Poche materie fiscali hanno generato, negli ultimi due anni, tanta confusione quanto il rapporto tra il nuovo contraddittorio preventivo e gli atti di recupero dei crediti d’imposta. La ragione è comprensibile: la riforma è arrivata a ondate ravvicinate e in parte contraddittorie. Prima l’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, che ha proclamato il contraddittorio come regola generale per tutti gli atti autonomamente impugnabili. Poi un decreto ministeriale che ne ha ritagliato le eccezioni. Poi, a distanza di poche settimane, una norma di interpretazione autentica che ha escluso una categoria intera di atti. Nel frattempo, l’articolo 38-bis del D.P.R. 600/1973 riscriveva da capo la disciplina dell’atto di recupero, e le Sezioni Unite ridefinivano il confine tra crediti inesistenti e crediti non spettanti.
Il risultato è un terreno in cui il passaparola professionale corre più veloce delle norme. C’è chi giura che ormai nessun atto possa più arrivare senza un preventivo confronto, e chi è altrettanto sicuro che i crediti d’imposta siano stati messi fuori dal perimetro una volta per tutte. Entrambe le convinzioni contengono un frammento di verità, ed entrambe, prese alla lettera, portano a decisioni difensive sbagliate. Agire sulla base di una convinzione errata, in questa materia, è spesso peggio che non agire affatto: chi crede che il vizio sia insanabile lascia scadere i termini per farlo valere, chi crede che il vizio non esista nemmeno lo rinuncia a eccepire, e in entrambi i casi la difesa si chiude prima di iniziare.
[casi_crediti_ceduti]I miti che affronteremo in questa guida sono otto: l’idea che il contraddittorio valga sempre e comunque; quella opposta, che gli atti di recupero ne siano sempre esclusi; la convinzione che basti l’etichetta “credito inesistente” apposta dall’ufficio; l’idea che l’omesso contraddittorio produca una nullità insanabile e rilevabile d’ufficio; la certezza che serva comunque la prova di resistenza; la credenza che un qualsiasi invito precedente equivalga allo schema d’atto; l’idea che le osservazioni siano una formalità inutile; e infine la convinzione che l’imminente scadenza dei termini legittimi l’ufficio a saltare il confronto.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il contraddittorio preventivo è un vizio procedimentale che si gioca tutto nella redazione del ricorso introduttivo e poi si difende, grado dopo grado, fino alla Corte di Cassazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che l’impostazione data al primo ricorso viene costruita da chi potrà sostenerla personalmente anche davanti al giudice di legittimità, senza passaggi di consegne. Le contestazioni sui crediti d’imposta, poi, mescolano diritto tributario e valutazioni tecnico-contabili sui requisiti dell’agevolazione: per questo lo Studio opera attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo.
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Mito n. 1 — “Dal 2024 il contraddittorio vale per tutti gli atti: se l’atto di recupero arriva senza schema d’atto, è nullo di sicuro”
Il mito
“L’articolo 6-bis ha reso il contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti impugnabili. Quindi qualunque atto di recupero notificato senza il preventivo schema d’atto è viziato, punto.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è robusto, e sta nel testo stesso della norma. L’articolo 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. La formulazione è ampia, l’incipit “tutti gli atti” è di quelli che si memorizzano, e il passaggio da un sistema frammentato — in cui il diritto a essere ascoltati dipendeva da singole previsioni sparse — a un modello unitario è stato raccontato, non a torto, come una svolta storica nel rapporto tra fisco e contribuente.
A questo si aggiunge un secondo elemento: l’atto di recupero è pacificamente un atto autonomamente impugnabile e ha natura di atto impositivo, equiparabile per struttura all’avviso di accertamento. Se la regola è generale e l’atto rientra nella categoria, la conclusione sembra automatica. È qui che il passaparola si ferma, dimenticando che la stessa norma, al comma successivo, apre una porta sulle eccezioni.
La realtà
L’articolo 6-bis contiene, al comma 2, una clausola di esclusione: non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Quel decreto esiste: è il D.M. 24 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, che all’articolo 2 considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti nelle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione.
E fra gli atti elencati compare, testualmente, una voce che riguarda proprio la nostra materia: alla lettera b) dell’articolo 2 figurano gli accertamenti parziali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA e gli atti di recupero di cui all’articolo 38-bis del D.P.R. 600/1973, purché predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati. A questa esclusione se ne aggiunge una seconda, di rango legislativo: l’articolo 7-bis del D.L. 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 67/2024, che ha dettato un’interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 6-bis, escludendone l’applicazione agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti.
La regola generale, dunque, esiste e resta tale: gli atti di recupero dei crediti d’imposta sono in linea di principio soggetti al contraddittorio preventivo, ma perdono questa garanzia in tre situazioni precise — quando riguardano crediti qualificabili come inesistenti, quando sono predisposti esclusivamente sull’incrocio di dati già in possesso dell’Amministrazione, e quando ricorre un fondato pericolo per la riscossione specificamente motivato. Fuori da queste ipotesi, l’omissione del confronto preventivo è un vizio.
Va aggiunto un dato temporale che il mito ignora quasi sempre: l’articolo 6-bis è entrato in vigore il 18 gennaio 2024, ma la disciplina non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 né a quelli preceduti da un invito ex D.Lgs. 218/1997 emesso prima della stessa data. Su una contestazione relativa a compensazioni del 2019, notificata nel 2023, invocare l’articolo 6-bis non serve a nulla.
La prova
Il testo dell’articolo 2, lettera b), del D.M. 24 aprile 2024 è inequivoco nel subordinare l’esclusione degli atti di recupero al presupposto che siano stati predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati. Il carattere condizionale della formula è confermato dalla logica interna del decreto, che all’articolo 1 riserva l’elencazione alla “prima applicazione” dell’articolo 6-bis e fa salve, per tutti gli atti esclusi, le altre forme di contraddittorio e di partecipazione previste dall’ordinamento tributario.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per scontato che l’atto sia viziato costruisce un ricorso a un solo motivo e trascura il merito della contestazione: la spettanza del credito, la qualificazione delle spese, la documentazione tecnica. Se il giudice ritiene che l’atto rientri in una delle esclusioni, il ricorso è già perso, perché i motivi non dedotti nel ricorso introduttivo non possono essere recuperati dopo. Il vizio procedimentale, quando c’è, va eccepito; ma non può mai essere l’unica gamba su cui la difesa si regge.
