Il patto operativo: questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire
Se sei arrivato qui, con ogni probabilità non hai bisogno di una lezione teorica sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Hai bisogno di sapere che cosa fare lunedì mattina, in che ordine, entro quali termini e con quali conseguenze se salti un passaggio. Questa guida è costruita esattamente per questo: otto mosse in sequenza, ciascuna con la sua finestra temporale, la sua base giuridica, il suo imprevisto tipico e il suo check di completamento. Non devi eseguirle tutte: devi capire da quale partire e non lasciare indietro quelle che ti servono davvero.
La crisi si gestisce legalmente su due binari che corrono paralleli e si incrociano di continuo: il binario stragiudiziale — trattative riservate, piani attestati, composizione negoziata, accordi con il fisco — e il binario giudiziale, che va dagli accordi di ristrutturazione omologati al concordato preventivo, dal concordato semplificato alla liquidazione controllata del sovraindebitato. Chi sbaglia binario, o lo imbocca troppo tardi, non perde solo denaro: perde opzioni. E le opzioni, nel diritto della crisi, sono la vera moneta.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia, e non per generica vicinanza alla materia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato proprio alla funzione che il Codice affida al terzo indipendente nella composizione negoziata: conosce dall’interno il test pratico, la check-list ministeriale e il protocollo di conduzione delle trattative che oggi governano il binario stragiudiziale. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il che copre l’intero versante delle procedure per debitori non fallibili, consumatori e piccoli imprenditori. Ed è avvocato cassazionista: quando il piano finisce davanti al tribunale e poi in reclamo, la difesa non cambia mani e non cambia linea.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire
Prima di eseguire qualsiasi cosa, devi collocarti. Il piano non parte dalla mossa 1 per tutti: parte dal punto in cui sei realmente. Rispondi a queste quattro domande con dati, non con sensazioni.
Prima domanda: c’è già un’iniziativa giudiziale contro di te? Verifica se hai ricevuto atti di precetto, pignoramenti presso terzi, iscrizioni ipotecarie, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi o — caso più grave — un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Non fidarti della memoria: recupera la PEC aziendale, controlla le notifiche presso la sede legale, chiedi una visura protesti e una ispezione ipocatastale. Se esiste già un procedimento pendente, la tua finestra si restringe drasticamente e devi saltare alla protezione del patrimonio prima ancora di completare la diagnosi.
Seconda domanda: sei un soggetto assoggettabile a liquidazione giudiziale oppure no? È lo spartiacque più importante di tutto il sistema. Le imprese commerciali che superano le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII accedono agli strumenti “maggiori”: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo. I consumatori, i professionisti, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e le imprese sotto soglia — i cosiddetti debitori “non fallibili” — hanno il loro binario dedicato: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente. Sbagliare qualificazione significa depositare una domanda inammissibile e bruciare tempo prezioso.
Terza domanda: c’è ancora attività, o c’è solo patrimonio da liquidare? Chiediti se esiste un’azienda che produce flussi, anche negativi ma recuperabili, oppure se sei davanti a un compendio di beni da vendere. La risposta cambia tutto: la continuità aziendale apre l’accesso agli strumenti più protettivi e alle regole distributive più favorevoli; la pura liquidazione restringe il campo e alza l’asticella del giudizio di convenienza per i creditori.
Quarta domanda: quanta liquidità hai davanti a te, in settimane? Non in mesi: in settimane. Costruisci un cash flow a tredici settimane con incassi certi e uscite inderogabili. Se il punto di rottura è oltre le dodici settimane, hai spazio per la via negoziale ordinata. Se è a quattro settimane, devi partire dalla mossa che congela le aggressioni, e negoziare mentre sei protetto.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Squilibrio percepito ma nessun creditore ha ancora agito | Mossa 1 | Hai il bene più raro: tempo. Usalo per misurare, non per sperare |
| Impresa sopra soglia, tensione finanziaria, banche che irrigidiscono | Mossa 3 | La composizione negoziata è il tuo strumento naturale: riservata e protettiva |
| Pignoramento già notificato o istanza di liquidazione giudiziale depositata | Mossa 2, poi immediatamente Mossa 3 | Serve prima il congelamento, poi la trattativa |
| Debito prevalentemente fiscale e contributivo | Mossa 4 | Il nodo si scioglie o si stringe lì: il resto viene dopo |
| Accordo con i creditori raggiungibile ma non con tutti | Mossa 5 | Gli accordi di ristrutturazione vivono di soglie, non di unanimità |
| Serve vincolare anche i dissenzienti e c’è continuità | Mossa 6 | Solo il concordato preventivo dà quel livello di vincolo |
| Trattative fallite, nessuna prospettiva di risanamento | Mossa 7 | Esistono uscite ordinate: sceglierle è meglio che subirle |
| Consumatore, professionista, impresa sotto soglia | Mossa 8 | Il binario del sovraindebitamento ha regole proprie e più favorevoli |
Non passare oltre finché non hai collocato la tua situazione in una di queste righe. Se ne riconosci due, parti sempre da quella con il numero più basso: nel diritto della crisi le mosse preparatorie non si recuperano a posteriori.
Mossa 1 — Misura lo squilibrio con i numeri, non con le sensazioni
Obiettivo della mossa: trasformare una percezione di difficoltà in una diagnosi documentata, perché tutti gli strumenti che seguono presuppongono che tu sappia esattamente quanto è profonda la crisi e da quando è iniziata.
Quando va fatta
Immediatamente, e comunque prima di qualunque contatto formale con i creditori. La legge non ti dà un termine per questa mossa, ma te ne dà uno implicito e severissimo: l’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. Il ritardo, qui, non è neutro: diventa materiale probatorio in un’eventuale azione di responsabilità.
Come si esegue
Recupera e metti in fila sei documenti: l’ultimo bilancio approvato, una situazione contabile aggiornata a non più di trenta giorni, l’estratto di ruolo o il cassetto fiscale con il dettaglio dei carichi affidati alla riscossione, la Centrale Rischi Banca d’Italia degli ultimi ventiquattro mesi, lo scadenzario fornitori e il DURC. Poi costruisci due prospetti: il piano di cassa a tredici settimane e la stima del debito complessivo diviso per natura (bancario, fornitori, erariale, contributivo, verso dipendenti, verso soci).
A questo punto esegui il test pratico disponibile sulla piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata, aggiornato dal Ministero della Giustizia. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 maggio 2026, ha integrato il precedente decreto del 21 marzo 2023 aggiornando il test pratico, la check-list per la redazione del progetto di piano di risanamento, il protocollo di conduzione delle trattative e la formazione degli esperti, introducendo tra l’altro una nuova Sezione II-bis dedicata ai contenuti dei piani che sfociano negli strumenti di regolazione della crisi. Non è un adempimento formale: è lo strumento con cui misuri il rapporto tra il debito che devi ristrutturare e i flussi che l’impresa è in grado di generare.
La base giuridica
Art. 2086, comma 2, c.c. e art. 3 CCII, che declina l’obbligo di adeguatezza degli assetti in indicatori concreti: capacità di rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verifica della sostenibilità dei debiti per almeno i dodici mesi successivi, ricognizione dei segnali di allarme. A questi si aggiungono gli obblighi di segnalazione: l’organo di controllo e, per effetto delle modifiche introdotte con il correttivo, anche il revisore legale devono segnalare per iscritto all’organo amministrativo la ricorrenza delle condizioni per l’accesso alla composizione negoziata; i creditori pubblici qualificati — Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL — devono a loro volta segnalare il superamento delle soglie di esposizione previste dall’art. 25-novies CCII.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la contabilità non allineata: bilanci depositati in ritardo, partite aperte mai riconciliate, crediti verso clienti iscritti al nominale ma in realtà inesigibili. Non nasconderlo e non “sistemarlo” con scritture di comodo: la prima cosa che un commissario, un ausiliario o un curatore verifica è proprio la coerenza tra scritture e realtà. Se la contabilità è disordinata, mettila a posto con l’assistenza di un commercialista, datandola correttamente e documentando le rettifiche. Un attivo sopravvalutato in un piano di risanamento è la premessa più comune del diniego di omologazione.
Un secondo imprevisto: la scoperta che gli assetti non sono mai stati istituiti. La giurisprudenza è netta nel considerare l’omessa adozione degli assetti non una irregolarità formale ma un indice di negligenza gestionale, con la conseguenza — affermata dalla Cassazione già con la sentenza n. 36365/2021 — che la totale assenza di organizzazione restringe l’area di applicazione della business judgment rule, cioè riduce lo spazio di insindacabilità delle scelte gestorie. Il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 2026, ha approfondito il tema chiarendo che la carenza di assetti rileva in giudizio non come fonte di un danno autonomo, ma come concausa della mancata tempestiva rilevazione della crisi: serve comunque la prova del nesso causale. Tradotto in termini operativi: istituire gli assetti oggi non cancella il passato, ma interrompe l’aggravamento.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa 2 devi avere: (1) un numero complessivo di debito diviso per natura e per grado di privilegio; (2) una data ragionevolmente individuata di insorgenza della crisi, documentata; (3) l’esito del test pratico. Se manca anche solo uno dei tre, fermati qui.
