immediatamente due strade. La prima è la domanda di accesso con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, che ti fa guadagnare il termine assegnato dal tribunale per completare proposta e piano. La seconda è la composizione negoziata con richiesta urgente di misure protettive, ma solo se il risanamento è ragionevolmente perseguibile: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026, ha confermato che l’istanza presentata alla vigilia dell’udienza non impedisce al tribunale di accertare l’insolvenza irreversibile e di aprire la liquidazione giudiziale. Se la seconda strada è preclusa nei fatti, non intestardirti: concentra le forze sulla prima.
Un dato tecnico da conoscere: nella composizione negoziata esiste un divieto di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive — la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, lo ha qualificato come inderogabile ai sensi dell’art. 18, comma 4, CCII. Ma la protezione dura quanto le misure: la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha affermato che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto né i sessanta giorni previsti per il concordato semplificato.
Deviazione 2 — Il termine è scaduto: la composizione negoziata si è chiusa e i sessanta giorni stanno correndo.
L’esperto ha depositato la relazione finale con esito negativo. Da quel momento hai sessanta giorni per depositare la domanda di concordato semplificato. È un termine che non si negozia e non si recupera.
Piano B: il primo errore da evitare è pensare che l’accesso con riserva sospenda il conto. Non lo sospende. Il Tribunale di Taranto, Sez. II civile, con provvedimento del 18 giugno 2025, e il Tribunale di Milano, con provvedimento del 9 luglio 2026, hanno entrambi affermato che il termine di sessanta giorni per il deposito della domanda piena va rispettato anche quando l’accesso sia stato chiesto con riserva. Il secondo errore è presentare una domanda incompleta confidando in un’integrazione successiva: la Cassazione, con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha chiarito che il vaglio del tribunale è di legalità sostanziale e comprende la verifica delle condizioni di ammissibilità e dell’attendibilità della documentazione. È vero che il Correttivo-ter ha introdotto, all’art. 25-sexies, comma 3, la possibilità per il tribunale di concedere un termine per integrazioni, modifiche e nuovi documenti — e la stessa Corte ha osservato che proprio questa facoltà conferma la natura contenutistica del controllo — ma è una facoltà del giudice, non un tuo diritto.
Se i sessanta giorni sono ormai fuori portata, la deviazione corretta è verificare se sussistono i presupposti per un concordato preventivo ordinario o per un accordo di ristrutturazione. La finestra del semplificato si chiude; le altre porte, se ricorrono i presupposti, restano.
Deviazione 3 — Il documento è irreperibile: manca la contabilità, manca il certificato, manca l’atto.
Capita più spesso di quanto si creda: scritture non consegnate dal precedente professionista, certificato dei debiti tributari che non arriva nei tempi, atti societari mai formalizzati.
Piano B: distingui tra documenti ricostruibili e documenti sostituibili. La contabilità è ricostruibile, con costi e tempi, ed è prioritaria rispetto a qualunque altra attività. Il certificato dei debiti tributari va richiesto formalmente e con prova dell’invio: se non arriva, deposita l’istanza con l’attestazione della richiesta e la ricostruzione fondata sull’estratto di ruolo e sul cassetto fiscale, spiegando al tribunale la ragione della lacuna. Gli atti societari mancanti vanno sanati con delibere ricognitive prima del deposito, non dopo.
Ciò che non devi mai fare è depositare documentazione lacunosa senza segnalarlo. La differenza, agli occhi del tribunale, tra una lacuna dichiarata e motivata e una lacuna taciuta è la differenza tra un’integrazione concessa e un’inammissibilità pronunciata.
LE DOMANDE DI CHI STA ESEGUENDO
Posso saltare la composizione negoziata e andare direttamente in concordato preventivo?
Sì. La composizione negoziata non è un passaggio obbligatorio per accedere al concordato preventivo. Lo è invece per il concordato semplificato, che presuppone necessariamente una composizione negoziata conclusa senza esito positivo. Ma valuta bene la rinuncia: la composizione negoziata ti dà misure protettive, la valutazione tecnica di un esperto indipendente, la possibilità di ottenere autorizzazioni su finanziamenti prededucibili e cessioni d’azienda, e la conservazione della gestione senza commissario. Rinunciarvi per guadagnare qualche settimana è spesso un cattivo affare.
