Srl: La Composizione Negoziata Della Crisi, Come Attivarla Per Tempo

Il bivio che ogni amministratore di SRL prima o poi affronta

“È il momento giusto per attivare la composizione negoziata, oppure conviene aspettare e vedere come evolve la situazione?” È questa, quasi sempre formulata con queste identiche parole, la domanda che arriva sul tavolo di chi assiste una SRL nei primi mesi in cui i conti smettono di tornare. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la composizione negoziata della crisi (introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli articoli 12-25 undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) non è né una soluzione automatica né un rimedio da riservare alle situazioni ormai compromesse. È uno strumento che produce risultati diversi a seconda del momento in cui viene attivato, e attorno a questo timing ruotano scelte alternative che vanno confrontate con onestà, senza presentarne una come la strada “giusta” e le altre come errori.

Lo Studio Monardo segue da tempo questo tipo di valutazioni per società di capitali in difficoltà finanziaria, e lo fa potendo contare su una competenza specifica e certificata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’abilitazione che la stessa normativa richiede per condurre la fase più delicata della procedura — quella in cui un professionista indipendente, iscritto nell’apposito elenco, verifica se esistono ragionevoli prospettive di risanamento e facilita il confronto tra l’impresa e i suoi creditori. È una competenza che non si acquisisce per esperienza generica sul diritto commerciale, ma tramite un percorso formativo e una qualificazione specifici previsti dalla legge, e che consente di leggere la composizione negoziata dall’interno del suo stesso meccanismo, non solo come consulente esterno che ne osserva gli effetti.

📩 Prima di decidere quale strada percorrere, è bene sapere con chi si può parlare per valutarla nel proprio caso concreto: i riferimenti per contattare lo Studio Monardo si trovano in fondo a questa pagina, e conviene consultarli prima che i tempi tecnici della crisi restringano le opzioni disponibili.

Il quadro di partenza comune a tutte le opzioni

Prima di confrontare le strade percorribili, serve fissare alcuni concetti che valgono per qualunque opzione una SRL in difficoltà si trovi a considerare.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come riformato dal D.Lgs. 83/2022 e dai successivi correttivi, in particolare il D.Lgs. 136/2024) impone agli amministratori di società di capitali, in forza dell’art. 2086, secondo comma, del codice civile, il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Non è una norma di stile: è la base su cui si fonda ogni valutazione successiva sulla responsabilità di chi amministra una SRL che non attiva per tempo gli strumenti di composizione della crisi disponibili.

La crisi, nella definizione dell’art. 2, comma 1, lett. a) CCII, è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta, per le imprese, come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate nei successivi dodici mesi. Questo concetto — la crisi come fase precedente e potenzialmente reversibile rispetto all’insolvenza conclamata — è il perno attorno a cui ruota l’intera architettura della composizione negoziata: più la si attiva vicino al momento in cui i flussi cominciano a incrinarsi, più ampio è il ventaglio di soluzioni realisticamente percorribili; più si attende, più le opzioni si restringono verso strumenti concorsuali di natura liquidatoria.

Va inoltre chiarito un punto spesso frainteso: la composizione negoziata non è una procedura concorsuale. Non comporta lo spossessamento dell’amministratore, non richiede una dichiarazione di stato di crisi formalizzata davanti al tribunale come condizione di accesso, e si svolge attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio, con la nomina di un esperto indipendente che affianca — non sostituisce — l’organo amministrativo. Questo la rende strutturalmente diversa dagli strumenti “tradizionali” di regolazione della crisi, ed è proprio questa differenza a rendere il timing dell’attivazione una variabile decisiva più che in altri contesti.

Va anche precisato che gli strumenti di allerta interna, previsti dal Codice per favorire la tempestiva emersione della crisi, non coincidono con la composizione negoziata ma la presuppongono logicamente: la segnalazione da parte dell’organo di controllo (quando presente in SRL, ai sensi degli obblighi di nomina previsti per le società che superano determinate soglie dimensionali) o l’autonoma percezione dell’organo amministrativo dovrebbero condurre, in un modello virtuoso, proprio alla valutazione se attivare l’istanza presso la piattaforma nazionale. Nella prassi, però, questo passaggio logico viene spesso saltato: molte SRL arrivano alla valutazione sulla composizione negoziata non per una segnalazione tempestiva correttamente gestita, ma per la pressione di eventi esterni — un fido bancario che non viene rinnovato, un fornitore che sospende le consegne, un primo decreto ingiuntivo notificato. È un dato di fatto che va tenuto presente: la teoria del sistema di allerta presuppone una reattività interna che, nella pratica di moltissime piccole e medie SRL, non sempre è già strutturata, ed è proprio in questo scarto tra teoria e prassi che si gioca buona parte della differenza tra chi attiva la composizione negoziata per tempo e chi la considera solo quando le alternative si sono già ridotte.

Va infine considerato il tema della governance della SRL durante la fase di valutazione: la decisione di attivare la composizione negoziata, di attendere, o di percorrere un piano attestato non è tecnicamente riservata all’amministratore unico o al consiglio di amministrazione in totale autonomia da ogni altro organo sociale. Se la SRL dispone di un organo di controllo o di un revisore, il confronto con questi soggetti, pur non essendo condizione di validità della scelta, rafforza sotto il profilo probatorio la dimostrazione che la decisione presa è stata informata e non estemporanea — un elemento che, come si vedrà, pesa in modo diretto sulla valutazione della responsabilità degli amministratori in caso di esito negativo.

Opzione 1 — Attivare la composizione negoziata allo stadio iniziale dello squilibrio

In cosa consiste. L’accesso alla composizione negoziata avviene tramite un’istanza presentata dall’organo amministrativo sulla piattaforma telematica nazionale (art. 17 CCII), corredata da una serie di documenti — tra cui il piano finanziario dei successivi sei mesi e un’autodichiarazione sulle prospettive di risanamento — che permettono alla commissione di nomina di individuare un esperto indipendente. La base normativa è quella degli artt. 12-25 undecies CCII, che disciplinano condizioni di accesso, contenuto dell’istanza, poteri e doveri dell’esperto, misure protettive e cautelari, e i possibili esiti della procedura.

