Prestito Rifiutato Senza Apparente Motivo: Le Mosse Che Devi Fare

Quando una banca o una finanziaria respinge una richiesta di prestito senza spiegare perché, la sensazione più comune è quella di essere finiti dentro una decisione presa altrove, da qualcuno che non ti ha nemmeno guardato in faccia. È una sensazione fondata, ma va rovesciata subito: quel “no” non è arrivato dal nulla e non è nemmeno arbitrario. È il risultato finale di una sequenza di mosse precise, ciascuna delle quali obbedisce a regole scritte, a termini che decorrono e a obblighi che il finanziatore deve rispettare. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle: il rifiuto opaco vive solo finché resta opaco, e diventa attaccabile nel momento esatto in cui lo si costringe a mostrare su cosa si fonda.

Il punto di partenza è questo: nessuna legge obbliga una banca a concederti un prestito. La libertà contrattuale del finanziatore resta intatta. Ma la legge gli impone qualcosa di diverso e, per te, molto più utile: gli impone di dirti su quali informazioni ha deciso, di aver raccolto quelle informazioni in modo lecito, di averle tenute aggiornate e di averti avvertito prima di trasformare un tuo ritardo in un dato consultabile da tutto il sistema creditizio. È in questo scarto — tra la libertà di dire “no” e l’obbligo di rendere conto di come ci si è arrivati — che si gioca l’intera partita.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno perché la materia del rifiuto creditizio è, prima di tutto, materia bancaria e finanziaria: si tratta di leggere un rapporto con un intermediario vigilato, di ricostruire i flussi segnaletici verso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e verso i Sistemi di Informazioni Creditizie privati, e di verificare se la valutazione del merito creditizio sia stata condotta secondo le regole del Testo Unico Bancario e del GDPR. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è proprio questa struttura — avvocati e commercialisti che leggono insieme la posizione, quella giuridica e quella economica — a permettere di ricostruire una vicenda che nasce in una banca dati e finisce in una delibera di rigetto. E poiché la contestazione di una segnalazione illegittima può percorrere tutti i gradi di giudizio, il fatto che l’Avvocato sia cassazionista significa che la linea difensiva impostata il primo giorno può essere portata fino all’ultimo grado dallo stesso difensore.

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Chi hai di fronte: un attore economico che sta facendo un calcolo, non un nemico

La prima cosa da capire è che dall’altra parte non c’è nessuno che ce l’ha con te. C’è un’organizzazione che deve prezzare un rischio e che, per farlo, ha adottato un modello. Banche, società finanziarie, intermediari ex art. 106 TUB e reti di mediatori creditizi ragionano tutti secondo la stessa logica di fondo: ogni euro erogato assorbe capitale di vigilanza, ogni posizione che si deteriora impone accantonamenti crescenti, ogni pratica istruita costa tempo-uomo. Da questo discende una conseguenza pratica che ti riguarda direttamente: al finanziatore non conviene quasi mai discutere una singola pratica, gli conviene automatizzarla. Il tuo caso individuale, con le sue attenuanti e la sua storia, è un costo. Il modello statistico è un risparmio.

Questo spiega perché il rifiuto arriva spesso rapido, generico e senza contraddittorio. Non è cattiveria: è efficienza. Un istruttore che si mettesse a valutare a mano perché nel 2023 hai saltato due rate mentre eri in cassa integrazione impiegherebbe ore per una pratica da poche migliaia di euro. Il sistema preferisce che quel giudizio lo dia un punteggio.

C’è poi un secondo attore, che quasi nessuno considera e che invece è decisivo: il gestore della banca dati. I Sistemi di Informazioni Creditizie privati — il più noto dei quali è EURISC, gestito da CRIF, accanto a operatori come Experian e CTC — non decidono nulla sulla tua pratica, ma forniscono la materia prima su cui la decisione viene presa. Sono titolari autonomi del trattamento dei tuoi dati e sono soggetti al Codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019. Accanto a loro opera la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, sistema informativo pubblico disciplinato dalla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, dove gli intermediari comunicano mensilmente le posizioni pari o superiori alla soglia di censimento, oggi fissata a 30.000 euro, mentre le posizioni classificate a sofferenza vanno segnalate a prescindere dall’importo.

Dal punto di vista del finanziatore, consultare queste banche dati conviene enormemente. Costa pochi centesimi, restituisce una fotografia sintetica e — soprattutto — sposta la responsabilità della valutazione su un dato apparentemente oggettivo. Se poi il credito va male, aver documentato l’interrogazione è la prova che l’istruttoria è stata fatta. È il motivo per cui l’art. 124-bis TUB, imponendo la verifica del merito creditizio, ha finito per rafforzare l’abitudine alla consultazione automatica.

Quando invece all’intermediario non conviene? Non gli conviene quando la pratica è già in contenzioso, quando una segnalazione è palesemente insostenibile e rischia di trasformarsi in una condanna risarcitoria, quando deve giustificare davanti all’Arbitro Bancario Finanziario una decisione che non ha documentato, e quando il cliente dimostra di conoscere i termini di conservazione dei dati meglio di chi li ha inseriti. In tutti questi casi il calcolo economico si sposta e la controparte diventa improvvisamente disponibile a correggere il tiro. C’è infine un terzo elemento della struttura avversaria che vale la pena mettere a fuoco, perché genera gran parte dei rifiuti percepiti come inspiegabili: la catena distributiva. Molte richieste non nascono allo sportello della banca, ma presso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, disciplinati dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Questi soggetti raccolgono la domanda, la istruiscono e la trasmettono al finanziatore, ma non decidono. Quando ti viene detto che “la pratica non è passata”, chi te lo comunica spesso non conosce la ragione del diniego meglio di te, e non ha alcun potere di rimuoverla. È un fraintendimento che costa tempo prezioso: si insiste con l’interlocutore sbagliato mentre i termini per contestare decorrono. Individuare subito chi è il finanziatore e chi il semplice intermediario è la prima operazione di orientamento, perché gli obblighi informativi del Testo Unico Bancario gravano sul finanziatore, e a lui vanno indirizzate le richieste.


Mossa 1 — Trasformare il tuo ritardo in un dato consultabile da tutti

La mossa

Molto prima del rifiuto, c’è stato un momento in cui un intermediario ha preso un tuo comportamento — una rata pagata in ritardo, un fido sconfinato, un finanziamento non rimborsato — e lo ha trasformato in un’informazione condivisa con l’intero sistema. È la mossa fondativa: senza quella registrazione, il rifiuto che hai ricevuto oggi non esisterebbe.

La registrazione avviene su due binari distinti, che è essenziale non confondere. Nei SIC privati il dato negativo riguarda i ritardi nel rimborso e viene alimentato dal partecipante secondo il Codice di condotta del 2019. Nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, invece, la classificazione più pesante è quella “a sofferenza”, che secondo le Istruzioni della Circolare n. 139/1991 presuppone uno stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o situazioni sostanzialmente equiparabili.

Perché la fa, e quando preferisce non farla

Segnalare conviene per tre ragioni convergenti: è un obbligo regolamentare per le posizioni che superano le soglie, riduce il rischio di credito futuro dell’intero sistema, e funziona come formidabile strumento di pressione al pagamento. Un debitore segnalato è un debitore che non può rifinanziarsi altrove e che quindi, statisticamente, torna a trattare.

