Quando un creditore ha in mano un titolo esecutivo, la sequenza è già scritta: precetto, pignoramento, custodia, vendita o assegnazione. Nessuno di questi passaggi si arresta da solo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, oggi nel testo risultante dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) mette però a disposizione del debitore – imprenditore o persona fisica – un apparato di strumenti che consentono di interrompere quella sequenza: le misure protettive e le misure cautelari. Non cancellano il debito e non annullano il titolo: congelano l’aggressione del patrimonio per il tempo necessario a costruire una soluzione ordinata. Il rischio principale non è l’esistenza del debito, ma la scadenza: le protezioni previste dal Codice hanno una durata massima predeterminata, decadono automaticamente se gli adempimenti non vengono compiuti entro i giorni indicati dalla legge e, una volta perdute, sono difficilmente recuperabili.
Su questo terreno la competenza dello Studio Monardo è direttamente riconducibile alle abilitazioni certificate dell’Avvocato. La materia intreccia tre piani: la composizione negoziata della crisi d’impresa, dove opera l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; le procedure di sovraindebitamento del consumatore e del debitore minore, dove rilevano la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC; e il contenzioso esecutivo che sopravvive alla protezione, dove conta la qualità di avvocato cassazionista, perché la partita sulle azioni esecutive si chiude spesso in sede di opposizione e, in ultima istanza, davanti alla Corte di Cassazione.
📩 Se hai già ricevuto un precetto o un pignoramento, ogni giorno che passa riduce le opzioni disponibili: contattaci ora per una valutazione della tua posizione — tutti i riferimenti dello Studio li trovi in fondo a questo articolo.
Inquadramento normativo: che cosa sono, esattamente, le misure protettive
Sul piano normativo occorre partire dalle definizioni, perché il Codice distingue due categorie che nel linguaggio corrente vengono confuse.
L’art. 2, comma 1, lett. p), CCII definisce le misure protettive come le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza. La lett. q) definisce invece le misure cautelari come i provvedimenti a contenuto positivo o negativo che il giudice adotta per assicurare provvisoriamente gli effetti dello strumento prescelto o dell’apertura della procedura.
La differenza operativa è netta: le misure protettive sono uno scudo generale che si attiva con la pubblicità legale della domanda e riguarda la generalità dei creditori; le misure cautelari sono provvedimenti su misura, chiesti al giudice e modellati su una specifica iniziativa o su uno specifico creditore.
Le norme di riferimento sono tre gruppi.
Il primo è quello degli artt. 54 e 55 CCII, collocati a chiusura del procedimento unitario. L’art. 54, comma 1, disciplina le misure cautelari: il tribunale, su istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari necessari per assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di apertura o di omologazione. L’art. 54, comma 2, disciplina lo scudo generale: se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di accesso di cui all’art. 40, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data restano sospese le prescrizioni e non si verificano le decadenze. Va precisato che la formula del Codice è più ampia di quella del previgente art. 168 legge fallimentare, perché estende espressamente la protezione ai beni strumentali all’esercizio dell’impresa.
Il secondo gruppo è quello degli artt. 18 e 19 CCII, dedicati alla composizione negoziata. Qui il regime è semi-automatico: l’imprenditore chiede le misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o con istanza successiva, e le misure diventano efficaci dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese; da quel momento i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. L’art. 18, comma 5, aggiunge una tutela contrattuale spesso decisiva: i creditori nei cui confronti operano le misure non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Va letto in parallelo l’art. 16, comma 5, CCII, secondo cui l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari, salvo che la disciplina di vigilanza prudenziale lo imponga, con comunicazione motivata.
Il terzo gruppo riguarda le procedure di sovraindebitamento e le procedure liquidatorie. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore opera l’art. 70, comma 4, CCII: con il decreto che dispone la pubblicazione della proposta e del piano il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e ogni altra misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Per il concordato minore provvede l’art. 78, comma 2, lett. d), CCII, che collega la sospensione al decreto di apertura e la fa durare fino a quando l’omologazione diventa definitiva. Per la liquidazione controllata il rinvio operato dall’art. 270, comma 5, CCII conduce all’art. 150 CCII, la norma che, per la liquidazione giudiziale, sancisce il divieto generale di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno di apertura della procedura.
Va distinta, infine, una figura affine con cui la protezione viene spesso confusa: la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., che il giudice dell’esecuzione dispone quando ravvisa gravi motivi nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione. Sono strumenti diversi per presupposti e finalità. Un esempio concreto chiarisce la distinzione. Un’impresa contesta che il credito azionato sia già stato in parte pagato: la strada è l’opposizione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione, perché si discute del diritto del creditore di procedere. La stessa impresa, che invece non contesta nulla ma non è in grado di pagare tutti i creditori e vuole ristrutturare il debito, non ha alcun motivo di opposizione da far valere: la sua strada è la misura protettiva, che non nega il credito ma sospende l’aggressione per consentire la trattativa. Le due strade possono anche convivere, e in molti casi convivono.