Quando ha senso attivarla in questa fase. Tre scenari ricorrenti:

  • una SRL che registra i primi segnali di tensione sui flussi di cassa — ritardi nei pagamenti ai fornitori, utilizzo crescente di linee di credito a breve, difficoltà a rispettare le scadenze fiscali — ma i cui bilanci non mostrano ancora una perdita del capitale sociale rilevante ex art. 2482-bis o 2482-ter c.c.;
  • una società che ha commissionato un business plan da cui emerge una prospettiva di risanamento realistica, sostenuta da un piano industriale credibile, ma che necessita di tempo e protezione dalle iniziative dei creditori per attuarlo;
  • un’impresa che intende rinegoziare condizioni con banche o fornitori strategici prima che questi ultimi assumano iniziative unilaterali (revoca di affidamenti, richiesta di garanzie aggiuntive, sospensione di forniture).

Come si esegue in sintesi. Presentata l’istanza, l’esperto viene nominato entro pochi giorni; l’imprenditore può contestualmente chiedere le misure protettive di cui all’art. 18 CCII, che producono effetti dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese e che, se confermate dal tribunale, inibiscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa per la durata della procedura. L’esperto convoca le parti, valuta l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento e conduce le trattative fino a uno dei possibili esiti previsti dalla legge (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto da esperto e debitore con effetti di piano attestato, oppure accesso a uno strumento di regolazione della crisi).

Vantaggi. L’attivazione precoce massimizza le probabilità che l’esperto riscontri la ragionevole perseguibilità del risanamento, presupposto imprescindibile perché le misure protettive vengano confermate: come ha chiarito il Trib. Bergamo, 15 marzo 2022, la prospettiva puramente liquidatoria non integra un esito positivo della composizione, e il Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025 ha ribadito che una prospettiva squisitamente liquidatoria esclude la conferma delle misure protettive, richiedendo che il piano conservi l’azienda come complesso attivo ai sensi dell’art. 2555 c.c. Più la crisi è recente, più è agevole dimostrare questa reversibilità. Inoltre, la procedura è riservata e non pubblica (salvo la pubblicazione dell’istanza nel Registro Imprese quando si chiedono misure protettive), il che consente di trattare con i creditori senza l’effetto reputazionale che una procedura concorsuale conclamata comporta.

Rischi e svantaggi onesti. Non tutte le trattative si concludono con un accordo: se l’esperto rileva l’assenza di prospettive concrete, la procedura si archivia e l’imprenditore si ritrova comunque nella necessità di attivare uno strumento successivo, avendo nel frattempo consumato tempo e, se erano state chieste, le misure protettive potrebbero cessare. Il Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 ha negato la conferma delle misure in un caso di insolvenza già irreversibile, con flussi prospettici inadeguati e piano ancora embrionale: un monito su quanto conti la qualità della documentazione presentata fin dall’inizio. Va inoltre ricordato che l’attivazione della composizione negoziata non sospende automaticamente ogni obbligo: come chiarito dalla Cassazione, la pendenza di misure protettive o della procedura non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (Cass. civ., Sez. I, n. 3634/2025), quindi non va confusa con uno scudo assoluto.

Il profilo ideale di questa opzione: una SRL che intercetta lo squilibrio nella fase in cui i numeri sono ancora governabili, dispone di un minimo di dati contabili affidabili su cui costruire un piano credibile, e ha creditori — banche o fornitori principali — ancora disponibili al dialogo.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il contenuto del piano finanziario a sei mesi che accompagna l’istanza: non è un documento formale da compilare per completezza documentale, ma il primo elemento su cui l’esperto forma il proprio giudizio circa l’esistenza di una prospettiva di risanamento. Il Trib. Bergamo, 15 febbraio 2022, ha chiarito che la domanda di conferma delle misure protettive deve essere indefettibilmente corredata da un piano finanziario a sei mesi, ritenuto imprescindibile per valutare la sopravvivenza dell’impresa nel breve periodo. Questo significa che una SRL che intende attivare la composizione negoziata “per tempo” dovrebbe, prima ancora di presentare l’istanza, aver già impostato un minimo di pianificazione finanziaria prospettica — cosa che, paradossalmente, è più facile da costruire quando la crisi è agli esordi e i dati contabili non sono ancora compromessi da mesi di gestione emergenziale. Al contrario, una SRL che arriva alla composizione negoziata dopo mesi di gestione in affanno spesso si trova a dover ricostruire ex novo la contabilità gestionale prima ancora di poter formulare un piano credibile, con un dispendio di tempo che si somma a quello già perso per l’attivazione tardiva.

Va inoltre considerato l’effetto della composizione negoziata sui rapporti con il sistema bancario nel suo complesso, non solo con il singolo istituto affidante. Le banche, nella valutazione del merito creditizio e nella classificazione delle esposizioni secondo la normativa di vigilanza, tengono conto dello stato di “impresa in composizione negoziata” in modo diverso rispetto a un’impresa già in procedura concorsuale conclamata: la giurisprudenza di merito, come visto con il Trib. Verona, 22 gennaio 2024, ha già iniziato a delimitare i margini di reazione automatica degli istituti di credito, ma resta comunque vero che un’attivazione precoce, quando l’esposizione debitoria non ha ancora raggiunto livelli critici, permette alla SRL di negoziare da una posizione relativamente meno compromessa rispetto a quella in cui si troverebbe attendendo il deterioramento completo del rapporto fiduciario con le banche.