Non conviene invece segnalare quando la posizione è oggetto di contestazione seria e documentata, perché in quel caso la classificazione espone l’intermediario a una domanda risarcitoria dall’esito imprevedibile. Non conviene quando il credito è stato ceduto e il cessionario non ha in mano l’istruttoria originale. E non conviene quando il preavviso non è stato inviato o non è dimostrabile, perché a quel punto il vizio è a monte.

I suoi limiti

Qui il margine della controparte si restringe parecchio, e conviene conoscere ogni paletto.

Nei SIC privati il preavviso non è una cortesia: è un presupposto di legittimità della segnalazione. Il Codice di condotta impone al partecipante di avvertire l’interessato dell’imminente registrazione del dato negativo, e i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. L’onere di provare l’effettivo invio grava interamente sull’intermediario, secondo l’orientamento più rigoroso dell’Arbitro Bancario Finanziario espresso dal Collegio di Bari con la decisione n. 3435/2025.

La segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi non può fondarsi sul mero inadempimento. È il principio riaffermato dalla Corte di cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593: occorre una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile all’insolvenza, accertata esaminando la documentazione patrimoniale disponibile. Un orientamento che risale a Cass. Sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428 ed è stato ribadito, tra le altre, da Cass. n. 4320/2021 e Cass. n. 10159/2022.

I tempi di conservazione sono termini, non stime. Scaduti, la cancellazione è automatica e non richiede alcuna istanza. Un dato mantenuto oltre il termine non è un disguido amministrativo: è un trattamento privo di base giuridica.

Chi acquista il credito non eredita la segnalazione già fatta: deve rifarla lui, con istruttoria propria. Il Tribunale di Milano, Sez. VI civile, con ordinanza cautelare del 1° aprile 2026, ha ordinato la cancellazione immediata di una segnalazione mantenuta da una società cessionaria sulla base di una risalente comunicazione della banca cedente, senza alcuna verifica autonoma e attuale sulla situazione finanziaria della debitrice.

La tua contromossa

Prima ancora di discutere del rifiuto, ricostruisci la tua posizione a monte: chiedi l’accesso ai dati presso ciascun SIC ai sensi dell’art. 15 GDPR e chiedi alla Banca d’Italia la tua posizione in Centrale dei Rischi, servizio gratuito per l’interessato. Con quelle due carte in mano non stai più immaginando perché ti hanno detto di no: lo stai leggendo.

Poi verifica tre cose in sequenza. Primo: esiste il preavviso? Se l’intermediario non è in grado di provarne la spedizione, nei SIC il trattamento è viziato all’origine. Secondo: la data di regolarizzazione da cui decorre il termine di conservazione è quella giusta? Un errore di pochi mesi su questa data ti costa mesi di esclusione dal credito. Terzo: chi è oggi il titolare del credito? Se c’è stata una cessione, chiedi al cessionario di esibire l’istruttoria su cui si fonda la segnalazione attuale.

Vale la pena tenere sott’occhio i termini, perché è su questi numeri che si gioca la parte più concreta della partita. Il Codice di condotta li fissa in funzione del tipo di informazione e dell’andamento del rapporto: non sono orientamenti, sono scadenze, e alla loro maturazione la cancellazione avviene automaticamente, senza bisogno di alcuna istanza.

Tipo di informazione registrata nel SICTermine di conservazione
Richiesta di finanziamento in corso di valutazioneNon oltre 180 giorni dalla presentazione della richiesta
Richiesta rifiutata o rinunciataNon oltre 90 giorni dall’aggiornamento con l’esito
Finanziamento rimborsato regolarmente60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto
Ritardo di 1 o 2 rate poi regolarizzato12 mesi dalla comunicazione della regolarizzazione, se i pagamenti successivi sono regolari
Ritardo di 3 o più rate poi regolarizzato24 mesi dalla comunicazione della regolarizzazione, se i pagamenti successivi sono regolari
Inadempimento non regolarizzatoIn linea generale non oltre 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto

Due precisazioni pratiche su questa tabella, perché è qui che si annidano gli errori più frequenti. La prima: il termine non decorre dal pagamento, ma dalla comunicazione della regolarizzazione trasmessa al sistema. Se il partecipante ha comunicato in ritardo, il tuo dato resta visibile più a lungo di quanto dovrebbe, e quella differenza è contestabile. La seconda: la condizione di regolarità dei pagamenti successivi va verificata sull’intero periodo, perché un nuovo ritardo intervenuto nel frattempo può far ripartire il conteggio e trasformare una previsione di uscita dal sistema in un’attesa molto più lunga.

Le pronunce che ti proteggono

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 4632 del 15 maggio 2023, ha affermato che l’obbligo di preavviso trova fondamento nel diritto europeo in materia di protezione dei dati e integra la base di legittimità del trattamento mediante segnalazione nei SIC, con la conseguenza che vale per tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatori ma di imprenditori individuali o professionisti. Lo stesso principio è stato ripreso dal Collegio di Torino con la decisione n. 8797 del 6 settembre 2023.


Mossa 2 — Interrogare le banche dati prima ancora di leggere la tua pratica

La mossa

Nel momento in cui presenti la domanda, la prima operazione del finanziatore non è l’analisi del tuo reddito: è l’interrogazione delle banche dati. In pochi secondi il sistema recupera la tua storia creditizia, la confronta con i parametri interni e restituisce un esito preliminare. Molte pratiche muoiono qui, prima che un essere umano abbia letto una sola riga della documentazione che hai consegnato.

L’accesso ha una base normativa precisa: l’art. 125 TUB disciplina l’accesso dei finanziatori alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, mentre l’accesso alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è consentito ai soggetti individuati dalla stessa Banca d’Italia con proprie disposizioni.

Perché la fa, e quando preferisce non farla

L’interrogazione è il passaggio a più alto rendimento dell’intero processo: costa pochissimo e filtra una quota rilevante delle domande. Consente inoltre di documentare l’adempimento dell’obbligo di valutazione del merito creditizio. Nessun intermediario razionale vi rinuncia.

Preferisce però non fondare tutto sull’interrogazione quando il cliente è di valore, quando la relazione commerciale è consolidata o quando il finanziamento è assistito da garanzie che riducono la perdita attesa. In quei casi l’istruttoria torna a essere umana, e con essa torna lo spazio per spiegare.

I suoi limiti

Non chiunque può accedere a quei dati. Con la riforma introdotta dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 10 gennaio 2026, con applicazione a decorrere dal 20 novembre 2026 — l’art. 125 TUB è stato riscritto per limitare l’accesso alle banche dati creditizie ai soli finanziatori sottoposti a vigilanza e rispettosi della disciplina europea sulla protezione dei dati.

Ci sono dati che non possono entrare nella valutazione. La stessa riforma vieta espressamente di trattare, ai fini della valutazione del merito creditizio, le categorie particolari di dati di cui all’art. 9, par. 1, GDPR e i dati personali ottenuti dai social network. È una regola che merita di essere ricordata a chi ti chiede l’accesso a informazioni che con il tuo reddito non hanno nulla a che vedere.

Il contenuto delle banche dati è tipizzato. Esse contengono almeno informazioni sugli arretrati nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull’identità del finanziatore: non sono archivi generalisti sulla tua vita.

