Quali Sono Gli Svantaggi Del Concordato Preventivo?

Quali sono gli svantaggi del concordato preventivo? È la domanda che arriva quasi sempre dopo che qualcuno — un commercialista, un consulente, a volte un creditore stesso — ha pronunciato per la prima volta la parola “concordato” davanti a un imprenditore in difficoltà. La domanda è legittima, ed è anche più intelligente di quanto sembri: chi la pone ha già capito che il concordato preventivo non è una salvezza automatica, ma uno scambio. Si ottiene protezione, si ottiene la possibilità di ridurre il debito, si ottiene un ombrello contro le azioni esecutive; e in cambio si cede controllo, riservatezza, tempo, flessibilità e una quota di attivo che finisce nei costi della procedura. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: gli stessi elementi che per un’impresa sono svantaggi intollerabili, per un’altra sono il prezzo ragionevole di una soluzione che nessun altro strumento può offrire.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti abilitati a condurre le trattative nella composizione negoziata: la strada che, molto spesso, è l’alternativa concreta al concordato. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno anche il versante delle procedure destinate a chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. E poiché la scelta fatta oggi va poi difesa nelle sedi di reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione, il fatto che l’Avvocato sia cassazionista significa che la linea impostata in fase di accesso non cambia mani lungo il percorso. Chi valuta i difetti del concordato ha bisogno di qualcuno che quei difetti li abbia visti produrre effetti nelle aule, non solo sui manuali.

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Il quadro di partenza: che cosa mette in gioco un’impresa quando sceglie uno strumento di regolazione della crisi

Prima di pesare i difetti del concordato preventivo occorre chiarire rispetto a che cosa si pesano. Un difetto in assoluto non esiste: esiste un costo che, confrontato con quello delle altre strade percorribili, risulta accettabile o eccessivo.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal correttivo del 2022 (D.Lgs. 83/2022) e dal cosiddetto correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024), non offre all’imprenditore in difficoltà un solo binario ma un ventaglio. Alla base c’è la distinzione tra strumenti negoziali — dove il consenso dei creditori è tendenzialmente necessario e il tribunale interviene solo per il controllo finale — e strumenti concorsuali in senso pieno, dove una maggioranza qualificata può imporre la soluzione anche ai dissenzienti, ma al prezzo di un procedimento pubblico, presidiato da organi nominati dal giudice.

Quattro variabili attraversano tutte le opzioni e vanno tenute a mente perché sono quelle che, in concreto, determinano se un difetto sarà tollerabile:

La pubblicità. Alcuni percorsi si svolgono sotto gli occhi del mercato, altri no. L’iscrizione nel registro delle imprese di una domanda di accesso al concordato è un fatto che banche, fornitori, clienti e concorrenti vedono immediatamente. Da quel momento le condizioni commerciali cambiano: si accorciano i termini di pagamento, si chiedono garanzie, si riducono o si revocano gli affidamenti.

Il controllo sulla gestione. Il concordato preventivo produce quello che la dottrina chiama spossessamento attenuato: l’imprenditore conserva l’amministrazione dell’impresa, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 94 CCII. Altri strumenti lasciano all’imprenditore un margine molto più ampio.

La forza vincolante. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, anche per quelli che hanno votato contro. La Cassazione ha ribadito che l’omologa vincola erga omnes agli impegni assunti nel concordato, restando semmai azionabili in sede ordinaria gli accertamenti sull’esistenza e sul rango del credito al di fuori del quantum falcidiato (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560). È il vantaggio principale dello strumento, e insieme la ragione della sua rigidità.

La sorte dei garanti. Questo è il punto che gli imprenditori scoprono più tardi e con maggiore amarezza. L’art. 117, comma 1, CCII stabilisce che i creditori, pur vincolati al concordato, conservano impregiudicati i diritti verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Tradotto: la società esce alleggerita, l’amministratore che aveva firmato le fideiussioni no.

A queste si aggiunge una variabile di sistema che nessuna analisi seria può ignorare: la tempestività. Le Sezioni Unite avevano già inquadrato la logica dell’accesso precoce agli strumenti di regolazione come funzionale a preservare la continuità e a prevenire l’insolvenza (Cass. civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093). Chi arriva tardi non sceglie più tra opzioni: subisce quella che resta.


Opzione 1 — Il concordato preventivo: che cosa costa davvero

In cosa consiste

Il concordato preventivo è disciplinato dagli artt. 84 e seguenti del Codice della crisi. L’art. 84 distingue due tipologie di piano: il concordato in continuità aziendale — diretta, quando l’attività prosegue in capo allo stesso imprenditore, o indiretta, quando prosegue tramite un terzo per effetto di cessione, affitto o conferimento d’azienda — e il concordato liquidatorio, in cui il patrimonio viene liquidato senza prosecuzione dell’attività.

Sul piano dell’inquadramento la giurisprudenza ha adottato una lettura oggettiva della continuità: ciò che rileva è che il piano assicuri la conservazione dei valori aziendali mediante la permanenza dell’impresa in esercizio o la ripresa dell’attività temporaneamente sospesa, essendo indifferente che l’attività prosegua per mano del debitore o di un terzo (in questo senso Tribunale di Genova, 25 agosto 2025, n. 163, nel solco già tracciato da Cass. civ., 1° marzo 2022, n. 6772).

Quando ha senso

Tre scenari in cui il concordato preventivo resta la strada più solida, nonostante tutto:

Primo scenario. L’esposizione verso Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione ed enti previdenziali è predominante e il creditore pubblico non ha alcuna intenzione di aderire spontaneamente a una proposta di stralcio. Il concordato consente il meccanismo di omologazione anche in mancanza di adesione del creditore pubblico, superandone il dissenso alle condizioni di legge: è una leva che gli strumenti puramente negoziali non hanno con la stessa ampiezza.

Secondo scenario. Il ceto creditorio è frammentato, numeroso, litigioso. Raccogliere adesioni individuali sarebbe impossibile; ottenere una maggioranza qualificata e vincolare i dissenzienti è invece realistico.

Terzo scenario. Esiste un compratore per l’azienda o per un ramo, e serve un contesto che gli garantisca acquisto “pulito”, opponibilità degli atti e regime di prededuzione per la nuova finanza. La cornice concorsuale, qui, è un valore per la controparte prima ancora che per il debitore.

Come si esegue in sintesi

Domanda di accesso ai sensi dell’art. 40 CCII, eventualmente con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 (il cosiddetto concordato “con riserva” o “prenotativo”); richiesta di misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55; apertura della procedura con il decreto del tribunale ex art. 47; nomina del commissario giudiziale; voto dei creditori secondo gli artt. 107 e seguenti; giudizio di omologazione ex art. 112; fase esecutiva sotto la vigilanza degli organi della procedura.

I vantaggi, motivati

Il blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori è immediato e generalizzato. La possibilità di falcidiare il debito, incluso quello fiscale e contributivo, è la più ampia dell’ordinamento concorsuale. La nuova finanza può essere assistita da prededuzione. I contratti pendenti proseguono di diritto e i patti contrari sono inefficaci, con facoltà per il debitore di chiedere l’autorizzazione a sospenderli o scioglierli quando la prosecuzione non è coerente con il piano. L’omologazione produce un effetto stabilizzante che nessun accordo privato può replicare.