Mito n. 2 — “Gli atti di recupero dei crediti d’imposta sono comunque esclusi: lo ha detto la legge nel 2024”
Il mito
“Con il decreto del 2024 il legislatore ha tolto i crediti d’imposta dal contraddittorio preventivo. Inutile eccepirlo: per gli atti di recupero il confronto preventivo non è dovuto.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui l’origine è una notizia vera, letta però a metà. Nella primavera del 2024 la stampa specializzata ha dato ampio risalto a due interventi ravvicinati: il D.M. 24 aprile 2024, che citava espressamente gli atti di recupero ex articolo 38-bis tra quelli esclusi, e l’articolo 7-bis del D.L. 39/2024, che escludeva gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti inesistenti. Due esclusioni in un mese, entrambe riferite alla stessa famiglia di atti: il passaparola ha compresso il messaggio in una formula unica — “i crediti d’imposta sono fuori” — e ha cancellato le condizioni.
Le condizioni, però, sono l’intera sostanza della norma.
La realtà
Il D.M. 24 aprile 2024 non esclude tutti gli atti di recupero: ne esclude una sottocategoria funzionale, quella degli atti predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati. L’avverbio non è ornamentale. Se l’ufficio, per arrivare al recupero, ha dovuto compiere una valutazione — sull’ammissibilità tecnica di un progetto di ricerca, sulla riconducibilità di una spesa alla disciplina agevolativa, sulla qualificazione di un investimento — quell’atto non nasce da un incrocio di banche dati, ma da un’istruttoria valutativa, e l’esclusione non lo copre.
L’articolo 7-bis del D.L. 39/2024, dal canto suo, esclude gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti inesistenti. Non dice “crediti d’imposta”. Dice “inesistenti”, che nel nostro ordinamento è una qualificazione tecnica ben precisa, contrapposta a quella di credito “non spettante”. Per i crediti non spettanti nessuna deroga è invocabile: l’esclusione prevista dall’articolo 7-bis riguarda i soli profili di inesistenza, e su tutto il resto la regola generale dell’articolo 6-bis resta pienamente operativa.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è dunque duplice. Primo: l’esclusione non è per tipologia di atto, ma per modalità di formazione dell’atto e per qualificazione del credito. Secondo: la qualificazione del credito non è un dato di fatto, è una valutazione giuridica, e come tale è sindacabile dal giudice tributario.
La prova
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, con la sentenza n. 26/2025, ha affermato l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo anche nei procedimenti di recupero di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo qualificati come “non spettanti”, precisando che l’obbligo sussiste quando il credito non sia inesistente in senso tecnico ma venga disconosciuto all’esito di una valutazione dell’Amministrazione sulle spese sostenute. Nella stessa direzione si è mossa la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso con la sentenza n. 465/02/2025, secondo la quale, quando l’atto di recupero contesta i requisiti di un progetto di ricerca sulla scorta di parametri tecnici, viene in considerazione un credito non spettante rispetto al quale è fondata la denuncia di illegittimità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Cosa rischia chi ci crede
Rinunciare in partenza a un motivo di ricorso che, nella maggior parte delle contestazioni su crediti agevolativi, è tutt’altro che pretestuoso. E soprattutto rinunciarvi in modo definitivo: i motivi di annullabilità devono essere dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo. Chi non li scrive lì, non li scriverà più.
Mito n. 3 — “Se l’Agenzia scrive ‘credito inesistente’ nell’atto, il contraddittorio non è dovuto e non c’è nulla da fare”
Il mito
“L’atto qualifica il credito come inesistente. Quindi opera l’esclusione dell’articolo 7-bis del D.L. 39/2024 e l’eccezione sul contraddittorio è persa in partenza.”
Perché ci credono in tanti
È il mito più insidioso, perché sembra rispettare la norma alla lettera. L’articolo 7-bis esclude gli atti conseguenti al disconoscimento di crediti inesistenti; l’atto dice “inesistente”; la conclusione pare obbligata. In più, la qualificazione contenuta nell’atto arriva accompagnata da sanzioni pesanti e da un termine di decadenza lungo, e questo apparato genera nel destinatario la sensazione che si tratti di un dato ormai acquisito.
C’è anche una ragione storica. Per anni la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale aperto, e in quel clima di incertezza la qualificazione dell’ufficio finiva per pesare più di quanto meritasse.
La realtà
Quel contrasto è stato risolto, e non nel senso che il mito suppone. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle 11 dicembre 2023 nn. 34419 e 34452, hanno affermato che la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante ha carattere strutturale, e che il termine lungo di otto anni per il recupero si applica soltanto ai crediti inesistenti. Il legislatore ha poi codificato le definizioni: l’articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, definisce inesistenti i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi indicati nella disciplina di riferimento, ovvero i crediti i cui requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; e l’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 471/1997 rinvia a quelle stesse definizioni anche ai fini tributari.
La conseguenza pratica è decisiva: la qualificazione contenuta nell’atto non è un fatto costitutivo, è una tesi dell’ufficio, e il giudice tributario può riqualificare il credito da inesistente a non spettante. Quando lo fa, l’esclusione dell’articolo 7-bis smette di operare retroattivamente sull’atto, che diventa annullabile per omesso contraddittorio. È un effetto a catena che tocca anche i termini: caduta la qualificazione di inesistenza, cade il termine ottennale e resta quello quinquennale, con possibile decadenza sopravvenuta.
Su questo terreno lo Studio Monardo interviene con una scelta organizzativa precisa: la qualificazione del credito viene esaminata congiuntamente da avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare, perché la contestazione della tesi dell’ufficio richiede insieme l’analisi giuridica della norma agevolativa e la ricostruzione tecnica delle spese e della documentazione di progetto.
La prova
Il rischio che la qualificazione dell’ufficio non regga era stato segnalato dalla dottrina già all’indomani della riforma: se in sede contenziosa il credito non viene ritenuto inesistente ma non spettante, l’atto di recupero risulta annullabile. La giurisprudenza di merito ha poi dato corpo a quella previsione, con la già citata sentenza n. 26/2025 della CGT di primo grado di Gorizia, che ha collegato espressamente la riqualificazione all’obbligo di contraddittorio, e con la sentenza n. 465/02/2025 della CGT di primo grado di Campobasso. Sul versante della qualificazione in sé, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18028/2024 ha annullato per tardività un atto di recupero relativo a un credito ricerca e sviluppo, ritenendo che l’irregolarità contestata — la mancata compilazione di un riquadro dichiarativo — fosse rilevabile in sede di controllo formale e che il credito dovesse quindi essere qualificato come non spettante.
