C’è una convinzione che circola negli uffici degli imprenditori in crisi e che, presa così com’è, è pericolosa: “se firmo un accordo di ristrutturazione e il tribunale lo omologa, il penale non mi tocca più”. È una mezza verità. E le mezze verità, in materia di reati concorsuali, sono quelle che costano di più, perché fanno abbassare la guardia esattamente nel momento in cui bisognerebbe alzarla.
La risposta corretta è articolata. L’articolo 324 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) esiste, si intitola proprio “Esenzioni dai reati di bancarotta” e protegge davvero. Ma protegge solo due fattispecie su cinque, solo alcuni atti e solo a certe condizioni. Tutto il resto — la bancarotta fraudolenta patrimoniale, quella documentale, le condotte anteriori all’accordo, i pagamenti fatti fuori dal perimetro del piano — resta esattamente dove stava: perseguibile, contestabile, e quasi sempre ricostruito a posteriori da chi ha tutto l’interesse a ricostruirlo.
Ed è qui che serve il cambio di prospettiva che regge questo articolo. Chi conosce in anticipo le mosse di chi lo attaccherà smette di subirle e comincia a costruire, atto per atto, le prove che le renderanno inefficaci. Il creditore rimasto insoddisfatto, il curatore nominato dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, il pubblico ministero che riceve la sua relazione: non sono avversari irrazionali, sono attori che seguono una sequenza prevedibile, con strumenti tipizzati e limiti precisi. Quella sequenza si può leggere in anticipo.
Lo Studio Monardo lavora esattamente sul terreno dove questa partita si vince o si perde, cioè quello concorsuale e documentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa che conosce dall’interno la costruzione e l’esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi, che è il luogo dove l’esenzione dell’art. 324 CCII o si guadagna o si perde. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi abituato a maneggiare piani, attestazioni e rendicontazioni che dovranno reggere a un esame ostile. Ed è avvocato cassazionista, con una continuità di strategia che arriva fino all’ultimo grado di giudizio. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare, perché la ricostruzione dei flussi finanziari di un’impresa in crisi è materia da commercialista quanto da avvocato.
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Chi hai di fronte: tre avversari diversi, con tre logiche diverse
Il primo errore strategico è immaginare un unico nemico. In realtà, nella partita che si gioca attorno ai reati di bancarotta dopo un accordo di ristrutturazione, gli attori sono tre e ragionano in modo profondamente diverso.
Il creditore estraneo o dissenziente. È il primo a muoversi, e si muove per convenienza economica pura. Non ha aderito all’accordo, oppure ha aderito e non è stato pagato. Il Codice gli riconosce una tutela robusta: ai sensi dell’art. 57, comma 3, CCII, i creditori estranei all’accordo devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se il credito è già scaduto a quella data, oppure entro centoventi giorni dalla scadenza, se il credito scade dopo. Non è una promessa generica: è un termine. Finché quel termine è rispettato, il creditore estraneo ha poco da fare. Quando salta, il suo calcolo cambia di colpo. Dal suo punto di vista, conviene allora spostare la partita su un terreno dove il costo per lui è basso e la pressione sull’imprenditore altissima: l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale e, in parallelo, l’esposto. Un esposto non costa quasi nulla e non richiede di anticipare somme; una causa civile sì.
Il curatore. Arriva dopo, e non ha alcun interesse personale: ha un obbligo. Aperta la liquidazione giudiziale, il curatore ricostruisce la gestione, redige la relazione iniziale e poi quella particolareggiata sulle cause del dissesto e sulle eventuali responsabilità, e la trasmette al pubblico ministero. È l’attore più pericoloso, perché è anche il più tecnico: non “denuncia”, ricostruisce. Lavora sugli estratti conto, sulle scritture contabili, sulle date. Dal suo punto di vista, la ricostruzione più semplice è sempre quella lineare — “questi pagamenti sono usciti, quei creditori sono rimasti a bocca asciutta, ecco l’alterazione dell’ordine legale” — e sarà l’imprenditore a dover mostrare che quella linearità è apparente.
Il pubblico ministero. Valuta, seleziona, e sceglie le contestazioni che reggono. Sa perfettamente che l’art. 324 CCII esiste. Proprio per questo, quando può, sposta il tiro: non contesta la bancarotta preferenziale, che l’esenzione può coprire, ma la bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale, che l’esenzione non copre mai. Non è cattiveria: è tecnica di imputazione. Ed è la ragione per cui una difesa costruita solo sull’art. 324 è una difesa costruita su un terreno che l’accusa, se è brava, eviterà accuratamente di calpestare.
C’è poi un dato che condiziona tutta la partita e che va messo subito in chiaro. I reati di bancarotta previsti dagli artt. 322 e 323 CCII presuppongono l’apertura della liquidazione giudiziale. Finché l’accordo di ristrutturazione regge e viene eseguito, la liquidazione giudiziale non si apre, e senza quel presupposto nessuna contestazione di bancarotta può nascere. Il vero scudo penale, prima ancora dell’art. 324, è un accordo che funziona. Tutto ciò che segue serve per l’ipotesi in cui non funzioni.
La mappa esatta di ciò che è coperto e di ciò che non lo è
Prima di entrare nella sequenza delle mosse, serve avere sotto gli occhi il perimetro reale della protezione, perché è da lì che discende ogni valutazione successiva.
L’art. 324 CCII dispone che le previsioni degli artt. 322, comma 3, e 323 CCII non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, degli accordi in esecuzione del piano attestato o del concordato minore omologato ai sensi dell’art. 80 CCII, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli artt. 99, 100 e 101 CCII. È il diretto successore dell’art. 217-bis della legge fallimentare, introdotto nel 2010 con la medesima funzione: rendere praticabili gli strumenti negoziali di soluzione della crisi, evitando che l’imprenditore che li utilizza correttamente si esponga a un rischio penale per il solo fatto di eseguirli.
Il perimetro, tradotto in termini operativi, è questo. Sono coperte due fattispecie: la bancarotta fraudolenta preferenziale, prevista dall’art. 322, comma 3, CCII, e la bancarotta semplice, prevista dall’art. 323 CCII. Restano scoperte, integralmente, la bancarotta fraudolenta patrimoniale e quella documentale di cui all’art. 322, comma 1, CCII; le ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria dell’art. 329 CCII nella parte in cui puniscono il dissesto cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose; il falso in attestazioni e relazioni dell’art. 342 CCII; e ovviamente tutte le fattispecie estranee al diritto concorsuale, dai reati tributari a quelli societari.
C’è poi una seconda dimensione del perimetro, ed è quella che nella pratica genera il maggior numero di errori: l’esenzione non è soggettiva ma oggettiva e modale. Non protegge l’imprenditore in quanto tale, e non protegge nemmeno il periodo in cui l’accordo è in vigore. Protegge singoli atti — pagamenti e operazioni — a condizione che siano compiuti “in esecuzione” dello strumento. Un imprenditore con un accordo perfettamente omologato che, il giorno dopo l’omologazione, esegue un pagamento non previsto dal piano si trova esattamente nella stessa posizione di chi non ha alcun accordo. La dottrina prevalente inquadra la disposizione come causa di esclusione della tipicità, cioè come elemento negativo del fatto di reato: il che significa, sul piano pratico, che l’elemento “modale” dell’esecuzione del piano va dimostrato con documenti, non presunto.