I dati devono essere esatti e aggiornati. È il principio di esattezza dell’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR, e vale tanto per chi immette il dato quanto per chi lo consulta e lo utilizza.

La tua contromossa

Prima di presentare una nuova domanda, guarda tu stesso quello che vedrà l’istruttore. L’accesso ai dati è gratuito e la visura ti dice esattamente quali posizioni risultano aperte, quali chiuse, quali segnalate come irregolari e con quale data di aggiornamento. Se qualcosa non torna, la sequenza corretta è: istanza di rettifica al partecipante che ha immesso il dato, richiesta di aggiornamento al gestore del SIC, e solo dopo, se non arriva riscontro, reclamo al Garante o azione giudiziaria.

Non presentare mai la domanda successiva prima di aver sistemato il dato: ogni nuova richiesta lascia una traccia, e le tracce si sommano contro di te. È la mossa che vedremo tra poco e che, giocata male, trasforma un singolo problema in una serie di rifiuti a catena.

Un’ultima avvertenza su questa mossa riguarda la diversa visibilità dei due sistemi, che va compresa perché orienta la strategia. Il SIC privato restituisce al partecipante la storia dei tuoi rapporti di credito al consumo e dei tuoi finanziamenti, positivi e negativi. La Centrale dei Rischi funziona invece con un meccanismo di flusso di ritorno: ciascun intermediario che segnala riceve in cambio la fotografia dell’indebitamento complessivo del cliente presso l’intero sistema. È il motivo per cui una segnalazione in Centrale dei Rischi ha un effetto di propagazione immediato e trasversale, che va molto oltre il rapporto in cui è sorta: non riguarda la banca che ha segnalato, riguarda tutte le altre. Chi si trova con una classificazione a sofferenza a sistema deve quindi aggredirla con priorità assoluta rispetto a qualunque nuova domanda di finanziamento, perché finché resta lì produce effetti su ogni istruttoria futura.

Le pronunce che ti proteggono

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 7 dicembre 2023 nelle cause riunite C-26/22 e C-64/22, SCHUFA Holding (Esdebitazione), ha affrontato il tema della conservazione da parte di un’agenzia privata di informazioni negative provenienti da registri pubblici, valorizzando i principi di liceità e proporzionalità del trattamento: un dato non diventa lecitamente conservabile solo perché in origine era pubblico.


Mossa 3 — Far decidere l’algoritmo, poi presentarti il risultato come un fatto naturale

La mossa

Il cuore del rifiuto inspiegabile è quasi sempre un punteggio. Il sistema di scoring combina la tua storia creditizia, i dati che hai fornito e le variabili del modello, e restituisce un valore numerico. Sopra una certa soglia la pratica prosegue, sotto viene respinta. Quel numero non ti viene comunicato, la logica che lo genera non ti viene spiegata, e il risultato ti arriva sotto forma di una frase che non dice nulla: la richiesta non ha avuto esito positivo.

Perché la fa, e quando preferisce non farla

Lo scoring è il massimo dell’efficienza: standardizza, accelera, riduce il contenzioso interno sulle decisioni e rende confrontabili portafogli enormi. Dal punto di vista industriale è una scelta obbligata.

Diventa scomodo quando il cliente chiede conto della logica. Perché a quel punto l’intermediario deve spiegare, e spiegare significa esporre il proprio modello a una verifica esterna. È esattamente qui che il margine dell’avversario si restringe di più.

I suoi limiti

Il punteggio non è un fatto di natura: è una decisione, e come tale è regolata. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 7 dicembre 2023 nella causa C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring), ha stabilito che l’elaborazione automatizzata di un punteggio di affidabilità creditizia da parte di un’agenzia costituisce essa stessa una decisione automatizzata ai sensi dell’art. 22 GDPR, quando quel punteggio determina in modo decisivo la concessione o il diniego del credito da parte del terzo che lo utilizza. Il risultato pratico è che le garanzie dell’art. 22 — informazioni significative sulla logica utilizzata, diritto di ottenere l’intervento umano, diritto di esprimere la propria posizione e di contestare la decisione — non possono essere aggirate sostenendo che “il punteggio lo fornisce un altro soggetto”.

La spiegazione dovuta non è una formula vuota. La Corte di giustizia, con la sentenza 27 febbraio 2025 nella causa C-203/22, Dun & Bradstreet Austria, ha precisato che il diritto di accesso previsto dall’art. 15, par. 1, lett. h), GDPR impone di rendere comprensibile all’interessato il procedimento e i criteri concretamente seguiti, e che l’eventuale tutela del segreto commerciale non può tradursi in un rifiuto integrale di informare: il bilanciamento spetta all’autorità o al giudice nazionale, non unilateralmente al titolare.

Dal 20 novembre 2026 la regola diventa esplicita anche nel TUB. Il decreto legislativo n. 212/2025 introduce nel Testo Unico Bancario un nuovo art. 127-ter dedicato alla valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato dei dati personali del cliente, con il diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l’intervento umano quando la valutazione si fondi, anche solo in parte, su sistemi automatizzati.

La tua contromossa

La richiesta da formulare non è “perché mi avete rifiutato”, ma una domanda strutturata in tre punti: quali dati avete trattato, quale logica ha generato la valutazione, e chiedo l’intervento umano sulla decisione. Formulata così, la richiesta non è più una lamentela a cui rispondere con una circolare: è l’esercizio di diritti tipizzati, con termini di riscontro e conseguenze in caso di silenzio.

È il passaggio in cui l’assistenza tecnica fa la differenza, perché la richiesta va costruita in modo che il riscontro sia utilizzabile dopo, davanti all’ABF, al Garante o al giudice. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: significa che la lettera che parte oggi viene scritta pensando già al grado di giudizio più lontano in cui potrebbe essere prodotta.

Conviene essere precisi su cosa si può legittimamente pretendere, perché una richiesta formulata male viene respinta senza sforzo. Non hai diritto a farti consegnare il codice sorgente del modello né la formula matematica che genera il punteggio: quella è la posizione che l’intermediario opporrà, e su quel terreno ha buone probabilità di resistere. Hai invece diritto a sapere quali categorie di dati sono state utilizzate, quale peso relativo hanno avuto nel determinare l’esito, quali sono le conseguenze previste del trattamento e come puoi far rivedere la decisione da una persona. Formulata in questi termini, la richiesta si muove esattamente nel perimetro tracciato dalla giurisprudenza europea e non lascia margini a un rifiuto generico.

C’è poi un aspetto temporale da non trascurare. L’intervento umano ha senso finché la pratica è ancora recuperabile: chiederlo a distanza di mesi, quando l’istruttoria è stata archiviata, significa ottenere al massimo una risposta di cortesia. La richiesta va quindi inoltrata nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione di rigetto, insieme all’accesso ai dati, in modo che i due binari procedano insieme e che la posizione risulti contestata prima ancora di essere consolidata.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle due sentenze appena richiamate, va tenuta presente la sentenza della Corte di giustizia 4 settembre 2025 nella causa C-655/23, che ha ribadito come il risarcimento previsto dall’art. 82 GDPR non sia subordinato al superamento di una soglia di rilevanza, pur richiedendo la prova di tre condizioni cumulative: la violazione, il danno effettivamente subito e il nesso causale tra i due.


