Quanti piani di rateizzazione si possono fare con l’Agenzia delle Entrate? La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: quando sulla scrivania si accumulano cartelle di provenienza diversa, con importi diversi e anzianità diverse, e chi le ha ricevute si accorge che infilarle tutte in un unico piano non è l’unica strada possibile. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la legge non fissa un numero massimo di piani, fissa dei limiti su ciò che ciascun piano può contenere, e da quei limiti discendono strategie diverse che portano a risultati molto diversi. Chi si aspetta un numero secco resterà deluso; chi cerca il criterio con cui decidere quante istanze presentare, in che ordine e con quale contenuto, troverà qui il ragionamento completo.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. La materia della dilazione dei ruoli è, insieme, riscossione tributaria e difesa esecutiva: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza direttamente pertinente al debito iscritto a ruolo, alla sua composizione e ai suoi effetti; ed è avvocato cassazionista, il che rileva perché il diniego di dilazione, la contestazione della decadenza e l’impugnazione degli atti che ne conseguono possono percorrere tutti i gradi di giudizio fino alla Corte di cassazione senza cambiare difensore a metà strada.
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Il quadro di partenza: cosa limita davvero il numero di piani
Prima di confrontare le strade, va chiarito il terreno comune. La disciplina della dilazione dei ruoli sta nell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, riscritto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 110/2024 e integrato dal decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024. Le nuove regole si applicano alle richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
Il primo elemento da fissare è che la legge non pone un tetto al numero di piani di rateizzazione che un contribuente può avere aperti contemporaneamente: pone un tetto all’importo compreso in ciascuna singola richiesta. La soglia di 120.000 euro, superata la quale scatta l’obbligo di documentare la difficoltà economico-finanziaria, è riferita alle somme iscritte a ruolo comprese in ogni singola domanda di dilazione, non al debito complessivo del contribuente. È una precisazione che l’Agenzia delle entrate-Riscossione ripete testualmente nelle proprie istruzioni operative, e da cui discende buona parte del ragionamento che segue.
Il secondo elemento riguarda il numero di rate. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, la dilazione su semplice richiesta arriva a un massimo di 84 rate mensili; per quelle presentate nel 2027 e nel 2028 si salirà a 96 rate; dal 1° gennaio 2029 a 108. Se invece la difficoltà viene documentata, la forbice è più ampia: da 85 a 120 rate per le istanze del 2025 e del 2026, da 97 a 120 per quelle del 2027-2028, da 109 a 120 dal 2029. Sopra i 120.000 euro per singola richiesta la documentazione è sempre obbligatoria. In ogni caso, l’importo della singola rata non può scendere sotto i 50 euro: un vincolo apparentemente marginale che, sui debiti piccoli, accorcia da solo il piano indipendentemente da ciò che il contribuente chiede.
Il terzo elemento è la libertà di composizione dell’istanza. L’obbligo di includere nella domanda tutti i carichi scaduti è caduto: oggi il contribuente sceglie quali carichi mettere dentro e quali lasciare fuori, e può quindi presentare istanze distinte per gruppi di cartelle diversi. È da questa libertà che nasce la possibilità di avere più piani attivi in parallelo, con date di partenza, durate e soglie di decadenza autonome.
Il quarto elemento è il regime della decadenza, che è il vero contrappeso di tutto il sistema. Per i piani concessi su richieste presentate dal 16 luglio 2022 in poi, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Gli effetti sono tre e operano automaticamente: il debitore perde il beneficio, l’intero importo residuo iscritto a ruolo diventa immediatamente esigibile in unica soluzione, e quel carico non può più essere rateizzato. La prassi dell’Agenzia aggiunge che, se tra le rate impagate rientra l’ultima, la decadenza può maturare anche con un numero inferiore a otto. Resta però fermo il comma 3-ter dell’art. 19: la decadenza da uno o più carichi non preclude la possibilità di ottenere la dilazione di carichi diversi da quelli caduti. È il perno su cui ruota gran parte della valutazione comparativa.
Il quinto elemento, spesso sottovalutato, è l’effetto protettivo. Dalla presentazione della richiesta e fino all’eventuale rigetto o alla decadenza, il comma 1-quater sospende i termini di prescrizione e decadenza, vieta l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e di nuove ipoteche e impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive. Il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive già avviate, salvo le eccezioni di legge: incanto già tenuto con esito positivo, istanza di assegnazione già presentata, dichiarazione positiva del terzo già resa o provvedimento di assegnazione già emesso. La dilazione, inoltre, fa venir meno lo stato di inadempienza rilevante ai fini dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e consente di ottenere il DURC regolare.
Su questo terreno si aprono le strade percorribili.
Opzione 1 — Un piano unico che raccolga tutti i carichi
In cosa consiste. È la soluzione più immediata: una sola istanza ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 che comprende tutte le cartelle e tutti gli avvisi affidati, con un unico piano di ammortamento, un’unica scadenza mensile, un unico interlocutore. L’Agenzia calcola il piano cumulativo e la protezione da nuove azioni cautelari ed esecutive si estende a tutti i carichi inclusi.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello del debito complessivo contenuto entro i 120.000 euro: in questo caso l’istanza unica non fa perdere nulla, perché resta nel perimetro della semplice richiesta e ottiene comunque fino a 84 rate per le domande presentate entro il 31 dicembre 2026. Il secondo scenario è quello di chi ha una capacità di rimborso stabile e prevedibile — un reddito da lavoro dipendente, un canone di locazione, un flusso aziendale regolare — e per cui il rischio di saltare otto rate è remoto: la concentrazione non aumenta un pericolo che comunque non si materializzerebbe. Il terzo scenario è quello di chi ha già una procedura esecutiva in corso su più fronti e ha bisogno che l’effetto sospensivo scatti su tutto contemporaneamente, senza lasciare scoperti carichi rimasti fuori dall’istanza.