Opzione 2 — Attendere il consolidarsi della crisi e ricorrere a strumenti concorsuali quando diventa conclamata

In cosa consiste. È la strada che, per inerzia o per errata percezione della gravità della situazione, molte SRL finiscono per percorrere: si rinvia ogni intervento strutturato finché la crisi non si manifesta in forma acuta — perdita del capitale sociale, protesti, decreti ingiuntivi, primi pignoramenti — e a quel punto si ricorre agli strumenti concorsuali “tradizionali”: il concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII, nella sua declinazione in continuità o liquidatoria) o gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII), spesso sotto la spinta di un’azione esecutiva già avviata da un creditore.

Quando, di fatto, questa strada viene percorsa. Non è quasi mai una scelta deliberata fin dall’inizio, ma il risultato di tre situazioni tipiche:

  • l’organo amministrativo sottovaluta la gravità dei segnali iniziali, confidando in una ripresa dei ricavi che non si verifica nei tempi previsti;
  • mancano assetti organizzativi e contabili adeguati (in violazione dell’art. 2086 c.c.), per cui la crisi viene percepita solo quando è già conclamata nei numeri di bilancio;
  • la società, pur consapevole della difficoltà, preferisce attendere l’esito di trattative informali e non strutturate con i creditori principali, senza la protezione formale che solo una procedura prevista dal Codice può garantire.

Come si esegue in sintesi. Il concordato preventivo richiede il deposito di un ricorso al tribunale competente, con piano e proposta ai creditori, l’ammissione da parte del giudice, la nomina di un commissario giudiziale, il voto dei creditori e infine l’omologazione. Gli accordi di ristrutturazione richiedono il raggiungimento di intese con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (percentuali ridotte per le fattispecie agevolate), seguite dall’omologazione giudiziale. Sono entrambe procedure che comportano una pubblicità sostanzialmente integrale della crisi e un controllo giurisdizionale pieno fin dalla fase di ammissione.

Vantaggi. Quando la crisi è già avanzata e le trattative informali non hanno prodotto risultati, questi strumenti offrono una cornice di garanzie più strutturata: il commissario giudiziale vigila sulla gestione, i creditori votano su una proposta formalizzata e vincolante per la minoranza dissenziente (nel concordato), e l’omologazione produce effetti stabili ed esecutivi. Per una SRL che ha già accumulato un contenzioso rilevante con più creditori, la disciplina concorsuale offre uno strumento per gestire simultaneamente posizioni eterogenee, cosa che la composizione negoziata — priva di effetti vincolanti erga omnes sui creditori non aderenti — non è strutturalmente in grado di garantire.

Rischi e svantaggi onesti. Attendere che la crisi si consolidi restringe drasticamente il ventaglio di soluzioni disponibili: un’impresa che arriva al concordato con capitale sociale azzerato e flussi di cassa negativi da mesi difficilmente potrà proporre una continuità aziendale credibile, e si troverà quasi obbligata verso una soluzione liquidatoria. Il Trib. Livorno, 8 febbraio 2023, pur riferendosi a un caso di composizione negoziata, ha chiarito un principio che vale in generale: interventi tardivi (nel caso esaminato, una cessione di azienda programmata con 22 mesi di anticipo) rischiano di non favorire più alcun riequilibrio economico-finanziario se il contesto è già compromesso. Inoltre, sul piano della responsabilità degli amministratori, attendere oltre il ragionevole significa esporsi al rischio che la tardiva rilevazione della crisi, in violazione dei doveri ex art. 2086 c.c., venga qualificata come fonte di responsabilità per i danni conseguenti al ritardo, un profilo che i tribunali valutano sempre più spesso alla luce della cosiddetta business judgment rule “temperata”: la discrezionalità gestionale è tutelata solo se le scelte sono state informate e tempestive, non quando derivano da un’inerzia colpevole.

Il profilo ideale di questa opzione: una SRL la cui crisi è già manifesta nei numeri, con un contenzioso già diffuso su più fronti creditori, e che necessita di uno strumento capace di vincolare anche i creditori dissenzienti attraverso una procedura giurisdizionale piena.

Un elemento che merita attenzione riguarda la posizione dei soci, non solo quella della società e dei suoi amministratori. Quando la SRL arriva a un concordato preventivo dopo aver atteso il consolidarsi della crisi, il capitale sociale è quasi sempre già azzerato o gravemente eroso, e questo comporta conseguenze dirette sulla governance: gli amministratori si trovano a operare in una fase in cui, ai sensi dell’art. 2486 c.c., i loro poteri gestori sono limitati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, con un regime di responsabilità aggravato per gli atti compiuti in violazione di questo vincolo. Attendere il consolidarsi della crisi, quindi, non significa solo restringere le opzioni strategiche disponibili per la società: significa anche restringere, per gli amministratori, il margine di discrezionalità gestionale riconosciuto dalla legge, con un innalzamento del rischio di responsabilità personale per le scelte compiute nel periodo di aggravamento.

Va inoltre segnalato che l’accesso a un concordato preventivo o a un accordo di ristrutturazione, quando la crisi è già avanzata, comporta tipicamente difficoltà maggiori nel reperire nuova finanza. Gli istituti di credito, di fronte a una procedura concorsuale già formalizzata e pubblica, tendono a irrigidire ulteriormente le condizioni di erogazione, anche quando la disciplina concorsuale prevede meccanismi di prededuzione per la finanza erogata in funzione o in esecuzione del piano (artt. 99 e ss. CCII). Questo crea una sorta di circolo che si autoalimenta: la crisi non affrontata per tempo si aggrava, l’aggravamento riduce l’accesso a nuova finanza, la mancanza di liquidità aggrava ulteriormente la crisi. È un meccanismo che la composizione negoziata, attivata precocemente, è strutturalmente pensata per interrompere, offrendo — tra gli effetti previsti dalla disciplina — anche strumenti di sostegno alla continuità (come l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nel corso delle trattative, quando funzionali al risanamento) prima che la spirale si sia consolidata.