Requisiti e termini: chi può chiederle, entro quando, con quali conseguenze
La disciplina prevede che la protezione non operi mai per il solo fatto della crisi. Occorrono, cumulativamente, alcune condizioni.
Primo requisito: la legittimazione soggettiva. La composizione negoziata è riservata all’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento. Il procedimento unitario degli artt. 54-55 presuppone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). Le procedure di sovraindebitamento si rivolgono al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative, con la precisazione – introdotta dal correttivo-ter – che consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, con esclusione della debitoria promiscua dalla procedura dell’art. 67 CCII.
Secondo requisito: la richiesta espressa. Nessuna protezione è automatica in senso proprio. Nel procedimento unitario la richiesta va formulata nella domanda ex art. 40; nella composizione negoziata va inserita nell’istanza o in un’istanza successiva; nel sovraindebitamento del consumatore l’art. 70, comma 4, subordina espressamente il provvedimento all’istanza del debitore e usa il verbo “può”, il che significa che il giudice conserva un margine di valutazione.
Terzo requisito: la pubblicità legale. Per l’impresa lo scudo decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese. È un dato pratico che va misurato in ore, non in giorni: fino a quel momento il creditore può legittimamente pignorare.
Quarto requisito: la conferma giudiziale. L’effetto prodotto dalla pubblicazione è provvisorio e destinato a cadere se il giudice non lo consolida nei termini previsti.
Quinto requisito: la funzionalità al risanamento. È il presupposto sostanziale che la giurisprudenza più recente valorizza con severità crescente. Le misure servono a favorire il buon esito delle trattative e ad assicurare gli effetti dello strumento prescelto; se l’istanza è priva di qualunque prospettazione di risanamento, o se emerge che è finalizzata soltanto a paralizzare esecuzioni già avviate, viene respinta.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito del ricorso di conferma delle misure protettive nella composizione negoziata (art. 19, co. 1, CCII) | dal giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese | sostanzialmente perentorio | se il ricorso non è depositato entro 30 giorni dalla pubblicazione, le misure protettive perdono efficacia |
| Fissazione dell’udienza da parte del tribunale (art. 19, co. 2, CCII) | dal deposito del ricorso | acceleratorio per l’ufficio | entro 10 giorni; il ritardo non travolge le misure ma allunga la fase di incertezza |
| Decreto di conferma o revoca nel procedimento unitario (art. 55, co. 3, CCII) | dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese | 30 giorni | cessano gli effetti protettivi prodotti dalla pubblicazione; la domanda può essere riproposta |
| Durata delle misure protettive nella composizione negoziata (art. 19, co. 4, CCII) | dal decreto del tribunale | da 30 a 120 giorni, prorogabili | oltre il tetto di 240 giorni complessivi le misure non sono più prorogabili |
| Durata complessiva delle misure protettive (art. 8 CCII) | computo cumulativo, anche non continuativo, incluse quelle già godute ex art. 18 | 12 mesi | esaurito il tetto, resta praticabile solo la via delle misure cautelari mirate |
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto | perentorio (20 giorni per gli atti esecutivi) | decadenza dal rimedio; il termine è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto |
Va precisato un punto che genera errori ricorrenti nel calcolo delle scadenze. La sospensione feriale dei termini processuali civili opera dal 1° al 31 agosto e riguarda, fra gli altri, i termini per le opposizioni esecutive. Il Codice della crisi, però, dedica alla materia una disposizione specifica, l’art. 9 CCII, rubricato “Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale”: prima di calcolare qualunque scadenza dei procedimenti disciplinati dal Codice occorre quindi verificare se quel singolo termine sia o meno soggetto alla sospensione, perché la regola generale del processo civile non si estende automaticamente ai procedimenti concorsuali. È una verifica che va fatta caso per caso, sul termine concreto, e non per categorie.
Quanto alla natura dei termini, la distinzione più rilevante è quella tra i termini che gravano sul debitore e quelli che gravano sull’ufficio. I primi – tipicamente i 30 giorni per il deposito del ricorso di conferma – producono decadenza sostanziale: la protezione svanisce. I secondi – i 10 giorni per la fissazione dell’udienza – hanno funzione acceleratoria e il loro superamento non determina la caducazione delle misure, pur incidendo sull’affidamento dei creditori. Il termine di 30 giorni dell’art. 55, comma 3, si colloca in posizione intermedia: è rivolto al giudice, ma il Codice ne collega espressamente al mancato rispetto la cessazione degli effetti protettivi, con facoltà di riproporre la domanda.
La procedura passo dopo passo
In termini operativi, il percorso che porta al blocco effettivo delle azioni esecutive si articola in una sequenza che è opportuno rispettare nell’ordine.
