Quali Sono Le Fasi Della Procedura Di Concordato Preventivo?

Se sei arrivato fin qui, probabilmente non ti serve una definizione di concordato preventivo. Ti serve sapere cosa devi fare, in che ordine e soprattutto entro quando. Questa guida è costruita esattamente per quello: non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, dal momento in cui capisci che l’impresa non regge più i debiti fino al giorno in cui il tribunale dichiara eseguito il concordato.

Ti avverto subito su una cosa. Il concordato preventivo disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), così come riscritto dal D.Lgs. 83/2022 e poi dal cosiddetto correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024), non è una procedura in cui puoi improvvisare. È una sequenza di finestre temporali che si aprono e si chiudono: il termine per depositare il piano dopo la domanda con riserva, il termine per il voto, il termine per le opposizioni, il termine per il reclamo. Ogni finestra che lasci passare è un’opzione che non torna.

Qui trovi otto mosse operative, ciascuna con l’obiettivo, la finestra temporale, i passaggi concreti, la norma che la fonda, l’imprevisto tipico e il check da superare prima di passare alla mossa successiva. Alla fine trovi il piano riassunto in una pagina sola, quella che puoi stampare e tenere sulla scrivania.

Perché questa guida arriva dallo Studio Monardo. Il concordato preventivo è materia di crisi d’impresa allo stato puro, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: un’abilitazione che si ottiene proprio formandosi sulla costruzione dei piani di risanamento, sulla trattativa con il ceto creditorio e sul confronto tra continuità e liquidazione. A questa si affianca la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, cioè l’abitudine quotidiana a maneggiare procedure in cui un debitore propone e dei creditori votano. E poiché il concordato può finire davanti alla Corte d’appello e poi in Cassazione, conta che l’Avvocato sia cassazionista: la stessa linea difensiva regge dal ricorso iniziale fino all’ultimo grado.

📩 Se stai leggendo perché la tua impresa è già sotto pressione, non aspettare di aver finito la guida: scrivici oggi stesso e ci mettiamo subito a lavorare sui tempi: tutti i riferimenti per raggiungerci sono in fondo a questa pagina.


La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire

Prima di eseguire qualsiasi cosa, devi capire in che punto della crisi ti trovi. Il concordato preventivo non è un unico binario: è un contenitore con due varianti principali e con una porta d’ingresso che puoi attraversare in due modi diversi. Rispondi con onestà alle quattro domande che seguono, perché la mossa da cui parti dipende da qui.

Domanda 1 — L’azienda produce ancora, o è ferma?

È la domanda che decide tutto. Se l’attività prosegue, se hai commesse, contratti in corso, dipendenti che lavorano e un margine operativo che, ripulito dagli oneri finanziari, non è negativo, allora sei nel perimetro del concordato in continuità aziendale (art. 84, comma 2, CCII), che può essere diretta — l’impresa continua in capo a te — oppure indiretta, quando l’azienda o i rami vengono ceduti o conferiti a un altro soggetto che ne prosegue l’esercizio.

Se invece l’attività è ferma, se quello che resta è un patrimonio da vendere, sei nel concordato con liquidazione del patrimonio. E qui devi sapere subito una cosa: la legge ti chiede due requisiti secchi. L’art. 84, comma 4, CCII stabilisce che la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della domanda, e deve assicurare ai creditori chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza una soddisfazione non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Sono risorse esterne quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, destinate direttamente ai creditori concorsuali. Senza quel 10 per cento e senza quel 20 per cento il concordato liquidatorio non è ammissibile: non è una raccomandazione, è una condizione di accesso.

Domanda 2 — Hai già il piano pronto, o ti serve tempo?

Se il piano, la proposta e l’attestazione sono già redatti, depositi una domanda “piena” ai sensi dell’art. 40 CCII. Se non li hai, esiste la domanda con riserva dell’art. 44 CCII, la cosiddetta domanda prenotativa: depositi il ricorso con i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori, e il tribunale ti assegna un termine tra trenta e sessanta giorni per depositare tutto il resto, prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni.

Attenzione però: dopo il correttivo-ter, la proroga non ti viene concessa solo perché la chiedi. Devi allegare un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, cioè quantomeno le linee guida e le assunzioni principali del piano. Il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 16 luglio 2025, ha rigettato proprio la proroga di un termine ex art. 44, comma 1, CCII in mancanza della predisposizione di un progetto di regolazione della crisi.

Domanda 3 — Ci sono già creditori che si muovono contro di te?

Se hai pignoramenti in corso, istanze di liquidazione giudiziale depositate, decreti ingiuntivi in arrivo, la variabile tempo cambia completamente peso. Devi chiedere le misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII contestualmente alla domanda, e devi presidiare l’udienza di conferma: le protezioni non sono automatiche e non sono eterne.

Domanda 4 — Quanto pesa il debito fiscale e contributivo?

Se Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS rappresentano una fetta decisiva del passivo, la partita si gioca in buona parte sulla transazione fiscale e contributiva dell’art. 88 CCII e sui meccanismi di omologazione anche in assenza di adesione. È una mossa a sé, con regole sue, e va preparata prima, non quando il voto è già andato male.

Tabella di orientamento: da dove parti

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
Azienda operativa, piano non ancora redatto, creditori aggressiviMossa 2 (domanda con riserva + misure protettive), poi Mossa 1 in paralleloDevi congelare le aggressioni mentre costruisci
Azienda operativa, nessuna aggressione imminente, tempo disponibileMossa 1 (scelta del tipo) e poi Mossa 3 con domanda pienaPuoi presentarti al tribunale già completo
Attività ferma, patrimonio da liquidare, socio disposto ad apportare risorseMossa 1, verifica immediata del 10% e del 20%Se i requisiti non ci sono, il concordato liquidatorio è chiuso in partenza
Debito prevalentemente erariale e contributivoMossa 1 e poi subito Mossa 6La transazione fiscale va impostata prima del piano, non dopo
Composizione negoziata già chiusa senza accordoValuta il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) prima della Mossa 2È una strada alternativa, con regole diverse
Procedura già aperta, voto imminenteMossa 5Sei nella finestra più delicata dell’intera procedura

Se ti riconosci in più di una riga, non è un problema: significa solo che alcune mosse vanno eseguite in parallelo anziché in sequenza. Quello che non puoi fare è saltarne una.


Mossa 1 — Scegli il tipo di concordato e verifica i requisiti d’accesso prima di scrivere una riga di piano

Obiettivo della mossa: stabilire, con dati alla mano, se la tua impresa può accedere al concordato in continuità o al concordato liquidatorio, e se possiede i requisiti minimi che la legge pone come condizione di ammissibilità. Se sbagli qui, tutto quello che costruisci dopo è tempo perso.

Quando va fatta

Adesso, prima di ogni deposito. Non esiste un termine di legge per questa mossa, ma esiste un termine di fatto: il momento in cui un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Da quel momento le tue opzioni si restringono e la trattazione delle domande diventa unitaria ai sensi dell’art. 7 CCII.

Come si esegue

Parti da tre documenti, non da un’idea.

Il primo è la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata a una data recente, non il bilancio dell’esercizio chiuso. Ti serve la fotografia di oggi, non di quattordici mesi fa.

Il secondo è l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Devi sapere, con precisione, quanto pesano i privilegiati, quanto i chirografari, quanto l’erario e gli enti previdenziali. Senza questa mappa non puoi né classare né stimare le maggioranze.

Il terzo è la stima del valore di liquidazione del patrimonio, cioè quanto ricaverebbero i creditori se domani si aprisse la liquidazione giudiziale. È il parametro di confronto su cui si gioca ogni valutazione di convenienza e, nel concordato in continuità, la distinzione tra valore di liquidazione e valore eccedente quello di liquidazione, che seguono regole di distribuzione diverse ai sensi dell’art. 84, comma 6, CCII.

Su questa base fai due verifiche. Se punti alla continuità, verifica che il piano possa realisticamente prevedere che i creditori siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale, e che la prosecuzione dell’attività sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Se punti alla liquidazione, verifica il doppio requisito dell’art. 84, comma 4: incremento dell’attivo di almeno il 10 per cento tramite risorse esterne e soddisfacimento di chirografari e privilegiati degradati non inferiore al 20 per cento.

Un chiarimento che vale oro: le due grandezze non coincidono. Come è stato rilevato anche dalla Corte d’appello di Brescia, il “valore eccedente quello di liquidazione” e le “risorse esterne” sono nozioni distinte, che poggiano su presupposti di fatto differenti. Confonderle in sede di piano è uno degli errori che fanno saltare l’ammissibilità.

