Questa è, insieme a “quanto mi verrà la rata”, la domanda che riceviamo più spesso da chi apre l’estratto di ruolo e capisce che in un’unica soluzione non ce la farà mai. Abbiamo raccolto qui le domande vere — quelle poste al telefono, in studio, con le parole di tutti i giorni — e a ciascuna abbiamo dato una risposta completa, senza rimandi e senza formule di rito.
Il quadro normativo è cambiato in profondità e molte informazioni che circolano in rete sono ferme al vecchio sistema delle 72 rate. Dal 1° gennaio 2025 l’articolo 19 del D.P.R. 602/1973 è stato riscritto dal D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, attuativo della delega fiscale, e le regole operative sono state fissate dal decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024. Il risultato è un sistema a due binari: da un lato la dilazione “su semplice richiesta”, dall’altro quella “documentata”, che è l’unica strada per arrivare a centoventi rate. E ciascun binario ha il suo modulo.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. La materia della riscossione a ruolo non è un tema di diritto tributario puro né di solo diritto civile: sta esattamente in mezzo, perché un piano di dilazione sbagliato produce effetti su prescrizione, ipoteche, fermi e pignoramenti. Per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che leggono insieme lo stesso fascicolo: il commercialista calcola gli indici e verifica l’ISEE, l’avvocato valuta se quelle cartelle vadano davvero rateizzate o prima contestate. Ed è un avvocato cassazionista, il che significa che se il diniego va impugnato, la difesa può proseguire senza cambiare mano fino all’ultimo grado di giudizio.
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Quindi, alla fine, qual è il modulo giusto per arrivare a 120 rate?
È il modello RDF se sei una persona fisica o il titolare di una ditta individuale in regime fiscale semplificato; è il modello RDG in tutti gli altri casi. Sono i moduli delle cosiddette istanze “documentate”, e sono gli unici che aprono la porta alle centoventi rate.
Il punto che genera più confusione è questo: esiste un altro modulo, il modello RS, che moltissimi scaricano per primo perché è quello indicato come “richiesta di rateizzazione” senza altre specificazioni. Ma il modello RS serve per la dilazione su semplice richiesta, quella che si ottiene dichiarando la difficoltà economica senza doverla provare. E quella dilazione, per le domande presentate nel 2025 e nel 2026, si ferma a ottantaquattro rate. Non una di più.
Se presenti il modello RS sperando in centoventi rate, non riceverai un rigetto: riceverai un piano da ottantaquattro rate. Il che è comunque un risultato, ma con una rata mensile sensibilmente più alta di quella che avresti potuto ottenere. È l’errore più diffuso e il più silenzioso, perché nessuno ti avvisa che avresti potuto chiedere di più.
Riassumendo la modulistica oggi in uso presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione:
- modello RS — richiesta “su semplice richiesta”, per debiti fino a 120.000 euro, valida per tutti i soggetti, fino a 84 rate;
- modello RDF — richiesta “documentata”, per persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, fino a 120 rate;
- modello RDG — richiesta “documentata”, per i soggetti diversi dai precedenti (società, enti, imprese in contabilità ordinaria), fino a 120 rate;
- modello RDP — richiesta di proroga di una dilazione già in corso, valida per tutti i soggetti;
- modello RDC — modulo dedicato ai condomini.
Quindi la risposta operativa è: RDF o RDG, a seconda di chi sei. Ed è una scelta che si fa prima di compilare, non dopo.
Cosa cambia davvero tra il modello RS e i modelli RDF e RDG?
Cambia la prova. E cambia tutto quello che ne consegue.
Con il modello RS tu dichiari di trovarti in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e l’Agenzia ti crede sulla parola. Non allega nulla, non calcola nulla: verifica che il debito rientri nella soglia dei 120.000 euro e concede il piano nel numero massimo di rate previsto per l’anno in corso. È una procedura leggera, veloce, spesso conclusa in tempi rapidissimi se presentata dall’area riservata.
Con i modelli RDF e RDG, invece, quella difficoltà devi dimostrarla con documenti. L’Agenzia non si limita a prenderne atto: la misura, la quantifica, e in base a quella misura decide quante rate concederti. Non è un “sì o no”: è una gradazione. Puoi chiedere centoventi rate e vedertene concedere novantasei, perché i tuoi parametri dicono quello.
C’è però una garanzia che vale la pena conoscere, perché toglie gran parte del rischio dal piatto. Se presenti un’istanza documentata per un debito fino a 120.000 euro e dall’esame dei documenti risulta che la difficoltà non sussiste, oppure che il numero di rate spettante sarebbe inferiore a quello ottenibile con la semplice richiesta, l’Agenzia deve comunque concederti il massimo previsto per le istanze su semplice richiesta — quindi ottantaquattro rate per le domande del 2025 e del 2026.
In pratica, sotto i 120.000 euro, tentare la strada documentata non ti fa scendere sotto il risultato che avresti ottenuto con il modello RS. Ti costa lavoro istruttorio e tempo, non rate. Sopra i 120.000 euro il discorso è diverso, e lo vediamo tra poco.
Chi può chiedere davvero le 120 rate? Ci sono limiti di importo?
Possono chiederle tutti, ma con presupposti diversi a seconda dell’importo, e qui la distinzione è netta.
Se il debito compreso nella singola richiesta è pari o inferiore a 120.000 euro, la dilazione documentata ti consente di ottenere da ottantacinque a centoventi rate mensili per le domande presentate nel 2025 e nel 2026. Sotto le ottantacinque rate, semplicemente, non serve documentare nulla: ci pensa il modello RS.
