Su pochi temi come questo la lettera della legge dice meno di quanto sembri. Un imprenditore in crisi chiude un accordo di ristrutturazione dei debiti con le sue banche, il tribunale lo omologa, il piano parte. E il padre, la moglie, il socio o l’amministratore che anni prima avevano firmato una fideiussione si trovano davanti a una domanda che nessun articolo del Codice risolve in modo lineare: la banca può ancora venire a chiedere a me la parte di debito che ha stralciato all’azienda?
La risposta non è una sola. Cambia a seconda che il creditore abbia firmato l’accordo o vi sia stato trascinato dentro; cambia se si tratta di un creditore privato o dell’Erario; cambia se l’accordo è ordinario, agevolato o ad efficacia estesa; cambia ancora se il garante è socio illimitatamente responsabile oppure terzo estraneo. Il Codice della crisi (art. 59 CCII) detta una regola che, letta di fretta, sembra dire il contrario di quella dettata per il concordato preventivo (art. 117 CCII) — e infatti proprio da lì nasce la maggior parte dei contenziosi. Le decisioni che devi conoscere non sono massime da archivio: sono la differenza tra un garante che esce pulito dalla crisi dell’impresa garantita e un garante che si ritrova pignorata la casa dopo l’omologazione.
[casi_crediti_ceduti]Questa guida mette in fila ciò che hanno effettivamente deciso Cassazione, Corti d’appello e tribunali fino al 2026, traducendo ogni principio in conseguenza pratica. Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa linea di frattura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera dentro il percorso da cui gli accordi di ristrutturazione nascono e vengono negoziati; coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui vivono le fideiussioni bancarie e la transazione fiscale; ed è avvocato cassazionista, il che conta perché — come vedremo — su questa materia gli orientamenti si formano e si ribaltano proprio in sede di legittimità.
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Su quale base di legge si sono pronunciati i giudici
Prima delle sentenze serve la mappa normativa, ridotta all’osso.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dagli artt. 57 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal cosiddetto correttivo ter, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024. Il Codice conosce oggi tre varianti principali:
- l’accordo ordinario (art. 57 CCII), che richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e impone il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge;
- l’accordo agevolato (art. 60 CCII), che dimezza la soglia al 30% quando il debitore rinuncia alle misure protettive e non chiede dilazioni ai creditori estranei;
- l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII), che consente di imporre gli effetti dell’accordo anche a creditori non aderenti appartenenti a una categoria omogenea, quando abbia aderito almeno il 75% dei crediti della categoria — soglia che scende al 60% quando l’accordo scaturisce dalla composizione negoziata e viene concluso entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto.
A questa cornice si aggiunge l’art. 63 CCII sulla transazione fiscale e contributiva, che permette al tribunale di omologare l’accordo anche senza l’adesione di Agenzia delle Entrate o enti previdenziali, quando ricorrono le condizioni di legge: è il cosiddetto cram down fiscale, tema che — come vedremo — ha generato una delle questioni più delicate proprio in materia di garanzie.
La norma che qui interessa davvero è però l’art. 59 CCII, rubricato “Coobbligati e soci illimitatamente responsabili”. Il suo impianto è tripartito:
- ai creditori che hanno concluso l’accordo si applica l’art. 1239 del codice civile, secondo cui la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori;
- quando l’efficacia dell’accordo viene estesa a creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso;
- salvo patto contrario, l’accordo della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali però, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per quel diverso titolo, salvo diversa previsione.
È una simmetria rovesciata rispetto al concordato preventivo, dove l’art. 117 CCII (erede dell’art. 184 l.fall.) stabilisce che il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, ma che questi conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Nel concordato, insomma, la falcidia non tocca il garante; nell’accordo di ristrutturazione, per i creditori che l’hanno firmato, la logica di partenza è opposta.
Da qui nasce tutto il contenzioso: perché la regola dell’art. 59, comma 1, CCII è recente — è stata anticipata dall’art. 182-decies l.fall., introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. f), del D.L. 118/2021 per i procedimenti di omologazione introdotti dopo il 25 agosto 2021 — e per anni i giudici hanno dovuto decidere cause su accordi omologati prima, quando quella norma non esisteva. Il risultato è un diritto vivente stratificato, in cui la data conta quanto il contenuto.
Il punto fermo: la garanzia non è un accessorio della procedura
Prima di entrare nelle zone grigie, occorre fissare il principio che la Suprema Corte considera acquisito e che regge l’intero sistema: nelle procedure di regolazione della crisi le garanzie personali prestate da terzi restano fuori dal perimetro degli effetti della procedura. Il fideiussore non è un creditore concorsuale, non è un soggetto della procedura, e la sorte del suo obbligo non segue automaticamente la sorte dell’obbligo garantito.
Il primo pilastro è quello dell’estraneità dei rapporti con i terzi. La Suprema Corte ha chiarito che i rapporti contrattuali che i creditori della società hanno stipulato con soggetti estranei alla società, e che pongono obbligazioni a carico di questi ultimi, restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti (Cass. civ., Sez. I, n. 3022/2015). Il principio, calato nella pratica, significa che l’omologazione produce i suoi effetti sul patrimonio del debitore, non sul contratto autonomo che lega la banca al garante.
