Quali Sono Le Esenzioni Da Revocatoria Negli Accordi Omologati?

Se sei arrivato fin qui, quasi certamente è perché hai ricevuto qualcosa da un’impresa in crisi — un pagamento, una garanzia, un bene — nell’ambito di un accordo che il tribunale ha omologato, e ora ti chiedi se quel vantaggio è davvero tuo o se un domani un curatore potrà tornare a chiedertelo indietro. Oppure sei tu l’imprenditore che quell’accordo lo ha costruito, e vuoi sapere fino a che punto lo scudo protegge chi ha creduto nel risanamento.

La verità è che non esiste una sola risposta a questa domanda: l’esenzione da revocatoria degli accordi omologati non è un ombrello uniforme, ma un tessuto a maglie diverse a seconda di chi sei e di cosa hai ricevuto. La banca che ha incassato rimesse su un conto affidato non sta nella stessa posizione del fornitore pagato a saldo; il terzo che ha comprato un capannone non corre gli stessi rischi del professionista che ha incassato l’onorario per redigere il piano; e l’amministratore della società debitrice ha da difendere qualcosa che agli altri non appartiene, cioè la propria posizione personale, civile e penale.

Qualche esempio lampo, per capire subito la distanza tra i profili. Un pagamento di 214.600 euro a un fornitore, se è analiticamente previsto nell’accordo omologato, è coperto dall’articolo 166, comma 3, lettera e), del Codice della crisi. Lo stesso identico pagamento, se effettuato fuori da quanto l’accordo prevede, è nudo davanti alla revocatoria. Una garanzia ipotecaria iscritta in esecuzione di un piano attestato non omologato viene giudicata con un metro completamente diverso da quella iscritta in esecuzione di un accordo passato al vaglio del tribunale. L’onorario dell’advisor è esente solo se il servizio era strumentale in modo necessario e diretto all’accesso alla procedura, e non se si è fermato a uno studio preliminare di fattibilità.

In questa guida troverai una sezione dedicata a ciascun profilo: la banca e l’intermediario finanziario; il fornitore strategico; il terzo acquirente di beni e rami d’azienda; il professionista, l’advisor e l’attestatore; l’imprenditore debitore e i suoi amministratori; il socio finanziatore, il garante e la parte correlata. Prima, però, le regole che valgono per tutti.

Una precisazione sul perché questa materia è esattamente il terreno dello Studio Monardo. Le esenzioni da revocatoria negli accordi omologati vivono su due piani che raramente si trovano insieme nella stessa mano: da un lato la conoscenza tecnica degli strumenti di regolazione della crisi — ed è qui che pesano la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, il ruolo di professionista fiduciario di un OCC e l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che sono il mestiere di chi costruisce e legge dall’interno accordi, piani e attestazioni; dall’altro la capacità di reggere il contenzioso quando il curatore agisce, e qui conta essere avvocato cassazionista, perché la revocatoria è una materia che si decide in Cassazione, sui principi, molto più che sui fatti. Chi progetta l’accordo sapendo già come verrà attaccato scrive un accordo diverso.

📩 Se hai ricevuto un pagamento, una garanzia o un bene nell’ambito di un accordo omologato — oppure stai per riceverlo — non aspettare la lettera del curatore per capire se sei protetto: contattaci ora, tutti i riferimenti dello Studio li trovi in fondo a questo articolo.


Le regole comuni a tutti: come funziona lo scudo dell’articolo 166

Prima di scendere nel tuo profilo, devi possedere la mappa. È breve, e ti servirà in ogni sezione che segue.

Da cosa ti stai difendendo

L’azione revocatoria fallimentare — oggi si chiama così anche nel Codice della crisi, esercitata dal curatore nella liquidazione giudiziale — serve a ricostituire il patrimonio del debitore e a ripristinare la parità di trattamento fra i creditori. L’articolo 166 CCII distingue due grandi famiglie. Nel primo comma stanno gli atti “anormali”: atti a titolo oneroso con sproporzione superiore a un quarto, pagamenti con mezzi non normali, garanzie contestuali o successive per debiti preesistenti. Qui la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo si presume, e tocca a lui provare di non sapere. Nel secondo comma stanno gli atti “normali” — pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso, garanzie contestuali per debiti contestualmente creati — e qui è il curatore che deve provare la scientia decoctionis.

Accanto a questa c’è la revocatoria ordinaria, richiamata dall’articolo 165 CCII e disciplinata dall’articolo 2901 del codice civile: termine quinquennale, presupposti diversi, eventus damni e consilium fraudis. Come vedremo, la domanda se lo scudo dell’articolo 166 copra anche la revocatoria ordinaria è il punto più controverso dell’intera materia, e la risposta è cambiata nel tempo.

Le esenzioni che ti riguardano

Il terzo comma dell’articolo 166 elenca le ipotesi sottratte alla revoca. Per chi ruota attorno agli strumenti di regolazione della crisi contano soprattutto tre lettere.

La lettera d) protegge gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56 CCII (o del piano di gruppo ex articolo 284) e in esso indicati. L’esenzione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore, quando il creditore ne fosse a conoscenza al momento del compimento dell’atto. Per questa lettera la norma dice espressamente che <cite index=”5-1″>l’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria</cite>.

La lettera e) è il cuore della domanda che ti sei posto: sono sottratti alla revoca <cite index=”7-1″>gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis omologato e dell’accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione</cite>. Il perimetro copre dunque tutte le declinazioni dell’accordo di ristrutturazione: ordinario ex articolo 57, agevolato ex articolo 60, ad efficacia estesa ex articolo 61.

La lettera g) protegge i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. È la norma che riguarda advisor, legali e attestatori.

Vanno ricordate, perché entrano in gioco nei profili, anche la lettera a) — pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso — e la lettera b), sulle rimesse in conto corrente che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca.

I tre requisiti che nessuno può saltare

Qualunque sia il tuo profilo, tre condizioni sono comuni e non negoziabili.

Primo: l’atto deve essere indicato nell’accordo. Non basta che sia genericamente “coerente” con il risanamento. L’inciso “e in essi indicati” non è un riempitivo: come è stato osservato per il gemello piano attestato, <cite index=”20-1″>non basta che il compimento degli atti sia qualificabile come esecuzione del piano, ma occorre che tali atti siano chiaramente riconducibili alle operazioni indicate nel piano per dare attuazione al relativo programma di risanamento; in assenza di tali condizioni l’esenzione da revocatoria non può operare</cite>. Un accordo scritto per sommi capi è un accordo che protegge male.

Secondo: serve l’omologazione, ed è l’omologazione a fare da spartiacque. Qui c’è la notizia migliore degli ultimi mesi per chi riceve pagamenti da un accordo omologato, e la trovi nella pronuncia della Corte d’Appello di Bologna del 4 dicembre 2025: <cite index=”49-1″>l’esenzione riferita ai pagamenti eseguiti in esecuzione di un accordo omologato non richiede alcuna condizione ulteriore rispetto all’omologazione stessa, non pretende che quanto concordato sia stato poi eseguito nei termini preventivati, e non consente di rimettere in discussione la veridicità dei dati aziendali né la fattibilità del piano, perché quella valutazione — da compiersi ex ante — spetta in via esclusiva al giudice in sede di omologa e di eventuale reclamo</cite>. La motivazione è di puro buon senso economico: <cite index=”49-1″>nessun creditore accetterebbe pagamenti in esecuzione di un accordo omologato dal tribunale se restasse esposto all’alea della revocatoria nel caso in cui l’accordo non andasse a buon fine</cite>.

Terzo: chi invoca l’esenzione deve provarla. L’esenzione è un fatto impeditivo dell’azione: nella logica dell’articolo 2697 del codice civile, tocca al creditore convenuto allegare e dimostrare l’esistenza dell’accordo, dell’omologazione e della riconducibilità dell’atto a quanto in esso previsto. È stato osservato in giurisprudenza che <cite index=”22-1″>il creditore che ha finanziato un’impresa sulla base di un piano di risanamento è nella posizione migliore per custodire e produrre quel documento, mentre per il curatore ricostruire a posteriori la documentazione aziendale può essere estremamente difficile</cite>. Tradotto: se hai buttato via il fascicolo, hai buttato via la difesa.

Il grande spartiacque: piano attestato o accordo omologato?