La base giuridica

Art. 84 CCII (finalità del concordato e tipologie di piano), art. 85 CCII (suddivisione dei creditori in classi), art. 87 CCII (contenuto del piano). L’art. 87 ti dice esattamente cosa il piano deve contenere: le cause della crisi, la descrizione della situazione economico-patrimoniale-finanziaria e della posizione dei lavoratori, le strategie d’intervento, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio, l’elenco dei creditori e l’ammontare dei crediti, il valore di liquidazione del patrimonio, le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili e le relative prospettive di realizzo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che i numeri, una volta ricostruiti seriamente, dicano che il 20 per cento non è raggiungibile e che i soci non sono disposti ad apportare risorse esterne. In quel caso il concordato liquidatorio ordinario è precluso. Non fingere che i numeri dicano altro: la strada, se hai attivato la composizione negoziata della crisi e le trattative non hanno prodotto un accordo, può essere il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies CCII, che non richiede quei requisiti e non prevede il voto dei creditori, ma è accessibile solo all’esito della composizione negoziata e sconta un controllo particolarmente penetrante del tribunale in sede di omologa. Il correttivo-ter ha inoltre chiarito che è accessibile anche agli imprenditori sotto soglia che abbiano attivato la composizione negoziata, con il test di non deteriorità parametrato alla liquidazione controllata.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 2 devi poter rispondere sì a tutte e tre queste domande:

  1. Ho una stima documentata del valore di liquidazione del patrimonio, redatta su base peritale e non a sentimento?
  2. So dire, con un numero, quale percentuale il piano può offrire ai chirografari e se rispetta le soglie di legge per il tipo di concordato scelto?
  3. Ho l’elenco completo dei creditori con l’indicazione delle prelazioni, così da poter simulare le maggioranze?

Mossa 2 — Deposita la domanda di accesso e chiedi subito le misure protettive

Obiettivo della mossa: fermare l’emorragia. Portare la tua impresa dentro il perimetro protetto della procedura, bloccando le azioni esecutive e cautelari dei creditori, e guadagnare il tempo tecnico per costruire o completare il piano.

Quando va fatta

Nel momento in cui la crisi è conclamata e prima che un creditore ti anticipi con un’istanza di liquidazione giudiziale. Se scegli la domanda con riserva ex art. 44 CCII, il tribunale ti fissa all’atto della presentazione un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per depositare proposta, piano, attestazione e documentazione. Quel termine è prorogabile su tua istanza fino ad ulteriori sessanta giorni, in presenza di giustificati motivi e allegando il progetto di regolazione della crisi.

Sulla natura di quel termine non ci sono margini di elasticità: il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 6 marzo 2025, ha affermato la perentorietà del termine concesso ai sensi dell’art. 44, comma 1, CCII, escludendo che il debitore possa aggirarlo riproponendo una nuova istanza identica riferita alla medesima situazione. Tradotto: la domanda con riserva non è un parcheggio rinnovabile a piacere.

Quanto alla sospensione feriale dei termini processuali, ricorda che opera dal 1° al 31 agosto; nelle procedure concorsuali la sua applicabilità va verificata voce per voce, perché molti termini hanno natura procedimentale e non processuale. È esattamente il tipo di verifica che va fatta con il difensore prima di contare i giorni sul calendario.

Come si esegue

Deposita il ricorso al tribunale competente. La competenza è quella del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (COMI). Non trattare questo punto come un formalismo: la Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 aprile 2025, n. 9371, si è occupata proprio del momento entro il quale il giudice adito può dichiararsi territorialmente incompetente in un concordato con riserva, precisando che l’avvenuta concessione dei termini e il riconoscimento delle misure protettive non sono di per sé decisivi. Un errore sulla competenza può costarti l’intera fase preparatoria.

Con la domanda ex art. 44 CCII allega i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti. Con la domanda piena ex art. 40 CCII allega tutta la documentazione dell’art. 39 CCII: scritture contabili e fiscali obbligatorie, situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata, stato particolareggiato ed estimativo delle attività, elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, certificazione dei debiti tributari e contributivi.

Contestualmente, se ne hai bisogno, chiedi le misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII. La richiesta va pubblicata nel registro delle imprese e il tribunale, nel procedimento dell’art. 55 CCII, deve confermarle o revocarle. Il correttivo-ter ha precisato che le misure protettive atipiche — quelle che vanno oltre il divieto standard di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari — possono essere chieste solo se c’è già stato il deposito della proposta, del piano o degli accordi: nel procedimento avviato con riserva, salvo il caso in cui tu invochi il comma 1-ter dell’art. 44, l’indeterminatezza della domanda non le consente.

Un punto che i debitori sottovalutano: se hai già beneficiato di misure protettive nella composizione negoziata per la durata massima, la richiesta di ulteriori protezioni in sede di concordato con riserva non è automatica. Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 maggio 2026, ha richiesto che il debitore avesse quantomeno accennato, per grandi linee, a un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 28 marzo 2025, si è mosso nella stessa direzione sui presupposti di accoglimento dell’istanza di conferma.

La base giuridica

Artt. 39, 40, 44, 54 e 55 CCII. L’art. 40 disciplina la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi; l’art. 44 la riserva di deposito della documentazione; l’art. 54 le misure cautelari e protettive; l’art. 55 il procedimento per la loro conferma.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più frequente è il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato da un creditore mentre tu sei ancora nella fase con riserva. Non è la fine: l’art. 7 CCII prevede la trattazione unitaria delle domande, con priorità alla domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi purché il piano non sia manifestamente inadeguato. Ma cambia il ritmo: da quel momento devi correre.

Il secondo imprevisto è la mancata conferma delle misure protettive. Se il tribunale le revoca, i creditori tornano liberi di agire e il tuo piano deve reggere anche in quello scenario. È il momento in cui serve un difensore che sappia argomentare la funzionalità delle protezioni al risanamento, non un semplice adempimento formale.

Check di completamento

  1. Il ricorso è stato depositato al tribunale del COMI e la competenza è documentata, non presunta?
  2. La richiesta di misure protettive è stata pubblicata nel registro delle imprese e ho la data dell’udienza di conferma segnata?
  3. Ho in mano il decreto che fissa il termine ex art. 44 e ho già calcolato, sul calendario, il giorno di scadenza e il giorno entro cui chiedere l’eventuale proroga?

Mossa 3 — Costruisci il piano, la proposta e l’attestazione dentro il termine assegnato

Obiettivo della mossa: trasformare la riserva in una proposta concreta, completa e attestata, depositata entro il termine, con numeri che reggano all’esame del commissario giudiziale e al voto dei creditori.

Quando va fatta

Nella finestra tra trenta e sessanta giorni concessa dal tribunale, eventualmente prorogata fino a ulteriori sessanta. In concreto, se ti sono stati dati sessanta giorni, il piano deve essere sostanzialmente finito al giorno quarantacinque, perché l’attestatore ha bisogno di tempo per le sue verifiche e non può firmare una relazione seria in quarantott’ore.

Come si esegue

Lavora su tre documenti distinti che devono parlare la stessa lingua.

La proposta è ciò che offri ai creditori: percentuali, tempi, modalità, garanzie. È l’atto che i creditori votano.

Il piano è come intendi arrivarci. L’art. 87 CCII ne detta il contenuto obbligatorio, e non è un elenco decorativo: le cause della crisi, la situazione economico-patrimoniale-finanziaria, la posizione dei lavoratori, le strategie di intervento, i tempi del riequilibrio, il valore di liquidazione del patrimonio, le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili con le relative prospettive di realizzo. Nel concordato in continuità il piano deve indicare anche il valore effettivo generato dalla prosecuzione e quindi il valore eccedente quello di liquidazione, perché è su quella grandezza che si applica la regola di distribuzione più flessibile.

L’attestazione è la relazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. Non è un timbro. La Corte di Cassazione, con sentenza del 25 marzo 2025, n. 7878, ha ribadito che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno su cui ruota la consapevolezza del voto dei creditori, perché fornisce le indicazioni necessarie sulla tenuta e sulla sostenibilità della proposta. Se l’attestazione è debole, il voto è viziato e l’omologazione è a rischio.

Sul classamento, ricorda che l’art. 85 CCII consente e in alcuni casi impone la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Nel concordato in continuità la formazione delle classi è obbligatoria per determinate categorie. La corretta formazione delle classi è oggetto di verifica del tribunale in sede di omologazione ai sensi dell’art. 112 CCII: una classe costruita male non è un dettaglio estetico, è un vizio che può travolgere l’omologa.

Attenzione a un dettaglio che decide le maggioranze: i creditori muniti di diritto di prelazione non votano se il piano li soddisfa in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione dei beni funzionale al loro pagamento. Per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile — quelli dei lavoratori subordinati — il termine scende a trenta giorni. Se non ricorrono queste condizioni, i prelatizi votano e, per la parte incapiente, vanno inseriti in una classe distinta.