Mossa 2 — Metti in sicurezza il patrimonio: capire quale protezione ti spetta e quando scatta
Obiettivo della mossa: impedire che, mentre costruisci la soluzione, un singolo creditore la renda impossibile portandosi via l’attivo che serve a soddisfare tutti gli altri.
Quando va fatta
Nel momento esatto in cui esiste un’aggressione in corso o è ragionevolmente imminente. Attenzione a un punto che quasi tutti sbagliano: la protezione non è automatica e non retroagisce. Nasce da un’istanza tua, e produce effetti da un momento preciso, che cambia a seconda dello strumento.
Come si esegue
Devi sapere che nel Codice esistono tre famiglie di protezione, con presupposti diversi.
La prima è quella dell’art. 54 CCII, che opera negli strumenti di regolazione della crisi d’impresa: se hai chiesto le misure protettive nella domanda di accesso, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui eserciti l’attività d’impresa. Il punto operativo è la pubblicazione: la cancelleria comunica la domanda al registro delle imprese, e da lì decorre l’effetto. L’art. 8 CCII fissa in dodici mesi complessivi, comprensivi di proroghe e rinnovi, la durata massima della protezione fino all’omologazione dello strumento o all’apertura della procedura di insolvenza.
La seconda è quella della composizione negoziata, artt. 18 e 19 CCII: le misure protettive si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, producono effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese, e vanno confermate dal tribunale entro termini stretti. Qui il limite è di duecentoquaranta giorni complessivi ai sensi dell’art. 19, comma 5, CCII.
La terza è quella delle procedure di sovraindebitamento, dove la disciplina speciale prevale sul rinvio generale contenuto nell’art. 65, comma 2, CCII. Per il consumatore il riferimento è l’art. 70, comma 4, CCII nel testo risultante dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 — il correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024.
La base giuridica
Artt. 8, 18, 19, 54, 55, 65, 70 CCII. Studia in particolare l’art. 19, perché è quello su cui si concentra la giurisprudenza più recente e più operativa.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico numero uno è il tempo scoperto. Nel sovraindebitamento del consumatore le misure protettive sono adottate con il decreto di cui all’art. 70, comma 1, CCII, cioè con il provvedimento che dispone la pubblicazione della proposta: nell’intervallo tra il deposito del ricorso e l’emissione di quel decreto il patrimonio resta esposto, perché il sistema non prevede una domanda con riserva assistita da protezione anticipata come accade per gli strumenti d’impresa. Conseguenza pratica: se hai già un’udienza di vendita fissata, la preparazione del ricorso e della relazione dell’OCC va calibrata sul calendario dell’esecuzione pendente, non sui tuoi tempi interni.
L’imprevisto numero due è la scadenza dei duecentoquaranta giorni nella composizione negoziata. Il Tribunale di Vicenza, con il provvedimento del 31 dicembre 2025 (giudice delegato Giuseppe Limitone), ha affermato che quel limite è inderogabile e non aggirabile qualificando le misure come cautelari, perché tali non sono; ha però ammesso che, individuato prima della scadenza lo strumento di composizione della crisi, la protezione possa proseguire per ulteriori quattro mesi. Sulla stessa linea, ma con una apertura diversa, il Tribunale di Milano, Seconda Sezione civile e Crisi d’impresa, il 4 luglio 2025 ha ritenuto ammissibile, scaduto il termine massimo, la concessione di misure cautelari che inibiscano l’esecuzione di titoli da parte di creditori singolarmente individuati, purché l’esigenza sia sopravvenuta, la misura serva a salvaguardare trattative con apprezzabili prospettive di successo e i diritti dei creditori inibiti non risultino gravemente pregiudicati; ha però escluso tutele cautelari che producano l’inefficacia retroattiva di esecuzioni già in corso.
L’imprevisto numero tre è il più insidioso: credere che la protezione fermi tutto. Non è così. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha stabilito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale accogliendo l’istanza di un creditore in un caso in cui al debitore era stata negata la conferma delle misure protettive, essendo stata constatata l’assenza di prospettive di risanamento.
Ricorda il principio: la protezione è uno scudo temporaneo che ti serve per costruire, non un luogo dove abitare.
Check di completamento
(1) Hai individuato quale delle tre famiglie di protezione ti compete; (2) hai verificato lo stato di eventuali esecuzioni pendenti e le date delle prossime udienze; (3) hai calendarizzato a ritroso il deposito, tenendo conto che tra i giorni utili non si contano quelli della sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto.
Mossa 3 — Attiva la composizione negoziata: il binario stragiudiziale con protezione giudiziale
Obiettivo della mossa: aprire un tavolo riservato con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente, conservando la gestione dell’impresa e ottenendo, se serve, lo scudo contro le azioni esecutive.
Quando va fatta
Quando ricorrono le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ma il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile. È accessibile anche in stato di insolvenza già conclamata, purché reversibile. Il momento giusto è prima che la tesoreria si azzeri, non dopo.
Come si esegue
Presenti l’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale, allegando la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale ed economica aggiornata, piano finanziario a sei mesi, elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, certificazioni sui debiti fiscali e contributivi, certificato dei carichi pendenti, relazione sull’attività in corso e progetto di piano di risanamento redatto secondo la check-list ministeriale. La commissione territoriale nomina l’esperto entro pochi giorni. Da quel momento hai un professionista terzo che convoca le parti, verifica la percorribilità del risanamento e conduce le trattative secondo il protocollo aggiornato dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026.
Se ti serve lo scudo, chiedi contestualmente le misure protettive: pubblicata l’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Il tribunale deve poi confermare o revocare le misure nel procedimento previsto dall’art. 19 CCII.
Durante la composizione negoziata tu resti alla guida dell’impresa: non c’è spossessamento, l’esperto non ti sostituisce, e il debitore rimane in bonis, tanto che la procedura non ha natura di procedura concorsuale né di strumento di regolazione della crisi in senso tecnico. Per gli atti di straordinaria amministrazione e per i finanziamenti prededucibili serve però l’autorizzazione del tribunale ai sensi degli artt. 22 e 25 CCII.
La base giuridica
Artt. da 12 a 25-quinquies CCII, Titolo II, Capo I, come modificati dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, e decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 per i documenti tecnici attuativi.
Se qualcosa va storto
Il primo imprevisto è la conduzione scorretta delle trattative. Il Tribunale di Milano, Sez. II, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive richieste dall’impresa dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. Il messaggio è chiaro: la buona fede non è una formula di stile, è una condizione di sopravvivenza della protezione.
Il secondo imprevisto è l’uso dichiaratamente liquidatorio dello strumento. Il Tribunale di Verona, l’11 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile una richiesta di accesso e inaccoglibile la connessa istanza di misure protettive in un caso in cui non era ravvisabile una ragionevole perseguibilità del risanamento e le misure apparivano dirette a eludere iniziative esecutive già intraprese dai creditori.
Il terzo imprevisto riguarda le garanzie. Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha ammesso il divieto di escussione delle garanzie solo a condizione che non determini un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e compromettere la parità negoziale con il creditore.
Va segnalato, come dato di sistema, che la composizione negoziata ha guadagnato considerazione anche fuori dal perimetro concorsuale: la Cassazione penale, Sez. III, con sentenza del 9 luglio 2025 depositata il 2 settembre 2025 (n. 30109), ha valorizzato la pendenza della composizione negoziata come elemento idoneo a escludere il periculum in mora in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. È un segnale della crescente affidabilità riconosciuta all’istituto, non un lasciapassare.
Check di completamento
(1) L’esperto è stato nominato e ha ritenuto perseguibile il risanamento; (2) le misure protettive, se richieste, sono state confermate dal tribunale; (3) hai un calendario di incontri con i creditori strategici e sai quali autorizzazioni ex artt. 22 e 25 CCII ti serviranno nei prossimi sessanta giorni.
Mossa 4 — Affronta il debito fiscale e contributivo: dove si vince o si perde la partita
Obiettivo della mossa: rendere sostenibile la componente erariale e previdenziale del debito, che nella maggior parte delle crisi italiane è la più grande e la meno negoziabile in via informale.
Quando va fatta
Contestualmente alla mossa 3, mai dopo. Se costruisci il piano industriale e solo alla fine ti accorgi che il debito fiscale non è falcidiabile nella misura che avevi ipotizzato, il piano va rifatto da capo.
Come si esegue
Hai a disposizione strumenti diversi, che si collocano su gradini differenti di formalità.
Sul gradino più basso ci sono le dilazioni ordinarie presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e le definizioni agevolate quando la legge le riapre: sono soluzioni amministrative, non richiedono omologazione, ma non consentono alcuna falcidia del capitale e decadono al primo inadempimento rilevante.
