Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se sei arrivato fin qui, molto probabilmente hai un creditore che si muove, un pignoramento che avanza o un’asta che si avvicina, e hai sentito dire che esiste uno “scudo” giudiziale che può fermare tutto. Esiste davvero. Si chiama misura protettiva del patrimonio e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024) la mette a disposizione sia dell’impresa sia della persona fisica sovraindebitata. Ma la protezione non arriva perché la chiedi: arriva perché la documenti. Nel novanta per cento dei casi in cui il Tribunale nega o revoca le misure, il problema non è la sostanza della crisi: è che il fascicolo depositato non permetteva al giudice di capire, in pochi giorni e su carta, che c’era qualcosa da salvare.
Il piano che segue ti porta dalla decisione iniziale fino all’ordinanza del Tribunale, mossa per mossa, indicandoti per ciascun passaggio esattamente quali documenti devi avere in mano, entro quale giorno, e cosa succede se manca.
Una precisazione sul perché lo Studio Monardo lavora proprio su questa materia. Le misure protettive nascono nel percorso della composizione negoziata introdotto dal D.L. 118/2021: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè fa parte della categoria professionale che il legislatore ha chiamato a esprimere il parere sulla funzionalità di queste misure davanti al giudice, e conosce quindi dall’interno l’esame che il tuo fascicolo dovrà superare. Sul versante della persona fisica e del debitore civile, dove la protezione passa dalle procedure di sovraindebitamento, l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce cioè, dal lato di chi la redige, la relazione che deve accompagnare la tua domanda. E poiché il provvedimento sulle misure protettive è reclamabile e può condizionare l’intera vicenda concorsuale successiva, conta che la difesa sia impostata da subito da un avvocato cassazionista, in grado di portare la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire
Prima di raccogliere anche un solo documento, rispondi a queste quattro domande. Sono le stesse che ti farebbe un giudice nei primi cinque minuti di udienza, e stabiliscono quale set documentale ti serve: perché “chiedere le misure protettive al Tribunale” non è una procedura sola, sono tre percorsi diversi con tre fascicoli diversi.
Domanda 1: sei iscritto al Registro delle Imprese? Se eserciti attività d’impresa — commerciale, artigiana, agricola — e sei iscritto, hai accesso alla composizione negoziata e quindi alle misure protettive degli artt. 18 e 19 CCII, che sono le più rapide da attivare perché producono effetto già dalla pubblicazione dell’istanza, prima ancora che il giudice si pronunci. Se non sei iscritto (sei un consumatore, un lavoratore dipendente, un pensionato, un ex imprenditore cancellato), quella strada ti è preclusa e devi guardare alle procedure di sovraindebitamento.
Domanda 2: c’è già un’esecuzione pendente o una vendita fissata? Non è un dettaglio di contorno: cambia la priorità delle mosse. Se hai un pignoramento immobiliare con udienza di vendita già calendarizzata, il tuo problema è il tempo, non la perfezione del piano. La legge ti chiede comunque di documentare, ma tu devi comprimere la raccolta documentale nel minor numero di giorni possibile e, sul binario del sovraindebitamento, sapere che tra il deposito del ricorso e il decreto del giudice il tuo patrimonio resta scoperto.
Domanda 3: hai i bilanci degli ultimi tre esercizi approvati? È lo spartiacque pratico più frequente. Se i bilanci ci sono, la raccolta è quasi meccanica. Se non sono stati approvati, non sei fuori gioco: il correttivo-ter ha introdotto espressamente l’alternativa dei progetti di bilancio o di una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata. Ma devi saperlo prima, non scoprirlo mentre il termine corre.
Domanda 4: la tua è una crisi da risanare o una liquidazione da gestire? Se il tuo obiettivo è chiudere e liquidare, le misure protettive della composizione negoziata non fanno per te, e il Tribunale te lo dirà. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 10 marzo 2025, ha rigettato l’istanza di conferma proprio perché il piano presentato aveva natura liquidatoria: lo scudo serve a proteggere trattative dirette al risanamento, non a rallentare una liquidazione. Se sei in questo scenario, la protezione va cercata altrove — nel concordato, nella liquidazione controllata — e con un fascicolo diverso.
Domanda 5: chi ti sta aggredendo, e con quale strumento? Non è una domanda retorica: l’identità del creditore procedente determina il tipo di misura da chiedere. Contro un fornitore che ha ottenuto un decreto ingiuntivo e ha notificato precetto, la misura protettiva tipica dell’art. 18 CCII basta e avanza, perché il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive copre esattamente quella situazione. Contro una banca che sta sospendendo gli affidamenti o che minaccia di escutere una garanzia pubblica, la misura protettiva tipica non serve: quelle non sono azioni esecutive, e la strada corretta è la misura cautelare, che va chiesta con il medesimo ricorso ma qualificata diversamente e sorretta da un proprio periculum. Contro un creditore ipotecario che punta all’iscrizione di una nuova garanzia, opera invece il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati, che scatta già dalla pubblicazione dell’istanza. Scrivi accanto a ogni creditore aggressivo quale delle tre categorie ti riguarda: è questa colonna che, alla Mossa 7, diventerà la struttura delle tue conclusioni.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Il tuo binario normativo è… | Parti dalla mossa… |
|---|---|---|
| Impresa iscritta al Registro Imprese, in crisi ma risanabile, con creditori aggressivi | Composizione negoziata: artt. 17, 18 e 19 CCII | Mossa 1, poi 2-3-4-5-6-7-8 in sequenza |
| Impresa che sta per depositare (o ha depositato) domanda di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o PRO | Procedimento unitario: artt. 39, 44, 54 e 55 CCII | Mossa 2, con la variante indicata in ogni mossa |
| Consumatore, lavoratore, pensionato, ex imprenditore: debiti personali, pignoramento in corso | Ristrutturazione dei debiti del consumatore: artt. 67, 68 e 70 CCII | Mossa 1, poi 3-4-5 in versione sovraindebitamento |
| Imprenditore minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa | Concordato minore: artt. 74 e ss., art. 78, comma 2, lett. d), CCII | Mossa 1, poi 3-4-5 in versione sovraindebitamento |
| Bilanci non approvati, contabilità disallineata, dati incerti | Qualunque binario, ma con innesto documentale straordinario | Mossa 2, senza saltarla per nessun motivo |
| Asta già fissata entro trenta giorni | Il binario resta quello sopra, ma cambia la sequenza | Mossa 3 in parallelo alla Mossa 2, e leggi gli scenari di deviazione |
Individuato il binario, non passare oltre finché non hai messo per iscritto, su un foglio solo, tre righe: quale procedura chiedi, quale data è il tuo primo termine perentorio, quale documento ti manca oggi.
Mossa 1 — Stabilisci su quale binario chiedi la protezione (e blindalo per iscritto)
Obiettivo della mossa: decidere quale strumento di regolazione della crisi attivare, perché è lo strumento a determinare quali documenti servono, non il contrario. Chi salta questa mossa raccoglie carte a caso per due settimane e poi scopre che metà non serviva e che quella decisiva manca.
Quando va fatta. Adesso, prima di ogni altra cosa, e comunque prima di qualsiasi contatto formale con i creditori. Se hai già ricevuto un atto di precetto, considera che il creditore può pignorare decorsi dieci giorni dalla notifica: hai una finestra stretta e la decisione va presa in giorni, non in settimane.
Come si esegue. Verifica tre elementi oggettivi. Primo: la tua qualifica soggettiva, che ricavi dalla visura camerale aggiornata (se sei impresa) o dalla tua posizione fiscale e lavorativa (se sei persona fisica). Secondo: la natura prevalente dei tuoi debiti — se derivano da consumo, mutuo prima casa, fideiussioni personali estranee all’attività d’impresa, sei probabilmente un consumatore ai fini del Codice; se derivano dall’attività, no. Terzo: la sostenibilità prospettica, cioè se esistono flussi futuri o apporti di terzi che rendano credibile un riequilibrio. Su questi tre elementi scegli il binario e mettilo per iscritto in una nota interna di due pagine, che diventerà l’ossatura del ricorso.
La base giuridica. L’art. 2, comma 1, lett. p), CCII definisce le misure protettive come misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori pregiudichino, già dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per regolare la crisi. Quel “richieste dal debitore” è la chiave dell’intero sistema: nessun blocco automatico discende dal solo fatto di essere indebitati o di aver depositato qualcosa. Nella composizione negoziata la richiesta si innesta sull’istanza di nomina dell’esperto (art. 18, comma 1, CCII); negli strumenti di regolazione della crisi si innesta sulla domanda di accesso (art. 54 CCII); nel sovraindebitamento si innesta sul ricorso al giudice (artt. 70 e 78 CCII). Tre agganci diversi, tre fascicoli diversi.