Posso fare la Mossa 7 prima della Mossa 6?
No, e per una ragione tecnica precisa: la proposta di transazione fiscale deve essere accompagnata dalla dimostrazione che il Fisco riceve non meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale. Quel confronto presuppone che tu abbia già determinato il valore di liquidazione, che è il cuore della Mossa 6. Puoi però avviare in parallelo la raccolta della documentazione fiscale, che richiede tempi propri.
Se una classe vota contro, ho perso?
No. Nel concordato in continuità l’approvazione di tutte le classi è la regola, ma l’art. 112, comma 2, CCII consente la ristrutturazione trasversale alle condizioni previste, tra cui il rispetto del valore di liquidazione, la corretta distribuzione del valore eccedente e l’approvazione da parte di almeno una classe qualificata. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 30 dicembre 2025, si è occupato proprio dell’individuazione della classe la cui approvazione è necessaria. È una strada tecnica, che va preparata nella costruzione delle classi alla Mossa 6, non improvvisata dopo il voto.
Durante la procedura posso pagare i fornitori che mi servono?
Nel concordato in continuità sì, previa autorizzazione, se un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. È uno degli strumenti più importanti per non perdere la catena di fornitura durante la procedura. Non pagare mai di iniziativa: il pagamento non autorizzato di crediti anteriori è uno dei motivi tipici di revoca.
Il piano omologato si può modificare se le cose vanno diversamente?
Con limiti precisi. L’art. 118-bis CCII, introdotto dal Correttivo-ter, consente la modifica del piano dopo l’omologazione con riferimento alla continuità. Ma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22229 del 2026, ha affermato che il concordato in continuità omologato non è più nella disponibilità del debitore e che la norma permette di modificare il piano senza però alterare le condizioni concordatarie, cioè l’assetto dei diritti dei creditori cristallizzato con l’omologazione. Puoi cambiare le modalità esecutive, non le percentuali promesse.
Se il tribunale mi nega le misure protettive, posso impugnare?
Sì, con il reclamo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha riconosciuto la piena reclamabilità del provvedimento sulle misure protettive nelle forme dell’art. 669-terdecies c.p.c., affermando l’autonomia di quel procedimento rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale. Ma non contare sul ricorso in Cassazione: la stessa Corte, con l’ordinanza n. 500 del 19 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. contro il provvedimento reso in sede di reclamo, in ragione della natura cautelare delle misure. La partita si gioca davanti al collegio del reclamo, e va giocata bene lì.
Sono un ex imprenditore, ho cessato l’attività: posso ancora accedere a qualcosa?
Sì. Il Correttivo-ter ha chiarito l’accesso dell’imprenditore cancellato alle procedure di sovraindebitamento. La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 14 luglio 2025, ha riconosciuto che l’ex imprenditore individuale può proporre un concordato minore liquidatorio anche subito dopo la cessazione, purché apporti risorse esterne a vantaggio dei creditori, precisando che la ratio del divieto è impedire abusi in ipotesi di continuità fittizia.
LA GIURISPRUDENZA CHE SOSTIENE IL PIANO
Di seguito i riferimenti su cui poggiano le mosse, organizzati per la mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati in forma sintetica: per l’uso tecnico va sempre letto il testo integrale del provvedimento.
A sostegno delle Mosse 1 e 8 — il controllo del tribunale non è formale
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31641. Il giudizio con cui il tribunale valuta l’accesso al concordato semplificato non si esaurisce nella verifica della regolarità formale della proposta e dell’esistenza dei documenti, ma si estende alla legalità sostanziale, comprendendo l’accertamento effettivo delle condizioni di ammissibilità dell’art. 25-sexies e dell’attendibilità del corredo documentale dell’art. 39 CCII. Rilevanza: ti impone di depositare una domanda completa e attendibile fin dall’origine, perché la carenza documentale produce inammissibilità e apre la strada alla liquidazione giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, 28 ottobre 2025, n. 28574 e Corte di Cassazione, Sez. I civile, 28 ottobre 2025, n. 28576. Le due pronunce estendono il medesimo perimetro di controllo sostanziale, rispettivamente, al concordato minore e alla liquidazione controllata. Rilevanza: qualunque sia il binario su cui ti collochi alla Mossa 2, il livello di rigore documentale richiesto è il medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 620 del 2026. Si occupa del regime di impugnabilità del provvedimento con cui il tribunale dichiara irrituale la proposta di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, escludendo il ricorso straordinario per cassazione e ammettendo che il debitore proponga le questioni sull’ammissibilità in sede di impugnazione della decisione che apre la liquidazione giudiziale. Rilevanza: sapere dove si impugna evita di consumare l’unico mezzo utile davanti al giudice sbagliato.