Come si esegue in sintesi. La domanda si presenta online dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con identità digitale, oppure via PEC o allo sportello. Per gli importi entro soglia è sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza allegare documentazione. L’Agenzia verifica i requisiti e, in assenza di motivi ostativi, invia il provvedimento di accoglimento con il piano di ammortamento e i moduli di pagamento pagoPA; è possibile attivare l’addebito diretto in conto corrente.
I vantaggi. La gestione è la più semplice possibile: una scadenza, un importo, un piano da monitorare. La protezione è immediata e generalizzata su tutti i carichi. Se il debito complessivo resta sotto i 120.000 euro, l’istruttoria è rapida perché non c’è documentazione da produrre né da integrare. Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente con debito sotto soglia, flusso di cassa regolare e nessuna esposizione ulteriore attesa nei mesi successivi.
Il rovescio della medaglia. Il primo svantaggio è strutturale: concentrare tutto in un solo piano significa concentrare anche la soglia di decadenza. Otto rate impagate travolgono l’intero debito, non una porzione. Chi ha 148.000 euro in un unico piano e attraversa otto mesi difficili perde la dilazione su 148.000 euro, con la conseguenza — questa sì irreversibile — che quei carichi non potranno più essere rateizzati. Il secondo svantaggio riguarda il superamento della soglia: se il totale eccede i 120.000 euro, l’istanza unica impone di documentare la difficoltà, con valutazione basata sull’ISEE del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi semplificati, e sull’indice di liquidità e sull’Indice Alfa per gli altri soggetti. Un’istruttoria più lunga, con richieste di integrazione documentale possibili, e un esito non scontato nel numero di rate concesse. Il terzo svantaggio è di rigidità: una volta consolidato, il piano unico si modifica solo con la proroga, ammessa se il piano non è decaduto e le condizioni economiche sono peggiorate.
Le pronunce a supporto. Chi sceglie l’istanza unica deve sapere che l’atto ha un peso giuridico ulteriore rispetto al mero effetto dilatorio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, ha ribadito che la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle che ne costituiscono l’oggetto, vale come atto interruttivo della prescrizione e preclude di regola l’eccezione di mancata conoscenza delle cartelle e degli atti presupposti. Più il perimetro dell’istanza è ampio, più ampio è l’effetto: includere in un’unica domanda anche cartelle mai notificate significa, nella sostanza, rinunciare a un’eccezione che avrebbe potuto valere.
Opzione 2 — Più piani paralleli, frazionando le istanze
In cosa consiste. Al posto di una sola domanda che raccoglie tutto, si presentano due o più domande distinte, ciascuna riferita a un gruppo determinato di carichi. Ogni domanda genera un provvedimento autonomo, un piano di ammortamento autonomo e — questo è il cuore della strategia — una soglia di decadenza autonoma. La base normativa è la stessa dell’opzione precedente, con l’aggiunta della facoltà, oggi pacifica, di rateizzare solo una parte dei carichi affidati, e con la soglia dei 120.000 euro riferita per legge a ciascuna singola richiesta.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello del debito che, sommato, supera i 120.000 euro ma che può essere spezzato in gruppi ciascuno sotto soglia: due istanze da 74.000 e 74.600 euro restano entrambe nel perimetro della semplice richiesta, mentre un’istanza unica da 148.600 euro impone la documentazione. Il secondo scenario è quello del reddito instabile: professionisti con incassi stagionali, imprese con commesse discontinue, lavoratori autonomi esposti a periodi di fermo. Frazionare significa moltiplicare le soglie di tolleranza, perché ogni piano ha le sue otto rate. Il terzo scenario è quello dei carichi eterogenei: cartelle su cui si sta valutando un’impugnazione accanto a cartelle pacificamente dovute, oppure carichi rientranti in una definizione agevolata accanto a carichi che ne restano fuori. Tenerli separati consente di lasciare libero il carico su cui si vuole conservare margine difensivo.
Come si esegue in sintesi. Le istanze si presentano con le stesse modalità della domanda unica, selezionando però nell’area riservata i singoli carichi da includere in ciascuna. Le domande possono essere contemporanee o scaglionate nel tempo. Vanno tenuti sotto controllo il calendario delle scadenze, che si moltiplica, e il rispetto della rata minima di 50 euro su ogni piano.
I vantaggi. Il primo, e più rilevante, è la compartimentazione del rischio: se un piano decade, gli altri restano in vita, e il comma 3-ter dell’art. 19 conferma che la decadenza su alcuni carichi non impedisce di ottenere la dilazione su carichi diversi. Il secondo è la possibile permanenza nel regime della semplice richiesta, evitando l’istruttoria documentale. Il terzo è la modulabilità nel tempo: si può avviare oggi il piano sui carichi più aggressivi — quelli su cui pendono fermi, ipoteche o pignoramenti — e presentare più avanti l’istanza sui carichi meno urgenti, magari nel 2027, quando la semplice richiesta arriverà a 96 rate anziché 84. Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente con debito rilevante ed entrate discontinue, che ha bisogno di ridurre il danno di un’eventuale caduta anziché di semplificare la gestione.