Se qualcosa va storto. L’errore tipico è la scelta del binario “più veloce” senza i presupposti sostanziali. Il Tribunale di Busto Arsizio, il 16 febbraio 2025, ha ricordato che le misure richieste in sede di accesso a uno strumento di composizione della crisi devono essere funzionali allo svolgimento di trattative dirette al risanamento dell’impresa: se il risanamento non è prospettabile, la protezione non ha oggetto. E il Tribunale di Como, il 10 luglio 2025, ha chiarito che ciò che il giudice verifica in via principale, in sede di conferma, è proprio che la finalità della procedura sia consentire il risanamento dell’impresa. Se ti accorgi di aver scelto male, cambia binario prima del deposito: dopo, ogni correzione ti costa un termine.
Check di completamento. Non passare alla mossa successiva finché non hai: (1) la visura camerale aggiornata o la documentazione che qualifica la tua posizione soggettiva; (2) la nota scritta che indica lo strumento prescelto e la ragione della scelta; (3) l’elenco datato delle azioni esecutive e cautelari già avviate contro di te, anche solo in bozza.
Mossa 2 — Costruisci il nucleo contabile: bilanci, dichiarazioni e la fotografia a sessanta giorni
Obiettivo della mossa: mettere il giudice in condizione di vedere numeri verificabili e recenti. Senza questo nucleo, ogni altra allegazione è una promessa.
Quando va fatta. Subito dopo la Mossa 1 e comunque prima del deposito. Attenzione al vincolo temporale interno: la situazione economico-patrimoniale e finanziaria non può essere aggiornata a oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso. Se la prepari oggi e depositi tra tre mesi, l’hai buttata via: va rifatta.
Come si esegue. Sul binario della composizione negoziata, l’art. 19, comma 2, CCII ti impone di depositare, unitamente al ricorso: i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, se non sei tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi d’imposta [lett. a)]; in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda [lett. a-bis), introdotta dal correttivo-ter]; e comunque una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso [lett. b)]. Nota bene: lettera a-bis) e lettera b) non si sostituiscono a vicenda. La prima copre il buco dei bilanci mancanti, la seconda è la fotografia attuale che serve sempre.
A monte, per accedere alla composizione negoziata, l’art. 17, comma 3, CCII ti chiede di inserire in piattaforma i bilanci degli ultimi tre esercizi e, in caso di mancata approvazione, i progetti di bilancio o la situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza, oltre a una relazione sull’attività in concreto esercitata. Trattali come un unico corpo documentale: il fascicolo dell’esperto e quello del giudice devono raccontare la stessa storia con gli stessi numeri.
Sul binario degli strumenti di regolazione della crisi, il riferimento è l’art. 39 CCII: scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti (o dell’intera durata dell’attività se minore), dichiarazioni IRAP e dichiarazioni annuali IVA dei medesimi periodi, bilanci degli ultimi tre esercizi, relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, stato particolareggiato ed estimativo delle attività, idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, elenco nominativo dei creditori con crediti, cause di prelazione e domicilio digitale, relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. Se depositi domanda con riserva ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII, il comma 3 dell’art. 39 ti alleggerisce in prima battuta: bastano i bilanci degli ultimi tre esercizi (o le dichiarazioni dei redditi e IRAP per chi non redige bilancio) e l’elenco nominativo dei creditori con crediti e cause di prelazione; il resto va depositato nel termine assegnato dal Tribunale.
Sul binario del sovraindebitamento la contabilità cede il posto alla documentazione reddituale e patrimoniale personale: dichiarazioni dei redditi, elenco di tutti i beni posseduti, elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
La base giuridica. Art. 19, comma 2, lett. a), a-bis) e b), CCII per la composizione negoziata; art. 17, comma 3, lett. a) e a-bis), CCII per l’accesso; artt. 39 e 44 CCII per gli strumenti di regolazione; art. 67, comma 2, CCII per il consumatore.
Se qualcosa va storto. Il rischio concreto non è la mancanza formale di un documento: è l’incoerenza tra documenti. Il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 12 maggio 2025, ha negato la conferma delle misure protettive proprio in presenza di insufficienza documentale e incertezza contabile: quando i dati non sono verificabili, il giudice non ha il materiale per riconoscere il presupposto della risanabilità. Se la tua contabilità è disallineata, non nasconderlo: dichiaralo, spiega perché, e allega una riconciliazione. Un dato spiegato vale più di un dato pulito ma isolato.
Check di completamento. (1) Hai i tre esercizi coperti, in una delle forme ammesse. (2) La situazione aggiornata porta una data che, al momento previsto per il deposito, sarà entro sessanta giorni. (3) I saldi della situazione aggiornata quadrano con l’elenco creditori della mossa successiva: se non quadrano, fermati e riconcilia adesso.
Mossa 3 — Elenco dei creditori, primi dieci con PEC, e mappa delle azioni già in corso
Obiettivo della mossa: dire al giudice, con nomi e importi, chi ha diritto di essere sentito e chi ti sta già aggredendo. È il documento che trasforma la tua crisi da racconto in perimetro processuale.
Quando va fatta. In parallelo alla Mossa 2, e va aggiornata fino al giorno del deposito. Ogni nuovo precetto o pignoramento notificato nel frattempo entra nella mappa.
Come si esegue. L’art. 19, comma 2, lett. c), CCII richiede l’elenco dei creditori con individuazione dei primi dieci per ammontare e indicazione dei relativi indirizzi PEC, se disponibili, oppure di indirizzi di posta elettronica non certificata di cui sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella. Non è un adempimento burocratico: l’art. 19, comma 4, CCII consente espressamente al Tribunale di assumere informazioni dai creditori indicati in quell’elenco. Se lo compili male, stai scegliendo male i tuoi interlocutori processuali. Se ometti un creditore rilevante, il giudice se ne accorge quando quello si presenta all’udienza da controinteressato non avvisato.
Costruisci una tabella con: denominazione, natura del credito, importo, causa di prelazione, PEC, stato dell’azione (nessuna, diffida, decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, ipoteca giudiziale iscritta). Le prime dieci righe per ammontare sono quelle che la legge ti chiede di isolare. Allega, per ciascuna azione in corso, la copia dell’atto: precetto, atto di pignoramento, verbale d’asta, nota di iscrizione ipotecaria.
C’è poi un adempimento che quasi tutti dimenticano e che vive fuori dal fascicolo giudiziale: l’art. 18, comma 2, CCII ti impone di inserire nella piattaforma telematica, insieme all’istanza di misure protettive, una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei tuoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione già resa ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d), CCII. È una dichiarazione tua, personale, sulla quale il giudice misurerà la tua trasparenza per l’intera durata della protezione.
Sul binario del sovraindebitamento, l’art. 67, comma 2, CCII chiede l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, l’elenco di tutti i beni posseduti, gli atti di disposizione del quinquennio, le dichiarazioni dei redditi, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare accompagnato dal certificato dello stato di famiglia, e l’elenco di stipendi, pensioni, salari e di ogni altra entrata tua e del tuo nucleo familiare con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.
Sulla mappa delle esecuzioni serve un livello di dettaglio superiore a quello che di solito si prepara. Per il pignoramento presso terzi annota data di notifica al debitore e al terzo, udienza fissata, eventuale ordinanza di assegnazione già emessa: se l’assegnazione è intervenuta, quelle somme sono uscite dal tuo patrimonio e nessuna protezione le riporta indietro. Per il pignoramento immobiliare annota data di trascrizione, nomina del professionista delegato, data della perizia e soprattutto data fissata per la vendita: è il numero che governa il tuo calendario. Per le ipoteche giudiziali annota data di iscrizione, perché il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati opera dalla pubblicazione dell’istanza in avanti e non travolge quanto è stato iscritto prima. E annota anche l’effetto simmetrico previsto dall’art. 19, comma 8, CCII: in caso di revoca o cessazione delle misure, il divieto di acquisire prelazioni viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione, il che significa che le prelazioni non acquisite durante la protezione restano tali, ma che dal giorno della caduta dello scudo la corsa riparte immediatamente.
Questa mappa ha un secondo destinatario oltre al giudice della crisi: il giudice dell’esecuzione. La protezione non si autoapplica nel fascicolo esecutivo. Quando ottieni il provvedimento devi depositarlo lì, con un’istanza che chieda al giudice dell’esecuzione di prenderne atto: la sospensione che ne consegue ha natura ricognitiva, ma qualcuno deve materialmente attivarla. Se il tuo elenco è ordinato per numero di ruolo dell’esecuzione, questa attività ti costa mezza giornata; se è un elenco di nomi senza riferimenti processuali, ti costa una settimana che non hai.