I rischi e gli svantaggi, senza sconti

Ed eccoci al cuore della domanda.

Primo svantaggio: la pubblicità e il suo effetto immediato sul mercato. La domanda di accesso viene iscritta nel registro delle imprese e da quel momento la situazione dell’impresa è di dominio pubblico. Le conseguenze non sono giuridiche ma commerciali, e sono spesso più rapide di qualunque provvedimento: revoca degli affidamenti bancari, richiesta di pagamento anticipato da parte dei fornitori strategici, clienti che rinviano ordini, dipendenti che cercano altrove. A fronte del vantaggio della protezione, il rovescio della medaglia è che quella protezione si paga con l’esposizione.

Secondo svantaggio: la perdita di autonomia gestionale. Lo spossessamento è attenuato, non inesistente. Ogni atto di straordinaria amministrazione richiede autorizzazione, e la nozione di straordinaria amministrazione è più larga di quanto l’imprenditore immagini. La Cassazione ha stabilito che, nel concordato con riserva, anche la proroga di una fideiussione scaduta configura un nuovo contratto e, come tale, atto di straordinaria amministrazione soggetto a specifica autorizzazione del tribunale (Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638). Un gesto che in condizioni normali si sbriga con una firma, in concordato diventa un’istanza.

Terzo svantaggio: la rigidità delle soglie nel concordato liquidatorio. L’art. 84, comma 4, CCII subordina l’ammissibilità del concordato liquidatorio a due condizioni cumulative: un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile — la soglia comunemente indicata è il dieci per cento — e un soddisfacimento dei creditori chirografari non inferiore al venti per cento. Sono requisiti che tagliano fuori un numero enorme di imprese, perché presuppongono che qualcuno metta denaro fresco senza pretenderne la restituzione. E la nozione di risorsa esterna è interpretata restrittivamente: la Cassazione ha affermato che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi nella composizione negoziata non integra una risorsa esterna, trattandosi di una modifica qualitativa del credito e non di un incremento dell’attivo (Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 620).

Quarto svantaggio: la severità del controllo giudiziale in ingresso. Il tribunale non si limita a una verifica formale. Nel concordato in continuità la verifica di ammissibilità secondo un criterio di legalità sostanziale investe anche il modo in cui è stato determinato il valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII, perché quel valore assolve sia alla funzione informativa necessaria a un voto consapevole, sia alla funzione di parametro di legittimità della proposta quando la distribuzione segue la regola della priorità relativa; ed è inammissibile la proposta che indichi un valore di liquidazione senza tenere conto degli esiti di una procedura competitiva di cessione dell’azienda già svolta (Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960). Un errore di stima non è un dettaglio tecnico: è una causa di inammissibilità.

Quinto svantaggio: il rischio di revoca in corsa. L’art. 106 CCII consente la revoca dell’ammissione quando emergano atti di frode. La giurisprudenza recente ha ancorato la revoca al deficit informativo dei creditori: il Tribunale di Pisa, con provvedimento del 12 gennaio 2026, ha considerato rilevanti gli atti in frode idonei — e conosciuti come tali dal proponente — a determinare un deficit informativo in capo ai creditori. Sulla stessa linea la Cassazione ha confermato la revoca fondata sull’incompletezza informativa offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale (Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958). Il concordato, insomma, si può perdere anche dopo averlo ottenuto.

Sesto svantaggio: la rigidità una volta omologato. La proposta concordataria non è modificabile dopo l’omologazione: la Cassazione ha dichiarato inammissibile la modifica successiva della proposta nel concordato in continuità (Cass. civ., sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229). Se il mercato cambia, se un cliente strategico salta, se i flussi previsti non arrivano, il piano non si riscrive. Si esegue, oppure si risolve.

Settimo svantaggio: la sorte dei garanti personali. È il punto già anticipato e merita di essere ripetuto perché è quello che rovina più matrimoni professionali tra imprenditore e consulente. La conservazione dei diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori è consolidata: le Sezioni Unite l’hanno qualificata come deroga eccezionale al principio di comunicabilità degli effetti favorevoli tra condebitori (Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2015, n. 3022), e la giurisprudenza successiva l’ha confermata (tra le altre, Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2021, n. 14363, e Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382). Esiste un’eccezione di rilievo per il socio illimitatamente responsabile che sia anche fideiussore, sul presupposto che la sua responsabilità trovi titolo assorbente nel rapporto sociale; ma per l’amministratore di S.r.l. che ha garantito i fidi bancari con firma personale, il concordato della società non è liberatorio.

Ottavo svantaggio: la porta stretta delle impugnazioni. Quando le cose vanno male, i rimedi sono meno di quanti se ne immaginino. La decisione della Corte d’appello che conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176). Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità o revoca l’ammissione non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 4127/2026). Il decreto di omologa, positivo o negativo, non è a sua volta assoggettabile a ricorso straordinario, essendo proponibile il ricorso solo avverso il provvedimento reso all’esito del reclamo in corte d’appello (Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32878). E chi si è visto negare l’omologazione con contestuale apertura della liquidazione giudiziale non può proporre un’autonoma impugnazione avverso la mancata omologazione (Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607). Il sistema è costruito per non trascinarsi: pregio in termini di celerità, difetto in termini di tutela.

Nono svantaggio: la risoluzione e ciò che segue. L’art. 119 CCII prevede la risoluzione per inadempimento non di scarsa importanza. La Cassazione ha precisato che il grave inadempimento posto a fondamento dell’istanza di risoluzione proposta da un creditore deve riferirsi agli interessi della massa e non a quelli del singolo (Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996). Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo dopo la risoluzione, salvo che l’insolvenza consegua a debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato: eccezione tutt’altro che teorica, perché i debiti maturati durante la procedura sono esattamente quelli che l’impresa in crisi fatica a onorare.

Decimo svantaggio: la concorrenza sulla proposta e sull’azienda. Gli artt. 90 e 91 CCII disciplinano le proposte concorrenti e le offerte competitive. L’imprenditore che apre la procedura per salvare la propria azienda deve mettere in conto che quell’azienda venga aggiudicata a un terzo che rilancia meglio. È il prezzo della trasparenza concorsuale, ma per chi ha costruito l’impresa in trent’anni è uno svantaggio esistenziale prima che giuridico.

Undicesimo svantaggio: i costi di procedura erodono l’attivo. Compenso del commissario giudiziale, del liquidatore giudiziale e degli eventuali coadiutori, oneri dell’attestazione indipendente, contributo unificato e spese di pubblicità sono in larga parte prededucibili: si pagano prima dei creditori concorsuali. La Cassazione si è occupata anche del criterio di liquidazione del compenso al liquidatore giudiziale nel concordato con cessione dei beni, quando ai coadiutori sia già stato riconosciuto quanto ad essi dovuto (Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20156). Sono spese fisiologiche, previste dalla legge; ma vanno messe a bilancio come minore soddisfacimento dei creditori.