Il secondo pilastro è la ratio di incentivo. La giurisprudenza di legittimità ha ricostruito come principio generale delle procedure concorsuali negoziali — desumibile dagli artt. 184 e 135 l.fall. e oggi confermato dagli artt. 182-decies l.fall. e 59 CCII — che, al fine di favorire al massimo gli accordi e la definizione di procedure onerose, i creditori conservano impregiudicati diritti e azioni verso coobbligati e fideiussori (Cass. civ., Sez. I, n. 21181/2020). Il principio, tradotto, dice una cosa scomoda ma logica: la legge tiene ferma la garanzia proprio perché così il creditore ha meno da perdere nell’accettare la ristrutturazione del debitore principale.
Il terzo pilastro riguarda la disponibilità di questa regola. Nel concordato preventivo la Cassazione ha escluso che l’effetto esdebitatorio possa essere esteso ai coobbligati mediante una clausola inserita nella proposta: si tratta di disciplina degli effetti stabilita dalla legge e quindi sottratta all’autonomia delle parti, con la conseguenza che una proposta contenente la liberazione dei fideiussori è inammissibile (Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382). La stessa pronuncia ha ribadito, in continuità con Cass. civ., Sez. I, 4 agosto 2017, n. 19609, che il fideiussore che non ha ancora pagato non ha diritto di voto, perché il suo regresso nasce solo con il pagamento e prima di allora non è un credito ammissibile al passivo, neppure con riserva.
L’orientamento si è consolidato anche sul versante del socio-garante. Le Sezioni Unite, con la storica sentenza n. 3749 del 24 agosto 1989, hanno stabilito che quando il socio illimitatamente responsabile abbia anche prestato fideiussione per un debito sociale prevale la sua posizione di socio, con conseguente estensione a suo favore degli effetti del concordato della società. La Prima Sezione è tornata sul rapporto tra le due qualità con Cass. civ., 22 marzo 2018, n. 7139, distinguendo il regime dei soci illimitatamente responsabili da quello dei fideiussori e riconoscendo al socio che abbia pagato in quanto garante la possibilità di esercitare il regresso.
Un ultimo tassello, spesso trascurato, riguarda l’esecuzione: la Corte ha riconosciuto la legittimazione del creditore del proponente ad agire in executivis nei confronti del garante dell’assuntore del concordato omologato (Cass. civ., Sez. VI-L, 16 maggio 2022, n. 15553). Il messaggio complessivo per chi ha firmato una garanzia è che l’omologazione, di per sé, non è mai un evento liberatorio automatico: è un evento che sposta il problema dal debitore al garante.
Prima questione: il creditore che ha firmato l’accordo può ancora aggredirmi per la parte stralciata?
La questione, come se la pone chi l’ha vissuta
La banca ha aderito all’accordo. Ha accettato di prendere il 42% del suo credito, dilazionato in quattro anni. Il tribunale ha omologato. Il fideiussore si aspetta che la partita sia chiusa. Poi arriva una lettera che intima il pagamento del 58% residuo, con la motivazione che la fideiussione è un contratto autonomo, estraneo all’accordo.
Cosa hanno deciso i giudici
Qui la regola scritta è chiara, e per una volta favorisce il garante. L’art. 59, comma 1, CCII rende applicabile ai creditori aderenti l’art. 1239 c.c., a norma del quale la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. La conseguenza logica è che il creditore che ha sottoscritto l’accordo non può poi pretendere dal fideiussore la quota di credito alla quale ha rinunciato aderendo: se ha rimesso quel debito al debitore principale, l’effetto si comunica alla garanzia.
Questa scelta legislativa non è casuale ed è stata anticipata dall’art. 182-decies l.fall., introdotto dal D.L. 118/2021 con formulazione coincidente con quella dell’art. 59 CCII. Il legislatore ha voluto differenziare l’accordo di ristrutturazione dal concordato preventivo proprio sul punto delle garanzie: nell’accordo il creditore aderisce liberamente, negozia, valuta; non subisce una decisione a maggioranza. Se accetta uno stralcio, lo accetta anche verso i garanti, salvo che nell’accordo sia stato pattuito diversamente.
Prima di quel quadro normativo, però, la giurisprudenza ragionava all’opposto, e la memoria di quell’assetto pesa ancora nelle cause pendenti. La Cassazione aveva infatti valorizzato il carattere speciale della disciplina dell’art. 184 l.fall. — norma dettata per il concordato e derogatoria rispetto al principio per cui l’estinzione dell’obbligazione principale estingue quelle accessorie e alla regola di comunicabilità degli effetti favorevoli tra condebitori (art. 1301 c.c.) — escludendone l’applicazione a fattispecie diverse. Un’impostazione che ha retto finché il Codice non ha scritto una regola propria per gli accordi.
Il contrasto, quindi, non è tra due letture attuali della stessa norma: è un contrasto diacronico, tra un “prima” e un “dopo”. L’assunzione prudenziale da adottare è la seguente: per gli accordi di ristrutturazione i cui procedimenti di omologazione sono stati introdotti dal 25 agosto 2021 in poi, il creditore aderente subisce l’effetto liberatorio verso i garanti; per quelli anteriori, il garante deve prepararsi a una difesa più articolata e non può contare su un automatismo.
Va aggiunto che l’effetto liberatorio dell’art. 59, comma 1, CCII opera “salvo patto contrario”: nella prassi bancaria è frequentissimo che l’atto di adesione contenga una clausola con cui l’istituto dichiara di mantenere ferme le garanzie personali. Quella clausola, se validamente pattuita, ribalta l’esito. È il primo documento da leggere, prima ancora del piano.
Cosa significa per te
Se sei un garante e il creditore che ti sta escutendo ha firmato l’accordo, la prima verifica non riguarda il piano ma il testo dell’adesione e la data di introduzione del procedimento di omologazione. È qui che si vince o si perde la causa, non nelle percentuali di soddisfacimento. Su questo terreno lo Studio Monardo mette in campo una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il modo in cui banche e advisor costruiscono gli atti di adesione e le clausole di salvaguardia delle garanzie.