A sostegno della Mossa 3 — composizione negoziata e misure protettive
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 5 gennaio 2026, n. 241. Afferma l’autonomia del procedimento di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII rispetto al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, con piena reclamabilità nelle forme dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevanza: il diniego delle misure non è un verdetto definitivo, ma va impugnato nella sede corretta e nei tempi propri del cautelare.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 19 gennaio 2026, n. 500. Ribadisce la natura cautelare delle misure protettive e dichiara inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. contro il provvedimento reso sul reclamo. Rilevanza: definisce il punto oltre il quale non esistono ulteriori rimedi, e quindi quanto vale giocarsi bene il reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 19 giugno 2026, n. 20846. In presenza di insolvenza conclamata e irreversibile, il tribunale può rigettare la conferma delle misure protettive richieste in composizione negoziata e aprire la liquidazione giudiziale, valutando la ragionevole perseguibilità del risanamento. Rilevanza: la composizione negoziata attivata all’ultimo istante non è uno scudo automatico.
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 29 maggio 2024, n. 4. Riconosce l’ammissibilità della composizione negoziata anche in pendenza di ricorsi dei creditori e qualifica come inderogabile il divieto, ex art. 18, comma 4, CCII, di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive. Rilevanza: finché le misure sono in piedi, il tempo lavora per te.
Corte d’Appello di Torino, sentenza 22 aprile 2025, n. 356. La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso dei sessanta giorni per il concordato semplificato. Rilevanza: la protezione cade nel momento stesso della revoca, non alla scadenza teorica del percorso.
Tribunale di Milano, Sez. II civile, 6 febbraio 2026. La composizione negoziata non può avere finalità esclusivamente liquidatoria: l’istanza di conferma delle misure protettive è accoglibile solo se la procedura mira al riassetto dell’impresa, restando la soluzione liquidatoria adottabile in sede di concordato semplificato. Rilevanza: se il tuo progetto è solo vendere e chiudere, la composizione negoziata è la sede sbagliata.
Tribunale di Napoli, Sez. VII civile, 4 febbraio 2026. Le misure protettive possono riguardare beni di terzi solo se necessari all’esercizio dell’impresa; non è tutelabile l’intero patrimonio dei fideiussori, ma soltanto specifici beni che svolgano quella funzione. Rilevanza: chiedi la protezione in modo mirato, non generico, se hai garanti coinvolti.
Tribunale di Rimini, 29 luglio 2025. Nella composizione negoziata di una società in nome collettivo, le misure protettive confermate ex art. 19 possono riverberarsi anche sui soci illimitatamente responsabili. Rilevanza: nelle società di persone la protezione può estendersi, ma va argomentata.
A sostegno delle Mosse 4 e 6 — continuità, valore e distribuzione
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 8 gennaio 2025, n. 348. L’accertamento della continuità aziendale presuppone la prosecuzione della pregressa attività d’impresa; se la continuità è parziale deve riguardare una porzione significativa del nucleo aziendale, un’articolazione funzionalmente autonoma che conservi la propria identità, alla quale i beni sottratti alla liquidazione siano strumentali; gli indici da valutare sono il tipo di impresa, l’identità dell’attività produttiva, l’impiego almeno parziale della medesima forza lavoro, il tendenziale mantenimento della clientela e la destinazione dei beni già utilizzati. Rilevanza: è il metro con cui verrà giudicata la qualificazione che scegli alla Mossa 4.
