Quando un debitore riesce a “congelare” i pignoramenti in corso, la prima domanda che si pone è sempre la stessa: quanto tempo dura questa protezione. La risposta non è unica, perché il nostro ordinamento non conosce un solo blocco, ma una pluralità di meccanismi con durate diverse — alcuni misurati in giorni, altri agganciati alla definitività di un provvedimento, altri ancora destinati a durare quanto l’intera procedura concorsuale. Il rischio principale è credere che la protezione sia stabile e permanente: nella maggior parte dei casi si tratta di una finestra temporale rigidamente delimitata, alla cui scadenza il creditore riprende l’esecuzione esattamente dal punto in cui era stata interrotta.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il blocco delle azioni esecutive nasce quasi sempre dentro uno strumento di regolazione della crisi o del sovraindebitamento, e si difende — quando viene negato, revocato o violato — davanti al giudice dell’esecuzione e nei successivi gradi di giudizio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: sono le abilitazioni che presiedono, sul piano tecnico, alla costruzione delle procedure da cui il blocco discende. È inoltre avvocato cassazionista, e questo consente di seguire senza soluzione di continuità le opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c. fino all’ultimo grado di giudizio.
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Inquadramento normativo: che cosa si blocca, e in forza di quale norma
Sul piano normativo, l’espressione “blocco delle azioni esecutive” non corrisponde a un unico istituto. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter), disciplina almeno quattro famiglie di effetti inibitori, ciascuna con presupposti e durata propri.
La definizione essenziale è contenuta nell’art. 2, lett. p), CCII: le misure protettive sono misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori pregiudichino, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per regolare la crisi o l’insolvenza. Due parole di quella definizione sono decisive: “temporanee” e “richieste dal debitore”. Il blocco, salvo il caso delle procedure liquidatorie, non è mai automatico e non è mai indefinito.
La disciplina prevede, in sintesi, i seguenti congegni.
Le misure protettive nella composizione negoziata (artt. 18 e 19 CCII). L’imprenditore che accede alla composizione negoziata può chiedere, contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, che i creditori non possano acquisire diritti di prelazione né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. L’effetto scatta con la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, ma va confermato dal tribunale entro termini brevissimi.
Le misure protettive negli strumenti di regolazione della crisi (artt. 54 e 55 CCII). L’art. 54, comma 2, CCII stabilisce che, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di accesso, dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. È il modello del cosiddetto semi-automatic stay: l’effetto si produce su richiesta del debitore, ma resta subordinato alla conferma giudiziale.
Le misure protettive nel sovraindebitamento civile. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 70, comma 4, CCII attribuisce al giudice il potere di disporre, su istanza del debitore, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari e le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Nel concordato minore, l’art. 78, comma 2, lett. d), CCII prevede che con il decreto di apertura il giudice disponga, su istanza del debitore, che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali fino a quando il provvedimento di omologazione non diventa definitivo.
Il divieto nelle procedure liquidatorie (artt. 150 e 270 CCII). Qui il meccanismo cambia natura. L’art. 150 CCII stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare — anche per crediti maturati durante la procedura — può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Un effetto analogo si produce con l’apertura della liquidazione controllata. In questi casi il blocco non ha una durata predeterminata in giorni: dura quanto la procedura.
Va precisato che questi istituti vanno tenuti distinti dalla sospensione dell’esecuzione ottenuta con gli ordinari rimedi processuali: l’art. 624 c.p.c. consente al giudice dell’esecuzione di sospendere la procedura in presenza di gravi motivi quando è proposta opposizione all’esecuzione, e l’art. 623 c.p.c. disciplina la sospensione disposta in forza di legge o di provvedimento del giudice. Un esempio concreto chiarisce la differenza: chi eccepisce la prescrizione del titolo esecutivo e ottiene la sospensione ex art. 624 c.p.c. non sta beneficiando di una misura protettiva concorsuale, ma di una cautela endoprocessuale legata all’esito di quel singolo giudizio di opposizione; se l’opposizione viene respinta, l’esecuzione riprende senza che alcun tetto temporale concorsuale sia mai entrato in gioco.
Requisiti e termini: il calendario della protezione
Il punto centrale della materia è il seguente: la durata complessiva delle misure protettive, fino all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi o all’apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo — anche non continuativo — di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive concesse nella composizione negoziata (art. 8 CCII). È un tetto invalicabile e cumulativo: i mesi consumati in composizione negoziata si sommano a quelli utilizzati nel successivo strumento di regolazione. Chi ha già “speso” otto mesi di protezione durante le trattative, non ne ha altri dodici a disposizione quando deposita la domanda di concordato.
All’interno di questo tetto operano termini interni più stringenti.