Seconda questione: e se il creditore non ha firmato ma è stato trascinato dentro?
La questione
L’accordo ad efficacia estesa consente di imporre gli effetti a creditori che non hanno aderito. Il fideiussore, a quel punto, si chiede: se la legge tratta quel creditore come se avesse aderito, non dovrebbe valere anche per lui l’effetto liberatorio dell’art. 1239 c.c.?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta della legge è negativa e la Cassazione l’ha confermata con nettezza. L’art. 59, comma 2, CCII stabilisce che i creditori non aderenti ai quali l’efficacia dell’accordo sia estesa conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
La pronuncia più significativa è Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662 (Pres. Pazzi, Rel. Crolla), che ha affermato il principio anche per gli accordi introdotti prima dell’entrata in vigore dell’art. 182-decies l.fall.: nel caso di accordi ex artt. 182-bis e ss. l.fall. la cui efficacia sia stata estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La Corte è giunta a questo esito valorizzando l’applicazione analogica del principio generale ricavabile dagli artt. 184 e 135 l.fall., già affermato da Cass. n. 21181/2020, e la contiguità strutturale tra accordo ad efficacia estesa e concordato preventivo: entrambi impongono a un creditore dissenziente un trattamento che non ha scelto.
Il ragionamento è coerente. Se il creditore non ha rinunciato a nulla, ma ha subito, non c’è alcuna remissione da comunicare al garante. L’art. 1239 c.c. presuppone un atto di volontà abdicativa; l’estensione coattiva è il suo opposto.
Il fronte davvero controverso si è aperto altrove: sul cram down fiscale. Quando il tribunale omologa l’accordo nonostante il diniego dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, quel creditore pubblico va equiparato all’aderente (e allora i garanti sono liberati) o al non aderente trascinato dentro (e allora i garanti restano esposti)?
La Corte d’Appello di Brescia, 11 giugno 2025 (Pres. Rel. Magnoli), ha scelto la prima lettura: il cram down fiscale determina un’assimilazione integrale delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali ai creditori aderenti, e non un fenomeno riconducibile all’efficacia estesa. La conseguenza pratica è netta: secondo la Corte bresciana l’ente pubblico crammato non può poi agire contro i coobbligati e i garanti dell’obbligazione, perché la finzione giuridica dell’omologazione forzosa opera a tutti gli effetti e non solo per il computo delle soglie. La Corte ha anche osservato, in un passaggio incidentale, che la finalità della disciplina è la conservazione della continuità aziendale, obiettivo che verrebbe svuotato se l’ente potesse rifarsi sui garanti.
Attenzione però al fattore tempo: la decisione è stata resa applicando l’art. 63, comma 2-bis, CCII nella versione anteriore al correttivo ter, perché il nuovo regime si applica alle proposte depositate dopo il 28 settembre 2024. Sul piano sistematico, inoltre, la stessa lettura conferma che nell’area dell’efficacia estesa restano invece salvi i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati, in linea con quanto da sempre accade nel concordato preventivo.
Sul contorno procedurale della materia si è pronunciata anche Cass. civ., Sez. I, n. 5918/2026, in tema di presupposti per l’omologazione forzosa degli accordi nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024: una conferma di quanto, in questo settore, la disciplina applicabile dipenda dalla data di deposito della domanda.
Cosa significa per te
Se il creditore che ti escute è stato “trascinato” nell’accordo, la tua difesa non può basarsi sull’art. 1239 c.c.: devi spostarla sul contratto di garanzia e sulle eccezioni proprie del fideiussore. Se invece a escuterti è un ente pubblico dopo un’omologazione forzosa, esiste un argomento tecnico serio e già accolto in appello, ma il suo esito dipende dalla data di deposito della proposta e dal regime applicabile.
Terza questione: le misure protettive possono fermare l’escussione del garante?
La questione
L’impresa entra in composizione negoziata o chiede misure protettive in vista dell’accordo. Nel frattempo le banche iniziano a escutere i fideiussori, che sono spesso gli stessi soci o amministratori impegnati nella trattativa. Il tribunale può inibire l’escussione delle garanzie prestate da terzi?
Cosa hanno deciso i giudici
Questa è la questione oggi più aperta, ed è quella in cui il contrasto è vivo e attuale.
Un orientamento robusto della giurisprudenza di merito ha ritenuto estensibili ai terzi garanti le misure protettive richieste ai sensi dell’art. 18 CCII, con l’argomento che l’escussione dei garanti — quasi sempre coincidenti con chi conduce le trattative — pregiudica il risanamento tanto quanto un’azione esecutiva diretta sul patrimonio dell’impresa. In questo senso si sono espressi il Tribunale di Avellino, 5 dicembre 2022, il Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024, il Tribunale di Milano, 8 febbraio 2025 e il Tribunale di Pordenone, 27 maggio 2025, che hanno inoltre valorizzato l’inibitoria della segnalazione alla Centrale dei Rischi.
In direzione opposta si è mosso il Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2026 (Pres. Scoppa, Est. Cacace), che in sede di reclamo ha revocato le misure protettive già confermate, sia nella parte in cui vietavano l’escussione delle garanzie prestate da terzi fideiussori, sia nella parte in cui inibivano la segnalazione dello stato di crisi alla Centrale dei Rischi. Il ragionamento è duplice: un divieto di escussione esteso indistintamente all’intero patrimonio dei terzi garanti comprime in modo ingiustificato gli interessi dei creditori — anche perché quel patrimonio resta comunque aggredibile dai creditori personali del garante — e la pubblicità delle misure protettive nel registro delle imprese priva di utilità concreta il divieto di segnalazione interbancaria.
