Parti da qui: questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire
Hai una S.r.l. semplificata, i debiti hanno superato la capacità di generare cassa e ti stai chiedendo se lo strumento di cui hai sentito parlare — l’accordo di ristrutturazione dei debiti — sia utilizzabile anche da te o se sia riservato alle imprese “vere”, quelle con il capitale da 10.000 euro e il bilancio robusto. Ti do subito la risposta, perché da lì devi partire per costruire tutto il resto: sì, l’accordo di ristrutturazione dei debiti si applica anche alla S.r.l. semplificata, perché l’art. 57 del Codice della crisi non guarda alla forma societaria che hai scelto ma a due sole cose: che tu sia un imprenditore e che tu non sia un imprenditore minore. La S.r.l.s. non è un tipo societario a sé: è una S.r.l. con atto costitutivo standardizzato e capitale simbolico. Se supera le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lettera d) del Codice, accede all’accordo di ristrutturazione esattamente come qualsiasi altra società di capitali. Se non le supera, la strada cambia nome — concordato minore, ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata — ma non si chiude.
Il punto vero non è quindi “posso”, è “in quale ordine devo muovermi e con quali termini”. Perché qui ogni passaggio ha una finestra temporale e ogni finestra che si chiude toglie un’opzione. Per questo non troverai in queste pagine una spiegazione teorica dell’istituto: troverai otto mosse, nell’ordine in cui vanno eseguite, con i termini, i documenti, gli uffici, le verifiche di completamento e il piano B per quando qualcosa va storto.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è iscritto tra i professionisti che il legislatore ha individuato per condurre le trattative fra impresa in squilibrio e creditori: è il profilo che serve quando devi costruire un accordo che raggiunga il 60% dei crediti e reggere il confronto con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate. È inoltre coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e in un accordo di ristrutturazione la partita si gioca quasi sempre su due tavoli — esposizione bancaria e transazione su crediti tributari e contributivi — che devono essere gestiti insieme, non uno dopo l’altro. Ed è avvocato cassazionista, il che conta nel momento in cui l’omologazione viene opposta e la vicenda risale i gradi di giudizio.
📩 Se la tua S.r.l.s. è già in difficoltà, non lasciare che sia il calendario a decidere per te: contattaci ora e facciamo insieme il primo controllo sulle soglie e sui termini — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio li trovi in fondo a questo articolo.
La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire
Prima di eseguire qualunque passaggio, devi sapere dove ti trovi. Rispondi a queste quattro domande con i numeri davanti, non a memoria: prendi gli ultimi tre bilanci depositati, l’estratto di ruolo, il cassetto fiscale e l’elenco dei fidi bancari. Se non hai uno di questi documenti, la prima cosa che devi fare è procurartelo, perché senza non riesci a decidere nulla.
Domanda 1 — La tua S.r.l.s. supera le soglie dell’impresa minore? Guarda i tre parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, riferiti a ciascuno dei tre esercizi precedenti: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi, comunque risultanti, non superiori a 200.000 euro annui; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Sono requisiti che devono ricorrere congiuntamente: basta che tu superi uno solo dei tre e non sei impresa minore. Se li rispetti tutti e tre, sei impresa minore e l’accordo di ristrutturazione dell’art. 57 non ti è accessibile.
Domanda 2 — Quanto pesa il debito verso il Fisco e gli enti previdenziali sul totale? Se cartelle, avvisi bonari, ruoli INPS e debiti IVA superano il 40-50% dell’esposizione complessiva, il baricentro del tuo accordo sarà la transazione su crediti tributari e contributivi dell’art. 63 CCII e i suoi tempi tecnici comandano l’intero cronoprogramma. Non puoi progettare a ritroso: devi partire da lì.
Domanda 3 — Hai già subito iniziative esecutive o istanze di apertura della liquidazione giudiziale? Un pignoramento presso terzi in corso, un decreto ingiuntivo esecutivo, un’istanza depositata da un creditore o dal pubblico ministero cambiano la sequenza: le misure protettive non sono più un’opzione da valutare con calma, diventano la prima cosa da chiedere.
Domanda 4 — Tu socio hai firmato fideiussioni personali? Nella S.r.l.s. la risposta è quasi sempre sì, perché con un capitale che può essere di 1 euro nessuna banca eroga senza garanzia personale. Questo significa che stai gestendo due crisi, non una: quella della società e quella del socio garante, che sono soggette a discipline diverse e che vanno affrontate in parallelo, altrimenti risani l’impresa e ti ritrovi il patrimonio personale aggredito.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non sai con certezza se sei sopra o sotto soglia | Mossa 1 | Senza questo dato scegli lo strumento sbagliato e perdi mesi |
| Sei certo di essere sopra soglia ma non hai la mappa del debito | Mossa 2 | Il 60% si calcola sui crediti, non sui creditori: serve il numeratore giusto |
| Hai i numeri ma non sai quale strumento usare | Mossa 3 | Ordinario, agevolato, a efficacia estesa e moratoria hanno requisiti diversi |
| Hai deciso lo strumento e devi formalizzare | Mossa 4 | La decisione di accesso ha forma vincolata: verbale notarile e registro imprese |
| Hai già un’intesa di massima con i creditori principali | Mossa 5 | Serve il piano e l’attestazione, senza i quali l’accordo non è omologabile |
| Il grosso del debito è fiscale o contributivo | Mossa 6 | I 90 giorni della transazione fiscale condizionano tutto il calendario |
| Un creditore ha già pignorato o ha chiesto la liquidazione giudiziale | Mossa 7 | Misure protettive e deposito della domanda vanno anticipati |
| L’accordo è omologato e devi eseguirlo | Mossa 8 | I 120 giorni per i creditori estranei decorrono e non si fermano |
Mossa 1 — Accerta se la tua S.r.l.s. è sopra o sotto soglia
Obiettivo della mossa: stabilire con documenti, e non con impressioni, se la tua società rientra o no nella nozione di impresa minore, perché è questo — e solo questo — a dirti se l’accordo di ristrutturazione dell’art. 57 CCII ti è accessibile.
Quando va fatta
Adesso, prima di ogni altra cosa, e comunque prima di qualsiasi contatto formale con i creditori. Il calcolo va riferito ai tre esercizi antecedenti al deposito della domanda: se sei a cavallo fra due esercizi e l’esercizio in chiusura ti fa scendere sotto soglia, il momento in cui depositi cambia il risultato. Non è un dettaglio contabile: è una scelta strategica di calendario.
Come si esegue
Recupera i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati al registro delle imprese e, per l’esercizio in corso, una situazione contabile aggiornata a non più di trenta giorni. Poi costruisci una tabella a tre colonne, una per esercizio, e tre righe:
- Attivo patrimoniale: il totale dell’attivo di stato patrimoniale, non il patrimonio netto. È l’errore più frequente. Con un capitale sociale di 1.000 euro puoi tranquillamente avere un attivo di 340.000 euro fra crediti verso clienti, rimanenze e immobilizzazioni in leasing riscattate.
- Ricavi: la norma dice “in qualunque modo risultino”. Non limitarti alla voce A1 del conto economico: considera anche i ricavi accessori, le prestazioni occasionali fatturate, i proventi che hai classificato altrove.
- Debiti, anche non scaduti: qui devi sommare tutto, compreso il debito bancario a medio termine non ancora scaduto, i debiti verso fornitori, il TFR maturato, i debiti tributari e contributivi anche se rateizzati, i finanziamenti soci.
Se anche uno solo dei tre parametri viene superato in anche uno solo dei tre esercizi rilevanti, non sei impresa minore. Attenzione al segno: la norma è costruita “al negativo”, cioè descrive chi è minore. Tu devi verificare se rientri, e se non rientri sei nel perimetro dell’art. 57.
La base giuridica
L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII definisce l’impresa minore attraverso i tre requisiti dimensionali congiunti. L’art. 121 CCII, per la liquidazione giudiziale, rinvia alla stessa definizione. L’art. 57, comma 1, CCII stabilisce che gli accordi di ristrutturazione sono conclusi dall’imprenditore “anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore”, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. La forma societaria non compare mai: non c’è alcuna disposizione che escluda la S.r.l.s., e l’art. 2463-bis, ultimo comma, del codice civile stabilisce che alla società a responsabilità limitata semplificata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per la S.r.l. ordinaria. Il sottotipo semplificato incide sulla costituzione — atto pubblico conforme a modello standard tipizzato con clausole inderogabili, soci solo persone fisiche, capitale fra 1 euro e 9.999,99 euro interamente versato in denaro all’organo amministrativo — non sulla soggezione alle procedure concorsuali.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la contestazione dei numeri da parte di un creditore o del pubblico ministero. Ricorda che l’onere di provare la sussistenza congiunta dei requisiti dimensionali grava sul debitore che vuole sottrarsi alla liquidazione giudiziale, e che la prova del superamento della soglia può emergere anche in una fase successiva del procedimento. Se hai bilanci non depositati o depositati in ritardo, il tribunale può ritenere non assolto l’onere e trattarti come impresa sopra soglia. Il rimedio non è nascondere il dato: è ricostruirlo con documentazione bancaria, fatture e dichiarazioni fiscali, e presentarlo tu per primo.