Nella composizione negoziata, l’art. 19, comma 4, CCII impone al tribunale, in sede di conferma, di determinare la durata delle misure in un periodo non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni. Il comma 5 consente la proroga per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, con il limite complessivo di duecentoquaranta giorni. Il correttivo-ter ha chiarito che l’istanza di proroga può provenire anche dal debitore e ha precisato il contenuto del parere dell’esperto.
Negli strumenti di regolazione della crisi, l’art. 55, comma 3, CCII fissa la durata iniziale fino a centoventi giorni, senza prevedere un termine minimo; il comma 4 disciplina la proroga, subordinandola alla dimostrazione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative e che l’estensione non arrechi eccessivo pregiudizio ai creditori. Anche il rinnovo è ammesso, purché nel rispetto del tetto dei dodici mesi.
Nel sovraindebitamento civile la logica è diversa: il termine non è espresso in giorni, ma è agganciato a un evento processuale. Nel concordato minore il divieto opera fino alla definitività dell’omologazione; nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la sospensione può essere disposta fino alla conclusione del procedimento.
Nelle procedure liquidatorie il divieto si protrae per l’intera durata della procedura, cessando con la chiusura.
Va precisato un aspetto che genera errori ricorrenti: i termini di durata delle misure protettive sono termini di efficacia sostanziale, non termini processuali, e non beneficiano della sospensione feriale. La sospensione dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini per impugnare, per opporsi, per costituirsi. Non riguarda il decorso dei centoventi o dei duecentoquaranta giorni di protezione, che maturano anche in agosto. Chi calcola la scadenza aggiungendo il mese di sospensione feriale si espone al rischio di trovare l’esecuzione riassunta prima del previsto.
Quanto alla natura dei termini, il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso di conferma nella composizione negoziata ha carattere perentorio: il suo mancato rispetto determina l’inefficacia delle misure protettive già pubblicate. Il termine di durata fissato in ordinanza è invece un termine finale di efficacia: alla scadenza le misure cessano automaticamente, senza bisogno di alcun provvedimento di revoca.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto / della scadenza |
|---|---|---|---|
| Ricorso per la conferma delle misure protettive nella composizione negoziata: 30 giorni | Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese | Perentorio | Le misure protettive perdono efficacia; i creditori possono riprendere le azioni |
| Durata della prima conferma nella composizione negoziata: da 30 a 120 giorni | Dalla pubblicazione nel registro delle imprese | Termine finale di efficacia | Alla scadenza il blocco cessa automaticamente |
| Durata massima delle misure protettive nella composizione negoziata: 240 giorni complessivi | Dalla prima decorrenza, computando le proroghe | Perentorio | Oltre il tetto non è più concedibile alcuna misura protettiva tipica |
| Durata delle misure protettive negli strumenti di regolazione: fino a 120 giorni | Dalla pubblicazione della domanda ex art. 40 CCII nel registro delle imprese | Termine finale di efficacia | Cessazione automatica, salvo proroga o rinnovo tempestivi |
| Tetto complessivo ex art. 8 CCII: 12 mesi anche non continuativi | Dalla prima misura protettiva, comprese quelle della composizione negoziata | Perentorio e cumulativo | Nessuna ulteriore protezione tipica fino all’omologazione o all’apertura della liquidazione |
| Divieto nel concordato minore | Dal decreto di apertura | Termine finale di efficacia agganciato a evento | Cessa quando l’omologazione diventa definitiva o la procedura si chiude |
| Sospensione nella ristrutturazione dei debiti del consumatore | Dal provvedimento del giudice | Termine finale di efficacia agganciato a evento | Cessa con la conclusione del procedimento |
| Divieto nella liquidazione giudiziale e controllata | Dall’apertura della procedura | Senza termine predeterminato | Permane fino alla chiusura della procedura |
| Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: 20 giorni | Dalla conoscenza dell’atto viziato | Perentorio | Decadenza dalla possibilità di far valere il vizio |
Procedura passo-passo: come si ottiene, si prolunga e si difende il blocco
In termini operativi, il percorso si articola in passaggi rigidamente sequenziali. Saltarne uno significa, quasi sempre, perdere la protezione.
1. Individuazione dello strumento corretto. Non tutte le situazioni consentono tutti i blocchi. L’imprenditore commerciale sopra soglia accede alla composizione negoziata e agli strumenti di regolazione della crisi. Il consumatore accede alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII. L’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e le start-up innovative accedono al concordato minore. La scelta dello strumento determina automaticamente la durata del blocco ottenibile: è la prima decisione strategica, non un adempimento formale.
2. Formulazione della richiesta. Il blocco non si produce mai d’ufficio negli strumenti negoziali. Nella composizione negoziata la richiesta va inserita nell’istanza di nomina dell’esperto o presentata successivamente; negli strumenti di regolazione va contenuta nella domanda di accesso ex art. 40 CCII. Nel sovraindebitamento civile va formulata istanza espressa al giudice. L’omessa richiesta espressa è l’errore più costoso della materia: senza domanda non c’è protezione, e la domanda non è sanabile retroattivamente rispetto agli atti esecutivi già compiuti.