Va infine segnalata una novità normativa spesso ignorata. L’art. 23, comma 1, lett. c), CCII, nel testo risultante dagli interventi correttivi, prevede che l’accordo raggiunto nell’ambito della composizione negoziata e sottoscritto anche dall’esperto, quando contenga un piano di risanamento coerente, produca gli effetti dell’art. 166, comma 3, lett. d), e dell’art. 324 CCII. In altri termini: la protezione penale, sia pure nei suoi limiti, non richiede necessariamente il passaggio dall’omologazione. Richiede però formalità precise, che vanno rispettate alla lettera.
Prima mossa: il creditore misura i centoventi giorni e prepara il terreno
La mossa. Il creditore che non ha aderito all’accordo — o che ha aderito ed è stato collocato in una posizione che non gli piace — non fa nulla di rumoroso nelle prime settimane. Fa una cosa sola: prende un calendario. Segna la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, la data del decreto di omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII, la scadenza del proprio credito, e da lì conta i centoventi giorni dell’art. 57, comma 3, CCII. Nel frattempo, se l’impresa è di dimensioni apprezzabili, richiede visure, controlla la centrale rischi, verifica se sono state iscritte ipoteche o costituite garanzie a favore di altri creditori nei mesi precedenti.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). Perché è la mossa a costo zero che gli costruisce tutto il resto. Un creditore razionale sa che l’accordo di ristrutturazione, a differenza del concordato preventivo, non lo espropria: se resta estraneo, ha diritto al pagamento integrale. Il suo interesse, quindi, non è far saltare l’accordo — un accordo che funziona lo paga al 100%, una liquidazione giudiziale lo paga in percentuale e dopo anni. Preferisce non muoversi finché i pagamenti arrivano. Si muove solo quando percepisce che l’accordo è una scenografia, oppure quando vede altri creditori soddisfatti prima di lui.
I suoi limiti. Sono più stringenti di quanto l’imprenditore in crisi normalmente creda. Durante la pendenza del procedimento, le misure protettive richieste ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII possono paralizzare le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il creditore estraneo non può pretendere il pagamento prima delle scadenze fissate dall’art. 57, comma 3, CCII: quel termine non è una concessione del debitore, è un effetto legale dell’omologazione. E soprattutto: il semplice ritardo in un pagamento non è, di per sé, un fatto di bancarotta. La bancarotta richiede un presupposto — l’apertura della liquidazione giudiziale — e una condotta tipica. Nessuna delle due cose gliela regala il calendario.
La tua contromossa. Si gioca prima, non dopo. La contromossa consiste nel rendere il calendario dell’avversario un calendario che gioca a tuo favore: datare, protocollare e rendere tracciabile ogni singolo pagamento eseguito dopo l’omologazione, con l’indicazione espressa della clausola dell’accordo che lo giustifica. Un bonifico con causale “acconto fornitura” è un bonifico neutro, che domani chiunque può leggere come preferenza. Un bonifico con causale che richiama il punto specifico del piano omologato è un bonifico che si difende da solo. L’art. 324 CCII esenta i pagamenti compiuti “in esecuzione” degli accordi omologati: la parola decisiva è “in esecuzione”, ed è una parola che si dimostra con i documenti, non con le dichiarazioni.
Le pronunce che ti proteggono. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non ogni pagamento eseguito da un’impresa in difficoltà è penalmente rilevante: Cass. pen., Sez. I, 5 luglio 2017, n. 32406 ha escluso la configurabilità della bancarotta preferenziale in relazione al pagamento di un debito tributario pregresso effettuato prima dell’omologazione, valorizzando la natura dell’obbligazione adempiuta. E Cass. pen., Sez. V, 29 ottobre 2025, n. 35403 ha ribadito che la bancarotta distrattiva prefallimentare è reato di pericolo concreto, che impone una valutazione ex ante della condotta: non basta constatare che, alla fine, i creditori hanno preso poco.
Seconda mossa: l’attacco all’attestazione e ai dati aziendali
La mossa. Se il creditore vuole davvero smontare la protezione dell’accordo, il punto più fragile non è il pagamento: è l’attestazione. L’accordo di ristrutturazione si regge su una relazione redatta da un professionista indipendente, che ne certifica la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità, con particolare riferimento all’idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. Il creditore, o il curatore in un momento successivo, punta lì: sostiene che i dati posti a base dell’attestazione erano falsi o incompleti, che le rimanenze erano gonfiate, che alcuni debiti non erano stati appostati, che i flussi di cassa prospettici erano irrealistici.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). Perché è l’unica mossa che può far crollare l’intero impianto in un colpo solo. Se cade la veridicità dei dati, cade l’attendibilità dell’accordo, e con essa l’idea che i pagamenti fossero “in esecuzione” di uno strumento serio. Non solo: si apre la strada all’art. 342 CCII, che punisce il professionista che, nelle attestazioni e relazioni previste dal Codice, espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti. E un attestatore sotto accusa è un attestatore che, nel giudizio penale, non sarà più il testimone amico dell’imprenditore. È però una mossa costosa e tecnica: richiede una perizia, richiede tempo, e il creditore la sceglie solo quando ha già in mano qualche indizio documentale forte.
I suoi limiti. Notevoli, e spesso sottovalutati dagli attaccanti. La divergenza tra il piano e ciò che poi è accaduto non è, di per sé, falsità: il piano è una prognosi, non una promessa. La Cassazione, con la sentenza della Sez. V, 13 gennaio 2020, n. 18521, ha affermato che quando la contestazione riguarda enunciati valutativi il giudice ha l’onere di motivare in modo adeguato sui criteri assunti a parametro, non potendo limitarsi a rilevare uno scostamento tra previsione e risultato. In altre parole: contestare un’attestazione richiede di dimostrare quale criterio tecnico corretto sia stato violato, non di constatare che le cose sono andate male.
La tua contromossa. La contromossa è di natura documentale e va costruita mentre il piano si scrive, non quando arriva l’accusa. Conservare la base dati integrale consegnata all’attestatore, con data certa, e il carteggio delle richieste di chiarimenti e delle risposte, è ciò che trasforma la prognosi sbagliata in una prognosi ragionevole ex ante. Serve inoltre coerenza tra ciò che si dichiara nella domanda di omologazione, ciò che si scrive nella relazione e ciò che risulta dalle scritture contabili: le incoerenze interne sono la prima cosa che un curatore cerca, perché sono le più semplici da esporre in una relazione al pubblico ministero.
Le pronunce che ti proteggono. Oltre alla già citata Cass. pen., Sez. V, n. 18521/2020 sul rigore richiesto nella valutazione dei falsi valutativi, va ricordata Cass. pen., Sez. V, n. 6314/2026, che ha annullato con rinvio una condanna anche nei confronti della professionista esterna incaricata della contabilità, ribadendo che i reati di bancarotta sono reati propri e che l’estraneo può risponderne solo a titolo di concorso, con un contributo materiale o morale effettivo, e non in via autonoma.
Terza mossa: far saltare l’accordo per riaprire il presupposto penale
La mossa. Questa è la mossa centrale dell’intera partita, e va compresa fino in fondo. Il creditore non attacca direttamente i reati: attacca l’accordo. Contesta l’inadempimento, agisce per la risoluzione secondo le regole generali dei contratti, e soprattutto deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 37 CCII. A differenza del concordato preventivo, che conosce un procedimento tipico di risoluzione, l’accordo di ristrutturazione è e resta un contratto: il suo inadempimento si fa valere con gli strumenti civilistici ordinari, accompagnati dall’istanza concorsuale.