Sul gradino intermedio si colloca l’accordo transattivo concluso nell’ambito della composizione negoziata: l’art. 23 CCII, come modificato dal correttivo-ter, consente all’imprenditore di concludere con le agenzie fiscali un accordo transattivo sui tributi amministrati dalle agenzie stesse, soggetto ad autorizzazione del tribunale. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 7 marzo 2026 (giudice delegato Giorgio Jachia), si è pronunciato sulla natura e sui limiti della verifica demandata all’autorità giudiziaria per l’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo; il Tribunale di Milano, il 21 maggio 2026, ha affrontato lo stesso tema soffermandosi anche sulla necessaria indipendenza dell’attestatore.
Sul gradino più alto c’è la transazione su crediti tributari e contributivi negli strumenti di regolazione della crisi: art. 63 CCII negli accordi di ristrutturazione, art. 88 CCII nel concordato preventivo. Qui la falcidia è possibile, ma è sottoposta a un giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e, in caso di mancata adesione dell’amministrazione, all’omologazione forzosa — il cosiddetto cram down fiscale.
Su questo passaggio la scelta del professionista non è indifferente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè esattamente le due materie che si incrociano nel trattamento del debito erariale e nella verifica delle posizioni bancarie sottostanti.
La base giuridica
Artt. 23, 63 e 88 CCII; art. 1-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 per le soglie minime di soddisfacimento; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, che ha offerto una ricognizione estesa del Codice della crisi con attenzione specifica ai profili fiscali e ai rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è la costruzione “di comodo” dell’accordo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha negato l’omologazione forzosa in un caso in cui una società in liquidazione volontaria, con un passivo quasi integralmente tributario di oltre 7,2 milioni di euro, proponeva il pagamento del 2,9% del credito erariale e il 10% di due soli creditori chirografari per importi complessivi irrisori, pari a una frazione trascurabile dell’esposizione. La Corte ha qualificato l’operazione come transazione fiscale forzosa, ravvisando una deviazione dalla causa tipica dell’istituto ostativa al cram down a prescindere dal giudizio di convenienza. Nello stesso solco, l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026 ha precisato i presupposti dell’omologazione forzosa degli accordi nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. n. 136/2024, richiedendo la presenza di creditori anteriori effettivamente aderenti.
Il secondo imprevisto riguarda le soglie minime. La Cassazione, con la pronuncia n. 5309 del 9 marzo 2026, ha ritenuto applicabile la disciplina dell’art. 1-bis del D.L. n. 69/2023 — che impone una soglia minima di pagamento da garantire — alle proposte depositate successivamente all’entrata in vigore del decreto anche se anteriormente alla legge di conversione, giudicando costituzionalmente legittima tale retroattività.
Il terzo riguarda un profilo fiscale spesso trascurato: la Cassazione, con la pronuncia n. 6763 del 20 marzo 2026, ha affermato che le sopravvenienze attive derivanti da esdebitamento nell’accordo di ristrutturazione non sono tassabili, sia quando eccedono sia quando risultano pari o inferiori a perdite, interessi passivi e oneri assimilati. È un dato che va incorporato nel piano, perché incide sul risultato netto della ristrutturazione.
Check di completamento
(1) Hai il quadro completo e certificato dei debiti fiscali e contributivi; (2) hai scelto lo strumento e verificato le soglie minime applicabili; (3) hai una proiezione della convenienza per l’erario rispetto alla liquidazione, sostenuta da una stima dell’attivo realizzabile.
Mossa 5 — Struttura l’accordo: piano attestato, accordi di ristrutturazione, PRO
Obiettivo della mossa: trasformare le trattative in un assetto giuridicamente stabile, scegliendo tra uno strumento puramente privatistico e uno strumento omologato che vincoli anche chi non ha firmato.
Quando va fatta
Quando dalle trattative emerge un consenso significativo ma non unanime. Se hai il consenso di tutti, ti basta meno; se non hai il consenso di nessuno, ti serve di più. La mossa 5 è il territorio intermedio, ed è quello in cui si colloca la maggioranza delle crisi risolvibili.
Come si esegue
Hai tre configurazioni principali.
Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è puro diritto privato: un piano, un’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità, contratti con i singoli creditori. Nessuna omologazione, nessuna pubblicità obbligatoria salvo scelta del debitore. Il beneficio principale è l’esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano. Il limite è altrettanto chiaro: vincola solo chi firma.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti a omologazione. I creditori estranei vanno pagati integralmente entro i termini di legge. Esistono due varianti: gli accordi agevolati (art. 60 CCII), che abbassano la soglia al trenta per cento a fronte della rinuncia alla moratoria e alle misure protettive, e gli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII), che consentono di estendere gli effetti anche ai creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee, al ricorrere di condizioni rigorose.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO, artt. 64-bis e seguenti CCII) è la terza via: prevede il voto per classi con approvazione di tutte le classi, ma consente di derogare alle regole di distribuzione del valore, incluso l’ordine delle cause legittime di prelazione. È lo strumento più flessibile sul piano distributivo e il più esigente sul piano del consenso.
La base giuridica
Artt. 56, 57, 60, 61, 63, 64-bis CCII. Per il contenuto tecnico dei piani, la nuova Sezione II-bis introdotta dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 elenca gli elementi da inserire nelle diverse ipotesi — accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione — tra cui l’aggiornamento della situazione di attività e passività con stime che tengano conto delle variazioni tra la data del piano e quella della domanda, l’indicazione dell’entità e delle cause della crisi o dell’insolvenza e l’elenco analitico dei creditori.
Se qualcosa va storto
Il primo imprevisto è la classificazione dei creditori. Il giudice non si limita più a un controllo formale: deve verificare attivamente la correttezza della formazione delle categorie. Costruisci le classi su criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici documentabili, e mettili per iscritto nel piano.
Il secondo imprevisto è il reclamo di un creditore contro l’omologazione. La Cassazione, con la pronuncia n. 5828 del 15 marzo 2026, ha affrontato il tema della legittimazione a proporre reclamo avverso l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, individuando il presupposto necessario e l’eccezione rappresentata dalla ricorrenza di un vizio procedurale. In termini operativi: cura la regolarità del procedimento con la stessa attenzione con cui curi il merito del piano, perché è sui vizi procedurali che si aprono i varchi.
Il terzo imprevisto è la moratoria dei privilegiati. Ricorda che la disciplina consente, entro certi limiti, di prevedere nel piano una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di prelazione: usala per costruire il ponte tra la ripartenza operativa e la capacità di rimborso, non per rinviare un problema che resterà identico.
Check di completamento
(1) Hai le adesioni scritte necessarie a raggiungere la soglia dello strumento scelto; (2) hai l’attestazione di un professionista indipendente su veridicità dei dati e fattibilità; (3) hai verificato che i creditori estranei possano essere pagati integralmente nei termini di legge.
Mossa 6 — Se serve vincolare i dissenzienti: il concordato preventivo in continuità
Obiettivo della mossa: ottenere un vincolo generale su tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti, conservando l’attività d’impresa in continuità diretta o indiretta.
Quando va fatta
Quando gli strumenti negoziali non raggiungono le soglie, quando i creditori dissenzienti sono troppi o troppo pesanti, oppure quando la struttura del debito richiede una ristrutturazione trasversale che solo il concordato consente.
Come si esegue
Depositi la domanda di accesso ai sensi dell’art. 40 CCII, eventualmente con riserva di deposito della documentazione (art. 44 CCII), chiedendo contestualmente le misure protettive. Il tribunale verifica l’ammissibilità, nomina il commissario giudiziale e fissa i termini. Poi arriva la fase più delicata: la formazione delle classi, il voto e l’omologazione.
Sul giudizio di ammissibilità del concordato in continuità, la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 10271 del 20 aprile 2026, precisando la portata della verifica che il tribunale svolge ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b), CCII. È il primo filtro: se il piano è manifestamente inidoneo, la procedura non si apre.
Nel concordato in continuità l’approvazione richiede il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, quando sono previste classi, dell’approvazione di ciascuna classe. Se non tutte le classi approvano, entra in gioco la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Qui la giurisprudenza recente ha fatto un lavoro decisivo: la Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, si è pronunciata sull’interpretazione della lettera d) dell’art. 112, comma 2, alla luce delle modifiche del D.Lgs. n. 136/2024, affrontando la possibilità di omologare il concordato in continuità pur in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi. La pronuncia n. 15593 del 2026 ha invece delimitato il quadro nel regime anteriore al correttivo, richiedendo che la classe — o l’unica classe — che ha espresso sostegno al concordato sia formata da creditori muniti di privilegio, con esclusione della possibilità che una classe di chirografari risulti “interessata” e quindi determinante, e affrontando anche il tema della libera distribuibilità della finanza esterna.
La base giuridica
Artt. 40, 44, 46, 47, 84, 87, 88, 109, 112, 117, 120-bis e 120-quater CCII.
Se qualcosa va storto
Il primo imprevisto è la revoca in corso di procedura. La Cassazione, con la pronuncia n. 31958 del 9 dicembre 2025, ha affrontato la revoca del concordato per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. La lezione operativa è brutale nella sua semplicità: ogni informazione che ometti oggi diventa un motivo di revoca domani.