3. Pubblicazione nel registro delle imprese. Per la composizione negoziata e per gli strumenti di regolazione, l’effetto protettivo decorre dalla pubblicazione. Va precisato che la decorrenza si computa dalla pubblicazione dell’istanza — unitamente all’accettazione della nomina dell’esperto, nella composizione negoziata — e non dalla data di deposito né dalla data dell’ordinanza di conferma.
4. Deposito del ricorso di conferma entro trenta giorni. Nella composizione negoziata il ricorso va depositato entro trenta giorni dalla pubblicazione, davanti al tribunale competente. Il tribunale fissa l’udienza e provvede con ordinanza.
5. Individuazione del giudice competente. Per gli strumenti di regolazione della crisi e per la composizione negoziata è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, nella composizione collegiale o monocratica secondo i casi; per le imprese di maggiori dimensioni operano le regole sulle sezioni specializzate. Per le procedure di sovraindebitamento è competente il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. Per l’esecuzione individuale resta competente il giudice dell’esecuzione del luogo di svolgimento della procedura espropriativa: i due giudici restano distinti, e questa distinzione è la fonte del più frequente equivoco pratico.
6. Contenuto necessario dell’atto introduttivo. Il ricorso deve indicare: gli estremi delle procedure esecutive pendenti che si intende paralizzare, con numero di ruolo e tribunale; le ragioni per cui la loro prosecuzione pregiudicherebbe le trattative o la fattibilità del piano; la durata richiesta; la documentazione a supporto. Nella composizione negoziata è necessario il progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo, il piano finanziario per i sei mesi successivi e il prospetto delle iniziative previste. La genericità della domanda è la causa più frequente di mancata conferma: il tribunale valuta il fumus del risanamento e il periculum concreto derivante dalla prosecuzione dell’azione esecutiva, e nessuno dei due può essere affermato in astratto.
7. Attivazione del giudice dell’esecuzione. È il passaggio che viene sistematicamente trascurato. Il provvedimento del giudice concorsuale che vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive non produce, da solo, l’arresto materiale del singolo pignoramento pendente. Occorre depositare istanza al giudice dell’esecuzione, allegando il provvedimento concorsuale, perché sia questi a dichiarare la sospensione o l’improcedibilità. Un debitore che ottiene il decreto di apertura con il divieto e non lo porta al giudice dell’esecuzione rischia di veder proseguire la vendita del proprio immobile: il decreto va depositato nel fascicolo dell’esecuzione, non solo conservato.
8. Monitoraggio della scadenza e istanza di proroga. La proroga va chiesta prima della scadenza, non dopo. Nella composizione negoziata occorre il parere dell’esperto e la dimostrazione che le trattative siano progredite; negli strumenti di regolazione occorre dimostrare progressi significativi e l’assenza di eccessivo pregiudizio per i creditori. È buona pratica calendarizzare l’istanza almeno venti giorni prima della scadenza, per consentire l’istruttoria e l’udienza.
9. Gestione della cessazione. Alla scadenza del blocco l’esecuzione non si estingue: resta in quiescenza e può essere riassunta dal creditore procedente. Il debitore deve quindi arrivare alla scadenza con l’omologazione già ottenuta o con un assetto negoziale che renda l’iniziativa esecutiva non conveniente. Programmare la protezione senza programmare l’uscita è un errore strategico ricorrente.
10. Reazione agli atti compiuti in violazione del divieto. Gli atti esecutivi compiuti in violazione del divieto sono inefficaci o improcedibili secondo i casi. Il correttivo-ter ha eliminato dall’art. 78 CCII il riferimento alla sanzione della nullità, ritenuto fuorviante: le azioni intraprese dopo la concessione delle misure sono inammissibili, quelle già pendenti divengono improcedibili. I rimedi restano l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., quando si contesta il diritto di procedere, e l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quando si contesta la regolarità formale del singolo atto, con il termine perentorio di venti giorni.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Non descrivono casi concreti e non costituiscono previsione di esito.