Opzione 3 — Il piano attestato di risanamento come alternativa stragiudiziale parallela

In cosa consiste. Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è uno strumento interamente stragiudiziale: l’imprenditore predispone un piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, e un professionista indipendente ne attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità. Non richiede l’intervento del tribunale né la nomina di un esperto terzo che conduca trattative: è la società stessa, con il supporto di consulenti di propria fiducia, a costruire il piano e a negoziare bilateralmente con i creditori che intende coinvolgere.

Quando ha senso, e quando invece no rispetto alla composizione negoziata. Il piano attestato può avere senso quando la SRL ha già individuato con precisione i creditori strategici da coinvolgere (tipicamente uno o due istituti bancari) e non necessita di una piattaforma di dialogo multilaterale, né delle misure protettive erga omnes che solo la composizione negoziata o gli strumenti giudiziali possono offrire. È una strada percorribile in alternativa, ma raramente in sostituzione della composizione negoziata quando il numero di creditori coinvolti è elevato o quando serve una protezione dalle azioni esecutive: il piano attestato, infatti, non produce alcun effetto protettivo automatico sul patrimonio dell’impresa, e i creditori non aderenti restano liberi di agire.

Vantaggi. Massima riservatezza (il piano non viene pubblicato, salvo la scelta volontaria di renderlo pubblico per beneficiare dell’esenzione da revocatoria ex art. 166, comma 3, lett. d, CCII), nessun coinvolgimento del tribunale, tempi potenzialmente più rapidi quando i creditori coinvolti sono pochi e già disponibili al dialogo.

Rischi e svantaggi onesti. L’assenza di qualunque effetto protettivo lo rende inadatto quando esiste il rischio concreto che uno o più creditori avviino azioni esecutive nel frattempo. Inoltre, la sua efficacia dipende interamente dalla qualità dell’attestazione: un’attestazione carente o basata su dati non veritieri espone sia l’attestatore sia, indirettamente, gli amministratori a contestazioni successive, specie in caso di successiva apertura di una procedura concorsuale in cui il piano attestato venga esaminato retrospettivamente.

Il profilo ideale di questa opzione: una SRL con pochi creditori strategici, dati aziendali solidi e già verificabili, e nessun rischio imminente di azioni esecutive individuali.

Merita un approfondimento il ruolo dell’attestatore in questo strumento, perché è il punto in cui il piano attestato di risanamento si differenzia più nettamente dalla composizione negoziata. Mentre l’esperto nominato nella composizione negoziata è un soggetto terzo scelto da una commissione secondo criteri di indipendenza e turnazione, l’attestatore del piano ex art. 56 CCII è individuato direttamente dall’imprenditore, pur dovendo possedere i requisiti di indipendenza e professionalità previsti dalla legge (tra cui l’iscrizione al registro dei revisori legali e l’assenza di rapporti professionali o personali con il debitore tali da comprometterne la terzietà). Questa differenza incide sulla percezione che i creditori hanno dello strumento: un piano attestato, per quanto tecnicamente solido, non gode della stessa terzietà “istituzionale” che la composizione negoziata garantisce attraverso la nomina camerale dell’esperto, e questo può rendere più complesso, in alcuni casi, ottenere l’adesione di creditori meno inclini a fidarsi di un giudizio tecnico percepito come meno indipendente.

Va inoltre chiarito che, se il piano attestato viene reso pubblico attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese, la società beneficia dell’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano stesso (art. 166, comma 3, lett. d, CCII), un beneficio che può risultare determinante se, nonostante gli sforzi di risanamento, la società dovesse successivamente essere assoggettata a liquidazione giudiziale. Questo aspetto va soppesato con attenzione nella scelta tra piano attestato riservato e piano attestato pubblicato: la riservatezza tutela l’immagine commerciale della società nell’immediato, ma rinuncia a una protezione che potrebbe rivelarsi preziosa se il risanamento, nonostante tutto, non dovesse andare a buon fine.

Le opzioni alla prova dei conti

Per rendere concreto il confronto, ecco tre simulazioni numeriche costruite sugli stessi dati di partenza, applicati alle diverse strade. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali seguiti dallo studio, costruite per illustrare in modo asciutto come lo stesso tipo di squilibrio produca esiti diversi a seconda del momento in cui la SRL decide di intervenire e dello strumento scelto.

Simulazione 1 — Attivazione precoce (Opzione 1). SRL con fatturato annuo di 1.840.000 €, debiti scaduti verso fornitori per 187.500 € e un affidamento bancario di 240.000 € su cui iniziano i primi ritardi di rientro. L’organo amministrativo rileva lo squilibrio a marzo, quando la perdita cumulata è ancora inferiore a un terzo del capitale sociale (che è di 50.000 €). Presenta istanza di composizione negoziata il 4 aprile, con richiesta di misure protettive. L’esperto viene nominato entro 15 giorni; il tribunale conferma le misure protettive il 6 maggio, sospendendo per la durata della procedura le iniziative esecutive dei creditori istanti. Entro il termine massimo di 180 giorni (prorogabile), la società raggiunge un accordo di rimodulazione del debito bancario e una convenzione di moratoria con i tre fornitori principali, mantenendo la continuità aziendale.

Simulazione 2 — Attesa e concordato preventivo (Opzione 2). Stessa SRL, ma l’organo amministrativo rinvia ogni intervento fino a settembre, quando il capitale sociale risulta ormai azzerato per perdite (art. 2482-ter c.c.) e sono stati notificati due decreti ingiuntivi per un totale di 96.000 €, oltre a un pignoramento presso terzi già avviato da un fornitore. A questo punto la composizione negoziata avrebbe scarse probabilità di essere ritenuta idonea (mancherebbe, con ogni probabilità, la ragionevole perseguibilità del risanamento in continuità), e la società è costretta a depositare un ricorso per concordato preventivo con riserva, con l’obiettivo di predisporre — nei successivi 60-120 giorni concessi dal tribunale — un piano che, dati i numeri, si orienta verso una componente liquidatoria significativa piuttosto che verso la continuità diretta.