Questa distinzione attraversa tutta la guida, quindi tienila a mente. Il piano attestato di risanamento non passa dal tribunale: è attestato da un professionista indipendente. Per esso la Cassazione ha costruito un controllo giudiziale successivo. Con l’ordinanza n. 6508 del 3 marzo 2023 la Corte ha affermato che <cite index=”49-1″>l’esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato postula che il giudice investito della domanda o dell’eccezione valuti, in una prospettiva ex ante parametrata sulla condizione del terzo contraente che invoca l’esenzione, l’idoneità del piano a risanare l’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione finanziaria, con un giudizio da condurre in negativo, cioè nei soli limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine del piano</cite>. Nello stesso solco si era già mossa l’ordinanza n. 9743 del 25 marzo 2022, secondo cui <cite index=”23-1″>l’esenzione presuppone che il piano sia non solo attestato ma realisticamente idoneo al risanamento, valutato al momento della stipula: l’attestazione professionale è elemento essenziale ma non sufficiente</cite>.

L’accordo omologato, invece, quel vaglio lo ha già superato davanti al tribunale. È questa la ragione per cui, a parità di atto, l’accordo omologato offre una protezione strutturalmente più solida del piano attestato: il controllo di merito è già stato fatto, in contraddittorio, da un giudice.


Se sei una banca o un intermediario finanziario

La tua situazione

Hai un’esposizione verso un’impresa che è entrata in crisi. Nel periodo che ha preceduto l’accordo hai continuato a movimentare il conto corrente affidato, hai incassato rate di mutuo, forse hai ricevuto una nuova ipoteca o un pegno a fronte di finanza nuova, e magari hai partecipato attivamente al tavolo che ha portato all’accordo poi omologato. Oggi l’impresa è in liquidazione giudiziale e il curatore ti ha scritto. La tua posizione ha una particolarità che cambia tutto: sei l’unico creditore che ha ricevuto flussi continui, non un singolo pagamento, e per questo devi difenderti su due binari distinti.

Cosa cambia per te

Il primo binario riguarda tutto ciò che è transitato prima che l’accordo entrasse nella sua fase protetta. Qui non ti aiuta la lettera e): ti aiutano semmai la lettera b) sulle rimesse e la disciplina generale del secondo comma dell’articolo 166. Il criterio di riferimento per le rimesse resta quello classico, di recente riaffermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 5848 del 15 marzo 2026, che ha ribadito la tradizionale distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie come discrimine per la revocabilità; e la successiva n. 5847 dello stesso giorno ha ragionato sulla non consistenza e non durevolezza della riduzione dell’esposizione come fattispecie impeditiva della revoca.

Il secondo binario riguarda ciò che è avvenuto in esecuzione dell’accordo omologato, o comunque dopo il deposito della domanda di accesso. Qui la protezione della lettera e) è piena, ma solo per gli atti che l’accordo prevede e nei termini in cui li prevede. Se l’accordo stabilisce che l’esposizione a breve verrà rientrata secondo un piano di ammortamento definito, quei pagamenti sono coperti. Se invece hai continuato a incamerare rimesse su un conto lasciato lavorare fuori da ogni previsione dell’accordo, quelle somme non stanno dentro lo scudo per il solo fatto che un accordo esisteva.

Attenzione a una trappola specifica del tuo profilo: il piano di rientro concordato informalmente. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 8384 del 30 marzo 2025, ha precisato che <cite index=”3-1″>non possono essere considerati pagamenti ordinari, effettuati nei termini d’uso, quelli eseguiti nell’ambito di un piano di rientro concordato con il creditore in una fase di evidente difficoltà finanziaria dell’impresa</cite>, valorizzando <cite index=”3-1″>il mutamento delle modalità del rapporto rispetto alla gestione precedente e la percezione di una crisi ormai avanzata</cite>. Il piano di rientro bilaterale, fuori dall’accordo omologato, è il contrario di una protezione: è un indizio di conoscenza della crisi.

Sul fronte della nuova finanza, il Codice ti offre un binario dedicato: gli articoli 99 e 101 CCII riconoscono la prededuzione ai finanziamenti autorizzati e a quelli in esecuzione, <cite index=”36-1″>con esclusione della prededuzione solo quando i finanziamenti siano stati concessi in presenza di dati falsi, atti di frode od omissioni di informazioni rilevanti, conosciuti da chi ha erogato</cite>. Se il finanziamento è stato invece erogato in composizione negoziata, ricorda che l’articolo 24, comma 2, CCII costruisce un’esenzione da revocatoria che passa per un vaglio di coerenza dell’atto con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui la garanzia è stata concessa.

I numeri

Ipotesi. Esposizione complessiva verso l’impresa: 487.300 euro, di cui 312.900 su conto anticipi e 174.400 di mutuo chirografario. Domanda di accesso all’accordo di ristrutturazione depositata il 14 aprile; omologazione il 27 ottobre; liquidazione giudiziale aperta il 9 giugno dell’anno successivo.

Nei sei mesi anteriori al deposito, sul conto anticipi affluiscono rimesse per 268.500 euro, con saldo massimo scoperto 312.900 e saldo alla data del deposito 196.700: la riduzione consistente e durevole è pari a 116.200 euro, ed è su questa cifra — non sul totale delle rimesse — che si gioca la revocatoria del primo binario. Nulla di tutto ciò è coperto dalla lettera e).

L’accordo omologato prevede invece, analiticamente, il rimborso del residuo mutuo in 14 rate da 12.457 euro con iscrizione ipotecaria di secondo grado su un immobile aziendale. Le 8 rate pagate prima della liquidazione giudiziale, per 99.656 euro complessivi, e l’ipoteca iscritta il 6 novembre, sono atti eseguiti in esecuzione dell’accordo omologato e in esso indicati: rientrano nella lettera e). Esito: la banca difende integralmente 99.656 euro e la garanzia ipotecaria, e discute in giudizio solo sui 116.200 euro del primo binario.

I rischi specifici

Il rischio maggiore, per te, non è la revocatoria della singola rata: è che il curatore riqualifichi come “esterno all’accordo” tutto ciò che l’accordo non ha descritto con sufficiente precisione, facendo scivolare l’intera movimentazione bancaria fuori dallo scudo. Il secondo rischio è la revocatoria cosiddetta “a cascata” sugli atti successivi, tema affrontato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 6596 del 19 marzo 2026, che ne ha ricostruito la disciplina e la ripartizione dell’onere della prova. Il terzo è la sovrapposizione fra esenzione da revocatoria e questioni di validità del titolo: la Corte, con la decisione n. 28352 del 26 ottobre 2025, ha chiarito che il mutuo fondiario concluso per ripianare pregresse esposizioni della società poi fallita non è per ciò solo nullo o simulato — il che, letto al contrario, ricorda che i profili di nullità viaggiano su un binario autonomo rispetto all’esenzione.

Le mosse giuste

  1. Pretendere che l’accordo sia analitico sul tuo rapporto: numeri di conto, importi, scadenze, garanzie, grado ipotecario. Un allegato tecnico bancario dentro l’accordo vale più di dieci pagine di premesse.
  2. Chiedere che i flussi successivi al deposito transitino su conti dedicati e tracciabili, così da rendere immediata la riconducibilità del pagamento all’accordo.
  3. Conservare in un unico fascicolo la domanda di accesso, l’attestazione, il decreto di omologa, le comunicazioni e l’estratto conto per l’intero periodo: è il materiale con cui si dimostra il fatto impeditivo.
  4. Per la nuova finanza, usare sempre l’autorizzazione giudiziale ex articolo 99 CCII anziché confidare in ricostruzioni sistematiche.
  5. Se il curatore agisce, impostare fin dalla comparsa di risposta la distinzione fra i due binari, senza lasciare che la difesa si appiattisca su un’unica eccezione.

Se sei un fornitore che ha continuato a lavorare

La tua situazione

Hai continuato a consegnare merce o a prestare servizi a un cliente che sapevi in difficoltà, perché la sua sopravvivenza era anche la tua, e perché ti era stato detto — spesso è vero — che l’azienda stava per depositare un accordo. Sei stato pagato, in parte durante le trattative e in parte dopo l’omologazione. Oggi temi che quei pagamenti tornino indietro proprio a te, che sei stato l’unico a non voltarti dall’altra parte. Per chi è nella tua posizione le regole proteggono più di quanto si pensi, ma proteggono con precisione chirurgica: contano il quando e il come, non le buone intenzioni.

Cosa cambia per te

Hai potenzialmente tre scudi sovrapposti, e vanno invocati in ordine.

