Chi ha avuto un ritardo nel pagamento di una rata, un finanziamento chiuso male o semplicemente una richiesta di prestito rifiutata si pone quasi sempre la stessa domanda: per quanto tempo quell’informazione resterà visibile a banche e finanziarie? La risposta non dipende dalla volontà dell’intermediario né da quella del gestore della banca dati, ma da termini di conservazione predeterminati, diversi a seconda del tipo di dato registrato. Il rischio principale non è la presenza del dato in sé, ma la sua permanenza oltre il termine previsto: quando ciò accade il trattamento diventa illecito e continua a bloccare l’accesso al credito senza alcuna base giuridica.
Il tema appartiene per intero al diritto bancario e alla protezione dei dati personali, e su questo terreno lo Studio Monardo opera in modo strutturato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti che analizzano insieme il contratto, il piano di ammortamento, la contabilità del rapporto e la corrispondenza con l’intermediario. È esattamente la combinazione di competenze che serve per stabilire se una registrazione nel SIC sia ancora legittima o vada rimossa. E poiché queste controversie non si esauriscono in primo grado, la qualifica di avvocato cassazionista consente allo Studio di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.
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Che cosa sono davvero i sistemi di informazioni creditizie
Sul piano normativo occorre partire da una precisazione che elimina metà degli equivoci. CRIF non è una “lista dei cattivi pagatori” e non è un registro pubblico. CRIF S.p.A. è una società privata che gestisce EURISC, un sistema di informazioni creditizie (SIC), cioè una banca dati alimentata su base volontaria dagli intermediari che vi aderiscono, nella quale confluiscono le informazioni relative alle richieste di finanziamento e all’andamento dei rapporti di credito.
Il SIC registra sia informazioni negative (ritardi, morosità, inadempimenti) sia informazioni positive (rate pagate regolarmente, finanziamenti estinti senza anomalie): non è un archivio di soli eventi patologici. Questa è la prima distinzione da fissare, perché incide sui termini: anche un rapporto chiuso perfettamente resta registrato per un periodo, e in quel caso la permanenza gioca a favore dell’interessato.
La disciplina applicabile è duplice. Da un lato il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che all’art. 5, par. 1, lett. e) impone il principio di limitazione della conservazione: i dati personali vanno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del trattamento. Dall’altro il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, che ha sostituito il precedente codice deontologico del 2004. È l’Allegato 2 di questo Codice a fissare, voce per voce, i tempi massimi di conservazione.
Va precisato che il SIC va tenuto distinto da altre banche dati con cui viene spesso confuso:
- la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che è pubblica, disciplinata dalla Circolare n. 139/1991, alimentata obbligatoriamente dagli intermediari e con soglie di censimento (in via ordinaria 30.000 euro; 250 euro per le sofferenze);
- la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), anch’essa gestita dalla Banca d’Italia, dedicata alle irregolarità su assegni e carte di pagamento, dove l’iscrizione e la conseguente revoca di sistema hanno durata semestrale;
- le fonti pubbliche (protesti, pregiudizievoli di conservatoria, procedure concorsuali) che alcune società di informazione commerciale raccolgono da registri ufficiali e che seguono regole di pubblicità proprie.
La distinzione è operativa, non teorica. Un esempio concreto: un consumatore ottiene la cancellazione di un ritardo dal SIC di CRIF perché è decorso il termine di dodici mesi, ma continua a vedersi rifiutare il credito perché nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia la stessa posizione resta consultabile secondo le regole di quel sistema, con uno storico di trentasei mesi. Chiedere la cancellazione al soggetto sbagliato significa perdere mesi.
La ratio dei termini di conservazione è di equilibrio. Il sistema serve a ridurre l’asimmetria informativa fra chi eroga credito e chi lo chiede, prevenendo il sovraindebitamento; ma un’informazione negativa che restasse indefinitamente produrrebbe un’esclusione permanente dal mercato del credito, sproporzionata rispetto alla finalità. Il termine di conservazione è dunque il punto in cui il legislatore europeo e il Garante hanno collocato il confine fra memoria utile del sistema creditizio e diritto della persona a rientrare nel circuito economico.
Un ultimo elemento di inquadramento riguarda il funzionamento concreto del flusso informativo. Gli enti partecipanti trasmettono al gestore, con cadenza mensile, i dati aggiornati relativi alle richieste di finanziamento presentate, all’andamento dei pagamenti, alla concessione, al rifiuto o all’estinzione dei rapporti. Da questa periodicità discendono due conseguenze pratiche. La prima è che fra il verificarsi di un evento e la sua rappresentazione in banca dati intercorre fisiologicamente un intervallo di alcune settimane: il pagamento effettuato oggi non produce un aggiornamento immediato della posizione, ma viene comunicato con il flusso del mese successivo. La seconda è che i termini di conservazione sono spesso ancorati non alla data dell’evento ma a quella del primo aggiornamento utile successivo, come avviene per i rapporti estinti regolarmente.