La base giuridica

Artt. 85, 86, 87 CCII per piano, classi e contenuto; art. 39 CCII per la documentazione; art. 109, comma 5, CCII per il trattamento dei prelatizi ai fini del voto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’attestatore che, arrivato in fondo alle verifiche, non se la sente di attestare la veridicità di alcune poste. Non è una tragedia se accade al giorno trenta: significa rivedere quelle poste, correggere il piano e ripresentare numeri veri. È una tragedia se accade al giorno cinquantanove.

Il secondo imprevisto è la scoperta, in corso di redazione, di atti compiuti negli anni precedenti che il commissario giudiziale valuterà come potenzialmente decettivi. La regola è una sola: esporli, non nasconderli. La Cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 2025, n. 31958, si è occupata proprio di fatti potenzialmente decettivi e del loro rilievo ai fini della revoca. Un fatto dichiarato e spiegato è un fatto che il ceto creditorio valuta; un fatto taciuto è un atto di frode.

Check di completamento

  1. Proposta, piano e attestazione sono coerenti tra loro nei numeri, nelle percentuali e nei tempi, senza discrasie tra un documento e l’altro?
  2. Il classamento è motivato per iscritto, con l’indicazione dei criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici?
  3. Ho simulato le maggioranze, classe per classe, sapendo chi vota e chi non vota?

Mossa 4 — Governa la fase di apertura e impara a convivere con il commissario giudiziale

Obiettivo della mossa: superare il vaglio di apertura del tribunale e gestire l’intero periodo che va dall’apertura al voto senza compiere atti che possano essere qualificati come atti in frode o come violazioni delle regole sulla straordinaria amministrazione.

Quando va fatta

Dal momento in cui depositi la domanda piena fino alla data iniziale fissata per il voto. È un periodo che può durare mesi, e in cui l’impresa continua a operare sotto vigilanza.

Come si esegue

Il tribunale, ai sensi dell’art. 47 CCII, apre la procedura con decreto dopo aver verificato la ritualità della proposta. Il contenuto della verifica cambia secondo il tipo di concordato: nel concordato in continuità il tribunale controlla che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali; nel concordato liquidatorio controlla l’ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano. Con lo stesso decreto il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, ordina il deposito di una somma per le spese di procedura entro un termine non superiore a quindici giorni, e fissa i termini iniziale e finale entro cui i creditori possono votare.

Da quel momento cambia il tuo modo di amministrare. Conservi l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione — mutui, transazioni, compromessi, alienazioni di immobili, concessioni di ipoteche o pegno, fideiussioni, rinunce alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cessioni di crediti, accettazioni di eredità e donazioni — devono essere autorizzati dal giudice delegato ai sensi dell’art. 94 CCII. Gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Nella fase con riserva la disciplina è quella dell’art. 46 CCII: puoi compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale.

Due strumenti che ti servono e che devi chiedere in questa fase, non dopo. Il primo sono i finanziamenti prededucibili dell’art. 99 CCII: se ti serve liquidità per proseguire l’attività, la richiesta va autorizzata, altrimenti il finanziatore non avrà alcuna prededuzione. Il secondo è il pagamento dei crediti pregressi per prestazioni essenziali dell’art. 100 CCII: se un fornitore strategico è anche creditore anteriore e senza di lui la continuità si ferma, il pagamento va autorizzato.

Nel concordato in continuità c’è poi una protezione preziosa, quella dell’art. 94-bis CCII: i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. È lo scudo che tiene in vita i rapporti che fanno funzionare l’azienda.

Su questa fase interviene direttamente l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come professionista fiduciario di un OCC: due ruoli che si esercitano proprio nel governo del rapporto tra impresa in crisi, organi della procedura e ceto creditorio.

La base giuridica

Artt. 46, 47, 92, 94, 94-bis, 99, 100 e 106 CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto grave di questa fase ha un nome: revoca dell’apertura per atti di frode, ai sensi dell’art. 106 CCII. La Cassazione, con ordinanza del 17 luglio 2025, n. 19844, ha chiarito che la revoca dell’ammissione per compimento di atti in frode ha la finalità di tutelare la legalità della procedura e non ha natura sanzionatoria: non serve accertare un intento punitivo, serve accertare che il consenso informato dei creditori sia stato compromesso.

Sul versante soggettivo, il Tribunale di Pisa, con provvedimento del 12 gennaio 2026, ha ritenuto sufficiente che il proponente fosse consapevole del possibile verificarsi dell’effetto decettivo nei confronti del ceto creditorio, senza che sia necessario che ne abbia voluto la produzione. Il messaggio operativo è netto: non basta non aver voluto ingannare, bisogna non aver creato le condizioni per cui i creditori potessero essere ingannati.

Va poi distinta la violazione del dovere di buona fede e correttezza dal compimento di veri e propri atti in frode: il Tribunale di Firenze, con provvedimento dell’8 gennaio 2025, ha sottolineato che si tratta di condotte diverse, con conseguenze differenti.

Check di completamento

  1. Ho depositato la somma per le spese di procedura entro il termine fissato dal decreto di apertura?
  2. Ogni atto potenzialmente eccedente l’ordinaria amministrazione compiuto dall’apertura in poi è coperto da un’autorizzazione scritta del giudice delegato?
  3. Sto depositando puntualmente le relazioni informative periodiche richieste e sto rispondendo alle richieste del commissario giudiziale entro i tempi indicati?

Mossa 5 — Prepara e vinci il voto dei creditori

Obiettivo della mossa: portare a casa le maggioranze previste dalla legge, che sono diverse a seconda che il concordato sia liquidatorio o in continuità, e farlo sapendo in anticipo chi vota, quanto pesa e come è probabile che voti.

Quando va fatta

La preparazione comincia il giorno in cui depositi il piano. L’esecuzione si concentra nella finestra temporale fissata dal tribunale con il decreto di apertura, che indica i termini iniziale e finale entro cui i creditori esprimono il voto.

C’è un passaggio intermedio che devi tenere sott’occhio: il commissario giudiziale redige la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, mettendola a disposizione dei creditori nei termini di legge. Quella relazione è il documento che orienta il voto più di qualunque tua presentazione: leggila appena depositata e, se contiene rilievi, preparati a rispondere.

Come si esegue

Prima di tutto: conta chi vota. Sono legittimati i creditori anteriori alla presentazione della domanda. Sono in ogni caso esclusi il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

Poi: calcola le maggioranze secondo il tipo di concordato, perché la differenza è sostanziale.

Nel concordato non in continuità, l’art. 109, comma 1, CCII prevede che il concordato sia approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La parola “ammessi”, non “votanti”, è decisiva: chi non vota non è neutro, di fatto pesa contro. Se un unico creditore è titolare di crediti superiori alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, serve in più la maggioranza per teste dei voti espressi. Se ci sono classi, la maggioranza dei crediti ammessi al voto deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Nel concordato in continuità aziendale, l’art. 109, comma 5, CCII stabilisce che il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore. Ma la nozione di classe favorevole è più elastica di quanto sembri: in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

Sul piano operativo, questo significa che nel concordato in continuità la partecipazione al voto conta quanto il consenso: una classe in cui vota poco più della metà dei crediti e in cui i due terzi dei votanti aderiscono è una classe favorevole. Una classe in cui votano in pochi non lo è.

Terzo passaggio: gestisci i crediti contestati. L’art. 108 CCII consente l’ammissione provvisoria dei crediti contestati ai soli fini del voto, con valutazione definitiva rimessa al tribunale in sede di calcolo delle maggioranze. E qui la giurisprudenza è severa con chi tace: la Cassazione, con ordinanza del 24 dicembre 2024, n. 34372, ha affermato che se né il debitore né i creditori concorrenti contestano il diritto di un creditore a partecipare al voto, quel creditore si intende implicitamente ammesso, senza che il giudice delegato debba motivare specificamente sul punto. Se hai un dubbio sulla legittimazione di un creditore, sollevalo prima del voto, non dopo l’omologa.

Simmetricamente, il creditore privilegiato che sia stato collocato tra i chirografari deve contestare la collocazione e astenersi dal voto: la Cassazione, con ordinanza del 23 febbraio 2025, n. 4750, ha escluso che chi abbia comunque partecipato al voto possa poi, a omologazione avvenuta, promuovere un giudizio per l’accertamento della prelazione.

Un tema che sta emergendo con forza riguarda i crediti assistiti da garanzia pubblica. Il Tribunale di Pescara, con provvedimento del 28 novembre 2025, ha escluso il diritto di voto della banca per la parte coperta dalla garanzia già escussa ma non ancora rimborsata, riconoscendo il diritto di voto direttamente in capo al garante. Se nel tuo passivo ci sono finanziamenti garantiti da fondi pubblici, questa distinzione può spostare le maggioranze.

