Chi riceve un “no” dalla banca o dalla finanziaria si trova quasi sempre davanti allo stesso muro: una comunicazione di poche righe, nessuna spiegazione, nessun elemento su cui ragionare. La legge, letta da sola, sembra dare ragione all’intermediario: nessuna norma obbliga una banca a concedere credito, e la valutazione del merito creditizio resta una prerogativa di chi eroga. Ma la lettera della legge, in questa materia, racconta solo metà della storia. L’altra metà l’hanno scritta i giudici, e negli ultimi tre anni l’hanno riscritta parecchio.
Perché è proprio la giurisprudenza ad aver stabilito che uno scoring automatizzato che determina il diniego è una decisione automatizzata soggetta al GDPR; che il consumatore ha diritto a una spiegazione comprensibile della logica seguita; che una segnalazione a sofferenza non può nascere dal semplice mancato pagamento; che il danno da segnalazione illegittima non è automatico ma può essere provato anche per presunzioni; e che una banca che interrompe trattative avanzate senza giustificato motivo risponde in sede precontrattuale. Questo articolo raccoglie le decisioni che devi conoscere e le traduce in conseguenze pratiche: cosa puoi chiedere, a chi, entro quando, e con quali probabilità di ottenerlo.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. La materia è bancaria e finanziaria nel suo nucleo, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la lettura di una visura CRIF, la ricostruzione di una posizione in Centrale dei Rischi e la verifica di un modello di scoring richiedono competenze legali e contabili che devono lavorare sullo stesso fascicolo. E poiché il contenzioso sulle segnalazioni e sui dinieghi finisce spesso in impugnazione, la qualifica di avvocato cassazionista consente di impostare la difesa fin dal primo reclamo con la stessa linea che si sosterrà, se necessario, davanti alla Suprema Corte.
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Il quadro normativo in breve: su cosa i giudici si sono pronunciati
Le norme in gioco sono poche e vanno conosciute, perché ogni pronuncia che leggerai poggia su una di esse.
Il primo blocco è il Testo unico bancario (d.lgs. 385/1993). L’art. 124-bis impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore prima di concludere il contratto. L’art. 125, comma 2, stabilisce che se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore deve informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. L’art. 125, comma 3, impone un preavviso al consumatore prima della prima segnalazione di informazioni negative. L’art. 125, comma 5, obbliga a informare il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.
Il secondo blocco è il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 e in vigore dal 10 gennaio 2026, che ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 (la cosiddetta CCD2). Attenzione a una data che cambia tutto nella pratica quotidiana: le nuove disposizioni si applicano dal 20 novembre 2026, mentre ai rapporti anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il decreto riscrive l’art. 124-bis TUB e introduce, tra l’altro, il diritto del consumatore all’intervento umano quando la valutazione si fonda anche solo in parte su un trattamento automatizzato, il divieto di utilizzare per la valutazione le categorie particolari di dati e i dati ottenuti dai social network, e l’obbligo per il finanziatore di informare “senza indugio” del rifiuto, indicando anche se la decisione è basata su trattamento automatizzato e quale sia la procedura per chiederne il riesame.
Il terzo blocco è la disciplina sulla protezione dei dati. L’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 limita le decisioni fondate unicamente su trattamenti automatizzati; gli artt. 15, 16 e 17 attribuiscono i diritti di accesso, rettifica e cancellazione; l’art. 77 consente il reclamo al Garante.
Il quarto blocco è il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019. È il testo che regola CRIF, Experian, CTC e gli altri SIC: disciplina il preavviso, i tempi di conservazione, i diritti dell’interessato e i trattamenti di scoring. Da conoscere a memoria, perché è la fonte di gran parte dei rimedi praticabili.
Il quinto blocco riguarda la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, disciplinata dalla delibera CICR del 29 marzo 1994 e dalla circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, oggi nella versione risultante dall’aggiornamento dell’11 febbraio 2025, che alla Sezione 2, punto 1.5 prevede espressamente che l’appostazione a sofferenza implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli eventi, come uno o più ritardi di pagamento o la contestazione del credito da parte del debitore.
Su questo impianto si innesta, infine, il diritto comune dei contratti: l’art. 1337 c.c. sulla buona fede nelle trattative, gli artt. 1175 e 1375 c.c. sulla correttezza, l’art. 2043 c.c. sul fatto illecito.
L’orientamento consolidato: i quattro punti fermi
Prima di entrare nelle zone grigie, conviene fissare ciò che ormai è stabile. Sono quattro principi che nessun collegio, oggi, mette seriamente in discussione.
Primo punto fermo: non esiste un diritto a ottenere credito
Nessuna norma impone a un intermediario di erogare. La valutazione del merito creditizio costituisce prerogativa dell’istituto erogante, e una conclusione diversa finirebbe per violarne la libertà negoziale. È un’affermazione che ricorre costantemente nelle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario ed è il presupposto logico di tutto il resto: contestare un diniego non significa pretendere il finanziamento, significa contestare il modo in cui si è arrivati a quel diniego, i dati su cui si fonda e le informazioni che ti sono state negate. Chi imposta la difesa come una richiesta di condanna all’erogazione perde in partenza; chi la imposta sui dati e sul procedimento ha invece un ventaglio di strumenti concreti.