Il primo è la lettera a): i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. È stato chiarito in giurisprudenza che rientrano nell’esenzione <cite index=”46-1″>solo i pagamenti relativi a forniture di beni e servizi attinenti alla vita ordinaria e corrente dell’impresa, a condizione che siano eseguiti nei termini d’uso, restando esclusi quelli afferenti a operazioni straordinarie o estranee all’oggetto tipico dell’attività d’impresa e all’ordinario esercizio dell’azienda</cite>. La continuità storica del rapporto è decisiva: se per anni sei stato pagato a 90 giorni fine mese e improvvisamente ti pagano a 30, o in contanti, o con cessione di crediti, lo scudo si assottiglia.

Il secondo è la lettera e), ed è il più solido: se l’accordo omologato prevede il pagamento del tuo credito — meglio ancora se ti nomina come fornitore strategico e indica importi e scadenze — quei pagamenti sono coperti, e per essi vale la lettura della Corte d’Appello di Bologna del 4 dicembre 2025: l’omologa copre ogni questione su veridicità dei dati e fattibilità del piano, e non serve che l’accordo sia poi stato eseguito integralmente.

Il terzo riguarda i pagamenti dei crediti anteriori per prestazioni essenziali: il Codice consente al debitore, dopo il deposito della domanda, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti pregressi di fornitori essenziali. Se il pagamento che hai ricevuto è stato autorizzato dal tribunale, sei nella categoria degli atti “legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda”, che la lettera e) protegge espressamente.

I numeri

Ipotesi. Fornitore di componentistica con credito scaduto di 68.400 euro alla data del deposito della domanda, e forniture successive per 41.700 euro.

Scenario A — pagamento dei 68.400 euro in un’unica soluzione, il mese prima del deposito, dopo una trattativa in cui il cliente ha ammesso di essere in crisi. Nessuna esenzione della lettera e), perché non c’è ancora accordo; lettera a) fragile, perché il pagamento in unica soluzione di un arretrato non è nei termini d’uso; il curatore ha buon gioco sulla scientia decoctionis, testimoniata dalla trattativa stessa. Esito: 68.400 euro a rischio quasi integrale.

Scenario B — stesso credito, ma inserito nell’accordo omologato con previsione di pagamento al 62% in tre tranche da 14.136 euro. Le tranche versate prima della liquidazione giudiziale sono atti eseguiti in esecuzione dell’accordo e in esso indicati. Esito: 28.272 euro incassati e protetti dalla lettera e).

Scenario C — le forniture successive per 41.700 euro, pagate a 60 giorni come da prassi decennale del rapporto. Doppia copertura: lettera a) per la normalità del pagamento, lettera e) per la collocazione dopo il deposito della domanda. Esito: 41.700 euro difendibili su due fronti indipendenti.

I rischi specifici

Il rischio numero uno del fornitore è il piano di rientro fatto a quattro occhi, senza passare dall’accordo: proprio la situazione che la Cassazione con l’ordinanza n. 8384 del 30 marzo 2025 ha escluso dai pagamenti nei termini d’uso. Il secondo rischio è la compensazione impropria fra forniture nuove e crediti vecchi, che trasforma un pagamento normale in un pagamento con mezzi anormali. Il terzo è la richiesta di garanzie aggiuntive: pretendere un pegno o una fideiussione a fronte di un debito preesistente ti sposta dalla zona protetta al primo comma dell’articolo 166, dove la conoscenza dell’insolvenza si presume contro di te. Va segnalato, sul punto, che la Corte di cassazione con la pronuncia n. 3450 dell’11 febbraio 2025 ha affrontato il caso del debito inadempiuto per il cui soddisfacimento venga pattuito un piano di rateizzazione a fronte del rilascio di garanzia ipotecaria, qualificandolo come debito scaduto ai fini della disciplina applicabile.

Le mosse giuste

  1. Chiedere di essere nominato nell’accordo. Non è una pretesa arrogante: è l’unico modo per attivare la lettera e). Un fornitore essenziale che non compare nell’accordo è un fornitore che ha rinunciato allo scudo migliore.
  2. Non modificare i termini di pagamento storici. Se proprio devi, documenta che la modifica è prevista dall’accordo.
  3. Per i crediti anteriori, pretendere che il pagamento avvenga previa autorizzazione del tribunale e conservarne copia.
  4. Rifiutare garanzie su debiti pregressi: peggiorano la tua posizione anziché migliorarla.
  5. Archiviare per ogni pagamento la fattura, la scadenza contrattuale, la data di incasso e il riferimento alla clausola dell’accordo che lo prevede.

Se sei un terzo che ha acquistato beni o un ramo d’azienda

La tua situazione

Non sei un creditore. Sei un imprenditore, un investitore o una società che ha colto un’occasione: hai comprato un immobile, un macchinario, un marchio o un intero ramo d’azienda da un’impresa in crisi, nell’ambito di un’operazione che l’accordo di ristrutturazione prevedeva come fonte di provvista per pagare i creditori. Hai pagato un prezzo, hai investito, hai magari assunto personale. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto rispetto a quella di tutti gli altri profili: tu non rischi di restituire denaro, rischi di perdere un bene su cui hai costruito. E per questo l’analisi del rischio va fatta prima di firmare, non dopo.

Cosa cambia per te

Sul fronte della revocatoria fallimentare la tua posizione è buona: l’atto dispositivo previsto nell’accordo omologato e compiuto in sua esecuzione rientra a pieno titolo nella lettera e). L’omologazione, secondo la lettura della Corte d’Appello di Bologna del dicembre 2025, ha già assorbito il giudizio su veridicità e fattibilità.

Il problema, per te, sta altrove: nella revocatoria ordinaria e nella catena dei subacquirenti. Qui la giurisprudenza ha attraversato un percorso tormentato che devi conoscere.

Il primo indirizzo, espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3778 dell’8 febbraio 2019, era restrittivo: <cite index=”9-1″>l’esclusione dalla revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato riguarda la sola azione revocatoria fallimentare e non anche quella ordinaria, che è disciplinata integralmente secondo le norme del codice civile</cite>. Nello stesso senso si erano poste le decisioni n. 4796 del 2020 e n. 571 del 2021.

Il secondo indirizzo, oggi prevalente e più favorevole a te, è stato inaugurato dalla Corte di cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 1147 del 16 gennaio 2023: <cite index=”26-1″>le esenzioni previste dall’articolo 67, terzo comma, della legge fallimentare trovano applicazione non soltanto all’azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore</cite>. La Corte ha ritenuto che i precedenti in senso contrario offrissero <cite index=”12-1″>una risposta eccessivamente semplificata a una problematica in realtà assai complessa e variegata, stante la difficoltà di ricondurre a unità le diverse fattispecie di esenzione previste, da valutarsi viceversa caso per caso</cite>. L’orientamento è stato poi confermato dalla pronuncia n. 13405 del 2025, che lo ha ribadito in tema di garanzie costituite in vista del risanamento.

Per te questo significa che la tua difesa non è più affidata soltanto alla lettera e), ma può contare su un principio di diritto che estende l’esenzione al terreno dell’articolo 2901 del codice civile — restando però una materia in cui la valutazione è caso per caso, e in cui la formulazione dell’accordo fa la differenza.

Sul versante dei subacquirenti, il quadro è più severo: la Corte di cassazione, con la decisione n. 23041 dell’11 agosto 2025, ha affermato che è sufficiente che il curatore provi la malafede dei terzi subacquirenti dei beni del convenuto per agire nei loro confronti. Se rivendi il bene, la catena non è automaticamente al sicuro.

I numeri

Ipotesi. Acquisto di un capannone industriale al prezzo di 742.500 euro, con perizia di stima che indica un valore di mercato di 780.000 euro. L’accordo omologato prevede espressamente la cessione dell’immobile e la destinazione del ricavato al pagamento dei creditori aderenti nella misura del 48%.

Verifica di sproporzione: la differenza fra prezzo pagato e valore peritale è di 37.500 euro, pari al 4,8% del valore. Ben sotto la soglia di un quarto che l’articolo 166, primo comma, n. 1 utilizza per gli atti “anormali”. L’atto resta quindi nella zona degli atti normali, e per di più è previsto nell’accordo omologato: doppia protezione.

Scenario alternativo: stesso immobile acquistato a 540.000 euro. La sproporzione è del 30,8%, superiore a un quarto. In questo caso l’atto, pur previsto nell’accordo, si presta a essere attaccato sotto il profilo della congruità: l’esenzione va invocata, ma il curatore avrà argomenti per sostenere che l’operazione non era realmente attuativa del programma di soddisfacimento dei creditori. Un risparmio di 202.500 euro sul prezzo si traduce in un contenzioso dall’esito incerto su un bene da 742.500.