La base giuridica

Artt. 105, 107, 108, 109, 110 e 111 CCII. L’art. 111 disciplina il caso della mancata approvazione: il commissario giudiziale ne riferisce al tribunale, che dichiara l’improcedibilità della domanda, e su istanza dei legittimati può aprirsi la liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la classe che non raggiunge la maggioranza. Nel concordato liquidatorio significa, salvo il caso della maggioranza complessiva raggiunta nel maggior numero di classi, che il concordato non è approvato. Nel concordato in continuità non significa necessariamente la fine: si apre la strada della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, che è la mossa 7.

Il secondo imprevisto è l’astensione di massa. Nel concordato non in continuità, dove la maggioranza si calcola sui crediti ammessi al voto, l’apatia dei creditori è un problema tuo. La contromisura è una sola e va presa per tempo: informazione capillare, incontri con i creditori strategici, chiarezza sui numeri prima che si apra la finestra del voto.

Check di completamento

  1. Ho la mappa completa dei crediti ammessi al voto, classe per classe, con l’indicazione degli esclusi ex lege?
  2. Ho letto la relazione particolareggiata del commissario e ho predisposto risposte documentate a ogni rilievo?
  3. Ho verificato, prima della chiusura della finestra di voto, la percentuale di crediti che ha effettivamente votato in ciascuna classe?

Mossa 6 — Imposta la transazione fiscale e contributiva prima che sia il voto a metterti in difficoltà

Obiettivo della mossa: ottenere dal Fisco e dagli enti previdenziali un trattamento sostenibile per l’impresa e, se l’adesione non arriva, arrivare all’omologazione ugualmente sfruttando i meccanismi che la legge mette a disposizione.

Quando va fatta

Contestualmente alla costruzione del piano, cioè durante la mossa 3. È l’errore più diffuso: trattare la transazione fiscale come un’appendice da sistemare dopo. Se il debito erariale e contributivo è determinante per le maggioranze, la transazione va progettata insieme al piano, non dopo.

Come si esegue

La proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi si formula ai sensi dell’art. 88 CCII e può prevedere il pagamento parziale o dilazionato di tributi e relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie. La proposta va accompagnata dalla documentazione richiesta e dall’attestazione del professionista indipendente sulla convenienza del trattamento rispetto all’alternativa liquidatoria.

La parte decisiva è cosa succede se l’adesione non arriva. Il correttivo-ter ha riscritto la disciplina distinguendo nettamente due scenari.

Nel concordato non in continuità, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione — e la mancanza di adesione comprende anche il voto contrario — dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali dell’art. 109, comma 1, CCII, e quando il trattamento proposto è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Nel concordato in continuità aziendale, invece, il tribunale omologa ferme restando le altre condizioni previste dall’art. 112, comma 2, CCII, e a condizione che il trattamento non sia deteriore rispetto a quello che il creditore erariale otterrebbe nell’alternativa della liquidazione giudiziale.

C’è un punto di diritto intertemporale che pesa e che devi conoscere: la Cassazione, con ordinanza del 21 maggio 2026, n. 15593, ha affrontato il tema dell’omologazione forzosa in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali nel concordato in continuità secondo il regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, escludendone l’applicabilità alla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Nello stesso solco si era già mosso il Tribunale di Vicenza con provvedimento del 31 ottobre 2024, distinguendo espressamente le procedure aperte prima e dopo l’entrata in vigore del correttivo. Tradotto in linguaggio operativo: la data di apertura della tua procedura determina quale regime si applica, e questa non è una sfumatura accademica ma la differenza tra omologa e improcedibilità.

La base giuridica

Art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e contributivi; art. 112, comma 2, CCII per le condizioni di omologazione nel concordato in continuità; D.Lgs. 136/2024 per la disciplina applicabile alle procedure aperte dal 28 settembre 2024.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto è il silenzio. Gli uffici non rispondono, i termini corrono, il voto si avvicina. La contromisura è duplice: primo, documentare con precisione ogni interlocuzione, perché il tribunale valuterà anche la condotta delle parti; secondo, costruire il piano in modo che il confronto con l’alternativa liquidatoria sia dimostrato con perizia, non affermato. È su quel confronto che si gioca l’omologazione in assenza di adesione.

Check di completamento

  1. La proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi è stata trasmessa agli uffici competenti con prova documentale dell’invio e della ricezione?
  2. Ho una perizia che quantifica, con metodo, quanto l’erario otterrebbe nella liquidazione giudiziale?
  3. So dire se la procedura è soggetta al regime anteriore o posteriore al D.Lgs. 136/2024 e ho verificato le conseguenze di quella collocazione?

Mossa 7 — Arriva all’omologazione e reggi le opposizioni

Obiettivo della mossa: ottenere la sentenza di omologazione superando il controllo del tribunale e le eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti, anche quando non tutte le classi hanno votato a favore.

Quando va fatta

Chiusa la fase del voto, il tribunale fissa l’udienza. Il decreto di fissazione dell’udienza di omologazione viene ritualmente pubblicato: la Cassazione, con ordinanza del 22 ottobre 2024, n. 27345, ha escluso che sia necessaria una notifica specifica a ciascun creditore, dichiarando inammissibile il reclamo proposto da un creditore che non aveva votato né si era opposto. Chi non partecipa al giudizio di omologazione perde la legittimazione a contestarne l’esito.

Come si esegue

Il tribunale, ai sensi dell’art. 112 CCII, verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità giuridica della proposta, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe. Verifica inoltre la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, e — nel concordato in continuità — che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza.

Se ci sono opposizioni in un concordato non in continuità e un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Il confronto con l’alternativa liquidatoria non è astratto: il Tribunale di Firenze, con provvedimento dell’8 gennaio 2025, ha affermato che nella valutazione di convenienza vanno considerate anche le azioni revocatorie e risarcitorie esperibili nella liquidazione giudiziale. Se il tuo piano ignora quelle azioni, il confronto è falsato e l’opposizione ha buon gioco.

Se il concordato è in continuità e non tutte le classi hanno votato a favore, entra in scena la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Le condizioni sono cumulative e riguardano il rispetto della regola di distribuzione del valore di liquidazione secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione, la distribuzione del valore eccedente, l’assenza di trattamenti deteriori per le classi dissenzienti e, alla lettera d), il requisito relativo alle classi approvanti.

Proprio su quella lettera d) si è consumato il contrasto interpretativo più acceso, e oggi la strada è tracciata. La Cassazione, con sentenza del 30 marzo 2026, n. 7663, ha stabilito che nel concordato in continuità l’omologazione forzosa — nel testo anteriore alla modifica del D.Lgs. 136/2024 — presuppone l’adesione anche di una sola classe di creditori votanti, perché l’espressione “in mancanza” contenuta nella lettera d) va riferita all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell’ambito di una maggioranza comunque necessaria. È un’interpretazione allineata alla Direttiva UE 2019/1023 e coerente con la funzione del meccanismo di ristrutturazione trasversale: limita il potere di blocco delle minoranze dissenzienti e amplia concretamente le possibilità di risanamento.

La giurisprudenza di merito si era già mossa nella stessa direzione: il Tribunale di Brindisi, con decreto del 3 luglio 2025, aveva ritenuto sufficiente ai fini dell’omologa il consenso anche solitario del creditore “interessato”, senza richiedere che fosse anche “maltrattato” dalla prospettiva concordataria. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 29 ottobre 2025, ha invece messo l’accento sul rispetto del presupposto della lettera b) dell’art. 112, comma 2, in punto di distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione e di individuazione delle classi da ritenersi interessate. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 30 dicembre 2025, si è occupato dell’omologazione trasversale in caso di proposta accolta dalla maggioranza e non dalla totalità delle classi votanti.

Il tribunale decide con sentenza. Contro la sentenza è ammesso reclamo alla corte d’appello nel termine di trenta giorni ai sensi dell’art. 51 CCII. E qui un chiarimento utile: la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto ammissibile il reclamo anche avverso la sentenza di rigetto della proposta, perché l’art. 51 CCII, nel prevedere la reclamabilità delle sentenze che abbiano deciso sull’omologa, si riferisce sia alle sentenze di accoglimento sia a quelle di rigetto.

Esiste infine un meccanismo poco conosciuto e potenzialmente decisivo: l’art. 53, comma 5-bis, CCII consente alla corte d’appello di confermare la sentenza di omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo, riconoscendo al reclamante il risarcimento del danno. La Cassazione, con la pronuncia n. 10271/2026, ne ha precisato i confini: il rimedio presuppone la richiesta del proponente, non richiede l’adesione delle altre parti costituite né quella del creditore reclamante, ed è esperibile solo quando il reclamo sia stato proposto e accolto per contestare la convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria — non quando venga accertato un diverso vizio di illegittimità della proposta, come la violazione dell’autonomia contrattuale del reclamante mediante imposizione di una modifica unilaterale di un contratto pendente.