Secondo punto fermo: la sofferenza non nasce dal mancato pagamento
L’orientamento si è consolidato nel senso che l’appostazione a sofferenza richiede una valutazione negativa della complessiva situazione patrimoniale del cliente, apprezzabile come deficitaria o di grave e non transitoria difficoltà economica, senza che rilevino i concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito. Già con la sentenza del 24 maggio 2010, n. 12626, la Prima Sezione della Cassazione aveva escluso che la sofferenza potesse essere desunta dal solo andamento del rapporto tra banca e cliente o da un apprezzamento generico dei bilanci. Il principio, calato nella pratica, significa che una segnalazione fondata su due rate impagate, su una contestazione in corso sul calcolo degli interessi o sulla mera esistenza di un decreto ingiuntivo non è, di per sé, legittima.
Terzo punto fermo: il danno da segnalazione illegittima non è “in re ipsa”
Qui la Suprema Corte ha chiarito una volta per tutte che l’illegittimità della segnalazione e il diritto al risarcimento sono due cose diverse. Con l’ordinanza n. 11732/2024 la Cassazione ha stabilito che, anche accertata l’illegittimità, il risarcimento non è automatico: il cliente deve fornire la prova specifica del pregiudizio subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la tesi del danno in re ipsa è stata espressamente respinta. Nello stesso senso si è mossa la sentenza n. 3989 del 17 febbraio 2025, che ha ribadito come il danno all’immagine e alla reputazione debba essere allegato e provato come danno-conseguenza, e l’ordinanza n. 29599 del 10 novembre 2025, secondo cui grava su chi agisce l’onere di provare tanto il danno-evento quanto il danno-conseguenza. La radice di questa impostazione è nota: le Sezioni Unite, con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, avevano già osservato che la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, trasformandolo in una pena privata per un comportamento lesivo.
Tradotto: la lettera di rifiuto del finanziamento che hai ricevuto non è un fastidio da archiviare, è la prova principale del danno. Conservala.
Quarto punto fermo: lo scoring che decide è una decisione automatizzata
Il 7 dicembre 2023 la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza nella causa C-634/21 (SCHUFA Holding – Scoring), ha stabilito che il calcolo di un punteggio di affidabilità creditizia da parte di una società di informazioni commerciali costituisce un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 22 GDPR, quando l’utilizzo di quel punteggio da parte del finanziatore determina in modo decisivo la conclusione del rapporto contrattuale. La vicenda da cui nasce è esattamente quella di cui parla questo articolo: un prestito negato sulla base di un punteggio, e la società di scoring che rifiutava di rivelare all’interessato gli elementi e la loro ponderazione, invocando il segreto commerciale. Nella stessa data la Corte si è pronunciata anche nelle cause riunite C-26/22 e C-64/22 (SCHUFA Holding – Esdebitazione), sulla conservazione dei dati relativi alle procedure di esdebitazione.
Prima questione aperta: la banca è obbligata a dirmi perché mi ha detto di no?
La questione. È la domanda che ogni cliente pone per prima. La risposta corretta è: dipende da cosa ha determinato il diniego, e quanto puoi ottenere dipende dal fondamento della richiesta che formuli.
Cosa hanno deciso i giudici. La Corte di Giustizia, con la sentenza 27 febbraio 2025 nella causa C-203/22 (Dun & Bradstreet Austria), si è pronunciata proprio sul diritto dell’interessato a ottenere una spiegazione sulla logica sottesa alla decisione automatizzata relativa alla concessione del credito, in modo da poterla comprendere e contestare. La Corte, richiamando il precedente SCHUFA, ha chiarito che uno Stato membro non può stabilire in modo definitivo l’esito della ponderazione caso per caso tra i diritti dell’interessato e gli interessi del titolare, tra cui il segreto commerciale. La spiegazione dovuta non coincide con la consegna dell’algoritmo: significa indicare quali categorie di dati sono state considerate, quali elementi hanno inciso negativamente e come attivare un riesame.
Sul piano interno, il Codice di condotta SIC costruisce due facoltà distinte e complementari. L’art. 6, comma 7 prevede che, quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunichi all’interessato se, per istruirla, ha consultato informazioni di tipo negativo in uno o più SIC, indicando gli estremi identificativi del sistema e del relativo gestore. L’art. 10, comma 1, lett. d) va oltre: quando la richiesta non è accolta, l’interessato può chiedere al partecipante se ha consultato esiti, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante trattamenti automatizzati di scoring, ottenere quei dati e ricevere una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di fattori considerati nell’elaborazione. L’art. 11, comma 1, lett. c) estende la stessa facoltà ai dati provenienti da fonti pubbliche o da altre fonti, con diritto a conoscerne l’origine.
Se c’è contrasto. Il punto controverso è se da tutto questo discenda un vero e proprio obbligo di motivazione del diniego. La risposta prevalente è no: l’ordinamento non impone di motivare la scelta imprenditoriale di non contrarre, ma impone di rendere trasparenti i dati e le logiche che l’hanno determinata quando derivano da banche dati o da elaborazioni automatizzate. L’assunzione prudenziale da adottare è questa: non chiedere alla banca “perché mi hai rifiutato”, ma chiedere per iscritto se e quali banche dati ha consultato, quali informazioni negative ne ha tratto, se ha utilizzato punteggi di scoring e con quale logica. Formulata così, la richiesta ha una base normativa precisa e un termine di riscontro; formulata nell’altro modo, riceverà una risposta interlocutoria.