La base giuridica. Art. 19, commi 2, lett. c), e 4, CCII; art. 18, comma 2, CCII; art. 39, comma 2, CCII per gli strumenti di regolazione; art. 67, comma 2, CCII per il consumatore.
Se qualcosa va storto. Se un creditore è già arrivato all’aggiudicazione, la protezione non riporta indietro l’orologio. Se invece l’esecuzione è pendente ma non conclusa, il conflitto tra procedura esecutiva e misura protettiva si risolve a favore di quest’ultima: il Tribunale di Vicenza, l’11 gennaio 2026, ha affermato l’operatività erga omnes delle misure protettive e la loro inconciliabilità con la procedura esecutiva già avviata. Ma il giudice dell’esecuzione non lo sa finché non glielo dici tu: devi depositare il provvedimento nel fascicolo dell’esecuzione.
Check di completamento. (1) La somma degli importi in elenco coincide con l’esposizione risultante dalla situazione aggiornata. (2) Per i primi dieci creditori hai una PEC valida o un indirizzo la cui titolarità è verificabile. (3) Hai la copia di ogni atto esecutivo o cautelare notificato, con data di notifica leggibile.
Mossa 4 — Il progetto di piano di risanamento, il piano finanziario a sei mesi e il prospetto delle iniziative
Obiettivo della mossa: dimostrare che esiste qualcosa da proteggere. La misura protettiva è strumentale: protegge le trattative, non il debitore in quanto tale. Senza piano, non c’è nulla che la protezione possa servire.
Quando va fatta. Prima del deposito del ricorso, mai dopo. È il documento che richiede più tempo di elaborazione: se hai un’esecuzione in corso, iniziala il giorno stesso in cui decidi il binario.
Come si esegue. L’art. 19, comma 2, lett. d), CCII richiede tre elaborati distinti, e vanno tenuti distinti anche graficamente: un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’art. 13, comma 2, CCII; un piano finanziario per i successivi sei mesi; un prospetto delle iniziative che intendi adottare.
Il progetto di piano deve rispondere a domande semplici e concrete: da dove nasce lo squilibrio, quali interventi lo correggono, quali risorse entrano e da chi, in quali tempi, con quali effetti sui creditori. Il piano finanziario a sei mesi deve mostrare mese per mese le entrate e le uscite attese, incluse quelle correnti che continuerai a pagare: ricorda che l’art. 18, comma 1, CCII non inibisce i pagamenti, quindi il giudice si aspetta che tu dichiari quali pagamenti continuerai a effettuare. Il prospetto delle iniziative è il documento più trascurato e più utile: elenca le azioni concrete già avviate — cessione di un ramo, dismissione di un immobile, ingresso di un socio, rinegoziazione bancaria — con il loro stato di avanzamento.
Sul binario del sovraindebitamento l’equivalente è la proposta di ristrutturazione dei debiti: l’art. 67, comma 1, CCII ti consente, con l’ausilio dell’OCC, di proporre ai creditori un piano che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, a contenuto libero, anche con soddisfacimento parziale e differenziato dei crediti; il comma 3 ammette espressamente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, e dalle operazioni di prestito su pegno.
Prima di depositare, sottoponi il piano a cinque verifiche secche. Prima: esiste una discontinuità rispetto alla gestione che ha prodotto lo squilibrio, o stai proponendo di continuare come prima sperando in condizioni migliori? Seconda: le risorse che immetti sono identificate e provenienti da fonti verificabili, oppure sono ipotesi di ricavo? Terza: il piano finanziario a sei mesi chiude ogni mese con un saldo non negativo, incluse le uscite correnti che continuerai a pagare? Quarta: se le trattative andassero a buon fine, i creditori riceverebbero più di quanto otterrebbero proseguendo le esecuzioni individuali? Quinta: quanto durano davvero le trattative che stai proteggendo, e quel numero è compatibile con il tetto dei duecentoquaranta giorni?
Se una di queste risposte è negativa, non depositare ancora: correggi. Il giudice non ti chiede la certezza del successo, ma la coerenza interna. Un piano che promette il riequilibrio e allega un piano finanziario in perdita per sei mesi consecutivi si smonta da solo all’udienza, indipendentemente dalla qualità dell’esposizione giuridica del ricorso. E il parere che l’esperto è chiamato a rendere sulla funzionalità delle misure si costruisce esattamente su queste cinque verifiche: se le hai fatte tu prima, l’esperto ha materiale su cui fondarsi; se non le hai fatte, dovrà dire che non è in grado di esprimersi, che nella pratica equivale a un parere contrario.
La base giuridica. Art. 19, comma 2, lett. d), CCII; art. 13, comma 2, CCII per la lista di controllo; art. 67, commi 1 e 3, CCII per il consumatore.
Se qualcosa va storto. Due patologie ricorrenti. La prima: il piano liquidatorio travestito da risanamento, che il Tribunale di Verona ha stroncato il 10 marzo 2025. La seconda: il piano evanescente, cioè privo di numeri sostenibili. Il Tribunale di Bari, in sede di reclamo, il 13 maggio 2025 ha rigettato l’impugnazione contro la revoca delle misure proprio perché il reclamante non aveva integrato la documentazione destinata a provare la possibilità del risanamento, considerando le misure non funzionali a un piano rimasto inconsistente — e ciò a prescindere da un profilo procedurale che avrebbe potuto giovargli. Il messaggio operativo è netto: il reclamo non è la sede per rimediare a un fascicolo debole, ma se hai documenti nuovi quello è l’ultimo momento utile per portarli.
Va detto anche il rovescio: un piano difficile non è un piano perduto. Il Tribunale di Bologna, il 23 maggio 2025, ha confermato le misure protettive pur ritenendo la ristrutturazione prospettata di difficile attuazione e pur in presenza di critiche mosse da alcuni creditori. La soglia non è la certezza del successo: è la concreta prospettiva del risanamento, documentata.
Check di completamento. (1) I tre elaborati esistono come documenti separati e coerenti tra loro. (2) Il piano finanziario copre esattamente i sei mesi successivi al deposito, non un semestre generico. (3) Ogni iniziativa indicata nel prospetto è accompagnata da un riscontro documentale, anche minimo: una lettera d’intenti, una proposta d’acquisto, una delibera.
Mossa 5 — Le dichiarazioni che ti assumi in proprio: risanabilità, accettazione dell’esperto, certificazioni fiscali e contributive
Obiettivo della mossa: chiudere il fascicolo con i documenti che nessun consulente può firmare al posto tuo e con quelli che dipendono da enti terzi, cioè i due punti dove il piano si blocca più spesso.
Quando va fatta. Le certificazioni degli enti vanno richieste per prime, perché hanno tempi non governabili da te; le dichiarazioni personali si firmano per ultime, quando il piano è definito.
Come si esegue. L’art. 19, comma 2, lett. e), CCII ti chiede una dichiarazione avente valore di autocertificazione che attesti, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata. Non è una formula di stile: è l’assunzione formale di responsabilità sulla premessa dell’intera protezione. Scrivila ancorandola ai numeri del piano — quali flussi, quali apporti, quale orizzonte — e non a formule generiche.
La lett. f) del medesimo comma richiede l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, CCII, con il relativo indirizzo PEC. L’accettazione non la produci tu: la inserisce l’esperto in piattaforma entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, dopo aver verificato indipendenza, competenze e disponibilità di tempo. Il tuo compito è procurartela e allegarla, perché è il documento che aggancia il tuo ricorso alla procedura e che, insieme all’istanza, determina il momento di decorrenza della protezione.
Sul fronte degli enti, l’art. 17, comma 3, CCII richiede per l’accesso alla composizione negoziata il certificato unico dei debiti tributari di cui all’art. 364, comma 1, CCII, la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1, CCII, e un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza. Qui il correttivo-ter ha risolto un problema pratico che bloccava decine di procedure: il comma 3-bis dell’art. 17 CCII ti consente, nelle more del rilascio di quelle certificazioni, di inserire in piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 con cui attesti di averle richieste almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza. Traduzione operativa: il giorno in cui decidi di muoverti, la prima cosa che fai è protocollare la richiesta delle certificazioni, perché quella data ti apre la porta dieci giorni dopo anche se gli enti non hanno risposto.
Sul binario del sovraindebitamento, il documento che pesa di più non lo scrivi tu ma l’organismo: l’art. 68, comma 2, CCII impone all’OCC una relazione particolareggiata che esponga le cause dell’indebitamento e la diligenza usata nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l’indicazione presumibile dei costi della procedura; il comma 3 aggiunge la valutazione sul merito creditizio, cioè sul comportamento del finanziatore che ha concesso credito senza adeguata istruttoria. È il documento che determina i tempi reali della tua protezione: finché la relazione non è pronta, il giudice non emette il decreto e il tuo patrimonio resta esposto.