Simulazione 3 — Piano attestato con pochi creditori (Opzione 3). SRL più piccola, fatturato 620.000 €, un solo creditore bancario rilevante per 310.000 € e fornitori regolarmente pagati. Lo squilibrio nasce da un investimento sovradimensionato rispetto ai flussi. L’amministratore, con il supporto di un attestatore indipendente, predispone un piano di rientro in 36 mesi, validato dalla banca in tempi rapidi (45 giorni) proprio perché non richiede l’attivazione di una procedura con effetti pubblici. Nessuna misura protettiva è necessaria perché nessun altro creditore mostra segnali di iniziativa esecutiva.

Il confronto tra le tre simulazioni mostra un pattern ricorrente: più la reazione arriva vicino all’origine dello squilibrio, più ampio resta il ventaglio di soluzioni compatibili con la continuità dell’attività; più si attende, più le opzioni residue si restringono verso strumenti a componente liquidatoria.

Un ulteriore elemento temporale, spesso trascurato nella pianificazione pratica, merita attenzione, proprio perché riguarda direttamente il “come attivarla per tempo” del titolo di questo articolo: i termini di durata delle misure protettive nella composizione negoziata non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali. Il Trib. Brescia, con provvedimento del 5 agosto 2022, e il Trib. Torino, con provvedimento del 22 agosto 2022, hanno entrambi chiarito che il termine di durata delle misure protettive non è feriabile, data l’intrinseca urgenza che connota l’intero procedimento: la sospensione feriale, che nel nostro ordinamento opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno per i termini processuali ordinari, non si applica quindi a questa fase della composizione negoziata. È un dettaglio tecnico che assume rilievo pratico non trascurabile per chi valuta di attivare la procedura a ridosso del periodo estivo: mentre altri adempimenti processuali collegati a strumenti concorsuali più tradizionali possono beneficiare della sospensione dei termini nel mese di agosto, chi ha già ottenuto misure protettive nell’ambito della composizione negoziata deve continuare a monitorarne la scadenza senza contare su alcuna proroga automatica legata al periodo feriale. Anche questo, in fondo, è un aspetto del “per tempo” richiamato nel titolo: non basta attivare la procedura al momento giusto, occorre anche gestirne correttamente i termini una volta avviata, senza sovrapporre erroneamente regole di sospensione pensate per altri contesti processuali.

Il confronto in tabella

CriterioOpzione 1 — Composizione negoziata precoceOpzione 2 — Attesa e strumenti concorsualiOpzione 3 — Piano attestato di risanamento
Tempi di attivazioneRapidi (nomina esperto entro giorni)Più lunghi, spesso sotto pressione di azioni già in corsoVariabili, dipende dalla negoziazione bilaterale
Complessità proceduraleMedia, gestita in piattaforma telematicaAlta, con fasi giudiziali strutturateBassa, interamente stragiudiziale
Effetti protettivi sul patrimonioPossibili misure protettive e cautelari (artt. 18-19 CCII)Automatismi tipici della procedura concorsuale presceltaNessuno
Coinvolgimento del tribunaleSolo per conferma/proroga misure protettivePieno, dall’ammissione all’omologazioneNessuno, salvo contenziosi successivi
Rischio in caso di esito negativoNecessità di transitare su altro strumento (es. concordato semplificato)Se il piano non regge, si va verso la liquidazione giudizialeNessuna protezione residua se i creditori agiscono
RiservatezzaAlta se non si chiedono misure protettive erga omnesBassa, procedura tendenzialmente pubblicaMassima
Reversibilità della sceltaAlta se attivata per tempoBassa una volta depositato il ricorsoAlta, ma senza rete di sicurezza
Costi di giustiziaContributo unificato per il procedimento di conferma misure, se richiestoContributo unificato per il ricorso e le fasi successive previste dalla leggeNessun costo di giustizia salvo contenziosi eventuali
Effetto sulla sospensione ferialeTermini delle misure protettive non soggetti a sospensione feriale (1-31 agosto)Termini processuali ordinari, soggetti alla disciplina generale della sospensione feriale (1-31 agosto)Non applicabile, nessun termine processuale in corso

I criteri per scegliere

Non esiste una risposta valida in astratto: la scelta dipende dalla combinazione di alcuni fattori concreti.


  1. Il grado di reversibilità della crisi. Se la crisi presenta ancora margini di reversibilità documentabili — flussi di cassa negativi ma non strutturalmente insanabili, capitale sociale ancora integro o solo parzialmente eroso — la composizione negoziata resta generalmente la strada che preserva più opzioni. Se invece la situazione è già scivolata verso l’insolvenza conclamata, gli strumenti concorsuali diventano spesso l’unica via realisticamente percorribile.



  2. Il numero e l’atteggiamento dei creditori coinvolti. Con pochi creditori disponibili al dialogo bilaterale, un piano attestato può bastare. Con una platea ampia ed eterogenea di creditori, specie se alcuni sono già ostili, la composizione negoziata (con le sue misure protettive) o gli strumenti giudiziali diventano preferibili.



  3. La qualità e l’affidabilità dei dati aziendali disponibili. Ogni strada richiede un piano credibile: se la contabilità è disallineata o gli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. non hanno mai prodotto reportistica affidabile, il primo passo — prima ancora di scegliere lo strumento — è ricostruire un quadro informativo veritiero, senza il quale nessuna delle tre opzioni ha reali probabilità di successo.



  4. L’urgenza di una protezione dal patrimonio. Se esistono azioni esecutive già avviate o imminenti, la composizione negoziata con richiesta di misure protettive, oppure direttamente uno strumento concorsuale con i suoi effetti tipici, offrono una tutela che il piano attestato non fornisce.



  5. La disponibilità di tempo residuo prima di scadenze critiche. Se mancano poche settimane a un’udienza di fallimento già fissata su istanza di un creditore, la finestra per un’attivazione “per tempo” della composizione negoziata potrebbe già essersi ristretta, e la valutazione va fatta con particolare urgenza sulle alternative ancora disponibili.