Cosa significa per te. Dal 20 novembre 2026 la posizione del consumatore si rafforza in modo netto. Il nuovo art. 124-bis, comma 2-sexies TUB stabilisce che, quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, lo indirizza verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili; e che, se la decisione è basata su trattamento automatizzato, deve informarlo di tale circostanza, dei suoi diritti e della procedura per chiedere un riesame. Il nuovo comma 2-bis attribuisce il diritto di ottenere una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione, compresi la logica e i rischi del trattamento automatizzato, di esprimere la propria opinione e di chiedere il riesame della valutazione e della decisione. Il nuovo art. 125, comma 2 aggiunge all’informazione già dovuta anche le informazioni segnaletiche che hanno portato a respingere la domanda. Chi oggi imposta correttamente le richieste sul Codice di condotta si troverà, dal 20 novembre 2026, con uno strumentario più ampio da usare sullo stesso fascicolo. È il tipo di continuità che uno studio strutturato garantisce: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, e questo consente di impostare la prima istanza già in funzione dell’eventuale giudizio.
Seconda questione aperta: il diniego dipende da una segnalazione. Posso farla cancellare e chiedere i danni?
La questione. Il caso più frequente in assoluto: la richiesta viene respinta e, scavando, emerge una segnalazione in CRIF o in Centrale dei Rischi di cui il cliente non sapeva nulla, o che ritiene sbagliata.
Cosa hanno deciso i giudici. Il primo terreno è quello del preavviso. Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 4519/2023, ha fissato l’impostazione oggi dominante: il preavviso è un adempimento dovuto in occasione della prima registrazione di informazioni negative, ma la sua omissione non determina di per sé l’illegittimità della segnalazione, potendo generare conseguenze soltanto sul piano risarcitorio, a condizione che il danneggiato formuli una domanda specifica e adeguatamente provata. Il Collegio di Milano, con la decisione n. 2298 del febbraio 2025, ha ribadito la distinzione tra presupposti di legittimità della segnalazione e obblighi di trasparenza verso la clientela.
Sul versante probatorio, però, il quadro è favorevole al cliente. Il Collegio di Bari, con la decisione n. 3435/2025, ha chiarito che l’onere di dimostrare l’invio e la ricezione del preavviso grava integralmente sull’intermediario. Il Collegio di Milano, con la decisione n. 575 del 22 gennaio 2026, ha esaminato un preavviso trasmesso via SMS e ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando la cancellazione della segnalazione rispetto alla quale il preavviso non era stato tempestivo. Il Collegio di Palermo, con la decisione n. 7389 del 29 luglio 2025, ha dichiarato l’intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati, valorizzando la circostanza che i solleciti prodotti erano notevolmente antecedenti alla segnalazione e che, secondo l’interpretazione dell’art. 125, comma 3 TUB accolta dai Collegi, occorreva un nuovo preavviso.
Il secondo terreno è quello del danno. Il Collegio di Roma, con la decisione n. 6536 del 3 luglio 2025, ha affermato che spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale di cui dimostri sussistenza ed entità, e del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa ma deve essere provata, eventualmente anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. Nello stesso senso il Collegio di Bari, decisione n. 5862 del 17 giugno 2025, e il Collegio di Napoli, decisione n. 6706 dell’8 luglio 2025, che hanno però ricordato come non siano generalmente risarcibili i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi e insoddisfazioni della vita quotidiana. Il Collegio di Milano, con la decisione n. 8782 del 2 ottobre 2025, si è occupato specificamente del danno patrimoniale da illegittima segnalazione in SIC; sul fronte della legittimità sostanziale nei SIC privati, il Collegio di Milano con la decisione n. 4227 dell’8 aprile 2024 ha ritenuto sufficiente, quanto al presupposto sostanziale, la sussistenza di perduranti ritardi nei pagamenti.
In sede giudiziale, la Cassazione con l’ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024 si è pronunciata sul danno patrimoniale da illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi, mentre la linea generale resta quella già vista: prova rigorosa, ma anche presuntiva.
Se c’è contrasto. Sul valore del preavviso il contrasto è reale. Una parte significativa della giurisprudenza di merito continua a valorizzare l’omesso preavviso come indice di violazione dei doveri di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., con ricadute sulla responsabilità dell’intermediario; nei SIC, inoltre, il preavviso è comunemente trattato come requisito della segnalazione, e l’onere di provarne l’invio grava sull’intermediario. L’assunzione prudenziale è non affidare la difesa al solo vizio di preavviso: costruire in parallelo la contestazione sostanziale, cioè l’assenza dei presupposti della segnalazione, che è l’argomento che regge davanti a qualunque collegio o tribunale.
Cosa significa per te. Il Codice di condotta fissa termini di conservazione che vanno verificati sempre, perché la segnalazione più contestabile è quella che non dovrebbe più esserci. I ritardi successivamente regolarizzati si conservano dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione se non superiori a due rate o mesi, ventiquattro mesi se superiori. Gli inadempimenti non regolarizzati si conservano non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento necessario, e comunque al massimo fino a sessanta mesi dalla scadenza del rapporto. Le informazioni positive relative a rapporti estinti si conservano non oltre sessanta mesi. I dati relativi alle richieste di credito restano per il tempo dell’istruttoria e comunque non oltre centottanta giorni dalla presentazione; se la richiesta non è accolta o vi è rinuncia, non oltre novanta giorni dall’aggiornamento con l’esito. Il primo controllo da fare, sempre, è aritmetico: molte segnalazioni che bloccano l’accesso al credito sono semplicemente scadute.