Qui il profilo professionale di chi ti assiste incide direttamente sulla velocità e sulla tenuta del fascicolo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, oltre che Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi, dai due lati del tavolo, sia i contenuti che la relazione dell’organismo deve avere sia il parere che l’esperto sarà chiamato a rendere davanti al giudice.
La base giuridica. Art. 19, comma 2, lett. e) e f), CCII; art. 13, commi 6, 7 e 8, CCII; art. 17, commi 3, lett. e), f), g) e h), e 3-bis, CCII; artt. 363 e 364 CCII; art. 46 D.P.R. 445/2000; art. 68, commi 2 e 3, CCII.
Se qualcosa va storto. Se le certificazioni non arrivano e non hai attivato la dichiarazione sostitutiva nei tempi, sei costretto a rinviare il deposito: e il rinvio, quando c’è un’asta in calendario, è la sconfitta. Se l’esperto non accetta o rinuncia, la nomina va reiterata e i termini si riallineano sull’accettazione effettiva: verifica sempre in piattaforma la data esatta di inserimento dell’accettazione, perché da lì decorre tutto.
Check di completamento. (1) Hai in mano l’accettazione dell’esperto con PEC e la data certa del suo inserimento. (2) Hai le tre certificazioni, oppure la dichiarazione sostitutiva con prova della richiesta protocollata almeno dieci giorni prima. (3) L’autocertificazione di risanabilità richiama numeri contenuti nel piano e non affermazioni astratte.
Mossa 6 — Deposita e pubblica: il giorno esatto in cui scatta lo scudo
Obiettivo della mossa: far scattare la protezione nel momento in cui serve, sapendo che la data di pubblicazione è la data da cui si contano tutti i termini successivi.
Quando va fatta. Quando il fascicolo delle mosse 2, 3, 4 e 5 è completo, e non un giorno prima: perché dal momento della pubblicazione parte un conto alla rovescia di ventiquattro ore per il deposito del ricorso.
Come si esegue. Nella composizione negoziata presenti l’istanza di applicazione delle misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto oppure con successiva istanza, secondo le modalità dell’art. 17, comma 1, CCII. Puoi chiedere la protezione nei confronti di tutti i creditori, oppure limitarla a determinate iniziative, a determinati creditori o a categorie di creditori: è la cosiddetta protezione selettiva, e in molti casi è la scelta più efficace, perché è più difficile che il giudice la ritenga sproporzionata. Restano in ogni caso esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
L’istanza è pubblicata nel Registro delle Imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con te né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con i quali eserciti l’attività d’impresa. Attenzione a due limiti espressi: non sono inibiti i pagamenti, e i creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure richieste. Restano inoltre ferme la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
Negli strumenti di regolazione della crisi il meccanismo è parallelo ma l’aggancio cambia: le misure protettive di cui il debitore chiede di avvalersi producono effetto dalla pubblicazione della domanda di accesso nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 54 CCII, con la variante del pre-accordo di ristrutturazione, per il quale il comma 3 richiede di allegare la documentazione dell’art. 39, comma 1, CCII e la proposta di accordo corredata dall’attestazione di un professionista indipendente sull’esistenza di trattative in corso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.
Nel sovraindebitamento non esiste alcuno scudo semiautomatico: la protezione arriva soltanto con il provvedimento del giudice, cioè con il decreto di apertura ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dell’art. 78, comma 2, lett. d), CCII per il concordato minore. Nella liquidazione controllata l’effetto discende dalla sentenza di apertura.
La variante degli strumenti di regolazione della crisi merita un passaggio a sé, perché i termini sono diversi e chi arriva dalla composizione negoziata tende ad applicarli per analogia sbagliando. Qui la protezione si aggancia alla domanda di accesso: le misure protettive di cui dichiari di volerti avvalere producono effetto dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 54 CCII, e la conferma passa per il procedimento dell’art. 55 CCII. Il Tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti e ti assegna un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto; conferma o revoca le misure entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese. Negli accordi di ristrutturazione la durata massima è di quattro mesi, e le misure perdono efficacia dalla pubblicazione della sentenza di omologazione. Il tetto complessivo resta quello dell’art. 8 CCII: dodici mesi, anche non continuativi e comprensivi di proroghe e rinnovi, fino all’omologazione dello strumento o all’apertura della procedura di insolvenza.
C’è poi la variante del pre-accordo, cioè della protezione chiesta durante le trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi: in quel caso l’art. 54, comma 3, CCII richiede di allegare la documentazione dell’art. 39, comma 1, CCII e la proposta di accordo corredata dall’attestazione di un professionista indipendente che dia atto che sulla proposta sono in corso trattative con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti e che la proposta, se accettata, è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.
Anche il perimetro delle misure concedibili, in questa sede, ha una sua giurisprudenza. Il Tribunale di Firenze, il 2 novembre 2025, in un concordato con riserva ha esaminato l’istanza cautelare volta a ottenere un ordine di rilascio del DURC regolare, emettendo il provvedimento e rimettendone la conferma alla successiva udienza; il Tribunale di Brescia, il 29 settembre 2025, ha individuato presupposti e limiti per la concessione di misure atipiche accanto a quelle tipiche già riconosciute. Se la tua esigenza è la continuità dei contratti pubblici o la regolarità contributiva, sappi che la domanda va costruita in termini cautelari e argomentata su un periculum specifico, non chiesta come corollario automatico della protezione.
La base giuridica. Artt. 17, comma 1, e 18, commi 1, 2 e 5, CCII; art. 54, commi 1, 2 e 3, CCII; artt. 70 e 78 CCII.
Se qualcosa va storto. Se pubblichi prima di avere il ricorso pronto, il giorno dopo sei fuori tempo. Se pubblichi senza aver mappato le esecuzioni, rischi che un creditore prosegua e che tu debba rincorrerlo davanti al giudice dell’esecuzione. E ricorda che la protezione non congela la tua vita d’impresa: l’art. 18, comma 4, CCII impedisce, dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, che venga pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza — ma solo finché il Tribunale non disponga la revoca delle misure. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale accogliendo l’istanza di un creditore dopo che alla debitrice era stata negata la conferma delle misure protettive, in un quadro di assenza di prospettive di risanamento: perso lo scudo, il fronte si riapre immediatamente.
Check di completamento. (1) Hai la ricevuta di pubblicazione con data e ora. (2) Il ricorso della mossa 7 è già scritto e pronto al deposito, non da scrivere. (3) Hai comunicato la data di pubblicazione a chi segue per te le esecuzioni pendenti.
Mossa 7 — Il ricorso al Tribunale entro il giorno successivo (e il numero di ruolo entro venti giorni)
Obiettivo della mossa: consolidare davanti al giudice una protezione che, senza questo passaggio, è destinata a cadere per il solo decorso del tempo.
Quando va fatta. Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel Registro delle Imprese. È il termine più stretto dell’intero Codice della crisi e non ammette recuperi. Aggiungi subito in agenda la seconda data: entro venti giorni dalla pubblicazione devi chiedere la pubblicazione nel Registro delle Imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.
Sul calendario, una precisazione che vale per l’intera materia: la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, ma il procedimento sulle misure protettive si svolge nelle forme degli artt. 669-bis e seguenti c.p.c., cioè in forma cautelare, e in quella sede la sospensione feriale non ti offre alcuna rete. Se pubblichi il 12 agosto, il ricorso va depositato il 13.
Come si esegue. Il ricorso si presenta al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè al tribunale del luogo in cui hai il centro degli interessi principali, e chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorra, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Al ricorso alleghi il fascicolo costruito nelle mosse precedenti: i documenti delle lett. a), a-bis), b), c), d), e) ed f) dell’art. 19, comma 2, CCII.
Nel corpo del ricorso, tratta separatamente tre cose che i giudici trovano spesso confuse: che cosa chiedi (conferma delle misure già pubblicate, oppure modifica, oppure misure cautelari ulteriori); nei confronti di chi (tutti i creditori o soltanto alcuni); e perché la protezione è funzionale alle trattative e non sproporzionata rispetto al pregiudizio dei creditori. Su quest’ultimo punto il Tribunale di Catania, il 15 dicembre 2025, ha sottolineato che alcune valutazioni devono essere state già compiute dal ricorrente prima del deposito, proprio perché il giudice possa esercitare il proprio vaglio: presentarsi con la richiesta e demandare al Tribunale l’individuazione del perimetro è un errore di impostazione.
La base giuridica. Art. 19, commi 1 e 2, CCII; art. 27 CCII per la competenza; art. 19, comma 7, CCII per le forme del procedimento cautelare uniforme; art. 92 dell’ordinamento giudiziario per l’esclusione dei procedimenti cautelari dalla sospensione feriale.
