Come Capire Se La Tua Azienda Sta Fallendo?

Poche materie sono avvolte da tanta disinformazione quanto la crisi d’impresa. Il motivo è comprensibile: fino a pochi anni fa il diritto fallimentare era una nicchia per addetti ai lavori, poi è arrivata una riforma che ha cambiato nomi, presupposti, obblighi e tempi, e la conoscenza diffusa è rimasta ferma a un mondo che non esiste più. Nel frattempo il passaparola ha fatto il resto: al bar, nei gruppi di categoria, nei forum di imprenditori circolano frasi rassicuranti che erano vere vent’anni fa, o che sono vere solo a metà, o che sono vere a condizioni che nessuno ricorda mai di citare.

Il problema è che qui l’errore informativo non produce solo una figuraccia: produce responsabilità patrimoniali personali, azioni risarcitorie, revocatorie e, nei casi più gravi, conseguenze penali. Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in materia di crisi d’impresa, è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi non fa nulla perde tempo, chi si muove nella direzione sbagliata costruisce da sé le prove che verranno usate contro di lui. La domanda “come capisco se la mia azienda sta fallendo?” ha oggi una risposta tecnica precisa, fatta di indicatori, soglie, segnalazioni e termini. Nessuna di queste cose corrisponde all’immagine che la maggior parte degli imprenditori ha in testa.

In questa guida smontiamo, uno per uno, otto miti: il fallimento che “non esiste più”; la crisi confusa con il semplice vuoto di cassa; l’idea che serva un debito enorme o una folla di creditori; le soglie della piccola impresa credute uno scudo automatico; la chiusura della partita IVA come via d’uscita; gli adeguati assetti scambiati per burocrazia da multinazionali; il silenzio del commercialista letto come certificato di buona salute; la composizione negoziata temuta come anticamera del fallimento.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato a svolgere il ruolo che il Codice affida al terzo indipendente nel percorso di composizione negoziata, e conosce dall’interno i criteri con cui la perseguibilità del risanamento viene giudicata. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e questo copre l’altro versante del problema: le imprese sotto le soglie, che non finiscono in liquidazione giudiziale ma in liquidazione controllata o in concordato minore. Ed è avvocato cassazionista, il che significa che il reclamo contro una sentenza di apertura può essere seguito dallo stesso difensore fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano.

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Mito n. 1 — “Il fallimento non esiste più: con il nuovo Codice le aziende non falliscono”

Il mito

“Il fallimento è stato abolito. Adesso c’è il Codice della crisi, che serve a salvare le imprese: nessuno viene più dichiarato fallito.”

Perché ci credono in tanti

Questa convinzione ha un fondo di verità robustissimo, ed è proprio per questo che è così diffusa. La parola “fallimento” è davvero sparita dal linguaggio legislativo: il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza — ha sostituito il termine con “liquidazione giudiziale”, e ha eliminato l’espressione “dichiarazione di fallimento” a favore di “apertura della liquidazione giudiziale”. La scelta è stata annunciata, spiegata e comunicata come una svolta culturale: basta con lo stigma, basta con il fallito come figura socialmente marchiata.

A questo si è aggiunto il messaggio, anch’esso vero, che il Codice privilegia la continuità aziendale e mette a disposizione strumenti nuovi — composizione negoziata, piani di ristrutturazione, accordi — pensati per evitare la liquidazione. Molti hanno tirato la conclusione più comoda: se lo scopo della riforma è salvare le imprese, allora l’esito liquidatorio è stato di fatto messo in soffitta.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è la differenza tra un cambio di nome e un cambio di sostanza. La liquidazione giudiziale è il fallimento: stessi presupposti, stesso spossessamento, stesso curatore, stesso accertamento del passivo, stesse azioni di responsabilità e stesse revocatorie. L’art. 121 CCII stabilisce che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), e che si trovino in stato di insolvenza. È esattamente l’architettura dell’art. 1 della vecchia legge fallimentare.

Le procedure vengono aperte, in numero tutt’altro che simbolico, ogni settimana in ogni tribunale italiano. E la Cassazione continua a pronunciarsi su di esse con una frequenza che da sola smentisce il mito: fra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 la Sezione I ha deciso su presupposti, competenza territoriale, legittimazione del pubblico ministero, valutazione dell’attivo, estensione ai soci. Non è la giurisprudenza di un istituto in via di estinzione.

C’è di più: la riforma non ha ammorbidito l’accertamento dell’insolvenza, semmai lo ha reso più tecnico. Con l’ordinanza del 27 novembre 2025, n. 31086, la Cassazione ha precisato che, quando si tratta di una società già in liquidazione, l’insolvenza si riscontra verificando se l’attivo patrimoniale sia idoneo a soddisfare i creditori, e che le immobilizzazioni materiali e immateriali vanno considerate prive di valore quando non sono suscettibili di alcuna valutazione positiva perché non liquidabili. Tradotto: il valore che l’imprenditore attribuisce ai propri beni nei bilanci non vincola nessuno.

La prova

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 27 novembre 2025, n. 31086, e Corte di Cassazione, Sez. I civile, 25 novembre 2025, n. 30903: quest’ultima ribadisce che, nel giudizio di reclamo, l’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza di apertura. Sul piano normativo, l’art. 121 CCII e l’art. 49 CCII regolano tuttora l’apertura della procedura con la stessa forza dell’art. 1 e dell’art. 16 della legge fallimentare.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si convince che il fallimento sia stato abolito smette di monitorare il rischio più grave. Non predispone difese, non deposita bilanci, non risponde ai solleciti, non si costituisce quando riceve il ricorso. E quando la sentenza arriva, si trova a doverla impugnare con un reclamo ex art. 51 CCII entro trenta giorni, spesso senza aver mai raccolto la documentazione che avrebbe potuto evitarla. Il nome è cambiato: le conseguenze no.


Mito n. 2 — “Non sono insolvente, ho solo un problema temporaneo di liquidità”

Il mito

“Finché riesco a pagare qualcuno e ho ordini in portafoglio, non sono insolvente: è solo un momento difficile, un problema di cassa che si risolve con il prossimo incasso.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità esiste ed è importante: crisi e insolvenza sono davvero due cose diverse, e il Codice le distingue in modo netto. L’art. 2, comma 1, lett. a) CCII definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. La lett. b) definisce invece l’insolvenza come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L’imprenditore che ripete “è solo liquidità” sta usando, senza saperlo, la definizione di crisi. E ha ragione a distinguere: la crisi non è l’insolvenza, e riconoscerla in tempo è precisamente ciò che consente di uscirne. Il salto logico sbagliato è un altro: pensare che finché ci si racconta la storia della crisi temporanea, l’insolvenza non possa essere accertata da qualcun altro.