Secondo imprevisto: la S.r.l.s. che ha cambiato oggetto sociale o è rimasta inattiva per un esercizio. In quel caso il triennio va comunque considerato per intero, con l’esercizio “vuoto” che abbassa le medie e può farti scivolare sotto soglia. Verifica se questo è il tuo caso prima di impostare la strategia, perché ti porterebbe su un binario completamente diverso.
Check di completamento
- Hai una tabella firmata dal tuo commercialista con i tre parametri per ciascuno dei tre esercizi rilevanti.
- Hai verificato che i bilanci corrispondenti siano effettivamente depositati al registro delle imprese.
- Sai dire, con una frase sola e con i numeri a supporto, se la tua S.r.l.s. è impresa minore o no.
Non passare alla mossa 2 finché queste tre condizioni non sono soddisfatte.
Mossa 2 — Costruisci la mappa del debito e calcola il numeratore del 60%
Obiettivo della mossa: sapere esattamente su quale massa si calcola la maggioranza del sessanta per cento e quali creditori resteranno estranei, perché è da questi due numeri che dipende la fattibilità dell’intera operazione.
Quando va fatta
Subito dopo la mossa 1 e comunque prima di aprire qualsiasi trattativa formale. Un accordo negoziato “a sensazione”, partendo dai creditori con cui hai il rapporto più facile, quasi sempre si arena a metà strada perché scopri troppo tardi che quei creditori pesano il 22% e non il 60%.
Come si esegue
Costruisci un unico prospetto con una riga per ogni posizione debitoria e queste colonne: creditore, natura del credito, importo capitale, interessi e sanzioni maturati, scaduto o a scadere, grado di privilegio, garanzie personali rilasciate dai soci, contenzioso in corso.
Poi separa il debito in quattro blocchi operativi:
- Blocco bancario e finanziario: mutui, aperture di credito, anticipi fatture, leasing, credito al consumo aziendale. Qui il negoziato ha logiche standardizzate e i decisori sono uffici crediti anomali, non i gestori di filiale.
- Blocco pubblico: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL. Qui il negoziato passa per la transazione dell’art. 63 CCII e ha tempi e forme rigide.
- Blocco fornitori strategici: chi ti serve per continuare a lavorare. Tipicamente aderisce, perché ha interesse alla prosecuzione del rapporto.
- Blocco residuale: fornitori occasionali, professionisti, creditori con posizioni minori. Questi restano quasi sempre estranei all’accordo e vanno pagati per intero.
Il 60% si calcola sull’ammontare dei crediti, non sul numero dei creditori. Un solo istituto bancario che vanti il 45% dell’esposizione vale, ai fini della maggioranza, quanto quaranta fornitori messi insieme. Da qui la regola operativa: identifica i tre o quattro creditori il cui consenso, sommato, ti porta sopra la soglia, e concentra su di loro l’80% del tempo di negoziazione.
Poi fai il conto opposto, che è quello che affonda la maggior parte dei piani: quanto ti costa pagare integralmente i creditori estranei nei termini di legge. Non puoi falcidiarli e non puoi dilazionarli oltre la finestra prevista dalla norma. Se la somma dei creditori estranei è di 280.000 euro e la tua cassa prospettica a dodici mesi è di 90.000 euro, il piano non regge e devi cambiare strumento o trovare finanza esterna.
La base giuridica
L’art. 57, comma 1, CCII fissa la soglia del sessanta per cento dei crediti. Il comma 3 impone che gli accordi siano idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data, ed entro centoventi giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti al momento dell’omologazione. Il comma 4 richiede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, specificando l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare quell’integrale pagamento.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto classico è la scoperta tardiva di debiti non contabilizzati: cartelle notificate all’indirizzo PEC e mai lette, contributi INPS di collaboratori, sanzioni. Prima di chiudere la mappa, estrai l’estratto di ruolo completo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e chiedi l’estratto conto contributivo. Un debito che emerge dopo la sottoscrizione dell’accordo può far saltare sia la percentuale di adesione sia l’attestazione, costringendoti a rinegoziare.
Il secondo imprevisto riguarda le S.r.l.s. in modo specifico: i finanziamenti soci. Nelle società a capitale simbolico l’impresa viene quasi sempre finanziata dai soci con versamenti in conto finanziamento, che sono debiti a tutti gli effetti e concorrono al parametro dei 500.000 euro, ma che possono essere postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. Devi decidere consapevolmente se computarli fra i crediti aderenti — dove aiutano la percentuale ma espongono a contestazioni di abuso — o trattarli separatamente.
Check di completamento
- Il prospetto del debito è quadrato con i saldi contabili e con gli estratti di ruolo.
- Sai quali creditori, sommati, superano il 60% dei crediti.
- Hai quantificato in euro il fabbisogno per pagare integralmente gli estranei e sai da dove arrivano quei soldi.
Mossa 3 — Scegli lo strumento giusto fra le varianti dell’accordo
Obiettivo della mossa: capire se il tuo caso richiede l’accordo ordinario, quello agevolato, quello a efficacia estesa, una convenzione di moratoria o un percorso alternativo, perché scegliere lo strumento sbagliato significa scoprire dopo mesi che non avevi i requisiti.
Quando va fatta
Dopo aver chiuso la mappa del debito e prima di formalizzare qualsiasi decisione societaria. La scelta dello strumento condiziona il contenuto stesso della delibera di accesso.
Come si esegue
Metti a confronto le opzioni con i tuoi numeri alla mano.
Accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57 CCII). Ti serve il consenso di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Puoi chiedere misure protettive e prevedere la moratoria dei creditori estranei nei limiti di legge. È lo strumento base ed è quello a cui accedono le S.r.l.s. sopra soglia.
Accordo agevolato (art. 60 CCII). La soglia scende alla metà, cioè al 30% dei crediti, ma a condizione che tu rinunci alla moratoria dei creditori estranei e che non abbia richiesto — e rinunci a richiedere — misure protettive temporanee. Funziona quando hai pochi creditori decisivi disponibili e liquidità sufficiente a pagare subito gli estranei. Non funziona se hai esecuzioni in corso, perché senza scudo protettivo il primo pignoramento manda in fumo il piano.
Accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII). Ti consente di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici, quando all’accordo aderiscono creditori che rappresentino almeno il 75% dei crediti della categoria e ricorrono le condizioni previste dalla norma, fra cui l’informazione completa sulle trattative, la conduzione in buona fede delle stesse e un soddisfacimento dei non aderenti non inferiore a quello ricavabile dall’alternativa liquidatoria. È lo strumento tipico quando hai un pool bancario in cui uno o due istituti minori bloccano tutto per inerzia.
Convenzione di moratoria (art. 62 CCII). Non ristruttura il debito: lo congela. Serve come misura interinale quando ti serve tempo per costruire l’operazione principale.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) o concordato preventivo. Sono le alternative quando non riesci a raggiungere il 60% o quando devi incidere sui privilegi in modo che l’accordo non consente.
Concordato minore (artt. 74 e ss. CCII). È la strada se dalla mossa 1 è emerso che la tua S.r.l.s. è impresa minore. Non è un ripiego di serie B: consente la ristrutturazione dei debiti con omologazione e produce effetti esdebitativi, ma segue regole proprie, prevede l’intervento dell’OCC e ha maggioranze e presupposti differenti.
Composizione negoziata (artt. 12 e ss. CCII). È accessibile a prescindere dalle soglie e può precedere qualunque strumento. Per le imprese sotto soglia l’art. 25-quater CCII prevede esiti specifici. È spesso la mossa più intelligente quando ti serve un tavolo assistito da un esperto indipendente prima di cristallizzare le posizioni.
Tabella di confronto operativo
| Strumento | Soglia di adesione | Misure protettive | Trattamento estranei | Quando sceglierlo |
|---|---|---|---|---|
| Accordo ordinario (art. 57) | 60% dei crediti | Sì, richiedibili | Pagamento integrale nei termini di legge | Caso standard sopra soglia |
| Accordo agevolato (art. 60) | 30% dei crediti | No, con rinuncia | Pagamento integrale senza moratoria | Cassa disponibile, nessuna esecuzione in corso |
| Accordo a efficacia estesa (art. 61) | 60% complessivo + 75% della categoria | Sì | Estensione ai non aderenti della categoria | Pool bancario con dissenzienti passivi |
| Convenzione di moratoria (art. 62) | 75% della categoria | — | Solo effetti dilatori | Serve tempo per costruire l’operazione |
| Concordato minore (art. 74) | Maggioranza dei crediti ammessi al voto | Sì | Secondo il piano omologato | S.r.l.s. impresa minore |
| Composizione negoziata (art. 12) | Nessuna | Sì, su istanza | Nessun effetto automatico | Fase esplorativa, anche sotto soglia |
La base giuridica
Artt. 57, 60, 61, 62 CCII per le varianti dell’accordo; art. 64-bis per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; artt. 74 e ss. per il concordato minore; artt. 12 e ss. e 25-quater per la composizione negoziata, anche delle imprese sotto soglia.