Se qualcosa va storto. L’art. 19, comma 1, CCII è esplicito: l’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure e, decorso inutilmente il termine dei venti giorni per la pubblicazione del numero di ruolo, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal Registro delle Imprese. Il comma 3 aggiunge che, se il ricorso non è depositato nel termine, il Tribunale dichiara l’inefficacia delle misure protettive con decreto motivato, senza nemmeno fissare l’udienza. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 20 marzo 2025, ha rigettato per tardività la domanda di conferma, affrontando anche la sorte delle misure cautelari chieste contestualmente: e qui c’è una notizia utile, perché la declaratoria di inefficacia riguarda le protettive, mentre la domanda cautelare conserva autonomia e il procedimento su di essa prosegue. Se hai sbagliato il termine sulle protettive, non abbandonare la richiesta cautelare: spesso è l’unica protezione residua.
C’è poi un termine che non dipende da te. Sempre l’art. 19, comma 3, CCII stabilisce che gli effetti protettivi cessano anche se il giudice non fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito, e che in questi casi la domanda può essere riproposta. Monitora il fascicolo: se il decreto non arriva, devi accorgertene tu.
Check di completamento. (1) Hai la ricevuta di deposito telematico con data certa entro il giorno successivo alla pubblicazione. (2) Hai il numero di ruolo generale e hai già predisposto la richiesta di pubblicazione al Registro Imprese. (3) Hai versato il contributo unificato previsto dalla legge per il procedimento e allegato la relativa attestazione.
Mossa 8 — L’udienza entro dieci giorni e la tenuta delle misure: notifiche, parere dell’esperto, durata, proroga, revoca, reclamo
Obiettivo della mossa: trasformare una protezione provvisoria in un’ordinanza, e poi mantenerla viva per tutto il tempo necessario alle trattative.
Quando va fatta. Dal decreto di fissazione fino alla scadenza delle misure. La finestra iniziale è compressa: il Tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso, e nel frattempo tu devi eseguire le notifiche.
Come si esegue. Ricevuto il decreto, verifica quattro cose. Primo: che l’estratto sia stato trasmesso al Registro delle Imprese, adempimento che l’art. 19, comma 3, CCII pone a cura del cancelliere entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo. Secondo: le modalità di notifica prescritte, perché il ricorso unitamente al decreto va notificato a tua cura, anche all’esperto, e il Tribunale può prescrivere ai sensi dell’art. 151 c.p.c. forme particolari per garantire la celerità, indicandone i destinatari. Terzo: chi sono i controinteressati effettivi, cioè i creditori che hanno già intrapreso iniziative o che sono destinatari delle misure richieste. Quarto: se le misure incidono su diritti di terzi, perché in quel caso i terzi devono essere sentiti.
All’udienza il Tribunale, sentite le parti, chiama l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l’attività che intende svolgere; può nominare un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., procedere agli atti di istruzione indispensabili e assumere informazioni dai creditori indicati nell’elenco. Provvede poi con ordinanza che stabilisce la durata delle misure, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, e può limitarle, sentito l’esperto, a determinate iniziative dei creditori, a determinati creditori o a categorie.
La protezione è prorogabile: su tua istanza o delle parti interessate all’operazione di risanamento, acquisito il parere dell’esperto, il giudice può prorogare per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, entro un tetto complessivo di duecentoquaranta giorni. Non è concessa proroga se il centro degli interessi principali dell’impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la richiesta. Negli strumenti di regolazione della crisi, l’art. 8 CCII fissa in dodici mesi, anche non continuativi e comprensivi di proroghe e rinnovi, la durata complessiva massima della protezione fino all’omologazione o all’apertura della procedura.
La base giuridica. Art. 19, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, CCII; art. 151 e art. 68 c.p.c.; art. 669-terdecies c.p.c. per il reclamo; art. 8 CCII per la durata complessiva; art. 55 CCII per il procedimento negli strumenti di regolazione.
Se qualcosa va storto. Tre scenari, tutti frequenti.
La revoca. L’art. 19, comma 6, CCII consente al giudice, su istanza tua, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, di revocare le misure o abbreviarne la durata in qualunque momento, e in ogni caso a seguito dell’archiviazione dell’istanza, quando le misure non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla conferma dopo che l’esperto aveva disposto l’archiviazione della composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. La tenuta della protezione dipende dalla tua condotta durante la procedura, non solo dai documenti iniziali.
Il perimetro delle misure. Non tutto ciò che ti serve è concedibile. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure tipiche dell’art. 18 CCII ma ha escluso l’inibitoria delle azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, per difetto di periculum e sproporzione rispetto agli interessi dei creditori; in senso convergente, il Tribunale di Verona il 26 febbraio 2025 ha escluso, salvo eventi patologici, che si possa inibire alle banche la segnalazione a sofferenza. Viceversa, il Tribunale di Bologna il 6 giugno 2025 ha qualificato come misura cautelare, e non protettiva, l’istanza volta a inibire alle banche la sospensione degli affidamenti e a ottenere il ripristino di quelli revocati, e il Tribunale di Pavia il 19 dicembre 2025 ha accolto l’istanza cautelare diretta a impedire alla banca l’escussione della garanzia del Fondo di garanzia MCC. Chiedere la cosa giusta con la qualificazione giusta cambia l’esito.
L’impugnazione. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. La Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha ricordato che il termine per impugnare il diniego è quello di quindici giorni derivante dal rinvio operato dall’art. 19 CCII all’art. 669-terdecies c.p.c., e che la pendenza dell’istruttoria prefallimentare non sospende né dilata quella scelta difensiva; in precedenza, la stessa Sezione, con ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, aveva escluso che il debitore vanti un diritto pieno al rinvio della trattazione o della decisione per il tempo necessario a impugnare la revoca delle misure protettive. Il reclamo, quando è ben istruito, funziona: il Tribunale di Marsala, il 23 gennaio 2026, ha ammesso che il Presidente del collegio, in sede di reclamo, ripristini misure protettive in precedenza revocate.
Una nota tecnica che semplifica la vita e che molti trascurano. L’art. 19, comma 7, CCII stabilisce che il procedimento si svolge nelle forme degli artt. 669-bis e seguenti c.p.c., che il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al Registro delle Imprese entro il giorno successivo, e che non si applicano l’art. 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l’art. 669-novies, primo comma, c.p.c. Tradotto in pratica: ottenuta l’ordinanza di conferma, non sei gravato dell’onere di instaurare un giudizio di merito entro un termine perentorio a pena di inefficacia della misura, come avverrebbe in un ordinario procedimento cautelare. La protezione vive del suo procedimento, si esaurisce con la sua durata e si prolunga soltanto con la proroga. Questo ti libera da un adempimento, ma ti carica di un presidio: la scadenza dell’ordinanza è l’unico evento che può farti perdere lo scudo senza che nessuno ti avvisi.
Organizza quindi il monitoraggio su tre date fisse, da annotare il giorno stesso in cui ricevi l’ordinanza. La prima è la scadenza delle misure. La seconda è la data, almeno quindici giorni prima, in cui verifichi con l’esperto se sussistono le condizioni per la proroga, perché la proroga richiede il suo parere e nel parere l’esperto deve indicare anche l’attività svolta e quella ancora da svolgere. La terza è la data limite complessiva dei duecentoquaranta giorni, oltre la quale la protezione tipica non è più prorogabile: da lì in avanti, se le trattative sono ancora vive, l’unica via è quella cautelare, nel solco del provvedimento del Tribunale di Lanciano del 17 ottobre 2025.
Check di completamento. (1) Le notifiche risultano perfezionate nelle forme prescritte, esperto compreso. (2) Hai in fascicolo il parere dell’esperto e conosci la sua posizione prima dell’udienza. (3) Hai in agenda, il giorno stesso in cui ricevi l’ordinanza, la data di scadenza delle misure e la data entro cui presentare l’eventuale istanza di proroga.
Il piano alla prova dei numeri
Quattro simulazioni operative. Sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili per mostrare come cambia l’esito al variare della tempestività: non sono casi reali né esiti garantiti.
Ipotesi A — Impresa che esegue il piano nei termini. S.r.l. edile, esposizione complessiva 1.284.600 €, di cui 417.300 € verso fornitori con due decreti ingiuntivi esecutivi e un pignoramento presso terzi già notificato. Certificazioni fiscali e contributive richieste il 24 febbraio 2026. Istanza di nomina dell’esperto e istanza di misure protettive presentate il 6 marzo; accettazione dell’esperto inserita in piattaforma e pubblicazione al Registro delle Imprese lunedì 9 marzo. Ricorso ex art. 19 CCII depositato martedì 10 marzo, entro il giorno successivo. Il Tribunale fissa udienza con decreto il 17 marzo, entro i dieci giorni. Richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione: il termine cade domenica 29 marzo e slitta a lunedì 30. Udienza il 24 marzo, parere favorevole dell’esperto sulla funzionalità delle misure, ordinanza di conferma per novanta giorni con scadenza al 22 giugno. Esito: il pignoramento presso terzi non prosegue, nessun creditore può iscrivere ipoteca giudiziale non concordata, le trattative si aprono con un orizzonte certo e prorogabile fino al tetto dei duecentoquaranta giorni.