La realtà

L’insolvenza non è un’autodiagnosi: è uno stato oggettivo che il tribunale accerta guardando ai fatti esteriori, non alle intenzioni né alle previsioni dell’imprenditore. Il criterio è l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni. La parola “regolarmente” è quella che il passaparola dimentica sempre: non conta solo se si paga, conta come e quando. Pagare in ritardo cronico, pagare solo chi minaccia il decreto ingiuntivo, pagare vendendo beni strumentali, pagare ricorrendo a finanziamenti dei soci per coprire i fornitori sono tutti indizi di irregolarità, non prove di solidità.

Sul finanziamento dei soci la Cassazione è stata chiarissima con l’ordinanza del 4 dicembre 2025, n. 31638: quelle somme, ai fini della verifica dello stato di insolvenza, possono essere considerate debiti della società. È un passaggio che demolisce una prassi diffusissima — tappare i buchi con i versamenti della famiglia e considerarli “capitale” — perché quei versamenti restano un passivo che qualcuno, prima o poi, dovrà restituire.

Quanto alla distinzione tra squilibrio patrimoniale e squilibrio finanziario, la Corte ragiona in termini di idoneità complessiva del patrimonio a fronteggiare il passivo. Un’impresa può avere un attivo apparentemente capiente e risultare comunque insolvente, se quell’attivo è illiquido, vincolato, invendibile o valutato su basi non realistiche.

La prova

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 4 dicembre 2025, n. 31638, sul computo dei finanziamenti soci; Corte di Cassazione, Sez. I civile, 27 novembre 2025, n. 31086, sulla valutazione dell’attivo nell’accertamento dell’insolvenza. Il riferimento normativo è l’art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è il più insidioso di tutti: la perdita di tempo utile. Ogni mese trascorso a definire “temporaneo” uno squilibrio strutturale è un mese in cui il patrimonio si assottiglia, il passivo cresce e le opzioni di risanamento si riducono. Quando la crisi diventa insolvenza conclamata, gli strumenti disponibili si restringono drasticamente e, come vedremo, la finestra della composizione negoziata si stringe attorno a una sola domanda: il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile?


Mito n. 3 — “Per far fallire un’azienda serve un debito enorme e tanti creditori”

Il mito

“Con un solo creditore non si va da nessuna parte, e comunque per la liquidazione giudiziale ci vogliono cifre importanti: qualche decina di migliaia di euro non basta a farmi chiudere.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è duplice. Da un lato esiste davvero una soglia minima di debito: l’art. 49, comma 1, CCII prevede che non si faccia luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a trentamila euro. Dall’altro lato è vero che la procedura concorsuale ha una vocazione collettiva: serve a distribuire l’attivo fra tutti i creditori, e quindi l’immagine di una pluralità di soggetti coinvolti è coerente con la sua natura.

Da questi due elementi il passaparola ha ricavato una regola che la legge non contiene: che serva una massa di creditori e che la cifra debba essere “importante”.

La realtà

La soglia dei trentamila euro è bassissima e riguarda i soli debiti scaduti e non pagati emersi nell’istruttoria; e un solo creditore è pienamente sufficiente a chiedere e ottenere l’apertura della procedura. Su quest’ultimo punto la Cassazione, con l’ordinanza del 15 luglio 2025, n. 19591, ha confermato che lo stato di insolvenza è riscontrabile anche quando il creditore istante sia uno soltanto, e ha dato specifico rilievo al caso in cui si tratti di un lavoratore dipendente che agisce per un credito derivante dal rapporto di lavoro. È un dettaglio che vale la pena sottolineare, perché smentisce un secondo mito annidato dentro il primo: l’idea che i dipendenti “non faranno mai una cosa del genere”.

Va poi ricordato che la legittimazione a chiedere l’apertura non è solo dei creditori. L’art. 37 CCII la attribuisce anche al debitore stesso e al pubblico ministero, e la Cassazione del 4 dicembre 2025, n. 31638, si è occupata proprio delle condizioni che rendono sufficiente la legittimazione del P.M.

Attenzione anche a un altro passaggio tecnico che spesso viene sottovalutato. Il credito posto a base dell’istanza non deve necessariamente essere incontestato: il tribunale ne verifica l’esistenza in via incidentale, ai soli fini della procedura. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza del 29 settembre 2025, n. 26370. Ciò significa che contestare genericamente il credito non chiude la partita — ma significa anche il contrario, e cioè che una contestazione seria e documentata può privare l’istante della sua base.

La prova

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 15 luglio 2025, n. 19591 (unico creditore istante); Corte di Cassazione, Sez. I civile, 29 settembre 2025, n. 26370 (verifica incidentale del credito); art. 49, comma 1, CCII (soglia dei trentamila euro di debiti scaduti); art. 37 CCII (soggetti legittimati).

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede a questo mito sottovaluta sistematicamente le posizioni “piccole”: il fornitore da quarantamila euro, il dipendente licenziato, il professionista non pagato. Sono esattamente i creditori che, non avendo rapporti commerciali da preservare, hanno meno remore di una banca a depositare un’istanza. E chi si accorge del ricorso solo quando riceve la notifica ha perso l’unica fase in cui poteva ancora costruire un’alternativa negoziale.


Mito n. 4 — “La mia è una piccola impresa: sotto le soglie non si fallisce”

Il mito

“Io sono una piccola azienda, sto sotto i parametri di legge: la liquidazione giudiziale non mi riguarda, per me non c’è rischio.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito nasce da una norma vera, precisa e ben scritta. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce “impresa minore” quella che presenta congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore); ricavi, comunque risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro nello stesso periodo; un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a cinquecentomila euro. L’art. 121 CCII precisa che la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto di quei requisiti.

L’imprenditore che ha in mente “sono piccolo, non fallisco” ha quindi letto una regola che esiste davvero. Ha però perso per strada due parole decisive: “congiuntamente” e “dimostrino”.