  6. La sostenibilità della continuità aziendale rispetto a un’eventuale componente liquidatoria. Se l’attività operativa genera ancora margine di contribuzione positivo, al netto degli oneri finanziari pregressi, la composizione negoziata orientata alla continuità resta generalmente preferibile; se invece l’attività caratteristica è già strutturalmente in perdita indipendentemente dall’indebitamento, nessuno strumento di regolazione della crisi — negoziale o giudiziale che sia — può sostituirsi a una scelta più radicale sulla prosecuzione dell’attività, ed è preferibile che questa valutazione emerga il prima possibile, piuttosto che dopo mesi di tentativi di risanamento su un’attività non più sostenibile.


In questa fase, il ruolo dell’Esperto Negoziatore assume un peso specifico: è la figura che, nella composizione negoziata, verifica in concreto — non sulla carta — se la crisi presenti ancora margini di reversibilità, e questa stessa capacità di lettura tecnica aiuta a orientare la scelta anche quando, alla fine, la strada percorribile risulta essere un’altra.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà, se scelgo la composizione negoziata e non funziona? Sì, ed è uno dei punti di forza dello strumento: se le trattative non producono un accordo, l’esito naturale previsto dalla legge è la possibilità di accedere a un altro strumento di regolazione della crisi, incluso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25 sexies CCII), riservato proprio a chi ha svolto la composizione negoziata senza esito positivo. Il Tribunale di Milano ha più volte ribadito, nella propria giurisprudenza sul punto, che l’accesso al concordato semplificato presuppone che nella composizione negoziata siano state effettivamente svolte trattative in buona fede, anche se senza successo: non basta aver depositato l’istanza, occorre aver davvero negoziato.

E se scelgo di attendere e la situazione peggiora più del previsto? È il rischio concreto dell’Opzione 2: attendere non è mai una scelta a costo zero. Ogni mese di ritardo riduce il numero di strumenti realisticamente accessibili e aumenta l’esposizione personale degli amministratori per la tardiva rilevazione della crisi, in violazione dei doveri ex art. 2086 c.c.

Le misure protettive della composizione negoziata bloccano davvero tutto? No, e va chiarito con precisione. Le misure protettive, se confermate dal tribunale, inibiscono le azioni esecutive e cautelari dei creditori destinatari, ma — come ha ribadito la Cassazione — non impediscono automaticamente al giudice di procedere sulla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti autonomi (Cass. n. 3634/2025). Inoltre, secondo il Trib. Salerno, 28 marzo 2024, l’accesso a un diverso strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive proprie non è ammissibile durante le trattative della composizione negoziata già in corso, per evitare una sovrapposizione elusiva.

Posso attivare la composizione negoziata anche se sono già in una fase avanzata di crisi? Formalmente sì, ma le probabilità che l’esperto riscontri una prospettiva di risanamento credibile calano proporzionalmente al ritardo. Il Trib. Lecco, 2 gennaio 2023, ha chiarito che anche l’insolvenza non preclude di per sé l’accesso alla composizione negoziata, purché non si tratti di una condizione irreversibile priva di ragionevoli prospettive: è un margine stretto, ma esiste, e per questo ogni valutazione va condotta caso per caso.

Le banche possono revocare gli affidamenti solo perché ho attivato la composizione negoziata? No: il Tribunale di Verona, con provvedimento del 22 gennaio 2024, ha chiarito che le banche non possono revocare o sospendere gli affidamenti per la sola adesione della società alla composizione negoziata, essendo necessaria una comunicazione scritta delle ragioni sottostanti, sorretta da un giustificato motivo autonomo e non da una reazione automatica alla sola notizia dell’accesso alla procedura.

Rischio personalmente qualcosa, come amministratore, se aspetto troppo prima di scegliere una di queste strade? Sì, ed è uno degli aspetti su cui la giurisprudenza recente si è mostrata più attenta. Il dovere di istituire assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi, previsto dall’art. 2086, secondo comma, c.c., non è una norma programmatica priva di conseguenze: la sua violazione, quando genera o aggrava il danno al patrimonio sociale e ai creditori, può fondare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, tanto più solida quanto più risulti dimostrabile che i segnali di squilibrio erano presenti da tempo e non sono stati seguiti da alcuna iniziativa. La business judgment rule tutela le scelte gestionali discrezionali compiute in buona fede, ma non protegge l’inerzia: il discrimine, nella pratica dei tribunali, è sempre più spesso la dimostrazione che una decisione — quale che sia, purché informata e motivata — sia stata effettivamente presa in un tempo ragionevole rispetto all’emersione dei primi segnali.

Conviene sempre attivare la composizione negoziata prima possibile, in ogni caso? No, ed è il senso stesso di questo confronto tra opzioni: attivarla “per tempo” non significa attivarla sempre e comunque al primo segnale di tensione di cassa, che può anche essere fisiologico e temporaneo. Significa piuttosto costruire, fin dai primi mesi in cui compaiono difficoltà strutturali e non episodiche, una capacità di lettura dei propri numeri che permetta di riconoscere il momento in cui lo squilibrio smette di essere gestibile con i soli strumenti ordinari di tesoreria, e di attivare a quel punto — senza ulteriori rinvii — la valutazione tra le strade percorribili descritte in questo articolo.

Le pronunce che orientano la scelta

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti per orientare la decisione tra le opzioni esaminate, raggruppati per l’area tematica che illuminano.

Su tempistica, reversibilità e presupposti di accesso (Opzione 1 vs Opzione 2):


  1. Trib. Bergamo, 15 marzo 2022 — Ha escluso la conferma delle misure protettive quando la liquidazione risulta l’unico mezzo di soddisfazione dei creditori: una prospettiva puramente liquidatoria non integra l’esito positivo che la composizione negoziata presuppone, confermando che il senso dello strumento è preservare, non solo smaltire, il valore d’impresa.