Terza questione aperta: le trattative erano avanzate e la banca si è tirata indietro. È responsabile?
La questione. Il mutuo era stato deliberato in via di massima, la perizia era stata fatta, il rogito fissato. Poi il no, magari il giorno prima. Qui non si discute di banche dati: si discute di buona fede.
Cosa hanno deciso i giudici. La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone che tra le parti siano intercorse trattative giunte a uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto; che una parte le abbia interrotte eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, confidando nella conclusione, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare a occasioni più favorevoli; e che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia assistito da un giusto motivo. Sono i presupposti enunciati, tra le altre, da Cass., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7768, ripresi da Cass. n. 34510/2021 e da Cass., sez. II, 14 febbraio 2022, n. 4715, che ha aggiunto un dato processuale rilevante: la verifica della ricorrenza di questi elementi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di un fatto decisivo.
Con l’ordinanza n. 27692 del 25 settembre 2023 la Cassazione è tornata specificamente sull’ipotesi della mancata stipula di un contratto di mutuo dopo trattative giunte a uno stadio così avanzato da aver ingenerato un legittimo affidamento nel cliente, poi bruscamente interrotte dall’ente creditizio senza giustificato motivo, dando concreta applicazione ai principi dell’art. 1337 c.c. anche nell’ambito dei rapporti bancari. Sul versante del merito, la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1640/2021, ha affermato la responsabilità precontrattuale della banca che, arbitrariamente e senza congruo preavviso, aveva modificato condizioni essenziali definite in trattativa, precisando che perché le trattative possano dirsi affidanti occorre che le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto.
Quanto all’onere della prova, la Cassazione ha inquadrato la responsabilità precontrattuale come forma di responsabilità extracontrattuale: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento sia conforme a buona fede, ma sull’altra parte la prova degli elementi costitutivi dell’illecito. La buona fede va poi intesa in senso oggettivo, sicché non occorre un intento di malafede: basta la condotta anche solo colposa di chi interrompe le trattative senza giusto motivo.
Se c’è contrasto. Il contrasto, qui, non è tra orientamenti ma tra due principi entrambi validi: la libertà negoziale dell’intermediario e la tutela dell’affidamento. Il punto di equilibrio, nella prassi decisoria, sta nel “giustificato motivo”: un peggioramento oggettivo e sopravvenuto del merito creditizio, una segnalazione nuova, una perizia che ridimensiona il valore del bene sono giustificati motivi; un ripensamento non spiegato, dopo che la banca ha autorizzato attività prodromiche all’erogazione, non lo è. L’assunzione prudenziale è che il risarcimento ottenibile non è il vantaggio che avresti avuto dal contratto, ma il cosiddetto interesse negativo: le spese sostenute inutilmente e le occasioni perdute, entrambe da documentare.
Cosa significa per te. Significa che le carte contano più delle parole. Perizie, corrispondenza, delibere di massima, preventivi notarili, caparre versate, comunicazioni con il venditore: è questo il materiale che trasforma un’amarezza in una domanda risarcitoria sostenibile. Se il diniego arriva a trattativa avanzata, la prima cosa da fare non è protestare al telefono, ma cristallizzare per iscritto lo stato delle trattative e chiedere formalmente il motivo dell’interruzione.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593
Se dovessi portare in una sola decisione lo stato dell’arte, sceglierei questa. Con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata sulla domanda che sta a monte di moltissimi dinieghi: quando un intermediario può legittimamente classificare un cliente “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Il contesto. La vicenda nasce da un rapporto di leasing. Il cliente e una società collegata avevano contestato la segnalazione; la Corte d’Appello aveva ritenuto la segnalazione legittima limitandosi a rilevare il mancato pagamento dei canoni. Il ricorso per cassazione ha denunciato la violazione delle norme del TUB, della delibera CICR del 29 marzo 1994 istitutiva della Centrale dei Rischi e della circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, per avere il giudice d’appello affermato la legittimità della segnalazione in assenza dei presupposti di legge, cioè di una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile a una crisi d’insolvenza.
La motivazione, in linguaggio piano. La Cassazione ha censurato l’impostazione della Corte territoriale. La segnalazione a sofferenza non può fondarsi sul mero inadempimento contrattuale: richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, che evidenzi una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile all’insolvenza. Non si tratta dell’insolvenza fallimentare, ma nemmeno del semplice ritardo. Gli indicatori da esaminare sono oggettivi: revoca di affidamenti, decreti ingiuntivi, protesti, pignoramenti, procedure esecutive in corso, operatività sul mercato, consistenza del patrimonio rispetto al debito. L’ordinanza si pone nel solco dell’orientamento già espresso dalla stessa Sezione con la sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010.
Il secondo passaggio, quello che interessa chi si è visto rifiutare un prestito. La Corte ha riconosciuto la possibile sussistenza del nesso causale tra segnalazione e danno proprio nell’ipotesi in cui essa determini il rifiuto di concessione di credito da parte di altri istituti bancari. È l’anello che collega le due metà del problema: la segnalazione illegittima da un lato, il diniego di finanziamento dall’altro. Il rifiuto che hai ricevuto non è soltanto la conseguenza subita: è l’elemento che consente di dimostrare che la segnalazione ti ha danneggiato.