Va precisato inoltre che il trattamento non si fonda sul consenso dell’interessato. La base giuridica è individuata nel legittimo interesse del titolare e dei terzi ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, secondo il bilanciamento operato dal Codice di condotta. Da qui una conseguenza spesso trascurata: la revoca del consenso non è uno strumento utile per ottenere la cancellazione, mentre lo è l’opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, che impone al titolare di dimostrare l’esistenza di motivi legittimi cogenti prevalenti. Quando il termine di conservazione è decorso, quei motivi non sono più configurabili.
I termini di conservazione, voce per voce
La disciplina prevede termini differenziati in base alla tipologia del dato e, soprattutto, in base a un evento di decorrenza specifico. È qui che si concentra la maggior parte degli errori di calcolo: i mesi non si contano dalla data della segnalazione, ma dall’evento indicato dal Codice di condotta per quella categoria di informazione.
Richieste di finanziamento
La semplice richiesta di credito, prima ancora che venga concessa, viene comunicata al SIC. Se l’istruttoria è in corso, l’informazione resta consultabile per 180 giorni dalla data della richiesta. Se la richiesta viene rifiutata dall’intermediario o l’interessato vi rinuncia, il dato è conservato per 90 giorni dalla data dell’aggiornamento che riporta l’esito di rinuncia o rifiuto.
Va precisato che questa è la voce più fraintesa dell’intero sistema. Molte persone attribuiscono al rifiuto di un finanziamento la qualità di “segnalazione negativa”: non lo è. È un dato neutro, che documenta un’istruttoria. Produce però un effetto indiretto rilevante: la presenza ravvicinata di numerose richieste in valutazione presso più intermediari viene letta come indice di ricerca affannosa di liquidità e può concorrere a un esito sfavorevole.
Rapporti rimborsati regolarmente
I finanziamenti estinti senza anomalie restano nel SIC per 60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data. In termini operativi, questi cinque anni di storico positivo costituiscono un patrimonio informativo favorevole: dimostrano capacità di rimborso documentata.
Attenzione a una regola di prevalenza spesso ignorata: in caso di compresenza di eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per gli eventi negativi non sanati. La posizione, cioè, viene letta unitariamente.
Ritardi poi regolarizzati
Qui il Codice di condotta distingue in base alla gravità del ritardo:
- ritardo relativo a una o due rate (o mensilità) poi pagate: conservazione per 12 mesi dalla comunicazione della regolarizzazione, a condizione che in quei dodici mesi i pagamenti siano sempre regolari;
- ritardo relativo a tre o più rate (o mensilità), anche se definito attraverso una transazione: conservazione per 24 mesi dalla comunicazione della regolarizzazione, sempre a condizione che nel periodo i pagamenti restino regolari.
La condizione sospensiva è decisiva: un nuovo ritardo intervenuto durante il periodo di osservazione fa ripartire il conteggio. Chi regolarizza e poi salta un’altra rata a otto mesi di distanza non arriva alla cancellazione attesa.
Eventi negativi non sanati
I finanziamenti non rimborsati — morosità, gravi inadempimenti, sofferenze — restano registrati per 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto, oppure dalla data in cui l’ente partecipante ha fornito l’ultimo aggiornamento in presenza di successivi accordi o di altri eventi rilevanti per il rimborso, e comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto quale risulta dal contratto.
Questa doppia struttura — termine mobile di trentasei mesi ancorato all’ultimo aggiornamento, con tetto assoluto di sessanta mesi dalla scadenza contrattuale — è il cuore tecnico della materia e la fonte del contenzioso più frequente.
Il preavviso: un termine che precede tutti gli altri
Prima ancora dei termini di conservazione opera un termine di segno opposto, a tutela dell’interessato. Il Codice di condotta impone al partecipante di avvertire l’interessato prima di rendere consultabile agli altri operatori la prima informazione creditizia negativa che lo riguarda, con un intervallo di almeno 15 giorni fra l’avviso e la registrazione. Sul piano normativo il preavviso trova un aggancio anche nell’art. 125 del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) per il credito ai consumatori.
Quindici giorni sono l’unica finestra in cui la segnalazione può ancora essere evitata del tutto: chi paga in quel lasso di tempo non entra affatto nel circuito informativo. Trascorsa la finestra, il tema non è più evitare la registrazione ma governarne la durata.
Che cosa fa ripartire il conteggio e che cosa no
In termini operativi conviene fissare con precisione quali eventi incidono sulla decorrenza, perché è su questo punto che si concentrano gli errori di calcolo del debitore e, talvolta, dell’intermediario.
Fanno decorrere un nuovo termine: la comunicazione della regolarizzazione, che apre il periodo di dodici o ventiquattro mesi a seconda della gravità del ritardo; il verificarsi di un nuovo ritardo durante il periodo di osservazione, che interrompe il conteggio in corso e ne genera uno nuovo; l’aggiornamento trasmesso dal partecipante in relazione ad accordi sopravvenuti o ad altri eventi rilevanti per il rimborso, che sposta in avanti il termine dei trentasei mesi entro il tetto invalicabile dei sessanta.