La base giuridica

Artt. 48, 51, 53 comma 5-bis, 112 e 113 CCII. Con l’omologazione la procedura si chiude ai sensi dell’art. 113 CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto è l’opposizione fondata su una contestazione di convenienza sostenuta da una perizia di parte. La contromisura non si improvvisa in udienza: si costruisce mesi prima, con una stima del valore di liquidazione redatta da un professionista indipendente, che consideri anche le azioni recuperatorie e che regga il contraddittorio tecnico. Il tribunale sceglie tra due ricostruzioni: la tua deve essere la più documentata.

Check di completamento

  1. Ho depositato memorie che rispondono puntualmente a ciascun motivo di opposizione, con documenti a supporto?
  2. Se non tutte le classi hanno votato a favore, ho chiesto espressamente l’omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII e ho dimostrato la sussistenza di tutte le condizioni?
  3. Ho calcolato la data di scadenza del termine di trenta giorni per l’eventuale reclamo, considerando che la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto?

Mossa 8 — Esegui il concordato e presidia la fase post-omologazione

Obiettivo della mossa: portare a termine gli adempimenti previsti dal piano, evitando la risoluzione per inadempimento e l’annullamento, fino alla dichiarazione di esecuzione del concordato.

Quando va fatta

Dal giorno successivo all’omologazione fino all’ultimo adempimento previsto dal piano. È la fase più lunga e, statisticamente, quella in cui i concordati si perdono: non perché il piano fosse sbagliato, ma perché nessuno lo ha presidiato.

Come si esegue

Con l’omologazione la procedura si chiude, ma i tuoi obblighi cominciano. L’art. 118 CCII ti impone di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Se il commissario rileva che non stai dando esecuzione al piano, deve riferirne senza indugio al tribunale, che può adottare i provvedimenti conseguenti, fino ad attribuire al commissario i poteri necessari per il compimento degli atti dovuti.

Nel concordato liquidatorio si applica l’art. 114 CCII: il tribunale nomina il liquidatore giudiziale e le vendite si svolgono secondo procedure competitive. Nel concordato in continuità il correttivo-ter ha introdotto l’art. 114-bis CCII, con disposizioni specifiche sulla liquidazione.

Un aiuto che il correttivo-ter ha messo a disposizione e che vale la pena conoscere: l’art. 118-bis CCII consente, a determinate condizioni, di modificare il piano dopo l’omologazione. Non è una scappatoia per rimediare a un piano scritto male, ma è uno strumento reale per adattare l’esecuzione a circostanze sopravvenute.

Sul piano degli effetti, va tenuto presente un principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza del 18 luglio 2025, n. 20175: l’omologazione del concordato preventivo determina una temporanea inesigibilità dei crediti, con conseguenze sulla loro disciplina. È un dato da conoscere quando si gestiscono compensazioni, azioni esecutive residue e rapporti con i garanti.

Sui compensi degli organi della procedura, la Cassazione, con ordinanza del 18 luglio 2025, n. 20156, si è pronunciata sulle modalità di liquidazione del compenso al liquidatore giudiziale nel concordato con cessione dei beni, nel caso in cui sia già stato riconosciuto ai coadiutori quanto a loro dovuto.

La base giuridica

Artt. 113, 114, 114-bis, 117, 118, 118-bis, 119 e 120 CCII.

Se qualcosa va storto

Due sono i rischi terminali di questa fase.

Il primo è la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 119 CCII. Ciascun creditore può chiedere la risoluzione quando l’inadempimento non è di scarsa importanza, con ricorso da proporre entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Attenzione: la risoluzione non si applica quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Il secondo è l’annullamento, ai sensi dell’art. 120 CCII, che opera quando si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato ovvero che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Il ricorso va proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento.

La contromisura, in entrambi i casi, è la stessa: un monitoraggio mensile degli scostamenti tra piano ed esecuzione, con segnalazione tempestiva delle deviazioni e, dove ne ricorrono i presupposti, ricorso all’art. 118-bis prima che l’inadempimento diventi definitivo.

Check di completamento

  1. Ho un cronoprogramma degli adempimenti con le date di scadenza e un responsabile interno assegnato a ciascuno?
  2. Sto producendo la rendicontazione periodica al commissario giudiziale, con evidenza degli scostamenti rispetto al piano?
  3. Ho verificato, per ogni scadenza saltata, se l’inadempimento sia qualificabile come di scarsa importanza e ho documentato le ragioni del ritardo?

Il piano alla prova dei numeri

Qui sotto trovi quattro simulazioni operative. Sono ipotesi dimostrative costruite a scopo esplicativo, non casi reali: servono a mostrare come cambia l’esito a seconda del momento in cui si esegue ciascuna mossa.

Simulazione 1 — La tempestività sulla domanda con riserva

Impresa manifatturiera con passivo di 4.317.000 €, di cui 1.238.000 € di debito erariale e contributivo, attività ancora operativa con quattordici dipendenti. Un fornitore notifica precetto per 186.400 € il 4 marzo e minaccia il pignoramento del macchinario principale.

Scenario A — l’imprenditore esegue la mossa 2 il 9 marzo. Deposita domanda con riserva ex art. 44 CCII con contestuale richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII. Il tribunale concede sessanta giorni per il deposito di piano, proposta e attestazione e nomina il commissario giudiziale. Le misure protettive vengono pubblicate nel registro delle imprese e confermate all’udienza. Il macchinario resta in azienda, la produzione continua, il piano viene depositato l’8 maggio.

Scenario B — l’imprenditore aspetta. Il pignoramento del macchinario viene eseguito il 21 marzo. Da quel momento la linea produttiva principale è ferma. Quando, il 4 aprile, deposita la domanda con riserva, l’azienda ha già perso due commesse. Il valore della continuità aziendale, che nello scenario A giustificava il piano, si è ridotto: il concordato in continuità diventa difficilmente sostenibile e la prospettiva slitta verso il liquidatorio, dove servono il 10 per cento di risorse esterne e il 20 per cento ai chirografari.

Differenza tra i due scenari: dodici giorni.

Simulazione 2 — Il requisito del 20 per cento nel concordato liquidatorio

Società immobiliare con attività cessata. Attivo disponibile stimato in liquidazione: 1.842.000 €. Passivo: 3.960.000 €, di cui privilegiati 1.410.000 € (capienti per 1.180.000 €) e chirografari 2.550.000 €, ai quali si aggiungono 230.000 € di privilegiati degradati per incapienza.

Massa chirografaria complessiva da soddisfare al 20 per cento: 2.780.000 € × 20% = 556.000 €.

Risorse disponibili per i chirografari dopo il pagamento dei privilegiati capienti: 1.842.000 − 1.180.000 = 662.000 €. Sembrerebbe sufficiente, ma da questa cifra vanno sottratte le spese di procedura, i compensi degli organi e i crediti prededucibili, stimati in 214.000 €. Restano 448.000 €, pari al 16,1 per cento: sotto soglia.

Serve poi il secondo requisito: l’apporto esterno deve incrementare di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile, cioè almeno 184.200 €. Il socio apporta 226.000 € senza obbligo di restituzione. Nuovo importo destinato ai chirografari: 448.000 + 226.000 = 674.000 €, pari al 24,2 per cento. Entrambi i requisiti sono soddisfatti e la proposta è ammissibile.

Se invece il socio avesse apportato solo 190.000 €, il requisito dell’incremento del 10 per cento sarebbe stato formalmente rispettato ma la soddisfazione dei chirografari si sarebbe fermata al 22,9 per cento: ancora sopra soglia. Con un apporto di 100.000 €, invece, sarebbe saltato tutto: né il 10 per cento di incremento né il 20 per cento di soddisfazione.

Simulazione 3 — Le maggioranze nel concordato in continuità

Concordato in continuità diretta con quattro classi. Crediti ammessi al voto per classe: Classe 1 (fornitori strategici) 890.000 €; Classe 2 (fornitori ordinari) 1.640.000 €; Classe 3 (banche chirografarie) 2.130.000 €; Classe 4 (privilegiati degradati) 470.000 €.

Esito del voto. Classe 1: votano 720.000 €, favorevoli 690.000 € → maggioranza dei crediti ammessi al voto raggiunta (690.000 su 890.000 = 77,5%). Classe favorevole. Classe 2: votano 980.000 €, favorevoli 705.000 €. Sui crediti ammessi al voto è il 43 per cento: sotto la maggioranza. Ma i votanti rappresentano 980.000 su 1.640.000, cioè il 59,8 per cento (più della metà), e i favorevoli sono 705.000 su 980.000, cioè il 71,9 per cento (più dei due terzi). Classe favorevole ai sensi dell’art. 109, comma 5, secondo periodo. Classe 3: votano 1.900.000 €, favorevoli 610.000 €. Né maggioranza dei crediti ammessi né due terzi dei votanti. Classe contraria. Classe 4: votano 310.000 €, favorevoli 260.000 €. Sui crediti ammessi: 55,3 per cento. Classe favorevole.