Cosa cambia rispetto a prima. In senso stretto, l’ordinanza non introduce un principio nuovo: consolida. Ma il consolidamento, in questa materia, ha un valore operativo enorme, perché sposta l’onere argomentativo. Dopo il 2026, l’intermediario che si limiti a produrre l’estratto conto e le rate impagate non ha adempiuto: deve dimostrare di aver svolto un’istruttoria autonoma e attuale sulla complessiva situazione finanziaria del segnalato. Il principio è stato immediatamente ripreso dalla giurisprudenza cautelare: il Tribunale di Milano, sezione VI civile, con ordinanza del 1° aprile 2026, ha ordinato la cancellazione immediata di una segnalazione operata da una società cessionaria sulla base di una risalente comunicazione della banca cedente, senza alcuna istruttoria autonoma sulla situazione finanziaria della debitrice, rilevando anzi che la pluralità di finanziamenti in essere attestava la capacità della società di onorare regolarmente gli impegni. Nella stessa direzione si era mosso il Tribunale di Vallo della Lucania con la sentenza n. 95/2026, depositata il 30 gennaio 2026, in una vicenda in cui due privati avevano scoperto di essere segnalati a sofferenza proprio mentre perfezionavano un leasing e una fideiussione per ottenere un finanziamento.
L’ordinanza n. 5593/2026 ha inoltre un’applicazione specifica preziosa per i garanti: segnalare automaticamente il fideiussore come soggetto in sofferenza solo perché il debitore principale ha smesso di pagare, senza verifica autonoma della sua effettiva condizione finanziaria, contrasta con i principi appena richiamati.
I principi applicati a casi concreti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come i principi visti sopra si traducono in numeri, date e mosse.
Ipotesi 1 — Il prestito personale rifiutato per un dato scaduto. Richiesta di prestito personale di 18.700 € presentata il 4 maggio 2026; diniego comunicato il 12 maggio con una riga di testo. Il richiedente, invece di telefonare, invia il 14 maggio una richiesta scritta al finanziatore chiedendo, ai sensi dell’art. 6, comma 7 e dell’art. 10, comma 1, lett. d) del Codice di condotta SIC, se siano state consultate informazioni negative e punteggi di scoring, con gli estremi del sistema e del gestore. Il riscontro è dovuto senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, prorogabile di due mesi con comunicazione motivata. Dalla risposta emerge un ritardo di due rate, regolarizzato con registrazione della regolarizzazione al 9 marzo 2025. Applicando l’Allegato 2, comma 2, lett. a) del Codice di condotta, il termine è di dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione: il dato avrebbe dovuto essere eliminato entro il 9 marzo 2026. La segnalazione al 4 maggio 2026 era quindi fuori termine. Esito: richiesta di cancellazione al partecipante e al gestore ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR; in caso di inerzia, reclamo al Garante ex art. 77 GDPR o ricorso all’ABF.
Ipotesi 2 — L’impresa segnalata a sofferenza e il finanziamento negato. Impresa individuale con esposizione contestata di 47.300 €; contestazione scritta sul calcolo degli interessi inviata il 12 gennaio 2026; segnalazione a sofferenza registrata il 30 gennaio 2026 senza alcuna istruttoria sulla complessiva situazione finanziaria. Il 18 febbraio 2026 una diversa banca rifiuta un finanziamento di 120.000 € e consegna la lettera di diniego. Applicando Cass. n. 5593/2026, la segnalazione fondata sul solo inadempimento, per giunta contestato, è illegittima. La sequenza difensiva è: reclamo all’intermediario segnalante con richiesta di rettifica; in caso di rigetto o silenzio, ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione, valorizzando il periculum tipico del segnalato imprenditore, la cui operatività dipende dall’accesso al credito; in parallelo, domanda risarcitoria fondata sulla lettera di diniego del 18 febbraio come prova del nesso causale, nella linea di Cass. n. 29252/2024. Il danno non patrimoniale andrà comunque allegato e provato, anche per presunzioni semplici, secondo ABF Roma n. 6536/2025.
Ipotesi 3 — Il mutuo negato alla vigilia del rogito. Mutuo di 164.500 € per acquisto di abitazione; delibera di massima comunicata il 3 marzo 2026; perizia disposta dalla banca ed eseguita il 19 marzo; rogito fissato per il 28 aprile; spese documentate per perizia, istruttoria notarile e caparra confirmatoria pari a 2.850 € oltre alla caparra versata al venditore. Il 27 aprile la banca comunica il diniego senza indicare alcun elemento sopravvenuto. Applicando Cass. n. 27692/2023 e i presupposti fissati da Cass. n. 4715/2022, le trattative erano giunte a uno stadio idoneo a generare affidamento, l’interruzione è priva di giustificato motivo apparente e il cliente ha sostenuto spese confidando nella conclusione. L’azione è risarcitoria ex art. 1337 c.c. e ha per oggetto l’interesse negativo: le spese inutilmente sostenute e l’eventuale occasione perduta, non il vantaggio atteso dal contratto. Primo atto: diffida che cristallizzi per iscritto la cronologia e chieda formalmente il motivo dell’interruzione.