  2. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025 — Ha ribadito che una prospettiva squisitamente liquidatoria esclude la conferma delle misure protettive, richiedendo che il piano conservi l’azienda come complesso produttivo attivo ai sensi dell’art. 2555 c.c.: principio decisivo per capire quanto conti l’attivazione prima che la continuità sia già compromessa.



  3. Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 — Ha negato la conferma delle misure protettive in un caso di insolvenza già irreversibile, con flussi prospettici inadeguati e piano ancora embrionale: un esempio diretto di cosa accade quando l’attivazione arriva troppo tardi e con documentazione insufficiente.



  4. Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 — Ha chiarito che l’insolvenza non preclude di per sé l’accesso alla composizione negoziata, essendo rilevante non lo stato in sé ma la mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento: un margine stretto che vale la pena verificare con un esperto prima di escludere in partenza questa strada.



  5. Trib. Perugia, 15 luglio 2024 — Ha ammesso alla composizione negoziata anche una società già in liquidazione volontaria, se sussiste una ragionevole perseguibilità del risanamento, comprensiva sia della prosecuzione dell’attività sia di una migliore soddisfazione dei creditori tramite liquidazione: un’apertura interpretativa importante sui confini dello strumento.


Sulle misure protettive e i loro limiti (rilevanti per l’Opzione 1):


  1. Trib. Milano, 17 gennaio 2022 — Ha ammesso la conferma delle misure protettive quando esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, richiedendo la valutazione di strumentalità delle misure e il bilanciamento con gli interessi dei creditori.



  2. Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023 — Ha precisato che la conferma delle misure protettive richiede la compresenza di due elementi: il fumus boni iuris, ossia la reversibilità della crisi, e il periculum in mora, ossia il pregiudizio che le trattative subirebbero senza la protezione.



  3. Trib. Parma, 17 marzo 2024 — Ha confermato le misure protettive anche quando l’esperto individua, in corso di trattative, un percorso alternativo (continuità indiretta tramite cessione dell’azienda) rispetto a quello inizialmente prospettato dal debitore (continuità diretta): segno della flessibilità che lo strumento consente durante la procedura.



  4. Trib. Verona, 22 gennaio 2024 — Ha stabilito che le banche non possono revocare o sospendere gli affidamenti per la sola adesione alla composizione negoziata, essendo necessaria una comunicazione scritta con giustificato motivo autonomo: una tutela concreta per le SRL che temono reazioni automatiche degli istituti di credito.


Sui rapporti con gli strumenti concorsuali e sull’esito della composizione negoziata (rilevanti per il confronto tra Opzione 1 e Opzione 2):


  1. Cass. civ., Sez. I, n. 3634/2025 (12 febbraio 2025) — Ha chiarito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e che il diritto di difesa è violato solo in presenza di un pregiudizio concreto, non per meri impedimenti astratti: un principio che ridimensiona l’idea di uno scudo assoluto legato alla sola pendenza della procedura.



  2. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023 — Ha precisato che la sola domanda di composizione negoziata non impedisce la proposizione di un’istanza di liquidazione giudiziale, dato che la protezione opera solo se sono state espressamente richieste le misure ex art. 18 CCII: un chiarimento operativo essenziale per chi valuta i tempi dell’attivazione.



  3. Cass. civ., Sez. I, n. 620/2026 (12 gennaio 2026) — Ha definito il regime di impugnabilità del provvedimento con cui il tribunale si pronuncia, già nella fase di scrutinio della “ritualità” della proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies, comma 3, CCII, un tema centrale per chi si accinge a percorrere lo sbocco naturale di una composizione negoziata conclusa senza accordo.



  4. Cass. civ., n. 624/2026 — Ha stabilito che, nel concordato semplificato, l’utilità della proposta per i creditori non può consistere nella sola rapidità della procedura rispetto alle alternative concorsuali: un principio che riguarda direttamente le SRL che, dopo una composizione negoziata senza esito, si affacciano su questo sbocco.



  5. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024 — Ha chiarito che una nuova domanda di conferma delle misure protettive, ai sensi dell’art. 19, comma 3, CCII, richiede la reiterazione dell’intero iter previsto dall’art. 18 CCII, incluso il rinnovo dell’interlocuzione con i creditori: un dettaglio procedurale che pesa sui tempi complessivi della strategia.


Nel complesso, queste pronunce restituiscono un quadro sufficientemente coerente e consolidato: i tribunali, quando valutano la conferma delle misure protettive o l’ammissibilità dei successivi strumenti concorsuali, guardano sempre alla concreta reversibilità della crisi al momento in cui la procedura viene attivata, non a valutazioni astratte compiute a posteriori. È un dato che conferma, dal punto di vista giurisprudenziale, quanto già emerso dal confronto tra le opzioni esaminate in questo articolo: il timing dell’attivazione non è un dettaglio procedurale marginale, ma l’elemento che i giudici stessi pongono al centro della loro valutazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Chi amministra una SRL in difficoltà finanziaria raramente ha gli strumenti tecnici per valutare da solo, con la necessaria oggettività, quale delle strade esaminate sopra sia realmente percorribile nel proprio caso. Manca spesso, non per colpa dell’imprenditore ma per la naturale distanza tra la gestione operativa quotidiana e la lettura tecnica dei presupposti normativi, la capacità di distinguere tra una difficoltà di cassa temporanea e uno squilibrio strutturale che richiede l’attivazione formale di uno degli strumenti esaminati in questo articolo. È proprio in questo passaggio — dalla percezione soggettiva della difficoltà alla sua qualificazione giuridica corretta — che si gioca buona parte della differenza tra un’attivazione tempestiva e un’attivazione tardiva, ed è per questo che il confronto con un professionista che conosce la materia dall’interno, anche nella sua declinazione più tecnica di Esperto Negoziatore, dovrebbe avvenire il prima possibile, prima ancora che la scelta tra le opzioni esaminate sopra diventi urgente. Lo Studio Monardo affianca l’imprenditore in questa fase con un metodo di lavoro strutturato:

  1. Verifichiamo lo stato reale della crisi, analizzando bilanci, flussi di cassa prospettici e l’eventuale erosione del capitale sociale ex artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., per stabilire con precisione se ci si trovi ancora in una fase di reversibilità utile alla composizione negoziata.