I rischi specifici

Il rischio principale è comprare bene ma comprare male: ottenere uno sconto tale da trasformare l’affare nel principale indizio contro di te. Il secondo rischio è l’acquisto di un ramo d’azienda con la disciplina dell’articolo 2560 del codice civile sui debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, che viaggia parallela e indipendente rispetto alla revocatoria. Il terzo è l’acquisto in una fase in cui l’accordo non è ancora omologato ma solo depositato: in quel caso la protezione dipende dal fatto che l’atto sia stato “legalmente posto in essere”, il che nella pratica significa munito delle autorizzazioni richieste per gli atti di straordinaria amministrazione.

Le mosse giuste

  1. Non firmare prima dell’omologa se puoi aspettarla, e se non puoi, subordinare l’efficacia del contratto all’omologazione con condizione sospensiva espressa.
  2. Farsi consegnare e conservare perizia di stima indipendente, attestazione, decreto di omologa e visura del registro delle imprese con la pubblicazione dell’accordo.
  3. Verificare che l’accordo descriva l’operazione con precisione: bene, prezzo, destinazione del ricavato. Un accordo che parla genericamente di “dismissioni immobiliari” non ti protegge quanto uno che identifica il capannone e il prezzo.
  4. Pagare con mezzi tracciabili e coerenti con quanto l’accordo prevede sulla destinazione delle somme.
  5. Se prevedi di rivendere, considerare che la posizione del subacquirente non è coperta automaticamente e regolare contrattualmente le garanzie.

Se sei il professionista, l’advisor o l’attestatore

La tua situazione

Hai assistito l’impresa nella fase più difficile: hai analizzato i dati, costruito il piano, redatto l’attestazione, curato il deposito, seguito l’omologa. Hai fatturato e, in tutto o in parte, sei stato pagato. Oggi il curatore ti chiede indietro l’onorario sostenendo che si trattava di un pagamento preferenziale in periodo sospetto. Per chi è nella tua posizione le regole hanno una fisionomia tutta particolare, perché il legislatore ha costruito un’esenzione su misura — la lettera g) — ma l’ha costruita stretta.

Cosa cambia per te

L’esenzione riguarda i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi. La ratio è dichiarata: <cite index=”42-1″>rimuovere la remora a prestare in favore dell’imprenditore in crisi servizi strumentali all’accesso alla procedura, remora che sarebbe costituita dal timore di subire la revoca dei pagamenti ricevuti nel periodo sospetto</cite>.

Tre requisiti, e ciascuno ha prodotto contenzioso.

Primo, la strumentalità deve essere necessaria e diretta. Su questo la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 3931 del 22 febbraio 2026, ha fissato un principio molto netto: <cite index=”40-1″>il pagamento effettuato in favore del legale che ha assistito l’imprenditore anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell’esenzione quando il servizio reso si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell’atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso, non sussistendo in tale ipotesi l’astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale, che è requisito costitutivo ai fini dell’esenzione</cite>. Tradotto: se il tuo lavoro si è fermato prima del deposito, l’esenzione non c’è.

Secondo, deve trattarsi di prestazioni realmente dedicate alla procedura, non di ordinaria amministrazione. In un caso deciso di recente la Suprema Corte ha <cite index=”41-1″>rigettato il ricorso del professionista, confermando che l’attività svolta rientrava nell’alveo della normale amministrazione societaria e non era direttamente finalizzata alla presentazione della domanda di concordato</cite>, con la conseguenza che l’esenzione non poteva operare <cite index=”41-1″>in mancanza di uno dei presupposti fattuali necessari per la sua operatività, costituito dal fatto che il pagamento sia volto a ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure</cite>.

Terzo, non puoi rifugiarti nelle esenzioni pensate per i lavoratori. La Corte di cassazione, con la decisione n. 8900 del 2024, ha chiarito che <cite index=”45-1″>l’esenzione prevista dalla lettera f) non si applica al compenso dell’avvocato, poiché il rapporto con il cliente non è qualificabile come lavoro subordinato o collaborazione continuata e coordinata, dovendo essere ascritto, per il suo carattere intellettuale, all’area del lavoro professionale autonomo</cite>, aggiungendo che <cite index=”45-1″>la lettera g), esentando i pagamenti dei debiti verso i professionisti solo in relazione all’accesso alle procedure, implicitamente presuppone la revocabilità dei pagamenti per compensi erogati per servizi diversi</cite>.

Va infine ricordato il rapporto con la prededuzione, chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021: esenzione da revocatoria per chi è stato pagato e prededuzione per chi non lo è stato sono, come è stato efficacemente osservato in dottrina, <cite index=”48-1″>due facce della stessa medaglia</cite>, perché la prededuzione tutela il professionista che non può avvantaggiarsi dell’esenzione non avendo ricevuto il compenso durante la procedura.

I numeri

Ipotesi. Advisor incaricato di assistere l’impresa nella costruzione di un accordo di ristrutturazione. Compenso pattuito 46.000 euro oltre accessori, articolato in acconto di 18.750 euro alla firma dell’incarico, 13.250 euro al deposito della domanda, 14.000 euro all’omologa.

Il primo acconto di 18.750 euro viene incassato quattro mesi prima del deposito, a fronte di un’attività di analisi preliminare della fattibilità. Alla luce del principio della pronuncia n. 3931 del 2026, questa tranche è la più esposta: manca l’atto a rilevanza esterna. Rischio alto su 18.750 euro.

La seconda tranche di 13.250 euro viene incassata a dieci giorni dal deposito della domanda, a fronte di fattura emessa con scadenza a vista e regolarmente scaduta. Strumentalità necessaria e diretta dimostrabile, debito liquido ed esigibile, pagamento alla scadenza: tranche difendibile ai sensi della lettera g).

La terza tranche di 14.000 euro viene incassata dopo l’omologazione, in esecuzione di quanto l’accordo espressamente prevede sul pagamento dei crediti prededucibili maturati per l’accesso. Qui giocano due esenzioni sovrapposte, la lettera g) e la lettera e): tranche protetta su doppio fondamento.

Esito complessivo: su 46.000 euro di compenso, 27.250 euro sono in posizione solida e 18.750 in posizione critica. La differenza non dipende dal valore del lavoro svolto, ma da come e quando è stato fatturato e incassato.

I rischi specifici

Il rischio principale è incassare presto e bene, prima del deposito, credendo di mettersi al sicuro: è esattamente la condotta che la giurisprudenza più recente colpisce. Il secondo rischio è la genericità del mandato: un incarico che descrive “consulenza societaria e assistenza generale” non consente di dimostrare la strumentalità. Il terzo è la fatturazione cumulativa, che impedisce di distinguere le prestazioni strumentali all’accesso da quelle ordinarie — e quando non si può distinguere, la difesa cade sull’intero importo.

Le mosse giuste

  1. Redigere un mandato che descriva analiticamente le attività finalizzate all’accesso allo strumento, separandole da eventuali attività ordinarie, con corrispettivi distinti.
  2. Fatturare per fasi coincidenti con gli atti a rilevanza esterna: deposito della domanda, deposito della documentazione, omologa.
  3. Incassare a scadenza di fattura, documentabile, evitando pagamenti anticipati generici.
  4. Chiedere che l’accordo omologato menzioni il credito professionale fra quelli da soddisfare, così da attivare anche la lettera e).
  5. Conservare le prove dell’attività: bozze, verbali, corrispondenza con il tribunale, deposito telematico.

Se sei l’imprenditore debitore o un suo amministratore

La tua situazione

Tu l’accordo lo hai voluto, costruito, difeso davanti al tribunale. E adesso, se la liquidazione giudiziale è arrivata comunque, sei quello che rischia su tutti i fronti insieme: la revocatoria contro i tuoi creditori — che si ritorce contro di te sotto forma di responsabilità e di rapporti bruciati —, l’azione di responsabilità, e la contestazione penale. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri sul primo fronte, ma più di quanto molti credano sul terzo.

Cosa cambia per te

Il primo punto è che l’esenzione da revocatoria non è pensata per te: è pensata per chi contratta con te. Serve a rendere appetibile il risanamento agli occhi di terzi. Il tuo interesse è indiretto, ma decisivo: senza scudo nessuno ti finanzia, nessuno ti fornisce, nessuno compra i tuoi beni.