Il secondo imprevisto è il conflitto interno alla compagine sociale. Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d’impresa, con provvedimento del 26 marzo 2026, ha stabilito che le contestazioni dei soci relative alle determinazioni dell’organo amministrativo sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi vanno fatte valere esclusivamente con i rimedi endoconcorsuali, in particolare con l’opposizione all’omologazione ex art. 120-quater CCII, con conseguente improponibilità dell’azione ordinaria di annullamento.
Il terzo imprevisto arriva dopo l’omologazione, quando il piano si rivela ineseguibile. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22229/2026, ha chiarito che il concordato in continuità, una volta omologato, non è più nella disponibilità del debitore: la facoltà di modificare la proposta non sopravvive al decreto di omologazione. La Corte ha richiamato in chiave sistematica l’art. 118-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. n. 136/2024, che per la continuità consente la modifica del piano dopo l’omologazione ma non l’alterazione delle condizioni concordatarie, subordinandola a un procedimento rigoroso: rinnovo dell’attestazione, parere del commissario giudiziale, pubblicazione nel registro delle imprese, comunicazione ai creditori con facoltà di opposizione entro un termine. Va poi ricordato, con la pronuncia n. 5845 del 2026, che l’omologazione vincola sulla riduzione percentuale dei crediti ma non preclude l’accertamento giudiziale del loro ammontare e della loro natura.
Check di completamento
(1) Il piano supera il test di ammissibilità dell’art. 47 CCII; (2) le classi sono formate su criteri difendibili e documentati; (3) hai simulato lo scenario di mancata approvazione di una o più classi e sai se la ristrutturazione trasversale è praticabile nel tuo caso.
Mossa 7 — Quando il risanamento non è possibile: le uscite ordinate
Obiettivo della mossa: se il salvataggio non è raggiungibile, chiudere in modo governato anziché subire l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza altrui.
Quando va fatta
Quando l’esperto della composizione negoziata redige la relazione finale dando atto che le trattative non hanno avuto esito positivo e le soluzioni individuate non sono praticabili. Da quel momento hai una finestra breve e precisa.
Come si esegue
La prima opzione è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII): si propone entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, non prevede il voto dei creditori, prevede la nomina di un ausiliario anziché di un commissario e ha finalità esclusivamente liquidatoria. È uno strumento potente, ed è per questo che il legislatore e la giurisprudenza lo hanno circondato di presidi.
La seconda opzione è la liquidazione giudiziale richiesta dallo stesso debitore, che consente quantomeno di governare i tempi e di preparare la documentazione, invece di trovarsi convocati in udienza prefallimentare senza difesa organizzata.
La terza è la liquidazione controllata per i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, di cui si parla nella mossa 8.
La base giuridica
Artt. 25-sexies, 121 e seguenti, 268 e seguenti CCII.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il rigetto dell’accesso al concordato semplificato. La Cassazione, con la sentenza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha chiarito che il controllo del tribunale non si limita alla ritualità formale della proposta, ma si estende alle condizioni di ammissibilità e comprende l’esame della fattibilità e della non manifesta implausibilità, anche con riguardo alle attestazioni dell’esperto. Con la pronuncia n. 623/2026 la Corte ha sottolineato che il giudice deve verificare anche che i presupposti della composizione negoziata sussistessero fin dall’inizio, in funzione antiabusiva: la composizione negoziata non può essere usata come mera anticamera del concordato semplificato.
Il secondo imprevisto riguarda il contenuto della proposta. Con la sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026 la Cassazione ha affermato che l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto dell’omologazione, pur non dovendo essere necessariamente misurabile in termini economici, non può consistere nella semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile, perché la rapidità non costituisce di per sé un vantaggio per i chirografari ai quali non sia prevista alcuna forma di soddisfazione.
Il terzo imprevisto è procedurale: con l’ordinanza n. 620 del 12 gennaio 2026 la Corte si è occupata del regime di impugnabilità del provvedimento reso già nella fase di scrutinio della ritualità della proposta ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII, mentre con l’ordinanza n. 2045 del 30 gennaio 2026 ha individuato chi non riveste il ruolo di contraddittore necessario nel giudizio di reclamo previsto per l’omologazione del concordato semplificato. Sono dettagli che decidono l’esito di un’impugnazione.
Check di completamento
(1) Hai la relazione finale dell’esperto e conosci la data esatta della sua comunicazione; (2) hai calcolato i sessanta giorni tenendo conto che nel computo dei termini processuali non si contano i giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto; (3) hai una stima documentata del valore di liquidazione che dimostri l’utilità della proposta per ciascuna categoria di creditori.
Mossa 8 — Il binario del sovraindebitamento: consumatori, professionisti, imprese sotto soglia
Obiettivo della mossa: se non sei assoggettabile a liquidazione giudiziale, accedere alle procedure che consentono la ristrutturazione o la liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale.
Quando va fatta
Appena la sostenibilità del debito viene meno rispetto al reddito e al patrimonio disponibile. Nel sovraindebitamento il ritardo costa meno che nell’impresa in termini di responsabilità, ma costa moltissimo in termini di patrimonio: ogni mese in più è un mese di interessi, spese esecutive e possibile aggiudicazione dell’immobile.
Come si esegue
Il primo passo è rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC), che nomina il gestore incaricato di redigere la relazione particolareggiata: ricostruzione delle cause dell’indebitamento, valutazione della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, esposizione della situazione patrimoniale e reddituale, giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione.
Poi scegli la procedura:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII): riservata a chi ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Non c’è voto dei creditori: decide il giudice sulla base della relazione dell’OCC e del giudizio di convenienza. Il correttivo-ter ha precisato la nozione di consumatore e vietato le domande meramente prenotative.
- Concordato minore (artt. 74-83 CCII): per i debitori non consumatori sotto soglia, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative. Prevede il voto dei creditori con maggioranza calcolata sui crediti.
- Liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII): liquidazione dell’intero patrimonio, con esdebitazione che oggi opera di diritto al termine della procedura.
- Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): per chi non ha alcuna utilità da offrire ai creditori. Richiede sempre una domanda specifica e comporta l’obbligo di pagare i debiti nei quattro anni successivi solo in caso di sopravvenienza di utilità rilevanti.
La base giuridica
Artt. 2, 65-83, 268-277, 282-283 CCII, come modificati dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più comune è il diniego per asserita non meritevolezza. Su questo la Cassazione ha corretto una prassi eccessivamente rigorosa: con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 ha affermato che la domanda di liquidazione controllata non può essere dichiarata inammissibile per non meritevolezza a causa di negligenza o imprudenza del debitore, poiché l’ammissione non costituisce un premio e le leggerezze gestionali rilevano semmai in sede di esdebitazione finale. Nella stessa direzione si muovono i giudici di merito: il Tribunale di Napoli, Sez. VII civile, il 27 ottobre 2025 ha registrato il superamento della concezione soggettiva della meritevolezza a favore di una lettura più oggettiva improntata al favor debitoris, con conseguente maggiore accessibilità dell’esdebitazione; e il Tribunale di Nola, il 23 ottobre 2025, ha ricostruito i presupposti della meritevolezza nell’esdebitazione dell’incapiente secondo l’art. 283 CCII come risultante dopo il correttivo, distinguendo le circostanze ostative attuali da quelle previste dalla legge previgente.
Il secondo imprevisto è il diritto intertemporale. Con la pronuncia n. 14835/2025 la Cassazione ha ribadito che i debitori assoggettati alla liquidazione del patrimonio o alla liquidazione fallimentare possono chiedere l’esdebitazione solo secondo le procedure previste dalla disciplina applicabile alla procedura aperta, senza applicazione retroattiva del Codice ai casi pendenti. Verifica sempre la data di apertura della procedura prima di scegliere la strada.
Il terzo imprevisto riguarda l’ambito soggettivo: con la sentenza dell’11 novembre 2025 la Corte ha chiarito che può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII anche chi ha assunto la qualifica di fideiussore per finalità estranee e non collegate all’esercizio di attività professionali. E con la pronuncia n. 20711/2025 ha confermato che l’esdebitazione dell’incapiente resta una procedura autonoma, attivabile solo su domanda, a differenza di quella che segue la liquidazione controllata.
Un quarto imprevisto, molto concreto, riguarda l’immobile già in vendita: la Cassazione, con la sentenza n. 5139/2026, si è pronunciata sulla possibilità di sospendere la vendita all’asta nel procedimento di sovraindebitamento in presenza di un’offerta migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione provvisoria.
Check di completamento
(1) Hai la relazione dell’OCC completa e coerente con la documentazione; (2) hai qualificato correttamente la tua posizione (consumatore, non consumatore, incapiente); (3) hai verificato lo stato delle esecuzioni pendenti e i tempi del decreto di apertura rispetto alle date di vendita già fissate.
Le tre verifiche trasversali che accompagnano ogni mossa
Ci sono tre controlli che non appartengono a una singola mossa: li devi ripetere a ogni passaggio, perché sono i punti in cui i piani ben costruiti si rompono per ragioni estranee al piano stesso.