Mossa 4 — Rifiutare senza spiegare, contando sul fatto che non chiederai

La mossa

Arriva la comunicazione: la domanda non può essere accolta. Nessun riferimento a una banca dati, nessuna indicazione di quale informazione abbia pesato, spesso nemmeno la firma di una persona identificabile. È la mossa del silenzio motivazionale, e funziona per una ragione statistica molto semplice: la stragrande maggioranza dei richiedenti non chiede nulla e va a bussare da un’altra parte.

Perché la fa, e quando preferisce non farla

Motivare costa. Costa tempo, costa esposizione, costa la possibilità che il cliente contesti il singolo dato su cui la decisione si è fondata. Un rifiuto generico chiude la pratica e non apre contenziosi.

Al finanziatore non conviene però restare generico quando il richiedente ha già dimostrato di conoscere la disciplina, quando la contestazione è arrivata per iscritto e con riferimenti normativi puntuali, e quando è chiaro che il passo successivo sarà un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, dove il silenzio dell’intermediario pesa sulla valutazione del Collegio.

I suoi limiti

Se il rifiuto si fonda su informazioni presenti in una banca dati, l’informazione al consumatore non è discrezionale: è obbligatoria, immediata e gratuita. L’art. 125, comma 2, TUB impone al finanziatore, in questo caso, di comunicare il risultato della consultazione e gli estremi della banca dati. È il varco più stretto in cui il rifiuto opaco può passare, e per questo è il primo punto su cui insistere.

Dal 20 novembre 2026 l’obbligo si allarga. Nella versione riscritta dal decreto legislativo n. 212/2025 — che recepisce la direttiva (UE) 2023/2225 sul credito ai consumatori — l’informazione dovuta comprende anche le informazioni segnaletiche che hanno determinato il rigetto della richiesta. Non più soltanto “abbiamo consultato quella banca dati”, ma quale dato ha pesato.

L’obbligo di informare preventivamente vale anche a monte. L’art. 125, comma 3, TUB impone al finanziatore di informare il consumatore la prima volta che segnala a suo carico informazioni negative a una banca dati.

Il silenzio ha un costo processuale. Un intermediario che non risponde al reclamo e poi si presenta davanti all’ABF senza documentare né l’istruttoria né l’invio del preavviso si trova a difendere una posizione già indebolita.

La tua contromossa

Rispondi al rifiuto con una richiesta scritta che cita l’art. 125 TUB e chiede esattamente quello che la norma ti attribuisce: risultato della consultazione ed estremi della banca dati consultata. Invia per PEC o raccomandata, conserva la prova di invio, e indica un termine di riscontro. Nella stessa comunicazione, affianca l’esercizio dei diritti GDPR di accesso e, se il dato è errato, di rettifica.

Se il riscontro non arriva o è evasivo, i binari successivi sono tre e possono essere percorsi anche in parallelo: reclamo formale all’intermediario, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, reclamo al Garante per la protezione dei dati personali sul profilo del trattamento. Nei casi in cui il pregiudizio è attuale e la permanenza del dato sta bloccando operazioni in corso, resta la tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Sul contenuto della comunicazione conviene essere metodici, perché una lettera ben costruita produce risultati che dieci telefonate non ottengono. Indica gli estremi esatti della domanda (data, importo richiesto, eventuale numero di pratica), richiama l’art. 125 TUB nella parte che impone l’informazione in caso di rigetto fondato su una banca dati, affianca l’esercizio dei diritti di accesso e rettifica previsti dagli artt. 15 e 16 GDPR, assegna un termine di riscontro e preannuncia con chiarezza il passo successivo. Quest’ultimo elemento non è una minaccia: è l’informazione che consente alla controparte di rifare il proprio calcolo di convenienza, ed è precisamente ciò che vuoi che accada.

Va sottolineato un punto che molti trascurano: l’obbligo informativo sussiste anche quando il rifiuto è legittimo nel merito. Il finanziatore può benissimo aver deciso bene e restare comunque inadempiente rispetto all’obbligo di dirti su cosa ha deciso. Sono due piani distinti, e il secondo si contesta a prescindere dall’esito del primo. È spesso da questa contestazione apparentemente minore che emerge il dato errato su cui si fondava tutto il resto.

Le pronunce che ti proteggono

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 4519/2023, ha distinto i due regimi: nei SIC privati il preavviso previsto dal Codice di condotta è presupposto di legittimità della segnalazione, mentre nella Centrale dei Rischi l’informativa prevista dall’art. 125, comma 3, TUB opera come obbligo di trasparenza e correttezza, la cui violazione rileva sul piano risarcitorio senza travolgere di per sé una segnalazione sostanzialmente fondata. È una distinzione che va conosciuta, perché indica dove colpire con più efficacia a seconda della banca dati coinvolta.


Mossa 5 — Lasciare che siano i tuoi stessi tentativi a peggiorare la posizione

La mossa

Questa non è propriamente una mossa attiva del finanziatore: è un effetto del sistema che il finanziatore conosce e su cui, di fatto, conta. Ogni domanda di finanziamento che presenti viene registrata nel SIC come richiesta in corso di valutazione. Se ricevi un rifiuto e ne presenti subito un’altra, e poi un’altra ancora, quello che l’istruttore successivo vede non è la tua determinazione: è una sequenza di tentativi ravvicinati, che il modello legge come segnale di tensione finanziaria.

Perché la fa, e quando preferisce non farla

Al singolo intermediario questa dinamica non costa nulla e gli fornisce anzi un’informazione preziosa a costo zero. Nessuno ha interesse ad avvertirti che stai peggiorando da solo la tua posizione.

L’unico momento in cui l’informazione ti viene data spontaneamente è quando l’operatore ha interesse a vendere un prodotto alternativo, tipicamente più oneroso o assistito da garanzie più forti. È il punto in cui il rifiuto si trasforma in leva commerciale, e va riconosciuto per quello che è.

I suoi limiti

Anche queste registrazioni hanno una scadenza precisa. I dati relativi a una richiesta in corso di istruttoria sono conservati per il tempo necessario e comunque non oltre 180 giorni dalla presentazione; se il finanziamento non viene concesso o il richiedente rinuncia, la conservazione non può superare 90 giorni dall’aggiornamento con l’esito.

La registrazione della richiesta non è una segnalazione negativa. È un dato neutro sul piano giuridico, e va contestato ogni tentativo di trattarlo come se equivalesse a un inadempimento.

Il principio di limitazione della conservazione è cogente. Il dato che sopravvive al proprio termine è un dato trattato senza base giuridica, e la cancellazione è automatica: non serve chiederla, ma serve verificarla.

La tua contromossa

Dopo un rifiuto, la mossa giusta è fermarsi, non riprovare. Il tempo speso a ricostruire la posizione in banca dati vale più di cinque domande presentate a caso. La sequenza corretta è: visura, individuazione del dato che pesa, rettifica o attesa della scadenza del termine di conservazione, e solo allora nuova domanda.

Se sospetti che il rifiuto derivi da un dato ormai scaduto, la richiesta di aggiornamento ha un effetto immediato e molto concreto: non stai chiedendo un favore, stai chiedendo l’applicazione di un termine già maturato.