Il secondo punto è la protezione penale, ed è il vero patrimonio nascosto degli accordi omologati. L’articolo 324 CCII sottrae alle fattispecie di bancarotta preferenziale e semplice i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione degli strumenti indicati dall’articolo 166, comma 3, lettere d) ed e). Un meccanismo analogo opera nella composizione negoziata, dove — come è stato osservato commentando l’assetto successivo al terzo correttivo — l’accordo che produce gli effetti delle norme richiamate fa sì che <cite index=”35-1″>gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in sua esecuzione non siano suscettibili di revocatoria ordinaria e fallimentare, salvi i casi di dolo o colpa grave del debitore quando il creditore ne fosse a conoscenza, e i medesimi atti non possano essere considerati ai fini della contestazione del reato di bancarotta semplice o fraudolenta</cite>. Questo è il motivo per cui, quando la crisi è avanzata, portare le operazioni dentro un accordo omologato non è un adempimento formale: è la differenza tra un pagamento fisiologico e un pagamento preferenziale penalmente rilevante.

Il terzo punto è il limite. Lo scudo non copre gli atti distrattivi, non copre le operazioni estranee al programma, non copre la falsità dei dati posti a base dell’attestazione. La clausola sul dolo o sulla colpa grave del debitore e dell’attestatore, presente nella lettera d), è il punto in cui l’intera costruzione può crollare.

Il quarto punto riguarda la fase intermedia, quella fra deposito della domanda e omologazione. La lettera e) protegge gli atti “legalmente posti in essere”. L’avverbio pesa: significa compiuti nel rispetto della disciplina degli atti di straordinaria amministrazione e, dove richiesto, previa autorizzazione. Un atto compiuto in quella finestra senza autorizzazione non è semplicemente irregolare: è fuori dallo scudo, e trascina fuori anche il tuo contraente.

I numeri

Ipotesi. Società con debiti per 2.340.000 euro che deposita domanda di accesso ad accordo di ristrutturazione il 9 marzo. Nel periodo fra deposito e omologa (avvenuta il 21 luglio) l’amministratore compie tre operazioni.

Operazione 1: pagamento di 37.800 euro a un fornitore essenziale, previa autorizzazione del tribunale. Atto legalmente posto in essere dopo il deposito: coperto dalla lettera e), e sottratto alla contestazione di bancarotta preferenziale ex articolo 324 CCII.

Operazione 2: pagamento di 52.400 euro a un creditore chirografario amico, senza autorizzazione e senza previsione nell’accordo. Nessuna copertura: atto revocabile e potenzialmente rilevante come pagamento preferenziale.

Operazione 3: concessione di ipoteca per 180.000 euro a garanzia di nuova finanza autorizzata ex articolo 99 CCII e prevista nell’accordo poi omologato. Garanzia coperta dalla lettera e), credito del finanziatore in prededuzione.

Il confronto è impietoso: tre atti compiuti nello stesso trimestre, con lo stesso stato soggettivo, e con esiti opposti. La variabile non è l’intenzione: è il rispetto della procedura.

I rischi specifici

Il rischio principale è credere che il deposito della domanda equivalga a un’autorizzazione generale a gestire come prima. Il secondo è la selezione informale dei creditori da pagare, che è il modo più rapido per trasformare un tentativo di risanamento in un’imputazione. Il terzo è la sottovalutazione della qualità dei dati trasmessi all’attestatore: l’articolo 166, comma 3, lettera d), esclude l’esenzione in caso di dolo o colpa grave, e sul piano dei finanziamenti gli articoli 99 e 101 CCII escludono la prededuzione quando vi siano dati falsi, atti di frode od omissioni rilevanti conosciute da chi eroga.

Le mosse giuste

  1. Costruire l’accordo come un documento operativo, non come una relazione. Ogni atto che si vuole protetto deve essere indicato: soggetto, importo, scadenza, causale.
  2. Istituire una procedura interna di autorizzazione per ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione compiuto dopo il deposito.
  3. Tenere una raccolta ordinata dei dati trasmessi all’attestatore, con evidenza delle fonti: è la difesa contro la contestazione di colpa grave.
  4. Sul punto conta molto avere accanto un professionista che conosca entrambi i lati del tavolo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce all’abilitazione di avvocato cassazionista le qualifiche di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 e di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: costruisce l’accordo con la stessa logica con cui poi lo difenderà dall’attacco del curatore.
  5. Non chiudere l’accordo senza aver simulato l’ipotesi peggiore: se domani si apre la liquidazione giudiziale, quali atti reggono e quali no.

Se sei un socio finanziatore, un garante o una parte correlata

La tua situazione

Hai messo soldi tuoi nell’azienda di famiglia, oppure hai garantito con il tuo patrimonio personale un’esposizione della società, oppure appartieni al gruppo e hai fatto operazioni infragruppo previste nell’accordo. Sei, agli occhi del curatore, il soggetto meno credibile di tutti: quello che non può dire di non sapere. Per chi è nella tua posizione le regole hanno una particolarità dura da accettare: l’esenzione ti protegge l’atto, ma non ti protegge dal rango.

Cosa cambia per te

Il primo elemento è la postergazione. L’articolo 2467 del codice civile e l’articolo 102 CCII regolano il trattamento dei finanziamenti dei soci: nel contesto degli strumenti di regolazione della crisi il Codice riconosce la prededucibilità, ma in misura limitata a una parte del finanziamento, quando questo è previsto nel piano e lo strumento viene omologato. Significa che, anche quando l’esenzione da revocatoria opera perfettamente sul rimborso ricevuto, la disciplina del rango resta autonoma e va verificata separatamente.

Il secondo elemento è la presunzione di conoscenza. Non esiste una norma che dica che il socio sa: esiste però un ragionamento probatorio che il curatore farà sempre, e che ha buone probabilità di reggere. Questo pesa poco sul terreno della lettera e), dove ciò che conta è l’oggettiva riconducibilità dell’atto all’accordo omologato; pesa moltissimo sul terreno della revocatoria ordinaria, dove serve la partecipazione del terzo alla lesione della garanzia patrimoniale. Ed è per questo che, per il tuo profilo, l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 1147 del 16 gennaio 2023 — che estende le esenzioni anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore — vale più che per chiunque altro. È la sola difesa che neutralizza in radice il ragionamento sulla tua conoscenza.

Il terzo elemento è la posizione del garante. L’articolo 59 CCII disciplina la sorte dei coobbligati e dei soci illimitatamente responsabili: l’accordo omologato produce effetti sul debitore, ma il creditore conserva impregiudicati i diritti verso i coobbligati salvo diversa previsione. Se hai garantito, l’esenzione da revocatoria di cui gode il pagamento ricevuto dal creditore non estingue la tua obbligazione di garanzia per la parte non soddisfatta.

I numeri

Ipotesi. Socio che nel corso della crisi eroga alla società un finanziamento di 165.000 euro, previsto nell’accordo poi omologato. L’accordo prevede il rimborso di 60.000 euro entro dodici mesi dall’omologazione, in due tranche da 30.000 euro. Il socio è inoltre fideiussore verso una banca per un’esposizione residua di 240.000 euro, che l’accordo prevede di soddisfare al 55%.

Sul rimborso: le tranche versate in esecuzione dell’accordo omologato e in esso indicate rientrano nella lettera e). Prima tranche di 30.000 euro incassata e protetta dalla revocatoria fallimentare. Il rango del residuo credito di 105.000 euro, però, va valutato secondo la disciplina dei finanziamenti dei soci: l’esenzione non converte automaticamente in prededucibile ciò che la legge tratta come postergato.

Sulla fideiussione: la banca incassa dall’accordo 132.000 euro sui 240.000. Il residuo di 108.000 euro resta esigibile verso il garante, salvo diversa pattuizione recepita nell’accordo. Esito: il socio recupera 30.000 euro come finanziatore e resta esposto per 108.000 come garante. È il paradosso tipico del profilo, e va governato in sede di redazione dell’accordo, non dopo.

I rischi specifici

Il rischio principale è la doppia esposizione: recuperi come finanziatore una frazione di quanto hai messo, e resti debitore come garante di una frazione ben più consistente. Il secondo rischio è l’operazione infragruppo non descritta: nei gruppi le disposizioni di risorse da una società all’altra, se non sono analiticamente previste nell’accordo o nel piano di gruppo ex articolo 284 CCII, sono le prime a essere attaccate. Il terzo è la restituzione di finanziamenti in prossimità della crisi fuori da qualsiasi strumento: qui il curatore non ha bisogno della revocatoria, gli basta la disciplina della postergazione.