La realtà

I tre requisiti vanno posseduti tutti e tre insieme: basta sforarne uno solo perché l’impresa risulti assoggettabile alla liquidazione giudiziale, e l’onere di provarli grava per intero sul debitore, non sul creditore che ha depositato l’istanza. È il ribaltamento che manda fuori strada più imprenditori di qualunque altro. Il creditore non deve dimostrare che l’azienda è grande: è l’azienda che deve dimostrare di essere piccola.

Il parametro che salta più spesso è il terzo, quello dei debiti, perché considera anche i debiti non scaduti: un’impresa con ricavi modesti e attivo modesto può tranquillamente superare il mezzo milione di esposizione complessiva sommando fornitori, banche, leasing, posizioni contributive e finanziamenti.

E la prova va data con documenti attendibili. La giurisprudenza è severissima su questo punto: bilanci non approvati dall’assemblea e situazioni contabili formate dopo l’inizio del procedimento sono atti unilaterali privi di valenza probatoria. Un’azienda che non ha depositato i bilanci degli ultimi esercizi, o che li ha depositati in ritardo e in forma incompleta, non ha materialmente gli strumenti per dimostrare di essere sotto soglia — e il tribunale, in assenza di prova, applica la regola generale. L’orientamento affonda le radici in pronunce ormai consolidate della Cassazione sui requisiti di non fallibilità e sulla prova contraria, fra cui la sentenza del 26 novembre 2018, n. 30541, e l’ordinanza del 14 giugno 2019, n. 16117.

C’è infine un equivoco finale da sciogliere. Anche quando l’impresa è davvero minore, non è vero che “non succede niente”: semplicemente cambia la procedura. Il debitore sovraindebitato — e l’imprenditore minore lo è per definizione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII — può essere assoggettato a liquidazione controllata su istanza dei creditori, oppure può accedere al concordato minore. Sono strumenti diversi, spesso più favorevoli, ma non sono l’immunità.

La prova

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 26 novembre 2018, n. 30541, e Corte di Cassazione, Sez. I civile, 14 giugno 2019, n. 16117, sui requisiti dimensionali e sull’onere della prova a carico del debitore; artt. 2, comma 1, lett. c) e d), e 121 CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è duplice e sequenziale. Prima: l’imprenditore non si costituisce nel procedimento, convinto di essere fuori perimetro, e la liquidazione giudiziale viene aperta per pura mancanza di prova. Poi: quando in sede di reclamo produce finalmente i documenti, si sente rispondere che l’apertura è imputabile alla sua stessa inerzia processuale, con tutto ciò che questo comporta anche sulle spese. La qualifica di impresa minore non è una condizione naturale: è un fatto da provare, nel momento giusto, con i documenti giusti.


Mito n. 5 — “Chiudo la partita IVA e cancello la società: così il problema sparisce”

Il mito

“Se metto la società in liquidazione e la cancello dal registro delle imprese, l’azienda non esiste più: non si può far fallire una società che non c’è, e i debiti muoiono con lei.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è addirittura una regola civilistica: l’art. 2495 c.c. stabilisce che, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la società si estingue. E l’estinzione, nel linguaggio comune, significa fine. Da qui il ragionamento apparentemente impeccabile: soggetto estinto, procedura impossibile.

C’è poi un secondo elemento che alimenta la convinzione: il fatto che, effettivamente, un limite temporale esista. Molti ne hanno sentito parlare in modo confuso e ne hanno tratto l’idea che basti “aspettare un po’”.

La realtà

La cancellazione non chiude nulla: l’art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo. Per gli imprenditori iscritti, la cessazione dell’attività coincide proprio con la cancellazione dal registro delle imprese. Cancellarsi, quindi, non spegne il rischio: apre un conto alla rovescia di dodici mesi durante i quali la procedura può essere aperta esattamente come prima, nei confronti della società estinta, con nomina del curatore e accertamento del passivo.

Il termine annuale, poi, è meno rigido di quanto sembri. Con l’ordinanza del 1° aprile 2025, n. 8647, la Cassazione si è occupata dell’ipotesi in cui il giudice del registro ordini la cancellazione di una cancellazione: in quel caso l’iscrizione del provvedimento rileva ai fini del rispetto del termine, e la prosecuzione dell’attività diventa il fatto decisivo. Il messaggio è chiaro: se dietro la cancellazione c’è un’attività che di fatto continua — magari con un’altra sigla, altri veicoli societari, gli stessi clienti e gli stessi mezzi — la cancellazione formale non produce l’effetto sperato.

Lo stesso vale per le operazioni straordinarie usate come scorciatoia. Con la sentenza del 23 maggio 2024, n. 14414, la Corte ha affermato che la società incorporata per fusione, cancellata dal registro, può essere assoggettata a procedura entro l’anno se insolvente. La fusione non è un condono.

E c’è un ultimo effetto, il più paradossale: la cancellazione non solo non protegge, ma toglie strumenti. Con la sentenza del 20 febbraio 2020, n. 4329, la Cassazione ha stabilito che il liquidatore della società cancellata, di cui entro l’anno sia chiesta l’apertura della procedura, non può domandare il concordato preventivo. Chi si cancella per proteggersi si preclude la via del risanamento e conserva integralmente quella liquidatoria.

Va aggiunto, per completezza, che la cancellazione non estingue le posizioni personali. I soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’art. 2495 c.c.; i soci illimitatamente responsabili rispondono senza quel limite; e la Cassazione, con l’ordinanza del 9 gennaio 2026, n. 482, si è occupata dei presupposti per l’estensione della procedura dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, valorizzando l’accertamento della reale attività svolta.

La prova

Art. 33 CCII; Corte di Cassazione, Sez. I civile, 1° aprile 2025, n. 8647; Corte di Cassazione, Sez. I civile, 23 maggio 2024, n. 14414; Corte di Cassazione, Sez. I civile, 20 febbraio 2020, n. 4329; Corte di Cassazione, Sez. I civile, 9 gennaio 2026, n. 482.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si cancella credendo di aver risolto perde l’anno più importante: quello in cui avrebbe potuto negoziare, ristrutturare o accedere a uno strumento di regolazione. Quando la procedura viene aperta si ritrova senza società, senza documentazione organizzata, spesso senza il liquidatore che nel frattempo si è dimesso, e con un curatore che valuta gli atti compiuti nel periodo precedente. Tra questi, anche le operazioni con cui l’attività è stata “spostata” altrove — che il curatore leggerà con gli strumenti dell’azione revocatoria e, se ne ricorrono i presupposti, con quelli della responsabilità.