Non fanno decorrere un nuovo termine: la semplice consultazione della posizione da parte di un altro intermediario; la presentazione di una nuova richiesta di finanziamento, che genera un dato autonomo con termine proprio; l’invio di un sollecito o di una diffida da parte del creditore; la notifica di un decreto ingiuntivo o l’avvio di un’azione esecutiva, che riguardano il piano del recupero del credito e non la rappresentazione del dato creditizio. Un atto giudiziario non allunga di per sé i termini di conservazione: a spostarli è soltanto l’aggiornamento del partecipante riferito a eventi rilevanti per il rimborso.
Va aggiunto che il tetto dei sessanta mesi dalla scadenza contrattuale opera come limite esterno e inderogabile. Anche in presenza di aggiornamenti successivi che sposterebbero in avanti il termine mobile dei trentasei mesi, oltre i cinque anni dalla scadenza del rapporto quale risulta dal contratto il dato negativo non è più conservabile. È la verifica da compiere per prima quando una posizione risulta registrata da molti anni.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza |
|---|---|---|---|
| 180 giorni | Data della richiesta di finanziamento in istruttoria | Termine massimo di conservazione | Cancellazione automatica del dato |
| 90 giorni | Aggiornamento con esito di rinuncia o rifiuto | Termine massimo di conservazione | Cancellazione automatica del dato |
| 12 mesi | Comunicazione della regolarizzazione (ritardo di 1-2 rate) | Termine condizionato alla regolarità dei pagamenti successivi | Cancellazione automatica; nuovo ritardo = nuovo conteggio |
| 24 mesi | Comunicazione della regolarizzazione (ritardo di 3+ rate, anche su transazione) | Termine condizionato alla regolarità dei pagamenti successivi | Cancellazione automatica; nuovo ritardo = nuovo conteggio |
| 36 mesi | Scadenza contrattuale del rapporto o ultimo aggiornamento del partecipante (eventi negativi non sanati) | Termine mobile | Permanenza oltre il termine = trattamento illecito |
| 60 mesi | Scadenza del rapporto risultante dal contratto (eventi negativi non sanati) | Tetto massimo assoluto | Oltre questa soglia il dato non è più conservabile |
| 60 mesi | Estinzione effettiva del rapporto rimborsato regolarmente | Termine massimo di conservazione | Cancellazione automatica del dato positivo |
| 15 giorni | Invio del preavviso di prima segnalazione negativa | Termine dilatorio a favore dell’interessato | Registrazione anticipata = segnalazione contestabile |
| 30 giorni | Ricezione dell’istanza di rettifica da parte del gestore | Termine di riscontro | Mancata risposta del partecipante: inibizione della visibilità del rapporto |
Come si esercita concretamente il diritto alla cancellazione
Va detto subito che, quando i termini sono decorsi, la cancellazione è automatica: il gestore del SIC elimina il dato senza che l’interessato debba presentare alcuna richiesta e senza alcun costo. Chi offre, a pagamento, la “cancellazione anticipata” di dati corretti e aggiornati propone un servizio che non può fornire, perché quei termini non sono negoziabili.
Il problema si pone in tre situazioni: il dato è inesatto; il dato è esatto ma non aggiornato (per esempio non risulta la regolarizzazione avvenuta); il dato è rimasto oltre il termine di conservazione. In questi casi occorre attivarsi. La sequenza operativa è la seguente.
1. Acquisire la visura completa. Il primo atto è sempre l’accesso ai propri dati ai sensi dell’art. 15 GDPR, presentato al gestore del SIC. Serve a conoscere l’esatta rappresentazione della posizione: quale partecipante ha segnalato, quale rapporto, con quale classe di anomalia, con quali date di aggiornamento. Senza la visura non è possibile calcolare alcun termine, perché la decorrenza dipende da date che solo la banca dati riporta con precisione.
2. Individuare il soggetto legittimato a intervenire. È un punto decisivo e spesso frainteso. Il gestore del SIC non può modificare o cancellare autonomamente i dati contestati: deve verificarne la correttezza con l’ente partecipante che li ha trasmessi. Chi ha segnalato è la banca, la finanziaria o il cessionario del credito; è quindi verso di loro che va indirizzata la richiesta di rettifica sostanziale, con contestuale istanza al gestore.
3. Formulare l’istanza ai sensi degli artt. 16, 17, 18 e 21 GDPR. L’istanza deve indicare in modo puntuale il rapporto, il dato contestato, la ragione della contestazione e la richiesta specifica: rettifica se il dato è inesatto, aggiornamento se è incompleto, cancellazione se la conservazione è divenuta illecita, limitazione del trattamento in pendenza della verifica. Va allegata la documentazione: quietanze, contabili di pagamento, accordo transattivo, comunicazioni dell’intermediario.