Le mosse giuste

  1. Far inserire nell’accordo, in modo espresso, sia il trattamento del finanziamento sia quello della garanzia. Sono due questioni distinte, e vanno risolte entrambe nello stesso documento.
  2. Negoziare con il creditore garantito una liberazione o una limitazione della garanzia, recepita nell’accordo: è l’unico modo per evitare il paradosso descritto sopra.
  3. Documentare le ragioni imprenditoriali dei flussi infragruppo, con delibere e contratti datati.
  4. Non farsi rimborsare fuori dall’accordo: qualunque restituzione non prevista è il regalo migliore che si possa fare a un futuro curatore.
  5. Verificare la posizione anche sotto il profilo dell’azione di responsabilità, che nei rapporti con parti correlate viaggia sempre affiancata alla revocatoria.

Tre creditori, tre esiti: le simulazioni a confronto

Stesso accordo, stessa impresa, stesso identico giorno di apertura della liquidazione giudiziale. Tre creditori diversi, tre destini diversi. Ecco, numeri alla mano, che cosa resta protetto e che cosa torna alla massa.

Il contesto comune. Impresa manifatturiera, domanda di accesso ad accordo di ristrutturazione depositata il 6 febbraio, accordo omologato il 19 settembre, liquidazione giudiziale aperta il 4 maggio dell’anno successivo. Debiti complessivi 3.180.000 euro; accordo con adesioni pari al 68% dei crediti.

Simulazione 1 — La banca. Credito ipotecario residuo 418.700 euro. L’accordo prevede il pagamento integrale in 20 rate mensili da 20.935 euro con mantenimento dell’ipoteca esistente e iscrizione di garanzia integrativa su un secondo immobile. Prima dell’apertura della liquidazione giudiziale vengono pagate 7 rate, per complessivi 146.545 euro. Tutte le rate sono previste nell’accordo omologato con importo e scadenza. La garanzia integrativa è iscritta il 4 ottobre, quindici giorni dopo l’omologa, ed è espressamente indicata nell’accordo. Applicando la lettera e) e la lettura della Corte d’Appello di Bologna del 4 dicembre 2025, non rilevano né l’inadempimento successivo né la sopravvenuta inattuabilità del piano. Esito: 146.545 euro conservati, garanzia integrativa conservata, esposizione a revocatoria pari a zero sugli atti esecutivi dell’accordo.

Simulazione 2 — Il fornitore fuori accordo. Credito di 94.300 euro maturato prima del deposito. Il fornitore non aderisce e non compare nell’accordo, ma nel frattempo ottiene dal debitore, il 22 gennaio — quindi quindici giorni prima del deposito della domanda —, il pagamento di 61.000 euro tramite cessione di crediti verso terzi. Il pagamento avviene con mezzo anormale, in periodo sospetto, e a fronte di un rapporto storicamente regolato a 90 giorni con bonifico. Nessuna lettera e), perché manca l’accordo; nessuna lettera a), perché il mezzo non è nei termini d’uso; e l’ordinanza n. 8384 del 30 marzo 2025 chiude la strada alla difesa fondata sulla normalità del pagamento in fase di conclamata difficoltà. Esito: 61.000 euro integralmente esposti alla revoca.

Simulazione 3 — L’advisor. Compenso complessivo 38.500 euro. Incassa 16.000 euro il 3 dicembre, prima del deposito, per attività di analisi preliminare; incassa 22.500 euro il 30 settembre, dopo l’omologa, in esecuzione della clausola dell’accordo che prevede il pagamento dei crediti professionali maturati per l’accesso allo strumento. La prima tranche, alla luce del principio affermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 3931 del 22 febbraio 2026, non gode dell’esenzione della lettera g), perché il servizio non si era ancora tradotto nell’atto a rilevanza esterna del deposito. La seconda è coperta due volte, dalla lettera g) e dalla lettera e). Esito: 22.500 euro protetti, 16.000 euro esposti.

La lettura d’insieme. Su 223.545 euro complessivamente incassati dai tre soggetti, 169.045 euro restano acquisiti e 77.000 euro sono a rischio. La differenza non dipende dal merito del credito, dalla buona fede o dall’utilità del contributo dato all’impresa: dipende esclusivamente dal fatto che l’atto fosse o non fosse previsto in un accordo omologato, e che fosse stato compiuto nel momento giusto.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

La realtà raramente è ordinata come uno schema. Ecco le combinazioni più frequenti e come si risolvono.

Il socio che è anche fornitore. È la situazione classica dell’impresa familiare: una società del gruppo fornisce servizi all’altra, e i soci coincidono. Le due qualità non si annullano, si sommano nei loro effetti peggiori. Come fornitore puoi invocare la lettera a) e la lettera e); come socio, la tua conoscenza della crisi è praticamente indiscutibile, il che indebolisce ogni difesa fondata sulla mancanza di scientia decoctionis nel secondo comma dell’articolo 166. La regola pratica è che nei rapporti fra parti correlate la protezione utile è solo quella oggettiva: o l’atto è nell’accordo omologato, o non c’è difesa che tenga.

La banca che è anche acquirente. Accade quando l’istituto acquisisce, direttamente o tramite veicolo, un bene del debitore a saldo e stralcio. Qui convivono la disciplina delle rimesse, quella dei pagamenti in esecuzione dell’accordo e quella degli atti a titolo oneroso con eventuale sproporzione. Il rischio è di ottenere la protezione sul pagamento e perderla sull’atto dispositivo per un problema di congruità del prezzo. La soluzione è tenere le due operazioni contabilmente e documentalmente separate, ciascuna con la propria copertura nell’accordo.

Il professionista che è anche creditore per altre causali. È il caso dello studio che assiste l’impresa da anni: una parte del credito riguarda l’accesso allo strumento, un’altra la consulenza ordinaria. Sulla seconda parte pesa il principio della decisione n. 8900 del 2024, secondo cui la revocabilità dei pagamenti per servizi diversi è presupposta dalla stessa formulazione della lettera g). Se le fatture sono cumulative, il rischio è che la parte esente venga trascinata giù da quella non esente. Le due posizioni vanno tenute distinte fin dal mandato.

Il garante che è anche amministratore. Somma il rischio patrimoniale personale della fideiussione al rischio dell’azione di responsabilità e, potenzialmente, della contestazione penale. Qui l’esenzione dell’articolo 324 CCII sui pagamenti eseguiti in attuazione delle lettere d) ed e) diventa la protezione più preziosa dell’intera costruzione, ma opera solo per gli atti effettivamente attuativi dello strumento.

L’impresa che passa da uno strumento all’altro. È la sequenza sempre più frequente: composizione negoziata, poi accordo di ristrutturazione, poi eventualmente concordato semplificato o liquidazione giudiziale. Ogni passaggio ha una propria disciplina di conservazione degli effetti. L’articolo 24 CCII, come è stato osservato, <cite index=”34-1″>mantiene fermi gli effetti dell’esenzione da revocatoria prodotti dal secondo comma quando ne siano maturati a suo tempo i presupposti</cite>, mentre <cite index=”36-1″>riconosce gli effetti degli atti autorizzati dal tribunale nel successivo accordo di ristrutturazione omologato, nel piano di ristrutturazione omologato, nel concordato preventivo omologato, nella successiva liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o concordato semplificato</cite>. La continuità degli effetti non è automatica: è condizionata, e va verificata passaggio per passaggio.


Il confronto tra profili in una tabella

La tabella che segue mette in fila i sei profili sugli aspetti che decidono l’esito di una revocatoria. Si legge per colonne se vuoi la tua posizione, per righe se vuoi capire dove sei più forte o più debole degli altri.