Corte di Cassazione, 9 luglio 2026, n. 22960. In presenza di un’offerta di acquisto dell’azienda, è illegittimo ancorare il valore di liquidazione alla stima atomistica dei beni. Rilevanza: cambia il pavimento distributivo dell’intero piano e va considerato prima di redigere il prospetto di distribuzione.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 22229 del 2026. Il concordato in continuità omologato non è più nella disponibilità del debitore; l’art. 118-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente la modifica del piano ma non l’alterazione delle condizioni concordatarie fissate con l’omologazione. Rilevanza: definisce quanto margine ti resta se l’esecuzione devia dalle previsioni.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 30 marzo 2026, n. 7663. Interpreta l’art. 112, comma 2, lett. d), CCII come modificato dal Correttivo-ter e afferma che condotte distrattive o violazioni degli obblighi tributari non ostano di per sé all’omologazione con superamento del dissenso dei creditori pubblici, ove sia accertata la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non essendo previsto un diniego per difetto di meritevolezza. Rilevanza: separa il piano della responsabilità da quello dell’ammissibilità della proposta.
Tribunale di Roma, Sez. XIV, 22 aprile 2025. Si pronuncia sulla conservazione, nel concordato in continuità diretta, di beni non strategici all’esercizio dell’attività, individuando i presupposti in presenza dei quali la previsione può ritenersi ammissibile. Rilevanza: trattenere asset non funzionali richiede una giustificazione robusta.
Tribunale di Brescia, 30 dicembre 2025. Affronta l’omologazione trasversale nel concordato in continuità approvato dalla maggioranza ma non dalla totalità delle classi votanti, con riferimento all’individuazione della classe la cui approvazione è necessaria. Rilevanza: è la mappa per costruire le classi in funzione dello scenario di dissenso.
Tribunale di Brescia, Sez. IV civile, 25 luglio 2024. Nel concordato prenotativo, gli atti dismissivi del patrimonio aziendale richiedono una procedura competitiva. Rilevanza: le vendite a trattativa privata nella fase con riserva sono un errore che emerge in omologazione.
A sostegno della Mossa 5 — strumenti alternativi
Tribunale di Monza, Sez. III civile, 12 marzo 2025. Individua i presupposti di ammissibilità del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, con specifico riferimento alla libera distribuzione delle risorse che ne costituisce il tratto distintivo. Rilevanza: chiarisce il prezzo, in termini di consenso, della flessibilità distributiva del PRO.
Tribunale di Roma, Sez. XIV civile, 25 marzo 2025. Il controllo del tribunale sul PRO opera già al momento della presentazione del ricorso e non si limita al rispetto delle norme procedimentali. Rilevanza: il PRO non è una corsia preferenziale a controllo attenuato.
Tribunale di Modena, Sez. III civile, 18 gennaio 2025. Si pronuncia sui presupposti per accogliere, contestualmente alla domanda di accesso al PRO, l’istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili. Rilevanza: la finanza ponte è ottenibile anche in questo strumento, alle condizioni indicate.
Tribunale di Taranto, Sez. II civile, 18 giugno 2025 e Tribunale di Milano, 9 luglio 2026. Nel concordato semplificato, la domanda piena va depositata entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto anche quando l’accesso sia stato richiesto con riserva. Rilevanza: elimina l’illusione che la riserva sospenda il termine.
Tribunale di Grosseto, 9 maggio 2024. Il termine fissato dal giudice per la presentazione di proposta, piano e documenti nel concordato con riserva ha natura perentoria. Rilevanza: la domanda prenotativa compra tempo, ma un tempo rigido.
Tribunale di Bari, 24 gennaio 2026. Si pronuncia sulla corretta formazione delle classi nel concordato minore e sulla previsione di un fondo rischi per fronteggiare l’escussione di garanzie pubbliche o l’emergere di sopravvenienze passive. Rilevanza: utile per chi si colloca sul binario del sovraindebitamento alla Mossa 2.
Corte d’Appello di Napoli, decreto 14 luglio 2025. L’ex imprenditore individuale può proporre un concordato minore liquidatorio anche subito dopo la cessazione dell’attività, purché apporti risorse esterne, poiché la ratio del divieto è evitare abusi nelle ipotesi di continuità fittizia; in senso opposto si era espressa la Corte d’Appello di Roma con decreto 13 dicembre 2024, prima che il Correttivo-ter recepisse l’orientamento più elastico. Rilevanza: riapre una porta che molti danno per chiusa.