Verifica trasversale 1 — La posizione delle banche e la Centrale Rischi
Prima di ogni incontro con un istituto di credito, aggiorna la tua Centrale Rischi e leggila come la leggerà la banca: sconfinamenti, utilizzi oltre accordato, classificazione della posizione, presenza di garanzie pubbliche. Verifica in particolare se sui finanziamenti insistono garanzie del Fondo di garanzia PMI o di altri enti pubblici, perché la loro escussione trasforma un creditore bancario in un creditore pubblico con regole di trattamento diverse e con un interlocutore che non ha la stessa discrezionalità negoziale.
Controlla poi il contenuto contrattuale dei rapporti: piani di ammortamento, criteri di capitalizzazione, commissioni applicate, tasso effettivo praticato rispetto a quello pattuito. Non si tratta di aprire un contenzioso parallelo mentre negozi — sarebbe un errore tattico — ma di sapere con precisione quale parte del debito bancario è pacifica e quale è contestabile. Un debito contestabile e mai contestato entra nel piano al valore pieno; un debito verificato entra al valore corretto. La differenza, su esposizioni di qualche centinaio di migliaia di euro, riscrive l’intero fabbisogno del piano.
Ultimo controllo: la posizione dei garanti. Se hai rilasciato fideiussioni personali, o le hanno rilasciate soci e familiari, la crisi dell’impresa non li protegge automaticamente. Il creditore conserva i propri diritti verso i fideiussori e può farli valere anche durante e dopo la procedura. È un dato che va detto ai garanti prima, non dopo, e che va gestito nel piano: la protezione delle garanzie personali, quando è ottenibile, passa dalle misure cautelari e incontra il limite fissato dal Tribunale di Milano l’8 febbraio 2025, cioè il divieto di deteriorare il patrimonio del garante alterando l’equilibrio contrattuale con il creditore.
Verifica trasversale 2 — La coerenza tra ciò che dichiari e ciò che risulta
In ogni mossa produci documenti: istanze, piani, relazioni, attestazioni, elenchi di creditori. Prima di ciascun deposito, esegui una verifica incrociata elementare e spietata. L’elenco dei creditori coincide con lo scadenzario? I debiti fiscali dichiarati coincidono con l’estratto di ruolo? L’attivo indicato nel piano coincide con le visure catastali e con il libro cespiti? Le date di insorgenza della crisi indicate nella relazione coincidono con quelle desumibili dai bilanci?
Sembra un controllo banale. Non lo è: è il controllo che il commissario giudiziale, l’ausiliario o il gestore OCC eseguono per primi, e le incoerenze producono conseguenze pesanti. La Cassazione, con la pronuncia n. 31958 del 9 dicembre 2025, ha affrontato proprio la revoca del concordato preventivo per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. E nel concordato semplificato la sentenza n. 31641 del 4 dicembre 2025 ha esteso il controllo del tribunale alla fattibilità e alla non manifesta implausibilità della proposta, comprese le attestazioni dell’esperto.
Regola operativa: ogni dato che inserisci in un documento destinato al tribunale deve avere alle spalle un documento che lo prova, e tu devi sapere quale. Se un dato non ha una fonte documentale, o lo elimini o lo dichiari come stima motivata.
Verifica trasversale 3 — Il calendario processuale reale
Costruisci un unico calendario che contenga tutte le scadenze: le udienze delle esecuzioni pendenti, la scadenza delle misure protettive, i termini per il deposito della documentazione dopo una domanda con riserva, i sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, i termini di impugnazione dei provvedimenti già emessi, le scadenze delle rateazioni fiscali in corso.
Su questo calendario applica due regole. La prima: distingui i termini processuali — soggetti alla sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto — dai termini sostanziali e amministrativi, che non lo sono. Trattare un termine di decadenza amministrativa come se fosse sospeso in agosto è uno degli errori più costosi e più frequenti. La seconda: pianifica sempre a ritroso dalla scadenza più vicina, non in avanti dalla data di oggi. Chi pianifica in avanti scopre di essere in ritardo quando è troppo tardi per rimediare; chi pianifica a ritroso sa fin dal primo giorno quale mossa deve essere completata entro quale settimana.
Un’ultima avvertenza di metodo. Nel dibattito parlamentare sono in discussione proposte di modifica del Codice della crisi che, tra l’altro, ipotizzano l’introduzione di una sospensione di diritto delle azioni esecutive e cautelari dal deposito della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento. Sono, allo stato, proposte: non puoi costruire un piano su una norma che non è in vigore. Pianifica sempre sulla disciplina vigente al momento del deposito, e verifica il quadro normativo aggiornato prima di ogni passaggio decisivo.
Il piano alla prova dei numeri
Le mosse hanno senso solo se ti mostrano che cosa cambia concretamente in funzione di quando le esegui. Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili: servono a far vedere il meccanismo, non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Simulazione A — Stessa impresa, tre momenti diversi. Ipotesi di partenza: società a responsabilità limitata manifatturiera, debito complessivo 1.870.000 €, di cui 640.000 € bancari, 520.000 € verso fornitori, 610.000 € tra erariale e contributivo, 100.000 € verso dipendenti. EBITDA normalizzato positivo per 210.000 € annui. Cassa disponibile 48.000 €.
Percorso 1 — l’imprenditore esegue la mossa 1 a gennaio e la mossa 3 a febbraio. Il test pratico segnala un rapporto debito/flussi ristrutturabile su un orizzonte di sette anni. L’esperto viene nominato, le misure protettive sono confermate, la trattativa con le banche procede su un riscadenzamento a sei anni con dodici mesi di preammortamento; il debito erariale entra in un accordo transattivo autorizzato dal tribunale. L’impresa resta in bonis, la gestione resta all’organo amministrativo, i fornitori strategici continuano a fornire perché la procedura è riservata e non pubblicata come concorsuale.
Percorso 2 — lo stesso imprenditore parte a settembre, dopo tre pignoramenti presso terzi. La cassa è scesa a 11.000 €, due fornitori chiave hanno sospeso le consegne, l’EBITDA è sceso a 90.000 € per effetto dei fermi produttivi. Il test pratico ora segnala un rapporto insostenibile su un orizzonte ragionevole. La composizione negoziata si apre comunque, ma le trattative devono includere una dismissione di ramo d’azienda, e la quota di soddisfacimento offerta ai chirografari scende dal 40% ipotizzabile a gennaio a poco più del 12%.
Percorso 3 — lo stesso imprenditore non fa nulla fino a marzo dell’anno successivo. Un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. L’impresa deposita in extremis istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Applicando il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, il tribunale non è tenuto a rinviare l’udienza per la sola pendenza della composizione negoziata: la procedura prosegue e l’esito dipende interamente dalla dimostrazione di prospettive concrete di risanamento.
Simulazione B — Il calendario dei duecentoquaranta giorni. Ipotesi: istanza di composizione negoziata depositata il 6 febbraio, misure protettive pubblicate il 9 febbraio e confermate dal tribunale il 27 febbraio. Il termine massimo di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII matura, computando dalla pubblicazione, il 7 ottobre.
Sviluppo 1: l’impresa individua lo strumento di composizione della crisi entro il 20 settembre. Seguendo l’orientamento del Tribunale di Vicenza del 31 dicembre 2025, la protezione può proseguire per ulteriori quattro mesi, fino a metà febbraio dell’anno successivo, purché sia effettivamente individuato lo strumento prima della scadenza.
Sviluppo 2: l’impresa arriva al 7 ottobre senza aver individuato lo strumento, e il giorno 9 un creditore riattiva l’esecuzione. Seguendo l’orientamento del Tribunale di Milano del 4 luglio 2025, resta astrattamente ipotizzabile una misura cautelare mirata su quel singolo creditore, ma solo se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative hanno apprezzabili prospettive di successo e il creditore inibito non subisce grave pregiudizio; ed è comunque esclusa qualsiasi misura che renda retroattivamente inefficace l’esecuzione già in corso.
Simulazione C — Il concordato semplificato e il test di utilità. Ipotesi: composizione negoziata archiviata con relazione finale comunicata il 4 aprile. Attivo liquidabile stimato 340.000 €, passivo 1.260.000 €, di cui 290.000 € privilegiati. La proposta di concordato semplificato prevede il pagamento integrale dei privilegiati e il 4% ai chirografari, motivando il vantaggio con la maggiore rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale.
Esito: il termine di sessanta giorni scade il 3 giugno. Ma il problema non è il termine: applicando il principio della Cassazione n. 624 del 12 gennaio 2026, la rapidità non integra di per sé l’utilità richiesta per l’omologazione. Se la proposta si fonda solo sulla velocità, il 4% offerto va dimostrato come effettivamente superiore a quanto i chirografari ricaverebbero dalla liquidazione, con una stima analitica dei tempi e dei costi della procedura alternativa. Senza quella dimostrazione, il rischio di diniego è concreto.