Il contrasto esiste ed è reale. L’orientamento prevalente nella prassi resta favorevole all’estensione, ma la pronuncia partenopea del 2026 introduce un criterio di selettività destinato a pesare: lo stesso Tribunale, infatti, riconosce fondamento all’inibitoria quando essa riguardi beni determinati e funzionali al piano di risanamento, anziché l’intero patrimonio del garante. L’assunzione prudenziale, oggi, è che l’istanza di estensione delle misure protettive ai garanti vada costruita in modo mirato — beni specifici, nesso funzionale con il risanamento, durata contenuta — e non come divieto generalizzato, perché è la formulazione “a tappeto” a esporsi alla revoca in sede di reclamo.
Cosa significa per te
Se sei garante di un’impresa che sta per accedere alla composizione negoziata o a un accordo, il momento in cui chiedere la protezione è prima che la banca notifichi il decreto ingiuntivo, non dopo: le misure protettive sono uno strumento di prevenzione, non di rimedio. E la richiesta va scritta con una motivazione che colleghi ciascun bene al piano, perché una domanda generica è oggi più fragile di quanto fosse due anni fa.
Un caso a parte: il socio illimitatamente responsabile che è anche fideiussore
C’è una figura che merita una trattazione autonoma, perché nella pratica delle società di persone e delle piccole imprese familiari è la più diffusa in assoluto: il socio che risponde illimitatamente dei debiti sociali e che, in aggiunta, ha firmato anche una fideiussione a favore della banca. Due vesti, due titoli, due regimi.
L’art. 59, comma 3, CCII affronta esattamente questo nodo. Salvo patto contrario, l’accordo di ristrutturazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; ma quegli stessi soci, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che l’accordo disponga diversamente. La formula è speculare a quella dell’art. 117, comma 2, CCII per il concordato preventivo, dove l’omologazione libera i soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni sociali falcidiate, sempre salvo patto contrario contenuto nella proposta o nel piano.
Il punto giuridico è quale delle due qualità prevalga quando coincidono nella stessa persona, e la giurisprudenza lo ha affrontato da tempo. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3749 del 24 agosto 1989, si sono chieste se il concordato preventivo di una società di persone producesse effetti anche verso il socio illimitatamente responsabile che avesse prestato fideiussione per un debito sociale, oppure se verso quel socio il creditore conservasse il diritto per l’intero e non nella percentuale concordataria. La risposta è stata nel primo senso: prevale la posizione di socio, con la conseguenza che il pagamento della percentuale concordataria produce effetto anche a suo favore.
La Prima Sezione è tornata sulla distinzione tra soci illimitatamente responsabili e fideiussori con Cass. civ., 22 marzo 2018, n. 7139, sottolineando la diversità di disciplina delle due posizioni e riconoscendo che il socio il quale abbia pagato in quanto escusso come garante può poi esercitare il regresso. Nello stesso solco si è mossa la giurisprudenza di merito, che ha valorizzato la prevalenza della posizione di socio anche ai fini della possibile esdebitazione a seguito del pagamento della percentuale concordataria.
Il principio, calato negli accordi di ristrutturazione, va però maneggiato con prudenza: l’art. 59, comma 3, CCII costruisce infatti un doppio binario esplicito — efficacia dell’accordo verso il socio in quanto socio, permanenza dell’obbligo in quanto garante — e affida all’accordo stesso la facoltà di disporre altrimenti. L’assunzione prudenziale è che, nell’accordo di ristrutturazione, il socio-fideiussore non possa contare sulla sola prevalenza della qualità di socio: la sua liberazione dalla garanzia va negoziata e scritta, non presunta.
Cosa significa per te
Se sei socio di una s.n.c. o accomandatario di una s.a.s. e hai firmato anche una fideiussione, il momento in cui difenderti è quello in cui l’accordo viene redatto, perché è lì che si può inserire la previsione che regola la sorte della tua garanzia. Una volta omologato, quello spazio si chiude e restano solo le eccezioni contrattuali. È anche il caso in cui più spesso serve un doppio binario: la difesa dell’impresa e, in parallelo, la valutazione della tua posizione personale, che può richiedere strumenti diversi da quelli utilizzati dalla società.
La decisione più recente e cosa sposta davvero
Se si dovesse indicare la pronuncia che oggi orienta di più la materia, la scelta cadrebbe su Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662.
Il contesto è quello di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa omologato sotto il vigore della legge fallimentare, quando l’art. 182-decies l.fall. non era ancora stato introdotto. I debitori sostenevano che il pagamento del debito rimodulato secondo l’accordo avesse liberato anche i fideiussori, in applicazione del principio civilistico per cui l’estinzione dell’obbligazione principale determina l’estinzione di quelle accessorie. In primo e secondo grado la questione era stata affrontata sottolineando il carattere speciale dell’art. 184 l.fall., non applicabile oltre i casi previsti, e la non applicabilità ratione temporis dell’art. 59, comma 2, CCII a un accordo omologato nel 2016.