1. Ricognizione della posizione debitoria e delle esecuzioni pendenti. Prima di scegliere lo strumento occorre sapere esattamente che cosa si deve fermare: quanti pignoramenti sono in corso, in quale fase si trovano, se sono stati eseguiti accantonamenti presso terzi, se è già stata disposta la vendita, se pendono termini di opposizione ancora utili. Un pignoramento immobiliare in fase di custodia e un pignoramento immobiliare con vendita già aggiudicata pongono problemi radicalmente diversi.
2. Scelta dello strumento. È la decisione che condiziona tutto il resto. Le opzioni principali sono riassunte nella tabella che segue.
| Strumento | Base normativa dello stay | Come si attiva | Ambito della protezione |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | artt. 18-19 CCII | richiesta con l’istanza di nomina dell’esperto o successiva, pubblicazione nel registro delle imprese, conferma del tribunale | azioni esecutive e cautelari; divieto di acquisire prelazioni non concordate; tutela dei contratti pendenti |
| Domanda di accesso a uno strumento di regolazione (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, PRO) | art. 54, co. 2, CCII | richiesta nella domanda ex art. 40 e pubblicazione nel registro delle imprese, conferma ex art. 55 | patrimonio del debitore e beni e diritti strumentali all’attività d’impresa |
| Domanda con riserva ex art. 44 CCII | art. 54, co. 1, CCII | istanza al tribunale per provvedimenti cautelari mirati | selettiva, su singole iniziative o singoli creditori |
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore | art. 70, co. 4, CCII | istanza del debitore, provvedimento nel decreto di apertura | sospensione delle esecuzioni pendenti e divieto di nuove azioni |
| Concordato minore | art. 78, co. 2, lett. d), CCII | richiesta del debitore, decreto di apertura | fino alla definitività dell’omologazione |
| Liquidazione controllata | art. 270, co. 5, CCII, che richiama l’art. 150 | apertura della procedura | divieto generale di azioni esecutive e cautelari individuali |
| Liquidazione giudiziale | art. 150 CCII | sentenza di apertura | divieto generale, con improseguibilità definitiva delle esecuzioni |
3. Individuazione del giudice competente. La competenza si determina secondo l’art. 27 CCII, che radica il procedimento davanti al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, con la regola speciale che attribuisce alle imprese di maggiori dimensioni il tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa. Per il consumatore e per il debitore minore il riferimento è il luogo di residenza o della sede principale. È un passaggio che non ammette approssimazione: una domanda depositata davanti al tribunale sbagliato non produce protezione utile e fa perdere tempo prezioso.
4. Predisposizione dell’atto introduttivo. Il ricorso per la conferma delle misure protettive non è un modulo. Deve contenere l’indicazione puntuale delle misure richieste e della loro estensione soggettiva e oggettiva; l’illustrazione della situazione di squilibrio e delle ragioni per cui il risanamento appare ragionevolmente perseguibile; l’indicazione delle procedure esecutive pendenti, con numero di ruolo, tribunale e stato del procedimento; la giustificazione della durata richiesta. L’errore più frequente è la formulazione generica: chiedere “la sospensione di tutte le azioni esecutive” senza indicare quali siano, su quali beni incidano e perché la loro prosecuzione comprometterebbe il piano espone il ricorso al rigetto.
5. Pubblicazione e decorrenza degli effetti. Per l’impresa, la protezione decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Va verificato che la pubblicazione riporti anche il numero di ruolo del procedimento instaurato per la conferma, perché è quel dato che consente ai creditori e agli altri uffici giudiziari di conoscere l’esistenza della misura.
6. Udienza e parere dell’esperto. Nella composizione negoziata il tribunale sente le parti e acquisisce il parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure richieste al buon esito delle trattative. È il momento in cui si decide la sorte concreta dello scudo: il giudice valuta se le esecuzioni da inibire colpiscano beni realmente strategici per la continuità aziendale. Dopo l’aggiornamento operativo intervenuto con il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, che ha rivisto la check-list e il protocollo di conduzione della composizione negoziata, il giudizio prognostico sulla perseguibilità del risanamento è ancorato a parametri più strutturati, e ciò si riflette anche sulla valutazione delle misure.
7. Decreto del tribunale. Il giudice conferma, modifica o revoca. Può limitare le misure a determinate iniziative o a determinati creditori, e può graduarne la durata. Il decreto è reclamabile secondo le regole del procedimento cautelare.
8. Deposito del provvedimento nel fascicolo dell’esecuzione. È il passaggio che viene omesso più spesso ed è, in pratica, il più importante. Il provvedimento del giudice della crisi non entra da solo nel fascicolo del pignoramento: il divieto va portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione, che è l’unico organo competente a dichiarare la sospensione o l’improseguibilità della singola procedura esecutiva. Finché quel deposito non avviene, il processo esecutivo prosegue il suo corso e il rischio di un’aggiudicazione o di un’assegnazione resta concreto.