Se invece il debito supera i 120.000 euro, non hai scelta. La documentazione è sempre obbligatoria, non esiste la strada semplificata, e il piano può arrivare fino a un massimo di centoventi rate. Qui presentare il modello RS è un errore che porta al rigetto, non a un piano più corto.
Attenzione a un dettaglio che sfugge quasi a tutti: la soglia dei 120.000 euro non si riferisce al tuo debito complessivo con l’Agenzia, ma all’importo delle somme comprese in ciascuna singola richiesta di dilazione. Chi ha un carico complessivo di 200.000 euro non è automaticamente costretto alla via documentata: può articolare più istanze, ciascuna sotto soglia, e restare nel perimetro della semplice richiesta. È una possibilità reale, ma va valutata con attenzione, perché frammentare significa moltiplicare i piani, le scadenze e i rischi di decadenza. Non è quasi mai una scelta banale.
Un ultimo limite, questo di importo minimo e non massimo: la singola rata non può essere inferiore a cinquanta euro. Su debiti molto contenuti, quindi, le centoventi rate non sono materialmente raggiungibili, perché il piano si accorcia da sé.
Entro quando devo presentare la domanda? C’è una scadenza che rischio di perdere?
No, e questa è una delle poche buone notizie del sistema: la richiesta di dilazione non ha un termine di decadenza. Puoi presentarla il giorno dopo aver ricevuto la cartella o tre anni più tardi.
Ma “nessuna scadenza” non significa “nessuna fretta”, e la differenza è sostanziale. Perché nel frattempo l’Agenzia lavora: decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella senza pagamento, il carico diventa aggredibile e l’agente della riscossione può iscrivere fermi amministrativi, ipoteche, avviare pignoramenti presso terzi. Ogni giorno che passa aumenta la probabilità che, quando presenterai la domanda, ci sia già qualcosa di iscritto o di avviato.
E qui interviene una regola che rende la tempestività decisiva. Dal momento in cui presenti la richiesta e fino all’eventuale rigetto o alla decadenza dal piano, l’articolo 19, comma 1-quater, del D.P.R. 602/1973 stabilisce che non possano essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche, e che non possano essere avviate nuove azioni esecutive. La parola che regge tutto è nuovi: fermi e ipoteche già iscritti alla data di presentazione restano dove sono. La protezione guarda avanti, non indietro.
C’è poi un caso in cui la domanda diventa concretamente tardiva: la decadenza da un piano precedente sugli stessi carichi. Su quei carichi, una volta decaduto, non ottieni una nuova dilazione ordinaria. Non è una questione di tempo, è una preclusione. Ne parliamo più avanti, perché è la situazione in cui vediamo le conseguenze peggiori.
Dove trovo il modello RDF e come si compila senza sbagliare?
Il modello si scarica dalla sezione dedicata alla modulistica per la rateizzazione del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, dove i cinque moduli sono elencati con la loro denominazione per esteso. Sono file compilabili, e la prima riga da leggere non è un campo: è l’intestazione, che ti dice a quale categoria di contribuenti quel modulo è destinato. Metà degli errori nasce lì.
Nella compilazione ci sono tre punti in cui vediamo sbagliare più spesso.
Il primo è l’individuazione dei carichi. Devi indicare con precisione le cartelle o gli avvisi che intendi rateizzare, con i loro numeri identificativi. Se ti limiti a scrivere “tutte le cartelle a mio nome”, stai chiedendo all’Agenzia di interpretare, e l’interpretazione può includere carichi che non volevi toccare — magari perché su quelli avevi un ricorso pendente o una prescrizione ormai maturata.
Il secondo è il numero di rate richiesto. Il modulo ti chiede quante rate vuoi, e la tentazione è scrivere sempre centoventi. Non è detto sia la scelta migliore: la rata più bassa comporta un debito che ti accompagna per dieci anni, con gli interessi di dilazione che maturano per tutto quel periodo, e con dieci anni di esposizione al rischio di decadenza.
Il terzo è la sezione delle dichiarazioni, dove attesti la situazione di difficoltà. È una dichiarazione sostitutiva: il suo contenuto deve corrispondere ai documenti che alleghi. Un ISEE che racconta una storia diversa da quella dichiarata è il modo più rapido per trasformare un’istanza in un problema.
Prima di compilare, un consiglio pratico che vale più di molti altri: usa il simulatore che l’Agenzia ha reso disponibile sul proprio sito, coerentemente con quanto previsto dal decreto del 27 dicembre 2024. Serve a calcolare il numero massimo di rate ottenibili e l’importo indicativo della rata. Non è vincolante, ma ti dice in anticipo se la strada documentata ha senso per te oppure no.
A chi lo mando? PEC, sportello o area riservata?
Dipende dal modulo, e questa distinzione è operativa quanto la precedente.
La richiesta su semplice richiesta — il modello RS — si può trasmettere direttamente online, dall’area riservata del sito dell’Agenzia, con il servizio dedicato alla rateizzazione accessibile tramite SPID, CIE o CNS. È il canale più rapido.
I modelli RDF e RDG, invece, devono essere inviati con i documenti a corredo all’indirizzo PEC indicato sul modulo stesso, quello corrispondente alla Regione dell’ambito provinciale di emissione della cartella o dell’avviso di cui chiedi la dilazione. Non è una PEC unica nazionale: sul modulo trovi l’elenco, e sbagliare regione significa mandare l’istanza a un ufficio che non la lavorerà. In alternativa, modulo e documentazione si possono presentare direttamente agli sportelli territoriali dell’Agenzia.