Dodicesimo svantaggio: gli appalti pubblici. Per l’impresa che lavora con le pubbliche amministrazioni, l’art. 95 CCII condiziona la partecipazione alle gare all’autorizzazione del tribunale, corredata dalla relazione di un professionista indipendente. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’autorizzazione è richiesta nella fase compresa tra la domanda di concordato e l’omologazione, mentre dopo l’omologa la partecipazione non necessita né di autorizzazione né della relazione indipendente; e che l’istituto, nato come strumento di tutela, non può tradursi in un ostacolo alla prosecuzione dell’attività, dovendo restare consentito, ancorché vigilato, l’accesso al mercato dei contratti pubblici (in questa direzione Cons. Stato, sez. V, n. 1328/2020 e la delibera ANAC n. 362/2020). Resta il fatto che, per mesi, ogni gara passa da un’istanza al tribunale.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con debito fiscale e contributivo preponderante, ceto creditorio ampio e non coeso, un patrimonio o un flusso reddituale che rendano credibile una proposta, e un imprenditore disposto ad accettare pubblicità, vigilanza e tempi in cambio di un effetto vincolante che nessun accordo privato può dargli.


Opzione 2 — La composizione negoziata della crisi: meno protezione, molto meno rumore

In cosa consiste

Introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi collocata negli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi, la composizione negoziata è un percorso volontario e riservato: l’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica nazionale, viene nominato un esperto indipendente, e si aprono trattative con i creditori sotto la sua facilitazione. Non è una procedura concorsuale. Non c’è voto, non ci sono classi, non c’è omologazione del percorso in quanto tale.

Il correttivo-ter ha ampliato il perimetro di accesso, chiarendo che lo strumento è disponibile non solo in stato di crisi o di insolvenza, ma anche nella fase antecedente caratterizzata da condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi. Possono accedervi tutti gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti al registro delle imprese, senza limiti dimensionali.

Quando ha senso

Primo scenario. L’impresa è ancora “viva”: ha ordini, ha marginalità operativa, il problema è finanziario e non industriale. La crisi è di liquidità, non di modello di business.

Secondo scenario. L’esposizione principale è verso banche e fornitori, mentre il debito fiscale e contributivo è presente ma non predominante. Le controparti sono poche e trattabili.

Terzo scenario. La reputazione commerciale è un asset. Un’impresa che vive di gare private, di rapporti fiduciari con la committenza o di un marchio percepito come solido può subire dalla pubblicità del concordato un danno superiore al beneficio della falcidia.

Come si esegue in sintesi

Istanza sulla piattaforma; nomina dell’esperto; eventuale richiesta di misure protettive al tribunale ai sensi degli artt. 18 e 19, con conferma giudiziale; trattative; eventuali autorizzazioni del tribunale per finanziamenti prededucibili e per la cessione dell’azienda; esito, che può consistere in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, oppure nell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi.

I vantaggi, motivati

La riservatezza è il vantaggio strutturale: le trattative non passano dal registro delle imprese e i rapporti commerciali si preservano. L’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, senza commissario giudiziale e senza autorizzazioni per ogni atto. La flessibilità consente di modulare tempi e contenuti sulla situazione concreta invece di incasellarli in un percorso rigido. E se la trattativa non va a buon fine, restano aperte tutte le altre porte.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

Il limite è speculare al pregio: senza consenso non si ottiene nulla. Il creditore che dice no resta fuori e conserva integralmente i propri diritti. Non esiste una maggioranza che possa vincolare il dissenziente.

Il trattamento del debito fiscale e contributivo è più angusto rispetto al concordato: il perimetro delle misure premiali e delle rateizzazioni non equivale alla facoltà di falcidia generalizzata, e il peso dei debiti contributivi in particolare incontra limiti che nel concordato non si pongono negli stessi termini.

Le misure protettive non sono automatiche né illimitate. Servono un piano credibile e la conferma del tribunale, e la durata massima complessiva va calcolata sui periodi di protezione effettiva, cumulandoli ed escludendo quelli in cui la protezione è stata interrotta (Tribunale di Modena, 18 gennaio 2025). Un debitore che consumi male i mesi disponibili si trova scoperto proprio quando la trattativa entra nel vivo.

C’è poi un rischio meno visibile: la composizione negoziata mal utilizzata pregiudica anche il dopo. Il concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, che è l’uscita liquidatoria tipica della composizione negoziata non riuscita, è inammissibile se la composizione negoziata non era praticabile ab origine, e il tribunale può sindacare nel merito la reale sussistenza dei presupposti dell’istituto (Cass. civ., ord. 12 gennaio 2026, n. 623). Usare la composizione negoziata come parcheggio, insomma, non funziona.

Quanto all’uscita semplificata, la Cassazione ne ha ridefinito i contorni con un gruppo di pronunce ravvicinate: al concordato semplificato può accedere anche il debitore già insolvente, perché l’opzione tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale non dipende dalla reversibilità dell’insolvenza ma dalla migliore soddisfazione dei creditori (Cass. civ., 9 gennaio 2026, n. 544); ciascun creditore deve però ricevere un’utilità, intesa come vantaggio apprezzabile, concreto e attuale, e la circostanza che l’art. 25-sexies non richieda che sia “economicamente valutabile” non consente di ridurla a un beneficio meramente ipotetico (Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 624). Anche il decreto della corte d’appello sull’inammissibilità dichiarata in limine dal tribunale non è ricorribile per cassazione. La strada esiste, ma è stretta.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa ancora operativa e con marginalità, esposta soprattutto verso banche e fornitori, che teme più il danno reputazionale della pubblicità concorsuale che la mancanza di un effetto vincolante sui dissenzienti, e che ha davanti a sé creditori con cui è realisticamente possibile trattare.


Opzione 3 — Accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

In cosa consiste

Tra il negoziale puro e il concorsuale pieno il Codice colloca una fascia intermedia. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e vengono omologati dal tribunale; gli accordi agevolati (art. 60) abbassano la soglia al trenta per cento a condizione che il debitore rinunci alle misure protettive e paghi integralmente i creditori estranei; gli accordi ad efficacia estesa (art. 61) consentono, a determinate condizioni e per categorie omogenee, di estendere gli effetti ai non aderenti. In tutti questi casi è ammessa la transazione su crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 63.

Accanto ad essi, gli artt. 64-bis e 64-ter disciplinano il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il cosiddetto PRO: uno strumento che consente di distribuire il valore anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e all’ordine delle cause legittime di prelazione, purché tutte le classi approvino. È la traduzione italiana, contestata da una parte della dottrina, di alcune previsioni della Direttiva (UE) 2019/1023.

Quando ha senso

Primo scenario. Il debito è concentrato su pochi soggetti finanziari — due o tre banche, una società di leasing — che rappresentano da soli la larga maggioranza dell’esposizione e che hanno interesse a una soluzione ordinata.