I rischi e gli svantaggi onesti. Il primo è gestionale: più piani significano più scadenze, più moduli, più addebiti da presidiare, e l’esperienza dice che le decadenze nascono spesso da disordine amministrativo prima che da incapienza. Il secondo è finanziario: piani paralleli più corti producono, nell’insieme, una rata mensile complessiva più alta rispetto a un piano unico documentato spalmato su 120 rate. Il terzo è che il frazionamento non aggira nulla e non va inteso come un espediente: la soglia è riferita dalla norma a ciascuna richiesta, ma la valutazione dell’Agenzia sulla temporanea situazione di obiettiva difficoltà resta, e le dichiarazioni rese conservano il loro peso. Il quarto è che l’effetto interruttivo della prescrizione e l’effetto preclusivo sull’eccezione di mancata notifica si producono comunque su tutti i carichi inseriti, in qualsiasi istanza essi finiscano: frazionare protegge dalla decadenza, non dalle conseguenze giuridiche del riconoscimento.
La proroga come correttivo. Va tenuto presente che il frazionamento non è l’unico strumento di flessibilità disponibile. Chi ha già un piano in corso, non decaduto, e vede peggiorare le proprie condizioni economiche può chiedere la proroga della dilazione, ottenendo un allungamento dei tempi di pagamento valutato secondo gli stessi parametri previsti per le istanze documentate. La proroga opera però su un piano già esistente e presuppone che il peggioramento sia sopravvenuto e dimostrabile: non è un correttivo che si possa attivare a piacimento, né può sostituire una scelta iniziale sbagliata sul perimetro delle istanze. Chi confida nella proroga come rete di sicurezza dovrebbe verificarne in anticipo i presupposti, anziché scoprirli quando la rata è già diventata insostenibile.
Le pronunce a supporto. La Cassazione ha chiarito che l’effetto di riconoscimento non è neutralizzabile con clausole di stile: l’ordinanza n. 32030 del 2024, decisa il 3 dicembre 2024, ha affermato che il riconoscimento del debito si configura nella domanda di rateizzazione anche quando questa è corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso. Nello stesso senso si è mossa la pronuncia n. 32679 del 16 dicembre 2024, secondo cui neppure una riserva esplicita di impugnazione esclude l’effetto interruttivo. Chi fraziona per tenere aperto un fronte difensivo deve quindi lasciare quel carico fuori dalle istanze, non inserirlo con riserva.
Opzione 3 — Il piano documentato, fino a 120 rate
In cosa consiste. È la dilazione che si ottiene documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, anziché limitarsi a dichiararla. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 consente di collocarsi in una forbice che va da 85 a un massimo di 120 rate mensili. È obbligatoria quando le somme comprese nella singola richiesta superano i 120.000 euro; è facoltativa, ma disponibile, anche sotto quella soglia per chi voglia allungare il piano oltre le 84 rate.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’incapienza strutturale rispetto al piano breve: se 84 rate producono una rata insostenibile e 120 rate la riportano dentro il bilancio familiare o aziendale, la documentazione non è un ostacolo ma la chiave d’accesso. Il secondo scenario è quello del debito che supera comunque la soglia e non è frazionabile in modo sensato, per esempio perché è costituito da un unico carico di importo elevato. Il terzo scenario è quello del soggetto che dispone già degli indicatori favorevoli — un ISEE basso e verificabile, oppure indici di bilancio coerenti con la situazione dichiarata — e per cui l’istruttoria non presenta incognite reali.
Come si esegue in sintesi. La valutazione segue i parametri fissati dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024: ISEE del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; indice di liquidità e Indice Alfa per gli altri soggetti. Gli stessi parametri servono sia a verificare la sussistenza della difficoltà sia a determinare il numero massimo di rate concedibili, che quindi non è scelto liberamente dal contribuente ma calcolato. Il sito dell’Agenzia mette a disposizione un simulatore che consente di conoscere in anticipo il numero massimo di rate e l’importo indicativo della rata. Sono previste, inoltre, ipotesi legate a eventi eccezionali — calamità naturali o incendi che abbiano reso inagibile l’unico immobile adibito ad abitazione principale, studio professionale o sede dell’impresa — per le quali occorre una certificazione dell’autorità comunale competente.
I vantaggi. Il piano più lungo abbassa la rata e, di conseguenza, abbassa la probabilità statistica di accumulare otto inadempimenti. È l’unica strada per superare le 84 rate nel biennio in corso. Consente inoltre di gestire in un solo procedimento importi che, frazionati, richiederebbero comunque più domande e più calendari. Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente con debito elevato, indicatori economici realmente deboli e documentabili, e necessità di comprimere la rata al minimo compatibile con la legge.
I rischi e gli svantaggi onesti. L’istruttoria è più lunga e può richiedere integrazioni documentali, con il tempo che scorre mentre l’esposizione resta. Il numero di rate non è nella disponibilità del richiedente: la forbice 85-120 viene percorsa dall’Agenzia sulla base dei parametri, e l’esito può essere meno favorevole delle aspettative. A fronte del vantaggio della rata bassa va soppesato l’allungamento dell’orizzonte: dieci anni di piano significano dieci anni di esposizione al rischio di decadenza e dieci anni di interessi di dilazione ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 602/1973, il cui tasso è determinato con provvedimento e va verificato al momento della domanda. Va infine considerato che un diniego, o una concessione di rate inferiori a quelle richieste, è un atto impugnabile — con tutto ciò che l’impugnazione comporta in termini di tempi.
Le pronunce a supporto. Sul fronte della tutela contro il diniego l’assetto è consolidato da tempo: le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 15647 del 1° luglio 2010, hanno confermato che la controversia sul diniego di rateizzazione di crediti tributari appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di agevolazione attinente alla riscossione delle imposte; il principio era già stato affermato dall’ordinanza n. 7612 del 30 marzo 2010 ed è stato ribadito dall’ordinanza n. 20781 del 7 ottobre 2010. Per i carichi non tributari la giurisdizione segue invece la natura del credito, secondo i criteri richiamati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5928 del 2011.