Una precisazione utile a evitare fraintendimenti: la registrazione della richiesta non compare in Centrale dei Rischi, dove confluiscono le posizioni di rischio effettive e non i tentativi di ottenere credito. È un dato che vive nei SIC privati e che ha una durata breve. Proprio per questo il danno che produce è quasi sempre autoinflitto e completamente evitabile: basta non concentrare le domande. Chi presenta una richiesta ogni due settimane costruisce da solo, in tre mesi, un profilo che nessun modello statistico può leggere in modo favorevole.

Vale infine ricordare che accanto ai dati condivisi esiste una valutazione interna che ciascun intermediario elabora sulla propria clientela. Su quella non hai leve dirette di rettifica, ma hai comunque i diritti previsti dal GDPR quando la valutazione è automatizzata: il che riporta la partita sul terreno della mossa precedente, dove i tuoi strumenti sono molto più affilati.

Le pronunce che ti proteggono

La casistica arbitrale recente conferma il rigore sull’onere probatorio a carico dell’intermediario: si vedano, tra le altre, le decisioni del Collegio di Milano nn. 8872, 8874 e 8875 del 2025 e la decisione del Collegio di Palermo n. 7385/2025, tutte incentrate sulla dimostrazione dei presupposti della classificazione, sulla prova dell’invio e della ricezione del preavviso e sulla legittimazione dell’intermediario cessionario nelle operazioni di cessione ai sensi dell’art. 58 TUB.


Mossa 6 — Gestire il tuo reclamo con risposte standard e guadagnare tempo

La mossa

Quando finalmente scrivi, la controparte ha una procedura pronta. Il reclamo viene protocollato, assegnato a un ufficio dedicato e riscontrato con una risposta che nella maggior parte dei casi contiene tre elementi ricorrenti: la conferma che il dato è stato comunicato correttamente, il rinvio al partecipante che lo ha immesso, e l’invito a rivolgersi altrove. Il tempo passa, il dato resta a sistema e la finestra utile per te si assottiglia.

Perché la fa, e quando preferisce non farla

Il tempo lavora per chi detiene il dato. Ogni mese che passa avvicina la scadenza naturale del termine di conservazione e riduce l’interesse del cliente a proseguire. Inoltre una risposta standard ha un costo marginale prossimo allo zero, mentre una verifica sostanziale impone di recuperare l’istruttoria, spesso archiviata anni prima o, in caso di cessione, mai ricevuta.

L’atteggiamento cambia radicalmente quando il reclamo è documentato, quando cita norme e decisioni pertinenti, quando indica un termine e preannuncia il passo successivo. A quel punto il calcolo si rovescia: il costo atteso di una difesa in sede arbitrale o giudiziale supera il costo di una rettifica.

I suoi limiti

Il rinvio a un altro soggetto non è una risposta. Nel rapporto tra gestore del SIC e partecipante, ciascuno risponde per la parte di trattamento che gli compete: il partecipante per l’esattezza del dato immesso e per il preavviso, il gestore per la conservazione e per il riscontro alle istanze dell’interessato.

Il termine di riscontro alle richieste GDPR non è negoziabile, e il silenzio del titolare apre direttamente la strada al reclamo all’autorità di controllo.

L’intermediario che riceve una contestazione fondata è tenuto a rettificare i flussi, con effetto anche sulle segnalazioni pregresse: non basta correggere il dato per il futuro.

Nella Centrale dei Rischi la classificazione va aggiornata quando i presupposti vengono meno. Una sofferenza non è un marchio permanente: è la fotografia di una situazione, e quando la situazione cambia la fotografia va sostituita.

La tua contromossa

Costruisci il reclamo come se dovesse essere letto da un giudice, non da un call center. Fatti, date, importi, allegati numerati, norme violate, richiesta precisa e termine. Se il riscontro non arriva o è di stile, il ricorso all’ABF è rapido ed economico e la casistica in materia è ormai molto consolidata; il reclamo al Garante presidia il profilo del trattamento dei dati; l’azione ordinaria consente di ottenere insieme l’accertamento dell’illegittimità, l’ordine di cancellazione e la liquidazione del danno.

Quando invece la permanenza del dato sta producendo un pregiudizio attuale — pratiche sospese, affidamenti revocati, operazioni bloccate — lo strumento elettivo resta il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in cui il periculum si fonda sulla dannosità attuale della permanenza a sistema della segnalazione.

Sulla scelta della sede vale la pena spendere qualche riga, perché ciascuna ha un rendimento diverso a seconda del vizio che intendi far valere. L’Arbitro Bancario Finanziario è rapido, poco costoso e particolarmente adatto ai casi documentalmente ben istruiti, soprattutto quando il vizio è formale e riguarda il preavviso o la mancata prova dell’istruttoria; le sue decisioni non hanno efficacia esecutiva, ma il grado di adesione degli intermediari è elevato e la pronuncia costituisce comunque un elemento di peso in un successivo giudizio. Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali presidia il profilo del trattamento ed è la sede naturale quando il problema è la conservazione oltre i termini o il mancato riscontro alle istanze di accesso. L’azione ordinaria davanti al giudice è l’unica che consente di ottenere insieme l’accertamento, l’ordine di cancellazione e la liquidazione del danno, ed è la strada obbligata quando il pregiudizio economico è consistente e documentato.

Nulla impedisce di percorrere più binari, purché la scelta sia governata e non casuale: il fascicolo va costruito una volta sola, in modo che gli stessi documenti reggano davanti a tutte e tre le sedi. È esattamente l’errore che si vuole evitare quando si assembla un reclamo in fretta e poi lo si deve rifare da capo.

Le pronunce che ti proteggono

Sul piano dei rimedi, l’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. VI civile, del 1° aprile 2026 mostra l’efficacia della tutela cautelare anche nei confronti dei cessionari di crediti in blocco. Sul piano della responsabilità, la giurisprudenza inquadra la segnalazione illegittima ora nella violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 1218 c.c., ora nell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione economica, con l’aggiunta, nei SIC, della responsabilità prevista dall’art. 82 GDPR.


La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Quelle che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per far vedere come si muovono i termini e dove si sposta la convenienza della controparte. Non sono casi reali e non descrivono l’esito di alcuna vicenda concreta.

Ipotesi 1 — Il dato sopravvissuto al proprio termine. Prestito personale di 18.400 euro richiesto il 3 luglio 2026, rifiutato il 9 luglio senza motivazione. La visura SIC mostra una segnalazione di ritardo su due rate da 247 euro ciascuna, riferite a un finanziamento del 2024, con regolarizzazione comunicata il 14 febbraio 2025. Il termine di conservazione applicabile a un ritardo di una o due rate regolarizzate è di 12 mesi dalla comunicazione della regolarizzazione, a condizione che nel periodo i pagamenti siano regolari: il dato avrebbe dovuto essere cancellato intorno al 14 febbraio 2026. A settembre 2026 è ancora visibile. La richiesta di aggiornamento non è un’istanza di clemenza, ma la rilevazione di un trattamento privo di base giuridica: il termine è maturato da oltre sei mesi e nel frattempo ha prodotto almeno un rifiuto documentato. Il finanziatore, dal canto suo, ha applicato una regola su un dato che il sistema non avrebbe dovuto più mostrargli.