9. Gestione della fase protetta. Durante l’efficacia delle misure il debitore non è libero di disporre del patrimonio. Nel sovraindebitamento del consumatore, ad esempio, il giudice può inibire con lo stesso decreto il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione non preventivamente autorizzati. Un atto compiuto in violazione di quel divieto può travolgere l’intera procedura.
10. Proroga o cessazione. La proroga richiede la dimostrazione di progressi significativi nelle trattative e l’assenza di ingiusto pregiudizio per i creditori. Va chiesta prima della scadenza, non dopo: le misure scadute non si riattivano retroattivamente. Alla cessazione, i creditori riacquistano la libertà di iniziativa e le esecuzioni sospese possono essere riassunte.
Verifiche sul campo
Di seguito due esempi di applicazione, costruiti su dati realistici per mostrare come i termini e gli effetti si combinano nella pratica. Sono esercizi dimostrativi, non casi seguiti dallo Studio.
Esempio 1 — impresa con pignoramento presso terzi in corso
Una S.r.l. attiva nella lavorazione meccanica ha un’esposizione complessiva di 487.300 €. Un fornitore, munito di decreto ingiuntivo esecutivo per 214.600 €, notifica il 3 marzo un pignoramento presso terzi sui conti correnti e sui crediti verso il committente principale. Il terzo pignorato rende dichiarazione positiva e accantona 61.850 €. L’udienza di assegnazione è fissata per il 28 aprile.
L’impresa presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; l’istanza e l’accettazione dell’esperto sono pubblicate nel registro delle imprese il 12 marzo. Da quella data i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive. Il ricorso per la conferma va depositato al più tardi entro il 11 aprile, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione: se la società lo deposita il 13 marzo, il tribunale fissa l’udienza entro i 10 giorni successivi e, sentito l’esperto, con decreto del 25 marzo conferma le misure per 120 giorni, cioè fino al 23 luglio.
Sviluppo. Il provvedimento viene depositato nel fascicolo dell’esecuzione il 26 marzo. Il giudice dell’esecuzione, informato, verifica i presupposti e dichiara sospesa la procedura: l’udienza del 28 aprile non si tiene e l’assegnazione non viene disposta. Va però precisato che le somme già accantonate dal terzo restano vincolate: la misura protettiva non le libera e non ne consente la restituzione all’impresa, perché fino alla definizione della procedura non è possibile stabilire se andranno assegnate al creditore o restituite al debitore. In termini di liquidità immediata, l’impresa recupera la disponibilità dei flussi futuri, non dei 61.850 € già accantonati.
Variante. Se la società avesse depositato il ricorso di conferma il 14 aprile, cioè oltre i 30 giorni, le misure sarebbero decadute per effetto del solo decorso del termine e il pignoramento avrebbe ripreso il suo corso, con udienza di assegnazione confermata.
Esempio 2 — consumatore con pignoramento immobiliare pendente
Un lavoratore dipendente con reddito netto mensile di 1.740 € ha debiti per 78.940 €, in gran parte derivanti da finanziamenti personali e da una fideiussione prestata a un familiare. Un creditore ipotecario ha avviato l’espropriazione sull’abitazione; il custode è stato nominato e la vendita è fissata per il 14 ottobre.
Il debitore, con l’assistenza dell’OCC, deposita domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore il 6 maggio, chiedendo espressamente ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCII la sospensione della procedura esecutiva e il divieto di nuove azioni. Il piano prevede il pagamento di 412 € mensili per 72 mesi, per un totale di 29.664 €, con soddisfazione parziale dei chirografari e mantenimento dell’abitazione.
Sviluppo. Il giudice, con il decreto che dispone la pubblicazione della proposta, valuta se la prosecuzione dell’espropriazione pregiudichi la fattibilità del piano: poiché l’immobile è il cespite su cui il piano si regge, dispone la sospensione. Il provvedimento viene depositato nel fascicolo dell’esecuzione e il giudice dell’esecuzione arresta il corso della vendita del 14 ottobre. Va precisato che il beneficio non è definitivo: la protezione accompagna la procedura fino alla sua conclusione, e in caso di inadempimento del piano dopo l’omologazione i creditori possono tornare ad agire.
Variante. Se la stessa domanda fosse stata depositata il 20 ottobre, dopo l’aggiudicazione e l’emissione del decreto di trasferimento, la sospensione non avrebbe potuto travolgere l’acquisto già perfezionato: la vicenda si sarebbe spostata interamente sulla fase distributiva del ricavato, con un risultato del tutto diverso per il debitore.
Casi particolari
La regola generale conosce situazioni che si collocano al di fuori dello schema ordinario e che meritano attenzione specifica.