Cosa rischia chi ci crede
Accettare passivamente l’etichetta apposta dall’ufficio significa rinunciare simultaneamente a tre difese: quella sul contraddittorio, quella sulla decadenza e quella sulla misura delle sanzioni, che per i crediti non spettanti è sensibilmente più contenuta. Tre motivi persi con una sola omissione.
Mito n. 4 — “Se manca il contraddittorio l’atto è nullo, e la nullità la può rilevare anche il giudice, in qualsiasi momento”
Il mito
“Il vizio di omesso contraddittorio è una nullità insanabile: si può sollevare anche in appello, e comunque il giudice deve rilevarla d’ufficio.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce dal lessico. Per anni si è parlato di “nullità dell’accertamento” per omesso contraddittorio, e la parola nullità, nel linguaggio comune del diritto, evoca un vizio radicale, imprescrittibile, rilevabile in ogni stato e grado. Molte pronunce anteriori alla riforma usavano proprio quel termine. Il passaparola ha conservato la parola e ha ignorato che la riforma del 2023 ha riscritto per intero il regime dell’invalidità degli atti tributari.
La realtà
L’articolo 6-bis prevede espressamente che il contraddittorio sia dovuto a pena di annullabilità, non di nullità. E l’annullabilità, nel nuovo Statuto, ha un regime rigido: gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti; ma i motivi di annullabilità devono essere dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, e non sono rilevabili d’ufficio.
Tradotto in termini operativi: il vizio di omesso contraddittorio esiste, è grave e può travolgere l’atto, ma vive esattamente il tempo del ricorso introduttivo. Non eccepito lì, è definitivamente perduto — nessun giudice lo rileverà al posto del contribuente, in nessun grado.
È un dettaglio tecnico che ribalta la gerarchia delle urgenze. Chi riceve un atto di recupero e pensa “il vizio c’è, lo tirerò fuori più avanti” sta ragionando con le categorie del sistema precedente. Nel sistema attuale, “più avanti” non esiste.
Qui si misura il valore della continuità difensiva: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, imposta il ricorso introduttivo già nella prospettiva dei gradi successivi, perché ciò che non entra nel primo atto difensivo non potrà essere recuperato nemmeno in Cassazione.
La prova
Il regime dell’annullabilità e la sua articolazione processuale sono scolpiti nell’articolo 7-bis della L. 212/2000, che circoscrive espressamente la deducibilità dei motivi al ricorso introduttivo e ne esclude la rilevabilità d’ufficio. La distinzione tra questo regime e quello della nullità in senso proprio è la ragione per cui, nella pratica, l’eccezione sul contraddittorio va collocata tra i motivi principali e non tra le argomentazioni di contorno.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è netto e non rimediabile: la decadenza dal motivo. Un atto di recupero effettivamente illegittimo per omesso confronto preventivo può consolidarsi soltanto perché il vizio non è stato dedotto nel primo atto difensivo utile. Ed è una perdita che si porta dietro anche le difese collegate, perché il tema della qualificazione del credito e quello del contraddittorio, come si è visto, si sostengono a vicenda.
Mito n. 5 — “Tanto devo comunque dimostrare che, se ci fosse stato il contraddittorio, l’esito sarebbe cambiato”
Il mito
“Anche dopo la riforma vale la prova di resistenza: se non dimostro quali argomenti avrei portato e che avrebbero cambiato l’esito, il giudice non annulla nulla.”
Perché ci credono in tanti
Questo è un mito che era vero e ha smesso di esserlo — o, più precisamente, che resta vero per una parte dei casi e non per l’altra. Per anni, la giurisprudenza di legittimità ha condizionato l’annullamento dell’atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale alla dimostrazione, da parte del contribuente, delle ragioni concrete che avrebbe potuto far valere e della loro idoneità a determinare un esito diverso. Era un principio consolidato, applicato in modo diffuso, ed è tuttora citato in moltissime pronunce che riguardano annualità e atti anteriori alla riforma.
Il passaparola ha fatto ciò che fa sempre: ha conservato la regola e ha cancellato il perimetro temporale.
La realtà
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, sono intervenute proprio sulla prova di resistenza, e lo hanno fatto circoscrivendo espressamente il proprio intervento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’articolo 6-bis. Il ragionamento è stato costruito nel quadro del previgente regime delle verifiche cosiddette “a tavolino”, non in quello del nuovo articolo 6-bis.
Il punto è che l’articolo 6-bis costruisce l’annullabilità come conseguenza diretta della violazione, senza subordinarla alla dimostrazione che le difese omesse avrebbero cambiato l’esito. Trasferire automaticamente il paradigma elaborato dalle Sezioni Unite al nuovo regime non è, allo stato, giustificato: si tratta di due sistemi normativi diversi, e la stessa Corte ha avuto cura di segnalarlo.
Va detto con onestà che la giurisprudenza di merito successiva all’entrata in vigore dell’articolo 6-bis non è univoca sul rapporto tra effettività del contraddittorio, concreta incidenza della partecipazione del contribuente e prova di resistenza: si registrano orientamenti diversi, e la questione non può considerarsi chiusa. Ma la differenza tra “devo dimostrarlo” e “non devo dimostrarlo perché la norma non lo chiede” è, in giudizio, una differenza di impostazione dell’intero ricorso.
Le Sezioni Unite del 2025 hanno peraltro reso più rigorosa la prova di resistenza anche dove resta applicabile: gli elementi difensivi pretermessi possono considerarsi irrilevanti solo se totalmente inidonei, con valutazione ex ante e in concreto, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo.
La prova
Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, che ha delimitato l’ambito applicativo della prova di resistenza al regime anteriore all’articolo 6-bis. Sul versante degli atti ancora regolati dalla disciplina previgente, l’ordinanza della Cassazione n. 16940 del 24 giugno 2025 ha ribadito che, fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge e dei tributi armonizzati, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; e in materia di atti di recupero, l’ordinanza n. 31006/2025 ha confermato che, per quelle annualità, la violazione procedurale non invalida l’atto se il contribuente non supera la prova di resistenza.