Perché la fa. Perché sa una cosa che l’imprenditore spesso dimentica: senza apertura della liquidazione giudiziale non esiste alcun reato di bancarotta, e con l’apertura della liquidazione giudiziale rientrano in gioco tutte le condotte degli anni precedenti. L’apertura della procedura non è solo un fatto economico: è la chiave che apre l’intero archivio penale della gestione. È per questo che, dal punto di vista dell’avversario, l’istanza di liquidazione giudiziale vale molto più di una denuncia. Una denuncia mette in moto un pubblico ministero; l’apertura della liquidazione giudiziale mette in moto un curatore, che lavorerà per mesi sui documenti dell’impresa e produrrà una ricostruzione già pronta per l’uso.
I suoi limiti. Sono seri e vanno presidiati con precisione. L’apertura della liquidazione giudiziale richiede l’accertamento dello stato di insolvenza e il superamento delle soglie di cui all’art. 2 CCII: un’impresa che sta eseguendo regolarmente un accordo omologato, e che paga i creditori estranei nei termini dell’art. 57, comma 3, CCII, non è in stato di insolvenza per il solo fatto che un creditore lo affermi. Il creditore ha l’onere di allegare e provare l’inadempimento e l’insolvenza: la sua istanza non è un atto automatico, è una domanda che può essere rigettata. Inoltre, un singolo inadempimento non travolge necessariamente l’intero accordo, se non riveste i caratteri di gravità richiesti dai principi generali in materia di risoluzione.
La tua contromossa. Qui si gioca la difesa più importante, e non è una difesa penale: è una difesa concorsuale. Neutralizzare l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, dimostrando la regolare esecuzione dell’accordo o rinegoziandolo prima che l’inadempimento diventi strutturale, è la contromossa che disinnesca a monte l’intero fronte penale. È il momento in cui la scelta del professionista cambia il risultato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, oltre che avvocato cassazionista — un profilo costruito esattamente per la fase in cui bisogna decidere se difendere l’accordo esistente, modificarlo o sostituirlo con uno strumento diverso prima che il tribunale dichiari l’insolvenza.
Le pronunce che ti proteggono. Cass. pen., Sez. V, 22 giugno 2023, n. 27426 ha confermato che il momento consumativo dei reati di bancarotta va individuato nella pronuncia della sentenza dichiarativa, il che conferma la centralità del presupposto concorsuale. E Cass. pen., Sez. V, n. 21188/2026 ha posto un freno agli automatismi accusatori in tema di aggravamento del dissesto: non basta il progressivo accumulo di debiti tributari o il ritardo nella convocazione dell’assemblea, occorre la prova rigorosa del nesso causale e della colpa grave.
Quarta mossa: spostare l’imputazione dove l’art. 324 CCII non arriva
La mossa. È la mossa più sofisticata, e chi difende deve conoscerla alla perfezione. Il pubblico ministero legge l’art. 324 CCII, constata che l’esenzione riguarda soltanto le disposizioni degli artt. 322, comma 3, e 323 CCII — cioè la bancarotta fraudolenta preferenziale e la bancarotta semplice — e sposta l’imputazione fuori da quel perimetro. Quel pagamento all’amministratore diventa distrazione ai sensi dell’art. 322, comma 1; quella cessione di beni a una società collegata diventa dissipazione; quella contabilità incompleta diventa bancarotta fraudolenta documentale; quella sistematica omissione di versamenti diventa operazione dolosa che ha cagionato il dissesto ai sensi dell’art. 329 CCII.
Perché la fa. Perché funziona. L’art. 324 CCII non contiene alcuna esenzione per la bancarotta fraudolenta patrimoniale né per quella documentale: nessun accordo omologato, nessun piano attestato, nessun concordato può coprire un atto di distrazione. È il limite invalicabile dell’istituto, ed è un limite voluto dal legislatore: l’esenzione serve a rendere praticabili gli strumenti di regolazione della crisi, non a fornire un salvacondotto per spogliare l’impresa sotto la copertura formale di una procedura. Il pubblico ministero lo sa e struttura l’imputazione di conseguenza.
I suoi limiti. L’accusa non può però riqualificare a piacimento. La bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede un depauperamento effettivo del patrimonio destinato ai creditori e un pericolo concreto per la garanzia patrimoniale; la bancarotta fraudolenta documentale richiede, secondo la fattispecie contestata, un dolo specifico oppure la consapevolezza dell’impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari. Un pagamento effettivamente eseguito in favore di un creditore reale, a fronte di un debito reale, non è distrazione: al massimo è preferenza — e la preferenza, se compiuta in esecuzione dell’accordo omologato, è coperta dall’art. 324 CCII. La distinzione tra distrazione e preferenza non è un cavillo: è la linea che separa una pena da tre a dieci anni da una pena da uno a cinque anni, e in molti casi la separa da nessuna pena.
La tua contromossa. Ricondurre ogni uscita alla sua causale reale, con la prova del rapporto sottostante. La documentazione del titolo del pagamento — contratto, fattura, prestazione effettivamente ricevuta, corrispondenza — è ciò che impedisce all’accusa di trasformare un pagamento in una distrazione. In parallelo, la tenuta ordinata delle scritture contabili durante tutta l’esecuzione dell’accordo non è un adempimento burocratico: è il presidio contro la contestazione documentale, che è la contestazione più insidiosa perché non richiede di dimostrare dove siano finiti i beni, ma soltanto che non si riesce a ricostruirlo.
Le pronunce che ti proteggono. Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2016, n. 51277 ha chiarito che l’esenzione allora prevista dall’art. 217-bis L.F. — la disposizione a cui l’attuale art. 324 CCII è succeduta — non si estende alle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e che gli atti di dissipazione e distrazione restano punibili anche se compiuti dopo l’approvazione e l’omologazione della procedura. Sul versante opposto, però, Cass. pen., Sez. V, 6 novembre 2025, n. 36278 e Cass. pen., Sez. V, n. 23577/2024 hanno ribadito i confini oggettivi della distrazione, escludendola per beni che non facevano parte del patrimonio destinato ai creditori: l’accusa non può ampliare la nozione a piacimento.
Il fronte documentale, dove l’esenzione non arriva mai
Merita un approfondimento a sé la contestazione che, nella pratica, sopravvive più spesso a ogni difesa: la bancarotta fraudolenta documentale. La ragione della sua diffusione è tecnica. Per contestare una distrazione, l’accusa deve individuare un bene e dimostrare che è uscito dal patrimonio senza corrispettivo. Per contestare la documentale, invece, basta dimostrare che le scritture contabili non consentono di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari: un onere che, in un’impresa in crisi con una contabilità tenuta a singhiozzo negli ultimi mesi, è quasi sempre agevole da assolvere.
Nessuna disposizione del Codice della crisi prevede un’esenzione dalla bancarotta documentale per le imprese che accedono a uno strumento di regolazione della crisi: l’art. 324 CCII non la nomina, e non è estensibile in via interpretativa, trattandosi di disposizione a perimetro tassativo. Anzi, l’accesso a un accordo di ristrutturazione produce un effetto paradossale: obbliga l’impresa a produrre una documentazione contabile aggiornata e certificata, che diventa poi il metro di paragone su cui misurare tutto ciò che è venuto prima e tutto ciò che viene dopo. Un’incoerenza tra i dati depositati per l’omologazione e le scritture contabili è un regalo all’accusa.
La giurisprudenza offre però punti di appiglio importanti. La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale è stata più volte precisata: Cass. pen., Sez. V, 22 marzo 2023, n. 18482 ha affermato che, ai fini della bancarotta semplice documentale, è presupposto necessario e sufficiente che l’irregolare tenuta delle scritture ne impedisca la normale funzione di accertamento; Cass. pen., Sez. V, 14 marzo 2023, n. 10968 è intervenuta sulla differenza tra la mancata tenuta delle scritture rilevante come bancarotta fraudolenta e l’ipotesi meno grave. La qualificazione non è un dettaglio: tra le due fattispecie corre la stessa distanza che separa una pena da tre a dieci anni da una pena detentiva di durata assai inferiore.