4. Attendere il riscontro nei termini. Il titolare deve rispondere di regola entro un mese dalla richiesta, termine prorogabile in casi di particolare complessità o di numero elevato di richieste. Sul versante del gestore, se l’ente partecipante non risponde entro trenta giorni, dal trentesimo giorno la visibilità del rapporto contestato viene inibita a chiunque consulti il SIC, per il tempo necessario a definire la pratica. È una tutela intermedia molto efficace, perché neutralizza l’effetto pregiudizievole del dato mentre la contestazione è in corso.
5. Valutare il reclamo al Garante. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro, l’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR e degli artt. 140-bis e seguenti del d.lgs. n. 196/2003. Il reclamo non ha costi di giustizia ed è lo strumento naturale quando la questione è puramente di conformità del trattamento ai termini di conservazione.
6. Valutare l’azione giudiziaria. In alternativa al reclamo — le due strade non sono cumulabili sulla stessa questione — è possibile agire davanti al Tribunale ordinario ai sensi dell’art. 152 del Codice privacy, secondo il rito del lavoro come richiamato dall’art. 10 del d.lgs. n. 150/2011. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento; il ricorso è la sede naturale anche per la domanda risarcitoria ex art. 82 GDPR. Va ricordato che i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
7. Considerare la tutela d’urgenza. Quando la permanenza del dato produce un pregiudizio attuale e non riparabile — la revoca di un affidamento essenziale, il blocco di una compravendita immobiliare con mutuo già deliberato — è percorribile il ricorso cautelare per ottenere l’inibitoria o la cancellazione immediata. Occorre però documentare il periculum in mora: la giurisprudenza è ferma nel non riconoscerlo in re ipsa.
8. Per i rapporti con banche e finanziarie, valutare il ricorso all’ABF. L’Arbitro Bancario Finanziario è competente sulle contestazioni relative alla segnalazione operata dall’intermediario. Le sue decisioni non sono vincolanti, ma l’orientamento in materia di preavviso e di aggiornamento è consolidato e la mancata ottemperanza ha conseguenze per l’intermediario.
I punti in cui si sbaglia più spesso sono tre. Il primo è indirizzare la richiesta solo al gestore del SIC, che non ha il potere di rettificare nel merito. Il secondo è chiedere la cancellazione di un dato corretto solo perché il debito è stato pagato: il pagamento non cancella lo storico, lo aggiorna, e il dato regolarizzato resta per il periodo previsto. Il terzo è non descrivere il pregiudizio subito, limitandosi a lamentare l’illegittimità: sul piano risarcitorio è la strada più breve verso il rigetto.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Esempio 1 — Ritardo di due rate poi regolarizzato
Ipotesi: prestito personale di 18.700 euro, rimborso in 60 rate da 372 euro. Il debitore non paga le rate in scadenza il 5 febbraio e il 5 marzo. Il 14 marzo l’intermediario invia il preavviso di prima segnalazione negativa.
Sviluppo. Il preavviso apre la finestra dei quindici giorni: fino al 29 marzo il debitore può pagare ed evitare che l’informazione negativa venga resa consultabile agli altri partecipanti. Non paga entro quella data, e il dato viene registrato. Il debitore versa le due rate arretrate, oltre agli interessi di mora, il 22 aprile. L’intermediario comunica la regolarizzazione al SIC con l’aggiornamento del mese successivo.
Esito. Trattandosi di un ritardo non superiore a due rate, il termine applicabile è di dodici mesi dalla comunicazione della regolarizzazione. Se l’aggiornamento è registrato a maggio, la cancellazione automatica interverrà a maggio dell’anno successivo, a condizione che in quei dodici mesi non si verifichino ulteriori ritardi. Se il debitore saltasse una rata a ottobre, il conteggio non proseguirebbe: si genererebbe un nuovo evento e un nuovo termine.
Esempio 2 — Inadempimento non sanato definito con saldo e stralcio
Ipotesi: finanziamento con scadenza contrattuale al 30 novembre 2023, interrotto dopo undici rate, con capitale residuo di 23.400 euro. La posizione è registrata come inadempimento non regolarizzato. Il 14 aprile 2025 le parti concludono un accordo transattivo a saldo e stralcio: il debitore versa 9.800 euro e la banca rinuncia al residuo.
Sviluppo. Prima dell’accordo il termine applicabile era quello degli eventi negativi non sanati: trentasei mesi dalla scadenza contrattuale, quindi 30 novembre 2026, con il tetto dei sessanta mesi dalla scadenza (30 novembre 2028) in caso di aggiornamenti successivi. Dopo il pagamento del saldo e stralcio la qualificazione cambia. La definizione transattiva integra una regolarizzazione degli inadempimenti: l’obbligazione si estingue per effetto di una vicenda estintiva diversa dall’adempimento integrale, ma pur sempre estintiva.