Il pignoramento presso terzi con somme già accantonate. È il caso più frequente e il più frainteso. La misura protettiva impedisce la prosecuzione dell’esecuzione, ma non produce la liberazione delle somme già sottoposte a vincolo. Gli obblighi di custodia del terzo pignorato permangono e, anzi, si intensificano fino alla definizione della procedura, perché solo allora si saprà se quelle somme andranno assegnate al creditore o restituite al debitore. Va aggiunto che l’esperto nominato nella composizione negoziata non ha alcun potere dispositivo su quelle somme, non essendo assimilabile né a un commissario giudiziale né a un curatore.
L’esaurimento della durata massima. Quando il tetto dei 12 mesi dell’art. 8 CCII è raggiunto, o quando nella composizione negoziata si sono consumati i 240 giorni, le misure protettive non sono più prorogabili. Non per questo il debitore resta privo di tutela: residua lo spazio delle misure cautelari dell’art. 54, comma 1, che possono avere anche contenuto analogo a quello delle protettive, ma devono essere mirate su specifiche iniziative o su specifici creditori e presuppongono una motivazione rafforzata. È una via stretta, e la giurisprudenza di merito che l’ha percorsa ha sempre richiesto la dimostrazione di un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile.
La domanda con riserva. Nella fase prenotativa dell’art. 44 CCII, il debitore che non ha ancora depositato proposta e piano non può ottenere misure protettive atipiche: il correttivo-ter ha chiarito che queste presuppongono il deposito della proposta e del piano. Restano invece disponibili le misure cautelari dell’art. 54, comma 1, che in questa fase svolgono una funzione di supplenza e vengono utilizzate, per esempio, per inibire iniziative di un concedente in leasing o l’escussione di garanzie idonee a compromettere la continuità.
L’estensione soggettiva. Le misure protettive proteggono il patrimonio del debitore che le richiede. In presenza di soci illimitatamente responsabili o di garanti, la protezione non si estende automaticamente: occorre una richiesta specifica e una valutazione del giudice sulla funzionalità dell’estensione al buon esito delle trattative. È un punto che incide direttamente sulla posizione di chi ha prestato fideiussione, spesso un familiare dell’imprenditore.
Il debitore incapiente. L’esdebitazione del debitore incapiente disciplinata dall’art. 283 CCII non prevede una protezione preventiva del patrimonio paragonabile a quella delle altre procedure: il beneficio opera a valle. Chi si trova in questa condizione e subisce un’esecuzione deve valutare percorsi alternativi, perché confidare in uno stay che l’istituto non offre significa perdere tempo utile.
La segnalazione già effettuata. Le misure cautelari possono inibire comportamenti futuri, ma non riscrivere il passato: la cancellazione di una segnalazione a sofferenza già eseguita non rientra fra i provvedimenti ottenibili in questa sede, mentre è possibile chiedere l’inibitoria di nuove segnalazioni o dell’escussione di garanzie.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: una combinazione che consente di scegliere lo strumento sulla base della posizione concreta del debitore e non sulla base dell’unico strumento disponibile.
Domande frequenti
Se deposito la domanda in tribunale il pignoramento si ferma subito? No, non automaticamente. Per l’impresa lo scudo decorre dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, non dal deposito. Per il consumatore occorre invece il provvedimento del giudice, che può essere adottato con il decreto di apertura. In entrambi i casi resta un ulteriore passaggio indispensabile: il provvedimento va portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione, unico organo competente a dichiarare sospesa la singola procedura. Fino a quel momento il processo esecutivo prosegue formalmente il suo corso.
Il blocco vale anche per il pignoramento dello stipendio già in corso? Il divieto impedisce la prosecuzione dell’esecuzione e quindi arresta le assegnazioni future. Le somme già trattenute e accantonate dal datore di lavoro in qualità di terzo pignorato, però, restano vincolate: la protezione non ne determina la restituzione, perché la loro destinazione sarà decisa alla conclusione della procedura. In concreto il debitore recupera la disponibilità delle retribuzioni successive, non di quelle già accantonate.
Quanto dura il blocco delle azioni esecutive? Dipende dallo strumento. Nella composizione negoziata il tribunale fissa una durata compresa tra 30 e 120 giorni, prorogabile, con un tetto complessivo di 240 giorni. In ogni caso la durata complessiva delle misure protettive, fino all’omologazione dello strumento o all’apertura della procedura di insolvenza, non può superare dodici mesi anche non continuativi, computando anche le misure già godute nella fase negoziale. Nel concordato minore la sospensione dura fino a quando l’omologazione diventa definitiva.
Il creditore può reagire? Sì, e in genere lo fa. Il creditore può costituirsi nel procedimento di conferma e chiedere la revoca o la limitazione delle misure, sostenendo che non siano necessarie o che non servano ad agevolare le trattative. Può proporre reclamo contro il provvedimento. Può inoltre segnalare al giudice atti di frode o comportamenti che giustifichino la revoca anticipata. Va precisato che l’esito non dipende dal numero di argomenti sollevati, ma dalla solidità della prospettiva di risanamento documentata dal debitore.