La contromossa, anche qui, è preventiva e non processuale. Chiudere la contabilità in modo ordinato prima di accedere allo strumento, e mantenerla ordinata per tutta la durata dell’esecuzione dell’accordo, vale più di qualunque memoria difensiva scritta tre anni dopo. È l’adempimento meno appariscente e più decisivo dell’intera partita, ed è anche quello che gli imprenditori in crisi, comprensibilmente concentrati sulla liquidità, rinviano più spesso.
Quinta mossa: risalire indietro nel tempo, prima dell’accordo
La mossa. Il curatore, e poi il pubblico ministero, non si fermano alla data dell’omologazione. Anzi: quello è il punto di partenza per andare all’indietro. Vengono esaminati gli anni precedenti, il momento in cui la crisi è diventata percepibile, le operazioni infragruppo, i rimborsi di finanziamenti soci, le garanzie concesse quando l’impresa era già in difficoltà, i pagamenti selettivi effettuati nella fase in cui l’accordo era ancora in trattativa. La logica accusatoria è semplice e potente: l’accordo non è uno scudo retroattivo, e nulla di ciò che è accaduto prima viene sanato dall’omologazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). Perché è statisticamente il terreno più produttivo. Le condotte davvero critiche di un’impresa in crisi raramente si collocano dopo l’omologazione — a quel punto il debitore è sorvegliato, i flussi sono tracciati, l’attestatore ha certificato. Si collocano nei dodici o ventiquattro mesi precedenti, quando la crisi era già in atto ma non ancora formalizzata, e le scelte venivano prese sotto pressione e senza filtro tecnico. Il curatore vi si concentra perché lì trova i pagamenti non giustificati, le uscite verso soggetti riconducibili alla compagine sociale, le compensazioni sospette. Preferisce non farla soltanto quando la contabilità è talmente ordinata da rendere la ricostruzione sterile: in quel caso il costo dell’indagine supera il beneficio atteso.
I suoi limiti. La retroattività dell’esame non equivale alla retroattività dell’accusa: ogni singola condotta anteriore va provata nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, e il dolo va accertato al momento del fatto, non ricostruito a posteriori sulla base dell’esito. La giurisprudenza è netta su questo punto. Cass. pen., Sez. V, n. 4777/2026 ha precisato che l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose richiede la volontà dell’azione antidoverosa e la concreta prevedibilità del dissesto quale conseguenza. Non è sufficiente osservare che l’impresa è poi finita in liquidazione giudiziale.
Vi è poi un limite specifico che riguarda proprio gli accordi di ristrutturazione, ed è di grande rilievo pratico. L’art. 341 CCII estende una serie di fattispecie penali ai soggetti coinvolti nel concordato preventivo e, al terzo comma, agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, alla convenzione di moratoria e alle ipotesi di omologazione previste dall’art. 63 CCII. L’accordo di ristrutturazione ordinario, di per sé, non è la sede naturale dei reati “concordatari” estesi dall’art. 341 CCII: la giurisprudenza di legittimità ha già escluso, sotto la disciplina previgente, che gli accordi ordinari di ristrutturazione rientrino tra le procedure nel cui contesto può consumarsi la bancarotta impropria di cui all’art. 236, comma 2, L.F. È un limite tecnico che va conosciuto, perché nelle contestazioni si trova spesso l’estensione automatica di fattispecie pensate per il concordato.
La tua contromossa. La contromossa si chiama ricostruzione difensiva anticipata. Prima ancora di depositare la domanda di omologazione, va effettuata una mappatura completa delle operazioni degli ultimi esercizi, con l’individuazione dei pagamenti e degli atti che un curatore leggerebbe come critici e la raccolta preventiva dei documenti che ne dimostrano la causa. È un lavoro che va fatto quando i documenti ci sono ancora, i fornitori rispondono ancora alle mail e i ricordi sono freschi: farlo tre anni dopo, davanti a una richiesta di rinvio a giudizio, è possibile ma molto più difficile. Qui lo staff multidisciplinare fa la differenza, perché la lettura contabile e quella giuridica devono procedere insieme.
Le pronunce che ti proteggono. Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2020, n. 11297 ha escluso l’applicabilità dell’art. 236, comma 2, L.F. agli accordi ordinari di ristrutturazione, delimitando l’ambito delle procedure rilevanti. Cass. pen., Sez. V, 18 maggio 2022, n. 19540 ha invece chiarito il versante opposto, ritenendo punibili ai sensi dell’art. 236, comma 2, n. 1, L.F. le condotte di bancarotta poste in essere prima dell’ammissione al concordato anche in assenza di una successiva dichiarazione di fallimento: conoscere entrambe le direzioni è indispensabile per capire dove l’accusa può spingersi e dove no.
Sesta mossa: usare le dichiarazioni dell’imprenditore contro l’imprenditore
La mossa. È l’ultima e la più sottile. Aperta la liquidazione giudiziale, il debitore ha obblighi di collaborazione e informazione verso gli organi della procedura. Deve consegnare le scritture contabili, deve rispondere alle richieste del curatore, deve fornire chiarimenti sulle operazioni. Il curatore raccoglie quelle dichiarazioni, le mette a verbale, le riporta nella relazione. E quelle dichiarazioni, rese in una sede che l’imprenditore percepisce come amministrativa e collaborativa, finiscono nel fascicolo penale.
Perché la fa. Perché è la fonte di prova più economica che esista. Ricostruire una distrazione con una consulenza tecnica costa mesi; ottenerne l’ammissione implicita in un verbale costa una domanda ben posta. E perché l’imprenditore, in quella fase, è tipicamente in uno stato psicologico in cui vuole spiegare, giustificare, dimostrare la propria buona fede — e spiegando, ammette. La frase “ho pagato quel fornitore perché senza di lui l’azienda si fermava” è una frase sincera, comprensibile, e nella struttura della bancarotta preferenziale è un’ammissione della consapevolezza dello stato di crisi.
I suoi limiti. La materia è tecnica e presidiata da garanzie. Gli obblighi informativi verso il curatore non sospendono il diritto di difesa, e le dichiarazioni rese vanno inquadrate nel regime di utilizzabilità che la giurisprudenza ha delineato, con una netta distinzione tra l’adempimento di un obbligo civilistico di collaborazione e l’interrogatorio in sede penale. Cass. pen., Sez. V, 18 marzo 2025, n. 10751 è intervenuta proprio sull’utilizzabilità nel processo penale per bancarotta delle dichiarazioni rese al curatore, precisandone il fondamento. È materia in cui l’assistenza tecnica va attivata dal primo giorno, non dal primo avviso di garanzia.
La tua contromossa. Adempiere integralmente agli obblighi verso la procedura — consegnando tutto, senza reticenze — ma farlo per iscritto, in modo strutturato, e con l’assistenza tecnica che verifichi il contenuto prima della trasmissione. La reticenza è la peggiore delle strategie: alimenta la contestazione documentale e distrugge la credibilità. La collaborazione improvvisata, però, è quasi altrettanto rischiosa. La via corretta è la collaborazione preparata: relazioni scritte, documentate, coerenti con le scritture contabili e con quanto già dichiarato in sede di omologazione.