Ipotesi 4 — Il diniego istantaneo di una piattaforma digitale. Richiesta di credito di 9.400 € su piattaforma online; esito negativo restituito in meno di un minuto, senza intervento di alcun operatore. Oggi la leva è duplice: l’art. 10, comma 1, lett. d) del Codice di condotta, che consente di ottenere i punteggi negativi consultati e la spiegazione delle logiche e delle principali tipologie di fattori; e l’art. 22 GDPR letto alla luce di CGUE C-634/21 e C-203/22, che fonda la richiesta di spiegazione comprensibile della logica seguita. Dal 20 novembre 2026 si aggiungerà il nuovo art. 124-bis, commi 2-bis e 2-sexies TUB, con diritto espresso alla spiegazione, all’espressione della propria opinione e al riesame con intervento umano dotato di poteri effettivi di rivalutazione.
La giurisprudenza in tabella
La tabella seguente riepiloga tutti i riferimenti utilizzati nell’articolo, con la questione decisa e la ricaduta pratica per chi si è visto negare un finanziamento. È lo strumento da tenere accanto quando si costruisce un reclamo o un ricorso: ogni riga corrisponde a un argomento spendibile.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593 | Presupposti della segnalazione a sofferenza | Il mero inadempimento non basta: serve una valutazione complessiva della situazione patrimoniale | Argomento principale per chiedere la cancellazione; riconosce il nesso tra segnalazione e diniego di credito |
| Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626 | Nozione di sofferenza | La sofferenza non si desume dal solo andamento del rapporto o da un generico esame dei bilanci | Radice storica dell’orientamento consolidato |
| Cass. civ., ord. n. 11732/2024 | Danno da segnalazione illegittima | Nessun risarcimento automatico: il pregiudizio va provato in modo specifico | Impone di costruire la prova del danno prima di agire |
| Cass. civ., 17 febbraio 2025, n. 3989 | Danno all’immagine e alla reputazione | Non è in re ipsa: va allegato e provato come danno-conseguenza | Chiarisce cosa allegare in citazione |
| Cass. civ., ord. 10 novembre 2025, n. 29599 | Onere probatorio | Va provato sia il danno-evento sia il danno-conseguenza | Alza lo standard di allegazione |
| Cass. civ., ord. 13 novembre 2024, n. 29252 | Danno patrimoniale da segnalazione | Il pregiudizio patrimoniale va dimostrato nella sua concretezza | Valorizza la lettera di diniego come prova |
| Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972 | Danno non patrimoniale | Il danno in re ipsa snatura la funzione risarcitoria | Fondamento dell’intero orientamento |
| Cass. civ., ord. 25 settembre 2023, n. 27692 | Mutuo non concluso a trattativa avanzata | L’interruzione ingiustificata di trattative avanzate genera responsabilità precontrattuale | Base dell’azione ex art. 1337 c.c. contro la banca |
| Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2022, n. 4715 | Presupposti dell’art. 1337 c.c. | Servono trattative affidanti, interruzione senza giustificato motivo, assenza di fatti che escludano l’affidamento | Griglia di verifica preliminare del caso |
| Cass. civ., n. 34510/2021 | Presupposti dell’art. 1337 c.c. | Conferma i medesimi requisiti e la loro natura di accertamento di fatto | Utile per impostare le allegazioni in primo grado |
| Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7768 | Responsabilità precontrattuale | Enuncia i quattro presupposti classici della responsabilità da trattative | Precedente di riferimento costantemente richiamato |
| CGUE, 7 dicembre 2023, C-634/21 (SCHUFA – Scoring) | Credit scoring e art. 22 GDPR | Lo scoring che determina in modo decisivo il diniego è decisione automatizzata | Apre la contestazione del rifiuto algoritmico |
| CGUE, 7 dicembre 2023, C-26/22 e C-64/22 (SCHUFA – Esdebitazione) | Conservazione dei dati sull’esdebitazione | Limita la conservazione e l’uso dei dati da fonti pubbliche | Rileva per chi ha concluso una procedura di sovraindebitamento |
| CGUE, 27 febbraio 2025, C-203/22 (Dun & Bradstreet Austria) | Diritto alla spiegazione | L’interessato ha diritto a comprendere la logica della decisione automatizzata; il segreto commerciale non è un veto assoluto | Fonda la richiesta di spiegazione dello scoring |
| ABF, Coll. Coordinamento, dec. n. 4519/2023 | Omesso preavviso | L’omissione non travolge la segnalazione, ma può fondare il risarcimento | Evita di puntare tutto sul vizio formale |
| ABF Milano, dec. n. 2298/2025 | Preavviso e prova della ricezione | Distinzione tra presupposti di legittimità e obblighi di trasparenza | Orienta l’impostazione del ricorso |
| ABF Bari, dec. n. 3435/2025 | Onere della prova del preavviso | Grava sull’intermediario dimostrarne l’invio | Rovescia il peso probatorio a favore del cliente |
| ABF Milano, dec. n. 575 del 22 gennaio 2026 | Preavviso via SMS | Cancellazione della segnalazione priva di preavviso tempestivo | Utile contro i preavvisi digitali tardivi |
| ABF Palermo, dec. n. 7389 del 29 luglio 2025 | Solleciti risalenti | Occorre un nuovo preavviso per i ritardi successivi; cancellazione dei dati illegittimi | Contrasta l’uso di vecchi solleciti come preavviso |
| ABF Roma, dec. n. 6536 del 3 luglio 2025 | Danno da segnalazione | Danno non in re ipsa, ma provabile per presunzioni semplici | Apre la prova presuntiva del pregiudizio |