Un accorgimento che facciamo sempre e che raccomandiamo: conserva la ricevuta di accettazione e quella di consegna della PEC. Non è un formalismo. Sono l’unica prova della data di presentazione, e quella data è esattamente il momento da cui scattano la sospensione dei termini di prescrizione e il blocco delle nuove misure cautelari ed esecutive. Se un fermo viene iscritto il giorno dopo, quelle due ricevute sono la tua difesa.
Se hai un pignoramento già in corso, poi, l’invio della PEC non basta: va segnalato tempestivamente anche al terzo pignorato, che sia la banca o il datore di lavoro. Il terzo non ha modo di sapere che hai presentato un’istanza.
Che documenti devo allegare? Un ISEE qualunque va bene?
No, e il tipo di documento cambia radicalmente a seconda di chi sei.
Se sei una persona fisica o il titolare di una ditta individuale in regime fiscale semplificato, al modello RDF devi allegare la certificazione ISEE del tuo nucleo familiare. Deve essere in corso di validità: un ISEE scaduto equivale a non aver allegato nulla. E qui c’è l’aspetto che sorprende quasi tutti — l’ISEE è del nucleo familiare, non tuo personale. Il reddito e il patrimonio del coniuge e dei familiari conviventi entrano nel calcolo, anche se il debito è soltanto tuo. È il motivo per cui capita di vedere richieste respinte o ridimensionate in situazioni che, dal punto di vista del debitore, sembravano disperate.
Se sei un soggetto diverso — una società, un ente, un’impresa in contabilità ordinaria — al modello RDG devi allegare la documentazione contabile necessaria a verificare due cose distinte: la sussistenza della temporanea difficoltà economico-finanziaria, che si determina attraverso il valore dell’indice di liquidità, e il numero di rate concedibili, che si determina in relazione al valore dell’indice Alfa. Sono due indici con due funzioni diverse: il primo apre o chiude la porta, il secondo decide quanto la apre.
Ci sono poi le situazioni particolari, per le quali il decreto ministeriale prevede documentazione specifica: i condomini, che hanno un modulo dedicato; le amministrazioni pubbliche, per le quali è prevista una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la carenza di liquidità; i soggetti colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali che abbiano reso inagibile l’unico immobile abitativo o la sede dell’impresa, la cui difficoltà si documenta con certificazione comunale.
Il calcolo degli indici, per le imprese, non è un adempimento da sbrigare in mezz’ora: sono valori che dipendono da come vengono classificate le poste di bilancio. È esattamente il punto in cui, nel nostro Studio, il commercialista lavora insieme all’avvocato prima che l’istanza parta.
Quanto ci mette l’Agenzia a rispondere e quando devo pagare la prima rata?
Sulle istanze su semplice richiesta la risposta è di norma rapidissima, spesso immediata quando la domanda viaggia dall’area riservata: il sistema verifica la soglia e genera il piano.
Sulle istanze documentate i tempi si allungano, perché c’è un’istruttoria vera: qualcuno deve leggere l’ISEE o i bilanci, calcolare gli indici, determinare il numero di rate. Non aspettarti una risposta in pochi giorni.
L’esito può essere l’accoglimento, con il provvedimento che indica il numero di rate concesse, l’importo e le scadenze; l’accoglimento parziale, con un numero di rate inferiore a quello richiesto; oppure il rigetto. Il provvedimento di accoglimento contiene i moduli di pagamento: se li perdi o non li ricevi, puoi richiederne copia con il servizio online dedicato dell’Agenzia e riceverli via e-mail.
Sulla prima rata la regola d’oro è una sola: pagala. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento e il pagamento può essere domiciliato sul conto corrente, cosa che consigliamo sempre, perché elimina il rischio della dimenticanza. Ma la prima rata ha un peso particolare: è il momento in cui il piano da concesso diventa operativo, ed è il segnale che rende la tua posizione difendibile verso l’esterno, terzi pignorati compresi.
Ecco il percorso completo, con i termini e l’interlocutore di ciascuna fase.
| Fase | Atto o adempimento | Termine | Davanti a chi / a chi si presenta |
|---|---|---|---|
| Notifica del carico | Cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo | 60 giorni per il pagamento | Agenzia delle entrate-Riscossione |
| Scelta del modulo | RS (fino a 84 rate) oppure RDF / RDG (fino a 120 rate) | Nessun termine di decadenza | — |
| Presentazione istanza documentata | Modello RDF o RDG con allegati | Nessun termine, ma prima possibile | PEC regionale indicata sul modulo o sportello AdER |
| Effetti immediati | Sospensione prescrizione e decadenza; divieto di nuovi fermi, ipoteche e nuove azioni esecutive | Dalla data di presentazione fino a rigetto o decadenza | Ex lege, art. 19 co. 1-quater D.P.R. 602/1973 |
| Istruttoria | Verifica ISEE o indice di liquidità e indice Alfa | Variabile | Agenzia delle entrate-Riscossione |
| Esito | Accoglimento, accoglimento parziale o rigetto | — | Agenzia delle entrate-Riscossione |
| Pagamento | Prima rata e rate successive | Giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento | Moduli di pagamento allegati al piano |
| Impugnazione del diniego (crediti tributari) | Ricorso | 60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto | Corte di giustizia tributaria di primo grado |
| Impugnazione del diniego (crediti previdenziali) | Ricorso | Secondo il rito applicabile | Tribunale, sezione lavoro |
| Peggioramento successivo | Modello RDP per la proroga | Prima della decadenza | Agenzia delle entrate-Riscossione |
Come si calcola quante rate mi danno davvero?
Non lo decide un funzionario a sensazione: lo decide un parametro, e il parametro è diverso a seconda del soggetto.