Le pronunce che ti proteggono. Oltre a Cass. pen., Sez. V, n. 10751/2025, va tenuta presente Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2025 (dep. 10 luglio 2025), n. 25506, che ha affermato la responsabilità per concorso in bancarotta preferenziale anche del creditore estraneo alla compagine sociale che abbia fornito un contributo causale determinante alla violazione della par condicio, pur attraverso operazioni formalmente lecite come la compensazione. È una pronuncia che riguarda l’avversario, ma che va conosciuta anche dal debitore: significa che, nelle trattative, la controparte ha un interesse proprio a che l’operazione sia correttamente inquadrata nel piano.
La mossa che arriva prima della sentenza: il sequestro
C’è un passaggio che sorprende quasi tutti gli imprenditori, perché avviene molto prima di qualunque decisione sul merito e produce effetti immediati sull’attività: la misura cautelare reale. Nei procedimenti per reati concorsuali il sequestro preventivo, anche finalizzato alla confisca, è uno strumento di uso frequente, e può colpire somme, conti correnti, quote sociali e beni aziendali sulla base di un fumus, cioè di un quadro indiziario, non di un accertamento definitivo di responsabilità.
Perché l’accusa lo usa. Perché costa poco in termini processuali e produce un vantaggio enorme: blocca la disponibilità delle risorse contestate, impedisce che vengano ulteriormente disperse e, sul piano negoziale, sposta radicalmente i rapporti di forza. Dal punto di vista di chi indaga, un sequestro tempestivo è la garanzia che, in caso di condanna, ci sia ancora qualcosa su cui eseguire il provvedimento.
I suoi limiti. Il sequestro non è un atto libero. Deve fondarsi su un’ipotesi di reato concretamente delineata e su un nesso di pertinenza tra il bene colpito e la condotta contestata: non può essere uno strumento generalizzato di apprensione del patrimonio d’impresa. È inoltre soggetto a un sistema di impugnazioni che consente una verifica in tempi rapidi. La giurisprudenza ha più volte richiamato l’esigenza di motivazione effettiva: Cass. pen., n. 36683/2025 si è pronunciata sui presupposti della confisca del patrimonio sociale in relazione a condotte dell’amministratore, e Cass. pen., n. 37193/2025, in materia contigua, ha chiarito che il venir meno delle ragioni giustificative impone di rivalutare il mantenimento del vincolo.
La contromossa. Non è attendere il merito. La reazione al sequestro va costruita nei giorni immediatamente successivi, documentando la destinazione effettiva delle somme colpite e il loro collegamento con l’esecuzione dell’accordo omologato, perché è proprio quel collegamento a incrinare il fumus del reato contestato. Un’impresa che dimostri, carte alla mano, che le somme sequestrate erano destinate a pagamenti previsti dal piano non sta discutendo la propria innocenza in astratto: sta contestando l’esistenza stessa del presupposto della misura.
Il fattore tempo: prescrizione e durata reale del rischio
Un ultimo elemento va messo in conto quando si valuta l’esposizione complessiva, ed è il tempo. I reati di bancarotta hanno una peculiarità che li distingue da quasi tutti gli altri: il momento consumativo, e quindi il dies a quo della prescrizione, è individuato dalla giurisprudenza nella pronuncia della sentenza dichiarativa, come confermato da Cass. pen., Sez. V, n. 27426/2023 e, in materia di bancarotta semplice prefallimentare per aggravamento del dissesto, da Cass. pen., Sez. V, n. 37020/2023.
Le conseguenze pratiche sono due, e vanno entrambe considerate. La prima è che condotte molto risalenti nel tempo possono restare pienamente perseguibili, perché l’orologio della prescrizione non ha ancora iniziato a correre nel momento in cui vengono commesse. Un pagamento effettuato oggi, se la liquidazione giudiziale sarà aperta fra quattro anni, sarà valutabile come se fosse stato compiuto ieri. La seconda è che la finestra durante la quale l’impresa può ancora costruire la propria documentazione difensiva è, in realtà, molto più lunga di quanto si creda — ma solo se la si usa. Reperire una fattura, una mail o un contratto è semplice finché l’impresa è operativa e i rapporti commerciali sono vivi; diventa un’impresa quando la società è in liquidazione giudiziale, i dipendenti sono andati altrove e i fornitori non rispondono più.
È per questa ragione che, in materia di accordi di ristrutturazione, la difesa più efficace non è quella che si costruisce quando arriva l’accusa: è quella che si costruisce mentre si costruisce il piano.
Non tutti gli strumenti proteggono allo stesso modo
Una precisazione che cambia molte decisioni, e che va fatta prima di passare alle simulazioni. L’art. 324 CCII non protegge “la crisi d’impresa” in generale: protegge alcuni strumenti nominati, e ciascuno con proprie condizioni. La scelta dello strumento, quindi, non è soltanto una scelta economica o processuale: è anche una scelta sul grado di copertura penale che si otterrà.
Il piano attestato di risanamento di cui all’art. 56 CCII è lo strumento più leggero e più rapido: non richiede omologazione, non prevede il coinvolgimento del tribunale, non attiva misure protettive. Gli atti compiuti in esecuzione degli accordi che ne derivano rientrano nel perimetro dell’art. 324 CCII, ma la mancanza di un vaglio giurisdizionale li espone a una verifica più penetrante da parte del giudice penale: non c’è un decreto di omologazione a fare da schermo, e la ragionevolezza del piano andrà dimostrata daccapo.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57 e seguenti CCII rappresenta il punto di equilibrio. Richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la relazione di un professionista indipendente, l’omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII. In cambio offre il decreto di omologazione, l’esenzione da revocatoria dell’art. 166, comma 3, lett. e), CCII, la prededuzione per i crediti sorti in funzione della domanda e la protezione penale dell’art. 324 CCII. Le varianti — accordo agevolato dell’art. 60 CCII, con soglia ridotta ma senza misure protettive; accordo ad efficacia estesa dell’art. 61 CCII, che consente di vincolare anche i non aderenti appartenenti a categorie omogenee — modificano il quadro degli obblighi e, indirettamente, il quadro dei rischi.
Il concordato preventivo offre la copertura più ampia, ma al prezzo di uno spossessamento attenuato e di un controllo giurisdizionale continuo. Va però ricordato che proprio in materia concordataria la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l’omologazione non copre gli atti di distrazione e dissipazione, come nella già richiamata Cass. pen., Sez. V, n. 51277/2016. La maggiore ampiezza dello strumento non modifica il limite strutturale dell’esenzione.
La composizione negoziata, infine, è oggi la porta d’ingresso privilegiata, e il Correttivo-ter ne ha rafforzato la funzione di raccordo con gli altri strumenti. Consente di raggiungere l’accordo sottoscritto dall’esperto con gli effetti dell’art. 324 CCII, ma anche di sbocciare in un accordo di ristrutturazione a condizioni agevolate, con la riduzione dal settantacinque al sessanta per cento della soglia di adesione richiesta per l’efficacia estesa quando la domanda è proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale di archiviazione.
La conseguenza operativa è netta: la scelta dello strumento va compiuta valutando anche il profilo penale, e non soltanto la sostenibilità finanziaria del piano. Uno strumento più leggero che si esegue male produce meno protezione di uno strumento più impegnativo eseguito con rigore. E poiché l’esenzione dell’art. 324 CCII opera sui singoli atti e non sul periodo, la qualità dell’esecuzione conta quanto la scelta iniziale.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le regole si capiscono meglio quando si vedono applicate a numeri concreti. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti a fini esplicativi, non casi reali.