Simulazione D — Consumatore con esecuzione immobiliare pendente. Ipotesi: debito complessivo 96.300 €, di cui 61.000 € bancari e 35.300 € da carichi affidati alla riscossione. Reddito netto 1.640 € mensili, nucleo di tre persone. Esecuzione immobiliare pendente con vendita fissata al 14 novembre.
Sviluppo 1 — ricorso depositato il 2 settembre. Considerando che, per il consumatore, le misure protettive sono adottate con il decreto di cui all’art. 70, comma 1, CCII, cioè con il provvedimento che dispone la pubblicazione della proposta, tra il deposito e il decreto esiste una finestra scoperta. Depositando il 2 settembre, restano oltre due mesi prima della vendita: il calendario regge.
Sviluppo 2 — ricorso depositato il 28 ottobre. Diciassette giorni prima della vendita. Qui la finestra scoperta diventa il problema principale del caso, e la preparazione della relazione dell’OCC va calibrata sul calendario dell’esecuzione, non sui tempi istruttori interni. Nota, per il computo dei termini: tra i giorni non computabili ci sono quelli della sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto — un mese che, in un piano costruito a ritroso da novembre, va sempre messo in conto.
Il piano in una pagina
Questa è la sezione da stampare e tenere sulla scrivania. Se dovessi perdere tutto il resto, questa tabella ti dice dove sei, che cosa devi ottenere e che cosa rischi se salti una mossa.
| Mossa | Obiettivo | Termine o finestra | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Misura lo squilibrio | Diagnosi documentata e datata | Subito; obbligo continuativo ex art. 2086 c.c. | Ritardo nell’emersione: materiale per un’azione di responsabilità |
| 2. Metti in sicurezza il patrimonio | Bloccare azioni esecutive e cautelari | Dalla pubblicazione nel registro delle imprese; max 12 mesi ex art. 8 CCII | Un solo creditore porta via l’attivo che serviva a tutti |
| 3. Composizione negoziata | Trattativa riservata con esperto e scudo | Misure protettive max 240 giorni ex art. 19, c. 5, CCII | Perdi l’unico strumento che ti lascia la gestione dell’impresa |
| 4. Debito fiscale e contributivo | Rendere sostenibile la parte erariale | Contestuale alla mossa 3 | Piano da rifare: la falcidia ipotizzata non regge il vaglio |
| 5. Struttura l’accordo | Stabilizzare il consenso raggiunto | Soglie: 60% ex art. 57, 30% ex art. 60 CCII | Accordi che vincolano solo chi firma, mentre gli altri agiscono |
| 6. Concordato preventivo | Vincolare anche i dissenzienti | Termini fissati dal tribunale ex artt. 44 e 47 CCII | Nessun altro strumento dà quel livello di vincolo generale |
| 7. Uscite ordinate | Chiudere in modo governato | 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto ex art. 25-sexies CCII | Subisci l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza altrui |
| 8. Sovraindebitamento | Ristrutturare o liquidare con esdebitazione | Calibrata sulle esecuzioni pendenti | Aggiudicazione dell’immobile prima che la protezione operi |
Tre regole che tengono insieme tutta la tabella. Primo: la protezione non è mai automatica, devi chiederla. Secondo: ogni scudo ha una scadenza, e la scadenza è un dato di legge, non una questione negoziabile con il giudice. Terzo: gli strumenti non sono alternativi in astratto, sono consequenziali — la composizione negoziata prepara l’accordo, l’accordo prepara l’omologazione, e il fallimento della negoziazione apre, entro sessanta giorni, la porta del concordato semplificato. Chi salta un gradino non arriva prima: arriva senza strumenti.
Gli scenari di deviazione
Un piano operativo che non prevede le deviazioni è un elenco di buoni propositi. Ecco i tre imprevisti che si verificano più spesso e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — La controparte accelera
Stai negoziando e un creditore, invece di aspettare, notifica un precetto o deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Che cosa non fare: interrompere la trattativa con gli altri creditori per concentrare tutte le risorse sul più aggressivo. È esattamente ciò che quel creditore vuole, e ti fa perdere il consenso che stavi costruendo.
Piano B: verifica immediatamente se ricorrono i presupposti per una misura protettiva o cautelare mirata su quel creditore. Se sei già oltre i duecentoquaranta giorni della composizione negoziata, l’orientamento del Tribunale di Milano del 4 luglio 2025 apre uno spiraglio per misure cautelari nominative, purché l’esigenza sia sopravvenuta e le trattative abbiano prospettive apprezzabili. Contemporaneamente, valuta l’accelerazione verso il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive: la pubblicazione nel registro delle imprese produce l’effetto inibitorio dell’art. 54 CCII.
Se il ricorso per la liquidazione giudiziale è già stato depositato, ricorda il principio dell’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025: la pendenza della composizione negoziata non impone al giudice il rinvio dell’udienza. Devi quindi presentarti in quella udienza con documentazione che dimostri prospettive concrete, non con la richiesta di attendere. E ricorda l’esito del caso deciso dal Tribunale di Mantova il 13 febbraio 2025: negata la conferma delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, la liquidazione giudiziale è stata aperta su istanza del creditore.
Deviazione 2 — Il termine è scaduto
Ti accorgi che il termine per un adempimento è passato: i sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, il termine per il deposito della documentazione dopo la domanda con riserva, il termine per un reclamo.
Che cosa non fare: depositare comunque e sperare. Un atto tardivo consuma tempo, credibilità e la possibilità di usare correttamente lo strumento residuo.
Piano B: ricostruisci il computo con precisione, perché una parte significativa dei termini “scaduti” in realtà non lo sono. Verifica la data effettiva di comunicazione o notifica, non quella del provvedimento; verifica se il termine è processuale e quindi soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto; verifica se si tratta di termine perentorio o ordinatorio. Se il termine è effettivamente perduto, cambia strumento anziché forzare quello inutilizzabile: se è scaduta la finestra del concordato semplificato, esistono ancora la domanda di liquidazione giudiziale in proprio, che ti consente di governare tempi e documentazione, e — per i soggetti non fallibili — la liquidazione controllata. Le uscite ordinate sono più di una.
Attenzione anche al versante delle impugnazioni: la Cassazione, con la pronuncia n. 5828 del 15 marzo 2026, ha delimitato la legittimazione al reclamo contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, e con l’ordinanza n. 620 del 12 gennaio 2026 ha affrontato il regime di impugnabilità del provvedimento reso nella fase di scrutinio della ritualità del concordato semplificato. Sono terreni in cui l’errore sul rimedio vale quanto l’errore sul termine.
Deviazione 3 — Il documento è irreperibile o la contabilità non regge
Serve un documento che non trovi: un contratto di finanziamento, le relate di notifica di cartelle risalenti, i bilanci di un esercizio in cui la società ha cambiato consulente.
Che cosa non fare: ricostruire il documento “a memoria” o produrre una copia non conforme. Nel diritto della crisi la completezza informativa è un presupposto di validità del percorso, non una cortesia verso i creditori. La Cassazione, con la pronuncia n. 31958 del 9 dicembre 2025, ha affrontato proprio la revoca del concordato per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore.
Piano B: attiva i canali di recupero documentale prima di depositare qualsiasi cosa. Chiedi l’estratto di ruolo e il dettaglio dei carichi all’agente della riscossione; richiedi alla banca la documentazione contrattuale e i riassunti scalari; recupera dal registro delle imprese i bilanci depositati; per gli immobili, procurati visure e ispezioni ipotecarie aggiornate. Se un documento resta irreperibile, dichiaralo espressamente nel piano e nell’attestazione, spiegando che cosa hai fatto per reperirlo: una lacuna dichiarata è gestibile, una lacuna occultata diventa un motivo di revoca o di diniego. Sul fronte degli assetti, ricorda la lettura del Tribunale di Bari del 23 gennaio 2026: la carenza organizzativa rileva come concausa della mancata tempestiva rilevazione della crisi, e la prova del nesso causale resta necessaria — motivo in più per documentare oggi, con date certe, ogni intervento correttivo.
Le domande di chi sta eseguendo
“Posso fare la mossa 5 senza aver fatto la mossa 3?” Sì. Gli accordi di ristrutturazione non presuppongono la composizione negoziata: puoi negoziarli direttamente. Ma perdi due vantaggi: lo scudo delle misure protettive durante la fase di costruzione del consenso e la presenza di un esperto indipendente che, di fatto, rende più credibile la tua posizione davanti alle banche. Se hai pochi creditori e rapporti già collaborativi, salta pure. Se hai molti creditori eterogenei, non saltare.
“Le misure protettive bloccano anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione?” Le misure protettive operano sulle azioni esecutive e cautelari dei creditori, e l’agente della riscossione è un creditore procedente come gli altri quando agisce in via esecutiva. Restano però attivi profili amministrativi autonomi: iscrizioni a ruolo, fermi e ipoteche già iscritte, decadenze da rateazioni in corso. Per questo la mossa 4 va eseguita in parallelo e non dopo: la protezione processuale non sostituisce la sistemazione sostanziale del debito erariale.