Se qualcosa va storto
L’errore che vediamo più spesso è la scelta dell’accordo agevolato fatta per “risparmiare” sul consenso, senza considerare che la rinuncia alle misure protettive lascia la società esposta. Se dopo il deposito arriva un pignoramento presso terzi sui conti, la cassa che serviva a pagare gli estranei sparisce e il piano diventa immediatamente ineseguibile. Prima di scegliere l’agevolato, verifica che non ci siano titoli esecutivi già formati contro la società.
Attenzione anche all’uso strumentale dell’accordo: la Cassazione ha ritenuto configurabile un impiego distorto dell’istituto quando il debitore costruisca un’operazione sostanzialmente diretta ad azzerare il debito fiscale senza una reale prospettiva di ristrutturazione che coinvolga gli altri creditori. Se il tuo “accordo” ha un solo destinatario sostanziale — l’Erario — e nessun altro creditore rilevante coinvolto, stai costruendo un piano che rischia il rigetto.
Check di completamento
- Hai indicato per iscritto lo strumento scelto e le ragioni numeriche della scelta.
- Hai verificato di possedere i requisiti specifici di quello strumento, non di un altro.
- Hai un piano B già individuato se la soglia di adesione non viene raggiunta.
Mossa 4 — Formalizza la decisione di accesso nei modi imposti dalla legge
Obiettivo della mossa: assumere validamente la decisione di accedere allo strumento, con la forma vincolata che il Codice impone, perché un vizio in questo passaggio si trascina fino all’omologazione e può essere eccepito da qualsiasi opponente.
Quando va fatta
Prima del deposito della domanda in tribunale, e con il tempo tecnico necessario per l’intervento del notaio e per l’iscrizione al registro delle imprese. Calcola almeno cinque-dieci giorni fra la decisione e il deposito.
Come si esegue
L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza — quindi anche all’accordo di ristrutturazione, anche nella forma con riserva di deposito — è deciso in via esclusiva dagli amministratori o dai liquidatori, che ne determinano anche il contenuto e le condizioni del piano. La decisione risulta da verbale redatto da notaio e va depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è poi sottoscritta da chi ha la rappresentanza della società.
Nella S.r.l.s. questo passaggio ha tre implicazioni operative da non sottovalutare.
Primo: se l’amministratore unico coincide con il socio unico — situazione frequentissima nelle semplificate — la decisione resta comunque una decisione dell’organo amministrativo e va verbalizzata come tale davanti al notaio, non come decisione dei soci. La sovrapposizione delle persone non elimina la distinzione dei ruoli.
Secondo: il modello standard tipizzato della S.r.l.s. ha clausole inderogabili, e nessuna clausola statutaria può attribuire ai soci la competenza a decidere l’accesso allo strumento. Una previsione di quel tipo sarebbe nulla, così come sarebbe nulla l’attribuzione di un diritto particolare al socio su questa materia.
Terzo: gli amministratori che hanno assunto la decisione godono di una tutela specifica contro la revoca ritorsiva. Non possono essere revocati se non ricorre una giusta causa diversa dal mero accesso allo strumento, e la relativa deliberazione deve passare per il vaglio del tribunale.
Prepara quindi: la convocazione dell’organo amministrativo, la relazione illustrativa che dà conto dello stato di crisi e della soluzione prescelta, la bozza di verbale con l’indicazione dello strumento, del contenuto della proposta e delle condizioni essenziali del piano, e la documentazione da consegnare al notaio.
La base giuridica
Art. 120-bis CCII, come modificato dal decreto correttivo, sulla competenza esclusiva degli amministratori e dei liquidatori, sulla forma notarile del verbale e sull’iscrizione nel registro delle imprese; art. 120-bis, comma 4, sulla revoca degli amministratori; art. 2463-bis c.c. sull’inderogabilità delle clausole del modello standard della S.r.l.s.
Va segnalato, per completezza, che la disciplina dell’art. 120-bis riguarda l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi: la Corte di cassazione ha chiarito che la domanda di liquidazione giudiziale presentata dagli amministratori non è soggetta a quelle formalità, essendo sufficiente che la decisione, di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da chi ha la rappresentanza della società.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: consiglio di amministrazione spaccato, con un amministratore che si rifiuta di partecipare. La decisione va comunque assunta con le maggioranze proprie dell’organo; il dissenso va verbalizzato. Se invece è l’amministratore unico a essere irreperibile o dimissionario, devi ricostituire l’organo prima di procedere, e questo richiede tempo che va messo a calendario.
Secondo imprevisto: i soci che si oppongono. Nella S.r.l.s. a base familiare succede spesso. I soci hanno strumenti di reazione — informativa, opposizione all’omologazione in presenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria — ma non hanno il potere di impedire la decisione di accesso. Prepararli con una comunicazione chiara è comunque preferibile a subire un’opposizione tardiva.
Check di completamento
- Il verbale notarile esiste, è completo del contenuto della proposta e delle condizioni del piano ed è stato iscritto al registro delle imprese.
- La domanda che depositerai è sottoscritta da chi ha effettivamente la rappresentanza risultante dalla visura.
- I soci sono stati informati secondo le previsioni del Codice.
Mossa 5 — Costruisci il piano e ottieni l’attestazione del professionista indipendente
Obiettivo della mossa: dotarti dei due documenti senza i quali l’accordo non è omologabile — il piano economico-finanziario e l’attestazione — e mettere in sicurezza il capitale sociale, che nella S.r.l.s. è la voce più fragile del bilancio.
Quando va fatta
In parallelo alla negoziazione con i creditori, mai dopo. L’attestatore deve poter verificare i dati mentre il piano prende forma; se lo coinvolgi a trattative concluse, ti dirà che i numeri non reggono quando non hai più margine per cambiarli.
Come si esegue
Il piano deve indicare gli elementi economico-finanziari che ne consentono l’esecuzione ed essere redatto secondo le modalità dell’art. 56 CCII: individuazione della situazione di partenza, delle cause della crisi, delle strategie di intervento, dei tempi necessari, degli apporti di finanza nuova, dei flussi previsti e degli strumenti di monitoraggio. Alla domanda vanno allegati i documenti dell’art. 39, commi 1 e 3, CCII: scritture contabili, bilanci, elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti, stato particolareggiato delle attività, dichiarazioni fiscali, situazione patrimoniale aggiornata.
L’attestazione del professionista indipendente deve coprire tre profili: veridicità dei dati aziendali, fattibilità del piano e idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini previsti. Se nel piano c’è una transazione fiscale, l’attestazione deve estendersi anche alla convenienza del trattamento proposto ai creditori pubblici rispetto all’alternativa liquidatoria.
Qui arriva il passaggio che riguarda specificamente le semplificate. Con un capitale sociale che può essere di poche centinaia di euro, la S.r.l.s. in crisi si trova quasi sempre con patrimonio netto negativo e quindi in una situazione che, secondo le regole ordinarie del codice civile, imporrebbe la ricapitalizzazione immediata o lo scioglimento. Il Codice della crisi, all’art. 64, neutralizza temporaneamente questo effetto: dalla domanda di omologazione dell’accordo e fino all’omologazione stessa non operano le norme codicistiche sulla riduzione del capitale per perdite e non si verifica la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. È la disposizione che ti consente di ristrutturare senza dover prima trovare denaro per ricapitalizzare una società che non ha ancora un piano approvato.
Se il piano prevede finanza nuova, valuta i finanziamenti prededucibili: il correttivo del 2024 ha inserito nell’art. 57 un comma 4-bis che consente, con la domanda di omologazione o anche successivamente, di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, con applicazione degli artt. 99, 101 e 102 CCII. Per le S.r.l.s., dove la finanza nuova arriva quasi sempre dai soci, l’art. 102 sui finanziamenti dei soci è la norma da leggere con attenzione.
In questa fase la scelta del professionista che ti affianca pesa più della scelta dei creditori con cui trattare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè esattamente le due competenze che devono lavorare insieme mentre il piano prende forma.
La base giuridica
Art. 56 CCII sul contenuto del piano; art. 57, commi 2, 3 e 4, CCII su elementi del piano, termini di pagamento degli estranei e attestazione; art. 57, comma 4-bis, CCII sui finanziamenti prededucibili; art. 39, commi 1 e 3, CCII sulla documentazione; art. 64 CCII sugli effetti sulla disciplina societaria; artt. 99, 101 e 102 CCII sui finanziamenti.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più temuto è l’attestatore che si rifiuta di attestare. Non è una sconfitta: è un’informazione preziosa arrivata in tempo. Chiedigli per iscritto quali sono le criticità e riformula il piano — allungando la manovra, riducendo la falcidia, aggiungendo finanza. Un’attestazione compiacente è molto più pericolosa di un’attestazione negata, perché espone il professionista a responsabilità e l’imprenditore al rigetto dell’omologazione.
Secondo imprevisto: i dati contabili non sono veritieri perché la contabilità è stata tenuta in modo approssimativo, cosa che nelle S.r.l.s. gestite senza struttura amministrativa capita spesso. In quel caso serve una ricostruzione contabile preventiva, che va messa a calendario prima di ogni altra cosa: nessun attestatore può certificare la veridicità di dati che non esistono.
Check di completamento
- Il piano è completo, datato e coerente con i flussi di cassa prospettici.
- L’attestazione copre tutti e tre i profili richiesti dall’art. 57, comma 4, e — se serve — la convenienza per i creditori pubblici.