Prima ipotesi — il pagamento dentro il perimetro. Società con debiti complessivi per 3.847.000 €. Accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 57 CCII sottoscritto da creditori rappresentanti il 68% dei crediti, omologato con decreto del 14 marzo. Il piano prevede espressamente il pagamento integrale di un fornitore strategico per 214.500 €, indicato come essenziale alla continuità, e il pagamento dei creditori estranei per 412.000 € entro i termini dell’art. 57, comma 3, CCII. La società esegue il pagamento del fornitore il 6 maggio, con causale che richiama il punto del piano omologato. Il 22 novembre l’accordo salta per il venir meno di una commessa e si apre la liquidazione giudiziale. Il curatore rileva il pagamento di 214.500 € a un chirografario in presenza di privilegiati insoddisfatti e ipotizza bancarotta preferenziale. Esito difensivo: il pagamento rientra testualmente tra quelli previsti dal piano omologato, la causale lo documenta, l’art. 324 CCII esclude l’applicazione dell’art. 322, comma 3, CCII. La contestazione non regge sul piano della tipicità.
Seconda ipotesi — il pagamento fuori dal perimetro. Stessa società, stesso accordo. Il 9 luglio, oltre ai pagamenti previsti, l’amministratore dispone un bonifico di 78.300 € a favore di una società di cui è socio al 40%, con causale “restituzione finanziamento soci”. Il piano omologato non contempla quel pagamento. Alla liquidazione giudiziale, il curatore lo isola immediatamente. Esito: l’art. 324 CCII non opera, perché il pagamento non è stato compiuto “in esecuzione” dell’accordo; e la contestazione non sarà nemmeno di bancarotta preferenziale, ma di distrazione ai sensi dell’art. 322, comma 1, CCII, trattandosi di rimborso di credito postergato in favore di parte correlata. Differenza di cornice edittale: da uno a cinque anni contro tre a dieci anni. Un solo bonifico, due mondi diversi.
Terza ipotesi — la finestra temporale che cambia tutto. Impresa con esposizione bancaria di 1.263.000 €. L’accordo viene omologato il 2 febbraio. Un creditore estraneo con credito scaduto per 96.400 € non riceve il pagamento entro i centoventi giorni dall’omologazione e il 15 giugno deposita istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Se l’impresa reagisce entro l’udienza dimostrando il pagamento integrale, sia pure tardivo, e la regolare esecuzione del resto del piano, il presupposto dell’insolvenza si indebolisce e l’istanza può essere rigettata: senza apertura della liquidazione giudiziale, nessun fatto di bancarotta è configurabile, per mancanza del presupposto. Se invece l’impresa resta inerte, l’apertura della procedura riapre l’esame di tutte le operazioni dei ventiquattro mesi precedenti. La differenza tra i due scenari non è giuridica: è di tempestività.
Quarta ipotesi — la contabilità che decide l’imputazione. Impresa artigiana con debiti per 687.000 €, accordo di ristrutturazione omologato il 19 aprile ed eseguito regolarmente per otto mesi. L’accordo salta per un evento esterno e si apre la liquidazione giudiziale. Tutti i pagamenti eseguiti sono previsti dal piano e documentati: sul fronte della bancarotta preferenziale l’art. 324 CCII opera pienamente. Le scritture contabili relative ai due esercizi precedenti l’accordo, però, presentano registrazioni incomplete e mancano i registri IVA di un’annualità. Esito: la contestazione sopravvive, ma cambia natura — non riguarda i pagamenti, riguarda la documentazione, ed è terreno su cui l’art. 324 CCII non offre alcuna copertura. È lo scenario più frequente in assoluto, ed è anche quello che si previene con il minor sforzo, purché lo si preveda per tempo.
Quando all’avversario conviene davvero trattare
Questa è la lettura che quasi nessuno offre e che, nella pratica, sposta più risultati di qualunque memoria difensiva. Il creditore non è mosso da un desiderio di punizione: è mosso da un calcolo. Sapere in quale momento quel calcolo gira a favore della trattativa consente di aprire il tavolo quando è utile, non quando è disperato.
Primo momento favorevole: prima del deposito della domanda di omologazione. In questa fase il creditore sa che, se non aderisce, resterà estraneo e dovrà essere pagato integralmente nei termini dell’art. 57, comma 3, CCII. Sa anche che, se l’accordo non raggiunge la soglia del 60% dei crediti, si andrà probabilmente verso una procedura liquidatoria in cui il suo recupero sarà molto inferiore. La sua convenienza a trattare è massima proprio quando percepisce che il suo consenso è determinante per il raggiungimento della soglia. È il momento in cui il debitore ha il maggiore potere negoziale della sua vita, e paradossalmente è quello in cui, per timore, lo usa meno.
Secondo momento favorevole: quando l’alternativa concreta è la liquidazione giudiziale. Un creditore chirografario che, in liquidazione giudiziale, prevede realisticamente di recuperare il 4 o il 7 per cento dopo cinque anni, valuta in modo completamente diverso una proposta che gli offra il 25 per cento in ventiquattro mesi. Il punto è che questa valutazione deve essergli resa evidente con numeri, non affermata a parole. Un prospetto comparativo tra scenario liquidatorio e scenario di accordo, costruito su dati contabili verificabili, è lo strumento che sposta la trattativa. È lavoro che richiede competenza contabile oltre che giuridica, ed è la ragione per cui uno staff che unisca avvocati e commercialisti legge questa fase meglio di un professionista isolato.
Terzo momento favorevole: quando il creditore diventa consapevole dei propri rischi. Non è un argomento da usare come minaccia — sarebbe controproducente e scorretto — ma è un dato oggettivo che un creditore informato considera. Come ha stabilito Cass. pen., Sez. V, n. 25506/2025, il creditore che partecipi consapevolmente a operazioni che alterano la par condicio può rispondere in concorso di bancarotta preferenziale. Un creditore che si veda proporre un’operazione strutturata correttamente dentro un accordo omologato, con l’effetto esentativo dell’art. 324 CCII, sta ricevendo qualcosa che ha valore anche per lui: la sicurezza che quel pagamento non gli tornerà indietro né come revocatoria, ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. e), CCII, né come contestazione penale.
Quarto momento favorevole: dopo l’archiviazione della composizione negoziata. Il Correttivo-ter, con il D.Lgs. 136/2024, ha ridotto dal 75% al 60% la percentuale di adesioni necessaria per l’omologazione degli accordi ad efficacia estesa anche nel caso in cui la domanda sia proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale che archivia la composizione negoziata. È una finestra normativa precisa: chi la conosce, la usa; chi non la conosce, la lascia scadere.
Quinto momento favorevole: quando il creditore è una banca o un intermediario finanziario. Qui il calcolo di convenienza segue regole proprie, che vanno conosciute. Un istituto di credito ragiona in termini di classificazione del credito, di accantonamenti e di impatto a bilancio. Una posizione deteriorata che resta ferma per anni ha un costo patrimoniale continuo; una posizione definita con un accordo omologato, sia pure con uno stralcio, chiude la partita e libera capitale. Questo significa che la banca, in molti casi, ha una convenienza a definire superiore a quella del creditore commerciale, e che il momento in cui questa convenienza è massima coincide con i passaggi interni di riclassificazione o di cessione dei portafogli. Sono momenti che si possono intercettare, ma richiedono di conoscere il funzionamento interno dell’interlocutore: è esattamente il terreno di uno staff che operi in materia bancaria e finanziaria oltre che concorsuale.