Non tutte le classi hanno votato a favore: l’approvazione ordinaria dell’art. 109, comma 5, non c’è. Ma tre classi su quattro sono favorevoli e la Classe 4 è composta da creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti, in tutto o in parte, applicando l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Sussistono i presupposti per chiedere l’omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII.

Nota operativa: se nella Classe 2 avessero votato crediti per 790.000 € invece che 980.000 €, i votanti sarebbero stati sotto la metà del totale della classe e la regola dei due terzi non si sarebbe potuta applicare. La classe sarebbe risultata contraria. Novantamila euro di partecipazione al voto avrebbero cambiato l’architettura dell’intera omologazione.

Simulazione 4 — Il costo del silenzio sugli atti pregressi

Impresa che, diciotto mesi prima della domanda, ha ceduto un ramo d’azienda a una società riconducibile al medesimo socio di controllo per 340.000 €, a fronte di una valutazione peritale successiva che indica un valore congruo di 512.000 €.

Scenario A — l’operazione viene esposta nel piano. Il piano descrive la cessione, allega la perizia, quantifica in 172.000 € il differenziale e prevede espressamente l’azione recuperatoria, indicandone le prospettive di realizzo come richiesto dall’art. 87 CCII. Il commissario giudiziale ne dà conto nella relazione particolareggiata. I creditori votano sapendo. Il concordato è approvato.

Scenario B — l’operazione non viene menzionata. Il commissario giudiziale la individua durante le verifiche e ne riferisce al tribunale. Si apre il procedimento per la revoca ex art. 106 CCII. Non serve dimostrare che il debitore volesse ingannare i creditori: secondo l’orientamento seguito dal Tribunale di Pisa nel gennaio 2026 basta la consapevolezza del possibile verificarsi dell’effetto decettivo. L’esito probabile è la revoca dell’apertura e, su istanza dei legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale.

La differenza tra i due scenari non sta nei fatti, che sono identici. Sta in tre pagine di piano.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sotto gli occhi. Ogni riga è una mossa, con l’obiettivo, la finestra temporale e il prezzo che paghi se la salti.

MossaObiettivoFinestra temporaleRischio se la salti
1. Scelta del tipo e verifica requisitiStabilire se continuità o liquidazione e se ci sono i requisiti di accessoPrima di ogni depositoPiano inammissibile per difetto dei requisiti dell’art. 84, comma 4
2. Domanda di accesso e misure protettiveBloccare le azioni esecutive e ottenere il tempo per costruireSubito; termine ex art. 44 tra 30 e 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60Pignoramenti eseguiti, perdita di valore della continuità, istanza di liquidazione giudiziale che ti anticipa
3. Piano, proposta e attestazioneDepositare un progetto completo, coerente e attestatoEntro il termine assegnato dal tribunaleImprocedibilità per mancato deposito nel termine perentorio
4. Apertura e convivenza col commissarioSuperare il vaglio dell’art. 47 e non compiere atti in frodeDall’apertura alla data iniziale per il votoRevoca ex art. 106 CCII e apertura della liquidazione giudiziale
5. Preparazione e gestione del votoRaggiungere le maggioranze dell’art. 109 CCIINella finestra fissata dal decreto di apertura; relazione del commissario almeno 45 giorni primaMancata approvazione, improcedibilità ex art. 111 CCII
6. Transazione fiscale e contributivaOttenere un trattamento sostenibile o l’omologa in assenza di adesioneContestualmente alla mossa 3, mai dopoPerdita delle maggioranze o impossibilità di attivare l’omologazione forzosa
7. Omologazione e opposizioniOttenere la sentenza di omologa, anche con classi dissenzientiUdienza fissata dopo il voto; reclamo entro 30 giorni ex art. 51 CCIIRigetto dell’omologa; decadenza dal reclamo
8. Esecuzione e presidio post-omologaAdempiere il piano fino alla dichiarazione di esecuzioneFino all’ultimo adempimento previstoRisoluzione ex art. 119 CCII (entro un anno) o annullamento ex art. 120 CCII

Tre regole di lettura di questa tabella. Primo: le mosse 1, 2 e 3 possono sovrapporsi nel tempo, ma non possono invertirsi nell’ordine logico. Secondo: la mossa 6 è l’unica che va anticipata rispetto alla sua posizione naturale, perché il trattamento del debito erariale condiziona le maggioranze. Terzo: la mossa 8 è la più lunga e la meno presidiata, ed è per questo che i concordati omologati si perdono più spesso in esecuzione che in omologazione.


Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti che si verificano più spesso e il piano B per ciascuno.

Deviazione 1 — Un creditore deposita ricorso per la liquidazione giudiziale mentre sei nella fase con riserva

È lo scenario che più spaventa e che più spesso viene gestito male, per reazione emotiva anziché tecnica.

Cosa succede. L’art. 7 CCII prevede la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e delle domande di apertura della liquidazione giudiziale. La domanda di accesso è trattata con priorità, purché il piano non risulti manifestamente inadeguato al raggiungimento degli obiettivi.

Il piano B. Primo: accelera il deposito del piano, anche a costo di rinunciare a raffinamenti che avresti voluto. Un piano depositato nei termini e leggermente conservativo vale infinitamente più di un piano perfetto depositato dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Secondo: costituisciti nel procedimento per la liquidazione giudiziale e chiedi la trattazione unitaria, allegando lo stato di avanzamento della domanda di accesso. Terzo: se hai già le misure protettive confermate, valorizzale in quel procedimento.

Quello che non devi fare è trattare i due procedimenti come compartimenti separati. Sono lo stesso procedimento, per legge.

Deviazione 2 — Il termine ex art. 44 CCII sta per scadere e il piano non è pronto

Cosa succede. Il termine è perentorio. Il Tribunale di Vicenza, nel marzo 2025, ha escluso che si possa aggirare riproponendo una nuova identica istanza sulla medesima situazione. Se scade a vuoto, la domanda diventa improcedibile.

Il piano B. Attivalo almeno quindici giorni prima della scadenza, non tre. Presenta istanza di proroga fino a ulteriori sessanta giorni, allegando: (a) i giustificati motivi, documentati e specifici — la circolarizzazione dei creditori non completata, la perizia estimativa in corso di ultimazione, la trattativa con un investitore in fase avanzata; (b) il progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, cioè le linee guida e le assunzioni principali del piano. Senza quel progetto la proroga viene rigettata, come ha fatto il Tribunale di Taranto nel luglio 2025.

Il piano C, se la proroga non arriva: valuta il deposito di un piano più conservativo, che rinunci alle componenti non ancora consolidate. È preferibile un concordato dalle ambizioni ridotte rispetto a un’improcedibilità.

Deviazione 3 — Una classe strategica vota contro

Cosa succede. Nel concordato non in continuità, se non raggiungi la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in caso di classi, nel maggior numero di classi, il concordato non è approvato. Nel concordato in continuità, la mancata unanimità delle classi non chiude la partita.

Il piano B nel concordato in continuità. Chiedi espressamente l’omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII e dimostra la sussistenza di tutte le condizioni. Dopo la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 della Cassazione, l’approvazione anche di una sola classe qualificata può essere sufficiente, quando manchi la maggioranza delle classi. Ma la verifica delle altre lettere dell’art. 112, comma 2 — in particolare quella sulla distribuzione del valore eccedente il valore di liquidazione, su cui si è soffermato il Tribunale di Roma nell’ottobre 2025 — resta integrale.

Il piano B nel concordato liquidatorio. Qui il margine è più stretto. Se il dissenso è concentrato sull’amministrazione finanziaria o sugli enti previdenziali e la loro adesione è determinante, la strada è l’omologazione in mancanza di adesione ai sensi dell’art. 88 CCII, a condizione che il trattamento sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Se il dissenso viene da creditori privati, verifica se il voto contrario sia contestabile per difetto di legittimazione, tenendo però presente che le contestazioni vanno sollevate prima del voto: dopo l’omologa, come ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza n. 34372/2024, l’ammissione implicita al voto è consolidata.


Le domande di chi sta eseguendo

Posso saltare la mossa 2 e depositare direttamente la domanda piena? Sì, se piano, proposta e attestazione sono già pronti e se nessun creditore ti sta aggredendo. La domanda con riserva serve a guadagnare tempo protetto: se non ti serve tempo, non ti serve la riserva. Ma valuta un elemento: la domanda con riserva produce già effetti protettivi sul patrimonio, e in situazioni di tensione quel vantaggio può contare più della linearità procedurale.

Il tribunale mi ha dato trenta giorni invece di sessanta. Posso contestare? La determinazione del termine tra i due estremi è rimessa alla valutazione del tribunale. Piuttosto che contestare, prepara subito l’istanza di proroga con il progetto di regolazione della crisi: è lo strumento che la legge ti dà e che funziona, a condizione che il progetto ci sia davvero.