La Suprema Corte ha ribaltato l’impostazione. Il ragionamento, tradotto in linguaggio piano, è questo: esiste nelle procedure concorsuali negoziali un principio generale — ricavabile dagli artt. 184 e 135 l.fall. e confermato dagli artt. 182-decies l.fall. e 59 CCII — per cui i creditori conservano diritti e azioni verso coobbligati e fideiussori; l’accordo ad efficacia estesa presenta rispetto al concordato preventivo una contiguità strutturale evidente, perché vincola creditori che non hanno aderito, in modo analogo a quanto l’art. 117, comma 1, CCII prevede per il concordato; ne consegue che quel principio può essere applicato per analogia anche agli accordi ex art. 182-septies l.fall. anteriori alla riforma. La fideiussione, in altre parole, continua a garantire il debito originario e non quello rimodulato dall’accordo.
Cosa cambia rispetto a prima? Cambia che un intero filone difensivo — quello fondato sulla specialità dell’art. 184 l.fall. e quindi sull’impossibilità di applicarlo agli accordi — perde forza, e che i garanti coinvolti in accordi risalenti non possono più contare sul solo argomento temporale. La linea di frattura si sposta definitivamente dove il Codice l’ha collocata: non tra “prima” e “dopo” la riforma, ma tra creditore che ha aderito (art. 59, comma 1, CCII: liberazione) e creditore che ha subito l’estensione (art. 59, comma 2, CCII: diritti impregiudicati).
Nello stesso arco temporale va segnalato un secondo fronte, destinato a incidere pesantemente sulle difese dei garanti bancari: con provvedimento del 12 novembre 2025 il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha assegnato alle Sezioni Unite le questioni rimesse in via pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Siracusa in materia di fideiussioni conformi allo schema ABI. Si tratta di stabilire, tra l’altro, se i principi affermati da Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 valgano anche per le fideiussioni specifiche e non solo per quelle omnibus, e se — una volta caduta la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. — la previsione di pagamento “a semplice richiesta scritta” consenta alla banca di evitare la decadenza con una mera intimazione stragiudiziale. Per chi difende un garante escusso dopo un accordo di ristrutturazione, questa è la partita parallela da presidiare, perché incide sulla validità stessa del titolo su cui la banca fonda la propria pretesa.
Gli orientamenti messi alla prova: tre ipotesi con numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili per mostrare come i principi giurisprudenziali si traducano in cifre. Non sono casi reali e non costituiscono previsione di esito.
Ipotesi 1 — Creditore aderente, accordo post-riforma
Un’impresa deposita domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ordinario il 14 marzo 2025. Una banca vanta un credito di 487.300 € assistito da fideiussione omnibus rilasciata dall’amministratore nel 2018 per un massimale di 600.000 €. La banca aderisce all’accordo accettando il pagamento di 204.666 € (il 42%) in quattro rate annuali. L’omologazione interviene il 9 ottobre 2025.
Applicando l’art. 59, comma 1, CCII, l’adesione della banca comporta l’applicazione dell’art. 1239 c.c.: la remissione dei 282.634 € residui si comunica alla fideiussione, e il garante non può essere escusso per quella differenza. Ma il risultato cambia integralmente se l’atto di adesione contiene una clausola di espressa conservazione delle garanzie personali: in quel caso opera il “salvo patto contrario”, e l’amministratore resta esposto per l’intero residuo entro il massimale. Prima conclusione operativa: in questa ipotesi la difesa del garante si gioca su due pagine di contratto, non sul piano industriale.
Ipotesi 2 — Creditore non aderente trascinato dall’efficacia estesa
La stessa impresa colloca in una categoria omogenea sei banche finanziatrici. Cinque, rappresentanti il 78,4% dei crediti della categoria, aderiscono; una, titolare di 231.500 €, rifiuta. Il tribunale estende gli effetti dell’accordo anche a quest’ultima ai sensi dell’art. 61 CCII, con soddisfacimento al 42%, pari a 97.230 €.
Per effetto dell’art. 59, comma 2, CCII e del principio ribadito da Cass. n. 6662/2026, la banca non aderente conserva impregiudicati i propri diritti verso il fideiussore: potrà pretendere da lui i 134.270 € non soddisfatti, e la fideiussione continuerà a garantire il debito originario e non quello rimodulato. Il garante che pagasse l’intero, poi, si troverebbe a esercitare il regresso verso l’impresa: ma quel credito di regresso subisce a sua volta la falcidia, secondo il principio già affermato da Cass. n. 3816/1994 in materia concordataria e ripreso dalla lettura corrente dell’art. 117 CCII. Tradotto in numeri: il garante versa 134.270 € e recupera dall’impresa una frazione corrispondente alla percentuale di piano, non l’intero.
Ipotesi 3 — Il garante che chiede protezione al momento sbagliato
Un socio-garante viene raggiunto da decreto ingiuntivo per 96.800 € il 22 gennaio. L’impresa accede alla composizione negoziata il 5 marzo e chiede misure protettive estese al divieto di escussione delle garanzie prestate dai terzi, formulate come inibitoria generale su tutto il patrimonio dei garanti.
Alla luce di Trib. Napoli, 4 febbraio 2026, un’istanza così costruita è vulnerabile in sede di reclamo, perché comprime senza selezione gli interessi dei creditori e riguarda un patrimonio comunque esposto ai creditori personali del garante. Se invece l’istanza avesse individuato specificamente l’immobile destinato a essere ceduto per finanziare il piano, dimostrandone la funzionalità al risanamento, avrebbe intercettato il criterio che lo stesso Tribunale dichiara di ritenere fondato, oltre all’orientamento di Trib. Avellino, Trib. Napoli Nord, Trib. Milano e Trib. Pordenone. La differenza tra le due istanze non sta nella procedura scelta, ma in come è scritta la domanda.