Posso chiedere le misure protettive se la vendita è già stata aggiudicata? È il caso limite. Una volta emesso il decreto di trasferimento, l’acquisto dell’aggiudicatario si è perfezionato e nessuna misura protettiva può travolgerlo. Ciò che residua riguarda la fase distributiva del ricavato e, in presenza di vizi degli atti esecutivi, i rimedi propri del processo esecutivo, con i loro termini perentori. Presentare una domanda di accesso a una procedura concorsuale dopo l’aggiudicazione può ancora avere senso per la gestione complessiva del debito, ma non per salvare quel bene.
Se le misure scadono, i creditori ripartono immediatamente? Alla cessazione delle misure il divieto viene meno e le esecuzioni sospese possono essere riassunte dal creditore procedente. Non c’è un periodo di grazia. Per questo la scadenza va gestita in anticipo, valutando se ricorrono i presupposti per la proroga, se lo strumento va sostituito con un altro, o se occorre chiedere misure cautelari mirate sui creditori la cui iniziativa risulta più pericolosa per la continuità.
Il quadro giurisprudenziale
I riferimenti che seguono sono tutti verificati e aggiornati alla data di pubblicazione. I principi sono riformulati in sintesi.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 luglio 2023, n. 22715 (Pres. De Stefano, Rel. Saija). È la pronuncia cardine sul riparto dei poteri. I rapporti tra giudice dell’esecuzione individuale e giudice della crisi sono improntati a piena equiordinazione: il secondo può pronunciare il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non può dichiarare direttamente l’improseguibilità o la nullità di uno specifico pignoramento. Informato del divieto, è il giudice dell’esecuzione a dover sospendere la procedura previa verifica dei presupposti dell’art. 623 c.p.c.; se invece ritiene di proseguire, la parte interessata deve opporsi con i rimedi degli artt. 615 ss. c.p.c., pena l’irretrattabilità degli effetti dell’esecuzione. È la ragione tecnica per cui il deposito del provvedimento nel fascicolo esecutivo non è una formalità.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 gennaio 2026, n. 500 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia). In tema di misure protettive nella composizione negoziata, la Corte ne ha ribadito la natura cautelare e ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento che le abbia negate e il successivo rigetto del reclamo. La conseguenza pratica è netta: la partita sulle misure si gioca davanti al tribunale e in sede di reclamo, non davanti alla Corte, e ciò rende decisiva la qualità dell’istruttoria in primo grado.
Corte di Cassazione, 7 dicembre 2022, n. 35960. Ha individuato nell’omologazione del concordato un impedimento di diritto alla libera esazione del credito, con la conseguenza che i crediti concorsuali destinati al pagamento mediante riparto devono seguire le modalità e i tempi del concordato e che le procedure esecutive pendenti sono destinate a chiudersi. Rileva perché chiarisce che la protezione non termina con la scadenza formale delle misure: dopo l’omologazione subentra un diverso fondamento del divieto.
Provvedimento della Prima Presidente della Corte di Cassazione, 3 aprile 2025, n. 8794, reso ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. Ha dichiarato inammissibile, fra gli altri, il quesito con cui il Tribunale di Brindisi, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del 3 dicembre 2024, chiedeva di stabilire se la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati debba qualificarsi come misura protettiva atipica o come misura cautelare. Rileva perché conferma che la linea di confine tra le due categorie resta contesa e che, allo stato, la qualificazione va argomentata caso per caso.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2024, n. 30529. I decreti di inammissibilità della proposta di concordato minore o di liquidazione controllata, e quelli di revoca dell’apertura per difetto dei requisiti, non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., difettando di carattere decisorio e definitivo, poiché non precludono la riproposizione della domanda. Rileva per la strategia: un esito negativo non chiude necessariamente la strada, ma il tempo perso espone il debitore alla ripresa delle esecuzioni.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2026, n. 2817 (Pres. Ferro, Rel. Vella). In tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, ha valorizzato il ruolo del commissario giudiziale e il suo compito di riferire su ogni aspetto rilevante, senza che le attestazioni del professionista indipendente producano preclusioni per l’organo giudicante in sede di omologazione. Rileva indirettamente sul tema di questo articolo, perché la tenuta della protezione dipende dalla tenuta dello strumento che la giustifica.
Tribunale di Massa, Settore civile – Ufficio procedure concorsuali, 20 maggio 2026 (G.D. Alessandro Pellegri). La società che abbia già beneficiato di misure protettive per la durata massima di 240 giorni nella composizione negoziata può ottenere un nuovo ombrello protettivo in sede di concordato con riserva solo se abbia quanto meno delineato un piano o un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. È la pronuncia che meglio descrive il livello di allegazione richiesto quando la protezione viene chiesta una seconda volta.