La partita in tabella
Ogni mossa dell’avversario è vincolata da un termine o da una condizione, e a ogni vincolo corrisponde una finestra utile in cui la contromossa è efficace. Fuori da quella finestra, la stessa contromossa costa il triplo e rende la metà. La tabella che segue riassume la sequenza.
| Mossa del creditore o dell’accusa | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Pretesa di pagamento immediato del creditore estraneo | Art. 57, co. 3, CCII: 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza | Programmare in piano la copertura degli estranei e documentarne l’esecuzione | Prima del deposito della domanda di omologazione |
| Contestazione della veridicità dei dati e dell’attestazione | Necessità di provare la violazione di criteri tecnici, non il solo scostamento (Cass. 18521/2020) | Archiviare base dati, carteggio con l’attestatore e assunzioni del piano, con data certa | Durante la redazione del piano |
| Istanza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 37 CCII | Onere di allegare e provare insolvenza e inadempimento; soglie art. 2 CCII | Dimostrare la regolare esecuzione o rinegoziare prima dell’udienza | Dal primo segnale di inadempimento all’udienza di comparizione |
| Riqualificazione dei pagamenti come distrazione ex art. 322, co. 1, CCII | L’esenzione dell’art. 324 CCII copre solo artt. 322, co. 3, e 323 CCII | Documentare titolo, causale e corrispettivo reale di ogni uscita | Al momento di ogni singolo pagamento |
| Esame retroattivo delle operazioni anteriori all’accordo | Prova di dolo e nesso causale al momento del fatto (Cass. 4777/2026; Cass. 21188/2026) | Mappatura difensiva preventiva degli ultimi esercizi | Prima dell’accesso allo strumento di regolazione |
| Utilizzo delle dichiarazioni rese al curatore | Regime di utilizzabilità e garanzie difensive (Cass. 10751/2025) | Collaborazione integrale ma scritta, preparata e verificata | Dal giorno dell’apertura della liquidazione giudiziale |
Le domande di chi è sotto attacco
“Se il tribunale ha omologato l’accordo, il giudice penale può rimetterlo in discussione?” Non può riesaminare il merito dell’omologazione, ma può e deve verificare se il singolo pagamento sia stato effettivamente compiuto “in esecuzione” dell’accordo. È una verifica diversa: non giudica la bontà del piano, giudica il collegamento tra l’atto e il piano. Un pagamento estraneo al piano resta fuori dall’esenzione anche se l’omologazione è intangibile.
“L’accordo omologato mi copre per tutto quello che ho fatto prima?” No, e questo è il punto più frainteso in assoluto. L’art. 324 CCII riguarda i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione dell’accordo, quindi atti successivi e coerenti con esso. Le condotte anteriori non vengono sanate dall’omologazione: restano valutabili in ogni loro elemento se si apre la liquidazione giudiziale.
“Se non arriva mai la liquidazione giudiziale, rischio comunque una condanna per bancarotta?” No. I fatti di bancarotta di cui agli artt. 322 e 323 CCII presuppongono l’apertura della liquidazione giudiziale. Attenzione però: possono restare rilevanti altre fattispecie autonome, dai reati tributari a quelli societari, che non dipendono da quel presupposto.
“L’esenzione vale anche per me che sono amministratore di una S.r.l., non imprenditore individuale?” La questione è tecnica e va affrontata caso per caso: gli artt. 329 e 330 CCII estendono agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori le fattispecie di bancarotta fraudolenta e semplice, e il coordinamento con l’esenzione dell’art. 324 CCII è oggetto di dibattito interpretativo. Non è una domanda a cui rispondere con una formula: richiede l’analisi della singola imputazione.
“E se l’accordo lo avevo raggiunto in composizione negoziata?” L’art. 23, comma 1, lett. c), CCII prevede che l’accordo sottoscritto anche dall’esperto, contenente un piano di risanamento coerente, produca gli effetti dell’art. 166, comma 3, lett. d), e dell’art. 324 CCII. La protezione, quindi, non è appannaggio esclusivo dell’accordo omologato: dipende dallo strumento e dalle formalità rispettate.
“Il mio commercialista può essere coinvolto?” Può, ma non automaticamente. I reati di bancarotta sono reati propri: il professionista esterno risponde solo a titolo di concorso, con un contributo materiale o morale effettivo, come ha ribadito Cass. pen., Sez. V, n. 6314/2026 annullando con rinvio una condanna proprio su questo presupposto.
“Se pago un fornitore per non fermare la produzione, sono coperto?” Dipende esclusivamente da una cosa: se quel pagamento è previsto dal piano omologato, sì, l’art. 324 CCII opera. Se non lo è, la difesa fondata sulla continuità aziendale è fragile: Cass. pen., Sez. V, n. 27703/2024 ha affermato che la finalità di salvaguardare la continuità non giustifica di per sé la violazione della par condicio quando l’impresa è già insolvente. La strada corretta è inserire i pagamenti essenziali nel piano, non giustificarli dopo.
“L’esenzione copre anche i finanziamenti che ho ottenuto durante la procedura?” Sì, entro precisi limiti. L’art. 324 CCII richiama espressamente i pagamenti e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice ai sensi degli artt. 99, 100 e 101 CCII, cioè la finanza interinale e quella in esecuzione. L’autorizzazione giudiziale non è una formalità: è la condizione dell’esenzione.
“Quanto tempo ho, realisticamente, dal primo inadempimento?” Non esiste una risposta unica, ma esiste una regola pratica: la finestra utile si chiude quando il creditore deposita l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, perché da quel momento la partita si sposta davanti al tribunale e la rinegoziazione diventa molto più difficile. Tutto ciò che si può fare, va fatto prima.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali che delimitano il campo, organizzati per mossa dell’avversario che ciascuno limita o circoscrive. I principi sono riformulati in forma sintetica.
Sui limiti dell’esenzione e sul perimetro degli atti coperti
- Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2016, n. 51277 — L’esenzione allora contenuta nell’art. 217-bis L.F., cui è succeduto l’art. 324 CCII, non si estende alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; gli atti di dissipazione e distrazione restano punibili anche se successivi all’approvazione e all’omologazione della procedura. È il paletto fondamentale: l’esenzione non è un salvacondotto generale.
- Cass. pen., Sez. I, 5 luglio 2017, n. 32406 — Il pagamento di un debito tributario pregresso effettuato prima dell’omologazione non integra automaticamente la bancarotta preferenziale. Rileva perché mostra che non ogni pagamento anteriore all’omologazione è, per ciò solo, penalmente sanzionabile.
- Cass. pen., Sez. V, 15 gennaio 2018 (dep. 26 gennaio 2018), n. 3797 — Sulla struttura della tutela penale della par condicio creditorum e sui presupposti oggettivi della bancarotta preferenziale. Utile per delimitare quando l’alterazione dell’ordine di soddisfazione è realmente configurabile.
Sulla distinzione tra distrazione e preferenza
- Cass. pen., Sez. V, 29 ottobre 2025, n. 35403 — La bancarotta distrattiva prefallimentare è reato di pericolo concreto e impone una valutazione ex ante della condotta contestata. Impedisce all’accusa di dedurre la distrazione dal solo esito negativo della procedura.
- Cass. pen., Sez. V, 6 novembre 2025, n. 36278 — Ribadisce la natura e i confini oggettivi della bancarotta fraudolenta per distrazione, richiamando l’orientamento consolidato di legittimità. Rilevante per contestare le riqualificazioni estensive.
- Cass. pen., Sez. V, n. 23577/2024 — Esclude la distrazione per beni detenuti in possesso precario, non facenti parte del patrimonio destinato ai creditori. Serve a circoscrivere l’oggetto materiale della condotta.
- Cass. pen., Sez. V, n. 27703/2024 — La finalità di salvaguardare la continuità aziendale non giustifica di per sé la violazione della par condicio quando l’impresa è già insolvente. Va conosciuta perché smonta la difesa più istintiva e meno efficace.