Esempio 1 — Composizione negoziata: il conto dei duecentoquaranta giorni. Impresa con esposizione complessiva di 487.300 €, di cui 213.800 € verso il ceto bancario e 141.500 € verso fornitori. Pignoramento presso terzi già notificato su crediti verso la clientela. L’imprenditore presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; la pubblicazione nel registro delle imprese, unitamente all’accettazione dell’esperto, avviene il 4 marzo. Il ricorso ex art. 19 CCII è depositato il 12 marzo, entro il termine perentorio di trenta giorni. All’udienza del 26 marzo il tribunale conferma le misure per 105 giorni decorrenti dalla pubblicazione: scadenza il 17 giugno. Il 2 giugno l’imprenditore, con parere favorevole dell’esperto che attesta la progressione delle trattative con due istituti su tre, chiede la proroga. Il tribunale concede 135 giorni ulteriori. Totale: 240 giorni dalla pubblicazione, con scadenza il 30 ottobre. Da quella data nessuna ulteriore misura protettiva tipica è concedibile in quella sede. Se al 30 ottobre l’accordo non è concluso, il creditore procedente può riassumere il pignoramento; se invece l’imprenditore deposita domanda di concordato preventivo con richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII, i 240 giorni già consumati (pari a circa otto mesi) si computano nel tetto dei dodici mesi dell’art. 8 CCII: residuano quindi circa quattro mesi di protezione, non dodici.
Esempio 2 — Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il blocco agganciato all’omologazione. Consumatore con debiti per 71.600 €, stipendio netto mensile di 1.940 €, pignoramento presso terzi in corso sul quinto dello stipendio per 388 € mensili e pignoramento immobiliare sull’abitazione con vendita già fissata. Il ricorso ex art. 67 CCII, con l’ausilio dell’OCC, è depositato il 12 maggio, con istanza espressa di sospensione ex art. 70, comma 4, CCII. Il giudice apre la procedura con decreto del 6 giugno, disponendo il divieto di azioni esecutive e cautelari e la sospensione dei procedimenti pendenti fino alla conclusione del procedimento. Il debitore deposita il decreto nel fascicolo dell’esecuzione immobiliare il 9 giugno; il giudice dell’esecuzione dispone la sospensione il 24 giugno, revocando la vendita fissata. L’omologazione interviene il 14 novembre. Il provvedimento diventa definitivo decorso il termine per il reclamo, quindi intorno al 14 dicembre. Il blocco ha quindi coperto circa sei mesi e mezzo dal decreto di apertura; da quel momento gli effetti protettivi non derivano più dalla misura cautelare, ma dall’omologazione stessa, che rende i crediti anteriori non azionabili nelle forme dell’esecuzione individuale finché il piano è in corso di esecuzione. Va notato che tra il 12 maggio (deposito) e il 6 giugno (decreto) sono trascorsi 25 giorni durante i quali l’esecuzione è rimasta pienamente operativa: il deposito del ricorso, di per sé, non sospende nulla.
Casi particolari: dove la regola generale non arriva
Il credito fondiario. L’art. 41, comma 2, TUB attribuisce alla banca titolare di credito fondiario un privilegio processuale che le consente di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale anche dopo l’apertura della procedura concorsuale. Si tratta di una deroga espressa al divieto generale, la cui estensione alle procedure diverse dal fallimento è stata oggetto di orientamenti non uniformi: alcune pronunce di merito l’hanno ritenuta applicabile alla liquidazione controllata, altre ne hanno affermato la natura eccezionale e quindi la non estensibilità. Per il debitore la conseguenza pratica è netta: la presenza di un mutuo fondiario può rendere il blocco parziale anziché totale.
I beni esclusi dalla procedura. L’effetto di improcedibilità non si estende ai beni esclusi dalla liquidazione, nei limiti in cui siano pignorabili. Se il giudice delegato dispone l’esclusione di un cespite per manifesta non convenienza della liquidazione, su quel bene il divieto di azioni esecutive non opera più e il creditore può agire individualmente.
I coobbligati, i fideiussori e i terzi datori. Il blocco protegge il patrimonio del debitore che accede alla procedura, non quello di chi ha garantito il suo debito. Il creditore che si veda paralizzata l’esecuzione contro la società può legittimamente aggredire il patrimonio del socio fideiussore o del terzo datore di ipoteca, salvo che questi abbiano a loro volta attivato uno strumento di regolazione della propria crisi. È il motivo per cui, nelle situazioni con garanzie personali incrociate, la protezione va progettata su più fronti contemporaneamente.
Le misure selettive. Le misure protettive possono essere richieste e concesse nei confronti di tutti i creditori oppure limitate a specifici creditori o categorie. Il “blocco” può quindi essere parziale per scelta dello stesso debitore, quando l’interesse al risanamento richiede di paralizzare solo alcune iniziative e di lasciare impregiudicate le altre.
Le misure cautelari dopo l’esaurimento del tetto. Esaurito il termine massimo delle misure protettive, la giurisprudenza di merito si è divisa sulla possibilità di ottenere misure cautelari con effetto inibitorio equivalente. Alcuni tribunali hanno ritenuto che il limite dei dodici mesi si applichi anche alle cautelari; altri hanno ammesso il superamento del termine previo vaglio giudiziale, con l’onere per il debitore di dimostrare l’utilità della misura e la sua proporzionalità rispetto al sacrificio imposto, e comunque nei confronti di creditori specificamente individuati. È un terreno in cui l’esito dipende in misura rilevante dalla qualità dell’istruttoria e dal foro.