Ipotesi 4 — Il socio-garante di una società di persone
Una s.n.c. con due soci accede a un accordo di ristrutturazione che prevede il pagamento del 38% dei crediti chirografari. Un fornitore vanta 74.900 € e ha ottenuto, oltre alla responsabilità illimitata dei soci, una fideiussione specifica firmata da uno di essi per 80.000 €. Il fornitore aderisce all’accordo e riceve 28.462 €.
Come socio illimitatamente responsabile, il garante beneficia dell’efficacia dell’accordo ai sensi dell’art. 59, comma 3, CCII, salvo patto contrario. Come fideiussore, però, la stessa norma stabilisce che continui a rispondere per quel diverso titolo, salvo diversa previsione dell’accordo. Se l’accordo tace, il fornitore avrà argomenti per pretendere da lui i 46.438 € residui in forza della sola fideiussione, nonostante l’adesione; se invece l’accordo contiene una clausola che estende espressamente l’effetto liberatorio anche alle garanzie prestate dai soci, quella pretesa non regge, e in ogni caso l’adesione del fornitore rende invocabile l’art. 1239 c.c. ai sensi dell’art. 59, comma 1, CCII. Terza conclusione operativa: nelle società di persone la partita si vince in fase di redazione dell’accordo, con due righe che nessuno considera decisive finché non lo diventano.
Il quadro delle decisioni in una tabella
La tabella che segue raccoglie tutti i riferimenti utilizzati in questa analisi, con il principio in sintesi e la ragione per cui rileva per chi ha prestato una garanzia. È lo strumento da tenere aperto accanto al contratto di fideiussione: ogni riga corrisponde a una domanda che il difensore del garante deve porsi prima di impostare la strategia.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza per il garante |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662 | Accordi a efficacia estesa ante art. 182-decies l.fall. | I creditori non aderenti vincolati per estensione conservano i diritti verso coobbligati e fideiussori | Chiude la difesa fondata sull’inapplicabilità del principio agli accordi anteriori alla riforma |
| Cass. civ., Sez. I, n. 5918/2026 | Presupposti dell’omologazione forzosa ante D.Lgs. 136/2024 | Il regime applicabile dipende dalla disciplina vigente al momento della domanda | Conferma che la data di deposito determina le regole sulle garanzie |
| Cass. civ., Sez. I, n. 21181/2020 | Diritti verso coobbligati nelle procedure negoziali | Esiste un principio generale di conservazione delle azioni verso coobbligati e fideiussori | È la base logica di tutte le decisioni successive sfavorevoli ai garanti |
| Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382 | Clausola di liberazione dei fideiussori nella proposta | La proposta non può estendere ai garanti l’effetto esdebitatorio: disciplina indisponibile | Impedisce di ottenere per via negoziale ciò che la legge non concede |
| Cass. civ., Sez. I, 4 agosto 2017, n. 19609 | Diritto di voto del fideiussore | Il garante non ancora escusso non vota, perché il regresso nasce col pagamento | Il garante subisce la procedura senza poterla orientare |
| Cass. civ., 22 marzo 2018, n. 7139 | Socio illimitatamente responsabile e fideiussore | Le due qualità restano distinte; il socio che paga come garante può agire in regresso | Decisivo nelle società di persone, dove le due vesti coincidono |
| Cass., Sez. Un., 24 agosto 1989, n. 3749 | Socio-fideiussore nel concordato di società di persone | Prevale la posizione di socio, con estensione degli effetti del concordato | Apre un margine difensivo per il socio che è anche garante |
| Cass. civ., Sez. I, n. 3022/2015 | Rapporti con terzi estranei alla società | I contratti con terzi restano fuori dal concordato e dai suoi effetti | Spiega perché la garanzia sopravvive all’omologazione |
| Cass. civ., Sez. VI-L, 16 maggio 2022, n. 15553 | Azione esecutiva contro il garante dell’assuntore | Il creditore può agire in executivis contro il garante dell’assuntore | La fase esecutiva resta aperta anche dopo l’omologazione |
| Cass. civ., n. 3816/1994 | Regresso del fideiussore e falcidia | Il credito di regresso del garante subisce la falcidia concordataria | Chi paga l’intero recupera solo la percentuale di piano |
| App. Brescia, 11 giugno 2025 (Pres. Rel. Magnoli) | Cram down fiscale e liberazione dei garanti | L’ente pubblico crammato è assimilato all’aderente e non può agire sui coobbligati | Argomento forte quando a escutere è l’Erario o l’INPS |
| Trib. Napoli, 4 febbraio 2026 (Pres. Scoppa, Est. Cacace) | Misure protettive estese ai terzi garanti | Revocata l’inibitoria generalizzata di escussione e di segnalazione in Centrale Rischi | Impone di costruire l’istanza su beni determinati |
| Trib. Avellino, 5 dicembre 2022 | Estensione delle misure ex art. 18 CCII ai garanti | Ammessa l’inibitoria a tutela delle trattative | Primo precedente dell’orientamento favorevole |
| Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024 | Misure protettive e terzi garanti | Confermata l’estensibilità della protezione | Consolida l’orientamento estensivo |
| Trib. Milano, 8 febbraio 2025 | Misure protettive, garanti e Centrale Rischi | Ammessa l’inibitoria anche sulla segnalazione interbancaria | Rilevante per la tenuta del merito creditizio del garante |
| Trib. Pordenone, 27 maggio 2025 | Misure protettive e terzi garanti | Confermata la protezione dei garanti coinvolti nelle trattative | Il precedente più recente dell’orientamento favorevole |
| Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 | Fideiussioni conformi allo schema ABI | Nullità parziale delle sole clausole riproduttive dell’intesa vietata | Può travolgere il titolo su cui la banca fonda l’escussione |
| Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170 | Prova della nullità per fideiussioni post-2005 | La sola conformità allo schema non basta a dimostrare la nullità | Alza l’onere probatorio del garante |
| Cass. civ., Sez. I, 1° aprile 2025, n. 8669 | Ambito applicativo dei principi delle Sezioni Unite | Conferma la lettura restrittiva della Prima Sezione | Orienta l’impostazione dell’eccezione |
| Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 | Fideiussioni specifiche e nullità antitrust | Lettura estensiva: i principi non presuppongono la natura omnibus | Il precedente su cui si fonda la tesi del garante |
| Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383 | Fideiussioni specifiche | Lettura restrittiva: principi limitati alle omnibus | Fotografa il contrasto rimesso alle Sezioni Unite |
| Cass. civ., Sez. III, 10 gennaio 2025, n. 657 | Fideiussioni specifiche | Esclusa l’estensione della nullità parziale | Rafforza l’orientamento restrittivo |
| Primo Presidente Cass., provv. 12 novembre 2025 | Rinvio ex art. 363-bis c.p.c. (Trib. Siracusa) | Questioni su fideiussioni ABI e art. 1957 c.c. assegnate alle Sezioni Unite | La partita è aperta: incide sulle strategie difensive in corso |
| Trib. Lecce, 6 maggio 2025, n. 1432 | Decadenza ex art. 1957 c.c. | Caduta la deroga contrattuale, la banca decade se non agisce nei termini | Eccezione autonoma e spesso decisiva per il garante |
I principi pratici che si ricavano da tutta questa giurisprudenza
- Nell’accordo di ristrutturazione la posizione del garante dipende in primo luogo da come si è comportato il singolo creditore: aderente, estraneo o trascinato dall’efficacia estesa sono tre condizioni giuridiche diverse, con tre esiti diversi sulla garanzia.
- Il creditore che ha aderito subisce l’effetto liberatorio dell’art. 1239 c.c. verso i fideiussori, ma solo in mancanza di patto contrario: la clausola di conservazione delle garanzie inserita nell’atto di adesione è il documento più importante dell’intero fascicolo.
- Il creditore vincolato per estensione conserva i diritti verso i garanti, e Cass. n. 6662/2026 ha esteso questa conclusione anche agli accordi anteriori alla riforma del 2021.
- La fideiussione continua a garantire il debito originario, non quello rimodulato dal piano: il pagamento delle rate concordate non riduce automaticamente l’esposizione del garante verso i creditori non aderenti.
- Il garante che paga l’intero recupera dal debitore solo la percentuale prevista dal piano, perché il credito di regresso subisce la falcidia.
- Il garante non escusso non vota e non è ammesso al passivo: subisce la procedura senza poterla orientare, ragione per cui il suo intervento deve essere anticipato alla fase della negoziazione.
- Nel concordato preventivo e nel concordato minore la liberazione dei garanti non può essere ottenuta con una clausola della proposta nei termini in cui vorrebbe il debitore: l’art. 117 CCII e l’art. 79, comma 5, CCII disegnano regimi precisi, che vanno maneggiati con estrema attenzione.
- Se a escutere è l’ente pubblico dopo un cram down, esiste un argomento tecnico già accolto in appello (App. Brescia, 11 giugno 2025), ma il suo esito dipende dal regime applicabile ratione temporis.
- Le misure protettive possono coprire i garanti, ma solo se l’istanza è selettiva: dopo Trib. Napoli, 4 febbraio 2026, l’inibitoria generalizzata è esposta alla revoca in sede di reclamo.
- Le eccezioni proprie del contratto di garanzia restano intatte e vanno sempre verificate: nullità parziale antitrust, decadenza ex art. 1957 c.c., liberazione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., mancata autorizzazione al credito concesso al debitore divenuto insolvente ex art. 1956 c.c.
- Il garante persona fisica ha una via propria: l’art. 70 CCII gli consente di accedere al concordato minore o alla ristrutturazione dei debiti del consumatore a seconda della natura del soggetto garantito.
Quindi in pratica? Cinque domande, cinque risposte ancorate alle sentenze
La banca che ha firmato l’accordo può ancora chiedermi il resto? Se il procedimento è retto dall’art. 59, comma 1, CCII, l’adesione comporta l’applicazione dell’art. 1239 c.c. e quindi la liberazione del garante per la parte rimessa, salvo patto contrario. Se nell’atto di adesione la banca ha espressamente conservato le garanzie, l’esito si ribalta: è la prima cosa da leggere.
E se la banca non aveva aderito ma è stata vincolata dal tribunale? In quel caso conserva impregiudicati i diritti verso di te, per espressa previsione dell’art. 59, comma 2, CCII e in base al principio ribadito da Cass. n. 6662/2026. La fideiussione continua a garantire il debito originario.
Se pago io tutto, poi mi rifaccio sull’azienda? Hai regresso, ma non per l’intero: il credito di regresso subisce la stessa falcidia prevista dal piano, secondo il principio affermato già da Cass. n. 3816/1994 e coerente con l’assetto dell’art. 117 CCII. È il motivo per cui pagare per intero senza una strategia è quasi sempre la scelta peggiore.
Posso partecipare alla procedura per difendermi dall’interno? Non con il voto: Cass. n. 19609/2017 e Cass. n. 22382/2019 escludono il diritto di voto del fideiussore non escusso, perché il regresso nasce solo con il pagamento. La tua tutela va costruita prima, nella fase di negoziazione dell’accordo e nella redazione delle clausole, oppure fuori, sul contratto di garanzia.