I piani che vivono su un binario separato
Il conteggio dei piani si complica perché non tutte le rateizzazioni “con l’Agenzia delle Entrate” sono la stessa cosa. Nel linguaggio comune l’espressione copre almeno tre famiglie distinte, che convivono e si sommano senza escludersi.
La prima è la dilazione dei ruoli appena esaminata, gestita dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sui carichi già affidati.
La seconda è la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni — i cosiddetti avvisi bonari — disciplinata dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 e gestita dall’Agenzia delle Entrate prima che il debito diventi ruolo. Qui le rate sono trimestrali, fino a un massimo di venti, e il regime dell’inadempimento è tutt’altro: si applica l’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, che prevede la decadenza per il mancato pagamento della prima rata entro il termine di legge o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. Nessuna tolleranza di otto rate. Esiste, in compenso, il “lieve inadempimento”: non decade chi versa una frazione insufficiente non superiore al 3% e comunque a 10.000 euro, né chi paga la prima rata con un ritardo non superiore a sette giorni, né chi versa l’ultima rata entro novanta giorni dalla scadenza. In queste ipotesi si iscrive a ruolo solo la frazione non pagata con interessi e sanzione commisurati, e il piano prosegue; l’art. 15-ter, comma 5, consente inoltre di regolarizzare con ravvedimento operoso. La decadenza vera comporta invece l’iscrizione a ruolo del residuo con la sanzione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 aumentata della metà.
La terza è la rateazione delle somme dovute per accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997, anch’essa a rate trimestrali e anch’essa soggetta al regime dell’art. 15-ter.
A queste si è aggiunta, per il 2026, una quarta famiglia: la rottamazione-quinquies introdotta dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, riferita ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Chi ha presentato istanza entro il 30 aprile 2026 ha potuto scegliere tra pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 e dilazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su nove anni, con rata minima di 100 euro e interessi al tasso del 3% annuo dal 1° agosto 2026. Il calendario prosegue con le scadenze del 30 settembre e del 30 novembre 2026 e, dal 2027, con cadenza fissa il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno. Su questo piano non si applicano gli interessi di dilazione dell’art. 19.
La conseguenza pratica è netta: un contribuente può trovarsi legittimamente con un piano di dilazione dei ruoli, un piano su avviso bonario, un piano da adesione e un piano di definizione agevolata attivi nello stesso mese, perché ciascuno vive di regole, scadenze e cause di decadenza proprie. Il rischio, in quel caso, non è giuridico: è di calendario.
Quando nel debito ci sono anche crediti non tributari
Un’ulteriore variabile, che incide sulla scelta più di quanto si immagini, riguarda la natura dei crediti iscritti a ruolo. L’agente della riscossione raccoglie carichi di enti diversi: imposte erariali e locali, contributi previdenziali dovuti a INPS e casse professionali, premi assicurativi, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, entrate patrimoniali di enti pubblici. La dilazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 li tratta in modo unitario sotto il profilo del piano di ammortamento, ma non li tratta in modo unitario sotto il profilo della tutela.
La differenza emerge nel momento in cui l’istanza viene respinta o il piano viene dichiarato decaduto. La giurisdizione sul provvedimento segue infatti la natura del credito sottostante: giudice tributario per le imposte, tribunale in funzione di giudice del lavoro per i contributi previdenziali, giudice di pace nei limiti previsti dagli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981 per le sanzioni amministrative non tributarie. Un’istanza unica che raccolga carichi di natura eterogenea può quindi generare, in caso di diniego, un contenzioso frammentato davanti a giudici diversi, con termini e riti propri.
È un elemento che spinge, in presenza di crediti misti, verso una composizione delle istanze che tenga conto anche della natura dei carichi e non solo del loro importo. A fronte del vantaggio della semplificazione gestionale va soppesato il rischio di dover instaurare più giudizi su un unico provvedimento; e va considerato che ciascun giudizio comporta i propri costi di giustizia previsti dalla legge.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare come gli stessi numeri di partenza producano esiti diversi a seconda della strada scelta.
Ipotesi A — Debito complessivo di 148.600 euro, istanza presentata il 14 settembre 2026. Il debito è composto da sei carichi: uno da 71.400 euro, uno da 43.900 euro e quattro minori per complessivi 33.300 euro.
Con l’opzione 1, istanza unica, l’importo supera i 120.000 euro e la documentazione diventa obbligatoria: la forbice applicabile è 85-120 rate. Ipotizzando che i parametri conducano a 100 rate, la quota capitale mensile si attesta intorno a 1.486 euro, cui vanno aggiunti gli interessi di dilazione. Otto rate impagate travolgono l’intero importo residuo e chiudono definitivamente la possibilità di rateizzare quei sei carichi.
Con l’opzione 2, due istanze parallele — la prima da 71.400 euro, la seconda da 77.200 euro — entrambe restano sotto soglia e accedono alla semplice richiesta a 84 rate. Le quote capitale sono rispettivamente di circa 850 euro e 919 euro, per un totale mensile intorno a 1.769 euro: circa 283 euro in più rispetto allo scenario precedente. In cambio, le soglie di decadenza diventano due da otto rate ciascuna, e la caduta di un piano lascia in vita l’altro con i suoi carichi.
Con l’opzione 3, istanza unica documentata portata al massimo di 120 rate, la quota capitale scende a circa 1.238 euro mensili, la più bassa delle tre. L’orizzonte, però, si allunga a dieci anni, e per dieci anni l’intero debito resta appeso a un’unica soglia di otto rate.