AspettoBanca / intermediarioFornitoreTerzo acquirenteProfessionista / advisorDebitore e amministratoriSocio, garante, parte correlata
Norma principaleArt. 166 c. 3 lett. b) ed e) CCIIArt. 166 c. 3 lett. a) ed e)Art. 166 c. 3 lett. e); art. 2901 c.c.Art. 166 c. 3 lett. g) ed e)Art. 166 c. 3 lett. d), e); art. 324 CCIIArt. 166 c. 3 lett. e); artt. 2467 c.c. e 102 CCII
Che cosa è protettoRate, pagamenti e garanzie previsti nell’accordoPagamenti previsti nell’accordo e forniture nei termini d’usoAtto dispositivo previsto nell’accordoCompensi per servizi strumentali all’accessoAtti attuativi, anche sul piano penaleRimborsi previsti nell’accordo
Che cosa resta aggredibileRimesse solutorie ante domandaPagamenti fuori accordo e piani di rientro informaliAtti sproporzionati; posizione dei subacquirentiAcconti anteriori al deposito e attività ordinariaAtti non autorizzati e non previstiRango del credito; obbligazione di garanzia
Requisito decisivoRiconducibilità del flusso all’accordoIndicazione nominativa nell’accordoCongruità del prezzo e previsione espressaStrumentalità necessaria e direttaLegalità dell’atto compiuto dopo il depositoPrevisione espressa del trattamento
Rischio principaleRiqualificazione dell’intera movimentazione come esternaPiano di rientro bilaterale in fase di crisiPerdere il bene, non solo il denaroIncasso anticipato prima del depositoPagamento preferenziale e profili penaliDoppia esposizione: rimborso parziale e garanzia piena
Prima mossaAllegato tecnico bancario nell’accordoChiedere di essere nominato nell’accordoCondizionare l’atto all’omologazioneMandato con attività separate e fatturazione per fasiProcedura interna di autorizzazioneRegolare finanziamento e garanzia nello stesso testo
Onere della provaA tuo carico il fatto impeditivoA tuo carico normalità e previsioneA tuo carico previsione e congruitàA tuo carico la strumentalitàA tuo carico la regolarità proceduraleA tuo carico previsione e ragioni economiche

Le domande trasversali

Se l’accordo non viene eseguito o si risolve, perdo l’esenzione? No, e questa è la conclusione più importante degli ultimi mesi. Secondo la Corte d’Appello di Bologna del 4 dicembre 2025 la lettera e) non richiede che quanto concordato sia stato eseguito nei termini previsti, perché la valutazione su veridicità e fattibilità è già stata compiuta in sede di omologa. Diversamente ragionando, nessun creditore accetterebbe di essere pagato in esecuzione di un accordo omologato.

L’esenzione vale anche contro la revocatoria ordinaria? Per la lettera d) lo dice la norma. Per la lettera e) il tema è stato controverso: la sentenza n. 3778 dell’8 febbraio 2019 lo escludeva; la sentenza n. 1147 del 16 gennaio 2023 ha affermato l’applicabilità delle esenzioni anche alla revocatoria ordinaria esercitata o proseguita dal curatore, e la pronuncia n. 13405 del 2025 si è mossa nello stesso senso. La prudenza impone comunque di costruire l’accordo come se l’esenzione non coprisse la revocatoria ordinaria: chi progetta pensando allo scenario peggiore non ha sorprese.

Che differenza c’è, in concreto, fra piano attestato e accordo omologato? Il piano attestato espone il terzo al giudizio successivo del tribunale sull’idoneità del piano, sia pure in negativo e nei soli limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine, secondo l’ordinanza n. 6508 del 3 marzo 2023. L’accordo omologato, invece, ha già superato il vaglio giudiziale in contraddittorio. A parità di atto, l’omologa vale come un’assicurazione già pagata.

Sono protetto anche per gli atti compiuti prima dell’omologa? Sì, se rientrano nella seconda parte della lettera e): atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso. La parola chiave è “legalmente”: dove serviva un’autorizzazione, senza autorizzazione non c’è protezione.

Che cosa succede se cambio strumento in corsa? Gli effetti si conservano, ma a condizioni precise. Nella composizione negoziata l’articolo 24 CCII riconosce gli effetti degli atti autorizzati nei successivi strumenti, mentre la conservazione della prededuzione dei finanziamenti autorizzati è espressamente condizionata a uno sbocco delle trattative in una delle soluzioni tipizzate. Ogni passaggio va verificato prima di compierlo, non dopo.

Chi deve provare che cosa? Il curatore prova i presupposti dell’azione; tu provi l’esenzione, che è fatto impeditivo. Significa produrre l’accordo, il decreto di omologa, la clausola che prevede l’atto e la prova che l’atto vi corrisponde. Sull’articolazione dell’onere probatorio in materia di revocatoria è recentemente tornata la Corte di cassazione con la pronuncia n. 6596 del 19 marzo 2026.

L’esenzione copre anche gli atti compiuti nell’ambito della composizione negoziata che ha preceduto l’accordo? Sì, ma con una regola sua. L’articolo 24, comma 2, CCII costruisce un’esenzione autonoma, che però non si accontenta dell’esistenza del percorso: richiede che l’atto risulti coerente con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti nel momento in cui è stato compiuto. È un vaglio più incerto di quello garantito dall’omologazione, e la differenza si vede soprattutto sulle garanzie: nella composizione negoziata il tribunale non ha il potere di autorizzare la concessione di garanzie con la stessa ampiezza prevista dall’articolo 99 CCII per la fase successiva alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Chi concede finanza in composizione negoziata dovrebbe quindi puntare all’autorizzazione giudiziale sul finanziamento e, quando possibile, attendere il passaggio all’accordo per la costituzione delle garanzie.

Se il mio credito nasce dopo l’apertura della procedura, sono automaticamente al sicuro? Non necessariamente, e su questo il quadro si è precisato di recente. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 31892 del 7 dicembre 2025, ha affermato che l’omologazione forzosa dell’accordo presuppone la presenza di creditori anteriori aderenti, non essendo sufficiente la presenza di soli creditori la cui fonte del credito sia interna alla procedura di ristrutturazione. La lezione, per chi entra in scena a crisi già avviata, è che la solidità della propria posizione dipende dalla solidità dell’omologa che la sorregge: un’omologa fragile è uno scudo fragile.

Vale la pena inserire nell’accordo anche atti che sembrano ovvi? Sì, ed è forse il consiglio più pratico di tutta questa guida. Il costo marginale di aggiungere due righe a un accordo è nullo; il costo di doverne discutere per tre gradi di giudizio è altissimo. Ogni pagamento, garanzia o atto dispositivo che si intende proteggere va indicato con soggetto, importo, scadenza e causale. L’esenzione della lettera e) protegge ciò che l’accordo dice, non ciò che l’accordo lasciava intendere.


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti utilizzati in questa guida, ordinati secondo il profilo cui interessano maggiormente. Per ciascuno: estremi, principio in sintesi, rilevanza pratica.

Per tutti i profili: il perimetro dell’esenzione

Corte d’Appello di Bologna, 4 dicembre 2025 (Pres. Salina, Rel. Romagnoli). L’esenzione riferita ai pagamenti eseguiti in esecuzione di un accordo omologato non pretende condizioni ulteriori rispetto all’omologazione, non richiede l’esecuzione nei termini preventivati e non consente di rimettere in discussione veridicità dei dati e fattibilità del piano, giudizio riservato al tribunale in sede di omologa. Rilevanza: è la pronuncia che rende lo scudo dell’accordo omologato realmente affidabile per chi riceve pagamenti.

Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1147 (Pres. Cristiano, Rel. Mercolino). Le esenzioni del terzo comma trovano applicazione non solo alla revocatoria fallimentare ma, alle medesime condizioni, anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e a quella proseguita dal curatore dopo l’iniziativa del singolo creditore. Rilevanza: estende lo scudo al terreno dell’articolo 2901 c.c., decisivo per terzi acquirenti e parti correlate.

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3778 (Est. Vella). L’esclusione prevista per gli atti esecutivi dell’accordo omologato riguarda la sola revocatoria fallimentare e non quella ordinaria, disciplinata secondo le norme del codice civile. Rilevanza: è il precedente contrario, oggi superato ma non cancellato; va conosciuto perché il curatore lo invocherà.

Cass. civ., n. 13405 del 2025. In tema di garanzie costituite da una società in vista del proprio risanamento, ribadisce l’applicabilità dell’esenzione anche ai casi di revocatoria ordinaria. Rilevanza: consolida l’indirizzo del 2023 sul terreno delle garanzie.

Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2026, n. 6596. Ricostruisce la disciplina della revocatoria cosiddetta “a cascata” e la ripartizione dell’onere della prova. Rilevanza: riguarda chiunque riceva un atto in una catena di trasferimenti.

Per la banca e per il fornitore

Cass. civ., 30 marzo 2025, n. 8384. Non sono pagamenti eseguiti nei termini d’uso quelli effettuati nell’ambito di un piano di rientro concordato con il creditore in una fase di evidente difficoltà finanziaria; rilevano il mutamento delle modalità del rapporto e la percezione della crisi. Rilevanza: smonta la difesa fondata sulla normalità dei pagamenti rateizzati fuori dall’accordo.

Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5848. Riafferma la distinzione tradizionale fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie come criterio per la revocabilità delle rimesse bancarie. Rilevanza: è il criterio del “primo binario” della difesa bancaria.

Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5847. Tratta la non consistenza e non durevolezza della riduzione dell’esposizione come fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti solutori compiuti in periodo sospetto. Rilevanza: delimita quantitativamente l’importo realmente a rischio.

Cass. civ., 11 febbraio 2025, n. 3450. Il debito inadempiuto per il cui soddisfacimento sia pattuito un piano di rateizzazione a fronte del rilascio di garanzia ipotecaria va considerato scaduto ai fini della disciplina applicabile. Rilevanza: riguarda direttamente la prassi di chiedere garanzie su debiti pregressi.

Cass. civ., 26 ottobre 2025, n. 28352. Il mutuo fondiario concluso per ripianare pregresse esposizioni della beneficiaria poi fallita non è per ciò solo nullo o simulato. Rilevanza: separa il piano della validità del titolo da quello dell’esenzione.

Cass. civ., 17 ottobre 2025, n. 27768 (Pres. Terrusi, Rel. Pazzi). In materia di pagamenti transfrontalieri afferma un rapporto di complementarietà fra le discipline richiamate e opta per un’interpretazione restrittiva della norma di conflitto. Rilevanza: utile per gruppi e operatori con controparti estere.

Per il terzo acquirente

Cass. civ., 11 agosto 2025, n. 23041. È sufficiente che il curatore provi la malafede dei terzi subacquirenti dei beni del convenuto per agire nei loro confronti. Rilevanza: il rischio non si esaurisce con il primo acquisto; chi rivende deve regolare contrattualmente le garanzie.

Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino). In tema di accordi di ristrutturazione, l’omologazione forzosa richiede la presenza di creditori anteriori aderenti, non essendo sufficiente la presenza di soli creditori la cui fonte del credito sia interna alla procedura di ristrutturazione. Rilevanza: riguarda la solidità stessa dell’omologa su cui si fonda l’esenzione.

Per il professionista, l’advisor e l’attestatore

Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2026, n. 3931. Il pagamento al legale che ha assistito l’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento non è esente quando il servizio si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità, senza tradursi nell’atto a rilevanza esterna del deposito della domanda: manca la strumentalità necessaria e diretta, requisito costitutivo dell’esenzione. Rilevanza: è oggi il precedente più importante per chi assiste imprese in crisi.

Cass. civ., n. 8900 del 2024. L’esenzione prevista per i rapporti di lavoro non copre il compenso dell’avvocato, che appartiene al lavoro professionale autonomo; e la lettera g), esentando i pagamenti ai professionisti solo per l’accesso alle procedure, presuppone la revocabilità dei pagamenti per servizi diversi. Rilevanza: chiude la via delle esenzioni alternative.

Cass. civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. Definisce i presupposti della prededucibilità del credito del professionista che ha prestato la propria opera in vista dell’accesso al concordato. Rilevanza: esenzione e prededuzione sono le due facce della stessa tutela, a seconda che il compenso sia stato pagato o no.

Per il piano attestato, termine di paragone costante

Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2023, n. 6508. L’esenzione degli atti esecutivi di un piano attestato postula una valutazione giudiziale ex ante, parametrata sulla condizione del terzo contraente, dell’idoneità del piano al risanamento, condotta in negativo nei soli limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine del piano. Rilevanza: misura la distanza fra piano attestato e accordo omologato.

Cass. civ., 25 marzo 2022, n. 9743. L’esenzione presuppone che il piano sia non solo attestato ma realisticamente idoneo al risanamento, valutato al momento della stipula: l’attestazione è necessaria ma non sufficiente. Rilevanza: l’attestazione non è un salvacondotto.

Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719 e Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. L’idoneità del piano va valutata necessariamente ex ante, alla stregua della situazione esistente alla data della sua adozione. Rilevanza: impedisce che l’insuccesso successivo venga usato come prova dell’inidoneità originaria.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, gli strumenti con cui lo Studio interviene su questa materia, declinati per profilo dove la differenza conta.

  1. Analizziamo l’accordo omologato clausola per clausola e costruiamo la mappa degli atti coperti dalla lettera e), separando quelli indicati da quelli soltanto compatibili con il programma: è la distinzione che decide la causa.
  2. Per le banche, ricostruiamo la movimentazione del conto distinguendo rimesse solutorie e ripristinatorie e isolando la riduzione consistente e durevole dell’esposizione, per poi separare il primo binario dal secondo.
  3. Per i fornitori, ricostruiamo la storia dei termini di pagamento confrontando fatture, scadenze contrattuali e date di incasso su più esercizi, per dimostrare la normalità del rapporto o la sua previsione nell’accordo.
  4. Per i terzi acquirenti, verifichiamo la congruità del prezzo rispetto alle perizie e alla soglia di un quarto dell’articolo 166, e redigiamo le clausole che subordinano l’efficacia dell’atto all’omologazione.
  5. Per i professionisti, riscriviamo mandati e schemi di fatturazione separando le attività strumentali all’accesso da quelle ordinarie, con corrispettivi e scadenze distinti e agganciati agli atti a rilevanza esterna.
  6. Per gli imprenditori e gli amministratori, progettiamo l’accordo come documento operativo, indicando analiticamente ogni atto che si vuole protetto e istituendo il protocollo interno di autorizzazione per la fase successiva al deposito.
  7. Per soci, garanti e parti correlate, regoliamo nello stesso testo finanziamento e garanzia, e verifichiamo separatamente rango del credito e obbligazioni di coobbligazione ex articolo 59 CCII.
  8. Predisponiamo il fascicolo probatorio dell’esenzione — domanda di accesso, attestazione, decreto di omologa, pubblicazioni, corrispondenza, tracciabilità dei flussi — perché l’esenzione è un fatto impeditivo che va provato da chi la invoca.
  9. Assumiamo la difesa nel giudizio di revocatoria promosso dal curatore, impostando fin dalla comparsa di risposta la doppia linea sulla revocatoria fallimentare e su quella ordinaria.
  10. Seguiamo la causa in ogni grado, fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva: in una materia che si decide sui principi di diritto, la continuità di strategia dall’analisi iniziale al giudizio di legittimità è un vantaggio concreto, non una formula.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa specifica materia pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il modo in cui accordi, piani e attestazioni vengono costruiti e negoziati: è la competenza che consente di scrivere un accordo capace di reggere l’attacco del curatore, invece di limitarsi a subirlo. L’abilitazione di avvocato cassazionista significa poter portare la difesa fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare mano: e le esenzioni da revocatoria, come mostrano le pronunce citate in questa guida, sono un terreno in cui la partita si decide davanti alla Suprema Corte.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che intervengono insieme sullo stesso caso: la ricostruzione dei flussi finanziari, la verifica della congruità dei valori e l’analisi dei dati posti a base dell’attestazione richiedono competenze contabili, mentre l’impostazione difensiva e il giudizio richiedono competenze legali. Tenerle separate, in questa materia, è il modo più semplice per perdere.


In conclusione

Se sei arrivato in fondo, dovresti avere in mano due certezze. La prima è che il tuo profilo determina la risposta: non esiste “l’esenzione da revocatoria degli accordi omologati” come blocco unico, esistono regole diverse per la banca, per il fornitore, per l’acquirente, per il professionista, per l’imprenditore e per il socio. La seconda è che, qualunque sia il tuo profilo, la protezione non nasce nel momento in cui arriva la citazione del curatore: nasce nel momento in cui l’accordo viene scritto, e dipende da quanto quel testo è stato preciso nell’indicare gli atti da proteggere.

È esattamente su questi due piani che lo Studio Monardo opera. La costruzione dell’accordo e la lettura tecnica di piani e attestazioni sono il mestiere di chi è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC; la difesa nel giudizio di revocatoria, che si gioca su principi di diritto in continua evoluzione, è il mestiere di un avvocato cassazionista che può accompagnare la stessa strategia dalla prima analisi fino alla Suprema Corte. Le due cose, in questa materia, non sono separabili: chi difende sa che cosa avrebbe dovuto contenere l’accordo, e chi scrive l’accordo sa già come verrà attaccato.

📩 Se un curatore ti ha già scritto, o se stai per firmare un atto che vuoi mettere al riparo, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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