Mito n. 6 — “Gli adeguati assetti sono roba da grandi aziende: la mia srl non ha di questi obblighi”

Il mito

“Gli assetti organizzativi, il controllo di gestione, i flussi di cassa prospettici: sono adempimenti per le imprese strutturate. Io ho tre dipendenti e un commercialista che mi fa il bilancio, tanto basta.”

Perché ci credono in tanti

L’origine del mito è nel modo in cui la norma è stata comunicata. Il tema degli adeguati assetti è arrivato alle imprese attraverso convegni, software gestionali e offerte di consulenza rivolte a un pubblico medio-grande, con un lessico — business plan, budget di tesoreria, DSCR — che suona estraneo alla microimpresa italiana. Da lì la conclusione: è roba che non mi riguarda.

C’è anche un fondo di verità normativo, ed è la proporzionalità: la legge richiede assetti adeguati “alla natura e alle dimensioni dell’impresa”. Per una società con tre dipendenti l’assetto adeguato non è quello di una multinazionale. Ma proporzionato non significa inesistente.

La realtà

L’obbligo non ha soglie dimensionali: l’art. 2086, comma 2, c.c. impone a ogni imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e l’art. 3, comma 1, CCII estende all’imprenditore individuale il dovere di adottare misure idonee allo stesso scopo. Il dovere per l’imprenditore collettivo è in vigore dal 16 marzo 2019; quello per l’imprenditore individuale dal 15 luglio 2022.

L’art. 3, comma 3, CCII precisa cosa devono saper fare, in concreto, quegli assetti: rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario rapportati alle caratteristiche dell’impresa; verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi; rilevare i segnali di allarme; ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e per effettuare il test pratico sulla perseguibilità del risanamento.

E il comma 4 tipizza i segnali. Sono quattro, ed è utile conoscerli a memoria perché sono il modo più semplice per rispondere alla domanda da cui siamo partiti: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni nei confronti di banche o altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni, o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie verso i creditori pubblici qualificati previste dall’art. 25-novies, comma 1.

Il collegamento con la responsabilità è diretto e costoso. L’assenza di assetti non è una mancanza formale: è la ragione per cui l’amministratore non si accorge — o sostiene di non essersi accorto — che il capitale era perduto. E da lì scatta l’art. 2486 c.c., che impone la gestione conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, con il criterio presuntivo di liquidazione del danno della differenza dei netti patrimoniali. La Cassazione, con la sentenza del 25 marzo 2024, n. 8069, ha chiarito che i criteri del terzo comma dell’art. 2486 c.c. attengono a una valutazione equitativa del danno e trovano applicazione anche ai giudizi già pendenti, salvo che siano dedotti elementi di fatto che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto. E con la sentenza del 18 luglio 2025, n. 20150, ha aggiunto che il danno può essere determinato anche in base ai debiti indebitamente assunti tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivare la procedura concorsuale e quello in cui essa è stata aperta, a prescindere dall’applicabilità del criterio dei netti patrimoniali.

La prova

Art. 2086, comma 2, c.c.; art. 3, commi 1, 3 e 4, CCII (testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024); Corte di Cassazione, Sez. I civile, 25 marzo 2024, n. 8069; Corte di Cassazione, Sez. I civile, 18 luglio 2025, n. 20150.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di rispondere con il proprio patrimonio personale. L’azione di responsabilità esercitata dal curatore non è un’eventualità remota: è uno degli strumenti ordinari con cui la procedura recupera attivo. E l’imprenditore che non ha assetti si trova nella posizione peggiore in giudizio, perché in assenza di contabilità attendibile la liquidazione del danno avviene in via equitativa, su basi che quasi mai gli sono favorevoli. Gli adeguati assetti, prima ancora che un obbligo, sono la principale prova difensiva della diligenza dell’amministratore.


Mito n. 7 — “Se il commercialista non mi ha detto niente, vuol dire che va tutto bene”

Il mito

“Ho un commercialista e, dove c’è, un sindaco o un revisore. Se ci fosse davvero un problema me lo direbbero loro: nessuno mi ha segnalato nulla, quindi la situazione è sotto controllo.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è consistente, e sta nel fatto che il Codice ha effettivamente costruito un sistema di segnalazioni. L’art. 25-octies CCII pone a carico dell’organo di controllo societario il dovere di segnalare per iscritto e in modo motivato all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata; il D.Lgs. 136/2024 ha esteso il coinvolgimento al soggetto incaricato della revisione legale e ha chiarito che la segnalazione si considera tempestiva se effettuata entro sessanta giorni da quando si è avuta conoscenza dello stato di crisi nell’esercizio corretto e diligente delle funzioni.

Esiste poi l’allerta esterna dell’art. 25-novies: INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore, e all’organo di controllo ove esistente, l’esistenza di debiti oltre determinate soglie, invitandolo a valutare la presentazione dell’istanza di cui all’art. 17, comma 1. È quindi comprensibile pensare che, se nessuno ha segnalato niente, la situazione sia a posto.

La realtà

Le segnalazioni sono un supporto all’emersione della crisi, non un certificato di buona salute: l’obbligo primario di rilevare tempestivamente la crisi resta dell’imprenditore, e il sistema di allerta è tarato su soglie che si superano quando il problema è già maturo, non quando sta nascendo. Guardiamole, quelle soglie. L’INPS segnala il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al trenta per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e comunque a quindicimila euro; per le imprese senza dipendenti la soglia è di cinquemila euro. L’INAIL segnala il debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a cinquemila euro. L’Agenzia delle Entrate segnala il debito IVA scaduto risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche oltre le soglie previste dalla norma. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnala i carichi affidati scaduti da oltre novanta giorni oltre importi differenziati a seconda della forma giuridica del debitore.

Chi aspetta la segnalazione, quindi, aspetta di aver accumulato mesi di inadempimenti verso lo Stato. Un’impresa può essere in crisi conclamata — flussi prospettici negativi, fornitori in sofferenza, affidamenti tirati — restando perfettamente sotto le soglie dell’art. 25-novies, semplicemente perché ha scelto di pagare per primi i creditori pubblici.