C’è poi una variabile temporale che merita attenzione: rinviare l’istanza al gennaio 2027 farebbe salire la semplice richiesta da 84 a 96 rate, portando la rata dei due piani paralleli a circa 744 e 804 euro. Il guadagno è reale, ma va soppesato contro quattro mesi senza l’effetto protettivo del comma 1-quater, durante i quali fermi, ipoteche e pignoramenti restano possibili.
Ipotesi B — Debito di 4.180 euro, istanza a semplice richiesta. Qui il numero massimo teorico di 84 rate non è raggiungibile: 4.180 diviso 84 dà circa 49,76 euro, sotto il minimo di 50 euro per rata. Il piano si ferma quindi a 83 rate da 50,36 euro. È l’esempio di come, sui debiti piccoli, il vincolo della rata minima operi prima di qualunque scelta strategica, rendendo irrilevante la distinzione tra piano semplice e piano documentato.
Ipotesi C — Debito di 23.400 euro e sopravvenuta difficoltà. Piano unico a 84 rate: quota capitale di circa 278,57 euro. Il contribuente paga regolarmente per undici mesi, poi salta le rate da dicembre a luglio: otto inadempimenti, decadenza automatica, residuo di circa 20.336 euro immediatamente esigibile in unica soluzione e carico non più rateizzabile. Se lo stesso debito fosse stato ripartito in due istanze da 11.700 euro ciascuna, con rate da circa 139,29 euro, gli stessi otto mesi di difficoltà avrebbero potuto essere gestiti mantenendo in regola almeno uno dei due piani, con la conseguenza che solo metà del debito sarebbe caduta. È il calcolo che rende concreta la differenza tra concentrare e frazionare.
Ipotesi D — Convivenza di piani su binari diversi. Un contribuente ha un piano di dilazione dei ruoli da 84 rate su 31.200 euro (circa 371,43 euro al mese), un piano su avviso bonario in venti rate trimestrali su 9.800 euro (circa 490 euro a trimestre) e una rottamazione-quinquies in 54 rate bimestrali su 18.600 euro (circa 344,44 euro ogni due mesi, oltre interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026). Nel mese in cui le tre scadenze coincidono l’esborso supera i 1.200 euro, mentre nei mesi ordinari resta intorno ai 371. La pianificazione di cassa, qui, conta quanto la scelta giuridica: e va ricordato che sul piano da avviso bonario basta saltare una rata oltre il termine della successiva per decadere, mentre sul piano dei ruoli la soglia resta a otto.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a confronto le tre strade principali sulla dilazione dei ruoli, con l’aggiunta della colonna relativa ai piani che viaggiano su binario separato. I valori indicati per le rate si riferiscono alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2026. Sui costi, l’unica voce economica pertinente al confronto è quella dei contributi di giustizia dovuti per legge in caso di impugnazione del diniego: il contributo unificato tributario è determinato per scaglioni di valore ai sensi dell’art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
| Piano unico | Piani paralleli | Piano documentato | Binari separati (bonari, adesione, definizione) | |
|---|---|---|---|---|
| Rate massime | 84 (se sotto soglia) | 84 per ciascuna istanza | da 85 a 120 | 20 trimestrali (bonari); 8 o 16 trimestrali (adesione); 54 bimestrali (quinquies) |
| Tempi di istruttoria | Rapidi sotto i 120.000 € | Rapidi se ogni istanza è sotto soglia | Più lunghi, con possibili integrazioni | Definiti dalla norma di riferimento |
| Complessità gestionale | Minima: una scadenza | Alta: scadenze multiple | Media | Alta: calendari disomogenei |
| Soglia di decadenza | 8 rate sull’intero debito | 8 rate per ciascun piano | 8 rate sull’intero debito | 1 rata oltre il termine della successiva (art. 15-ter); 2 inadempimenti per la quinquies |
| Effetti in caso di esito negativo | Residuo totale esigibile, carichi non più rateizzabili | Cade solo il piano inadempiente | Residuo totale esigibile su orizzonte più lungo | Iscrizione a ruolo del residuo con sanzione aumentata della metà; perdita dei benefici della definizione |
| Effetti sull’esecuzione | Sospensione su tutti i carichi inclusi | Sospensione solo sui carichi inclusi in ciascuna istanza | Sospensione su tutti i carichi inclusi | Regimi propri di ciascun istituto |
| Reversibilità | Proroga se il piano non è decaduto e le condizioni peggiorano | Proroga su ciascun piano non decaduto | Proroga alle stesse condizioni | Limitata; nella definizione agevolata il numero di rate scelto non è modificabile |
| Costi di giustizia in caso di contenzioso | Contributo unificato per scaglioni sul valore della lite | Contributo unificato per ciascuna lite instaurata | Contributo unificato per scaglioni | Contributo unificato per scaglioni |
I criteri per scegliere
Nessuno dei criteri che seguono, da solo, decide. È la loro combinazione a orientare, e in ogni caso l’elemento dirimente resta la composizione concreta del debito.
Il primo criterio è la stabilità del flusso di cassa. Se la tua situazione presenta entrate regolari e prevedibili, il piano unico è generalmente preferibile, perché il rischio che la concentrazione amplifica è un rischio che non si verificherà; la semplicità gestionale diventa allora un valore netto. Se invece le entrate sono discontinue o stagionali, il frazionamento smette di essere una complicazione e diventa una forma di assicurazione: si accetta una rata complessiva più alta in cambio della certezza che una crisi di otto mesi non azzeri tutto.