Ipotesi B — Stessa impresa, ricorso depositato con tre giorni di ritardo. Tutto identico, ma il ricorso viene depositato giovedì 12 marzo anziché martedì 10. Il Tribunale, verificato che il deposito è fuori termine, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive senza fissare udienza. Esito: lo scudo che aveva operato dal 9 marzo cade retroattivamente nella sua efficacia, il creditore procedente riprende l’esecuzione dal punto in cui era, l’iscrizione dell’istanza è destinata alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Se nel ricorso era stata formulata anche una domanda di misure cautelari, quella domanda conserva autonomia e il procedimento su di essa prosegue: è l’unico appiglio residuo, e vale la pena averlo previsto in via di cautela già nella redazione dell’atto.
Ipotesi C — Fascicolo tempestivo ma documentalmente incompleto. S.r.l. commerciale, esposizione 468.900 €. Ricorso depositato nei termini, ma la situazione economico-patrimoniale allegata è aggiornata al 15 novembre 2025 a fronte di un deposito del 10 marzo 2026, quindi ben oltre i sessanta giorni, e manca il piano finanziario per i sei mesi successivi. All’udienza l’esperto non è in grado di esprimersi sulla funzionalità delle misure perché il progetto di piano non consente di apprezzare i flussi. Esito realistico: rigetto della conferma, oppure conferma limitata ai soli due creditori procedenti per un periodo minimo di trenta giorni, con onere di integrazione documentale. Il costo del documento mancante non è formale: è la differenza fra centoventi e trenta giorni di respiro.
Ipotesi D — Consumatore con asta immobiliare fissata. Persona fisica, debiti personali per 87.400 € tra mutuo residuo, cessione del quinto e carte revolving; pignoramento immobiliare pendente con vendita fissata per martedì 14 aprile 2026. Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato lunedì 2 marzo, con la relazione dell’OCC già completa e la documentazione dell’art. 67, comma 2, CCII allegata per intero. Decreto del giudice del sovraindebitamento con misure protettive il 23 marzo; deposito immediato del decreto nel fascicolo dell’esecuzione con istanza al giudice dell’esecuzione, che sospende ai sensi dell’art. 623 c.p.c. Esito: la vendita non si celebra. Variante: identico fascicolo, ma il ricorso viene depositato il 27 marzo e la relazione dell’OCC è completata soltanto il 20 aprile. Esito: il decreto arriva dopo la vendita, e nel sovraindebitamento non esiste protezione anticipata automatica a coprire l’intervallo. Tra le due varianti cambia una cosa sola: venticinque giorni di anticipo nella raccolta documentale.
Ipotesi E — L’impresa che dimentica la proroga. Riprendiamo l’impresa dell’Ipotesi A: ordinanza di conferma per novanta giorni con scadenza al 22 giugno, trattative avviate con tre banche e undici fornitori, di cui due già formalizzate in accordi di rinegoziazione. Percorso corretto: il 3 giugno viene chiesto all’esperto il parere sulla proroga; il 9 giugno l’istanza è depositata con il parere allegato e con l’indicazione dell’attività ancora da svolgere; il giudice proroga di novanta giorni, portando la protezione al 20 settembre, per un totale di centottanta giorni sul tetto massimo di duecentoquaranta. Percorso sbagliato: l’istanza viene depositata il 26 giugno, quattro giorni dopo la scadenza. In quel momento le misure sono già cessate per decorso del termine, non c’è nulla da prorogare, e i creditori che erano rimasti fermi possono riprendere le iniziative dal punto in cui le avevano interrotte. Il costo dell’errore è l’intera protezione residua, cioè fino a sessanta giorni di trattative, per una dimenticanza di calendario di quattro giorni.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni riga è una mossa; ogni mossa ha un termine e un prezzo se la salti.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Scelta del binario | Individuare la procedura e quindi il set documentale | Prima di ogni raccolta | Documenti inutili e assenza di quello decisivo |
| 2. Nucleo contabile | Bilanci o dichiarazioni tre esercizi + situazione aggiornata | Situazione entro 60 giorni dal deposito | Rigetto per insufficienza documentale e incertezza contabile |
| 3. Elenco creditori e mappa esecuzioni | Perimetro dei destinatari e delle azioni in corso | Aggiornato fino al deposito | Controinteressati non avvisati, dichiarazione ex art. 18, co. 2, incompleta |
| 4. Piano, piano finanziario 6 mesi, prospetto iniziative | Dimostrare che c’è un risanamento da proteggere | Prima del deposito | Misure ritenute non funzionali o sproporzionate |
| 5. Autocertificazione, accettazione esperto, certificazioni enti | Chiudere il fascicolo con gli atti non delegabili | Certificazioni richieste almeno 10 giorni prima dell’istanza | Deposito rinviato mentre l’esecuzione avanza |
| 6. Deposito e pubblicazione | Far scattare la protezione semiautomatica | Quando il fascicolo è completo | Protezione attivata senza ricorso pronto |
| 7. Ricorso ex art. 19 CCII | Consolidare la protezione davanti al giudice | Entro il giorno successivo alla pubblicazione; numero di ruolo entro 20 giorni | Inefficacia dichiarata con decreto e cancellazione dell’iscrizione |
| 8. Udienza e tenuta | Ottenere e mantenere l’ordinanza | Udienza entro 10 giorni; proroghe entro 240 giorni | Revoca, perimetro ridotto, decadenza per mancata proroga |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti che ricorrono più spesso e il piano B per ciascuno.
Scenario 1 — Il creditore accelera: asta fissata prima che tu sia pronto. È la deviazione più comune. Non tentare di completare il fascicolo perfetto: comprimi. Sul binario impresa, richiedi le certificazioni degli enti oggi stesso, così da poter attivare tra dieci giorni la dichiarazione sostitutiva ex art. 17, comma 3-bis, CCII, e concentra le energie sul progetto di piano e sul piano finanziario, che sono i documenti su cui il giudice misura la funzionalità delle misure. Valuta la protezione selettiva, mirata sul creditore procedente: è più rapida da giustificare e più difficile da attaccare come sproporzionata. Sul binario sovraindebitamento, deposita il ricorso appena la relazione dell’OCC è sostenibile e chiedi contestualmente le misure protettive, perché fino al decreto il patrimonio resta scoperto; parallelamente, porta al professionista delegato alla vendita la prova documentale dell’avvio della procedura, chiedendo un breve differimento motivato. Se il decreto arriva, depositalo immediatamente nel fascicolo dell’esecuzione: la sospensione ex art. 623 c.p.c. è ricognitiva, ma qualcuno deve chiederla.
Scenario 2 — Il termine è scaduto: hai perso il giorno successivo alla pubblicazione. Non fingere che non sia successo e non ripresentare lo stesso ricorso sperando che passi. Prima verifica quale sia esattamente la conseguenza applicabile: l’inefficacia delle misure protettive con decreto motivato e senza udienza, e la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza se sono decorsi anche i venti giorni per la pubblicazione del numero di ruolo. Poi lavora su tre fronti. Primo: se avevi chiesto anche misure cautelari, insisti su quel capo, che ha vita autonoma. Secondo: valuta la riproposizione, che l’art. 19, comma 3, CCII ammette espressamente per le ipotesi di mancata fissazione dell’udienza nei dieci giorni; per l’ipotesi di misura semiautomatica revocata o non confermata negli strumenti di regolazione, il Tribunale di Avellino, il 13 febbraio 2025, ha chiarito che la misura perde efficacia e non può essere recuperata con un ricorso per la proroga delle altre misure confermate, dovendosi procedere a una nuova iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII. Terzo: se il provvedimento negativo è già stato emesso, calcola subito i quindici giorni per il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e usa quella sede per integrare la documentazione, perché in sede di reclamo l’integrazione è ammessa ed è spesso decisiva.