La rinnovabilità delle misure scadute. Alcune decisioni di merito hanno ammesso che, nel rispetto del tetto complessivo, l’istanza relativa a misure protettive già scadute possa essere trattata come istanza di rinnovo, con conseguente nuova iscrizione nel registro delle imprese. Altre hanno affermato che la misura semiautomatica revocata o non confermata non può essere recuperata attraverso il ricorso per la proroga delle altre misure confermate, dovendo il debitore procedere a una nuova iscrizione della domanda.
Le misure sospensive dell’art. 20 CCII. Nella composizione negoziata l’imprenditore può chiedere, oltre alle misure protettive tipiche, la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento della società. Queste misure hanno una logica temporale diversa: non sono scandite dai centoventi o duecentoquaranta giorni, ma seguono l’andamento delle trattative, cessando con la conclusione della composizione negoziata. Va precisato che non producono alcun effetto inibitorio sulle azioni esecutive: chi le confonde con il blocco dei pignoramenti si trova protetto sul versante societario e completamente scoperto su quello esecutivo.
Il passaggio al concordato semplificato. Quando le trattative della composizione negoziata non approdano a una soluzione, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII. È un passaggio delicato sotto il profilo della durata della protezione, perché il tempo già consumato nella fase negoziale rileva ai fini del tetto complessivo e perché il regime delle misure protettive nel concordato semplificato è stato oggetto di chiarimenti da parte del correttivo-ter, dopo che una parte della giurisprudenza di merito vi era già pervenuta in via interpretativa. La programmazione del passaggio va quindi fatta prima della scadenza delle misure in corso, non dopo.
La duplicazione degli strumenti. Alcune pronunce di merito hanno affermato che le misure protettive dell’art. 18 CCII e quelle dell’art. 54 CCII non possono sovrapporsi, e che la duplicazione di percorsi protettivi sul medesimo stato di crisi, senza previa archiviazione di quello iniziale, può integrare un abuso del diritto. È un rilievo che incide direttamente sulla durata effettiva della protezione: la strategia di “sommare” strumenti diversi per allungare il blocco espone al rischio di veder revocate anche le misure legittimamente ottenute.
In questo tipo di contenzioso la continuità tecnica conta più della singola udienza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e coordina uno staff multidisciplinare che segue la stessa linea difensiva dalla domanda di accesso fino all’eventuale giudizio di legittimità.
Domande frequenti
Il pignoramento si cancella quando ottengo le misure protettive? No. Il pignoramento non viene cancellato: la procedura esecutiva resta pendente e viene sospesa o dichiarata improcedibile. Nell’espropriazione immobiliare la trascrizione del pignoramento permane nei registri immobiliari. Alla cessazione del blocco il creditore può riassumere la procedura dal punto in cui si era arrestata, senza dover ripartire dall’atto di precetto. La cancellazione definitiva si ottiene solo con l’estinzione della procedura esecutiva o con provvedimenti successivi all’omologazione, secondo il contenuto del piano.
Quanto tempo passa dal deposito della domanda all’effettivo arresto del pignoramento? Dipende dallo strumento. Negli strumenti di regolazione della crisi l’effetto decorre dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, quindi in tempi molto rapidi, salvo poi essere confermato dal tribunale. Nel sovraindebitamento civile occorre attendere il provvedimento del giudice, e quindi mediamente alcune settimane dal deposito. In entrambi i casi serve poi il passaggio davanti al giudice dell’esecuzione perché il singolo pignoramento venga materialmente fermato. Nell’intervallo, l’esecuzione prosegue.
Se ho già usato le misure protettive in composizione negoziata, posso averle di nuovo nel concordato? Solo per il periodo residuo. L’art. 8 CCII fissa un tetto complessivo di dodici mesi, anche non continuativi, che tiene conto anche delle misure ottenute nella composizione negoziata. Chi ha consumato otto mesi nella fase negoziale dispone di circa quattro mesi nella fase successiva. Alcune pronunce hanno ritenuto inammissibile una nuova domanda di misure protettive riferita al medesimo stato di crisi quando il limite dei dodici mesi risulti già interamente consumato.
Il blocco vale anche per i crediti sorti dopo l’apertura della procedura? Nella liquidazione giudiziale il divieto di azioni esecutive individuali riguarda anche i crediti maturati durante la procedura, per i beni compresi nella liquidazione. Negli strumenti di regolazione della crisi la protezione è invece calibrata sui creditori anteriori: i crediti prededucibili e quelli sorti nella continuità autorizzata seguono regimi propri. È una distinzione che va verificata caso per caso, perché incide direttamente sulla gestione della liquidità durante la procedura.