A sostegno della Mossa 7 — Fisco e cram down
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 17 dicembre 2024, n. 32954. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale rivolti esclusivamente al creditore erariale, il giudice concorsuale conserva un sindacato di merito. Rilevanza: è il precedente da cui muove tutta la giurisprudenza successiva sui limiti del cram down.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. L’omologazione forzosa ex art. 63, comma 2-bis, CCII non è ammissibile quando l’accordo con gli altri creditori sia meramente simbolico e strumentale a imporre all’erario la falcidia del credito tributario, configurandosi in tal caso una deviazione dalla causa tipica dell’istituto; l’accertamento dell’intento abusivo spetta al giudice di merito. Rilevanza: è il confine oltre il quale l’accordo di ristrutturazione non regge come veicolo di stralcio fiscale.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866. In tema di art. 88, comma 2-bis, CCII, il cram down non è un procedimento autonomo ma una regola operante all’interno del giudizio di omologazione, imperniata sulla convenienza economica della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: sposta il baricentro dal consenso dell’amministrazione alla verifica oggettiva della convenienza.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918. L’omologazione dell’accordo di ristrutturazione cui il creditore pubblico non abbia aderito presuppone la presenza di altri creditori consenzienti, in modo che l’adesione forzosa operi come fattore additivo per il raggiungimento della maggioranza di legge. Rilevanza: la struttura delle adesioni va progettata prima, non constatata dopo.
Corte di Cassazione, sentenza 15 marzo 2026 (Pres. Ferro). Affronta il rapporto tra struttura camerale del giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, limiti soggettivi del reclamo e tutela del contraddittorio del creditore pubblico inciso dal cram down fiscale, riconoscendo in presenza di vizi del contraddittorio una legittimazione eccezionale al reclamo. Rilevanza: impone rigore nelle notifiche e nelle comunicazioni al creditore pubblico.
Tribunale di Monza, Sez. III civile, 31 dicembre 2025. Definisce il controllo che il giudice deve svolgere per autorizzare l’esecuzione dell’accordo transattivo fiscale concluso in composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, incentrandolo sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: consente di anticipare la definizione del debito fiscale già in fase negoziale.
Procura Generale della Corte di Cassazione, requisitoria 3 novembre 2025. In tema di concordato in continuità, sostiene che il controllo di legalità sostanziale del tribunale operi sin dalla fase dell’ammissione e per tutta la durata della procedura. Rilevanza: la vigilanza non si esaurisce con il decreto di apertura, e ciò condiziona la gestione della Mossa 8.
Va ricordato, come sfondo, l’orientamento consolidato secondo cui il controllo del tribunale sulle proposte concordatarie non è meramente notarile: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013, avevano già delineato il perimetro del sindacato di legalità sostanziale, e la giurisprudenza formatasi sul Codice della crisi si muove nel solco di quella impostazione.
COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO
Ecco, in concreto, che cosa lo Studio esegue quando un imprenditore arriva con una crisi da qualificare e uno strumento da scegliere.
- Ricostruiamo la posizione debitoria completa acquisendo estratto di ruolo, cassetto fiscale, certificato dei debiti tributari e contributivi, estratti conto integrali bancari e Centrale Rischi, e li riconduciamo a un unico prospetto per natura del credito e grado di privilegio.
- Verifichiamo la collocazione soggettiva confrontando attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi con i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, e stabiliamo per iscritto su quale binario si colloca l’impresa e quali strumenti risultano preclusi.
- Analizziamo i rapporti bancari confrontando contratti, estratti conto e conteggi estintivi per verificare la corretta determinazione del saldo, perché ogni rideterminazione modifica il passivo da ristrutturare.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica nazionale, completa di progetto di piano, test pratico e documentazione, e curiamo il ricorso per le misure protettive davanti al tribunale competente.
- Assistiamo l’impresa nelle trattative con l’esperto e nei rapporti con banche, fornitori e creditori pubblici, predisponendo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII su finanziamenti prededucibili e cessioni d’azienda.