Il secondo criterio è la posizione rispetto alla soglia dei 120.000 euro. Sotto soglia, la scelta è libera e va decisa sugli altri criteri. Poco sopra soglia, il frazionamento merita un’analisi seria, perché consente di restare nel regime della semplice richiesta senza istruttoria documentale. Molto sopra soglia, la documentazione è comunque inevitabile e la domanda si sposta su quante istanze documentate presentare, non se documentare.
Il terzo criterio è la presenza di carichi contestabili. Qui il ragionamento cambia natura. Se tra le cartelle ce ne sono alcune di cui si contesta la notifica o la fondatezza, quei carichi vanno tenuti fuori da qualunque istanza, non inseriti con riserva: la giurisprudenza è chiara nel ritenere che la riserva non neutralizzi l’effetto di riconoscimento. Il frazionamento, in questo scenario, non serve a proteggersi dalla decadenza ma a preservare un fronte difensivo.
Il quarto criterio è la sostenibilità della rata rispetto al bilancio reale, non a quello sperato. Una rata che assorbe l’intero margine disponibile è una decadenza rinviata. Se 84 rate producono un importo che sta in piedi solo in assenza di imprevisti, la strada del piano documentato a 120 rate va valutata anche a costo di un’istruttoria più lenta.
Il quinto criterio è il calendario normativo. Chi non ha esecuzioni in corso e può attendere il 1° gennaio 2027 accede alla semplice richiesta a 96 rate anziché 84, con un abbassamento della rata di circa il 12,5%. Chi ha invece un fermo, un’ipoteca o un pignoramento in corso non può permetterselo, perché l’effetto protettivo del comma 1-quater scatta solo dalla presentazione dell’istanza. In questi casi va ricordato che, se il diniego va impugnato davanti al giudice tributario, il termine di sessanta giorni resta soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Il sesto criterio è la prospettiva di nuovi carichi in arrivo. Chi sa che nei mesi successivi saranno affidati ulteriori ruoli — perché pendono avvisi bonari non definiti, accertamenti in corso o dichiarazioni con imposte non versate — si trova davanti a una scelta di sequenza prima ancora che di struttura. Consolidare oggi tutto in un unico piano non impedisce di rateizzare domani i nuovi carichi, che daranno luogo a un’istanza autonoma; ma significa arrivare a quell’appuntamento con una rata già impegnativa e un margine ridotto. Tenere oggi il piano più leggero, anche a costo di lasciare fuori qualche carico non urgente, può rivelarsi la scelta più prudente se l’esposizione è destinata a crescere. Il rovescio della medaglia è evidente: i carichi lasciati fuori restano privi dell’effetto protettivo del comma 1-quater e quindi aggredibili. È un bilanciamento che si fa sui numeri attesi, non sulle ipotesi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: sulla dilazione dei ruoli questo significa che la simulazione dei piani, la scelta del perimetro di ciascuna istanza e l’eventuale impugnazione del diniego vengono trattate come un unico problema, non come pratiche separate affidate a interlocutori diversi.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte. Se il piano è in corso e non è decaduto, e le condizioni economiche sono peggiorate, si può chiedere la proroga per allungare i tempi di pagamento. Non si può invece trasformare a posteriori un piano unico in più piani, né rimettere in discussione il perimetro dei carichi già inclusi. La scelta iniziale, sotto questo profilo, ha una rigidità che va messa in conto.
E se scelgo la strada sbagliata? Dipende da quale. Un piano unico su un debito che si rivelerà insostenibile porta, nel peggiore dei casi, alla decadenza con residuo integralmente esigibile e carichi non più rateizzabili: è l’errore più costoso, perché è irreversibile su quei carichi. Un frazionamento eccessivo, invece, produce complicazione gestionale e rata complessiva più alta, ma non chiude porte. A parità di incertezza, l’errore reversibile è preferibile a quello che non lo è.
Se un piano decade, perdo anche gli altri? No. Il comma 3-ter dell’art. 19 stabilisce che la decadenza dal beneficio su uno o più carichi non preclude la dilazione di carichi diversi. I piani paralleli restano in vita, e resta possibile chiedere la rateizzazione di carichi non compresi in quello decaduto. Quello che non torna più disponibile è il carico caduto.
Posso rateizzare una cartella già inserita in un piano decaduto? Per i piani nati da richieste presentate dal 16 luglio 2022 in poi, no: la legge esclude che quel carico possa essere nuovamente rateizzato. Per i piani derivanti da richieste anteriori a quella data la riammissione è ammessa, a condizione che alla data della nuova domanda siano integralmente saldate le rate scadute. È una distinzione temporale che va verificata sul singolo provvedimento, non presunta.
Chiedere la rateizzazione mi impedisce di impugnare? No. Costituisce principio consolidato che il riconoscimento, esplicito o implicito, contenuto in domande di rateizzazione o di altri benefici non preclude la contestazione dell’an debeatur, purché non siano scaduti i termini di impugnazione e il rapporto tributario non sia estinto: lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 3347 del 2017. Quello che l’istanza preclude, di regola, è l’eccezione di mancata conoscenza delle cartelle incluse — che è cosa diversa dalla contestazione nel merito.
Se ottengo meno rate di quelle che ho chiesto, posso fare qualcosa? Sì. La concessione di un numero di rate inferiore a quello richiesto è un provvedimento che incide sulla posizione del contribuente e come tale può essere contestato, sostenendo che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà sussiste in misura maggiore di quella riconosciuta dall’Agenzia sulla base dei parametri. Va però soppesato il rovescio: l’impugnazione non sospende di per sé il piano concesso, che va comunque onorato nelle more, e il contenzioso richiede tempo. In molti casi la valutazione più realistica è se convenga accettare il piano e chiedere in seguito la proroga al peggiorare delle condizioni, anziché aprire un fronte giudiziale immediato.