- Hai verificato la posizione del capitale sociale e sai quale copertura ti offre l’art. 64 CCII e per quanto tempo.
Mossa 6 — Gestisci la transazione su crediti tributari e contributivi
Obiettivo della mossa: chiudere la partita con Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS con lo strumento tipizzato dell’art. 63 CCII, rispettando i tempi tecnici che condizionano l’intero calendario dell’operazione.
Quando va fatta
È la mossa più lunga e va avviata per prima fra quelle negoziali. La proposta di transazione va presentata agli enti e da quel momento decorre un termine di novanta giorni: la domanda di omologazione non può essere depositata prima che quel termine sia decorso, se l’adesione non è ancora intervenuta. Chi sbaglia questo conteggio si vede rigettare l’istanza.
Come si esegue
Predisponi la proposta con il dettaglio, tributo per tributo e periodo per periodo, di quanto proponi di pagare in linea capitale, di sanzioni e di interessi, con le relative tempistiche. Allega la documentazione dell’art. 39 e l’attestazione, che sui crediti pubblici deve dire in modo esplicito che il trattamento proposto è conveniente rispetto a quanto l’Erario ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale.
Trasmetti la proposta agli uffici competenti — direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate per i tributi, agente della riscossione per i carichi affidati, sedi INPS e INAIL per i contributi — verificando l’ufficio esatto, perché una proposta inviata a un ufficio incompetente non fa decorrere nulla.
Poi calendarizza. Il termine di novanta giorni è quello che determina la data più prossima in cui potrai depositare la domanda di omologazione. Su questo termine si sono pronunciate di recente sia la giurisprudenza di merito sia le corti d’appello, in senso rigoroso: deve essere decorso al momento del deposito, altrimenti l’istanza va respinta.
Se l’adesione non arriva, resta la strada dell’omologazione anche in mancanza di adesione — il cosiddetto cram down — che il Codice consente al ricorrere di condizioni precise. La disciplina è stata modificata più volte: prima dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023, che ha introdotto una soglia minima di soddisfacimento da garantire ai creditori pubblici, poi dal decreto correttivo del 2024. Devi quindi verificare quale regime si applica alla tua proposta in base alla data di deposito, perché le percentuali e i presupposti cambiano.
La base giuridica
Art. 63 CCII sulla transazione su crediti tributari e contributivi; art. 1-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, sulla soglia minima di soddisfacimento; D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che ha modificato la disciplina.
Se qualcosa va storto
Primo imprevisto: l’ufficio non risponde e i novanta giorni scadono. È lo scenario più frequente. Documenta con precisione la data di ricezione della proposta — PEC con ricevuta di consegna — perché quella data è il dies a quo che dovrai provare in tribunale.
Secondo imprevisto: l’agente della riscossione avvia o prosegue azioni esecutive mentre la trattativa è pendente. La transazione fiscale, di per sé, non blocca la riscossione. Lo scudo lo danno le misure protettive della mossa 7, che vanno quindi richieste tempestivamente e non “quando serve”.
Terzo imprevisto: l’ente aderisce ma con riserve o con richieste di modifica che alterano l’equilibrio del piano. In quel caso devi rifare i conti e, se necessario, rinegoziare con gli altri creditori: l’art. 58 CCII disciplina la rinegoziazione degli accordi e le modifiche del piano.
Check di completamento
- Hai la prova documentale della data di ricezione della proposta da parte di ciascun ente.
- Sai esattamente in quale data maturano i novanta giorni e hai fissato il deposito dopo quella data.
- L’attestazione contiene il giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Mossa 7 — Chiedi le misure protettive e deposita la domanda di omologazione
Obiettivo della mossa: mettere la società al riparo dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori e portare l’accordo davanti al tribunale nella sequenza formale corretta.
Quando va fatta
Le misure protettive vanno chieste appena esiste un rischio concreto di iniziative aggressive, anche prima di aver completato il piano, utilizzando la domanda con riserva. Il deposito della domanda di omologazione va invece calendarizzato dopo la scadenza dei novanta giorni della transazione fiscale, quando questa è presente.
Come si esegue
Hai due strade. La prima è il deposito diretto della domanda di omologazione, con l’accordo già sottoscritto, il piano, l’attestazione e la documentazione dell’art. 39. La seconda è la domanda con riserva prevista dall’art. 44 CCII, con cui accedi allo strumento riservandoti di depositare proposta, piano e accordi entro il termine che il tribunale assegna, prorogabile alle condizioni di legge. La domanda con riserva serve quando ti serve subito lo scudo protettivo ma il negoziato non è chiuso.
Con la domanda, o con separata istanza, chiedi le misure protettive: l’effetto è impedire ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società. Il procedimento è regolato dagli artt. 54 e 55 CCII e prevede la fissazione dell’udienza e la conferma o revoca delle misure entro termini stringenti. La durata massima complessiva delle misure protettive è disciplinata dall’art. 8 CCII.
Cura la pubblicità: l’accordo va iscritto nel registro delle imprese, e il rapporto temporale fra l’iscrizione e il deposito del ricorso in tribunale non è indifferente. La Cassazione si è pronunciata proprio sulla tempistica necessaria fra questi due adempimenti come presupposto perché l’accesso risulti consentito. Verifica quindi la sequenza con il tuo legale prima di procedere.
Dall’iscrizione decorre il termine di trenta giorni entro cui i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale decide sull’omologazione con sentenza, all’esito del procedimento dell’art. 48 CCII. Sul punto dei termini processuali, tieni presente che la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, ma non tutti i termini in materia concorsuale ne beneficiano: fatti confermare dal difensore, caso per caso, se il tuo termine è sospeso o corre comunque.
La base giuridica
Art. 44 CCII sull’accesso con riserva; artt. 54 e 55 CCII su misure cautelari e protettive e sul relativo procedimento; art. 8 CCII sulla durata massima; art. 48 CCII sul procedimento di omologazione e sulle opposizioni; art. 51 CCII sulle impugnazioni.
Se qualcosa va storto
Primo imprevisto: le misure protettive vengono negate. Succede, in particolare quando il piano appare puramente liquidatorio e non prospetta un risanamento credibile. La giurisprudenza di merito ha negato le misure protettive nella composizione negoziata a un’impresa sotto soglia il cui piano si limitava al recupero di crediti e alla liquidazione dei beni, senza alcuna prospettiva di continuità. Se il tuo piano ha questa fisionomia, aspettati resistenza e prepara argomenti sulla conservazione del valore.
Secondo imprevisto: un creditore pignora nonostante l’omologazione. Verifica immediatamente se le misure protettive erano state richieste e confermate, se erano ancora efficaci alla data del pignoramento e quale sia la posizione di quel creditore rispetto all’accordo — aderente, estraneo, pubblico. La reazione tecnica cambia radicalmente a seconda della risposta.
Terzo imprevisto: opposizione all’omologazione. Preparati per tempo, perché il giudizio di omologazione diventa contenzioso e da lì può proseguire in reclamo. Su chi possa proporre reclamo contro la sentenza di omologazione la Cassazione ha assunto una posizione restrittiva, riconoscendo la legittimazione a chi abbia assunto la qualità di parte formale nel giudizio proponendo opposizione, salva l’ipotesi del vizio procedurale che abbia impedito la partecipazione.
Check di completamento
- La domanda è depositata nel tribunale competente e l’accordo è iscritto al registro delle imprese nella sequenza corretta.
- Le misure protettive sono state richieste, pubblicate e confermate, e sai quando scadono.
- Hai in calendario la scadenza dei trenta giorni per le opposizioni e la data dell’udienza.
Mossa 8 — Esegui l’accordo e presidia i termini post-omologazione
Obiettivo della mossa: trasformare la sentenza di omologazione in pagamenti effettivi, rispettando la finestra dei centoventi giorni per i creditori estranei e monitorando gli scostamenti prima che diventino inadempimenti.
Quando va fatta
Il giorno stesso dell’omologazione. Non esiste una pausa fisiologica fra omologazione ed esecuzione: i termini per i creditori estranei decorrono e non si fermano.
Come si esegue
Costruisci un calendario dei pagamenti con tre corsie separate.
Prima corsia: creditori estranei. Pagamento integrale entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data, ed entro centoventi giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti al momento dell’omologazione. Questa corsia è la più rigida e va coperta con liquidità certa, non con incassi sperati.
Seconda corsia: creditori aderenti, secondo quanto ciascun accordo prevede. Qui il calendario è quello che hai negoziato tu.
Terza corsia: creditori pubblici, secondo il piano transattivo omologato, con attenzione alle scadenze delle rate, perché il mancato pagamento produce effetti specifici.
Attiva poi il monitoraggio: rendiconto mensile dei flussi rispetto al piano, con soglia di allarme quando lo scostamento supera una percentuale predefinita. Se emerge che il piano non regge, l’art. 58 CCII consente la rinegoziazione degli accordi o la modifica del piano, con rinnovo dell’attestazione. È molto meglio attivarsi in anticipo che subire l’iniziativa di un creditore.