Cosa succede se il creditore prosegue nonostante il divieto? Gli atti compiuti in violazione sono inefficaci: le azioni iniziate dopo la concessione delle misure sono inammissibili, quelle già pendenti divengono improcedibili. Il rimedio operativo consiste nel portare il provvedimento concorsuale al giudice dell’esecuzione e, se necessario, proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. o ex art. 617 c.p.c., quest’ultima entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell’atto. In caso di aggiudicazione già avvenuta, la valutazione si complica notevolmente, perché entrano in gioco le esigenze di stabilità della vendita forzata e la tutela dell’aggiudicatario.
Il blocco sospende anche gli interessi e la prescrizione? L’art. 54, comma 2, CCII prevede espressamente che dalla data di pubblicazione della domanda le prescrizioni restino sospese e le decadenze non si verifichino. Sul versante degli interessi il regime dipende dallo strumento e dalla natura del credito: la sospensione del decorso degli interessi è effetto tipico delle procedure liquidatorie per i crediti chirografari, mentre negli strumenti negoziali il trattamento degli interessi è definito dal piano. La sospensione della prescrizione, in particolare, opera durante la fase di temporanea inesigibilità dei crediti.
Le misure protettive bloccano anche le nuove iscrizioni ipotecarie e i sequestri? Sì, nella misura in cui siano state richieste e confermate con quel contenuto. L’effetto tipico comprende il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore se non concordati, oltre al divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari. Restano fuori le iscrizioni ipotecarie già perfezionate prima della decorrenza della protezione, che conservano la loro efficacia e il loro grado. È una delle ragioni per cui la tempestività della domanda incide più della sua articolazione: ogni giorno di ritardo può consolidare una prelazione che il blocco, una volta operativo, non è più in grado di rimuovere.
Il blocco copre anche i conti correnti e i crediti verso i clienti? Il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e, per gli strumenti di regolazione della crisi, anche sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Rientra quindi anche l’espropriazione presso terzi, che colpisce saldi di conto corrente, crediti verso la clientela e compensi. Va tenuta distinta, però, la posizione della banca che eserciti la compensazione o che agisca in forza di clausole contrattuali: si tratta di vicende negoziali che seguono regole proprie e che non sempre sono paralizzate dalle misure protettive tipiche, le quali di per sé non incidono sull’autonomia contrattuale delle parti.
È possibile impugnare l’ordinanza che nega o revoca le misure protettive? Il provvedimento reso all’esito del procedimento di conferma è reclamabile secondo le regole del procedimento in cui si inserisce, e nel sovraindebitamento civile il diniego dell’istanza inibitoria è ordinariamente reclamabile davanti al tribunale in composizione collegiale. Va precisato che il rigetto non preclude di norma la riproposizione dell’istanza in presenza di elementi nuovi, tipicamente l’avvio effettivo di una procedura esecutiva nelle more. La scelta tra reclamo e nuova istanza va fatta in funzione dei tempi: il reclamo tutela il principio, la nuova istanza spesso arriva prima al risultato pratico.
Il quadro giurisprudenziale
Di seguito i riferimenti che orientano la materia, con il principio riformulato e la ragione della sua rilevanza per il tema della durata del blocco.
Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2023, n. 22715 (Pres. De Stefano, Rel. Saija). I rapporti tra giudice dell’esecuzione individuale e giudice della procedura di sovraindebitamento sono improntati a piena equiordinazione: il giudice concorsuale può pronunciare il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non può dichiarare direttamente la sospensione, l’improseguibilità o la nullità della singola procedura esecutiva pendente, che spettano al giudice dell’esecuzione. È la pronuncia che spiega perché il blocco, per produrre effetti pratici, richiede sempre un secondo passaggio processuale.
Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia). In tema di concordato preventivo, l’omologazione determina una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione; nella fase anteriore all’omologazione non si verifica invece alcun effetto interruttivo o sospensivo di quel tipo. La pronuncia è centrale per distinguere gli effetti protettivi ante e post omologa, che hanno durate e presupposti diversi.
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Non può essere qualificato consumatore, ai fini dell’accesso alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, il socio che presti garanzia per i debiti sociali quando la garanzia esprima un interesse imprenditoriale proprio, desumibile dalla partecipazione rilevante al capitale e dal coinvolgimento nella gestione. La rilevanza è diretta: se lo strumento scelto è inaccessibile, il blocco che ne dipende non si produce affatto.
Cass. civ. n. 30412/2025. In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario non è legittimato a proporre la domanda in luogo del sovraindebitato defunto. Pronuncia rilevante nei casi di successione durante l’esecuzione, dove l’accesso allo strumento protettivo va verificato sotto il profilo della legittimazione prima ancora che del merito.