Il piano di rateizzazione è compatibile con una definizione agevolata? In linea di principio sì, ma su carichi diversi, e con l’avvertenza che l’adesione a una definizione agevolata produce effetti propri sui carichi che vi rientrano. È una delle ragioni per cui il censimento preliminare dei carichi — quali sono definibili, quali no, quali sono già inclusi in un piano attivo — va fatto prima di presentare qualunque istanza, e non dopo.
Un ritardo di pochi giorni fa decadere? Sui ruoli, no: la soglia è di otto rate impagate, anche non consecutive. Sui piani da avviso bonario e da adesione la risposta è più severa, e la tolleranza del lieve inadempimento va presa alla lettera, come si dirà tra poco.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. Le formulazioni dei principi sono riassunte, non riprodotte.
Pronunce sugli effetti dell’istanza (rilevanti per tutte le opzioni)
Cass., Sez. V, ord. n. 27504 del 23 ottobre 2024. La domanda di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle che ne formano oggetto, interrompe la prescrizione e preclude di regola l’eccezione di mancata conoscenza delle cartelle stesse e degli atti impositivi presupposti. È la pronuncia che pesa di più nella scelta del perimetro di ogni istanza.
Cass., Sez. V, n. 3414 del 6 febbraio 2024. Precedente conforme richiamato espressamente dalla successiva n. 27504/2024. Conferma che l’effetto preclusivo sull’eccezione di omessa notifica opera in via generale, non come esito eccezionale legato al singolo caso.
Cass., Sez. V, n. 9242 dell’8 aprile 2024. Applica il principio in sede concorsuale: istanze di dilazione e pagamenti parziali anteriori alla dichiarazione di fallimento valgono come riconoscimento e interrompono la prescrizione dei crediti dell’agente della riscossione ammessi al passivo. Rileva per chi valuta la dilazione mentre soppesa anche percorsi concorsuali.
Cass., Sez. V, n. 11338 del 2 maggio 2023. Distingue con nettezza i due piani: l’istanza non implica acquiescenza all’an della pretesa, ma integra riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ed è incompatibile con la contestazione della mancata notificazione.
Cass., Sez. V, n. 32030 del 2024 (decisa il 3 dicembre 2024). Il riconoscimento si configura nella domanda di rateizzazione anche quando accompagnata da formula di salvezza dei diritti connessi ad accertamenti giudiziali in corso. Utile a chi pensa di poter frazionare inserendo con riserva i carichi contestati.
Cass., Sez. V, n. 32679 del 16 dicembre 2024. Nemmeno una riserva esplicita di impugnazione esclude l’effetto di riconoscimento: la richiesta di dilazione non ha natura novativa, non crea un nuovo debito né modifica titolo e oggetto dell’obbligazione, ma resta idonea a interrompere la prescrizione.
Cass. n. 37389 del 21 dicembre 2022. Estende il principio ai pagamenti parziali eseguiti in corso di piano: ogni rata versata opera essa stessa come riconoscimento. Rilevante per valutare l’effetto cumulativo di piani lunghi.
Cass., Sez. V, n. 27672 del 3 dicembre 2020 e Cass., Sez. V, n. 16098 del 18 giugno 2018. Precedenti su cui poggia l’orientamento attuale, richiamati come tali dalla giurisprudenza successiva.
Cass. n. 5549 del 2021, in linea con Cass. n. 13506 del 2018. Rappresentano l’orientamento più restrittivo, che richiedeva in chi compie il riconoscimento una specifica intenzione ricognitiva desumibile da dichiarazione univoca. Vanno conosciute perché segnano il perimetro entro cui un’eventuale difesa può ancora muoversi, pur trattandosi oggi dell’indirizzo minoritario.
Cass. n. 3347 del 2017. Il riconoscimento contenuto in denunce, adesioni, pagamenti o domande di rateizzazione non preclude la contestazione dell’an debeatur, salvo che siano scaduti i termini di impugnazione o il rapporto sia estinto. È il contrappeso alle pronunce precedenti e va tenuto presente da chi teme che rateizzare equivalga a rinunciare.
Pronunce sui piani che viaggiano su binario separato
Cass., Sez. V, ord. n. 4093 del 23 febbraio 2026. Una società aveva versato la prima rata con nove giorni di ritardo, due oltre la soglia di sette giorni dell’art. 15-ter. La Corte ha qualificato la norma sul lieve inadempimento come eccezionale e di stretta interpretazione, non estensibile in via analogica: il giudice non può ampliare di propria iniziativa un termine fissato dal legislatore, neppure a fronte di uno sforamento minimo. È la pronuncia più recente e più severa sul punto.
Cass., Sez. V, ord. n. 25591 del 24 settembre 2024. Distingue espressamente il regime della rateazione da avviso bonario — dove non esiste tolleranza oltre i limiti tassativi — da quello, più favorevole, della dilazione concessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 19, con la sua soglia di otto rate. È il riferimento che chiarisce perché i due binari non vadano confusi.
Cass., Sez. V, ord. n. 7663 del 22 marzo 2025. In caso di decadenza dalla rateazione ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il termine per notificare la cartella è quello biennale previsto dal quinto comma della stessa norma e decorre dalla scadenza della rata non pagata. La stessa pronuncia precisa che la domanda di rateizzazione interrompe la prescrizione ma non incide sul distinto termine di decadenza per la notifica della cartella.
Cass., Sez. V, ord. n. 24766 dell’8 settembre 2025. Conferma il principio con riferimento alla decadenza dal piano concesso in sede di accertamento con adesione, ribadendo che il regime speciale prevale sulla disciplina generale dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 in nome della certezza e della celerità.