Per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati il riferimento è il valore ISEE del nucleo familiare, messo in rapporto con l’importo del debito da rateizzare. La logica è intuitiva: più il debito è alto rispetto alla capacità economica del nucleo, più lungo può essere il piano. Nella determinazione dell’importo da considerare come “debito” non entra solo la somma oggetto della nuova richiesta, ma anche l’eventuale debito residuo già in rateazione. È un dettaglio che cambia il risultato e che moltissimi trascurano.
Per i soggetti diversi il meccanismo è a due stadi. Prima l’indice di liquidità: serve a stabilire se la temporanea difficoltà economico-finanziaria sussiste. Se l’esito è negativo, la strada documentata si chiude e non si arriva alla seconda fase. Poi l’indice Alfa: se la difficoltà c’è, questo secondo indice determina quante rate sono concedibili. Un’impresa può quindi superare il primo test e ottenere comunque meno di centoventi rate, perché l’Alfa dice altro.
È il motivo per cui il simulatore messo a disposizione sul sito dell’Agenzia è uno strumento da usare prima e non dopo. Ti dà una stima del numero massimo di rate ottenibili e dell’importo indicativo della rata, e ti permette di capire in anticipo se ha senso affrontare l’istruttoria documentata o se, nel tuo caso specifico, il modello RS produce lo stesso risultato con un decimo della fatica.
E se il debito è di una società o di una ditta in contabilità ordinaria?
Allora il modulo è il modello RDG, e il lavoro istruttorio è di natura completamente diversa.
Per la persona fisica l’ISEE è un dato che arriva dall’esterno: lo si richiede, lo si allega, non lo si costruisce. Per l’impresa gli indici si calcolano sui dati contabili, e il modo in cui quei dati vengono classificati incide sul risultato. Non stiamo parlando di forzature: stiamo parlando del fatto che una posta può essere legittimamente collocata in più modi, e che la collocazione corretta va argomentata e documentata.
L’indice di liquidità misura la capacità dell’impresa di far fronte alle obbligazioni a breve con le risorse prontamente disponibili. L’indice Alfa rapporta l’esposizione debitoria complessiva verso l’agente della riscossione al valore della produzione, e serve a graduare la durata del piano. Il primo apre la porta, il secondo ne stabilisce l’ampiezza.
Quando un’impresa ha un carico rilevante con l’Agenzia, però, la vera domanda spesso non è “quante rate ottengo”, ma “questo piano è sostenibile con i flussi che l’azienda genera davvero?”. Perché centoventi rate su un debito che l’impresa non riesce a servire non sono una soluzione: sono una decadenza annunciata tra due anni, con l’aggravante di aver nel frattempo riconosciuto il debito. In quei casi la valutazione va allargata agli strumenti della crisi d’impresa, e il confronto tra dilazione ordinaria e composizione negoziata diventa la scelta strategica principale.
Ho già un piano in corso: posso chiedere più rate o devo ripartire da capo?
Non devi ripartire da capo, ma non puoi neppure semplicemente “allungare” a piacere.
Lo strumento esiste ed è il modello RDP, la richiesta di proroga, valida per tutti i soggetti. L’articolo 19 prevede che, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione già concessa possa essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate previsto, e a una condizione tassativa: che non sia già intervenuta la decadenza.
Tre elementi vanno letti con attenzione. “Comprovato peggioramento” significa che devi documentare un deterioramento rispetto alla situazione già valutata: un nuovo ISEE più basso per la persona fisica, nuovi bilanci e nuovi indici per l’impresa. Non basta dire che la rata è pesante. “Una sola volta” significa che la proroga è una cartuccia che si spara una volta sola: usarla al primo mese difficile, quando la situazione poteva essere gestita altrimenti, è uno spreco. E la condizione della non intervenuta decadenza significa che la proroga va chiesta prima che il piano salti, non dopo.
Se invece il tuo problema è diverso — sono arrivate nuove cartelle e vorresti includerle nel piano esistente — la strada non è la proroga: è una nuova istanza di dilazione per i nuovi carichi. E ricorda quanto detto sopra sul calcolo: il debito residuo già in rateazione concorre a determinare l’importo complessivo rilevante ai fini del numero di rate concedibili sulla nuova richiesta.
Sono già decaduto da una vecchia rateizzazione: posso ancora usare il modello RDF?
Su quei carichi, no. Ed è la risposta più dura di tutta questa guida.
La decadenza dal beneficio della dilazione comporta che il debito residuo diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione, che le somme già versate restano acquisite come acconto sul dovuto, e che su quei carichi non è più possibile ottenere una nuova dilazione ordinaria. Chi ha versato per due anni e poi è decaduto si ritrova ad aver pagato somme importanti senza aver definito nulla, con l’agente della riscossione libero di riprendere fermi, ipoteche e pignoramenti.
Questo non significa che non esistano strade. Significa che le strade non sono più quelle ordinarie. Vanno verificate le eventuali definizioni agevolate aperte, che in alcuni casi ammettono anche chi è decaduto da precedenti misure; va verificato se la decadenza sia stata correttamente contestata e comunicata, perché su questo la giurisprudenza di merito ha annullato più di un provvedimento; e va valutato, quando il quadro complessivo è compromesso, l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che operano su un piano diverso e possono incidere sul debito, non solo sui tempi di pagamento.
È il momento in cui la competenza tecnica specifica fa la differenza concreta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, e questo consente di passare dal piano della dilazione a quello della ristrutturazione del debito senza cambiare interlocutore e senza ricominciare l’analisi da zero.
Vale anche per i contributi INPS, per le multe e per i tributi locali?