Ricorda infine il profilo che nella S.r.l.s. è quasi sempre decisivo: l’accordo omologato non libera i garanti. I creditori conservano impregiudicati i diritti verso i coobbligati e i fideiussori del debitore, e la Cassazione ha ribadito che neppure l’estensione degli effetti dell’accordo ai non aderenti si comunica ai garanti dei creditori estranei. Se tu socio hai firmato fideiussioni, la ristrutturazione della società non risolve la tua posizione personale: quella va affrontata con gli strumenti propri, tipicamente la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore, a seconda della tua qualifica.
La base giuridica
Art. 57, comma 3, CCII sui termini di pagamento dei creditori estranei; art. 58 CCII sulla rinegoziazione degli accordi e sulle modifiche del piano; art. 59 CCII sui coobbligati e sui soci illimitatamente responsabili; artt. 65 e ss. e 74 e ss. CCII sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento per la posizione personale dei garanti.
Se qualcosa va storto
Primo imprevisto: incasso atteso che non arriva e slittamento dei pagamenti agli estranei. È l’inadempimento più pericoloso, perché riguarda soggetti che non hanno aderito e che quindi non hanno alcun interesse a concederti tolleranza. Anticipa il problema con la rinegoziazione o con finanza ponte.
Secondo imprevisto: sopravvenienze fiscali. Sul piano tributario, la Cassazione ha affermato la detassabilità delle sopravvenienze attive derivanti dall’esdebitamento nell’accordo di ristrutturazione, sia quando eccedono sia quando sono pari o inferiori a perdite, interessi passivi e oneri assimilati. È un profilo da verificare con il commercialista prima della chiusura dell’esercizio, perché incide sulla cassa dell’anno successivo.
Terzo imprevisto: istanza di apertura della liquidazione giudiziale presentata da un creditore insoddisfatto. Il raffronto con l’alternativa liquidatoria e l’accertamento del valore di liquidazione tornano centrali, come ha evidenziato la giurisprudenza di merito più recente. Serve una reazione tecnica immediata.
Check di completamento
- I creditori estranei sono stati integralmente pagati nei termini e hai le quietanze.
- Il monitoraggio mensile è attivo e documentato.
- La posizione personale dei soci garanti è stata analizzata e, se necessario, avviata su un binario proprio.
Il piano alla prova dei numeri
Qui trovi quattro simulazioni. Non sono casi reali: sono esercizi dimostrativi costruiti per farti vedere come cambia l’esito a seconda della tempestività e dei numeri di partenza. Gli importi sono volutamente non arrotondati, perché nella realtà i debiti non sono mai tondi.
Simulazione 1 — La verifica delle soglie decide lo strumento
S.r.l.s. attiva nella logistica leggera, capitale sociale 2.500 euro. Tre esercizi rilevanti: attivo patrimoniale 287.400 / 312.900 / 341.200 euro; ricavi 183.600 / 214.700 / 236.100 euro; debiti complessivi 396.800 / 502.300 / 618.400 euro.
Esito: nel primo esercizio tutti e tre i parametri sarebbero rispettati, ma nel secondo e nel terzo l’attivo supera 300.000 euro, i ricavi superano 200.000 euro e i debiti superano 500.000 euro. La società non è impresa minore. Strumento accessibile: accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII.
Variante: stessa società, ma con l’esercizio più recente in forte contrazione — attivo 268.000, ricavi 171.400, debiti 483.700. La verifica va comunque condotta sui tre esercizi antecedenti: la contrazione dell’ultimo anno non cancella il superamento degli anni precedenti. Se invece la contrazione riguarda tutti e tre gli esercizi rilevanti al momento del deposito, la società diventa impresa minore e il binario si sposta sul concordato minore.
Simulazione 2 — Il calcolo del sessanta per cento
Debito complessivo: 742.300 euro, così composto: banca A 268.400; banca B 97.200; Agenzia delle Entrate-Riscossione 214.500; INPS 41.800; fornitori strategici 76.900; fornitori residuali 43.500.
Chi agisce alla mossa 2 e costruisce l’adesione partendo dai due istituti bancari e dal blocco pubblico raggiunge 268.400 + 97.200 + 214.500 + 41.800 = 621.900 euro, pari all’83,8% dei crediti: la soglia del 60% è ampiamente superata e restano estranei 120.400 euro, da pagare integralmente nella finestra di legge.
Chi invece parte dai fornitori — i creditori con cui il dialogo è più semplice — raccoglie 76.900 + 43.500 = 120.400 euro, pari al 16,2%: ha consumato settimane di trattative e non ha alcuna maggioranza utile. È l’errore di sequenza più costoso di tutto il percorso.
Simulazione 3 — Ordinario o agevolato
Stessa società della simulazione 2, cassa disponibile a dodici mesi stimata in 138.000 euro.
Ipotesi A — accordo ordinario: adesione dell’83,8%, estranei per 120.400 euro pagati integralmente entro la finestra dei centoventi giorni, misure protettive richieste e ottenute. La cassa copre gli estranei con un margine di 17.600 euro. Il piano regge, ma con margine sottile: qualsiasi scostamento va coperto con finanza aggiuntiva.
Ipotesi B — accordo agevolato: la soglia scenderebbe al 30%, quindi basterebbe la sola banca A (36,2%). Ma la rinuncia alle misure protettive espone la società: se l’agente della riscossione, che vanta 214.500 euro e non ha aderito, procede a pignoramento presso terzi sui conti, la cassa da 138.000 euro viene aggredita e gli estranei non vengono più pagati. Esito: l’agevolato è controindicato quando un creditore pubblico di peso resta fuori dall’accordo.
Simulazione 4 — Il calendario della transazione fiscale
Proposta di transazione fiscale ricevuta dagli enti il 12 marzo. Novanta giorni maturano il 10 giugno.
Chi deposita la domanda di omologazione il 28 maggio, senza adesione intervenuta, si espone al rigetto per prematurità: il termine non è ancora decorso.
Chi deposita l’11 giugno, con la prova documentale della ricezione del 12 marzo, ha il presupposto temporale rispettato e può chiedere l’omologazione anche in assenza di adesione, alle condizioni previste dalla disciplina applicabile alla sua proposta.
Chi invece invia la proposta a un ufficio incompetente il 12 marzo e la reinvia all’ufficio corretto il 4 maggio scopre che il termine decorre dalla seconda data: maturerà il 2 agosto, con uno slittamento di quasi due mesi sull’intero cronoprogramma.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Se ti perdi nel percorso, torna qui.
Il principio che tiene insieme tutto è uno solo: la S.r.l.s. non è un ostacolo, il tempo sì. La forma societaria semplificata non ti esclude da nulla; sono le soglie dimensionali a smistarti su un binario o sull’altro, e sono i termini a decidere quante opzioni ti restano quando finalmente ti muovi.
Prima verifichi dove sei — sopra o sotto soglia. Poi conti il debito e capisci chi ti serve per arrivare al sessanta per cento. Poi scegli lo strumento, e lo scegli sui numeri, non sulle preferenze. Poi formalizzi la decisione nei modi che la legge impone, perché un vizio qui si paga in omologazione. Poi costruisci piano e attestazione, tenendo d’occhio il capitale sociale che nella semplificata è la voce più esposta. Poi apri la partita con il Fisco, che è la più lenta e comanda il calendario. Poi ti proteggi e depositi. Infine esegui, con i centoventi giorni degli estranei che corrono dal primo giorno.
Ogni mossa saltata non fa risparmiare tempo: lo sposta più avanti, moltiplicato.
| Mossa | Obiettivo | Termine o finestra | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Verifica soglie | Sapere se sei impresa minore | Prima di tutto; riferimento ai tre esercizi antecedenti | Costruisci un accordo su uno strumento che non ti è accessibile |
| 2. Mappa del debito | Individuare il 60% e quantificare gli estranei | Prima di ogni trattativa | Negozi con i creditori sbagliati e non raggiungi la maggioranza |
| 3. Scelta dello strumento | Ordinario, agevolato, efficacia estesa, moratoria o alternative | Prima della delibera di accesso | Scopri tardi di non avere i requisiti della variante scelta |
| 4. Decisione di accesso | Verbale notarile e iscrizione al registro imprese | 5-10 giorni prima del deposito | Vizio formale eccepibile in omologazione |
| 5. Piano e attestazione | Documenti indispensabili per l’omologa | In parallelo alla trattativa | Attestazione negata quando non hai più margine |
| 6. Transazione fiscale | Chiudere con Fisco ed enti previdenziali | 90 giorni dalla ricezione della proposta | Domanda depositata prematuramente e respinta |
| 7. Misure protettive e deposito | Bloccare le esecuzioni e portare l’accordo in tribunale | Appena c’è rischio esecutivo; opposizioni entro 30 giorni dall’iscrizione | Pignoramento che azzera la cassa destinata agli estranei |
| 8. Esecuzione | Pagare estranei e aderenti secondo il piano | 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza | Inadempimento verso chi non ha aderito e non ha interesse a tollerare |
Gli scenari di deviazione: cosa fare quando il piano non tiene
Nessun percorso di ristrutturazione fila liscio. Questi sono i tre scostamenti che si verificano più spesso, con il piano B per ciascuno.