Sul presupposto concorsuale e sui tempi
- Cass. pen., Sez. V, 22 giugno 2023, n. 27426 — Individua nel momento della pronuncia della sentenza dichiarativa il momento consumativo dei reati di bancarotta. Conferma la centralità del presupposto: senza apertura della procedura, non c’è reato.
- Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2023, n. 37020 — In tema di bancarotta semplice prefallimentare per aggravamento del dissesto, individua nella dichiarazione di fallimento il momento da cui decorre la prescrizione.
- Cass. pen., Sez. V, n. 24308/2025 (dep. 1° luglio 2025) — Sui criteri di accertamento dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, che deve essere valutata secondo parametri rigorosi e non desunta dagli sviluppi della procedura concorsuale.
Sull’elemento soggettivo e sugli automatismi accusatori
- Cass. pen., Sez. V, n. 4777/2026 — L’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose richiede la volontà dell’azione antidoverosa e la concreta prevedibilità del dissesto come conseguenza. Esclude le ricostruzioni fondate sul senno di poi.
- Cass. pen., n. 21188/2026 — In materia di aggravamento del dissesto, la responsabilità dell’amministratore non può fondarsi su automatismi: occorre la prova del nesso causale e della colpa grave, non bastando l’accumulo di debiti tributari o il ritardo negli adempimenti societari.
- Cass. pen., Sez. V, n. 23177/2025 — La scelta gestionale rischiosa rientra nella normale attività d’impresa e diventa penalmente rilevante per colpa grave solo quando l’amministratore ignora segnali chiari e prolungati di crisi irreversibile.
- Cass. pen., n. 8756 del 5 marzo 2026 — L’omissione ingente e preordinata dei versamenti erariali può integrare la bancarotta impropria da operazioni dolose. È il rovescio della medaglia: mostra dove l’accusa trova terreno solido.
Su attestatori, professionisti e concorso dell’estraneo
- Cass. pen., Sez. V, 13 gennaio 2020, n. 18521 — In tema di falso valutativo nelle attestazioni, il giudice ha l’onere di motivare adeguatamente sui criteri assunti a parametro della valutazione. Protegge l’attestatore, e di riflesso l’impresa, dalle contestazioni fondate sul solo scostamento tra piano e realtà.
- Cass. pen., Sez. V, n. 6314/2026 — I reati di bancarotta sono reati propri: l’estraneo può concorrervi con un contributo materiale o morale, ma non risponderne autonomamente. Rilevante per la posizione dei consulenti.
- Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2025 (dep. 10 luglio 2025), n. 25506 — Risponde in concorso di bancarotta preferenziale anche il creditore privo di cariche sociali che fornisca un contributo causale determinante alla violazione della par condicio, pur attraverso operazioni formalmente lecite. Cambia il calcolo di convenienza della controparte.
Sull’ambito delle procedure rilevanti e sulle dichiarazioni
- Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2020, n. 11297 — Esclude gli accordi ordinari di ristrutturazione dal novero delle procedure nel cui contesto può consumarsi la bancarotta impropria di cui all’art. 236, comma 2, L.F. Delimita l’estensione soggettiva e oggettiva delle fattispecie.
- Cass. pen., Sez. V, 18 maggio 2022, n. 19540 — Ritiene punibili ai sensi dell’art. 236, comma 2, n. 1, L.F. le condotte di bancarotta anteriori all’ammissione al concordato preventivo, anche senza successiva dichiarazione di fallimento.
- Cass. pen., Sez. V, 18 marzo 2025, n. 10751 — Sull’utilizzabilità nel processo penale per bancarotta delle dichiarazioni rese al curatore e sul relativo fondamento. Impone di gestire con assistenza tecnica ogni interlocuzione con gli organi della procedura.
Sul versante civilistico, va infine ricordata Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2023, n. 6508, in tema di esenzione da revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato, utile per comprendere come il collegamento funzionale tra atto e strumento di regolazione della crisi venga verificato anche fuori dal penale, con logiche in parte sovrapponibili.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già compiute, intercettiamo i vizi degli atti della controparte, presidiamo le scadenze che vincolano ciascun attore e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza economica si sposta. In concreto:
- Ricostruiamo la mappa dei pagamenti degli ultimi esercizi, estratto conto per estratto conto, isolando le uscite che un curatore leggerebbe come critiche e reperendo, finché è possibile, i documenti che ne dimostrano la causa.
- Verifichiamo la corrispondenza tra ogni pagamento eseguito e il testo del piano omologato, perché è quella corrispondenza — non l’esistenza dell’omologazione — a far operare l’esenzione dell’art. 324 CCII.
- Costruiamo l’accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57 e seguenti CCII definendo il perimetro dei creditori aderenti, il trattamento degli estranei e la copertura finanziaria dei termini dell’art. 57, comma 3.
- Predisponiamo il dossier documentale destinato all’attestatore, con data certa e tracciabilità del carteggio, in modo che la relazione poggi su una base dati verificabile a distanza di anni.
- Impostiamo il sistema di causali e di rendicontazione dei pagamenti in esecuzione dell’accordo, così che ogni bonifico rechi con sé la prova del proprio titolo.
- Ci opponiamo all’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, contestando l’insolvenza e documentando la regolare esecuzione dello strumento, perché è lì che si decide se il fronte penale si apre o resta chiuso.
- Rinegoziamo l’accordo con i creditori aderenti quando l’inadempimento è imminente, prima che diventi strutturale e irreversibile.
- Costruiamo il prospetto comparativo tra scenario liquidatorio e scenario di accordo con il supporto dei commercialisti dello staff, perché la trattativa si vince con i numeri della controparte, non con i propri.
- Gestiamo l’interlocuzione con gli organi della procedura in forma scritta, ordinata e verificata, evitando che una collaborazione improvvisata generi materiale utilizzabile in altra sede.
- Manteniamo la stessa linea difensiva dal primo incontro fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione a metà percorso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscenza operativa della fase in cui l’accordo si costruisce e si esegue, che è esattamente il terreno su cui l’esenzione dell’art. 324 CCII o si guadagna o si perde. La qualifica di avvocato cassazionista assicura la continuità di strategia: la stessa linea che imposta l’accordo, che risponde all’istanza di liquidazione giudiziale e che regge fino all’ultimo grado, senza le fratture che nascono quando ogni fase è affidata a un professionista diverso.
A questo si aggiunge il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso caso. Non è un dettaglio organizzativo: la convenienza economica del creditore, la sostenibilità del piano e la ricostruzione dei flussi finanziari sono materia da commercialista tanto quanto da avvocato, e leggerle separatamente significa vedere metà partita.
Chiusura
Nella regolazione della crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto: vince chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Gli accordi di ristrutturazione non escludono i reati di bancarotta: escludono la bancarotta preferenziale e quella semplice, e solo per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione dell’accordo omologato. Tutto il resto — la distrazione, la documentale, le condotte anteriori — resta esattamente dove stava. La differenza tra un’impresa protetta e un’impresa esposta non sta nell’aver ottenuto un’omologazione: sta nell’aver costruito, atto per atto, la prova del collegamento tra ogni euro uscito e il piano che lo prevedeva.
È il motivo per cui lo Studio Monardo lavora su questa materia dal lato in cui la partita si decide davvero. Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con la conoscenza operativa della costruzione e dell’esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi; Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, abituato a piani e rendicontazioni destinati a reggere a un esame ostile; avvocato cassazionista, per la continuità di impostazione fino all’ultimo grado. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo la tenuta documentale di ogni operazione e costruiremo con te la strategia più solida disponibile.
📩 Non aspettare che sia un curatore a ricostruire i tuoi pagamenti al posto tuo: scrivici oggi stesso allo Studio, tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