Sì, con una precisazione importante che riguarda non tanto la dilazione, quanto la difesa.
La dilazione dell’articolo 19 riguarda le somme iscritte a ruolo e affidate all’agente della riscossione, qualunque sia l’ente creditore: Agenzia delle Entrate, INPS, enti locali che si avvalgono di AdER, altri enti impositori. Il modulo è lo stesso, e i carichi di natura diversa possono convivere nella stessa richiesta.
Il punto delicato arriva se la richiesta viene respinta e vuoi impugnare il diniego. Perché lì la natura del credito torna a contare, e determina davanti a quale giudice devi andare. Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze n. 7612/2010 e n. 5928/2011, hanno chiarito che al diniego di rateizzazione si applicano gli stessi criteri di riparto elaborati per le cartelle e per gli altri atti dell’agente della riscossione: si guarda alla natura del credito negato. Crediti tributari, giudice tributario. Crediti previdenziali, tribunale in funzione di giudice del lavoro. Sanzioni amministrative non tributarie, giudice ordinario secondo le regole della legge 689/1981.
Quando la richiesta contiene carichi eterogenei e il diniego li investe tutti, la difesa può quindi doversi articolare su più fronti, con termini e riti differenti. È una complicazione che si gestisce bene solo se la si è vista arrivare al momento della compilazione del modulo, non quando il provvedimento di rigetto è già sul tavolo e i sessanta giorni corrono.
Se presento il modello, mi bloccano subito il pignoramento sul conto?
Qui devo essere preciso, perché la risposta che circola in rete è troppo ottimistica e ha già danneggiato molte persone.
Dalla presentazione della richiesta e fino all’eventuale rigetto o decadenza, la legge sospende i termini di prescrizione e decadenza, vieta l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche, e vieta l’avvio di nuove azioni esecutive. Questa parte è certa, opera automaticamente e decorre dalla data di presentazione.
Quello che la norma non dice è che le procedure esecutive già avviate si fermino da sole. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 23057/2025, si è mossa in questa direzione, escludendo che la sola presentazione dell’istanza produca un effetto sospensivo automatico sulle procedure in corso: c’è una fase intermedia, tra domanda ed esito, in cui la posizione del debitore è tutt’altro che protetta.
In concreto: se hai già un pignoramento presso terzi in corso, presentare il modello RDF non basta. Occorre comunicare immediatamente l’istanza all’agente della riscossione e al terzo pignorato, pagare la prima rata appena il piano è concesso, e se necessario attivarsi in sede giudiziale per ottenere la sospensione. La differenza tra chi fa questi passaggi e chi si limita a inviare la PEC è, molto spesso, la differenza tra uno stipendio che arriva e uno stipendio che resta bloccato.
È vero, però, ed è la parte solida: sulle nuove misure la protezione scatta dal giorno stesso della presentazione, e opera per legge. Non serve chiederla, non serve che l’Agenzia la conceda. Ecco perché la data di invio della PEC va documentata con cura maniacale.
Chiedere la rateizzazione significa rinunciare a contestare la cartella?
No sul piano formale. Ma sì, molto spesso, sul piano sostanziale. Ed è la risposta che nessuno vorrebbe sentire.
Formalmente la richiesta di dilazione non costituisce acquiescenza alla pretesa tributaria: non ti impedisce di impugnare la cartella nei termini, né rende il debito incontestabile. La Cassazione lo ha ribadito più volte.
Sostanzialmente, però, quella richiesta produce due effetti che possono chiudere porte che credevi ancora aperte. Il primo: la domanda di rateizzazione integra un riconoscimento del debito ai sensi dell’articolo 2944 del codice civile e interrompe la prescrizione, facendo ripartire da capo il termine. Il secondo, ancora più insidioso: la richiesta, facendo ritenere conosciute le cartelle relative alle somme che ne sono oggetto, preclude di regola la possibilità di eccepire utilmente la mancata notifica di quelle cartelle e degli atti impositivi presupposti. Sono principi affermati, tra le altre, da Cass. n. 3414 del 6 febbraio 2024 e da Cass. n. 27504 del 23 ottobre 2024.
Tradotto: se avevi in mano l’eccezione di omessa notifica — che è una delle difese più efficaci contro i carichi vecchi — chiedendo la rateizzazione di quel carico rischi di consumarla. E se stavi maturando una prescrizione, la fai ripartire.
Non è un argomento per non rateizzare mai. È un argomento per verificare prima che cosa stai rateizzando. Il che ci porta alla domanda successiva, quella che secondo noi andrebbe fatta sempre e che quasi nessuno fa.
Se salto una rata perdo tutto?
No. Una rata saltata non fa saltare il piano, e questa è una rassicurazione fondata.
La decadenza dal beneficio si verifica in caso di omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive. Otto, non una. Il piano regge quindi a un margine di irregolarità significativo, e questa tolleranza è uno dei tratti che distinguono la dilazione ordinaria dalle definizioni agevolate, molto più rigide.
C’è poi una distinzione che la giurisprudenza di merito ha valorizzato e che vale la pena conoscere: una cosa è il pagamento omesso, altra cosa è il pagamento tardivo. La Corte di giustizia tributaria di Napoli, con la sentenza n. 8878/2025, ha affermato che la decadenza scatta per le rate omesse e non per il semplice ritardo, e che il versamento effettuato prima della comunicazione di decadenza evita la revoca del piano. È un principio già presente nella giurisprudenza di legittimità, dove si era distinto tra ritardo e inadempimento definitivo, e coerente con l’impianto attuale della norma.