Il tribunale può bloccare l’escussione mentre l’impresa tratta? Diversi tribunali lo hanno ammesso (Avellino 2022, Napoli Nord 2024, Milano 2025, Pordenone 2025), ma Trib. Napoli 4 febbraio 2026 ha revocato un’inibitoria formulata in modo generalizzato. La protezione oggi si ottiene se la domanda individua beni determinati e ne dimostra la funzionalità al risanamento.
Come lo Studio Monardo applica questi orientamenti al tuo fascicolo
Gli orientamenti descritti non servono a nulla se restano teoria: vanno calati sul singolo contratto di fideiussione, sul singolo atto di adesione, sul singolo decreto di omologazione. Ecco come lo Studio interviene concretamente.
- Leggiamo l’atto di adesione del creditore e isoliamo l’eventuale clausola di conservazione delle garanzie, confrontandone il testo con la disciplina dell’art. 59, comma 1, CCII per stabilire se l’effetto liberatorio dell’art. 1239 c.c. sia operativo o escluso per patto.
- Ricostruiamo la posizione processuale esatta di ciascun creditore — aderente, estraneo, vincolato per estensione ex art. 61 CCII, ente pubblico crammato ex art. 63 CCII — perché a ciascuna posizione corrisponde un diverso regime della garanzia.
- Verifichiamo la data di introduzione del procedimento di omologazione e determiniamo la disciplina applicabile ratione temporis, distinguendo i regimi anteriori e posteriori al D.L. 118/2021 e al correttivo ter entrato in vigore il 28 settembre 2024.
- Esaminiamo il contratto di fideiussione clausola per clausola, verificando la conformità allo schema ABI censurato, la presenza delle pattuizioni colpite dalla nullità parziale secondo Cass., Sez. Un., n. 41994/2021 e la sorte della deroga all’art. 1957 c.c.
- Calcoliamo i termini di decadenza ex art. 1957 c.c. e verifichiamo se il creditore abbia proposto domanda giudiziale nei tempi, eccependo la decadenza quando ne ricorrono i presupposti.
- Contestiamo l’escussione quando ricorre la liberazione per fatto del creditore ai sensi dell’art. 1955 c.c. o quando il credito sia stato concesso al debitore divenuto insolvente senza autorizzazione del garante ai sensi dell’art. 1956 c.c.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza di misure protettive estesa ai garanti costruendola in modo selettivo su beni determinati e funzionali al piano, così da reggere all’eventuale reclamo alla luce di Trib. Napoli, 4 febbraio 2026.
- Proponiamo opposizione all’omologazione o impugniamo il decreto quando la struttura dell’accordo pregiudica illegittimamente la posizione dei coobbligati, e resistiamo ai reclami proposti dai creditori.
- Difendiamo il garante nelle opposizioni a decreto ingiuntivo e nelle opposizioni all’esecuzione, coordinando la difesa civilistica sul contratto di garanzia con quella concorsuale sugli effetti dell’accordo.
- Valutiamo per il garante persona fisica l’accesso agli strumenti di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 70 CCII, individuando se la sua posizione conduca al concordato minore o alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, e curiamo l’intero rapporto con l’OCC.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti che abbiamo esaminato — dall’applicazione analogica affermata da Cass. n. 6662/2026 al contrasto sulle fideiussioni ABI rimesso alle Sezioni Unite — nascono e si consolidano davanti alla Corte di legittimità, e chi imposta la difesa nel primo grado deve già scrivere pensando a quel giudizio. Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale del contratto di garanzia fino all’eventuale ricorso in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di mano che disperdano le eccezioni sollevate all’inizio. Accanto a questa competenza operano le altre: l’Esperto Negoziatore per la fase di trattativa da cui l’accordo nasce, il coordinamento dello staff bancario e tributario per l’analisi delle garanzie e della transazione fiscale, il Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC per il garante persona fisica che debba a sua volta regolare la propria posizione debitoria.
Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: mentre i legali costruiscono le eccezioni sul contratto di fideiussione e sugli effetti dell’omologazione, i commercialisti ricalcolano l’esposizione effettiva, verificano il piano e quantificano il regresso realmente recuperabile. Non ti promettiamo un esito: analizzeremo la tua posizione, verificheremo ogni eccezione disponibile e costruiremo la strategia più solida che i tuoi documenti consentono.
In conclusione
Il tema dei fideiussori nell’accordo di ristrutturazione è la dimostrazione di quanto, in questa materia, la differenza tra due esiti opposti possa dipendere da un comma, da una data o da una clausola inserita in fondo a un atto di adesione. La giurisprudenza degli ultimi anni ha chiuso alcune strade e ne ha aperte altre, ma ha lasciato intatta una verità operativa: il garante che si attiva prima dell’escussione ha molte più carte da giocare di quello che si presenta dal legale con un pignoramento già notificato.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questo intreccio perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono per intero il perimetro del problema: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 governa la fase in cui l’accordo si costruisce e in cui le garanzie possono ancora essere negoziate; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di attaccare il contratto di fideiussione e di gestire i rapporti con creditori bancari ed enti pubblici; il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC apre la strada al garante persona fisica che debba risolvere la propria posizione; la qualifica di cassazionista assicura che la linea difensiva regga fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Se una banca, un fornitore o un ente pubblico ti ha chiesto di pagare in forza di una fideiussione dopo l’accordo di ristrutturazione dell’impresa che avevi garantito, scrivici oggi stesso: i termini per far valere le eccezioni sono brevi e tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo ti aspettano al termine di questa guida.