Scenario 3 — Un documento è irreperibile. Bilanci non approvati per conflitto tra soci, certificazione dei debiti contributivi che non arriva, contabilità di un esercizio andata perduta con il precedente consulente. Nessuna di queste situazioni è di per sé fatale, ma nessuna si risolve tacendo. Per i bilanci non approvati, la legge stessa indica la via: progetti di bilancio o situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni. Per le certificazioni degli enti, la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 con attestazione della richiesta effettuata almeno dieci giorni prima. Per la contabilità mancante, ricostruisci con estratti conto bancari, registri IVA telematici e dichiarazioni fiscali già trasmesse, e allega una nota metodologica che spieghi il criterio di ricostruzione. Il Tribunale di Milano, il 19 giugno 2025, si è soffermato proprio sulla condotta che l’imprenditore deve tenere quando chiede misure protettive e cautelari e sull’analisi che il giudice è chiamato a compiere: la trasparenza su ciò che manca pesa più della sua assenza.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 7 prima della mossa 4, cioè depositare il ricorso e integrare il piano dopo? Tecnicamente il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, quindi il piano deve già esistere: l’art. 19, comma 2, lett. d), CCII lo elenca tra i documenti da depositare unitamente al ricorso. Puoi integrare in corso di procedimento, ma arrivi all’udienza dei dieci giorni con un esperto che non ha avuto modo di valutare nulla. È la strada che porta più spesso a conferme brevi e limitate.
Se chiedo la protezione solo verso un creditore, sono più debole? No, spesso sei più forte. L’art. 18, comma 1, CCII ammette espressamente la richiesta limitata a determinate iniziative, a determinati creditori o a categorie, e l’art. 19, comma 4, CCII consente al Tribunale di limitare le misure sentito l’esperto. Una richiesta mirata è più facile da giustificare sul piano della proporzionalità, che è il criterio con cui il giudice valuta la revoca.
Le misure protettive bloccano anche i pagamenti che devo fare io? No. L’art. 18, comma 1, CCII è esplicito nel precisare che i pagamenti non sono inibiti. La protezione ferma le iniziative dei creditori, non la tua operatività. E i crediti dei lavoratori restano in ogni caso esclusi dalle misure protettive.
La banca può revocarmi gli affidamenti nonostante lo scudo? Restano ferme la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, e i creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure. Se però la sospensione degli affidamenti compromette le trattative, la strada non è la misura protettiva ma quella cautelare: il Tribunale di Bologna, il 6 giugno 2025, ha ricondotto proprio a questa categoria l’istanza volta a inibire la sospensione degli affidamenti e a ottenere il ripristino di quelli revocati.
Quanto durano le misure e posso prorogarle? Nella composizione negoziata l’ordinanza stabilisce una durata non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, prorogabile su istanza e con parere dell’esperto fino a un tetto complessivo di duecentoquaranta giorni. Negli strumenti di regolazione della crisi, l’art. 8 CCII fissa il limite complessivo di dodici mesi, anche non continuativi e comprensivi di proroghe e rinnovi.
Il mese di agosto mi fa guadagnare tempo? No, e questo è un equivoco costoso. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma il procedimento sulle misure protettive si svolge nelle forme cautelari degli artt. 669-bis e seguenti c.p.c., che dalla sospensione feriale restano fuori. Se la pubblicazione avviene ad agosto, il termine del giorno successivo corre comunque.
Cosa succede se l’esperto archivia la procedura? La conferma diventa inaccoglibile. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla richiesta di conferma avanzata dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative. La condotta durante la procedura è parte integrante del piano documentale: non è un dettaglio caratteriale, è materia processuale.
Qual è la differenza pratica tra misura protettiva e misura cautelare? La misura protettiva è tipica e ha un contenuto predeterminato dalla legge: divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati e divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio. Opera già dalla pubblicazione dell’istanza e va poi confermata dal giudice. La misura cautelare è atipica: la costruisci tu sul bisogno concreto, la chiedi al Tribunale con il medesimo ricorso e devi dimostrarne autonomamente il fumus e il periculum. Serve quando ciò che ti danneggia non è un’azione esecutiva ma un comportamento specifico, come la sospensione di un affidamento, l’escussione di una garanzia o il rifiuto di un adempimento. Nella redazione del ricorso tienile su due capi separati delle conclusioni: se le mescoli, rischi che il rigetto dell’una trascini l’altra, e perdi il vantaggio dell’autonomia processuale che invece la legge ti riconosce.
Il Tribunale può sentire i miei creditori? Sì, ed è previsto espressamente. L’art. 19, comma 4, CCII consente al Tribunale di assumere informazioni dai creditori indicati nell’elenco che tu stesso hai depositato ai sensi del comma 2, lett. c). È il motivo per cui l’elenco dei primi dieci creditori non è un adempimento formale: stai indicando al giudice le persone a cui chiedere se la tua ricostruzione regge. Se le misure o i provvedimenti cautelari incidono su diritti di terzi, quei terzi devono essere sentiti.
Posso chiedere solo misure cautelari, senza chiedere la conferma delle protettive? Sì, e in alcune situazioni è la scelta obbligata. Le due domande hanno oggetto e presupposti diversi e conservano autonomia processuale: è la ragione per cui, nel provvedimento del Tribunale di Bologna del 20 marzo 2025, il rigetto per tardività della conferma non ha travolto la domanda cautelare proposta con lo stesso ricorso. La domanda cautelare è anche la via quando il tetto di durata delle protettive è esaurito, come ha ammesso il Tribunale di Lanciano il 17 ottobre 2025, o quando ciò che ti serve non è fermare un’esecuzione ma impedire un comportamento specifico di un singolo creditore.
I miei fornitori possono risolvere i contratti in corso perché ho chiesto la protezione? No, e questa è una delle tutele più forti del sistema. L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno. Restano però due limiti da conoscere: quegli stessi creditori possono sospendere l’adempimento dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure, e restano ferme la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto della disciplina di vigilanza prudenziale. La norma precisa anche, in senso favorevole alla continuità, che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario: è un argomento da spendere nel dialogo con gli istituti.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono aggiornati e verificati; li ho organizzati per mossa, così che tu sappia quale precedente sostiene quale passaggio.
A sostegno della Mossa 1 (scelta del binario e finalità di risanamento)
- Tribunale di Verona, 10 marzo 2025 — La conferma va negata quando il piano presentato ha carattere liquidatorio: lo scudo assiste il risanamento, non la dismissione ordinata. Rilevanza: è il primo filtro che il tuo fascicolo deve superare.
- Tribunale di Busto Arsizio, 16 febbraio 2025 — Le misure protettive e cautelari richieste accedendo a uno strumento di composizione della crisi devono essere dirette a consentire trattative finalizzate al risanamento dell’impresa. Rilevanza: chiarisce la funzione strumentale della protezione.
- Tribunale di Como, 10 luglio 2025 — Ciò che il giudice verifica in via principale, in sede di conferma, è che la procedura persegua effettivamente il risanamento. Rilevanza: indica dove concentrare l’argomentazione del ricorso.
- Tribunale di Taranto, 28 febbraio 2025 — Fissa il criterio per individuare il tribunale territorialmente competente sull’istanza di conferma nella composizione negoziata di gruppo. Rilevanza: evita l’errore di competenza, che nel rito cautelare non si sana con la translatio.
A sostegno delle Mosse 2 e 3 (nucleo contabile, elenco creditori, trasparenza)
- Tribunale di Cosenza, 12 maggio 2025 — Insufficienza documentale e incertezza contabile precludono il riconoscimento delle misure. Rilevanza: è la fotografia esatta del rischio che corri se salti la Mossa 2.
- Tribunale di Catania, 15 dicembre 2025 — Il ricorrente deve aver già compiuto determinate valutazioni prima del deposito, così da consentire al giudice il proprio vaglio. Rilevanza: il ricorso non può demandare al Tribunale la costruzione del perimetro.
- Tribunale di Milano, 19 giugno 2025 — Individua la condotta che l’imprenditore deve tenere nel chiedere misure protettive e cautelari e l’analisi che il giudice deve svolgere. Rilevanza: collega la buona fede documentale alla tenuta della protezione.
A sostegno della Mossa 4 (piano e proporzionalità)
- Tribunale di Bologna, 23 maggio 2025 — Le misure possono essere confermate anche quando la ristrutturazione appare di difficile attuazione e alcuni creditori hanno mosso critiche. Rilevanza: la soglia è la concreta prospettiva, non la certezza.
- Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 13 maggio 2025 — Nel reclamo contro la revoca, la mancata integrazione della documentazione idonea a provare la possibilità del risanamento giustifica il rigetto, a prescindere da profili relativi all’instaurazione del contraddittorio con i creditori. Rilevanza: il reclamo è l’ultima finestra utile per portare documenti nuovi.
A sostegno delle Mosse 6 e 7 (pubblicazione, termini, riproposizione)
- Tribunale di Bologna, Sez. IV civ., 20 marzo 2025 — Rigetta per tardività la domanda di conferma e affronta la sorte delle misure cautelari richieste contestualmente, che conservano autonomia. Rilevanza: è il precedente da conoscere prima di rinunciare dopo un termine perso.