Esito. Alla posizione va applicato il termine dei ventiquattro mesi dalla comunicazione della regolarizzazione, e non quello dei trentasei mesi previsto per gli inadempimenti non sanati. Se l’aggiornamento è trasmesso nel maggio 2025, la cancellazione è attesa nel maggio 2027. La differenza pratica fra le due qualificazioni, in questo esempio, vale oltre un anno e mezzo di esclusione dal credito. È esattamente il punto su cui il Garante è intervenuto: mantenere la posizione fra gli eventi non sanati dopo una transazione significa applicare un termine più lungo di quello dovuto.
Esempio 3 — Richieste di finanziamento ravvicinate
Ipotesi: un lavoratore autonomo presenta, nell’arco di sette settimane, quattro richieste di finanziamento presso altrettanti intermediari, rispettivamente il 3 febbraio, il 17 febbraio, il 9 marzo e il 24 marzo. Le prime tre vengono rifiutate; la quarta viene deliberata e il contratto è perfezionato.
Sviluppo. Le tre richieste rifiutate restano consultabili per novanta giorni dall’aggiornamento che ne riporta l’esito: se gli aggiornamenti sono registrati rispettivamente a marzo, marzo e aprile, la cancellazione automatica interviene fra giugno e luglio. Nessuna di queste registrazioni è un’informazione negativa. La quarta richiesta, accolta, si trasforma in un rapporto di credito in essere, con andamento dei pagamenti aggiornato mensilmente e conservazione, in caso di rimborso regolare, per sessanta mesi dall’estinzione.
Esito. Nel periodo in cui le tre richieste risultano contemporaneamente presenti, l’interessato non ha alcuna segnalazione negativa, ma il suo profilo appare a chi consulta il sistema come quello di chi sta cercando credito presso più operatori nello stesso momento. L’effetto è temporaneo e si esaurisce con la scadenza dei novanta giorni. È l’esempio che chiarisce meglio la differenza fra un dato registrato e un dato pregiudizievole: la presenza di un’informazione nel SIC non equivale a una valutazione negativa, ma concorre a formarla.
Situazioni fuori dalla regola generale
Garanti, fideiussori e terzi datori. La posizione del garante viene registrata con una qualificazione propria. L’errata attribuzione del ruolo — un terzo datore di ipoteca indicato come garante personale, o viceversa — produce una rappresentazione non veritiera della sua esposizione. Il dato in sé può essere legittimo, ma inesatto nella qualificazione: la richiesta corretta non è la cancellazione, è la rettifica ex art. 16 GDPR.
Cessione del credito e cartolarizzazioni. Quando il credito viene ceduto, la posizione può risultare registrata sia dal cedente sia dal cessionario, con il rischio di duplicazione della stessa esposizione e di allungamento artificioso dei termini attraverso aggiornamenti successivi riferiti al medesimo rapporto. Va verificato che cedente, cessionario e servicer abbiano trasmesso dati coerenti e che la decorrenza del termine resti ancorata all’evento originario. La cessione non può trasformare un’unica obbligazione inadempiuta in una pluralità di segnalazioni autonome.
Frode creditizia e furto d’identità. Se il finanziamento è stato ottenuto da un terzo con documenti sottratti o dati carpiti in rete, la cancellazione non segue i termini ordinari: il dato è riferito a un rapporto mai contratto dall’interessato. Occorre presentare denuncia alle autorità, comunicarla all’intermediario erogante e trasmettere copia della denuncia al gestore del SIC per ottenere la rimozione dei dati oggetto di truffa.
Procedure di sovraindebitamento ed esdebitazione. La chiusura di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e il decreto di esdebitazione incidono sulla rappresentazione della posizione debitoria e devono trovare riscontro nelle banche dati. Sul punto la giurisprudenza europea ha assunto una posizione netta sulla durata della conservazione di questi dati da parte delle società di informazione commerciale, come si vedrà nel quadro giurisprudenziale.
Cointestazioni e coobbligati. Nei rapporti cointestati l’evento negativo è riferibile a tutti i coobbligati e viene registrato in capo a ciascuno, con termini che decorrono autonomamente ma dal medesimo evento. Chi ha firmato come secondo intestatario di un finanziamento poi non pagato dall’altro cointestatario si trova quindi con una registrazione propria, che non si cancella per il solo fatto di non aver beneficiato materialmente della somma. Va verificato, in questi casi, che il ruolo attribuito nel sistema corrisponda a quello effettivamente assunto nel contratto e che l’eventuale regolarizzazione operata da uno dei coobbligati sia stata comunicata con riferimento a tutte le posizioni collegate.
Le fonti pubbliche. Protesti, iscrizioni pregiudizievoli e informazioni tratte da registri ufficiali non sono informazioni creditizie e non seguono i termini dell’Allegato 2. Chiedere la cancellazione di un protesto al gestore del SIC è un’istanza destinata al rigetto: la cancellazione del protesto segue la disciplina propria, così come la pubblicità delle procedure concorsuali segue le regole dei relativi registri.