Ipotesi 2 — La sofferenza su un credito contestato. Esposizione di 42.300 euro derivante da un contratto di leasing, classificata a sofferenza il 21 gennaio 2026 mentre pende un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso il 4 novembre 2025. Il 12 marzo 2026 una richiesta di mutuo presentata da una società collegata viene respinta e la comunicazione bancaria richiama espressamente la posizione segnalata. Qui la contromossa opera su tre piani simultanei. Sul piano sostanziale, la classificazione a sofferenza richiede una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e non può discendere dal solo inadempimento, tanto meno quando il credito è oggetto di seria contestazione giudiziale. Sul piano cautelare, il diniego di mutuo documentato integra un pregiudizio attuale. Sul piano risarcitorio, quella stessa comunicazione bancaria è la prova regina del nesso causale, e Cass. n. 5593/2026 ha chiarito che il danno può essere lamentato anche da un soggetto diverso dal segnalato, purché dimostri un pregiudizio diretto e causalmente riconducibile alla segnalazione. Per la controparte, a questo punto, proseguire significa difendere in giudizio un’istruttoria che non ha documentato.

Ipotesi 3 — L’effetto domino delle richieste ravvicinate. Dopo un primo rifiuto ricevuto il 6 aprile 2026, il richiedente presenta altre quattro domande tra il 9 aprile e il 18 maggio, tutte respinte. A giugno la sua posizione mostra cinque richieste registrate in poco più di un mese, di cui quattro con esito di rifiuto: i dati relativi alle richieste non concesse sono conservati fino a 90 giorni dall’aggiornamento con l’esito, quelli delle istruttorie in corso fino a 180 giorni dalla presentazione. Nessuno di questi dati è una segnalazione negativa, ma la loro concentrazione temporale è letta dai modelli come indicatore di tensione. La contromossa corretta era, ed è, l’attesa governata: fermare le domande, far decorrere i termini, intervenire sul dato che ha causato il primo rifiuto e ripresentarsi con una posizione pulita. Chi riprova subito consegna alla controparte un argomento che prima non aveva.


Quando all’avversario conviene davvero trattare

C’è un errore di prospettiva che rende difficili moltissime trattative: pensare che il finanziatore decida in base al torto o alla ragione. Non è così. Decide in base a una previsione di recupero, a un costo di gestione e a un rischio di soccombenza. Individuare i momenti in cui questi tre elementi si spostano a tuo favore è la parte più utile dell’intera partita.

Il primo momento favorevole è quando il vizio è formale e dimostrato. Se il preavviso non c’è, o l’intermediario non è in grado di provarne la spedizione, la posizione difensiva è fragile e il costo atteso di un procedimento arbitrale supera rapidamente il vantaggio di mantenere il dato a sistema. È la situazione in cui la rettifica arriva più in fretta, perché non richiede di rinunciare al credito: richiede solo di correggere un flusso segnaletico.

Il secondo momento è quando il credito è stato ceduto. Il cessionario che ha acquistato un portafoglio spesso non dispone dell’istruttoria originaria e non può ricostruire la valutazione compiuta a suo tempo dal cedente. Non potendo documentare i presupposti attuali della classificazione, ha un interesse concreto a definire la posizione. È lo scenario in cui il saldo e stralcio trova terreno più fertile, perché il valore di libro del credito acquistato è quasi sempre molto inferiore al nominale e ogni incasso realizzato in tempi brevi migliora il rendimento dell’operazione.

Il terzo momento è quello in cui il tuo pagamento è ancora possibile. Un debitore che ha una capacità reddituale residua e propone un piano sostenibile vale, per il creditore, molto più di un debitore che verrà aggredito in via esecutiva con esiti incerti e tempi lunghi. La convenienza si sposta ulteriormente quando la proposta è documentata e verificabile, perché riduce il rischio di un accordo destinato a saltare dopo tre rate.

Il quarto momento è imminente e vale la pena conoscerlo. Il decreto legislativo n. 212/2025 introduce nel TUB una disciplina delle misure di tolleranza: nella riscrittura dell’art. 125-decies, il finanziatore è tenuto ad adottare un ragionevole grado di tolleranza prima di avviare procedimenti esecutivi, con obblighi informativi e di correttezza e con misure che possono comprendere la modifica delle condizioni contrattuali, secondo le disposizioni di attuazione che la Banca d’Italia è chiamata ad adottare. Dal 20 novembre 2026 la richiesta di rinegoziazione non è più solo un’istanza di buon senso: si inserisce in un quadro normativo che orienta il comportamento dell’intermediario.

Il quinto momento, infine, è quello in cui l’esposizione complessiva non è più sostenibile. Quando i debiti nel loro insieme superano stabilmente la capacità di rimborso, insistere su una singola pratica di prestito è una battaglia sul fronte sbagliato. In quel caso lo strumento adeguato è la composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge n. 3/2012 e oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che consente di affrontare la posizione nel suo complesso anziché rincorrere un rifiuto per volta. Riconoscere il momento in cui la partita cambia campo è, di per sé, una mossa.

Resta una considerazione di metodo sulla trattativa, perché il modo in cui la si apre determina quasi sempre il risultato. Presentarsi chiedendo comprensione non sposta nulla: la controparte non decide in base alla comprensione. Presentarsi con la posizione ricostruita, i vizi individuati e una proposta numericamente sostenibile sposta molto, perché in quel momento l’interlocutore smette di valutare un debitore in difficoltà e comincia a valutare un rischio processuale accanto a un incasso certo. È il passaggio in cui la partita si decide, e arriva solo dopo che il lavoro di ricostruzione documentale è stato fatto per intero. Chi tratta prima di sapere cosa c’è nelle banche dati tratta al buio, e lo fa contro un avversario che invece ci vede benissimo.


La partita in tabella

La tabella che segue mette in fila le sei mosse ricostruite finora, il vincolo giuridico che limita ciascuna di esse, la contromossa corrispondente e la finestra temporale in cui conviene giocarla. È lo schema da tenere sotto mano quando arriva un rifiuto, perché ordina le priorità: prima si guarda il dato, poi si contesta la decisione, e solo alla fine si ripresenta la domanda.

Mossa del creditoreTermine o condizione che lo vincolaContromossa del debitoreFinestra utile
Segnalare il ritardo nei SICPreavviso obbligatorio; dati del primo ritardo accessibili solo dopo almeno 15 giorni dalla spedizione; onere della prova dell’invio sull’intermediarioChiedere copia e prova di spedizione del preavviso; contestare la segnalazione priva del presuppostoSubito, e comunque prima che il termine di conservazione scada da sé
Classificare a sofferenza in Centrale RischiNecessaria una valutazione della complessiva situazione patrimoniale; il mero inadempimento non bastaDomanda di cancellazione documentata; se il pregiudizio è attuale, ricorso ex art. 700 c.p.c.Dal momento in cui la classificazione compare nella posizione
Interrogare le banche datiAccesso riservato ai finanziatori vigilati; divieto di trattare categorie particolari di dati e dati da social network ai fini del merito creditizio (dal 20 novembre 2026)Visura SIC e accesso alla posizione in Centrale Rischi prima di ogni nuova domandaPrima di presentare la richiesta
Decidere tramite scoring automatizzatoArt. 22 GDPR: informazioni sulla logica, intervento umano, contestazione; nuovo art. 127-ter TUB dal 20 novembre 2026Istanza in tre punti: dati trattati, logica applicata, richiesta di intervento umanoEntro pochi giorni dal rifiuto
Rifiutare senza motivareArt. 125, comma 2, TUB: informazione immediata e gratuita su esito della consultazione ed estremi della banca datiRichiesta scritta con richiamo espresso alla norma, inviata con prova di ricezioneImmediatamente dopo la comunicazione di rigetto
Gestire il reclamo con risposte standardTermini di riscontro alle istanze GDPR; obbligo di rettificare i flussi anche pregressiReclamo documentato; poi ABF, Garante o azione ordinaria, anche in paralleloAlla scadenza del termine di riscontro