Tribunale di Piacenza, Sez. civ. e crisi d’impresa, 21 maggio 2026 (Giudice Marta Lombardi). Nella fase prenotativa dell’art. 44 CCII sono ammissibili misure cautelari dirette a inibire l’escussione di garanzie pubbliche e nuove segnalazioni a sofferenza, purché ne siano dimostrati i presupposti; non è invece riconoscibile la cancellazione di una segnalazione già effettuata. Delimita con precisione ciò che si può e ciò che non si può ottenere in via cautelare.
Tribunale di Verona, Sez. II civ., 13 aprile 2026 (Giudice Pier Paolo Lanni). Nella fase prenotativa può essere accolta l’istanza di misura cautelare ex art. 54, comma 1, CCII volta a inibire al concedente in leasing iniziative idonee a incidere sulla continuità aziendale. Conferma la funzione di supplenza delle cautelari quando le protettive non sono disponibili.
Tribunale di Forlì, Sez. civile – Procedure concorsuali, 19 marzo 2026 (G.D. Barbara Vacca). Nel concordato preventivo, decorso il termine massimo di durata delle misure protettive, possono essere riconosciute misure cautelari di identico contenuto ma rivolte nei confronti di specifici creditori, a determinate condizioni. È il precedente di riferimento per chi ha esaurito il tetto temporale e deve comunque neutralizzare l’iniziativa del creditore più aggressivo.
Tribunale di Isernia, 15 gennaio 2026 (G.D. Andrea Colaruotolo). Nel concordato semplificato ha ritenuto non accoglibili due specifiche misure protettive atipiche, chiarendo le ragioni del diniego. Segnala che la categoria delle misure atipiche non è un contenitore aperto a qualunque richiesta.
Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026 (G.D. Giuseppe Limitone). Ha affermato l’efficacia erga omnes delle misure protettive nella composizione negoziata e la loro inconciliabilità con la prosecuzione della procedura esecutiva. È il precedente da richiamare quando il creditore sostiene che la misura riguarderebbe soltanto chi ha partecipato al procedimento di conferma.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 14 dicembre 2025 (Giudice Laura De Simone). Ha dichiarato inammissibile l’accesso e inaccoglibile la richiesta di misure protettive laddove mancasse una ragionevole perseguibilità del risanamento e lo scopo fosse meramente liquidatorio, con finalità di eludere iniziative esecutive già intraprese. È la pronuncia che meglio illustra il confine tra uso legittimo e uso strumentale dello scudo.
Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025 (Giudice Monica Attanasio). Ha ammesso, alle condizioni indicate, l’estensione delle misure protettive e cautelari anche a un socio della società ricorrente, dichiarando invece inammissibile l’istanza di misura cautelare volta a incidere su una negoziazione in essere. Utile per impostare correttamente la posizione dei soci e dei garanti.
Tribunale di Bolzano, Ufficio procedure concorsuali, 20 novembre 2025 (Giudice Thomas Fleischmann). Ha ritenuto inaccoglibile l’istanza di misure protettive e inammissibile l’accesso in presenza di una proposta puramente liquidatoria, priva di prospettive di risanamento dell’impresa. Conferma il presupposto sostanziale delle misure.
Tribunale di Nola, Sez. II civ., Ufficio procedure concorsuali, 24 ottobre 2025 (Giudice Rosa Paduano). Nel concordato semplificato ha ammesso una continuità funzionale tra misure protettive e misure cautelari, evidenziandone la differenza di durata. È il fondamento della strategia di “staffetta” tra i due strumenti.
Tribunale di Busto Arsizio, 16 gennaio 2025 (Est. Tosi). Ha ricostruito la funzione delle misure protettive e cautelari alla luce degli artt. 2, 54 e 55 CCII e della direttiva UE 2019/1023, affermando che una prospettazione generica della soluzione della crisi non è sufficiente né per la conferma iniziale né per il mantenimento delle misure.
Tribunale di Milano, 17 ottobre 2024. Ha disposto l’inibizione delle azioni esecutive qualificandola come misura cautelare ex art. 54, comma 1, CCII, in una situazione in cui il termine massimo delle misure protettive risultava verosimilmente già decorso. Precedente pratico della soluzione poi consolidata da Forlì nel 2026.
Tribunale di Lecco, 1° marzo 2023 (Est. Tota). Interpretando l’art. 54, comma 2, CCII in conformità agli artt. 6 e 7 della direttiva UE 2019/1023, ha chiarito che la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze non costituisce una misura protettiva in senso proprio, ma un effetto legale conseguente alla sospensione delle azioni esecutive derivante dalla domanda di accesso. Ha inoltre circoscritto il perimetro del procedimento di conferma dell’art. 55, comma 3.