Ma i limiti reali vanno detti con altrettanta chiarezza: le otto rate sono un margine, non un diritto, e una volta superate non c’è rimedio ordinario. Non esiste una seconda dilazione sugli stessi carichi. La proroga con modello RDP, come visto, si chiede prima della decadenza, non dopo. Chi arriva alla settima rata omessa dovrebbe considerarsi già in emergenza e muoversi subito, non aspettare l’ottava per capire se succede qualcosa.
Con 120 rate quanto pago in più? E mi porto dietro il debito per dieci anni?
Sul primo punto: sulle somme dilazionate maturano gli interessi di dilazione previsti dalla disciplina della riscossione, per tutta la durata del piano. Più lungo è il piano, più interessi paghi in valore assoluto. Non è un dettaglio trascurabile su un orizzonte decennale: la rata più bassa ha un costo, e il costo è il tempo.
Sul secondo punto, la risposta onesta è: sì. Centoventi rate significano dieci anni di scadenze mensili, dieci anni in cui una difficoltà sopravvenuta può trasformarsi in decadenza, dieci anni in cui quel debito pesa sulla tua pianificazione. Non è una liberazione: è una dilazione, e la parola dice tutto.
Ed è per questo che alla domanda “meglio ottantaquattro o centoventi rate?” non esiste una risposta valida per tutti. Se la rata a ottantaquattro rate è sostenibile con margine, il piano più breve costa meno ed espone meno. Se non lo è, allungare è l’unica scelta razionale, perché una rata insostenibile porta alla decadenza e la decadenza è di gran lunga lo scenario peggiore.
C’è però una terza domanda che andrebbe posta insieme alle prime due: questo debito va rateizzato o va ristrutturato? Perché se il carico complessivo è tale da assorbire, per dieci anni, ogni margine di reddito o di flusso di cassa, la dilazione sta solo distribuendo nel tempo un problema che resta integro. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e gli strumenti della crisi d’impresa lavorano su un piano diverso: non sui tempi, ma sull’ammontare. Valutarli è parte della decisione, non un’alternativa da considerare quando tutto il resto è fallito.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri, con due ipotesi costruite su numeri realistici. Sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a far vedere come si muovono le variabili.
Prima ipotesi — persona fisica, debito sotto soglia.
Carico complessivo affidato ad AdER: 96.400 euro, compreso in un’unica richiesta di dilazione. Il contribuente è un lavoratore dipendente, nucleo familiare di tre persone.
Se presenta il modello RS, la dilazione è concessa su semplice richiesta fino a un massimo di ottantaquattro rate, trattandosi di domanda presentata nel 2026. La quota capitale mensile è pari a 96.400 diviso 84, quindi circa 1.147 euro, cui si aggiungono gli interessi di dilazione.
Se presenta il modello RDF allegando l’ISEE del nucleo familiare e i parametri gli riconoscono l’accesso alla fascia massima, il piano può arrivare a centoventi rate. La quota capitale mensile diventa 96.400 diviso 120, quindi circa 803 euro. Differenza sulla rata: circa 344 euro al mese, cioè oltre 4.100 euro l’anno di liquidità che restano disponibili.
E se l’istruttoria sull’ISEE dà esito negativo, o riconosce meno di ottantaquattro rate? Trattandosi di debito fino a 120.000 euro, l’Agenzia deve comunque concedere il massimo previsto per la semplice richiesta, cioè ottantaquattro rate. Il contribuente non peggiora la propria posizione: ha investito tempo, non rate.
Seconda ipotesi — società, debito sopra soglia, e cosa accade se il piano salta.
Carico affidato: 187.600 euro. Il debito supera i 120.000 euro, quindi la strada della semplice richiesta è preclusa: se la società presentasse il modello RS, riceverebbe un rigetto. Il modulo corretto è il modello RDG.
La società allega la documentazione contabile. L’indice di liquidità risulta inferiore all’unità e la temporanea difficoltà è quindi riconosciuta; l’indice Alfa consente il piano massimo. Il piano viene concesso a centoventi rate: quota capitale mensile pari a 187.600 diviso 120, cioè circa 1.563 euro, oltre interessi.
Ora la variante che conta. Supponiamo che, dopo trentaquattro rate regolarmente versate — circa 53.100 euro di quota capitale — la società attraversi una crisi di liquidità e ometta il pagamento di otto rate, anche non consecutive. Si verifica la decadenza. Il debito residuo, circa 134.500 euro di quota capitale, diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione; le somme versate restano acquisite come acconto; su quei carichi non è più possibile ottenere una nuova dilazione ordinaria; l’agente della riscossione può riprendere fermi, ipoteche e pignoramenti.
Confrontiamolo con lo scenario alternativo: alla seconda rata omessa, l’impresa documenta il peggioramento e presenta il modello RDP chiedendo la proroga, che si può ottenere una sola volta e a condizione che la decadenza non sia intervenuta. Il piano viene rimodulato, la rata scende, l’esposizione a fermi e pignoramenti non si riapre.
La differenza tra i due scenari non sta nella gravità della crisi: sta nel momento in cui si è agito. Fra la seconda e l’ottava rata omessa c’è una finestra, e quella finestra è l’intera partita.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
Ci sono domande che riceviamo cento volte e domande che non riceviamo mai. Questa appartiene alla seconda categoria, ed è la più importante di tutte.
“Prima di firmare il modulo, qualcuno ha verificato che questi debiti siano ancora esigibili?”
Nessuno la fa. Si arriva in studio, o si arriva al modulo, dando per scontato che il debito ci sia e che il problema sia solo trovare il modo di pagarlo in rate sostenibili. Ma il debito iscritto a ruolo non è un dato di natura: è una pretesa che può essere prescritta, fondata su cartelle mai validamente notificate, o su atti presupposti viziati.