“Se la composizione negoziata fallisce, ho ancora tempo per il concordato preventivo ordinario?” Sì, il concordato preventivo non è precluso dall’esito negativo della composizione negoziata. Ciò che ha una finestra rigida di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale è il concordato semplificato. Sono strumenti diversi: il semplificato è liquidatorio e senza voto, l’ordinario può essere in continuità e prevede il voto dei creditori.
“Durante la composizione negoziata perdo la gestione dell’impresa?” No. Il debitore resta in bonis e conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa; l’esperto facilita le trattative, non amministra. Per gli atti di straordinaria amministrazione e per i finanziamenti prededucibili serve però l’autorizzazione del tribunale. È una differenza sostanziale rispetto a ogni procedura concorsuale.
“Sono garante di una società: posso accedere alle procedure da consumatore?” Dipende dalla natura dell’obbligazione garantita. La Cassazione, con la pronuncia dell’11 novembre 2025, ha ammesso l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII per chi ha assunto la qualifica di fideiussore per finalità estranee e non collegate all’esercizio di attività professionali. La qualificazione va costruita sui fatti e documentata, non affermata.
“Se ho commesso leggerezze nella gestione, mi rifiutano l’accesso?” Non automaticamente, e non nella fase di accesso alla liquidazione controllata: con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 la Cassazione ha escluso che negligenza o imprudenza rendano inammissibile la domanda, precisando che quei comportamenti rilevano semmai al termine del percorso, in sede di esdebitazione. La direzione dei giudici di merito è coerente: il Tribunale di Napoli, il 27 ottobre 2025, ha registrato il passaggio a una nozione di meritevolezza più oggettiva e improntata al favor debitoris.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Ogni mossa poggia su pronunce verificabili. Qui trovi il quadro completo, organizzato per la mossa che ciascuna sostiene. I principi sono riformulati in sintesi.
A sostegno della mossa 1 (misurare e documentare)
Cass. civ., Sez. V, 23 novembre 2021, n. 36365 — Sull’imprenditore, anche collettivo, grava l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione in una prospettiva di continuità aziendale ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c.; la totale assenza di organizzazione riduce lo spazio di insindacabilità delle scelte gestorie. Rilevanza: è la pronuncia che trasforma gli assetti da buona prassi a obbligo esigibile.
Trib. Bari, 23 gennaio 2026 — La mancata predisposizione di adeguati assetti non fonda un danno autonomo, ma opera come concausa della mancata tempestiva rilevazione della crisi; resta necessaria la prova del nesso causale. Rilevanza: chiarisce che il ritardo organizzativo non è una condanna automatica, ma diventa decisivo quando si somma all’inerzia.
A sostegno della mossa 2 (protezione del patrimonio)
Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634 — La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento; la nullità processuale va eccepita tempestivamente e la lesione del diritto di difesa richiede un pregiudizio concreto. Rilevanza: smonta l’illusione che aprire una procedura basti a fermare tutto.
Trib. Vicenza, 31 dicembre 2025 (G.D. Limitone) — Il limite di duecentoquaranta giorni dell’art. 19, comma 5, CCII per le misure protettive non è superabile qualificandole come cautelari; individuato però lo strumento di composizione prima della scadenza, la protezione può proseguire per ulteriori quattro mesi. Rilevanza: fissa il calendario reale entro cui il piano deve chiudersi.
Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 4 luglio 2025 (Est. De Simone) — Scaduto il termine massimo delle misure protettive, sono ammissibili misure cautelari che inibiscano l’esecuzione di titoli di creditori individuati, se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative hanno prospettive apprezzabili e i creditori inibiti non subiscono grave pregiudizio; inammissibili le misure con effetto retroattivo sulle esecuzioni in corso. Rilevanza: è il piano B tecnico quando lo scudo ordinario si è esaurito.
Trib. Milano, 8 febbraio 2025 — Il divieto di escussione delle garanzie è concedibile solo se non deteriora il patrimonio del garante alterando l’equilibrio contrattuale e la parità negoziale. Rilevanza: delimita fin dove può arrivare la protezione sui garanti.
A sostegno della mossa 3 (composizione negoziata)
Trib. Milano, Sez. II, ord. 19 febbraio 2025 — Archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, è preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure protettive successivamente richieste. Rilevanza: la correttezza nella conduzione delle trattative è condizione di tenuta dello scudo.
Trib. Mantova, sent. 13 febbraio 2025 — Aperta la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa cui era stata negata la conferma delle misure protettive, in assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: mostra l’esito concreto di una composizione negoziata attivata senza sostanza.
Trib. Verona, 11 dicembre 2025 — Inammissibile l’accesso e inaccoglibile la richiesta di misure protettive quando manca la ragionevole perseguibilità del risanamento e lo scopo è meramente liquidatorio o diretto a eludere esecuzioni già avviate. Rilevanza: definisce il confine dell’uso legittimo dello strumento.
Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109 — La pendenza della composizione negoziata può essere valorizzata come elemento idoneo a escludere il periculum in mora ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Rilevanza: segnala il credito che l’istituto ha guadagnato anche fuori dal perimetro civile.
A sostegno della mossa 4 (debito fiscale e contributivo)
Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 — Negata l’omologazione forzosa dell’accordo di ristrutturazione quando l’adesione degli altri creditori è simbolica e l’operazione si risolve in una transazione fiscale imposta all’amministrazione: la deviazione dalla causa tipica è ostativa al cram down a prescindere dal giudizio di convenienza. Rilevanza: impone che l’accordo sia una ristrutturazione reale, non una costruzione strumentale.
Cass. civ., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 — Precisati i presupposti dell’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. n. 136/2024, con necessaria presenza di creditori anteriori aderenti. Rilevanza: verifica sempre quale regime si applica alla tua proposta in base alla data di deposito.
Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 — La soglia minima di pagamento prevista dall’art. 1-bis del D.L. n. 69/2023 si applica alle proposte depositate dopo l’entrata in vigore del decreto anche se anteriori alla conversione, con retroattività costituzionalmente legittima. Rilevanza: incide direttamente sul quantum minimo da offrire all’erario.
Cass. civ., 20 marzo 2026, n. 6763 — Le sopravvenienze attive da esdebitamento nell’accordo di ristrutturazione non sono tassabili, sia se superiori sia se pari o inferiori a perdite, interessi passivi e oneri assimilati. Rilevanza: va incorporata nella proiezione economica del piano.
Trib. Roma, 7 marzo 2026 (G.D. Jachia) — Definiti natura e limiti della verifica del tribunale nell’autorizzare l’esecuzione dell’accordo transattivo concluso con le agenzie fiscali nell’ambito della composizione negoziata. Rilevanza: è la mappa del controllo che ti aspetta su quell’accordo.
Trib. Milano, 21 maggio 2026 — Sullo stesso accordo transattivo in composizione negoziata, con specifica attenzione alla necessaria indipendenza dell’attestatore. Rilevanza: la scelta dell’attestatore è essa stessa un requisito di validità.
A sostegno delle mosse 5 e 6 (accordi, PRO, concordato preventivo)
Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828 — Delimitata la legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, con l’eccezione fondata sulla ricorrenza di un vizio procedurale. Rilevanza: i varchi impugnatori si aprono soprattutto sulla procedura.
Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 — Interpretato l’art. 112, comma 2, lett. d), CCII nel testo modificato dal D.Lgs. n. 136/2024, in ordine alla possibilità di omologare il concordato in continuità pur in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi. Rilevanza: è la pronuncia che ridisegna l’omologazione forzosa nel concordato in continuità.
Cass. civ., Sez. I, 2026, n. 15593 — Nel regime anteriore al D.Lgs. n. 136/2024, l’omologazione trasversale “a minoranza” richiede che la classe che ha sostenuto il concordato sia composta da creditori privilegiati, escludendo che una classe di chirografari possa risultare determinante; affrontata anche la libera distribuibilità della finanza esterna. Rilevanza: determina come costruire le classi e dove collocare la finanza esterna.
Cass. civ., Sez. I, sent. 20 aprile 2026, n. 10271 — Chiarita la portata del giudizio di ammissibilità della proposta di concordato in continuità svolto dal tribunale ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b), CCII. Rilevanza: è il primo filtro che il piano deve superare.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22229/2026 — Il concordato in continuità, una volta omologato, non è più nella disponibilità del debitore: la facoltà di modificare la proposta non sopravvive all’omologazione; richiamato in chiave sistematica l’art. 118-bis CCII, che consente la modifica del piano ma non l’alterazione delle condizioni concordatarie, con procedimento rigoroso. Rilevanza: impone di calibrare bene la proposta prima, perché dopo il margine si chiude.
Cass. civ., 2026, n. 5845 — L’omologazione del concordato vincola sulla riduzione percentuale dei crediti ma non impedisce l’accertamento giudiziale del loro ammontare e della loro natura. Rilevanza: separa il piano della falcidia da quello dell’accertamento del credito.
Cass. civ., 9 dicembre 2025, n. 31958 — Revoca del concordato preventivo per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori da debitore e attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. Rilevanza: la completezza informativa è un presupposto, non un dettaglio.