Scenario A — La controparte accelera
Stai negoziando, l’atmosfera è collaborativa, e improvvisamente un creditore notifica un atto di precetto o l’agente della riscossione iscrive ipoteca. Non è necessariamente malafede: spesso è automatismo procedurale, perché l’ufficio recupero crediti lavora su scadenzari che non conoscono le tue trattative.
Cosa fai. Non rispondi con una lettera che chiede pazienza: quella non ferma nulla. Attivi immediatamente la protezione giudiziale, se necessario con la domanda di accesso con riserva prevista dall’art. 44 CCII, che ti consente di ottenere lo scudo protettivo riservandoti di depositare proposta, piano e accordi entro il termine assegnato dal tribunale. In parallelo verifichi la regolarità dell’atto ricevuto: notifica, titolo, importi, decadenze. Molti atti aggressivi hanno vizi propri, e contestarli ti compra il tempo che ti serve.
Cosa non fai. Non paghi selettivamente il creditore più rumoroso sperando che si calmi. Pagamenti preferenziali eseguiti nell’imminenza di una procedura sono il tipo di operazione che può essere riesaminata e che indebolisce la tua posizione complessiva.
Scenario B — Il termine è già scaduto
Ti accorgi che i trenta giorni per proporre opposizione sono passati, o che i novanta giorni della transazione fiscale sono maturati mentre il piano era ancora incompleto, o che le misure protettive sono scadute e non hai chiesto la proroga.
Cosa fai. Distingui subito fra termini perentori e termini ordinatori, perché la reazione è diversa. Poi valuti se esiste una via alternativa: la rinegoziazione dell’accordo e la modifica del piano sono espressamente disciplinate dall’art. 58 CCII e consentono di rimettere in corsa un’operazione che ha perso un passaggio, a condizione di rinnovare l’attestazione. Se il termine perso riguarda un’impugnazione, verifichi se ricorre un vizio procedurale che abbia impedito la partecipazione al giudizio, perché su questo la giurisprudenza di legittimità ha lasciato uno spiraglio anche a chi non era stato parte formale.
Cosa non fai. Non depositi comunque, “tanto proviamo”: un deposito prematuro o tardivo genera un provvedimento negativo che resta agli atti e che complica ogni iniziativa successiva.
Scenario C — Il documento non si trova
Manca un bilancio, mancano le scritture contabili di un esercizio, non trovi il contratto di leasing, l’estratto di ruolo è incompleto. Nelle S.r.l.s. gestite senza struttura amministrativa è la norma, non l’eccezione.
Cosa fai. Ricostruisci per fonti terze: estratti conto bancari completi degli ultimi cinque anni, cassetto fiscale, estratto di ruolo integrale, visure ipocatastali, fatture elettroniche recuperabili dal Sistema di Interscambio, estratto conto contributivo. La ricostruzione va messa a calendario prima di coinvolgere l’attestatore, perché nessun professionista indipendente può attestare la veridicità di dati che non ha potuto verificare.
Cosa non fai. Non presenti un piano fondato su stime “prudenziali” spacciate per dati. La veridicità dei dati aziendali è un requisito autonomo dell’attestazione e la sua carenza è la prima cosa che un opponente eccepisce.
Scenario D — La soglia non si raggiunge
Hai lavorato per mesi e sei fermo al 48%. Il creditore che ti manca è un istituto che non risponde o un fondo cessionario che non ha alcun interesse alla continuità.
Cosa fai. Verifichi se ricorrono i presupposti dell’accordo a efficacia estesa dell’art. 61 CCII, che consente di estendere gli effetti ai non aderenti appartenenti a categorie omogenee quando aderisce il 75% dei crediti della categoria e ricorrono le altre condizioni di legge. In alternativa, valuti il passaggio al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o al concordato preventivo, che seguono logiche di approvazione diverse. La composizione negoziata, con l’assistenza di un esperto indipendente, resta una via per sbloccare interlocutori inerti prima di cambiare strumento.
Cosa non fai. Non gonfi la percentuale computando crediti di comodo o posizioni di soggetti collegati. Il tribunale guarda alla sostanza dell’operazione, e un accordo costruito per raggiungere formalmente una soglia senza un reale coinvolgimento dei creditori è esposto al rilievo di uso distorto dell’istituto.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
“Posso fare la mossa 6 prima della mossa 5?” Puoi avviare i contatti informali con gli uffici, ma non puoi presentare formalmente la proposta di transazione senza piano e senza attestazione, perché la proposta va accompagnata dalla documentazione e dal giudizio di convenienza. Se anticipi, ti chiederanno integrazioni e perderai i giorni che pensavi di guadagnare.
“La mia S.r.l.s. ha capitale di 1 euro e patrimonio netto negativo: devo prima ricapitalizzare?” No, non prima. L’art. 64 CCII sospende, nella finestra che va dalla domanda all’omologazione, l’operatività delle norme codicistiche sulla riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento correlata. È esattamente la disposizione pensata per consentirti di ristrutturare senza dover trovare denaro fresco prima di avere un piano approvato. Ma è una sospensione, non una cancellazione: alla fine del percorso la questione patrimoniale va risolta.
“Se supero i 10.000 euro di capitale nell’ambito del piano, perdo la forma di S.r.l.s.?” Sì. La S.r.l.s. richiede un capitale inferiore a 10.000 euro e soci esclusivamente persone fisiche. Un aumento di capitale che porti oltre quella soglia, o l’ingresso di un socio persona giuridica — ipotesi tutt’altro che teorica se il piano prevede l’intervento di un investitore — comporta l’uscita dal sottotipo semplificato e il passaggio alla S.r.l. ordinaria. Non è un problema in sé, ma va previsto nel piano e gestito con il notaio, non scoperto dopo.
“I miei creditori possono chiedere la liquidazione giudiziale mentre l’accordo è in corso?” Le misure protettive, se concesse e finché sono efficaci, impediscono azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Il rapporto fra domanda di omologazione e istanze di apertura della liquidazione giudiziale è più articolato e viene deciso dal tribunale nel procedimento unitario, con un raffronto fra la proposta e l’alternativa liquidatoria.
“Io socio ho firmato le fideiussioni: l’omologazione mi libera?” No. I creditori conservano i loro diritti verso coobbligati e fideiussori, e questo vale anche rispetto agli effetti dell’accordo a efficacia estesa. La tua posizione personale va gestita con un percorso proprio, che a seconda della tua qualifica sarà la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore, con l’intervento dell’OCC.
“Quanto dura tutto?” Se parti oggi con i documenti in ordine, la fase di verifica e mappatura richiede quattro-sei settimane; la negoziazione con i creditori principali due-quattro mesi; la transazione fiscale almeno novanta giorni dalla proposta; l’omologazione dipende dai carichi del tribunale e dall’eventuale contenzioso. Un percorso ordinato, senza opposizioni, si colloca ragionevolmente fra otto e quattordici mesi. Ogni mossa saltata allunga, non accorcia.
“E se il piano fallisce dopo l’omologazione?” Ci sono strumenti intermedi prima del baratro: la rinegoziazione dell’art. 58 CCII, la finanza ponte, la modifica del piano con nuova attestazione. Il momento per usarli è quando lo scostamento è del 15%, non quando hai già saltato una rata verso un creditore estraneo.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Questi sono i riferimenti che reggono le mosse descritte sopra. Li trovi organizzati per mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riassunti in parole nostre.
A sostegno delle mosse 1 e 2 — perimetro soggettivo e mappatura del debito
Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2019, n. 1466. Ai fini dell’insolvenza l’ordinamento non distingue i debiti dell’imprenditore individuale in base alla loro natura civile o commerciale, mentre è l’alterità soggettiva — tipicamente quella di una società di capitali, anche unipersonale — a introdurre un diverso criterio di imputazione dei rapporti obbligatori in forza dell’autonomia patrimoniale perfetta. Rilevanza per la S.r.l.s.: i debiti personali del socio non si sommano a quelli sociali nella verifica delle soglie, e viceversa. È la ragione per cui la crisi della società e quella del socio garante viaggiano su binari distinti.
Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori non soggiace alla disciplina dell’art. 120-bis CCII: non richiede verbale notarile, né deposito e iscrizione nel registro delle imprese, né comunicazione ai soci, essendo sufficiente la sottoscrizione da parte di chi ha la rappresentanza. Rilevanza: delimita l’ambito delle formalità imposte dall’art. 120-bis, che valgono per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi — quindi per il tuo accordo di ristrutturazione — e non per ogni iniziativa dell’organo amministrativo.
A sostegno delle mosse 3 e 4 — scelta dello strumento e decisione di accesso
Cass. civ., Sez. I, n. 9087/2018. È la pronuncia con cui la Corte ha consolidato la natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione, valorizzando l’attitudine dello strumento a incidere sulla posizione di tutti i creditori e la presenza, per quanto contenuta, del controllo giudiziale. Rilevanza: spiega perché l’accordo non sia un semplice contratto e perché la sua disciplina si intrecci con quella delle altre procedure.
Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Costituisce uso distorto dell’accordo di ristrutturazione l’operazione meramente strumentale, costruita come piano liquidatorio con il fine sostanziale di azzerare il debito fiscale, priva di una reale prospettiva di ristrutturazione che coinvolga altri creditori; la valutazione sull’abuso spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale. Rilevanza: è il limite esterno della mossa 3. Se l’accordo non ha un contenuto ristrutturativo effettivo, la scelta dello strumento è già sbagliata in partenza.
Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218. La Corte si è pronunciata sulla tempistica necessaria fra l’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese e il deposito del ricorso in tribunale, individuandola come presupposto perché l’accesso risulti consentito. Rilevanza diretta sulla mossa 7: la sequenza degli adempimenti pubblicitari e processuali non è indifferente e va pianificata con il calendario alla mano.
A sostegno delle mosse 5 e 6 — piano, attestazione e transazione fiscale
Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817. Negli accordi a efficacia estesa, la nomina del commissario giudiziale e il compito di riferire su ogni aspetto della procedura non incontrano preclusioni derivanti dalle attestazioni già rese dal professionista indipendente, e il parere del commissario rileva ai fini delle decisioni che l’organo giudicante deve assumere in sede di omologazione; la pronuncia si sofferma anche sul controllo relativo alla formazione delle categorie di creditori. Rilevanza: l’attestazione non blinda il giudizio di omologa, e la costruzione delle categorie va motivata con criteri difendibili.
Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. La disciplina dell’art. 1-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, che richiede il riconoscimento di una soglia minima di pagamento nelle transazioni fiscali ai fini dell’omologazione forzosa, si applica alle proposte depositate successivamente alla sua entrata in vigore anche se anteriormente alla conversione in legge, senza che ciò integri una retroattività costituzionalmente illegittima. Rilevanza sulla mossa 6: la data di deposito della proposta determina il regime applicabile, quindi le percentuali che dovrai garantire.
Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 136/2024, il cram down fiscale presupponeva che fosse comunque intervenuto un accordo — pur non sufficiente in termini percentuali — con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva. Rilevanza: chiarisce che l’omologazione forzosa non è mai stata pensata come strumento per accordi a destinatario unico.
Corte d’Appello di Ancona, Sez. I civ., 14 gennaio 2026. Sul termine di novanta giorni concesso all’Amministrazione finanziaria per riscontrare la proposta di transazione fiscale: la Corte ne ha individuato il dies a quo e ha affermato che, in assenza di adesione, il termine deve essere decorso al momento del deposito della domanda di omologazione, con conseguente rigetto dell’istanza in caso di mancato rispetto.
Tribunale di Ivrea, Sez. civile — Procedure concorsuali, 7 gennaio 2026. In termini analoghi, il collegio ha respinto l’istanza di omologazione depositata prima che fosse decorso il termine di novanta giorni, in assenza di adesione dell’Amministrazione finanziaria. Rilevanza combinata con la pronuncia anconetana: la mossa 6 è quella che detta il calendario, e anticiparla non si può.
Cass. civ., Sez. 5, 20 marzo 2026, n. 6763. In materia tributaria, le sopravvenienze attive derivanti dall’esdebitamento nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione non sono tassabili, sia quando eccedano sia quando siano pari o inferiori rispetto a perdite, interessi passivi e oneri assimilati. Rilevanza sulla mossa 8: incide sulla pianificazione fiscale dell’esercizio in cui l’accordo produce i suoi effetti.
A sostegno delle mosse 7 e 8 — protezione, omologazione, esecuzione
Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828, e Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5948. Le due pronunce, di contenuto convergente, affermano che la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza sull’omologazione degli accordi spetta a chi abbia assunto la qualità di parte formale nel giudizio proponendo opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII; ne resta privo il creditore — compresi INPS e Agenzia delle Entrate destinatari del cram down — che non abbia partecipato al giudizio di omologa, salvo che deduca un vizio procedurale che gli abbia impedito quella partecipazione. Rilevanza: chi intende contestare deve costituirsi in tempo; chi difende l’omologazione ha un argomento forte contro le impugnazioni tardive.
Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Gli effetti degli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa non si comunicano ai garanti dei creditori estranei, restando impregiudicati i diritti verso coobbligati e fideiussori. Rilevanza: è la pronuncia che devi leggere se sei socio garante della tua S.r.l.s., perché conferma che l’operazione societaria non risolve la tua esposizione personale.
Corte d’Appello di Roma, Sez. I civ., 6 febbraio 2026. La Corte si è occupata del raffronto fra l’accordo e l’alternativa liquidatoria, dell’accertamento del valore di liquidazione a quel fine e della proponibilità di istanze di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del procedimento. Rilevanza: il confronto con lo scenario liquidatorio è il cuore del giudizio di omologazione ed è ciò che il tuo piano deve battere in modo documentato.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 10 gennaio 2025. In materia di composizione negoziata, il giudice ha negato la conferma delle misure protettive a un’imprenditrice sotto soglia il cui percorso era diretto al mero recupero di crediti e alla liquidazione dei beni, senza alcuna prospettiva di prosecuzione dell’attività. Rilevanza: le misure protettive presuppongono una prospettiva di risanamento credibile, e questo vale a maggior ragione per le realtà minori.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua S.r.l.s.
Ecco, in concreto, gli strumenti che mettiamo in campo. Non sono attività generiche di assistenza: sono operazioni definite, con un output verificabile.
- Verifichiamo le soglie dimensionali ricostruendo i tre parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII per ciascuno dei tre esercizi rilevanti, e produciamo il prospetto documentale che dovrai poter esibire in tribunale.
- Ricostruiamo la posizione debitoria complessiva incrociando bilanci, estratto di ruolo integrale, estratto conto contributivo, contratti bancari e fatture elettroniche, così da individuare esattamente su quale massa si calcola il sessanta per cento.
- Selezioniamo lo strumento — accordo ordinario, agevolato, a efficacia estesa, convenzione di moratoria, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato minore o composizione negoziata — motivando la scelta sui tuoi numeri e non su preferenze di scuola.
- Predisponiamo la decisione di accesso ex art. 120-bis CCII con il notaio, curando il contenuto del verbale, l’iscrizione al registro delle imprese e l’informativa ai soci.
- Costruiamo il piano economico-finanziario insieme ai commercialisti dello staff e teniamo il raccordo con il professionista indipendente incaricato dell’attestazione.
- Redigiamo e negoziamo la proposta di transazione su crediti tributari e contributivi, presidiamo il termine di novanta giorni con prova documentale della ricezione e prepariamo l’istanza di omologazione anche in mancanza di adesione.
- Chiediamo e difendiamo le misure protettive davanti al tribunale, e reagiamo tecnicamente ai pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie che dovessero sopravvenire.
- Rappresentiamo la società nel giudizio di omologazione, resistiamo alle opposizioni e, se serve, proseguiamo in reclamo e nei gradi successivi.
- Presidiamo l’esecuzione dell’accordo, monitoriamo gli scostamenti e, quando necessario, attiviamo la rinegoziazione e la modifica del piano ai sensi dell’art. 58 CCII.
- Trattiamo separatamente la posizione dei soci garanti, valutando gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento per la persona fisica esposta con fideiussioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è l’abilitazione che il legislatore ha costruito proprio per chi deve condurre il tavolo fra impresa in squilibrio e creditori, cioè per l’attività che sta al centro di ogni accordo di ristrutturazione, dove il risultato dipende dalla capacità di portare banche, fornitori e creditori pubblici dentro la stessa operazione. Pesa altrettanto, quando il socio della S.r.l.s. ha firmato fideiussioni personali, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di professionista fiduciario di un OCC, perché consentono di impostare fin da subito il percorso parallelo della persona fisica senza dover cambiare interlocutore a metà strada.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, il che significa che il piano economico-finanziario e la strategia giudiziale nascono nello stesso tavolo e non in due studi che si scambiano documenti. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore che ha impostato la verifica delle soglie e negoziato la transazione fiscale è quello che difende l’omologazione in reclamo e, se necessario, in Cassazione. Nelle ristrutturazioni la continuità non è un vezzo organizzativo: è ciò che impedisce che una tesi sostenuta in prima battuta venga contraddetta due gradi dopo.
Il piano applicato a tre profili di S.r.l.s.
Le mosse sono sempre le stesse, ma il peso di ciascuna cambia a seconda di com’è fatta la tua società. Riconosciti in uno di questi tre profili e saprai su quale mossa concentrare le energie.
Profilo 1 — La S.r.l.s. di servizi, struttura leggera, debito prevalentemente fiscale
È il profilo più diffuso: consulenza, servizi alla persona, piccola intermediazione. Attivo modesto, poche immobilizzazioni, personale ridotto, e un debito che si è formato quasi tutto per IVA non versata e contributi arretrati mentre il fatturato reggeva a stento i costi correnti.
Qui la mossa 1 è delicata perché l’attivo patrimoniale raramente supera i 300.000 euro e i ricavi oscillano attorno alla soglia dei 200.000: rischi di trovarti sotto soglia su due parametri e sopra su uno, con esiti opposti a seconda del triennio considerato. Fai il calcolo con il commercialista prima di qualunque contatto, perché la differenza fra accordo di ristrutturazione e concordato minore si gioca su poche migliaia di euro.
La mossa che pesa di più è la 6. Se il debito è per l’80% pubblico, la transazione dell’art. 63 CCII non è un capitolo del piano: è il piano. Il calendario intero ruota attorno ai novanta giorni e la percentuale di adesione dipende quasi per intero dalla risposta degli enti. Corollario operativo: non impostare l’accordo agevolato dell’art. 60, perché lasciare fuori dallo scudo protettivo un creditore pubblico che vanta la maggioranza del debito è la premessa di un pignoramento.