Cosa rischia chi ci crede
Chi applica la prova di resistenza a un atto soggetto al nuovo regime si autoimpone un onere che la legge non gli chiede, e spesso rinuncia all’eccezione ritenendola troppo difficile da sostenere. Chi, all’opposto, ignora la prova di resistenza su un atto ancora regolato dalla disciplina previgente costruisce un motivo destinato al rigetto. Sapere quale dei due regimi si applica al proprio atto è la prima verifica da fare, e dipende dalla data di emissione dell’atto e dall’eventuale invito che lo ha preceduto.
Mito n. 6 — “Ho già ricevuto un invito, un questionario o un PVC: il contraddittorio è stato fatto”
Il mito
“L’ufficio mi aveva mandato una richiesta di documenti e ho risposto. Il confronto c’è stato, quindi lo schema d’atto non era necessario.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità, qui, è che l’ordinamento tributario conosce da tempo molteplici forme di interlocuzione preventiva, e che l’articolo 7-bis del D.L. 39/2024 esclude dall’ambito dell’articolo 6-bis proprio gli atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione e contribuente. Lo stesso D.M. 24 aprile 2024 precisa che, per gli atti esclusi, restano ferme le altre forme di contraddittorio e di partecipazione previste dall’ordinamento. Chi ha ricevuto un questionario o ha risposto a una richiesta documentale ha quindi la sensazione, non del tutto infondata, che qualcosa di simile a un confronto sia effettivamente avvenuto.
La realtà
Non ogni interlocuzione equivale al contraddittorio dell’articolo 6-bis. La norma richiede un contenuto preciso: la comunicazione dello schema di atto, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità; l’assegnazione di un termine complessivamente non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni e, su richiesta, accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo; il divieto di adottare l’atto conclusivo prima della scadenza del termine; l’obbligo di motivare il mancato accoglimento delle osservazioni presentate.
La giurisprudenza di merito ha iniziato a costruire, attorno a questi requisiti, una nozione di equivalenza funzionale: un’interlocuzione diversa dallo schema d’atto può soddisfare l’articolo 6-bis solo se ha effettivamente messo il contribuente in condizione di confrontarsi sulla medesima pretesa poi formalizzata. Il criterio non è la presenza di un contatto qualsiasi, ma l’identità tra ciò su cui il contribuente ha potuto difendersi e ciò che l’atto finale contesta.
Da qui una conseguenza speculare, spesso trascurata: se lo schema d’atto c’è stato ma l’atto finale si fonda su una contestazione diversa da quella prospettata, il contraddittorio non ha svolto la sua funzione e l’atto è illegittimo. È lo scenario tipico delle contestazioni sui crediti agevolativi, in cui l’ufficio parte da un rilievo documentale e approda a una contestazione sostanziale sui requisiti tecnici del progetto.
La prova
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 1, con la sentenza n. 8483/2026 depositata il 1° giugno 2026, ha ammesso che un invito possa valere anche in assenza di formale schema d’atto, purché il contribuente abbia potuto confrontarsi sulla medesima pretesa poi formalizzata. Sul versante opposto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, Sezione 1, con la sentenza n. 76/2026 depositata il 4 febbraio 2026, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento fondato su una contestazione differente rispetto a quella formulata nello schema di atto.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di non contestare un vizio che c’è, convinto che il questionario ricevuto mesi prima abbia assolto la funzione dello schema d’atto. E rischia, all’opposto, di non accorgersi del vizio più insidioso: lo scostamento tra la contestazione anticipata e quella finale, che è invalidante ma va documentato confrontando i due testi riga per riga.
Mito n. 7 — “Le osservazioni nei sessanta giorni sono una perdita di tempo: tanto l’ufficio conferma”
Il mito
“Presentare controdeduzioni allo schema d’atto è inutile: l’Agenzia le ignora e notifica comunque. Meglio tenersi le carte per il ricorso.”
Perché ci credono in tanti
L’esperienza pregressa gioca un ruolo. Nel sistema anteriore alla riforma molte forme di interlocuzione erano prive di sanzione effettiva, e la sensazione che le osservazioni finissero nel nulla era diffusa e in parte fondata. C’è poi una preoccupazione tattica legittima: rivelare in anticipo la propria linea difensiva può consentire all’ufficio di rafforzare la motivazione dell’atto. È un timore che merita rispetto, non una scrollata di spalle.
La realtà
Il nuovo assetto ha cambiato il peso delle osservazioni sotto tre profili concreti.
Il primo è la motivazione rafforzata: l’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente ed essere motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere. Un atto che ignora le controdeduzioni presenta un vizio di motivazione autonomo e deducibile. Se le osservazioni non vengono presentate, quel vizio non può nascere.
Il secondo è l’accesso al fascicolo: entro il termine per le controdeduzioni il contribuente può chiedere di accedere e di estrarre copia degli atti del fascicolo. È l’unica finestra procedimentale in cui si può conoscere il materiale istruttorio prima di decidere la strategia, e chi non presenta osservazioni difficilmente attiva anche l’accesso.
Il terzo è il raccordo con l’accertamento con adesione, che la riforma ha ridisegnato in modo specifico. La domanda di adesione può essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento dello schema d’atto; se la procedura non viene archiviata e l’atto di recupero preceduto dallo schema viene notificato, l’istanza può essere presentata entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto, con sospensione del termine di impugnazione per trenta giorni. È un meccanismo diverso da quello ordinario — dove l’istanza sospende i termini per novanta giorni — e chi non lo conosce rischia semplicemente di calcolare male la scadenza del ricorso.
Le osservazioni, dunque, non sono un adempimento rituale: sono l’unico momento in cui la pretesa può ancora essere modificata prima di cristallizzarsi, e sono il presupposto di fatto di due distinti motivi di ricorso — la motivazione carente sulle controdeduzioni e la difformità tra schema e atto finale.