E qui il meccanismo si chiude in modo che quasi nessuno vede arrivare. Come detto sopra, la domanda di rateizzazione integra un riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione e, facendo ritenere conosciute le cartelle che ne sono oggetto, preclude di regola l’eccezione di omessa notifica. Il che significa che il gesto con cui cerchi di risolvere il problema può, nello stesso istante, cancellare la difesa migliore che avevi.
L’ordine delle operazioni corretto è quindi l’inverso di quello istintivo. Prima si estrae la situazione debitoria completa dall’area riservata di AdER. Poi, per ciascun carico, si verificano tre cose: la data di affidamento del ruolo e il tempo trascorso, per valutare la prescrizione, che ha durata diversa a seconda della natura del credito; l’esistenza e la regolarità della notifica della cartella, controllando relate e ricevute; l’eventuale pendenza di ricorsi o l’esistenza di vizi degli atti presupposti. Solo dopo si decide che cosa mettere dentro l’istanza di dilazione e che cosa tenerne fuori, per contestarlo separatamente.
Perché — e questo è il punto che vale l’intera guida — puoi rateizzare alcuni carichi e contestarne altri. Non sei costretto a un pacchetto unico. L’istanza indica i carichi che intendi dilazionare, e i carichi che non indichi restano fuori, disponibili per una strategia diversa. Chi scrive “tutte le cartelle” nel modulo rinuncia a questa possibilità senza saperlo, e se ne accorge mesi dopo, quando la difesa non c’è più.
Ma i giudici, su queste cose, cosa dicono?
Molto, e su alcuni punti in modo netto. Ecco i riferimenti che utilizziamo più spesso, con il principio in sintesi e il motivo per cui conta in questa materia.
Cass., Sezioni Unite, n. 7612/2010 e n. 5928/2011. Al diniego di rateizzazione si applicano gli stessi criteri di riparto della giurisdizione elaborati per le cartelle e gli altri atti dell’agente della riscossione: rileva la natura del credito negato. Rilevanza: quando l’istanza contiene carichi eterogenei, il rigetto va impugnato davanti a giudici diversi.
Cass. n. 25213/2016. Nel meccanismo della decadenza va distinto il pagamento tardivo dall’omesso pagamento, con conseguenze differenti sul piano. Rilevanza: fonda la difesa di chi ha versato in ritardo ma ha versato.
Cass., Sez. V, n. 16098 del 18 giugno 2018. L’istanza di dilazione integra riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., con effetto interruttivo della prescrizione. Rilevanza: è il precedente su cui poggia l’orientamento successivo.
Cass., Sez. V, n. 3414 del 6 febbraio 2024. La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle relative alle somme che ne formano oggetto, vale di norma quale atto interruttivo della prescrizione e preclude di regola l’eccezione di mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti. Rilevanza: è il principio che rende indispensabile la verifica preventiva dei carichi.
Cass. n. 17031/2024. Ai sensi dell’art. 19, comma 1-quater, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca o fermo finché la richiesta di rateizzazione non sia respinta o non sia intervenuta la decadenza. Rilevanza: è la base per chiedere l’annullamento di misure cautelari iscritte in violazione del divieto.
Cass. n. 27504 del 23 ottobre 2024. In una vicenda di avvisi di intimazione impugnati per omessa notifica delle cartelle sottostanti, la Corte ha confermato che l’istanza di rateazione, pur non costituendo acquiescenza alla pretesa, integra riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione e preclude l’eccezione di mancata conoscenza. Rilevanza: chiude il cerchio sul rapporto tra dilazione e difese sulla notifica.
Cass. n. 32085/2024. Il diniego di rateizzazione relativo a carichi ormai definitivi non è un nuovo atto impositivo: è impugnabile soltanto per vizi propri — difetto di motivazione, errori di calcolo, violazioni procedimentali — e non consente di rimettere in discussione il merito degli atti presupposti. Rilevanza: definisce il perimetro del ricorso contro il rigetto.
Cass. n. 4201/2025. La concessione della dilazione non estingue il debito iscritto a ruolo, che resta scaduto e non pagato ai fini della valutazione dell’insolvenza. Rilevanza: per l’impresa, la rateizzazione non “ripulisce” la posizione sul piano concorsuale.
Cass. n. 6436/2025. L’intimazione di pagamento non tempestivamente contestata cristallizza la pretesa e preclude le eccezioni tardive. Rilevanza: rafforza la regola per cui le contestazioni vanno fatte quando l’atto arriva, non quando arriva il pignoramento.
Cass. n. 9907/2025. Non è sufficiente un estratto di ruolo che riporti un saldo pari a zero per dimostrare l’avvenuta estinzione del debito. Rilevanza: la prova del pagamento è documentale e va costruita, non dedotta da una schermata.
Cass. n. 23057/2025. La sola presentazione dell’istanza di dilazione non produce un effetto sospensivo automatico sulle procedure esecutive già in corso. Rilevanza: è la pronuncia che impone di non fermarsi all’invio della PEC quando c’è un pignoramento aperto.
Cass. n. 6/2026. L’ordine di pagamento diretto al terzo, se notificato al solo terzo e non anche al debitore, è privo di effetti. Rilevanza: apre alla contestazione della procedura e alla restituzione delle somme.
Cass. n. 398/2026. L’atto notificato per interrompere la prescrizione deve indicare in modo chiaro l’oggetto della richiesta di pagamento; una comunicazione generica non produce l’effetto interruttivo. Rilevanza: incide sul calcolo della prescrizione dei carichi che si sta valutando se rateizzare.