| ABF Bari, dec. n. 5862 del 17 giugno 2025 | Danno reputazionale | Il danno-conseguenza, se provato, va risarcito; esclusi disagi e fastidi | Delimita il perimetro del risarcibile |
| ABF Napoli, dec. n. 6706 dell’8 luglio 2025 | Danno reputazionale | Conferma l’orientamento del Collegio di Bari | Rafforza l’uniformità delle decisioni |
| ABF Milano, dec. n. 8782 del 2 ottobre 2025 | Danno patrimoniale da segnalazione in SIC | Riconosce la risarcibilità in presenza di prova adeguata | Modello di quantificazione |
| ABF Milano, dec. n. 4227 dell’8 aprile 2024 | Presupposto sostanziale nei SIC | Rilevano i perduranti ritardi nei pagamenti | Delimita la difesa nei SIC privati |
| Trib. Milano, sez. VI, ord. 1° aprile 2026 | Segnalazione del cessionario | Il cessionario deve svolgere un’istruttoria autonoma e attuale | Precedente cautelare per la cancellazione immediata |
| Trib. Vallo della Lucania, sent. n. 95/2026 del 30 gennaio 2026 | Presupposti e danno | Ricognizione dei presupposti di legittimità e dei principi sul danno | Utile per la costruzione della domanda di merito |
| Corte d’Appello Venezia, sent. n. 1640/2021 | Modifica arbitraria delle condizioni | Responsabilità precontrattuale della banca che muta arbitrariamente le condizioni pattuite | Estende la tutela oltre il diniego secco |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce si estraggono principi pratici che valgono più di qualunque riassunto teorico.
- Non chiedere alla banca “perché”, chiedi “cosa”: quali banche dati ha consultato, quali informazioni negative ne ha tratto, se ha usato punteggi di scoring e con quale logica. È la differenza tra una domanda senza base normativa e una richiesta con termine di riscontro.
- Il riscontro è dovuto senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, prorogabile di due mesi con comunicazione motivata. Il silenzio è già di per sé un elemento da spendere.
- Verifica per prima cosa i termini di conservazione: dodici, ventiquattro, trentasei o sessanta mesi a seconda del caso. Una quota rilevante di segnalazioni bloccanti è semplicemente scaduta.
- Una sofferenza fondata sul solo mancato pagamento è contestabile. Cass. n. 5593/2026 richiede una valutazione complessiva e documentata della situazione patrimoniale.
- Il garante non segue automaticamente il debitore principale. Anche per lui serve una verifica autonoma della sua effettiva condizione finanziaria.
- L’onere di provare l’invio del preavviso grava sull’intermediario, non su di te.
- Non fondare la difesa solo sul preavviso mancato: affiancala sempre alla contestazione sostanziale dei presupposti.
- Il danno non è automatico, ma può essere provato per presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. La vicinanza temporale tra segnalazione e dinieghi è un indizio che i giudici valorizzano.
- Conserva ogni lettera di rifiuto: è la prova del nesso tra la segnalazione e il pregiudizio.
- Se le trattative erano avanzate, l’azione è ex art. 1337 c.c. e il risarcimento riguarda l’interesse negativo: spese sostenute e occasioni perdute, non il guadagno atteso.
- Un diniego istantaneo, senza alcun intervento umano, è terreno di contestazione ai sensi dell’art. 22 GDPR alla luce di CGUE C-634/21 e C-203/22.
- Dal 20 novembre 2026 il quadro migliora: informazione senza indugio sul rifiuto, indicazione delle informazioni segnaletiche, diritto alla spiegazione e al riesame con intervento umano.
Le domande sul “quindi in pratica?”
La banca può rifiutarmi il prestito senza dirmi il motivo? Sì, la scelta di non contrarre resta libera e la valutazione del merito creditizio è prerogativa dell’intermediario. Ma se il rifiuto si basa su informazioni presenti in una banca dati, l’art. 125, comma 2 TUB impone di informarti immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati; e l’art. 10, comma 1, lett. d) del Codice di condotta SIC ti consente di ottenere i punteggi negativi consultati e la spiegazione delle logiche seguite.
Quanto tempo ho per reagire? I diritti verso il partecipante e il gestore del SIC non hanno un termine di decadenza, ma il tempo lavora contro di te su due fronti: la conservazione dei dati relativi alla richiesta non accolta è breve, e la prova del danno si costruisce a caldo, quando i dinieghi sono documentati e ravvicinati nel tempo. Per il ricorso all’ABF occorre prima un reclamo all’intermediario, e il ricorso va proposto entro i termini previsti dalla disciplina dell’Arbitro.
Se faccio cancellare la segnalazione, la banca è obbligata a concedermi il prestito? No. La cancellazione rimuove l’ostacolo informativo, non crea un obbligo di erogare: resta ferma la libertà negoziale dell’intermediario, costantemente affermata anche dall’ABF. Quello che puoi ottenere è la rimozione del dato illegittimo e, se ne provi il pregiudizio, il risarcimento.
Mi hanno rifiutato dopo aver già fatto la perizia e fissato il rogito: posso chiedere i danni? È l’ipotesi tipica dell’art. 1337 c.c. Secondo Cass. n. 27692/2023 e i presupposti fissati da Cass. n. 4715/2022, occorre che le trattative fossero giunte a uno stadio idoneo a generare affidamento e che l’interruzione sia priva di giustificato motivo. Il risarcimento riguarda l’interesse negativo: spese sostenute inutilmente e occasioni perdute, da documentare.