La prova
L’obbligo di motivare il mancato accoglimento delle osservazioni è previsto dallo stesso articolo 6-bis ed è stato richiamato in questi termini dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma nella sentenza n. 8483/2026. La difformità tra schema e atto finale come autonomo profilo di illegittimità emerge dalla sentenza n. 76/2026 della CGT di primo grado di Vicenza. Sul piano della motivazione dell’atto di recupero, la CGT di primo grado di Roma, Sezione XXXI, con la sentenza n. 1925 del 9 febbraio 2026 ha ritenuto viziata una pretesa che non consentiva di comprendere le ragioni concrete del recupero né la natura e la decorrenza degli interessi, richiamando l’orientamento di legittimità espresso da Cassazione n. 10493/2024 sull’obbligo di indicare importo, base normativa, imposta di riferimento e decorrenza degli interessi.
Cosa rischia chi ci crede
Arrivare al ricorso con un fascicolo mai visto, senza aver potuto verificare quali documenti l’ufficio avesse effettivamente esaminato, e senza i due motivi che solo la presentazione delle osservazioni può generare. In più, con il rischio concreto di sbagliare il calcolo dei termini nell’ipotesi in cui si voglia poi tentare l’adesione.
Mito n. 8 — “Se la decadenza sta per scadere, l’ufficio può legittimamente saltare il contraddittorio”
Il mito
“L’atto è arrivato senza schema perché il termine di decadenza scadeva a fine anno. In quei casi l’urgenza giustifica l’omissione: non c’è nulla da eccepire.”
Perché ci credono in tanti
Nel sistema anteriore alla riforma, l’urgenza ha effettivamente svolto per anni una funzione di scriminante, sia pure discussa, rispetto agli obblighi partecipativi. E il testo stesso dell’articolo 6-bis, comma 2, contempla tuttora un’eccezione fondata sui casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Da qui l’idea, apparentemente ragionevole, che la scadenza imminente del termine di decadenza rientri nella medesima logica.
La realtà
Sono due cose diverse, e la norma le tratta in modo diverso.
Il fondato pericolo per la riscossione è un’eccezione che riguarda il rischio di perdere il credito erariale per l’insolvenza o la sottrazione patrimoniale del debitore, e richiede una motivazione specifica nell’atto: non basta un’indicazione generica di rischio, l’ufficio deve documentare situazioni oggettive che giustifichino il timore di inadempimento. La giurisprudenza di merito è tuttora divisa sulla questione se la sola apertura di una liquidazione giudiziale integri di per sé il fondato pericolo, e il contrasto è aperto.
La scadenza del termine di decadenza, invece, non è affatto un’eccezione: è una situazione che la norma disciplina espressamente in senso opposto. L’articolo 6-bis prevede che, quando il termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo scade prima della scadenza del termine assegnato per le controdeduzioni o nei centoventi giorni successivi, il termine di decadenza è posticipato al centoventesimo giorno successivo a quella scadenza. In altre parole, il legislatore ha risolto il conflitto tra garanzia partecipativa ed esigenze di tempestività dell’azione impositiva concedendo tempo all’ufficio, non autorizzandolo a comprimere il contraddittorio.
Ne discende che l’urgenza da scadenza dei termini, quando l’ufficio la invoca, è tendenzialmente un’urgenza autoprodotta: la legge gli offriva una proroga e non l’ha utilizzata.
La prova
La medesima logica emerge, con nettezza, dalla giurisprudenza sul termine dilatorio. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lodi, con la sentenza n. 48 del 6 luglio 2026, ha annullato un avviso notificato prima del decorso dei sessanta giorni dalla comunicazione dello schema d’atto, affermando che l’articolo 6-bis impone, a pena di annullabilità, che gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti dalla comunicazione dello schema e dall’assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni. Sul versante degli atti di recupero, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 18 depositata il 5 gennaio 2026, ha ricondotto l’omessa attivazione del contraddittorio a una violazione delle garanzie partecipative di rango costituzionale e unionale, sottolineando come l’omissione trasformi un’irregolarità formale e rimediabile in un vizio sostanziale dell’atto di recupero.
Cosa rischia chi ci crede
Non contestare un’omissione che il giudice, verificata la disponibilità della proroga legale, difficilmente considererà giustificata. E, più in generale, accettare una gerarchia di valori — prima la riscossione, poi la difesa — che la norma vigente non prevede.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili soltanto a mostrare come le convinzioni errate si traducano in conseguenze concrete. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Prima simulazione — la qualificazione che regge, e quella che non regge. Una società utilizza in compensazione un credito d’imposta per ricerca e sviluppo di 218.600 €, ripartito tra il 2020 (127.400 €) e il 2021 (91.200 €). Nell’ottobre 2025 riceve un atto di recupero, non preceduto da alcuno schema d’atto, che qualifica il credito come inesistente perché il progetto non presenterebbe i requisiti di novità e incertezza tecnologica secondo i parametri tecnici richiamati dall’ufficio. Il consulente, convinto che l’etichetta “inesistente” renda inutile l’eccezione, imposta il ricorso solo sul merito tecnico del progetto.
Sequenza reale: il vizio di omesso contraddittorio non entra nel ricorso introduttivo e, non essendo rilevabile d’ufficio, è definitivamente perduto. Anche se in corso di causa emergesse che la contestazione riguarda una valutazione sui requisiti — quindi un profilo di non spettanza — il motivo non potrebbe più essere introdotto.
Scenario alternativo: il vizio viene dedotto in via principale, insieme alla riqualificazione del credito. Se il giudice riqualifica il credito come non spettante, cadono contemporaneamente tre pilastri della pretesa. Il primo: l’esclusione dell’articolo 7-bis non opera e l’atto è annullabile per omesso contraddittorio. Il secondo: il termine di decadenza non è l’ottavo ma il quinto anno successivo all’utilizzo, quindi 31 dicembre 2025 per la quota compensata nel 2020 e 31 dicembre 2026 per quella del 2021. Il terzo: la sanzione applicabile è quella, sensibilmente più contenuta, prevista per i crediti non spettanti.
Seconda simulazione — il termine dilatorio. Schema d’atto notificato il 7 aprile 2026, con assegnazione del termine di sessanta giorni per le controdeduzioni: il termine scade il 6 giugno 2026. L’ufficio notifica l’atto di recupero il 21 maggio 2026, sedici giorni prima della scadenza.
Sequenza: l’atto è stato adottato prima della scadenza del termine, in violazione del divieto espresso dell’articolo 6-bis, ed è quindi annullabile. Se invece l’ufficio avesse notificato l’atto il 12 giugno 2026, dopo la scadenza, e avesse motivato il mancato accoglimento delle osservazioni presentate il 2 giugno, il profilo procedimentale sarebbe stato rispettato e la difesa si sarebbe dovuta concentrare sul merito e sull’adeguatezza della motivazione.