Tribunale di Padova, 20 luglio 2022 (Est. Rossi). Ha stabilito che la misura protettiva non determina la liberazione delle somme già sottoposte a vincolo nel pignoramento presso terzi: gli obblighi di custodia del terzo permangono e si accentuano fino alla definizione della procedura, e l’esperto della composizione negoziata non ha poteri dispositivi su quelle somme. È il precedente che governa il caso pratico più frequente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella materia del blocco delle azioni esecutive attraverso gli strumenti del Codice della crisi, lo Studio interviene con attività definite:
- Ricostruiamo la mappa completa delle esecuzioni pendenti, acquisendo per ciascuna il numero di ruolo, il tribunale, lo stato del procedimento, l’esistenza di accantonamenti e le date già fissate per vendite o assegnazioni.
- Verifichiamo la regolarità del titolo esecutivo e della notifica del precetto, confrontando le relate e i documenti allegati, perché la via dell’opposizione può affiancare o precedere quella della protezione.
- Selezioniamo lo strumento — composizione negoziata, domanda di accesso a uno strumento di regolazione, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata — sulla base dei requisiti soggettivi e della struttura del debito, non sulla base di un modello predefinito.
- Predisponiamo l’istanza e il ricorso per la conferma delle misure protettive, indicando puntualmente le esecuzioni da inibire, l’estensione soggettiva richiesta e la durata, con l’illustrazione documentata della prospettiva di risanamento.
- Calendarizziamo tutti i termini di decadenza — i 30 giorni per il deposito del ricorso di conferma, i 30 giorni dell’art. 55, comma 3, il tetto dei 240 giorni e quello dei 12 mesi dell’art. 8 — e presidiamo le scadenze con anticipo, perché la protezione perduta non si recupera.
- Depositiamo il provvedimento nel fascicolo dell’esecuzione e curiamo l’interlocuzione con il giudice dell’esecuzione affinché la sospensione della singola procedura venga effettivamente dichiarata.
- Chiediamo misure cautelari mirate quando le misure protettive non sono disponibili o sono esaurite, individuando il creditore o l’iniziativa specifica da neutralizzare.
- Assistiamo nel contraddittorio con i creditori opponenti in sede di conferma, di proroga e di reclamo, e predisponiamo le opposizioni esecutive quando la sospensione viene negata.
- Coordiniamo la fase protetta, verificando la compatibilità degli atti di gestione con i divieti imposti dal decreto ed evitando che un atto eccedente l’ordinaria amministrazione comprometta la procedura.
- Costruiamo l’uscita dalla protezione, perché lo scudo è un mezzo e non un fine: predisponiamo il piano, la proposta o l’accordo destinati a chiudere definitivamente l’esposizione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: come ha ricordato la Suprema Corte, il diniego delle misure protettive non è impugnabile con ricorso straordinario, e la difesa del debitore si sposta allora sul terreno delle opposizioni esecutive, dove il percorso può arrivare fino all’ultimo grado di giudizio. Poter seguire la stessa strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e senza passaggi di consegne, significa che l’impostazione data al primo ricorso è già costruita in vista dell’eventuale giudizio di legittimità. Accanto a questo profilo operano le altre abilitazioni: l’Esperto Negoziatore per la conduzione della composizione negoziata, il Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC per le procedure di sovraindebitamento, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per l’analisi dei rapporti bancari sottostanti all’esposizione.
Lo Studio lavora con uno staff composto da avvocati e commercialisti che intervengono insieme sullo stesso caso: la verifica dei conteggi, la ricostruzione dell’esposizione e la sostenibilità del piano richiedono competenze contabili, mentre la gestione dei termini e del contenzioso esecutivo richiede competenze processuali. Le due letture procedono in parallelo dal primo incontro.
In sintesi
Bloccare le azioni esecutive con il Codice della crisi è possibile, ma richiede tre condizioni simultanee: lo strumento giusto rispetto alla posizione del debitore, il rispetto puntuale di termini che producono decadenza, e il passaggio – troppo spesso trascurato – dal giudice della crisi al giudice dell’esecuzione, che è l’unico a poter fermare materialmente quel singolo pignoramento. Chi arriva alla protezione con una prospettiva di risanamento documentata la ottiene e la mantiene; chi vi arriva con un’istanza generica, o con il solo scopo di guadagnare tempo, si vede opporre il rigetto e perde anche i mesi impiegati per provarci.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questa materia perché ne presidia tutti e tre i piani con abilitazioni certificate: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata e le misure degli artt. 18-19 CCII; il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC per le procedure del consumatore e del debitore minore, dove operano gli artt. 70 e 78 CCII; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per la fase in cui la protezione viene contestata e la difesa si sposta sulle opposizioni esecutive. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo quale strumento è realmente praticabile e costruiremo la strategia più adatta al caso concreto.
📩 Non aspettare che scadano i termini o che venga fissata la vendita: scrivici oggi stesso per esaminare insieme la tua situazione — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