Attenzione al profilo del socio: nelle micro-realtà di servizi la fideiussione bancaria magari non c’è, ma esistono spesso responsabilità di natura diversa e debiti personali contratti per sostenere l’attività. La verifica va fatta comunque.
Profilo 2 — La S.r.l.s. commerciale con esposizione bancaria e leasing
Negozio, e-commerce con magazzino, piccola distribuzione. Attivo significativo per rimanenze e crediti verso clienti, esposizione bancaria articolata fra anticipi fatture, aperture di credito e leasing sui beni strumentali.
Qui la mossa 1 dà quasi sempre esito “sopra soglia” per effetto delle rimanenze e dei crediti commerciali, che gonfiano l’attivo patrimoniale ben oltre i 300.000 euro anche quando il capitale sociale è di 1.000 euro. La strada dell’art. 57 è dunque aperta.
La mossa decisiva è la 2 combinata con la 3. Se due o tre istituti concentrano più della metà del debito, hai due possibilità: portarli tutti dentro con l’accordo ordinario, oppure — se uno di essi resta inerte — verificare i presupposti dell’accordo a efficacia estesa dell’art. 61 CCII, costruendo una categoria omogenea di creditori finanziari e puntando alla soglia del 75% all’interno di essa. È lo scenario tipico in cui l’estensione degli effetti risolve un blocco che nessuna trattativa avrebbe sciolto.
Attenzione ai contratti di leasing: la loro sorte va decisa nel piano, perché la restituzione del bene strumentale può azzerare la continuità aziendale che il piano dichiara di voler preservare. E attenzione alle rimanenze: se il piano prevede la loro liquidazione, il valore realizzabile va stimato in modo prudente e documentato, perché è la prima voce che un opponente contesta nel raffronto con l’alternativa liquidatoria.
Profilo 3 — La S.r.l.s. con soci garanti e patrimonio personale esposto
È il profilo trasversale, quello in cui la crisi della società è già diventata crisi della famiglia. I soci hanno rilasciato fideiussioni omnibus, hanno concesso ipoteca sulla casa a garanzia del mutuo aziendale, hanno finanziato la società con versamenti in conto finanziamento.
Qui devi lavorare su due tavoli contemporaneamente. Sul tavolo societario esegui le otto mosse. Sul tavolo personale, in parallelo, verifichi la posizione di ciascun garante e valuti quale strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento sia applicabile: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, se il socio garante non è imprenditore e il debito ha natura tale da consentirlo, oppure il concordato minore. La verifica va fatta subito, perché l’esecuzione sull’abitazione segue tempi propri che non si fermano con le misure protettive concesse alla società.
Il finanziamento soci merita una decisione consapevole già in mossa 2: è un debito che concorre al parametro dei 500.000 euro, è potenzialmente postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. e, se il piano prevede nuova finanza dei soci, va coordinato con la disciplina della prededuzione. Trattarlo per ultimo, come si fa spesso, significa scoprire a piano già scritto che i numeri della maggioranza cambiano.
Le domande che arrivano dopo il primo colloquio
“Devo trasformare la S.r.l.s. in S.r.l. ordinaria prima di accedere all’accordo?” No, non è un presupposto di accesso: l’art. 57 CCII non guarda al sottotipo societario. La trasformazione diventa necessaria solo se il piano prevede operazioni incompatibili con il modello semplificato, tipicamente un aumento di capitale oltre la soglia dei 10.000 euro o l’ingresso di un socio che non sia persona fisica. In quel caso la modificazione statutaria va prevista nel piano e non improvvisata dopo.
“Posso presentare l’accordo se ho già ricevuto un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale?” Sì, e anzi è spesso proprio quello il momento in cui l’iniziativa va assunta. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e le istanze di apertura della liquidazione giudiziale vengono trattate unitariamente, e il tribunale valuta la proposta anche nel confronto con l’alternativa liquidatoria. Quello che non puoi fare è aspettare l’udienza sperando che il creditore desista.
“Il mio commercialista può fare l’attestatore?” No. L’attestatore deve essere un professionista indipendente, e chi ha rapporti professionali continuativi con la società non lo è. Il commercialista di fiducia resta essenziale — è chi costruisce i numeri del piano — ma l’attestazione deve provenire da un soggetto terzo in possesso dei requisiti di legge.
“Che succede ai contratti in corso durante la procedura?” L’art. 64 CCII si occupa anche degli effetti degli accordi di ristrutturazione sui contratti in caso di concessione di misure protettive. È un profilo da verificare contratto per contratto, in particolare per le forniture essenziali e per i rapporti con la pubblica amministrazione, che hanno una disciplina specifica.
“I professionisti che mi assistono verranno pagati se poi la procedura non va a buon fine?” La disciplina della prededucibilità dei crediti è dettata dall’art. 6 CCII e la giurisprudenza ha affrontato più volte il tema dei compensi dei professionisti in caso di mancata omologazione, con esiti che dipendono dal contenuto dell’incarico e dall’esito della procedura. È un aspetto da definire per iscritto all’inizio, non da scoprire alla fine.
“Se il tribunale rigetta l’omologazione, ho perso tutto?” Non necessariamente. Il rigetto apre alla valutazione delle alternative — piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, e nei casi previsti concordato semplificato — e, contro la sentenza, è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII. Ma il reclamo lo può proporre solo chi ha titolo, e la tempestività è tutto: è il motivo per cui la difesa nel giudizio di omologazione va impostata bene fin dalla prima udienza.
Un’ultima verifica prima di partire: il costo del tempo
Prima di eseguire la mossa 1, fai un conto che quasi nessuno fa e che invece dovrebbe stare in cima al foglio: quanto ti costa ogni mese di attesa.
Prendi il debito complessivo e stima l’incremento mensile per interessi di mora, sanzioni che maturano e aggi di riscossione. Su un’esposizione di 742.300 euro con una componente pubblica di 256.300 euro, l’incremento mensile complessivo può collocarsi facilmente fra i 6.000 e i 9.000 euro, e non è un costo teorico: è il denaro che dovrai trovare in più per raggiungere lo stesso risultato fra sei mesi. Sei mesi di attesa, in quello scenario, valgono fra i 36.000 e i 54.000 euro aggiuntivi, che spesso coincidono esattamente con il margine di cassa che rendeva sostenibile il pagamento dei creditori estranei.
Poi conta il secondo costo, quello che non compare in nessun estratto conto: le opzioni che si chiudono. Finché non ci sono titoli esecutivi formati e iscrizioni ipotecarie, hai davanti tutte le varianti dell’accordo, compreso l’agevolato dell’art. 60 CCII, e puoi permetterti di rinunciare alle misure protettive in cambio di una soglia di adesione dimezzata. Dopo il primo pignoramento presso terzi quella variante esce dal tavolo, e la tua libertà di manovra si restringe a un solo percorso, quello più formalizzato e più lento.
C’è infine un terzo costo, che riguarda la credibilità del piano. Un’impresa che si presenta ai creditori quando ha ancora continuità operativa, magazzino e commesse in corso propone un accordo che regge il confronto con l’alternativa liquidatoria, perché il valore di funzionamento è superiore al valore di realizzo dei singoli beni. La stessa impresa, dodici mesi dopo, con i fornitori strategici che hanno interrotto le forniture e il personale qualificato che se n’è andato, propone di fatto una liquidazione mascherata — ed è precisamente il tipo di piano che la giurisprudenza guarda con diffidenza quando si tratta di concedere misure protettive o di omologare.
La regola operativa, allora, è semplice quanto scomoda: non aspettare di avere tutte le risposte per iniziare la mossa 1. La verifica delle soglie si fa con i bilanci che hai già; la mappa del debito si costruisce in due settimane; la scelta dello strumento richiede i numeri, non la certezza del risultato. Ogni settimana che passa fra il momento in cui hai capito di essere in crisi e il momento in cui esegui la prima mossa è una settimana in cui il perimetro delle soluzioni si restringe da solo, senza che nessuno abbia deciso nulla.
In chiusura
Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude. Non c’è nulla, nella forma della S.r.l. semplificata, che ti tenga fuori dall’accordo di ristrutturazione dei debiti: ti tengono fuori solo le soglie dimensionali, quando ricorrono, e in quel caso il Codice ti offre comunque il concordato minore e gli altri strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. Quello che davvero fa la differenza è l’ordine con cui ti muovi e il rispetto dei termini.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato coincidono con i tre fronti su cui un accordo di ristrutturazione si vince o si perde: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per condurre il tavolo con i creditori; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per gestire insieme esposizione bancaria e transazione fiscale, che sono le due masse che decidono il sessanta per cento; l’abilitazione di avvocato cassazionista per difendere l’omologazione fino all’ultimo grado quando arriva l’opposizione. E quando accanto alla società c’è un socio che ha firmato fideiussioni, le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC consentono di aprire subito, e nello stesso studio, il percorso della persona fisica.
📩 Non aspettare che siano i termini a decidere al posto tuo: scrivici oggi stesso per una valutazione della tua S.r.l.s. — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