Terza simulazione — l’urgenza che non c’è. Credito per investimenti di 46.320 €, utilizzato in compensazione nel corso del 2020. Trattandosi di un profilo di non spettanza, il termine di decadenza è il 31 dicembre 2025. L’ufficio comunica lo schema d’atto il 4 novembre 2025: i sessanta giorni scadono il 3 gennaio 2026, oltre la decadenza.
Sequenza: l’ufficio non può notificare l’atto prima del 3 gennaio 2026, ma non decade. Opera la proroga prevista dall’articolo 6-bis, che posticipa il termine di decadenza al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per le controdeduzioni, portandolo ai primi giorni di maggio 2026. Se invece l’ufficio, temendo la decadenza, avesse notificato l’atto il 18 dicembre 2025 senza attendere le controdeduzioni, l’atto sarebbe annullabile: la legge gli offriva la proroga e non l’ha utilizzata.
Il fondo di verità
I miti raccolti in questa guida non nascono dal nulla. Ognuno di essi conserva un frammento esatto, e ricomporre quei frammenti nel quadro corretto è il modo migliore per non ricadervi.
È vero che l’articolo 6-bis ha introdotto una regola generale: il contraddittorio preventivo non è più un’eccezione riservata a singole fattispecie, ma il principio ordinario dell’azione impositiva. Il frammento perso è che la stessa norma, al comma 2, rinvia a un decreto ministeriale per l’individuazione delle categorie escluse, e che quel decreto — il D.M. 24 aprile 2024 — è stato effettivamente adottato.
È vero che gli atti di recupero compaiono in quel decreto. Il frammento perso è la condizione: vi compaiono in quanto predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati. Un atto che nasce da una valutazione tecnica sui requisiti di un’agevolazione non risponde a quella descrizione.
È vero che il legislatore ha escluso i crediti d’imposta dal contraddittorio con l’articolo 7-bis del D.L. 39/2024. Il frammento perso è l’aggettivo: l’esclusione riguarda i crediti inesistenti, non i crediti d’imposta in generale, e la linea di confine tra inesistenza e non spettanza è una questione giuridica controversa, oggi retta da definizioni normative precise e da un corpo giurisprudenziale in continua evoluzione.
È vero che la prova di resistenza esiste e continua a essere applicata. Il frammento perso è la delimitazione temporale: le Sezioni Unite del 2025 hanno costruito quel principio nel quadro della disciplina anteriore all’articolo 6-bis, e il suo trasferimento automatico al nuovo regime non è pacifico.
È vero che l’ordinamento conosce forme di interlocuzione diverse dallo schema d’atto e che, per gli atti esclusi, restano ferme. Il frammento perso è che l’equivalenza funzionale richiede identità di oggetto: il contribuente deve avere potuto difendersi sulla stessa pretesa poi formalizzata.
È vero, infine, che esiste un’eccezione fondata sull’urgenza. Il frammento perso è che si tratta del fondato pericolo per la riscossione, con onere di motivazione specifica, e non della semplice imminenza della decadenza, per la quale la legge prevede invece una proroga di centoventi giorni.
Ricomposti così, i frammenti raccontano un sistema meno favorevole di quanto sperino gli ottimisti e assai meno chiuso di quanto temano i pessimisti. La domanda giusta non è “il contraddittorio vale per gli atti di recupero?”, ma “questo specifico atto, per come è stato costruito e per come qualifica il credito, rientra in una delle esclusioni?”. È una domanda che si risponde leggendo l’atto, non ricordando una regola.
Mito e realtà in tabella
Quella che segue è una sintesi operativa: nella colonna di sinistra la convinzione così come circola, in quella di destra la regola vigente. La tabella serve per un primo orientamento, non per sostituire l’esame dell’atto: quasi tutte le voci contengono una condizione che va verificata sul caso concreto, e la stessa qualificazione del credito operata dall’ufficio è, come si è visto, contestabile.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Dal 2024 il contraddittorio vale per tutti gli atti, quindi ogni atto di recupero senza schema è viziato | La regola generale c’è, ma l’art. 6-bis, comma 2, L. 212/2000 e il D.M. 24 aprile 2024 prevedono esclusioni; l’art. 6-bis non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 |
| Gli atti di recupero dei crediti d’imposta sono comunque esclusi | Sono esclusi solo se predisposti esclusivamente sull’incrocio di dati (art. 2, lett. b, D.M. 24 aprile 2024) o se conseguenti al disconoscimento di crediti inesistenti (art. 7-bis D.L. 39/2024) |
| Se l’atto dice “credito inesistente”, l’eccezione è persa | La qualificazione è una tesi dell’ufficio: il giudice può riqualificare il credito come non spettante, e allora l’esclusione non opera |
| L’omesso contraddittorio è una nullità rilevabile d’ufficio in ogni grado | È causa di annullabilità: va dedotta a pena di decadenza nel ricorso introduttivo e non è rilevabile d’ufficio |
| Serve comunque la prova di resistenza | Cass. SU n. 21271/2025 ha circoscritto quel principio al regime anteriore all’art. 6-bis; sul nuovo regime la giurisprudenza di merito non è univoca |
| Un questionario o un invito precedente valgono come contraddittorio | Solo in caso di equivalenza funzionale: il confronto deve avere avuto per oggetto la stessa pretesa poi formalizzata nell’atto |
| Le osservazioni nei 60 giorni sono inutili | Generano l’obbligo di motivazione rafforzata, aprono l’accesso al fascicolo e attivano il regime speciale dell’adesione (30 giorni dallo schema, 15 giorni dall’atto) |
| Se la decadenza è imminente l’ufficio può saltare il confronto | La legge prevede la proroga del termine di decadenza al 120° giorno successivo; l’eccezione riguarda il fondato pericolo per la riscossione, che va motivato in modo specifico |
Le domande di verifica
Sì, ma con tre eccezioni. Quindi è vero che l’atto di recupero deve essere preceduto dal contraddittorio? In linea generale sì, perché è un atto autonomamente impugnabile e rientra nella regola dell’articolo 6-bis. Le eccezioni sono l’inesistenza del credito, la predisposizione dell’atto esclusivamente sull’incrocio di dati e il fondato pericolo per la riscossione motivato.