Cass. civ. n. 20672/2025. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, al creditore che abbia concorso a determinare o aggravare l’indebitamento non è precluso contestare la legittimità della proposta. La decisione incide sulla stabilità del blocco: un’opposizione fondata può condurre al diniego dell’omologazione e quindi alla caducazione della protezione.
Cass. civ. n. 9549/2025. Pronuncia in tema di piano del consumatore disciplinato dalla L. 3/2012, rilevante per le procedure ancora regolate dalla disciplina previgente in ragione della data di deposito della domanda. Serve a ricordare che, nelle procedure più risalenti, la durata del blocco va misurata sulle norme allora vigenti e non su quelle del Codice.
Cass. civ., Sez. III, 6 novembre 2023, n. 30738 (Pres. De Stefano, Rel. Fanticini). In tema di crediti fondiari, è ammissibile l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali nei confronti del debitore assoggettato a procedura concorsuale, secondo la disciplina del privilegio processuale. È il fondamento della più importante eccezione al blocco.
Cass. civ., 19 agosto 2024, n. 22914 (Pres. Cristiano, Rel. Crolla). Pronuncia in tema di applicabilità del privilegio fondiario ex art. 41, comma 2, TUB nel contesto della liquidazione giudiziale. Rilevante per delimitare l’ambito soggettivo della deroga al divieto di azioni esecutive.
Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2023, n. 32143 (Pres. Di Stefano, Rel. Saija). La domanda di sostituzione esecutiva ex art. 511 c.p.c. diviene improcedibile se il fallimento del creditore sostituito interviene prima della dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione, dovendo il diritto essere fatto valere nelle forme dell’accertamento del passivo. Conferma la prevalenza della sede concorsuale su quella esecutiva individuale.
Cass. civ., Sez. I, 13 novembre 2024, n. 29369 (Pres. Ferro, Rel. Crolla). L’azione revocatoria proposta dall’alienante per recuperare il bene alla propria garanzia patrimoniale è improponibile, o improcedibile se già pendente, in presenza di anteriore fallimento dell’acquirente, restando ai creditori la via dell’insinuazione al passivo. Ulteriore applicazione del principio di concentrazione delle tutele nella procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 28574/2025. In tema di concordato minore, non è consentito riservare trattamenti preferenziali ad alcuni creditori ipotecari a scapito di altri. Pronuncia rilevante perché un piano costruito in violazione dell’ordine delle cause di prelazione espone al diniego dell’omologazione, con caduta del blocco.
Cass. civ. n. 5139 del 6 marzo 2026 (Pres. Terrusi, Rel. Crolla). Nella liquidazione del patrimonio disciplinata dalla L. 3/2012 non è ammissibile accogliere offerte migliorative tardive dopo la chiusura della fase competitiva, non essendo applicabile per analogia il meccanismo della gara a rilancio. La decisione tutela la stabilità delle vendite e, indirettamente, delimita gli spazi di intervento del debitore sulle procedure liquidatorie in corso.
Trib. Sondrio, Sez. Unica civ., 22 novembre 2023. In sede di concordato preventivo, l’istanza relativa a misure protettive già scadute è accoglibile nel limite complessivo dei dodici mesi e va qualificata come istanza di rinnovo, con conseguente nuova iscrizione nel registro delle imprese.
Trib. Udine, 30 aprile 2024. In tema di composizione negoziata, si è affermata l’ammissibilità di misure con durata eccedente i duecentoquaranta giorni, in un orientamento che valorizza la funzione delle misure rispetto al dato letterale.
Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 7 luglio 2024 (Giud. De Simone). Sulla riconoscibilità e sulle tempistiche delle misure cautelari specifiche nel corso della composizione negoziata.
Trib. Roma, 15 febbraio 2025, n. 327. Ha ritenuto applicabile anche alle misure cautelari il limite temporale massimo di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCII, in contrapposizione all’orientamento che ne ammette il superamento previo vaglio giudiziale (in senso diverso, Trib. Imperia, 20 febbraio 2024).
Trib. Crotone, 4 gennaio 2025 e Trib. Roma, 14 ottobre 2024. Hanno legato la durata delle misure cautelari a quella concessa per le misure protettive; diversamente, Trib. Roma, 19 marzo 2025, l’ha ancorata al periodo massimo della composizione negoziata.
Trib. Milano, 20 ottobre 2025. Decorso il termine massimo di durata delle misure protettive, la concessione di misure cautelari è ammissibile solo nei confronti di creditori specificamente individuati, con onere in capo al debitore di dimostrarne l’utilità e la proporzionalità rispetto al sacrificio imposto.
Trib. Avellino, 13 febbraio 2025. La misura protettiva semiautomatica revocata o non confermata perde efficacia e non può essere recuperata con il ricorso per la proroga delle altre misure confermate, dovendo il debitore procedere a nuova iscrizione della domanda nel registro delle imprese.