Se un creditore contesta il mio calcolo delle maggioranze dopo l’omologazione, cosa rischio? Dipende da quando e come ha partecipato. Se non ha votato e non si è opposto, la Cassazione con l’ordinanza n. 27345/2024 ha dichiarato inammissibile il reclamo di un creditore in questa posizione. Se invece era un creditore privilegiato collocato tra i chirografari che ha comunque votato senza contestare la collocazione, l’ordinanza n. 4750/2025 gli preclude di promuovere successivamente il giudizio di accertamento della prelazione.

Posso modificare il piano dopo l’omologazione? Sì, entro i limiti dell’art. 118-bis CCII introdotto dal correttivo-ter. Non è uno strumento per correggere errori originari, ma per adattare l’esecuzione a circostanze sopravvenute. Va attivato appena la deviazione si manifesta, non quando l’inadempimento è già consumato.

Che differenza c’è tra concordato preventivo e concordato semplificato? Il concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII è accessibile solo all’esito di una composizione negoziata che non abbia prodotto soluzioni, è esclusivamente liquidatorio, non prevede il voto dei creditori e non richiede i requisiti del 10 e del 20 per cento. In compenso il controllo del tribunale in sede di omologa è particolarmente penetrante: il Tribunale di Cuneo, nel luglio 2025, si è pronunciato proprio sulle verifiche che il tribunale deve eseguire in quella sede.

Durante la procedura posso continuare a pagare i fornitori che mi servono per lavorare? I crediti anteriori alla domanda non possono essere pagati liberamente, perché violerebbero la par condicio. Ma l’art. 100 CCII prevede una via d’uscita concreta: il pagamento dei crediti pregressi relativi a prestazioni di beni o servizi essenziali può essere autorizzato, quando è funzionale alla prosecuzione dell’attività e al miglior soddisfacimento dei creditori. La regola operativa è semplice: individua per iscritto, già in sede di piano, quali fornitori sono essenziali e perché, e chiedi l’autorizzazione prima di pagare, mai dopo. Un pagamento non autorizzato a un creditore anteriore è esattamente il tipo di atto che finisce nella relazione del commissario giudiziale e alimenta un procedimento ex art. 106 CCII. Ricorda inoltre che nel concordato in continuità l’art. 94-bis CCII ti protegge: i creditori titolari di contratti essenziali non possono rifiutare l’adempimento, risolvere il contratto, anticiparne la scadenza o modificarlo in danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.

Quanto dura, in concreto, una procedura di concordato preventivo? Non esiste una durata standard, ma esiste un’aritmetica dei termini che ti permette di stimarla. Se parti con la domanda con riserva, metti in conto da trenta a sessanta giorni per il deposito del piano, eventualmente prorogabili di ulteriori sessanta: sei già a un massimo di centoventi giorni. Dall’apertura della procedura al voto passa il tempo necessario perché il commissario giudiziale depositi la relazione particolareggiata almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale fissata per il voto, e quel tempo dipende dalla complessità dell’impresa. Dopo il voto si apre il giudizio di omologazione, con i tempi dell’udienza e dell’eventuale istruttoria sulle opposizioni. Se arriva un reclamo, si aggiungono i tempi della corte d’appello, con termine di trenta giorni per proporlo ai sensi dell’art. 51 CCII. La fase che sfugge a qualsiasi previsione è l’ottava: l’esecuzione dura quanto dura il piano, e può protrarsi per anni. È per questo che il presidio post-omologazione non è un servizio accessorio ma la parte più lunga del lavoro.

Se sono un imprenditore individuale sotto soglia, questa procedura vale per me? No. Gli imprenditori sotto soglia e gli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale accedono agli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, tra cui il concordato minore degli artt. 74 e seguenti CCII, che ha struttura analoga ma regole proprie. Il Tribunale di Bari, nel gennaio 2026, si è occupato della corretta formazione delle classi nel concordato minore e della previsione di un fondo rischi per fronteggiare l’escussione di garanzie pubbliche; il Tribunale di Modena, nel novembre 2025, ha ritenuto applicabili al concordato minore in continuità le regole di distribuzione dell’art. 84, comma 6, CCII.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Ecco i riferimenti che fondano le mosse descritte, organizzati per la mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riassunti in parole nostre.

A sostegno della Mossa 2 — domanda di accesso e misure protettive

  1. Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 2025, n. 9371 — Nel concordato con riserva, il momento entro cui il giudice adito può dichiarare la propria incompetenza territoriale non è precluso dall’avvenuta concessione dei termini né dal riconoscimento delle misure protettive. Rilevanza: la competenza va verificata prima del deposito, perché il tempo trascorso e le protezioni ottenute non la consolidano.
  2. Trib. Vicenza, 6 marzo 2025 — Il termine concesso ai sensi dell’art. 44, comma 1, CCII ha natura perentoria e non può essere aggirato riproponendo una nuova istanza identica sulla medesima situazione. Rilevanza: è la ragione per cui l’istanza di proroga va preparata quindici giorni prima della scadenza.
  3. Trib. Taranto, 16 luglio 2025 — Rigettata la proroga del termine ex art. 44, comma 1, CCII in assenza della predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Rilevanza: il progetto non è un allegato facoltativo, è la condizione della proroga.
  4. Trib. Massa, 20 maggio 2026 — La società che abbia già beneficiato di misure protettive nella composizione negoziata per la durata massima, e chieda ulteriori protezioni nel concordato con riserva, deve aver quantomeno accennato per grandi linee a un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. Rilevanza: le protezioni non si sommano automaticamente passando da uno strumento all’altro.

A sostegno della Mossa 3 — piano, proposta e attestazione

  1. Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2025, n. 7878 — L’attestazione di veridicità dei dati aziendali è il perno su cui ruota la consapevolezza del voto dei creditori, perché fornisce le indicazioni necessarie sulla tenuta e sulla sostenibilità della proposta. Rilevanza: un’attestazione debole non è un vizio formale, è un vizio del consenso.
  2. Corte d’appello di Brescia — Il valore eccedente quello di liquidazione e le risorse esterne sono nozioni distinte, fondate su presupposti di fatto differenti; è inoltre ammissibile il reclamo avverso la sentenza di rigetto della proposta, perché l’art. 51 CCII copre sia le sentenze di accoglimento sia quelle di rigetto. Rilevanza: due chiarimenti operativi, uno sulla costruzione del piano e uno sulle impugnazioni.

A sostegno della Mossa 4 — apertura e atti di frode

  1. Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19844 — La revoca dell’ammissione per compimento di atti in frode ha finalità di tutela della legalità della procedura e non natura sanzionatoria. Rilevanza: non serve dimostrare un intento punitivo per revocare, e specularmente non basta invocare la buona fede per evitarla.
  2. Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958 — In tema di revoca, rilevano anche i fatti potenzialmente decettivi, cioè quelli che, pur non del tutto ignoti, sono esposti in modo incompleto o inadeguato. Rilevanza: l’obbligo non è solo di non mentire, è di esporre in modo completo.
  3. Trib. Pisa, 12 gennaio 2026 — Ai fini della revoca per atti in frode è sufficiente che il proponente sia consapevole del possibile verificarsi dell’effetto decettivo nei confronti dei creditori, senza che occorra la volontà di produrlo. Rilevanza: abbassa in modo significativo la soglia di rischio per il debitore reticente.
  4. Trib. Firenze, 8 gennaio 2025 — Va distinta la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza dal compimento di atti in frode, perché ne derivano conseguenze differenti; nella valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale vanno considerate anche le azioni revocatorie e risarcitorie ivi esperibili. Rilevanza: incide sia sulla mossa 4 sia sulla mossa 7.

A sostegno della Mossa 5 — voto e maggioranze

  1. Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34372 — Se né il debitore né i creditori concorrenti contestano il diritto di un creditore a partecipare al voto, quel creditore si intende implicitamente ammesso e il giudice delegato non deve motivare specificamente sul punto. Rilevanza: le contestazioni sulla legittimazione vanno sollevate prima del voto.
  2. Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2025, n. 4750 — Il creditore privilegiato collocato tra i chirografari deve contestare la collocazione e astenersi dal voto; se vota, non può poi promuovere, a omologazione avvenuta, un giudizio per l’accertamento della prelazione. Rilevanza: consolida le maggioranze e riduce il contenzioso post-omologa.
  3. Trib. Pescara, 28 novembre 2025 — Il credito assistito da garanzia pubblica già escussa ma non ancora rimborsata non attribuisce il diritto di voto alla banca per la parte coperta: il diritto va riconosciuto da subito al garante. Rilevanza: può spostare in modo sensibile il peso delle classi bancarie.