Secondo scenario. Serve una ristrutturazione che deroghi all’ordine delle prelazioni per rendere sostenibile il piano, e si ha ragionevole certezza di ottenere il voto favorevole di tutte le classi: è il terreno elettivo del PRO.

Terzo scenario. L’impresa vuole evitare il voto assembleare dell’intero ceto creditorio e i tempi del concordato, accettando in cambio di dover pagare per intero i creditori estranei.

Come si esegue in sintesi

Domanda ai sensi dell’art. 40, anche con riserva; raccolta delle adesioni e attestazione del professionista indipendente; eventuali misure protettive; giudizio di omologazione con contraddittorio sulle opposizioni. Nel PRO è prevista la nomina di un commissario giudiziale, la formazione obbligatoria delle classi e la votazione per classi.

I vantaggi, motivati

Tempi mediamente più contenuti del concordato. Minore invasività sulla gestione. Possibilità, negli accordi, di lasciare fuori dal perimetro i creditori strategici pagandoli regolarmente e preservando così la catena di fornitura. Nel PRO, una libertà distributiva che nessun altro strumento concede.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

Le soglie di adesione sono il vero ostacolo: raggiungere il sessanta per cento — o convincere tutte le classi nel PRO — non è affatto scontato quando tra i creditori figurano enti pubblici con procedure interne lente e discrezionalità limitata.

Il PRO sconta un difetto strutturale segnalato fin dalle prime applicazioni: la mancata estensione della transazione fiscale, prevista invece per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato agli artt. 63 e 88 CCII. Alcuni tribunali hanno comunque ammesso la falcidia del debito erariale e contributivo nel PRO, argomentando dall’assenza di una disciplina specifica; ma è un terreno su cui il rischio interpretativo grava sul debitore.

Il controllo del tribunale non è meramente notarile. Nel PRO è stato affermato un controllo di legittimità sostanziale (Tribunale di Bergamo, 4 dicembre 2024). Nel giudizio di opposizione all’omologazione del piano di ristrutturazione in continuità è stato riconosciuto carattere contenzioso, con regolazione delle spese di lite secondo soccombenza (Tribunale di Brescia, 30 gennaio 2025): chi si oppone e perde paga, e questo cambia il calcolo di tutte le parti coinvolte.

Negli accordi di ristrutturazione, infine, il perimetro dei legittimati a impugnare è stretto: il reclamo contro l’omologazione spetta solo a chi abbia assunto la qualità di parte formale partecipando al giudizio di omologazione, e non a chi ne sia rimasto estraneo (Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310, in continuità con Cass. civ., sez. I, 5 novembre 2021, n. 32248). Il creditore che resta alla finestra perde il diritto di lamentarsi dopo. Va segnalato inoltre che, negli accordi ad efficacia estesa, la nomina del commissario giudiziale non preclude le attestazioni del professionista indipendente, e il parere del commissario rileva ai fini delle decisioni che l’organo giudiziale assume in sede di omologazione (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817).

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con debito concentrato su pochi creditori finanziari professionali, capace di raggiungere le soglie di adesione in tempi ragionevoli, che voglia evitare la pubblicità e la macchina organizzativa del concordato e possa permettersi di pagare integralmente i creditori estranei.


Le opzioni alla prova dei conti

Le considerazioni astratte reggono fino a quando non si mettono numeri sul tavolo. Le tre simulazioni che seguono partono dagli stessi dati e li fanno correre lungo le tre strade. Sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a mostrare come lo stesso identico punto di partenza produca esiti divergenti a seconda dell’opzione scelta.

Simulazione A — Impresa manifatturiera con debito fiscale predominante

Dati di partenza. S.r.l. metalmeccanica, fatturato 4.180.000 €, EBITDA positivo per 214.000 €. Passivo complessivo 3.847.000 €, così composto: 1.930.000 € verso Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS; 1.115.000 € verso tre istituti di credito, di cui 640.000 € garantiti da fideiussione personale dell’amministratore; 802.000 € verso 74 fornitori. Attivo liquidabile stimato in liquidazione giudiziale: 1.260.000 €. Nessun apporto di risorse esterne disponibile. Domanda di accesso ipotizzata al 14 aprile.

Opzione 1 — concordato preventivo in continuità diretta. La continuità è percorribile perché l’EBITDA è positivo. Non opera la soglia del venti per cento né l’obbligo di risorse esterne, entrambi riferiti al solo liquidatorio. Il piano prevede il pagamento integrale dei privilegiati entro trentasei mesi e un soddisfacimento dei chirografari al 9% con i flussi della continuità. Il debito erariale e contributivo è falcidiabile e l’eventuale dissenso del creditore pubblico è superabile alle condizioni di legge. Effetto: le azioni esecutive si bloccano dalla pubblicazione della domanda; l’impresa sopravvive; la fideiussione personale da 640.000 € resta però pienamente escutibile, perché l’art. 117, comma 1, CCII conserva ai creditori i diritti verso i fideiussori.

Opzione 2 — composizione negoziata. L’esperto apre il tavolo con le tre banche e con i primi dodici fornitori per volume. Le banche accettano un riscadenzamento a sette anni; i fornitori accettano una moratoria di dodici mesi. Ma il debito di 1.930.000 € verso il creditore pubblico non è aggredibile con la stessa ampiezza: al più si ottiene una dilazione. Il conto non torna: il servizio del debito residuo assorbe l’intero EBITDA e l’impresa resta strutturalmente sottocapitalizzata. Esito: trattativa che non chiude, mesi consumati, misure protettive esaurite.

Opzione 3 — accordo di ristrutturazione. Per raggiungere il sessanta per cento occorre l’adesione del creditore pubblico, che da solo pesa il 50,2% del passivo. Senza quella adesione, con l’apporto di banche e fornitori maggiori si arriva al 41%: soglia non raggiunta. L’accordo agevolato al trenta per cento sarebbe astrattamente alla portata, ma impone il pagamento integrale degli estranei, cioè dei quasi due milioni di debito pubblico. Impraticabile.

Lettura. Qui il concordato preventivo, con tutti i suoi difetti, è l’unica strada che regge i conti. Lo svantaggio della fideiussione personale non si elimina scegliendo un’altra procedura: si affronta con una trattativa separata sul garante.

Simulazione B — Impresa di servizi con reputazione come asset principale

Dati di partenza. S.r.l. di servizi informatici, fatturato 2.640.000 €, 19 dipendenti, nessun immobile, valore aziendale interamente immateriale (contratti pluriennali e competenze del personale). Passivo 1.470.000 €: 980.000 € verso due banche, 310.000 € verso fornitori, 180.000 € di debito fiscale corrente. Crisi originata dalla perdita di un cliente che pesava il 31% del fatturato. Attivo liquidabile in caso di liquidazione giudiziale: 190.000 €, perché senza personale e senza contratti l’azienda non vale nulla.

Opzione 1 — concordato preventivo. Il piano sarebbe tecnicamente costruibile, ma la pubblicazione nel registro delle imprese diventa nota ai committenti entro pochi giorni. Le clausole contrattuali di uscita e la semplice diffidenza portano alla mancata rinnovazione di tre contratti pluriennali. Il valore che il piano intendeva preservare evapora mentre il piano è ancora in istruttoria. Il rimedio ha ucciso il paziente.