Trib. Napoli, Sez. Spec. Impresa, 26 marzo 2026 — Le contestazioni dei soci sulle determinazioni dell’organo amministrativo relative all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi vanno fatte valere solo con i rimedi endoconcorsuali, in particolare con l’opposizione all’omologazione ex art. 120-quater CCII. Rilevanza: chiude la via dell’azione ordinaria di annullamento.
A sostegno della mossa 7 (uscite ordinate)
Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641 — Nel concordato semplificato il controllo del tribunale non si limita alla ritualità formale ma si estende alle condizioni di ammissibilità, comprendendo fattibilità e non manifesta implausibilità della proposta, anche sotto il profilo delle attestazioni dell’esperto. Rilevanza: alza l’asticella dell’accesso.
Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 624 — L’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto dell’omologazione del concordato semplificato, pur non dovendo essere misurabile in termini economici, non può consistere nella mera rapidità di risoluzione della crisi, che non costituisce vantaggio per i chirografari privi di soddisfazione. Rilevanza: obbliga a dimostrare un vantaggio reale rispetto alla liquidazione.
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 620 — Definito il regime di impugnabilità del provvedimento reso nella fase di scrutinio della ritualità della proposta ex art. 25-sexies, comma 3, CCII. Rilevanza: individua il rimedio corretto contro il primo diniego.
Cass. civ., Sez. I, ord. 30 gennaio 2026, n. 2045 — Nel concordato semplificato, individuati i soggetti che non rivestono il ruolo di contraddittori necessari nel giudizio di reclamo previsto per l’omologazione. Rilevanza: evita vizi di instaurazione del contraddittorio in fase di impugnazione.
A sostegno della mossa 8 (sovraindebitamento)
Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 — La domanda di liquidazione controllata non può essere dichiarata inammissibile per non meritevolezza a causa di negligenza o imprudenza del debitore: l’ammissione non è un premio e quei comportamenti rilevano semmai in sede di esdebitazione finale. Rilevanza: è l’argomento centrale contro i dinieghi anticipati.
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 e n. 28576 — Estensione del controllo del tribunale rispettivamente nel concordato minore e nella liquidazione controllata, in linea con l’impostazione affermata per il concordato semplificato. Rilevanza: uniforma il livello di verifica sulle domande dei debitori non fallibili.
Cass. civ., 11 novembre 2025 — Può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII il debitore che ha assunto la qualifica di fideiussore per finalità estranee e non collegate all’esercizio di attività professionali. Rilevanza: apre il binario del consumatore a molti garanti familiari.
Cass. civ., 2025, n. 20711 — L’esdebitazione dell’incapiente è procedura autonoma, attivabile solo su domanda specifica, a differenza di quella che segue la liquidazione controllata, oggi operante di diritto. Rilevanza: evita di dare per scontato un beneficio che va chiesto.
Cass. civ., 2025, n. 14835 — I debitori assoggettati alla liquidazione del patrimonio o alla liquidazione fallimentare possono chiedere l’esdebitazione secondo le procedure previste dalla disciplina applicabile alla procedura aperta, senza applicazione retroattiva del Codice ai casi pendenti. Rilevanza: impone la verifica del diritto intertemporale prima di scegliere la strada.
Cass. civ., 2026, n. 5139 — Sulla possibilità di sospendere la vendita all’asta nel procedimento di sovraindebitamento in presenza di un’offerta migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione provvisoria. Rilevanza: è la leva tecnica quando l’immobile è già in fase avanzata di vendita.
Trib. Napoli, Sez. VII civ., 27 ottobre 2025 — Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il requisito della meritevolezza è letto in chiave più oggettiva, con maggior favor debitoris, agevolando il successivo accesso all’esdebitazione. Rilevanza: orienta l’impostazione difensiva sulla meritevolezza.
Trib. Nola, Sez. II civ., 23 ottobre 2025 — Ricostruiti i presupposti della meritevolezza nell’esdebitazione dell’incapiente secondo l’art. 283 CCII come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024, con distinzione delle circostanze ostative rispetto alla disciplina previgente. Rilevanza: aggiorna i criteri su cui si gioca l’ammissione.
Trib. Ivrea, Sez. Procedure concorsuali, 10 febbraio 2026 — L’imprenditore individuale può accedere al concordato minore liquidatorio anche se cancellato dal registro delle imprese, operando il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII solo per il concordato minore in continuità. Rilevanza: riapre una porta che molti danno per chiusa.
Trib. Pordenone, 16 marzo 2026 e Trib. Torino, sent. n. 71/2026 del 10 febbraio 2026 — Omologati piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti CCII nel testo modificato, con considerazioni rispettivamente sul criterio della prevalenza dei debiti e sulla convenienza intrinseca della proposta. Rilevanza: mostrano come i tribunali stanno applicando concretamente il correttivo.
Trib. Rimini, decreto 17 febbraio 2026 — Concessa l’esdebitazione a debitore persona fisica meritevole e incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII. Rilevanza: conferma che lo strumento funziona quando l’istruttoria è costruita bene.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su un percorso di gestione della crisi. Non sono generiche attività di assistenza: sono operazioni determinate.
- Ricostruiamo la posizione debitoria completa, incrociando estratti di ruolo, cassetto fiscale, Centrale Rischi, scadenzario fornitori e contratti bancari, e restituiamo un prospetto del debito diviso per natura e grado di privilegio.
- Eseguiamo il test pratico sulla piattaforma della composizione negoziata e verifichiamo il progetto di piano di risanamento rispetto alla check-list ministeriale aggiornata dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026.
- Verifichiamo la regolarità formale e sostanziale degli atti già notificati — precetti, pignoramenti, cartelle, decreti ingiuntivi — confrontando relate di notifica, titoli e importi, per individuare le contestazioni proponibili.
- Depositiamo l’istanza di composizione negoziata e l’istanza di misure protettive, curiamo il procedimento di conferma davanti al tribunale e gestiamo le richieste di autorizzazione per atti di straordinaria amministrazione e finanziamenti prededucibili.
- Costruiamo il trattamento del debito fiscale e contributivo, scegliendo tra dilazione, accordo transattivo in composizione negoziata ex art. 23 CCII e transazione ex artt. 63 e 88 CCII, e predisponiamo la documentazione a supporto del giudizio di convenienza.
- Redigiamo e negoziamo gli accordi di ristrutturazione nelle varianti ordinaria, agevolata ed estesa, curando la formazione delle categorie e il raggiungimento delle soglie di adesione.
- Predisponiamo il ricorso per il concordato preventivo, la formazione delle classi e la strategia sull’omologazione, incluse le opposizioni e la difesa nel giudizio di omologazione.
- Gestiamo le procedure di sovraindebitamento in raccordo con l’OCC: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII.
- Assistiamo nelle udienze di opposizione e nei reclami, curando i termini di impugnazione e il computo della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Portiamo avanti la difesa fino in Cassazione quando il caso lo richiede, senza passaggi di mano tra professionisti diversi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo, che attraversa per intero il confine tra stragiudiziale e giudiziale, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 pesa in modo particolare: significa conoscere dall’interno la funzione che il Codice affida all’esperto indipendente, il test pratico, la check-list per il progetto di piano e il protocollo di conduzione delle trattative — cioè gli stessi strumenti tecnici con cui verrà valutato il tuo percorso. E quando il piano varca la soglia del tribunale, la qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la linea difensiva impostata nella prima riunione è la stessa che verrà sostenuta in omologazione, in reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione, senza il passaggio di mano che nella crisi d’impresa costa più di ogni altra cosa.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso: il piano finanziario, l’attestazione, il trattamento del debito erariale e la difesa processuale non vengono costruiti in compartimenti separati, ma come parti di un unico progetto. È l’unico modo per evitare la situazione più comune e più dannosa: un piano economicamente sensato che non regge il vaglio giuridico, o una difesa giuridicamente ineccepibile costruita su numeri che non stanno in piedi.
Il principio che tiene insieme tutto il piano
Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione conservata; ogni mossa rimandata è una porta che si chiude e non si riapre. Nel diritto della crisi non esiste il recupero a posteriori: la composizione negoziata non si attiva dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, il concordato semplificato non si propone il sessantunesimo giorno, la protezione del patrimonio non retroagisce al momento in cui avresti dovuto chiederla. Chi arriva presto sceglie tra otto strumenti; chi arriva tardi subisce l’unico rimasto.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto esatto in cui i due binari si incrociano. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 copre il versante stragiudiziale, quello in cui la crisi si può ancora governare in via riservata. Le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC coprono il binario dei debitori non fallibili, dove si decide la sorte della casa e del reddito familiare. E la qualifica di avvocato cassazionista, unita al coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, garantisce che la stessa strategia regga anche quando la crisi entra in tribunale e prosegue fino all’ultimo grado.
📩 Se stai leggendo questa guida mentre i termini corrono, non rimandare a lunedì: scrivici oggi stesso e mettiamo il tuo caso in sequenza operativa — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