CTR Puglia, sentenza n. 1918/2025. È illegittimo il diniego privo di motivazione e delle indicazioni richieste dall’art. 7 dello Statuto del contribuente, tra cui l’ufficio competente, il responsabile del procedimento e i rimedi esperibili. Rilevanza: molti dinieghi sono standardizzati e presentano esattamente queste carenze.
Corte di giustizia tributaria di Napoli, sentenza n. 8878/2025. La decadenza opera in presenza di otto rate omesse, non per il semplice ritardo; il versamento effettuato prima della comunicazione di decadenza evita la revoca. Rilevanza: è la difesa tipica contro le decadenze dichiarate su ritardi sanati.
Corte di giustizia tributaria del Lazio, 2025. In un caso di grave impedimento del contribuente, il giudice ha escluso l’automatismo della decadenza, richiamando i principi dello Statuto del contribuente e della legittima aspettativa. Rilevanza: apre uno spazio, per quanto stretto, alla rilevanza della forza maggiore.
Il quadro complessivo dice due cose. La prima: il diniego e la decadenza sono provvedimenti contestabili, e vengono annullati con una certa frequenza quando sono immotivati o applicati in modo automatico. La seconda: la richiesta di dilazione ha effetti sostanziali sul debito che vanno messi in conto prima e non dopo.
E voi, concretamente, cosa fate?
Non “aiutiamo a capire”. Facciamo cose specifiche, e queste sono le principali.
- Estraiamo e ricostruiamo l’intera situazione debitoria presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, carico per carico, risalendo a ente creditore, anno di affidamento del ruolo e natura del credito.
- Verifichiamo la prescrizione di ciascun carico applicando il termine proprio della natura del credito e controllando gli atti interruttivi, per individuare che cosa non vada rateizzato perché non più esigibile.
- Controlliamo le notifiche delle cartelle e degli atti presupposti, esaminando relate, ricevute di consegna e messaggi PEC, e documentando i vizi prima che una richiesta di dilazione li renda ineccepibili.
- Scegliamo il modulo corretto — RS, RDF, RDG, RDP o RDC — sulla base della natura del soggetto e dell’importo compreso nella singola richiesta, evitando i rigetti che derivano dall’uso del modulo sbagliato sopra soglia.
- Calcoliamo i parametri con i nostri commercialisti: ISEE del nucleo familiare per persone fisiche e ditte individuali in regimi semplificati, indice di liquidità e indice Alfa per gli altri soggetti, verificando la classificazione delle poste di bilancio prima dell’invio.
- Costruiamo l’istanza in modo selettivo, indicando i soli carichi che conviene dilazionare e tenendo fuori quelli destinati a una difesa autonoma.
- Trasmettiamo l’istanza alla PEC regionale corretta e conserviamo ricevute di accettazione e consegna, che sono la prova della data da cui decorrono la sospensione dei termini e il divieto di nuove misure cautelari ed esecutive.
- Impugniamo il diniego e la decadenza davanti al giudice competente in base alla natura del credito, deducendo i vizi propri del provvedimento: difetto di motivazione, errori di calcolo, mancata valutazione della documentazione prodotta, violazioni procedimentali.
- Interveniamo sulle procedure esecutive in corso, comunicando l’istanza all’agente e al terzo pignorato e attivando i rimedi giudiziali quando il pignoramento non si arresta.
- Valutiamo l’alternativa strutturale quando la dilazione non è sostenibile, portando la posizione sul terreno del sovraindebitamento o della crisi d’impresa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la rateizzazione a centoventi rate è un istituto che vive esattamente sul confine tra il calcolo — ISEE, indice di liquidità, indice Alfa, sostenibilità della rata nel decennio — e la difesa tecnica su prescrizione, notifiche e legittimità del diniego. Tenere insieme i due piani richiede che un commercialista e un avvocato lavorino sullo stesso fascicolo nello stesso momento, non che si passino il caso a turno.
E se il diniego va impugnato, la strategia non cambia mano lungo il percorso: la stessa linea difensiva impostata nell’analisi iniziale prosegue davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, in appello e, quando serve, fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore abilitato al patrocinio in ultimo grado.
Tre cose da portarsi via
Se di tutta questa guida dovessi ricordare solo tre punti, siano questi.
Il primo: il modulo per arrivare a centoventi rate è il modello RDF per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, il modello RDG per tutti gli altri soggetti. Il modello RS, che è quello che quasi tutti scaricano per primo, si ferma a ottantaquattro rate.
Il secondo: la scelta del modulo viene dopo, non prima. Prima si verifica che cosa sia ancora esigibile, perché la richiesta di dilazione riconosce il debito, interrompe la prescrizione e preclude di regola l’eccezione di omessa notifica sui carichi che vi vengono inclusi.
Il terzo: fra la prima rata omessa e l’ottava c’è una finestra, e in quella finestra si gioca tutto. Dopo la decadenza, sugli stessi carichi non si ottiene una nuova dilazione ordinaria.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il punto in cui le sue competenze certificate convergono: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di calcolare gli indici e leggere i bilanci insieme a chi imposta la difesa; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di portare avanti l’impugnazione del diniego senza cambiare difensore lungo i gradi di giudizio; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consentono di cambiare strumento quando la dilazione, semplicemente, non basta più.
📩 Non aspettare l’ottava rata omessa o il provvedimento di rigetto per muoverti: scrivici oggi stesso e facciamo insieme la verifica dei carichi prima di compilare qualsiasi modulo — tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono al termine di questa pagina.