A sostegno della Mossa 6 — transazione fiscale

  1. Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593 — Nel concordato in continuità, in regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa per mancata adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali non è applicabile alla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Rilevanza: stabilisce quale disciplina si applica secondo il momento di apertura della procedura.
  2. Trib. Vicenza, 31 ottobre 2024 — Va distinta l’applicabilità del cosiddetto cram down fiscale nelle procedure aperte prima e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: conferma sul piano del merito il rilievo del diritto intertemporale.

A sostegno della Mossa 7 — omologazione e ristrutturazione trasversale

  1. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 — Nel concordato in continuità, l’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII, nel testo anteriore al D.Lgs. 136/2024, presuppone l’adesione anche di una sola classe di creditori votanti: l’espressione “in mancanza” della lettera d) va riferita all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti, non alla mancata adesione di una classe di privilegiati. Rilevanza: è la pronuncia che oggi orienta la strategia quando il voto non produce l’unanimità delle classi.
  2. Cass. civ., n. 10271/2026 — La conferma della sentenza di omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII, presuppone la richiesta del proponente e non l’adesione delle altre parti né del reclamante; il rimedio opera solo quando il reclamo contesti la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, non quando sia accertato un diverso vizio di illegittimità, come l’imposizione unilaterale di una modifica delle condizioni di un contratto pendente. Rilevanza: delimita con precisione un rimedio poco conosciuto ma decisivo in appello.
  3. Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2024, n. 27345 — È inammissibile il reclamo del creditore che non abbia votato né si sia opposto, essendo sufficiente la rituale pubblicazione del decreto di fissazione dell’udienza di omologazione senza necessità di notifica individuale. Rilevanza: chi resta fuori dal giudizio di omologa non può contestarne l’esito.
  4. Trib. Brindisi, 3 luglio 2025 — Ai fini dell’omologa del concordato in continuità in presenza di classi dissenzienti può bastare il consenso anche solitario del creditore “interessato”, non necessariamente “maltrattato” dalla prospettiva concordataria. Rilevanza: anticipa sul merito l’orientamento poi affermato dalla Cassazione.
  5. Trib. Roma, 29 ottobre 2025 — Nell’omologazione trasversale richiesta dal proponente va rispettato il presupposto della lettera b) dell’art. 112, comma 2, CCII sulla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, con corretta individuazione delle classi interessate. Rilevanza: ricorda che le condizioni dell’art. 112, comma 2, sono cumulative.
  6. Trib. Brescia, 30 dicembre 2025 — Sull’omologazione trasversale quando la proposta è accolta dalla maggioranza e non dalla totalità delle classi votanti, con individuazione della classe da cui deve provenire l’approvazione. Rilevanza: completa il quadro applicativo della lettera d).

A sostegno della Mossa 8 — esecuzione

  1. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 — L’omologazione del concordato preventivo determina una temporanea inesigibilità dei crediti, con effetti sulla loro disciplina. Rilevanza: incide sulla gestione di compensazioni, garanti e azioni residue nella fase esecutiva.
  2. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20156 — Nel concordato con cessione dei beni, la liquidazione del compenso al liquidatore giudiziale va determinata tenendo conto di quanto già riconosciuto ai coadiutori nominati. Rilevanza: incide sulla stima dei costi di procedura e quindi sulle percentuali offerte ai creditori.

Sul concordato minore, per gli imprenditori sotto soglia

  1. Trib. Modena, 20 novembre 2025 — Nel concordato minore in continuità sono applicabili le regole di distribuzione dell’art. 84, comma 6, CCII ed è possibile il pagamento dei creditori prelatizi oltre centottanta giorni dall’omologazione. Rilevanza: estende al concordato minore l’architettura distributiva del concordato preventivo.
  2. Trib. Bari, 24 gennaio 2026 — Sulla corretta formazione delle classi nel concordato minore e sulla previsione di un fondo rischi destinato a fronteggiare l’escussione di garanzie pubbliche o l’emersione di sopravvenienze passive. Rilevanza: modello di prudenza replicabile anche nei piani di concordato preventivo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un’impresa affronta un concordato preventivo, il lavoro dello Studio non è “assistere” in senso generico: è eseguire, atto per atto, le operazioni che seguono.

  1. Ricostruiamo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata partendo dalle scritture contabili e dalle certificazioni dei debiti tributari e contributivi, per stabilire con dati verificabili se la strada percorribile è la continuità o la liquidazione.
  2. Quantifichiamo il valore di liquidazione del patrimonio e, nel concordato in continuità, il valore eccedente quello di liquidazione, perché sono le due grandezze su cui si regge l’intera architettura distributiva dell’art. 84, comma 6, CCII.
  3. Verifichiamo, prima del deposito, la sussistenza dei requisiti dell’art. 84, comma 4, CCII nel concordato liquidatorio, calcolando l’incremento del 10 per cento dell’attivo disponibile e la soglia del 20 per cento per chirografari e privilegiati degradati.
  4. Redigiamo e depositiamo la domanda di accesso e l’istanza di misure protettive, curandone la pubblicazione nel registro delle imprese e difendendone la conferma nel procedimento dell’art. 55 CCII.
  5. Costruiamo il piano e la proposta secondo il contenuto obbligatorio dell’art. 87 CCII, coordinandoci con l’attestatore indipendente e allineando numeri, percentuali e tempi tra i tre documenti.
  6. Progettiamo il classamento dei creditori ai sensi dell’art. 85 CCII e simuliamo il voto classe per classe, con il calcolo delle maggioranze secondo la regola dei crediti ammessi al voto o, nel concordato in continuità, secondo la doppia soglia dell’art. 109, comma 5.
  7. Formuliamo la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII e prepariamo la documentazione necessaria a ottenere l’omologazione anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.
  8. Predisponiamo le istanze di autorizzazione al giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 94 CCII, per i finanziamenti prededucibili ex art. 99 CCII e per il pagamento dei crediti pregressi relativi a prestazioni essenziali ex art. 100 CCII.
  9. Rispondiamo per iscritto ai rilievi della relazione particolareggiata del commissario giudiziale e assistiamo l’impresa nel procedimento di revoca ex art. 106 CCII, quando venga contestato il compimento di atti in frode.
  10. Sosteniamo il giudizio di omologazione, comprese le richieste di omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII in caso di classi dissenzienti, e curiamo il reclamo alla corte d’appello nel termine di trenta giorni ex art. 51 CCII.
  11. Presidiamo la fase esecutiva: cronoprogramma degli adempimenti, rendicontazione al commissario, gestione delle deviazioni e, ove ne ricorrano i presupposti, attivazione della modifica del piano ex art. 118-bis CCII per prevenire la risoluzione ex art. 119 CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una procedura di concordato preventivo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è l’abilitazione costruita esattamente sulle competenze che questa procedura richiede, cioè la lettura della sostenibilità del piano industriale, il confronto tra continuità e liquidazione e la conduzione della trattativa con il ceto creditorio. A questa si affianca il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, decisivo quando l’impresa è sotto soglia e la strada corretta è il concordato minore anziché il concordato preventivo.

Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa impostazione che regge la scelta del tipo di concordato regge il piano, il voto, l’omologazione, l’eventuale reclamo in corte d’appello e il ricorso per cassazione. Non ci sono passaggi di consegne tra professionisti diversi, e questo conta in una procedura in cui una tesi abbandonata in primo grado difficilmente si recupera nei gradi successivi.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: il commercialista costruisce i numeri del piano e i prospetti di confronto con l’alternativa liquidatoria, l’avvocato li traduce in atti processuali e li difende in udienza. In una procedura che si decide su perizie e su percentuali, tenere separate le due competenze significa arrivare in tribunale con documenti che non parlano la stessa lingua.


In chiusura

Il concordato preventivo non premia chi ha il piano più ambizioso. Premia chi arriva a ogni finestra temporale con i documenti pronti. Ogni mossa eseguita nei termini è un’opzione che resta aperta; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, e nel diritto della crisi le opzioni chiuse non si riaprono.

Se hai letto fin qui, hai in mano la sequenza completa: la scelta del tipo di concordato, la domanda di accesso con le misure protettive, la costruzione del piano nel termine perentorio, la convivenza con il commissario giudiziale, il voto, la transazione fiscale, l’omologazione anche in presenza di classi dissenzienti, l’esecuzione. Otto mosse, ciascuna con un check da superare prima di passare alla successiva.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le abilitazioni dell’Avvocato coincidono con ciò che una procedura di concordato richiede: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la costruzione del piano e per la trattativa con i creditori, il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il fiduciario OCC per le imprese sotto soglia che devono passare dal concordato minore, il cassazionista per il caso in cui l’omologazione venga contestata e la partita arrivi in corte d’appello e poi in Cassazione, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la parte del passivo che è quasi sempre la più pesante: banche, erario ed enti previdenziali. Non promettiamo esiti: analizziamo la situazione, verifichiamo i requisiti, costruiamo la strategia e la difendiamo in ogni grado.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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