Le domande di chi è sotto attacco

Possono rifiutarmi il prestito senza dirmi perché? Possono rifiutarlo, ma non possono tacere se hanno deciso guardando una banca dati. La libertà di non concedere credito resta intera. L’art. 125, comma 2, TUB impone però che, quando il rigetto si fonda su informazioni presenti in una banca dati, il consumatore sia informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. Dal 20 novembre 2026 l’informazione dovrà comprendere anche le informazioni segnaletiche che hanno determinato il rigetto.

Il punteggio che mi hanno assegnato me lo devono spiegare? Sì, nella misura in cui ti serve per capire e contestare. La Corte di giustizia, nella causa C-203/22 decisa il 27 febbraio 2025, ha affermato che l’interessato ha diritto a una spiegazione comprensibile del procedimento e dei criteri applicati, e che il segreto commerciale non legittima un rifiuto totale di informare: il bilanciamento va rimesso all’autorità di controllo o al giudice.

Ho pagato tutto: perché risulto ancora segnalato? Perché la regolarizzazione non cancella il dato, fa partire un termine. Per un ritardo di una o due rate poi regolarizzate la conservazione è di 12 mesi dalla comunicazione della regolarizzazione; sale a 24 mesi quando le rate in ritardo sono di più; per gli inadempimenti non regolarizzati il riferimento generale è di 36 mesi. Ciò che va verificato non è se hai pagato, ma da quale data decorre il termine e se quella data è corretta.

Quanto restano registrate le domande di prestito che ho fatto? Molto meno di quanto si teme, ma abbastanza da fare danno se le concentri. Le richieste in corso di istruttoria sono conservate non oltre 180 giorni dalla presentazione; quelle rifiutate o rinunciate non oltre 90 giorni dall’aggiornamento con l’esito. È il motivo per cui, dopo un rifiuto, riprovare subito altrove è la mossa peggiore.

Se la segnalazione era sbagliata, ho automaticamente diritto a un risarcimento? No: il danno va allegato e provato, anche se la prova può essere presuntiva. La giurisprudenza esclude che il pregiudizio sia in re ipsa, ma valorizza indizi concreti come la stretta successione temporale tra segnalazione e revoca degli affidamenti, o la comunicazione con cui un istituto motiva il diniego richiamando la posizione segnalata. La prova documentale del rifiuto di credito è, sotto questo profilo, l’elemento più efficace.

Il credito è stato venduto a un’altra società: la segnalazione resta valida? Non automaticamente. Chi acquista il credito non eredita la valutazione altrui: se intende mantenere o effettuare la segnalazione deve compiere una verifica autonoma e attuale sui presupposti, come ha affermato il Tribunale di Milano con l’ordinanza cautelare del 1° aprile 2026. È uno dei punti su cui la posizione della controparte è più fragile.

Se il rifiuto arriva da un’agenzia o da un mediatore, a chi devo rivolgermi? Al finanziatore, sempre. Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, disciplinati dal decreto legislativo n. 141/2010, raccolgono e trasmettono la domanda ma non deliberano. Gli obblighi informativi previsti dal Testo Unico Bancario gravano sul finanziatore: è a lui che va indirizzata la richiesta, ed è la sua risposta a fare stato.

Posso pretendere che mi mostrino l’algoritmo che ha deciso? No, ma puoi pretendere molto di più di quanto normalmente ti viene detto. Il perimetro corretto della richiesta comprende le categorie di dati utilizzate, il peso che hanno avuto sull’esito, le conseguenze previste del trattamento e la possibilità di ottenere il riesame da parte di una persona. È il perimetro che la Corte di giustizia ha tracciato nella causa C-203/22, e su quel terreno un rifiuto integrale di informare non regge.


I paletti fissati dai giudici

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali e arbitrali che delimitano ciascuna delle mosse ricostruite. I principi sono riformulati per sintesi e non riproducono le massime originali.

Sui limiti allo scoring e alla decisione automatizzata

Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, causa C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring). L’elaborazione automatizzata di un punteggio di affidabilità creditizia costituisce essa stessa una decisione automatizzata ai sensi dell’art. 22 GDPR, quando quel punteggio determina in modo decisivo la scelta del terzo che lo utilizza. Rilevanza: impedisce alla banca di scaricare sul fornitore del punteggio la responsabilità di una decisione che l’interessato ha diritto di conoscere e contestare.

Corte di giustizia UE, 27 febbraio 2025, causa C-203/22, Dun & Bradstreet Austria. Il diritto di accesso previsto dall’art. 15, par. 1, lett. h), GDPR impone di rendere comprensibile all’interessato il procedimento e i criteri effettivamente seguiti nella decisione automatizzata; l’esigenza di tutela del segreto commerciale non giustifica un rifiuto integrale di informare e va bilanciata dall’autorità o dal giudice nazionale. Rilevanza: è la base su cui costruire la richiesta di spiegazione dopo un rifiuto fondato su un punteggio.

Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, SCHUFA Holding (Esdebitazione). La conservazione da parte di un’agenzia privata di informazioni negative tratte da registri pubblici va valutata alla luce dei principi di liceità e proporzionalità del trattamento. Rilevanza: l’origine pubblica di un’informazione non la rende conservabile senza limiti in una banca dati privata.

Sui presupposti della segnalazione a sofferenza

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593. La classificazione a sofferenza richiede il riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, con difficoltà economica grave e non transitoria equiparabile all’insolvenza, da accertare esaminando la documentazione patrimoniale disponibile; è viziata da motivazione soltanto apparente la decisione che ritenga legittima la segnalazione sul solo presupposto dell’inadempimento; il danno può essere lamentato anche da un soggetto diverso dal segnalato, purché dimostri un pregiudizio diretto e causalmente collegato. Rilevanza: è la pronuncia più recente e più completa sull’intera materia.

Cass. civ., Sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428. L’appostazione a sofferenza non può fondarsi sull’analisi del solo rapporto tra banca segnalante e cliente, ma richiede una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore. Rilevanza: è il capostipite dell’orientamento tuttora vigente.

Cass. n. 4320/2021 e Cass. n. 10159/2022. Confermano che lo stato rilevante è quello di insolvenza, anche reversibile e non accertata giudizialmente, ovvero di grave e non transitoria difficoltà economica, distinto dalla semplice illiquidità contingente. Rilevanza: escludono che una tensione di cassa temporanea possa giustificare la classificazione più grave.