Sono solo garante di una società: possono segnalarmi a sofferenza perché la società non paga? Non automaticamente. I principi ribaditi da Cass. n. 5593/2026 richiedono una valutazione complessiva e autonoma della situazione patrimoniale del soggetto segnalato. La segnalazione del garante “copiata” da quella del debitore principale, senza verifica sulla sua effettiva condizione, è contestabile.
Il no è arrivato in pochi secondi da una piattaforma online. Cosa posso fare? Chiedere per iscritto se sono stati utilizzati punteggi di scoring, ottenerne i dati e la spiegazione delle logiche e delle principali tipologie di fattori considerati. Dal 20 novembre 2026 potrai inoltre chiedere formalmente il riesame con intervento umano ai sensi del nuovo art. 124-bis TUB.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti appena illustrati al tuo fascicolo, con interventi concreti e verificabili.
- Ricostruiamo la tua posizione in tutte le banche dati, acquisendo ed esaminando le visure CRIF, Experian, CTC e la posizione in Centrale dei Rischi, e confrontando i dati riportati con la documentazione contrattuale e contabile del rapporto.
- Calcoliamo i termini di conservazione previsti dall’Allegato 2 del Codice di condotta SIC su ogni singola segnalazione, individuando i dati che avrebbero già dovuto essere eliminati.
- Redigiamo e inviamo le richieste di accesso e spiegazione ai partecipanti e ai gestori, ai sensi degli artt. 6, comma 7, 10, comma 1, lett. d) e 11, comma 1, lett. c) del Codice di condotta e degli artt. 15 e seguenti del GDPR, monitorando il termine di riscontro.
- Verifichiamo il preavviso di segnalazione: contenuto, tempestività, modalità di invio e prova della ricezione, contestando all’intermediario l’onere probatorio che grava su di lui secondo l’orientamento dell’ABF.
- Contestiamo i presupposti sostanziali della segnalazione a sofferenza, eccependo l’assenza di un’istruttoria autonoma e attuale sulla complessiva situazione finanziaria, nella linea di Cass. n. 5593/2026.
- Proponiamo reclamo all’intermediario e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, costruendo il fascicolo documentale e le allegazioni secondo gli standard probatori richiesti dai Collegi.
- Presentiamo reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 77 GDPR quando la violazione riguarda l’esattezza, l’aggiornamento o la conservazione dei dati.
- Depositiamo ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione immediata quando la permanenza della segnalazione pregiudica in modo irreparabile l’accesso al credito.
- Costruiamo la domanda risarcitoria, individuando e documentando il danno patrimoniale e non patrimoniale, il nesso causale con i dinieghi ricevuti e gli elementi presuntivi valorizzabili dal giudice.
- Impostiamo, quando ne ricorrono i presupposti, l’azione ex art. 1337 c.c. per l’ingiustificata interruzione di trattative avanzate, quantificando l’interesse negativo sulla base delle spese e delle occasioni documentate.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia costruita sugli orientamenti di legittimità, la qualifica di cassazionista è la leva decisiva: gli stessi principi che si eccepiscono nel primo reclamo all’intermediario sono quelli che si sosterranno, se il percorso dovrà arrivare fin lì, davanti alla Suprema Corte, con lo stesso difensore e senza cambi di linea difensiva. Quando il diniego si intreccia con una posizione debitoria complessiva, l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di valutare se la strada corretta sia la contestazione della singola segnalazione o una ristrutturazione più ampia dell’indebitamento; quando riguarda un’impresa, la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permette di collocare il problema nel quadro degli strumenti di composizione della crisi.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile dell’esposizione e la verifica della classificazione a sofferenza richiedono competenze diverse da quelle necessarie a redigere un ricorso, e tenerle separate significa perdere argomenti. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo la legittimità di ogni segnalazione e costruiamo la strategia più solida sulla base delle carte.
In conclusione
Un finanziamento negato senza spiegazioni non è un vicolo cieco: è un punto di partenza da cui si può risalire, a condizione di sapere quali domande porre e su quali basi. La giurisprudenza degli ultimi tre anni ha spostato l’equilibrio in modo significativo, imponendo trasparenza sui dati e sugli algoritmi, rigore sui presupposti delle segnalazioni e serietà probatoria sul danno. Chi conosce queste decisioni ha strumenti concreti; chi non le conosce si limita a subire una comunicazione di tre righe.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il punto in cui si incontrano le sue competenze certificate: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere insieme visure, estratti conto e classificazioni di rischio, che è il presupposto tecnico di ogni contestazione seria; la qualifica di avvocato cassazionista assicura che la linea impostata nel primo reclamo regga in ogni grado, fino all’ultimo; le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario OCC ed Esperto Negoziatore consentono, quando il diniego è il sintomo di una difficoltà più ampia, di scegliere lo strumento adeguato invece di limitarsi al singolo episodio.
📩 Se hai ricevuto un rifiuto e sospetti che dietro ci sia un dato sbagliato, una segnalazione illegittima o un algoritmo mai spiegato, scrivici oggi stesso: analizzeremo la tua posizione e verificheremo cosa è realmente contestabile. Tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