Dipende da come è costruita la contestazione. È vero che per i crediti ricerca e sviluppo il contraddittorio non è mai dovuto? No, non esiste una regola per tipologia di credito. Quando la contestazione si fonda su valutazioni tecniche relative ai requisiti del progetto, la giurisprudenza di merito tende a ravvisare un profilo di non spettanza, con conseguente obbligo di contraddittorio: in questo senso si sono espresse la CGT di primo grado di Gorizia con la sentenza n. 26/2025 e la CGT di primo grado di Campobasso con la sentenza n. 465/02/2025.
No, e questo è il punto più delicato. È vero che il vizio si può sollevare anche dopo, se ci si accorge tardi? L’annullabilità va dedotta a pena di decadenza con il ricorso introduttivo e non è rilevabile d’ufficio. Non esiste un “dopo”.
Sì, ma non nel senso che si crede. È vero che l’ufficio può notificare l’atto prima dei sessanta giorni se il termine di decadenza scade? No: la legge prevede la proroga del termine di decadenza. L’atto notificato prima della scadenza del termine per le controdeduzioni è annullabile, come ha ritenuto la CGT di primo grado di Lodi con la sentenza n. 48 del 6 luglio 2026.
Dipende dalla data dell’atto. È vero che devo dimostrare cosa avrei detto nel contraddittorio? Per gli atti soggetti alla disciplina previgente, la prova di resistenza resta rilevante, come confermano l’ordinanza n. 16940 del 24 giugno 2025 e l’ordinanza n. 31006/2025 della Cassazione. Per gli atti soggetti all’articolo 6-bis, le Sezioni Unite hanno espressamente limitato il proprio intervento al regime anteriore.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nella guida, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi.
Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenze 11 dicembre 2023, nn. 34419 e 34452. Pronunce gemelle che hanno risolto il contrasto sulla distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, affermandone il carattere strutturale e limitando ai soli crediti inesistenti l’applicazione del termine di accertamento più lungo. Rilevanza: smontano il mito n. 3, perché rendono la qualificazione del credito una questione giuridica sindacabile e non un dato imposto dall’ufficio.
Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 25 luglio 2025, n. 21271. Ha ricostruito la prova di resistenza nel contraddittorio preventivo circoscrivendo espressamente l’intervento alla disciplina anteriore all’articolo 6-bis, e ha reso più rigorosa la valutazione degli elementi difensivi pretermessi, che possono dirsi irrilevanti solo se totalmente inidonei, con giudizio ex ante e in concreto, a condurre a un risultato diverso. Rilevanza: smonta il mito n. 5.
Cassazione, ordinanza 17 settembre 2024, n. 25018. Ha riconosciuto che le definizioni di credito inesistente e non spettante introdotte dal D.Lgs. 87/2024 ricalcano i criteri già enucleati dalle Sezioni Unite, con conseguente natura sostanzialmente interpretativa. Rilevanza: rafforza il mito n. 3, chiarendo che i criteri di qualificazione non sono stati inventati nel 2024 ma codificati.
Cassazione, sentenza n. 19868/2025 (sezione penale). Ha attribuito natura interpretativa alle nuove definizioni di credito inesistente e non spettante, con applicazione retroattiva in forza del favor rei. Rilevanza: conferma che la qualificazione del credito segue criteri normativi unitari e non discrezionali.
Cassazione, ordinanza 9 settembre 2025, n. 24822. Ha qualificato come inesistente, e non semplicemente non spettante, il credito utilizzato in compensazione per un importo eccedente rispetto a quello contabilizzato, quando lo scarto non trova giustificazione se non in un aumento artificioso. Rilevanza: mostra che la riqualificazione può operare anche in senso sfavorevole al contribuente, e che l’esame va condotto caso per caso.
Cassazione, ordinanza n. 18028/2024. Ha annullato per tardività un atto di recupero su credito ricerca e sviluppo, ritenendo che l’irregolarità contestata fosse rilevabile mediante controllo formale e che il credito andasse quindi qualificato come non spettante, con applicazione del termine di decadenza più breve. Rilevanza: mito n. 3, sul versante dei termini.
Cassazione, ordinanza 24 giugno 2025, n. 16940. Ha ribadito che, per gli atti soggetti alla disciplina previgente, fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge e dei tributi armonizzati non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Rilevanza: mito n. 5, per delimitare l’ambito temporale.
Cassazione, ordinanza 8 settembre 2025, n. 24783. Ha affrontato il rapporto tra accertamento analitico-induttivo e contraddittorio endoprocedimentale nel regime anteriore alla riforma. Rilevanza: conferma la persistente vitalità della disciplina previgente per le annualità meno recenti.
Cassazione, ordinanza n. 31006/2025. In tema di atto di recupero di un credito d’imposta per investimenti, ha escluso che l’ordinamento imponga un preventivo provvedimento di revoca del beneficio e ha ribadito, per il regime previgente, l’onere del contribuente di superare la prova di resistenza. Rilevanza: miti nn. 4 e 5.
Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 34136/2025. Ha rinviato a pubblica udienza una controversia relativa a un atto di recupero di credito d’imposta per ricerca e sviluppo, in cui si discuteva congiuntamente di omessa previa revoca, omissione del contraddittorio preventivo e omessa acquisizione del parere preventivo. Rilevanza: segnala che la materia è tuttora in evoluzione presso la Corte di legittimità.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, sentenza n. 26/2025. Ha affermato l’obbligo di contraddittorio preventivo nei recuperi di crediti per ricerca e sviluppo disconosciuti all’esito di una valutazione sulle spese sostenute, quindi qualificabili come non spettanti. Rilevanza: smonta i miti nn. 2 e 3.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, sentenza n. 465/02/2025. Ha ritenuto fondata la denuncia di illegittimità per violazione del contraddittorio quando l’atto di recupero contesta i requisiti di un progetto di ricerca senza prendere specifica posizione sulle connotazioni fattuali e tecniche del progetto, venendo così in rilievo un profilo di non spettanza. Rilevanza: miti nn. 2 e 3.