In tutte queste ipotesi la difesa richiede competenze che non appartengono a un solo ambito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. È questa combinazione che consente di trattare, nello stesso fascicolo, sia la contestazione del dato creditizio sia la procedura di regolazione della crisi che ne costituisce il presupposto.
Domande frequenti
Quanto resta un ritardo nel CRIF se ho pagato tutto? Dipende dall’entità del ritardo. Se le rate pagate in ritardo erano una o due, il dato resta dodici mesi dalla comunicazione della regolarizzazione. Se erano tre o più, anche se la posizione è stata chiusa con una transazione, il termine è di ventiquattro mesi. In entrambi i casi il periodo decorre dalla comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione, non dalla data in cui è stato effettuato il pagamento, e resta condizionato alla regolarità dei pagamenti successivi.
Posso far cancellare la segnalazione pagando qualcuno? No. Se i dati sono corretti e aggiornati la cancellazione avviene automaticamente alla scadenza del termine e non può essere anticipata da nessuno, né dietro compenso né su richiesta. Le proposte di cancellazione a pagamento di dati corretti offrono un risultato che si sarebbe comunque prodotto da solo. Diverso è il caso del dato inesatto, non aggiornato o conservato oltre il termine: lì l’intervento è dovuto ed è gratuito.
Il rifiuto di un prestito viene registrato? Sì, ma come informazione neutra e per un tempo breve: novanta giorni dall’aggiornamento con l’esito di rifiuto o rinuncia. Una richiesta ancora in istruttoria resta invece consultabile per centottanta giorni dalla presentazione. Non si tratta di una segnalazione negativa, anche se la presenza contemporanea di molte richieste presso intermediari diversi in un arco di tempo ristretto può essere valutata sfavorevolmente in sede di istruttoria.
Ho estinto il mutuo regolarmente: perché risulto ancora nel SIC? Perché anche le informazioni positive sono conservate, per sessanta mesi dall’estinzione effettiva del rapporto. Non è un pregiudizio: è documentazione di un rimborso regolare, che concorre a formare uno storico creditizio favorevole. La presenza del dato positivo non ostacola l’accesso a nuovo credito, salvo il caso in cui coesista con altri rapporti che presentano eventi negativi non regolarizzati.
Cosa succede se il dato resta oltre il termine previsto? La conservazione diventa priva di base giuridica e il trattamento illecito. L’interessato può chiedere la cancellazione al titolare, che deve provvedere senza ingiustificato ritardo, e può proporre reclamo al Garante o agire in giudizio. Sul piano risarcitorio, il danno non è automatico: va allegato e provato, anche in via presuntiva, dimostrando il concreto pregiudizio sofferto nel periodo di permanenza illecita del dato.
Se contesto il dato, resta visibile durante la verifica? Il gestore inserisce un’annotazione che segnala la pendenza della contestazione. Se l’ente partecipante che ha effettuato la segnalazione non risponde entro trenta giorni, dal trentesimo giorno la visibilità del rapporto contestato viene inibita nei confronti di chiunque consulti il sistema, fino alla definizione della pratica. È una misura che attenua il pregiudizio nella fase di accertamento, ma non equivale alla cancellazione.
Il mio finanziamento è stato ceduto a una società di recupero: i termini ripartono da capo? No. La cessione del credito non costituisce un nuovo evento negativo e non fa decorrere un nuovo termine di conservazione. Il dato resta ancorato al rapporto originario e alla sua scadenza contrattuale, con il tetto massimo dei sessanta mesi. Va però verificato che la posizione non risulti registrata due volte, dal cedente e dal cessionario, come se si trattasse di esposizioni distinte: in quel caso la richiesta corretta è la rettifica della duplicazione, non la cancellazione dell’intera registrazione.
Quanto tempo ha la banca per rispondere alla mia richiesta di cancellazione? Il titolare del trattamento deve fornire riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta; il termine può essere prorogato di due mesi in caso di particolare complessità o di numero elevato di richieste, dandone comunicazione motivata all’interessato. Sul versante del gestore del SIC, la mancata risposta dell’ente partecipante entro trenta giorni comporta l’inibizione della visibilità del rapporto contestato fino alla definizione della pratica.
Il quadro giurisprudenziale
Il contenzioso in materia si è concentrato su quattro assi: la legittimità del preavviso, la tempestività dell’aggiornamento, la durata della conservazione e la prova del danno. Di seguito i riferimenti essenziali, con il principio riformulato e la sua rilevanza per il tema dei termini.
Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, SCHUFA Holding (Esdebitazione). Una società privata che fornisce informazioni commerciali non può conservare nelle proprie banche dati, per un tempo superiore a quello previsto per il registro pubblico da cui provengono, le informazioni relative alla concessione dell’esdebitazione a una persona fisica; decorso quel termine i diritti dell’interessato prevalgono e la cancellazione va eseguita senza ingiustificato ritardo. È la pronuncia più rilevante in assoluto sul tema della durata: afferma che l’interesse del settore creditizio a conoscere il passato non giustifica una conservazione più lunga di quella stabilita dall’ordinamento.
Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, causa C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring). L’attribuzione automatizzata di un punteggio di affidabilità creditizia costituisce di per sé una decisione automatizzata rilevante ai sensi dell’art. 22 GDPR quando da quel punteggio dipende in modo determinante la concessione del credito. Rileva per il tema perché i dati conservati nel SIC alimentano proprio i modelli di scoring: la loro permanenza incide su una valutazione che la Corte qualifica come decisione, non come semplice informazione.
Corte di giustizia UE, 27 febbraio 2025, causa C-203/22, Dun & Bradstreet Austria. L’interessato sottoposto a una decisione automatizzata ha diritto a una spiegazione della logica utilizzata che sia effettivamente comprensibile, senza che la tutela del segreto commerciale possa tradursi in un diniego integrale di informazione. Rafforza la posizione di chi contesta il peso attribuito a un dato negativo ancora presente in banca dati.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 25 maggio 2021, n. 14382. In tema di segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie, l’onere di preventivo avviso al debitore che venga per la prima volta classificato negativamente assume rilievo, nella disciplina esaminata, con riferimento alle operazioni di credito al consumo; per finanziamenti estranei a quel perimetro la mancata prova del perfezionamento dell’avviso non determina di per sé l’illegittimità della segnalazione. È il riferimento obbligato per delimitare l’ambito soggettivo e oggettivo della tutela da preavviso.
Cass. civ., Sez. III, 9 febbraio 2024, n. 3671. L’intermediario che, dopo l’estinzione del debito in forza di accordo transattivo, ritarda l’aggiornamento della posizione risponde dei danni conseguenti: l’obbligo di mantenere i dati esatti e aggiornati non si esaurisce con la correttezza della segnalazione iniziale. Applicata al nostro tema, la pronuncia colpisce esattamente il comportamento che allunga di fatto i termini: la registrazione tardiva della regolarizzazione.
Cass. civ., Sez. III, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29252. Il danno da illegittima segnalazione non sussiste in re ipsa e va allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento; la prova può essere fornita anche in via presuntiva e, per l’imprenditore, può riguardare il peggioramento dell’affidabilità commerciale rilevante per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, mentre per gli altri soggetti può consistere nella dimostrazione della maggiore difficoltà di accesso al credito. È la pronuncia che orienta la costruzione della domanda risarcitoria.
Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2024, n. 17115. Confermata l’esclusione del danno in re ipsa: grava sul danneggiato l’onere di allegare e dimostrare gli elementi concreti della vicenda, fra cui la durata e le caratteristiche della segnalazione. Il richiamo alla durata è significativo proprio per il tema dei termini: quanto più lunga è stata la permanenza illecita, tanto più agevole è la prova presuntiva del pregiudizio.
Cass. civ., Sez. 6-3, 28 marzo 2018, n. 7594. Il danno all’immagine da illegittima segnalazione costituisce danno-conseguenza e non può ritenersi sussistente per il solo fatto della registrazione. È il precedente da cui muove l’indirizzo consolidato successivo.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593. La classificazione a sofferenza non può fondarsi sul mero dato dell’esistenza di un debito scaduto: occorre una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente da cui emerga uno stato di insolvenza, anche non definitiva. Rileva perché la qualificazione dell’evento determina la categoria di conservazione applicabile: una sofferenza registrata senza presupposti non è solo illegittima, è anche conservata secondo il termine più lungo previsto dal sistema.
Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2007, n. 21428. La sofferenza presuppone una valutazione della situazione complessiva del debitore e uno stato di insolvenza anche non definitiva o una grave e non transitoria difficoltà economica, non riducibile al semplice ritardo o alla singola inadempienza. È il fondamento dell’orientamento successivo sulla proporzionalità della classificazione.
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 27 gennaio 2021. Le informazioni creditizie negative relative a una posizione definita mediante accordo transattivo a saldo e stralcio vanno conservate secondo il termine previsto per i ritardi regolarizzati e non secondo quello, più lungo, degli inadempimenti non sanati: la definizione transattiva integra regolarizzazione. È il precedente che sostiene la contestazione più frequente in questa materia.
Tribunale di Palermo, sentenza n. 4225 del 24 luglio 2024. La liquidazione equitativa del danno da illegittima segnalazione presuppone che il pregiudizio sia stato provato nell’an: l’equità serve a quantificare, non a creare i presupposti del risarcimento.
Tribunale di Catania, sentenza n. 2159 del 2 maggio 2024. Nella medesima direzione: l’onere probatorio segue le regole ordinarie dell’illecito aquiliano, con onere per l’attore di dimostrare esistenza del danno e nesso causale.
Tribunale di Roma, Sez. XVII, ordinanza 30 gennaio 2025. La segnalazione illegittima integra insieme inadempimento contrattuale agli obblighi di correttezza verso il cliente e illecito extracontrattuale, con conseguente obbligo di cancellazione e di risarcimento del danno provato.