Trib. Milano, 17 ottobre 2024. Ha disposto l’inibizione delle azioni esecutive qualificandola come misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, in una fattispecie in cui il termine massimo delle misure protettive risultava presumibilmente già decorso.
Trib. Roma, Sez. IV civ., 11 febbraio 2025 (G.E. d’Ambrosio). In tema di liquidazione controllata, sull’applicabilità del privilegio processuale del creditore fondiario ex art. 41 TUB.
Trib. Lecce, 3 aprile 2024. L’esclusione di beni dalla liquidazione controllata per manifesta non convenienza comporta una deroga al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari su quei beni.
Trib. Salerno, Sez. III civ., 28 marzo 2024. Sulla non sovrapponibilità tra le misure protettive dell’art. 18 CCII e quelle dell’art. 54 CCII e sul possibile configurarsi, in caso di duplicazione, di un abuso del diritto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Sul tema della durata del blocco delle azioni esecutive, lo Studio interviene con attività tecniche definite:
- Ricostruiamo il calendario esatto della protezione già consumata, verificando nel registro delle imprese le date di pubblicazione, le ordinanze di conferma e le proroghe, per calcolare i mesi residui rispetto al tetto dell’art. 8 CCII.
- Selezioniamo lo strumento che garantisce la durata di blocco più coerente con la situazione patrimoniale, confrontando composizione negoziata, strumenti di regolazione della crisi, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata.
- Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive con l’indicazione puntuale delle procedure esecutive da paralizzare, degli estremi di ruolo e del pregiudizio concreto derivante dalla loro prosecuzione.
- Depositiamo l’istanza al giudice dell’esecuzione allegando il provvedimento concorsuale, per ottenere la sospensione o la declaratoria di improcedibilità del singolo pignoramento pendente.
- Predisponiamo e depositiamo le istanze di proroga prima della scadenza, raccogliendo il parere dell’esperto e documentando la progressione delle trattative.
- Impugniamo gli atti esecutivi compiuti in violazione del divieto con opposizione ex art. 615 c.p.c. o ex art. 617 c.p.c., nel rispetto del termine perentorio di venti giorni.
- Verifichiamo la posizione dei creditori fondiari e dei creditori muniti di privilegio processuale, per quantificare in anticipo la parte di esposizione che il blocco non riuscirà a coprire.
- Analizziamo l’esposizione dei garanti e dei terzi datori, progettando, dove necessario, percorsi paralleli di protezione per i patrimoni non coperti dalla procedura principale.
- Costruiamo il piano di uscita dalla protezione, in modo che alla scadenza del termine il debitore sia in una posizione negoziale sostenibile e non semplicemente esposto alla riassunzione.
- Assistiamo nei reclami e nei successivi gradi di giudizio, mantenendo la medesima linea difensiva dalla fase di merito fino all’eventuale giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: la durata del blocco si gioca quasi sempre su questioni di diritto — computo del tetto dei dodici mesi, natura dei termini, riparto di attribuzioni tra giudice concorsuale e giudice dell’esecuzione — che possono arrivare fino al giudizio di legittimità. Poter contare sullo stesso difensore dalla domanda di accesso fino alla Cassazione significa che la tesi difensiva non viene ricostruita da capo a ogni grado, con evidente vantaggio in termini di coerenza argomentativa. A questa competenza si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che intervengono sullo stesso fascicolo: la costruzione del piano finanziario e la difesa processuale del blocco procedono in parallelo, perché il tribunale valuta l’una attraverso l’altra.
Chiusura
Il blocco delle azioni esecutive non ha una durata unica. Nella composizione negoziata va da trenta a centoventi giorni, prorogabili fino a duecentoquaranta. Negli strumenti di regolazione della crisi arriva fino a centoventi giorni per volta, entro il tetto complessivo e cumulativo di dodici mesi fissato dall’art. 8 CCII. Nel sovraindebitamento civile è agganciato alla definitività dell’omologazione. Nelle procedure liquidatorie dura quanto la procedura. In tutti i casi, il tempo va gestito come una risorsa finita: si consuma, non si rigenera, e alla scadenza l’esecuzione riparte dal punto in cui era stata fermata.
Lo Studio Monardo opera esattamente nel punto di contatto tra queste due materie. Le procedure da cui il blocco discende rientrano nelle abilitazioni certificate dell’Avvocato come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021; la difesa del blocco quando viene negato, revocato o violato passa dalle opposizioni esecutive e, se necessario, dal giudizio di legittimità, terreno proprio dell’avvocato cassazionista. È questa combinazione — costruzione della procedura e difesa processuale del suo effetto protettivo — a definire la specializzazione dello Studio su questo specifico tema.
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