  2. Ricostruiamo il quadro degli assetti organizzativi e contabili richiesti dall’art. 2086 c.c., individuando le lacune informative che, se non colmate, comprometterebbero la credibilità di qualunque piano presentato ai creditori o all’esperto.


  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando in concreto composizione negoziata, strumenti concorsuali e piano attestato di risanamento, sulla base dei dati aziendali reali e non di un modello standard.


  4. Predisponiamo l’istanza di accesso alla composizione negoziata, incluso il piano finanziario a sei mesi e l’autodichiarazione richiesta dall’art. 17 CCII, curando la completezza documentale che i tribunali richiedono fin dalla prima valutazione dei presupposti.


  5. Redigiamo e sosteniamo la richiesta di misure protettive, individuando con precisione i creditori destinatari e argomentando fumus e periculum secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito più recente.


  6. Interloquiamo con i creditori — banche, fornitori, Erario — nella fase delle trattative, coordinandoci con l’esperto indipendente nominato dalla piattaforma quando la procedura è già stata attivata.


  7. Monitoriamo l’evoluzione della trattativa rispetto ai termini di legge, valutando tempestivamente se e quando orientarsi verso l’esito successivo più coerente, incluso il concordato semplificato in caso di trattative senza accordo.


  8. Assistiamo l’organo amministrativo nella gestione del rischio di responsabilità personale, verificando che le scelte compiute risultino informate, tempestive e documentate secondo i canoni della business judgment rule.


  9. Coordiniamo gli aspetti fiscali e tributari connessi alla crisi d’impresa, avvalendoci dello staff multidisciplinare dello Studio quando la posizione debitoria coinvolge anche profili erariali e previdenziali.


  10. Costruiamo, quando la composizione negoziata non produce un accordo, il passaggio verso lo strumento successivo più adatto, mantenendo continuità di strategia e di conoscenza del fascicolo dalla fase negoziale a quella eventualmente giudiziale.


Per condurre questo lavoro, lo Studio si avvale di competenze specifiche e verificabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema specifico, la qualifica di Esperto Negoziatore pesa in modo particolare: è l’abilitazione che permette di comprendere dall’interno il ruolo, i poteri e i limiti della figura che la legge pone al centro della composizione negoziata, e questo consente allo Studio di valutare con cognizione tecnica diretta — non solo teorica — se una determinata istanza abbia concrete probabilità di essere accolta e di produrre l’esito sperato, e di calibrare tempi e contenuti della documentazione da presentare fin dal primo momento. La continuità di strategia conta quanto il timing dell’attivazione: la scelta compiuta oggi tra le opzioni esaminate deve poter essere sostenuta, se necessario, fino alle fasi successive — inclusa, nei casi che lo richiedono, la sede di legittimità — senza cambiare mani né linea difensiva, ed è questo il valore aggiunto di affidarsi a un unico riferimento fin dalla fase preventiva. Lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo in modo coordinato, così che gli aspetti giuridici e quelli contabili-finanziari della crisi vengano affrontati insieme, senza le lacune di comunicazione che spesso si creano quando i professionisti coinvolti operano separatamente.

Chi affronta questa fase, in ogni caso, dovrebbe tenere presente che la finestra per attivare per tempo la composizione negoziata non resta aperta indefinitamente: più i segnali di squilibrio restano senza risposta, più si riduce il ventaglio di soluzioni realmente compatibili con la continuità dell’attività.

In sintesi: la scelta dipende dal caso concreto

Non esiste una strada oggettivamente migliore tra composizione negoziata, strumenti concorsuali tradizionali e piano attestato di risanamento: esiste, per ogni singola SRL, il momento e le condizioni che rendono una di queste strade più coerente delle altre, e sbagliare la scelta — o, più spesso, non sceglierne nessuna per troppo tempo — costa margini di manovra che poi non si recuperano. Questo vale in particolare per il tema del titolo di questo articolo: attivare la composizione negoziata “per tempo” non significa seguire una regola fissa applicabile a ogni situazione, ma sviluppare, fin dai primi segnali di squilibrio, la capacità di riconoscere quando lo strumento più flessibile a disposizione della SRL smette di essere la scelta più efficace e diventa, semplicemente, la scelta più prudente. Quello che accomuna tutte le simulazioni e la giurisprudenza esaminate in questo articolo è un dato ricorrente, riscontrabile tanto nei provvedimenti dei tribunali di merito quanto nelle più recenti pronunce di legittimità richiamate: il fattore tempo non è un dettaglio procedurale, è la variabile che determina quali opzioni restano davvero sul tavolo.

Lo Studio Monardo affronta queste valutazioni partendo da una competenza specifica sulla materia — quella di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, che si affianca alle altre qualifiche certificate dell’Avvocato in tema di diritto bancario, tributario e di gestione della crisi da sovraindebitamento — proprio perché la scelta tra le strade esaminate richiede di comprendere dall’interno il funzionamento di ciascuno strumento, non solo i suoi effetti sulla carta. Ed è proprio questa capacità di lettura tecnica, unita al lavoro coordinato dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, a fare la differenza tra una decisione presa con consapevolezza dei propri margini reali e una decisione presa, per necessità, quando quei margini si sono già ridotti.

📩 Non aspettare che i termini tecnici e i segnali di crisi già evidenti riducano ulteriormente le opzioni a disposizione: scrivi allo Studio Monardo, i riferimenti per contattarci sono in fondo a questa pagina, ed è il primo passo, oggi e non tra qualche mese, per capire quale, tra le strade percorse in questo articolo, è davvero quella giusta per la tua SRL.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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