Cass. n. 9176 del 6 maggio 2016. Esclude l’applicazione retroattiva dell’art. 15-ter nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 159/2015 e chiarisce l’estensione del beneficio del lieve inadempimento alle somme dovute per adesione e a seguito di avvisi bonari. Rileva per i piani risalenti ancora in contenzioso.
Pronunce su diniego, decadenza e tutela
Cass., Sez. Un., ord. n. 15647 del 1° luglio 2010. Il diniego di rateizzazione di crediti tributari va impugnato davanti al giudice tributario, trattandosi di agevolazione attinente alla riscossione delle imposte prima della fase esecutiva.
Cass., Sez. Un., n. 7612 del 30 marzo 2010 e ord. n. 20781 del 7 ottobre 2010. Consolidano lo stesso criterio, precisando che non rileva il fatto che la decisione sull’istanza si fondi su valutazioni estranee alle singole imposte.
Cass., Sez. Un., n. 5928 del 2011. Per i carichi non tributari la giurisdizione segue la natura del credito: giudice ordinario per i crediti previdenziali, giudice di pace nei limiti di legge per le sanzioni amministrative.
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sent. n. 15671 del 2025. In presenza di forza maggiore accertata, la decadenza non può dirsi legittimamente maturata e l’ufficio deve comunicare un nuovo piano senza che quello concesso perda efficacia; è di conseguenza invalida l’intimazione di pagamento che presupponga quella decadenza. È una pronuncia di merito, non di legittimità, ma segna una direzione che merita attenzione. Sul tema dei limiti all’azione esecutiva in pendenza di istanza di dilazione va segnalato che la Sezione tributaria ha di recente rinviato a pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria, la questione dei presupposti in presenza dei quali la presentazione della domanda blocca l’attività dell’agente della riscossione: si tratta di questione tuttora aperta, da monitorare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un debito articolato, l’assistenza utile non è quella che indica genericamente “la strada migliore”, ma quella che costruisce e verifica le alternative sui numeri e sui documenti reali. In concreto:
- Estraiamo e riconciliamo l’estratto di ruolo completo presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ricostruendo carico per carico importo, ente impositore, data di affidamento e stato delle notifiche.
- Verifichiamo la notificazione di ciascuna cartella confrontando relate, avvisi di ricevimento e attestazioni, per individuare i carichi da tenere fuori dalle istanze prima che l’inserimento produca l’effetto preclusivo affermato dalla Cassazione.
- Calcoliamo la prescrizione maturata sui singoli carichi, distinguendo per natura del credito, e verifichiamo quali atti interruttivi o sospensivi siano realmente intervenuti.
- Simuliamo i piani alternativi — istanza unica, istanze frazionate, piano documentato — con il numero di rate, l’importo e il calendario di ciascuna ipotesi, così che la scelta si faccia sui numeri e non sulle impressioni.
- Determiniamo i parametri della richiesta documentata — ISEE per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi semplificati, indice di liquidità e Indice Alfa per gli altri soggetti — e prepariamo la documentazione richiesta dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, perché una strategia che funziona sulla carta ma non sopravvive a un’impugnazione del diniego o a una contestazione della decadenza non è una strategia.
- Impugniamo il provvedimento di diniego o la concessione di un numero di rate inferiore a quello richiesto davanti al giudice competente secondo la natura del credito, contestando la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
- Contestiamo la decadenza quando i presupposti non ricorrono, verificando il conteggio effettivo delle rate impagate, l’imputazione dei versamenti e l’eventuale sussistenza di cause di forza maggiore.
- Presidiamo il calendario dei piani attivi su binari diversi, distinguendo le scadenze critiche — quelle che fanno decadere con un solo inadempimento — da quelle che rientrano nella soglia delle otto rate.
- Verifichiamo se la dilazione sia davvero lo strumento adatto, o se la situazione richieda invece gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, che operano su presupposti e con effetti del tutto diversi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia decisionale come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista, per una ragione precisa: la scelta compiuta oggi sul numero e sul perimetro delle istanze è la stessa che, se contestata, andrà difesa domani davanti alla Corte di giustizia tributaria e, se necessario, in Corte di cassazione. Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea, senza che l’impostazione data all’istanza venga smentita da chi subentra a metà percorso. A questo si affianca il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso caso, che sulla dilazione dei ruoli non è un dettaglio organizzativo: il calcolo degli indici di bilancio, la verifica dell’ISEE, la ricostruzione delle imputazioni di pagamento e la valutazione giuridica dei termini sono operazioni che devono parlarsi tra loro.
In conclusione
Alla domanda iniziale — quanti piani di rateizzazione si possono fare con l’Agenzia delle Entrate — la risposta corretta è che il numero non è fissato dalla legge, e che proprio per questo la scelta va costruita anziché subita. Un piano solo, due piani, tre piani su binari diversi: ciascuna configurazione ha una soglia di decadenza, un costo mensile, un grado di rigidità e un’esposizione al rischio differenti. La strada giusta dipende dalla composizione concreta del debito e dalla stabilità reale delle entrate, e sbagliarla ha un prezzo che si paga in tempo e in diritti perduti: sui carichi decaduti da piani richiesti dal 16 luglio 2022 in poi la porta della rateizzazione non si riapre.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è esattamente il punto in cui convergono le sue competenze certificate: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere il debito iscritto a ruolo nella sua composizione tecnica prima ancora che giuridica; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di difendere fino all’ultimo grado la scelta compiuta sull’istanza; e, quando la dilazione non basta più a reggere il peso complessivo dell’esposizione, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che apre un percorso alternativo là dove il piano di rientro non è più sostenibile.
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