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sentenza n. 18, depositata il 5 gennaio 2026. Ha ricondotto l’omessa attivazione del contraddittorio in materia di atti di recupero a una violazione delle garanzie partecipative di rango costituzionale e unionale, sottolineando la natura di atto impositivo dell’atto di recupero. Rilevanza: miti nn. 2 e 8.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lodi, sentenza n. 48 del 6 luglio 2026. Ha annullato l’atto notificato prima del decorso dei sessanta giorni dalla comunicazione dello schema, confermando la natura dilatoria e inderogabile del termine. Rilevanza: mito n. 8.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 1, sentenza n. 8483/2026, depositata il 1° giugno 2026. Ha ammesso l’equivalenza funzionale tra invito e schema d’atto, a condizione che il confronto abbia avuto per oggetto la medesima pretesa poi formalizzata. Rilevanza: mito n. 6.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, Sezione 1, sentenza n. 76/2026, depositata il 4 febbraio 2026. Ha ritenuto illegittimo l’avviso fondato su una contestazione differente rispetto a quella formulata nello schema d’atto. Rilevanza: miti nn. 6 e 7.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XXXI, sentenza n. 1925 del 9 febbraio 2026. Ha censurato l’utilizzo del controllo automatizzato per un accertamento sostanziale sulla spettanza di un credito d’imposta, rilevando altresì un vizio di motivazione qualificato quanto alle ragioni del recupero e alla decorrenza degli interessi, con richiamo a Cassazione n. 10493/2024. Rilevanza: miti nn. 1 e 7.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, sentenza n. 633 del 5 maggio 2026. Ha annullato integralmente un atto di recupero relativo a compensazioni degli anni 2017 e 2018, notificato nel 2025, per intervenuta decadenza del potere impositivo. Rilevanza: mostra l’effetto pratico della corretta qualificazione del credito sui termini.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio, su questa materia, consiste anzitutto nel separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato. Ecco, in concreto, gli strumenti impiegati.
- Analizziamo la qualificazione del credito operata nell’atto, confrontando le contestazioni con le definizioni degli articoli 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del D.Lgs. 74/2000 e 13, comma 4, del D.Lgs. 471/1997, per stabilire se si tratti effettivamente di inesistenza o di non spettanza.
- Verifichiamo se l’atto rientri nelle esclusioni del D.M. 24 aprile 2024, ricostruendo se il recupero sia stato predisposto esclusivamente sull’incrocio di dati o se presupponga una valutazione istruttoria dell’ufficio.
- Confrontiamo lo schema d’atto con l’atto finale riga per riga, per accertare eventuali difformità di contestazione e l’effettiva motivazione sul mancato accoglimento delle osservazioni.
- Ricalcoliamo i termini di decadenza a partire dalla data di utilizzo in compensazione, distinguendo il quinquennio dall’ottennio e verificando l’eventuale operatività della proroga di centoventi giorni prevista dall’articolo 6-bis.
- Redigiamo le controdeduzioni nei sessanta giorni e presentiamo istanza di accesso al fascicolo istruttorio, per conoscere il materiale su cui l’ufficio ha fondato la pretesa prima che l’atto si cristallizzi.
- Costruiamo il ricorso introduttivo deducendo tutti i motivi di annullabilità, consapevoli che i vizi non dedotti in quella sede non sono più recuperabili né rilevabili d’ufficio.
- Gestiamo il raccordo con l’accertamento con adesione, calcolando i termini nel regime speciale applicabile agli atti preceduti dallo schema (trenta giorni dallo schema, quindici giorni dall’atto, sospensione di trenta giorni).
- Contestiamo la motivazione dell’atto sotto il profilo delle ragioni del recupero, della base normativa e della decorrenza degli interessi, quando l’atto non consente di ricostruirle.
- Coordiniamo la difesa tributaria con l’eventuale profilo penale dell’indebita compensazione, quando la contestazione supera le soglie di rilevanza dell’articolo 10-quater del D.Lgs. 74/2000.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dal ricorso di primo grado fino al giudizio di legittimità, mantenendo la stessa linea difensiva impostata all’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di avvocato cassazionista. Il contraddittorio preventivo è un vizio di procedimento la cui sorte si decide nella redazione del ricorso introduttivo e si gioca poi, spesso, davanti alla Corte di Cassazione, dove si stanno formando in questi mesi gli orientamenti destinati a governare la materia: che a impostare il primo ricorso sia lo stesso difensore che potrà sostenerlo in sede di legittimità significa costruire fin dall’inizio un motivo che regga nei gradi successivi, senza cambi di impostazione tra un grado e l’altro. A questa continuità si affianca il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare, indispensabile quando la difesa deve muoversi insieme sul piano giuridico — qualificazione del credito, termini, vizi procedimentali — e su quello tecnico-contabile della documentazione che giustifica l’agevolazione. Quando la contestazione sui crediti si inserisce in una situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa, entrano in gioco anche le competenze in materia di sovraindebitamento e di composizione negoziata della crisi, per valutare gli strumenti di gestione complessiva dell’esposizione.
In chiusura
Il contraddittorio preventivo vale anche per gli atti di recupero dei crediti d’imposta: vale come regola, cede davanti a eccezioni precise, e quelle eccezioni dipendono da come l’atto è stato costruito e da come qualifica il credito. Non è una risposta comoda, perché obbliga a leggere l’atto invece di ricordare una massima. Ma è l’unica risposta che regge in giudizio. In una materia in cui il vizio si perde per sempre se non viene dedotto nel primo atto difensivo, l’informazione corretta non è un vantaggio culturale: è la prima difesa disponibile.
Lo Studio Monardo affronta queste contestazioni con gli strumenti che la materia richiede. Il contraddittorio omesso è un vizio che nasce e muore nel ricorso introduttivo e trova la sua verifica ultima davanti al giudice di legittimità: per questo il fascicolo è guidato da un avvocato cassazionista, che imposta il primo ricorso già nella prospettiva dell’ultimo grado. E poiché la qualificazione di un credito d’imposta è insieme una questione di diritto e una questione di documentazione tecnica, il lavoro procede attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti sullo stesso caso. Non promettiamo esiti: analizziamo l’atto, verifichiamo i presupposti delle esclusioni, ricalcoliamo i termini e costruiamo la strategia più solida che i fatti consentono.
📩 Se hai tra le mani un atto di recupero e ti stai chiedendo se il confronto preventivo doveva esserci, non rimandare la verifica al momento del ricorso: contattaci ora, tutti i riferimenti dello Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