Due ulteriori precisazioni, spesso decisive. La prima: moltissime s.r.l. non hanno organo di controllo, perché non superano i parametri dell’art. 2477 c.c.; in quelle società la segnalazione interna semplicemente non esiste, e il silenzio non significa nulla. La seconda: la segnalazione ricevuta non obbliga l’imprenditore ad accedere alla composizione negoziata, ma è documentalmente datata. Averla ricevuta e ignorata è un fatto che, in una futura azione di responsabilità, pesa in modo diverso dal non essersene accorti.

La prova

Artt. 25-octies e 25-novies CCII nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024; art. 3, comma 4, lett. d), CCII, che richiama proprio le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati fra i segnali che gli assetti devono intercettare; art. 2477 c.c. sugli obblighi di nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di delegare a terzi una responsabilità che la legge attribuisce a lui e che, in caso di procedura, verrà valutata su di lui. Il curatore non chiederà all’imprenditore perché il commercialista non ha parlato: gli chiederà quali assetti aveva istituito, quali indicatori monitorava, quando ha avuto contezza dello squilibrio e cosa ha fatto nei mesi successivi. Il silenzio altrui non è una difesa.


Mito n. 8 — “La composizione negoziata è l’anticamera del fallimento: se la chiedo mi rovino”

Il mito

“Se accedo alla composizione negoziata è finita: si viene a sapere, le banche revocano gli affidamenti, i fornitori chiudono i rubinetti e in tre mesi sono in liquidazione giudiziale. Meglio provare a tirare avanti da solo.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nella memoria del vecchio sistema. Sotto la legge fallimentare, l’accesso a una procedura concorsuale era un evento pubblico e traumatico, con effetti immediati sul credito. E la prima versione del Codice prevedeva un sistema di allerta con organismi di composizione della crisi e segnalazioni che molti temevano avrebbe funzionato come una segnalazione di insolvenza generalizzata: quel meccanismo è stato poi abbandonato prima di entrare in vigore, ma la paura è rimasta.

C’è poi un secondo elemento di verità: la composizione negoziata non è indolore. Richiede di aprire i libri, di mettere per iscritto un piano, di sottoporsi al giudizio di un terzo indipendente. È esigente. Ma esigente non vuol dire dannoso.

La realtà

La composizione negoziata è un percorso volontario e riservato in cui l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa: non c’è spossessamento, non c’è commissario, non c’è pubblicità automatica. L’accesso avviene tramite la piattaforma telematica nazionale, con la nomina di un esperto indipendente iscritto negli appositi elenchi. Le trattative sono coperte da un obbligo di riservatezza che vincola tutte le parti coinvolte — imprenditore, esperto, creditori — e la nomina dell’esperto, di per sé, non viene iscritta nel registro delle imprese.

La pubblicità arriva solo se è l’imprenditore a chiederla, domandando le misure protettive del patrimonio ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII: in quel caso l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese, perché è quella pubblicazione a produrre l’effetto di bloccare azioni esecutive e cautelari. È un baratto consapevole: visibilità in cambio di protezione. E sul fronte bancario il Codice ha previsto una tutela specifica, stabilendo all’art. 16, comma 5, CCII che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti concessi all’imprenditore.

Va poi sfatato il corollario più pericoloso del mito, quello secondo cui “ormai è troppo tardi, sono già insolvente”. Dopo le modifiche del correttivo-ter la composizione negoziata è accessibile anche a chi versa in stato di crisi o di insolvenza, purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. Il criterio non è più lo stato in cui ti trovi: è la prospettiva che hai davanti.

Su questo terreno la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consente allo Studio di impostare l’istanza conoscendo dall’interno i parametri con cui il test pratico e la lista di controllo verranno letti dall’esperto e dai creditori.

Se le trattative non riescono, infine, il percorso non sfocia automaticamente nella liquidazione giudiziale: restano aperti gli sbocchi previsti dall’art. 23 CCII, fra cui gli accordi con i creditori, il piano attestato, gli accordi di ristrutturazione e — quando ne ricorrono i presupposti — il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII.

La prova

Artt. 12, 16, comma 5, 17, 18, 19, 23 e 25-sexies CCII, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024; decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, che ha aggiornato la lista di controllo particolareggiata, il protocollo per l’esperto e le indicazioni operative sulla piattaforma telematica.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di attendere fino al punto in cui il risanamento non è più ragionevolmente perseguibile: e a quel punto la porta si chiude davvero. Chi arriva alla composizione negoziata con la cassa a zero, i dipendenti non pagati da mesi e i fornitori già muniti di decreti ingiuntivi non ha più nulla da negoziare. Il paradosso del mito è tutto qui: la paura di sembrare in crisi produce esattamente l’esito che si voleva evitare.


Il mito alla prova dei numeri

Le convinzioni sbagliate si smontano meglio con i numeri che con le parole. Seguono tre ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici a fini puramente esemplificativi: non sono casi reali, ma sequenze coerenti con le norme e i termini che abbiamo appena esaminato.

Ipotesi 1 — “È solo un problema di liquidità”. Una s.r.l. di installazione impianti chiude l’esercizio con debiti verso fornitori per 214.700 €, di cui 138.900 € scaduti da oltre novanta giorni, a fronte di debiti non scaduti per 96.300 €. Il segnale dell’art. 3, comma 4, lett. b), CCII è già scattato, perché lo scaduto oltre novanta giorni supera il non scaduto. L’esposizione bancaria è di 310.000 €, di cui 22.400 € oltre il limite di affidamento da settantacinque giorni: superata la soglia dei sessanta giorni, e con un’incidenza superiore al cinque per cento del totale delle esposizioni, scatta anche il segnale della lett. c). L’amministratore, convinto che si tratti di un vuoto di cassa temporaneo, non attiva nulla e attende l’incasso di una commessa da 180.000 € prevista per il trimestre successivo. La commessa slitta di quattro mesi. Nel frattempo due fornitori ottengono decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi per complessivi 61.500 €, un terzo deposita istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Alla data dell’udienza i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria ammontano a 176.800 €: molto oltre la soglia dei 30.000 € dell’art. 49, comma 1, CCII. La commessa attesa, non ancora incassata e contestata nei SAL, non è un attivo liquidabile.