Opzione 2 — composizione negoziata. Le due banche rappresentano il 66,7% del passivo e sono due sole interlocutrici. La trattativa riservata consente di ristrutturare il debito bancario su otto anni con dodici mesi di preammortamento; i fornitori vengono pagati regolarmente e non si accorgono di nulla; il debito fiscale corrente viene rateizzato. Nessuna iscrizione al registro delle imprese, nessun committente allarmato, contratti conservati.

Opzione 3 — accordo di ristrutturazione. Anche questa strada è percorribile: con l’adesione delle due banche si supera il sessanta per cento e i fornitori restano estranei, da pagare per intero. Ma comporta comunque il passaggio dal tribunale e la pubblicità dell’omologazione, che nel caso di specie è proprio ciò che si vuole evitare.

Lettura. Quando il valore dell’impresa è relazionale e reputazionale, e il debito è concentrato su interlocutori professionali, gli svantaggi del concordato pesano più dei suoi vantaggi. Qui il difetto principale del concordato — la pubblicità — è di per sé sufficiente a escluderlo.

Simulazione C — Impresa senza continuità possibile e senza risorse esterne

Dati di partenza. S.r.l. commerciale, attività cessata di fatto, magazzino residuo stimato 148.000 €, un capannone gravato da ipoteca per 620.000 € e valore di mercato 540.000 €. Passivo 1.283.000 €, di cui 620.000 € ipotecari, 271.000 € privilegiati (dipendenti e professionisti), 392.000 € chirografari. Nessun socio disposto ad apportare denaro.

Opzione 1 — concordato preventivo liquidatorio. Serve un apporto di risorse esterne che incrementi l’attivo di almeno il dieci per cento e un soddisfacimento dei chirografari non inferiore al venti per cento, cioè almeno 78.400 €. Con l’attivo disponibile, dopo il soddisfacimento dell’ipotecario e dei privilegiati, ai chirografari resterebbe una percentuale a una cifra. Senza apporto esterno, la proposta è inammissibile. E la rinuncia dei soci alla prededuzione di eventuali finanziamenti non varrebbe come risorsa esterna, secondo il principio affermato dalla Cassazione.

Opzione 2 — composizione negoziata con esito liquidatorio. Se le trattative si svolgono secondo correttezza e buona fede, non hanno esito positivo e le soluzioni di risanamento non sono praticabili, l’imprenditore può presentare nei sessanta giorni successivi una proposta di concordato semplificato per cessione dei beni. Non c’è voto dei creditori, ma il tribunale verifica il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano, l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e la presenza di un’utilità per ciascun creditore. Attenzione però: la composizione negoziata deve essere stata praticabile fin dall’origine, altrimenti il concordato semplificato è inammissibile.

Opzione 3 — accordi o PRO. Con un ceto creditorio così composto e senza risorse fresche, le soglie di adesione non sono realisticamente raggiungibili.

Lettura. La soglia del venti per cento e l’obbligo di risorse esterne nel liquidatorio non sono un dettaglio tecnico: sono il motivo per cui, in un numero rilevante di casi, il concordato preventivo semplicemente non è un’opzione disponibile. Il difetto qui è a monte: riguarda l’accesso, non l’esecuzione.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che, nella pratica, determinano la scelta. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge — contributo unificato, spese di pubblicità nel registro delle imprese, compensi degli organi della procedura liquidati dal tribunale secondo i parametri normativi. Nessuna voce riguarda l’assistenza professionale, che non è oggetto di questo confronto.

ParametroConcordato preventivoComposizione negoziataAccordi di ristrutturazione / PRO
Tempi indicativiLunghi: dalla domanda all’omologazione trascorrono di norma molti mesi, con fase esecutiva successiva pluriennaleContenuti: il percorso è scandito dall’incarico dell’esperto e dalle proroghe, con orizzonte tipicamente inferiore all’annoIntermedi: dipendono dalla rapidità nella raccolta delle adesioni e dal contraddittorio in omologa
PubblicitàMassima: iscrizione della domanda nel registro delle imprese, effetto immediato sul mercatoMinima: la fase di trattativa non è pubblica; lo diventa solo se si chiedono misure protettiveIntermedia: pubblicità della domanda e dell’omologazione, ma senza voto assembleare del ceto creditorio
Controllo sulla gestioneSpossessamento attenuato: commissario giudiziale e autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 94 CCII)Piena gestione in capo all’imprenditore, con l’esperto in funzione di facilitatore e autorizzazioni solo per atti specificiLimitato; nel PRO è prevista la nomina del commissario giudiziale
Effetto sui creditori dissenzientiVincolante erga omnes dopo l’omologa (art. 117 CCII)Nessun effetto: chi non aderisce resta liberoEstensione possibile solo negli accordi ad efficacia estesa e nel PRO, alle condizioni di legge
Trattamento del debito fiscale e contributivoFalcidia ampia, con superamento del dissenso del creditore pubblico alle condizioni di leggeDilazioni e misure premiali, senza la stessa ampiezza di falcidiaTransazione fiscale ammessa negli accordi (art. 63); nel PRO il quadro normativo è meno definito
Effetti sulle azioni esecutiveBlocco generalizzato dalla pubblicazione della domandaSolo con misure protettive confermate dal tribunale, con durata massima calcolata sui periodi di protezione effettivaSolo con misure protettive richieste e concesse
Soglie di accessoNel liquidatorio: 20% ai chirografari e risorse esterne per almeno il 10% dell’attivo. In continuità: nessuna soglia percentuale, ma test di convenienza rispetto alla liquidazioneNessuna soglia: si accede in squilibrio, crisi o insolvenza reversibile60% degli aderenti (30% negli agevolati, con pagamento integrale degli estranei); nel PRO approvazione di tutte le classi
Rischi in caso di esito negativoInammissibilità o revoca con possibile apertura della liquidazione giudiziale; impugnazioni molto limitateChiusura delle trattative e ritorno alla situazione di partenza, con misure protettive consumateMancata omologazione; nel giudizio di opposizione le spese seguono la soccombenza
ReversibilitàBassa dopo l’apertura; la proposta non è modificabile dopo l’omologaAlta: si può interrompere e passare ad altro strumentoMedia: la mancata omologazione non preclude altre strade, ma il tempo è consumato
Posizione dei garanti personaliI creditori conservano i diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 117, comma 1, CCII)Dipende interamente dal contenuto degli accordi raggiunti, che possono includere i garantiDipende dal contenuto dell’accordo; l’estensione ai garanti va negoziata espressamente
Costi di giustiziaI più elevati: contributo unificato, pubblicità, compensi di commissario, liquidatore ed eventuali coadiutori, in larga parte prededucibiliI più contenuti: compenso dell’esperto secondo i parametri normativi, oneri della piattaformaIntermedi: contributo unificato, pubblicità, compenso del commissario nel PRO

I criteri per scegliere

Nessuna delle tre strade è la migliore in astratto. Quello che segue è un ragionamento condizionale: cinque criteri che, applicati alla situazione concreta, spostano l’ago della bilancia.