- Tribunale di Milano, Sez. crisi d’impresa, ordinanza 19 febbraio 2025 — Dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede nelle trattative, il giudice non può più pronunciarsi sulla conferma. Rilevanza: lega la protezione alla condotta tenuta durante la procedura.
- Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025 — Apre la liquidazione giudiziale su istanza del creditore dopo il diniego di conferma, in un contesto privo di prospettive di risanamento. Rilevanza: mostra che cosa accade il giorno dopo la caduta dello scudo.
- Tribunale di Avellino, 13 febbraio 2025 — La misura protettiva semiautomatica revocata o non confermata perde efficacia e non si recupera con il ricorso per la proroga delle altre misure: occorre una nuova iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII. Rilevanza: indica la strada corretta per ripartire.
A sostegno della Mossa 8 (perimetro, revoca, reclamo)
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 — Il termine per impugnare il diniego di conferma è quello di quindici giorni derivante dal rinvio dell’art. 19 CCII all’art. 669-terdecies c.p.c., e la pendenza dell’istruttoria prefallimentare non ne giustifica il differimento. Rilevanza: è la scadenza da segnare in agenda il giorno stesso del provvedimento negativo.
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 — Il debitore non vanta un diritto pieno al rinvio della trattazione o della decisione dell’istruttoria prefallimentare per il tempo occorrente a impugnare la revoca delle misure protettive. Rilevanza: conferma che i due binari corrono in parallelo e non si aspettano.
- Tribunale di Nola, decreto 15 maggio 2025 — Conferma le misure tipiche dell’art. 18 CCII ma esclude l’inibitoria delle azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi per difetto di periculum e sproporzione, valorizzando il ruolo dell’esperto. Rilevanza: definisce il confine tra ciò che è concedibile e ciò che non lo è.
- Tribunale di Verona, 26 febbraio 2025 — Nel concordato preventivo non può essere accolta, salvo eventi patologici, la richiesta di inibire alle banche la segnalazione a sofferenza. Rilevanza: allinea la soluzione anche fuori dalla composizione negoziata.
- Tribunale di Bologna, 6 giugno 2025 — L’istanza volta a inibire alle banche la sospensione degli affidamenti e a ottenere il ripristino di quelli revocati va qualificata come richiesta di misura cautelare. Rilevanza: insegna a qualificare correttamente la domanda.
- Tribunale di Pavia, 19 dicembre 2025 — Accoglie l’istanza cautelare diretta a inibire alla banca creditrice l’escussione della garanzia del Fondo MCC. Rilevanza: apre uno spazio concreto per le imprese con finanziamenti garantiti.
- Tribunale di Lanciano, 17 ottobre 2025 — Anche decorso il termine di durata massima delle misure protettive, possono essere riconosciute misure cautelari volte a produrre effetti analoghi nei confronti di creditori specifici. Rilevanza: è il piano B quando i duecentoquaranta giorni si esauriscono.
- Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025 — Precisa i criteri che orientano il giudice nella conferma delle misure protettive e nel riconoscimento di misure cautelari atipiche. Rilevanza: utile per calibrare richieste non standard.
- Tribunale di Marsala, 23 gennaio 2026 — In sede di reclamo, il Presidente del collegio può ripristinare misure protettive precedentemente revocate. Rilevanza: dimostra che la revoca non è sempre la fine della partita.
- Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026 — Afferma l’efficacia erga omnes delle misure protettive e la loro inconciliabilità con la procedura esecutiva già avviata. Rilevanza: è l’argomento da spendere davanti al giudice dell’esecuzione.
- Tribunale di Brescia, Sez. IV civ., 29 settembre 2025 — Nel concordato preventivo, individua presupposti e limiti per la concessione di misure cosiddette atipiche accanto a quelle tipiche già riconosciute. Rilevanza: guida la formulazione delle domande accessorie.
- Tribunale di Piacenza, 3 marzo 2025 — Nel concordato semplificato rimette al giudice delegato la valutazione su conferma o revoca delle misure protettive ed esclude l’estensione della protezione al patrimonio della socia terza. Rilevanza: chiarisce che lo scudo copre il patrimonio del debitore, non quello altrui.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su un fascicolo di misure protettive.
- Qualifichiamo il binario procedurale confrontando la tua posizione soggettiva, la natura dei debiti e la sostenibilità prospettica, e ti consegniamo per iscritto la scelta motivata tra composizione negoziata, strumento di regolazione della crisi e procedura di sovraindebitamento.
- Costruiamo il fascicolo documentale dell’art. 19, comma 2, CCII voce per voce, verificando che la situazione economico-patrimoniale rientri nel limite dei sessanta giorni alla data prevista per il deposito e che le lettere a), a-bis) e b) siano coperte senza sovrapposizioni.
- Redigiamo il progetto di piano di risanamento secondo la lista di controllo dell’art. 13, comma 2, CCII, insieme al piano finanziario per i sei mesi successivi e al prospetto delle iniziative, con i riscontri documentali di ciascuna.
- Compiliamo l’elenco dei creditori con l’isolamento dei primi dieci per ammontare e la verifica puntuale delle PEC, e costruiamo la mappa datata delle azioni esecutive e cautelari pendenti, allegando ogni atto notificato.
- Presidiamo il calendario dei termini perentori: la pubblicazione al Registro delle Imprese, il deposito del ricorso entro il giorno successivo, la pubblicazione del numero di ruolo generale entro venti giorni, la fissazione dell’udienza entro dieci giorni, la scadenza dell’ordinanza e la finestra per l’istanza di proroga.
- Attiviamo per tempo le certificazioni degli enti — certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria complessiva, certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, estratto della Centrale dei Rischi — e, quando i tempi non lo consentono, predisponiamo la dichiarazione sostitutiva dell’art. 17, comma 3-bis, CCII con prova della richiesta anticipata.
- Redigiamo il ricorso distinguendo espressamente conferma, modifica e misure cautelari, e calibriamo la richiesta erga omnes o selettiva sul criterio di proporzionalità con cui il giudice valuterà la revoca.
- Curiamo notifiche e contraddittorio nelle forme prescritte dal Tribunale ai sensi dell’art. 151 c.p.c., individuando i controinteressati effettivi e i terzi da sentire, e prepariamo l’udienza sul parere dell’esperto.
- Interveniamo nel fascicolo dell’esecuzione, depositando il provvedimento protettivo e l’istanza al giudice dell’esecuzione perché ne prenda atto ai sensi dell’art. 623 c.p.c., così che la sospensione sia effettiva e non solo dichiarata.
- Proponiamo e coltiviamo il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. entro i quindici giorni, integrando in quella sede la documentazione che il primo grado aveva ritenuto insufficiente, e gestiamo istanze di proroga e resistenza alle istanze di revoca.
Su chi svolge queste attività non facciamo giri di parole. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Su una materia come questa pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. L’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il parere sulla funzionalità delle misure che l’art. 19, comma 4, CCII pone al centro dell’udienza: sapere che cosa l’esperto guarderà consente di costruire il fascicolo in modo che quel parere trovi materiale su cui fondarsi. La qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC consente, sul versante del debitore civile, di impostare la domanda sapendo esattamente quali contenuti la relazione dell’organismo dovrà avere ai sensi dell’art. 68, commi 2 e 3, CCII, e quindi di comprimere i tempi che separano il deposito dal decreto protettivo.
La strategia è una sola dall’inizio alla fine: la stessa linea difensiva impostata nella richiesta iniziale viene portata, senza cambi di difensore e senza riletture da capo del fascicolo, nel reclamo cautelare e, se il caso lo richiede, fino al giudizio di legittimità. Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché un fascicolo di misure protettive è metà atto processuale e metà documento contabile, e le due metà devono raccontare gli stessi numeri.
In chiusura
Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude da sola. Nelle misure protettive questa regola è più severa che altrove, perché il legislatore ha costruito una protezione potente e l’ha bilanciata con termini brevissimi e con un onere documentale preciso: un giorno per il ricorso, dieci giorni per l’udienza, venti giorni per il numero di ruolo, sessanta giorni di attualità per la situazione contabile. Chi arriva con il fascicolo pronto ottiene fino a centoventi giorni prorogabili; chi arriva con il fascicolo a metà ottiene trenta giorni o niente.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Sul versante dell’impresa, perché l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere in anticipo l’esame che il tuo ricorso dovrà superare davanti al giudice e al parere dell’esperto. Sul versante della persona fisica sovraindebitata, perché essere Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC significa saper costruire, insieme all’organismo, la relazione da cui dipende la data del tuo decreto protettivo. E su entrambi i versanti perché, essendo avvocato cassazionista, la stessa linea può essere difesa in reclamo e fino all’ultimo grado, senza che nessuno debba ricominciare da capo.
📩 Se hai una data già segnata sul calendario — un’asta, un precetto, un pignoramento in corso — scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