- Qualifichiamo il piano come continuità diretta, indiretta, liquidazione o soluzione mista, documentando uno per uno gli indici indicati dalla Cassazione, e redigiamo la motivazione tecnica destinata a reggere lo scrutinio del tribunale.
- Costruiamo il prospetto di distribuzione, separando valore di liquidazione e valore eccedente, formando le classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e verificando le ipotesi di classamento obbligatorio.
- Formuliamo la proposta di transazione sui crediti tributari e contributivi ai sensi degli artt. 63 o 88 CCII, oppure dell’art. 23, comma 2-bis, in composizione negoziata, e prepariamo il fascicolo per l’eventuale omologazione con superamento del dissenso.
- Depositiamo la domanda di accesso, anche con riserva ex art. 44 CCII quando la pressione dei creditori impone di anticipare la protezione, e gestiamo per intero la fase di procedura: istanze autorizzative, contratti pendenti, pagamenti di crediti anteriori essenziali, procedure competitive.
- Rappresentiamo l’impresa nel giudizio di omologazione, nelle opposizioni dei creditori, nei reclami e nei successivi gradi di giudizio, fino alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la scelta tra gli strumenti del Codice passa oggi, nella grande maggioranza dei casi, dalla composizione negoziata, e conoscerne il funzionamento dall’interno — il test pratico, l’analisi di coerenza, la conduzione delle trattative, la relazione finale e i suoi effetti sull’accesso al concordato semplificato — significa impostare fin dal primo giorno un percorso che non si blocca al primo vaglio del tribunale. A questa si affianca, per l’imprenditore che si colloca sotto le soglie dell’art. 2 lett. d), la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, che governa il binario del concordato minore e della liquidazione controllata.
La continuità della strategia è il secondo elemento che distingue il lavoro dello Studio: lo stesso difensore che qualifica la crisi, imposta il piano e sceglie lo strumento è quello che discute l’omologazione, resiste alle opposizioni dei creditori, propone o difende il reclamo e, se il percorso arriva fino a lì, redige e discute il ricorso per cassazione. Non c’è passaggio di consegne tra fasi, non c’è una linea difensiva che cambia argomenti strada facendo.
Lo staff è multidisciplinare per necessità, non per completezza di offerta: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la scelta tra concordato in continuità e accordo di ristrutturazione è insieme un problema giuridico e un problema di piano industriale, e la determinazione del valore di liquidazione è un tema tecnico-contabile prima che processuale. Su ciascuna posizione analizzeremo i presupposti, verificheremo la documentazione, costruiremo la strategia e la porteremo davanti al tribunale con gli argomenti che il quadro normativo e giurisprudenziale consente.
CHIUSURA
Se hai eseguito le otto mosse, ora hai qualcosa che poche imprese in crisi possiedono: una posizione debitoria certificata, la consapevolezza del binario su cui ti trovi, la qualificazione del piano, lo strumento scelto con le sue alternative di ripiego, la distribuzione del valore verificata e il debito fiscale gestito. Non è una garanzia di esito — nessuno può offrirtela — ma è la differenza tra subire la crisi e governarla.
Il principio guida resta uno solo: ogni mossa eseguita nei termini conserva un’opzione, ogni mossa rimandata la chiude, e nel Codice della crisi le opzioni chiuse non si riaprono. La continuità perduta non si ricostruisce, il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato non si rimette in moto, il valore aziendale distrutto da un pignoramento non torna indietro.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia dall’interno delle qualifiche che la governano: la funzione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 copre la porta d’ingresso da cui oggi passa la scelta tra gli strumenti; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC copre il binario dell’imprenditore sotto soglia; l’abilitazione di cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva regga fino all’ultimo grado di giudizio; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario presidia i due fronti — banche e Fisco — su cui la maggior parte delle crisi d’impresa italiane si decide.
📩 Se stai leggendo questa guida perché la tua impresa è già in tensione, il momento di muoverti è adesso e non alla prossima scadenza mancata: scrivici oggi stesso per far analizzare la tua posizione e individuare lo strumento ancora percorribile — tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