Ipotesi 2 — “Sono sotto le soglie, non rischio”. Un’impresa commerciale presenta, nei tre esercizi antecedenti, un attivo patrimoniale medio annuo di 287.400 € (sotto i 300.000) e ricavi medi annui di 193.900 € (sotto i 200.000). Il titolare ne deduce di essere impresa minore. I debiti complessivi, però — fornitori 268.000 €, banche 189.500 €, leasing residuo 94.200 €, posizioni contributive 61.300 € — ammontano a 613.000 €, oltre la soglia dei 500.000 € che considera anche i debiti non scaduti. Il requisito congiunto è insussistente: l’impresa è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Aggravante decisiva: gli ultimi due bilanci non risultano depositati, e la situazione contabile prodotta in giudizio è una bozza non approvata, formata dopo la notifica del ricorso. Non essendo assolto l’onere probatorio dell’art. 121 CCII, il tribunale apre la procedura. In sede di reclamo i documenti arrivano, ma l’apertura resta imputabile all’inerzia processuale del debitore.

Ipotesi 3 — “Cancello la società e finisce lì”. Una s.r.l. perde integralmente il capitale sociale in un esercizio che si chiude il 31 dicembre con patrimonio netto negativo per 48.200 €. Gli amministratori non convocano l’assemblea, non pongono la società in liquidazione e proseguono l’attività ordinaria per quattordici mesi, assumendo nuovi impegni. Il 4 febbraio dell’anno successivo la società viene cancellata dal registro delle imprese. L’11 novembre — quindi entro l’anno previsto dall’art. 33 CCII — un creditore deposita istanza e la liquidazione giudiziale viene aperta. Alla data di apertura il patrimonio netto è negativo per 317.500 €. La differenza fra i due netti patrimoniali, pari a 269.300 €, costituisce il parametro presuntivo di liquidazione del danno ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c.: è la cifra che il curatore porrà a fondamento dell’azione di responsabilità, salva la prova di un diverso ammontare. La cancellazione non ha eliminato né la procedura né la responsabilità: ha solo cancellato la società.


Il fondo di verità: cosa c’era di giusto in ogni mito

Nessuno dei miti che abbiamo esaminato è nato dal nulla. Ognuno contiene un frammento vero, staccato dal suo contesto e trasformato in regola generale. Ricomporre quei frammenti nel quadro corretto è il modo più efficace per non ricadervi.

È vero che la parola fallimento è stata abolita, ma è stata sostituita, non eliminata: il legislatore ha cambiato il lessico per ridurre lo stigma, non per ridurre l’ambito applicativo. È vero che crisi e insolvenza sono cose diverse, e la distinzione è preziosa: il punto è che serve ad attivarsi prima, non a rassicurarsi dopo. È vero che esiste una soglia minima di debito — trentamila euro di scaduto — e che esistono soglie dimensionali, ma la prima è bassa e le seconde devono essere provate dal debitore, non presunte in suo favore.

È vero che la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società ai sensi dell’art. 2495 c.c., ma l’art. 33 CCII costruisce sopra quell’estinzione una finestra di dodici mesi in cui la procedura resta possibile. È vero che gli adeguati assetti devono essere proporzionati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, ma proporzionati non significa facoltativi: per una microimpresa l’assetto adeguato può consistere in un banale ma aggiornato scadenzario, in una contabilità tenuta in tempo reale e in una previsione di cassa a dodici mesi, e la loro assenza è comunque un inadempimento.

È vero che il Codice ha costruito un sistema di segnalazioni interne ed esterne, ma quelle segnalazioni servono a intercettare chi non si è accorto di nulla, non a certificare la salute di chi non le riceve. Ed è vero che la composizione negoziata comporta un’apertura verso l’esterno, ma quella apertura è riservata per default e diventa pubblica solo su scelta dell’imprenditore, in cambio di una protezione concreta del patrimonio.

Il denominatore comune di tutti gli otto miti è uno solo: sono tutti costruiti per giustificare l’attesa. Ognuno di essi offre una ragione apparentemente tecnica per non fare nulla oggi. Ed è precisamente per questo che sono così popolari — e così costosi.


Mito e realtà a confronto

La tabella che segue riassume, in forma sintetica, le otto convinzioni esaminate e la corrispondente disciplina vigente. Può essere usata come lista di verifica rapida: se una delle affermazioni della colonna di sinistra vi è sembrata ragionevole leggendo questa guida, vale la pena rileggere il paragrafo corrispondente.

Il mitoCome stanno le cose
“Il fallimento non esiste più”È stato rinominato liquidazione giudiziale (art. 121 CCII): stessi presupposti, stesso spossessamento, stesse azioni del curatore
“È solo un problema temporaneo di liquidità”L’insolvenza è uno stato oggettivo accertato su fatti esteriori (art. 2, lett. b, CCII); anche i finanziamenti soci contano come debiti
“Serve un debito enorme e tanti creditori”Bastano 30.000 € di debiti scaduti (art. 49 CCII) e un solo creditore istante, anche un lavoratore dipendente
“Sono una piccola impresa, non rischio”I tre requisiti dell’art. 2, lett. d), CCII vanno posseduti congiuntamente e l’onere di provarli è del debitore (art. 121 CCII)
“Cancello la società e finisce lì”La procedura può essere aperta entro un anno dalla cancellazione (art. 33 CCII); e il concordato preventivo diventa precluso
“Gli adeguati assetti sono per le grandi imprese”L’obbligo è di tutti gli imprenditori collettivi dal 2019 e degli individuali dal 2022 (art. 2086 c.c.; art. 3 CCII), in misura proporzionata
“Se nessuno mi ha segnalato niente, va bene”Le soglie dell’art. 25-novies scattano a crisi già matura, e moltissime s.r.l. non hanno alcun organo di controllo
“La composizione negoziata è l’anticamera del fallimento”È volontaria e riservata, senza spossessamento; la pubblicità scatta solo se si chiedono le misure protettive

Le domande di verifica

Quindi è vero che, se non ho mai ricevuto una segnalazione da INPS o Agenzia delle Entrate, la mia azienda non è in crisi? No. Le segnalazioni dell’art. 25-novies CCII scattano al superamento di soglie di inadempimento verso i creditori pubblici, cioè quando si è già accumulato uno scaduto significativo verso lo Stato. Un’impresa che paga puntualmente contributi e IVA indebitandosi con banche e fornitori può essere in crisi conclamata senza aver mai ricevuto una riga.