Sull’obbligo di preavviso

ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632 del 15 maggio 2023. L’obbligo di preavviso trova fondamento nella disciplina europea di protezione dei dati personali e integra la base di legittimità del trattamento realizzato mediante segnalazione nei SIC; vale perciò per tutte le persone fisiche, anche non consumatori, compresi imprenditori individuali e professionisti. Rilevanza: estende la tutela oltre il perimetro del consumatore.

ABF, Collegio di Torino, decisione n. 8797 del 6 settembre 2023. Ribadisce che la disciplina del Codice di condotta si rivolge a tutti gli interessati. Rilevanza: conferma l’orientamento del Collegio di Coordinamento sul piano applicativo.

ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519/2023. Distingue i regimi: nei SIC il preavviso è presupposto di legittimità della segnalazione, mentre in Centrale dei Rischi l’informativa ex art. 125, comma 3, TUB opera come obbligo di trasparenza e correttezza, con rilievo essenzialmente risarcitorio. Rilevanza: indica quale contestazione è più incisiva a seconda della banca dati coinvolta.

ABF, Collegio di Bari, decisione n. 3435/2025. L’onere di provare l’effettivo invio del preavviso grava integralmente sull’intermediario. Rilevanza: sposta sulla controparte il peso probatorio dell’adempimento più facilmente omesso.

Trib. Lanciano, ordinanza n. 2720 del 14 luglio 2025. Si sofferma sulla qualificazione del preavviso previsto dall’art. 125, comma 3, TUB e dalla Circolare n. 139/1991 rispetto alla legittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi. Rilevanza: mostra come la giurisprudenza di merito stia articolando la distinzione tra i due regimi.

Sulla posizione del cessionario del credito

Trib. Milano, Sez. VI civile, ordinanza cautelare 1° aprile 2026. Ordina la cancellazione immediata della segnalazione mantenuta da una società cessionaria sulla base di una risalente comunicazione della cedente, in assenza di istruttoria autonoma sull’attualità dei presupposti. Rilevanza: è il precedente da citare in ogni contestazione rivolta a un acquirente di crediti deteriorati.

ABF, Collegio di Milano, decisioni nn. 8872, 8874 e 8875 del 2025; ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7385/2025. Affrontano l’onere probatorio sui presupposti della classificazione, la prova dell’invio e della ricezione del preavviso e la legittimazione del cessionario nelle operazioni ex art. 58 TUB. Rilevanza: costituiscono il quadro arbitrale più aggiornato sul tema.

Sul danno e sulla sua prova

Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609. Il danno da segnalazione indebita può essere provato anche in via presuntiva e, per l’imprenditore, si traduce nel peggioramento dell’affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e conservare i finanziamenti, con lesione del diritto di operare sul mercato in regime di libera concorrenza. Rilevanza: fonda la prova presuntiva del pregiudizio patrimoniale.

Cass. civ., ordinanza n. 13073/2023. In materia di trattamento illecito di dati personali il danno non patrimoniale non è in re ipsa e richiede il superamento di una soglia minima di serietà della lesione. Rilevanza: definisce lo standard interno di allegazione e prova.

Corte di giustizia UE, 4 settembre 2025, causa C-655/23. L’art. 82 GDPR non subordina il risarcimento al superamento di una soglia di rilevanza, ma richiede la prova cumulativa della violazione, del danno effettivo e del nesso causale. Rilevanza: va letta insieme all’orientamento interno per calibrare correttamente la domanda risarcitoria.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio gioca la partita al posto tuo, e la gioca a partire dalla ricostruzione delle mosse già fatte dalla controparte. Ecco cosa facciamo, in concreto.

  1. Ricostruiamo la tua posizione in ogni banca dati, esercitando il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 GDPR presso ciascun SIC e acquisendo la posizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, per sapere esattamente quale dato ha generato il rifiuto.
  2. Confrontiamo ogni segnalazione con i termini di conservazione del Codice di condotta, calcolando la data esatta di decorrenza e individuando i dati che risultano mantenuti oltre il termine.
  3. Chiediamo all’intermediario la prova documentale dell’invio del preavviso, e contestiamo la segnalazione quando quella prova non viene fornita.
  4. Verifichiamo l’istruttoria della classificazione a sofferenza, confrontando la documentazione patrimoniale con i presupposti richiesti dalle Istruzioni della Banca d’Italia e dalla giurisprudenza di legittimità.
  5. Intimiamo al finanziatore l’adempimento dell’obbligo informativo previsto dall’art. 125 TUB, pretendendo l’indicazione del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati su cui si è fondato il rigetto.
  6. Formuliamo l’istanza sulla decisione automatizzata, chiedendo le informazioni sulla logica applicata e l’intervento umano sulla valutazione, alla luce dell’art. 22 GDPR e della giurisprudenza europea.
  7. Redigiamo il reclamo all’intermediario e il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, costruendo il fascicolo documentale nella forma in cui potrà essere utilizzato anche nelle sedi successive.
  8. Depositiamo il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando la permanenza della segnalazione sta bloccando operazioni in corso, chiedendo l’ordine di cancellazione o rettifica.
  9. Impostiamo l’azione risarcitoria raccogliendo dal primo giorno gli elementi che provano il nesso causale: dinieghi motivati, revoche di affidamento, corrispondenza con gli istituti, evidenze del deterioramento delle condizioni.
  10. Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza della controparte si sposta, con proposte di saldo e stralcio o di rientro costruite su numeri sostenibili e verificabili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano in particolare due di queste abilitazioni. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere il rapporto con l’intermediario nella sua interezza: i flussi segnaletici, la documentazione contrattuale, la posizione presso il sistema. La qualifica di cassazionista assicura che la stessa linea difensiva impostata nella prima diffida possa essere sostenuta senza discontinuità fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa strategia: un vantaggio non teorico, perché in materia di segnalazioni le pronunce che contano si formano proprio in sede di legittimità. Quando l’esposizione complessiva non è più sostenibile e il problema smette di essere il singolo rifiuto, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC permettono di spostare la difesa sul piano corretto; se il debitore è un’impresa, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa apre la strada agli strumenti di composizione previsti per la crisi aziendale.

Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, ed è una scelta necessaria più che opportuna: la convenienza economica del creditore, che è la chiave di lettura di tutta questa partita, è materia da commercialista quanto da avvocato. Chi valuta se al cessionario di un portafoglio conviene resistere o rettificare deve saper leggere un bilancio quanto una massima.


Chiusura

Nella partita del credito non vince chi ha ragione in astratto: vince chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Un rifiuto senza motivo apparente non è un verdetto, è una mossa. E come ogni mossa ha un fondamento verificabile, dei limiti che la legge le impone e una finestra temporale entro cui può essere contestata con efficacia. Il momento in cui smetti di chiederti perché ti hanno detto di no e cominci a chiedere per iscritto su quali dati hanno deciso è il momento in cui la partita cambia direzione.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è materia bancaria e finanziaria allo stato puro: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da parte dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consente di ricostruire il rapporto con l’intermediario dal flusso segnaletico fino alla delibera di rigetto, mentre la qualifica di avvocato cassazionista garantisce continuità di strategia dal primo reclamo fino al grado più alto, senza cambi di rotta e senza dover ricominciare da capo. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la linea difensiva più solida che i tuoi documenti consentono.

📩 Non lasciare che il tempo giochi per la controparte: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo e mettiamo subito sotto esame il rifiuto che hai ricevuto. Tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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