ABF, Collegio di Milano, decisione 29 maggio 2025, n. 5208. L’invio del preavviso previsto per la Centrale dei Rischi non soddisfa l’obbligo di preavviso specifico richiesto per la segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie privati: le due comunicazioni non sono fungibili e la segnalazione priva del preavviso dedicato va cancellata.
ABF, decisione n. 9305/2024. Ribadito l’obbligo di preavviso e ordinata la cancellazione dei dati registrati senza il rispetto del termine dilatorio, con riconoscimento delle spese in favore del ricorrente. La prova dell’effettivo invio e della ricezione grava sull’intermediario.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo interviene sulle posizioni registrate nei sistemi di informazioni creditizie con un’attività tecnica e verificabile. In concreto:
- Acquisiamo la visura integrale presso il gestore del SIC esercitando l’accesso ex art. 15 GDPR, e ricostruiamo la mappa completa dei rapporti registrati, dei partecipanti segnalanti e delle date di aggiornamento.
- Calcoliamo i termini di conservazione rapporto per rapporto, individuando per ciascun dato l’evento di decorrenza applicabile e la data di cancellazione attesa, e isolando le posizioni già scadute.
- Verifichiamo la qualificazione dell’evento, contestando la registrazione fra gli inadempimenti non sanati di posizioni che, per effetto di transazioni o accordi di rientro, vanno ricondotte alla categoria dei ritardi regolarizzati con il termine più breve.
- Controlliamo il preavviso, chiedendo all’intermediario la prova documentale dell’invio e della ricezione della comunicazione che precede la prima informazione negativa, e ne verifichiamo il contenuto e l’intervallo temporale.
- Predisponiamo le istanze di rettifica, aggiornamento, limitazione e cancellazione ai sensi degli artt. 16, 17, 18 e 21 GDPR, indirizzandole contestualmente al partecipante che ha segnalato e al gestore della banca dati.
- Proponiamo reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quando il riscontro manca o è inadeguato, documentando la violazione del principio di limitazione della conservazione.
- Instauriamo il giudizio ex art. 152 del Codice privacy davanti al Tribunale competente, con domanda di cancellazione e, ove ne ricorrano i presupposti, di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 82 GDPR.
- Costruiamo la prova del pregiudizio raccogliendo i dinieghi di credito, le revoche di affidamento, le delibere non perfezionate e la documentazione contabile che consente la prova presuntiva richiesta dalla giurisprudenza.
- Ricorriamo all’Arbitro Bancario Finanziario nelle controversie con banche e intermediari quando la via stragiudiziale è la più rapida rispetto al risultato perseguito.
- Coordiniamo la contestazione del dato con la gestione della posizione debitoria sottostante, valutando, dove la situazione lo richieda, l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. Il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere insieme il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento, le comunicazioni dell’intermediario e la rappresentazione contabile del rapporto: è da questo confronto che emergono la qualificazione errata dell’evento e il termine di conservazione applicato oltre il dovuto. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce poi la continuità della strategia: la stessa linea difensiva impostata nell’istanza stragiudiziale viene sviluppata in primo grado, in appello e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione, senza passaggi di mano e senza riscritture della tesi difensiva.
Lo staff che lavora sul fascicolo riunisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i primi curano la contestazione del trattamento e il contenzioso, i secondi ricostruiscono i flussi di pagamento, le imputazioni e gli effetti degli accordi transattivi, che sono spesso il fatto decisivo per stabilire quale termine si applichi.
Sintesi operativa
I dati registrati nei sistemi di informazioni creditizie non restano per sempre: si cancellano da soli, a scadenze predeterminate, che vanno da novanta giorni per una richiesta rifiutata fino a sessanta mesi per gli inadempimenti non sanati. La partita non si gioca sulla possibilità di anticipare quei termini, che non è negoziabile, ma sulla corretta individuazione dell’evento da cui decorrono e sull’esatta qualificazione del dato registrato. Una posizione definita con una transazione che continui a figurare fra gli inadempimenti non sanati, un aggiornamento trasmesso in ritardo, un preavviso mai inviato: sono questi gli errori che allungano artificiosamente l’esclusione dal credito e che possono essere contestati.
È una materia che sta interamente dentro il diritto bancario e la protezione dei dati, e richiede la lettura simultanea del contratto, della contabilità del rapporto e della disciplina del trattamento. Per questo lo Studio Monardo la affronta con lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che unisce avvocati e commercialisti; e per questo, quando la contestazione stragiudiziale non basta, la stessa strategia prosegue in giudizio con la continuità garantita dall’abilitazione al patrocinio in Cassazione, fino all’ultimo grado. Quando la posizione debitoria sottostante è insostenibile, le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC consentono di affrontare insieme il dato creditizio e la sua causa.
📩 Non lasciare che una segnalazione scaduta o qualificata male continui a bloccarti l’accesso al credito: scrivici oggi stesso per far analizzare la tua posizione nel SIC — tutti i riferimenti dello Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