Quindi è vero che con un solo creditore non si apre nessuna procedura? No. La Cassazione ha confermato con l’ordinanza del 15 luglio 2025, n. 19591, che lo stato di insolvenza è riscontrabile anche in presenza di un unico creditore istante. Ciò che serve non è la pluralità di istanti, ma l’insolvenza e il superamento della soglia dei debiti scaduti prevista dall’art. 49, comma 1, CCII.

Quindi è vero che se sto sotto le soglie dell’impresa minore sono al sicuro? Dipende, e dipende soprattutto da due cose. Primo: i tre parametri vanno rispettati tutti insieme, e quello dei debiti considera anche il non scaduto. Secondo: sta a voi provarlo con documentazione attendibile, perché l’art. 121 CCII pone l’onere sul debitore. E anche se la prova riesce, resta l’esposizione alla liquidazione controllata su istanza dei creditori.

Quindi è vero che chiedere la composizione negoziata mi fa revocare gli affidamenti? No, non per il solo fatto dell’accesso: l’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari. Resta ovviamente ferma la valutazione del merito creditizio secondo la disciplina di vigilanza, che però risponde a logiche proprie e prescinde dalla presentazione dell’istanza.

Quindi è vero che, una volta chiusa la procedura, i debiti restano addosso per sempre? No. Il Codice ha reso l’esdebitazione un diritto e non una concessione: per la persona fisica, il diritto matura decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale o al momento della chiusura se antecedente (artt. 279 e 281 CCII), mentre nella liquidazione controllata l’art. 282 CCII prevede che l’effetto operi a seguito del provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura. Restano le condizioni ostative di legge, prima fra tutte l’assenza di frode o colpa grave.


Le sentenze che smontano i miti

Segue il quadro giurisprudenziale di riferimento. Per ciascuna pronuncia sono indicati gli estremi, il principio in forma sintetica e riformulata, e il mito che contribuisce a demolire.

1. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 25 novembre 2025, n. 30903. Nel giudizio di reclamo, lo stato di insolvenza va accertato con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza di apertura; la domanda presentata dall’amministratore della società non richiede la forma del verbale notarile prevista dall’art. 120-bis CCII per gli strumenti di regolazione. Rilevanza: smentisce il mito n. 1, mostrando quanto sia viva e tecnica la giurisprudenza sull’apertura della procedura.

2. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 27 novembre 2025, n. 31086. Per la società in liquidazione, l’insolvenza si riscontra nell’inidoneità dell’attivo patrimoniale a soddisfare i creditori; le immobilizzazioni materiali e immateriali vanno considerate prive di valore quando non sono suscettibili di valutazione positiva perché non liquidabili. Rilevanza: colpisce il mito n. 2, perché toglie fondamento all’idea che un attivo iscritto in bilancio basti a escludere l’insolvenza.

3. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 4 dicembre 2025, n. 31638. Precisa le condizioni sufficienti alla legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’apertura della procedura e ammette che i finanziamenti dei soci possano essere considerati debiti della società ai fini della verifica dello stato di insolvenza. Rilevanza: mito n. 2 e mito n. 3, sull’idea che l’iniziativa possa venire solo dai creditori e che i versamenti familiari “non contino”.

4. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 4 dicembre 2025, n. 31727. Individua i presupposti in presenza dei quali la competenza territoriale non si determina in base alla sede legale. Rilevanza: smonta la convinzione, diffusa quanto pericolosa, che spostare la sede legale sposti il tribunale competente.

5. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 29 novembre 2025, n. 31177. Si occupa del termine entro cui eccepire o rilevare l’incompetenza territoriale nel procedimento per l’apertura della procedura e della necessità che l’eventuale domanda di concordato sia proposta davanti allo stesso tribunale. Rilevanza: conferma che le eccezioni processuali hanno finestre temporali strette e non recuperabili in seguito.

6. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 15 luglio 2025, n. 19591. Lo stato di insolvenza è riscontrabile anche quando il creditore istante sia uno soltanto, e rileva la specifica posizione del lavoratore dipendente portatore di un credito da rapporto di lavoro. Rilevanza: demolisce il cuore del mito n. 3.

7. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 29 settembre 2025, n. 26370. Il giudice, sull’istanza del creditore, svolge una verifica incidentale sull’esistenza del credito, dalla quale desumere la sussistenza dello stato di insolvenza. Rilevanza: mito n. 3, sotto il profilo della contestabilità del credito posto a base dell’istanza.

8. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 17 luglio 2025, n. 19965. In tema di gruppi, chiarisce i presupposti per l’estensione della procedura alle imprese del gruppo, valorizzando il rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. e la funzione servente della capogruppo. Rilevanza: smentisce l’idea che frammentare l’attività su più veicoli societari isoli automaticamente i rischi.

9. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 9 gennaio 2026, n. 482. Definisce i presupposti per l’estensione dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, dando peso all’accertamento della reale attività svolta. Rilevanza: mito n. 5, sul confine tra patrimonio dell’impresa e patrimonio delle persone.

10. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 1° aprile 2025, n. 8647. In tema di società cancellata dal registro delle imprese, valorizza la prova della prosecuzione dell’attività e il rilievo dell’iscrizione del provvedimento con cui il giudice del registro ordina la cancellazione dell’iscrizione ai fini del rispetto del termine annuale. Rilevanza: mito n. 5, perché mostra che la cancellazione formale non chiude la partita.

11. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 23 maggio 2024, n. 14414. La società incorporata per fusione e cancellata dal registro delle imprese può essere assoggettata alla procedura entro l’anno, se insolvente. Rilevanza: mito n. 5, nella variante delle operazioni straordinarie usate come uscita di sicurezza.

12. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 20 febbraio 2020, n. 4329. Il liquidatore della società cancellata, della quale entro l’anno sia chiesta l’apertura della procedura, non può domandare il concordato preventivo. Rilevanza: mito n. 5, nel suo effetto meno noto: la cancellazione sottrae strumenti di risanamento senza sottrarre il rischio liquidatorio.

13. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 25 marzo 2024, n. 8069. I criteri di liquidazione del danno introdotti nel terzo comma dell’art. 2486 c.c. — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — costituiscono modalità di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e sono applicabili anche ai giudizi pendenti, salvo che siano dedotti elementi di fatto che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto. Rilevanza: mito n. 6, sulla portata concreta della responsabilità da gestione non conservativa.

14. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 18 luglio 2025, n. 20150. Accertata la responsabilità per violazione del dovere di gestione conservativa, il danno può essere determinato anche in base ai debiti indebitamente assunti fra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivare la procedura e quello dell’effettiva apertura, indipendentemente dall’applicabilità del criterio dei netti patrimoniali. Rilevanza: mito n. 6, perché quantifica il costo del ritardo.

15. Corte di Cassazione, Sez. I civile, 26 novembre 2018, n. 30541, e Corte di Cassazione, Sez. I civile, 14 giugno 2019, n. 16117. In tema di requisiti dimensionali di non assoggettabilità alla procedura, l’onere della prova contraria grava sul debitore, che deve fornirne dimostrazione documentale attendibile. Rilevanza: mito n. 4, nel suo punto esatto di rottura.

Un’ultima annotazione di metodo, utile a chi si trovi già dentro un procedimento: i termini per impugnare le decisioni in materia sono brevi e la sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto, non si applica ai termini dei procedimenti concorsuali. Il reclamo ex art. 51 CCII va proposto entro trenta giorni, e sul termine dimidiato di trenta giorni per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della corte d’appello la Suprema Corte si è pronunciata nel corso del 2025 con la pronuncia n. 26690/2025, escludendo anche in quel caso il beneficio della sospensione feriale.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro lavoro, su questo tema, comincia esattamente da dove finisce il passaparola: separare ciò che è vero da ciò che vi hanno raccontato, e trasformare la diagnosi in decisioni con un calendario. In concreto:

  1. Misuriamo i segnali dell’art. 3, comma 4, CCII sui vostri numeri reali, calcolando l’incidenza dei debiti retributivi scaduti, il rapporto fra scaduto oltre novanta giorni e non scaduto verso fornitori, e la posizione degli sconfinamenti bancari rispetto alla soglia dei sessanta giorni.
  2. Verifichiamo la sostenibilità del debito a dodici mesi costruendo la previsione dei flussi di cassa prospettici richiesta dall’art. 3, comma 3, CCII, e la confrontiamo con il piano di rientro effettivamente in essere.
  3. Accertiamo la vostra posizione rispetto alle soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII sui tre esercizi rilevanti, e verifichiamo se la documentazione depositata è idonea ad assolvere l’onere probatorio dell’art. 121 CCII prima che serva in giudizio.
  4. Ricostruiamo il momento in cui è maturata la causa di scioglimento e la sequenza degli atti successivi, per quantificare l’esposizione dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2486 c.c. e per documentare la diligenza dove c’è stata.
  5. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, con la relazione sulla situazione dell’impresa, l’elenco dei creditori e il piano, curando il test pratico e la lista di controllo particolareggiata secondo il protocollo ministeriale vigente.
  6. Chiediamo le misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII quando la protezione del patrimonio è necessaria, e ne difendiamo la conferma davanti al tribunale, valutando caso per caso il costo in termini di pubblicità dell’istanza.
  7. Contestiamo le istanze di apertura della liquidazione giudiziale sotto ogni profilo utile: insufficienza del credito posto a base del ricorso, difetto di competenza territoriale, mancato superamento della soglia dei trentamila euro, sussistenza dei requisiti di impresa minore.
  8. Proponiamo il reclamo ex art. 51 CCII entro i trenta giorni contro la sentenza di apertura, e gestiamo il giudizio di legittimità quando la questione merita di arrivare in Cassazione.
  9. Costruiamo, per le imprese sotto soglia, il percorso da sovraindebitamento — concordato minore o liquidazione controllata — con l’accompagnamento dell’OCC e la gestione della fase di esdebitazione.
  10. Interveniamo sul fronte bancario e su quello dei rapporti con gli intermediari, verificando la correttezza delle segnalazioni, la legittimità delle revoche degli affidamenti e la coerenza delle posizioni con l’art. 16, comma 5, CCII.

Questo lavoro si regge su un profilo professionale definito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo, l’abilitazione che pesa di più è l’ultima. Essere Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno il metro con cui viene giudicata la perseguibilità del risanamento: quali dati l’esperto pretende, come legge il test pratico, quali passaggi della lista di controllo fanno naufragare un’istanza prima ancora che le trattative comincino. È una prospettiva che cambia il modo di costruire il piano fin dal primo giorno. Accanto ad essa, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC coprono il versante delle imprese sotto soglia, dove la strada non è la composizione negoziata ma il concordato minore o la liquidazione controllata con successiva esdebitazione.

Due caratteristiche completano il quadro. La prima è la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la linea difensiva impostata quando si esamina il primo bilancio è la stessa che verrà sostenuta nel reclamo e, se necessario, nel giudizio di legittimità, senza passaggi di consegne e senza ricostruzioni tardive. La seconda è lo staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: la crisi d’impresa è per definizione un problema che sta a cavallo fra numeri e diritto, e trattarne solo una metà significa, quasi sempre, sbagliare l’altra.


L’informazione corretta è la prima difesa

Se c’è una cosa che questa rassegna dovrebbe aver reso evidente, è che in materia di crisi d’impresa la prima difesa non è un avvocato: è un’informazione corretta, arrivata in tempo. Ogni mito che abbiamo smontato funzionava allo stesso modo — offriva una ragione tecnicamente plausibile per rimandare — e ogni rinvio ha ridotto lo spazio delle soluzioni disponibili. Sapere che la soglia è di trentamila euro, che i requisiti dimensionali si provano e non si presumono, che la cancellazione apre una finestra di dodici mesi invece di chiuderne una, che i segnali dell’art. 3 CCII si misurano con numeri precisi: sono nozioni che non risolvono da sole una crisi, ma dicono con esattezza quanto tempo resta.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato vi si incastrano una per una. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è quella che il Codice pone al centro del percorso di risanamento delle imprese in difficoltà. Le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di fiduciario OCC coprono le imprese che restano sotto le soglie e che hanno bisogno di strumenti diversi. Il titolo di avvocato cassazionista garantisce che un’opposizione o un reclamo possano essere portati fino all’ultimo grado dallo stesso difensore che ha impostato la strategia. E il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di affrontare insieme le due componenti che, nella pratica, determinano quasi sempre l’esito: l’esposizione verso le banche e quella verso i creditori pubblici.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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