Primo criterio: la composizione del passivo. Se il debito verso Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS supera la metà dell’esposizione complessiva, generalmente il concordato preventivo torna in gioco nonostante i suoi difetti, perché è l’unico strumento che consente una falcidia ampia del credito pubblico superandone il dissenso. Se invece il passivo è concentrato su banche e fornitori, gli strumenti negoziali diventano competitivi.

Secondo criterio: dove risiede il valore dell’impresa. Se il valore è in immobili, impianti e magazzino, la pubblicità della procedura non lo intacca: un capannone vale quanto vale anche se il mercato sa della crisi. Se il valore è in contratti, licenze, personale qualificato e reputazione, l’esposizione pubblica lo distrugge mentre si tenta di preservarlo. Chi ha un valore fragile e relazionale paga la pubblicità del concordato molto più cara di chi ha un valore materiale.

Terzo criterio: il numero e il temperamento dei creditori. Con pochi creditori professionali e razionali, la trattativa è possibile e il vincolo coattivo è superfluo. Con decine di creditori eterogenei, tra cui qualcuno determinato a non collaborare per ragioni personali, il meccanismo maggioritario del concordato smette di essere un difetto e diventa l’unica soluzione.

Quarto criterio: la disponibilità di risorse esterne. È il criterio che, nel concordato liquidatorio, decide tutto. Senza un apporto di terzi che incrementi l’attivo e permetta di raggiungere il venti per cento ai chirografari, la porta è chiusa. E la nozione di risorsa esterna è interpretata in modo restrittivo dalla giurisprudenza di legittimità.

Quinto criterio: l’esposizione personale dell’imprenditore. Se l’amministratore o i soci hanno rilasciato fideiussioni consistenti, il concordato della società non li libera. In quel caso la scelta dello strumento va coordinata con una strategia separata sul patrimonio personale, che può includere gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento per il garante persona fisica. Ragionare solo sulla società significa risolvere metà del problema.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questa valutazione unendo tre punti di osservazione che raramente coesistono: quello dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che conosce dall’interno la dinamica delle trattative; quello del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC, che vede il versante del garante persona fisica; e quello dell’avvocato cassazionista, che sa quali argomenti reggono davanti al giudice di legittimità e quali no.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà?

In parte sì, ma il tempo consumato non torna indietro. Si può passare dalla composizione negoziata a un concordato preventivo, a un accordo di ristrutturazione o — ricorrendone i presupposti — al concordato semplificato. Il passaggio inverso è più difficile: una volta aperta la procedura concorsuale e resa pubblica la crisi, la riservatezza della trattativa non è recuperabile. Va inoltre considerato che le misure protettive hanno una durata massima complessiva calcolata sui periodi di protezione effettivamente goduti: se sono state consumate nella prima strada, nella seconda si opera scoperti.

E se scelgo quella sbagliata?

Dipende da quando ce ne si accorge. Se l’errore emerge in fase istruttoria, il costo è di tempo e di credibilità verso i creditori. Se emerge dopo l’omologazione, il costo è molto più alto, perché la proposta concordataria non è modificabile dopo l’omologa e l’inadempimento non di scarsa importanza apre la strada alla risoluzione ai sensi dell’art. 119 CCII. È esattamente per questo che l’analisi va fatta prima e non durante.

Il concordato mi libera dalle fideiussioni che ho firmato in banca?

No, salvo il caso particolare del socio illimitatamente responsabile. L’art. 117, comma 1, CCII conserva ai creditori i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, e le Sezioni Unite hanno qualificato la norma come deroga eccezionale alla regola generale sulla comunicabilità degli effetti favorevoli tra condebitori. La banca che ha accettato la falcidia in concordato può escutere il garante per la parte stralciata. È una risposta franca e sgradevole, ma è quella corretta.

Se il tribunale mi dichiara inammissibile, posso ricorrere in Cassazione?

Nella maggior parte dei casi no, o non direttamente. Il provvedimento di inammissibilità o di revoca dell’ammissione non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione; la decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost.; e il decreto di omologa, positivo o negativo, va impugnato con il reclamo, essendo poi ricorribile il provvedimento reso all’esito di quel reclamo. Il sistema delle impugnazioni è deliberatamente stretto: ragione in più per costruire bene la proposta a monte.

Quanto conta la trasparenza verso i creditori?

Più di quanto si creda. La revoca dell’ammissione può fondarsi sull’incompletezza informativa offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale, e gli atti in frode rilevano proprio in quanto idonei a determinare un deficit informativo. Il concordato non si perde solo per numeri sbagliati: si perde anche per informazioni omesse.

Chi può opporsi alla mia omologazione?

Il perimetro dei legittimati non è illimitato. In tema di concordato la Cassazione si è occupata dell’interpretazione della locuzione “qualunque interessato” ai fini dell’opposizione in sede di omologazione e della legittimazione a impugnare il relativo decreto (Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2024, n. 16932). Negli accordi di ristrutturazione, come si è visto, il reclamo spetta solo a chi ha assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati per opzione, con gli estremi completi, il principio riformulato e la ragione per cui incide sulla scelta.

Pronunce che illuminano il concordato preventivo

Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. Nel concordato in continuità la verifica di ammissibilità secondo legalità sostanziale investe anche il criterio di determinazione del valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII, che serve sia a informare i creditori per un voto consapevole sia come parametro di legittimità della proposta quando si applica la regola della priorità relativa; è inammissibile l’indicazione che ignori gli esiti di una procedura competitiva di cessione dell’azienda già svolta. Rilevanza: dimostra che il rischio di inammissibilità non riguarda solo la sostanza economica ma il metodo di stima, ed è uno degli svantaggi meno prevedibili dello strumento.

Cass. civ., sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229. È inammissibile la modifica della proposta concordataria intervenuta dopo l’omologazione nel concordato in continuità. Rilevanza: è la misura esatta della rigidità del concordato una volta chiuso il giudizio di omologa.

Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638. Nel concordato con riserva, la proroga di una fideiussione già scaduta dà vita a un nuovo contratto e costituisce atto di straordinaria amministrazione, come tale soggetto a specifica autorizzazione del tribunale. Rilevanza: misura in concreto quanto sia ampia la nozione di straordinaria amministrazione e quanto pesi lo spossessamento attenuato.

Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2026, n. 10271. La conferma in appello della sentenza di omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII, richiede la richiesta del proponente ma non l’adesione delle altre parti né del creditore reclamante; il rimedio opera solo quando il reclamo contesti la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, non quando sia accertato un diverso vizio di illegittimità della proposta. Rilevanza: delimita l’unico meccanismo che consente di salvare l’omologazione dopo un reclamo fondato, e ne segna i confini stretti.

Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845. L’omologazione rende vincolante la riduzione percentuale del credito, restando possibile agire in sede ordinaria per accertare l’importo reale su cui la percentuale va applicata. Rilevanza: chiarisce che il contenzioso non finisce con l’omologa e che la quantificazione del credito può riaprirsi altrove.

Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32878. Il decreto che definisce il giudizio di omologazione, in senso positivo o negativo, ha carattere decisorio ma non è assoggettabile a ricorso straordinario per cassazione, essendo proponibile il ricorso solo contro il provvedimento reso all’esito del reclamo in corte d’appello. Rilevanza: definisce la sequenza obbligata delle impugnazioni ed è uno degli svantaggi più sottovalutati del concordato.

Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958. È legittima la revoca del concordato fondata sull’incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. Rilevanza: il concordato è revocabile anche dopo l’ammissione, e il difetto informativo è la via principale.

Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. La decisione della corte d’appello che conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non è soggetta a ricorso straordinario per cassazione, nemmeno se adottata nella forma della sentenza anziché del decreto. Rilevanza: conferma la strettoia delle tutele quando il concordato non passa.

Cass. civ., sez. I, n. 4127/2026. Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità del concordato preventivo o ne revoca l’ammissione non è soggetto a ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., sia che venga pronunciata contestualmente la liquidazione giudiziale sia che ciò non avvenga. Rilevanza: completa il quadro sull’impugnabilità dei provvedimenti negativi.

Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175. L’omologazione del concordato determina una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione, mentre nella fase anteriore all’omologazione non si produce alcun effetto interruttivo o sospensivo. Rilevanza: incide sulla gestione dei crediti da parte dei creditori e sulla pianificazione dei tempi da parte del debitore.

Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20156. Nel concordato con cessione dei beni, la liquidazione del compenso al liquidatore giudiziale va determinata tenendo conto di quanto già riconosciuto ai coadiutori precedentemente nominati. Rilevanza: riguarda i costi di procedura prededucibili, che erodono l’attivo destinato ai creditori.

Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607. Non è ammissibile l’autonoma impugnazione della mancata omologazione del concordato quando sia stata contestualmente aperta la liquidazione giudiziale. Rilevanza: la scivolata dal concordato alla liquidazione giudiziale è, sul piano processuale, difficilmente contrastabile in via autonoma.

Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560. L’omologazione vincola erga omnes, anche i creditori dissenzienti, agli impegni assunti nel concordato, restando azionabili gli accertamenti sull’esistenza e sul rango del credito al di fuori del quantum falcidiato. Rilevanza: è il vantaggio-cardine dello strumento e insieme la ragione della sua irreversibilità.

Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2024, n. 16932. Affronta l’individuazione dei soggetti legittimati a proporre opposizione nel giudizio di omologazione e a impugnare il decreto di omologa, interpretando la nozione di “qualunque interessato”. Rilevanza: misura l’ampiezza del fronte di opposizione che una proposta può trovarsi davanti.

Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Il grave inadempimento posto a fondamento dell’istanza di risoluzione proposta da un creditore deve riferirsi agli interessi della massa e non a quelli del singolo creditore. Rilevanza: fissa la soglia oltre la quale il concordato omologato può essere travolto in fase esecutiva.

Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2015, n. 3022; in continuità Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382 e Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2021, n. 14363. La conservazione dei diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori costituisce deroga eccezionale al principio di comunicabilità degli effetti favorevoli tra condebitori. Rilevanza: è il fondamento del più pesante degli svantaggi personali del concordato per chi ha prestato garanzie.

Cass. civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. Richiama la logica dell’accesso precoce agli strumenti di regolazione, funzionale a preservare la continuità e a prevenire l’insolvenza. Rilevanza: ricorda che molti svantaggi del concordato dipendono dal ritardo con cui vi si accede.

Cass. civ., 1° marzo 2022, n. 6772, e Tribunale di Genova, 25 agosto 2025, n. 163. La continuità aziendale rileva in senso oggettivo: ciò che conta è che il piano assicuri la conservazione dei valori aziendali, essendo irrilevante che l’attività prosegua per mano del debitore o di un terzo. Rilevanza: apre al concordato in continuità indiretta anche imprese che non possono proseguire in proprio, sottraendole ai vincoli del liquidatorio.

Tribunale di Pisa, 12 gennaio 2026. Gli atti in frode idonei a determinare un deficit informativo dei creditori, e conosciuti come tali dal proponente, giustificano la revoca dell’apertura del concordato preventivo. Rilevanza: conferma sul piano di merito l’orientamento di legittimità sulla centralità dell’informazione.

Tribunale di Roma, 28 gennaio 2026. È inammissibile la proposta di concordato con assuntore che limiti l’impegno dell’assuntore a una cifra fissa predeterminata. Rilevanza: segna un limite preciso a una delle architetture più utilizzate per rendere fattibile il concordato.

Tribunale di Trapani, 26 novembre 2025. In tema di domanda prenotativa di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e di misure protettive, la successiva conferma giudiziale delle misure ha efficacia erga omnes. Rilevanza: riguarda la tenuta dello scudo protettivo nella fase più delicata, quella iniziale.

Pronunce che illuminano la composizione negoziata e il concordato semplificato

Cass. civ., 9 gennaio 2026, n. 544. Al concordato semplificato può accedere anche il debitore insolvente, perché la scelta tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale non dipende dalla reversibilità dell’insolvenza ma dalla migliore soddisfazione dei creditori. Rilevanza: amplia il ventaglio delle uscite dalla composizione negoziata.

Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 620. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi nella composizione negoziata non integra una risorsa esterna ai sensi dell’art. 84 CCII, non essendo funzionale a incrementare l’attivo ma configurando una mera modifica qualitativa del credito. Rilevanza: riguarda direttamente il requisito che più spesso preclude l’accesso al concordato liquidatorio.

Cass. civ., ord. 12 gennaio 2026, n. 623. Il concordato semplificato è inammissibile se la composizione negoziata non era praticabile fin dall’origine, e il sindacato del tribunale in limine si estende alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso previsti dall’art. 12 CCII. Rilevanza: impedisce l’uso strumentale della composizione negoziata come anticamera della liquidazione.

Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 624. Nel concordato semplificato ciascun creditore deve ricevere un’utilità, intesa come vantaggio apprezzabile, concreto e attuale; il fatto che l’art. 25-sexies non richieda che sia economicamente valutabile non consente di ridurla a un beneficio ipotetico. Rilevanza: fissa la soglia minima di contenuto della proposta semplificata.

Tribunale di Modena, 18 gennaio 2025. La durata massima complessiva delle misure protettive, pari a dodici mesi, va riferita ai periodi di protezione effettiva, cumulandoli ed escludendo quelli di intervenuta interruzione. Rilevanza: è il vincolo temporale che governa tutta la strategia di sequenza tra strumenti.

Pronunce che illuminano accordi di ristrutturazione e PRO

Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310, in continuità con Cass. civ., sez. I, 5 novembre 2021, n. 32248. Negli accordi di ristrutturazione il reclamo contro la sentenza di omologazione spetta solo a chi abbia assunto la qualità di parte formale partecipando al giudizio, e non a chi ne sia rimasto estraneo. Rilevanza: impone al creditore una partecipazione attiva e, specularmente, offre al debitore una prevedibilità maggiore sul fronte delle impugnazioni.

Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817. Negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa la nomina del commissario giudiziale, con compito di riferire su ogni aspetto, non preclude le attestazioni del professionista indipendente, e il parere del commissario rileva ai fini delle decisioni assunte in sede di omologazione. Rilevanza: chiarisce l’assetto dei controlli in uno strumento che molti scelgono proprio per la minore invasività.

Tribunale di Brescia, 30 gennaio 2025. Il giudizio di opposizione all’omologazione del piano di ristrutturazione in continuità ex artt. 64-bis e ss. CCII ha carattere contenzioso, con regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza. Rilevanza: introduce nel PRO un rischio economico per chi si oppone e, di riflesso, per chi propone.

Tribunale di Bergamo, 4 dicembre 2024. Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione il controllo del tribunale è di legittimità sostanziale. Rilevanza: smentisce la lettura del PRO come strumento a controllo attenuato.

Riferimenti in materia di appalti pubblici

Cons. Stato, sez. V, n. 1328/2020 e delibera ANAC n. 362/2020. L’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara è provvedimento distinto dall’ammissione al concordato quanto a presupposti ed effetti; l’istituto, nato come tutela, non può tradursi in un ostacolo alla prosecuzione dell’attività, dovendo restare consentito, ancorché vigilato, l’accesso al mercato dei contratti pubblici. Rilevanza: è il punto di riferimento per l’impresa che lavora con le pubbliche amministrazioni e teme di perdere il mercato entrando in concordato.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Valutare gli svantaggi del concordato preventivo non è un esercizio teorico: è la premessa di una decisione che vincola l’impresa per anni. Ecco, in concreto, che cosa fa lo Studio.

  1. Ricostruiamo il passivo per categorie e per rango, distinguendo privilegiati, ipotecari, chirografari, debito fiscale e contributivo, e quantifichiamo l’incidenza percentuale di ciascuna categoria: è il dato che determina se le soglie di adesione degli accordi siano raggiungibili o se serva il meccanismo maggioritario del concordato.
  2. Calcoliamo il valore di liquidazione ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII con il metodo che la giurisprudenza di legittimità richiede, confrontandolo con gli esiti di eventuali procedure competitive già svolte, perché una stima non congrua espone la proposta a inammissibilità.
  3. Verifichiamo la sussistenza effettiva delle risorse esterne richieste per il concordato liquidatorio, qualificandole alla luce dell’orientamento restrittivo della Cassazione, così da non costruire un piano su un apporto che il tribunale non riconoscerebbe come tale.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, mettendo a confronto concordato preventivo, composizione negoziata con le sue possibili uscite, accordi di ristrutturazione e PRO sui parametri che nel singolo fascicolo sono decisivi, e non su una preferenza astratta per l’uno o per l’altro strumento.
  5. Mappiamo l’esposizione personale dei garanti — fideiussioni bancarie, avalli, garanzie rilasciate dai soci — e impostiamo una strategia dedicata al patrimonio personale, distinta da quella societaria, tenendo conto che l’art. 117 CCII non libera coobbligati e fideiussori.
  6. Redigiamo e depositiamo l’istanza di misure protettive e ne programmiamo la durata sui periodi di protezione effettiva, in modo da non arrivare scoperti alla fase decisiva della trattativa o del voto.
  7. Costruiamo l’informativa ai creditori con il livello di completezza che la giurisprudenza recente esige, perché la revoca dell’ammissione per deficit informativo è oggi una delle cause di insuccesso più frequenti.
  8. Assistiamo l’impresa nei rapporti con il commissario giudiziale e con il giudice delegato, predisponendo le istanze di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, compresi quelli che l’imprenditore non immagina rientrino in tale categoria.
  9. Gestiamo il contenzioso dell’omologazione, dalle opposizioni dei creditori al reclamo in corte d’appello, e proseguiamo — quando ne ricorrono i presupposti — davanti alla Corte di cassazione.
  10. Seguiamo la fase esecutiva, monitorando gli scostamenti dal piano e intervenendo prima che l’inadempimento raggiunga la soglia di non scarsa importanza che apre la strada alla risoluzione ex art. 119 CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo, la qualifica che pesa di più è quella di cassazionista, e la ragione è precisa: la scelta che si compie oggi va difesa domani. Chi imposta la strategia di accesso è lo stesso professionista che sosterrà la proposta davanti al tribunale in sede di omologazione, che redigerà il reclamo in corte d’appello e che, ove ne ricorrano i presupposti, porterà la questione davanti alla Corte di cassazione. In una materia dove il sistema delle impugnazioni è deliberatamente stretto — e dove, come si è visto, molti provvedimenti negativi non sono nemmeno ricorribili in via straordinaria — la continuità di mano e di linea difensiva non è un dettaglio organizzativo: è ciò che impedisce che un argomento decisivo si perda nel passaggio da un grado all’altro.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che intervengono insieme sullo stesso fascicolo. Nella crisi d’impresa la separazione tra il piano giuridico e quello economico-finanziario non esiste: il valore di liquidazione è una stima contabile che produce effetti processuali, l’attestazione è un documento tecnico che diventa oggetto di sindacato giudiziale, la sostenibilità dei flussi è un esercizio di analisi finanziaria che determina l’ammissibilità della proposta. Trattarli separatamente significa consegnare al tribunale un piano che non regge.


In conclusione

Gli svantaggi del concordato preventivo esistono, sono seri e vale la pena elencarli senza edulcorarli: pubblicità immediata e irreversibile, perdita di autonomia gestionale, tempi lunghi, costi di procedura prededucibili che erodono l’attivo destinato ai creditori, soglie di accesso proibitive nel liquidatorio, controllo giudiziale severo già in fase di ammissione, rischio di revoca per deficit informativo, impossibilità di modificare la proposta dopo l’omologa, sistema delle impugnazioni deliberatamente stretto, esposizione dei garanti personali che resta intatta. Ma tutti questi difetti vanno letti accanto a ciò che nessun altro strumento offre: la possibilità di vincolare anche chi dice no, e di falcidiare il debito fiscale e contributivo superandone il dissenso.

La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa solo denaro: costa tempo, protezione consumata e diritti che non tornano indietro. Un’impresa che entra in concordato quando le sarebbe bastata una composizione negoziata brucia il proprio mercato per ottenere una protezione di cui non aveva bisogno. Un’impresa che si ostina nella trattativa quando il debito pubblico è predominante consuma i mesi di misure protettive per arrivare comunque, più tardi e più debole, davanti al tribunale.

Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di osservazione che le è proprio. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il funzionamento reale della composizione negoziata, cioè della principale alternativa al concordato, e saper riconoscere quando quella strada è realmente percorribile e quando è solo un rinvio. Le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC consentono di occuparsi anche del garante persona fisica, che nel concordato societario resta scoperto. E la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la valutazione fatta oggi sia compiuta da chi quella scelta dovrà poi difenderla fino all’ultimo grado di giudizio.

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